Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per

Prefazione di Christine Lagarde, Presidente della BCE

Nel 2021 abbiamo continuato a contrastare gli effetti della pandemia di coronavirus (COVID‑19) sulle nostre economie e sulle nostre vite. La risposta risoluta e coordinata delle politiche alla crisi pandemica, coniugata al progredire delle campagne di vaccinazione, ha sostenuto la rapidità della ripresa nel corso dell’anno. Alla fine del 2021, nell’area dell’euro il prodotto è tornato sui livelli precedenti la pandemia.

A differenza di quanto avvenuto nelle crisi precedenti, il settore bancario si è trovato in una posizione finanziaria solida, tale da sostenere l’economia e contribuire al rafforzamento delle nostre risposte di policy. Le misure adottate dalla vigilanza bancaria della BCE hanno fatto sì che le banche trasmettessero ordinatamente i nostri impulsi di politica monetaria, tesi a preservare condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i settori dell’economia. Si stima che le risposte di politica monetaria e di vigilanza bancaria abbiano, nel loro insieme, salvaguardato oltre un milione di posti di lavoro.

Tuttavia, nonostante un recupero insolitamente rapido, ora dobbiamo prepararci alle sfide del periodo che farà seguito alla crisi. L’impatto complessivo della pandemia diverrà evidente solo gradualmente e, con l’emergere dell’effettivo stato di salute finanziaria delle imprese in alcuni dei settori più esposti alla pandemia, la qualità degli attivi potrebbe risultare compromessa. La vigilanza europea, pertanto, tiene sotto stretta sorveglianza l’incremento del rischio di credito.

Allo stesso tempo, la pandemia ha indotto cambiamenti ancor più fondamentali nel panorama in cui operano le banche. Il processo di digitalizzazione ha subito un’accelerazione ed è diventato più urgente affrontare le questioni legate al cambiamento climatico. Le problematiche da lungo tempo irrisolte connesse alla bassa redditività e all’eccesso di capacità produttiva potrebbero limitare la capacità di alcune banche di adattarsi e rimanere competitive nel contesto della transizione digitale ed ecologica. Occorre una duplice risposta.

Da un lato, le banche devono migliorare l’efficienza in termini di costi e riorientare i propri modelli imprenditoriali mirando alla capacità di tenuta e alla creazione di valore nel più lungo periodo. Per fare ciò è necessario progredire ulteriormente nel tener conto dei rischi legati al clima e all’ambiente nelle strategie e nei processi di gestione del rischio già in essere. In questo ambito le banche devono fare ancora molta strada per soddisfare le nostre aspettative di vigilanza.

Dall’altro lato, è necessario portare a compimento l’unione bancaria. Un settore finanziario più robusto, integrato e diversificato sarebbe d’aiuto a sbloccare l’ampio bacino di investimenti privati a livello europeo necessario a imprimere un’accelerazione alla transizione digitale ed ecologica.

Sono fiduciosa che tutto ciò sia possibile. Il settore bancario, così come ha partecipato a fornire una risposta risolutiva alla crisi, può anche dare il suo contributo nel preparare la nostra economia a un futuro sempre più attento alle tematiche ambientali e alle tecnologie digitali.

Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza

Come è stato il 2021 per la vigilanza bancaria della BCE?

La pandemia ha continuato a rappresentare una sfida per tutti nel 2021 e le autorità di vigilanza non hanno fatto eccezione. Mi ha colpito la capacità di tenuta operativa mostrata in questo frangente dalla BCE, come istituzione. Pur nell'impossibilità di condurre tutte le ispezioni in loco che avremmo voluto, l’efficacia della nostra azione di vigilanza è rimasta invariata. Anche la frequenza delle interazioni con le banche non ha subito rallentamenti, benché tali attività siano state condotte principalmente da remoto. Il confronto che si è svolto nell'ambito delle riunioni del Consiglio di vigilanza è stato proficuo e ci ha consentito di pervenire senza difficoltà a un consenso sulla maggior parte delle questioni. Nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, siamo riusciti a potenziare la collaborazione e il lavoro di squadra tra le varie aree operative della BCE, all'interno della vigilanza bancaria europea e tra BCE e autorità nazionali competenti (ANC). Spero tuttavia di poter incontrare nuovamente i colleghi di persona e di riprendere le visite presso le ANC, gli incontri in presenza con gli esponenti bancari e le ispezioni in loco.

A fronte di un’incertezza sul futuro in via di attenuazione e di prospettive macroeconomiche in miglioramento nel corso del 2021, abbiamo rimosso la maggior parte delle misure straordinarie che avevamo adottato per consentire alle banche di gestire gli effetti più immediati della crisi. Abbiamo inoltre ripreso a svolgere il normale processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), dopo che nel 2020 avevamo adottato un approccio pragmatico, incentrato sulle sfide legate alla pandemia. Per la prima volta abbiamo esaminato i rischi climatici in modo strutturato, identificando gli scostamenti tra le prassi seguite dalle banche e le nostre aspettative di vigilanza. Inoltre, dopo cinque anni di intenso lavoro, abbiamo portato a termine l'analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM), che rappresenta una pietra miliare nel ripristinare l’affidabilità e la coerenza nell’utilizzo dei modelli interni a fini regolamentari. Il 2021 è anche stato l’anno in cui abbiamo assunto la vigilanza sulle imprese di investimento di importanza sistemica con sede nei paesi dell’unione bancaria. La nostra attività di vigilanza è stata sempre accompagnata dall’impegno per una chiara comunicazione delle nostre aspettative alle banche e agli altri operatori di mercato, al fine di rendere più trasparenti le nostre politiche e condividere i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di vigilanza. Infine, abbiamo sperimentato un processo innovativo per la definizione delle priorità di vigilanza, che dovrebbe consentire ai nostri gruppi di esperti di concentrarsi maggiormente sui rischi significativi e meno su compiti meramente formali, che si rivelano molto onerosi.

Siamo in emergenza pandemica da due anni. Qual è il suo giudizio sull’operato delle banche?

Sin dall’insorgere della pandemia le banche europee hanno mostrato nel complesso una forte capacità di tenuta. Lo considero il frutto delle riforme adottate dopo la crisi finanziaria, dell’impegno che da tempo profondiamo per rafforzare la situazione patrimoniale delle banche, la qualità dei loro attivi e le loro riserve di liquidità, nonché dell’adozione tempestiva di misure straordinarie di sostegno pubblico. I coefficienti patrimoniali si sono mantenuti solidi durante tutta questa fase e le banche sono state in grado di continuare a erogare credito a famiglie, piccole imprese e società. Al momento non vi sono chiare evidenze di un deterioramento della qualità degli attivi.

Sebbene in linea generale le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro siano positive, permane incertezza riguardo all’evoluzione della pandemia. Nello specifico, in alcuni settori più esposti alla pandemia si è assistito al materializzarsi di segnali latenti di rischio di credito. Inoltre, le turbative lungo le catene di approvvigionamento gravano sul commercio e sull’attività economica nel suo complesso. Anche la leva finanziaria è in aumento nel sistema e poiché il fenomeno riguarda alcune delle nostre banche è necessario rimanere vigili. Variazioni dei tassi di interesse e dei differenziali di credito lungo il cammino verso la ripresa potrebbero accrescere il rischio di credito per molte banche, oltre a danneggiare i prestatori particolarmente esposti a istituzioni finanziarie non bancarie con un grado di leva elevato. Ciò merita particolare attenzione.

Nel complesso, tuttavia, direi che, a fronte di una crisi estremamente grave, le banche europee hanno dimostrato capacità di tenuta e sono in condizioni molto migliori rispetto al periodo che ha fatto seguito alla crisi del 2008.

Quali sono a suo avviso le sfide principali che le banche europee dovranno affrontare? La crisi causata dal COVID‑19 può considerarsi per lo più superata?

Fortunatamente nel 2021 le prospettive macroeconomiche sono migliorate e non ci aspettiamo più l’ondata di crediti deteriorati che temevamo all’inizio della pandemia. Le banche non devono comunque abbassare la guardia. Gli andamenti positivi del 2021 le hanno indotte a ridurre significativamente gli accantonamenti rispetto ai massimi osservati nel 2020. Tuttavia, la valutazione del livello di rischio resta complessa e le prospettive continuano a indicare segnali di un rischio di credito latente. Nel 2021 l’incidenza dei crediti oggetto di un significativo deterioramento non è diminuita, registrando anzi notevoli aumenti nel corso dell’anno nei servizi di alloggio e ristorazione, nonché nei settori del trasporto aereo e dei viaggi. Perciò continueremo a incoraggiare una gestione proattiva del rischio di credito e un’attenzione particolare verso qualunque potenziale deterioramento significativo della qualità degli attivi nei portafogli creditizi.

Inoltre, alcune banche hanno aumentato le proprie esposizioni verso controparti societarie con elevata leva finanziaria, oltre quanto indicato nelle aspettative di vigilanza comunicate in precedenza, mentre altre sono esposte indirettamente alla leva finanziaria attraverso hedge fund e altre istituzioni finanziarie non bancarie. Tali banche sono particolarmente esposte a variazioni improvvise dei tassi di interesse e dei differenziali, che non sono da escludere se il percorso di uscita dai bassi tassi di interesse dovesse rivelarsi accidentato. In questo caso potremmo ancora assistere a correzioni significative dei prezzi delle attività e dei differenziali, a costose riduzioni della leva finanziaria e a fenomeni di contagio diretto e indiretto attraverso canali inaspettati.

Inoltre, troppe banche europee si trovano ancora in condizioni di bassa redditività e hanno strutture di costo poco snelle. Gli andamenti a livello aggregato del cost‑to‑income ratio evidenziano un problema persistente di inefficienza nel settore bancario europeo sin dal 2015.

Un fattore positivo è rappresentato dal fatto che diverse banche hanno recentemente avviato programmi di ottimizzazione dei costi di ampia portata, ad alto contenuto tecnologico, anche se tali sforzi richiederanno tempo per tradursi in un miglioramento della redditività e degli indicatori relativi all’efficienza dei costi. Abbiamo esortato le banche a riorientare i propri modelli imprenditoriali verso la creazione di valore di lungo periodo, giacché una solida e costante capacità di generare ricavi è la prima linea di difesa quando ci si trova a operare in circostanze difficili. La sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche continua a essere una delle nostre priorità di vigilanza. Nel 2021 abbiamo avviato una serie di ispezioni mirate sui modelli imprenditoriali e redditività, che proseguiranno per tutto il 2022.

Passiamo al tema della digitalizzazione nel settore bancario e non bancario. In che modo le banche stanno affrontando il conseguente aumento della concorrenza e l’aumento della domanda di prodotti digitali da parte della clientela?

La trasformazione digitale ha subito un’accelerazione durante la pandemia e sta modificando il panorama competitivo in modo irreversibile. Vi saranno vincitori e perdenti, anche nel settore bancario. Elementi essenziali per avere successo sono risultati essere un'efficace gestione strategica, il volume e la qualità degli investimenti effettuati in campo informatico e l'adozione di misure incisive per migliorare l’efficienza in termini di costo. In particolare si osserva che le banche che hanno ottenuto buoni risultati nella trasformazione digitale hanno investito nell’aggiornamento delle infrastrutture informatiche e nell’ottimizzazione dei processi, semplificando e digitalizzando numerose procedure interne.

Al tempo stesso, l’impiego delle nuove tecnologie pone sfide inedite non solo per le banche, ma anche per le autorità di vigilanza e di regolamentazione. Le banche sono sempre più esposte ai rischi informatici e cibernetici. Affinché la BCE possa avere un quadro chiaro sul tema è necessario che i nostri esperti di vigilanza abbiano una formazione adeguata anche in questo campo. Infine, nel medesimo spirito, anche la vigilanza dovrebbe intraprendere un processo di transizione digitale: nel 2021 abbiamo proseguito con l’introduzione di una serie di strumenti di suptech per rendere più efficace ed efficiente il lavoro degli addetti alla vigilanza nell’intera unione bancaria.

I rischi climatici e ambientali (climate and environmental, C&E) hanno acquisito grande importanza nel 2021. Ritiene che le banche europee siano pronte ad affrontare l’aumento previsto di questi rischi?

Nel 2021 la BCE ha compiuto notevoli progressi nell’incoraggiare le banche ad assumere un ruolo più proattivo nella gestione dei rischi climatici. Abbiamo chiesto alle banche di condurre un’autovalutazione del proprio grado di preparazione a fronte di tali rischi e abbiamo messo a confronto le risposte ricevute. Abbiamo discusso i risultati dell'esercizio insieme alle banche nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza e abbiamo pubblicato un rapporto contenente alcune delle migliori prassi individuate nel corso di tale analisi. La brutta notizia è che secondo le banche il 90 per cento delle loro prassi è parzialmente conforme o totalmente non conforme alle nostre aspettative di vigilanza.

Tuttavia, esse hanno iniziato a includere i rischi climatici e ambientali nelle proprie strutture e circa la metà sta adeguando i propri assetti di governance in questo senso. Nel 2022 continueremo il nostro lavoro sui rischi climatici e ambientali attraverso un'indagine tematica dedicata, in ambito SREP, e una prova di stress prudenziale sul rischio climatico. Questi esercizi saranno un’occasione di apprendimento sia per noi, autorità di vigilanza, sia per le banche, e porranno le basi per un inserimento più strutturato dei rischi climatici e ambientali nella nostra metodologia SREP.

Ha accennato al fatto che la BCE si muove verso una maggiore trasparenza. Quali progressi sono stati compiuti nel 2021?

La vigilanza bancaria della BCE si è sempre impegnata a tal fine e nel 2021 abbiamo reso più trasparenti i nostri metodi e risultati, in varie maniere.

Nell’ambito delle prove di stress 2021 abbiamo compiuto due grandi passi in avanti verso una maggiore trasparenza. Per la prima volta abbiamo pubblicato risultati individuali di carattere generale emersi dalle prove di stress per banche non incluse nel campione utilizzato dall’ABE nell'analogo esercizio condotto a livello di UE, nonché riscontri suddivisi per classe relativi agli orientamenti di secondo pilastro. Auspichiamo che gli ulteriori dettagli forniti sulla nuova metodologia per determinare gli orientamenti di secondo pilastro promuovano una migliore comprensione dell’utilizzo dei risultati delle prove di stress nell’ambito dello SREP.

Abbiamo inoltre divulgato informazioni più dettagliate sulle modalità seguite per definire le priorità di vigilanza per il prossimo triennio. Abbiamo definito con chiarezza la nostra mappa dei rischi per il futuro, collegando ogni specifica vulnerabilità da noi individuata a una precisa priorità di vigilanza. In questo modo si dà anche conto della maniera in cui la vigilanza bancaria della BCE nel suo complesso alloca le proprie risorse per il periodo di riferimento.

Inoltre, abbiamo cercato di rendere più trasparente il lavoro intrapreso in materia di rischi climatici e ambientali, attraverso la pubblicazione dei risultati dell’analisi comparata sul grado di preparazione delle banche menzionata prima e la condivisione delle buone prassi adottate dal sistema bancario in questo ambito. Ciò è particolarmente importante giacché si tratta di una categoria di rischio emersa solo di recente, sulla quale dobbiamo fare passi in avanti concreti in breve tempo.

Abbiamo inoltre rivisto la nostra Guida alla verifica dei requisiti di idoneità. Oltre a introdurre il concetto di responsabilità individuale, abbiamo concentrato l’attenzione sull’esperienza dei membri del consiglio di amministrazione in materia di rischi climatici e ambientali e abbiamo sottolineato l’importanza della diversità, inclusa la diversità di genere, nella composizione degli organi di amministrazione delle banche.

Infine, abbiamo rinnovato il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE per consentire a cittadini e banche di navigare in maniera semplice e intuitiva, con la predisposizione di un portale semplificato per le banche e una piattaforma ottimizzata per la segnalazione delle irregolarità (“whistleblowing”).

Nel complesso sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2021, soprattutto se si considera che abbiamo affrontato una crisi unica, lavorando per la maggior parte del tempo da remoto.

1 La vigilanza bancaria nel 2021

1.1 Banche vigilate nel 2021: performance e principali rischi

1.1.1 Capacità di tenuta complessiva del settore bancario

All’inizio della crisi legata al COVID‑19 gli enti significativi presentavano solide posizioni patrimoniali, che hanno mantenuto nel 2021

All’inizio della crisi legata al coronavirus (COVID‑19) gli enti significativi (significant institutions, SI) soggetti alla vigilanza bancaria europea presentavano solide posizioni patrimoniali. Dopo un lieve calo nel primo trimestre del 2020, il coefficiente aggregato di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) ha raggiunto il 15,6 per cento nel quarto trimestre del 2020 e si è stabilizzato su questo livello nel 2021 (cfr. il grafico 1). La capacità di tenuta delle banche durante la crisi può essere attribuita a diversi fattori, in particolare alle misure di sostegno pubblico attuate per tutelare la solvibilità della clientela e agevolare l’accesso al credito, alla risposta di politica monetaria fortemente accomodante e ai tempestivi provvedimenti in materia di regolamentazione e vigilanza adottati in risposta alla crisi. Inoltre, a marzo 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha raccomandato alle banche di non distribuire dividendi e di non riacquistare azioni proprie e, a dicembre 2020, di limitare tali distribuzioni. Ciò ha consentito alle banche di rafforzare la propria base patrimoniale in un contesto di relativa incertezza circa l’entità delle perdite potenziali su crediti. A giugno 2021, in presenza di previsioni macroeconomiche che segnalavano una ripresa economica e una minore incertezza, la BCE ha deciso di non estendere la propria raccomandazione oltre settembre 2021. Le autorità di vigilanza hanno invece ripreso la prassi, adottata prima della pandemia, di valutare i piani di capitale e distribuzione di ciascuna banca nell’ambito del regolare dialogo di vigilanza. Le banche dovrebbero continuare a esercitare prudenza nelle decisioni sui dividendi e sul riacquisto di azioni proprie, considerando con attenzione le proprie proiezioni patrimoniali a medio termine e la sostenibilità dei propri modelli imprenditoriali.

Grafico 1

Coefficienti patrimoniali degli enti significativi (definizione transitoria)

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Il coefficiente aggregato di leva finanziaria (leverage ratio, LR) ha seguito un andamento analogo durante la pandemia, stabilizzandosi al 5,9 per cento nel terzo trimestre del 2021, dopo essere aumentato dal 5,3 nel secondo trimestre del 2020. Le banche si sono preparate in maniera adeguata per l’introduzione, a giugno 2021, del coefficiente di leva finanziaria come requisito. Inoltre, nel 2022 sarà applicata la nuova metodologia per valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva, volta a cogliere la leva potenziale derivante dall’ampio ricorso a derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli, voci fuori bilancio o arbitraggio regolamentare, al fine di individuare le banche per le quali potrebbero essere necessari provvedimenti qualitativi o requisiti di secondo pilastro per il coefficiente di leva finanziaria. Ciò limiterà ulteriormente l’accumularsi di leva finanziaria eccessiva, contribuendo così alla capacità di tenuta del sistema bancario dell’area dell’euro. Permangono tuttavia rischi che minacciano l’adeguatezza patrimoniale e le banche non dovrebbero sottostimare il pericolo che perdite aggiuntive possano continuare a incidere sull’evoluzione del profilo patrimoniale, quando le misure di sostegno giungeranno a scadenza.

Grafico 2

Coefficiente di leva finanziaria degli enti significativi

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Le misure di sostegno straordinarie legate al COVID‑19 hanno contribuito a prevenire un marcato incremento dei crediti deteriorati, ma l’impatto della pandemia potrebbe concretizzarsi appieno solo nel medio termine

La BCE ha continuato a promuovere la resilienza delle banche vagliandone la capacità di risanamento complessiva, ossia la misura in cui gli istituti possono riprendersi da gravi situazioni di stress attuando le opzioni di risanamento indicate nei relativi piani[1].

Le banche hanno sostenuto il credito alla clientela durante tutta la crisi e finora non si è riscontrato un impatto significativo sulla qualità degli attivi. L’andamento complessivamente positivo della qualità degli attivi (cfr. il grafico 3) è riconducibile a diversi fattori, fra cui il fatto che le banche con elevati volumi di crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL) abbiano continuato a ridurne la quota ereditata dal passato, nonché l’aumento dei crediti assistiti da garanzie statali e altre misure di supporto ai debitori. A tal riguardo, l’insieme di misure straordinarie di sostegno, adottate nel corso del 2020 e del 2021 in conseguenza del COVID‑19 al fine di allentare le condizioni di finanziamento e aiutare famiglie, piccole imprese e società, ha contribuito a prevenire un marcato incremento dei fallimenti e dei crediti deteriorati. Tuttavia, la vigilanza bancaria della BCE continua a nutrire preoccupazione per la qualità degli attivi delle banche nel medio termine, in quanto l’impatto della pandemia potrebbe concretizzarsi appieno solo dopo la revoca della maggior parte delle misure di sostegno pubblico di natura emergenziale. L’incidenza dei crediti che hanno subito un significativo deterioramento rispetto alla data di iscrizione iniziale, classificati quindi nello stadio 2, si mantiene maggiore rispetto al periodo precedente la pandemia e i crediti che hanno beneficiato delle misure di sostegno legate al COVID‑19 sembrano avere un profilo di rischio leggermente più elevato. Inoltre, il notevole aumento dei livelli di debito in vari segmenti dell’economia potrebbe tradursi in rischi di insolvenza maggiori, in particolare nei settori economici o nei paesi colpiti più duramente dalla pandemia. In tale contesto, nell’ambito della propria attività di vigilanza sul rischio di credito svolta nel 2021, la BCE ha sottolineato la necessità di porre particolare enfasi su solide prassi di gestione del rischio di credito[2].

Grafico 3

Andamento dei crediti deteriorati degli enti significativi (totale dei prestiti)

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Malgrado le difficoltà nella continuità operativa, l’impatto della pandemia in termini di rischio operativo finora è stato contenuto

Sebbene, con l’insorgere della pandemia, le banche abbiano dovuto affrontare delle sfide eccezionali in termini di operatività e continuità operativa, l’ammontare delle perdite legate a rischi operativi dovuti alla pandemia segnalato nel 2021 è stato notevolmente inferiore rispetto al 2020. Ciò è in linea con l’aspettativa per cui le perdite da rischio operativo indotte dal COVID‑19 si sarebbero verificate principalmente nelle prime fasi della pandemia, in quanto gli elementi fondamentali che le caratterizzano sono di natura eccezionale[3].

Dopo l’iniziale attivazione di piani di continuità operativa in risposta alla pandemia, a partire dall’estate del 2020 si è assistito a una stabilizzazione dei modelli di lavoro da remoto e nel 2021 una quota di forza lavoro degli enti significativi compresa tra il 40 e il 50 per cento ha svolto la propria attività da casa (cfr. il grafico 4).

Nella prima metà del 2021 si è registrato un moderato incremento, pari al 9,8 per cento, degli incidenti cibernetici significativi segnalati alla BCE, ma con conseguenze sulla disponibilità dei sistemi informatici molto contenute, così come l’ammontare delle relative perdite[4].

Grafico 4

Lavoro da remoto presso gli enti significativi

(percentuale della forza lavoro che ha operato da remoto)

Fonte: BCE.
Nota: i dati si riferiscono a un campione coerente di enti significativi che ha segnalato tutti i dati raccolti nel periodo considerato.

Ciononostante, i rischi operativi e informatici rimangono elevati, a causa delle persistenti sfide che le banche e i loro fornitori di servizi si trovano ad affrontare in tutto il mondo. A seguito della pandemia si è riscontrato un aumento delle minacce per la sicurezza informatica, delle sfide nella gestione dei cambiamenti e del grado di dipendenza dalle infrastrutture informatiche e dai fornitori di servizi informatici. È fondamentale che le banche gestiscano adeguatamente i rischi correlati per assicurare continuità nell’erogazione dei servizi finanziari.

Nonostante alcuni miglioramenti, permangono diverse debolezze strutturali relative agli organi di gestione e alle funzioni di controllo interno delle banche

Al tempo stesso, la BCE ha continuato a sottolineare la necessità che gli enti vigilati migliorino i propri assetti di governance. La crisi legata al COVID‑19 ha dimostrato l’importanza di disporre di solidi assetti di governance, funzioni di controllo interno e capacità di aggregazione dei dati. Sebbene siano stati osservati alcuni miglioramenti, permangono diverse debolezze strutturali.

Le banche hanno compiuto alcuni progressi nella composizione degli organi di gestione, ad esempio migliorando progressivamente le competenze dei membri e aumentando il numero di soggetti che soddisfano i criteri di indipendenza formale. Permangono tuttavia alcuni aspetti problematici, in particolare: a) scarso coinvolgimento dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e limitata capacità di confrontarsi con decisioni strategiche nelle aree più colpite dalla crisi legata al COVID‑19; b) competenze insufficienti nella gestione delle banche e dei rischi riscontrate negli amministratori non esecutivi di alcuni enti; c) assenza di una politica di gestione delle diversità e promozione insufficiente delle stesse in alcuni enti, che mette a rischio l’idoneità complessiva dell’organo; d) bassa quota di membri indipendenti dell’organo in alcuni enti, che ostacola ulteriormente la capacità dell’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica, di confrontarsi in modo costruttivo con gli amministratori esecutivi.

La crisi legata al COVID‑19 ha inoltre esacerbato le debolezze preesistenti in diversi ambiti della governance e della gestione del rischio. In primo luogo, permangono carenze nell’aggregazione e nella segnalazione dei dati a causa di assetti informatici frammentati e non armonizzati, debolezze relative alla scarsa automazione, all’uso diffuso dei controlli manuali e nella governance dei dati (ad esempio, validazione della qualità dei dati non sufficientemente indipendente). Ciò ostacola i processi decisionali delle banche. In secondo luogo, diverse banche devono ancora migliorare ulteriormente le proprie funzioni di controllo interno, soprattutto per far fronte alla carenza di personale, all’insufficiente importanza e prestigio di tali funzioni e alle lacune nei processi (quali i programmi di verifica della conformità e la definizione della propensione al rischio della banca).

Le politiche monetarie e prudenziali hanno sostenuto fortemente l’aumento della liquidità e del finanziamento a disposizione degli enti significativi per tutto il 2021

Le condizioni di liquidità e finanziamento degli enti significativi hanno continuato a registrare dei miglioramenti, grazie all’ampio sostegno fornito dalle misure di politica monetaria. Alle banche è stato consentito di operare al di sotto della soglia generale minima dell’indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR), pari al 100 per cento, fino alla fine del 2021[5]. Ciononostante, è proseguita la tendenza al rialzo delle posizioni di liquidità, con l’LCR che ha raggiunto il 173,8 per cento nel terzo trimestre del 2021, il livello più elevato osservato dall’avvio della vigilanza bancaria europea (cfr. il grafico 5). Ciò è riconducibile principalmente all’ampio ricorso alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT), che ha consentito alle banche di ottenere finanziamenti e accumulare riserve di liquidità senza impegnare le proprie attività liquide di elevata qualità. A settembre 2021, l’utilizzo totale dei fondi delle OMRLT ha raggiunto 2.200 miliardi di euro, pari a circa la metà dell’attuale liquidità in eccesso nell’Eurosistema.

Grafico 5

Evoluzione delle riserve di liquidità, dei deflussi di liquidità netti e del coefficiente di copertura della liquidità

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Analogamente all’LCR, anche il coefficiente netto di finanziamento stabile (net stable funding ratio, NSFR) è aumentato costantemente a partire dalla seconda metà del 2020, raggiungendo il massimo, pari al 129,3 per cento, a settembre 2021 (cfr. il grafico 6). Il 28 giugno 2021 è entrato in vigore in maniera vincolante il requisito minimo NFSR pari al 100 per cento su base continuativa. Sebbene le banche debbano in linea generale rispettare l’NSFR a livello sia consolidato sia individuale, nel 2021 la BCE ha concesso deroghe all’osservanza a livello individuale ad alcune banche, previo rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento e, in particolare, previa attuazione di una attenta gestione del rischio di liquidità.

