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Responsabilità per il proprio operato

In quanto autorità di riferimento per la vigilanza bancaria europea, dobbiamo essere in grado di spiegare le nostre decisioni di vigilanza. Un regime di responsabilità articolato assicura che tali decisioni siano trasparenti, legittime, indipendenti e soggette a un controllo adeguato.

Rendiamo conto del nostro operato nell’assolvimento dei compiti di vigilanza stabiliti dal Meccanismo di vigilanza unico (MVU), il sistema europeo di vigilanza bancaria. 

Regime di responsabilità per il proprio operato

Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento sull’MVU, la vigilanza bancaria della BCE ha l’obbligo di rendere conto del proprio operato al Parlamento europeo, che rappresenta gli interessi dei cittadini europei, e al Consiglio dell’UE, che rappresenta i governi di tutti gli Stati membri dell’UE, nonché attraverso diversi altri canali.

Attribuiamo grande importanza al mantenimento e alla piena applicazione del regime di responsabilità, disciplinato più nel dettaglio dai seguenti strumenti:

Nel corso degli anni abbiamo incrementato le nostre interazioni con il Parlamento europeo andando oltre gli obblighi previsti dall’Accordo interistituzionale, a dimostrazione del nostro impegno a rendere conto del nostro operato.

Principali canali attraverso cui rispondiamo del nostro operato

Audizioni e scambi di opinioni

Il Presidente del Consiglio di vigilanza partecipa periodicamente ad audizioni e scambi di opinioni dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Committee on Economic and Monetary Affairs, ECON) e all’Eurogruppo allo scopo di fornire aggiornamenti sulle attività di vigilanza della BCE. Anche i parlamenti nazionali possono invitare il Presidente o un altro membro del Consiglio di vigilanza, insieme a un rappresentante dell’autorità di vigilanza nazionale.

Interrogazioni scritte

Il Parlamento europeo e l’Eurogruppo possono rivolgere interrogazioni scritte al Presidente del Consiglio di vigilanza. La BCE pubblica le risposte a tali interrogazioni sul proprio sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Inoltre, i parlamenti nazionali possono chiedere alla BCE di rispondere a eventuali osservazioni o quesiti.

Rapporto annuale

La BCE pubblica un rapporto annuale sullo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE, alla Commissione europea, all’Eurogruppo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti all’MVU. Ogni rapporto annuale è presentato al Parlamento europeo e all’Eurogruppo.

Visite informali alla BCE

Ogni anno il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, insieme ai membri del Comitato esecutivo, ospitano presso la BCE una delegazione della Commissione ECON. In tale contesto, il Presidente e il Vicepresidente tengono un confronto informale su questioni che rientrano negli ambiti di competenza della vigilanza bancaria della BCE.

Condivisione periodica di documenti

La BCE sottopone alla Commissione ECON del Parlamento europeo, per osservazioni, i propri atti giuridici che saranno successivamente oggetto di una procedura di consultazione pubblica. Fornisce inoltre alla Commissione un resoconto completo e approfondito di tutte le riunioni del Consiglio di vigilanza.

Altri canali 

Relazioni di audit

La Corte dei conti europea può effettuare audit sull’efficienza operativa dei compiti di vigilanza svolti dalla BCE. Le risposte della BCE alle osservazioni esposte nella relazione di audit sono pubblicate in allegato alla medesima relazione.

Riesami amministrativi e giurisdizionali

Le banche e i singoli individui possono contestare le decisioni di vigilanza della BCE che li riguardano direttamente chiedendo alla Commissione amministrativa del riesame di effettuare una valutazione indipendente della conformità della decisione alle norme e procedure applicabili. Le decisioni contestate possono inoltre essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

Dichiarazioni dei membri del Consiglio di vigilanza

I membri del Consiglio di vigilanza presentano una dichiarazione di interessi con cadenza annuale, in cui forniscono informazioni riguardo a precedenti attività professionali, attività private, mandati ufficiali e interessi finanziari, nonché a qualsiasi attività professionale retribuita del coniuge o del partner che possa dare adito a un conflitto di interessi.

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