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Prefazione di Christine Lagarde, Presidente della BCE

Il 2020 è stato segnato dalla pandemia di coronavirus (COVID‑19) e dalla profonda contrazione economica che ne è conseguita. La BCE, la vigilanza bancaria europea e i governi dei singoli paesi hanno lavorato congiuntamente per dare una risposta coordinata alla crisi, offrendo un sostegno di portata senza precedenti per consentire alle persone, alle imprese e all’economia nel suo complesso di resistere in questi tempi difficili.

La crisi che stiamo vivendo ha messo in evidenza i vantaggi di avere un corpus unico di norme a livello europeo e un’unica autorità di vigilanza in seno all’unione bancaria. Ancorando l’intero sistema bancario a uno standard di vigilanza comune di più alto livello, la vigilanza bancaria della BCE ha assicurato banche in condizioni più adeguate per far fronte a shock di grande impatto come quello attuale. In questo contesto, sono anche lieta di aver accolto l’anno scorso la Croazia e la Bulgaria nell’unione bancaria. Confido di vedere presto i benefici che questi due paesi trarranno da regole armonizzate e, in ultima analisi, da una moneta unica in termini di stabilità finanziaria, capacità di tenuta e crescita economica.

L’insorgere della crisi ha trovato le banche europee dotate di consistenti riserve di capitale e di liquidità, nonché di una solida capacità operativa. E finora hanno mostrato una grande capacità di tenuta. Sono state in grado di sopportare le perdite e mantenere sostanzialmente stabile l’offerta di credito; così facendo, evitano aumenti rilevanti delle insolvenze presso imprese e famiglie.

Tuttavia, al venir meno nei diversi paesi europei delle misure di sostegno, è verosimile che si manifestino ulteriori vulnerabilità, contestuali all’emersione di crescenti livelli di indebitamento dell’economia. Le banche saranno quindi più esposte al rischio di credito e ciò, insieme a potenziali aggiustamenti del mercato, potrebbe indebolire la loro posizione patrimoniale.

Al tempo stesso, la crisi acutizzerà i problemi strutturali che negli ultimi anni hanno penalizzato l’efficienza del settore bancario europeo. Da molto tempo gli utili delle banche europee sono modesti ed è presumibile che si confermino tali anche nel 2021, con perdite su crediti destinate ad aumentare. Ciò, insieme all’eccesso di capacità attualmente presente nel sistema bancario, richiederà alle banche di continuare a rafforzare la propria governance, migliorare l’efficienza in termini di costo e diversificare le fonti di reddito, così da sostenere al meglio la ripresa economica.

Dobbiamo, infine, continuare a rivolgere lo sguardo verso il futuro. Nel 2020 abbiamo pubblicato la Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali, ponendoci in prima linea nell’affrontare i rischi legati al cambiamento climatico a livello mondiale. Inoltre, la pandemia ha impresso una spinta decisiva verso la digitalizzazione. In questo contesto, avere costantemente il polso della situazione in tema di rischi informatici e cibernetici dovrà essere prioritario.

Da ultimo, ma non meno importante, dobbiamo completare l’unione bancaria. Il rafforzamento di approcci condivisi a livello europeo in tutti i casi in cui ciò è stato possibile si è rivelato efficace di fronte alle sfide del 2020 e svolgerà un ruolo fondamentale nell’assicurare una ripresa durevole negli anni a venire.

Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza

Il 2020 è stato un anno senza precedenti. Quali insegnamenti ha tratto da questa esperienza?

È stato un anno fuori dal comune e ricco di sfide. Non solo abbiamo dovuto affrontare uno shock economico senza precedenti, prodotto dalla pandemia, ma, come tutti in Europa, ci siamo improvvisamente trovati ad essere confinati in casa, con contatti solo virtuali con i nostri colleghi. Molti di noi hanno avuto un parente, amico o collega che ha contratto il coronavirus (COVID‑19). E purtroppo abbiamo anche perso alcuni colleghi, vittime della pandemia.

Malgrado le difficoltà, però, tutti abbiamo raccolto la sfida. Lavorando insieme, abbiamo elaborato in tempi brevi una risposta europea alla crisi imminente. Le nostre prime decisioni sono state annunciate il 12 marzo 2020, appena tre giorni dopo il primo provvedimento di lockdown nazionale in Europa.

Sono rimasto colpito dalla forte comunanza di intenti che ha ispirato la nostra azione a tutti i livelli: nel Consiglio di vigilanza, nelle varie strutture e tra di esse, nella collaborazione con le autorità nazionali competenti, in seno ai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) e ben oltre questi ambiti. Quest’anno difficile ci ha ricordato quanto sia importante il compito che ci è stato affidato e quale onore sia cooperare per il bene comune, nel nostro caso tutelare la stabilità finanziaria in tempi di acuita incertezza e grande preoccupazione.

Concretamente, quale contributo ha dato la vigilanza bancaria europea alla risposta mondiale alla pandemia?

Il nostro primo obiettivo era garantire che le banche potessero continuare a fornire sostegno finanziario a famiglie, piccole imprese e società solvibili, al fine di evitare i devastanti effetti secondari derivanti da una stretta creditizia. A tale scopo abbiamo dovuto riorientare le nostre priorità di vigilanza piuttosto rapidamente: abbiamo riconosciuto un alleggerimento temporaneo dei vincoli patrimoniali e operativi per dare alle banche un po’ di respiro e consentire loro di continuare a concedere prestiti a famiglie, piccole imprese e società e assorbire le perdite causate da una delle più gravi recessioni mai avvenute.

Le misure di sostegno sono state interpretate come una volontà di essere meno severi. Condivide questa opinione?

Le misure di sostegno non sono assolutamente in contraddizione rispetto al nostro mandato di assicurare una vigilanza bancaria rigorosa e di alta qualità. Dopo la crisi del 2008‑2009 abbiamo operato con grande impegno affinché, nelle fasi di congiuntura positiva, le banche costituissero riserve di capitale e di liquidità, a cui ricorrere poi in circostanze avverse. La crisi del COVID‑19 rappresenta il concretizzarsi di una congiuntura negativa. Le nostre azioni sono dunque pienamente in linea con il contenuto e lo spirito delle riforme del sistema finanziario attuate dopo la grande crisi.

Abbiamo inoltre continuato a svolgere sempre un’attenta attività di controllo prudenziale, chiedendo alle banche di misurare e gestire i rischi in maniera adeguata e verificando costantemente le loro valutazioni per garantire un livello di prudenza commisurato all’elevata incertezza generata dalla pandemia.

E quale ruolo ha svolto l’approccio pragmatico allo SREP?

Come autorità di vigilanza dobbiamo essere agili, saperci adattare alle circostanze e ricalibrare le nostre azioni per una maggiore efficacia. Pur continuando ad attenerci agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, abbiamo deciso di focalizzare il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2020 sulle modalità seguite dalle banche per gestire le sfide e i rischi per il capitale e la liquidità derivanti dalla crisi. Nel contempo, abbiamo deciso di mantenere invariati i requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 Requirements, P2R) e gli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance, P2G) e di non aggiornare i punteggi SREP, a meno che le modifiche non fossero giustificate da circostanze eccezionali riguardanti singole banche. Abbiamo evidenziato alle banche eventuali elementi di criticità riscontrati nell’attività di vigilanza soprattutto attraverso raccomandazioni di carattere qualitativo e abbiamo adottato un approccio mirato a raccogliere informazioni sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità. Se avessimo condotto lo SREP con le stesse modalità degli anni scorsi, usando informazioni che si sarebbero rivelate non aggiornate e orientate a situazioni passate, non avremmo svolto adeguatamente la nostra funzione di vigilanza nel contesto eccezionale determinato dal COVID‑19.

In che modo la crisi legata al COVID‑19 si è riverberata sulle banche europee?

All’insorgere della crisi pandemica le banche si trovavano in condizioni decisamente migliori rispetto all’inizio della crisi precedente. Con l’aggravarsi della crisi alcuni istituti sono stati sommersi da un numero esorbitante di richieste di prestiti, in particolare quando sono stati introdotti i programmi di aiuti di Stato per crediti assistiti da garanzie statali e le moratorie sui rimborsi. Tuttavia, queste banche sono riuscite ad adattarsi velocemente e hanno contribuito ad assicurare un ordinato flusso di credito a imprese e famiglie. Nel 2020 la crescita dei prestiti alle imprese e alle famiglie è continuata, malgrado si sia osservato un rallentamento nel terzo trimestre. Inoltre, dopo la prima ondata della pandemia le banche hanno segnalato un inasprimento dei criteri per la concessione del credito molto più moderato rispetto a quanto avvenne durante la grande crisi finanziaria.

Nel secondo trimestre del 2020 abbiamo analizzato le potenziali vulnerabilità del nostro settore bancario sulla base di diversi scenari. È emerso che ipotizzando uno scenario centrale, in cui si prevede una recessione molto severa, con il PIL dell’area dell’euro che diminuisce dell’8,7 per cento nel 2020 per poi risalire in maniera piuttosto decisa nel biennio 2021‑2022, il settore bancario riuscirebbe a fronteggiare gli effetti dello shock in termini di qualità degli attivi e di patrimonio.

Quale rischio si è rivelato il più pressante per le banche durante la pandemia?

La crisi legata al COVID‑19 ha acuito il rischio di un ulteriore accumulo di crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) per via di un peggioramento della qualità degli attivi nei bilanci delle banche. Il livello molto elevato, in termini aggregati, dei crediti deteriorati nell’area dell’euro rappresentava già una priorità di vigilanza per l’anno 2020, quindi prima della crisi del COVID‑19. Ad esso si aggiunge ora il rischio di gravi effetti da shock improvvisi (cliff effects) quando le misure di sostegno pubblico inizieranno ad arrivare a scadenza.

Quali azioni intende intraprendere la vigilanza bancaria della BCE per fare fronte a tale rischio?

All’inizio della crisi abbiamo comunicato alle banche che avremmo operato con flessibilità in numerosi ambiti di applicazione delle Linee guida della BCE sui crediti deteriorati, per aiutarle ad affrontare l’impatto del rallentamento economico. Le banche con elevati livelli di crediti deteriorati hanno anche beneficiato di una proroga, fino a marzo 2021, per presentare le proprie strategie di riduzione di tali crediti.

Nel contempo abbiamo cercato di ottenere informazioni chiare in merito alla qualità degli attivi delle banche e di assicurarci che esse affrontino in maniera proattiva l’emergere di nuovi crediti deteriorati. Gli enti creditizi devono effettuare una attenta azione di monitoraggio sul deterioramento della qualità dei prestiti e attuare strategie di gestione che consentano di riconoscere i rischi ai primi segnali e di far fronte in maniera attiva alle esposizioni verso la clientela in difficoltà. Nel corso di questa crisi continueremo a seguire con attenzione l’efficacia con cui le banche applicano tali strategie e a collaborare con loro per trovare modalità idonee a gestire in maniera tempestiva le attività deteriorate.

Quali altri rischi bancari sono emersi durante la crisi?

Il settore bancario europeo soffriva già di inefficienze strutturali quando è stato colpito dalla crisi. La vigilanza bancaria europea aveva già identificato come priorità fondamentali da affrontare la scarsa redditività, l’inefficienza in termini di costo e le criticità relative alla sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche. La crisi ha messo ancor più in evidenza tali vulnerabilità e l’urgente necessità di affrontarle.

Lo scorso anno aveva indicato i processi di consolidamento tra le strategie possibili per contrastare la bassa redditività. Sono stati compiuti passi avanti su questo fronte?

Sì, ritengo che la BCE e le banche stiano procedendo nella giusta direzione.

Nel 2020 abbiamo avviato una consultazione pubblica sulla Guida della BCE all’approccio di vigilanza in materia di consolidamento nel settore bancario. La versione finale, pubblicata all’inizio del 2021, chiarisce il nostro approccio confermando il sostegno alle aggregazioni, se ben concepite e ben realizzate.

Ci sono segnali incoraggianti di una tendenza verso il consolidamento da parte delle banche. Intesa Sanpaolo e UBI Banca, CaixaBank e Bankia, Unicaja Banco e Liberbank sono tutti istituti che si sono mossi in maniera proattiva in questo ambito, e le loro iniziative hanno riacceso l’attenzione degli organi amministrativi di altre banche sulla questione. Le fusioni societarie, se ben pianificate, possono non solo aiutare le banche a ridurre i costi, investire di più nella trasformazione digitale e, in ultima analisi, dare nuovo impulso alla redditività, ma contribuiscono anche a eliminare la capacità in eccesso nel sistema bancario, eredità del periodo precedente la grande crisi finanziaria.

In che modo la vigilanza bancaria della BCE sta affrontando i rischi climatici?

Gli enti creditizi dovrebbero inquadrare i rischi climatici e ambientali in un approccio strategico, completo e lungimirante. Le autorità di vigilanza europee valuteranno il grado di allineamento delle banche rispetto alle aspettative di vigilanza illustrate nella Guida sui rischi climatici e ambientali pubblicata dalla BCE a novembre 2020, dopo consultazione pubblica. Nel 2021 chiederemo alle banche di svolgere un’autovalutazione a fronte delle aspettative definite nella Guida e di elaborare piani di azione basati su questa analisi. In seguito metteremo a confronto le autovalutazioni e i piani, che saranno poi discussi nell’ambito del dialogo di vigilanza. Nel 2022 effettueremo un’analisi valutativa completa delle prassi messe in atto dalle banche e adotteremo misure concrete di follow‑up, laddove necessario.

Il nuovo Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, Frank Elderson, che è a capo del Network for Greening the Financial System e co-presiede la task force sui rischi finanziari legati al clima in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, intende sfruttare le sinergie tra questi incarichi e il lavoro che la BCE sta portando avanti.

A luglio 2020 la BCE ha adottato le decisioni che istituiscono una cooperazione stretta con le banche centrali di Bulgaria e Croazia. Cosa implica per la vigilanza bancaria europea?

Per la prima volta due Stati membri non appartenenti all’area dell’euro hanno aderito al Meccanismo di vigilanza unico, e ciò segna una tappa importante per la Bulgaria e la Croazia in quanto apre la strada all’introduzione dell’euro in questi due paesi.

Per noi significa che da ottobre 2020, a conclusione delle previste valutazioni approfondite, la BCE ha iniziato a esercitare la vigilanza diretta su cinque banche in Bulgaria e otto banche in Croazia. Le autorità di vigilanza di questi paesi sono entrate a far parte dei relativi GVC e i rappresentanti delle rispettive banche centrali sono diventati membri del Consiglio di vigilanza, con gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri membri, compresi i diritti di voto. Siamo molto lieti di accoglierli nella nostra famiglia!

Nel 2020 la BCE ha partecipato al dibattito su un quadro normativo europeo per la gestione delle crisi. Quali sono state le vostre posizioni più rilevanti?

Abbiamo illustrato alcune delle questioni emerse nella nostra esperienza pratica, come, ad esempio, la sovrapposizione tra le misure di vigilanza e le misure di intervento precoce, che ha generato confusione, con la conseguenza che queste ultime sono state attivate solo di rado. La normativa dovrebbe differenziare in modo chiaro tra i due strumentari; inoltre, i poteri di intervento precoce attribuiti alla BCE dovrebbero essere inseriti in un regolamento dell’UE, in modo da evitare differenze non volute derivanti dal recepimento nazionale delle disposizioni. Abbiamo anche sollevato il problema di quelle banche dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto che, non rispettando i criteri previsti dall’ordinamento nazionale per attivare i procedimenti di liquidazione e revoca dell’autorizzazione, restano in una sorta di limbo.

Più in generale, abbiamo affermato che dovrebbero essere compiuti passi più coraggiosi verso il completamento dell’unione bancaria, in particolare con l’istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi e l’estensione dei poteri amministrativi del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) in tema di liquidazioni bancarie. La US Federal Deposit Insurance Corporation può rappresentare un modello in questo senso. Fino ad allora, comunque, un’ulteriore armonizzazione a livello nazionale e un coordinamento più centralizzato su scala europea (ad esempio attraverso l’SRB) sarebbero già un passo nella giusta direzione.

Infine, in un post redatto insieme sul nostro blog, Edouard Fernandez‑Bollo ed io abbiamo proposto un approccio che garantisce maggior efficienza nella gestione delle criticità delle banche con operatività transfrontaliera. Se le filiazioni e le imprese madri dei gruppi bancari potessero stipulare un accordo formale per un reciproco supporto di liquidità, collegato ai piani di risanamento di gruppo, ciò aiuterebbe a individuare modalità di sostegno tra gli enti appartenenti al medesimo gruppo in caso di difficoltà, ferme restando esigenze e limitazioni locali. Consentirebbe anche di stabilire le condizioni idonee per l’attivazione tempestiva del supporto concordato contrattualmente. Un altro vantaggio sarebbe quello di promuovere una gestione della liquidità più integrata in tempi di congiuntura positiva.

Rafforzare la trasparenza e la prevedibilità della vigilanza bancaria europea è stato uno dei principali obiettivi fin dall’inizio del suo mandato. Quali passi avanti sono stati compiuti?

Sono convinto che abbiamo reso le politiche di vigilanza e le nostre decisioni più trasparenti.

La trasparenza dell’azione di vigilanza è importante per i mercati. La pubblicazione, per la prima volta a gennaio 2020, dei requisiti di secondo pilastro specifici per intermediario è stata accolta positivamente. I requisiti individuali forniscono un’indicazione ampia e concreta della valutazione dell’autorità di vigilanza sulla rischiosità complessiva di un intermediario, consentendo agli investitori di prendere decisioni informate e agli intermediari di valutare meglio la propria posizione rispetto ai concorrenti. Abbiamo ripetuto questa iniziativa a gennaio dell’anno in corso.

La trasparenza delle politiche ha un effetto positivo sull'efficacia del nostro operato e, di conseguenza, sulla nostra reputazione. È necessario che gli enti vigilati comprendano i criteri alla base delle nostre decisioni e che i nostri approcci siano coerenti, per consentire loro di formulare aspettative affidabili. Ritengo che siamo riusciti a conseguire un buon livello di trasparenza in merito alle misure di sostegno legate al COVID‑19 grazie all’interlocuzione scritta e orale con le banche e alla comunicazione verso il pubblico. Questo livello di trasparenza dovrebbe divenire la nostra nuova normalità.

Verso la fine del 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha modificato la propria struttura organizzativa. Per quale motivo?

Dopo 6 anni era opportuno che la vigilanza bancaria della BCE si trasformasse da start‑up a organizzazione più matura, con una maggiore attenzione ai rischi nell’attività di vigilanza e una più ampia collaborazione tra le varie unità.

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo strutturato le direzioni generali responsabili della vigilanza sulle singole banche in base ai modelli imprenditoriali degli enti vigilati. Abbiamo istituito una nuova direzione, “Strategia e rischi di vigilanza”, incaricata della pianificazione strategica, di proporre le priorità di vigilanza e di garantire la coerenza di trattamento fra tutte le banche. Abbiamo inoltre creato una direzione generale specifica per le funzioni di vigilanza ispettiva e attribuito alla direzione generale “Vigilanza orizzontale” il compito di rafforzare le competenze dei GVC relative ai rischi, conducendo valutazioni comparative, sviluppando politiche e curando le metodologie. Una direzione generale distinta, chiamata “Governance e operazioni del Meccanismo di vigilanza unico (MVU)”, fornisce supporto al processo decisionale e all’innovazione nell’ambito della supervisione e gestisce le procedure di autorizzazione. La riorganizzazione prende le mosse dalla volontà di semplificare i processi e integrare le innovazioni tecnologiche in tutte le strutture della vigilanza.

Sono molto orgoglioso del fatto che siamo riusciti a concepire e attuare queste modifiche partendo da un confronto interno e dall’ascolto del personale. Circa 60 addetti alla vigilanza hanno rivestito il ruolo di agenti del cambiamento e, insieme ai propri responsabili, hanno aiutato i colleghi ad adattarsi alla trasformazione. A loro si deve buona parte del successo della riorganizzazione.

1 La vigilanza bancaria nel 2020

1.1 Banche vigilate nel 2020: performance e principali rischi

1.1.1 Capacità di tenuta del settore bancario dell’area dell’euro

Gli enti significativi sono andati incontro alla crisi del COVID‑19 con posizioni patrimoniali più forti rispetto a quanto avvenuto nell’ultima crisi finanziaria

Le banche dell’area dell’euro sono state colte dalla crisi innescata dal coronavirus (COVID‑19) con posizioni patrimoniali più solide rispetto a quanto avvenuto al tempo della grande crisi finanziaria. A fine 2019 il loro coefficiente CET 1 si attestava su un valore del 14,9 per cento (cfr. il grafico 1), per poi mantenersi sostanzialmente stabile nel corso del 2020, segnando il 15,2 per cento nel terzo trimestre del 2020. Ciò è dipeso, in parte, dalle straordinarie misure di vigilanza, regolamentari e fiscali adottate in risposta alla crisi. È stato inoltre temporaneamente raccomandato alle banche di non distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie fino al 1º gennaio 2021 e di usare estrema prudenza nella gestione dei dividendi, dei riacquisti di azioni proprie e della parte variabile della remunerazione sino al 30 settembre 2021[1].

Grafico 1

Coefficienti patrimoniali degli enti significativi (definizione transitoria)

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.

Durante la pandemia anche il coefficiente di leva finanziaria si è rivelato robusto, attestandosi al 5,6 per cento nel terzo trimestre del 2020, a fronte del 5,7 per cento rilevato alla fine del 2019. Tuttavia i rischi per l’adeguatezza patrimoniale potrebbero materializzarsi nei bilanci delle banche soltanto in un secondo momento e risultare amplificati da variazioni improvvise e significative (cliff effects) collegate alla scadenza delle misure di sostegno introdotte nel 2020, quali moratorie, regimi di cassa integrazione, garanzie statali e altre disposizioni regolamentari transitorie[2].

Grafico 2

Coefficiente di leva finanziaria degli enti significativi

Fonte: BCE.

Le banche dell’area dell’euro hanno inaugurato l’anno con buone riserve di liquidità. Tuttavia, nel mese di marzo ha iniziato a manifestarsi la forte pressione innescata dallo shock del COVID‑19

Grazie alle riforme introdotte nell’ambito del quadro normativo di Basilea III, le banche dell’area dell’euro hanno inaugurato l’anno con riserve di liquidità più ampie rispetto a quelle che detenevano all’inizio della grande crisi finanziaria. Tuttavia, nel mese di marzo 2020 ha iniziato a manifestarsi la forte pressione innescata dallo shock del COVID‑19. Dal lato della domanda, le imprese clienti appartenenti ai settori colpiti dalla crisi hanno richiesto un significativo sostegno finanziario da parte del settore bancario, servendosi di linee di credito preesistenti. Inoltre, i forti picchi di volatilità nella maggior parte dei mercati finanziari hanno innescato richieste di margini da parte delle controparti centrali di compensazione, mentre i fondi del mercato monetario hanno dovuto far fronte a deflussi senza precedenti, obbligando alcune banche attive a livello internazionale a riacquistare la loro carta commerciale in essere.

Anche dal lato dell’offerta di liquidità si sono creati vincoli per le banche. I principali mercati dei finanziamenti si sono prosciugati nel mese di marzo, impedendo alle banche di emettere titoli nel segmento non garantito del mercato, indipendentemente dalla scadenza, e consentendo alle stesse di raccogliere fondi nel segmento garantito (operazioni pronti contro termine) soltanto per scadenze a brevissimo termine. In questo contesto, i mercati offshore dei finanziamenti in dollari statunitensi, laddove disponibili, sono divenuti particolarmente costosi, fattore che ha ulteriormente aggravato la dipendenza delle banche dalle riserve di liquidità interne e dai crediti aggiuntivi da parte della BCE.

Nell’ambito della risposta alla crisi del COVID‑19, la vigilanza bancaria della BCE ha anche consentito alle banche di utilizzare le riserve di liquidità regolamentari, operando temporaneamente al di sotto del requisito dell’indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR)[3]. Parallelamente, un orientamento di politica monetaria molto accomodante, che includeva un allentamento dei requisiti di idoneità delle garanzie, ha assicurato ampio accesso ai finanziamenti erogati dalle banche centrali agli istituti sottoposti alla vigilanza bancaria europea. L’ammontare medio del credito erogato dall’Eurosistema è aumentato da 659 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2019 a 1.605 miliardi nel terzo trimestre del 2020 (cfr. il grafico 3).

Grafico 3

Evoluzione del credito erogato dall’Eurosistema

(miliardi di euro)

Fonte: BCE.

Grazie a una risposta politica forte e coordinata, nel secondo trimestre dell’anno le tensioni del mercato si sono gradualmente attenuate. Da aprile 2020, le condizioni di finanziamento delle banche hanno iniziato a migliorare. Alcune di esse sono state nuovamente in grado di emettere strumenti non garantiti, anche sul segmento subordinato del mercato, sebbene a rendimenti più elevati rispetto ai livelli pre‑crisi; al tempo stesso, un aumento dei depositi della clientela, ampiamente riconducibili ai risparmi precauzionali accumulati dalle famiglie, ha consentito l’accumulo generalizzato di riserve di liquidità aggiuntive. Nel complesso, gli enti significativi (significant institutions, SI) hanno accresciuto le loro riserve di liquidità, come evidenziato dal valore dell’indice di copertura della liquidità del 170,94 per cento registrato nel terzo trimestre del 2020, in aumento rispetto al 145,91 per cento del quarto trimestre del 2019.

Grafico 4

Evoluzione delle riserve di liquidità, dei deflussi di liquidità netti e del coefficiente di copertura della liquidità

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.

Il crollo dei corsi azionari registrato a marzo ha avuto un impatto negativo sulle posizioni esposte delle banche al rischio di mercato

Durante tutto il mese di marzo il dilagare della pandemia di COVID‑19 in Europa e negli Stati Uniti ha provocato un crollo dei corsi azionari, un forte aumento della volatilità e un generalizzato ampliamento dei differenziali di credito sulle obbligazioni sovrane e societarie. Ciò ha avuto un impatto negativo non solo sui bilanci delle banche, ma anche sui loro requisiti patrimoniali per il rischio di mercato determinati in base ai modelli interni, nonché sugli adeguamenti prudenziali alle valutazioni (soprattutto per via dell’incertezza delle quotazioni di mercato e per via del rischio di modello), che sono correlati alla volatilità recente. In risposta allo shock sono state adottate misure di allentamento dei requisiti prudenziali tese a limitare gli effetti prociclici della crisi sui requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e gli adeguamenti alle valutazioni (ad esempio l’esclusione di alcuni casi di overshooting nei test retrospettivi dei modelli interni o l’aumento dei benefici legati alla diversificazione per gli adeguamenti prudenziali alle valutazioni). Nel secondo e terzo trimestre, con il miglioramento delle condizioni del mercato, si è osservato un ulteriore allentamento.

Grafico 5

Evoluzione delle attività ponderate per il rischio e adeguamenti prudenziali alle valutazioni per il rischio di mercato

(miliardi di euro)

Fonte: BCE.

Nel complesso, le misure patrimoniali e di liquidità introdotte, unitamente a quelle straordinarie di sostegno pubblico adottate dalle autorità nelle prime fasi della pandemia di COVID‑19, hanno permesso alle banche di stabilizzare gli andamenti del rischio di credito e di continuare a finanziare l’economia reale. I prestiti e le anticipazioni alle famiglie e alle società non finanziarie (SNF) si sono mantenuti sostanzialmente stabili sin dall’inizio della pandemia di COVID‑19 (−1,3 per cento per le SNF e +0,8 per cento per le famiglie, da marzo a settembre 2020). Le garanzie pubbliche hanno assunto particolare rilievo nell’erogazione di finanziamenti alle SNF (260 miliardi di euro a settembre 2020).

Le misure straordinarie adottate per allentare le condizioni di finanziamento e sostenere le famiglie, le piccole imprese e le società hanno contribuito anche a mantenere sostanzialmente stabile, nel corso dell’anno, l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL) iscritti nei bilanci delle banche. Nondimeno, i crediti deteriorati dovrebbero aumentare, in futuro, al venir meno delle misure di sostegno. In questo contesto, nelle sue comunicazioni di luglio e dicembre[4], la vigilanza bancaria della BCE ha sottolineato che è essenziale che le banche forniscano tempestivamente soluzioni adeguate ai debitori solvibili ma in difficoltà, contribuendo così a contenere l’accumulo di attività problematiche da parte delle banche e ridurre al minimo, ove possibile, la possibilità di significative e improvvise variazioni (cliff effects). A tal fine, le banche dovrebbero assicurarsi che il rischio sia adeguatamente valutato, classificato e misurato nei rispettivi bilanci e disporre di efficaci prassi di gestione del rischio per individuare, valutare e attuare soluzioni che possano sostenere al meglio tali debitori, tutelandosi al contempo da eventuali effetti negativi derivanti dal rischio di credito. Contemporaneamente, le banche devono continuare a gestire in maniera efficace i crediti deteriorati preesistenti al diffondersi della pandemia.

Grafico 6

Andamento dei crediti deteriorati degli enti significativi (totale dei prestiti)

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.

Grafico 7

Crediti soggetti a misure di sostegno in percentuale del totale dei prestiti

Fonte: BCE.

Dall’insorgere della pandemia di COVID‑19 i rischi operativi sono aumentati. Tuttavia, nel 2020 non sono stati segnalati gravi incidenti operativi o informatici da parte delle banche vigilate

Con l’insorgere della pandemia di COVID‑19 i rischi operativi sono aumentati, di riflesso ai cambiamenti intervenuti nei modelli operativi delle banche e alle complessità ulteriori che derivano dall’attuazione dei programmi di sostegno pubblico. Ciononostante, nel 2020 non sono stati segnalati gravi incidenti operativi o informatici da parte delle banche vigilate. Sebbene si sia osservato un aumento nei tentati attacchi informatici, in particolare di tipo DDoS (distributed denial of service) e phishing a danno dei clienti delle banche, facilitati dalla pandemia, il loro impatto in termini di disponibilità dei sistemi TIC e di perdite effettivamente causate è stato contenuto[5]. Nelle prime fasi della pandemia gli enti significativi hanno attivato i loro piani di continuità operativa a fronte di un notevole aumento della percentuale di personale in telelavoro (cfr. il grafico 8). Durante l’estate, le banche hanno cominciato a muovere verso assetti di governance improntati alla “nuova normalità”, che prevedevano anche un graduale rientro in ufficio. La recrudescenza dei tassi di contagio iniziata in autunno, tuttavia, ha invertito questa tendenza e molte banche hanno ripristinato il lavoro da remoto come soluzione preferita o obbligatoria per i dipendenti.

Grafico 8

Lavoro da remoto presso gli enti significativi

(percentuale della forza lavoro da remoto)

Fonte: BCE.
Nota: è stato utilizzato un campione coerente di enti significativi che ha segnalato tutti i dati raccolti nel periodo considerato.

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha condotto un’analisi di vulnerabilità su 86 enti significativi per stimare l’impatto che la crisi del COVID‑19 potrebbe produrre sul settore bancario dell’area dell’euro. I risultati aggregati sono stati pubblicati il 28 luglio 2020[6]. Allo stesso modo, è stata effettuata una valutazione delle vulnerabilità degli enti meno significativi (less significant institutions, LSI) dal punto di vista dei rischi di credito e di liquidità, che potrebbero essere determinate da un peggioramento della situazione economica[7].

I risultati di questo esercizio hanno dimostrato che il settore bancario dell’area dell’euro è sostanzialmente in grado di far fronte alle pressioni indotte dalla pandemia. Tuttavia, vi è ancora notevole incertezza sulla misura in cui il venir meno delle misure di moratoria provocherà un deterioramento della qualità degli attivi, in particolare nei settori economici maggiormente colpiti. Tale incertezza sull’evoluzione della qualità degli attivi si riflette nelle diverse politiche di accantonamento adottate dalle banche e, da una prospettiva di vigilanza, rimane un aspetto critico.

