Approccio e metodologie di vigilanza
L’approccio e le metodologie applicati dalla BCE nella vigilanza e nella supervisione per gli enti meno significativi (less significant institution, LSI) devono assicurare l’equilibrio fra armonizzazione da un lato e considerazione delle specificità locali e della proporzionalità dall’altro.
Priorità di vigilanza
Ogni anno la Vigilanza bancaria della BCE, insieme alle autorità nazionali competenti (ANC), effettua un’accurata valutazione dei rischi e delle vulnerabilità principali che devono affrontare gli enti significativi (significant institution, SI) sottoposti alla sua vigilanza diretta e definisce le priorità strategiche per i tre anni successivi. Queste priorità sono direttamente applicabili agli SI, ma servono anche da orientamento alle ANC per la definizione delle priorità di vigilanza per gli LSI dei rispettivi paesi, tenendo conto delle specificità locali e della proporzionalità.
Proporzionalità nella vigilanza e nella supervisione per gli LSI
Il principio di proporzionalità assicura che le aspettative e i requisiti formulati dall’autorità di vigilanza corrispondano alle dimensioni, all’importanza sistemica e al profilo di rischio delle banche vigilate e che le risorse siano attribuite in maniera efficiente alle attività di vigilanza.
Essenzialmente si tratta di adeguare la natura e l’intensità dell’azione di vigilanza a ogni banca, in base al profilo di rischio, al modello di business o alle dimensioni, senza transigere sulla sua posizione prudenziale. Riguardo alla proporzionalità, gli strumenti e le caratteristiche generali che servono da riferimento sono elencati negli orientamenti sulla governance interna pubblicati dall’Autorità bancaria europea (ABE).
Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) integra in vari modi la proporzionalità nella vigilanza e nella supervisione.
Il regime di classificazione è un punto di partenza fondamentale per l’applicazione del principio di proporzionalità. Innanzitutto, la distinzione fra SI e LSI permette di modulare l’intensità dell’azione di vigilanza. In aggiunta, gli LSI sono ulteriormente suddivisi in enti piccoli e non complessi (small and non-complex institution, SNCI), categoria introdotta dal secondo regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR II), e LSI ad alto rischio e ad alto impatto, sulla base della metodologia definita dal regolamento quadro sull’MVU. Il regime di classificazione traduce il profilo di rischio, il modello di business e le dimensioni delle banche in diversi livelli di impegno (in termini di frequenza, portata e profondità delle analisi) e oneri di vigilanza, ad esempio per quanto riguarda le segnalazioni.
In linea con il quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza, la proporzionalità è applicata riducendo la portata delle segnalazioni finanziarie per gli enti più piccoli, che beneficiano di una comunicazione più selettiva, anziché integrale, dei punti di dati. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle segnalazioni.
Le metodologie applicate nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rappresentano un elemento analitico fondamentale, in quanto stabiliscono diversi gradi di intensità della vigilanza e collocano gli LSI in varie categorie di priorità, soprattutto in termini di frequenza e granularità della valutazione prudenziale. Rispetto alle metodologie SREP applicate agli SI, l’impianto dello SREP per gli LSI prevede aspettative, livelli di dettaglio dell’analisi e frequenza generalmente meno intensi.
Infine, la proporzionalità è riflessa anche in molte altre metodologie di valutazione di vigilanza, ad esempio la verifica dei requisiti di idoneità effettuata dalla BCE.
Intervento di Pentti Hakkarainen sulla proporzionalità nella vigilanza bancaria, Basilea, 9 maggio 2019Metodologia per la determinazione degli SNCI
Il CRR II ha introdotto il concetto di SNCI. Per essere definito tale un ente deve soddisfare i nove criteri elencati nell’articolo pertinente del CRR.
Spetta innanzitutto alle stesse banche determinare se siano SNCI; in linea di principio verificano questa condizione su base continuativa. Gli LSI dovrebbero comunicare alle rispettive ANC un cambiamento del loro stato, ossia quando iniziano a qualificarsi come SNCI o quando non soddisfano più tutti i criteri definiti nel CRR. Ciò non esclude che le ANC possano stabilire se le banche sottoposte alla loro vigilanza debbano essere considerate SNCI, in conformità ai criteri fissati nel CRR, e comunicare l’esito di queste verifiche alle banche interessate. La condizione di SNCI ha delle implicazioni, ad esempio ai fini delle segnalazioni finanziarie in base alle norme tecniche di attuazione.
