La BCE si adopera per fornire informazioni alle banche e alle parti interessate sulle proprie aspettative di vigilanza. Queste informazioni sono particolarmente importanti sia per le banche dell’area che operano nel Regno Unito sia per le banche che valutano la possibilità di trasferire attività nell’area dell’euro.
Queste risposte alle domande più frequenti spiegano il ruolo della BCE nella vigilanza delle banche dell’area dell’euro, nonché le aspettative della BCE su autorizzazioni, governance interna e gestione dei rischi (comprese le aspettative di vigilanza sui modelli contabili), modelli interni delle banche e vigilanza ordinaria.
Questa pagina è stata aggiornata nel luglio 2019 per quanto riguarda:
le aspettative di vigilanza della BCE connesse alla proroga del termine previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, l’autorizzazione a stabilire una succursale in un “paese terzo” concessa dalla BCE alle banche dell’area dell’euro e la valutazione di vigilanza dei modelli interni nel contesto del trasferimento nell’area dell’euro o dell’espansione di attività. Sono state inoltre eliminate alcune domande non più attuali.
Nell’area dell’euro la vigilanza bancaria è svolta dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri partecipanti, ossia le autorità nazionali competenti (ANC), nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
I ruoli e le competenze di vigilanza della BCE e delle autorità nazionali per le banche nell’area sono attribuiti in base alla significatività dei soggetti vigilati.
La BCE ha competenza esclusiva per il rilascio / la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di tutti gli enti creditizi nei paesi partecipanti all’MVU. Inoltre dà il proprio consenso all’acquisizione di partecipazioni qualificate e in altre procedure comuni per questi enti creditizi in linea con il regolamento sull’MVU (cfr. anche la sezione 3 “Autorizzazioni bancarie nell’area dell’euro”).
L’MVU comprende la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti. È un sistema di vigilanza bancaria coordinata nell’area dell’euro che ha il vantaggio di sfruttare i punti di forza, l’esperienza e le competenze della BCE e delle ANC. La BCE è responsabile per il funzionamento efficace e coerente dell’MVU e per la supervisione sul sistema, nel rispetto della ripartizione delle competenze di vigilanza di cui al regolamento sull’MVU. Per una vigilanza efficiente ed efficace gli enti creditizi sono classificati come “significativi” o “meno significativi”: la BCE vigila direttamente sulle banche significative, mentre le ANC su quelle meno significative.
Le ANC e la BCE collaborano strettamente nella vigilanza delle banche situate nell’area dell’euro. I processi e le procedure delle ANC e della BCE sono allineati in modo da assicurare, ad esempio, il rispetto della tempistica per le autorizzazioni.
Una sintesi di tutti i criteri rilevanti è illustrata nella pagina Quando una banca è ritenuta significativa?
Sì. La BCE, insieme alle autorità nazionali di vigilanza, controlla lo stato di salute finanziaria delle banche diventate, o che probabilmente diventeranno, soggette alla sua vigilanza diretta. La valutazione approfondita contribuisce ad assicurare che le banche siano adeguatamente capitalizzate e possano resistere a eventuali shock finanziari. Comprende un esame della qualità degli attivi (asset quality review, AQR) e una prova di stress.
La BCE deciderà caso per caso quando esattamente ogni ente debba essere incluso nell’esercizio. In genere, si cerca di condurre la valutazione approfondita non appena è evidente che un ente soddisferà i criteri di significatività e che il trasferimento di attività/attivi dal Regno Unito all’area dell’euro è in uno stadio sufficientemente avanzato da giustificare la valutazione.
La valutazione approfondita è effettuata al massimo livello di consolidamento prudenziale negli Stati membri partecipanti. Se un’impresa di investimento fa parte di un gruppo bancario consolidato, rientrerà nell’ambito dell’esercizio. La valutazione sarà incentrata sui rischi relativi all’erogazione del credito ma anche ai servizi di investimento.