L’analisi di vulnerabilità ha sottoposto a verifica due scenari correlati alla pandemia che tengono conto in ampia misura dell’impatto delle misure di sostegno adottate in risposta alla crisi del COVID‑19 in ambito monetario, di vigilanza e di bilancio. Nello scenario centrale, quello che secondo gli esperti dell’Eurosistema è più probabile si concretizzi, il coefficiente CET1 medio degli enti significativi scende dal 14,5 al 12,6 per cento, a dimostrazione del fatto che le banche soggette alla vigilanza bancaria europea attualmente presentano un livello di capitalizzazione che consente loro di far fronte a una recessione profonda di breve durata. Le riserve di capitale esistenti sostanzialmente consentirebbero al settore di resistere anche all’impatto dello scenario grave, che presuppone una più profonda recessione e una più lenta ripresa economica, con una riduzione del coefficiente CET1 medio delle banche dal 14,5 all’8,8 per cento. In un simile scenario, tuttavia, alcune banche dovrebbero adottare soluzioni specifiche per continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali minimi.

I risultati dei due scenari hanno confermato che, nel momento in cui si è manifestata la crisi del COVID‑19, le banche dell’area dell’euro presentavano livelli di capitale significativamente più elevati e una capacità di far fronte alle tensioni finanziarie di gran lunga superiore rispetto al tempo della grande crisi finanziaria. I risultati dell’analisi di vulnerabilità sono stati integrati nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), nella parte qualitativa, con la finalità di agevolare le autorità di vigilanza nel verificare le proiezioni patrimoniali delle banche e nel promuovere la coerenza nella valutazione dei rischi e l’uso di policy di accantonamento prudenti[8].

Grafico 9

Proiezioni del coefficiente CET1 (definizione transitoria) per il 2022 nei diversi scenari

(valori percentuali)

Fonte: panoramica dei risultati dell’analisi di vulnerabilità condotta in relazione al COVID‑19 (COVID‑19 Vulnerability Analysis Results Overview).

1.1.2 Performance complessiva delle banche dell’area dell’euro

Nel 2020 la pandemia ha avuto ripercussioni negative sulla redditività degli enti significativi, soprattutto a causa dell’aumento di svalutazioni e accantonamenti

Nel 2020 la redditività degli enti significativi dell’area dell’euro è diminuita notevolmente a seguito della pandemia di COVID‑19: il rendimento del capitale (return on equity, ROE) annualizzato è stato inferiore, a livello aggregato, al costo del capitale proprio dichiarato dagli stessi enti ed è sceso al 2,1 per cento nei primi tre trimestri dell’anno[9], rispetto al 5,2 della fine del 2019 (cfr. il grafico 10). Ciò si è riflesso anche in un’ulteriore diminuzione dei rapporti prezzo/valore contabile (price‑to‑book ratio), il cui valore mediano ad aprile 2020 ha raggiunto un nuovo minimo, pari a 0,3, con conseguenti difficoltà per gli enti significativi nel ricorrere ai mercati azionari senza rilevanti diluizioni dell’azionariato esistente.

Grafico 10

Scomposizione del ROE aggregato degli enti significativi per fonte di reddito/spesa

(in percentuale del capitale)

Fonte: statistiche di vigilanza dell’MVU, per il campione chiuso di tutti gli enti significativi.

L’aumento delle svalutazioni per perdite su crediti a causa del deterioramento del contesto macroeconomico ha rappresentato la principale determinante del calo di redditività. Tale circostanza non è stata accompagnata da un aumento dei crediti deteriorati, ma ha semplicemente rispecchiato l’aumento del rischio di credito di molte esposizioni. Un’ingente svalutazione una tantum su avviamenti e attività fiscali differite ha amplificato il calo della redditività aggregata di alcuni enti significativi.

Grafico 11

Cost‑to‑income ratio e componenti indicizzate degli enti significativi

(valori percentuali)

Fonte: statistiche di vigilanza dell’MVU, per il campione chiuso di tutti gli enti significativi.

Nel 2020 il cost‑to‑income ratio delle banche a livello aggregato si è mantenuto sugli alti livelli osservati negli anni precedenti (cfr. il grafico 11). Le diminuzioni registrate dal lato delle entrate sono state in parte compensate dalla riduzione dei costi. Di conseguenza il reddito operativo prima di svalutazioni, accantonamenti e imposte è rimasto sostanzialmente stabile. Come nota positiva, la crisi ha incentivato il processo di digitalizzazione delle banche, il che, nel medio periodo potrebbe tradursi in strutture di costo più efficienti.

Al fine di preservare la continuità operativa e la competitività a fronte degli andamenti del COVID‑19, gli enti significativi hanno intensificato la propria capacità di comunicazione digitale nei confronti dei propri clienti e ampliato la gamma dei servizi, fra cui consulenze online e più pagamenti contactless. La spinta verso la digitalizzazione, volta a soddisfare le esigenze della clientela, ha agevolato la riduzione dei costi, determinata altresì dalla chiusura di filiali, dalla riduzione delle spese di viaggio e da altri fattori temporanei. Sebbene le recenti operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) abbiano consentito un aumento dei prestiti e un livello storicamente basso dei tassi di finanziamento, il margine di interesse (Net Interest Income, NII) degli enti significativi è ulteriormente diminuito nel corso del 2020. Anche il reddito netto da provvigioni e commissioni è diminuito per la maggior parte delle attività remunerate da commissioni.

Nel 2020 il maggiore livello di svalutazioni ha inciso negativamente anche sulla redditività degli enti meno significativi

Come osservato per gli enti significativi, anche la redditività degli enti meno significativi nel 2020 è diminuita, soprattutto a causa del maggior livello di svalutazioni e accantonamenti dovuto al deterioramento delle condizioni macroeconomiche. A giugno 2020 il ROE medio degli enti meno significativi era pari al 3,5 per cento, in calo dal 5,1 della fine del 2019. Nel primo semestre del 2020 gli interessi attivi, che rappresentano la principale componente di reddito per questi istituti, sono rimasti relativamente stabili rispetto all’anno precedente (cfr. il grafico 12). Tuttavia il margine di interesse si è lievemente ridotto, a causa di un aumento degli oneri per interessi. Infine, il costo del rischio degli enti meno significativi, misurato dal rapporto tra rettifiche di valore e utili al lordo degli accantonamenti, ha registrato un brusco aumento, dal 12,4 per cento della fine del 2019 al 22,4 di giugno 2020.

Grafico 12

Andamento di interessi attivi, interessi passivi e margine di interesse degli enti meno significativi

(miliardi di euro)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Note: grafico a campione aperto. I dati relativi al secondo trimestre del 2020 sono annualizzati sulla base degli ultimi quattro trimestri.

Per quanto riguarda i costi, gli enti meno significativi hanno proseguito gli sforzi di contenimento della spesa complessiva, concentrandosi soprattutto sulla riduzione degli oneri amministrativi (cfr. il grafico 13). Alla fine di giugno 2020 il cost‑to‑income ratio degli enti meno significativi era pari al 72 per cento, lievemente superiore al valore osservato alla fine del 2019 (70 per cento). Nel secondo trimestre del 2020 l’incidenza lorda dei crediti deteriorati per la categoria degli enti meno significativi è aumentata lievemente, di 20 punti base rispetto a dicembre 2019, raggiungendo il 2,1 per cento.

Grafico 13

Panoramica dei costi relativi agli enti meno significativi

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Note: grafico a campione aperto. I dati relativi al secondo trimestre del 2020 sono annualizzati sulla base degli ultimi quattro trimestri.

1.1.3 Principali rischi per il settore bancario

In stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti (ANC), la vigilanza bancaria della BCE individua ogni anno i principali rischi per le banche nel breve e medio periodo (su un orizzonte da due a tre anni). L’esercizio 2019 aveva individuato i seguenti principali fattori di rischio per il 2020 e gli anni successivi: a) la sostenibilità dei modelli imprenditoriali; b) la cibercriminalità e le carenze dei sistemi informatici; c) il riemergere di sfide sul piano economico, politico e della sostenibilità del debito nell’area dell’euro. Altri fattori identificati includevano il rischio di esecuzione connesso alle strategie delle banche per i crediti deteriorati, la condotta irregolare, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Brexit e i cambiamenti climatici.

Le debolezze strutturali in termini di redditività delle banche sono state aggravate dal rallentamento dovuto alla pandemia nel 2020

La pandemia di COVID‑19 ha richiesto uno spostamento dell’attenzione della vigilanza bancaria della BCE sulle sfide più urgenti derivanti dalla crisi, nonché l’introduzione di misure ad hoc volte a rafforzare la capacità delle banche di operare in questo nuovo contesto[10]. Tuttavia, al di là dell’onere immediato creato dall’elevata incertezza delle prospettive economiche, la crisi del COVID‑19 in ultima analisi ha aggravato quei rischi che erano già stati identificati come maggiormente rilevanti per il settore bancario dell’area dell’euro ancora prima della pandemia.

Anche la bassa redditività delle banche dell’area dell’euro e la sostenibilità dei loro modelli imprenditoriali avevano destato preoccupazione, negli ultimi anni, tra le autorità di vigilanza, soprattutto a causa della rigida struttura dei costi di molti enti significativi e della generale difficoltà a realizzare margini di profitto adeguati nel protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e capacità in eccesso per il settore bancario europeo. Il rallentamento dell’economia causato dal COVID‑19 ha esercitato ulteriori pressioni sulla redditività delle banche a causa dell’aumento di svalutazioni e accantonamenti e ha pertanto sottolineato l’urgenza di interventi strutturali che accelerino l’adeguamento dei modelli imprenditoriali alle sfide future.

Il deterioramento della qualità degli attivi nei bilanci delle banche rappresenta una preoccupazione nel contesto della crisi del COVID‑19

Anche il livello ancora elevato, in termini aggregati, dei crediti deteriorati nell’area dell’euro alla fine del 2019 ha rappresentato un aspetto critico per la vigilanza, che si è protratto nel 2020. In questo contesto, la crisi del COVID‑19 ha accresciuto il rischio di un ulteriore accumulo di crediti deteriorati in futuro per effetto dell’impatto negativo della pandemia sulla solvibilità dei debitori delle banche.

Al momento dell’introduzione della vigilanza bancaria europea, la BCE aveva identificato la necessità di apportare miglioramenti all’assetto di governance delle banche dell’area dell’euro, e ciò era ancora vero alla fine del 2019. Il funzionamento degli organi amministrativi delle banche e dei loro assetti organizzativi, le funzioni di controllo interno, le capacità di aggregazione dei dati e la qualità di questi ultimi hanno rappresentato aree in cui sono state individuate carenze e che, pertanto, sono state sottoposte all’attenzione della vigilanza.

La crisi del COVID‑19 ha acuito le debolezze in diverse aree di governance e gestione del rischio, molte delle quali sono state identificate prima dell’arrivo della pandemia

La crisi del COVID‑19 ha fornito ulteriori riscontri dei seguenti aspetti problematici: a) carenze nella rendicontazione e nell’aggregazione dei dati che potrebbero ostacolare i processi decisionali delle banche; b) scarso coinvolgimento dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione delle decisioni strategiche nelle aree gravemente colpite dalla crisi, come, per esempio, il rischio di credito e la pianificazione patrimoniale, tra le altre, nonché un controllo insufficiente di tali decisioni; c) insufficiente proattività delle funzioni di controllo, in particolare gestione del rischio e conformità, nell’affrontare la crisi, con alcune banche che continuano a evidenziare carenze di personale e di adeguati strumenti e processi informatici per l’identificazione, la misurazione e il monitoraggio dei rischi.

Le turbolenze dei mercati osservate nel primo trimestre dell’anno hanno inoltre evidenziato i rischi di mercato cui le banche sono maggiormente esposte e la cui quantificazione e gestione risulta problematica, specie in tempi di elevata volatilità. Le perdite subite nel portafoglio di negoziazione sono state spesso il risultato di rettifiche al ribasso nella valutazione delle posizioni in derivati, in particolare aggiustamenti della valutazione di credito e degli stanziamenti, nonché di un aumento del rischio di base incorporato nelle operazioni di arbitraggio, come le transazioni di arbitraggio azionario. Inoltre, il calo dei corsi azionari e l’ampliamento dei differenziali di credito hanno avuto un impatto significativo sugli strumenti del portafoglio bancario contabilizzati al fair value, mentre i bassi tassi di interesse hanno inciso negativamente non soltanto sulla redditività dei principali settori di attività, ma anche sulla quantificazione delle passività pensionistiche.

Riquadro 1
Misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19

Dal 12 marzo la BCE ha adottato una serie di misure di sostegno in ambito operativo e di vigilanza per preservare la stabilità finanziaria pur consentendo alle banche di continuare a svolgere il proprio ruolo di finanziamento all’economia reale.

Dall’insorgere della pandemia di COVID‑19 la vigilanza bancaria della BCE ha adottato misure estensive volte a fornire temporaneo sostegno in termini patrimoniali e operativi alle banche dei paesi aderenti. Il 12 marzo è stato deciso di consentire alle banche di operare temporaneamente al di sotto del livello di capitale stabilito dagli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance, P2G) e del requisito di riserva combinato, nonché del livello di liquidità definito dall’indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR). Tali misure temporanee sono state integrate da un’adeguata riduzione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) da parte delle autorità macroprudenziali nazionali. Per soddisfare parte dei requisiti di secondo pilastro, è stato inoltre consentito alle banche di utilizzare gli strumenti di capitale non classificati come capitale primario di classe 1 (CET1), tra cui gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e 2. Ciò ha anticipato una modifica nella composizione patrimoniale dei requisiti di secondo pilastro per le banche, inizialmente programmata soltanto per gennaio 2021, nell’ambito dell’ultima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD V). In aggiunta, la BCE ha informato le banche in merito alle strategie che è possibile adottare per incrementare la flessibilità operativa nell’attuazione delle misure di vigilanza specifiche destinate ai singoli intermediari. La BCE ha inoltre appoggiato pienamente la decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) di rinviare di un anno la prova di stress a livello di UE, estendendo il rinvio a tutte le banche soggette allo stesso esercizio nel 2020.

Per assicurarsi che gli enti aderenti all’unione bancaria fossero in grado di continuare a svolgere la propria funzione di finanziamento delle famiglie e delle aziende nel contesto dello shock del COVID‑19, il 20 e il 27 marzo la vigilanza bancaria della BCE ha fornito ulteriori dettagli sugli aspetti operativi delle misure comunicate il 12 marzo e ha annunciato misure aggiuntive quali un’ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale dei prestiti supportata da misure di sostegno pubblico e orientamenti per le banche su come evitare eccessivi effetti prociclici nell’applicazione dei principi contabili IFRS 9. Nell’esercitare tale flessibilità, la BCE ha cercato di bilanciare la necessità di assistere le banche nell’assorbire l’impatto dell’attuale fase negativa da una parte e mantenere adeguate prassi di identificazione dei rischi e incentivi per gestirli, dall’altra. Si è altresì impegnata a garantire che le soluzioni adottate in favore dei debitori in difficoltà fossero sempre sostenibili.

In risposta agli straordinari livelli di volatilità registrati nei mercati finanziari, il 16 aprile la BCE ha anche chiarito come le banche potessero evitare indesiderati aumenti dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, rimodulandone temporaneamente la componente prudenziale. Oltre ad attenuare gli effetti prociclici, questa misura era finalizzata a consentire alle banche di continuare a fornire liquidità ai mercati e svolgere attività di market‑making. La modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali[11] (la cosiddetta “quick fix” del CRR II) pubblicata il 26 giugno 2020 ha introdotto, tra l’altro, un’ulteriore flessibilità per le autorità competenti nella gestione dell’estrema volatilità del mercato osservata durante la pandemia di COVID‑19; la modifica riconosce alla BCE la facoltà di consentire alle banche di escludere eventuali scostamenti (overshooting) dal modello interno relativo al rischio di mercato che si siano verificati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e che non derivino da carenze nei modelli interni.

Per facilitare l’attuazione delle politiche monetarie in circostanze eccezionali, la “quick fix” del CRR II ha inoltre concesso alle autorità competenti la facoltà discrezionale di ammettere temporaneamente l’esclusione di alcune esposizioni verso banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, previa consultazione della banca centrale interessata. Il 17 settembre la BCE ha esercitato tale facoltà discrezionale e ha comunicato che le banche sottoposte alla sua vigilanza diretta erano autorizzate ad escludere alcune esposizioni verso banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, fino al 27 giugno 2021. Tale decisione ha fatto seguito alla determinazione, da parte del Consiglio direttivo, che sussistevano circostanze eccezionali a causa della pandemia di COVID‑19.

Per tutta l’estate del 2020 la BCE ha continuato a incoraggiare le banche a utilizzare le riserve di capitale e di liquidità per erogare crediti e assorbire le perdite. Nella sua comunicazione di luglio, la BCE ha sottolineato che alle banche non sarebbe stato richiesto di ricostituire le riserve di capitale prima che venisse raggiunto il valore massimo di riduzione del capitale. In particolare, la BCE si è impegnata a consentire alle banche di operare al di sotto della P2G e del requisito di riserva combinato almeno sino alla fine del 2022, e al di sotto dell’LCR almeno sino alla fine del 2021, senza innescare automaticamente azioni di vigilanza. Ha chiarito che l’esatta tempistica sarebbe stata determinata in seguito alla prova di stress a livello di UE del 2021 e, come sempre accade in un ciclo di vigilanza, in base ai casi specifici, in funzione della situazione individuale di ciascuna banca.

Dal momento che nel corso della primavera e dell’inizio dell’estate 2020 il settore bancario dell’area dell’euro aveva dato prova di una sufficiente tenuta operativa, in luglio la BCE ha deciso di non prorogare le misure di sostegno in ambito operativo concesse alle banche a marzo per un periodo di sei mesi, a eccezione della presentazione di strategie di riduzione dei crediti deteriorati per le banche con livelli elevati, ferma restando la necessità, per tali banche, di continuare a gestirli attivamente. La BCE ha altresì ripreso il follow‑up con le banche sulle azioni correttive da intraprendere in seguito alle precedenti decisioni SREP, alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni. Ha inoltre ricominciato a emettere decisioni in seguito all’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM), lettere di follow‑up relative a ispezioni in loco e decisioni sui modelli interni e ha inviato lettere alle banche in cui comunicava le proprie aspettative in merito a prassi di gestione efficaci e a una capacità operativa adeguata a far fronte all’atteso aumento di esposizioni in sofferenza[12].

Alla fine del 2020 la BCE ha continuato a monitorare attentamente la crisi del COVID‑19 e le sue implicazioni per il settore bancario, a stretto contatto con le altre autorità e con gli enti vigilati e pronta ad avvalersi della flessibilità del proprio strumentario di vigilanza per adottare ulteriori misure, laddove necessario.

Raccomandazioni sui dividendi

Accanto alle misure di allentamento dei requisiti patrimoniali adottate a marzo, la vigilanza bancaria della BCE ha intrapreso azioni volte a garantire la conservazione del capitale da parte delle banche, in virtù della straordinaria incertezza causata dalla pandemia di COVID‑19. Il 27 marzo la BCE ha pubblicato una raccomandazione per le banche in merito alla distribuzione dei dividendi. Per aumentare la capacità delle banche di assorbire le perdite e sostenere l’erogazione di prestiti a famiglie, piccole imprese e società, alle stesse è stato raccomandato di sospendere il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, almeno fino al 1º ottobre 2020, e di astenersi dal riacquisto di azioni proprie finalizzato a remunerare gli azionisti. Tale raccomandazione si è resa necessaria al fine di potenziare la capacità delle banche di erogare credito e assorbire le perdite in una fase in cui ciò risultava particolarmente importante.

Il 28 luglio la BCE ha prorogato la raccomandazione sulla distribuzione dei dividendi fino al 1º gennaio 2021, sottolineandone il carattere temporaneo e straordinario, nonché la finalità di preservare la capacità delle banche di assorbire le perdite e sostenere l’economia in un contesto di eccezionale incertezza. Come dimostra l’analisi della vulnerabilità, il livello di capitale all’interno del sistema potrebbe diminuire significativamente se uno scenario grave si dovesse concretizzare. La BCE ha anche inviato una lettera alle banche incoraggiandole ad assumere un atteggiamento estremamente moderato per i pagamenti della componente variabile della remunerazione, ad esempio riducendone l’ammontare complessivo. Laddove ciò non fosse possibile, alle banche è stato raccomandato di differire una più ampia parte della retribuzione variabile e prendere in considerazione pagamenti in forma di strumenti, come le azioni proprie. Come di consueto, la BCE ha continuato a valutare le politiche di remunerazione delle banche nell’ambito dello SREP, in particolare per quel che riguarda il possibile impatto di tali politiche sulla capacità degli istituti di mantenere una solida base patrimoniale. L’approccio della BCE in materia di dividendi e remunerazione è stato in linea con quello della relativa raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

A partire dal terzo trimestre del 2020 sono rimaste disponibili ampie riserve di capitale, grazie anche alle diverse misure di allentamento dei requisiti patrimoniali adottate dalla BCE e dalle autorità macroprudenziali. Il margine di capitale aggregato è salito dal 2,8 al 5,3 per cento a partire dal terzo trimestre del 2020, con contributi derivanti dai seguenti ambiti: 1,1 per cento dall’allentamento dei requisiti P2G, 0,5 per cento dall’anticipazione dei requisiti P2R e un apporto stimato dello 0,3 per cento ciascuno per la restrizione delle distribuzioni dei dividendi, per le disposizioni transitorie definite nell’IFRS 9 e per l’allentamento dei requisiti di riserva macroprudenziale.

La BCE ha rivisto il proprio orientamento in materia di dividendi e remunerazione nel quarto trimestre del 2020. Il 15 dicembre 2020 ha emesso una nuova raccomandazione in cui invitava le banche ad applicare estrema prudenza nella gestione dei dividendi e dei riacquisti di azione proprie. A tal fine, ha chiesto a tutte le banche di considerare la possibilità di non distribuire dividendi in contanti o effettuare riacquisti di azioni (o, in ogni caso, di limitare tali pratiche) fino al 30 settembre 2021. Data la persistente incertezza sull’impatto economico della pandemia di COVID‑19, la BCE si attende che i dividendi e i riacquisti di azioni proprie si mantengano al di sotto del 15 per cento degli utili cumulati per il biennio 2019‑2020 e non superino i 20 punti base del coefficiente CET1, a seconda di quale dei due valori sia inferiore. La BCE ha comunicato la sua aspettativa che solo le banche che realizzano profitti con solidi indirizzi patrimoniali prendano in considerazione il pagamento dei dividendi o il riacquisto di azioni proprie, e che gli istituti che valutano tale possibilità contattino il gruppo di vigilanza congiunto (GVC) di riferimento per verificare che il livello di distribuzione programmato sia coerente con l’invito alla prudenza. La BCE ha inoltre ribadito la propria posizione sulla remunerazione variabile in un’ulteriore lettera alle banche. La raccomandazione era basata su una valutazione della stabilità del sistema finanziario ed è stata effettuata in stretta collaborazione con il CERS.

1.2 Progetti e priorità di vigilanza per il 2020

1.2.1 Le priorità di vigilanza per il 2020 e l’approccio pragmatico allo SREP

Nel 2020 la pandemia di COVID‑19 ha indotto la BCE a rivedere le priorità, i processi e le attività di vigilanza, in modo da sostenere la capacità delle banche di rispondere alle esigenze dell’economia affrontando, nel contempo, le difficoltà operative innescate dall’emergenza sanitaria. In tale contesto, i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) hanno ridefinito la priorità delle loro azioni e spostato l’attenzione sulla capacità delle banche di far fronte all’impatto della pandemia.

Sulla base di tali premesse, le autorità di vigilanza hanno interagito in modo proattivo con le banche per esaminare interventi a livello di singolo intermediario, come, tra le altre cose, l’adeguamento dei calendari, dei processi e delle scadenze per le ispezioni in loco e per le indagini sui modelli interni. Hanno inoltre prorogato i termini per determinate misure prudenziali di natura non critica e richieste di dati.

Nel 2020 la pandemia di COVID‑19 ha indotto la BCE a rivedere le priorità, i processi e le attività di vigilanza. La vigilanza bancaria della BCE ha adottato un approccio pragmatico all’attuazione della sua principale attività annuale, lo SREP

Nella medesima ottica, la vigilanza bancaria della BCE ha adottato un approccio pragmatico all’attuazione della sua principale attività annuale, il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), in linea con gli orientamenti dell’ABE[13].

In base all’approccio pragmatico allo SREP adottato nel 2020, la BCE si è concentrata sulla capacità delle banche di gestire le sfide e i rischi per il capitale e la liquidità derivanti dalla crisi in atto. In linea generale, la BCE ha deciso di mantenere invariati i requisiti aggiuntivi di capitale (requisiti di secondo pilastro, Pillar 2 Requirement ‑ P2R, e orientamenti di secondo pilastro, Pillar 2 Guidance ‑ P2G) e di non aggiornare i punteggi SREP, a meno che le modifiche non fossero giustificate da circostanze eccezionali riguardanti una singola banca. La BCE ha inoltre deciso di affrontare gli aspetti critici sotto il profilo della vigilanza mediante raccomandazioni di tipo qualitativo. Oltre a essere stati utilizzati dai GVC per individuare nuovi punti di debolezza e verificare le proiezioni finanziarie e patrimoniali delle banche, i risultati dell’analisi di vulnerabilità condotta dalla BCE sono stati successivamente incorporati nelle valutazioni condotte in ambito SREP.

In linea con l’impegno dell’anno precedente a garantire maggiore trasparenza a banche e investitori con la pubblicazione (a gennaio 2020) dei requisiti patrimoniali di vigilanza derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale, a gennaio 2021 la BCE ha reso noti i risultati aggregati dello SREP con una scomposizione per modello imprenditoriale e requisito di secondo pilastro delle singole banche, con la relativa composizione del capitale[14]. A tale riguardo, nel 2020 i requisiti e gli orientamenti SREP per il patrimonio complessivo, a esclusione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva di capitale anticiclica, sono stati mantenuti stabili, in media, intorno al 14 per cento, mentre il requisito di capitale CET1 è sceso dal 10,6 per cento del 2019 al 9,6 per cento per effetto dei nuovi criteri sulla qualità del capitale per il P2R. Per il rispetto del P2R, alle banche è stato inoltre consentito di utilizzare parzialmente gli strumenti di capitale non classificati come capitale primario di classe 1 (CET1), anticipando una misura inizialmente programmata per gennaio 2021 nell’ambito dell’ultima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD V). Oltre ai requisiti patrimoniali e agli orientamenti, nel 2020 tutte le banche hanno ricevuto raccomandazioni di tipo qualitativo. La maggior parte di esse ha riguardato la governance interna (principalmente le funzioni di controllo interno, gli organi di gestione e i nuovi e vecchi rilievi relativi all’aggregazione dei dati) e il rischio di credito (soprattutto con riferimento alla classificazione dei prestiti, agli accantonamenti e agli effetti da shock improvvisi). Rispetto al precedente ciclo SREP, condotto nel 2019, i rilievi sulle componenti relative al rischio di credito e al modello imprenditoriale sono aumentati in misura significativa, mentre i rilievi legati alla governance interna e al patrimonio sono rimasti sostanzialmente stabili; nel 2020 i rilievi sulla governance interna, tuttavia, hanno continuato a essere i più consistenti in termini numerici assoluti.

1.2.2 Attività sui criteri di concessione del credito

Per valutare l’adeguatezza delle politiche di concessione del credito adottate dalle banche, nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha avviato un progetto per raccogliere dati sui nuovi prestiti erogati dagli intermediari dell’area dell’euro tra il 2016 e il 2018, i cui risultati sono stati pubblicati a giugno 2020[15]. Le attività svolte dalla vigilanza bancaria della BCE in materia di concessione del credito integrano le iniziative strategiche in atto volte ad affrontare il problema dei crediti deteriorati esistenti.

Il rapporto sugli enti significativi ha evidenziato alcune carenze nel modo in cui le banche hanno concesso e determinato la remunerazione dei nuovi prestiti negli ultimi anni; in particolare, gli intermediari hanno allentato i criteri di concessione del credito alle famiglie. L’analisi ha inoltre rilevato che, tendenzialmente, le banche con elevati livelli di crediti deteriorati hanno concesso mutui finalizzati all’acquisto di abitazioni in modo più prudente rispetto alle altre banche e che non tutti gli intermediari sono stati sufficientemente attenti a determinare il tasso di remunerazione in funzione del rischio, in modo da garantire che il tasso applicato ai prestiti coprisse almeno le perdite attese e i costi. Non è stata riscontrata alcuna evidenza a supporto del fatto che l’impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali da parte delle banche abbia comportato migliori politiche di determinazione dei tassi di remunerazione basate sul rischio.

I prestiti alle famiglie sono notevolmente aumentati tra il 2016 e il 2018, alimentati in parte da un deciso incremento dei prezzi delle abitazioni, ma non pienamente sostenuti da una crescita del reddito delle famiglie (cfr. il grafico 14). Di conseguenza, gli indicatori fondamentali di rischio basati sul reddito per i portafogli degli immobili residenziali e del credito al consumo sono peggiorati, mentre i differenziali di tasso applicati alla clientela sono diminuiti.

Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha avviato un progetto per raccogliere i dati sui nuovi prestiti erogati dalle banche dell’area dell’euro. Il rapporto sugli enti significativi ha evidenziato un aumento dei prestiti alle famiglie, alimentati in parte da un deciso incremento dei prezzi delle abitazioni, ma non pienamente sostenuti da una crescita del reddito delle famiglie

I nuovi prestiti concessi alle società non finanziarie, tuttavia, hanno evidenziato un quadro eterogeneo. Gli indicatori fondamentali di rischio per i portafogli di controparti non finanziarie hanno registrato un miglioramento (cfr. il grafico 15), sebbene le caratteristiche dei prestiti siano diventate più rischiose e in tali portafogli i differenziali di tasso siano diminuiti. I GVC stanno conducendo specifiche valutazioni di follow‑up nel contesto dell’ordinaria attività di vigilanza.

Grafico 14

Immobili residenziali: crescita dei prestiti e fattori macroeconomici

(tasso composito di crescita sul periodo corrispondente tra il 2016 e il 2018; valori percentuali)

Fonti: raccolta dei dati della vigilanza bancaria della BCE sulla concessione di crediti per il 2019, Eurostat.
Note: per la Grecia non sono stati riportati i dati relativi all’indice dei prezzi degli immobili residenziali nel 2018. Le medie relative all’area dell’euro e ai vari paesi si basano su dati bilanciati.

Parallelamente all’esercizio relativo alla concessione dei crediti da parte degli enti significativi, la vigilanza bancaria della BCE, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, ha condotto un’analisi orizzontale a livello di MVU sulle prassi di concessione dei prestiti delle banche più piccole, sulla base di un campione di enti meno significativi (less significant institutions, LSI). La raccolta dei dati relativi a queste banche ha tenuto conto del principio di proporzionalità. I risultati indicano che la maggior parte degli enti meno significativi inclusi nel campione presenta notevoli problemi di disponibilità dei dati relativi agli indicatori del rischio di credito. Questi enti hanno evidenziato una crescita dei prestiti molto più elevata rispetto ai corrispondenti enti significativi, oltre a un notevole aumento del peso dei finanziamenti sui debitori. La forte concorrenza sul mercato ha esercitato ulteriori pressioni sui margini di profitto relativi ai prestiti di queste banche, costringendole ad adeguare le proprie strategie aziendali e di rischio. La determinazione dei tassi applicati ai prestiti da parte degli enti meno significativi ha mostrato una correlazione molto debole con il rischio di credito sottostante. La BCE e le ANC daranno seguito ai rilievi emersi nell’ambito dell’esercizio relativo ai criteri di concessione del credito da parte degli enti meno significativi.

Grafico 15

Piccole e medie imprese (PMI): miglioramento degli indicatori fondamentali di rischio

(TDER medio ponderato per l’NBV, rapporto D/E e ICR)

Fonti: raccolta dei dati della vigilanza bancaria della BCE sulla concessione di crediti per il 2019; rapporto annuale della Commissione europea sulle PMI europee per il 2017/2018 e il 2018/2019.
Note: NBV (new business volume) = volume delle nuove operazioni. TDER (total debt‑to‑EBITDA ratio) = rapporto tra debito totale e utile al lordo di interessi passivi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA). D/E (debt‑to‑equity ratio) = rapporto tra debito e capitale di rischio. ICR (interest coverage ratio) = indice di copertura degli interessi. Le medie sono ponderate in base ai volumi di PMI di ciascun ente o sui dati dell’NBV disponibile e si basano su dati bilanciati.