Grafico 6

Evoluzione del finanziamento stabile disponibile, del finanziamento stabile richiesto e dell’NSFR

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Dalla seconda metà del 2020 si è continuato a osservare un allentamento delle condizioni generali di mercato per le banche dell’area dell’euro, a seguito dell’eccezionale intervento da parte di amministrazioni e banche centrali, che ha determinato una diminuzione della volatilità, una riduzione dei differenziali di credito e vivacità dei mercati azionari. Di conseguenza, gli indicatori generali del rischio di mercato, quali il valore a rischio e le attività ponderate per il rischio (risk‑weighted assets, RWA), sono diminuiti. In tale contesto, i potenziali rischi di mercato, connessi principalmente al rischio di controparte e agli shock ai tassi di interesse e ai differenziali di credito, sono stati identificati come priorità di vigilanza per il periodo 2022‑2024.

1.1.2 Performance complessiva degli enti sottoposti alla vigilanza bancaria europea

La ripresa della redditività delle banche nel 2021 è stata trainata principalmente dalle minori svalutazioni dovute al recupero dell’economia dopo la pandemia

Dopo aver toccato un minimo nel 2020 al culmine della pandemia, nel 2021 la redditività degli enti significativi sottoposti alla vigilanza bancaria europea ha segnato una ripresa. A livello aggregato, il rendimento annualizzato del capitale (return on equity, ROE) delle banche è aumentato raggiungendo il 7,2 per cento (cfr. il grafico 7), il livello massimo osservato da diversi anni, benché ancora inferiore al costo del capitale proprio medio. Tale aumento è stato determinato principalmente da una riduzione ciclica dei flussi di svalutazioni, più che dimezzati rispetto all’anno precedente. Nel 2020 le banche avevano dovuto costituire ingenti accantonamenti a fini precauzionali a fronte dell’incertezza senza precedenti legata all’impatto della pandemia. Nel 2021 tale prassi ha smesso di essere adottata o, in alcuni casi, si è agito perfino in direzione opposta, in ragione della ripresa economica registrata nel corso dell’anno.

Grafico 7

Scomposizione del ROE aggregato degli enti significativi per fonte di reddito/spesa

(in percentuale del capitale)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

I benefici della ripresa economica hanno riguardato anche il risultato netto di gestione prima di svalutazioni, accantonamenti e imposte, tornato ai livelli precedenti la pandemia. Ciò è stato determinato principalmente dall’aumento dei ricavi delle banche derivanti da attività di negoziazione e investimento e dal loro reddito netto da provvigioni e commissioni, con un ruolo fondamentale svolto da quelle relative alla gestione patrimoniale. Per contro, il margine di interesse è rimasto contenuto e inferiore ai livelli antecedenti la pandemia a causa delle persistenti pressioni sui margini di intermediazione delle banche. Complessivamente, le banche sono riuscite ad aumentare i propri utili di gestione netti del 15 per cento (cfr. il grafico 8). Tale aumento è stato fondamentale per il miglioramento dell’efficienza delle banche in termini di costi, con un calo di oltre 2 punti percentuali del cost‑to‑income ratio, che nel 2021 è stato pari al 63,5 per cento.

Grafico 8

Cost‑to‑income ratio e componenti indicizzate degli enti significativi

(valori percentuali)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Nota: il campione include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile).

Gli utili da negoziazione hanno contribuito positivamente alla redditività delle banche sottoposte alla vigilanza bancaria europea, raggiungendo il livello massimo nella prima metà del 2021, soprattutto nel caso delle banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks, G‑SIB, cfr. il grafico 9). Le banche sono anche riuscite ad aumentare in misura consistente il proprio reddito netto da provvigioni e commissioni: quelle da gestione patrimoniale hanno beneficiato del livello elevato dei prezzi delle attività.

Grafico 9

Flussi di redditi da negoziazione[6] e da capitale per alcuni modelli imprenditoriali

(flussi trimestrali in miliardi di euro)

Fonte: BCE.
Note: il campione relativo alla voce “Media dell’MVU” include tutti gli enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (campione variabile); i grafici relativi alle voci “G‑SIB”, “Banche universali e di investimento” e “Altro” rappresentano il sottocampione con il rispettivo modello imprenditoriale.

Dal lato dei costi, gli oneri amministrativi e gli ammortamenti sono aumentati del 3,3 per cento, principalmente a causa dell’aumento delle spese per il personale e di quelle relative ai servizi informatici. Tuttavia, le banche hanno mantenuto i loro più ampi obiettivi strategici di ridurre le spese e investire in servizi informatici e iniziative digitali. Tali strategie comportano costi significativi che devono essere sostenuti in anticipo, ma le banche si attendono di cogliere i benefici di questa trasformazione nel medio periodo. Inoltre, alla luce dell’aumento dell’utilizzo dei canali digitali da parte della clientela a seguito della pandemia, esse potrebbero essere in grado di ridurre ulteriormente l’eccesso di capacità e realizzare strutture di costo più snelle, in tal modo perfino migliorando ulteriormente l’efficienza in termini di costo.

Le operazioni di fusione e acquisizione delle banche, generalmente considerate il tipo di risanamento più ardito e con il maggiore potenziale trasformativo, sembrano agire da catalizzatore per il settore, per accrescere l’efficienza e ripristinare livelli di redditività più sostenibili[7]. Le fusioni e acquisizioni sembrano aver acquisito un certo slancio negli ultimi due anni. In particolare, le banche si sono impegnate più attivamente in operazioni mirate di risanamento a livello di linee di business. Alcuni intermediari hanno ampliato o diversificato le proprie attività di gestione patrimoniale, attività in titoli, servizi di custodia e tecnologie di pagamento, mentre altri le hanno ridimensionate per reindirizzare le risorse in altri settori.

Grafico 10

Totale degli attivi delle banche oggetto di fusione o acquisizione e quantità di fusioni e acquisizioni nell’area dell’euro

Fonte: elaborazioni della BCE sulla base di Dealogic e Orbis BankFocus.
Note: il campione include le operazioni di fusione e acquisizione che hanno coinvolto enti significativi e meno significativi nell’area dell’euro, escludendo alcune operazioni private e tra banche di piccole dimensioni non segnalate in Dealogic. Le operazioni legate alla risoluzione di banche e le fusioni in condizioni di difficoltà sono state escluse dal campione. Le operazioni sono segnalate in base all’anno in cui sono state annunciate.

Le fusioni e acquisizioni vere e proprie avvengono ancora per lo più a livello interno, ma alcune delle operazioni più mirate presentano una dimensione transfrontaliera e quindi contribuiscono anche all’integrazione finanziaria nell’ambito dell’UE. Un’altra via per perseguire il consolidamento transfrontaliero sarebbe la possibilità per le banche di rivedere le proprie strutture organizzative internazionali. In particolare, un più ampio ricorso alle succursali e alla libera prestazione di servizi, anziché alle filiazioni, potrebbe costituire un approccio promettente per lo sviluppo dell’attività transfrontaliera all’interno dell’unione bancaria e del mercato unico.

Gli sforzi per accrescere la redditività in modo sostenibile potrebbero anche innescare ulteriori iniziative di risanamento, che potrebbero comportare una maggiore diversificazione delle fonti di reddito e un aumento dell’efficienza, se accompagnate da chiari indirizzi operativi e da una solida strategia aziendale. Tuttavia, tali azioni strategiche devono essere strutturate e gestite dalle banche stesse e i relativi organi di gestione devono garantire l’adozione di solide procedure di governance, in grado di individuare, gestire e mitigare adeguatamente tutti i rischi rilevanti per l’esecuzione di tali attività di risanamento. Per agevolare la pianificazione da parte delle banche a tal riguardo, a gennaio 2021 la BCE ha pubblicato una guida sul trattamento di vigilanza di fusioni e acquisizioni[8] al fine di garantire trasparenza sulle modalità di valutazione delle operazioni di fusione da parte della BCE, in modo da consentire alle banche di conoscere le aspettative della propria autorità di vigilanza.

Anche la redditività degli enti meno significativi è migliorata nel 2021, principalmente per le minori svalutazioni

Con un andamento analogo a quello degli enti significativi, anche la redditività degli enti creditizi meno significativi (less significant institutions, LSI) sottoposti alla vigilanza bancaria europea ha mostrato segni di ripresa nel 2021. Alla fine di settembre 2021, il rendimento medio del capitale era pari al 3,3 per cento, in rialzo rispetto all’1,7 di fine 2020. Tale incremento è principalmente riconducibile alla diminuzione delle svalutazioni rispetto al 2020, quando gli enti meno significativi avevano dovuto costituire una quantità rilevante di accantonamenti per evitare un brusco deterioramento del proprio portafoglio prestiti. Analogamente agli enti significativi, nel 2021 alcuni enti meno significativi hanno erogato una parte degli accantonamenti appostati in precedenza, contribuendo a riportare la propria redditività sui livelli antecedenti la pandemia.

Gli enti meno significativi sono stati in grado di compensare le pressioni sui propri margini di intermediazione intensificando le attività basate su provvigioni e commissioni. Complessivamente, sono riusciti ad aumentare i propri utili di gestione netti del 9,7 per cento rispetto al periodo corrispondente. Questo stimolo alle fonti di reddito degli enti meno significativi ha favorito il miglioramento del cost‑to‑income ratio medio, sceso dal 70,3 per cento della fine del 2020 al 66,7 alla fine di settembre 2021. Dal lato dei costi, gli enti meno significativi non sono stati in grado di ridurre efficacemente i propri oneri amministrativi.

Riquadro 1
Prove di stress condotte nel 2021

Come negli anni precedenti, la BCE è stata coinvolta nella preparazione e nell’esecuzione della prova di stress condotta nel 2021 in tutta l’UE e coordinata dall’Autorità bancaria europea (ABE). Nell’ambito dei lavori preparatori, la BCE ha contribuito a elaborare la metodologia della prova di stress e a delineare lo scenario di base e lo scenario avverso. Lo scenario avverso è stato elaborato in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e l’ABE, e con la stretta cooperazione delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali competenti. La BCE ha inoltre prodotto i benchmark ufficiali per il rischio di credito nell’ambito della prova di stress a livello di UE. Tali benchmark forniscono alle banche i profili delle proiezioni per l’andamento dei parametri relativi al rischio di credito (quali probabilità di default, tassi di migrazione e perdita in caso di default); alle banche è stato richiesto di applicare tali benchmark ai propri portafogli in caso di indisponibilità di adeguati modelli di rischio di credito.

Dopo l’avvio della prova di stress il 29 gennaio 2021, la vigilanza bancaria della BCE ha eseguito la verifica della qualità dei dati inviati dalle banche sottoposte alla sua vigilanza diretta, con l’obiettivo di assicurarsi che le banche applicassero correttamente la metodologia dell’ABE. Delle 50 banche coinvolte nella prova di stress condotta nell’UE, 38 sono direttamente sottoposte alla vigilanza bancaria della BCE e detengono circa il 70 per cento delle attività bancarie totali dell’area dell’euro. L’ABE, in data 30 luglio 2021, ha pubblicato i risultati individuali delle 50 banche partecipanti, assieme a dati di dettaglio sulle esposizioni e sui bilanci aggiornati a fine 2020.

In aggiunta all’esercizio svolto a livello di UE, la BCE ha condotto una propria prova di stress sulle 51 banche di medie dimensioni poste sotto la sua vigilanza diretta ma non incluse nel campione dell’ABE. Inoltre, seppur con un minore grado di dettaglio, per la prima volta la BCE ha pubblicato per queste banche risultati individuali.

Le 38 banche dell’area dell’euro interessate dalla prova di stress a livello di UE e le 51 banche di medie dimensioni sottoposte alla vigilanza della BCE rappresentano nell’insieme poco più del 75 per cento delle attività bancarie totali dell’area.

Scenari

Lo scenario avverso per la prova di stress del 2021 ipotizzava un impatto perdurante dello shock generato dal COVID‑19 in un contesto di tassi di interesse più bassi per un periodo prolungato di tempo. In tale scenario, l’incertezza circa gli andamenti legati alla pandemia determina una prolungata contrazione economica, caratterizzata da un calo sostenuto del PIL e da un forte aumento della disoccupazione. I fallimenti societari e il ridimensionamento delle attività d’impresa impongono considerevoli aggiustamenti nelle valutazioni delle attività, nei differenziali di credito e nei costi di indebitamento. Infine, i prezzi degli immobili residenziali e, ancor di più, quelli degli immobili commerciali, si riducono significativamente.

Risultati[9]

Nello scenario avverso, il coefficiente finale di CET1 per le 89 banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE era pari in media al 9,9 per cento, ossia 5,2 punti percentuali in meno rispetto al punto di partenza del 15,1 per cento. Per le 38 banche partecipanti alla prova dell’ABE, il coefficiente patrimoniale CET1 medio è diminuito di 5 punti percentuali, passando dal 14,7 al 9,7 per cento. Le 51 banche di medie dimensioni coinvolte nell’esercizio di competenza esclusiva della BCE hanno mostrato una riduzione di capitale di 6,8 punti percentuali, dal punto di partenza del 18,1 all’11,3 per cento. Nello scenario avverso le banche di medie dimensioni hanno subito una maggiore riduzione di capitale, dovuta soprattutto al maggiore impatto del calo del margine di interesse, del reddito netto da provvigioni e commissioni, nonché degli utili da negoziazione nell’orizzonte triennale.

Nel complesso, all’inizio dell’esercizio 2021 le banche si trovavano in una situazione migliore rispetto all’inizio della precedente prova di stress a livello di UE condotta nel 2018[10]. Ciò è dovuto a significative riduzioni dei costi operativi e a un calo considerevole delle consistenze di crediti deteriorati in molti paesi. Tuttavia, nel 2021 la riduzione di capitale è stata più elevata a livello di sistema, in ragione di uno scenario avverso più sfavorevole adottato nell’esercizio del 2021 rispetto a quello del 2018.

Il principale fattore che ha determinato la riduzione di capitale è stato il rischio di credito, a causa delle notevoli perdite su crediti generate dall’imponente shock macroeconomico adottato nello scenario avverso. Inoltre, nonostante la tenuta complessiva del sistema bancario anche in condizioni avverse, lo scenario di stress ha determinato significative perdite di mercato soprattutto per le banche di maggiori dimensioni dell’area dell’euro, in quanto più esposte a shock azionari e dei differenziali di credito. Il terzo dei principali fattori della riduzione di capitale è stato rappresentato dalla limitata capacità delle banche di generare reddito in condizioni economiche sfavorevoli, avendo subito una diminuzione significativa del margine di interesse, del reddito netto da provvigioni e commissioni e degli utili da negoziazione.

Integrazione della prova di stress nell’attività di vigilanza ordinaria

I risultati qualitativi (sull’accuratezza e sulla tempestività dei dati segnalati da parte delle banche) e quantitativi (sulla riduzione del capitale e sulla capacità di tenuta delle banche a fronte di condizioni di mercato avverse) della prova di stress sono serviti da input per il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Anche gli effetti quantitativi risultanti dallo scenario avverso hanno costituito per le autorità di vigilanza un input fondamentale per la determinazione del livello degli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G), effettuata mediante un nuovo approccio per classi articolato in due fasi. I dettagli forniti sulla nuova metodologia per determinare gli orientamenti di secondo pilastro dovrebbero promuovere una migliore comprensione dell’utilizzo dei risultati delle prove di stress nell’ambito dello SREP.

1.2 Progetti e priorità di vigilanza per il 2021

1.2.1 Le priorità di vigilanza per il 2021

Nel 2021 le priorità di vigilanza della BCE hanno riguardato principalmente le aree che hanno subito l’impatto della pandemia in misura significativa

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha deciso di concentrare i propri sforzi su quattro aree prioritarie che hanno subito l’impatto della pandemia di COVID‑19 in misura significativa: gestione del rischio di credito, solidità patrimoniale, sostenibilità dei modelli imprenditoriali e governance. Le attività e i progetti di vigilanza condotti nel corso dell’anno hanno mirato a rafforzare la capacità di tenuta e le prassi delle banche vigilate, con particolare attenzione alle vulnerabilità ritenute critiche nel contesto della pandemia.

Rischio di credito

Una delle particolarità della crisi legata al COVID‑19 è rappresentata dal fatto che, a fronte di un ingente calo del prodotto, gli NPL hanno continuato a diminuire, anche grazie alle misure straordinarie di politica monetaria adottate per sostenere l’economia reale. Questi interventi senza precedenti hanno d’altra parte alterato il merito di credito dei debitori e conseguentemente inciso sulla capacità delle banche di gestire il rischio di credito. In tale contesto, il lavoro di verifica dell’adeguatezza dei sistemi adottati dalle banche per la gestione del rischio di credito, intrapreso nel 2020 dalla vigilanza bancaria della BCE, è proseguito nel corso del 2021. L’obiettivo era aumentare il grado di preparazione operativa delle banche alla gestione tempestiva dei debitori in difficoltà, nonché la loro capacità di individuare, valutare e attenuare adeguatamente potenziali deterioramenti della qualità degli attivi dei debitori, specie nei settori particolarmente vulnerabili all’impatto della pandemia. Tra le iniziative intraprese nel corso del 2021 al fine di conseguire tale obiettivo figurano: approfondimenti mirati sulle esposizioni bancarie verso il settore dei servizi di alloggio e di ristorazione, attività in loco mirate e verifiche di follow‑up condotte dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) presso gli intermediari segnalati perché interessati da notevoli scostamenti rispetto alle aspettative di vigilanza.

Solidità patrimoniale

Alla luce dei timori relativi a un incremento del rischio di credito è stato indispensabile per le autorità di vigilanza assicurare l’adeguatezza delle posizioni patrimoniali degli enti significativi e identificare precocemente le vulnerabilità specifiche delle singole banche per adottare tempestivamente eventuali azioni correttive, ove necessario. Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha esaminato le prassi di pianificazione patrimoniale delle banche al fine di valutare la capacità di produrre previsioni realistiche che tengano in considerazione le incertezze economiche derivanti dalla pandemia. La prova di stress condotta nel 2021 a livello di UE ha consentito una valutazione approfondita delle posizioni patrimoniali delle banche, evidenziando che il settore bancario dell’area dell’euro continuerebbe a mostrarsi resiliente anche a fronte di uno scenario avverso.

A luglio la BCE ha deciso di non estendere oltre settembre 2021 la propria raccomandazione rivolta a tutte le banche di limitare i dividendi. Le autorità di vigilanza riprenderebbero invece a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione dei dividendi di ciascuna banca nell’ambito del regolare processo prudenziale. Le banche dovrebbero continuare ad adottare prudenza nelle decisioni sui dividendi e sul riacquisto di azioni proprie, considerando con attenzione la sostenibilità del proprio modello imprenditoriale e il rischio che perdite aggiuntive possano in seguito incidere sull’evoluzione del profilo patrimoniale, quando le misure di sostegno giungeranno a scadenza. In questa fase la BCE non prevede di estendere oltre la fine del 2022 le misure di allentamento dei requisiti prudenziali in materia di utilizzo delle riserve patrimoniali da parte delle banche.

Sostenibilità dei modelli imprenditoriali

Nel 2021 la redditività e la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche hanno continuato a risentire delle pressioni esercitate da un contesto economico caratterizzato da bassi tassi di interesse, eccesso di capacità, scarsa efficienza in termini di costi nel settore bancario europeo e maggiore concorrenza del settore non bancario. La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a rafforzare i propri strumenti di vigilanza per valutare l’adeguatezza delle strategie aziendali delle banche nel far fronte a tali sfide, nonché la loro capacità di attuarle con efficacia, con particolare attenzione alle strategie in materia di trasformazione digitale. In tale contesto, i GVC hanno intrattenuto un dialogo di vigilanza strutturato con gli organi di amministrazione delle banche in merito alla supervisione delle strategie aziendali. Infine, sono stati condotti approfondimenti mirati e ispezioni in loco allo scopo di esaminare le determinanti e le vulnerabilità della redditività.

Governance

Solide prassi di governance e rigorosi controlli interni sono cruciali per mitigare i rischi affrontati dalle banche nei periodi di normalità e ancor di più in tempi di crisi. Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha condotto molte attività relative all’ambito della governance. In primo luogo, ha esaminato le procedure adottate dalle banche per la gestione delle crisi, anche valutando la capacità di elaborare piani di risanamento efficaci e di dimostrare in modo credibile la propria capacità di risanamento complessiva. In secondo luogo, ha dato seguito all’indagine tematica sull’aggregazione e la segnalazione dei dati di rischio, avviando delle analisi mirate per alcuni enti specifici, nel tentativo di far sì che gli organi di amministrazione delle banche abbiano accesso alle informazioni sui rischi e ne discutano criticamente l’accuratezza. È infine proseguita la valutazione dell’impatto prudenziale dei rischi di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, anche tramite un aggiornamento delle metodologie di vigilanza per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) e per le indagini in loco affinché prendano in considerazione tali rischi.

1.2.2 Gestione del rischio di credito

La vigilanza bancaria della BCE ha valutato la conformità delle banche alle aspettative di vigilanza in materia di gestione del rischio di credito e i GVC hanno svolto verifiche di follow‑up presso le banche in merito alla risoluzione delle carenze individuate

In periodi di incertezza, come durante la pandemia di COVID‑19, la gestione del rischio di credito, e in particolare la sua identificazione, classificazione e misurazione in modo adeguato e tempestivo, è essenziale per assicurare che le banche siano in grado di fornire soluzioni sostenibili e rapide ai debitori in difficoltà. Il 4 dicembre 2020 la BCE ha inviato una lettera agli amministratori delegati di tutti gli enti significativi in cui venivano definite le sue aspettative di vigilanza in questo ambito. Nel corso del 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha esaminato le prassi di gestione del rischio adottate dalle banche per valutarne l’adeguatezza rispetto a tali aspettative, evidenziando che il 40 per cento degli enti significativi continua a essere connotato da carenze rilevanti. Le principali aree di criticità riguardano i sistemi di allerta precoce, la classificazione (fra cui l’identificazione delle esposizioni oggetto di concessioni e la valutazione dello stato di inadempienza probabile), l’adeguatezza delle prassi di accantonamento e, per alcuni enti, la valutazione delle garanzie reali e le previsioni finanziarie (cfr. il grafico 11). Le carenze riscontrate hanno carattere strutturale e sono rilevanti sia nel contesto della crisi generata dal COVID‑19 sia in una situazione di ordinaria operatività. In particolare sono emerse carenze che necessitano di risoluzione anche in banche che negli anni precedenti non erano state interessate da un aumento significativo del rischio di credito. I GCV hanno condotto delle verifiche di follow‑up presso le banche sull’attuazione delle relative azioni correttive.

Grafico 11

Aree di criticità nella gestione del rischio di credito degli enti significativi

(in percentuale degli enti significativi)

Fonte: BCE. Il campione include 108 enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
Nota: il grafico presenta il parere del GVC sulla rilevanza delle carenze nella gestione del rischio di credito degli enti significativi in relazione alle aspettative di vigilanza di cui alla lettera alle banche su identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID‑19) del 4 dicembre 2020.

Riquadro 2
Analisi dei settori vulnerabili

La pandemia di COVID‑19 ha accresciuto le vulnerabilità delle imprese in alcuni settori. L’impatto immediato dello shock pandemico è stato in larga misura attenuato dai consistenti programmi istituiti a sostegno delle imprese più piccole, mentre le imprese di maggiori dimensioni sono state in grado di attingere ai mercati dei capitali per resistere alle ripercussioni iniziali. Tuttavia, col graduale venir meno delle misure straordinarie di sostegno, alcune imprese potrebbero trovarsi in difficoltà finanziaria al momento del rimborso del debito accumulato durante la crisi indotta dalla pandemia. Per alcuni settori, i persistenti problemi lungo le catene di approvvigionamento stanno determinando un aumento dei costi e una riduzione della liquidità, accrescendo ulteriormente il rischio di credito. Il grafico A mostra l’esposizione degli enti significativi verso tutti i settori economici di attività.

Grafico A

Esposizione degli enti significativi verso le società non finanziarie per settore economico di attività

(in percentuale del valore contabile lordo del totale dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie)

Fonte: segnalazioni FINREP.
Note: i settori economici sono tratti dal livello 1 della classificazione NACE. La voce “Altri settori” include: altri servizi; servizi di informazione e comunicazione; sanità e assistenza sociale; attività estrattiva; fornitura di acqua; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; istruzione; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria.

Alla luce delle accresciute vulnerabilità in determinati settori, agli inizi del 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha avviato un’analisi mirata del settore dei servizi di alloggio e ristorazione, basata su un esame delle esposizioni di un campione di enti significativi verso tale settore. L’obiettivo era comprendere e valutare come le banche stessero gestendo il rischio di credito in uno dei settori più colpiti dalla pandemia di COVID‑19. La vigilanza bancaria della BCE ha individuato diverse aree di criticità nelle varie fasi del ciclo del rischio di credito, e i debitori appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese sono risultati fonte di particolare preoccupazione.

A settembre 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito i lavori sui settori vulnerabili avviando un’analisi mirata su quello immobiliare non residenziale, con particolare attenzione al mercato degli uffici e degli spazi per la vendita al dettaglio. L’indagine è proseguita nel 2022. Seppure vi sia eterogeneità nell’esposizione a seconda del paese membro, al settore degli immobili non residenziali[11] è riconducibile la più elevata esposizione settoriale degli enti significativi nell’area dell’euro, pari a circa il 22 per cento dell’esposizione totale delle banche verso società non finanziarie.

1.2.3 Rischio informatico e cibernetico

Nel 2021 il rischio informatico e cibernetico ha continuato a rappresentare una determinante fondamentale per il settore bancario

Nel 2021 il rischio informatico e cibernetico ha continuato a rappresentare una determinante fondamentale per il settore bancario nell’attuale contesto di crescente digitalizzazione, accelerata dalla pandemia. Questa tendenza ha imposto alle banche di adottare modalità di lavoro a distanza in maniera diffusa, aumentandone l’esposizione agli attacchi cibernetici e la dipendenza da fornitori terzi. Nella prima metà del 2021 si è registrato un moderato incremento, pari al 9,8 per cento, degli incidenti cibernetici significativi segnalati alla BCE rispetto al periodo corrispondente del 2020, ma con conseguenze relativamente contenute. Sebbene alcuni incidenti segnalati abbiano un grado di complessità maggiore, molti riflettono ancora carenze nelle misure di sicurezza informatica di base, mettendo in luce come le banche debbano ancora attuare prassi estensive in questo ambito.

A luglio 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato il rapporto annuale sui risultati del questionario SREP relativo al rischio informatico del 2020, che presenta le principali osservazioni della BCE in merito alle risposte al questionario fornite dagli enti significativi. Dal rapporto si evince che: a) gli enti significativi stanno diventando sempre più dipendenti da fornitori terzi di servizi, compresi i servizi di cloud; b) il modo in cui le banche attuano le misure di base per mantenere i propri sistemi sicuri e funzionanti è passibile di miglioramento; c) è in aumento il numero dei sistemi che sono giunti alla fine del loro ciclo di vita e d) la gestione della qualità dei dati rimane l’ambito nel quale il controllo dei rischi è meno solido. Benché siano numerose le banche che hanno adottato programmi su vasta scala al fine di migliorare le proprie capacità di gestione dei dati, i progressi non sono stati uniformi. Ciò è dovuto alle difficoltà di gestire le complesse interdipendenze dei programmi con i progetti operativi strategici e regolamentari in ambito informatico, nonché ai cambiamenti strutturali che i programmi comportano negli assetti informatici delle istituzioni. Anche la situazione pandemica ha rallentato i progressi in questo ambito.

