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Cosa sono gli “enti meno significativi”?

13/12/2022

Tutti i soggetti vigilati sono di norma classificati come enti meno significativi (less significant institution, LSI). Sono considerati significativi – e ricadono quindi sotto la vigilanza diretta della BCE – se soddisfano almeno uno dei criteri stabiliti nel regolamento quadro sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Questi criteri comprendono le dimensioni di una banca, la sua importanza per l’economia del paese in cui è ubicata o dell’UE nel suo insieme e la significatività delle sue attività transfrontaliere. A ottobre 2022 erano classificate come enti significativi (significant institution, SI) 111 banche e come LSI oltre 2.000 banche.

Molti LSI forniscono servizi a comunità o regioni più piccole. La maggior parte delle casse di risparmio e delle banche cooperative rientra, ad esempio, in questo gruppo. Inoltre, gli LSI offrono in genere servizi e prodotti più specializzati rispetto a quelli proposti dagli SI, fra cui il finanziamento per l’acquisto di autovetture, il credito ipotecario, il credito a determinati settori e i servizi relativi ai titoli.

Gli LSI sono vigilati dalle rispettive autorità nazionali, sotto la supervisione della BCE, mentre gli SI sono vigilati direttamente dalla BCE. Nella vigilanza e nella supervisione per gli LSI si applica il principio di proporzionalità, assicurando che le aspettative e i requisiti dell’autorità di vigilanza corrispondano alle dimensioni, all’importanza sistemica e al profilo di rischio delle banche vigilate e che le risorse siano attribuite in maniera efficiente alle attività di vigilanza. Nondimeno, tutte le banche devono rispettare i requisiti minimi ai quali non si può derogare in virtù del principio di proporzionalità.

Ai fini di un trattamento proporzionato le banche sono classificare in base alle loro caratteristiche. La distinzione tra SI e LSI è un punto di partenza fondamentale per l’applicazione della proporzionalità. Esiste un’ulteriore tipologia di LSI, quella degli enti piccoli e non complessi (small and non-complex institution, SNCI), introdotta dal regolamento rivisto sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR II). Le specificità di una banca, come il profilo di rischio, il modello di business, le attività transfrontaliere e le dimensioni, costituiscono altri fattori di differenziazione applicati per determinare il livello adeguato dell’impegno di vigilanza (in termini di frequenza, portata e profondità delle analisi) e delle segnalazioni prudenziali.

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