1.2.3 Attività sui crediti deteriorati

I volumi di crediti deteriorati detenuti dagli enti significativi sono diminuiti di circa il 50 per cento tra il 2014 e il 2020

Il volume di crediti deteriorati detenuti dagli enti significativi è diminuito dai circa 1.000 miliardi di euro registrati all’avvio della vigilanza bancaria europea a fine 2014 (incidenza di crediti deteriorati pari all’8 per cento) a 485 miliardi di euro a fine settembre 2020 (incidenza pari al 2,82 per cento), segnando una riduzione di circa il 50 per cento (cfr. il grafico 16). Analogamente, l’incidenza dei crediti deteriorati detenuti dagli LSI è in calo dal 2016, quando era pari al 4,4 per cento a fronte del 2,1 per cento segnato a giugno 2020.

Grafico 16

Andamento dei crediti deteriorati detenuti dagli enti significativi

(scala di sinistra: valori percentuali; scala di destra: miliardi di euro)

Fonte: BCE.

Nel 2019 le banche con elevati volumi di crediti deteriorati[16] hanno ridotto le proprie consistenze del 23 per cento, superando l’obiettivo annuo di riduzione.

Grafico 17

Riduzione prevista dei crediti deteriorati da parte delle banche con elevati volumi per l’intero esercizio 2019 rispetto alla riduzione effettiva nell’anno

(asse delle ascisse: fonti di aumento e riduzione dei crediti deteriorati; asse delle ordinate: miliardi di euro)

Fonte: BCE.
Nota: campione di 30 enti significativi.

La pandemia di COVID‑19 pone le banche dinanzi a sfide significative. In primo luogo, ci si attende che gli enti significativi debbano compiere sforzi aggiuntivi per l’ulteriore riduzione delle loro consistenze di crediti deteriorati, sebbene queste ultime siano rimaste sostanzialmente stabili fino a giugno 2020, per poi scendere da 503 a 485 miliardi di euro nel terzo trimestre dell’anno. In secondo luogo, l’impatto avverso della pandemia sull’economia dovrebbe determinare un futuro aumento dei crediti deteriorati. In tale contesto, è fondamentale che gli enti significativi conseguano un giusto equilibrio che consenta di evitare un’eccessiva prociclicità e garantisca che i rischi da essi sostenuti si riflettano adeguatamente nei bilanci.

Vi è, in particolare, il rischio che si verifichino gravi effetti da shock improvvisi (cliff effects) al venir meno delle misure di sostegno pubblico. Sulla base di tali premesse, è fondamentale che le banche identifichino e incorporino correttamente il rischio di credito nei propri bilanci e siano pronte, sotto il profilo operativo, a far fronte a un aumento del numero di debitori in difficoltà: un ritardo nell’individuazione e nella gestione del deterioramento della qualità degli attivi amplificherebbe gli effetti prociclici e ostacolerebbe la capacità del settore bancario di sostenere la ripresa economica.

Una ristrutturazione tempestiva e sostenibile massimizza il valore di recupero e impedisce l’accumulo di crediti deteriorati. Elevati livelli di crediti deteriorati determinano un aumento dei costi di finanziamento e una minore capacità di generare reddito, che a loro volta compromettono anche la capacità delle banche di sostenere la ripresa economica.

Rinviare interventi di riclassificazione e opportuni accantonamenti fino alla scadenza delle misure di moratoria comporterebbe effetti da shock improvvisi (cliff effects), una maggiore riduzione della leva finanziaria e, di conseguenza, un’amplificazione della prociclicità. Politiche di valutazione e classificazione dei prestiti percepite come inadeguate minerebbero la fiducia degli investitori nel settore bancario, determinando un aumento dei costi di finanziamento. Una forte riduzione della leva finanziaria e un incremento dei costi di finanziamento riducono la capacità delle banche di sostenere la ripresa economica.

La vigilanza bancaria della BCE ha risposto alla pandemia di COVID‑19 con una grande varietà di iniziative in materia di rischio di credito e comunicazione esterna[17]. Adeguandosi agli orientamenti dell’ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai rimborsi dei prestiti[18], la BCE ha inoltre offerto alle banche flessibilità nella classificazione delle misure di concessione (forbearance) e nella valutazione delle ristrutturazioni problematiche in relazione alle esposizioni oggetto di moratorie che soddisfano i criteri previsti dagli orientamenti dell’ABE.

Le iniziative e le comunicazioni di vigilanza della BCE mirano a garantire che gli enti significativi dispongano di prassi efficaci di gestione del rischio di credito e di una capacità operativa sufficiente ad assicurare che il rischio di credito sia adeguatamente valutato, classificato e misurato nei rispettivi bilanci. Ciò dovrebbe contribuire a contenere il peggioramento della qualità degli attivi presso le banche, attenuando così, ove possibile, eventuali deterioramenti improvvisi. I GVC collaborano con gli enti significativi per verificare l’applicazione da parte di questi ultimi delle aspettative di vigilanza sul rischio di credito.

Inoltre, la BCE ha deciso di rinviare di 12 mesi, a marzo 2021, il termine per la presentazione delle strategie di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche con elevati volumi. La vigilanza bancaria della BCE ha anche chiarito che le aspettative di copertura delle esposizioni deteriorate continuano ad applicarsi integralmente alle consistenze di crediti deteriorati accumulate prima dell’insorgere della pandemia.

Nell’ambito della vigilanza sugli enti meno significativi, la BCE ha continuato a valutare l’attuazione da parte delle ANC degli orientamenti dell’ABE in materia di gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni[19]. Inoltre, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, la BCE ha effettuato un’analisi della vulnerabilità al rischio di credito per comprendere meglio il potenziale impatto della crisi legata al COVID‑19 sugli enti meno significativi, tenendo anche conto degli effetti di attenuazione delle misure nazionali. Nel 2021 le attività di follow‑up saranno incentrate, tra le altre cose, sulla valutazione dell’impatto della graduale revoca delle misure nazionali di sostegno sui profili del rischio di credito degli enti meno significativi, nonché sulla capacità di questi ultimi di gestire tempestivamente un potenziale aumento delle esposizioni in default.

1.2.4 Analisi mirata dei modelli interni

L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM), un progetto svoltosi tra il 2016 e il 2020, è stata elaborata per valutare l’adeguatezza e l’idoneità dei modelli interni adottati dagli enti e armonizzarne le prassi di vigilanza all’interno del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Ciò si è tradotto in un’interpretazione condivisa a livello di MVU dei requisiti normativi in materia di modelli interni − vale a dire la guida della BCE sui modelli interni − e ha contribuito alla riduzione della variabilità indesiderata (quella non basata sul rischio) delle attività ponderate per il rischio (Risk‑Weighted Assets, RWA) e alla garanzia di condizioni di parità concorrenziale tra le banche dei paesi partecipanti.

Nell’ambito del progetto TRIM sono stati effettuati 200 accertamenti in loco sui modelli interni di 65 enti significativi

Dopo quattro anni il progetto si sta avviando verso la sua conclusione. Tra il 2017 e il 2019, nell’ambito del progetto TRIM, sono stati effettuati 200 accertamenti in loco sui modelli interni relativi al rischio di credito, di mercato e di controparte, presso 65 enti significativi. Per tali indagini è stato elaborato un approccio metodologico comune, basato su richieste di dati e su tecniche e strumenti ispettivi standardizzati. Inoltre, sono stati realizzati diversi livelli di verifica della qualità, confronti incrociati e analisi orizzontali al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei risultati delle ispezioni condotte in ambito TRIM.

I casi di inosservanza dei requisiti regolamentari individuati nel contesto del progetto TRIM hanno condotto a oltre 5.800 rilievi in tutte le tipologie di rischio, di cui circa il 30 per cento presentava un livello di gravità elevato.

Di conseguenza, il progetto TRIM comporterà un’intensa attività di follow‑up di vigilanza con gli intermediari coinvolti, che dovranno porre rimedio alle carenze individuate adeguandosi, al contempo, ai nuovi pacchetti regolamentari che saranno adottati nei prossimi anni. In seguito alle ispezioni TRIM, a fine 2020 sono state emesse 179 decisioni recanti diverse misure di vigilanza, sotto forma di obblighi, raccomandazioni e limitazioni, alcune delle quali con un notevole impatto quantitativo sull’ammontare degli RWA.

Il progetto TRIM si concluderà nella prima metà del 2021

L’allentamento dei requisiti operativi concesso agli intermediari a marzo 2020 dalla vigilanza bancaria della BCE, in risposta all’insorgere della pandemia di COVID‑19, prevedeva un rinvio di sei mesi delle decisioni in materia di TRIM, delle lettere di follow-up successive agli accessi in loco e delle decisioni sui modelli interni non comunicate agli intermediari entro tale data. La conclusione del progetto TRIM è stata quindi posticipata dal 2020 al primo semestre del 2021.

1.2.5 Attività sui processi ICAAP e ILAAP

Robusti processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment, ICAAP) e dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment, ILAAP) sono fondamentali per rafforzare la capacità di tenuta delle banche e consentire loro di continuare a operare nel corso del ciclo economico e resistere agli shock che colpiscono l’economia. Lo scopo di entrambi i processi è quello di far sì che gli enti misurino e gestiscano il rischio di capitale e il rischio di liquidità in una maniera strutturata, tenendo conto delle specificità dell’intermediario.

Capitale e liquidità sono fondamentali per garantire la capacità di tenuta delle banche

La vigilanza bancaria della BCE ha adottato diverse misure per sostenere le banche nell’ utilizzo degli ICAAP e ILAAP come importanti sistemi di gestione dei rischi. Si tratta di processi messi a punto dagli intermediari che sono regolarmente verificati nell’ambito dell’esercizio SREP. Nel 2018 la BCE ha pubblicato apposite guide sull’ICAAP e sull’ILAAP per chiarire le proprie aspettative in merito a tali processi. Nel 2019 ha effettuato un’analisi esaustiva delle prassi relative all’ICAAP di 37 enti significativi, raffrontandole con le aspettative di vigilanza stabilite. I risultati di tali analisi sono stati pubblicati ad agosto 2020 nel rapporto della BCE sulle prassi delle banche in materia di ICAAP (ECB Report on banks’ ICAAP practices) e rivelano che, sebbene gli intermediari abbiano notevolmente migliorato i propri ICAAP negli ultimi anni, è necessario compiere ulteriori sforzi, soprattutto in tre aree principali.

Innanzitutto, molte banche dispongono ancora di sistemi inadeguati in tema di qualità dei dati, che potrebbero ostacolare la loro capacità di assumere decisioni informate sulla base di dati affidabili e rapidamente reperibili.

Inoltre, molti intermediari non tengono conto di tutti i rischi che possono esercitare un impatto rilevante sul loro capitale interno. Sono state individuate debolezze, ad esempio, nel modo in cui le banche valutano gli strumenti AT1 e T2 al momento di determinare il proprio fabbisogno di capitale interno per garantire la continuità operativa (presupposto della continuità) e, più in generale, nel modo in cui esse definiscono il valore economico reale del proprio capitale ai fini della copertura dei rispettivi rischi economici (considerazione del valore economico), come mostra il grafico 18. Quando a ciò si associa la mancata individuazione e quantificazione di tutti i rischi economici rilevanti, la capacità degli intermediari di garantire l’adeguatezza del proprio capitale economico può risultare compromessa e, di conseguenza, la complessiva capacita di tenuta finanziaria indebolita.

Infine, le prove di stress non sono ancora divenute una componente efficace e facente parte integrante delle prassi di gestione del rischio messe in atto dagli intermediari, come mostra il grafico 19. La pandemia di COVID‑19 ha evidenziato l’esposizione delle banche a un’ampia varietà di minacce che possono manifestarsi in maniera inaspettata; tuttavia, molti intermediari non monitorano sistematicamente il contesto economico per individuare nuove eventuali minacce e non provvedono a riesaminare con regolarità i propri scenari per le prove di stress e le proprie risorse in tale ambito. Ciò può compromettere seriamente la capacità delle banche di rispondere efficacemente alle situazioni di tensione.

Grafico 18

Presupposto della continuità e considerazione del valore economico nella definizione del capitale interno

Presupposto della continuità e considerazione del valore economico

Fonte: ECB report on banks’ ICAAP practices, grafico 26.

Grafico 19

Processo di messa a punto delle prove di stress per l’individuazione di nuove minacce all’adeguatezza patrimoniale

L’intermediario dispone di un processo per il monitoraggio e l’individuazione di nuove minacce, vulnerabilità e variazioni del contesto in cui opera?

Fonte: ECB report on banks’ ICAAP practices, grafico 43.

Buone prassi in materia di ICAAP sono tanto rilevanti durante una crisi quanto in tempi normali

Sebbene l’analisi citata sia stata condotta prima dell’insorgere della pandemia, la BCE ritiene che buone prassi in materia di ICAAP siano ugualmente rilevanti in periodi di forti tensioni come anche in tempi normali. Processi ICAAP concepiti in maniera accurata sono fondamentali per la gestione efficace del rischio, la solidità finanziaria e la sostenibilità a lungo termine.

La valutazione SREP del 2020 ha evidenziato criticità nelle prassi adottate dalle banche per le prove di stress e nella pianificazione patrimoniale e della liquidità

Nel contesto dell’approccio pragmatico del 2020 allo SREP, la vigilanza bancaria della BCE ha individuato criticità nelle prassi delle banche in materia di ICAAP e ILAAP che compromettono l’affidabilità delle analisi previsionali e possono inficiare la loro capacità di gestire con efficacia la posizione patrimoniale e di liquidità durante la crisi legata al COVID‑19. Le banche sono incoraggiate a cogliere con rigore, nei loro scenari di base e avversi, l’impatto e l’eventualità di esiti più gravi potenzialmente derivanti dall’andamento della pandemia.

In futuro i processi ICAAP e ILAAP acquisiranno un ruolo ancora più importante in ambito SREP

In futuro ICAAP e ILAAP acquisiranno un ruolo ancora più importante in ambito SREP e ciò dovrebbe incentivare gli intermediari a proseguire nel miglioramento di tali processi interni. L’approccio della BCE alla determinazione del P2R, inoltre, terrà conto più da vicino dei fattori di rischio e dovrebbe spingere le banche a individuare meglio i diversi rischi ai quali sono esposte.

1.2.6 Rischio informatico e cibernetico

Nel 2020 la cibercriminalità e le carenze nei sistemi informatici si sono confermate uno dei principali fattori di rischio per il settore bancario. Per rafforzare la capacità di tenuta degli intermediari in tale ambito, una delle priorità della vigilanza bancaria della BCE nel 2020 è stata quella di valutare il rischio informatico e cibernetico delle banche mediante interventi di vigilanza quali le ispezioni in loco, il processo SREP annuale, la procedura di segnalazione degli incidenti cibernetici dell’MVU e altre attività orizzontali e specifiche per ciascuna banca.

La solidità dei sistemi informatici è diventata fondamentale con l’avvio della chiusura delle filiali da parte degli intermediari e il passaggio a modalità di lavoro da remoto. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE ha individuato quello cibernetico e informatico come uno dei rischi più rilevanti associati alla pandemia. Nel 2020, di fatto, il numero di incidenti cibernetici significativi segnalati alla BCE dagli enti vigilati è aumentato, in particolare il numero di quelli con intento doloso[20]. Finora tali incidenti hanno prevalentemente determinato l’indisponibilità di alcuni servizi da parte degli intermediari o di loro fornitori. Tuttavia, l’aumento degli incidenti cibernetici evidenzia la necessità che le banche rafforzino la propria capacità di tenuta informatica e affrontino carenze quali un’architettura informatica eccessivamente complessa e la dipendenza, per lo svolgimento di funzioni aziendali critiche, da un elevato numero di sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) giunti alla fine del loro ciclo di vita.

A giugno 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato il rapporto annuale sui risultati del questionario SREP relativo al rischio informatico[21], stilato in collaborazione con le autorità nazionali competenti e basato sull’autovalutazione condotta dagli intermediari. Il rapporto illustra le principali osservazioni relative alle prassi adottate dalle banche nel campo della gestione del rischio informatico a partire dal primo trimestre del 2019. I fondi destinati dalle banche all’esternalizzazione hanno continuato ad aumentare nel corso del 2018 e fino all’inizio del 2019, quando hanno iniziato ad acquisire importanza i servizi cloud. Purtroppo, ha continuato a crescere anche il numero di sistemi a supporto di attività aziendali critiche che sono giunti alla fine del loro ciclo di vita e la gestione della qualità dei dati rimane l’ambito nel quale il controllo dei rischi è meno maturo.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre contribuito alle pubblicazioni dei gruppi di lavoro internazionali su tali temi, come ad esempio il documento di consultazione sulle prassi efficaci in materia di reazione e recupero in caso di incidenti cibernetici elaborato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB)[22], il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sui principi per la capacità di tenuta operativa[23] e gli Orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sicurezza[24], entrati in vigore a giugno 2020.

1.2.7 Brexit

La vigilanza bancaria della BCE continuerà a monitorare l’attuazione da parte delle banche dei modelli operativi perseguiti per il periodo successivo alla Brexit

Il 1º febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione europea, entrando in un periodo di transizione durante il quale il diritto dell’UE ha continuato ad applicarsi al paese e sul suo territorio nazionale. Tale periodo è terminato il 31 dicembre 2020. Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha operato per garantire che le banche e le autorità di vigilanza fossero preparate alla fine della fase transitoria della Brexit, monitorando attentamente l’attuazione, da parte degli intermediari, dei programmi predisposti per il periodo successivo all’uscita del Regno Unito dall’UE.

Nel corso dell’anno la vigilanza bancaria della BCE ha seguito i negoziati politici tra UE e Regno Unito e ne ha valutato le implicazioni dal punto di vista prudenziale. La BCE ha inoltre fornito un contributo tecnico alle attività delle autorità europee di vigilanza, assicurando che fossero prese in considerazione le principali questioni di vigilanza.

Nell’ambito delle attività di supervisione ordinaria sugli enti significativi, la vigilanza bancaria della BCE ha continuamente aggiornato la propria valutazione dell’impatto che un possibile scenario di mancato accordo e di non equivalenza alla fine del periodo di transizione avrebbe avuto sugli intermediari significativi in alcuni settori, quali i servizi di investimento e le sedi di negoziazione. La vigilanza bancaria della BCE ha raccomandato alle banche di continuare a prepararsi per tutti i possibili esiti della Brexit, chiedendo loro di attuare misure di mitigazione per far fronte ai possibili rischi di improvvisa discontinuità. Nel complesso, le attività preparatorie degli intermediari in vista del termine del periodo di transizione sono state ritenute sufficienti e all’inizio di gennaio 2021 non si sono osservate turbative dei mercati nel settore dei servizi finanziari.

La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a monitorare l’attuazione dei programmi per la Brexit da parte degli enti significativi interessati dall’uscita del Regno Unito dall’UE, per garantire che procedessero nell’applicazione dei modelli operativi perseguiti per il periodo successivo alla Brexit nel rispetto dei tempi precedentemente concordati. Gli esercizi di monitoraggio orizzontale sono stati integrati da riscontri specifici sulle singole banche, con l’adozione di interventi di vigilanza nei casi in cui sono state individuate delle carenze. Per soddisfare pienamente le aspettative di vigilanza della BCE, alcune banche dovranno ancora intervenire in ambiti quali la governance interna, la generazione di attività d’impresa, i modelli di contabilizzazione e di finanziamento, la riscrittura della documentazione contrattuale concernente la clientela dell’UE e gli accordi infragruppo, nonché le infrastrutture informatiche e i flussi informativi.

Nel corso del 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a comunicare le proprie aspettative di vigilanza relative alla Brexit in diversi articoli della sua newsletter e post sul suo blog, nonché attraverso confronti bilaterali con i soggetti vigilati[25].

In seguito alla Brexit la vigilanza bancaria della BCE continuerà a monitorare l’attuazione da parte delle banche dei modelli operativi perseguiti concentrandosi sui principali problemi che potrebbero emergere sotto il profilo prudenziale nell’ambito della transizione al nuovo regime. Conformemente al nuovo quadro di cooperazione concordato nel 2019, la vigilanza bancaria della BCE e le autorità di vigilanza del Regno Unito continueranno a collaborare alla supervisione delle banche attive sia nei paesi partecipanti sia nel Regno Unito.

1.2.8 Fintech e digitalizzazione

Nel corso del 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a lavorare al proprio approccio di supervisione sull’utilizzo del Fintech da parte degli enti sia significativi che meno significativi. Le attività condotte miravano a sviluppare una comprensione comune dei rischi connessi al Fintech, nonché a fornire supporto metodologico e strumenti alle autorità di vigilanza.

La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a interagire con le autorità nazionali competenti, gli enti significativi, gli enti meno significativi e gli altri operatori di mercato interessati, per approfondire la comprensione delle modalità con cui le banche utilizzano le tecnologie innovative e individuare le implicazioni per i modelli imprenditoriali e i sistemi di gestione del rischio. In tale contesto, ha proseguito il monitoraggio degli andamenti del mercato e dei rischi emergenti, tra i quali l’impatto della pandemia di COVID‑19 sulla digitalizzazione e sull’innovazione dei vari intermediari. La pandemia ha dimostrato che le banche sottoposte alla vigilanza bancaria europea sono in grado di preservare la propria capacità di tenuta operativa, nonostante il significativo incremento del ricorso al lavoro da remoto. In prospettiva, la trasformazione e l’innovazione digitali si confermeranno cruciali per l’operatività delle banche in un contesto altamente competitivo, dato il ruolo che i sistemi digitalizzati sono in grado di svolgere nella riduzione dei costi e nel soddisfacimento delle aspettative dei clienti bancari sempre più orientati al digitale.

Il 27 agosto 2020 la BCE ha pubblicato la risposta della vigilanza bancaria europea e del SEBC alla consultazione della Commissione europea sulla finanza digitale, che conteneva riscontri dettagliati ai quesiti sui vari aspetti contemplati dalla strategia della Commissione. Sostanzialmente la BCE concorda con la Commissione riguardo alle aree prioritarie da essa individuate per promuovere nell’UE lo sviluppo della finanza digitale, divenuta ancora più rilevante dopo la pandemia di COVID‑19. Sebbene la BCE riconosca che la digitalizzazione e l’innovazione possono apportare significativi benefici alle istituzioni finanziarie, al sistema finanziario e all’economia in generale, essa ritiene necessario che la trasformazione digitale del settore bancario tenga altresì conto di tutti i rischi correlati. Pur avendo accelerato gli sforzi di digitalizzazione degli intermediari ed evidenziato l’importanza degli investimenti in innovazione, la pandemia ha anche messo in luce ulteriori sfide che richiedono maggiore attenzione e devono essere affrontate mediante i sistemi per la determinazione della propensione al rischio adottati dalle banche.

La BCE fa parte di vari gruppi e consessi internazionali ed europei, nell’ambito dei quali contribuisce con le proprie esperienze e opinioni all’elaborazione del quadro regolamentare e di vigilanza nel settore del Fintech e della digitalizzazione. Oltre a proseguire tale impegno, nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha collaborato anche al lavoro svolto dalla Banca centrale europea sulle cripto attività e sulle monete digitali di banca centrale, affrontando gli aspetti rilevanti per la vigilanza bancaria. È inoltre intervenuta in workshop interni ed esterni, corsi di formazione e seminari per promuovere un approccio comune alla vigilanza e tenersi al corrente sui vari sviluppi nel campo del Fintech e della digitalizzazione.

Riquadro 2
Tecnologia di vigilanza

Il rapido aumento della quantità di dati disponibili e della potenza computazionale, così come la celere adozione di nuove tecnologie, stanno più che mai trasformando il panorama finanziario mondiale; ciò implica opportunità e sfide per le autorità di vigilanza e i soggetti vigilati. La pandemia di COVID‑19 ha rafforzato questa tendenza, incrementando ulteriormente la velocità della trasformazione digitale.

In risposta a tale fenomeno, nel 2019 la BCE ha istituito un polo dedicato alle tecnologie di vigilanza (denominate “suptech”). Il polo riunisce i soggetti interessati, sia interni sia esterni, al fine di esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie di vigilanza innovative.

Piano di digitalizzazione dell’MVU

Il piano di digitalizzazione dell’MVU (SSM Digitalisation Blueprint), elaborato congiuntamente dalle autorità nazionali competenti e dalla BCE, fornisce una prospettiva a lungo termine e un piano d’azione concreto sull’utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione nell’MVU. I progetti individuati nel piano sono raggruppati in sei aree: a) miglioramento delle segnalazioni di vigilanza e del confronto con le banche mediante la digitalizzazione integrale dei processi; b) valorizzazione delle potenzialità dei dati, grazie all’analisi avanzata e a un’architettura dei dati all’avanguardia; c) rafforzamento dei sistemi informatici dell’MVU tramite la promozione dell’orientamento all’utente, dell’interconnessione e dell’integrazione delle tecnologie di vigilanza; d) elaborazione di documenti e dati non strutturati mediante l’analisi testuale basata sull’intelligenza artificiale; e) riduzione dei compiti manuali e incremento del controllo delle informazioni attraverso l’automazione dei processi; f) offerta di strumenti intelligenti di collaborazione per gli scambi digitali a livello di MVU.

Il piano definisce inoltre i fattori chiave che consentono di valorizzare appieno le potenzialità innovative dell’MVU, quali un quadro aggiornato di gestione dell’innovazione, le più agili modalità di collaborazione per i progetti a livello di MVU, un robusto ecosistema dell’innovazione e iniziative volte a promuovere una cultura digitale, incluso un programma di formazione sulla digitalizzazione. Il piano include anche aspetti relativi all’utilizzo etico e trasparente delle nuove tecnologie e alla conformità di tale utilizzo con il quadro per la protezione dei dati.

Organismi dell’MVU per l’Agenda digitale

Al fine di facilitare la discussione in materia di questioni digitali strategiche, nel 2020 è stato istituito il Comitato direttivo nella composizione relativa all’Agenda digitale, costituito da alcuni membri del Consiglio di vigilanza. Parallelamente è stato avviato il SuperVision Innovators Forum, che riunisce le autorità di vigilanza e gli esperti informatici delle ANC e della BCE. Esso ha svolto un ruolo chiave nell’individuazione delle esigenze di vigilanza e delle applicazioni concrete delle nuove tecnologie alla vigilanza bancaria. Il polo Suptech ha ulteriormente definito nuove modalità lavorative riunendo addetti della BCE e delle ANC con competenze in vari ambiti disciplinari (ad esempio, informatica, vigilanza, scienza dei dati) allo scopo di formare gruppi per l’innovazione agile. I primi quattro gruppi sono stati costituiti a settembre 2020 e per il 2021 sono previsti fino a dieci gruppi aggiuntivi.

Iniziative di sensibilizzazione su vasta scala

Nell’ambito dell’obiettivo del piano legato alla promozione di una cultura digitale, nel 2020 si sono svolti numerosi eventi su vasta scala. Il Suptech Virtual Meet‑Up e la Supervision Innovators Conference, tenutisi rispettivamente a giugno e a novembre, hanno riunito innovatori in materia di vigilanza provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e presentare gli sviluppi più recenti nell’ambito degli strumenti di intelligenza artificiale.

Nuovi strumenti di suptech

Nel 2020 la BCE ha compiuto significativi progressi nello sviluppo di uno strumento di lettura automatica per i questionari di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e per l’analisi di rete sulla titolarità del capitale di rischio nei soggetti vigilati. Prosegue l’esplorazione di nuovi strumenti di suptech, tra i quali il prototipo di uno strumento di conversione del parlato in testo, utile a fornire trascrizioni automatiche basate sul riconoscimento vocale, e uno strumento automatizzato di modellazione dei contenuti e di analisi del sentiment, che consente l’esame di dati qualitativi e notizie. Nuove tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale e l’apprendimento automatico saranno utilizzate per rivoluzionare l’analisi di testi e dati non strutturati in molti compiti di vigilanza, dalle ispezioni in loco alle funzioni orizzontali. Inoltre, uno dei progetti di punta in ambito suptech, il laboratorio virtuale, fornirà una piattaforma modulare per la collaborazione digitale e lo scambio all’interno dell’MVU, consentendo, ad esempio, la condivisione di codici e modelli.

1.3 Vigilanza diretta sugli enti creditizi significativi

1.3.1 Vigilanza cartolare

Nell’attività di controllo esercitata sugli enti significativi la vigilanza bancaria della BCE segue un approccio proporzionale e basato sul rischio, che è al contempo rigoroso e coerente. A tal fine, essa definisce una serie di attività di vigilanza cartolare prioritarie per ciascun anno. Tali attività si basano sui requisiti regolamentari esistenti, sul manuale di vigilanza dell’MVU e sulle priorità di vigilanza dell’MVU, e sono incluse nel programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) relativo a ciascun ente significativo.

Oltre a tali attività definite a livello centralizzato, nel programma di revisione prudenziale possono essere incluse altre attività di vigilanza calibrate sulle caratteristiche specifiche degli enti. Ciò consente ai GVC di avere margini per esaminare e affrontare i rischi idiosincratici.

Le attività di vigilanza cartolare nell’ambito del programma SEP comprendono: a) compiti legati al controllo dei rischi, come ad esempio lo SREP; b) altri compiti connessi a requisiti organizzativi, amministrativi o giuridici, come ad esempio la valutazione annuale della significatività; c) compiti aggiuntivi pianificati dai GVC per adeguare ulteriormente il programma di revisione prudenziale ordinario alle caratteristiche specifiche dei soggetti o dei gruppi sottoposti a vigilanza (come l’analisi dei modelli imprenditoriali e degli assetti di governance delle banche). Mentre i primi due gruppi di attività sono definiti a livello centrale, il terzo è specifico per ciascun ente ed è definito dal GVC competente.

Proporzionalità

Le attività di vigilanza pianificate per il 2020 si sono ispirate al principio di proporzionalità, secondo cui l’intensità dell’attività viene modulata in base alla rilevanza sistemica e al profilo di rischio della banca vigilata

Il programma di revisione prudenziale si ispira al principio di proporzionalità: ciò significa che l’intensità dell’attività di vigilanza dipende dalle dimensioni, dalla rilevanza sistemica e dalla complessità di ciascun ente. Nel 2020 il numero medio di interventi di vigilanza pianificati per ciascun ente significativo è stato sostanzialmente simile a quello dell’anno precedente (cfr. il grafico 20), al fine di assicurare che i GVC continuassero a disporre di un sufficiente margine di manovra per far fronte ai rischi specifici dell’ente.

Grafico 20

Numero medio di compiti pianificati per ciascun ente significativo nel 2019 e nel 2020

Fonte: BCE.
Nota: dati estratti al 31 dicembre.

Un approccio basato sul rischio

Il programma di revisione prudenziale adotta un approccio basato sul rischio, focalizzandosi sulle categorie di rischio più rilevanti per ciascun ente significativo. Ad esempio, la percentuale di compiti relativi al rischio di credito è superiore alla media nel caso di banche con elevati volumi di crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL) e la percentuale di interventi relativi al rischio di mercato è più elevata della media per gli enti con grandi esposizioni nelle attività di negoziazione e sui mercati (cfr. il grafico 21).

Grafico 21

Attività SEP nel 2019 e nel 2020: attività sui rischi di credito e di mercato in percentuale di tutte le attività

Rischio di credito

(valori percentuali)

Rischio di mercato

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: sono state prese in considerazione solo le attività pianificate in relazione alle categorie di rischio. Dati estratti al 31 dicembre.

Le principali attività svolte nel 2020 nell’ambito della vigilanza cartolare

A seguito della pandemia di COVID‑19 la vigilanza bancaria della BCE ha rivisto i propri processi e attività per offrire alle banche un sufficiente allentamento degli oneri operativi e garantire che i GVC potessero dedicare la dovuta attenzione a monitorare la capacità degli intermediari di far fronte alla crisi.

L’insieme delle attività cartolari pianificate per il 2020 è stato pertanto ridefinito, determinando la cancellazione, la semplificazione o il rinvio di alcuni compiti. Le variazioni principali hanno comportato: a) il rinvio al 2021 delle prove di stress condotte a livello di UE e la loro sostituzione con un’analisi di vulnerabilità da remoto mirata a valutare rischi specifici associati alla crisi indotta dal COVID‑19; b) l’adozione di un approccio pragmatico allo SREP (cfr. la sezione 1.2); c) l’introduzione di un processo per il monitoraggio dell’impatto della pandemia sui profili di rischio degli intermediari (caratterizzato da una maggiore interazione con questi ultimi); d) una proroga di sei mesi delle scadenze relative a tutte le misure di vigilanza ancora in essere.

