L’unione bancaria e il SEVIF
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L’unione bancaria
L’unione bancaria rappresenta un passo importante verso un’autentica Unione economica e monetaria. Consente un’applicazione coerente della normativa bancaria dell’UE nei paesi partecipanti. Le procedure e gli strumenti decisionali di nuova introduzione aiutano a creare un mercato bancario più trasparente, unificato e più sicuro.
Perché l’unione bancaria?
L’esigenza di un’unione bancaria è emersa dalla crisi finanziaria del 2008 e dalla successiva crisi del debito sovrano. È risultato chiaro che, specie in un’unione monetaria come l’area dell’euro, i problemi causati dagli stretti legami tra le finanze del settore pubblico e il settore bancario possono facilmente trascendere i confini nazionali e provocare turbolenze finanziarie in altri Stati membri dell’UE.
più trasparente | applicando in modo coerente regole e principi amministrativi comuni in materia di vigilanza, risanamento e risoluzione delle banche |
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unificato | assicurando pari trattamento alle attività bancarie nazionali e transfrontaliere e svincolando la solidità finanziaria delle banche dai paesi in cui sorgono |
più sicuro | intervenendo in una fase precoce, se le banche versano in difficoltà, per aiutarle a non fallire e procedendo alla loro efficiente risoluzione, ove necessario |
Gli elementi dell’unione bancaria
L’unione bancaria consta di due pilastri:
- il Meccanismo di vigilanza unico (MVU)
- il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM)
I due pilastri si fondano su un corpus unico di norme, che si applica a tutti gli Stati membri dell’UE.
Meccanismo di vigilanza unico
Il Meccanismo di vigilanza unico è un nuovo sistema europeo di vigilanza bancaria, costituito dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti.
Il Meccanismo di vigilanza unicoMeccanismo di risoluzione unico
Il Meccanismo di risoluzione unico persegue l’obiettivo principale di un’efficiente risoluzione delle banche in dissesto che contenga al minimo i costi per i contribuenti e l’economia reale. Il Comitato di risoluzione unico assicurerà procedure decisionali rapide, tali da consentire la risoluzione di una banca nell’arco di un fine settimana. In quanto autorità di vigilanza, la BCE svolgerà un ruolo importante nel decidere se una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto.
Per coprire le spese degli interventi di risoluzione si potrà ricorrere al Fondo di risoluzione unico, finanziato dai contributi delle banche.
Il Meccanismo di risoluzione unicoIl corpus unico di norme
Questo insieme di regole stabilisce i principi giuridici e amministrativi per assicurare la regolamentazione, la vigilanza e il governo del settore finanziario di tutti gli Stati membri dell’UE con maggiore efficienza. Comprende le disposizioni concernenti i requisiti patrimoniali, i processi relativi al risanamento e alla risoluzione e l’insieme armonizzato dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi.
La legislazione europea compresa nel corpus unico di norme si applica a tutti gli Stati membri dell’UE. Grazie all’unione bancaria tali disposizioni sono applicate in modo coerente nell’area dell’euro e negli altri paesi partecipanti.
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è una rete che comprende le tre autorità europee di vigilanza (AEV), il Comitato europeo per il rischio sistemico e le autorità nazionali di vigilanza. Ha il compito primario di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e adeguata in tutta l’UE.
In quanto autorità europea di vigilanza bancaria, la Banca centrale europea (BCE) opera in stretta collaborazione con le AEV, in particolare con l’Autorità bancaria europea (ABE).
Il SEVIF si occupa di vigilanza micro e macroprudenziale.
Vigilanza macroprudenziale
Il principale obiettivo della vigilanza macroprudenziale, cioè della sorveglianza sul sistema finanziario nel suo complesso, è prevenire o attenuare i rischi per tale sistema.
Comitato europeo per il rischio sistemico
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’UE.
Sebbene non faccia parte della BCE, il CERS ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania, presso gli uffici della Banca, che ne assicura il Segretariato.
Compiti
I compiti fondamentali del CERS sono:
- raccogliere e analizzare le informazioni rilevanti per individuare rischi sistemici
- emettere segnalazioni qualora tali rischi siano considerati significativi
- emettere raccomandazioni per l’adozione di misure in risposta ai rischi individuati
- tenere sotto osservazione il seguito dato a segnalazioni e raccomandazioni
- cooperare e coordinare la propria attività con le AEV e i consessi internazionali
Composizione
Il Presidente della BCE presiede anche il CERS, che riunisce rappresentanti delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’UE e i presidenti delle tre autorità europee di vigilanza.
Comitato europeo per il rischio sistemicoLa vigilanza microprudenziale
Per vigilanza microprudenziale si intende la vigilanza esercitata sui singoli istituti, quali banche, compagnie di assicurazione o fondi pensione.
autorità europee di vigilanza
Le AEV sono:
- l’Autorità bancaria europea (ABE)
- l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA)
- l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA)
Compiti
L’attività delle AEV consiste soprattutto nell’armonizzare la vigilanza finanziaria in seno all’UE mediante lo sviluppo di un corpus unico di norme, ossia di un insieme di standard prudenziali per le singole istituzioni finanziarie. Le autorità europee di vigilanza contribuiscono anche a un’applicazione coerente di tale corpus affinché si creino condizioni di parità concorrenziale. Hanno altresì il compito di valutare rischi e vulnerabilità nel settore finanziario.
Composizione
A capo di ciascuna autorità siede un presidente che rappresenta l’organizzazione. Ciò nonostante, le decisioni operative sono assunte dal rispettivo consiglio delle autorità di vigilanza, composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza di ciascun paese.
Organismi congiunti
La Commissione di ricorso
Organo indipendente, la Commissione di ricorso è competente per i ricorsi che presentano i soggetti interessati dalle decisioni delle tre AEV.
Si compone di sei membri e sei supplenti, designati dalle AEV.
Il Comitato congiunto
Il Comitato congiunto delle AEV assicura l’uniformità intersettoriale nello sviluppo e nell’applicazione del corpus unico di norme.
Alle riunioni del Comitato congiunto partecipano i rappresentanti di ciascuna delle tre AEV, assicurando così la cooperazione reciproca e un regolare scambio di informazioni.