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Verifica dei requisiti di idoneità

Le verifiche di idoneità sono tese ad accertare che i membri degli organi di amministrazione di un ente creditizio vigilato, compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali ove previsto dal diritto nazionale, soddisfino i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico.

Gli organi aziendali devono inoltre essere idonei ad assolvere i propri compiti e riflettere una composizione che contribuisca alla gestione efficace dell’ente e a un processo decisionale equilibrato.

La BCE svolge un ruolo di controllo sull’accesso agli organi aziendali ed è responsabile della verifica dell’idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione di tutti gli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta. La verifica dell’idoneità degli organi di amministrazione delle banche accresce la sicurezza e la solidità dei singoli enti creditizi e rafforza l’intero settore bancario, contribuendo ad aumentare la fiducia del pubblico nei confronti del settore finanziario dell’area dell’euro in generale.

Le verifiche dei requisiti di idoneità in sintesi (obiettivo, criteri e processo)

La prima autorizzazione dell’ente creditizio all’esercizio dell’attività bancaria prevede la verifica dei requisiti di idoneità da parte della BCE. Quando le nomine dei membri degli organi di amministrazione rientrano in una procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o all’acquisizione di una partecipazione qualificata, la verifica di idoneità confluisce nella valutazione complessiva nell’ambito di tale procedura. La BCE valuta inoltre l’idoneità dei nuovi membri in caso di variazioni nella composizione degli organi di amministrazione.

Maggiori informazioni su questi processi sono disponibili nella pagina Autorizzazioni.

Criteri

La BCE considera cinque criteri nella valutazione dei requisiti di idoneità:

  • onorabilità
  • esperienza
  • indipendenza di giudizio/conflitti di interesse
  • disponibilità di tempo per il congruo espletamento delle funzioni
  • idoneità complessiva
Termini

Si applicano i termini di legge nazionali, che variano da un paese all’altro.

Processo
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* oppure alta dirigenza, se in presenza di delega

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