Tali sforzi, insieme alle azioni intraprese dai GVC sulle misure destinate ai singoli intermediari e alla maggiore attenzione prestata alla capacità delle banche di far fronte alla crisi, si sono tradotti nello svolgimento di un numero di attività lievemente più ridotto rispetto a quanto inizialmente previsto all’inizio del 2020 (cfr. il grafico 22).

Grafico 22

Numero medio di compiti per ciascun ente significativo nel 2020

Fonte: BCE.
Nota: dati estratti al 31 dicembre.

Rilievi emersi nel corso dell’attività di vigilanza

Uno dei risultati principali delle attività periodiche di vigilanza è costituito dai “rilievi di vigilanza”, che riflettono le carenze cui le banche devono porre rimedio. Ai GVC compete il monitoraggio delle azioni intraprese dalle banche in risposta alle criticità individuate. Al 31 dicembre 2020 il numero complessivo di rilievi registrati è diminuito in confronto agli anni precedenti, principalmente a causa della riduzione delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni connessa alla crisi indotta dalla pandemia. La maggior parte dei rilievi è emersa dalle ispezioni in loco, dalle indagini sui modelli interni e dalle attività collegate alle autorizzazioni. Il maggior numero di criticità è stato individuato nell’ambito del rischio di credito (cfr. il grafico 23).

Grafico 23

Rilievi emersi nel corso dall’attività di vigilanza

Numero di rilievi rispetto all’anno precedente

Fonte: BCE.
Nota: sono stati esclusi 58 rilievi di precedenti GVC.

1.3.2 Vigilanza ispettiva

Nel quadro delle modifiche alla struttura organizzativa della BCE annunciate a luglio 2020 è stata istituita una funzione indipendente di vigilanza ispettiva: la Direzione Generale Ispettorato e modelli interni (DG/OMI). Le sue competenze sono descritte nella sezione 5.1 − Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE.

In risposta alla pandemia di COVID‑19 è stato adottato un approccio alla vigilanza ispettiva sicuro, reattivo e proporzionato

Nel 2020 le restrizioni ai viaggi introdotte in risposta alla pandemia da COVID‑19 hanno significativamente inciso sulle ispezioni in loco e sulle indagini sui modelli interni. A marzo 2020 il Comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere tutti i viaggi di lavoro e tutte le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni che erano in fase preparatoria. Le ispezioni e le indagini che si trovavano in una fase con accertamenti in corso sono state riprese, ove possibile, in modalità remota, mentre quelle in fase di stesura dei rapporti ispettivi sono state completate come previsto.

Per valutare i rischi da remoto è stato introdotto il concetto di ricorso temporaneo agli “accertamenti cartolari”

Al fine di mantenere un’adeguata attività di controllo, la vigilanza bancaria della BCE ha previsto temporaneamente la modalità delle “ispezioni da remoto” per approfondire senza recarsi in loco i rischi più rilevanti posti dalla crisi legata al COVID‑19, ad esempio effettuando interviste a distanza con gli intermediari e utilizzando strumenti di collaborazione telematici. L’obiettivo è quello di ritornare alle tradizionali prassi ispettive con il miglioramento della situazione sanitaria. Dall’esperienza delle verifiche ispettive da remoto, tuttavia, è possibile trarre utili insegnamenti, che confluiranno nella futura metodologia della vigilanza ispettiva della BCE.

I GVC hanno ridefinito la priorità delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni inizialmente previste per il 2020 sulla base della valutazione relativa ai rischi più rilevanti per gli intermediari nel contesto della pandemia, nonché della capacità di questi ultimi di fornire supporto agli accertamenti. Di conseguenza, il programma per il 2020 si è concretizzato in 96 ispezioni e 83 indagini sui modelli interni, la maggior parte dei quali ha dovuto essere condotta in modalità remota per effetto degli obblighi di sicurezza legati alla pandemia di COVID‑19.

Nel 2020 sono state complessivamente prese 168 decisioni di vigilanza derivanti da accertamenti sui modelli interni[26].

Grafico 24

Diminuzione delle indagini nel 2020 per effetto della pandemia

(numero di indagini)

Fonte: vigilanza bancaria della BCE.

Il programma di formazione del 2020 per il personale dell’MVU coinvolto nelle ispezioni in loco è stato per lo più condotto a distanza e si è articolato in 15 seminari riguardanti tutti i principali tipi di rischio inclusi nello SREP e i processi rilevanti ai fini delle ispezioni. L’erogazione online dei corsi ha consentito la partecipazione di un numero più elevato di addetti: oltre 586 ispettori ed esperti di vigilanza hanno beneficiato del programma.

1.3.2.1 Principali rilievi emersi nel corso delle ispezioni in loco

Di seguito si presenta un quadro generale dei rilievi più critici emersi nel corso delle ispezioni in loco[27].

Governance

I rilievi più critici relativi alla governance hanno evidenziato carenze nei seguenti ambiti:

  • funzioni di controllo interno (tra cui compliance, gestione dei rischi e revisione interna): gravi carenze su indipendenza, risorse e perimetro di attività di tutte le funzioni di controllo interno;
  • struttura e organizzazione societaria: mancanza di trasparenza nella struttura organizzativa delle banche a causa dell’inadeguata ripartizione delle competenze e di linee di reporting poco chiare, carenze nei sistemi di controllo interno, e risorse tecniche e umane insufficienti;
  • attuazione e sorveglianza dei processi di governance: supervisione insufficiente da parte degli organi aziendali sull’attuazione delle strategie imprenditoriali e di rischio;
  • aggregazione dei dati sui rischi e relativa reportistica: sistemi lacunosi di aggregazione dei dati sui rischi e di segnalazione degli stessi, carenze nell’architettura dei dati e nell’infrastruttura informatica.
Rischio di credito

Circa la metà delle ispezioni sul rischio di credito è stata incentrata sulla qualità degli attivi degli intermediari e condotta attraverso l’esame delle posizioni creditizie. È stata così evidenziata la necessità di ulteriori accantonamenti a fini prudenziali per oltre 2,3 miliardi di euro e di una serie di riclassificazioni dei crediti dalla categoria “in bonis” a quella “deteriorati” per un ammontare complessivo pari a circa 3,1 miliardi di euro[28]. Le restanti ispezioni si sono concentrate sugli aspetti qualitativi del processo di gestione del rischio di credito. I rilievi più critici hanno riguardato i seguenti aspetti:

  • sottovalutazione delle perdite attese sui crediti: sopravvalutazione delle garanzie e dei tassi di rientro “in bonis”, calcolo inadeguato delle perdite attese sui crediti per effetto delle carenze nelle metodologie applicate e nei parametri adottati per gli accantonamenti;
  • inadeguata classificazione dei debitori: carenze nella definizione o nell’identificazione delle esposizioni in default o deteriorate, sottostima delle esposizioni lorde nelle classi 2 e 3 e lacune nei processi di identificazione delle misure di concessione (forbearance);
  • scarsa efficacia dei sistemi di monitoraggio: carenze nell’identificazione dei primi segnali di deterioramento dei crediti e dell’inadeguatezza dei sistemi di rating, spesso determinata dalla scarsa qualità dei dati, dalle incoerenze tra i dati di diversi sistemi informatici, e dall’eccessivo ricorso a correzioni manuali.
Rischio informatico

La maggior parte dei rilievi con un elevato livello di gravità ha evidenziato carenze nei seguenti ambiti:

  • gestione della continuità informatica: continuità informatica inadeguata; piani di continuità informatica inefficaci o inferiori agli standard;
  • cybersecurity: incapacità delle misure di cybersecurity di garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati critici, nonché la tempestiva rilevazione degli incidenti;
  • gestione del rischio informatico: integrazione insufficiente del rischio informatico nel quadro complessivo della gestione dei rischi.
Patrimonio di vigilanza e ICAAP

I principali rilievi emersi sul patrimonio di vigilanza (primo pilastro) hanno riguardato carenze del sistema di controllo nell’individuazione di errati utilizzi delle ponderazioni di rischio per le esposizioni relativamente a tutti i rischi di primo pilastro, e la sottostima delle attività ponderate per il rischio a causa dell’erronea allocazione delle classi di esposizione. Altri rilievi hanno interessato la mancata individuazione delle attività di finanziamento delle proprietà immobiliari a carattere speculativo e l’utilizzo di garanzie inidonee per le tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Gli aspetti più critici emersi nel corso delle ispezioni in tema di ICAAP hanno incluso: a) carenze nella quantificazione interna, con particolare riferimento alla modellizzazione dei rischi da partecipazioni, da fondi pensione, di mercato e di credito; b) l’assenza di una robusta pianificazione patrimoniale pluriennale e prospettica; c) incoerenze tra i processi di pianificazione strategica e di determinazione della propensione al rischio, principalmente a causa dell’inesistenza di limiti coerenti e granulari relativi alla propensione al rischio.

Rischio di mercato

I rilievi di maggior gravità sono emersi riguardo alla misurazione e alla gestione del rischio di valutazione, incluse notevoli carenze nella misurazione del fair value (insufficienze nella verifica indipendente dei prezzi, metodologie inadeguate di classificazione nella gerarchia del fair value, prassi inidonee di riconoscimento del day one profit, mancate rettifiche al fair value) e nell’attuazione delle norme tecniche di regolamentazione dell’ABE sulla valutazione prudente.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

La maggior parte dei rilievi critici ha riguardato la misurazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (Interest rate risk in the banking book, IRRBB): inadeguatezza dei metodi di quantificazione, ricorso a ipotesi e parametri non adeguatamente giustificati o robusti, mancanza di basi solide per la modellizzazione dei depositi a vista e assenza di una regolare convalida dei modelli IRRBB.

Rischio di liquidità

La maggior parte dei rilievi con un livello di gravità elevato ha riguardato il quadro di riferimento delle prove di stress (scenari di stress non sufficientemente prudenti, carenze nella definizione di ipotesi e parametri impiegati per quantificare gli impatti dell’esercizio di stress) e la misurazione e il monitoraggio del rischio (carenze nella stima dei tassi di deflusso (run‑off) dei prodotti finanziari, errori nel calcolo dei coefficienti di copertura della liquidità).

Rischio operativo

I rilievi di maggior gravità sono emersi riguardo alla gestione dei rischi operativi (carenze nel processo di raccolta dei dati sul rischio operativo, inadeguatezza delle attività di prevenzione del rischio e degli interventi correttivi in caso di eventi che presentano rischi operativi) e alla loro individuazione (copertura e definizione dei rischi operativi significativi incomplete).

Modelli imprenditoriali e redditività

I rilievi più critici hanno riguardato le carenze nella determinazione dei prezzi dei prodotti (mancata inclusione dei costi e dei rischi rilevanti negli strumenti di determinazione dei prezzi, incapacità dei prezzi di generare livelli di redditività sostenibili), nella capacità di indirizzo strategico (insufficienti attività di controllo di gestione in termini di attuazione della strategia aziendale) e nell’allocazione di ricavi, costi e patrimonio (carenze nell’allocazione dei profitti, dei costi e del patrimonio che hanno condotto a una visione distorta della redditività).

1.4 Vigilanza indiretta sugli enti meno significativi

A seguito della diffusione della pandemia di COVID‑19, la BCE ha intensificato e riorientato le proprie attività di supervisione sugli enti meno significativi, al fine di gestire i rischi crescenti in maniera proattiva. Nel contempo, la BCE e le ANC hanno concordato di adottare un certo grado di flessibilità nell’attuazione di alcune attività inizialmente pianificate per il 2020.

Intensificazione e riorientamento delle attività di supervisione relative agli enti meno significativi per affrontare i rischi derivanti dalla crisi legata al COVID‑19

Valutare le vulnerabilità degli enti meno significativi nell’ambito della crisi attuale

Nel corso dell’anno la BCE ha intensificato la propria collaborazione con le ANC, sia a livello tecnico sia gestionale, al fine di affrontare in maniera proattiva i rischi derivanti dalla crisi legata al COVID‑19. In particolare, la BCE ha compiuto una valutazione delle vulnerabilità degli enti meno significativi in materia di rischi di credito e di liquidità, che potrebbero essere determinate da un peggioramento della situazione economica. La valutazione ha riguardato la concentrazione delle esposizioni di tali enti verso i settori economici più sensibili alle conseguenze della pandemia (ad esempio trasporti, servizi di alloggio, ecc.), nonché possibili vulnerabilità degli enti meno significativi legate a improvvisi fabbisogni di liquidità o a impatti sulle fonti di finanziamento. In termini di qualità degli attivi, le analisi hanno mostrato che anche le banche esposte a settori meno vulnerabili potrebbero soffrire delle ricadute del COVID‑19, soprattutto se all’inizio della crisi presentavano alti livelli di crediti deteriorati. In termini di liquidità, molti enti meno significativi di piccole e medie dimensioni restano esposti a tale rischio. Ad esempio, numerose banche presentano livelli molto alti di linee di credito irrevocabili rispetto alle proprie disponibilità di attività liquide di elevata qualità, il che le rende vulnerabili qualora si verificasse una corsa alla liquidità da parte delle imprese simile a quella osservata durante la prima fase della crisi legata al COVID‑19. Un’altra criticità relativa alla liquidità riguarda gli enti meno significativi che fanno un ricorso massiccio, o in alcuni casi eccessivo, al finanziamento all’ingrosso. Tale dipendenza potrebbe lasciarli esposti alla volatilità dei mercati all’ingrosso.

La BCE ha altresì fornito assistenza alle ANC nell’ottica di promuovere un’applicazione uniforme dei diversi approcci di vigilanza adottati nell’ambito dell’MVU, come, ad esempio, l’adozione degli Orientamenti dell’ABE relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID‑19[29], degli Orientamenti dell’ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID‑19[30] e della valutazione del trasferimento significativo del rischio realizzato con operazioni di cartolarizzazione nell’ambito di sistemi di garanzie pubbliche.

La BCE ha perfezionato il proprio sistema di allerta precoce sugli enti meno significativi, che mira a individuare quelli vulnerabili e ad alimentare il confronto con le ANC, includendo informazioni sulle violazioni in materia di requisiti patrimoniali e grandi esposizioni.

La BCE ha proseguito i propri lavori sui sistemi di tutela istituzionale

Nel 2020 la BCE ha proseguito i propri lavori sui sistemi di tutela istituzionale (Institutional Protection Schemes, IPS). In tale ambito, ha fornito supporto alla Banca d’Italia nella valutazione di un IPS costituito unicamente da enti meno significativi, al quale aderiscono le sole Casse Raiffeisen, con sede in Trentino‑Alto Adige. Ai fini prudenziali tale IPS è stato riconosciuto il 4 novembre 2020. La BCE inoltre ha condotto ulteriori attività di monitoraggio per IPS ibridi, in parte soggetti a notevoli mutamenti.

Flessibilità per adeguare le priorità di vigilanza sugli enti meno significativi alla situazione di crisi

Il completamento dell’applicazione della metodologia SREP agli enti meno significativi è stato posticipato al 2021

Nel 2020 la BCE e le ANC hanno concordato di posticipare al 2021 il completamento dell’applicazione della nuova Metodologia SREP dell’MVU per gli LSI[31]. Nel 2020, per i casi in cui le ANC hanno deciso di applicare agli enti meno significativi la metodologia così come inizialmente previsto, la BCE ha approvato l’adozione di un approccio pragmatico allo SREP, in linea con gli “Orientamenti dell’ABE relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID‑19”, che include solo la valutazione dei rischi rilevanti, lasciando sostanzialmente inalterati i requisiti P2R e P2G applicabili. Anche il programma di introduzione dello SREP per gli enti meno significativi ha subito degli adattamenti, attribuendo ad alcuni aspetti un grado di priorità inferiore.

La crisi causata dal COVID‑19 ha reso evidente la dipendenza dai sistemi informatici (ad esempio connessioni da remoto, impiego di canali digitali da parte di clienti bancari) che comportano l’accentuarsi di alcuni rischi per gli intermediari (indisponibilità dei sistemi, tempi di risposta più elevati, minore reattività del supporto informatico, ecc.). Per questa ragione nel 2020 la BCE ha raccomandato alle ANC di prestare particolare attenzione ai rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle modalità di gestione dell’attuale crisi da parte degli enti meno significativi a livello operativo e informatico.

Nel corso del 2020 la BCE ha proseguito le proprie attività preparatorie per un programma di introduzione graduale del proprio applicativo di gestione delle informazioni per le funzionalità dello SREP, che, in prospettiva, consentirà alle ANC di registrare le valutazioni condotte in ambito SREP per gli enti meno significativi in un unico sistema a livello MVU.

A causa della pandemia, il ricorso alle videoconferenze è divenuto uno strumento fondamentale per lo scambio efficiente di informazioni con le ANC.

Altri temi di rilievo per la vigilanza sugli enti meno significativi

Nel 2020 la BCE ha proseguito il proprio lavoro di identificazione degli enti piccoli e non complessi. Al fine di consentire la mappatura della nuova classificazione dell’MVU è stata condotta una rilevazione in collaborazione con le ANC. L’esercizio di mappatura si è anche avvalso del supporto indiretto delle liste di enti piccoli e non complessi fornite dalle ANC nell’ambito dei nuovi modelli FINREP sui crediti deteriorati.

A seguito dell’istituzione del comitato consultivo dell’ABE per la proporzionalità, la BCE ha contribuito alla prima lettera di raccomandazioni che il comitato ha inviato al Consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE con dei suggerimenti su come migliorare l’applicazione della proporzionalità, selezionando cinque aree tematiche elencate nel programma di lavoro dell’ABE per il 2021. Le raccomandazioni riguardavano SREP, governance interna, imprese di investimento, modelli per l’informativa sui rischi ambientali e costo dello studio di conformità. La BCE sta fornendo supporto all’ABE nello sviluppo della metodologia di valutazione di impatto del comitato.

1.5 Compiti macroprudenziali della BCE

Nel 2020 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali

Nel 2020 la BCE ha continuato a collaborare attivamente con le autorità nazionali, conformemente ai compiti macroprudenziali a essa conferiti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento sull’MVU[32].

Nel 2020 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali, incluse Bulgaria e Croazia, a seguito dell’istituzione di una cooperazione stretta con questi paesi. La maggior parte di esse ha riguardato le decisioni trimestrali inerenti alla fissazione delle riserve di capitale anticicliche (Countercyclical Capital Buffers, CCyB) e quelle riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti di importanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Institutions, G‑SII) o di altri enti di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O‑SII). Alcune decisioni, in particolare quelle concernenti la fissazione di CCyB, riguardavano la smobilitazione di capitale al fine di facilitare l’assorbimento di perdite su crediti e sostenere il credito all’economia durante la pandemia di COVID‑19. Infine, la BCE ha valutato delle notifiche su altre misure macroprudenziali, ad esempio quelle relative alla fissazione delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, o su misure introdotte ai sensi dell’articolo 458 del CRR.

Nel rispetto della metodologia messa a punto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), la BCE e le autorità nazionali hanno individuato otto G‑SII[33] dell’area dell’euro a cui verrà richiesto di costituire, nel 2022, riserve supplementari di capitale comprese tra l’1,0 e l’1,5 per cento. Le autorità nazionali hanno individuato e fissato i coefficienti delle riserve di capitale per 124 O‑SII. Tali coefficienti sono in linea con la metodologia che la BCE utilizza dal 2016 per determinare il livello minimo di riserve di capitale per gli enti identificati come O‑SII[34].

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre partecipato attivamente al lavoro del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della supervisione macroprudenziale sul sistema finanziario nell’UE. Tale partecipazione ha riguardato molte aree, incluso il lavoro del CERS sulla restrizione delle distribuzioni. Il 27 maggio 2020 il CERS ha adottato la raccomandazione CERS/2020/7, che invitava le autorità competenti a chiedere agli istituti finanziari soggetti alla loro vigilanza di astenersi fino al 1° gennaio 2021 dal pagare dividendi, dall’acquistare azioni ordinarie proprie o dall’assumere obblighi di pagamento della parte variabile della remunerazione verso soggetti che assumono rischi significativi[35].

Tale Raccomandazione è stata riveduta e modificata a dicembre 2020. In virtù della stretta collaborazione tra il CERS e la BCE, quest’ultima ha garantito che il proprio orientamento in materia di distribuzioni rimanesse pienamente coerente con la raccomandazione del CERS.

1.6 Prospettive future: rischi e priorità di vigilanza per il 2021

La valutazione dei rischi offre una panoramica puntuale di rischi e vulnerabilità esistenti ed emergenti e contribuisce all’identificazione delle priorità di vigilanza

Al fine di adempiere al proprio mandato in maniera efficace, la vigilanza bancaria della BCE identifica, valuta e monitora costantemente rischi e vulnerabilità esistenti ed emergenti che minacciano il settore bancario. Ciò le consente di attribuire orientamento e priorità alle proprie azioni e di adattare prontamente il piano e le risorse di vigilanza per affrontare le minacce che gli enti vigilati si trovano a fronteggiare. Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha dovuto orientare la propria attività di vigilanza in risposta alle straordinarie ripercussioni economiche della pandemia di COVID‑19, che, a sua volta, ha modificato profondamente l’intero panorama di rischi a carico del settore bancario. In prospettiva, restano forti incertezze nel breve e medio termine a causa della recrudescenza dei contagi da COVID‑19 osservata all’inizio del 2021. Tra queste, la possibilità di ulteriori provvedimenti di chiusura (lockdown), che frenerebbero le attività finanziarie, nonché la mancanza di chiarezza sulle tempistiche di vaccinazione della popolazione e, di conseguenza, sul ritorno alla normalità per l’attività economica.

La mappa dei rischi dell’MVU per il 2021, considerata insieme alla tavola delle vulnerabilità (cfr. il grafico 25) offre una panoramica delle principali sfide che il settore bancario dovrà affrontare nei prossimi due o tre anni, in base alla valutazione compiuta dalla vigilanza bancaria della BCE in stretta collaborazione con le ANC. La mappa dei rischi dell’MVU illustra i principali fattori di rischio che possono interessare gli enti vigilati in base a vulnerabilità esistenti interne ed esterne, ad esempio le caratteristiche del sistema bancario o il contesto operativo degli enti creditizi. Sulla base dell’attuale quadro dei rischi, le vulnerabilità identificate determinano le aree prioritarie per la vigilanza nel 2021.

Il quadro dei rischi degli enti creditizi è condizionato dalla pandemia di COVID‑19 e dall’elevata incertezza per le prospettive macroeconomiche

Nel 2020 la diffusione della pandemia di COVID‑19 e le relative misure di contenimento hanno innescato un calo senza precedenti dell’attività economica nell’area dell’euro, con le proiezioni relative al PIL in termini reali che indicano un graduale ritorno ai livelli precedenti la pandemia soltanto verso la metà del 2022[36]. La velocità di tale ripresa dipenderà dall’andamento della pandemia, dalla durata delle misure di contenimento, dalla potenziale revoca graduale delle misure di supporto di politica monetaria, nonché dal successo nell’adozione e distribuzione di soluzioni mediche efficaci. Il potenziale riaffiorare di tensioni geopolitiche relative soprattutto a conflitti commerciali rappresenta il principale degli ulteriori rischi al ribasso per la ripresa economica. Tali tensioni geopolitiche potrebbero degenerare ulteriormente, causando un’improvvisa rivalutazione dei premi per il rischio e una nuova ridefinizione dei prezzi nei mercati finanziari. Si prevede che l’impatto sull’economia dell’area dell’euro della fine della fase di transizione della Brexit sarà contenuto e anche relativamente limitato per il settore bancario, in conseguenza delle attività preparatorie condotte dalle banche coinvolte, sebbene alcune debbano ancora intensificare i propri sforzi in questo ambito (cfr. la sezione 1.2.7).

Grafico 25

Mappa dei rischi dell’MVU e tavola delle vulnerabilità per il 2021

Il quadro dei rischi, condizionato dalla pandemia di coronavirus (COVID‑19) e dall’elevata incertezza per le prospettive macroeconomiche...

...influirà sugli enti creditizi attraverso le vulnerabilità esistenti rendendo necessaria un’azione di vigilanza

Fonti: BCE e ANC.
Note: le determinanti dei rischi e delle vulnerabilità non andrebbero considerate singolarmente, poiché potrebbero attivarsi o rafforzarsi a vicenda. Nella mappa dei rischi i cerchietti bianchi rappresentano i fattori di rischio che dovrebbero aumentare notevolmente nei prossimi cinque anni. L’acronimo “RD/FT” si riferisce al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Nella tavola inferiore le vulnerabilità interne sono quelle che possono essere affrontate dalle banche stesse, mentre le vulnerabilità esterne si riferiscono al contesto operativo in cui le banche si muovono.

Il deterioramento della qualità degli attivi è un fattore di rischio chiave per il settore bancario e potrebbe compromettere la solidità patrimoniale delle banche

Il rischio di credito è una delle sfide più immediate che il settore bancario europeo si trova ad affrontare. Ci si attende che il contesto economico indebolito porti a un deterioramento della qualità degli attivi, in particolare dopo la revoca definitiva delle misure di sostegno pubblico. In molti settori le SNF si trovano a fronteggiare un maggior rischio di insolvenza, a causa di un netto deterioramento degli utili, che in alcuni comparti ha subito un’accelerazione per via del cambiamento nei comportamenti della clientela. Allo stesso tempo, la capacità di rimborso del debito delle famiglie potrebbe essere intaccata da un possibile peggioramento della situazione del mercato del lavoro. Elevati livelli di debito privato rischiano di amplificare l’impatto negativo sulle banche, in quanto le imprese maggiormente indebitate potrebbero restare meno solvibili perfino quando il contesto economico inizierà a tornare alla normalità. Il rischio di correzione dei mercati immobiliari residenziali e commerciali è in aumento, in quanto i prezzi delle abitazioni continuano a mostrare segnali di sopravvalutazione. In aggiunta, l’incremento significativo dell’esposizione delle banche al debito pubblico nazionale potrebbe riattivare circoli viziosi fra banche ed emittenti sovrani in alcuni paesi laddove sorgessero timori per la sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo.

In prospettiva, il potenziale peggioramento della qualità degli attivi rappresenta una sfida per l’adeguatezza patrimoniale delle banche. In tale contesto, gli enti creditizi devono disporre di solide strategie di gestione del rischio, concepite in modo da rafforzare le prassi di gestione del rischio di credito. Le caratteristiche principali di una solida strategia di gestione sono: un monitoraggio efficace, un solido sistema che individui il deterioramento della qualità del credito (pronta identificazione delle esposizioni oggetto di concessioni e valutazione dello stato di inadempienza probabile), una gestione trasparente e accurata delle attività deteriorate e da ultimo, ma non meno importante, una copertura adeguata e tempestiva del rischio attraverso accantonamenti.

L’attuale crisi pone ulteriori sfide per la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche

Per il 2021 si prevede solo una moderata ripresa della redditività degli enti vigilati, a un livello ancora basso e accompagnata da prospettive sfavorevoli per gli utili. È inoltre probabile che gli effetti della pandemia determinino la necessità di maggiori accantonamenti, che a loro volta incideranno ulteriormente sulla redditività, strutturalmente modesta, del settore bancario. Ciò probabilmente intensificherà la pressione sulle banche affinché gestiscano le vulnerabilità esistenti, quali l’eccesso di capacità e le persistenti inefficienze in termini di costi. Tuttavia, il consolidamento fra le banche potrebbe contribuire alla risoluzione di tali criticità strutturali e sostenere la sostenibilità dei modelli imprenditoriali. La crescente concorrenza da parte del settore non bancario e la svolta del mercato in direzione di una maggiore digitalizzazione rappresentano un’opportunità, ma accentuano anche i rischi riguardanti le carenze dei sistemi informatici, l’esposizione alla cibercriminalità e le disfunzioni operative del settore bancario.

La pandemia di COVID‑19 ha messo in luce una serie di vulnerabilità preesistenti negli assetti di governance delle banche

La solidità della governance interna e degli indirizzi strategici è essenziale affinché le banche rispondano adeguatamente alle sfide derivanti dalla crisi attuale. Difficoltà di lungo corso nell’aggregazione dei dati di rischio e nella capacità di monitoraggio dei rischi rappresentano questioni chiave che le banche dovranno affrontare nel prossimo futuro. Inoltre, alcune banche evidenziano necessità di una migliore integrazione degli schemi di propensione al rischio nelle prassi di gestione dei rischi e nei processi decisionali, e uno scarso livello di controllo da parte degli organi di gestione nella loro funzione di supervisione. Una governance debole e sistemi di controllo dei rischi carenti possono altresì esporre le banche a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ulteriori ambiti di intervento: frammentazione del quadro regolamentare e rischi climatici in aumento

L’armonizzazione del quadro normativo dell’UE e il completamento dell’unione bancaria sono elementi fondamentali per accrescere l’efficienza e la capacità di tenuta del settore bancario dell’UE. Questi due elementi contribuirebbero a eliminare gli ostacoli alle attività transfrontaliere e al consolidamento fra le banche. L’impatto dei rischi climatici risulta sempre più evidente e le autorità di vigilanza sottolineano di fatto la necessità di progredire più speditamente nella gestione attiva di tali rischi e nella relativa informativa verso l’esterno[37] (cfr. il riquadro 3).

Le priorità di vigilanza per il 2021 verteranno su quattro aree colpite in modo sostanziale dalla crisi legata al COVID‑19

In tale contesto, le priorità di vigilanza per il 2021 verteranno su quattro aree colpite in modo sostanziale dall’attuale crisi legata al COVID‑19:

  • La vigilanza bancaria della BCE si concentrerà sulla valutazione dell’adeguatezza delle banche in materia di gestione del rischio di credito, prassi operative, monitoraggio e segnalazione. Sarà attribuita particolare enfasi all’abilità degli enti creditizi di riconoscere il deterioramento della qualità degli attivi fin dai primi segnali, procedendo ai relativi accantonamenti in maniera adeguata e tempestiva e intraprendendo le azioni necessarie di gestione dei ritardi nei pagamenti e dei crediti deteriorati.
  • È inoltre indispensabile che le banche adottino solide prassi di pianificazione patrimoniale, basate su proiezioni adattabili a un contesto in continua evoluzione, soprattutto in una situazione di crisi come l’attuale pandemia. Inoltre nel 2021 saranno condotte le prove di stress coordinate dall’ABE, che rappresenteranno un elemento importante nel misurare la solidità patrimoniale delle banche.
  • La redditività e la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche continuano a risentire delle pressioni esercitate dal contesto economico, dai bassi tassi di interesse, dalla capacità in eccesso, dall’inefficienza in termini di costi e dalla concorrenza del settore bancario e non bancario. La pandemia di COVID‑19 sta esacerbando tali pressioni. Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE proseguirà nel suo impegno di mettere alla prova i piani strategici delle banche e le misure adottate dall’alta dirigenza per colmare le lacune esistenti.
  • La vigilanza continuerà a concentrarsi sulla governance e in particolare sulle capacità di aggregazione dei dati di rischio da parte delle banche e sui sistemi informatici, nonché sull’abilità nel gestire i rischi posti dalla crisi. La vigilanza bancaria della BCE continuerà a valutare i controlli interni delle banche, anche al fine di contrastare i rischi di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo (cfr. il riquadro 5).

Nel 2021 verranno svolte ulteriori attività strutturali che prescindono dagli impatti della pandemia di COVID‑19, soprattutto in relazione all’adeguamento delle banche a quanto previsto dalla Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali (cfr. il riquadro 3) e il loro grado di preparazione per l’attuazione del pacchetto definitivo di riforme di Basilea III. Alla luce dell’evoluzione della crisi, la vigilanza bancaria della BCE potrebbe ridefinire ulteriormente le proprie priorità.

Tavola 1

Principali vulnerabilità per il settore bancario e priorità di vigilanza dell’MVU per il 2021

Fonte: BCE.