Se una banca fa parte di un gruppo, si terrà conto della situazione del gruppo al più alto livello di consolidamento prudenziale nell’area dell’euro (e non della situazione di ogni singolo soggetto) per determinare la significatività. Se ad esempio gli attivi del gruppo superano 30 miliardi di euro al più alto livello consolidato, tutti i soggetti vigilati del gruppo sono considerati significativi, anche se singolarmente i loro attivi non raggiungono 30 miliardi di euro.
Se una banca fa parte di un gruppo significativo vigilato direttamente dalla BCE, la vigilanza sulla banca è svolta sia su base individuale sia su base consolidata. Per condurre la vigilanza ai due livelli, il regolamento sull’MVU e il regolamento quadro sull’MVU (i “regolamenti”) attribuiscono alla BCE determinati poteri di vigilanza non solo sulle banche ma anche, ad esempio, sulle società di partecipazione finanziaria (mista), purché siano situate in paesi dell’area dell’euro in conformità delle norme specifiche dei regolamenti. Se il gruppo comprende altre istituzioni finanziarie come imprese di investimento, queste non sarebbero vigilate dalla BCE a livello individuale, ma rientrerebbero nella vigilanza del gruppo su base consolidata.
In conformità dell’articolo 2, punto 20, del regolamento quadro sull’MVU, per “soggetto vigilato” si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 21, lettera b); d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.
La BCE ha una posizione del tutto neutrale riguardo al luogo di insediamento prescelto e assicura una vigilanza coerente nell’intera area dell’euro. Tutti gli enti significativi sono vigilati direttamente dalla BCE sulla base di un unico insieme di standard di vigilanza, quale che sia il paese di insediamento. Gli enti meno significativi sono vigilati direttamente dall’autorità nazionale competente del paese in cui è situata la banca. La BCE svolge un ruolo di supervisione per assicurare la coerenza e la qualità della vigilanza per tutti gli enti e in tutto il sistema.
No. La BCE e le autorità nazionali di vigilanza hanno deciso di applicare un approccio coerente in tutta l’area dell’euro, sia per gli enti significativi che per gli enti meno significativi.
La BCE continua ad attendersi che le banche si preparino in modo adeguato e tempestivo per la Brexit.
Con la decisione del Consiglio europeo di prorogare il termine di cui all’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, a metà aprile 2019 si è scongiurata una “hard Brexit”. Tuttavia questa continua a rappresentare un’eventualità molto concreta che potrebbe realizzarsi il 1o novembre 2019.
Inoltre, va detto che il termine del periodo transitorio menzionato nell’Accordo di recesso resta invariato al 31 dicembre 2020. Se quindi il Regno Unito decidesse di ratificare l’accordo, vi sarebbe un periodo comunque limitato fino a quando il diritto dell’UE cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno. Di conseguenza il tempo rimasto alle banche per attuare i loro piani per la Brexit non cambia.
Le banche pertanto dovrebbero sfruttare i prossimi mesi per prepararsi a fondo e non rallentare l’attuazione dei piani, ma incentrare i propri sforzi sulla piena applicazione dei modelli operativi perseguiti.
Alla luce delle sfide che affrontano le banche nell’adeguarsi alla nuova situazione dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, la BCE ha adottato un approccio flessibile per quanto riguarda i tempi che servono alle banche per soddisfare alcune aspettative di vigilanza e sviluppare le loro capacità nell’area dell’euro. Questa flessibilità non è rivolta solo verso le banche internazionali che intendono trasferire attività dal Regno Unito all’area dell’euro, ma anche verso quelle che hanno sede nell’area e operano nel Regno Unito.
La BCE e le autorità nazionali di vigilanza, dopo avere esaminato i piani industriali dettagliati e prudenti delle singole banche e avere compreso appieno i modelli operativi perseguiti dopo la Brexit, hanno determinato il grado di flessibilità possibile. Malgrado la proroga del termine di cui all’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, ci si attende comunque che le banche attuino i piani quanto prima, nel rispetto dei tempi stabiliti con le autorità di vigilanza.