Per gestire il rischio informatico e cibernetico la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a potenziare l’impiego dei propri strumenti di vigilanza, quali il processo SREP annuale, la procedura di segnalazione degli incidenti cibernetici dell’MVU, le ispezioni in loco e altre attività orizzontali mirate.

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha anche contribuito alle attività dei gruppi di lavoro internazionali in materia, compresi quelli coordinati dall’ABE, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

1.2.4 Verifiche di follow‑up sulla Brexit

Il 31 dicembre 2020 è giunto al termine il periodo di transizione durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto alla normativa dell’Unione europea, sancendo la fine per gli intermediari delle attività preparatorie alla Brexit.

La vigilanza bancaria della BCE continuerà a monitorare l’allineamento delle banche alle aspettative post‑Brexit e, se necessario, ad affinare ulteriormente il proprio orientamento verso l’adeguatezza delle strutture e della governance degli intermediari

In tale contesto, e nell’ambito della propria attività ordinaria, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a monitorare l’applicazione dei modelli operativi previsti per il periodo successivo alla Brexit per gli enti significativi interessati dall’uscita del Regno Unito dall’UE, per garantire che procedessero nel rispetto dei tempi precedentemente concordati. Gli esercizi di monitoraggio orizzontale sono stati integrati da riscontri specifici sulle singole banche, con l’adozione di interventi di vigilanza nei casi in cui sono state individuate carenze. Per soddisfare pienamente le aspettative di vigilanza della BCE, le banche sono intervenute in ambiti quali la governance interna, la generazione di attività d’impresa, i modelli di contabilizzazione e di finanziamento, la riscrittura della documentazione contrattuale concernente la clientela dell’UE e gli accordi infra‑gruppo, nonché le infrastrutture informatiche e i flussi informativi.

Al fine di assicurare che, dopo la Brexit, le banche siano autonome dal punto di vista operativo e non eccessivamente dipendenti da intermediari appartenenti al medesimo gruppo che si trovano al di fuori dell’UE, la BCE si è concentrata sulla prevenzione del fenomeno degli enti fittizi (empty shells) nelle nuove filiazioni nell’UE di gruppi bancari internazionali. In tale contesto, è stata avviata una valutazione armonizzata dei modelli contabili degli enti significativi (desk-mapping review) al fine di garantire che gli assetti delle banche riflettano in misura sufficiente le dimensioni, la natura e la complessità della propria attività e dei rischi. Inoltre, la BCE ha intrapreso un’analisi mirata della gestione del rischio di credito e degli assetti di finanziamento di queste banche per assicurare che esse siano in grado di gestire in maniera indipendente tutti i rischi rilevanti cui potrebbero essere esposte a livello locale (ossia nell’UE) e tengano sotto controllo i loro bilanci ed esposizioni.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre seguito gli sviluppi normativi successivi alla Brexit per anticipare ogni possibile impatto sul settore finanziario. In particolare, ha chiesto alle banche di prestare specialmente attenzione alle comunicazioni della Commissione europea sui rischi derivanti da una dipendenza eccessiva dalle controparti centrali del Regno Unito nel più lungo termine.

Conformemente al quadro di cooperazione concordato nel 2019, la vigilanza bancaria della BCE e le autorità di vigilanza del Regno Unito continuano a collaborare strettamente alla supervisione delle banche attive sia nei paesi partecipanti al sistema di vigilanza bancaria europea, sia nel Regno Unito. La vigilanza bancaria della BCE intrattiene strette interazioni con le autorità del Regno Unito su questioni di interesse comune, sia con esponenti dirigenziali di alto livello, sia con il personale operativo.

La vigilanza bancaria della BCE continuerà a seguire gli sviluppi regolamentari successivi alla Brexit e a monitorare l’allineamento delle banche alle proprie aspettative post‑Brexit, nonché, se necessario, ad affinare ulteriormente il proprio orientamento in merito all’adeguatezza della struttura e della governance degli intermediari.

1.2.5 Fintech e digitalizzazione

Con il progredire del processo di trasformazione digitale delle banche, la vigilanza bancaria della BCE sta attivamente delineando il quadro regolamentare e di vigilanza europeo in materia di tecnologia e digitalizzazione

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito i lavori su temi connessi al Fintech e alla digitalizzazione. Tra le altre iniziative figura un seminario organizzato insieme ai GVC degli enti significativi di maggiori dimensioni sugli aspetti strategici, di governance e di gestione del rischio legato alla trasformazione digitale. Ha inoltre avviato la revisione della metodologia SREP sui modelli imprenditoriali al fine di riflettere meglio gli aspetti della trasformazione digitale nei prossimi cicli di vigilanza. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a sviluppare i propri strumenti per valutare in modo sistematico i quadri di riferimento delle banche per la trasformazione digitale. Questa valutazione prende in esame i principali indicatori di performance e l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle banche, concentrandosi sulla rilevanza di tali aspetti per il modello imprenditoriale.

La pandemia di COVID‑19 ha dimostrato l’importanza della trasformazione digitale e della tecnologia per far sì che le banche preservino la loro capacità di tenuta operativa in un contesto di lavoro da remoto. Dato il ruolo che la tecnologia può svolgere nel ridurre i costi e soddisfare le aspettative di una clientela bancaria sempre più orientata al digitale, è essenziale che le banche continuino a innovarsi e a perseguire la trasformazione digitale per rimanere competitive ora e in futuro.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre adottato ulteriori misure per definire attivamente gli aspetti inerenti alla digitalizzazione nel futuro quadro regolamentare europeo, contribuendo ai pareri della BCE sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai mercati delle cripto‑attività[12], a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito[13] e alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario[14]. Ha inoltre contribuito al parere della BCE sul regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre partecipato a dibattiti con le autorità di vigilanza europee sulla regolamentazione relativa al Fintech e alle grandi società tecnologiche e sul perimetro di consolidamento regolamentare.

1.3 Vigilanza diretta sugli enti creditizi significativi

1.3.1 Vigilanza cartolare

Nell’attività di controllo esercitata sugli enti significativi la vigilanza bancaria della BCE segue un approccio proporzionale e basato sul rischio che è al contempo rigoroso e coerente. A tal fine, essa definisce una serie di attività di vigilanza cartolare prioritarie per ciascun anno. Tali attività si basano sui requisiti regolamentari esistenti, sul manuale di vigilanza dell’MVU e sulle priorità di vigilanza dell’MVU, e sono incluse nel programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) relativo a ciascun ente significativo.

Oltre alle attività relative ai rischi sistemici, nel programma di revisione prudenziale possono essere incluse altre attività di vigilanza calibrate sulle caratteristiche specifiche delle banche. Ciò consente ai GVC di avere margini per esaminare e affrontare i rischi idiosincratici.

Le attività di vigilanza cartolare nell’ambito del programma SEP comprendono: a) attività legate al controllo dei rischi, come ad esempio il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP); b) altre attività connesse a requisiti organizzativi, amministrativi o giuridici, come ad esempio la valutazione annuale della significatività; c) attività aggiuntive pianificate dai GVC per adeguare ulteriormente il SEP ordinario alle caratteristiche specifiche dei soggetti o dei gruppi sottoposti a vigilanza (come le analisi dei modelli imprenditoriali e degli assetti di governance delle banche). Mentre i primi due gruppi di attività sono definiti a livello centrale, il terzo è specifico per ciascun ente ed è definito dal GVC competente.

Proporzionalità

Le attività di vigilanza pianificate per il 2021 si sono ispirate al principio di proporzionalità, secondo il quale esse vengono modulate in base alla rilevanza sistemica e al profilo di rischio della banca vigilata

Il programma di revisione prudenziale si ispira al principio di proporzionalità: ciò significa che l’intensità delle attività di vigilanza dipende dalle dimensioni, dalla rilevanza sistemica, dal rischio e dalla complessità di ciascun intermediario.

Come negli anni precedenti, il numero medio di attività di vigilanza programmate per gli enti significativi nel 2021 riflette questo principio di proporzionalità, che assicura ai GVC un margine di manovra sufficiente ad affrontare i rischi specifici dell’intermediario (cfr. il grafico 12).

Grafico 12

Numero medio di compiti pianificati per ciascun ente significativo nel 2021

Fonte: BCE.
Nota: dati estratti al 29 dicembre.

Un approccio basato sul rischio

Il programma di revisione prudenziale segue un approccio basato sul rischio, focalizzandosi sulle categorie di rischio più rilevanti per ciascun ente significativo. Ad esempio, la percentuale di compiti relativi al rischio di credito è maggiore della media nel caso di banche con elevati livelli di crediti deteriorati. Analogamente, la percentuale di compiti relativi al rischio di mercato è superiore alla media per le banche con grandi esposizioni nelle attività di negoziazione e sui mercati (cfr. il grafico 13).

Grafico 13

Attività SEP nel 2020 e nel 2021: attività sui rischi di credito e di mercato in percentuale di tutte le attività

Rischio di credito

(valori percentuali)

Rischio di mercato

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: il campione comprende tutte le attività di vigilanza bancaria condotte dai GVC (campione variabile). Dati estratti al 29 dicembre. Sono state prese in considerazione solo le attività pianificate in relazione alle categorie di rischio. Quelle legate a più categorie di rischio (come lo SREP e le prove di stress) sono ricomprese nella voce “Altre categorie di rischio”.

Le principali attività svolte nel 2021 nell’ambito della vigilanza cartolare

A seguito della riorganizzazione interna, della pandemia di COVID‑19 e dell’impegno alla semplificazione, la vigilanza bancaria della BCE ha riesaminato e rivisto le priorità delle procedure e delle attività di vigilanza in modo da consentire ai GVC di dedicare la dovuta attenzione al monitoraggio delle condizioni delle banche vigilate. Anche l’insieme delle attività cartolari pianificate per il 2021 è stato rivisto e ricalibrato definendo le priorità in base ai rischi. Esempi di attività svolte a livello centralizzato nel 2021 sono la valutazione SREP, le revisioni delle prassi di gestione del rischio di credito e delle vulnerabilità settoriali, le prove di stress a livello di MVU, la valutazione della strategia sugli NPL e l’autovalutazione del rischio climatico.

Il numero di attività condotte nel 2021 è stato lievemente inferiore a quanto originariamente pianificato a inizio anno (cfr. il grafico 14). Ciò si deve principalmente alla cancellazione di un esiguo numero di attività amministrative in corso d’anno, in linea con quanto verificatosi negli anni precedenti.

Grafico 14

Numero medio di compiti per ciascun ente significativo nel 2021

Fonte: BCE.
Nota: dati estratti al 29 dicembre.

Valutazione SREP

Alla luce della pandemia di COVID‑19, nel 2020 la vigilanza bancaria della BCE ha adottato un approccio pragmatico allo SREP. Nel 2021 è tornata a una valutazione SREP completa. I risultati dello SREP evidenziano una sostanziale stabilità dei punteggi nonostante le sfide poste dalla crisi legata al COVID‑19. Ciò si deve al fatto che, in generale, le banche si sono trovate ad affrontare la pandemia con posizioni patrimoniali solide e sono state favorite dalle misure di sostegno messe in campo, rimaste in vigore nel 2021. In linea con i precedenti cicli SREP e con le priorità di vigilanza per il 2021, la maggior parte delle misure ha riguardato le carenze in materia di rischio di credito e di governance interna.

Il rischio di credito ha rappresentato il principale oggetto delle valutazioni SREP. I sistemi di controllo dei rischi delle banche sono stati valutati alla luce delle aspettative di vigilanza comunicate agli intermediari nella lettera agli amministratori delegati del 4 dicembre 2020. La valutazione ha determinato un aumento del numero dei rilievi, che ha riflesso principalmente i timori sulla qualità dei processi adottati dalle banche. In diversi casi, la gravità dei rilievi ha destato preoccupazioni in merito all’adeguatezza dei processi di accantonamento sottostanti, anche per alcune banche che in precedenza non avevano evidenziato carenze relative al rischio di credito.

Nonostante le sfide poste dalla pandemia, l’adeguatezza patrimoniale ha mostrato una buona capacità di tenuta: le autorità di vigilanza hanno riesaminato con attenzione i piani di distribuzione dei dividendi delle banche e mantenuto un dialogo di vigilanza con gli enti i cui piani sono stati ritenuti non commisurati al loro profilo di rischio. In media, i requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 requirements, P2R) e i relativi orientamenti (Pillar 2 guidance, P2G) sono rimasti sostanzialmente stabili e in linea con gli anni precedenti: il marginale incremento dei requisiti di secondo pilastro medi è stato determinato da alcune aggiunte destinate alle banche i cui accantonamenti per le esposizioni deteriorate ereditate dal passato non erano ancora in linea con le aspettative di copertura precedentemente comunicate. Gli orientamenti di secondo pilastro medi hanno segnato un marginale aumento dovuto alle maggiori riduzioni di capitale nella prova di stress condotta a livello di UE nel 2021. La metodologia per la determinazione degli orientamenti di secondo pilastro è stata rivista in occasione dello SREP 2021.

Rilievi emersi nel corso dell’attività di vigilanza

Uno dei risultati principali delle attività periodiche di vigilanza è costituito dai rilievi di vigilanza, che riflettono le carenze cui le banche devono porre rimedio. Ai GVC compete il monitoraggio delle azioni intraprese dalle banche in risposta alle criticità individuate. Al 29 dicembre 2021, il numero complessivo di rilievi era aumentato rispetto al 2020, sino a raggiungere un livello simile a quello osservato prima della pandemia. Tale aumento è stato determinato principalmente dalla parziale ripresa delle ispezioni in loco (on‑site inspections, OSI) e delle indagini sui modelli interni (internal models investigations, IMI)[15]. La maggior parte dei rilievi è emersa da queste ultime indagini, nonché dalle ispezioni in loco e dalle attività connesse alle autorizzazioni. Il maggior numero di criticità è stato individuato nell’ambito del rischio di credito (cfr. il grafico 15).

Grafico 15

Rilievi emersi nel corso dell’attività di vigilanza

Fonte: BCE.
Note: il campione include i rilievi di tutti i GVC coinvolti nella vigilanza bancaria (campione variabile). Sono stati esclusi 23 rilievi di precedenti GVC. Dati estratti al 29 dicembre.

1.3.2 Vigilanza ispettiva

Nel 2021 la maggior parte delle missioni è stata condotta da remoto

Nel 2021 la pandemia di COVID‑19 ha continuato a influire in misura significativa sulle modalità di conduzione delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni. Come nel 2020, la maggior parte delle missioni[16] è stata condotta da remoto. A partire da ottobre 2021 è stato adottato un approccio ibrido per un certo numero di ispezioni, combinando la normale presenza in loco presso la sede del soggetto vigilato con un più ampio ricorso alle modalità di lavoro da remoto messe a punto durante la pandemia.

Dopo il rallentamento registrato nel 2020, nel 2021 sono state avviate 123 ispezioni in loco e 96 indagini sui modelli interni, numeri che si avvicinano ai livelli precedenti la pandemia (cfr. il grafico 16)[17].

Quanto alle ispezioni in loco, il ricorso a campagne ispettive già sperimentato negli anni precedenti ha continuato a essere applicato[18], integrando le ispezioni di specifici istituti richieste dai GVC. In linea con le priorità di vigilanza per il 2021, le principali campagne avviate dalla BCE hanno incluso: a) la campagna relativa agli immobili commerciali (commercial real estate, CRE) che ha valutato la qualità delle esposizioni delle banche nei confronti del settore degli immobili commerciali sottoponendo a verifica le valutazioni delle garanzie reali; b) la campagna relativa a società e PMI di dimensione considerevole, incentrata sulla gestione, sul monitoraggio e sul controllo delle misure di sostegno attuate in risposta alla crisi; c) la campagna relativa ai portafogli granulari, che ha avuto ad oggetto anche l’esame delle rettifiche di valore ai sensi dell’IFRS 9; d) la campagna sui rischi di mercato incentrata sul rischio di valutazione; e) la campagna sui sistemi informatici e sulla cybersecurity; f) la campagna sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP); g) la campagna sui modelli imprenditoriali e sulla redditività.

In relazione alle indagini sui modelli interni, i principali temi trattati nel 2021 hanno riguardato l’attuazione di nuovi pacchetti regolamentari dell’ABE, la tolleranza temporanea dei modelli nel contesto della Brexit e le attività di follow‑up all’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Inoltre, nel 2021 è stato adottato per la prima volta un nuovo tipo di accertamento cartolare per far fronte alle richieste di modifica dei modelli interni meno materiali o meno complesse; tali indagini riguardano ambiti molto mirati e implicano un utilizzo ridotto di risorse.

Grafico 16

Ispezioni in loco e indagini sui modelli interni nel 2019, 2020 e 2021

(numero di indagini)

Fonte: vigilanza bancaria della BCE.

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a studiare nuovi approcci per integrare il modello ispettivo in loco

Pur continuando a privilegiare l’approccio dell’accertamento in loco per le attività ispettive, il graduale ritorno a una normale configurazione del lavoro incorporerà le preziose esperienze e le buone prassi acquisite durante la pandemia riguardo al lavoro da remoto. A tal fine, la vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a esplorare nuove possibilità di integrare il tradizionale modello ispettivo in loco con modalità di lavoro ibride in grado di migliorare l’efficienza, l’agilità e la robustezza complessiva delle indagini, preservandone al tempo stesso l’accuratezza, la pervasività e la qualità. Tali approcci mirano inoltre a ridurre l’impatto ambientale delle indagini, promuovendo ulteriormente la cooperazione attraverso i gruppi ispettivi transfrontalieri[19] e misti[20], favorendo l’integrazione in tutto l’MVU e sostenendo la diversità e l’inclusione.

1.3.2.1 Principali rilievi emersi nel corso delle ispezioni in loco

Di seguito viene fornito un quadro generale dei rilievi più critici emersi nel corso delle ispezioni in loco[21].

Rischio di credito

Nel contesto della pandemia di COVID‑19, le ispezioni sul rischio di credito sono state condotte principalmente a distanza e si sono focalizzate su aspetti qualitativi. Il loro obiettivo era valutare la robustezza della gestione e del controllo del rischio di credito, nonché l’attuazione delle misure di sostegno. Nel complesso, solo un numero limitato di indagini si è basato su un approccio più quantitativo improntato a verifiche sulle posizioni di credito; queste indagini hanno determinato ulteriori riclassificazioni delle esposizioni per 855 milioni di euro e accantonamenti aggiuntivi per 1 miliardo di euro.

Nel 2021 le ispezioni sul rischio di credito hanno evidenziato le seguenti importanti carenze nel modo in cui le banche svolgono e monitorano i principali processi correlati al rischio di credito nel contesto della pandemia.

  • Sottovalutazione della perdita attesa sui crediti (Expected Credit Loss, ECL): sopravvalutazione delle garanzie e calcolo inadeguato delle perdite attese sui crediti a causa di carenze nella stima dei parametri di riferimento.
  • Concessione del credito ed erogazione dei prestiti: carenze nei controlli di ammissibilità alle misure di sostegno attuate in risposta al COVID‑19.
  • Inadeguata classificazione dei debitori: carenze nella valutazione delle difficoltà finanziarie che determinano le classificazioni delle misure di concessione (forbearance) e delle inadempienze probabili, nonché l’identificazione delle posizioni di classe 2 (Stage 2) ai sensi dell’IFRS 9.
  • Scarsa efficacia dei sistemi di monitoraggio: supervisione inadeguata del rischio di credito da parte degli organi aziendali delle banche sottoposte a vigilanza e carenze nell’adeguamento dei sistemi di allerta precoce e dei modelli di rating all’evoluzione del COVID‑19 e alle misure di sostegno pubblico.
Governance

I rilievi più critici[22] relativi hanno evidenziato carenze nei seguenti ambiti di governance.

  • Funzioni di controllo interno (tra cui compliance, gestione dei rischi e revisione interna): gravi carenze nello status, nelle risorse e nel perimetro di attività di tutte le funzioni di controllo interno.
  • Aggregazione dei dati sui rischi e relative segnalazioni: lacune nelle segnalazioni sulla gestione dei rischi e carenze nell’architettura dei dati e nell’infrastruttura informatica.
  • Esternalizzazione: valutazioni inadeguate dei rischi del processo decisionale in materia di esternalizzazione, nonché carenze nell’erogazione e nel monitoraggio dei servizi esternalizzati, soprattutto in ambito informatico.
  • Struttura e organizzazione societaria: scarsa diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali, carenze nei sistemi di controllo interno e insufficienza di risorse umane e tecniche.
Rischio di mercato

La campagna sui rischi di mercato incentrata sul rischio di valutazione si è conclusa nel 2021. Questa iniziativa triennale è stata avviata allo scopo di promuovere condizioni di parità tra le banche sulla base di una metodologia ispettiva comune e dare seguito in maniera coerente ai risultati delle missioni ispettive. Le principali carenze individuate nel 2021 sono state connesse alla misurazione del fair value e alle rettifiche di valore supplementari (insufficienze nella verifica indipendente dei prezzi, inadeguatezza delle metodologie di classificazione all’interno della gerarchia del fair value e delle rettifiche di valore supplementari, prassi inidonee di riconoscimento del day one profit). Sono state inoltre individuate carenze nella gestione dei dati di mercato volta ad assicurare input di valutazione affidabili.

Rischio informatico

Nel 2021 l’attenzione delle ispezioni in loco sul rischio informatico si è focalizzata principalmente sulla cybersecurity. La maggior parte dei rilievi di elevata gravità ha riguardato carenze nei seguenti ambiti:

  • gestione della cybersecurity da parte delle banche per l’individuazione di potenziali minacce e rischi cibernetici e il mantenimento di un inventario accurato di tutti gli asset informatici;
  • modalità di protezione da parte delle banche dei propri asset informatici e offerta di attività formative rivolte al personale per un’adeguata sensibilizzazione alle tematiche di cybersecurity;
  • capacità di ripristino dei servizi da parte delle banche dopo interruzioni causate da incidenti cibernetici.
Patrimonio di vigilanza e ICAAP

I principali rilievi sul patrimonio di vigilanza (primo pilastro) hanno riguardato: a) la sottostima delle attività ponderate per il rischio a causa dell’erronea allocazione delle classi di esposizione; b) l’utilizzo di garanzie non ammissibili per le tecniche di mitigazione del rischio di credito; c) la scarsa qualità dei dati (ad esempio per il riconoscimento delle garanzie). Sono state inoltre individuate diverse carenze nel sistema dei controlli, come la limitata capacità di individuare l’uso non corretto delle ponderazioni per i rischi di primo pilastro.

Gli aspetti più critici emersi nel corso delle ispezioni in tema di ICAAP hanno riguardato: a) le metodologie di quantificazione interna (ad esempio per il rischio di credito, il rischio di mercato o il rischio derivante dai fondi pensione); b) la definizione di capitale interno; c) l’errata elaborazione degli scenari avversi e del relativo livello di gravità; d) l’incompletezza del processo di pianificazione patrimoniale.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio

La maggior parte dei rilievi critici ha riguardato carenze nella definizione del perimetro e nell’identificazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (interest rate risk in the banking book, IRRBB), nel piano degli interventi di audit per le funzioni di gestione dell’IRRBB, e nella misurazione e nel monitoraggio dell’IRRBB. In particolare, sono stati ritenuti insufficienti o inadeguati le ipotesi dei modelli comportamentali, le funzioni di convalida dei modelli e il sistema dei limiti.

Rischio operativo

I rilievi di maggiore gravità sono emersi riguardo alla gestione dei rischi operativi, con carenze nei processi di monitoraggio dei rischi operativi, nelle valutazioni sulla qualità dei dati su tale tipologia di rischi nonché nell’attività di prevenzione del rischio e negli interventi correttivi in caso di eventi che presentano rischi operativi.

Rischio di liquidità

La maggior parte dei rilievi di elevata gravità ha riguardato carenze nel quadro delle prove di stress (scenari con copertura insufficiente delle fonti rilevanti di rischio di liquidità, uso limitato degli approcci di prove inverse di stress e azioni di mitigazione non sufficientemente prudenti), nonché nella misurazione e nel monitoraggio del rischio (carenze nella definizione dei limiti interni).

Modelli imprenditoriali e redditività

I rilievi più critici hanno riguardato carenze nell’allocazione di ricavi, costi e patrimonio (che hanno condotto a una visione distorta della redditività di diverse linee di business) e le analisi di sensibilità delle proiezioni finanziarie (ad esempio, una limitata capacità di anticipare le variazioni nei principali fattori di rischio quali il costo del credito).

1.3.2.2 Principali temi delle indagini sui modelli interni

Ad aprile 2021 la BCE ha pubblicato i risultati dell’analisi TRIM[23], volti a valutare se i modelli interni di primo pilastro utilizzati dagli enti significativi siano adeguati alla luce dei requisiti regolamentari e se i loro risultati siano affidabili e comparabili.

Nell’ambito dell’analisi TRIM, tra il 2017 e il 2019 sono state condotte 200 ispezioni in loco su 65 enti significativi. Nel complesso, i risultati delle ispezioni in ambito TRIM hanno confermato che i modelli interni degli enti significativi possono continuare a essere utilizzati per il calcolo dei requisiti relativi ai fondi propri. Tuttavia, per un certo numero di modelli è stato necessario applicare limitazioni per assicurare un livello adeguato di fondi propri a copertura del rischio sottostante. In totale, sono stati individuati oltre 5.800 rilievi per tutte le tipologie di rischio; di questi, il 30 per cento circa è stato classificato con un livello di gravità elevato che ha richiesto un impegno significativo da parte degli intermediari per rimediare alle carenze entro le scadenze prefissate.

Sebbene le banche avessero iniziato a dare riscontro ai rilievi emersi nell’analisi TRIM e la valutazione di tali attività correttive fosse stata inclusa nell’ambito di alcune indagini sui modelli interni, nel 2021 le banche hanno inviato un numero significativo di richieste di modifica dei modelli interni al fine di conformarsi ai nuovi prodotti dell’ABE.

Per il rischio di credito, un numero significativo di domande di modifica dei modelli è stato presentato in relazione agli orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default[24] e sul programma di revisione del metodo basato sui rating interni (internal ratings‑based, IRB)[25], ai quali gli intermediari devono assicurare la conformità rispettivamente entro il 1° gennaio 2021 ed entro il 1° gennaio 2022. Inoltre, un elevato numero di domande ha riguardato il ritorno ad approcci meno sofisticati, soprattutto nel contesto delle iniziative intraprese dalle banche per semplificare il panorama dei modelli. Riguardo al rischio di mercato, oltre alle attività di follow‑up sui rilievi dell’analisi TRIM, sono state condotte diverse indagini per valutare le modifiche da apportare ai modelli per l’inclusione di aggiustamenti della stima del rischio di mercato, oltre ad altre richieste specifiche di modifica dei modelli stessi. Infine, l’approvazione iniziale di modelli interni precedentemente sottoposti a tolleranza temporanea (ad esempio a causa di nuovi enti significativi legati alla Brexit o di intermediari soggetti a consolidamento) è rientrata nell’ambito delle valutazioni della vigilanza bancaria della BCE.

In totale, nel 2021 sono state adottate 214 decisioni di vigilanza relative alle indagini sui modelli interni[26] (incluse anche quelle relative all’analisi TRIM).