Riquadro 3
Consultazione pubblica sulla Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali

È probabile che i rischi climatici e ambientali avranno un impatto considerevole sull’economia reale e sulle banche[38]. I rischi sono duplici. I “rischi fisici” derivano da eventi meteorologici estremi e da cambiamenti graduali del clima, nonché dal degrado ambientale. I “rischi di transizione” derivano dal processo di aggiustamento verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile[39]. In quanto tali, i rischi si configurano come determinanti di categorie di rischio già esistenti.

In tale contesto, a seguito di una consultazione pubblica, la BCE ha pubblicato nel 2020 la “Guida sui rischi climatici e ambientali”. Nel corso della consultazione la BCE ha ricevuto 49 risposte da un’ampia platea di interlocutori, provenienti non solo dal settore bancario, ma anche dal mondo accademico e dalle ONG.

La Guida espone la visione della BCE in merito a una gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali nell’ambito del quadro prudenziale vigente. Illustra inoltre come, secondo la BCE, le banche dovrebbero rafforzare l’informativa in merito agli aspetti climatici e ambientali.

A parere della BCE, le banche dovrebbero avere un approccio strategico, lungimirante e complessivo nel considerare i rischi climatici e ambientali, valutare se le proprie prassi correnti siano sicure e prudenti alla luce delle aspettative e, ove necessario, iniziare ad adeguarle. Per quanto riguarda gli enti meno significativi, la Guida della BCE raccomanda alle ANC di applicare proporzionalmente le indicazioni in essa contenute.

Nel 2020 la BCE ha pubblicato il “Rapporto sull’informativa degli enti sui rischi climatici e ambientali”, che fornisce un’istantanea del livello di divulgazione dei citati rischi alla luce delle aspettative di vigilanza indicate nella Guida della BCE; ha pubblicato inoltre il “Rapporto sulle prassi delle banche in materia di ICAAP” che evidenzia che in alcuni settori, quali quello dei rischi climatici, le banche devono sviluppare ulteriormente il proprio approccio[40].

Nell’ambito del dialogo di vigilanza, nel primo semestre del 2021 la BCE chiederà alle banche di valutare le loro prassi nei confronti delle aspettative definite nella Guida e di elaborare piani di azione su quella base.

Nel 2022 la BCE effettuerà un’analisi valutativa completa di tutte le banche vigilate direttamente e, se necessario, adotterà concrete misure di follow‑up. Nel 2022 la prova di stress di vigilanza sarà incentrata sui rischi climatici.

La BCE segue da vicino gli sviluppi che potrebbero interessare le banche vigilate e continua a partecipare a consessi internazionali, tra cui l’ABE, il Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

2 Autorizzazioni, sanzioni e altre misure amministrative (enforcement)

2.1 Autorizzazioni

2.1.1 Valutazione annuale di significatività

A seguito del riesame annuale sulla significatività e di altre valutazioni ad hoc, dal 1º gennaio 2021 la BCE esercita la vigilanza diretta su 115 banche

In linea con il Regolamento quadro sull’MVU[41], a novembre 2020 si è conclusa la valutazione annuale sulla conformità di banche o gruppi bancari ai criteri di significatività[42]. Ad essa si sono aggiunte altre valutazioni ad hoc sulla significatività effettuate in seguito all’istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e la Hrvatska narodna banka, nonché a variazioni nella struttura o altri sviluppi nei gruppi bancari. Inoltre, è stata introdotta una modifica metodologica per evitare il doppio conteggio. Attualmente, le banche che rientrano tra i tre maggiori enti creditizi di uno Stato membro, e che sono anche filiazioni di enti significativi, sono conteggiati una sola volta.

Di conseguenza, al 30 novembre 2020 gli enti classificati come significativi erano 115[43], in calo dai 117 rilevati nella precedente valutazione annuale di significatività[44].

Nel 2020 cinque gruppi bancari sono stati aggiunti all’elenco degli enti vigilati dalla BCE.

  • A seguito della valutazione annuale di significatività, due nuovi gruppi bancari sono stati classificati come significativi: LP Group B.V., con sede nei Paesi Bassi, è stato classificato come significativo perché i suoi attivi superano i 30 miliardi di euro e Agri Europe Cyprus Limited è stato classificato come significativo dopo che una delle banche del gruppo, Gorenjska Banka d.d., Kranj, è diventata il terzo maggiore ente creditizio in Slovenia. Entrambi i gruppi bancari sono vigilati direttamente dalla BCE dal 1º gennaio 2021.
  • Una banca, “AS Citadele banka” è stata classificata come ente significativo dopo essere divenuta il terzo maggiore ente creditizio in Lettonia. È vigilata direttamente dalla BCE dal 1º gennaio 2021.
  • A seguito dell’istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE, la Banca nazionale di Bulgaria e la Hrvatska narodna banka, nell’ottobre 2020 la BCE ha iniziato a esercitare la vigilanza diretta su cinque banche in Bulgaria e otto banche in Croazia.
  • Per quanto riguarda la Bulgaria, il 1º ottobre 2020 la BCE è diventata responsabile della vigilanza diretta sull’istituto di credito DSK Bank AD e su quattro filiazioni di gruppi bancari già significativi (UniCredit Bulbank AD, United Bulgarian Bank AD, Eurobank Bulgaria AD, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD).
  • Quanto alla Croazia, il 1º ottobre 2020 ha preso avvio la vigilanza diretta della BCE su sette filiazioni di gruppi bancari già significativi (Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d., PBZ stambena d.d., PBZ stambena štedionica d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Raiffeisen stambena štedionica d.d. e Sberbank d.d.) e su una filiazione di un nuovo gruppo bancario significativo (Addiko Bank d.d).
  • A seguito dell’istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka, a partire dal 7 ottobre 2020 anche il gruppo austriaco Addiko Bank AG è stato classificato come significativo in ragione dell’importante attività transfrontaliera da esso svolta. La vigilanza su Addiko Bank AG comprende la supervisione sulle filiazioni del gruppo, ossia Addiko Bank d.d. in Slovenia e Addiko Bank d.d. in Croazia.

Nel contempo, quattro banche sono state rimosse dall’elenco degli enti significativi.

  • Pur soddisfacendo il criterio relativo alle dimensioni, Dexia SA e le sue filiazioni Dexia Crédit Local e Dexia Crediop S.p.A. (controllata di Dexia Crédit Local) sono state classificate come meno significative dalla BCE, d’intesa con l’Autorità prudenziale francese per la vigilanza e le risoluzioni (Autorité de contrôle prudentiel et de resolution, ACPR), la Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique e la Banca d’Italia, in ragione di circostanze particolari e conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del Regolamento sull’MVU e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU, che definiscono le particolari circostanze in base alle quali un soggetto vigilato significativo viene classificato come meno significativo.
  • Abanka d.d. è stata acquisita e successivamente incorporata da un gruppo bancario significativo già esistente, facente capo a Biser Topco S.à.r.l.
  • A una banca, AS PNB Banka, è stata revocata la licenza a seguito della valutazione della BCE secondo la quale l’ente era in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM)[45] e della decisione del Tribunale distrettuale di Vidzeme della città di Riga di dichiarare la banca insolvente.
  • Unione di Banche Italiane Società per Azioni è stata acquisita dal gruppo bancario significativo facente capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.

L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato con frequenza mensile. L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Tavola 2

Gruppi bancari o banche non appartenenti a gruppi significativi e meno significativi soggetti alla vigilanza bancaria europea in seguito alla valutazione annuale del 2020

Fonte: BCE.
Note: il “totale degli attivi” si riferisce al totale degli attivi degli enti inclusi nell’elenco dei soggetti vigilati pubblicato a dicembre 2020 (con data di riferimento 30 novembre 2020 per quanto riguarda le decisioni di significatività notificate ai soggetti vigilati a seguito della relativa valutazione annuale e 1º novembre 2020 per quanto concerne altre variazioni e cambiamenti nella struttura dei gruppi). La data di riferimento per il totale degli attivi è il 31 dicembre 2019 (o l’ultima disponibile, utilizzata per la valutazione di significatività più recente).

Nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’UE, a giugno 2020 la BCE ha concluso le valutazioni approfondite relative a UBS Europe SE e Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company. Entrambe le banche, le cui attività sono state trasferite nell’area dell’euro, hanno soddisfatto il criterio dimensionale previsto per la vigilanza diretta della BCE.

Nello stesso mese, la Banca centrale europea ha completato la valutazione approfondita di cinque banche croate a seguito della richiesta avanzata dalla Croazia di istituire una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka. La procedura finalizzata all’istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e l’autorità nazionale competente (ANC) di uno Stato membro dell’UE la cui moneta non è l’euro prevede lo svolgimento di una valutazione approfondita.

Inoltre, ad agosto 2020 la BCE ha avviato una valutazione approfondita riguardante due gruppi bancari cooperativi italiani (Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.) e due istituti baltici (Luminor Bank AS in Estonia e Akcinė bendrovė Šiaulių bankas in Lituania). L’esercizio dovrebbe concludersi verso la fine del primo semestre del 2021.

2.1.2 Procedure di autorizzazione

Nel 2020 sono state notificate alla vigilanza bancaria della BCE complessivamente 3.385 procedure di autorizzazione

Numero di procedure

Nel 2020 sono state notificate alla vigilanza bancaria della BCE complessivamente 3.385 procedure di autorizzazione (cfr. la tavola 3) di cui: 28 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 18 revoche di autorizzazioni, 49 autorizzazioni decadute, 101 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 361 procedure di passaporto e 2.828 procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità[46] (valutazioni individuali degli esponenti degli organi con funzione di gestione e controllo, del personale che riveste ruoli chiave e degli esponenti aziendali addetti alle filiali situate in paesi terzi).

Tavola 3

Procedure di autorizzazione notificate alla BCE

Fonte: BCE.

Nel 2020 sono state finalizzate 1.361 decisioni di autorizzazione[47]. Di queste, 522 proposte di decisione del Consiglio di vigilanza sono state poi approvate dal Consiglio direttivo. Le restanti 839 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega[48]. Le 1.361 decisioni sulle autorizzazioni rappresentano il 56,6 per cento di tutte le decisioni di vigilanza su singoli enti adottate dalla BCE.

Il numero di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità è leggermente diminuito rispetto al 2019

Il numero di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, come anche il numero delle procedure relative ad autorizzazioni all’attività bancaria e all’acquisizione di partecipazioni qualificate, nonché quello delle procedure di passaporto, è leggermente diminuito rispetto al 2019.

Evoluzione delle procedure comuni

Nel 2020 il numero di procedure comuni notificate alla BCE è stato inferiore a quello del 2019 poiché alcune operazioni di acquisizione e di costituzione di nuove banche sono state sospese a causa delle incertezze macroeconomiche legate alla crisi causata dal COVID‑19. In un numero limitato di procedure per l’acquisizione di partecipazioni qualificate i richiedenti hanno deciso di ritirare le notifiche dopo aver presentato le loro prime bozze di istanze a causa dell’incertezza che ha caratterizzato il contesto macroeconomico nel 2020 o per motivi inerenti ai casi specifici, tra cui dubbi o preoccupazioni sollevate dalle autorità di vigilanza nel corso della valutazione iniziale.

Nel 2020 la gran parte delle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria ha riguardato l’istituzione di nuovi enti meno significativi. Come negli anni precedenti, le due principali determinanti delle nuove richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria sono state l’uscita del Regno Unito dall’UE e il sempre maggiore ricorso a innovazioni digitali per fornire servizi ai clienti dell’UE (modelli imprenditoriali tipici delle società Fintech).

Le procedure di autorizzazione riguardanti enti significativi sono derivate principalmente da ristrutturazioni organizzative o dalla necessità di estendere una licenza bancaria a ulteriori attività regolamentate in via di programmazione da parte della banca. Due procedure di autorizzazione avanzate da enti significativi hanno riguardato importanti trasformazioni aziendali, che in entrambi i casi avevano comportato il conferimento dei servizi bancari a enti di nuova istituzione.

Le procedure di revoca sono state principalmente riconducibili a enti creditizi che hanno cessato volontariamente l’attività bancaria o che hanno avviato fusioni o altri tipi di interventi di ristrutturazione. In tale contesto le rinunce all’autorizzazione hanno rappresentato circa la metà del totale delle procedure di revoca.

La maggior parte delle procedure relative alle partecipazioni qualificate notificate alla BCE nel 2020 ha riguardato riorganizzazioni interne degli assetti proprietari degli enti vigilati, volte soprattutto a semplificare la struttura dei gruppi e/o a ridurre i costi. Un esiguo numero di procedure ha riguardato operazioni di acquisizione di partecipazioni in enti significativi da parte di investitori azionari privati o di altri enti sottoposti a vigilanza, sebbene non sia stata osservata alcuna tendenza tangibile rispetto al 2019. Le procedure avviate verso la fine del 2020 indicano che i soggetti vigilati mirano sempre più ad acquisire una solida posizione di mercato o a rafforzare la loro posizione di leader di mercato mediante operazioni di fusione con altri enti sottoposti a vigilanza. Tuttavia, malgrado l’emergere di questa tendenza alla trasformazione e a una dinamica di consolidamento attivo, sono state osservate poche operazioni di consolidamento transfrontaliero.

La BCE e le ANC hanno gestito 322 procedure di passaporto. A seguito della sottoscrizione dell’accordo multilaterale sullo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), esiste ora un regime specifico per notificare le procedure di passaporto a tali autorità.

In seguito alla riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE a ottobre 2020, tutte le procedure comuni vengono sottoposte alla valutazione della Divisione Autorizzazioni. Ciò garantisce una ancor maggiore coerenza tra le varie procedure relative a enti significativi e meno significativi. La Divisione Autorizzazioni è inoltre responsabile delle procedure di passaporto, della valutazione di significatività e dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti vigilati.

Imprese di investimento e holding finanziarie (miste)

In collaborazione con le ANC, la BCE ha avviato la fase di preparazione in vista della prossima acquisizione di nuove competenze in materia di autorizzazione delle imprese di investimento

In collaborazione con le ANC, la BCE ha avviato la fase di preparazione in vista della prossima acquisizione di nuove competenze in materia di autorizzazione delle imprese di investimento. A giugno 2021 entrerà in vigore un nuovo quadro normativo per la vigilanza sulle imprese di investimento, conformemente al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento CRR e dell’articolo 8 bis della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD). Il nuovo quadro normativo introduce le condizioni in presenza delle quali un’impresa di investimento deve richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività come ente creditizio. La necessità della richiesta di autorizzazione è determinata sia da criteri qualitativi (attività svolte) sia da criteri quantitativi (valore dell’attività), su base individuale o di gruppo. In alternativa, avvalendosi della discrezionalità prevista dal quadro regolamentare, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere che un’impresa di investimento diventi un ente creditizio nel rispetto di determinati criteri.

L’articolo 21 bis della direttiva CRD ha introdotto un nuovo regime di vigilanza per alcune società di partecipazione finanziaria (mista)[49] appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza. Queste società di partecipazione finanziaria (mista) dedicate saranno tenute a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata da parte del gruppo sottoposto a vigilanza. Nel caso dei gruppi significativi vigilati, la BCE è competente per il rilascio dell’autorizzazione a tali società di partecipazione finanziaria (mista) dedicate o per l’esonero dall’ottenimento di tale autorizzazione a decorrere dalla data di recepimento dell’articolo 21 bis della direttiva CRD nella legislazione nazionale degli Stati membri, prevista entro il 28 dicembre 2020.

Evoluzione delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità

Rispetto al 2019, nel 2020 è stato notificato alla BCE un numero lievemente inferiore di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Le assemblee generali annuali di alcuni gruppi bancari sono state rinviate a causa della crisi legata al COVID‑19, per cui la BCE ha ricevuto un elevato numero di richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità più tardi del solito.

Circa il 74 per cento di tutte le procedure di verifica ricevute nel 2020 ha riguardato membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e di controllo. Il restante 26 per cento ha riguardato componenti dell’organo di amministrazione con funzione di gestione (circa il 23 per cento), personale che riveste ruoli chiave (2,6 per cento) e dirigenti delle filiali situate in paesi terzi (0,4 per cento).

La BCE segue un approccio più rigoroso in materia di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità al fine di rafforzare la governance delle banche vigilate

Per circa il 50 per cento dei membri degli organi di gestione che sono stati valutati, la BCE ha individuato alcuni problemi riguardanti uno o più criteri di professionalità e onorabilità. Si tratta di un aumento del 19 per cento rispetto al 2019, che riflette l’approccio più rigoroso e intrusivo adottato dalla BCE in materia di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché gli sforzi volti a rafforzare la governance delle banche vigilate. La BCE ha imposto agli enti significativi condizioni od obblighi e trasmesso raccomandazioni per affrontare le problematiche emerse. Le questioni più comuni hanno riguardato l’esperienza, i conflitti di interesse e l’impegno in termini di tempo dei membri degli organi.

Ai fini delle valutazioni di professionalità e onorabilità la BCE collabora con le ANC interessate e con le banche stesse. In caso di dubbi o preoccupazioni in merito all’idoneità di un candidato accade di frequente che i candidati o gli enti stessi decidano di ritirare la domanda; pertanto tali casi non danno luogo a una decisione negativa. Nel corso del 2020 per queste ragioni sono state ritirate 22 domande, che rappresentano un incremento del 45 per cento rispetto al 2019. Ciò può essere ricondotto ancora una volta all’approccio più rigoroso adottato nel valutare i requisiti di professionalità e onorabilità al fine di migliorare la governance delle banche sottoposte alla vigilanza bancaria europea. La BCE ha inoltre valutato nuovamente l’idoneità di diversi esponenti, inducendo alcuni membri dei Consigli di amministrazione degli intermediari a dimettersi.

La nuova Divisione Verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti istituita dalla BCE è operativa da ottobre 2020 e il Consiglio di vigilanza ha recentemente approvato un pacchetto completo di misure volte a migliorare ulteriormente la vigilanza in materia di requisiti di professionalità e onorabilità nell’ambito dell’MVU.

In primo luogo, la BCE perseguirà una maggiore trasparenza circa le proprie aspettative di vigilanza in merito alla qualità degli esponenti nominati. A tal fine la BCE intende pubblicare un manuale aggiornato che sostituirà l’attuale Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità e un nuovo questionario finalizzato a tale verifica.

In secondo luogo, la BCE farà valere maggiormente la sua influenza nelle prime fasi delle procedure di valutazione dell’idoneità che, in base alla legislazione vigente in alcuni paesi, vengono espletate dopo che l’esponente designato ha assunto la posizione vacante (procedure note come valutazioni ex post). A questo scopo la BCE intende adottare un nuovo approccio che incoraggerà le banche a presentare le richieste di valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di amministrazione prima delle rispettive nomine.

Inoltre, sarà prestata maggiore attenzione alla responsabilità individuale nella valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di amministrazione, ad esempio nei casi in cui l’esponente nominato abbia ricoperto posizioni apicali presso banche che siano state oggetto di gravi rilievi di vigilanza. È opportuno che l’esponente nominato possa contestare le decisioni che lo riguardano ed evitare il fenomeno della “mentalità di gruppo”, poiché i membri dei consigli di amministrazione non dovrebbero avere la possibilità di nascondersi dietro la responsabilità collettiva degli organi di cui fanno parte. Queste considerazioni saranno integrate in un nuovo approccio alla valutazione.

Infine, il nuovo pacchetto di misure fornirà chiarimenti riguardo alle procedure di rivalutazione dell’idoneità. A tal fine, la BCE fornirà indicazioni più dettagliate su come l’emergere di nuovi fatti concreti e, in particolare, di eventuali rilievi in materia di riciclaggio del denaro possa incidere sull’idoneità dei membri degli organi di amministrazione.

Portale IMAS

Le banche possono ora utilizzare il portale IMAS per presentare le richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

Le procedure di autorizzazione richiedono un grande sforzo comunicativo tra banche e autorità di vigilanza. Per facilitare tale comunicazione e renderla più rapida e sicura, la BCE e le ANC hanno sviluppato un canale digitale chiamato portale IMAS. Le banche possono ora utilizzare il portale online per presentare le loro richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, monitorare lo stato delle domande presentate e ricevere aggiornamenti. Anche la documentazione di accompagnamento può essere facilmente caricata dai richiedenti.

Nella progettazione del portale sono stati coinvolti diversi intermediari bancari significativi, che hanno partecipato anche alla fase di progressiva messa in funzione, iniziata il 20 ottobre 2020 e durata tre mesi. Tale collaborazione è stata determinante per migliorare ulteriormente il portale e prepararne l’entrata in funzione per il pubblico il 27 gennaio 2021. Nel corso del 2021 saranno caricate sul portale altre procedure, quali quelle relative a passaporto, acquisizioni di partecipazioni qualificate e rilascio di licenze.

Riquadro 4
L’approccio di vigilanza della BCE in materia di consolidamento

I processi di consolidamento possono aiutare le banche dell’area dell’euro a realizzare economie di scala e a migliorare la propria efficienza e capacità di affrontare nuove sfide, come la digitalizzazione. La redditività e la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche figuravano tra le priorità di vigilanza della BCE per il 2020 e sono importanti per accrescere la capacità di tenuta degli istituti e la loro capacità di sostenere l’economia, anche nel contesto della pandemia di COVID‑19. Tuttavia, anche se i processi di consolidamento possono offrire dei benefici, essi comportano rischi di esecuzione e, in alcuni casi, potrebbero porre sfide legate alla fattibilità di eventuali risoluzioni, che vanno anch’esse considerate.

Predisposizione di una guida della BCE all’approccio di vigilanza in materia di consolidamento

Nel 2020 la BCE ha predisposto una versione preliminare della Guida all’approccio di vigilanza in materia di consolidamento nel settore bancario (di seguito definita la “Guida”) per illustrare il proprio orientamento nella supervisione dei progetti di consolidamento riguardanti le banche degli Stati membri partecipanti. Tale iniziativa rientra in un più ampio impegno della vigilanza bancaria della BCE volto a rafforzare la trasparenza e la prevedibilità del processo di vigilanza[50]. La Guida definisce le aspettative di vigilanza per quanto concerne piani aziendali, requisiti patrimoniali, assetti di governance, modelli interni e sistemi informatici degli enti di recente istituzione e descrive come il quadro di vigilanza sarà utilizzato per valutare i progetti di consolidamento.

La Guida invita le parti che intendono avviare un processo di consolidamento a interessare la vigilanza bancaria della BCE in una fase iniziale e, ove possibile, a farlo prima di informare pubblicamente gli operatori di mercato. La BCE si avvarrà dei suoi strumenti di vigilanza per agevolare i progetti di consolidamento ritenuti percorribili. Tali progetti devono essere basati su un piano aziendale e di integrazione credibile, preservare o migliorare la sostenibilità del modello imprenditoriale e rispettare elevati standard di governance e gestione dei rischi. Tutti i progetti di consolidamento continueranno a essere valutati singolarmente e in ogni caso l’attuazione del piano di integrazione sarà attentamente monitorata per far sì che l’ente di nuova creazione converga rapidamente verso attività di vigilanza standard. Qualora emergano evidenti scostamenti rispetto al piano di consolidamento saranno rapidamente adottati appositi interventi di vigilanza. La BCE si coordinerà con il Comitato di risoluzione unico e le autorità macroprudenziali competenti per valutare potenziali problemi in termini di fattibilità di eventuali risoluzioni e stabilità finanziaria.

L’approccio di vigilanza ai progetti di consolidamento sostenibili prevede che il punto di partenza per i requisiti patrimoniali del nuovo ente sia la media ponderata dei requisiti patrimoniali di secondo pilastro e degli orientamenti di secondo pilastro delle banche prima dell’avvio del processo di consolidamento. Sono possibili adeguamenti al rialzo o al ribasso caso per caso in funzione dei rischi o benefici che l’intervento di consolidamento comporta. Un avviamento negativo (badwill) opportunamente verificato dal punto di vista contabile sarà riconosciuto sotto il profilo prudenziale. La BCE si aspetta che tale avviamento negativo, segnale dell’esistenza di debolezze nell’ente di nuova costituzione, venga messo a frutto per accrescere la sostenibilità del modello imprenditoriale. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE si attende che gli utili derivanti da tale avviamento negativo non siano distribuiti agli azionisti dell’ente nato dal processo di consolidamento finché la sostenibilità del suo modello imprenditoriale non risulterà saldamente radicata.

La Guida stabilisce inoltre le condizioni in base alle quali la vigilanza bancaria della BCE accetterà il ricorso temporaneo, da parte della neonata entità, ai modelli interni dell’ente fuso, purché sia previsto un piano di estensione (“roll‑out”) credibile e concreto.

Consultazione pubblica sulla Guida della BCE all’approccio di vigilanza in materia di consolidamento nel settore bancario

Il 1º luglio 2020 la BCE ha pubblicato a fini di consultazione[51] la versione preliminare della Guida all’approccio di vigilanza in materia di consolidamento nel settore bancario, al fine di raccogliere il punto di vista degli operatori di mercato e di altri soggetti interessati. La consultazione pubblica si è conclusa il 1° ottobre 2020. Vi hanno aderito banche, altri intermediari finanziari, studi legali, associazioni di settore, investitori e analisti, esponenti accademici e autorevoli centri di ricerca, società di rating e di consulenza, oltre ad alcune organizzazioni pubbliche. La versione definitiva della Guida, che tiene conto delle osservazioni ricevute nell’ambito della consultazione, è stata pubblicata il 12 gennaio 2021.

2.2 Segnalazione di violazioni, sanzioni e altre misure amministrative (enforcement)

2.2.1 Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Nel 2020 la BCE ha gestito otto procedimenti, quattro dei quali si sono conclusi con una sua decisione

Ai sensi del regolamento sull’MVU e del regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dal soggetto coinvolto e dalla misura che deve essere adottata (cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014). Conformemente al quadro normativo vigente, le sanzioni irrogate dalla BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza sono pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Le sanzioni irrogate dalle ANC su richiesta della BCE sono pubblicate sul medesimo sito.

Nel 2020 la BCE ha gestito otto procedimenti sanzionatori in corso dal 2019 (cfr. la tavola 4), tutti relativi a sospette violazioni della legislazione dell’UE direttamente applicabile (comprese decisioni e disposizioni regolamentari della BCE) da parte di cinque enti significativi. Di questi otto procedimenti, quattro sono stati archiviati nel 2020 con una decisione specifica della BCE motivata da considerazioni di proporzionalità pertinenti ai casi specifici in oggetto. Gli altri quattro procedimenti alla fine dell’anno erano ancora in corso.

Tavola 4

Procedimenti sanzionatori e altre misure amministrative della BCE nel 2020

Fonte: BCE.
Nota: quattro procedimenti sono stati oggetto di un’unica decisione della BCE.

In seguito alle precedenti richieste della BCE di avviare procedimenti e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2020 le ANC hanno irrogato tre sanzioni pecuniarie pari a 6,8 milioni di euro

In seguito alle richieste di avvio di procedimenti precedentemente avanzate dalla BCE e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2020 le ANC hanno irrogato tre sanzioni pecuniarie per un importo di 6,8 milioni di euro.

Il grafico 26 riporta una ripartizione completa per ambito di pertinenza delle sospette violazioni oggetto delle procedure relative a sanzioni e altre misure amministrative gestite dalla BCE nel 2020. Come si può notare, tali procedimenti hanno riguardato principalmente requisiti patrimoniali e grandi esposizioni.

Grafico 26

Sospette violazioni oggetto di procedure sanzionatorie e altre misure amministrative

Fonte: BCE.

Nel caso in cui la BCE abbia motivo di sospettare che sia stato commesso un illecito di possibile rilevanza penale, viene richiesto alla relativa ANC di deferire la questione alle autorità competenti per l’avvio delle indagini e per l’esercizio di possibili azioni penali, ai sensi della normativa nazionale. Tre richieste di questo tipo sono state inoltrate alle rispettive ANC nel corso del 2020.

2.2.2 Segnalazione delle violazioni

Nel 2020 la BCE ha ricevuto 208 segnalazioni di violazioni, il 56 per cento in più rispetto all’anno precedente

Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU la BCE è tenuta ad assicurarsi che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni della normativa pertinente dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistleblowing”). A tal fine, la BCE ha istituito un meccanismo di segnalazione delle irregolarità che comprende una piattaforma web prestrutturata, accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

La BCE garantisce la piena riservatezza delle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma web o altri canali (ad esempio posta elettronica o corrispondenza cartacea) e tiene conto di tutte le informazioni disponibili nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

Nel 2020 la BCE ha ricevuto 208 segnalazioni, il 56 per cento in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 126 si riferivano a sospette violazioni della legislazione dell’Unione europea, 113 delle quali sono state considerate riconducibili alle competenze di vigilanza della BCE e 13 a quelle delle ANC. Le restanti segnalazioni riguardavano principalmente sospette violazioni di requisiti non prudenziali (ad esempio in materia di tutela dei consumatori) che pertanto non rientravano nel perimetro del meccanismo di segnalazione delle irregolarità.

Tra le sospette violazioni segnalate più di frequente vi sono state questioni di governance (76,9 per cento) ed errori di calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (5 per cento), di cui viene illustrata una ripartizione di dettaglio nel grafico 27. Le questioni legate alla governance concernevano principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, le funzioni degli organi di gestione, i requisiti di professionalità e onorabilità e la struttura organizzativa[52].

Grafico 27

Presunte violazioni segnalate tramite il meccanismo di whistleblowing

(valori percentuali)

Fonte: BCE.

Le informazioni ottenute tramite il meccanismo di segnalazione delle irregolarità sono state portate all’attenzione dei gruppi di vigilanza congiunti competenti. Esse vengono opportunamente esaminate (ad esempio, attraverso una valutazione dell’impatto sul profilo di rischio dell’ente vigilato) e sottoposte ad approfondimenti da parte della BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza. Le indagini avviate nel 2020 a seguito di segnalazioni di violazioni della normativa UE pertinente hanno riguardato principalmente:

  • valutazioni interne basate sulla documentazione esistente (75 per cento dei casi);
  • richieste di interventi di revisione interna o ispezioni in loco (23 per cento dei casi);
  • richieste di documenti o chiarimenti rivolte ai soggetti vigilati (2 per cento dei casi);

3 Contribuire alla gestione delle crisi

3.1 Interazione con il Comitato di risoluzione unico

Nel 2020 la stretta cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) è proseguita a tutti i livelli. Il Consiglio di vigilanza della BCE ha invitato il presidente dell’SRB a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso in qualità di osservatore per i punti relativi ai compiti e alle responsabilità del Comitato, mentre un rappresentante della BCE ha partecipato in qualità di osservatore alle sessioni esecutive e plenarie dell’SRB. Inoltre, vi sono stati confronti periodici tra i presidenti e l’alta dirigenza della BCE e dell’SRB sui temi legati alla gestione delle crisi e sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni tra le due istituzioni. Infine, in linea con il protocollo d’intesa vigente, la vigilanza bancaria della BCE ha condiviso con l’SRB molti dati e informazioni pertinenti, contribuendo a ridurre gli oneri di segnalazione a carico delle banche.

Coerentemente con il quadro giuridico di riferimento, nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB in merito a 96 piani di risanamento presentati dagli enti significativi in relazione ai quali la BCE svolge la funzione di autorità di vigilanza su base consolidata. La vigilanza bancaria della BCE ha tenuto conto dei contributi forniti dall’SRB al momento di valutare tali piani di risanamento e di predisporre le successive risposte alle banche.

Se consultata in merito ai piani di risoluzione dell’SRB, la vigilanza bancaria della BCE fornisce un riscontro dal punto di vista della vigilanza e della continuità operativa

L’SRB ha inoltre consultato la vigilanza bancaria della BCE in merito a 100 proposte di piani di risoluzione. Tali consultazioni riguardavano anche la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), valutazioni di fattibilità delle risoluzioni e, ove pertinente, decisioni relative alla concessione di deroghe ai requisiti MREL. I riscontri forniti dalla vigilanza bancaria della BCE all’SRB vertevano principalmente sul potenziale impatto dei piani di risoluzione sulla capacità delle banche di continuare a operare.

Nel 2020 la BCE e l’SRB hanno preso parte a due esercizi di simulazione di crisi volti a 1) verificare coordinamento e tempestività nella condivisione delle informazioni tra le autorità competenti prima e durante il processo di risoluzione e 2) migliorare la comprensione del processo decisionale e dei processi operativi di ciascuna autorità nei casi di risoluzione delle crisi.

