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Cosa sono i collegi delle autorità di vigilanza?

14 luglio 2016 (ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2018)

In un mondo sempre più globalizzato, come ha chiaramente dimostrato la crisi finanziaria, è essenziale assicurare la massima efficacia possibile della vigilanza sulle banche che operano in più di un paese. I collegi delle autorità di vigilanza rivestono un ruolo importante a questo riguardo, contribuendo a migliorare la vigilanza sui gruppi bancari transfrontalieri.

Informazioni essenziali sui “collegi delle autorità vigilanza”

I collegi delle autorità di vigilanza sono in sostanza strutture permanenti, seppure flessibili, composte dalle autorità competenti del paese di origine e dei paesi ospitanti di una banca internazionale; il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria utilizza il termine in senso lato per indicare l’insieme delle relazioni che intercorrono fra tali autorità, incluso qualsiasi contatto mediante teleconferenza, videoconferenza, lettera, e-mail o comunicazione attraverso siti web sicuri.

L’obiettivo di fondo è coadiuvare i membri del collegio ai fini di una migliore comprensione del profilo di rischio e delle vulnerabilità del gruppo bancario transfrontaliero e mettere a loro disposizione un contesto di riferimento per affrontare le problematiche salienti nell’ottica della vigilanza. La condivisione delle informazioni e la cooperazione su base continuativa sono strumenti essenziali per rafforzare la vigilanza su tali banche.

Condivisione delle informazioni nella pratica

La misura dell’interazione tra i membri dei collegi delle autorità di vigilanza varia a seconda del gruppo bancario in oggetto e delle autorità coinvolte, in base a un approccio proporzionale.

I membri di un collegio possono ad esempio condividere le seguenti informazioni:

  • valutazioni prudenziali dei rischi, principali conclusioni tratte dalle revisioni prudenziali e qualsiasi intervento di vigilanza significativo effettuato
  • analisi dell’impatto sul gruppo bancario derivante dal contesto operativo in mercati/paesi chiave e risultati delle prove di stress
  • piani di preparazione alle crisi
  • posizione patrimoniale e di liquidità e relativi piani
  • piani strategici per l’intero gruppo bancario e le sue filiazioni
  • informazioni su fattori esogeni di potenziale utilità per i membri del collegio, ad esempio sviluppi nella regolamentazione e informazioni di natura macroprudenziale

Collegi delle autorità di vigilanza nel contesto dell’UE

Nell’Unione europea i collegi delle autorità di vigilanza non sono soltanto strutture intese a promuovere una stretta cooperazione e la condivisione di informazioni, ma hanno anche un ruolo decisionale, ad esempio assumono decisioni congiunte concernenti il modello interno di un ente creditizio, la sua esposizione al rischio e la sua base patrimoniale.

Nell’ambito del quadro giuridico dell’UE per la vigilanza bancaria, la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD) recita che i collegi dovrebbero assicurare un programma di lavoro comune e allineato, nonché decisioni armonizzate in materia di vigilanza. I modelli di mappatura, che mettono in luce fra l’altro la misura e la natura della presenza transfrontaliera delle banche, sono una componente essenziale di tale processo. A loro integrazione, accordi scritti di coordinamento e di cooperazione gettano le basi per la collaborazione e lo scambio di informazioni fra i membri di un collegio e quindi per le attività, i compiti e il processo decisionale su base congiunta.

La nuova disciplina introdotta dalla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) prevede che i collegi debbano anche esaminare i piani di risanamento dei gruppi transfrontalieri e giungere a una decisione congiunta sulla valutazione di tali piani.

Gli strumenti fondamentali per l’attuazione dell’assetto di vigilanza collegiale dell’UE sono gli orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea e i relativi regolamenti adottati dalla Commissione europea.

La BCE, a cui compete la vigilanza diretta delle banche significative nell’ambito della vigilanza bancaria europea, può partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza in veste di autorità di vigilanza del paese di origine (su base consolidata) o in veste di autorità di vigilanza del paese ospitante; nel primo caso assume la presidenza del collegio.

Segnalazioni whistleblowing