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Misure di vigilanza

Il rispetto dei requisiti prudenziali imposti agli enti creditizi è essenziale per garantire la loro sicurezza e solidità nonché la stabilità del sistema finanziario nell’UE. Pertanto la BCE interviene in modo tempestivo e adeguato non appena ha ragione di sospettare che un soggetto vigilato non applichi i requisiti prudenziali o gli obblighi imposti dalla normativa, dai regolamenti o dalle decisioni di vigilanza, oppure che stia adottando (o possa verosimilmente adottare) pratiche non sicure o non rigorose suscettibili di mettere a repentaglio esso stesso o il sistema bancario.

La pronta individuazione delle carenze (ossia i “rilievi”) e le conseguenti richieste di azioni correttive rappresentano il fulcro della vigilanza bancaria. Gli esperti di vigilanza individuano le criticità e le sottopongono alle banche in uno stadio sufficientemente precoce da assicurare rapidi ed efficaci rimedi. Inoltre sono pronti a passare a un livello di intervento superiore (escalation) se il processo di rimedio non avanza al ritmo atteso o se la gravità dei rilievi lo richiede. È fondamentale che il processo di vigilanza e la sua funzione correttiva siano efficaci. Fra l’altro è nell’interesse delle banche impegnarsi e interagire in tal senso con la BCE.

A questo fine la BCE dispone di un’ampia gamma di strumenti che le consentono di adottare misure amministrative e di vigilanza e/o di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Assicura così l’osservanza dei requisiti prudenziali da parte della banca interessata e scoraggia la condotta irregolare da parte delle altre.

Le misure di vigilanza sono intese a far sì che le banche intraprendano le azioni necessarie in uno stadio precoce. L’obiettivo è assicurare che i rischi siano gestiti e coperti adeguatamente e che sia posto rimedio al mancato rispetto o al rischio di inosservanza dei requisiti prudenziali. Se una banca non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili (o è improbabile che li soddisfi nei 12 mesi successivi) oppure se emergono problemi con la gestione dei rischi o con la capacità di coprirli, la BCE può emanare raccomandazioni non vincolanti, formulare aspettative o richiedere, tra l’altro, che le banche

  • presentino un piano di azione per ristabilire la conformità ai requisiti di vigilanza
  • trasmettano segnalazioni supplementari o più frequenti
  • rafforzino dispositivi, processi e strategie interni
  • limitino la componente variabile della remunerazione
  • utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri
  • riducano il rischio inerente ad alcune attività svolte e ad alcuni prodotti e sistemi
  • si attengano alle limitazioni o ai divieti stabiliti dalla BCE in merito alle distribuzioni agli azionisti o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
  • detengano fondi propri aggiuntivi
  • restringano o limitino le attività, le operazioni o la rete oppure dispongano la cessione di attività che presentano un rischio eccessivo per la loro solidità
  • riesaminino l’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione 

Per un approfondimento su alcune di queste misure si rimanda alla direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD) e alle disposizioni nazionali vincolanti di recepimento, nonché all’articolo 16 del regolamento sull’MVU.

Poiché tutti questi strumenti differiscono per intensità, la scelta dello strumento adeguato a ogni situazione si basa sul giudizio di vigilanza e sulle circostanze specifiche. In genere, la BCE cerca di assolvere il proprio mandato attraverso il dialogo di vigilanza, collaborando con le banche per individuare e colmare le carenze prima che siano messe a rischio la loro sicurezza e solidità. Tuttavia, in alcuni casi la gravità dei rilievi obbliga la BCE a mettere in atto sin dall’inizio interventi di vigilanza intrusivi. In altri casi le banche potrebbero non rispondere adeguatamente alle misure adottate in un primo tempo, inducendo la BCE ad accrescere il livello di intrusività e ad assumere ulteriori provvedimenti quanto più a lungo un problema rimane irrisolto.

Sistema di escalation della BCE

Il sistema di escalation della BCE può essere sintetizzato come segue. Gli esempi riportati non intendono essere esaustivi e, benché la freccia indichi un grado crescente di intrusività, gli esperti di vigilanza possono passare da un livello all’altro in entrambe le direzioni. Essi utilizzano l’intera gamma di strumenti di cui dispongono e, ove opportuno, incrementano il livello di intervento ai fini di una risoluzione tempestiva delle problematiche oggetto dei rilievi.

