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Autorizzazioni

In questa pagina i termini “banca” ed “ente creditizio” sono utilizzati come sinonimi.

Nell’ambito della vigilanza bancaria europea, la BCE è l’autorità competente per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria.

In questa pagina tratteremo i temi seguenti:

Conduciamo inoltre verifiche dei requisiti di idoneità per valutare se i membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati soddisfino i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico. Tali verifiche sono previste in sede di prima autorizzazione dell’ente creditizio all’esercizio dell’attività bancaria e in caso di variazioni nella composizione degli organi di amministrazione.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata: Verifica dei requisiti di idoneità

Per quanto concerne le autorizzazioni la BCE applica il corpus unico di norme dell’Autorità bancaria europea (ABE) e, ove pertinente, il diritto nazionale.

Corpus unico di norme dell’ABE

Le autorità nazionali di vigilanza svolgono un ruolo importante in queste procedure: fungono da primo punto di contatto per le istanze di autorizzazione e collaborano strettamente con la BCE nel valutarle. La BCE lavora inoltre in raccordo con le autorità nazionali di vigilanza per assicurare un approccio coerente e standard elevati in tutti i paesi. Le aspettative di vigilanza sono stabilite tramite guide pubbliche.

Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria

Rilascio dell’autorizzazione a banche

Il processo di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria alimenta la fiducia nel sistema finanziario poiché assicura che le banche che accedono al mercato siano idonee a operare: soltanto le banche solide che rispettano tutti i requisiti giuridici possono ricevere l’autorizzazione. La stessa procedura e gli stessi criteri si applicano a tutte le banche, da quelle con modelli imprenditoriali più tradizionali a quelle con modelli basati sull’innovazione resa possibile dalla tecnologia. Il rilascio dell’autorizzazione non dovrebbe ostacolare la concorrenza o l’innovazione.

Rilascio dell’autorizzazione a imprese di investimento

A seguito dell’entrata in vigore del quadro giuridico per le imprese di investimento (regolamento e direttiva sulle imprese di investimento), la definizione di “ente creditizio” contenuta nel Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) è stata modificata per includervi le imprese di investimento classificate come sistemiche. Queste comprendono le imprese di investimento:

  • che sono autorizzate a negoziare per conto proprio e/o ad assumere a fermo strumenti finanziari / collocare strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile (attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6 della Direttiva 2014/65/UE);
  • il cui valore totale delle attività a livello di singolo ente o di gruppo è pari ad almeno 30 miliardi di euro (o subordinatamente a discrezionalità di vigilanza se questo valore è inferiore a 30 miliardi di euro).

Queste imprese di investimento che si qualificano come sistemiche devono richiedere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria al più tardi nel giorno in cui soddisfano i criteri. La data limite per l’entrata in vigore del regolamento sulle imprese di investimento e il recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva sulle imprese di investimento è il 26 giugno 2021. A partire da questa data le imprese di investimento possono essere autorizzate a esercitare l’attività di ente creditizio e sono sottoposte alla vigilanza bancaria europea. Quelle che si qualificano come enti significativi ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, mentre quelle classificate come enti meno significativi sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali sotto la supervisione della BCE. In questa funzione di supervisione, la BCE mira ad assicurare l’applicazione coerente nel sistema di standard di vigilanza comuni e lavora in stretto raccordo con le autorità nazionali di vigilanza per armonizzare ulteriormente l’attuazione delle regole che disciplinano la vigilanza bancaria.

Criteri

Nella valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, la BCE tiene conto di quattro aree principali:

  • ammontare, qualità, origine e composizione del capitale dell’ente creditizio richiedente e altri requisiti patrimoniali regolamentari
  • programma di attività, struttura organizzativa e piano industriale dell’ente creditizio richiedente
  • verifica dei requisiti di idoneità dell’organo di amministrazione dell’ente creditizio richiedente
  • valutazione dell’idoneità degli azionisti diretti e indiretti dell’ente creditizio richiedente

La BCE valuta le istanze in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza competenti.

Tempistica

Di solito occorrono dai sei ai dodici mesi per assumere una decisione in merito a un’autorizzazione. Ai sensi della normativa europea, una decisione deve essere adottata entro sei mesi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione e in ogni caso non oltre dodici mesi dal ricevimento dell’istanza; in alcuni casi i termini di legge nazionali applicabili sono più brevi.

