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Statistiche di vigilanza

19/05/2015

Gli esperti di vigilanza utilizzano le informazioni statistiche in tutti gli ambiti della loro attività quotidiana. Sulla base di dati prudenziali accurati, definiscono i profili di rischio, analizzano la liquidità delle banche e verificano, in ultima istanza, il rispetto dei requisiti normativi da parte degli intermediari.

“I dati di vigilanza forniscono numerose informazioni sullo stato di salute delle singole banche e dell’intero settore. Essi sono al centro di ogni decisione di vigilanza.”

(Giancarlo Pellizzari, Capo della Divisione Statistiche di vigilanza)

Un approccio comune alla raccolta dei dati

I numeri
129 gruppi bancari significativi
circa 1.100 banche significative
circa 3.500 banche meno significative
24.000 segnalazioni elaborate su base trimestrale
(Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015)

I dati costituiscono il fulcro della vigilanza bancaria; solo attraverso informazioni comparabili è possibile realizzare un approccio alla vigilanza autenticamente europeo.

Sebbene le autorità di regolamentazione dell’UE avessero già definito un quadro europeo per gli obblighi segnaletici, specificando la tipologia dei dati che le banche sono tenute a trasmettere nonché la frequenza delle segnalazioni, ogni paese aveva la possibilità di applicare tali obblighi in maniera diversa.

Oggi, con la creazione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), la BCE e le autorità di vigilanza nazionali hanno sviluppato un approccio comune alla raccolta dei dati provenienti dal settore bancario europeo. I quadri di riferimento per le segnalazioni sono stati elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE).

La comparabilità dei dati offre numerosi vantaggi, in quanto permette di individuare tendenze e aspetti problematici a livello del singolo intermediario, mettendolo a confronto con i suoi pari e con l’intero settore bancario. Le segnalazioni raccolte dalla BCE riflettono, ad esempio, il grado di sostenibilità dei modelli operativi delle banche e la natura dei rischi ai quali queste sono esposte, contribuendo dunque all’identificazione dei temi da approfondire nell’attività di vigilanza giornaliera della BCE.

Cosa cambia per le banche?

“La raccolta di dati armonizzati, oltre ad assicurare l’efficacia della loro elaborazione, riduce gli oneri amministrativi a carico delle banche.”

(Juan-Alberto Sánchez, Capo della Sezione Gestione dei dati di vigilanza)

Il nuovo sistema delle segnalazioni statistiche comporta un cambiamento per tutte le banche vigilate. I 4.600 enti significativi e meno significativi devono segnalare gli stessi indicatori principali e attenersi ai nuovi orientamenti sulle segnalazioni armonizzate. In meno di un anno i diversi approcci delle 19 autorità di vigilanza nazionali sono confluiti in un’unica modalità armonizzata per la raccolta e la riconciliazione di oltre 24.000 segnalazioni su base trimestrale.

In particolare, l’armonizzazione va a beneficio dei gruppi bancari che, operando anche al di fuori del loro paese di origine, in passato hanno dovuto far fronte ad approcci nazionali distinti sostenendo ulteriori oneri amministrativi. Gli obblighi di segnalazione per le banche, riguardanti la tipologia dei dati che gli enti sono tenuti a trasmettere, sono stabiliti dalle norme tecniche dell’EBA e integrati da una decisione della BCE.

Decisione della BCE sulle segnalazioni di vigilanza

Dai dati grezzi agli indicatori principali

La raccolta dei dati nell’ambito dell’MVU segue un approccio “sequenziale”, in base al quale le banche inviano i dati alle autorità di vigilanza nazionali che li trasmettono in seguito alla BCE.

L’unità statistica, che comprende matematici, statistici, informatici, esperti contabili e di vigilanza, ha concluso con successo la creazione di nuovi database interni, definito flussi di lavoro e sviluppato indicatori principali. Poiché è necessario che i dati vengano elaborati nella maniera più rapida e accurata possibile, l’efficienza è fondamentale. Sono stati introdotti controlli di qualità in diverse fasi del processo, in quanto dati di qualità elevata sono alla base di un’attività di vigilanza di qualità altrettanto elevata.

L’unità, in stretta collaborazione con le proprie controparti presso le autorità di vigilanza nazionali, riceve e conserva i dati trasmessi da tutte le banche vigilate, mettendoli poi a disposizione degli esperti di vigilanza che grazie alla qualità delle segnalazioni sono in grado di trarre informazioni utili sui processi interni e sui presidi di controllo delle banche.

“Diamo molta importanza alla qualità dei dati. L’uniformità e la comparabilità delle serie di dati consentono di condurre un’analisi dei rischi accentrata che garantisce l’elevata qualità della vigilanza.”

(Patrick Hogan, Capo della Sezione Servizi relativi ai dati di vigilanza)

Quadro regolamentare

CRD/CRR

In vigore dal marzo 2014, la quarta revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD) e il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) stabiliscono quali sono i dati che le banche devono trasmettere alle autorità di vigilanza competenti nonché la frequenza delle segnalazioni. Tale sistema di obblighi segnaletici è ulteriormente definito dalle norme tecniche e dagli orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea (ABE).

ABE: segnalazioni di vigilanza CRD CRR
Le segnalazioni contabili

Le segnalazioni contabili (Financial Reporting, FINREP) sono previste dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell’ABE che modificano il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013. Le banche che applicano gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) utilizzano già gli schemi FINREP per trasmettere informazioni finanziarie a livello consolidato tramite un formato armonizzato. Il Regolamento (UE) 2015/534 della BCE, del 17 marzo 2015, estende tale obbligo a tutte le banche vigilate nell’ambito dell’MVU che segnalano su base subconsolidata o individuale conformemente ai principi IFRS ovvero alle norme contabili nazionali (Generally Accepted Accounting Principles, GAAPs).

ABE: segnalazioni di vigilanza
Le segnalazioni prudenziali

Anche le segnalazioni prudenziali (Common Reporting, COREP) derivano dalle ITS dell’ABE che modificano il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione europea sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013. Le segnalazioni COREP permettono di ricevere dalle banche in un formato armonizzato i dati relativi al primo pilastro e le informazioni su liquidità, leva finanziaria e grandi esposizioni. Gli schemi si applicano sia alle segnalazioni consolidate sia a quelle individuali.

ABE: segnalazioni di vigilanza
Segnalazioni whistleblowing