Consultazione pubblica sulle modifiche del regime di contribuzione per le attività di vigilanza
Risposte alle domande più frequenti
Perché la BCE ha deciso di rivedere questo regime?
Il Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza, adottato nel 2014, impone alla BCE di effettuare una revisione e lo scopo dell’attuale consultazione è presentarne i risultati. La revisione tiene conto dei riscontri pervenuti durante la consultazione del 2017, nonché dei commenti delle autorità nazionali competenti e del Consiglio di vigilanza della BCE.
Cosa farà esattamente la BCE dei commenti ricevuti?
Dopo la chiusura della consultazione pubblica il 6 giugno 2019 la BCE valuterà i commenti inviati nel corso del processo. Le modifiche al regolamento saranno quindi adeguate ove ritenuto necessario. Va osservato che si richiedono commenti solo sulle modifiche al regolamento riportate nella sezione 5 del resoconto (Feedback Statement).
Quanti commenti sono pervenuti in totale durante la consultazione pubblica del 2017? Da chi sono stati presentati?
La BCE ha ricevuto in totale 73 singoli commenti inviati in 13 riscontri, che sono stati trasmessi da 8 associazioni bancarie, 4 soggetti o gruppi vigilati e un operatore di mercato.
Commenti dei partecipanti che hanno acconsentito alla loro pubblicazioneQuali effetti avranno le modifiche sulla tempistica del processo di contribuzione annuale per le attività di vigilanza dell’MVU?
La tavola seguente mostra le date e le scadenze attualmente vigenti e le relative modifiche in base al regime proposto.
Principali date e scadenze | Metodo attuale per il periodo di contribuzione 2019 | Modifica proposta per il periodo di contribuzione 2020 |
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Data di riferimento per i fattori di calcolo dei contributi dei soggetti costituiti prima del 1o gennaio del periodo di contribuzione | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2019 |
Termine per la nomina del soggetto obbligato al pagamento (solo gruppi bancari) | 1o luglio 2019 | 30 settembre 2020 |
Termine per la trasmissione dei recapiti del soggetto obbligato al pagamento | 1o luglio 2019 | A ogni modifica |
Termine per la comunicazione dei fattori di calcolo/data di chiusura per il riutilizzo dei dati di vigilanza | 1o luglio 2019 | Da stabilire nella modifica della Decisione della BCE |
Pubblicazione dell’importo complessivo dei contributi annuali | 30 aprile 2019 | Fine marzo 2020 per le stime e fine marzo 2021 per le spese effettive |
Emissione dell’avviso di contribuzione | Ottobre 2019 | Giugno 2021 |
Termine per il pagamento | Novembre 2019 | Luglio 2021 |
Come saranno determinati i contributi per il 2019?
I contributi relativi al 2019 saranno calcolati applicando la metodologia corrente, definita nel Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza. Maggiori dettagli sulla tempistica, sul calendario delle scadenze e sulle altre informazioni pratiche sono reperibili nella sezione Contributi per le attività di vigilanza del sito Internet della Vigilanza bancaria della BCE.
Cosa accadrà durante la transizione nel 2020? La mia banca sarà soggetta a una doppia contribuzione nel 2021?
Dato che il 2020 è un anno di transizione, i contributi relativi a quell’anno saranno fatturati nel 2021. I contributi per i costi effettivi sostenuti per i compiti di vigilanza nell’esercizio finanziario 2020 saranno richiesti nella prima metà del 2021. Inoltre, per assicurare la transizione dalla riscossione dei contributi ex ante alla riscossione ex post, la differenza positiva o negativa risultante nel periodo 2019 sarà rimborsata o richiesta nel 2021 insieme ai costi effettivi per l’esercizio 2020. La BCE fornirà una stima dei contributi del 2020 nel proprio Rapporto annuale sulle attività di vigilanza che sarà pubblicato nel marzo dello stesso anno.
Queste modifiche incideranno sull’importo complessivo dei contributi richiesti dalla BCE?
No. L’importo totale richiesto si basa sui costi sostenuti dalla BCE per l’assolvimento dei compiti di vigilanza e non cambierà a seguito di questa revisione. Tuttavia, sui singoli contributi a carico degli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), sottoposti alla vigilanza indiretta della BCE, inciderà lo sconto applicato agli LSI più piccoli.
Questo significa che non sarà necessario ricalcolare i contributi dell’anno precedente?
Questa eventualità non può essere del tutto esclusa. Prevedibilmente la fatturazione ex post ridurrà la necessità di rideterminare i contributi ogni anno, ma non si può eliminare del tutto l’eventualità di dover effettuare ricalcoli, dato l’inevitabile scarto temporale fra i cambiamenti intervenuti (ad esempio variazioni della classificazione della significatività dovute a fusioni) e la loro notifica ai team competenti.
Quali altri strumenti giuridici sono influenzati da questa revisione?
La BCE modificherà la Decisione BCE/2015/7, contestualmente alla revisione del regolamento, entro la fine del 2019. La decisione stabilisce la metodologia e le procedure di raccolta dei dati sui fattori per il calcolo della contribuzione e dovrà pertanto essere modificata a seguito della revisione del regolamento.
Quando esattamente entreranno in vigore le modifiche al regolamento, ai fini del calcolo dei contributi?
Ci si attende che le modifiche al regolamento entrino in vigore alla fine del 2019 e si applichino a partire dal periodo di contribuzione 2020. Ufficialmente, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.