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Vigilanza e supervisione per gli LSI

Gli enti meno significativi (less significant institution, LSI) sono banche di piccole e medie dimensioni vigilate direttamente dalle rispettive autorità nazionali competenti (ANC), sotto la supervisione della BCE.

Le seguenti risposte alle domande più frequenti sulla vigilanza e sulla supervisione per gli LSI ti aiutano a orientarti in questa materia.

Il rapporto sulla vigilanza e sulla supervisione per gli LSI presenta una sintesi dell’organizzazione della vigilanza e della supervisione per gli LSI, delle attività svolte dalla BCE e dalle ANC, nonché della struttura e del quadro dei rischi del settore degli LSI in Europa.

Rapporto di vigilanza sugli LSI per il 2022

Cosa determina la significatività di una banca?

Tutti i soggetti vigilati sono di norma classificati come meno significativi.

Sono considerati significativi – e ricadono quindi sotto la vigilanza diretta della BCE – solo se soddisfano almeno uno dei criteri stabiliti nel regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Puoi approfondire questi criteri cliccando sui link riportati di seguito.

Chi vigila sugli LSI?

Gli LSI sono vigilati direttamente dalle rispettive ANC e indirettamente dalla BCE, mentre gli enti significativi (significant institution, SI) sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

Per verificare se una banca sia classificata come SI o LSI, e quindi risalire all’autorità di vigilanza competente, basta consultare l’elenco dei soggetti vigilati pubblicato dalla BCE. La BCE riesamina la significatività di ciascuna banca almeno una volta l’anno.

Come si applica la proporzionalità nella vigilanza?

Il principio di proporzionalità assicura che le aspettative e i requisiti formulati dall’autorità di vigilanza corrispondano alle dimensioni, all’importanza sistemica e al profilo di rischio delle banche vigilate e che le risorse siano attribuite in maniera efficiente alle attività di vigilanza.

L’MVU applica in vari modi la proporzionalità nella vigilanza e nella supervisione. Il suo sistema di classificazione rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare efficacemente la proporzionalità. A sua volta ciò si traduce in approcci proporzionati nelle segnalazioni e aspettative di vigilanza (ad esempio in merito agli assetti di governance e alle procedure di autorizzazione), nonché nell’intensità e nella portata delle attività correnti e valutazioni di vigilanza. Il sistema di classificazione della BCE distingue fra LSI ad alto impatto e ad alto rischio, ma quest’ultima tipologia è utilizzata solo internamente ai fini dell’intensità della vigilanza. Anche i criteri che definiscono gli enti piccoli e non complessi (small and non-complex institution, SNCI) stabiliti nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) sono essenziali per assicurare la proporzionalità. 

Cos’è un SNCI?

Il CRR II ha introdotto il concetto di ente piccolo e non complesso.

Per essere definito tale un ente deve soddisfare i nove criteri elencati all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del CRR.

Spetta alle stesse banche determinare se siano SNCI; in linea di principio dovrebbero verificare questa condizione su base continuativa. Gli LSI dovrebbero comunicare alle rispettive ANC un cambiamento del loro stato, ossia quando iniziano a qualificarsi come SNCI o quando non soddisfano più tutti i criteri definiti nel CRR. Ciò non esclude che le ANC possano stabilire se le banche sottoposte alla loro vigilanza debbano essere considerate SNCI, in conformità ai criteri fissati nel CRR, e comunicare l’esito di queste verifiche alle banche interessate.

Cos’è richiesto per l’autorizzazione?

La BCE ha il compito di rilasciare l’autorizzazione all’attività bancaria a tutti gli enti creditizi nell’MVU, sia SI che LSI, in collaborazione con le rispettive ANC.

Maggiori informazioni sulle autorizzazioni

La mia banca deve pagare i contributi di vigilanza?

Tutte le banche vigilate, direttamente e indirettamente, dalla BCE sono tenute a corrispondere un contributo annuale per le attività di vigilanza, calcolato in base all’importanza e al profilo di rischio della banca.

Tutto sui contributi per le attività di vigilanza

A chi spetta?

Organizzazione

La Vigilanza bancaria della BCE comprende sette direzioni generali e il suo organo decisionale è il Consiglio di vigilanza.

Strutture organizzative
Processo decisionale

In quanto autorità di vigilanza bancaria europea la BCE può assumere una serie di decisioni di vigilanza giuridicamente vincolanti per le banche nell’MVU.

Processo decisionale
Autorizzazione

Nell’ambito della vigilanza bancaria europea la BCE è l’autorità incaricata di rilasciare le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria.

Autorizzazioni
Segnalazioni

La BCE pubblica una tassonomia che le ANC devono utilizzare per la comunicazione alla BCE dei punti di dati delle segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza, in conformità della normativa applicabile.

Segnalazioni
Vigilanza sugli LSI

Gli LSI sono vigilati dalle rispettive ANC, sotto la supervisione della BCE, mentre gli SI sono vigilati direttamente dalla BCE.

Processo decisionale
Segnalazioni whistleblowing

Qualsiasi violazione del diritto dell’UE in materia di vigilanza prudenziale sulle banche può essere segnalata nella piattaforma whistleblowing. Se il soggetto in questione è un LSI o non è vigilato dalla BCE, come un’impresa di assicurazione, occorre contattare direttamente l’ANC di riferimento.

Piattaforma whistleblowing
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Cosa sono gli “enti meno significativi”?

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Segnalazioni whistleblowing