La BCE e le autorità nazionali competenti daranno seguito agli impegni concordati e verificheranno i progressi delle banche in relazione ai modelli operativi perseguiti, integrando eventualmente questi elementi nei principali processi di vigilanza, quale lo SREP.
Le ANC e la BCE collaborano strettamente sia nella vigilanza delle banche sia nel rilascio delle autorizzazioni, le cui procedure sono attuate in linea con il regolamento quadro sull’MVU.
Nell’area dell’euro il rilascio o l’estensione dell’autorizzazione all’attività bancaria (a seconda del caso) rientra nelle “procedure comuni”, di cui la BCE è responsabile per tutti gli enti dell’area dell’euro, ossia significativi e meno significativi. Queste procedure coinvolgono in momenti diversi la BCE e le autorità nazionali di vigilanza. In una procedura comune il punto di contatto per tutte le domande è l’autorità nazionale del paese in cui la banca sarà insediata, indipendentemente dalla sua significatività. Il lavoro delle autorità di vigilanza è coordinato fin dall’inizio in modo da assicurare un processo fluido nel rispetto della tempistica. Le autorità nazionali di vigilanza e la BCE collaborano strettamente durante tutta la procedura, che si conclude per tutti gli enti creditizi vigilati con l’adozione della decisione da parte della BCE.
La domanda di autorizzazione va sempre presentata direttamente all’autorità nazionale competente, attivando così la procedura comune. In linea con l’articolo 22 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV), occorre seguire la stessa procedura in caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in una banca.
Se una banca che intende espandere l’operatività debba richiedere un’autorizzazione nuova o aggiuntiva dipende da vari fattori che possono differire da uno Stato membro partecipante all’altro, ad esempio i requisiti di carattere locale o la forma e l’oggetto dell’autorizzazione bancaria già concessa dall’autorità competente. Quando una banca intende ampliare l’operatività, deve contattare la BCE e/o l’ANC (a seconda della sua significatività) per chiarire se sia necessaria un’autorizzazione nuova o aggiuntiva.
A prescindere dalla necessità di un’autorizzazione, le banche che programmano di espandere l’operatività dovrebbero prendere l’iniziativa di coinvolgere per tempo le autorità di vigilanza riguardo ai loro piani e a come si doteranno dei sistemi e dei controlli sufficienti a gestire la nuova attività. Naturalmente, tutti i requisiti relativi all’autorizzazione dovranno essere soddisfatti su base continuativa.
Sì. La BCE e le autorità nazionali di vigilanza apprezzano le discussioni preparatorie con le banche interessate a stabilire o rafforzare la loro presenza nell’area dell’euro. Incoraggiano questo dialogo su questioni relative alla domanda di autorizzazione subito dopo che una banca ha definito gli elementi fondamentali e ha circoscritto le opzioni del piano di trasformazione o riorganizzazione. In ogni caso, per agevolare l’iter la BCE e le autorità nazionali di vigilanza iniziano precocemente a scambiarsi informazioni sulle domande.
Sì. La domanda sarà presa in considerazione dalla BCE anche senza la documentazione che certifichi l’esistenza del soggetto da autorizzare. Bisognerà comunque fornire la documentazione attinente durante l’istruttoria.
I requisiti informativi per l’autorizzazione di un ente creditizio sono stati fra l’altro precisati ulteriormente dall’Autorità bancaria europea (ABE) nel progetto di norme tecniche di regolamentazione pubblicato il 14 luglio 2017, che dovrà essere adottato dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della CRD IV. Pertanto, la prassi della BCE descritta in precedenza potrà subire modifiche per assicurare il rispetto del relativo regolamento dopo che entrerà in vigore.