La cooperazione con l’SRB si è anche concretizzata in un confronto su come potenzialmente migliorare il quadro di riferimento applicabile in materia di gestione delle crisi. Come avvenuto in passato, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE anche in relazione al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e in tal caso la valutazione della BCE è stata incentrata sulle potenziali ricadute per gli enti significativi in termini di continuità operativa.

3.2 Attività sui piani di risanamento

I piani di risanamento mirano a garantire che le banche siano in grado di resistere a gravi tensioni finanziarie

Nel valutare i piani di risanamento, il principale obiettivo della BCE è quello di garantire che le banche siano preparate e siano in grado di ripristinare la propria redditività in periodi di gravi tensioni finanziarie. Pertanto è necessario che detti piani presentino opzioni di risanamento credibili e che possano essere attuate tempestivamente dalle banche. Le tensioni finanziarie causate dalla pandemia di COVID‑19 sottolineano quanto sia importante, per le banche, disporre di piani di risanamento solidi che fungano da strumenti di gestione delle crisi in tali situazioni di tensione.

La pandemia ha avuto effetti rilevanti sull’attività svolta nel 2020 dalla BCE in relazione ai piani di risanamento. Ad aprile la BCE ha concesso alle banche un considerevole alleggerimento degli oneri operativi previsti riguardo ad aspetti non essenziali dei piani di risanamento[53]. Inoltre, poiché essere preparati alle crisi è fondamentale per far fronte alle tensioni finanziarie, la BCE ha incoraggiato gli intermediari a riesaminare e rafforzare gli elementi centrali dei piani di risanamento, quali gli indicatori di risanamento, le opzioni di risanamento e la capacità di risanamento complessiva (overall recovery capacity, ORC)[54], e a documentare tali modifiche nei piani presentati nel corso dell’ultimo trimestre del 2020.

Una delle principali evidenze emerse dall’analisi svolta dalla BCE in merito all’impatto del COVID‑19 sulle opzioni di risanamento delle banche, sulla loro ORC e sulla loro capacità di reagire a un evento così straordinario in base ai piani di risanamento del 2019 è il fatto che gli sviluppi legati alla pandemia potrebbero ridurre significativamente la capacità di risanamento complessiva delle banche. Se il rafforzamento patrimoniale e la cessione di filiazioni non fossero possibili a causa di condizioni di mercato sfavorevoli, l’ORC delle banche potrebbe ridursi di circa il 60 per cento (cfr. il grafico 28). Le evidenze sono simili in materia di liquidità; se in una situazione di crisi il finanziamento all’ingrosso non fosse più disponibile, la capacità di risanamento della liquidità diminuirebbe del 27 per cento[55]. Inoltre, alcune banche fanno affidamento su un numero di opzioni di risanamento molto contenuto; per il 16 per cento degli enti significativi la principale opzione di risanamento rappresenta l’80 per cento della propria ORC.

La BCE ha altresì riscontrato che la calibrazione di alcuni indicatori non era efficace nel far fronte alle tensioni finanziarie generate dal COVID‑19. Nonostante i numerosi casi in cui, dall’inizio della pandemia, i valori soglia degli indicatori di risanamento siano stati superati, gli indicatori macroeconomici e quelli di mercato erano eccessivamente retrospettivi per determinare una tempestiva violazione degli indicatori stessi.

Pertanto, nel valutare i piani di risanamento nel 2021, la BCE concentrerà l’attenzione sul vaglio delle opzioni di risanamento e dell’ORC delle banche, individuando eventuali margini di miglioramento (ad esempio attraverso una maggiore fattibilità delle opzioni e dei relativi tempi di realizzazione) e incoraggiando le banche a includere nei propri piani di risanamento indicatori più solidi e più prospettici. L’obiettivo è quello di ottenere una visione più realistica dell’ORC delle banche in scenari di tensione finanziaria e contribuire a migliorare l’utilizzo dei piani di risanamento in situazioni di crisi.

Grafico 28

Capacità di risanamento del capitale in condizioni di tensione causata dalla pandemia e negli scenari originariamente ipotizzati dalle banche

(asse delle ascisse: tempo in mesi; asse delle ordinate: CET1 in punti percentuali)

Fonte: piani di risanamento presentati dagli enti significativi nel 2019.
Note: la capacità di risanamento del capitale è misurata in base al coefficiente CET1. Lo scenario di tensione causato dalla pandemia presuppone che un rafforzamento patrimoniale e la cessione di filiazioni non siano possibili a causa del COVID‑19.

3.3 Gestione delle crisi e integrazione europea

Un miglioramento del quadro normativo per la gestione delle crisi può portare a una maggiore integrazione del mercato bancario europeo

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito al dibattito sul potenziale miglioramento del quadro normativo in materia di gestione delle crisi, con particolare attenzione ai temi rilevanti ai fini dell’attività di supervisione nonché agli aspetti in grado di condurre ad una maggiore integrazione del mercato bancario europeo.

In tale contesto, la BCE ha continuato a evidenziare l’importanza di rimuovere le sovrapposizioni tra misure di vigilanza e misure di intervento precoce, nonché di prevedere poteri di intervento precoce in capo alla medesima BCE nell’ambito di un regolamento UE, in modo da renderli direttamente applicabili. Essa ha inoltre evidenziato la necessità di assicurare che gli enti non solvibili in quanto dichiarati in dissesto o a rischio di dissesto e non soggetti a risoluzione escano dal sistema bancario in un arco di tempo relativamente breve, e che l’autorità di vigilanza abbia il potere di revocarne la licenza bancaria in tutti i casi.

Per quanto riguarda il consolidamento transfrontaliero dei gruppi bancari, in un post[56] redatto insieme e pubblicato sul blog della vigilanza bancaria, il presidente del Consiglio di vigilanza della BCE e Edouard Fernandez‑Bollo, anch’egli membro del Consiglio, hanno formulato alcune proposte concrete per facilitare un’efficiente allocazione della liquidità infragruppo, fornendo nel contempo garanzie alle autorità degli Stati membri ospitanti. La concessione di deroghe in materia di liquidità a livello transfrontaliero potrebbe essere vincolata all’esistenza di adeguati accordi di sostegno finanziario infragruppo, da prevedere nell’ambito dei piani di risanamento. In base a tali accordi la società madre e le sue filiazioni si impegnerebbero a fornirsi vicendevolmente sostegno di liquidità in caso di mancato rispetto dei valori previsti per determinati indicatori di risanamento. La stretta correlazione con il piano di risanamento del gruppo fornirebbe ulteriori rassicurazioni circa l’applicazione del sostegno di gruppo sia a livello della controllante che a livello della filiazione, in quanto la vigilanza bancaria della BCE è responsabile della valutazione dei piani di risanamento e potrebbe essere investita della facoltà di far rispettare gli accordi previsti da tali piani.

Infine, la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito al dibattito su come gli enti non solvibili attualmente non soggetti a risoluzione possano essere gestiti con maggiore efficacia ricorrendo a strumenti applicabili a livello europeo, o quanto meno adottando un approccio armonizzato nell’ambito dell’unione bancaria. La previsione di una procedura amministrativa europea in materia di liquidazione delle banche, accompagnata da un sistema unico di assicurazioni dei depositi per l’intera unione bancaria, secondo il modello della Federal Deposit Insurance Corporation statunitense, rappresenta una possibile soluzione. In tale contesto, sono necessari ulteriori progressi ai fini della creazione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (European deposit insurance scheme, EDIS), che costituisce l’essenziale terzo pilastro dell’unione bancaria. Tale sistema consentirebbe di rafforzare ulteriormente la tutela dei depositanti e la stabilità finanziaria, contribuendo così a una maggiore integrazione del mercato unico.

A tale dibattito, e alla formulazione delle proposte sopra richiamate, hanno contribuito anche le discussioni e gli scambi intercorsi, su aspetti tecnici, tra gli esperti della BCE e dell’SRB[57].

3.4 Gestione delle crisi che coinvolgono enti meno significativi

La gestione della crisi di un ente meno significativo (Less Significant Institution, LSI) richiede una stretta cooperazione tra l’Autorità nazionale competente (ANC), incaricata della vigilanza diretta sugli enti meno significativi, e la BCE, nella sua funzione di supervisione e di autorità competente per le decisioni sulle procedure comuni. La necessità di una più intensa collaborazione si presenta nel momento in cui viene rilevato un possibile deterioramento della situazione finanziaria di un ente meno significativo, che può giungere a pregiudicarne la sopravvivenza. In questa fase, la BCE e l’ANC devono confrontarsi su questioni come la potenziale revoca dell’autorizzazione, la valutazione di acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate e la concessione di nuove autorizzazioni (ad esempio, per un ente ponte).

Tale stretta cooperazione nell’ambito della gestione delle crisi di enti meno significativi mira a supportare le ANC e la BCE nei rispettivi compiti e a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie nel momento in cui occorre adottare decisioni urgenti. Le informazioni scambiate, le misure adottate e la cooperazione tra la BCE e le ANC sono commisurate ai rischi posti da un ente meno significativo e ai loro potenziali effetti negativi, e tengono conto anche delle soluzioni concernenti il settore privato già individuate dall’ANC.

Nel 2020 sono stati istituiti gruppi di coordinamento per la gestione delle crisi tra la BCE e le ANC

Nel corso del 2020 la cooperazione tra le ANC e la BCE è stata caratterizzata da uno scambio di informazioni agevole e costante. Tra l’altro, nell’ambito di questo scambio sono stati creati gruppi di coordinamento per la gestione delle crisi, costituiti da personale della BCE e delle ANC, per garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le istituzioni. Tale cooperazione intensificata garantisce che gli interventi e le decisioni di vigilanza possano essere adottati in modo tempestivo e coordinato ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Nel 2020 le ANC hanno notificato alla BCE 12 nuovi casi riguardanti il deterioramento della situazione finanziaria di enti meno significativi. Inoltre, nell’ambito della vigilanza bancaria europea, la BCE e le ANC hanno proseguito la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni in corso su circa 40 casi relativi al deterioramento della situazione finanziaria di enti meno significativi. Sei casi caratterizzati da una maggiore gravità della situazione finanziaria degli enti interessati sono stati identificati come casi di crisi e sono stati quindi oggetto di una più intensa cooperazione tra la BCE e le ANC. Nel 2020 le ANC hanno inoltre notificato alla BCE dieci casi di revoca dell’autorizzazione. In sette di essi, la BCE ha deciso di revocare l’autorizzazione, mentre gli altri tre sono ancora in corso di valutazione.

Nel 2020 le principali cause del deterioramento della situazione finanziaria degli enti meno significativi sono state: modelli imprenditoriali non sostenibili, redditività persistentemente bassa e tale da indurre violazioni dei requisiti regolamentari (ad esempio dei requisiti minimi di capitale e liquidità e del limite alle grandi esposizioni) nonché sistemi di governance carenti (tra cui regimi per l’antiriciclaggio inadeguati). Inoltre, anche le frodi contabili si sono rivelate una determinante di rilievo nel deterioramento della situazione finanziaria degli enti. La diffusione della pandemia di COVID‑19 e la volatilità del mercato all’inizio del 2020 hanno avuto notevoli conseguenze negative su alcuni enti meno significativi, contribuendo al deterioramento della loro situazione finanziaria.

4 Cooperazione transfrontaliera

4.1 Espansione dell’MVU attraverso i regimi di cooperazione stretta

Nel 2020 è stata istituita una cooperazione stretta con la Banca nazionale di Bulgaria e la Hrvatska narodna banka

Gli Stati membri dell’UE la cui moneta non è l’euro possono prendere parte all’MVU richiedendo l’istituzione di un regime di cooperazione stretta tra la BCE e le rispettive autorità nazionali competenti (ANC). Tale concetto si è concretizzato nel 2020, quando la BCE ha instaurato una cooperazione stretta con la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e con la Hrvatska narodna banka, previo soddisfacimento dei necessari prerequisiti di vigilanza e normativi[58]. Ciò ha accresciuto le dimensioni dell’MVU, portando a 21 il numero totale degli Stati membri dell’UE che vi partecipano, e sosterrà una vigilanza bancaria più integrata, contribuendo nel contempo anche a mantenere e ad approfondire il mercato interno.

Il completamento della valutazione approfondita ha rappresentato una tappa fondamentale del processo

L’avvio di una cooperazione stretta ha sancito il compimento di un processo avviato con le relative richieste di Bulgaria e Croazia, rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il 5 giugno 2020 la BCE ha annunciato[59] di aver completato la valutazione approfondita di cinque banche croate[60]. L’11 settembre 2020 la BCE ha annunciato[61] che cinque banche in Bulgaria e otto in Croazia erano state identificate come enti significativi e, pertanto, sarebbero state sottoposte alla vigilanza diretta della BCE.

Da ottobre 2020 la BCE è responsabile della vigilanza degli enti significativi in Bulgaria e Croazia e della supervisione delle procedure comuni

I rappresentanti delle due ANC sono stati nominati presso il Consiglio di vigilanza con gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri membri e la vigilanza diretta sugli enti significativi di questi due Stati membri è iniziata il 1º ottobre 2020. Inoltre, la BCE è diventata l’autorità di vigilanza responsabile delle procedure comuni per tutti gli enti vigilati e ha assunto la supervisione degli enti meno significativi nei due paesi. Nell’ambito della cooperazione stretta la BCE svolge i propri compiti di vigilanza inviando istruzioni alle due ANC, che a loro volta trasmettono le decisioni di vigilanza alle banche. Vi è stata una collaborazione molto stretta tra la vigilanza bancaria della BCE, la Banca nazionale di Bulgaria e la Hrvatska narodna banka per garantire un’agevole integrazione delle due ANC all’interno dell’MVU.

4.2 Cooperazione a livello europeo e internazionale

4.2.1 La cooperazione con le altre autorità di vigilanza dell’UE e le autorità dei paesi al di fuori dell’UE

La vigilanza bancaria della BCE collabora ampiamente con altre autorità di vigilanza all’interno e all’esterno dell’UE

La BCE coopera e intrattiene un periodico scambio di informazioni con le ANC degli Stati membri dell’UE, nel rispetto delle disposizioni della CRD sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti dell’UE. Inoltre, ove necessario, intavola negoziati e stipula protocolli d’intesa (Memoranda of Understanding, MoU) con le autorità nazionali di supervisione sui mercati degli Stati membri dell’UE.

Inoltre la BCE coopera con le autorità di vigilanza di paesi non appartenenti all’UE attraverso la stipula di protocolli d’intesa, la partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza o la definizione di accordi relativi a casi specifici. Finora la BCE ha sottoscritto protocolli d’intesa con 18 autorità di vigilanza di paesi non appartenenti all’UE. Nel 2020 la BCE ha sottoscritto protocolli d’intesa con cinque autorità di vigilanza di paesi non UE, di cui uno con le tre autorità di vigilanza statunitensi, ovvero il Board of Governors del Federal Reserve System, l’Office of the Comptroller of the Currency e la Federal Deposit Insurance Corporation. Tali accordi hanno riguardato la condivisione di informazioni in materia di vigilanza e altre forme di cooperazione pertinenti allo svolgimento dei compiti di ciascuna delle parti coinvolte in merito alla vigilanza prudenziale sulle banche e sulle organizzazioni bancarie nelle relative giurisdizioni.

Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente il proprio quadro di riferimento per la trasparenza e gli obblighi di responsabilità istituzionale, la BCE ha approvato una politica di pubblicazione di tutti i protocolli d’intesa in materia di vigilanza esistenti e futuri che ha sottoscritto o sottoscriverà in qualità di autorità di vigilanza prudenziale. La BCE sta lavorando all’attuazione di tale nuova politica.

Infine, a seguito della riorganizzazione interna della vigilanza bancaria della BCE, dal 1º ottobre 2020 è stata istituita una sezione espressamente dedicata a responsabilità istituzionale e cooperazione presso la Divisione Segretariato dell’MVU in capo alla Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU. Tra i compiti affidati alla nuova sezione figurano la negoziazione e la sottoscrizione dei protocolli d’intesa e la gestione di richieste ad hoc per lo scambio di informazioni con le autorità europee o esterne all’UE.

4.2.2 I programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell’FMI prevedono una valutazione esaustiva e approfondita del settore finanziario di un paese.

La vigilanza bancaria della BCE ha attuato molte delle raccomandazioni del programma FSAP dell’FMI per l’area dell’euro

Il programma FSAP dell’FMI del 2018 per l’area dell’euro ha esaminato la nuova architettura di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie all’interno dell’area. La vigilanza bancaria della BCE ha già incorporato molte delle raccomandazioni dell’FMI nelle sue prassi di vigilanza, mentre i colegislatori dell’UE stanno attualmente dando seguito alle raccomandazioni che richiedono modifiche al diritto comunitario.

Gli FSAP nazionali non includono valutazioni della vigilanza bancaria europea

Nel 2020 l’FMI ha concluso i programmi di valutazione del sistema finanziario relativi ad Austria e Italia e ha proseguito le proprie attività nell’ambito del programma riguardante la Lettonia. Tali FSAP nazionali esaminano tematiche non bancarie quali i settori assicurativi e gli assetti macroprudenziali nazionali e comportano una valutazione olistica delle questioni bancarie, in particolare quelle che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali preposte alla vigilanza degli enti meno significativi o gli aspetti legati all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo.

La BCE partecipa alle consultazioni nazionali dell’FMI ai sensi dell’articolo IV

Il coinvolgimento della BCE nelle consultazioni nazionali dell’FMI ai sensi dell’articolo IV per i paesi che partecipano alla vigilanza bancaria europea riguarda questioni microprudenziali e macroprudenziali, coerentemente con le proprie responsabilità della BCE in tali settori.

A seguito dell’insorgere della pandemia di COVID‑19, l’FMI ha sospeso i lavori sugli FSAP e le consultazioni ai sensi dell’articolo IV. L’FMI sta pianificando una graduale ripresa delle sue attività di sorveglianza e la vigilanza bancaria della BCE resterà impegnata in tali esercizi, in linea con le sue responsabilità.

4.3 Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

4.3.1 Il contributo ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria

Nel 2020 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) si è impegnato a garantire la possibilità di un accordo, a livello internazionale, su una risposta rapida e coordinata alle sfide di stabilità finanziaria derivanti dalla pandemia di COVID‑19, così da sostenere la continuità del flusso di finanziamenti e di altri servizi finanziari fondamentali per l’economia reale.

In qualità di membro dell’FSB, la BCE ha contribuito attivamente alla progettazione e all’attuazione della risposta alla pandemia di COVID‑19, nonché alla realizzazione di tappe importanti della presidenza del G20. Si è lavorato in modo da sintetizzare le misure adottate nei paesi del G20, individuare le risposte di policy più efficaci e analizzare la flessibilità degli standard e la coerenza delle politiche con i riferimenti internazionali.

Oltre alla risposta alla pandemia di COVID‑19, la vigilanza bancaria della BCE ha anche contribuito alle questioni più ampie all’ordine del giorno dell’FSB, quali a) l’individuazione annuale delle banche di rilevanza sistemica a livello globale, di concerto con il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; b) il completamento dell’insieme di prassi efficaci in materia di reazione a fronte di incidenti cibernetici e ripristino; c) la valutazione degli effetti delle riforme per gli enti “troppo grandi per fallire”; d) le questioni di vigilanza relative al passaggio a nuovi e più solidi tassi di riferimento nei contratti finanziari; e) nel contesto dei lavori volti ad affrontare la frammentazione del mercato in relazione ai gruppi bancari internazionali, il preposizionamento delle risorse patrimoniali e di liquidità nelle giurisdizioni ospitanti e f) le implicazioni dei cambiamenti climatici sulla stabilità finanziaria. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato alle riunioni dell’FSB in sessione plenaria, del Comitato permanente per l’attuazione delle norme e del Comitato permanente per la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione, nonché del gruppo direttivo per la risoluzione e del Regional Consultative Group for Europe dell’FSB.

La vigilanza bancaria della BCE continuerà a contribuire al programma di lavoro dell’FSB su vari temi, tra cui la risposta alla pandemia di COVID‑19, i lavori di follow‑up sulla resilienza cibernetica, il completamento della valutazione degli enti “troppo grandi per fallire”, i cambiamenti climatici e i progressi in materia di capacità complessiva di assorbimento delle perdite e di bail‑in.

4.3.2 Il contributo al processo di Basilea

In qualità di membro del CBVB, la vigilanza bancaria della BCE ha favorito la cooperazione internazionale e il coordinamento delle misure di policy, anche in periodi di crisi

Nel 2020 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) si è concentrato sul garantire una risposta rapida e coordinata a livello internazionale alla pandemia di COVID‑19. I membri del CBVB hanno adottato una serie di misure regolamentari e di vigilanza per garantire che le banche potessero continuare a concedere prestiti e fornire altri servizi finanziari fondamentali per l’economia reale, facilitando nel contempo la loro capacità di assorbire le perdite in maniera ordinata[62]. In tale contesto, l’organo di vigilanza del Comitato di Basilea e il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS) hanno annunciato un rinvio dell’implementazione pratica di Basilea III, per aumentare la capacità operativa delle banche e delle autorità di vigilanza nella risposta alla pandemia di COVID‑19[63]. Il comitato ha adottato misure supplementari per attenuare l’impatto economico del coronavirus, in particolare per quanto riguarda le disposizioni transitorie circa i requisiti di capitale previsti per la contabilizzazione della perdita attesa sui crediti[64]. La BCE ha contribuito attivamente a tale impegno.

Inoltre, il Comitato di Basilea ha proseguito la propria revisione strategica volta a rafforzare la capacità di rispondere alle sfide e alle opportunità future. Tale riesame è stato completato a ottobre 2020 e successivamente approvato dal GHOS[65]. La BCE ha contribuito a tale esercizio avvalendosi della sua esperienza in altre sedi europee e internazionali e ha incoraggiato il CBVB ad adottare una visione più strategica sui principali rischi e sulle esperienze maturate.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre partecipato alle riunioni periodiche sugli aspetti di policy, mettendo a disposizione le proprie competenze in gruppi di lavoro del CBVB, cooperando con i membri del Comitato stesso all’interno dell’UE e nel resto del mondo e fornendo il proprio supporto alle relative analisi di impatto. Oltre ai vari flussi di lavoro connessi alla pandemia di COVID‑19, tale lavoro comprendeva a) l’avvio della consultazione sui principi relativi al rischio operativo e alla capacità di tenuta operativa; b) una relazione congiunta del CBVB e dell’FSB sulle raccomandazioni di vigilanza per la transizione dei tassi di riferimento e c) la messa a punto degli orientamenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sulla cooperazione in ambito di vigilanza.

4.3.3 Il contributo ai lavori dell’Autorità bancaria europea

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE) per promuovere una vigilanza coerente in tutto il settore bancario europeo e rafforzare la stabilità finanziaria. Nello stesso anno, tale lavoro si è fortemente concentrato sulla risposta normativa e di vigilanza alla crisi legata al COVID‑19.

Nel corso della crisi legata al COVID‑19, le risposte della BCE e dell’ABE sono state perfettamente allineate

La BCE e l’ABE hanno fornito risposte alla crisi fortemente allineate, come risulta dalle prime misure di allentamento dei requisiti prudenziali annunciate il 12, il 20 e il 27 marzo e dalle posizioni dell’ABE rese pubbliche il 12, il 25 e il 31 marzo. La BCE ha appoggiato pienamente la decisione dell’ABE di rinviare di un anno la prova di stress a livello di UE, estendendo tale rinvio a tutti gli enti significativi sottoposti alla prova di stress della BCE nel 2020. La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre contribuito allo sviluppo e alla successiva attuazione degli Orientamenti dell’ABE sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti nell’ottica della crisi legata al COVID‑19. Inoltre, la BCE ha contribuito all’aggiornamento della risposta fornita dall’ABE alla consulenza richiesta dalla Commissione europea sull’attuazione delle riforme per la definizione di Basilea III, alla luce dell’impatto della pandemia di COVID‑19.

Con riferimento alla procedura “comply or explain”[66], nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha notificato all’ABE le proprie intenzioni in merito a nove orientamenti, come documentato sul suo sito Internet. Finora tutte le comunicazioni della vigilanza sono state coerenti nella loro conformità o volontà di conformarsi a tutti gli orientamenti applicabili diffusi dall’ABE o dal Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.

La BCE ha inoltre contribuito alla positiva conclusione di due esercizi di trasparenza a livello di UE svolti dall’ABE nel 2020, garantendo la tempestiva trasmissione di dati di vigilanza accurati in merito agli enti significativi partecipanti. L’esercizio condotto in primavera ha riguardato 93 enti significativi e ha fornito agli operatori di mercato informazioni dettagliate sulle condizioni finanziarie delle banche dell’UE alla fine del 2019. L’esercizio condotto in autunno ha coinvolto 100 enti significativi e ha fornito agli operatori di mercato informazioni aggiornate sulle condizioni finanziarie delle banche dell’UE, compreso l’impatto iniziale della crisi legata al COVID‑19 sul settore bancario.

La BCE ha inoltre fornito il proprio contributo a due mandati dell’ABE nel settore delle segnalazioni. Il primo mandato consiste nell’elaborare una relazione di fattibilità sull’integrazione delle segnalazioni statistiche, di quelle riguardanti i piani di risoluzione e di quelle prudenziali. A settembre, dopo aver consultato il Consiglio di vigilanza, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha pubblicato il proprio contributo al rapporto dell’ABE[67]. Nel rapporto si afferma che dizionari e modelli di dati comuni a tutti i settori delle segnalazioni sono prerequisiti necessari a ridurre gli oneri di segnalazione, migliorare la qualità dei dati e creare le condizioni per un’ulteriore integrazione del sistema di segnalazione. Il rapporto raccomanda inoltre l’istituzione di un comitato congiunto composto da autorità europee e, ove opportuno, del settore bancario, per orientare il processo di integrazione. Il secondo mandato dell’ABE riguarda uno studio sul costo dell’ottemperanza agli obblighi di segnalazione per le banche, come previsto dall’articolo 430, paragrafo 8, del CRR, che mira a ridurre gli oneri segnaletici in materia di vigilanza almeno per gli enti piccoli e non complessi. Nella sua raccomandazione la BCE ha osservato che il dizionario e il modello di dati comuni previsti potrebbero ridurre gli oneri di segnalazione senza penalizzare le esigenze informative delle autorità di vigilanza.

Riquadro 5
La BCE e il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

In tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) la competenza per la vigilanza su istituti creditizi e finanziari spetta agli Stati membri. I compiti di vigilanza della BCE escludono esplicitamente la vigilanza in tema di AML/CFT e, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la BCE non può esercitare tale funzione.

Ciononostante, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza prudenziale, è importante per la BCE tenere conto dei risultati dell’attività di vigilanza in tema di AML/CFT; ciò è in linea con il Regolamento sull’MVU e con i nuovi requisiti introdotti nel testo revisionato della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD), adottata dai colegislatori dell’UE a maggio 2019, il cui recepimento nelle normative nazionali era previsto per dicembre 2020.

Sulla base dell’accordo multilaterale firmato dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza in tema di AML/CFT degli istituti creditizi e finanziari ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio[68], la vigilanza bancaria della BCE scambia attivamente informazioni con le autorità nazionali di vigilanza in tema di AML/CFT, sia con frequenza regolare sia in relazione a circostanze specifiche. Ad esempio, le informazioni di vigilanza raccolte attraverso ispezioni in loco vengono trasmesse, qualora ritenute pertinenti, all’autorità competente per la vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo sull’intermediario interessato. Analogamente, le autorità competenti in materia di AML/CFT inviano alla BCE le informazioni che ritengono rilevanti e necessarie per l’assolvimento dei compiti stabiliti nel Regolamento sull’MVU.

La funzione di coordinamento interno in materia di antiriciclaggio, creata nell’ambito della vigilanza bancaria della BCE alla fine del 2018, svolge un ruolo centrale in tale processo. Il quadro metodologico della vigilanza bancaria della BCE è stato ulteriormente migliorato negli ultimi due anni per tenere maggiormente conto dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nei processi di vigilanza legati alla vigilanza cartolare e ispettiva, alle procedure di autorizzazione e alle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità. I GVC hanno preso in considerazione i risultati dello SREP 2020 in merito all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda la valutazione della governance interna delle banche e della gestione dei rischi, del rischio operativo, dei modelli imprenditoriali e del rischio di liquidità.

Recenti iniziative normative hanno mirato a rafforzare ulteriormente il quadro AML/CFT a livello di UE. A maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione per una politica articolata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo[69], seguita dalle conclusioni del Consiglio adottate a novembre 2020. La corrispondente proposta di legge della Commissione dovrebbe essere pubblicata nel primo trimestre del 2021.

La vigilanza bancaria della BCE si impegnerà a garantire che le sue metodologie siano riviste e aggiornate dopo l’accordo sui pertinenti orientamenti dell’ABE. A tale riguardo, la BCE ha partecipato attivamente al miglioramento del quadro strategico a livello europeo in qualità di autorità di vigilanza prudenziale.

5 Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

5.1 Riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE

5.1.1 Contesto e indirizzo strategico

La precedente struttura organizzativa ha consentito alla BCE di costruirsi con successo una reputazione di autorità di vigilanza forte ed esigente

La prima struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE è stata creata nel 2013, quando è stato istituito l’MVU e i compiti di vigilanza microprudenziale sono stati affidati alla BCE dal Regolamento sull’MVU. Per quanto riguarda l’organico, nel 2020 le posizioni equivalenti a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) approvate per la vigilanza bancaria della BCE hanno raggiunto un totale di 1.230,5 con un aumento di 41,5 posizioni rispetto al 2019.

Riguardo alla diversità di genere, nel 2020 la percentuale di personale femminile è salita dal 40,7 al 41,6 per cento di tutte le posizioni a tempo determinato e indeterminato esistenti nelle principali aree operative della vigilanza bancaria della BCE. La proporzione di donne in posizioni dirigenziali è calata leggermente, dal 32,2 per cento nel 2019 al 31,6 per cento nel 2020. Nelle posizioni non manageriali è aumentata rispetto all’anno precedente, passando dal 38,1 al 40 per cento; nelle posizioni operative è diminuita dal 98,5 nel 2019 al 96,8 per cento nel 2020.

Sebbene questa prima strutturazione si sia dimostrata efficace nel contribuire alla reputazione della BCE come autorità di vigilanza forte ed esigente, la vigilanza bancaria della BCE sta ora attraversando una fase di transizione, e si muove verso una maggiore maturità.

Avviata nel gennaio 2020, la riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE aveva tre obiettivi generali: a) aumentare l’impegno e la cooperazione fra tutte le funzioni e tutti i livelli del personale, concentrarsi sulle priorità strategiche e affrontare le carenze evidenziate dalla dirigenza e dal personale della vigilanza bancaria; b) semplificare i principali processi di vigilanza e le procedure amministrative e renderli maggiormente incentrati sui rischi, al contempo ponendo attenzione agli oneri di conformità per le banche; c) migliorare la trasparenza, la prevedibilità e la chiarezza delle azioni di vigilanza, nonché l’efficacia della comunicazione.

A sostegno di questi obiettivi generali, la riorganizzazione ha cercato di:

  • sviluppare sinergie e migliorare l’efficienza mettendo in comune le competenze e raggruppando, ove possibile, i compiti fondamentali;
  • favorire la collaborazione e lo scambio di conoscenze nell’analisi ordinaria di vigilanza combinando le funzioni di vigilanza sulle singole banche e quelle orizzontali, ad esempio creando gruppi ad hoc di esperti;
  • promuovere la coerenza e la solidità dei risultati formalizzando una seconda linea di difesa;
  • allineare il cosiddetto “span of control” (il numero dei dipendenti e le attività sotto la responsabilità di un capo) all’interno della vigilanza bancaria della BCE strutturando le unità organizzative in base a linee guida per la progettazione organizzativa[70].

La riorganizzazione, che è stata completata senza far ricorso a consulenze esterne, ha beneficiato del pieno coinvolgimento del personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE, anche attraverso seminari specifici sul tema.

