Sanzioni
L’obiettivo di una sanzione è punire una violazione in atto oppure commessa in passato da un soggetto vigilato e di scoraggiare future violazioni in tutto il settore bancario. Una sanzione può essere imposta finché non sia trascorso il termine di prescrizione.
Attribuzione dei poteri sanzionatori
Nel Meccanismo di vigilanza unico (MVU) la ripartizione dei poteri sanzionatori fra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti (ANC) è determinata dalla natura della presunta violazione, dalla persona coinvolta (o dalle persone coinvolte) e dal tipo di sanzione da irrogare.
La BCE può comminare sanzioni pecuniarie alle banche significative che violino le disposizioni dell’Unione europea (UE) direttamente applicabili, come il regolamento sui requisiti patrimoniali, oppure le decisioni di vigilanza della BCE o i regolamenti della BCE, quale il regolamento sui contributi per le attività di vigilanza.
Le violazioni delle disposizioni di attuazione nazionali delle direttive dell’UE, quale la direttiva sui requisiti patrimoniali, commesse dalle banche significative possono essere sanzionate dalle ANC su richiesta della BCE. Ciò vale anche per l’irrogazione di sanzioni non pecuniarie a banche significative, nonché per l’imposizione di sanzioni pecuniarie o non pecuniarie a persone fisiche (ad esempio singoli individui di una banca significativa ritenuti responsabili della violazione commessa dal soggetto vigilato). Su richiesta della BCE, l’ANC conduce il procedimento sanzionatorio in conformità della normativa nazionale vigente.
PUBBLICAZIONE
Le sanzioni irrogate dalla BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza e le sanzioni imposte dalle ANC su richiesta della BCE sono reperibili nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.
Le ANC restano pienamente competenti per l’imposizione di sanzioni alle banche meno significative; tuttavia, il potere di comminare sanzioni spetta alla BCE in caso di violazioni di decisioni o regolamenti di vigilanza della BCE che impongono obblighi a tali istituzioni nei confronti della BCE.
Statistiche
Le autorità dell’MVU pubblicano regolarmente statistiche aggregate sulle loro attività sanzionatorie per le banche significative e meno significative nel quadro della vigilanza bancaria europea.
Rapporti sulle attività sanzionatorieQuadro della BCE per le sanzioni
Livello massimo delle sanzioni
La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della banca nell’esercizio finanziario precedente oppure fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora possano essere determinati.
Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
La BCE assicura che le sanzioni imposte siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel determinare il livello delle sanzioni la BCE considera tutte le circostanze rilevanti del caso e valuta la gravità della violazione sulla base dell’impatto e dell’irregolarità commessa dalla banca. La BCE considera anche le circostanze attenuanti e aggravanti. Le circostanze attenuanti comprendono la collaborazione con la BCE (ad esempio l’autosegnalazione della violazione e la comunicazione tempestiva di tutte le informazioni pertinenti) e l’attuazione di azioni correttive che mitigano efficacemente gli effetti della violazione o che possano prevenire adeguatamente simili violazioni in futuro. Per contro, le circostanze aggravanti includono la riluttanza a collaborare con la BCE durante le indagini, la comunicazione di informazioni contraddittorie o l’imposizione di sanzioni in passato. Inoltre, la BCE valuta se molteplici violazioni derivino dallo stesso quadro fattuale.
Maggiori informazioni sui principi applicati dalla BCE sono disponibili nella Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.
Indagini e procedimenti sanzionatori
L’Unità di indagine indipendente della BCE ha il compito di investigare le presunte violazioni dei requisiti prudenziali da parte delle banche significative, condurre procedimenti sanzionatori e presentare proposte di sanzione al Consiglio di vigilanza.
Indagini
L’Unità di indagine può esercitare i poteri conferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU (ad esempio richiedere documenti, esaminare libri e registri contabili, chiedere chiarimenti e svolgere colloqui e ispezioni in loco). L’unità può inoltre richiedere informazioni internamente e alle ANC. Può altresì dare istruzione alle ANC di avvalersi dei propri poteri di indagine conformemente al diritto nazionale.
Procedura sanzionatoria
Una volta terminata un’indagine, l’Unità di indagine può avviare un procedimento sanzionatorio notificando alla banca vigilata interessata una contestazione degli addebiti. La banca ha la possibilità di presentare osservazioni sui fatti e sugli addebiti contestati dall’Unità di indagine, nonché sull’ammontare indicato della sanzione.
Se l’Unità di indagine valuta, sulla base della sua analisi iniziale dei fatti, delle evidenze raccolte e delle osservazioni presentate dalla banca interessata, che sia opportuna l’imposizione di una sanzione, invia una proposta al Consiglio di vigilanza per un progetto di decisione completo.
Riesame amministrativo
Una banca sanzionata può richiedere alla Commissione amministrativa del riesame di sottoporre a riesame la decisione sanzionatoria della BCE.