1.4 Vigilanza indiretta sugli enti meno significativi

Nel 2021 la “quota di mercato” degli enti meno significativi è rimasta invariata

Il numero degli enti meno significativi è diminuito nel 2021, ma il settore è riuscito a mantenere la propria “quota di mercato”, pari al 18,4 per cento degli attivi bancari totali dell’MVU. Tuttavia, l’importanza degli enti meno significativi (less significant institutions, LSI) nel paese in cui essi operano varia considerevolmente tra i diversi paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea (cfr. il grafico 17). Mentre gli enti meno significativi rappresentano circa il 40 per cento degli attivi bancari totali in Lussemburgo e Germania, la loro rilevanza è notevolmente inferiore in altri paesi, in particolare Grecia e Spagna (3,4 e 5,7 per cento rispettivamente), nei cui sistemi bancari prevalgono gli enti significativi. Il settore degli LSI più rilevante in rapporto alle dimensioni dell’economia nazionale si trova in Lussemburgo, dove gli enti meno significativi offrono per lo più servizi bancari privati e di deposito, con il totale degli attivi che rappresenta il 210,8 per cento del PIL. Gli altri due paesi in cui gli enti meno significativi hanno un peso maggiore in rapporto al PIL sono l’Austria (94,4 per cento) e la Germania (88,0 per cento).

Grafico 17

Quota di mercato degli enti significativi e meno significativi per paese

(in percentuale del totale degli attivi)

Fonte: BCE.
Note: i dati sono aggiornati al 30 giugno 2021 e si riferiscono al massimo livello di consolidamento, ad eccezione di Bulgaria, Croazia e Slovacchia. Per questi tre paesi, i dati includono filiazioni locali di enti creditizi transfrontalieri allo scopo di evitare rappresentazioni significativamente distorte delle quote di mercato degli enti significativi e di quelli meno significativi.

Il numero complessivo di enti meno significativi è diminuito nel 2021[27], nonostante 27 nuovi enti siano stati aggiunti all’elenco della BCE in seguito all’istituzione di una cooperazione stretta tra quest’ultima e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) e la Hrvatska narodna banka. Secondo tale elenco, alla fine di dicembre 2021 gli enti meno significativi erano 2.187, in calo del 4,2 per cento rispetto all’anno precedente. Alla medesima data l’81,5 per cento di tutti gli enti meno significativi aveva sede in Germania, Austria e Italia, percentuale che riflette la presenza di ampi sistemi decentrati di risparmio e/o di banche di credito cooperativo in tali paesi. In termini di proporzioni rispetto al totale degli attivi bancari degli enti meno significativi, la Germania rappresentava il 53,6 per cento, mentre sia l’Austria sia l’Italia il 6,5 per cento.

In linea con le tendenze in atto nel sistema bancario europeo, nel 2021 i processi di consolidamento degli enti meno significativi hanno continuato a registrare progressi, sebbene a un ritmo più moderato. Nel 2021, complessivamente, 61 LSI sono stati oggetto di acquisizioni o fusioni, rispetto ai 69 del 2020. Dato il maggior numero di enti meno significativi in Germania, la gran parte delle fusioni negli ultimi due anni ha interessato il settore degli enti meno significativi di tale paese (32 nel 2020 e 49 nel 2021). In Italia, il consolidamento del settore del credito cooperativo in due gruppi principali si è concluso nel 2019, mentre in Austria nel 2020 si sono fusi 26 enti meno significativi. Nel 2021, in questi due paesi il settore degli enti meno significativi non è stato interessato da sviluppi di particolare rilevanza.

Tavola 1

Numero di enti meno significativi per paese

Fonte: BCE.
Nota: i dati riflettono il massimo livello di consolidamento, ad eccezione di Bulgaria, Croazia e Slovacchia.

Alcune attività di vigilanza sugli enti meno significativi

L’incidenza aggregata dei crediti deteriorati degli enti meno significativi ha continuato a diminuire, collocandosi al 2,1 per cento a giugno 2021, in ribasso dal 2,3 per cento di giugno 2020. Analogamente, anche il numero di LSI con elevati livelli di crediti deteriorati[28] è sceso ulteriormente, a 217.

Sebbene l’incidenza degli NPL degli enti meno significativi abbia continuato a diminuire nel 2021 nonostante la pandemia, il fatto che molte delle misure di sostegno nazionali siano state revocate a metà anno, rende necessari ulteriori approfondimenti in futuro

Nel suo ruolo di supervisione della vigilanza sugli enti meno significativi, la BCE, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, ha incentrato la propria attività sulla valutazione dell’impatto della pandemia e della graduale revoca delle misure nazionali di sostegno sui profili di rischio creditizio degli enti meno significativi, nonché sulla capacità di questi ultimi di gestire tempestivamente un potenziale aumento delle esposizioni in stato di default. Sebbene il settore degli enti meno significativi sembri mostrare una sostanziale capacità di tenuta agli effetti negativi della crisi, il fatto che gran parte delle misure di sostegno nazionali siano giunte a scadenza a metà del 2021 giustifica ulteriori approfondimenti in futuro. Pertanto, le attività relative al rischio di credito nel 2022 continueranno a concentrarsi sulla valutazione degli effetti della pandemia sulla qualità degli attivi degli enti meno significativi e sull’esigenza di assicurare una risposta di vigilanza uniforme in tutti i paesi partecipanti all’MVU.

Nel 2021 la BCE ha avviato un dialogo con le ANC sugli enti meno significativi in più rapida crescita nei rispettivi paesi. Le ANC hanno fornito le proprie valutazioni su ciascuno di tali enti indicando gli interventi di vigilanza in corso di adozione al fine di evitare l’assunzione di rischi eccessivi da parte di detti istituti. È stato deciso di rendere questa valutazione un esercizio annuale per gli enti meno significativi vigilati.

Il ricorso da parte degli enti meno significativi a piattaforme online per attrarre depositi è in aumento

Il ricorso da parte degli enti meno significativi a piattaforme online per attrarre nuovi depositi è in aumento. La BCE ha collaborato intensamente con le ANC al fine di comprendere meglio il modo in cui le banche utilizzano tali piattaforme e acquisire una migliore conoscenza dei diversi approcci di vigilanza adottati dalle ANC in questo ambito. L’obiettivo delle attività svolte in relazione alle piattaforme di deposito online consiste nell’acquisire una maggiore visibilità sul tema e una maggiore comprensione dei rischi a esso associati.

La governance è da tempo oggetto di attenzione da parte della vigilanza. Nel 2021 la BCE, in collaborazione con le ANC, ha avviato un’indagine tematica sulla governance interna degli enti meno significativi.

In collaborazione con le ANC, la BCE ha avviato un’indagine tematica sulla governance interna degli enti meno significativi

L’obiettivo dell’indagine tematica è duplice e concerne i seguenti aspetti:

  • gli assetti di governance adottati dagli enti meno significativi in termini di composizione e funzionamento dell’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica (dimensioni, competenze, indipendenza formale, struttura dei comitati, struttura gerarchica ecc.) nonché delle funzioni di controllo interno;
  • le prassi di vigilanza delle ANC in materia di governance degli enti meno significativi, con particolare riferimento alla definizione degli standard e alle attività di vigilanza cartolare e ispettiva.

Nel 2021 la BCE e l’Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari (Finanzmarktaufsicht) hanno approvato il sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme, IPS) della banca cooperativa Raiffeisen, che, a seguito della riorganizzazione, è stato riconosciuto come valido a fini prudenziali dal 28 maggio 2021. La BCE inoltre ha condotto ulteriori attività di monitoraggio per IPS ibridi, alcuni dei quali sono soggetti a notevoli mutamenti. In tale contesto, la BCE e l’ANC di riferimento stanno dando seguito agli interventi correttivi adottati da un IPS in risposta alle preoccupazioni espresse dal Consiglio di vigilanza della BCE.

L’individuazione delle società di partecipazione finanziaria ha effetti diretti sulla portata e sulla conduzione della vigilanza consolidata e ha acquisito maggiore rilevanza alla luce dell’introduzione di un regime di approvazione dedicato nella nuova direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD V)[29]. Nel 2021 la BCE ha lavorato in stretta collaborazione con le ANC per far sì che, in tutta la vigilanza bancaria europea, vengano adottate prassi coerenti e rigorose in riferimento agli enti meno significativi e che, nel 2022, proseguano attività di follow‑up trasversali e specifiche per i singoli casi.

Il settore degli enti meno significativi nei paesi in cui sono stati ricollocati enti meno significativi non sembrano aver risentito in misura sostanziale della Brexit

Nel 2021 la BCE e le ANC hanno analizzato l’impatto della Brexit sul settore degli enti meno significativi. I risultati dell’analisi suggeriscono che il settore degli enti meno significativi, nei cinque paesi in cui sono stati ricollocati circa 20 LSI, non ha risentito in misura sostanziale della Brexit. Le attività ponderate per il rischio legate alle esposizioni verso enti creditizi britannici sono cresciute in quanto il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)[30] non prevede una forma di equivalenza per le esposizioni verso il Regno Unito, ma ciò non ha prodotto un impatto patrimoniale rilevante per via del numero contenuto delle esposizioni interessate e del capitale disponibile per assorbire l’aumento delle attività ponderate per il rischio. Inoltre, l’analisi ha confermato che, nella maggior parte dei paesi, la quota di derivati over‑the‑counter negoziati da enti meno significativi presso le controparti centrali del Regno Unito non è rilevante.

Metodologie di supervisione

Nel 2021 la vigilanza bancaria europea ha continuato ad adoperarsi per migliorare la metodologia SREP comune per gli enti meno significativi, sviluppando nuovi parametri di riferimento in ambiti quali i controlli sul rischio di credito, la valutazione del modello imprenditoriale e gli orientamenti di secondo pilastro. Essi dovranno essere applicati a partire dal 2022.

Nel 2021 la BCE e le ANC hanno elaborato congiuntamente appositi parametri per valutare l’efficacia della vigilanza e della supervisione sugli enti meno significativi

Nel 2021, in linea con il più generale obiettivo di migliorare costantemente la coerenza dei risultati di vigilanza tra i paesi partecipanti all’MVU, la BCE e le ANC hanno elaborato congiuntamente appositi parametri per valutare l’efficacia della vigilanza e della supervisione sugli enti meno significativi. Tali parametri saranno applicati in via sperimentale nel corso del 2022 e su tale base verrà svolto un dibattito sul loro eventuale affinamento e sulla loro applicazione in futuro.

Gli enti meno significativi ad alto rischio e ad alto impatto sono soggetti ad attività di vigilanza più frequenti e approfondite

A partire dal 2022 gli enti meno significativi devono essere classificati in base a criteri di impatto e di rischio. Gli enti meno significativi che soddisfano uno dei criteri di impatto, fra i quali figurano le dimensioni, l’importanza per l’economia locale, la complessità e il modello imprenditoriale, sono classificati come ad alto impatto. La classificazione ad alto rischio avviene sulla base di una valutazione dei rischi condotta dall’ANC e della conformità ai requisiti patrimoniali e di leva finanziaria. Gli enti meno significativi classificati come ad alto impatto sono soggetti ad attività di vigilanza più frequenti e approfondite da parte delle ANC, come gli esercizi SREP e le ispezioni in loco. Gli enti meno significativi ad alto impatto e ad alto rischio sono anche sottoposti a una maggiore attività di supervisione da parte della BCE, alla quale le ANC sono tenute a notificare le procedure e le decisioni che intendono assumere nei confronti di tali intermediari. Nella sezione 2 del presente rapporto è riportato l’elenco degli enti meno significativi ad alto impatto, mentre quello degli enti ad alto rischio non viene reso pubblico.

Il regolamento CRR II prevede semplificazioni mirate dei requisiti per gli intermediari piccoli e non complessi

Il recente regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR II)[31] ha introdotto il nuovo concetto di enti piccoli e non complessi (small and non‑complex institutions, SNCI) allo scopo di prevedere semplificazioni mirate dei requisiti in relazione all’applicazione del principio di proporzionalità. Fra le semplificazioni riservate agli enti piccoli e non complessi vi è l’obbligo di informative meno frequenti e dettagliate, volte a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico. Un altro esempio è rappresentato dall’adozione di una versione semplificata e meno granulare del coefficiente netto di finanziamento stabile (simplified net stable funding ratio, sNSFR). Tale indicatore semplificato riduce la complessità del calcolo, ma è calibrato in modo più prudente, assicurando in tal modo che gli enti piccoli e non complessi mantengano comunque un sufficiente livello di finanziamento stabile.

1.5 Compiti macroprudenziali della BCE

Nel 2021 la BCE ha continuato a collaborare attivamente con le autorità nazionali, conformemente ai compiti macroprudenziali a essa conferiti ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sull’MVU[32].

Nel 2021 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali

Nel 2021 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali. La maggior parte di esse ha riguardato le decisioni trimestrali inerenti alla fissazione delle riserve di capitale anticicliche (Countercyclical Capital Buffers, CCyB) e quelle riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti di importanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Institutions, G‑SII) o di altri enti di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O‑SII). Nel 2020 diverse autorità nazionali hanno deciso di rilasciare riserve al fine di sostenere il credito durante la pandemia. Nel 2021 alcune autorità nazionali hanno deciso di imporre nuovamente requisiti relativi alle riserve di capitale anticicliche per far fronte ai crescenti rischi ciclici. La BCE ha inoltre valutato notifiche su altre misure macroprudenziali, ad esempio quelle relative alla fissazione delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, o notifiche su misure assunte ai sensi dell’articolo 458 del CRR.

Nel rispetto della metodologia messa a punto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), la BCE e le autorità nazionali hanno individuato otto G‑SII[33] sottoposti alla vigilanza bancaria europea a cui verrà richiesto di costituire, nel 2023, riserve supplementari di capitale comprese tra l’1,0 e il 2,0 per cento. Per un G‑SII[34] il coefficiente di riserva applicabile è aumentato rispetto all’esercizio di identificazione dell’anno precedente. A novembre 2021 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria hanno annunciato che a breve il Comitato di Basilea esaminerà le implicazioni degli sviluppi relativi all’unione bancaria europea per quanto riguarda la metodologia utilizzata per le banche di rilevanza sistemica a livello globale, effettuando anche un esame specifico del trattamento delle esposizioni transfrontaliere all’interno dell’unione bancaria[35].

Le autorità nazionali hanno individuato e fissato i coefficienti delle riserve di capitale per 124 O‑SII. Tali coefficienti sono in linea con la metodologia che la BCE utilizza dal 2016 per determinare il livello minimo di riserve di capitale per gli enti identificati come O‑SII.

A luglio 2021 la BCE ha ricevuto una richiesta di consulenza da parte della Commissione europea in merito alla revisione dell’assetto macroprudenziale. Tale richiesta è stata indirizzata anche all’ABE e al CERS. La Commissione europea ha chiesto alle tre organizzazioni di far pervenire la propria risposta entro la fine di marzo 2022.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre partecipato attivamente al lavoro del CERS, responsabile della supervisione macroprudenziale sul sistema finanziario nell’UE. Tale partecipazione ha riguardato molte aree, incluso il costante lavoro del CERS sulla restrizione delle distribuzioni. A maggio 2020 il CERS ha adottato la Raccomandazione CERS/2020/7[36], che invitava le autorità competenti a chiedere agli istituti finanziari soggetti alla loro vigilanza di astenersi dalle distribuzioni fino al 1º gennaio 2021. A dicembre 2020 il CERS ha rivisto e modificato la propria raccomandazione, chiedendo che le distribuzioni non superassero delle soglie prudenti[37]. Il 24 settembre 2021 il CERS ha annunciato la decisione di non prorogare la raccomandazione in scadenza alla fine di settembre 2021[38]. In virtù della stretta collaborazione tra il CERS e la BCE, quest’ultima ha garantito che il proprio orientamento in materia di distribuzioni rimanesse pienamente coerente con la raccomandazione del CERS.

1.6 Prospettive future: rischi e priorità di vigilanza per il 2022

Il processo di identificazione dei rischi e di definizione delle priorità svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella formulazione della strategia della vigilanza bancaria della BCE per i prossimi tre anni

La vigilanza bancaria della BCE valuta e monitora costantemente i rischi e le vulnerabilità cui sono esposti gli intermediari sui quali esercita la vigilanza diretta. L’esito di tale valutazione fornisce la base per la definizione delle priorità di vigilanza e delle attività a esse correlate, per i prossimi tre anni. Il monitoraggio costante permette di adeguare le priorità ogniqualvolta la situazione lo giustifichi.

Per il periodo 2022‑2024 sono state definite tre priorità finalizzate a risolvere le principali vulnerabilità delle banche

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE, in collaborazione con le ANC, ha valutato i rischi e le vulnerabilità principali cui sono esposti gli enti significativi e ha individuato tre priorità. Tali priorità sono intese ad assicurare che gli enti vigilati: 1) riemergano dalla pandemia in buone condizioni di salute; 2) colgano l’opportunità per risolvere i problemi strutturali mediante strategie di digitalizzazione efficaci e una governance più solida; 3) siano preparati ad affrontare i rischi emergenti, inclusi quelli legati al clima e all’ambiente e quelli informatici e cibernetici (cfr. la figura 1). Per ciascuna priorità, la vigilanza bancaria della BCE ha elaborato una serie di obiettivi strategici e di programmi di lavoro a essi collegati per il periodo 2022‑2024 allo scopo di risolvere le vulnerabilità più rilevanti individuate durante l’analisi dei rischi.

Figura 1

Priorità di vigilanza per il periodo 2022‑2024 per far fronte alle vulnerabilità identificate per le banche

Fonte: BCE.
Note: la figura mostra le tre priorità di vigilanza e le corrispondenti vulnerabilità che la vigilanza bancaria della BCE dovrà affrontare con attività mirate nei prossimi anni. Ciascuna vulnerabilità è associata alla propria categoria di rischio generale. Le attività di vigilanza relative a potenziali shock ai tassi di interesse/differenziali di credito e alle esposizioni al rischio di credito di controparte non dovrebbero essere considerate separatamente. Esse andranno a integrarsi e a informarsi a vicenda per fare fronte ai timori più generalizzati in merito alla correzione dei mercati finanziari.

Priorità n. 1: le banche dovranno riemergere dalla pandemia in buone condizioni di salute

Gli enti sottoposti a vigilanza sono stati in grado di resistere allo shock economico avverso indotto dalla pandemia e, nel complesso, hanno mostrato una solida capacità di tenuta. Poiché la pandemia continua a gravare sulle prospettive economiche, le banche devono essere preparate ad affrontarne l’impatto nel breve e medio periodo, in particolare gli effetti correlati al potenziale deterioramento della qualità degli attivi e alle correzioni delle valutazioni nei mercati finanziari.

Le banche dovrebbero rafforzare i loro sistemi di gestione del rischio di credito e risolvere le carenze identificate

Misure di sostegno senza precedenti hanno contribuito ad attenuare l’impatto del brusco calo dell’attività economica nel 2020 sulla qualità degli attivi delle banche. Tali misure, tuttavia, hanno anche alterato il merito di credito dei debitori e messo alla prova la capacità delle banche di valutarlo con precisione. Pertanto, la risoluzione dei problemi relativi alla gestione del rischio di credito da parte delle banche, individuati dalle autorità di vigilanza nell’ultimo anno, rimane una priorità fondamentale per la vigilanza bancaria della BCE. Destano particolare preoccupazione l’identificazione e la classificazione dei debitori in difficoltà, la valutazione delle garanzie e l’adeguatezza delle prassi di accantonamento. A tale riguardo, la vigilanza bancaria della BCE interagirà con le banche che hanno manifestato carenze rilevanti nel dare seguito alle indicazioni della “comunicazione agli AD” inviata agli amministratori delegati (lettera su “Identificazione e misurazione del rischio di credito nell’ambito della pandemia di coronavirus (COVID‑19)” inviata dalla BCE il 4 dicembre 2020), assicurandosi che tali intermediari attuino tempestivamente i piani di azione correttivi. Le autorità di vigilanza monitoreranno e verificheranno inoltre l’attuazione, da parte delle banche, degli Orientamenti dell’ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, con particolare riferimento ai portafogli immobiliari.

Le autorità di vigilanza rafforzeranno la loro attenzione alle esposizioni delle banche verso i settori vulnerabili all’impatto del COVID‑19, compreso quello degli immobili commerciali

Il miglioramento delle prospettive economiche ha ridotto il rischio di episodi diffusi di insolvenza nel settore societario, almeno nel breve periodo. Tuttavia, le imprese fortemente indebitate che operano nei settori più esposti alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 potrebbero ancora subire l’impatto del graduale rientro delle misure straordinarie di sostegno pubblico. In tale contesto, le esposizioni delle banche nei confronti di imprese vulnerabili, specie nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, del trasporto aereo e dei viaggi, continuano a richiedere un attento esame da parte di banche e autorità di vigilanza. Particolare attenzione merita anche il settore immobiliare commerciale, che ha registrato un significativo rallentamento durante la crisi. La vigilanza bancaria della BCE dedicherà pertanto maggiore attenzione alle esposizioni delle banche nei confronti di tali società vulnerabili ed intraprenderà azioni mirate di confronto e verifica delle prassi di gestione dei rischi adottate dalle banche in questo ambito.

È necessario prevenire l’accumulo di rischi non attenuati in ambito di leveraged finance

La ricerca di rendimento in un contesto caratterizzato da tassi di interesse persistentemente bassi, abbondante liquidità e misure di sostegno straordinarie ha contribuito all’ulteriore accumulo di rischi nel mercato dei prestiti a elevata leva finanziaria. In particolare, la crescente propensione al rischio segnalata da alcune grandi banche sottoposte a vigilanza ‒ che si è riflessa in un allentamento dei criteri per la concessione del credito e si è accompagnata a un aumento dell’erogazione di prestiti a elevata leva finanziaria ‒ desta preoccupazione, e va tenuta sotto stretta osservazione da parte delle autorità di vigilanza. La vigilanza bancaria della BCE rafforzerà pertanto il proprio impegno ad assicurare che le prassi di gestione dei rischi adottate dalle banche siano adeguate a prevenire l’accumulo di rischi non attenuati in ambito di leveraged finance. Promuoverà inoltre l’adesione, da parte delle banche, alle aspettative di vigilanza definite nelle linee guida della BCE sulle transazioni leveraged.

Le banche dovrebbero poter contare su solidi sistemi di gestione dell’impatto di shock ai tassi di interesse e ai differenziali di credito

La protratta ricerca di rendimento, sostenuta dall’abbondante liquidità presente nel sistema e dalle condizioni di finanziamento favorevoli, solleva timori in merito a possibili sopravvalutazioni in diversi segmenti del mercato, che potrebbero potenzialmente aumentare la probabilità di un riaggiustamento dei prezzi nei mercati obbligazionari o azionari. Un improvviso adeguamento dei rendimenti, innescato da una variazione delle aspettative degli investitori sull’inflazione e sui tassi di interesse, potrebbe causare correzioni dei prezzi delle attività. È quindi essenziale che le banche siano preparate a fronteggiare tali eventuali correzioni e pronte ad adeguare tempestivamente le loro prassi di gestione dei rischi. Per assicurare che le banche siano adeguatamente preparate a far fronte a simili shock di mercato, la vigilanza bancaria della BCE intensificherà l’attenzione ai rischi derivanti dall’eccessiva ricerca di rendimenti attraverso il regolare impegno con i GVC, le analisi mirate e le ispezioni in loco.

Priorità n. 2: risolvere le carenze strutturali attraverso strategie di digitalizzazione efficaci e governance rafforzata

Affrontare le carenze strutturali nel campo della trasformazione digitale e nella capacità di indirizzo strategico degli organi gestionali delle banche è fondamentale per sostenere la capacità di tenuta e la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche.

Gli enti vigilati dovrebbero avviare una solida trasformazione digitale

I cambiamenti nelle preferenze della clientela e la crescente concorrenza in ambito Fintech e big tech stanno esercitando ulteriori pressioni sulle banche affinché accelerino l’adozione di tecnologie digitali. Le banche vigilate, inoltre, si confrontano con il problema della bassa redditività sin dall’inizio della grande crisi finanziaria, a causa di vulnerabilità strutturali collegate a capacità in eccesso e inefficienze in termini di costi. L’accelerazione della trasformazione digitale nei modelli imprenditoriali delle banche offre loro una buona opportunità per migliorare la propria sostenibilità e apre nuove strade alla creazione di reddito. Le autorità di vigilanza intensificheranno l’impegno nella valutazione delle strategie delle banche in materia di digitalizzazione per assicurare che dispongano di sistemi adeguati ad accrescere la loro capacità di tenuta e la sostenibilità dei loro modelli imprenditoriali nel lungo periodo.

Le banche vigilate devono affrontare le carenze in termini di funzionamento e gestione dei propri organi aziendali

Le vulnerabilità di lunga durata delle banche nell’ambito della governance interna e della gestione dei rischi continuano a destare preoccupazione tra le autorità di vigilanza. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, un elevato numero di intermediari vigilati continua a evidenziare carenze strutturali nelle funzioni di controllo interno, nel funzionamento degli organi aziendali o nelle capacità di aggregazione e di segnalazione dei dati di rischio. Tali carenze possono pregiudicare il processo decisionale e la governance dei rischi e, a loro volta, destare preoccupazione in merito all’efficacia degli organi di gestione e delle capacità di indirizzo strategico delle banche. È essenziale che gli intermediari vigilati affrontino tempestivamente i rilievi di vigilanza irrisolti e rafforzino l’efficienza dei loro organi amministrativi. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE condurrà iniziative mirate ad assicurare che le banche lavorino a una soluzione efficace delle carenze individuate nel funzionamento e nella composizione degli organi aziendali, con particolare attenzione alla loro diversità e idoneità complessiva.

Priorità n. 3: contrastare i rischi emergenti

Il panorama dei rischi è in continua evoluzione con l’insorgere di nuovi rischi e l’intensificarsi di altri già esistenti per le banche nel breve e nel più lungo periodo. Le autorità di vigilanza si adopereranno affinché le banche attenuino in maniera proattiva i rischi climatici e ambientali (attribuendo un maggiore rischio di credito di controparte agli enti finanziari non bancari più rischiosi e meno trasparenti) nonché quelli operativi e di resilienza informatica.

Le banche devono incorporare i rischi climatici e ambientali nelle loro strategie imprenditoriali e negli assetti di governance e di gestione dei rischi

L’impatto atteso dei rischi climatici e ambientali è significativo e gli intermediari vigilati devono agire in modo da contrastare le difficoltà derivanti dai rischi fisici e di transizione[39]. È quindi essenziale che le banche incorporino in modo adeguato i rischi ambientali e climatici nelle proprie strategie imprenditoriali e nei propri assetti di governance e di gestione dei rischi. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE condurrà un’indagine tematica per valutare i progressi compiuti dalle banche in merito al raggiungimento di tale obiettivo, nonché una prova di stress connessa al rischio climatico per valutare la capacità di tenuta e di gestione dei rischi delle banche in questo ambito[40]. Poiché le banche hanno allineato solo in parte le proprie prassi in materia di informativa alle aspettative di vigilanza, le autorità di vigilanza continueranno a monitorare l’evoluzione di tali prassi[41] e la conformità delle banche ai nuovi requisiti regolamentari.