Processo
Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria - processoRilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria - processo

* ove applicabile
** oppure rigetto da parte dell’autorità nazionale di vigilanza

Acquisizione di partecipazioni qualificate

L’acquisizione o l’incremento di una “partecipazione qualificata” in una banca esistente deve essere approvata dalla BCE. Una partecipazione è considerata “qualificata” se rappresenta il 10% o più del capitale o dei diritti di voto della banca oppure se rende possibile l’esercizio di un’influenza notevole sulla banca; altre soglie aggiuntive sono previste dal diritto applicabile (ad es. 20, 30 o 50% del capitale e/o dei diritti di voto o qualora una banca diventi una controllata). Il processo di approvazione mira a garantire che soltanto soggetti idonei possano acquisire partecipazioni significative nelle banche, aiutando ad assicurare l’ordinato funzionamento del sistema bancario.

Criteri

La BCE valuta i seguenti criteri:

  • onorabilità del candidato acquirente
  • idoneità dei nuovi esponenti aziendali proposti dal candidato acquirente
  • solidità finanziaria del candidato acquirente
  • capacità dell’ente oggetto dell’operazione di continuare a soddisfare i requisiti prudenziali in seguito all’acquisizione
  • possibilità che l’operazione comporti attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ne accresca il rischio

La BCE valuta le istanze in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza competenti.

Tempistica

La BCE deve decidere se autorizzare o rifiutare un’acquisizione di partecipazione qualificata entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di un’istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione. Questa tempistica può essere estesa di 30 giorni lavorativi, fino a un massimo di 90. Quando un’istanza di acquisizione di partecipazione qualificata coincide con l’approvazione di una società di partecipazione finanziaria (mista), può intervenire una sospensione aggiuntiva del decorso del periodo di valutazione per la partecipazione qualificata fino all’avvenuta approvazione della società di partecipazione finanziaria (mista).

Processo
Acquisizione di partecipazioni qualificate - processoAcquisizione di partecipazioni qualificate - processo

* ove applicabile
** oppure alta dirigenza, se in presenza di delega

Revoca dell’autorizzazione

La revoca di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria può essere avviata su iniziativa della BCE oppure dell’autorità nazionale di vigilanza competente in determinate circostanze. L’autorizzazione può essere revocata se un ente creditizio cessa le sue attività o non soddisfa più i requisiti previsti.

Tempistica

Il diritto dell’UE non prevede un termine per l’adozione di una decisione. La tempistica di una decisione dipende dalle circostanze specifiche di ogni caso e dagli eventuali requisiti giuridici o procedurali ai sensi della normativa applicabile.

Processo

Revoca avviata dalla BCE

Revoca avviata dalla BCERevoca avviata dalla BCE

* ove applicabile

Revoca avviata dall’autorità nazionale di vigilanza

Revoca avviata dall’autorità nazionale di vigilanzaRevoca avviata dall’autorità nazionale di vigilanza

* spesso su richiesta della banca
** ove applicabile
*** oppure alta dirigenza, se in presenza di delega

Approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo

Molte banche vigilate sono controllate da una società capogruppo. È importante che le autorità di vigilanza tengano conto anche di queste società, in particolare qualora siano esse stesse società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista. Un’impresa capogruppo si qualifica come società di partecipazione finanziaria se più del 50% del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale o di un altro indicatore ritenuto idoneo dall’autorità di vigilanza bancaria è associato a controllate che sono banche o istituzioni finanziarie.

Questo assicura una vigilanza efficace sulle banche controllate da un altro ente nonché una visione d’insieme coordinata dell’intero gruppo (il gruppo vigilato).

Pertanto, a seguito dell’introduzione della CRD, una società di partecipazione finanziaria capogruppo o una società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo è anch’essa soggetta a un processo di approvazione, al termine del quale assume la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti prudenziali consolidati nell’intero gruppo vigilato. In passato era l’ente creditizio controllato ad avere la responsabilità di assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata. La società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo può inoltre essere esentata dall’approvazione se le condizioni cumulative stabilite nel pertinente diritto sono soddisfatte e un’altra società assume tale responsabilità all’interno del gruppo.

Nei casi in cui rivesta il ruolo di autorità di vigilanza di un gruppo bancario significativo, la BCE è competente ad approvare o esentare dall’approvazione la società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo. In alcuni casi, la BCE adotta una decisione congiunta con un’altra autorità competente al di fuori dell’MVU. L’approvazione o l’esenzione dall’approvazione di società capogruppo di gruppi bancari meno significativi spetta alle autorità nazionali di vigilanza competenti per tali gruppi.

