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Lotta al riciclaggio

I legislatori dell’Unione europea sono intervenuti in vari modi per chiarire e rafforzare l’importante interconnessione tra la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering/countering the financing of terrorism, AML/CFT) e le problematiche concernenti la vigilanza prudenziale, integrando il quadro giuridico vigente nell’UE. Uno degli interventi è stato la modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD), che precisa ulteriormente il collegamento tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di AML/CFT e richiede alle autorità prudenziali di agire sulla base di informazioni riguardanti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (per maggiori dettagli, cfr. il parere dell’Autorità bancaria europea sulle comunicazioni ai soggetti vigilati relative ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito della vigilanza prudenziale).

Il Consiglio dell’Unione europea ha inoltre adottato il Piano d’azione antiriciclaggio. Il piano definisce una serie di obiettivi, precisando i risultati da conseguire e le relative tempistiche, e sottolinea l’esigenza di rendere più efficace la vigilanza in materia di AML/CFT. Sebbene la vigilanza sul rispetto delle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo resti di esclusiva competenza delle autorità nazionali preposte, il piano d’azione rileva che, per una vigilanza efficace, è indispensabile migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra tali autorità e gli organismi di vigilanza prudenziale, soprattutto a livello transfrontaliero.

In questo contesto la Vigilanza bancaria della BCE, nell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza prudenziale, agirà in risposta alle preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi potenziali ripercussioni sulla sicurezza e solidità di un ente creditizio. Le preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, soprattutto sulla scorta delle valutazioni delle autorità in materia di AML/CFT riguardo a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nei singoli enti, saranno prese in considerazione nel processo di vigilanza prudenziale in particolare, ma non esclusivamente:

  1. in fase di autorizzazione, tenendo conto della misura in cui il modello imprenditoriale dell’ente richiedente, i sistemi proposti di controllo e di gestione dei rischi e l’idoneità degli azionisti, dei soci, dell’organo di amministrazione, dell’alta dirigenza e del personale che riveste ruoli chiave comportino rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  2. nel quadro dell’ordinaria attività di vigilanza, in sede di valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata e nell’esame dei requisiti di professionalità e onorabilità dell’organo di amministrazione
  3. nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), nell’esame dei rischi, dei modelli imprenditoriali, delle operazioni di credito, della governance e dei processi interni di gestione dei rischi
  4. nel contesto dell’adozione di misure prudenziali di tipo di amministrativo e, in particolare, dell’imposizione di sanzioni e del processo di revoca dell’autorizzazione, assicurando che le debolezze relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo aventi un impatto prudenziale siano tenute in considerazione nell’applicazione di misure di vigilanza prudenziale e nell’esercizio dei poteri di intervento in risposta a preoccupazioni sul piano prudenziale

A tal fine è importante continuare a intensificare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità prudenziali e le autorità in materia di AML/CFT all’interno dei singoli paesi e oltre i confini nazionali. Come accennato, i responsabili della vigilanza prudenziale utilizzeranno infatti le informazioni in possesso delle autorità in materia di AML/CFT nei propri processi di vigilanza, mentre queste ultime impiegheranno le informazioni fornite dalle autorità prudenziali per definire il proprio approccio di vigilanza sugli enti ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Una maggiore attenzione a queste problematiche nell’ambito della regolamentazione e della vigilanza non basterà da sola per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Il ruolo principale spetta agli enti. Gli enti sono i primi a doversi assicurare di non essere sfruttati per finalità di questo genere e a dovere fare in modo che le problematiche connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ricevano opportuna attenzione da parte della dirigenza. A tale riguardo, gli enti devono accertarsi, fra l’altro, che i componenti dell’organo di amministrazione e gli alti dirigenti soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Devono inoltre assicurare che i propri assetti di governance e gestione dei rischi siano adeguati e consentano loro di individuare, valutare e gestire i rischi a cui sono (o possono essere) esposti, anche in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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