Le banche devono disporre di solidi assetti di governance e di gestione del rischio per far fronte all’aumento delle esposizioni al rischio di credito di controparte

Il maggior volume di servizi nel mercato dei capitali che le banche forniscono agli intermediari finanziari non bancari classificati come più rischiosi e meno trasparenti (come gli hedge fund e i family office) e il rilevante impatto che i possibili fallimenti societari di tali intermediari potrebbero provocare, hanno messo in luce i rischi derivanti da una governance debole e da prassi di gestione dei rischi al di sotto degli standard di settore. La vigilanza bancaria della BCE condurrà analisi mirate e ispezioni in loco in materia di governance e gestione del rischio di credito di controparte al fine di individuare eventuali carenze in merito. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di prime brokerage svolte da alcuni intermediari fortemente operativi in questo ambito. I GVC condurranno verifiche su tali questioni per assicurarsi che le banche attuino azioni correttive in maniera tempestiva.

Le autorità di vigilanza incoraggiano una maggiore solidità degli accordi di esternalizzazione dei servizi informatici e una migliore resilienza cibernetica delle banche, sottoponendo a verifiche sempre più accurate le relative prassi di gestione dei rischi

Sebbene gli enti significativi abbiano dato prova di una forte capacità di tenuta operativa nel corso della pandemia, il numero di incidenti cibernetici segnalati alla BCE è in aumento dal 2020[42]. L’accelerazione delle strategie digitali e il crescente ricorso alle tecnologie informatiche da parte delle banche rendono essenziale rafforzare la capacità di queste ultime di far fronte alle minacce informatiche. Inoltre, i rischi legati all’esternalizzazione di servizi informatici uniti al crescente ricorso a terzi per la fornitura di tali servizi da parte delle banche destano preoccupazioni che giustificano una maggiore attenzione in ambito di vigilanza. Con queste premesse, la vigilanza bancaria della BCE accrescerà gradualmente l’attenzione dedicata alla valutazione delle prassi adottate dalle banche in quest’area e pianificherà azioni di follow‑up con gli intermediari che evidenziano carenze di rilievo.

Riquadro 3
Azioni successive alla pubblicazione della Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali: rilevazione delle autovalutazioni e dei piani d’azione delle banche

Nella sua Guida sui rischi climatici e ambientali pubblicata a novembre 2020, la vigilanza bancaria della BCE ha comunicato 13 aspettative di vigilanza su come le banche sottoposte alla sua vigilanza diretta dovrebbero integrare i rischi legati al clima nei modelli imprenditoriali, nella governance, nella gestione dei rischi e nelle informative. Dopo la pubblicazione della guida, la BCE ha chiesto alle banche di valutare il proprio livello di conformità a tali aspettative e presentare piani d’azione che illustrassero in dettaglio le modalità con cui avrebbero allineato le proprie prassi alla guida.

A novembre 2021 la BCE ha pubblicato i risultati della sua valutazione prudenziale sulle prassi delle banche in un rapporto sullo stato della gestione dei rischi legati al clima e all’ambiente nel settore bancario. La valutazione, che ha riguardato 112 intermediari sottoposti a vigilanza diretta della BCE, con 24.000 miliardi di euro di totali attivi complessivi, ha costituito una ricognizione senza precedenti del grado di preparazione delle banche europee a gestire e comunicare adeguatamente la propria esposizione ai rischi legati al clima e all’ambiente.

Il rapporto offre una prospettiva trasversale sulle attuali tendenze nell’affrontare e comunicare i rischi legati al clima e all’ambiente nel settore bancario dell’area dell’euro e delinea alcune delle buone prassi che si osservano al momento nella loro gestione.

La valutazione prudenziale ha concluso che, sebbene gli intermediari abbiano adottato le prime misure per integrare i rischi climatici nelle proprie prassi di gestione dei rischi, nessuno di essi è prossimo a soddisfare tutte le aspettative di vigilanza (cfr. la figura A). In media, il 90 per cento degli intermediari che hanno partecipato all’esercizio è solo parzialmente (o non è assolutamente) allineato alle aspettative di vigilanza della BCE. Tuttavia, molte banche riconoscono che i rischi legati al clima e all’ambiente avranno un impatto rilevante sui propri profili di rischio entro i prossimi tre/cinque anni, soprattutto in termini di rischio di credito, operativo e di modello imprenditoriale.

Quasi tutti gli intermediari hanno elaborato piani attuativi per il miglioramento delle proprie prassi. La BCE ha valutato la qualità di tali piani e, in particolare, se essi affrontino le lacune esistenti nelle prassi degli intermediari. La qualità dei piani ha evidenziato un notevole grado di eterogeneità tra gli intermediari (cfr. la figura A); alcune banche hanno fornito risposte brevi e non motivate al questionario, mentre altre hanno presentato estesi documenti di progetto che illustrano nel dettaglio tutte le azioni programmate nel tempo.

Figura A

Stato della gestione dei rischi legati al clima e all’ambiente nel settore bancario in termini di allineamento degli intermediari alle aspettative e adeguatezza dei piani elaborati per il miglioramento delle prassi

(asse delle ordinate: livello di allineamento delle prassi dei 112 intermediari alle aspettative di vigilanza definite nella Guida della BCE; asse delle ascisse: livello di adeguatezza dei piani attuativi dei 112 intermediari volti a colmare le lacune nelle rispettive prassi)

Fonte: BCE.
Note: sono riportati i punteggi medi ponderati relativi alle 13 aspettative di vigilanza. Il campione include 112 enti significativi al massimo livello di consolidamento nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

La BCE ha inviato lettere individuali di riscontro a tutte le banche, invitandole a ovviare alle carenze individuate nella valutazione prudenziale. In alcuni casi, gli intermediari potrebbero vedersi assegnare un requisito qualitativo nell’ambito dello SREP.

Prossime fasi

La BCE riconosce che le sfide connesse all’integrazione dei rischi legati al clima e all’ambiente nelle strategie, nella governance e nelle metodologie di gestione dei rischi delle banche sono in continua evoluzione e, su questo tema, è impegnata a proseguire il dialogo con gli intermediari.

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha inoltre esaminato le informative degli intermediari sui rischi legati al clima e all’ambiente. I risultati dell’indagine saranno pubblicati in un rapporto e riscontri individuali sono stati trasmessi a ciascuna banca.

La BCE condurrà anche un esame completo del livello di preparazione degli intermediari nel gestire i rischi legati al clima e all’ambiente, inclusi approfondimenti mirati sull’integrazione di questi ultimi nelle proprie strategie, governance e metodologie di gestione dei rischi. Tale revisione avrà luogo nella prima metà del 2022. La vigilanza bancaria della BCE condurrà anche una prova di stress prudenziale sui rischi legati al clima. L’esito di questi esercizi sarà di natura qualitativa. Ogni possibile impatto sulle banche avverrà in maniera indiretta, attraverso i punteggi SREP sui requisiti di secondo pilastro, e non verranno pubblicati risultati di dettaglio su singoli intermediari. Inoltre, le disposizioni regolamentari rafforzate in materia di rischi ambientali, sociali e di governance, contenute nel riesame della normativa bancaria dell’UE proposto dalla Commissione europea prevedranno l’inclusione uniforme dei rischi legati al clima e all’ambiente negli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress prudenziale. A partire da queste basi, la BCE integrerà gradualmente i rischi legati al clima e all’ambiente nella metodologia SREP e ciò si ripercuoterà in futuro sui requisiti patrimoniali di secondo pilastro.

2 Autorizzazioni, sanzioni e altre misure amministrative (enforcement)

2.1 Autorizzazioni

2.1.1 Valutazione annuale di significatività (compresa la valutazione approfondita) e individuazione degli enti meno significativi ad alto impatto

2.1.1.1 Valutazione annuale di significatività

A seguito del riesame annuale sulla significatività e di altre valutazioni ad hoc, dal 1º gennaio 2022 la BCE esercita la vigilanza diretta su 115 banche

In linea con il regolamento quadro sull’MVU[43], a novembre 2021 si è conclusa la valutazione annuale sulla conformità di banche o gruppi bancari ai criteri di significatività[44]. A essa si sono aggiunte altre valutazioni ad hoc sulla significatività, che hanno portato a 48 decisioni in merito, e che sono state condotte a seguito di modifiche alle strutture dei gruppi.

Di conseguenza, al 30 novembre 2021, gli enti classificati come significativi erano 115[45], come nella precedente valutazione annuale di significatività.

Nel 2021 tre enti sono stati aggiunti all’elenco dei soggetti vigilati significativi a seguito della valutazione annuale: Banca Mediolanum S.p.A. e Finecobank S.p.A., entrambi con sede in Italia, e la succursale finlandese di Danske Bank A/S, classificati come significativi in quanto le loro attività superavano i 30 miliardi di euro. La BCE esercita la vigilanza diretta su tali enti dal 1º gennaio 2022. Per quanto riguarda la succursale finlandese di Danske Bank A/S, la BCE esercita i poteri dell’autorità competente dello Stato membro ospitante[46].

Nel contempo, tre istituti sono stati rimossi dall’elenco degli enti significativi:

  • BFA Tenedora De Acciones S.A.U., precedente società di partecipazione finanziaria di Bankia S.A., è stata rimossa dall’elenco degli enti vigilati a seguito della fusione per incorporazione dell’unica filiazione, Bankia S.A., in CaixaBank S.A. con effetto dal 26 marzo 2021;
  • anche Liberbank S.A. è stata rimossa dall’elenco degli enti vigilati in quanto fusa per incorporazione in Unicaja Banco S.A. con effetto dal 30 luglio 2021;
  • C.R.H. ‒ Caisse de Refinancement de l’Habitat è stata classificata come meno significativa in quanto non ha soddisfatto i criteri di significatività per tre anni consecutivi; è vigilata direttamente dall’’Autorità prudenziale francese per la vigilanza e le risoluzioni (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR) dal 1° gennaio 2022.

Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche alla struttura dei gruppi, senza incidere sul numero di enti significativi vigilati:

  • a causa delle fusioni infragruppo, la Precision Capital S.A. non soddisfa più il criterio delle attività transfrontaliere significative e, di conseguenza, ha variato il criterio per la propria significatività in rilevanza economica nazionale (raggiungendo le soglie applicabili al 31 dicembre 2020);
  • Piraeus Bank S.A. e Alpha Bank AE sono state rimosse dall’elenco nel contesto delle ristrutturazioni dei gruppi e sono diventate società di partecipazione finanziaria, modificando le proprie denominazioni rispettivamente in Piraeus Financial Holdings S.A. e ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. (in aggiunta, due nuovi enti creditizi, Piraeus Bank S.A. e ALPHA BANK S.A. sono stati autorizzati come filiazioni di Piraeus Financial Holdings S.A. e ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A., rispettivamente).

L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato frequentemente. La versione più recente è disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Tavola 2

Gruppi bancari o singoli enti significativi e meno significativi sottoposti alla vigilanza bancaria europea in seguito alla valutazione annuale 2021

Fonte: BCE.
Note: il “totale degli attivi” si riferisce al totale degli attivi degli enti inclusi nell’elenco dei soggetti vigilati pubblicato a dicembre 2021 (con data di riferimento 30 novembre 2021 per quanto riguarda le decisioni di significatività notificate ai soggetti vigilati a seguito della relativa valutazione annuale e 1º novembre 2021 per quanto concerne altre variazioni e cambiamenti nella struttura dei gruppi). La data di riferimento per il totale degli attivi è il 31 dicembre 2020 (o l’ultima disponibile, utilizzata per la valutazione di significatività più recente).
1) Al 1° novembre 2021.

2.1.1.2 Valutazioni approfondite

A luglio 2021 la BCE ha concluso le valutazioni approfondite riguardanti due gruppi bancari cooperativi italiani (Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.) e due istituti baltici (Luminor Bank AS in Estonia e Akciné bendrové Siauliu bankas in Lituania).

Inoltre, ad agosto 2021 la BCE ha avviato la valutazione approfondita di tre istituti sulla base del fatto che ciascuno soddisfa un criterio per la vigilanza diretta da parte dalla BCE: Addiko Bank AG in Austria (attività transfrontaliere significative), Agri Europe Cyprus Limited (tra i tre maggiori enti creditizi dello Stato membro in Slovenia) e Barclays Bank Ireland PLC in Irlanda (dimensioni). L’esercizio dovrebbe concludersi verso la fine del primo semestre del 2022.

2.1.1.3 Enti meno significativi ad alto impatto

A causa dell’elevato numero di enti meno significativi (less significant institutions, LSI) e delle loro differenze in termini di dimensioni, complessità e profilo di rischio, la vigilanza bancaria europea li classifica in base al loro impatto sul sistema finanziario e al loro profilo di rischio. A partire dal 2022 i criteri di impatto e i criteri di rischio sono valutati separatamente. Gli enti meno significativi ad alto impatto sono determinati una volta l’anno per ciascun paese soggetto alla vigilanza bancaria Europea.

Un ente meno significativo è considerato ad alto impatto se soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri:

  • Dimensioni
    Il totale degli attivi dell’ente supera i 15 miliardi di euro.
  • Importanza per l’economia
    Il totale degli attivi dell’ente supera il 15 per cento del PIL del paese, oppure è un “altro ente di rilevanza sistemica” (Other Systemically Important Institutions, O‑SII) ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali.
  • Ente potenzialmente significativo
    L’ente meno significativo è un “ente di grandi dimensioni” ai sensi del CRR II (ente che soddisfa uno dei criteri di significatività ma non è classificato come significativo).
  • Attività transfrontaliere
    L’ente meno significativo possiede uno o più enti creditizi in uno o più paesi partecipanti all’MVU.
  • Modello imprenditoriale
    L’ente meno significativo è un’infrastruttura dei mercati finanziari (IMF) dotata di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, una cassa di risparmio centrale o una banca centrale cooperativa o l’ente centrale di un sistema di tutela istituzionale.
  • Regola di copertura minima
    Se in una giurisdizione che utilizza i criteri di cui sopra sono individuati meno di tre enti meno significativi ad alto impatto, si applica la regola di copertura minima. Tale regola prevede che gli ulteriori enti meno significativi siano selezionati in base alle dimensioni fino all’individuazione di tre enti meno significativi ad alto impatto.

Un ente meno significativo che sia considerato un ente di piccole dimensioni e non complesso ai sensi del CRR II non può essere designato quale ente meno significativo ad alto impatto, a meno che non sia l’ente meno significativo più grande in una giurisdizione in cui tutti gli enti meno significativi sono di piccole dimensioni e non complessi.

2.1.1.4 Implicazioni della classificazione degli enti meno significativi come ad alto impatto

La classificazione di un ente meno significativo come ad alto impatto è un fattore di cui le ANC tengono conto nel determinare, tra le altre cose, la frequenza e il livello di dettaglio delle proprie attività di vigilanza, come il processo SREP e le ispezioni in loco. Inoltre, ai sensi degli articoli 97 e 98 del regolamento quadro sull’MVU, le ANC sono tenute a notificare alla BCE qualsiasi procedura o decisione di vigilanza rilevante che intendono attuare in relazione a tali enti.

La tavola seguente riporta l’elenco dei soggetti vigilati meno significativi ad alto impatto per il 2022, adottato dal Consiglio di vigilanza della BCE. Per assicurare la trasparenza sono indicati i motivi alla base della classificazione degli enti meno significativi come ad alto impatto.

Tavola 3

Elenco dei soggetti vigilati meno significativi ad alto impatto per il 2022

BelgioBulgariaGermaniaEstoniaIrlandaGreciaSpagnaFranciaCroaziaItaliaCiproLettoniaLituaniaLussemburgoMaltaPaesi BassiAustriaPortogalloSloveniaSlovacchiaFinlandia

1) Le attività totali dell’ente hanno superato i 15 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022.

2.1.2 Procedure di autorizzazione

Nel 2021 alla vigilanza bancaria della BCE è stato notificato un totale di 651 procedure di autorizzazione

Nel 2021 alla vigilanza bancaria della BCE è stato notificato un totale di 651 procedure di autorizzazione (cfr. la tavola 4). Tali notifiche hanno riguardato 29 domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 24 revoche delle autorizzazioni, 52 decadenze delle autorizzazioni, 111 acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate, 404 procedure di passaporto e 31 autorizzazioni di società di partecipazione finanziaria. A seguito dell’entrata in vigore, a giugno 2021, del nuovo quadro di riferimento per la vigilanza sulle imprese di investimento, le ANC e la BCE si sono inoltre impegnate nell’autorizzazione delle imprese di investimento in qualità di enti creditizi.

Tavola 4

Notifiche delle procedure di autorizzazione sottoposte alla BCE

Fonte: BCE.

Nel 2021 sono state finalizzate 200 decisioni relative alle procedure di autorizzazione[47]. Di queste, 90 proposte di decisione del Consiglio di vigilanza sono state poi approvate dal Consiglio direttivo. Le restanti 110 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro generale di delega[48]. Le 200 decisioni riguardanti le procedure di autorizzazione rappresentano l’8 per cento di tutte le decisioni di vigilanza su singoli enti adottate dalla BCE nel 2021.

Due procedure di autorizzazione hanno portato a decisioni negative. Inoltre, sette richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e otto notifiche di acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate sono state ritirate prima che una decisione fosse raggiunta a causa di una valutazione negativa.

Rispetto al 2020, il numero di procedure di autorizzazione notificate nel 2021 è rimasto sostanzialmente invariato, tenuto conto delle richieste presentate nell’ambito del nuovo quadro di riferimento per l’autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria (mista).

2.1.2.1 Evoluzione delle procedure comuni

Il numero delle notifiche riguardanti procedure comuni inviate alla BCE si è mantenuto simile all’anno precedente

Nel complesso, nel 2021 il numero di notifiche riguardanti procedure comuni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, le partecipazioni qualificate e le revoche inviate alla BCE si è mantenuto simile all’anno precedente.

La vigilanza bancaria della BCE ha valutato un numero elevato di partecipazioni qualificate. In alcune delle procedure, a seguito dei timori espressi dalle autorità di vigilanza durante la valutazione iniziale o del pronunciamento negativo da parte della BCE, i richiedenti hanno deciso di ritirare le richieste o di esercitare il loro diritto a essere ascoltati. In altri casi, i richiedenti hanno deciso di ritirare la propria domanda a causa della protratta incertezza del contesto macroeconomico o per ragioni legate a casi specifici. Per la valutazione di molteplici procedure relative a partecipazioni qualificate determinate da riorganizzazioni interne, è stato utilizzato un approccio semplificato. Analogamente agli anni precedenti, e nonostante siano emerse dinamiche attive di consolidamento e trasformazione, è stato osservato un numero esiguo di operazioni di consolidamento transfrontaliero.

Nel 2021 la gran parte delle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria ha riguardato l’istituzione di nuovi enti meno significativi. Come negli anni precedenti, l’accresciuto ricorso alle innovazioni digitali per fornire servizi ai clienti dell’UE (ad esempio i modelli imprenditoriali tipici delle società fintech) ha rappresentato la principale determinante delle nuove domande.

Dall’introduzione, nel 2017, di un’“autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria specializzata”, è proseguita l’impennata di tali domande di autorizzazione in Lituania. In tale contesto, la Lietuvos bankas e la BCE hanno continuato a mettere in discussione i modelli imprenditoriali presentati dai richiedenti, determinando un numero notevolmente più elevato di richieste ritirate dai richiedenti o rifiutate dall’ANC. Inoltre, in Germania, alcune domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, riguardanti tecnologie innovative, sono state ritirate durante la valutazione iniziale.

Le poche procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria riguardanti gli enti significativi sono principalmente riconducibili alla necessità di estendere tale autorizzazione per ulteriori attività regolamentate in via di programmazione da parte della banca.

Le procedure di revoca sono state determinate principalmente da cessazioni volontarie dell’attività bancaria e da fusioni o altri tipi di ristrutturazioni. Quattro enti meno significativi sono usciti dal mercato attraverso procedure di liquidazione involontaria, comprese le procedure di insolvenza.

2.1.2.2 Evoluzione delle procedure di passaporto, di autorizzazione delle imprese di investimento e delle società di partecipazione finanziaria (mista)

Per la prima volta le imprese di investimento classificate come enti creditizi, ai sensi della revisione di CRD e CRR, hanno segnalato le proprie attività di passaporto in ottemperanza al nuovo regime

La BCE e le ANC hanno gestito 404 procedure di passaporto nel 2021. Per la prima volta le imprese di investimento classificate come enti creditizi, ai sensi della revisione di CRD e CRR, hanno notificato le proprie attività di passaporto in ottemperanza al nuovo regime.

La BCE e le ANC hanno inoltre continuato a lavorare alle autorizzazioni delle imprese di investimento. A giugno 2021 è entrato in vigore un nuovo quadro di riferimento per la vigilanza delle imprese di investimento, che introduce criteri in base ai quali le imprese devono presentare domanda di autorizzazione in qualità di enti creditizi. Tale autorizzazione deve essere ottenuta sulla base di criteri sia qualitativi (attività svolte) sia quantitativi (valore degli attivi), a livello individuale o di gruppo. Nel 2021 e nel 2022 si applica un regime di salvaguardia (grandfathering) alle imprese di investimento che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in qualità di enti creditizi. Ci si attende che circa 20 enti rientrino nell’ambito di applicazione del requisito per l’autorizzazione delle imprese di investimento. Finora, le ANC hanno informato la BCE di 11 richieste presentate.

L’articolo 21 bis della direttiva CRD V ha introdotto un nuovo regime di vigilanza per le società madre di partecipazione finanziaria (mista)[49] facenti parte di gruppi vigilati. Una volta approvate, tali società di partecipazione finanziaria sono responsabili della conformità del gruppo vigilato con i requisiti prudenziali su base consolidata. Per i gruppi vigilati significativi, la BCE è responsabile della concessione dell’autorizzazione o dell’esenzione di tali società madre di partecipazione finanziaria (mista). Nel 2021 la BCE ha ricevuto 31 richieste ed ha emesso 23 decisioni (riguardanti una nuova costituzione e 22 società di partecipazione finanziaria (mista) esistenti nei gruppi vigilati): nove società di partecipazione finanziaria (mista) sono state approvate, mentre 14 sono state esentate dall’approvazione.

2.1.2.3 Portale IMAS

Nel 2021 una quota significativa delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità è stata elaborata attraverso il portale IMAS

Il portale IMAS è la piattaforma online che agevola le interazioni e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e soggetti vigilati/controparti terze. Il portale IMAS fa parte della strategia mirata a digitalizzare i processi di vigilanza dell’MVU e copre l’intero ciclo di vigilanza[50].

Da gennaio 2021 una quota significativa delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità è stata elaborata attraverso il portale IMAS. Le notifiche delle procedure di passaporto e acquisizione/aumento di partecipazioni qualificate sono state integrate nel 2021. Nel 2022 le domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, le revoche volontarie delle autorizzazioni e le autorizzazioni delle società di partecipazione finanziaria saranno aggiunte al portale. In tale contesto, la presentazione delle richieste e delle operazioni attraverso il portale IMAS è in costante aumento.

2.2 Procedure di verifica dei requisiti di idoneità

Nel 2021 alla vigilanza bancaria della BCE è stato notificato un totale di 2.627 procedure di verifica dei requisiti di idoneità[51] (valutazioni individuali di esponenti degli organi con funzione di gestione e controllo, responsabili delle principali funzioni aziendali[52] e responsabili delle succursali situate in paesi terzi) (cfr. la tavola 5).

Tavola 5

Procedure di verifica dei requisiti di idoneità inviate alla BCE

Fonte: BCE.
Note: il campione include tutti gli enti significativi, nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, che hanno presentato istanza di verifica di idoneità.

Circa il 67 per cento di tutte le procedure di verifica ricevute nel 2021 ha riguardato membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e di controllo. Il restante 33 per cento ha riguardato componenti dell’organo di gestione (circa il 28 per cento), responsabili delle principali funzioni aziendali (4 per cento) e responsabili delle succursali situate in paesi terzi (1 per cento).

I tempi complessivi medi di elaborazione delle procedure di verifica dei requisiti di idoneità, concluse nel 2021, sono stati 3,7 mesi, al di sotto del periodo massimo di 4 mesi indicato al paragrafo 179 degli Orientamenti congiunti ESMA e ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

2.2.1 Evoluzione delle verifiche dei requisiti di idoneità

Riflettendo un approccio più rigoroso e invasivo alla verifica dei requisiti di idoneità e gli sforzi volti a rafforzare la governance delle banche vigilate, la BCE ha individuato alcuni problemi riguardanti uno o più requisiti o criteri di idoneità per il 58 per cento dei membri degli organi di gestione valutati. Si tratta di un aumento dell’8 per cento rispetto al 2020. Le questioni più comuni hanno riguardato l’esperienza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, i conflitti di interesse e la disponibilità di tempo. Pertanto la BCE ha imposto agli enti significativi condizioni, obblighi o raccomandazioni per porre rimedio alle problematiche individuate.

Nella verifica dei requisiti di idoneità, la BCE collabora con le ANC interessate, nonché direttamente con i soggetti vigilati. In caso di dubbi o problematiche circa l’idoneità di un esponente nominato, la relativa richiesta di verifica di idoneità viene spesso ritirata. Tale dialogo con le banche previene le decisioni negative in materia di idoneità da parte della BCE. Nel 2021 in questo modo sono state ritirate 52 richieste, 30 in più rispetto al 2020.

Nel 2021 la BCE ha effettuato

17

riesami

Nel 2021 la BCE ha inoltre effettuato 17 riesami per numerosi membri degli organi aziendali degli enti creditizi. Cinque di questi erano attinenti al quadro normativo in materia di antiriciclaggio, quattro a procedimenti penali, due a procedimenti civili e sei ad altre questioni quali il fallimento e la frode.

Nel valutare l’idoneità degli esponenti, le informazioni rilevanti relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, inoltre, sono state prese in considerazione per un totale di 36 richieste.

La BCE si adopera per accrescere l’efficienza dei propri processi di verifica dei requisiti di idoneità, in particolare esplorando l’uso di strumenti di suptech. Il portale IMAS, che i soggetti vigilati utilizzano per presentare le proprie istanze di verifica di idoneità alle ANC e alla BCE, si è dimostrato uno strumento utile per migliorare l’efficienza.

Riquadro 4
La nuova Guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità

La vigilanza bancaria della BCE si adopera costantemente per elevare gli standard della vigilanza in materia di governance e accrescere la trasparenza in tale ambito. In questo contesto, la BCE ha recentemente rivisto la propria Guida alla verifica dei requisiti di idoneità e ha elaborato un nuovo questionario con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei processi e delle valutazioni in materia.

La nuova versione della Guida introduce il concetto di responsabilità individuale, in base al quale gravi rilievi di vigilanza possono incidere sull’idoneità di un esponente nominato, anche nel caso in cui l’esponente in questione non sia direttamente responsabile per i rilievi in esame. Inoltre, specifica le modalità di riesame della posizione dei membri degli organi di amministrazione e controllo ove emergano nuove circostanze che diano luogo a dubbi sulla loro idoneità.

In aggiunta, la Guida esorta quegli enti creditizi a cui la normativa nazionale richiede l’adozione di un regime di valutazione ex post a fornire alla BCE le informazioni riguardanti le valutazioni di idoneità relative ai membri esecutivi dell’organo di amministrazione prima di procedere alle nomine. Di conseguenza, 61 enti creditizi negli Stati membri partecipanti hanno ricevuto una lettera dalla BCE che formalizzava tale invito.

Infine, nella Guida alla verifica dei requisiti di idoneità si fa riferimento all’esperienza dei membri in materia di rischi legati al clima e all’ambiente e di diversità (compresa la diversità di genere), data l’accresciuta rilevanza di queste tematiche per la vigilanza.

Il 15 giugno 2021 la BCE ha pubblicato per consultazione i progetti di tali documenti[53] al fine di raccogliere riscontri dagli operatori di mercato e da altre parti interessate. Il 15 luglio 2021 si è tenuta un’audizione pubblica con 200 partecipanti. La consultazione pubblica si è conclusa il 2 agosto 2021.

