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Soggetto obbligato al pagamento

Il contributo per le attività di vigilanza è l’importo che ogni banca vigilata corrisponde annualmente alla BCE a copertura dei costi da questa sostenuti per l’assolvimento delle funzioni e competenze di vigilanza.

Alla BCE spetta il compito di assicurare il funzionamento efficace e coerente di tutto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), ossia degli enti creditizi significativi, sottoposti alla sua vigilanza diretta, e di quelli meno significativi, su cui esercita una vigilanza indiretta. Pertanto, il contributo grava su tutte le banche vigilate.

Vi rientrano:

A quanto ammonta il contributo per ciascuna categoria di banche?

Il contributo per le attività di vigilanza della BCE è determinato in base alla rilevanza e al profilo di rischio dell’ente creditizio, ovvero alla sua classificazione a fini di vigilanza.

Banche significative

Le banche significative, in quanto sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, devono corrisponderle un contributo più elevato.

Banche meno significative

Le banche meno significative sono soggette alla vigilanza diretta delle rispettive autorità nazionali e pertanto versano alla BCE un contributo inferiore.

Soggetto obbligato al pagamento del contributo

Chi è il soggetto obbligato al pagamento?

Si tratta del soggetto che funge da contatto per la BCE in tutte le comunicazioni relative al contributo annuale per le attività di vigilanza.

  • Nel caso di un singolo ente creditizio non facente parte di un gruppo bancario, è l’ente stesso.
  • Nel caso di un gruppo di enti creditizi vigilati, i membri del gruppo devono designare un ente che funge da soggetto obbligato al pagamento per conto di tutto il gruppo.

Come avviene la nomina del soggetto obbligato al pagamento per un gruppo bancario?

Tutti gli enti creditizi tenuti a versare il contributo appartenenti a un gruppo bancario devono designare un unico membro che funge da soggetto obbligato al pagamento per conto dell’intero gruppo.

I gruppi bancari designano il soggetto obbligato al pagamento inviando alla BCE per posta o via e-mail una notifica sottoscritta, che ha validità solo se:

  • indica nominativamente il gruppo al quale la notifica si riferisce;
  • è firmata dal soggetto obbligato al pagamento per conto di tutti gli enti vigilati del gruppo.
Notifica del soggetto obbligato al pagamento

I soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a presentare la propria notifica entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo di contribuzione.

In caso di variazioni alla situazione di un gruppo bancario, il nuovo modello di notifica del soggetto obbligato al pagamento andrà presentato alla BCE soltanto se le variazioni riguardano:

  • la capogruppo
  • l’attuale soggetto obbligato al pagamento
Risposte alle domande più frequenti

Qual è il ruolo del soggetto obbligato al pagamento?

Tale soggetto:

  • assicura che siano trasmessi i fattori necessari per il calcolo dei singoli contributi;
  • funge da riferimento per tutte le comunicazioni da parte della BCE concernenti la fatturazione dei contributi;
  • è il destinatario dell’avviso di contribuzione emesso dalla BCE;
  • è legalmente responsabile di liquidare il contributo entro la data stabilita;
  • corrisponde gli interessi sui pagamenti scaduti del contributo.

Il regolamento sui contributi per le attività di vigilanza contiene maggiori dettagli riguardo alla definizione del soggetto obbligato al pagamento nel caso di gruppi vigilati, succursali tenute a contribuzione ed enti creditizi tenuti a contribuzione.

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