Figura 1

Riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE

5.1.2 La nuova struttura organizzativa

La nuova struttura organizzativa comprende sette aree operative

Si descrive di seguito la nuova struttura organizzativa di alto livello, comprese le divisioni di ciascuna area operativa e la distribuzione dell’organico approvato per la rispettiva area. Durante l’avvio della nuova struttura si è prestata particolare attenzione a mantenere l’intensa cooperazione tra le aree operative della vigilanza bancaria della BCE e le loro controparti nelle ANC.

Figura 2

La nuova struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE

Attività di vigilanza

Nella nuova struttura, l’attività di vigilanza è condotta attraverso la combinazione di analisi sulle singole banche e analisi orizzontali. La vigilanza ordinaria dei singoli gruppi bancari e degli enti creditizi si basa sulla collaborazione tra i gruppi di vigilanza congiunti (GVC), i gruppi di supervisione sugli enti meno significativi e i gruppi di esperti sull’analisi orizzontale di vigilanza.

Vigilanza sulle singole banche

Tre Direzioni Generali sono responsabili della vigilanza sulle singole banche: la Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, la Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati e la Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Le banche e gli enti vigilati sono raggruppati in base ai modelli imprenditoriali, al fine di creare maggiori sinergie e miglioramenti in termini di efficienza all’interno dei GVC e favorire lo scambio di conoscenze.

Vigilanza orizzontale

La Direzione Generale Vigilanza orizzontale è responsabile della conduzione delle analisi orizzontali di vigilanza (inclusa la gestione delle crisi) e si concentra sulla vigilanza basata sul rischio e sulle policy di vigilanza, nonché sul rafforzamento del sostegno offerto dagli esperti sui singoli rischi ai GVC e ai gruppi di supervisione sugli enti meno significativi. Riunire gli esperti in materia di rischi in questo settore dovrebbe permettere ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e di coerenza.

Ispettorato e modelli interni

Nella Direzione Generale Ispettorato e modelli interni sono riunite tutte le funzioni relative alla pianificazione e allo svolgimento delle attività di vigilanza in loco, comprese le ispezioni in loco (sia sui singoli enti che tramite campagne), le indagini sui modelli interni, gli esami della qualità degli attivi e la gestione dei progetti di valutazione approfondita.

Strategie e rischi connessi alla vigilanza

La Direzione Strategia e rischi di vigilanza comprende le funzioni di analisi dei rischi dell’attività di vigilanza, agendo come seconda linea di difesa, e di pianificazione strategica e definizione delle priorità per la vigilanza bancaria. Tali compiti sono indipendenti dalle funzioni di vigilanza di prima linea e la Direzione riferisce direttamente al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Questo assetto garantisce la credibilità necessaria per sostenere la pianificazione strategica e verificare le valutazioni di vigilanza, combinando la conoscenza approfondita del settore bancario, la piena comprensione delle difficoltà incontrate nell’esercitare la vigilanza bancaria e analisi critiche di elevata qualità.

La Direzione è incaricata di garantire che i principali risultati dell’azione di vigilanza siano coerenti con le priorità e la tolleranza al rischio in materia di vigilanza. Ciò viene realizzato attraverso una combinazione di valutazioni o raccomandazioni ex ante e di verifiche ex post. Questa funzione svolge un ruolo fondamentale in una organizzazione di vigilanza stabile e incentrata sui rischi, in cui il giudizio di vigilanza è essenziale; i processi ne risultano snelliti.

Servizi di governance e operativi

La Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU supervisiona l’elevato volume di processi e servizi connessi alla governance e alle operazioni di vigilanza.

Questa nuova Direzione Generale svolge i compiti tipicamente assegnati a un responsabile generale della funzione operativa. È responsabile delle numerose operazioni connesse al processo decisionale del Consiglio di vigilanza e delle sue sottostrutture, nonché alle procedure di autorizzazione. Dal punto di vista operativo, la Direzione Generale gestisce lo sviluppo e il funzionamento dell’infrastruttura tecnologica di vigilanza, compreso il sistema di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU (cfr. la sezione 5.7.2). Essa ha il compito di promuovere la collaborazione nell’ambito della vigilanza bancaria europea, semplificare le procedure di vigilanza, incoraggiare la gestione delle conoscenze, compresa la formazione, e svolgere indagini prudenziali.

5.1.3 Processo di attuazione

L’assegnazione dei dipendenti alla nuova struttura si è basata su tre principi − necessità operative, continuità e parità di trattamento − con l’obiettivo di spostare interi gruppi per quanto possibile, in modo da massimizzare l’efficienza e consentire un’agevole transizione delle operazioni. A seguito della loro ricollocazione, i dipendenti hanno avuto l’opportunità di esprimere interesse per la mobilità o per uno scambio tra posizioni agevolato.

La nuova struttura organizzativa è diventata operativa il 1° ottobre 2020. Oltre alla modifica riguardante la struttura e l’assegnazione del personale, vi sono state diverse attività di gestione dei cambiamenti, ancora in corso, per favorire un auspicato rinnovamento nella cultura aziendale. Il percorso di evoluzione in atto si basa principalmente su tre pilastri: incoraggiare l’influenza positiva dell’alta dirigenza, consentire le iniziative dal basso invitando i dipendenti a diventare “agenti del cambiamento” e valutare periodicamente l’efficacia di tali cambiamenti.

5.1.4 “Supervisors Connect”

Mille persone hanno partecipato all’evento “Supervisors Connect”, 700 delle quali provenivano dalle ANC e dalle BCN

La riorganizzazione è stata uno degli argomenti discussi nella seconda edizione dell’evento “Supervisors Connect”. L’evento, organizzato ogni due anni a livello di MVU, si è svolto dal 7 all’8 ottobre 2020.

“Supervisors Connect” è stato istituito nel 2018 con l’obiettivo di promuovere la socializzazione nell’ambito della vigilanza bancaria europea e di rafforzare ulteriormente la condivisione di una cultura di vigilanza. Originariamente concepito come evento in presenza da tenersi presso la sede della BCE ad aprile 2020, il secondo “Supervisors Connect” è stato rinviato e modificato a causa della pandemia di COVID‑19. L’evento si è infine svolto online, tramite videoconferenza, e ha riunito più di mille rappresentanti delle autorità di vigilanza provenienti dalla BCE, dalle ANC e dalle banche centrali nazionali (BCN), compresi i nuovi arrivati delle autorità di vigilanza di Bulgaria e Croazia. L’evento si è incentrato sull’analisi dei risultati dell’MVU e degli insegnamenti tratti dalla crisi legata al COVID‑19 (compresa la strategia di vigilanza in una “nuova normalità”). I partecipanti hanno inoltre discusso nuove forme di collaborazione tra le ANC.

5.2 Adempimento degli obblighi di responsabilità

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la sua stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE

Il Rapporto annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere all’obbligo di rendere conto del proprio operato nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, come stabilito nel Regolamento sull’MVU. Ai sensi del regolamento, le attività di vigilanza della BCE sono soggette ad adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. La BCE attribuisce grande importanza al mantenimento e alla piena applicazione del regime di responsabilità descritto in maggior dettaglio nell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e nel protocollo di intesa fra il Consiglio dell’UE e la BCE.

Riguardo alle interazioni con il Parlamento europeo nel 2020, che si sono tenute tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID‑19, il Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuto dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo in occasione di due audizioni pubbliche ordinarie (il 5 maggio e il 27 ottobre) e di due scambi di opinioni ad hoc (il 14 gennaio e il 26 marzo). Le discussioni con il Parlamento europeo si sono incentrate principalmente sulle misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19 e sull’ampiezza del margine di manovra concesso alle banche per consentire loro di sostenere ulteriormente le famiglie e le piccole e medie imprese. Tra le altre questioni affrontate figurano l’impatto della Brexit sul settore bancario e l’approccio di vigilanza ai rischi legati al clima.

Il 25 gennaio 2021 Frank Elderson è stato sentito dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, a seguito della proposta della BCE per la sua nomina a Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, conformemente al Regolamento sull’MVU e all’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE. Nella votazione svoltasi nella seduta plenaria dell’8 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della BCE ed Elderson è stato nominato con una decisione esecutiva del Consiglio dell’UE, con decorrenza dal 24 febbraio 2021.

La BCE ha pubblicato 22 risposte a interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo

Nel 2020 la BCE ha pubblicato 22 risposte a interrogazioni scritte in materia di vigilanza presentate dai deputati al Parlamento europeo e, in linea con i suoi obblighi di comunicazione nei confronti dei parlamenti nazionali, ha pubblicato otto risposte a interrogazioni scritte presentate da membri dei parlamenti nazionali. Esse concernevano, tra l’altro, le misure di vigilanza adottate dalla BCE per contrastare gli effetti della pandemia di COVID‑19, l’importanza dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo per la vigilanza prudenziale, il rischio di credito, nonché questioni di governance e di condotta nel settore bancario.

La BCE ha altresì trasmesso al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza, come prescrive l’Accordo interistituzionale.

Inoltre, la pandemia di COVID‑19 ha influenzato i temi al centro dell’interazione con il Consiglio dell’UE. Nel 2020 il presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato, tramite videoconferenza, a due riunioni dell’Eurogruppo, che si sono tenute l’11 giugno e il 3 novembre. In tali riunioni, il presidente è intervenuto in uno scambio di opinioni sullo svolgimento delle attività di vigilanza della BCE, con particolare attenzione alle azioni di vigilanza e alle decisioni adottate per sostenere le famiglie, le imprese e le banche nell’affrontare le conseguenze della pandemia.

Inoltre, nel 2020 la BCE ha contribuito alle verifiche di audit della Corte dei conti europea (CCE) relative alla vigilanza bancaria. Il protocollo d’intesa firmato dalla BCE e dalla CCE nel 2019 ha facilitato lo scambio di informazioni tra le due istituzioni nell’ambito del follow‑up delle verifiche di audit condotte dalla CCE sulla vigilanza bancaria della BCE.

La BCE si è attivata in merito ai rilievi e alle raccomandazioni formulati dalla CCE nelle sue relazioni di revisione

La BCE ha inoltre proseguito le azioni intraprese a fronte delle raccomandazioni contenute nella relazione della CCE sulla gestione delle crisi. A questo proposito, la vigilanza bancaria della BCE ha elaborato piani d’azione precisi e misure di follow‑up[71] per la maggior parte delle otto raccomandazioni formulate dalla CCE su varie questioni, tra cui la cooperazione con soggetti esterni, l’uso di piani di risanamento per individuare e gestire le crisi e gli orientamenti sull’adozione di misure di intervento precoce. Più precisamente, la vigilanza bancaria della BCE ha ulteriormente sviluppato i propri orientamenti sull’adozione di misure di intervento precoce e ha potenziato gli indicatori e le soglie atti a stabilire il potenziale deterioramento della situazione finanziaria delle singole banche. Per quanto riguarda i piani di risanamento, sono stati forniti ulteriori orientamenti alle autorità di vigilanza per promuovere un approccio coerente alle banche con modelli imprenditoriali simili.

La BCE, insieme alla Commissione e all’Autorità Bancaria Europea (ABE), ha continuato a contribuire agli audit della CCE, attualmente in corso, sulle politiche dell’Unione europea volte al contrasto del riciclaggio nel settore bancario. La BCE ha inoltre riferito alla CCE in merito alle azioni intraprese per affrontare le criticità e le raccomandazioni contenute nella sua prima relazione sul funzionamento dell’MVU. Lo stato di attuazione di tutte le raccomandazioni della CCE è monitorato regolarmente dalla BCE; la CCE svolge anche esercizi di follow‑up.

5.3 Trasparenza e comunicazione

Nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a impiegare e ampliare i propri strumenti e canali di comunicazione, con l’intento di diffondere le informazioni in modo tempestivo, trasparente ed efficace. Dati i cambiamenti intervenuti nelle modalità operative per effetto della pandemia di COVID‑19, è stato particolarmente importante trovare canali di comunicazione innovativi. Uno di essi è stato il blog di vigilanza, di nuova creazione, in cui sono stati pubblicati nove post del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza e dei rappresentanti della BCE nel Consiglio stesso per informare le parti interessate circa gli ultimi sviluppi e le misure di vigilanza adottate dalla BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha ampliato il proprio utilizzo degli strumenti di social media, come le discussioni di Twitter, le storie di Instagram e il nuovo podcast della BCE, per illustrare le misure di vigilanza e spiegare concetti chiave inerenti le banche a un pubblico composto da persone con diversi livelli di conoscenza. Questo approccio di comunicazione a più livelli mira a raggiungere gruppi interessati con background di istruzione e specializzazione eterogenei e con gradi diversi di conoscenza e comprensione.

Nel 2020, oltre all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, il Presidente e il Vicepresidente hanno tenuto 23 discorsi, mentre i rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza ne hanno tenuti 19. Complessivamente, sono state rilasciate più di 20 interviste individuali a mezzi di informazione e sono state pubblicate tre opinioni, una delle quali è apparsa su dodici quotidiani nazionali europei. La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato 33 comunicati stampa e 65 altre comunicazioni, fra cui lettere a rappresentanti del Parlamento europeo, linee guida per le banche e statistiche trimestrali di vigilanza. Nel 2020 sono state pubblicate anche altre quattro edizioni della newsletter di vigilanza, una pubblicazione digitale trimestrale che conta più di 8.000 iscritti e fornisce informazioni e aggiornamenti periodici sui progetti di vigilanza in corso, nonché sui relativi risultati e resoconti.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre pubblicato gli esiti delle sue attività principali, per esempio i risultati su base aggregata del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) e, proseguendo la prassi avviata nel 2019, ha reso pubblici i requisiti di secondo pilastro per ciascuna banca direttamente vigilata. Ha inoltre pubblicato e comunicato i risultati dell’analisi di vulnerabilità relativa al COVID‑19, nonché i risultati delle valutazioni approfondite riferite a sette banche croate e ad altre due banche che sono state sottoposte alla propria vigilanza a seguito della Brexit.

La vigilanza bancaria della BCE ha anche tenuto vari incontri informativi con i media e gli analisti, tra cui conferenze stampa del Presidente del Consiglio di vigilanza sugli esiti dello SREP del 2019 e sugli ultimi sviluppi relativi alla situazione della pandemia di COVID‑19. Ha inoltre avviato quattro consultazioni pubbliche su temi quali le aspettative di vigilanza in materia di gestione e segnalazione dei rischi climatici e ambientali, e l’approccio di vigilanza al consolidamento nel settore bancario.

Nel 2020 la BCE ha risposto a circa 1.500 richieste di informazioni dei cittadini su argomenti riguardanti la vigilanza bancaria, come ad esempio informazioni generali sulla vigilanza, sulle singole banche, reclami o segnalazioni di violazioni e azioni di risposta alla crisi causata dal COVID‑19. A causa della pandemia, nel 2020 la BCE ha ospitato solo due conferenze sulla vigilanza bancaria (contro le 32 del 2019). Tuttavia, da gennaio a marzo 2020 il Centro visitatori ha accolto oltre 2.100 persone, a cui ha illustrato i concetti basilari della vigilanza bancaria europea nonché gli altri compiti fondamentali della BCE.

5.4 Processo decisionale

5.4.1 Riunioni e decisioni del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo

Il Consiglio di vigilanza della BCE è composto da un presidente (nominato per un mandato non rinnovabile di cinque anni), un Vicepresidente (scelto tra i membri del Comitato esecutivo della BCE), quattro rappresentanti della BCE e i rappresentanti delle ANC. Qualora l’ANC non sia una banca centrale nazionale, il suo rappresentante può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale nazionale. In tali casi, ai fini della procedura di voto, i rappresentanti sono considerati come un unico membro.

A ottobre 2020 il Consiglio di vigilanza ha accolto due nuovi membri in seguito all’instaurazione della cooperazione stretta con Bulgaria e Croazia: Radoslav Milenkov dalla Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e Martina Drvar dalla Hrvatska narodna banka. Entrambi i rappresentanti hanno gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri membri, compresi i diritti di voto.

A dicembre 2020, a seguito della scadenza del mandato di Yves Mersch, il Consiglio direttivo della BCE ha proposto la nomina di Frank Elderson, membro del Comitato esecutivo della BCE, alla vicepresidenza del Consiglio di vigilanza. La nomina è stata confermata dal Consiglio dell’UE il 24 febbraio 2021.

Nel 2020 il Consiglio di vigilanza della BCE si è riunito 24 volte. A causa della pandemia di COVID‑19, solo le riunioni di gennaio e febbraio si sono tenute a Francoforte sul Meno; tutte le altre si sono svolte in videoconferenza. Tuttavia, la modalità delle riunioni da remoto adottata a partire da marzo 2020 non ha pregiudicato l’efficacia del processo decisionale del Consiglio di vigilanza.

Consiglio di vigilanza

Il Comitato direttivo[72] del Consiglio di vigilanza si è riunito sette volte nel 2020. Di tali riunioni, tre si sono tenute a Francoforte sul Meno e quattro si sono svolte in videoconferenza.

Il Comitato direttivo ha tenuto sette riunioni aggiuntive incentrate sulla digitalizzazione e sulla semplificazione dei processi nell’ambito dell’MVU. Esse si sono svolte tutte tramite teleconferenza e la partecipazione è stata aperta a tutti i membri del Consiglio di vigilanza che hanno manifestato interesse.

Nel 2020 la BCE ha emesso 2.643 decisioni di vigilanza[73] rivolte a specifici soggetti vigilati (cfr. la figura 3), di cui 1.019 sono state adottate dai capi delle unità operative della BCE, ai sensi del quadro generale di delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza. Altre 1.387 decisioni sono state adottate dal Consiglio direttivo mediante la procedura di non obiezione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di vigilanza. Oltre a tali decisioni di vigilanza, la BCE ha anche implicitamente approvato 237[74] operazioni (come l’istituzione di succursali) non obiettando entro i termini di legge.

La maggior parte delle decisioni ha riguardato procedure relative a: verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità (44,1 per cento), modelli interni (9,3 per cento), fondi propri (6,2 per cento) e partecipazioni qualificate (3,2 per cento).

Inoltre, in risposta alla crisi causata dal COVID‑19, la BCE ha dovuto adottare decisioni su specifici intermediari per attuare alcune delle misure finalizzate a fornire sostegno agli enti creditizi (cfr. il riquadro 1). Si è trattato di 141 decisioni concernenti l’allentamento dei requisiti patrimoniali ottenuto rettificando il calcolo o la composizione dei requisiti relativi ai fondi propri e di 116 decisioni che hanno concesso un allentamento degli oneri operativi prorogando i termini stabiliti in precedenti decisioni di vigilanza e provvedimenti operativi.

Oltre che sui progetti di decisione finali riguardanti uno specifico intermediario presentati al Consiglio direttivo per la procedura di non obiezione, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali ad esempio l’applicazione di metodologie e quadri di riferimento comuni in determinati ambiti dell’attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state predisposte da organi temporanei costituiti su mandato del Consiglio di vigilanza, composti da alti dirigenti della BCE e delle ANC, che hanno svolto lavori preparatori su questioni quali una strategia di lungo periodo sulle prove di stress e la metodologia per determinare i requisiti patrimoniali di secondo pilastro sulla base di un approccio per tipologia di rischio.

Inoltre, alcune decisioni del Consiglio di vigilanza sono confluite in guide pubbliche, come quella sui rischi climatici e ambientali, sull’approccio di vigilanza al consolidamento nel settore bancario e sulla metodologia di valutazione (ECB Guide on assessment methodology, EGAM).

Il Consiglio di vigilanza ha adottato la maggioranza delle decisioni mediante procedura scritta[75].

Su 115 gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE nel 2020, 33 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese (nel 2019 erano stati 34).

Figura 3

Le decisioni del Consiglio di vigilanza nel 2020

Note:
1) Sono incluse procedure scritte che riguardano sia singole decisioni di vigilanza sia altre questioni, come metodologie comuni e consultazioni del Consiglio di vigilanza. Ciascuna procedura scritta può contenere diverse decisioni di vigilanza.

2) Si tratta di decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e di istruzioni ad autorità nazionali competenti su enti significativi o meno significativi. Ciascuna decisione può contenere diverse autorizzazioni di vigilanza. In virtù dell’applicazione del quadro generale di delega di poteri decisionali, non tutte le decisioni di vigilanza incluse in questo dato sono state approvate dal Consiglio di vigilanza e adottate dal Consiglio direttivo. Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di altre questioni trasversali, come le metodologie comuni, e istituzionali.
3) Le 1.165 decisioni sulle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità riguardano 2.828 procedure individuali (cfr. la sezione 2.1.2).

5.4.2 Attività della Commissione amministrativa del riesame

Nel 2020 la Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review, ABoR)[76] ha adottato due pareri riguardanti nuove richieste di riesame da essa ricevute (cfr. la tavola 5). In un parere la Commissione ha ritenuto la richiesta inammissibile. Nell’altro, ha proposto la sostituzione della decisione iniziale con un’altra di identico contenuto[77]. In tale procedura di riesame, sulla base di una richiesta della parte ricorrente, l’ABoR ha proposto una parziale sospensione, da parte del Consiglio direttivo, della decisione contestata fino alla conclusione della procedura della Commissione e all’adozione di una nuova decisione della BCE che abrogasse o sostituisse la decisione contestata. Successivamente si è tenuta un’udienza durante la fase degli accertamenti, dando sia al richiedente sia alla BCE un’ulteriore opportunità di formulare commenti sulla decisione contestata. In considerazione della pandemia di COVID‑19, l’udienza si è tenuta tramite videoconferenza.

Inoltre, l’ABoR ha pubblicato sul sito Internet della BCE le modifiche alla propria organizzazione operativa introdotte a seguito della pandemia di COVID‑19. In particolare, nel caso in cui la BCE decidesse di sospendere l’esecuzione di una decisione di vigilanza, anche l’ABoR in linea generale sospenderebbe il procedimento corrispondente eventualmente in corso dinanzi a essa, se del caso, per la durata di tale sospensione. Inoltre, ai fini del rispetto delle garanzie procedurali, l’ABoR ha la facoltà di adeguare le proprie procedure, anche prevedendo una proroga del periodo di riesame.

Tavola 5

Numero di revisioni effettuate dall’ABoR

Fonte: BCE.
* Un parere ha riguardato due decisioni della BCE.

I pareri finalizzati dalla Commissione nel 2020 hanno affrontato questioni riguardanti l’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) da parte della BCE e un’ispezione in loco che non aveva prodotto né una lettera di follow‑up, né una decisione di vigilanza.

5.5 Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento sull’MVU, la BCE ha stabilito un quadro etico per i propri funzionari di alto livello, la dirigenza e il personale. Esso comprende il Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea, un capitolo ad hoc delle norme sul personale della BCE (ECB Staff Rules) e l’Indirizzo della BCE che stabilisce i principi di un quadro etico per l’MVU[78]. L’attuazione e l’ulteriore sviluppo del quadro etico sono garantiti dal Comitato etico della BCE, dall’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO) e dalla task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF).

Il Comitato etico della BCE ha valutato le Dichiarazioni di interessi, presentate da tutti i membri del Consiglio di vigilanza; le dichiarazioni compilate sono state successivamente pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. A settembre 2020 la BCE ha iniziato a pubblicare sul proprio sito Internet i pareri del Comitato etico in caso di conflitto di interessi e di attività lavorative remunerate svolte dopo la fine del mandato[79].

Oltre a organizzare corsi, programmi di formazione a distanza e campagne informative sul quadro etico, il CGO ha risposto a circa 1.920 quesiti su un’ampia varietà di temi, di cui circa il 48 per cento posti dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE. Quasi il 55 per cento dei quesiti ha riguardato operazioni finanziarie private del personale, seguito da richieste di chiarimenti in materia di vincoli successivi alla fine del rapporto di lavoro e da questioni di conflitti di interesse (cfr. il grafico 29).

Grafico 29

Quesiti presentati dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE nel 2020

Fonte: BCE.

Il CGO ha altresì organizzato gli ordinari cicli di controlli sulla conformità delle operazioni finanziarie private del personale. Sebbene la verifica abbia individuato un numero limitato di casi di non conformità al quadro etico, circa il 36 per cento dei quali relativi a personale della vigilanza bancaria, nessuno di essi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Tra i dipendenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le dimissioni durante il 2020, in un caso è stato previsto un periodo di incompatibilità (cooling‑off) secondo quanto stabilito dal quadro etico.

Nell’ambito dell’opera di costruzione di una solida cultura etica comune, nel 2020 l’ECTF si è concentrato sull’armonizzazione dei regimi etici in vigore nelle ANC.

5.6 Applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza

Nel 2020 l’applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza ha riguardato in particolare lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[80].

In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza della BCE[81], lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need to know”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. Nella maggior parte dei casi, l’accesso a informazioni riservate è stato autorizzato direttamente dalla funzione della BCE titolare dell’informazione stessa, conformemente alla Decisione BCE/2014/39, che prevede che tale accesso possa essere accordato direttamente dalla funzione interessata in caso di dati anonimizzati o non sensibili in termini di policy. Non è stato necessario alcun intervento da parte del Comitato esecutivo per risolvere conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dalla citata decisione, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati relativi a singole banche o di valutazioni sensibili in termini di policy. Al fine di garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in esame, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda le informazioni legate alla pandemia di COVID‑19, a marzo 2020 il Comitato esecutivo ha attivato la disposizione di emergenza di cui all’articolo 8 della Decisione BCE/2014/39, che stabilisce che non è necessaria l’approvazione del Comitato esecutivo per le informazioni relative alla particolare emergenza in questione. A seguito di tale attivazione è venuto meno l’obbligo da parte del Comitato esecutivo di approvare la condivisione, nel rispetto di un rigoroso principio di riservatezza, delle informazioni legate al COVID‑19. Tale deroga è stata applicata a diversi scambi di dati bancari raccolti nel contesto della pandemia di COVID‑19, necessari per l’espletamento dei compiti dell’area operativa richiedente.

Non si sono verificati problemi legati alla separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

5.7 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

5.7.1 Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 4, del Regolamento quadro sull’MVU, la BCE è responsabile dell’organizzazione dei processi di raccolta e verifica della qualità dei dati trasmessi dagli enti vigilati[82]. L’obiettivo principale è garantire che l’MVU utilizzi dati di vigilanza attendibili e aggiornati.

La BCE valuta regolarmente la qualità dei dati segnalati, compresa la puntualità nella presentazione, la completezza e l’accuratezza. A tal fine, la BCE, insieme alle ANC, sviluppa ulteriori controlli sulla qualità dei dati al fine di integrare le regole di convalida pubblicate dall’ABE. A novembre 2020 la BCE ha pubblicato l’elenco aggiornato e ampliato degli ulteriori controlli sulla qualità dei dati, che sono entrati in vigore a partire dal periodo di riferimento relativo al quarto trimestre 2020.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE vengono pubblicati i dati di vigilanza aggregati e specifiche informative di terzo pilastro

Nel 2020 la BCE ha ulteriormente migliorato la trasparenza e la disponibilità dei dati di vigilanza pubblicati nella sezione ad hoc (supervisory data section) del sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. In primo luogo, è stato inserito un layout interattivo che consente agli utenti di analizzare e visualizzare i dati di vigilanza aggregati. Il livello di dettaglio della pubblicazione trimestrale è stato ulteriormente ampliato e include tavole in cui i dati sono disaggregati per classificazione dei modelli imprenditoriali. Inoltre, a ottobre 2020 la BCE ha pubblicato per la prima volta, in aggiunta ai tre indici di solvibilità e di leva finanziaria, informazioni relative al terzo pilastro a livello di singole banche riguardanti le attività vincolate e non vincolate e le garanzie ricevute. Prima della pubblicazione sono state raccordate le specifiche informative di terzo pilastro e le segnalazioni obbligatorie, con notevole miglioramento della coerenza dei dati. Questa maggiore trasparenza consente alle parti interessate di effettuare raffronti significativi fra parametri prudenziali.

Ulteriori informazioni prudenziali sono state raccolte nel 2020 a seguito della pandemia di COVID‑19

A seguito dell’insorgere della pandemia di COVID‑19 è stata affrontata la necessità di monitorare da vicino la situazione finanziaria e prudenziale degli enti tramite richieste più frequenti di alcune informazioni prudenziali ed estendendo lievemente le segnalazioni su determinate dimensioni rilevanti. L’estensione delle segnalazioni ha riguardato: l’adozione di misure di moratoria e garanzie pubbliche (utilizzando un modello comune BCE‑ABE); l’utilizzo di linee di credito concesse; gli indicatori di continuità operativa e le proiezioni dei più importanti indici prudenziali. I modelli della BCE sono stati elaborati tramite CASPER, la nuova piattaforma di raccolta dati della BCE, che garantisce maggiore flessibilità e robustezza nella gestione della nuova raccolta di dati.

Ulteriori interventi sul database per la raccolta di dati a livello di MVU sono iniziati a ottobre 2020

Ulteriori interventi sul database per la raccolta di dati a livello di MVU (SSM‑wide data collection database)[83] sono iniziati a ottobre 2020. L’obiettivo è quello di creare un sistema che individui le duplicazioni nelle richieste di dati generate dall’MVU, contribuendo in tal modo a ridurre l’onere di segnalazione a carico delle banche.

A ottobre 2020 il Consiglio di vigilanza ha inoltre approvato i principi guida e i successivi requisiti operativi di alto livello per armonizzare le prassi nazionali in materia di raccolta di dati e le valutazioni sulla qualità dei dati nell’ambito dell’MVU. Per quanto l’importante contributo delle ANC alla raccolta complessiva dei dati di vigilanza e ai processi di valutazione della qualità resti immutato, l’attuazione dei requisiti costituisce un primo passo nello sviluppo delle migliori prassi per un approccio sequenziale in ambito MVU, volto ad assicurare condizioni di parità di trattamento dei vari enti.

5.7.2 Il sistema di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU

Le banche vigilate possono utilizzare il portale IMAS per fornire dati concernenti i processi di vigilanza, monitorare la propria situazione e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza tramite tecnologia digitale e in modo sicuro

Il sistema di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU (SSM Information Management System, IMAS) è una piattaforma informatica condivisa a supporto delle attività quotidiane delle autorità europee di vigilanza bancaria. Nel 2020 i flussi di lavoro IMAS utilizzati dai GVC, dalle funzioni orizzontali e delle funzioni specializzate dell’MVU sono stati adattati per agevolare il monitoraggio della situazione connessa al COVID‑19 e le relative misure di vigilanza, garantendo coerenza e comparabilità tra le banche e nelle valutazioni condotte in ambito SREP. Al fine di aumentare la fruibilità e la performance del sistema, sono stati condotti anche altri aggiornamenti strutturali straordinari. IMAS è stato inoltre adattato alla nuova struttura della vigilanza bancaria della BCE. Il servizio di segnalazioni IDRA (IMAS Data Reporting and Analytics), avviato nel 2019, è stato aggiornato con nuovi strumenti di analisi per l’estrazione e l’analisi approfondita dei dati di vigilanza a supporto dello SREP. A ottobre 2020 è stato avviato un nuovo servizio online, il portale IMAS, allo scopo di fornire uno spazio digitale sicuro in cui gli enti vigilati possano interagire con le autorità di vigilanza al momento della presentazione delle richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Il portale IMAS accresce la trasparenza per gli enti vigilati circa lo stato di avanzamento delle procedure di vigilanza e riduce il rischio operativo e il lavoro manuale delle autorità di vigilanza.

6 Relazione sull’utilizzo del budget

6.1 Spese relative al 2020

Il Regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel budget della BCE. Esse consistono in spese direttamente collegate alla funzione di vigilanza bancaria della BCE. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle aree operative di supporto esistenti presso la BCE[84].

L’organo responsabile dell’approvazione del budget della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo previa consultazione con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (Budget Committee, BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le BCN dell’Eurosistema e dalla BCE. Il BUCOM assiste il Consiglio fornendo valutazioni sui documenti di resoconto riguardanti il budget della BCE e il relativo monitoraggio.

Nel 2020 le spese sostenute dalla BCE per le attività di vigilanza si sono attestate a 535,3 milioni di euro, in lieve diminuzione dello 0,3 per cento rispetto a quelle sostenute nel 2019.