Le versioni finali della Guida alla verifica dei requisiti di idoneità e del Questionario per la verifica dei requisiti di idoneità sono state pubblicate l’8 dicembre 2021, unitamente a un resoconto della consultazione contenente le risposte alle oltre 700 osservazioni ricevute, anche da enti creditizi, associazioni bancarie e di mercato e società di consulenza. Tali pubblicazioni sono state annunciate nella newsletter dell’MVU a novembre 2021 e illustrate in maggior dettaglio in vari discorsi del Presidente[54] e di altri membri del Consiglio di vigilanza della BCE[55], nonché in un podcast del Vicepresidente a dicembre 2021[56].

2.3 Segnalazioni di violazioni, sanzioni e altre misure amministrative (enforcement) e pecuniarie

2.3.1 Misure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

La BCE ha gestito otto procedimenti nel 2021, cinque dei quali si sono conclusi a fine anno

Ai sensi del regolamento sull’MVU e del regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dal soggetto coinvolto e dalla misura che deve essere adottata (cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014). Conformemente al quadro normativo vigente, le sanzioni irrogate dalla BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza sono pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Le sanzioni irrogate dalle ANC su richiesta della BCE sono pubblicate sullo stesso sito Internet.

Nel 2021 la BCE ha gestito otto procedimenti sanzionatori, quattro dei quali erano in corso nel 2020 (cfr. la tavola 6). Questi otto procedimenti hanno condotto a cinque decisioni della BCE.

Tavola 6

Procedimenti sanzionatori e altre misure amministrative della BCE nel 2021

Fonte: BCE.

Nel 2021 la BCE ha irrogato due sanzioni pecuniarie per un importo pari a 615.000 euro

Sette degli otto procedimenti gestiti nel 2021 hanno riguardato sospette violazioni della legislazione dell’UE direttamente applicabile (comprese decisioni e disposizioni regolamentari della BCE) da parte di sette enti significativi. Due di questi procedimenti si sono conclusi nel 2021 con due decisioni della BCE che hanno irrogato sanzioni per un importo pari a 615.000 euro nei confronti di due soggetti vigilati appartenenti allo stesso gruppo bancario. Nel 2021 sono state archiviate due procedure relative a violazioni di norme dell’UE direttamente applicabili, una motivata da considerazioni di proporzionalità e l’altra dall’assenza di colpa comprovata. Altri tre procedimenti erano ancora in corso alla fine del 2021.

Il restante procedimento gestito nel 2021 ha riguardato sospette violazioni della normativa nazionale di attuazione di una direttiva dell’UE da parte di un ente meno significativo ed è stato portato a termine con una richiesta della BCE indirizzata all’ANC interessata per l’avvio di un procedimento.

Il grafico 18 riporta una ripartizione completa per ambito di pertinenza delle sospette violazioni oggetto delle procedure relative a sanzioni e altre misure amministrative gestite dalla BCE nel 2021.

Grafico 18

Sospette violazioni oggetto di procedure sanzionatorie e altre misure amministrative nel 2021

Fonte: BCE.

In seguito alle richieste di avvio di procedimenti precedentemente avanzate dalla BCE e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2021 le ANC interessate hanno irrogato due sanzioni pecuniarie per un importo di 24,7 milioni di euro

In seguito alle richieste di avvio di procedimenti precedentemente avanzate dalla BCE e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2021 le ANC interessate hanno irrogato due sanzioni pecuniarie per un importo di 24,7 milioni di euro.

Informazioni dettagliate, comprese statistiche esaustive sulle attività sanzionatorie relative alle violazioni dei requisiti prudenziali, condotte nel 2021 dalla BCE e dalle ANC nell’ambito della vigilanza bancaria europea, saranno presentate nel Rapporto annuale sulle attività sanzionatorie nell’MVU nel 2021. Il rapporto sarà pubblicato nel secondo trimestre del 2022 sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

2.3.2 Altre misure pecuniarie

Ai sensi del regolamento sull’MVU, unicamente ai fini dell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE esercita anche i poteri a disposizione delle ANC in ottemperanza delle leggi nazionali pertinenti.

A tale riguardo, nel 2021, la BCE ha imposto a due soggetti vigilati significativi le misure amministrative a disposizione di una ANC, ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali. Le misure amministrative nazionali imposte non erano di natura punitiva e consistevano in pagamenti di interessi per circa 21,5 milioni di euro, a causa di violazioni dei requisiti sui limiti alle grandi esposizioni. I soggetti vigilati hanno presentato ricorso contro le decisioni della BCE presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.3.3 Segnalazione delle violazioni

Nel 2021 la BCE ha ricevuto 152 segnalazioni di violazioni, il 27 per cento in meno rispetto all’anno precedente

Ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU la BCE è tenuta ad assicurarsi che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni della normativa pertinente dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistleblowing”). A tal fine, la BCE impiega un meccanismo di segnalazione delle irregolarità che comprende una piattaforma web prestrutturata, accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

La BCE garantisce la piena riservatezza delle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma web o altri canali (ad esempio posta elettronica o corrispondenza cartacea) e tiene conto di tutte le informazioni disponibili nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

Nel 2021 la BCE ha ricevuto 152 segnalazioni, il 27 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Di queste, 78 si riferivano a presunte violazioni delle leggi dell’Unione europea, 72 delle quali sono state considerate riconducibili ai compiti di vigilanza della BCE e sei di competenza delle ANC. Le restanti segnalazioni riguardavano soprattutto sospette violazioni di requisiti non prudenziali (ad esempio in materia di tutela dei consumatori) che pertanto non rientravano nel perimetro del meccanismo di segnalazione delle violazioni.

Tra le sospette violazioni segnalate più di frequente vi sono state questioni di governance (72 per cento) e di calcolo inadeguato dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (8 per cento). Una ripartizione di dettaglio è illustrata nel grafico 19. Le questioni legate alla governance riguardavano principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, le funzioni degli organi di gestione, i requisiti di idoneità e la struttura organizzativa[57].

Grafico 19

Presunte violazioni segnalate tramite il meccanismo di whistleblowing

(valori percentuali)

Fonte: BCE.

Le informazioni ottenute tramite il meccanismo di segnalazione delle violazioni sono state portate all’attenzione dei gruppi di vigilanza congiunta competenti. Le informazioni sono state opportunamente esaminate e sottoposte ad approfondimenti da parte della BCE nell’ambito dei propri compiti di vigilanza. Le indagini avviate nel 2021 a seguito di segnalazioni di violazioni della normativa UE pertinente hanno riguardato principalmente:

  • valutazioni interne basate sulla documentazione esistente (43 per cento);
  • richieste di documenti o chiarimenti rivolte ai soggetti vigilati (27 per cento);
  • richieste di interventi di revisione interna o ispezioni in loco (19 per cento).

3 Il contributo alla gestione delle crisi

3.1 Interazione con il Comitato di risoluzione unico

La stretta cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB è proseguita per tutto il 2021

Nel 2021 è proseguita a tutti i livelli la stretta collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB). Il Consiglio di vigilanza della BCE ha invitato la presidente dell’SRB a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso in qualità di osservatrice per i punti relativi alle responsabilità del Comitato. Analogamente, un rappresentante della BCE ha partecipato in qualità di osservatore a tutte le sessioni esecutive e plenarie dell’SRB. Inoltre, vi sono stati confronti periodici tra presidenti, alti dirigenti e personale direttivo della BCE e dell’SRB su questioni di interesse comune, quali il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), la pianificazione del risanamento e della risoluzione e i lavori sulle politiche di gestione delle crisi. Infine, in linea con il protocollo d’intesa in vigore tra l’SRB e la BCE, entrambe le organizzazioni hanno condiviso un’ampia serie di dati e informazioni rilevanti già a loro disposizione. Ciò ha contribuito ad alleggerire l’onere di segnalazione per le banche.

La BCE e l’SRB hanno inoltre avviato un confronto sui possibili miglioramenti da apportare al quadro normativo di riferimento per le politiche di gestione delle crisi bancarie. Tra gli argomenti trattati, figurano l’insieme di strumenti a disposizione delle autorità competenti e l’utilizzo di fondi esterni per finanziare le risoluzioni. Anche sulla base di questi confronti periodici con l’SRB, la BCE ha elaborato il proprio il contributo alla consultazione mirata lanciata dalla Commissione europea per la revisione del quadro normativo europeo in materia di gestione delle crisi bancarie e assicurazione dei depositi[58].

Inoltre, come in passato, la BCE ha partecipato agli esercizi di simulazione di crisi (dry‑run) condotti dall’SRB. Essi sono stati concepiti per verificare le procedure e la cooperazione internazionale, e per migliorare la comprensione dei processi decisionali e operativi di ciascuna autorità nell’ambito di un collegio di risoluzione.

Inoltre, sono stati organizzati eventi formativi congiunti su vari argomenti, quali i piani di risanamento, la metodologia SREP e la politica aggiornata dell’SRB sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL). Tali iniziative hanno puntato a rafforzare la collaborazione e a promuovere un’intesa tra le diverse autorità in vari aspetti del loro lavoro.

Inoltre, la periodica interazione tra i gruppi di vigilanza congiunti della BCE e i gruppi interni per la risoluzione dell’SRB ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nella cooperazione tra le due organizzazioni. Ciò ha comportato una stretta collaborazione per gli enti nel quadro di riferimento di gestione delle crisi della BCE, ovvero gli enti con situazioni finanziarie deteriorate, e la partecipazione dell’SRB ai rispettivi gruppi di gestione delle crisi, al fine di assicurare il pieno allineamento delle autorità di vigilanza e di risoluzione in una situazione di crisi.

In linea con il quadro giuridico di riferimento, l’SRB è stato consultato in merito ai piani di risanamento presentati dagli enti significativi alla vigilanza bancaria della BCE. Le osservazioni dell’SRB sono state prese in considerazione nella valutazione di tali piani e nella preparazione di riscontri per i soggetti vigilati. Tali osservazioni hanno riguardato, tra l’altro, la fattibilità delle opzioni di risanamento e la calibrazione delle soglie degli indicatori di risanamento relativi al MREL.

Infine, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE in merito alle proposte di piani di risoluzione ai sensi del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM)[59]. Come in passato, tale consultazione ha riguardato, tra l’altro, la determinazione del MREL e le valutazioni di fattibilità della risoluzione. Come negli anni precedenti, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE anche in relazione al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, con la valutazione della BCE che si è concentrata sulle osservazioni da una prospettiva di vigilanza e di continuità operativa.

3.2 Gestione delle crisi che coinvolgono enti meno significativi

La gestione delle crisi che coinvolgono enti meno significativi (less significant institutions, LSI) richiede una stretta cooperazione tra l’autorità nazionale competente (ANC), incaricata della vigilanza diretta, e la BCE. Sebbene l’ANC sia direttamente responsabile delle azioni di vigilanza rivolte agli enti meno significativi, la necessità di intensificare la cooperazione e la condivisione delle informazioni si verifica quando un ente meno significativo si avvicina a una situazione che ne pregiudica la sopravvivenza. In tale fase la BCE, in quanto autorità competente per le procedure comuni, collabora con l’ANC per una potenziale revoca dell’autorizzazione.

Nel 2021 la BCE e le ANC hanno intensificato la cooperazione per affrontare 15 casi di crisi di enti meno significativi

Nel 2021 la BCE e le ANC hanno collaborato strettamente e scambiato informazioni su numerosi enti meno significativi in cui viene rilevato un possibile deterioramento o una possibile crisi. Le ANC hanno notificato alla BCE sette nuovi casi di deterioramento finanziario degli enti meno significativi. La BCE e le ANC hanno inoltre continuato a collaborare strettamente e a scambiarsi informazioni su 29 casi attivi di deterioramento finanziario. La cooperazione tra la BCE e le ANC è stata intensificata in 15 casi, di cui sette hanno richiesto l’istituzione di gruppi di contatto dedicati per la gestione delle crisi. Come negli anni precedenti, tali gruppi hanno assicurato che le azioni e le decisioni di vigilanza fossero adottate in modo tempestivo e coordinato.

Nel 2021 le ANC hanno inoltre notificato alla BCE 12 casi di revoca dell’autorizzazione per gli enti meno significativi. Di questi casi, due erano legati a fusioni o integrazione, tre a procedure di liquidazione e sette a cessazioni volontarie. In quattro di questi 12 casi, la BCE ha deciso di revocare l’autorizzazione, mentre gli altri otto sono ancora in corso di valutazione.

Le principali cause del deterioramento finanziario degli enti meno significativi nel 2021 sono state: i modelli imprenditoriali non sostenibili, la redditività persistentemente bassa che ha portato a problematiche di solvibilità e assetti di governance carenti (fra cui sistemi inadeguati contro il riciclaggio di denaro); le frodi contabili si sono rivelate un’ulteriore determinante del deterioramento della situazione finanziaria.

4 Cooperazione transfrontaliera

4.1 Cooperazione a livello europeo e internazionale

4.1.1 La BCE e i collegi delle autorità di vigilanza bancaria

La BCE svolge il ruolo di autorità di vigilanza su base consolidata per i gruppi bancari europei con sede legale in un paese partecipante al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Ciò le consente di esercitare un’azione di vigilanza approfondita e coerente in condizioni di parità di trattamento per tutti i soggetti (filiazioni o succursali) di un gruppo bancario, anche se ubicati in Stati membri dell’UE che non partecipano all’MVU o in paesi non europei.

Nel ruolo di autorità di vigilanza su base consolidata per i gruppi bancari significativi, la BCE istituisce collegi per interagire con tutte le autorità di vigilanza competenti

Una delle responsabilità della BCE consiste nel garantire una regolare interazione con tutte le competenti autorità di vigilanza bancaria e non bancaria; ciò avviene attraverso l’istituzione di collegi di autorità di vigilanza. Quando un gruppo bancario ha sede al di fuori dell’unione bancaria e la BCE vigila su almeno una delle filiazioni o succursali mondiali del gruppo perché ubicate in uno Stato membro partecipante all’MVU, la BCE opera nell’ambito di accordi di cooperazione con le autorità del paese interessato. Nella maggior parte dei casi, l’autorità su base consolidata persegue la cooperazione internazionale attraverso i collegi delle autorità di vigilanza, ma le tempistiche e i processi decisionali di ciascuna autorità possono differire sulla base di obblighi e norme di riservatezza locali.

Come autorità del paese ospitante, la BCE partecipa ai collegi dei gruppi bancari la cui impresa madre è insediata al di fuori dell’MVU

Un gruppo trasversale, composto da rappresentanti di tre Direzioni Generali, assiste costantemente i gruppi di vigilanza congiunti nell’adempimento degli obblighi di cooperazione previsti dalla normativa e dalle direttive europee (ad esempio, censimento degli intermediari appartenenti al medesimo gruppo, scambio dei principali indicatori finanziari tra autorità competenti, programma di revisione dei collegi di vigilanza). Il gruppo trasversale favorisce inoltre l’armonizzazione e promuove le migliori prassi di vigilanza in materia di cooperazione internazionale.

Nel 2021 il gruppo ha contribuito alla revisione di 13 accordi scritti di cooperazione per i collegi delle autorità di vigilanza al fine di tenere conto della mutata condizione dell’Autorità di vigilanza prudenziale del Regno Unito (la Prudential Regulation Authority), divenuta autorità di un paese terzo in seguito alla Brexit.

4.1.2 Rafforzamento della cooperazione con le autorità dei paesi terzi

Nel 2021 la cooperazione in materia di vigilanza con i paesi terzi è stata estesa all’APRA e all’NYDFS mediante protocolli d’intesa

La BCE segue costantemente l’evoluzione del settore bancario transfrontaliero e verifica la necessità di accordi per una cooperazione rafforzata con le autorità prudenziali di paesi terzi, accordi che possono essere conclusi in forma di protocolli d’intesa (Memoranda of Understanding – MoU), mediante l’istituzione di collegi delle autorità di vigilanza e in forma di accordi specifici caso per caso. Nel corso del 2021 la BCE ha sottoscritto ulteriori protocolli d’intesa con il New York State Department of Financial Services (NYDFS) e l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Tali accordi sono ritenuti rilevanti a causa dei significativi legami transfrontalieri tra i settori bancari interessati dalla vigilanza bancaria europea e quelli dello Stato di New York e dell’Australia.

Entrambi i protocolli d’intesa prevedono la cooperazione tra le autorità ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti di vigilanza sugli enti creditizi transfrontalieri. Nel quadro di tali protocolli, la cooperazione prevista è caratterizzata dalla massima diligenza possibile e può essere avviata su richiesta delle autorità o, ove opportuno, su loro iniziativa. Tale cooperazione riguarda ogni genere di informazione che possa essere utile alle autorità per promuovere la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.

4.1.3 Rafforzamento della cooperazione con le autorità di vigilanza sui mercati mobiliari

Il protocollo d’intesa con la SEC ha consentito ai gruppi bancari significativi di essere soggetti al suo regime di conformità sostitutiva

Il 16 agosto 2021 la BCE e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per predisporre la registrazione degli enti significativi come negoziatori di swap in titoli (security‑based swap dealers) o principali partecipanti agli swap in titoli (major security‑based swap participants) negli Stati Uniti. La normativa degli Stati Uniti impone che i negoziatori di swap in titoli e i principali partecipanti agli swap in titoli che non sono statunitensi e hanno un significativo volume di attività nel paese si registrino presso la SEC entro, rispettivamente, il 1º novembre 2021 e il 1º dicembre 2021. La SEC può consentire a tali soggetti di soddisfare determinati requisiti statunitensi rispettando analoghi requisiti nazionali e dell’UE. A tal fine, la SEC e le competenti autorità di vigilanza e di mercato devono sottoscrivere accordi di cooperazione.

In base a tale protocollo d’intesa la BCE e la SEC comunicheranno e si scambieranno informazioni sulle attività di swap in titoli condotte negli Stati Uniti dai soggetti vigilati dalla BCE. Sulla base di questa cooperazione gli intermediari sottoposti all’MVU ridurranno al minimo la duplicazione degli sforzi di conformità normativa e continueranno a concentrarsi sul rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento UE, assicurando nel contempo il soddisfacimento di quelli statunitensi.

A livello dell’UE, nel 2021 la BCE ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in qualità di autorità competente per i mercati degli strumenti finanziari in Francia.

4.1.4 Pubblicazione dei protocolli d’intesa in materia di vigilanza

21 protocolli d’intesa in materia di vigilanza sono stati pubblicati sul sito Internet della BCE nel 2021

A maggio 2020 la BCE ha approvato una linea d’indirizzo per la pubblicazione dei protocolli d‘intesa esistenti e futuri da essa sottoscritti in qualità di autorità di vigilanza bancaria. La pubblicazione di questi protocolli è subordinata al consenso delle parti nonché a possibili restrizioni riguardanti l’accesso a informazioni riservate ai sensi della normativa applicabile. Il 19 febbraio e il 30 aprile 2021 la BCE ha pubblicato sul proprio sito Internet 18 protocolli di intesa stipulati sin dal 2014 in qualità di autorità di vigilanza bancaria. Tra questi figurano i protocolli di intesa con le autorità di vigilanza bancaria e sui mercati nei paesi terzi, compreso quello sottoscritto nel 2019 con la Bank of England/Prudential Regulation Authority nel contesto della Brexit. Inoltre, nella seconda metà dell’anno la BCE ha pubblicato tre ulteriori protocolli d’intesa che aveva recentemente sottoscritto con la SEC, l’NYDFS e l’AMF.

4.1.5 Cooperazione stretta nell’ambito dell’MVU

La BCE, la Hrvatska narodna banka e la Banca nazionale di Bulgaria hanno lavorato in stretta collaborazione nel contesto dell’ordinaria attività di vigilanza

Nel 2021 la cooperazione con la Bulgaria e la Croazia, i due membri più recenti dell’unione bancaria, cui hanno aderito a ottobre 2020, è stata molto fluida. La Hrvatska narodna banka e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) sono state integrate nella struttura dell’MVU e i loro rappresentanti hanno contribuito al processo decisionale in seno al Consiglio di vigilanza, determinando la continuità dell’azione di vigilanza della BCE in tutta l’unione bancaria. Il personale delle due ANC è stato attivamente impegnato nell’ordinaria attività di vigilanza, non solo delle filiazioni delle banche europee in Bulgaria e Croazia, ma anche delle imprese madri e dei rispettivi gruppi bancari. La BCE ha inoltre integrato gli enti creditizi meno significativi di Bulgaria e Croazia nelle proprie attività di supervisione degli LSI, al fine di promuovere l’applicazione coerente di standard di vigilanza di elevata qualità a tale tipologia di enti in entrambi i paesi. Nel corso dell’anno sono stati organizzati seminari e workshop a supporto del lavoro congiunto. La collaborazione in ambito di vigilanza è fondamentale per una maggiore integrazione del settore bancario.

4.1.6 I programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) del Fondo monetario internazionale (FMI) prevedono una valutazione esaustiva e approfondita del settore finanziario di un paese.

La vigilanza bancaria della BCE ha attuato molte delle raccomandazioni del programma FSAP dell’FMI per l’area dell’euro

Il programma FSAP dell’FMI del 2018 per l’area dell’euro ha esaminato l’architettura di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie all’interno dell’area. La vigilanza bancaria della BCE ha già attuato molte delle raccomandazioni dell’FMI nelle sue prassi di vigilanza; parallelamente, i colegislatori dell’UE continuano a dar seguito alle raccomandazioni che richiedono modifiche al diritto comunitario.

Gli FSAP nazionali non includono valutazioni della vigilanza bancaria europea

Nel 2021 l’FMI ha avviato i programmi FSAP nazionali per Germania, Irlanda e Finlandia. Tali FSAP nazionali esaminano tematiche non bancarie quali i settori assicurativi e gli assetti macroprudenziali nazionali e comportano una valutazione olistica delle questioni bancarie, in particolare di quelle che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali preposte alla vigilanza degli enti meno significativi o degli aspetti legati all’antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo. Inoltre, nel 2021 l’FMI ha completato il riesame periodico del FSAP, che ha prodotto un elenco aggiornato di giurisdizioni con settori finanziari di importanza sistemica soggetti a valutazioni periodiche obbligatorie.

La BCE partecipa alle consultazioni nazionali dell’FMI ai sensi dell’articolo IV

Il coinvolgimento della BCE nelle consultazioni nazionali dell’FMI ai sensi dell’articolo IV per i paesi che partecipano alla vigilanza bancaria europea riguarda questioni microprudenziali e macroprudenziali, coerentemente con le responsabilità della BCE in tali settori.

4.2 Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

4.2.1 Il contributo ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria

Nel 2021 il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) ha continuato a focalizzare la propria attenzione sulla cooperazione internazionale al fine di affrontare le sfide derivanti dalla pandemia di coronavirus (COVID‑19) e preservare la stabilità finanziaria.

Nel 2021 la BCE ha contribuito ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria in diversi ambiti, fra cui l’identificazione degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID‑19

In qualità di membro dell’FSB, la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente all’individuazione dei primi insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID‑19, in termini di stabilità finanziaria, attraverso un rapporto dedicato.

La BCE ha anche contribuito alle questioni più ampie all’ordine del giorno dell’FSB, quali: a) l’individuazione annuale delle banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks, G‑SIB), di concerto con il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, incluso il previsto riesame delle implicazioni degli sviluppi relativi all’unione bancaria per la metodologia utilizzata per le G‑SIB; b) la finalizzazione del rapporto riguardante la segnalazione degli incidenti cibernetici; c) il coordinamento di un programma per la gestione dei rischi finanziari legati al clima; e d) la preparazione di proposte politiche volte al miglioramento della capacità di tenuta dei fondi del mercato monetario. In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato alle riunioni dell’FSB in sessione plenaria, del Comitato permanente per l’attuazione delle norme e del Comitato permanente per la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione, nonché del gruppo direttivo per la risoluzione e del Regional Consultative Group for Europe dell’FSB.

La vigilanza bancaria della BCE continuerà a contribuire al programma di lavoro dell’FSB in vari ambiti, tra i quali la cooperazione internazionale, il coordinamento della risposta al COVID‑19, i lavori di follow‑up sull’innovazione digitale e la gestione dei rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici.

4.2.2 Il contributo al processo di Basilea

In qualità di membro del CBVB, la vigilanza bancaria della BCE ha favorito la cooperazione internazionale e il coordinamento delle misure di policy, ad esempio sui rischi finanziari legati al clima

Nel 2021 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision), organo di sorveglianza del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), ha approvato le priorità strategiche e il programma di lavoro del CBVB per il 2021 e il 2022. È stata attribuita elevata priorità all’attuazione e alla valutazione delle riforme precedentemente concordate, all’individuazione e alla valutazione dei rischi e delle vulnerabilità emergenti (ossia la digitalizzazione e i rischi finanziari legati al clima) e allo sviluppo della cooperazione in materia di vigilanza. La BCE ha contribuito attivamente a tale impegno.

In questo contesto, la BCE co‑presiede la task force del CBVB sui rischi finanziari legati al clima e il Gruppo per le politiche e gli standard (Policy and Standards Group) del CBVB, responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione di standard prudenziali comuni.

Il CBVB ha inoltre avviato l’attività di revisione della metodologia di valutazione utilizzata per le G‑SIB. La vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente alla decisione del Comitato di riesaminare le implicazioni degli sviluppi relativi all’unione bancaria per la metodologia utilizzata per le G‑SIB (con particolare attenzione al trattamento delle esposizioni transfrontaliere all’interno dell’unione bancaria).

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre partecipato ad altre riunioni periodiche sugli aspetti di policy, mettendo a disposizione le proprie competenze in gruppi di lavoro del CBVB, cooperando con i membri del Comitato stesso all’interno dell’UE e nel resto del mondo e fornendo il proprio supporto alle relative analisi di impatto. Tali lavori hanno incluso: a) la valutazione e lo sviluppo di possibili misure per far fronte ai rischi finanziari legati al clima per il sistema bancario mondiale; b) la pubblicazione di principi relativi alla capacità di tenuta operativa, che mirano a rafforzare la capacità delle banche di resistere, adeguarsi e risollevarsi dopo gravi eventi avversi; e c) una consultazione pubblica sulle proposte preliminari per il trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche in cripto attività.

4.2.3 Il contributo ai lavori dell’Autorità bancaria europea

La BCE ha lavorato in stretta collaborazione con l’ABE su vari progetti, fra cui l’esercizio di stress condotto a livello di UE nel 2021

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la stretta collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE) per promuovere una vigilanza coerente in tutto il settore bancario europeo e rafforzare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, nonché la stabilità del sistema finanziario. I progetti congiunti hanno incluso la prova di stress condotta nel 2021 dall’ABE a livello di UE, per la quale la BCE ha fornito la verifica di qualità. L’ABE e la BCE hanno inoltre collaborato agli interventi definiti a seguito della crisi indotta dalla pandemia, alla preparazione della risposta alla richiesta di un parere tecnico sulla finanza digitale avanzata dalla Commissione e alla relazione dell’ABE sull’indipendenza della vigilanza esercitata dalle autorità competenti. A settembre, la BCE e l’ABE hanno altresì divulgato una lettera congiunta che ribadisce l’importanza di ultimare l’attuazione dei restanti standard di Basilea III nell’UE in maniera completa, tempestiva e fedele.

Inoltre, la BCE ha contribuito alla conclusione degli esercizi di trasparenza a livello di UE condotti dall’ABE nel 2021 assicurando la tempestiva trasmissione di dati di vigilanza accurati relativi a 99 enti significativi direttamente vigilati. L’esercizio ha fornito agli operatori di mercato informazioni dettagliate sulle condizioni finanziarie delle banche sottoposte alla vigilanza bancaria europea, compreso l’impatto della crisi legata al COVID‑19.

