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Poteri nazionali esercitati dalla BCE

I poteri di vigilanza della BCE, previsti ad esempio dal regolamento sull’MVU o dalla direttiva e dal regolamento sui requisiti patrimoniali, si fondano per la maggior parte sul diritto dell’UE e si applicano a tutte le banche significative nell’ambito della vigilanza bancaria europea. La BCE, inoltre, esercita determinati poteri sanciti dalla legislazione nazionale e non espressamente previsti dal diritto dell’UE. Questi non sono armonizzati a livello europeo e si applicano soltanto alle banche del paese in cui vige la legislazione che li contempla.

I poteri nazionali possono prevedere il compito di autorizzare:

  • fusioni bancarie
  • acquisizioni o cessioni di attività o passività
  • modifiche degli statuti delle banche
  • progetti di esternalizzazione
  • operazioni nei paesi terzi
Elenco completo dei poteri nazionali attualmente esercitati dalla BCE

In genere le banche vigilate direttamente dalla BCE devono presentare a quest’ultima qualsiasi richiesta, domanda o notifica che rientri nell’ambito di applicazione di tali poteri (cfr. la “lettera sul punto di contatto” inviata alle banche). La BCE adotta quindi una decisione di vigilanza nei confronti della banca interessata, autorizzando o meno l’operazione prevista. In alcuni casi, se l’autorità di vigilanza non esprime un diniego entro i termini prestabiliti, l’operazione si ritiene autorizzata tacitamente. In questa eventualità la BCE non è tenuta a emanare una decisione di vigilanza. La legislazione nazionale può inoltre precisare requisiti aggiuntivi per le banche e criteri specifici per la valutazione di vigilanza.

Lettera sul punto di contatto

Aggiornamenti su argomenti specifici

Poteri relativi alle obbligazioni garantite

Quando nel 2017 alle banche fu inviata la lettera sul punto di contatto, era ancora in fase di approfondimento la ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) in relazione all’emissione di obbligazioni garantite. Nel 2018 la BCE, in collaborazione con la Commissione europea, ha chiarito ulteriormente la materia.

La BCE è competente per le decisioni di autorizzazione generale all’emissione di obbligazioni garantite in tutti i casi previsti dal diritto nazionale.

Nei paesi in cui per l’emissione di obbligazioni garantite è richiesta un’autorizzazione generale oltre a quella all’esercizio dell’attività bancaria (ad esempio Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda e Lussemburgo), la BCE decide in merito a tale autorizzazione. La competenza della BCE in questo settore deriva dalla sua prerogativa esclusiva a rilasciare l’autorizzazione nell’ambito delle procedure comuni agli enti creditizi significativi e meno significativi (tranne per il Belgio). Di conseguenza, gli enti creditizi che intendono richiedere un’autorizzazione generale all’emissione di obbligazioni garantite dovrebbero presentare domanda all’ANC di competenza, conformemente alla procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia.

Nei paesi in cui l’emissione di obbligazioni garantite rientra nell’ambito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, il presente chiarimento non influisce in alcun modo sulla ripartizione delle competenze tra la BCE e le ANC. Le ANC restano inoltre competenti in via esclusiva ad autorizzare singoli programmi di emissione o emissioni di obbligazioni garantite e a esercitare la vigilanza ordinaria sulle obbligazioni garantite.

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