Di solito occorrono sei mesi finché sia assunta una decisione in merito a un’autorizzazione dal momento in cui il richiedente presenta la domanda completa. Questo lasso di tempo può ridursi per una domanda di estensione di un’autorizzazione già rilasciata, purché la disciplina nazionale ammetta tale estensione e non vi siano timori di natura prudenziale riguardo al soggetto esistente che rientra nell’ambito dell’MVU. In ogni caso la decisione deve essere adottata entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda (per maggiori informazioni sulle procedure comuni si rimanda agli articoli 14 e 15 del regolamento sull’MVU e alla parte V del regolamento quadro sull’MVU). Sottoporre un fascicolo completo di qualità elevata fin dall’inizio è sempre cruciale affinché una domanda sia trattata più speditamente possibile. È quindi importante la preparazione interna di tutta la documentazione richiesta prima di presentare la domanda. Gli enti dovrebbero calcolare il tempo sufficiente a preparare il fascicolo della domanda.
Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
No. Tutte le domande di autorizzazione sono trattate in base alla procedura comune descritta in precedenza, indipendentemente dal paese in cui è presentata la domanda (cfr. anche il quesito su come sottoporre una domanda di autorizzazione).
Generalmente, in conformità all’articolo 18, lettera a), della CRD IV, le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio nel caso in cui, fra l’altro, non si serva dell’autorizzazione, cioè non diventa operativo entro 12 mesi a partire dal rilascio dell’autorizzazione. Però in alcuni Stati membri possono applicarsi tempi più lunghi o più brevi all’obbligo di avviare l’attività dopo la concessione dell’autorizzazione. Le banche devono sempre comunicare con chiarezza nel processo di autorizzazione quando intendono iniziare l’operatività. Inoltre devono elaborare una strategia che definisca esattamente come intendono attuare il piano industriale e realizzare un sistema di controllo dei rischi adeguato.
L’acquisizione (o l’aumento) di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in base alla definizione della CRD IV, deve essere approvata preventivamente dalla BCE. Come la valutazione per il rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria, anche questo tipo di istruttoria è soggetta a una procedura comune. Quindi l’autorità nazionale è il punto di contatto a cui far pervenire la notifica. In stretto raccordo e consultazione con l’autorità nazionale, la BCE adotterà una decisione di vigilanza sull’acquisizione della partecipazione. Per agevolare l’iter, si suggerisce ai richiedenti di discuterne con l’ANC e la BCE prima di trasmettere formalmente la notifica.
Generalmente, in base all’articolo 8 della CRD IV, gli enti creditizi devono essere in possesso dell’autorizzazione prima di iniziare l’attività. Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, le succursali stabilite nell’UE da enti creditizi del Regno Unito potrebbero perdere i diritti di passaporto e quindi non sarà loro permesso di continuare a operare nell’UE. Per poter proseguire ogni attività regolamentata dovranno dotarsi dell’autorizzazione adeguata.
Quando il Regno Unito lascerà l’UE, gli enti creditizi stabiliti nell’area dell’euro perderanno i diritti di “passaporto” UE per accedere al mercato britannico. Le succursali già presenti diventeranno succursali di un “paese terzo”. La maggior parte degli ordinamenti nazionali nell’area dell’euro prevede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza del paese di origine prima di stabilire una succursale in un paese terzo. Pertanto le banche significative ne hanno fatto richiesta alla BCE per mantenere operative le loro succursali nel Regno Unito.
Le decisioni della BCE in merito sono condizionate al fatto che il Regno Unito diventi un paese terzo. Quando la data della Brexit sarà certa, la BCE valuterà singolarmente se queste decisioni debbano essere revocate o modificate, ad esempio a seconda di un eventuale cambiamento della situazione della banca o dei progressi realizzati nell’applicazione del modello operativo perseguito.
Questo non elimina per le banche l’obbligo di richiedere l’autorizzazione anche alle autorità competenti del paese ospitante, ossia il Regno Unito.
