Documenti prodotti ai fini delle politiche di vigilanza
IN QUESTA PAGINA
Nell’assolvimento dei nostri compiti conformemente al quadro giuridico in materia di vigilanza, ci avvaliamo di tutta una serie di strumenti per comunicare l’approccio, le aspettative, le ipotesi analitiche e le metodologie di vigilanza, nonché le buone prassi da noi riscontrate.
Tipo di pubblicazione | Finalità | Natura del contenuto | Ruolo ai fini della vigilanza |
|---|---|---|---|
| Guida | Spiegare in che modo la BCE esercita la vigilanza e quali sono le sue aspettative al riguardo | Criteri, processi, approcci e aspettative di vigilanza (possono figurare esempi di buone prassi) | Indicazioni non vincolanti di natura prospettica |
| Lettera | Comunicare, in modo rapido e diretto, aspettative di vigilanza su temi specifici o il profilarsi di criticità | Messaggi mirati su rischi o priorità specifici | Comunicazione prudenziale mirata |
| Metodologia | Spiegare come vengono effettuate le valutazioni o le analisi in un settore della vigilanza | Quadri di riferimento di natura tecnica, metodi e procedure | Trasparenza e responsabilità di dar conto del proprio operato |
| Rapporto | Mettere a fuoco e approfondire le prassi più efficaci osservate presso le banche in un settore della vigilanza Presentare gli esiti di un’analisi prudenziale mirata | Casi illustrativi di buone prassi e/o risultati e analisi emersi da una specifica attività di vigilanza | Analisi comparata e apprendimento, comunicazione dei risultati in esito alla conduzione di analisi |
Guide
La BCE predispone e pubblica guide di vigilanza quando intende comunicare le proprie aspettative al settore bancario.
Le aspettative sono dichiarazioni non vincolanti formulate dalla BCE allo scopo di assistere le banche nell’applicazione del quadro regolamentare vigente. Il loro obiettivo è rafforzare la sicurezza e la solidità delle banche promuovendo un’adeguata gestione e copertura dei rischi e fungere da base per il dialogo di vigilanza. Le guide divulgate dalla BCE sono intese a promuovere la trasparenza e a rendere più prevedibile la nostra azione di vigilanza.
Le guide di vigilanza possono rendere più trasparenti:
- i processi messi in atto dalla BCE nell’assolvimento dei compiti di vigilanza, nella misura in cui tali processi siano rilevanti per le banche o il pubblico in generale nella loro interazione con la BCE (ad esempio per quanto concerne le autorizzazioni, i modelli interni o la gestione del rischio)
- le modalità con cui la BCE intende applicare le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione (ad esempio, su questioni fondamentali per la vigilanza o per l’intero mercato, come il trattamento dei crediti deteriorati o la governance bancaria), alla luce degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea e nel rispetto dell’interpretazione definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove disponibile
- le aspettative della BCE nei confronti delle banche vigilate riguardo all’applicazione di tali disposizioni
Le guide di vigilanza non contengono obblighi; disposizioni di carattere vincolante possono infatti derivare soltanto dal legislatore. Le guide di vigilanza, tuttavia, si riferiscono spesso a obblighi legislativi (ossia a disposizioni di carattere vincolante). L’obiettivo di questo approccio è riunire in un unico documento le norme pertinenti e il modo in cui la BCE intende applicarle nell’assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, rendendo più facilmente accessibile per chi legge il quadro di riferimento.
Anche le aspettative di vigilanza contenute nelle guide della BCE non sono quindi vincolanti, ma rappresentano piuttosto un punto di partenza per l’interazione e il dialogo con le banche. Tale dialogo è sempre condotto valutando caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità. Le guide non escludono pertanto la possibilità di adottare un approccio differente in casi specifici.
Lettere
Lettere di vigilanza possono essere trasmesse agli organi azienzali delle banche vigilate e pubblicate sul nostro sito Internet quando la BCE intende comunicare indicazioni o aspettative di vigilanza non vincolanti su specifiche questioni circoscritte e chiarire punti di vista, procedure o problematiche di natura prudenziale in relazione a tali questioni. Tale esigenza si presenta spesso in risposta a rischi emergenti o andamenti del mercato che richiedono indicazioni tempestive.
Metodologie
Le metodologie da noi pubblicate possono servire a illustrare i metodi, i quadri di riferimento e gli approcci che la BCE utilizza sul piano tecnico, soprattutto in ambiti quali le valutazioni prudenziali (ad esempio la metodologia del processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP), la compilazione delle statistiche e la produzione dei dati. Descrivono le modalità delle valutazioni, della produzione dei dati o delle analisi e spiegano i fondamenti tecnici alla base dei risultati finali o dei processi di vigilanza della BCE. Non contengono aspettative di vigilanza.
Altri strumenti di comunicazione
La BCE e i suoi vertici possono definire, illustrare e dare risonanza alle posizioni di policy, al pensiero di vigilanza e al relativo contesto attraverso vari mezzi (ad esempio discorsi, interviste, post sui blog, newsletter, comunicati stampa o altre pubblicazioni). Questo tipo di comunicazioni non ha lo scopo di presentare nuove aspettative o indicazioni di vigilanza, ma può rifersi a quelli già formulati e fornire ulteriori spiegazioni ed elementi di contesto.