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Documenti prodotti ai fini delle politiche di vigilanza

Nell’assolvimento dei nostri compiti conformemente al quadro giuridico in materia di vigilanza, ci avvaliamo di tutta una serie di strumenti per comunicare l’approccio, le aspettative, le ipotesi analitiche e le metodologie di vigilanza, nonché le buone prassi da noi riscontrate. 

Tipo di pubblicazione

Finalità Natura del contenuto Ruolo ai fini della vigilanza
Guida Spiegare in che modo la BCE esercita la vigilanza e quali sono le sue aspettative al riguardo

Criteri, processi, approcci e aspettative di vigilanza (possono figurare esempi di buone prassi)

Indicazioni non vincolanti di natura prospettica
Lettera

Comunicare, in modo rapido e diretto, aspettative di vigilanza su temi specifici o il profilarsi di criticità 

Messaggi mirati su rischi o priorità specifici Comunicazione prudenziale mirata
Metodologia Spiegare come vengono effettuate le valutazioni o le analisi in un settore della vigilanza Quadri di riferimento di natura tecnica, metodi e procedure Trasparenza e responsabilità di dar conto del proprio operato
Rapporto Mettere a fuoco e approfondire le prassi più efficaci osservate presso le banche in un settore della vigilanza
Presentare gli esiti di un’analisi prudenziale mirata
Casi illustrativi di buone prassi e/o risultati e analisi emersi da una specifica attività di vigilanza Analisi comparata e apprendimento, comunicazione dei risultati in esito alla conduzione di analisi

Guide

La BCE predispone e pubblica guide di vigilanza quando intende comunicare le proprie aspettative al settore bancario.

Le aspettative sono dichiarazioni non vincolanti formulate dalla BCE allo scopo di assistere le banche nell’applicazione del quadro regolamentare vigente. Il loro obiettivo è rafforzare la sicurezza e la solidità delle banche promuovendo un’adeguata gestione e copertura dei rischi e fungere da base per il dialogo di vigilanza. Le guide divulgate dalla BCE sono intese a promuovere la trasparenza e a rendere più prevedibile la nostra azione di vigilanza.

Le guide di vigilanza possono rendere più trasparenti:

  • i processi messi in atto dalla BCE nell’assolvimento dei compiti di vigilanza, nella misura in cui tali processi siano rilevanti per le banche o il pubblico in generale nella loro interazione con la BCE (ad esempio per quanto concerne le autorizzazioni, i modelli interni o la gestione del rischio)
  • le modalità con cui la BCE intende applicare le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione (ad esempio, su questioni fondamentali per la vigilanza o per l’intero mercato, come il trattamento dei crediti deteriorati o la governance bancaria), alla luce degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea e nel rispetto dell’interpretazione definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove disponibile
  • le aspettative della BCE nei confronti delle banche vigilate riguardo all’applicazione di tali disposizioni

Le guide di vigilanza non contengono obblighi; disposizioni di carattere vincolante possono infatti derivare soltanto dal legislatore. Le guide di vigilanza, tuttavia, si riferiscono spesso a obblighi legislativi (ossia a disposizioni di carattere vincolante). L’obiettivo di questo approccio è riunire in un unico documento le norme pertinenti e il modo in cui la BCE intende applicarle nell’assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, rendendo più facilmente accessibile per chi legge il quadro di riferimento.

Anche le aspettative di vigilanza contenute nelle guide della BCE non sono quindi vincolanti, ma rappresentano piuttosto un punto di partenza per l’interazione e il dialogo con le banche. Tale dialogo è sempre condotto valutando caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità. Le guide non escludono pertanto la possibilità di adottare un approccio differente in casi specifici.

Lettere

Lettere di vigilanza possono essere trasmesse agli organi azienzali delle banche vigilate e pubblicate sul nostro sito Internet quando la BCE intende comunicare indicazioni o aspettative di vigilanza non vincolanti su specifiche questioni circoscritte e chiarire punti di vista, procedure o problematiche di natura prudenziale in relazione a tali questioni. Tale esigenza si presenta spesso in risposta a rischi emergenti o andamenti del mercato che richiedono indicazioni tempestive.

Metodologie

Le metodologie da noi pubblicate possono servire a illustrare i metodi, i quadri di riferimento e gli approcci che la BCE utilizza sul piano tecnico, soprattutto in ambiti quali le valutazioni prudenziali (ad esempio la metodologia del processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP), la compilazione delle statistiche e la produzione dei dati. Descrivono le modalità delle valutazioni, della produzione dei dati o delle analisi e spiegano i fondamenti tecnici alla base dei risultati finali o dei processi di vigilanza della BCE. Non contengono aspettative di vigilanza.

Rapporti

I rapporti in materia di vigilanza, destinati alle banche vigilate e al pubblico in generale, sono predisposti a fini di trasparenza riguardo alle prassi osservate e/o all’esito di analisi prudenziali mirate. Questi documenti non illustrano aspettative di vigilanza nuove o prospettiche, ma possono riferirsi a quelle già formulate.

Rapporti sulle buone prassi

In questi documenti si individuano, descrivono e illustrano le prassi riscontrate dalle autorità di vigilanza che si considerano solide o efficaci. L’obiettivo è aiutare le banche a riflettere su possibili soluzioni per rafforzare i propri sistemi di governance e gestione del rischio sulla base di osservazioni tratte dall’attività di vigilanza, confronti tra enti analoghi o analisi tematiche elaborate a fini informativi. Le buone prassi sono strettamente connesse alle circostanze di ciascuna banca; non tutte sono pertinenti per tutte le banche.

Rapporti tematici

Si tratta di pubblicazioni una tantum che presentano i risultati di analisi prudenziali mirate. In generale, si concentrano specificamente su un rischio, una prassi o un tema di vigilanza (ad esempio criteri di concessione del credito, piani di risanamento, aggregazione dei dati sul rischio) e sintetizzano i risultati di una determinata attività di vigilanza condotta su un gruppo di enti vigilati (ad esempio, rapporti sullo SREP). Espongono i risultati di analisi basate su attività di vigilanza che sono state completate e su valutazioni sistemiche della conformità o di carenze riscontrate.

Altri strumenti di comunicazione

La BCE e i suoi vertici possono definire, illustrare e dare risonanza alle posizioni di policy, al pensiero di vigilanza e al relativo contesto attraverso vari mezzi (ad esempio discorsi, interviste, post sui blog, newsletter, comunicati stampa o altre pubblicazioni). Questo tipo di comunicazioni non ha lo scopo di presentare nuove aspettative o indicazioni di vigilanza, ma può rifersi a quelli già formulati e fornire ulteriori spiegazioni ed elementi di contesto.

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