Le banche dell’area dell’euro dovrebbero poter gestire tutti i rischi rilevanti ai quali sono potenzialmente esposte in maniera autonoma a livello locale e avere il controllo sul bilancio e su tutte le esposizioni. Dovrebbero essere in grado di rispondere in maniera diretta e autonoma a possibili richieste da parte della BCE o delle autorità nazionali di vigilanza su tutte le attività riguardanti la banca e di fornire informazioni prontamente. I meccanismi di governance e di gestione dei rischi dovrebbero essere commisurati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dell’operatività e pienamente conformi alla legislazione europea. Non sarebbero accettabili le società di comodo (“scatole vuote”).
In linea generale gli enti creditizi devono fare in modo che il soggetto vigilato sia dotato di personale sufficiente a svolgere l’operatività, comprese le funzioni di gestione dei rischi e front office.
Se le banche prevedono di attribuire più di un ruolo allo stesso dipendente su base provvisoria o permanente, ossia il dipendente lavora per diversi soggetti del gruppo, la BCE e le autorità nazionali verificheranno in maniera approfondita che sia dedicato tempo sufficiente allo svolgimento di queste funzioni nelle banche vigilate. L’assetto organizzativo non deve compromettere una chiara definizione delle linee gerarchiche e delle responsabilità nel soggetto vigilato, né determinare possibili conflitti di interesse. Le banche devono predisporre funzioni e controlli indipendenti a livello locale che riferiscono all’organo di amministrazione locale, ad esempio nelle aree di controllo dei rischi, conformità alle norme e revisione interna. Alcuni ruoli fondamentali non dovrebbero essere assegnati a dipendenti già incaricati di altre funzioni.
È importante che l’organo di amministrazione dedichi tempo sufficiente alle problematiche relative ai rischi. Deve essere attivamente coinvolto nella gestione di tutti i rischi rilevanti e assegnarvi le risorse adeguate; deve partecipare alla valutazione degli attivi, all’utilizzo dei rating esterni del merito di credito e dei modelli interni relativi a questi rischi. Gli enti devono anche dotarsi di una funzione di gestione dei rischi che sia indipendente dalle funzioni operative e disponga nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all’organo di amministrazione.
La BCE e le autorità nazionali di vigilanza ritengono che la ragion d’essere delle succursali nei paesi terzi sia soddisfare le esigenze a livello locale. Pertanto non si attendono che queste succursali eseguano funzioni critiche per l’ente creditizio a cui fanno capo o forniscano servizi alla clientela dell’UE.
Le banche dovrebbero chiarire nei loro piani per la Brexit il ruolo delle succursali nei paesi terzi e nel Regno Unito, fornendo informazioni dettagliate al riguardo, ossia sulle attività, sull’assetto organizzativo e sulla distribuzione geografica della clientela, nonché sui direttori e sull’eventuale assegnazione allo stesso dipendente di più ruoli da assolvere per altri soggetti del gruppo.
I requisiti di una banca ben funzionante devono essere soddisfatti prima che un ente inizi a svolgere qualsiasi attività bancaria nell’area dell’euro.
Partendo da questa premessa e nella misura in cui l’ente sviluppi col tempo la propria operatività, alcune capacità e alcuni sistemi locali supplementari possono anche essere realizzati in parallelo. Ciò tuttavia può essere consentito dall’autorità di vigilanza sulla base del singolo caso se in linea con il piano industriale della banca. Qualsiasi sistema deve essere basato su un piano industriale realistico e dettagliato per lo sviluppo di queste capacità, che deve far parte della domanda di autorizzazione. Occorre tenere conto di questi aspetti: ambito e rischi delle attività previste, politica contabile e diversificazione delle controparti nelle operazioni di copertura/negoziazione, riallocazione delle risorse, redditività del soggetto rientrante nell’MVU, capacità in termini di segnalazioni e infrastruttura informatica.
