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Sanzioni

L’obiettivo di una sanzione è punire una condotta irregolare da parte di un ente creditizio, fungendo da deterrente per l’ente stesso e per l’intero settore bancario. I procedimenti sanzionatori possono essere avviati mentre le violazioni sono in atto, ma anche una volta che hanno cessato di sussistere, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Ripartizione dei poteri sanzionatori

La BCE può irrogare sanzioni pecuniarie alle banche significative che violino le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili oppure i regolamenti o le decisioni della BCE.

In caso di violazioni della normativa nazionale di attuazione delle direttive dell’UE, violazioni commesse da persone fisiche o irrogazione di sanzioni non pecuniarie, la BCE può richiedere all’autorità nazionale competente (ANC) di avviare i procedimenti opportuni. L’ANC conduce tali procedimenti e decide in merito alle sanzioni in conformità alla legislazione nazionale vigente.

PUBBLICAZIONE
Le decisioni sanzionatorie della BCE sono pubblicate sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. Tuttavia, in alcune circostanze eccezionali, la divulgazione può avvenire in forma anonima oppure a distanza di tempo.

Quali sono le sanzioni che può imporre la BCE?

La BCE può imporre sanzioni pecuniarie alle banche per avere disatteso i requisiti prudenziali dell’UE.

Livello massimo delle sanzioni

La BCE può irrogare sanzioni fino al 10% del fatturato complessivo annuo della banca nell’esercizio finanziario precedente oppure fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate tramite la violazione, quando questi possono essere determinati.

Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

La BCE assicura che le sanzioni imposte siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel determinare il livello delle sanzioni la BCE considera tutte le circostanze rilevanti della violazione e ne valuta la gravità sulla base dell’impatto e dell’irregolarità commessa dalla banca. Inoltre la BCE tiene conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, ad esempio la riluttanza a collaborare con la BCE nell’esercizio dei suoi poteri di indagine o le azioni correttive che la banca ha adottato di propria iniziativa.

Maggiori informazioni sui principi applicati dalla BCE sono disponibili nella ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.

Indagini e procedimenti sanzionatori

L’Unità di indagine indipendente della BCE ha il compito di investigare le presunte violazioni della normativa dell’Unione direttamente applicabile e delle decisioni o dei regolamenti di vigilanza della BCE commesse dalle banche significative vigilate dalla BCE.

Indagini

L’Unità di indagine può esercitare i poteri conferiti alla BCE dal regolamento sull’MVU (richiedere documenti, esaminare libri e registri contabili, chiedere chiarimenti e svolgere colloqui e ispezioni in loco). L’unità può inoltre richiedere informazioni internamente e alle ANC. Può altresì dare istruzione alle ANC di avvalersi dei propri poteri di indagine conformemente al diritto nazionale.

Regolamento sull’MVU

Procedimento sanzionatorio

Una volta terminata un’indagine, l’Unità di indagine può avviare un procedimento sanzionatorio notificando alla banca vigilata interessata una contestazione degli addebiti. La banca ha la possibilità di presentare osservazioni sui fatti e sugli addebiti contestati dall’Unità di indagine, nonché sull’ammontare indicato della sanzione.

Se l’Unità di indagine valuta, sulla base della sua analisi iniziale dei fatti, delle evidenze raccolte e delle osservazioni presentate dalla banca interessata, che sia opportuna l’imposizione di una sanzione amministrativa, invia una proposta al Consiglio di vigilanza per un progetto di decisione completo.

Riesame amministrativo

Le decisioni sanzionatorie della BCE possono essere rivedute dalla Commissione amministrativa del riesame su richiesta della banca interessata.

Le decisioni adottate in seguito a riesame amministrativo o non impugnate dinanzi alla Commissione amministrativa del riesame sono pubblicate sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

Commissione amministrativa del riesame
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