Lotta al riciclaggio
Sebbene i compiti della BCE escludano esplicitamente la vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and countering the financing of terrorism, AML/CFT), questi due fenomeni possono comportare rischi significativi per la sicurezza e la solidità delle banche. Pertanto teniamo conto di tali rischi nella nostra vigilanza prudenziale.
La direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD) chiarisce il collegamento tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di AML/CFT e richiede alle autorità prudenziali di agire sulla base delle informazioni ricevute in merito. In particolare, la CRD introduce un obbligo esplicito di collaborazione tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza preposte all’AML/CFT e le unità di informazione finanziaria, agevolando una vigilanza efficiente ed efficace e, ove necessario, un’azione coordinata.
Nel 2024 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un nuovo pacchetto legislativo in materia di AML/CFT che armonizza per la prima volta la pertinente normativa dell’UE per proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell’UE contro questi due fenomeni. Il pacchetto comprende un regolamento che istituisce una nuova autorità antiriciclaggio dell’UE (Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, AMLA) investita di poteri di vigilanza diretta e indiretta sui soggetti obbligati a rischio elevato del settore finanziario.
Nel giugno 2025 la BCE ha concluso con l’AMLA un protocollo d’intesa che definisce le modalità di collaborazione. Stabilisce i principi per lo scambio di informazioni e la regolare collaborazione nell’ambito delle politiche e delle norme.
La vigilanza sul rispetto dei requisiti in materia di AML/CFT da parte delle istituzioni finanziarie rimane di competenza esclusiva delle autorità preposte all’AML/CFT. Tuttavia, le preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, specialmente sulla scorta delle valutazioni dell’AMLA e delle autorità nazionali preposte all’AML/CFT riguardo a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nei singoli enti, sono prese in considerazione nei processi di vigilanza prudenziale, soprattutto:
in fase di autorizzazione e di verifica dei requisiti di idoneità, tenendo conto della misura in cui il modello imprenditoriale dell’ente richiedente, i sistemi proposti di controllo e di gestione dei rischi e l’idoneità degli azionisti, dei soci, dell’organo di amministrazione, dell’alta dirigenza e dei responsabili delle principali funzioni aziendali comportino rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
in fase di esame dei rischi, nell’ambito della vigilanza ordinaria e del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), se i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono connessi ai modelli di business, alle operazioni di credito, alla governance e alla gestione interna dei rischi;
nell’adozione di misure prudenziali di tipo di amministrativo, in particolare dell’imposizione di sanzioni e del processo di revoca dell’autorizzazione, assicurando che le debolezze relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi un impatto prudenziale siano tenute in considerazione nell’applicazione di misure di vigilanza prudenziale e nell’esercizio dei poteri di intervento in risposta a preoccupazioni sul piano prudenziale.
In tale contesto, rimangono essenziali una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, l’AMLA e le autorità nazionali preposte all’AML/CFT. I responsabili della vigilanza prudenziale utilizzano infatti le informazioni in possesso delle autorità preposte all’AML/CFT nei propri processi di vigilanza, mentre queste ultime impiegano le informazioni fornite dalle autorità prudenziali per definire il proprio approccio di vigilanza sugli enti ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Una maggiore attenzione a queste problematiche nell’ambito della regolamentazione e della vigilanza non basterà da sola per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Sono soprattutto gli enti i primi a doversi assicurare di non essere sfruttati per finalità di questo genere e a dovere fare in modo che le problematiche connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ricevano opportuna attenzione da parte della dirigenza.
A tal fine, gli enti devono sempre accertarsi che i componenti dell’organo di amministrazione e gli alti dirigenti soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Devono inoltre assicurare che i propri assetti di governance e gestione dei rischi siano adeguati e consentano loro di individuare, valutare e gestire i rischi a cui sono (o possono essere) esposti, anche in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.