Questi sistemi non devono in alcun caso mettere a repentaglio la tenuta della governance interna e la solidità e l’efficacia della gestione dei rischi, né subordinare funzioni e controlli all’operatività.
Benché con l’autorità di vigilanza possano essere stati concordati caso per caso regimi provvisori, la BCE e le autorità nazionali si attendono che le banche insediate nell’area dell’euro posseggano capacità sufficienti (compresi infrastrutture, personale e funzioni di gestione dei rischi a livello locale) per gestire tutti i rischi rilevanti localmente.
Con particolare riguardo al “modello contabile back-to-back”, la BCE e le autorità nazionali di vigilanza si attenderebbero (anche per eventuali regimi transitori permessi caso per caso) che il rischio generato da tutte le linee di prodotti rilevanti sia in parte gestito e controllato localmente. Per il rischio di mercato questo potrebbe comportare in definitiva la realizzazione a livello locale di capacità di negoziazione permanenti e di comitati per il rischio, nonché la negoziazione e la copertura dei rischi con un insieme diversificato di controparti esterne. I requisiti specifici e gli eventuali periodi di transizione dipenderanno, fra l’altro, dalla struttura del modello contabile, dalla rilevanza e dalla complessità dell’operatività, dal livello delle esposizioni infragruppo, nonché dai rapporti contrattuali e dagli assetti interni sottostanti.
La BCE e le autorità nazionali di vigilanza esaminano le prassi contabili (compresa la contabilizzazione back-to-back e remota) e i rischi associati nell’ambito dell’istruttoria di autorizzazione e della vigilanza ordinaria (monitoraggio). I modelli contabili delle banche nuove e di quelle preesistenti non dovrebbero produrre “scatole vuote”, ricorso a servizi di soggetti situati in paesi terzi o impedimenti a una pronta attuazione delle misure di risanamento. Ci si attende che le banche siano in grado di operare da sole in misura sufficiente (ossia indipendentemente dal sostegno del gruppo). Nell’esame dei modelli contabili la BCE e le autorità nazionali valutano in quale misura le banche soddisfino (o intendano soddisfare) queste aspettative di vigilanza.
Nello specifico, la BCE e le autorità nazionali di vigilanza verificano se le banche attuino (o intendano attuare) adeguati sistemi di governance e di gestione dei rischi a livello locale e abbiano personale incaricato di individuare e gestire i rischi generati a livello locale. Un’attenzione particolare è rivolta al fatto che l’assetto di governance e l’infrastruttura dell’organico della banca a livello locale, nonché le capacità di gestione dei rischi, siano appropriate e commisurate alle attività di negoziazione, alle strategie e capacità di copertura dei rischi con un insieme diversificato di controparti, al grado programmato di accesso all’infrastruttura del mercato finanziario, al livello e all’assetto interno delle operazioni ed esposizioni infragruppo, nonché alle concentrazioni delle controparti e ad altre grandi esposizioni.
Le aspettative di vigilanza riguardo ai modelli contabili sono applicate proporzionalmente a seconda della rilevanza e della complessità delle attività di ogni singolo ente. Quindi le grandi banche, con un alto grado di interconnessione e operazioni complesse sul mercato dei capitali, sono soggette a valutazioni e aspettative di vigilanza più elevate.
La BCE e le autorità nazionali di vigilanza si attendono che le banche vigilate dispongano di solidi meccanismi di controllo dei rischi presso i soggetti situati nell’area dell’euro. Questi meccanismi dovrebbero assicurare che l’applicazione dei contratti di esternalizzazione (anche infragruppo) sia monitorata adeguatamente dagli organi di amministrazione dei soggetti e sia pienamente conforme ai requisiti regolamentari.