Non vi è una sequenza automatica fra i vari gradi. Il livello di intervento opportuno è determinato sulla base del giudizio di vigilanza tenendo conto della gravità dei rilievi. Per ciascun elemento raffigurato vi sono strumenti alternativi con diversi livelli di intensità e intrusività, in funzione della natura e della gravità dei rilievi.

Valutazione

Individuazione e valutazione delle carenze e delle cause di fondo, tramite richiesta di informazioni e confronto con le banche.

Dialogo di vigilanza

Interazione di vigilanza con le banche al fine di conseguire i risultati auspicati, altrimenti nota come moral suasion.

Raccomandazioni o aspettative scritte non vincolanti

Misura correttiva che ci si attende dalla banca (ad esempio piano di azione elaborato dalla banca).

Requisiti o limitazioni vincolanti

Richiesta a una specifica banca di attuare un’azione correttiva o utilizzo di strumenti più restrittivi (ad esempio maggiorazione di capitale, rafforzamento dei processi, riesame dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, associando se necessario misure diverse).

Misure amministrative e sanzioni

Imposizione del rispetto dei requisiti prudenziali (ad esempio irrogando penalità di mora) o sanzione dell’inosservanza al fine di scoraggiare condotte irregolari in futuro.

Le misure disponibili, che non si escludono reciprocamente, possono essere utilizzate in parallelo o in successione ma senza seguire una sequenza automatica. Pertanto è possibile tralasciare uno o più livelli del sistema di escalation, se giustificato dalla gravità dei rilievi o dai progressi (insoddisfacenti) del processo di rimedio. In genere, avanzando di livello la gamma di strumenti disponibili si riduce. Ad esempio, se in un primo momento la BCE può formulare una raccomandazione per invitare una banca a preparare un piano di azione inteso a colmare determinate carenze, in seguito può assicurare l’applicazione di alcuni aspetti del piano o di altre misure specifiche imponendo requisiti vincolanti nel caso in cui gli interventi precedenti non abbiano avuto esito positivo. Poiché l’applicazione del sistema di escalation si basa sul giudizio di vigilanza e sulle circostanze specifiche, la richiesta di elaborare un piano di azione può essere formulata come requisito vincolante sin dall’inizio, specificando o meno il contenuto del piano. In altre occasioni la gravità dei rilievi o la condotta della banca possono giustificare l’adozione immediata di misure amministrative o l’imposizione di sanzioni, contemporaneamente all’utilizzo di misure di vigilanza.

Nell’applicazione del sistema di escalation gli esperti di vigilanza tengono conto anche di una serie di principi volti ad assicurare l’efficacia dell’identificazione, della formulazione e della correzione dei rilievi nonché delle misure adottate (come illustrato in questo discorso del Vicepresidente). Nello specifico, a seguito delle criticità messe in luce:

  • gli esperti di vigilanza iniziano a individuare le cause di fondo, approccio che consente loro di aggregare i rilievi in base alle diverse cause, piuttosto che affrontarne semplicemente le conseguenze;

  • gli esperti di vigilanza applicano il principio di proporzionalità per stabilire le loro priorità e adeguare il livello di intensità dell’azione di vigilanza alla gravità delle problematiche e alle relative circostanze;
  • gli esperti di vigilanza definiscono i loro interventi unitamente a chiari obiettivi da conseguire e comunicano le loro aspettative alle banche accertandosi che queste le comprendano insieme alle scadenze da rispettare;
  • dopo aver comunicato gli interventi, gli esperti di vigilanza ne monitorano l’attuazione e verificano in che misura le banche si impegnano a darvi seguito e porvi rimedio in modo adeguato entro i tempi previsti; in questa fase del processo, in genere, le interazioni con le banche avvengono con cadenza regolare e tendono a essere più frequenti nei casi più gravi;
  • se le banche non affrontano i problemi nei tempi previsti, non rispondendo quindi appieno alle aspettative, gli esperti di vigilanza sono pronti a intensificare il livello di intervento e ad adottare misure più rigorose per assicurare azioni correttive rapide ed efficaci;
  • a seconda della complessità dei rilievi, gli esperti di vigilanza programmano le eventuali strategie di escalation sin dall’inizio, preparando all’occorrenza ulteriori azioni e assicurando una comunicazione chiara con le banche sulle possibili conseguenze dell’inosservanza delle misure di vigilanza. 

Riesame amministrativo

Le decisioni della BCE che impongono misure di vigilanza possono essere rivedute dalla Commissione amministrativa del riesame su richiesta della banca interessata.

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Segnalazioni whistleblowing