Tavola 6

Costo delle attività di vigilanza della BCE per funzione (2018‑2020)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2019, pubblicato a marzo 2020, la BCE ha stimato per le spese riferite al 2020 un ammontare pari a 603,7 milioni di euro. Come già indicato nel presente rapporto, nel 2020 la BCE ha dovuto rivedere in misura significativa le priorità in relazione ai propri compiti a causa della pandemia di COVID‑19. Tale circostanza si riflette nelle spese sostenute. La consistente razionalizzazione delle attività svolte presso gli intermediari, come le visite ordinarie e le ispezioni in loco, ha comportato una significativa riduzione delle spese correnti, ad esempio per i viaggi di lavoro. È stata inoltre rinviata la prevista prova di stress coordinata dall’Autorità bancaria europea.

La classificazione definita nella tavola 6 viene utilizzata per identificare la suddivisione degli importi annuali da riscuotere, attraverso contributi annuali, dagli enti creditizi vigilati sulla base della loro significatività. La metodologia per la suddivisione dei contributi, delineata nell’articolo 8 del regolamento in materia[85], stabilisce che le spese collegate a compiti trasversali e a servizi specialistici siano ripartite in misura proporzionale rispettivamente sulla base del costo pieno per la vigilanza diretta sugli enti significativi e di quello per la supervisione della vigilanza sugli enti meno significativi. Per ciascun gruppo, le spese riportate includono la ripartizione dei servizi condivisi forniti dalle aree operative di supporto della BCE.

In linea con il suo impegno per una maggiore trasparenza e responsabilità, la BCE ha apportato alcuni adeguamenti alle proprie modalità di rendicontazione delle spese riguardanti i compiti di vigilanza. La tavola 7 fornisce informazioni più dettagliate sulle spese in base alle attività svolte, in particolare:

  • vigilanza cartolare e informativa, che include i costi relativi alla partecipazione della BCE ai GVC e alle attività di supervisione di banche o gruppi bancari meno significativi;
  • partecipazione della BCE a ispezioni in loco, comprese le missioni transfrontaliere;
  • funzioni di policy, consultive e normative, che comprendono valutazioni di significatività, autorizzazioni, cooperazione con altre agenzie, metodologia e pianificazione, verifiche di qualità della vigilanza, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement), ecc.;
  • gestione delle crisi;

La spesa della BCE riflette il cambiamento delle priorità di vigilanza durante la pandemia

  • attività macroprudenziali, incluse quelle connesse alle prove di stress e alle politiche di vigilanza;
  • statistiche di vigilanza, collegate al quadro di riferimento per la segnalazione dei dati;
  • processo decisionale del Consiglio di vigilanza, del relativo Segretariato e dei servizi legali.

Tavola 7

Spese sostenute per le attività di vigilanza della BCE (ripartizione dettagliata)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Nel 2020 si è registrata una diminuzione delle spese per i viaggi di lavoro e i servizi di consulenza in relazione ai compiti di vigilanza diretta degli enti significativi e di quelli meno significativi, mentre sono aumentate le spese legate alla gestione dei dati, al processo decisionale e alle funzioni di policy e di supervisione. Il calo delle altre spese operative è stato parzialmente compensato dalla crescita dell’organico approvato, come riportato nella sezione 5.1.

Riguardo ai viaggi di lavoro, nel 2020 le spese sostenute dalla BCE sono diminuite di oltre l’80 per cento, riducendosi a 2,4 milioni di euro. In aggiunta alle risorse interne, la BCE ricorre a servizi di consulenti esterni che forniscono competenze specialistiche o consulenze integrate, con la supervisione di una guida interna qualificata, per far fronte a temporanee carenze di risorse. Nel complesso, la BCE ha speso 30,4 milioni di euro in servizi di consulenza per i principali compiti di vigilanza: 38,3 milioni in meno rispetto al 2019. La principale ragione di tale calo è stata la conclusione dell’analisi mirata dei modelli interni nel 2020. I costi delle risorse esterne utilizzate sono scesi a 3,3 milioni di euro, a fronte dei 34,9 milioni di euro spesi nel 2019. Nel 2020, inoltre, sono stati spesi 14,6 milioni di euro per risorse esterne impiegate nelle valutazioni approfondite (comprehensive assessment) e ulteriori 0,3 milioni per attività preparatorie alla Brexit. La BCE ha speso 4,6 milioni di euro per risorse esterne impiegate nello svolgimento di compiti di vigilanza ispettiva ordinaria, comprese le missioni transfrontaliere. Ulteriori informazioni su tali attività sono riportate nel capitolo 1.

Grafico 30

Costo delle attività di vigilanza della BCE per categoria di spesa

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nel grafico potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Oltre a una ripartizione più dettagliata in base agli specifici compiti di vigilanza, la BCE sta introducendo anche un nuovo tipo di rendiconto che suddivide i costi per categoria di spesa, sulla base dei costi e dei servizi condivisi direttamente attribuibili alla vigilanza bancaria della BCE. Questa modalità di rappresentazione è incentrata sull’obiettivo della spesa ed è supportata da un più efficiente sistema di allocazione dei costi con funzionalità di rendicontazione più avanzate.

Le spese direttamente attribuibili sono costituite dai costi sostenuti per il personale adibito ai principali compiti di vigilanza, le iniziative di vigilanza (incluse le spese correlate alla Brexit e alle valutazioni approfondite), le altre spese operative quali le spese di viaggio e di formazione nonché quelle per le tecnologie informatiche dedicate, come il sistema IMAS e la piattaforma STAR (Stress Test Account Reporting).

La categoria dei servizi condivisi comprende i servizi utilizzati sia per le funzioni di banca centrale sia per le funzioni di vigilanza bancaria, raggruppati come segue: servizi di gestione degli stabili, servizi connessi con le risorse umane, servizi informatici condivisi, servizi legali, di revisione e amministrativi condivisi, servizi di comunicazione e traduzione e altri. Il costo di tali servizi condivisi viene ripartito tra le diverse funzioni utilizzando un meccanismo di allocazione dei costi che applica metriche standard del settore come gli equivalenti a tempo pieno (full time equivalent, FTE), gli spazi occupati dagli uffici e il numero di richieste di traduzione. Poiché la BCE è rigorosamente impegnata a perseguire una maggiore efficienza, le metriche di allocazione dei costi vengono perfezionate periodicamente.

Nel 2020 le spese direttamente attribuibili hanno raggiunto un importo di 284,5 milioni di euro, pari al 53 per cento delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti a 535,3 milioni di euro. I servizi condivisi hanno rappresentato una quota di spesa di 250,8 milioni di euro, pari al 47 per cento del totale. Quasi tutta la riduzione della spesa registrata nel 2020 rispetto alla stima pubblicata l’anno precedente è riconducibile a spese direttamente attribuibili. La domanda di servizi condivisi si è mantenuta su livelli sostenuti, con il risultato che i costi effettivi hanno raggiunto il 100 per cento della spesa pianificata. Ad esempio, vi è stata una significativa domanda di servizi di tecnologia informatica condivisi perché la maggior parte del personale ha lavorato a distanza. Allo stesso modo, vi è stato un utilizzo elevato dei servizi di gestione degli stabili. Tali servizi sono caratterizzati da costi fissi elevati ed è stata rivista la priorità in merito ad alcune spese per garantire il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro presso la sede della BCE.

6.2 Prospettive sul regime di contribuzione per la vigilanza bancaria nel 2021

La spesa della BCE per i compiti di vigilanza dovrebbe tornare su livelli di normalità nel 2021

Vi è ancora molta incertezza in merito alla pianificazione e alle priorità di vigilanza per il 2021, in quanto la BCE continua a rimanere flessibile rispetto ai fattori esterni. In questa fase iniziale si prevede un ritorno a livelli di spesa più normali per i principali compiti di vigilanza direttamente attribuibili. Di conseguenza, per il 2021, si prevede un aumento della spesa dell’11 per cento rispetto alla spesa effettiva per il 2020, ovvero un aumento comunque inferiore del 2 per cento rispetto alla stima pubblicata per lo stesso anno.

Tavola 8

Costo stimato della vigilanza bancaria della BCE nel 2021 per funzione

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

I contributi annuali per le attività di vigilanza del 2021, da riscuotersi nel 2022, saranno noti solo alla fine del periodo di contribuzione e comprenderanno la spesa effettiva per l’intero anno corretta per gli importi rimborsati alle singole banche o riscossi da queste ultime per i precedenti periodi di contribuzione, gli interessi di mora percepiti e i contributi che finora non è stato possibile riscuotere. Si stima che la quota della somma complessiva da riscuotere per ciascuna categoria sia del 93 per cento per gli enti significativi e del 7 per cento per gli enti meno significativi.

Tavola 9

Stima delle spese per le attività di vigilanza della BCE nel 2021

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.3 Regime di contribuzione per il 2020

Insieme al Regolamento sull’MVU, il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale essa riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi e la relativa decisione[86] definiscono i criteri per: a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; b) calcolare l’importo dovuto da ciascun ente vigilato; c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

6.4 I progressi realizzati nell’attuazione delle modifiche apportate al regime di contribuzione per le attività di vigilanza

Nel 2020 la BCE ha introdotto la fatturazione ex post dei costi effettivi

Il 2020 è stato un anno di transizione in quanto la BCE ha introdotto la riscossione ex post dei contributi per le attività di vigilanza e ha attuato le modifiche derivanti dalla revisione, nel 2019, del regime di contribuzione per le attività di vigilanza. Di conseguenza, nel 2020 non sono stati riscossi contributi per le attività di vigilanza relativi al periodo contributivo 2020. La fatturazione dei contributi è stata provvisoriamente programmata per il mese di maggio 2021. Inoltre, per favorire la transizione da una riscossione ex ante a una riscossione ex post dei contributi, verrà incluso l’avanzo relativo al periodo di contribuzione 2019.

Sono stati compiuti notevoli progressi nell’attuazione delle modifiche del regime di contribuzione. Le modifiche tecniche da apportare in virtù del nuovo regime linguistico, nell’ambito del quale la BCE emetterà gli avvisi di contribuzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE, saranno finalizzate a breve. È stato introdotto il riutilizzo dei dati di vigilanza disponibili presso la BCE, che elimina la necessità di una comunicazione apposita per i fattori da utilizzare nel calcolo della contribuzione per oltre il 90 per cento dei soggetti e dei gruppi bancari vigilati. Il nuovo processo prevede un periodo per i commenti, esteso a 15 giorni, in cui le banche possono verificare e inviare eventuali versioni riviste dei rispettivi dati sui fattori per il calcolo della contribuzione. Questo processo di verifica si svolge dalla metà di gennaio 2021. È stata inoltre definita una nuova procedura di notifica per i gruppi vigilati che hanno scelto di escludere dal computo del contributo le attività delle filiazioni che si trovano in Stati membri non partecipanti e paesi terzi. Come previsto nella decisione della BCE[87], ai gruppi è stato chiesto di notificare la propria decisione entro e non oltre il 30 settembre 2020. L’8 dicembre 2020 la BCE ha concesso una proroga eccezionale una tantum di tale termine, consentendo ai gruppi vigilati di presentare le notifiche fino al 30 dicembre 2020. Tale eccezione una tantum per il ciclo dei contributi relativo al 2020 è stata concessa a seguito dell’introduzione di una nuova procedura di notifica all’interno del regime di contribuzione per le attività di vigilanza in un momento in cui il COVID‑19 aveva colpito molti intermediari creando disfunzioni nei processi lavorativi. Per il 2021 verrà ripristinato il precedente termine del 30 settembre. Per migliorare il processo nei cicli futuri, la BCE intende automatizzare ulteriormente la procedura di notifica.

6.5 Importo complessivo da riscuotere per il periodo di contribuzione 2020

La BCE riscuoterà 514,3 milioni di euro in contributi per le attività di vigilanza per il 2020

Il contributo per le attività di vigilanza da riscuotere nel 2021 per il periodo di contribuzione 2020 ammonta a 514,3 milioni di euro. Tale importo si basa sulla spesa effettiva per il 2020, pari a 535,3 milioni di euro, e tiene conto: a) dell’avanzo di 22,0 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2019[88]; b) del rimborso di 1,0 milioni di euro (netti) ad alcuni enti creditizi per precedenti periodi di contribuzione, inclusi gli interessi di mora percepiti.

L’importo da recuperare tramite i contributi annuali per le attività di vigilanza è suddiviso in due parti. La suddivisione fa riferimento alla classificazione dei soggetti vigilati in enti significativi o meno significativi e riflette i diversi livelli delle attività di vigilanza da parte della BCE.

Tavola 10

Proventi complessivi derivanti dall’attività di vigilanza bancaria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.6 Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di singolo ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale degli enti vigilati. Per la maggior parte delle banche la data di riferimento per i dati è il 31 dicembre dell’anno precedente. Per i nuovi istituti vigilati al massimo livello di consolidamento all’interno del periodo di contribuzione[89], la BCE tiene conto del totale degli attivi e dell’esposizione complessiva al rischio segnalata dalla banca alla data di riferimento più prossima al 31 dicembre e utilizza tali cifre nel calcolo di una componente variabile del contributo per tutti i mesi in cui questo è esigibile da parte del soggetto con obbligo di pagamento. Il contributo calcolato per singola banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali.

Figura 4

La componente variabile del contributo è determinata dalla rilevanza e dal profilo di rischio di una banca

Il contributo di vigilanza è fissato al più elevato livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU. Esso è costituito da una componente variabile e da una componente minima. Quest’ultima si applica a tutte le banche in misura uguale e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare. Per gli enti significativi più piccoli, con un totale degli attivi pari o inferiore a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato. A partire dal 2020, il contributo minimo è stato dimezzato anche per gli enti meno significativi più piccoli, con un totale degli attivi pari o inferiore a 1 miliardo di euro.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni nella situazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo, o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente, c) revoca di un’autorizzazione esistente. Le variazioni legate a precedenti periodi di contribuzione, che hanno portato a nuove decisioni da parte della BCE in merito ai contributi di vigilanza, sono state pari a 1,0 milioni di euro nel 2020, che saranno inclusi nei contributi per le attività di vigilanza da fatturare nel 2021.

Ulteriori informazioni sui contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Il sito viene aggiornato periodicamente con contenuti pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

6.7 Altri introiti legati a compiti di vigilanza bancaria

La BCE è autorizzata a imporre sanzioni amministrative ai soggetti vigilati in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa prudenziale bancaria dell’UE, incluse le decisioni di vigilanza della BCE. Il relativo introito non viene considerato nel calcolo del contributo annuale di vigilanza. Il regolamento sui contributi garantisce che né i risarcimenti per danni pagabili a terzi, né le sanzioni amministrative pagabili alla BCE da parte degli enti vigilati abbiano alcuna influenza sui contributi di vigilanza.

Le sanzioni amministrative sugli enti vigilati sono registrate come entrate nel conto economico della BCE. Nel 2020 non sono stati registrati introiti derivanti da penali a carico dei soggetti vigilati, in quanto non sono state irrogate sanzioni[90].

7 Strumenti giuridici adottati dalla BCE

Gli strumenti giuridici adottati dalla BCE comprendono regolamenti, decisioni, indirizzi, raccomandazioni e istruzioni per le ANC (menzionate nell’articolo 9, paragrafi 1 e 3 del Regolamento sull’MVU e nell’articolo 22 del regolamento quadro sull’MVU). La presente sezione elenca gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel 2020 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE e comprende gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento dell’MVU, nonché altri atti rilevanti.

7.1 Regolamenti della BCE

BCE/2020/22Regolamento (UE) 2020/605 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (GU L 145 del 7.5.2020, pag. 1).

7.2 Altri strumenti giuridici della BCE

BCE/2020/1Raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 gennaio 2020, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 30 del 29.1.2020, pag. 1).

BCE/2020/16Indirizzo (UE) 2020/497 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2020, sulla registrazione di taluni dati da parte delle autorità nazionali competenti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (GU L 106 del 6.4.2020, pag. 3).

BCE/2020/19Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID‑19 e che abroga la Raccomandazione BCE/2020/1 (GU C 102I del 30.3.2020, pag. 1).

BCE/2020/30Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1).

BCE/2020/31Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).

BCE/2020/32Indirizzo (UE) 2020/978 della Banca centrale europea, del 25 giugno 2020, sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delle autorità nazionali competenti in relazione a enti meno significativi per quanto riguarda la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 217 dell’8.7.2020, pag. 5).

BCE/2020/35Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID‑19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19 (GU C 251 del 31.7.2020, pag. 1).

BCE/2020/39Decisione (UE) 2020/1331 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità e che abroga la decisione (UE) 2017/936 (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 34).

BCE/2020/40Decisione (UE) 2020/1332 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di significatività dei soggetti vigilati e che abroga la Decisione (UE) 2017/937 (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 36).

BCE/2020/41Decisione (UE) 2020/1333 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri e abroga la Decisione (UE) 2018/547 (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 38).

BCE/2020/42Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale e abroga la Decisione (UE) 2019/323 (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

BCE/2020/43Decisione (UE) 2020/1335 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi e abroga la Decisione (UE) 2019/1377 (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 42).

BCE/2020/44Decisione (UE) 2020/1306 della Banca Centrale Europea, del 16 settembre 2020, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID‑19 (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 30).

BCE/2020/62Raccomandazione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID‑19 e che abroga la Raccomandazione BCE/2020/35 (GU C 437, del 18.12.2020, pag. 1).

Modifica 1/2020, del 23 luglio 2020, al Regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 241 del 27.7.2020, pag. 43).

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I dati contenuti in questo Rapporto sono aggiornati al 31 dicembre 2020.

Per la terminologia tecnica, è disponibile un glossario nel sito della vigilanza bancaria della BCE (solo in inglese).

HTML ISBN 978-92-899-4714-5, ISSN 2443-5848, doi:10.2866/491239, QB-BU-21-001-IT-Q

  1. Cfr. i comunicati stampa della BCE “ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers” del 28 luglio 2020 e “La BCE chiede alle banche di non distribuire o di limitare i dividendi fino a settembre 2021” del 15 dicembre 2020. Cfr. anche il riquadro 1: Misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19.
  2. Per ulteriori dettagli sugli andamenti patrimoniali, cfr. i risultati aggregati dello SREP 2020.
  3. Cfr. il riquadro 1: Misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19.
  4. Cfr. le lettere della BCE alle banche sulla Capacità operativa per la gestione dei debitori in difficoltà nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID‑19) di luglio 2020 e sulla Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID‑19) di dicembre 2020.
  5. Cfr. la sezione 1.2.6. per ulteriori dettagli sul rischio informatico e cibernetico.
  6. Per ulteriori informazioni, cfr. il relativo comunicato stampa e la presentazione di accompagnamento.
  7. Cfr. la sezione 1.4 per ulteriori dettagli sulla valutazione del settore degli enti meno significativi.
  8. Cfr. anche la sezione 1.2.1: Le priorità di vigilanza per il 2020 e l’approccio pragmatico allo SREP.
  9. Il dato per il terzo trimestre 2020 è annualizzato.
  10. Cfr. il riquadro 1: Misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19.
  11. Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, l’indicatore strutturale (net stable funding ratio, NSFR), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
  12. Cfr. le lettere della BCE alle banche sulla Capacità operativa per la gestione dei debitori in difficoltà nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID‑19) del 28 luglio 2020 e sulla Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID‑19) del 4 dicembre 2020.
  13. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID‑19 (EBA/GL/2020/10) del 23 luglio 2020.
  14. Cfr. i risultati aggregati dello SREP 2020 e il requisito di secondo pilastro (Pillar 2 Requirement, P2R).
  15. Trends and risks in credit underwriting standards of significant institutions in the Single Supervisory Mechanism – main findings from the credit underwriting data collection 2019”, BCE, giugno 2020.
  16. Secondo le linee guida sui crediti deteriorati, gli enti significativi con livelli più elevati (denominati “banche con NPL elevati”) sono tenuti a presentare le proprie strategie di riduzione dei crediti deteriorati e dei beni acquisiti a fronte di crediti deteriorati, nonché a definire i propri obiettivi di riduzione a livello di portafoglio per il medio termine e ad aggiornarli annualmente.
  17. Cfr. le lettere della BCE alle banche su: IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID‑19), aprile 2020; Capacità operativa per la gestione dei debitori in difficoltà nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID‑19), luglio 2020; e Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID‑19), dicembre 2020.
  18. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, del 2 aprile 2020, sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID‑19 (EBA/GL/2020/02).
  19. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, del 31 ottobre 2018, sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/06).
  20. Un incidente cibernetico, ossia una possibile violazione della sicurezza informatica rilevata (sia dolosa sia accidentale), deve essere segnalato alla BCE nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 1) l’impatto finanziario potenziale è pari a cinque milioni di euro oppure è pari o superiore allo 0,1 per cento del CET1; 2) l’incidente è stato reso pubblico o provoca un danno reputazionale; 3) l’incidente è stato portato all’attenzione del responsabile della funzione informatica al di fuori della regolare procedura di segnalazione; 4) la banca ha dato notifica dell’incidente al gruppo di intervento per l’emergenza informatica/per la sicurezza informatica in caso di incidente, a un organismo incaricato della sicurezza o agli organi di polizia; 5) sono state avviate procedure per il ripristino tempestivo dell’operatività in caso di disastro o per la salvaguardia della continuità operativa o è stata presentata una denuncia di incidente cibernetico presso una compagnia di assicurazione; 6) sono stati violati obblighi giuridici o normativi; o 7) avvalendosi di criteri interni e valutazioni di esperti (anche in relazione a un potenziale impatto sistemico), la banca ha deciso di informare la BCE.
  21. Annual report on the outcome of the SREP IT Risk Questionnaire, Feedback to the industry, giugno 2020.
  22. Effective Practices for Cyber Incident Response and Recovery, documento di consultazione, FSB, 20 aprile 2020.
  23. Principles for operational resilience, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, agosto 2020.
  24. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, del 29 novembre 2019, sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology - ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04).
  25. Cfr., ad esempio, “Brexit: time to move to post‑Brexit business models”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, 12 febbraio 2020 e “Brexit: banks should prepare for year‑end and beyond”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, 18 novembre 2020.
  26. Sono incluse le decisioni relative al TRIM ed escluse le decisioni in merito al follow‑up delle disposizioni accessorie.
  27. L’analisi è stata condotta su un campione di 134 ispezioni in loco i cui rapporti ispettivi definitivi sono stati pubblicati tra ottobre 2019 e ottobre 2020.
  28. Gli importi complessivi sono inferiori rispetto agli anni precedenti a causa dell’interruzione della pianificazione ispettiva a seguito dell’insorgere della pandemia di COVID‑19.
  29. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID‑19 (EBA/GL/2020/10) del 23 luglio 2020.
  30. Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID‑19 (EBA/GL/2020/02) del 2 aprile 2020.
  31. La metodologia SREP per gli enti meno significativi si basa sugli orientamenti formulati dall’ABE e si ispira all’approccio applicato dalla BCE agli enti significativi e alle metodologie nazionali esistenti. Nel 2019 la metodologia è stata applicata agli enti meno significativi con priorità elevata e si prevedeva fosse applicata anche a tutti gli altri nel 2020.
  32. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  33. BNP Paribas, Deutsche Bank, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Santander, Société Générale e UniCredit.
  34. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE ha facoltà di applicare: a) requisiti più elevati, per le riserve di capitale previste, rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali e b) misure più severe per contrastare i rischi sistemici o macroprudenziali.
  35. Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID‑19 (CERS/2020/7), GU C 212, 26.6.2020, pag. 1.
  36. Proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, dicembre 2020
  37. Cfr. “La BCE pubblica il testo definitivo della Guida sui rischi climatici e ambientali per le banche”, comunicato stampa della BCE del 27 novembre 2020.
  38. Per il terzo anno consecutivo la BCE ha individuato i rischi climatici quali principali fattori di rischio nella mappa dei rischi dell’MVU per il sistema bancario.
  39. Cfr. anche l’intervento di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, tenuto allo European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar il 17 giugno 2020.
  40. Cfr. l’approfondimento sui rischi climatici contenuto nel Rapporto della BCE sulle prassi delle banche in materia di ICAAP.
  41. Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU, GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
  42. I criteri sono definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento sull’MVU.
  43. L’elenco degli enti significativi e meno significativi pubblicato a dicembre 2020 riflette a) le decisioni sulla significatività notificate agli enti vigilati prima del 30 novembre 2020 e b) altre modifiche ed evoluzioni nelle strutture dei gruppi entrate in vigore prima del 1° novembre 2020.
  44. La diminuzione del numero di soggetti sottoposti a vigilanza deriva dalla summenzionata modifica metodologica e riguarda in particolare tre enti slovacchi.
  45. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1). Cfr. anche “ECB has assessed that AS PNB Banka in Latvia was failing or likely to fail”, comunicato stampa della BCE del 15 agosto 2019.
  46. Il dato include un numero limitato di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo non esecutivo.
  47. Alcune decisioni riguardano più di una valutazione per autorizzazione (ad es. verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità di diversi esponenti dello stesso ente significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione). Alcune procedure di autorizzazione, come le procedure di passaporto e di decadenza dell’autorizzazione, non richiedono una decisione formale della BCE.
  48. Si tratta di procedure soggette ai quadri generali di delega approvati a norma della Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2016/42) e della Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23).
  49. L’articolo 2, paragrafo 15, della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, e imprese di assicurazione e le imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui conglomerati finanziari, GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) definisce una “società di partecipazione finanziaria mista” come “un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario”. A norma dell’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento quadro sull’MVU, una società di partecipazione finanziaria mista si qualifica come ente vigilato se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 21, lettera b), del regolamento stesso.
  50. Cfr. la sezione 5.3: Trasparenza e comunicazione.
  51. Cfr. il comunicato stampa della BCE “ECB launches public consultation on its supervisory approach to consolidation”, pubblicato il 1° luglio 2020.
  52. La voce “gestione del rischio/controlli interni” comprende i meccanismi o i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto. Con “funzioni degli organi di gestione” ci si riferisce alla misura in cui coloro che dirigono di fatto l’attività di un ente o che hanno il potere di definirne la strategia, gli obiettivi e l’indirizzo generale, oltre a controllare e monitorare il processo decisionale della dirigenza, adempiono alle proprie responsabilità.
  53. Cfr la pagina “FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus”, aggiornata al 15 dicembre 2020.
  54. Per capacità di risanamento complessiva (ORC) si intende la misura in cui le opzioni di risanamento di una determinata banca le consentirebbero di ripristinare la propria posizione patrimoniale a seguito di una situazione di tensione finanziaria.
  55. Per maggiori dettagli sull’impatto del COVID‑19 sull’ORC delle banche cfr. l’articolo “COVID‑19 exposes weaknesses in banks’ recovery plans” nell’edizione di febbraio 2021 della newsletter di vigilanza.
  56. Cfr. Enria, A. e Fernandez‑Bollo, E., “Fostering the cross‑border integration of banking groups in the banking union”, The Supervision Blog, Vigilanza bancaria della BCE, ottobre 2020.
  57. Cfr. la sezione 3.1: Interazione con il Comitato di risoluzione unico.
  58. Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1) e Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4). L’accordo sull’inclusione del lev bulgaro e della kuna croata negli AEC II è entrato in vigore simultaneamente.
  59. Cfr. “ECB concludes comprehensive assessment of five Croatian banks”, comunicato stampa della BCE, 5 giugno 2020.
  60. Per la Bulgaria, la valutazione approfondita è stata completata il 26 luglio 2019, come riferito nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2019.
  61. Cfr. “ECB lists Bulgarian and Croatian banks it will directly supervise as of October 2020”, comunicato stampa della BCE, 11 settembre 2020.
  62. Cfr. “Basel Committee coordinates policy and supervisory response to Covid‑19”, comunicato stampa del CBVB, 20 marzo 2020.
  63. Cfr. “Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid‑19”, comunicato stampa del CBVB, 27 marzo 2020.
  64. Cfr. “Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid‑19”, comunicato stampa del CBVB, 3 aprile 2020.
  65. Cfr. “Governors and Heads of Supervision commit to ongoing coordinated approach to mitigate Covid‑19 risks to the global banking system and endorse future direction of Basel Committee work”, comunicato stampa del CBVB, 30 novembre 2020.
  66. Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modificando la Decisione n. 716/2009/CE e abrogando la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
  67. The ESCB input into the EBA feasibility report under article 430c of the Capital Requirements Regulation (CRR 2)”, BCE, Francoforte sul Meno, settembre 2020.
  68. Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
  69. Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing”, Commissione europea, Bruxelles, 7 maggio 2020.
  70. Uno dei principi guida per la progettazione organizzativa è stato che qualora una divisione sia composta da più di 15 dipendenti secondo l’organico assegnato, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di sezioni. Per le aree operative che effettuano analisi di vigilanza su singole banche si può istituire una sezione composta da sei o più addetti. Per le altre aree operative della vigilanza bancaria, un numero di addetti da otto a dieci richiede la creazione di una sezione a sé stante. Questo approccio allinea il cosiddetto “span of control” per i dirigenti a capo, rispettivamente, di sezioni e divisioni.
  71. Per ulteriori dettagli, cfr. l’allegato 1 di “The operational efficiency of the ECB’s crisis management for banks”, ECA Special Report, n. 2, 2018.
  72. Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni; è composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, da un rappresentante della BCE e da cinque rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali, che sono nominati dal Consiglio di vigilanza per un anno, sulla base di un sistema di rotazione che garantisce un’equa rappresentanza dei paesi.
  73. Si tratta di decisioni di vigilanza finalizzate o adottate nel periodo di segnalazione (ovvero decisioni emesse). Il numero delle decisioni di vigilanza non corrisponde al numero dei procedimenti autorizzativi comunicati ufficialmente alla BCE nel periodo di segnalazione (ovvero procedimenti di notifica in ingresso).
  74. Di queste, 196 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega.
  75. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  76. La Commissione amministrativa del riesame è un organo della BCE i cui membri sono individualmente e collettivamente indipendenti dalla BCE stessa e hanno il compito di riesaminare le decisioni assunte dal Consiglio direttivo su questioni di vigilanza a seguito di una richiesta di riesame ammissibile. La Commissione è composta da cinque membri: Jean‑Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), Javier Arístegui, André Camilleri e Gerd Häusler; vi sono inoltre due supplenti: René Smits e Ivan Šramko.
  77. Cfr. l’articolo 24, paragrafo 7, del Regolamento sull’MVU.
  78. Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).
  79. Articoli 11, 12 e 17 del Codice di condotta unico per le alte cariche della Banca centrale europea.
  80. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  81. Decisione della Banca centrale europea, del 17 settembre 2014, sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).
  82. Il Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) specifica gli obblighi di segnalazione per gli enti creditizi nell’ambito delle segnalazioni finanziarie (FINancial REPorting, FINREP) e di quelle prudenziali (COmmon REPorting, COREP). Tali obblighi di segnalazione sono descritti in maggior dettaglio nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti ai fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). FINREP è il quadro di riferimento per la raccolta di informazioni finanziarie dagli enti creditizi, mentre COREP è il quadro di riferimento per la raccolta di informazioni relative al calcolo del primo pilastro.
  83. L’SSM‑wide data collection database è un’iniziativa volta a semplificare ulteriormente gli obblighi segnaletici nei confronti dell’autorità di vigilanza stabiliti dalla BCE e dalle ANC e a migliorare la governance interna. Esso raccoglie informazioni su tutte le richieste di dati inviate a enti sottoposti a vigilanza diretta; tali informazioni sono utilizzate per aumentare la trasparenza delle richieste di dati inviate alle banche e per analizzare l’onere di segnalazione.
  84. I servizi condivisi comprendono la gestione degli stabili, delle risorse umane, i servizi amministrativi, la funzione di programmazione e controllo, la contabilità, i servizi legali, la comunicazione e i servizi di traduzione, la revisione interna e i servizi statistici e informatici.
  85. Regolamento (UE) 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  86. Decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99).
  87. Cfr. l’articolo 4 della Decisione (UE) 2019/2158.
  88. Il riporto al periodo di contribuzione 2020 di −22,0 milioni di euro è costituito da −23,1 milioni di euro per gli enti e i gruppi bancari significativi e +1,1 milioni di euro per gli enti o i gruppi meno significativi.
  89. Per gli enti istituiti dopo il 1° ottobre il contributo richiesto corrisponderà alla componente minima applicata solo per il numero di mesi interi per i quali è stata esercitata la vigilanza.
  90. Cfr. la sezione 2.2 per ulteriori informazioni su procedure sanzionatorie e altre misure amministrative.
Segnalazioni whistleblowing