In aggiunta, l’autonomia operativa della banca vigilata non deve essere compromessa dall’esternalizzazione di funzioni o servizi; per assicurare la continuità operativa del soggetto vanno attuate e sottoposte periodicamente a test le opportune procedure di emergenza. Inoltre, aspetto questo fondamentale, i contratti di esternalizzazione devono prevedere che la dirigenza locale e le autorità di vigilanza abbiano accesso a tutte le informazioni e abbiano facoltà di ispezione presso il fornitore dei servizi.
In linea generale, i contratti di esternalizzazione saranno esaminati e valutati caso per caso dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza.
Gli enti creditizi dell’area dell’euro devono far sì che i piani di risanamento riflettano in modo adeguato i rischi della Brexit, sia nel paese di origine sia nel paese ospitante. Come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), le imprese madri nell’UE devono redigere un piano di risanamento di gruppo al massimo livello di consolidamento nell’UE. A seguito del recesso del Regno Unito dall’UE, il piano già elaborato dall’ente nel Regno Unito in quanto impresa madre del sottogruppo dell’UE perderà efficacia. Dopo il recesso, il nuovo piano di risanamento dell’impresa madre nell’UE dovrà interessare solo le operazioni bancarie nell’UE e spiegare ogni possibile interazione con le operazioni nel Regno Unito.
Le banche di nuova costituzione e quelle preesistenti che intendono espandere significativamente le loro attività dovranno redigere un piano di risanamento conforme alla BRRD a livello di UE. Il piano dovrà riflettere gli obblighi impartiti dalla rispettiva autorità competente; inoltre, dovrebbe essere elaborato in tempi adeguati, ossia entro tre-sei mesi dall’inizio dell’operatività. Nella documentazione della domanda di autorizzazione andrebbe incluso un progetto di piano chiaro e dettagliato su come l’organo di amministrazione dell’ente intenda soddisfare questi requisiti entro i tempi stabiliti.
Se pertinente, prima che il Regno Unito esca dall’UE, gli enti che presentano esposizioni rilevanti verso il Regno Unito sono esortati ad aggiornare i piani di risanamento al fine di
Il riconoscimento delle autorizzazioni all’utilizzo dei modelli interni in tale contesto non è considerato fattibile tenuto conto del quadro giuridico vigente.
Ai sensi del CRR, per l’uso (continuato) dei modelli interni da parte di:
è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione.
Nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’UE, le nuove banche dell’area dell’euro che si espandono o si trasferiscono dal Regno Unito potrebbero utilizzare per un periodo di tempo limitato modelli interni non ancora approvati dalla BCE.
Questa eccezione sarebbe soggetta a condizioni rigorose.
In primo luogo, i modelli interni devono essere stati approvati dall’autorità di vigilanza del Regno Unito e il perimetro e il contenuto dell’autorizzazione a livello consolidato devono corrispondere ai portafogli del soggetto nuovo/ampliato; esamineremo inoltre con attenzione ogni ulteriore osservazione sulla qualità dei modelli formulata dall’autorità di vigilanza del Regno Unito.
In secondo luogo, le banche devono aver richiesto l’autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni nell’area dell’euro.
Infine, in linea con il principio di proporzionalità dell’attività di vigilanza, possiamo anticipare determinate verifiche e adottare gli interventi appropriati se si riscontrano carenze. Ad esempio, possiamo prendere in considerazione fattori quali la rilevanza degli attivi racchiusi nel perimetro del modello, il tempo trascorso dall’approvazione del modello e i rilievi delle attività interne di convalida e di revisione. Se la BCE assume la vigilanza diretta di una banca perché diventa significativa e l’autorità nazionale ha già individuato e affrontato le carenze dei suoi modelli interni, quando ne ha valutato il trasferimento nell’area dell’euro o l’ampliamento del portafoglio, ogni misura già adottata dall’autorità nazionale resterà in vigore dopo che la BCE sarà subentrata nella vigilanza diretta della banca.