Informazioni sul ruolo della BCE per l’approvazione di società di partecipazione finanziaria (mista)

Criteri

Ai fini dell’approvazione la società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo deve soddisfare i seguenti criteri:

  • adeguati dispositivi interni e meccanismi di distribuzione dei compiti nel gruppo vigilato che consentano al gruppo di coordinare efficacemente tutte le controllate, di evitare o gestire i conflitti al proprio interno e di attuare politiche a livello di intero gruppo;
  • la struttura del gruppo non impedisce un’efficace azione di vigilanza sulle banche controllate o sulla capogruppo; il ruolo e la posizione della società capogruppo all’interno del gruppo vigilato e l’assetto proprietario complessivo sono fattori importanti al riguardo;
  • i requisiti relativi all’idoneità degli azionisti nonché dei membri dell’organo di amministrazione sono rispettati.

Se questi criteri sono soddisfatti, la BCE accorda l’approvazione e monitora nel continuo l’osservanza dei criteri. Se riscontra che i criteri non sono, o non sono più, rispettati, può imporre misure di vigilanza sulla capogruppo per assicurare o ripristinare l’efficace attività di vigilanza e la conformità ai requisiti.

Per ottenere un’esenzione la società di partecipazione finanziaria capogruppo o società di partecipazione finanziaria (mista) capogruppo deve soddisfare tutti i criteri seguenti:

  • la principale attività della società capogruppo è l’acquisizione di partecipazioni;
  • la società capogruppo non è stata designata quale entità soggetta a risoluzione;
  • un’altra controllata nel perimetro del gruppo vigilato è stata designata quale responsabile di assicurare l’ottemperanza del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata;
  • la società capogruppo non assume decisioni che incidono sull’intero gruppo vigilato;
  • non vi sono impedimenti all’efficace attività di vigilanza sul gruppo.

La BCE valuta attentamente se questi criteri sono soddisfatti e accorda esenzioni soltanto quando tutti questi criteri sono rispettati.

Tempistica

Se la BCE intende rifiutare l’approvazione o l’esenzione lo comunica al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento di un’istanza completa di tutta la documentazione. La BCE adotterà in ogni caso una decisione entro sei mesi dal ricevimento dell’istanza.

Processo
Approvazione di vigilanzaApprovazione di vigilanza

Impresa madre intermedia nell’UE

Due banche sul territorio dell’Unione europea che appartengono allo stesso gruppo di un paese terzo sono tenute a costituire un’unica società capogruppo nell’UE. Questa viene definita “impresa madre intermedia nell’UE” (intermediate parent undertaking, IPU).

Può essere una banca, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o, in alcuni casi, un’impresa di investimento.

L’obbligo di avere un’unica società capogruppo sul territorio dell’Unione europea si applica ai gruppi di paesi terzi le cui attività totali nell’UE ammontano ad almeno 40 miliardi di euro. Ciò include le attività delle filiali del gruppo nell’UE.

La costituzione di un’unica società capogruppo nell’UE consente di svolgere la vigilanza su base consolidata anziché su banche individuali. In questo modo i responsabili della vigilanza possono avere una visione più chiara dei rischi derivanti da tutte le attività svolte da un gruppo di un paese terzo all’interno dell’UE.

Consulta le risposte alle domande più frequenti su questo tema

Procedura di passaporto

Una banca autorizzata all’esercizio dell’attività in un paese dello Spazio economico europeo (SEE) può voler operare con la propria licenza in un altro paese del SEE. Può ricorrere a tal fine alla fornitura di servizi o all’apertura di una succursale. In virtù della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, per le attività ammesse al mutuo riconoscimento la banca ha bisogno di un’unica autorizzazione, ossia quella dello Stato in cui è insediata. La banca deve comunicare all’autorità di vigilanza del paese di origine l’intenzione di fornire servizi o aprire una succursale in un altro paese del SEE nonché ogni variazione di tali attività. Vanno utilizzati gli appositi modelli di cui alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dell’ABE. La banca può ricorrere al portale IMAS per l’invio di tali notifiche all’autorità di vigilanza del paese di origine, la quale informerà l’autorità di vigilanza del paese ospitante in merito alle attività prospettate dalla banca. Quest’ultima potrà avviare la nuova operatività allo scadere dei termini della notifica.

ABE: Procedura di passaporto e vigilanza sulle succursali

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