Le indagini sui modelli interni hanno il fine di valutare se i modelli interni utilizzati dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali siano conformi agli obblighi di legge. Possono essere avviate su richiesta della banca (approvazione iniziale, modifiche rilevanti, estensioni, estensione progressiva o “roll-out”, utilizzo parziale permanente o ritorno all’uso di metodi meno sofisticati) oppure dalla BCE.
Le decisioni relative all’utilizzo dei modelli interni sono predisposte dopo il completamento dell’indagine. Prima di assumere carattere definitivo, le decisioni devono essere avallate dal Consiglio di vigilanza e adottate dal Consiglio direttivo della BCE in base alla procedura di non obiezione.
La Guida della BCE alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni illustra il quadro generale e il processo seguito per questo tipo di indagini.
Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni
Il documento è integrato dalla guida della BCE sui modelli interni, che verte soprattutto sui contenuti delle indagini (spiegati nella sezione seguente).
Le indagini sui modelli interni servono a valutare se una banca soddisfi i requisiti per l’utilizzo di modelli interni. In particolare:
All’inizio della fase preparatoria di un’indagine è necessario accertare la disponibilità e lo stato di preparazione di tutte le parti coinvolte (consultare anche la sezione Presentazione delle richieste riguardanti i modelli interni).
Il processo di indagine è illustrato nella figura seguente (una descrizione più dettagliata è reperibile nella Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni).
Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni
La guida della BCE sui modelli interni illustra con trasparenza come la BCE interpreta la legislazione dell’UE e nazionale vigente in materia e come intende applicarla al fine di valutare il rispetto dei requisiti giuridici da parte degli enti. Elaborata inizialmente nel contesto della TRIM, la guida costituisce l’elemento portante della metodologia per le indagini in loco sui modelli interni sviluppata dalla BCE ai fini della TRIM. Contribuisce pertanto in maniera significativa ad armonizzare le prassi di vigilanza in tutto l’MVU e a creare in definitiva condizioni di parità per tutti gli enti significativi che usano i modelli interni.
La guida della BCE sui modelli interni si compone di quattro capitoli sottoposti a consultazione pubblica nel 2018, riguardanti rispettivamente i temi generali, il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di controparte.
Essa non intende andare oltre i vigenti requisiti normativi dell’UE e nazionali; non vuole pertanto sostituirsi alle disposizioni legislative dell’UE o a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle.
Guida della BCE sui modelli interni
Per fare in modo che alle richieste concernenti i modelli interni si possa agevolmente applicare un approccio coerente nell’ambito dell’MVU, la Vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato una serie di documenti e procedure che le banche significative sono invitate a utilizzare quando presentano una domanda in materia di modelli interni.
Sono di seguito reperibili i moduli e le indicazioni relativi alla procedura preliminare e al completamento della richiesta, oltre ai link a una serie di documenti da utilizzare per informare la BCE delle modifiche o estensioni non sostanziali, siano esse in fase di pianificazione oppure già adottate.
Le banche che richiedono l’approvazione iniziale di un modello oppure una sua modifica o estensione sostanziale che non sia determinata dall’adempimento di un obbligo precedente, devono:
Il regolamento sui requisiti patrimoniali prevede che l’autorità competente debba autorizzare le estensioni e le modifiche sostanziali ai modelli interni per il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. La Commissione europea ha adottato norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standards, RTS) riguardanti la valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi basati sui rating interni per il rischio di credito, ai metodi avanzati di misurazione (advanced measurement approach, AMA) per il rischio operativo e ai metodi basati su modelli interni per il rischio di mercato. Conformemente a tali RTS, le estensioni e le modifiche ai modelli interni si suddividono in interventi “sostanziali”, che richiedono la previa autorizzazione dell’autorità competente, e “non sostanziali”, soggetti a notifica ex ante oppure ex post.
Quanto al rischio di controparte, il testo in vigore del regolamento sui requisiti patrimoniali non prescrive similmente l’adozione di RTS per il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) e il metodo avanzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (advanced method for credit valuation adjustment risk, A-CVA). La BCE ha pertanto pubblicato una guida alla valutazione del carattere sostanziale (ECB Guide on materiality assessment, EGMA) che funge da ausilio agli enti significativi nell’autovalutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi IMM e A-CVA in ottemperanza delle disposizioni giuridiche vigenti. L’EGMA non vuole sostituirsi alle disposizioni legislative dell’UE o in vigore a livello nazionale, né inficiarle o influenzarle in alcun modo. Infine, va tenuto presente che l’ABE ha la facoltà di disciplinare la materia adottando orientamenti in conformità all’articolo 16 del regolamento sull’ABE, oppure adottando RTS in relazione a future disposizioni legislative dell’UE.
Guida della BCE alla valutazione del carattere sostanziale (EGMA)