Questo non pregiudica altre eventuali misure di vigilanza della BCE, compresa se necessario la richiesta alla banca di applicare il metodo standardizzato per determinare i requisiti di fondi propri di primo pilastro, finché la BCE non notifichi alla banca la decisione finale sull’utilizzo del modello interno.
Il limitato periodo in cui le banche possono utilizzare modelli interni non ancora approvati dalla BCE cesserà al più tardi il 30 giugno 2022 o non appena l’uso del modello sarà stato approvato o respinto dalla BCE.
L’“Opinion on Brexit Issues” dell’ABE definisce principi riguardanti molti dei temi trattati anche in questa pagina del sito. L’orientamento della BCE è in linea con questi principi.
La BCE, ad esempio, concorda che sia necessario mantenere standard elevati per le autorizzazioni e ha in programma una valutazione rigorosa delle domande senza alcuna deroga. Gli enti non potranno esternalizzare attività in misura tale da operare come società di comodo (“scatole vuote”) e dovranno dotarsi di capacità a livello locale per individuare e gestire i rischi. Anche l’orientamento della BCE sui modelli interni è in linea con tutti i principi dell’ABE, ad esempio gli enti che intendono ottenere autorizzazioni aggiuntive dei modelli interni devono presentare la necessaria domanda e le autorità competenti dell’UE27 possono basarsi sulla valutazione svolta nel Regno Unito, ma dovranno poi effettuare un riesame.
Gli enti significativi sono soggetti alla politica della BCE sulle opzioni e discrezionalità di vigilanza previste dal diritto dell’UE, come delineata nel regolamento e nella guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità in vigore dal 2016.
Per assicurare parità di condizioni e l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati in tutta l’area dell’euro, si è deciso di armonizzare l’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità anche per gli enti meno significativi. Gli strumenti giuridici finali sono stati pubblicati il 13 aprile 2017.
Il quadro di riferimento generale per le grandi esposizioni, definito dal CRR, si applica direttamente a tutte le banche. Per quanto riguarda in particolare la possibilità di esenzione di una grande esposizione tra soggetti di un gruppo o di una rete nell’area dell’euro, bisogna verificare se il paese in cui è insediato l’ente abbia adottato leggi in materia, esercitando la discrezionalità relativa a un periodo transitorio di cui all’articolo 493, paragrafo 3, del CRR.
Applicazione a livello nazionale dei limiti alle grandi esposizioni* | |
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Il regolamento della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità è applicabile nei paesi in cui è stata esercitata la discrezionalità di cui all’articolo 400, paragrafo 2, del CRR | Il regolamento della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità non è applicabile nei paesi in cui è stata esercitata la discrezionalità di cui all’articolo 493, paragrafo 3, del CRR |
IE, NL, SK, LT, EL, CY, SI, LV | AT, FR, LU, ES, PT, IT, MT, FI, EE, BE, DE |
* Dati al secondo trimestre 2015. |
Il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) è basato sul perimetro di consolidamento prudenziale nell’ambito dell’UE ed è svolto tenendo conto della dimensione consolidata del gruppo a livello di UE, valutando quindi la situazione finanziaria e i rischi di tutti i soggetti del gruppo. Di conseguenza, lo SREP della banca vigilata comprenderà la capogruppo situata nell’UE, ma non la capogruppo di un gruppo vigilato insediata in un paese terzo. La BCE determina i requisiti SREP per i gruppi bancari significativi dell’area dell’euro. Nel caso in cui l’impresa madre apicale insediata nell’UE sia in uno Stato membro non partecipante, l’autorità competente del rispettivo paese UE sarà responsabile della decisione SREP a livello di gruppo.
La BCE ha esaminato la proposta con molta attenzione e ha trasmesso le proprie osservazioni in un parere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 gennaio 2018.
Risposte nuove e/o aggiornate alle domande più frequenti su questioni di vigilanza potranno essere pubblicate in questo sito.
Scriveteci a RelocationFAQs@ecb.europa.eu.