Cos’è una partecipazione qualificata?
Ultimo aggiornamento: 13/02/2026
Una partecipazione qualificata è una partecipazione cospicua o rilevante in una banca che attribuisce all’investitore influenza sulle modalità di gestione della banca. La partecipazione:
- è pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto della banca
- conferisce all’investitore influenza significativa sulle modalità di gestione della banca
- comporta che la banca diventi una controllata dell’investitore
La partecipazione può essere detenuta direttamente – ossia l’investitore possiede la partecipazione in nome proprio – o indirettamente – se la proprietà è detenuta attraverso un’altra o altre società.
Si considera che un investitore possa esercitare un’influenza significativa su una banca, se ha un rappresentante nell’organo di amministrazione della banca o gode di un diritto di veto sulle decisioni dell’organo di amministrazione.
In che modo le partecipazioni qualificate fanno parte del nostro lavoro?
Vigiliamo sulle banche nell’area dell’euro. E quindi assicuriamo che solo i soggetti idonei abbiano voce in capitolo su come sono gestite le banche. Prima che una partecipazione qualificata in una banca possa essere acquisita o incrementata oltre determinate soglie, verifichiamo che i requisiti siano stati soddisfatti. Questo contribuisce a mantenere stabili le banche e il sistema bancario e a proteggere il tuo denaro.
Quali sono i primi passi per un investitore che intenda acquisire una partecipazione qualificata?
Se una persona fisica, una persona giuridica o un gruppo intende investire in una banca acquisendo una partecipazione qualificata, deve informare preventivamente l’autorità nazionale di vigilanza competente per la banca. Questo vale sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette.
L’investitore deve inoltre informare l’autorità nazionale di vigilanza se già detiene una partecipazione qualificata e vuole aumentarla oltre il 20%, 30% o 50%, oppure se una nuova acquisizione gli conferirebbe una partecipazione di controllo nella banca.
Se l’investitore manca di informare l’autorità nazionale di vigilanza circa le proprie intenzioni, potrebbe essere soggetto alla sospensione dei diritti di voto o ad altre sanzioni. In alcuni paesi i diritti di voto sono automaticamente sospesi in questi casi.
E quali sono i passi successivi?
Durante tutta la procedura lavoriamo a stretto contatto con le autorità nazionali di vigilanza
- Notifica formale: dopo aver informato l’autorità nazionale di vigilanza, l’investitore conferma la propria intenzione con una notifica formale, che l’autorità di vigilanza ci trasmette.
- Valutazione: esaminiamo la richiesta, di solito entro 60 giorni lavorativi. Se occorrono ulteriori documenti, possiamo estendere il riesame fino ad altri 30 giorni lavorativi.
- Esito: informiamo l’investitore dell’esito della nostra valutazione. A seconda della legislazione nazionale sulla trasparenza del mercato, anche la banca potrebbe dover pubblicare questa informazione.
Durante tutta la procedura lavoriamo a stretto contatto con le autorità nazionali di vigilanza, che esprimono il loro parere sull’opportunità o meno di vietare l’acquisizione.
Quali criteri applichiamo nella nostra valutazione?
Teniamo conto di cinque criteri fondamentali:
- la reputazione dell’investitore acquirente, comprese l’integrità, l’affidabilità e la professionalità
- l’idoneità dei nuovi esponenti aziendali proposti per la banca, in particolare di coloro che assumeranno cariche di amministrazione in seguito all’acquisizione
- la solidità finanziaria dell’investitore, ossia la sua capacità di finanziare l’acquisizione e preservare la sostenibilità economica della banca
- il rispetto dei requisiti regolamentari, anche in materia di adeguatezza patrimoniale, governance e gestione dei rischi
- riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ossia verifichiamo l’origine dei fondi destinati all’acquisizione e se quest’ultima possa accrescere il rischio di reati finanziari
Il livello di dettaglio applicato a questi criteri dipende dalla complessità e dalla rischiosità dell’operazione.
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