La BCE ha inoltre coadiuvato l’ABE nell’adempimento del proprio mandato di elaborare una relazione di fattibilità sull’integrazione delle segnalazioni statistiche, di quelle riguardanti i piani di risoluzione e di quelle prudenziali, come stabilito dall’articolo 430 quater del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR). Nella relazione, pubblicata il 16 dicembre 2021, si afferma che un dizionario di dati comuni a tutti gli ambiti di segnalazione è un elemento essenziale e un prerequisito per alleviare gli oneri segnaletici a carico delle banche, migliorare la qualità dei dati e creare le condizioni per un’ulteriore integrazione degli schemi segnaletici. Per orientare il processo di integrazione, inoltre, il documento raccomanda l’istituzione di un comitato congiunto composto da autorità europee, autorità nazionali competenti e, ove opportuno, il sistema bancario. In tale contesto, la BCE ha collaborato con l’ABE e le altre parti interessate promuovendo una comprensione condivisa e formulando proposte concrete su come istituire un dizionario di dati integrato dal punto di vista semantico, allo scopo di promuovere la convergenza degli obblighi segnaletici.

Con riferimento alla procedura “conformità o spiegazione” (comply or explain)[60], nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE, come documentato sul suo sito Internet, ha notificato all’ABE il proprio stato di conformità a 23 orientamenti. La vigilanza bancaria della BCE si impegna a rispettare tutti gli orientamenti applicabili emanati dall’ABE o dal Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.

Riquadro 5
Aggiornamento delle politiche della BCE in materia di opzioni e discrezionalità

Il 29 giugno 2021 la BCE ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle proprie politiche e linee guida concernenti il modo in cui, nel vigilare sulle banche, esercita opzioni e discrezionalità secondo quanto previsto dal diritto dell’UE. Gli aggiornamenti di tali politiche si sono tradotti in quattro progetti di strumenti regolamentari:

  • un progetto di revisione della Guida della BCE sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’UE;
  • un progetto di regolamento della BCE che modifica il Regolamento (UE) 2016/445 della BCE sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’UE;
  • un progetto di raccomandazione che modifica la Raccomandazione BCE/2017/10 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’UE da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi;
  • un progetto di indirizzo che modifica l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca centrale europea sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’UE da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

Le politiche della BCE in materia di opzioni e discrezionalità sono state originariamente pubblicate nel 2016 e nel 2017. La necessità di riesaminarle e rivederle è principalmente riconducibile alla successiva adozione di nuovi testi normativi, in particolare il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V), che hanno introdotto alcune nuove opzioni e discrezionalità, modificandone o eliminandone altre. Inoltre, la BCE ha proposto l’introduzione di alcune modifiche alle proprie politiche in materia di opzioni e discrezionalità sulla base dell’esperienza di vigilanza maturata a partire dalla loro prima pubblicazione.

La consultazione ha interessato le opzioni e le discrezionalità concernenti diversi aspetti, tra cui la liquidità, i fondi propri, l’ambito del consolidamento prudenziale, il coefficiente di leva finanziaria e le esenzioni dai limiti alle grandi esposizioni. Il maggior numero di cambiamenti riguarda le politiche di liquidità. Ciò è dovuto in parte al fatto che il CRR II ha introdotto il coefficiente netto di finanziamento stabile (net stable funding ratio, NSFR) come nuovo requisito vincolante in materia di liquidità, accompagnandolo a un insieme di nuove opzioni e discrezionalità esercitabili dalle autorità competenti.

La consultazione pubblica, terminata il 30 agosto 2021, ha offerto l’opportunità di raccogliere i commenti degli operatori di mercato e di altre parti interessate. La BCE ha ricevuto commenti da dieci partecipanti, prevalentemente associazioni di settore. La pubblicazione delle versioni definitive delle nuove politiche in materia di opzioni e discrezionalità e del resoconto della consultazione è prevista per il 28 marzo 2022.

5 Struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE

5.1 Adempimento degli obblighi di responsabilità

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la sua stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE

Il Rapporto annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere all’obbligo di rendere conto del proprio operato nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dell’UE), come stabilito dal regolamento sull’MVU. Ai sensi di tale regolamento, le attività di vigilanza della BCE devono essere soggette ad adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. La BCE attribuisce grande importanza al mantenimento e alla piena applicazione dell’obbligo di rendiconto descritto in maggior dettaglio nell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e nel protocollo di intesa fra la BCE e il Consiglio dell’UE.

Nel 2021 tutte le interazioni tra la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo e il Presidente del Consiglio di vigilanza si sono svolte in forma virtuale a causa della pandemia di coronavirus (COVID‑19). Il Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuto dinanzi alla Commissione ECON il 23 marzo 2021 per un’audizione pubblica finalizzata alla presentazione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2020 e in occasione di due audizioni pubbliche ordinarie (il 1° luglio e il 1° ottobre 2021). Le discussioni si sono incentrate principalmente sulle misure di vigilanza adottate dalla BCE in risposta alla pandemia di COVID‑19. Si è inoltre discusso di sfide del settore bancario quali la sostenibilità dei modelli imprenditoriali delle banche, la redditività delle banche, la gestione dei rischi legati al clima e l’impatto della digitalizzazione. Altre questioni hanno riguardato il rafforzamento dell’unione bancaria con particolare attenzione all’attuazione di Basilea III, i problemi legati alle autorità dei paesi di origine e ospitanti, il quadro di riferimento per la gestione delle crisi bancarie e per l’assicurazione dei depositi, nonché le attività di leveraged finance.

Nel 2021 il Presidente del Consiglio di vigilanza ha risposto a otto interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo

Nel 2021 il Presidente del Consiglio di vigilanza ha risposto a otto interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo in materia di vigilanza bancaria e, in linea con gli obblighi di rendiconto della BCE nei confronti dei parlamenti nazionali, ha risposto a due interrogazioni scritte presentate da membri dei parlamenti nazionali. Tutte le lettere di risposta sono state pubblicate e hanno riguardato una molteplicità di argomenti, quali la gestione del rischio di credito, i rischi informatici e cibernetici, gli aspetti di governance e il controllo prudenziale dei sistemi di tutela istituzionale.

Inoltre, in linea con l’Accordo interistituzionale, la BCE ha reso disponibili al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

Quanto all’interazione con il Consiglio dell’UE nel 2021, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato a due scambi di opinioni con l’Eurogruppo, il 21 maggio e il 4 ottobre, entrambi tenuti in forma virtuale. Prima delle discussioni con l’Eurogruppo, la BCE ha pubblicato una rassegna delle proprie attività di vigilanza principali. Le misure di vigilanza della BCE sul rischio di credito e su altri rischi emergenti, come ad esempio quelli derivanti dalle attività di leveraged finance, sono stati fra i principali argomenti trattati.

La BCE ha contribuito agli audit sulle politiche dell’Unione europea volte al contrasto al riciclaggio nel settore bancario

Nel 2021 la BCE ha contribuito anche agli audit della Corte dei conti europea (CCE) relativi alla vigilanza bancaria, in particolare all’audit sulla politica dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio nel settore bancario, insieme con la Commissione e l’Autorità bancaria europea (ABE). L’audit si è concluso a giugno 2021. La BCE si sta impegnando a dare seguito alle raccomandazioni sull’efficienza del quadro di riferimento dell’UE per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui ciò rientra nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza. Inoltre, sta attualmente collaborando con la CCE per fornire supporto all’audit sull’efficienza operativa della BCE stessa nella vigilanza sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche.

Riquadro 6
La BCE e l’antiriciclaggio: seguito dato dalla BCE alla verifica della Corte dei conti europea del 2021 sull’efficacia e la completezza delle politiche dell’UE in materia di antiriciclaggio

Sebbene la responsabilità della vigilanza sugli enti creditizi e finanziari in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (anti‑money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT) competa alle autorità nazionali e la vigilanza in materia di AML/CFT sia esplicitamente esclusa dai compiti della BCE, nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza prudenziale la Banca centrale europea deve considerare i risultati della vigilanza in tema di AML/CFT e condividere le pertinenti informazioni, raccolte o generate nell’esercizio di tali compiti, con le autorità competenti in materia[61]. In questo contesto, nel 2021 la BCE è stata sottoposta a verifica da parte della Corte dei conti europea (CCE).

A giugno 2021 la CCE ha pubblicato una relazione speciale sull’efficacia e la completezza delle politiche in materia di AML/CFT all’interno dell’UE. In essa la CCE sottolinea il buon lavoro svolto dalla BCE per l’integrazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale e le modalità con le quali la BCE scambia attivamente informazioni con le autorità competenti in materia di AML/CFT. La CCE raccomanda inoltre alla BCE di semplificare i processi di scambio delle informazioni con le autorità competenti in materia di AML/CFT e di aggiornare i processi interni per l’integrazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti dell’ABE riguardanti lo SREP.

La BCE ha lavorato attivamente per dare seguito alle raccomandazioni della CCE nei modi seguenti.

  • È in corso di attuazione una procedura notevolmente semplificata per lo scambio di informazioni nel quadro dell’accordo multilaterale sottoscritto dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza degli enti creditizi e finanziari competenti in materia di AML/CFT ai sensi della quinta direttiva antiriciclaggio[62].
  • Inoltre, i processi interni sviluppati per agevolare lo scambio di informazioni all’interno dei collegi AML/CFT, in corso di istituzione dalle rispettive autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e ai quali la BCE parteciperà in qualità di osservatore[63], includono una procedura decisionale semplificata per migliorare la tempestività e l’efficienza dello scambio di informazioni tra la BCE e le autorità di vigilanza incaricate di AML/CFT. La BCE sta formalizzando la propria partecipazione a tutti questi collegi sulla base di termini di partecipazione condivisi con tutte le autorità competenti in materia di AML/CFT.
  • Altre attività condotte a livello di ABE, come i recenti orientamenti sulla cooperazione ai sensi dell’articolo 117, paragrafo 6, della Direttiva 2016/36/UE e la bozza di standard tecnici di regolamentazione relativi a una banca dati centrale AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 bis del Regolamento (UE) n. 1093/2010, disciplineranno ulteriormente lo scambio di informazioni con le autorità competenti in materia di AML/CFT e assisteranno la BCE nel dare seguito alle raccomandazioni della CCE.
  • La BCE aggiornerà la propria metodologia SREP in seguito alla pubblicazione delle modifiche agli orientamenti SREP dell’ABE.

In questo contesto, la BCE accoglie con grande favore la pubblicazione delle proposte legislative della Commissione volte a rafforzare il quadro di AML/CFT dell’UE[64]. Sebbene siano già stati apportati alcuni miglioramenti, la BCE condivide l’idea secondo cui per contribuire a impedire che il sistema finanziario dell’Unione sia utilizzato a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e per rafforzare la posizione dell’UE nel sistema finanziario mondiale siano necessarie ulteriori modifiche. La BCE emanerà i propri pareri sulle proposte legislative nei tempi previsti.

La BCE fornisce supporto all’audit della CCE sull’efficienza operativa della BCE stessa nella vigilanza sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche

Inoltre, il protocollo d’intesa firmato dalla BCE e dalla Corte dei conti europea nel 2019 ha agevolato le modalità operative di condivisione delle informazioni tra le due istituzioni, nel contesto del seguito dato agli audit della CCE sulla vigilanza bancaria. Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte dei conti europea indirizzate alla BCE è verificato regolarmente da quest’ultima; anche la CCE svolge esercizi di verifica sull’attuazione delle raccomandazioni emanate in precedenza. In tale contesto, nel quarto trimestre del 2021 la Corte dei conti europea ha condotto una verifica delle azioni intraprese dalla BCE per dare seguito ai rilievi e alle raccomandazioni contenuti nella prima relazione della CCE sul funzionamento dell’MVU e nella seconda relazione della CCE sulla gestione delle crisi[65].

5.2 Trasparenza e comunicazione

La BCE ha fatto maggiore ricorso a un linguaggio semplificato, più visivo e accessibile, e ha rinnovato il sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria

A causa della pandemia di COVID‑19 in corso, nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato ad affidarsi in ampia misura a canali e piattaforme digitali per diffondere le informazioni in modo tempestivo, trasparente ed efficace. Per stabilire una connessione più diretta con il grande pubblico, la BCE ha fatto maggiore ricorso al linguaggio visivo, semplificando e rendendo più accessibili anche le altre forme di comunicazione. Ha inoltre utilizzato una serie di formati, come swipe post sui social media, video, podcast e post pubblicati nel blog per illustrare la vigilanza e l’attività bancaria a un pubblico con una formazione e specializzazione eterogenee e con gradi diversi di conoscenza e comprensione. Una tappa fondamentale è stata l’avvio del nuovo sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Il sito è stato rinnovato seguendo i moderni metodi di progettazione digitale, con particolare attenzione allo storytelling e al linguaggio visivo, a una maggiore leggibilità e a modalità più interessanti di presentare argomenti tecnici.

Questi strumenti di comunicazione innovativi hanno inoltre contribuito ad amplificare i principali messaggi diffusi attraverso mezzi tradizionali, quali discorsi e interviste. Nel 2021 il Presidente e il Vicepresidente hanno tenuto 26 discorsi, mentre i rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza ne hanno tenuti 12. Nel loro insieme, hanno rilasciato 18 interviste ai mezzi di informazione e pubblicato sei contributi, fra post nel blog ed editoriali. Il Presidente del Consiglio di vigilanza ha inoltre tenuto una conferenza stampa sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale del 2020 e sugli ultimi sviluppi della situazione relativa al COVID‑19. La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato 23 comunicati stampa e 44 altre comunicazioni, fra cui lettere ai deputati del Parlamento europeo, linee guida per le banche e statistiche di vigilanza. La newsletter trimestrale di vigilanza, una pubblicazione digitale con quasi 9.000 iscritti, ha diffuso informazioni e aggiornamenti sui progetti in corso e sui risultati di vigilanza.

A luglio 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato i risultati della prova di stress condotta dall’ABE. In questa occasione, la BCE ha reso noti per la prima volta dati di carattere generale relativi a banche di medie dimensioni non appartenenti al campione dell’ABE. La BCE ha inoltre iniziato a pubblicare i protocolli di intesa con le autorità nazionali e internazionali; nel 2021 sono stati pubblicati 21 accordi di cooperazione di questo tipo.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre avviato tre consultazioni pubbliche, riguardanti fra l’altro gli aggiornamenti delle politiche in materia di opzioni e discrezionalità e della vigilanza sui requisiti di idoneità. La principale conferenza semestrale sulla vigilanza bancaria (ECB Forum on Banking Supervision), si è tenuta nel 2021 in forma virtuale; i discorsi di apertura e i dibattiti tra esperti hanno riguardato il rischio di credito, i rischi legati ai cambiamenti climatici e l’unione bancaria.

Al fine di promuovere il dialogo tra la vigilanza bancaria della BCE e i professionisti di tutto il comparto operanti sul mercato e coinvolti in questioni relative al settore bancario, la BCE ha istituito un nuovo Gruppo di contatto fra il mercato e la vigilanza bancaria (Banking Supervision Market Contact Group, BSMCG). Il Gruppo, la cui prima riunione si è tenuta a luglio 2021, è guidato dal Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE. Ha il compito di esaminare gli andamenti nel settore bancario, le tendenze strutturali e normative e l’impatto delle attività della vigilanza bancaria della BCE. In tal modo raccoglie informazioni di mercato, contribuendo così all’analisi della BCE sui principali rischi e vulnerabilità delle banche e offrendo al tempo stesso un canale di comunicazione dedicato ai partecipanti al mercato del settore bancario. La vigilanza bancaria della BCE mira a mantenere bilanciata la composizione del gruppo, incoraggiando il coinvolgimento di un’ampia gamma di enti creditizi e partecipanti al mercato bancario e pianificando la rotazione, nel tempo, dei membri appartenenti al gruppo. I documenti relativi alle attività del BSMCG, compresi gli ordini del giorno delle riunioni, gli elenchi dei partecipanti e le sintesi delle varie riunioni tenute, saranno resi periodicamente disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Nel 2021 la BCE ha risposto a 1.264 richieste di informazioni dei cittadini su temi di vigilanza bancaria, ad esempio per informazioni di carattere generale sulla vigilanza, reclami inerenti alle banche o presunte violazioni del diritto europeo, autorizzazioni, la prova di stress sul rischio climatico e la risposta alla crisi causata dal COVID‑19. Grazie all’avvio di attività virtuali presso il Centro visitatori, la BCE ha ospitato sei conferenze virtuali sulla vigilanza bancaria, alle quali hanno partecipato in totale 176 persone, e ha accolto 892 visitatori virtuali, ai quali sono stati illustrati i compiti fondamentali della BCE e i concetti basilari della vigilanza bancaria europea.

5.3 Completamento della riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE

L’impegno nella gestione del cambiamento

Con l’entrata in vigore della nuova struttura organizzativa, il 1º ottobre 2020, sono state avviate diverse attività di gestione del cambiamento per agevolarne l’attuazione, tra cui l’istituzione del gruppo “agenti del cambiamento” e la ricerca del personale necessario a coprire tutte le posizioni vacanti nella nuova struttura.

Il gruppo “agenti del cambiamento” è stato formato da volontari provenienti da tutte le aree operative della vigilanza bancaria della BCE, a tutti i livelli gerarchici, che sono stati coinvolti nella partecipazione a quattro distinti filoni progettuali, come descritto di seguito.

  1. Collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC) – finalizzato ad agevolare la collaborazione con le ANC, a condividere le rispettive competenze e a promuovere la trasparenza nell’ambito della vigilanza bancaria europea. La parte attuativa di questo filone progettuale si è basata su misure quali seminari informali aperti a tutto il personale della vigilanza bancaria europea, programmi di scambio tra la BCE e alcune ANC, strumenti di collaborazione virtuali a livello di MVU e accesso agevolato agli strumenti dell’MVU nel panorama informatico.
  2. Chiarezza delle responsabilità e dei compiti – inteso a fare il punto di tutti i gruppi di lavoro, le reti e i gruppi di esperti permanenti nell’MVU, a definire il modello operativo e il mandato che costituiscono l’obiettivo di tutte le aree operative e a creare una rubrica telefonica funzionale che consenta di individuare più facilmente gli esperti in determinate aree. Le funzionalità della rete dell’MVU denominata “SSMnet”, una piattaforma online con finalità informative e di condivisione delle conoscenze per le autorità di vigilanza, hanno agevolato l’attuazione degli obiettivi di questo filone.
  3. Processi – volto a visualizzare le fasi principali e le tempistiche di tutti i processi interni di vigilanza bancaria, unitamente alle informazioni sui relativi strumenti e sugli esperti in essi coinvolti. L’attuazione di queste misure è in corso e si basa sulle funzionalità della rete SSMnet.
  4. Collaborazione tra le Direzioni Generali – finalizzato a migliorare la visibilità del lavoro svolto dalle diverse aree operative nonché dei relativi risultati, a superare la mancanza di comunicazione tra i vari comparti e a promuovere lo spirito di squadra in tutte le aree operative. Per conseguire tali obiettivi, questo filone progettuale si è avvalso di iniziative quali roadshow, fiere interattive e visite di lavoro interne.

Uno dei maggiori impegni della riorganizzazione è stato quello di coprire le posizioni vacanti nella nuova struttura. A tal fine, nel 2021 sono state intraprese varie iniziative: l’avvio di una serie di attività volte a reperire personale e il lancio di varie tornate di invito alla mobilità, di un programma agevolato di scambi interni nonché di campagne di selezione interne ed esterne. Oltre a individuare i profili più adeguati a coprire le posizioni vacanti, questa ricerca di personale ha altresì offerto alle aree operative della vigilanza bancaria della BCE l’opportunità di conseguire gli obiettivi fissati nell’ambito della strategia di genere della Banca centrale europea[66].

Grafico 20

Numero di nomine per gruppo di dipendenti

(dal 1º gennaio 2021 al 9 dicembre 2021)

Fonte: BCE.

5.4 Integrazione nell’MVU

Due iniziative per favorire l’integrazione nell’MVU: un programma di scambio di personale tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza e un hub dell’MVU

Nel 2021 sono stati compiuti ulteriori sforzi per favorire l’integrazione in tutta la vigilanza bancaria europea tramite due iniziative: un programma di scambio di personale dell’MVU tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza e un hub dell’MVU.

Il programma dell’MVU prevede scambi tra la vigilanza bancaria della BCE e il personale delle autorità nazionali competenti e delle banche centrali nazionali. Esso agevolerà la mobilità all’interno della vigilanza bancaria europea e promuoverà percorsi di carriera all’interno dell’MVU, in linea con l’articolo 31 del regolamento sull’MVU che incoraggia “un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE” al fine di creare una cultura di vigilanza comune. Per la vigilanza bancaria europea, la mobilità è un fattore utile a rafforzare la collaborazione, la versatilità e la capacità di tenuta organizzativa, nonché la diversità e l’inclusione.

Il programma di scambio del personale mira a promuovere la condivisione di una cultura di vigilanza e a rafforzare la collaborazione, la versatilità e la capacità di tenuta organizzativa

Nel corso del 2021, il primo progetto pilota realizzato con l’Autorità francese per la vigilanza e la risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de resolution, ACPR) ha visto lo scambio di sei dipendenti per ciascuna istituzione, appartenenti a diversi livelli gerarchici, per un periodo previsto di due anni. I dipendenti restano soggetti al regolamento del personale dell’istituzione di provenienza e devono attenersi alle norme vigenti nell’istituzione ospitante con riferimento all’orario di lavoro, al telelavoro, alle prassi e alle procedure operative. Alla fine del periodo di scambio, i dipendenti rientreranno nell’istituzione di provenienza con maggiori competenze e una prospettiva più ampia e saranno in grado di utilizzare tale esperienza per promuovere la condivisione di una cultura di vigilanza.

È stato istituito il primo hub dell’MVU coordinato da una ANC per assicurare che le banche sottoposte a vigilanza diretta rispettino i requisiti in materia di mantenimento del rischio, trasparenza e ricartolarizzazione

Inoltre, è stato istituito il primo hub dell’MVU coordinato da una ANC a seguito della accettazione da parte della BCE di nuove competenze di vigilanza in materia di obblighi relativi al mantenimento del rischio, alla trasparenza e alla ricartolarizzazione, come previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento dell’UE sulle cartolarizzazioni. Al fine di assistere la BCE nel vigilare sull’osservanza di tali obblighi, è stato costituito l’hub dell’MVU ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU[67]. È diretto da personale proveniente da una “ANC di coordinamento”, che varierà nel tempo, ed è composto da dipendenti di ANC partecipanti a titolo volontario[68] e da altri elementi del personale della BCE che operano in qualità di “gruppo congiunto”.

L’hub dell’MVU condurrà l’ordinaria attività di vigilanza e assisterà la BCE nello svolgimento dei suoi compiti. La responsabilità generale resterà in capo alla BCE, che è l’autorità che adotta le misure necessarie nei confronti dei soggetti vigilati in base ai suoi consueti processi decisionali, garantendo un’applicazione uniforme delle disposizioni giuridiche. L’hub dell’MVU fornirà inoltre assistenza tecnica ove necessario e eseguirà analisi di coerenza.

Come prima tappa è stata elaborata una guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, non vincolante, a fini di consultazione pubblica. La guida esplicita le informazioni che la BCE si attende che le banche soggette a vigilanza diretta, che agiscono in qualità di cedenti o promotori di operazioni di cartolarizzazione, forniscano alle rispettive autorità di vigilanza. È previsto che le banche si attengano a tale guida per tutte le operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1º aprile 2022, ossia quando avrà inizio l’operatività dell’hub dell’MVU.

5.5 Processo decisionale

5.5.1 Riunioni e decisioni del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo

Il Consiglio di vigilanza della BCE è composto da un Presidente (nominato per un mandato non rinnovabile di cinque anni), un Vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e i rappresentanti delle ANC. Qualora l’ANC non sia una banca centrale nazionale, il suo rappresentante può decidere di farsi affiancare da un rappresentante della propria banca centrale nazionale. In tali casi, ai fini della procedura di voto, i rappresentanti sono considerati come un unico membro.

Nel 2021 il Consiglio di vigilanza ha tenuto 16 riunioni, tutte in modalità virtuale

Nel 2021 il Consiglio di vigilanza della BCE si è riunito 16 volte. A causa della pandemia, tutte le riunioni formali si sono tenute in videoconferenza. La modalità virtuale delle riunioni non ha ostacolato le decisioni e le discussioni del Consiglio di vigilanza. Inoltre, su invito della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, nel mese di ottobre 2021 il Consiglio di vigilanza ha tenuto un ritiro strategico a Bruxelles, durante il quale i partecipanti si sono riuniti, nel rispetto di tutte le misure locali di prevenzione del COVID‑19, per avere uno scambio di opinioni sui rischi e le priorità dell’MVU per il 2022, sulle sfide di vigilanza nel contesto post‑pandemico e su come conseguire una maggiore integrazione nell’MVU. In merito a quest’ultimo argomento è stato deciso di avviare alcune iniziative volte a rafforzare la collaborazione all’interno della vigilanza bancaria europea, concentrandosi su ambiti quali la cultura e i percorsi di carriera comuni, la pianificazione integrata, una più stretta collaborazione nell’ambito di tutto il ciclo di vigilanza, nonché sugli strumenti, la tecnologia e la formazione.

Il Comitato direttivo[69] del Consiglio di vigilanza si è riunito dieci volte nel 2021 e tutte le riunioni si sono tenute in videoconferenza.

Il Comitato direttivo ha tenuto dieci riunioni periodiche e 14 riunioni aggiuntive per discutere temi fondamentali

Il Comitato direttivo ha tenuto 14 riunioni aggiuntive, incentrate sulla digitalizzazione e sulla semplificazione dei processi dell’MVU, nonché sull’integrazione nell’MVU. Esse si sono svolte tutte tramite videoconferenza e la partecipazione è stata aperta a tutti i membri del Consiglio di vigilanza che avevano manifestato interesse.

Consiglio di vigilanza

Nel 2021 la BCE ha emesso 2.362 decisioni di vigilanza[70] rivolte a specifici soggetti vigilati (cfr. la figura 2). Di queste, 1.162 decisioni sono state adottate dai capi delle unità operative della BCE ai sensi del quadro generale di delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza. Altre 1.200 decisioni sono state adottate dal Consiglio direttivo mediante la procedura di non obiezione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di vigilanza. Oltre a tali decisioni di vigilanza, la BCE ha anche implicitamente approvato 177[71] operazioni (come l’istituzione di succursali) non obiettando entro i termini di legge.

La maggior parte delle decisioni ha riguardato procedure relative a: verifica dei requisiti di idoneità (49,2 per cento), modelli interni (11,2 per cento), fondi propri (9,5 per cento), poteri nazionali (9,5 per cento) e partecipazioni qualificate (3,8 per cento).

Il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, in particolare l’applicazione di metodologie e quadri di riferimento comuni in determinati ambiti dell’attività di vigilanza

Oltre che sui progetti di decisione finali riguardanti uno specifico intermediario, presentati al Consiglio direttivo per la procedura di non obiezione, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, in particolare l’applicazione di metodologie e quadri di riferimento comuni in determinati ambiti dell’attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state predisposte da organi temporanei, costituiti su mandato del Consiglio di vigilanza, composti da alti dirigenti della BCE e delle ANC, che hanno svolto lavori preparatori su questioni quali gli obblighi di cartolarizzazione per le banche; l’elaborazione di metodologie per la prova di stress sul rischio climatico nel 2022 al fine di valutare l’impatto di eventi climatici estremi sull’attività delle banche; il grado di vulnerabilità delle banche rispetto ai forti aumenti dei prezzi delle emissioni di carbonio e il modo in cui le banche saranno in grado di reagire a diversi scenari di transizione nei prossimi 30 anni.