Metodologia per la determinazione degli LSI ad alto rischio e ad alto impatto
Riguardo alla supervisione della BCE sulla vigilanza degli LSI, il regolamento quadro dell’MVU stabilisce che “la BCE detta criteri generali per determinare quali informazioni sono notificate e relativamente a quali soggetti vigilati meno significativi, in particolare tenendo conto della situazione di rischio e dell’impatto potenziale sul sistema finanziario nazionale dei soggetti interessati”.
La BCE distingue fra LSI ad alto impatto e LSI ad alto rischio.
L’elenco degli LSI ad alto rischio è aggiornato con cadenza trimestrale e non viene divulgato.
La classificazione è utilizzata dalla BCE e dalle ANC nel contesto delle notifiche, tuttavia ha implicazioni anche per l’intensità dell’azione di vigilanza, ad esempio per la frequenza delle valutazioni SREP.
Elenco degli LSI ad alto impattoValutazioni SREP per gli LSI
La finalità dello SREP è promuovere un sistema bancario resiliente e una solida offerta di servizi finanziari all’economia. Ciò presuppone una valutazione approfondita delle strategie, delle procedure e dei rischi delle banche e un orientamento prospettico nel determinare quanto capitale occorra a ogni banca per coprire i propri rischi.
La BCE e le ANC hanno collaborato fin dal 2015 per mettere a punto una metodologia SREP comune per gli LSI che fosse basata sugli orientamenti dell’ABE sullo SREP e integrasse la metodologia SREP per gli SI e le metodologie SREP nazionali.
Lo SREP per gli LSI è inteso a favorire la convergenza della vigilanza nel settore degli LSI, assicurando allo stesso tempo un livello minimo di armonizzazione e una continuità nella valutazione degli SI e degli LSI. In quanto autorità di vigilanza diretta per gli LSI, le ANC mantengono la piena competenza per le valutazioni e le decisioni sui livelli adeguati di capitale e liquidità e sulle misure qualitative da assumere.
La metodologia SREP riflette il principio di proporzionalità poiché stabilisce il livello minimo di impegno nei confronti degli LSI che i responsabili della vigilanza devono assicurare. Il livello dell’impegno di vigilanza dipende dalla priorità assegnata a un determinato LSI e dalla natura della sua operatività; è quello che definiamo un modello di impegno minimo di vigilanza. Di conseguenza lo SREP differisce da un LSI all’altro, ad esempio per quanto riguarda l’intensità della valutazione, quali informazioni l’LSI deve comunicare all’autorità di vigilanza e cosa questa si attende dall’LSI.
Dal 2022 si applica la metodologia SREP comune a tutti gli LSI. Tuttavia, la metodologia riflette il principio di proporzionalità basato sulla complessità dell’ente e offre alle ANC una certa flessibilità, che nello SREP è importante ai fini dell’esame del processo interno di valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità di una banca e delle prove di stress per gli LSI.
Lo SREP per gli LSI è un processo continuo e la sua metodologia è destinata a evolvere nel tempo.
Metodologia SREP per gli LSIOpzioni e discrezionalità
Ad aprile 2017, a seguito di una consultazione pubblica, la BCE ha pubblicato un indirizzo e una raccomandazione intesi ad armonizzare l’esercizio a livello di MVU delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’UE.
Dalle ANC ci si attendeva che applicassero la raccomandazione a partire dalla data di adozione, il 4 aprile 2017, e che si conformassero all’indirizzo dal 1o gennaio 2018. Nella sua funzione di supervisione la BCE monitora l’attuazione da parte delle ANC delle opzioni e discrezionalità stabilite.
A marzo 2022 sia l’indirizzo che la raccomandazione sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche legislative nel frattempo adottate, in particolare con l’introduzione del pacchetto CRR II/CRD V per il settore bancario in cui sono state riviste le norme sui requisiti patrimoniali. Secondo le attese, le ANC dovrebbero conformarsi all’indirizzo rivisto dal 1o ottobre 2022 e applicare la raccomandazione rivista a partire dalla data di adozione, il 25 marzo 2022.
- Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi
- Indirizzo (UE) 2022/508 della BCE, del 25 marzo 2022, che modifica l’Indirizzo (UE) 2017/697
- Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10)
- Raccomandazione della BCE, del 25 marzo 2022, che modifica la Raccomandazione BCE/2017/10
- Consultazione pubblica sul progetto di revisione delle politiche in materia di opzioni e discrezionalità