Inoltre, alcune decisioni del Consiglio di vigilanza sono confluite in guide e rapporti pubblici, come la guida della BCE alla verifica dei requisiti di idoneità, la guida metodologica per stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie o il rapporto sulla revisione prudenziale degli approcci adottati dalle banche per la gestione dei rischi climatici e ambientali.

Sulla base delle esperienze acquisite, nel 2021 è stata conclusa una revisione tecnica degli schemi di delega

Per semplificare il processo decisionale, la BCE dispone di diversi schemi di delega per le decisioni in materia di requisiti di idoneità, significatività e fondi propri, nonché per le decisioni riguardanti i poteri nazionali, il passaporto e le procedure comuni. Sulla base delle esperienze tratte dall’attuazione pratica degli schemi di delega esistenti dal 2017, nel 2021 è stata conclusa una revisione tecnica di tali schemi. Ciò ha determinato l’affinamento di diversi criteri per la delega, l’estensione degli schemi di delega alle istruzioni in regime di cooperazione stretta e l’allineamento dei diversi schemi, accrescendone ulteriormente l’efficienza e la coerenza. Inoltre, è stato adottato un nuovo schema di delega per i modelli interni e per la proroga dei termini in generale.

Il Consiglio di vigilanza ha adottato la maggioranza delle decisioni mediante procedura scritta[72].

Su 115 gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE nel 2021, 32 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese (nel 2020 erano stati 33).

Figura 2

Le decisioni del Consiglio di vigilanza nel 2021

Note:
1) Sono incluse procedure scritte che riguardano sia singole decisioni di vigilanza sia altre questioni, come metodologie comuni e consultazioni del Consiglio di vigilanza. Ciascuna procedura scritta può contenere diverse decisioni di vigilanza.
2) Si tratta di decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e di istruzioni ad autorità nazionali competenti su enti significativi o meno significativi. Inoltre, 177 operazioni sono state approvate implicitamente. Ciascuna decisione può contenere diverse autorizzazioni di vigilanza.
3) Le 1.249 decisioni sulle verifiche dei requisiti di idoneità riguardano 2.627 procedure individuali (cfr. la sezione 2.2).

5.5.2 Attività della Commissione amministrativa del riesame

Nel 2021 la Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review, (ABoR)[73] ha adottato un parere su una richiesta di riesame amministrativo (cfr. la tavola 7). In tale parere, la Commissione ha proposto al Consiglio di vigilanza di ritirare la decisione contestata.

Il parere riguardava questioni relative al potere della BCE di adottare misure di vigilanza disciplinate dal diritto nazionale; l’ABoR ha sottolineato la necessità di applicare il principio di proporzionalità nell’adozione di qualsiasi decisione di vigilanza, nonché il principio secondo cui la misura in questione va adottata entro un termine ragionevole.

Il 2021 ha visto diverse modifiche alla composizione dell’ABoR

Nel corso dell’anno si sono registrate diverse modifiche nella composizione della Commissione amministrativa del riesame. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE di un invito a manifestare interesse per partecipare alla Commissione, il Consiglio direttivo ha nominato Pentti Hakkarainen nuovo membro della Commissione a partire dal 1º febbraio 2022 e Christiane Campill e Damir Odak nuovi supplenti a decorrere dal 1º dicembre 2021. L’attuale composizione dell’ABoR è pertanto la seguente: la presidenza resta da nominare; la vice presidenza è affidata a Concetta Brescia Morra; i membri della Commissione sono Javier Arístegui, André Camilleri, Pentti Hakkarainen e René Smits e i supplenti sono Christiane Campill e Damir Odak.

Tavola 7

Numero di revisioni effettuate dall’ABoR

Fonte: BCE.
* Un parere ha riguardato due decisioni della BCE.

5.5.3 Selezione di un nuovo rappresentante della BCE nel Consiglio di vigilanza

Per subentrare a Pentti Hakkarainen come rappresentante nel Consiglio di vigilanza è stata nominata Anneli Tuominen, che assumerà il suo incarico a giugno 2022

Con la conclusione ufficiale, il 31 gennaio 2022, del mandato di Pentti Hakkarainen, una delle posizioni di rappresentante della BCE in seno al Consiglio di vigilanza è diventata vacante. Ai sensi del regolamento sull’MVU e della Decisione della BCE 2014/4[74], spettava al Consiglio direttivo della BCE nominare il successore di Hakkarainen.

In seguito a un invito a manifestare interesse pubblicato a novembre 2021[75], il 16 dicembre 2021 il Consiglio direttivo ha nominato Anneli Tuominen, già Direttrice Generale dell’Autorità finlandese per la vigilanza finanziaria (Finanssivalvonta), quale rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza per un mandato non rinnovabile di cinque anni. Anneli Tuominen andrà ad aggiungersi a Edouard Fernandez‑Bollo, Elizabeth McCaul e Kerstin af Jochnick nel gruppo dei rappresentanti della BCE a far tempo dal 1º giugno 2022.

Nella sua attività ordinaria, Tuominen assisterà il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza e, su richiesta del Presidente, rappresenterà la vigilanza bancaria della BCE all’interno e all’esterno della Banca centrale europea.

5.6 Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, la BCE ha stabilito un quadro etico per i propri funzionari di alto livello, la dirigenza e il personale. Esso comprende il Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea, un capitolo ad hoc delle norme sul personale della BCE (ECB Staff Rules) e l’indirizzo della BCE che stabilisce i principi di un quadro etico per l’MVU[76]. L’attuazione e l’ulteriore sviluppo del quadro etico sono garantiti dal Comitato etico della BCE, dall’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO) e dalla task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF).

Nel 2021 il Comitato etico ha formulato quattro pareri concernenti alte cariche della BCE impegnate nella vigilanza bancaria, in gran parte inerenti a conflitti di interesse

Nel 2021, conformemente al proprio mandato, il Comitato etico ha valutato le dichiarazioni di interessi dei membri del Consiglio di vigilanza prima della loro pubblicazione sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. In linea con la sua politica di trasparenza, la BCE ha continuato a pubblicare i pareri del Comitato etico relativi a tutti i casi di conflitto di interessi e di attività lavorative remunerate svolte dopo la fine del mandato[77]. Il Comitato ha inoltre formulato quattro pareri concernenti alte cariche della BCE impegnate nella vigilanza bancaria, la maggior parte dei quali hanno riguardato attività svolte a titolo privato.

Il CGO ha altresì organizzato gli ordinari cicli di controlli sulla conformità delle operazioni finanziarie private del personale e delle alte cariche della BCE. Il monitoraggio ha individuato solo un numero limitato di casi di non conformità, circa la metà dei quali relativi a personale della vigilanza bancaria; nessuno di essi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Oltre a organizzare corsi specialistici, programmi di formazione a distanza e campagne informative sul quadro etico, come la settimana di consapevolezza in materia di etica (Ethics Awareness Week) e le giornate aperte sull’etica (Open Ethics Days) per i neoassunti, il CGO ha risposto a circa 2.050 quesiti su un’ampia varietà di temi, di cui circa il 45 per cento posti dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE. Quasi il 54 per cento dei quesiti ha riguardato operazioni finanziarie private del personale, seguito da richieste di chiarimenti in materia di restrizioni applicabili successivamente alla fine del rapporto di lavoro e di attività esterne (cfr. il grafico 21).

Grafico 21

Quesiti presentati dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE nel 2021

Fonte: BCE.

Tra i dipendenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le dimissioni durante il 2021, in un caso è stato previsto un periodo di incompatibilità (cooling‑off) secondo quanto stabilito dal quadro etico.

La revisione dell’Indirizzo sull’MVU migliorerà e armonizzerà ulteriormente i regimi etici delle ANC

Nell’ambito dell’opera di costruzione di una solida cultura etica comune, nel 2021 l’ECTF, che da allora si è trasformato nella Conferenza su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC) per meglio riflettere la crescente rilevanza delle tematiche concernenti la buona condotta e la buona governance, ha compiuto progressi significativi verso il miglioramento e l’armonizzazione dei regimi etici delle ANC grazie a una revisione sostanziale dell’indirizzo che stabilisce i principi del quadro etico per l’MVU[78], adottata dal Consiglio direttivo. Al fine di gestire in modo più efficace i conflitti di interesse, l’indirizzo rafforza le disposizioni applicabili anteriormente all’assunzione e successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché le norme sulle transazioni finanziarie private. La BCE e le ANC attueranno i nuovi requisiti entro il mese di giugno 2023.

5.7 Applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza

Nel 2021 l’applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza ha riguardato in particolare lo scambio di informazioni tra diverse funzioni.

In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza della BCE[79], lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need‑to‑know”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi.

Nella maggior parte dei casi, l’accesso a informazioni riservate è stato autorizzato direttamente dalla funzione della BCE titolare dell’informazione stessa, conformemente alla Decisione BCE/2014/39, che prevede che tale accesso possa essere accordato direttamente dalla funzione interessata in caso di dati anonimizzati o non sensibili in termini di policy. Non è stato necessario alcun intervento da parte del Comitato esecutivo per risolvere conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dalla citata decisione, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati relativi a singole banche o di valutazioni sensibili in termini di policy. Al fine di garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in esame, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Nel 2021 è stata applicata una disposizione di emergenza relativa alle richieste di accesso ai dati sul COVID‑19

Per quanto riguarda i dati relativi alla pandemia di COVID‑19, a marzo 2020 è stata attivata dal Comitato esecutivo la disposizione di emergenza di cui all’articolo 8 della Decisione BCE/2014/39. Pertanto è venuto meno l’obbligo da parte del Comitato esecutivo di approvare la condivisione, nel rispetto di un rigoroso principio di riservatezza, delle informazioni legate al COVID‑19. Nel 2021 tale deroga è stata applicata a diversi scambi di dati bancari raccolti nel contesto della pandemia. Come già illustrato, per garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in esame, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Non si sono verificati problemi legati alla separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

5.8 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

5.8.1 Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

In seguito a modifiche normative sono stati applicati nuovi quadri di riferimento per la segnalazione

Nel 2021, a seguito delle modifiche apportate al quadro di riferimento dell’UE sulle segnalazioni di vigilanza, l’attuale regolamento di esecuzione della Commissione[80] è stato sostituito da una serie di nuovi regolamenti[81]. Le modifiche, specificate dall’ABE nella tassonomia 3.0, sono state attuate efficacemente dalla BCE in collaborazione con le ANC, riflettendo anche le modifiche apportate a livello di banche segnalanti. Esse consentono di raccogliere informazioni riguardanti, fra l’altro, le revisioni dell’indice di leva finanziaria e dell’indicatore strutturale, il rischio di credito di controparte, i nuovi requisiti minimi per la capacità totale di assorbimento delle perdite, i fondi propri e passività ammissibili, nonché la revisione dei requisiti per il portafoglio di negoziazione.

È stata introdotta una nuova piattaforma centralizzata per la raccolta di dati ad hoc

La BCE ha inoltre introdotto una nuova modalità di raccolta dei dati di vigilanza provenienti da soggetti esterni attraverso l’applicazione dedicata CASPER (Centralised structure Platform), che utilizza il portale Identity della BCE per l’identificazione, l’autenticazione e la gestione degli account degli utenti a livello centrale. CASPER consente alle organizzazioni esterne di trasmettere in sicurezza dati strutturati alla BCE. I dati sono convalidati automaticamente e i risultati possono essere discussi con i team della BCE tramite la piattaforma. La BCE utilizzerà progressivamente CASPER per raccogliere richieste ad hoc da parte delle banche, che attualmente sono raccolte dai gruppi di vigilanza congiunti attraverso processi differenti, come scambi di e‑mail o cartelle condivise. Questo nuovo strumento dovrebbe migliorare notevolmente l’efficienza del processo complessivo di raccolta e convalida dei dati.

Nel 2021 la task force sull’armonizzazione dell’approccio sequenziale[82] ha elaborato in via preliminare i requisiti operativi dettagliati in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di vigilanza, a ottobre 2020, dei principi guida e dei requisiti di alto livello. I requisiti operativi finali che dovranno essere applicati dalla BCE e dalle ANC sono intesi a creare una serie minima di standard comuni per armonizzare gli approcci adottati nell’ambito dell’MVU per la raccolta, la convalida e la diffusione dei dati di vigilanza e a creare condizioni di parità concorrenziale per gli enti vigilati.

Il database per la raccolta dei dati a livello di MVU (SSM‑wide data collection database)[83] è mirato a ridurre l’onere di segnalazione per le banche, eliminando duplicazioni delle richieste di dati inviate dalle autorità di vigilanza all’interno dell’MVU. Nel 2021 il database è stato modificato per raccogliere ulteriori informazioni sul numero di punti di accesso ai dati relativo a ciascuna richiesta dati, ai fini di successive analisi. Per contribuire a ridurre l’onere di segnalazione a carico dei soggetti vigilati e per poter individuare più facilmente le duplicazioni dei punti di accesso ai dati, tutte le richieste di dati orizzontali della BCE sono state uniformate utilizzando il dizionario dei dati societari della BCE stessa.

La BCE ha pubblicato un nuovo cruscotto interattivo che mostra i principali indicatori del settore bancario e i dati di terzo pilastro sulle misure applicate in risposta alla crisi del COVID‑19

La BCE ha ulteriormente migliorato la trasparenza e la disponibilità dei dati di vigilanza pubblicati nella sezione sui dati di vigilanza del sito Internet della vigilanza bancaria: è stato creato un nuovo cruscotto interattivo, per fornire al pubblico una panoramica dei principali indicatori. Per la prima volta, la BCE ha pubblicato anche informazioni relative al terzo pilastro, a livello di singole banche, riguardanti le esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e le nuove esposizioni sorte soggette a sistemi di garanzia pubblica (ai sensi degli orientamenti dell’ABE sulla segnalazione e l’informativa delle esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla crisi pandemica). La BCE ha condotto un esercizio di raccordo tra le specifiche informative di terzo pilastro e le segnalazioni obbligatorie, che ha prodotto un notevole miglioramento della coerenza dei dati.

5.8.2 Gestione delle informazioni

Il sistema di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU (SSM Information Management System, IMAS) è il principale sistema informatico che supporta tutte le autorità europee di vigilanza bancaria nelle loro attività quotidiane e fornisce loro le informazioni necessarie. Nel 2021 sono state aggiunte ad IMAS diverse procedure di vigilanza, tra cui la nuova metodologia per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), l’approccio per tipologia di rischio per la determinazione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri, la valutazione delle condizioni per le misure di intervento precoce e le nuove procedure di approvazione per le società di partecipazione finanziaria (mista).

Il portale IMAS è una tappa importante del processo di digitalizzazione dell’MVU, poiché contribuisce a una maggiore trasparenza nei confronti degli enti vigilati

Il nuovo portale IMAS, operativo da ottobre 2020, consente l’interazione online e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza ed enti vigilati. Da gennaio 2021 gli enti significativi utilizzano il portale IMAS per l’invio delle istanze relative alla verifica dei requisiti di idoneità, e possono controllare online lo stato delle proprie istanze e scambiare le relative informazioni con le autorità di vigilanza. A tale riguardo, il portale IMAS rappresenta una fase molto importante nel processo di digitalizzazione dell’MVU, in quanto contribuisce a una maggiore trasparenza nei confronti degli enti vigilati, riducendo il rischio operativo sia per le autorità di vigilanza sia per le banche, con conseguenti miglioramenti in termini di efficienza. Oltre alle verifiche dei requisiti di idoneità, nel 2021 sono state aggiunte al portale IMAS altre procedure di vigilanza, tra cui l’invio delle notifiche delle procedure di passaporto, le richieste di acquisizione di partecipazioni qualificate e le notifiche concernenti modifiche non sostanziali ai modelli interni.

Sono state inoltre introdotte diverse modifiche all’applicativo per la segnalazione dei dati IDRA (IMAS Data Reporting and Analytics), che consente ora una più approfondita estrazione e analisi dei dati e, grazie all’adozione di moderni strumenti di generazione di report, una migliore visualizzazione di essi.

Nel 2021 la vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a integrare i principali sistemi dell’MVU nel contesto dell’agenda digitale dell’MVU, con l’obiettivo di dare al meccanismo di vigilanza unico un ruolo di primo piano nel processo di adozione di tecnologie avanzate nell’ambito della vigilanza bancaria.

6 Relazione sull’utilizzo del budget

6.1 Spese relative al 2021

Nel 2021 la spesa della BCE è stata lievemente inferiore alle stime

Il regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel budget della BCE. Esse consistono in spese direttamente collegate alla funzione di vigilanza bancaria della BCE. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle aree operative di supporto esistenti presso la BCE[84].

L’organo responsabile dell’approvazione del budget della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo previa consultazione con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (Budget Committee, BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le banche centrali nazionali dell’Eurosistema e della BCE. Il BUCOM assiste il Consiglio fornendo valutazioni sui documenti di resoconto riguardanti il budget della BCE e il relativo monitoraggio.

Nel 2021 le spese effettive sostenute dalla BCE per le attività di vigilanza si sono attestate a 577,5 milioni, una somma inferiore del 2,9 per cento a quella stimata di 594,5 milioni di euro, comunicata a marzo 2021.

La spesa relativa ai principali compiti di vigilanza ha continuato a essere inferiore a prima della pandemia

Nel 2021, la spesa relativa ai principali compiti di vigilanza ha continuato a essere inferiore ai livelli consueti. L’aumento del 7,9 per cento della spesa rispetto al 2020 riflette principalmente l’implementazione di nuovi sistemi informatici dedicati alla vigilanza bancaria, che rientrano nella categoria dei compiti trasversali e dei servizi specialistici. Ulteriori informazioni su tali attività sono riportate nella sezione 5.8.

Tavola 8

Costo delle attività di vigilanza della BCE per funzione (2019‑2021)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

La classificazione definita nella tavola 8 viene utilizzata per identificare la suddivisione degli importi annuali da riscuotere, attraverso contributi annuali, dagli enti creditizi vigilati sulla base della loro significatività. La metodologia per la suddivisione dei contributi, delineata nell’articolo 8 del regolamento in materia[85], stabilisce che le spese collegate a compiti trasversali e a servizi specialistici siano ripartite in misura proporzionale, rispettivamente sulla base del costo pieno per la vigilanza diretta sugli enti significativi e di quello per la supervisione della vigilanza sugli enti meno significativi. Per ciascun gruppo, le spese riportate includono la ripartizione dei servizi condivisi forniti dalle aree operative di supporto della BCE.

In linea con il proprio impegno alla trasparenza e alla responsabilità, la BCE ha apportato alcuni adeguamenti alle modalità di rendicontazione delle spese riguardanti i compiti di vigilanza. La tavola 9 fornisce informazioni più dettagliate sulle spese in base alle attività svolte, in particolare:

  • vigilanza cartolare e informativa, che include i costi relativi alla partecipazione della BCE ai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) e alle attività di supervisione di banche o gruppi bancari meno significativi;
  • partecipazione della BCE a ispezioni in loco, comprese le missioni transfrontaliere;
  • funzioni di policy, consultive e normative, che comprendono valutazioni di significatività, autorizzazioni, cooperazione con altre agenzie, metodologia e pianificazione, verifiche di qualità della vigilanza, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement);
  • gestione delle crisi;
  • attività macroprudenziali, incluse quelle connesse alle prove di stress e alle politiche di vigilanza;
  • statistiche di vigilanza collegate al quadro di riferimento per la segnalazione dei dati;
  • processo decisionale del Consiglio di vigilanza, del relativo Segretariato e dei servizi legali.

Tavola 9

Spese sostenute per le attività di vigilanza della BCE

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Per quanto riguarda l’evoluzione dei sistemi informatici, gli aumenti della spesa osservati nelle funzioni di policy, consultive e normative, nonché nei compiti macroprudenziali, riguardano il sistema di gestione delle informazioni (applicativo IMAS) dell’MVU e la piattaforma STAR (Stress Test Account Reporting). Il principale incremento della spesa nella sezione riguardante il Consiglio di vigilanza, il Segretariato e la legislazione di vigilanza è derivato dal considerevole investimento, nel 2021, nelle tecnologie di vigilanza (suptech), che sfruttano il potenziale dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie all’avanguardia nel contesto della vigilanza bancaria, a vantaggio di soggetti interessati interni ed esterni.

In aggiunta alle risorse interne, la BCE ricorre a servizi di consulenza esterna che forniscono competenze specialistiche o consulenze integrate, con la supervisione di una guida interna qualificata, per far fronte a temporanee carenze di risorse. Nel 2021 la BCE ha speso 38,9 milioni di euro in servizi di consulenza per i principali compiti di vigilanza, 8,5 milioni in più rispetto al 2020. Di questi, 23,7 milioni di euro sono stati spesi per risorse esterne impiegate per lo sviluppo dei sistemi informatici, 7,9 milioni di euro per valutazioni approfondite e 6,4 milioni di euro per lo svolgimento di compiti di vigilanza ispettiva ordinaria, incluse le missioni transfrontaliere. Ulteriori informazioni su tali attività sono riportate nel capitolo 1.

Con un ammontare pari a 0,3 milioni di euro, nel 2021 la spesa per viaggi di lavoro connessi alle attività di vigilanza diretta sugli enti significativi e meno significativi ha continuato a diminuire, a causa degli effetti della pandemia ancora in corso sugli spostamenti.

Nel Rapporto annuale sulle attività di vigilanza 2020, la BCE ha introdotto un rendiconto incentrato sull’obiettivo della spesa, che evidenzia la ripartizione dei costi per categoria di spesa, sulla base dei costi e dei servizi condivisi direttamente attribuibili alla vigilanza bancaria della BCE.

Grafico 22

Costo delle attività di vigilanza della BCE per categoria di spesa

(milioni di euro)

Fonte: BCE.

Le spese direttamente attribuibili sono costituite dai costi sostenuti per il personale adibito ai principali compiti di vigilanza, le iniziative di vigilanza (incluse le spese correlate alle valutazioni approfondite), altre spese operative quali le spese di viaggio e di formazione nonché quelle per le tecnologie informatiche dedicate, come IMAS e STAR con i relativi progetti e il suptech.

La categoria dei servizi condivisi comprende i servizi utilizzati sia per le funzioni di banca centrale sia per le funzioni di vigilanza bancaria, raggruppati come segue: servizi di gestione degli stabili, servizi connessi con le risorse umane, servizi informatici condivisi, servizi legali, di revisione e amministrativi condivisi, servizi di comunicazione e traduzione, altri servizi. Il costo di tali servizi condivisi viene ripartito tra le diverse funzioni utilizzando un meccanismo di allocazione dei costi che applica metriche standard del settore come gli equivalenti a tempo pieno (full time equivalent, FTE), gli spazi occupati dagli uffici e il numero di richieste di traduzione. Poiché la BCE è rigorosamente impegnata a perseguire una maggiore efficienza, le metriche di allocazione dei costi vengono perfezionate periodicamente.

I costi direttamente attribuibili sono aumentati, principalmente per effetto del continuo sviluppo in ambito IT

Nel 2021 la spesa effettiva totale è stata di 577,5 milioni di euro. Le spese direttamente attribuibili si sono attestate a 337,9 milioni di euro e i servizi condivisi a 239,6 milioni di euro, corrispondenti, rispettivamente, al 58,5 e al 41,5 per cento delle spese effettive sostenute.

L’ammortamento dei sistemi IMAS e STAR ha contribuito ad accrescere la spesa per tecnologie informatiche e i progetti connessi, per un totale di 17,0 milioni di euro. La spesa direttamente attribuibile in ambito suptech è stata quantificata in 14,9 milioni di euro.

Rispetto al 2020, nel 2021 le spese per i servizi condivisi sono diminuite di 11,2 milioni di euro. È proseguita l’elevata domanda di servizi di gestione degli stabili, volti a garantire il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro nei locali della BCE. Questo andamento è stato tuttavia più che compensato da una riduzione nei servizi informatici condivisi e in quelli connessi con le risorse umane, grazie ai miglioramenti introdotti nell’allocazione diretta di tali servizi.

6.2 Prospettive sul regime di contribuzione per la vigilanza bancaria nel 2022

La BCE conferma l’approccio prudente alla stima dei contributi per le attività di vigilanza relative al 2022

Sulla base del livello inferiore dei costi effettivi dei compiti di vigilanza osservato negli ultimi due anni, la BCE ha deciso di confermare il proprio approccio prudenziale alla previsione delle spese per il 2022, stimando contributi pari a 624,1 milioni di euro. Il totale della spesa pianificata dalla BCE per i compiti di vigilanza nel 2022 ammonta a 678,9 milioni. La cifra tiene conto delle aspettative di un ritorno dell’attività su livelli più simili alla norma, degli investimenti in corso nello sviluppo di sistemi informatici connessi alla vigilanza bancaria, compresa l’internalizzazione dei costi di consulenza relativi alla piattaforma STAR, nonché dei maggiori costi per il personale connessi alle 25 posizioni equivalenti a tempo pieno approvate dal Consiglio direttivo nel 2020 per l’MVU e i relativi servizi condivisi.

La BCE resterà flessibile nella risposta ai fattori esterni nel caso in cui le condizioni consentano il ritorno, nel 2022, a livelli di attività più prossimi allo standard.

In linea con il proprio impegno a perseguire una stabilità dei costi nel medio termine, a partire dal 2023 la BCE prevede di stabilizzare le spese programmate per i suoi attuali mandati relativi alla vigilanza bancaria europea.

Tavola 10

Costo stimato della vigilanza bancaria della BCE nel 2022 per funzione

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

I contributi annuali per le attività di vigilanza del 2022, da riscuotersi nel 2023, saranno noti solo alla fine del periodo di contribuzione e comprenderanno la spesa effettiva per l’intero anno 2022, corretta per gli importi rimborsati alle singole banche o riscossi da queste ultime per i precedenti periodi di contribuzione, gli interessi di mora e i contributi che finora non è stato possibile riscuotere. Si stima che la quota della somma complessiva da riscuotere per ciascuna categoria sia del 95,6 per cento per gli enti significativi e del 4,4 per cento per gli enti meno significativi.

Tavola 11

Stima delle spese per le attività di vigilanza della BCE nel 2022

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.3 Regime di contribuzione per il 2021

La BCE ha completato l’attuazione del nuovo regime di contribuzione per le attività di vigilanza

Insieme al regolamento sull’MVU, il regolamento sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute durante lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi e la relativa decisione[86] definiscono i criteri per: a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; b) calcolare l’importo dovuto da ciascun ente vigilato; c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Nel 2021 la BCE ha ultimato l’attuazione delle modifiche derivanti dalla revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza avviata nel 2019. Il nuovo regime linguistico, in base al quale gli avvisi di contribuzione della BCE sono emessi in tutte le lingue ufficiali dell’UE, è stato attuato nell’aprile 2021. Ciò ha consentito agli enti di ricevere l’avviso di contribuzione relativo al 2020 nella loro lingua di preferenza. La procedura relativa alla notifica dell’intenzione di escludere attività e/o esposizioni al rischio delle filiazioni con sede nei paesi non partecipanti è stata automatizzata, consentendo così alle banche di notificare in maniera efficiente alla BCE le loro intenzioni entro il termine del 30 settembre 2021. Inoltre, dal momento che la BCE ha adottato la fatturazione ex post dei costi effettivi sostenuti nel 2020, non vi sono più avanzi o disavanzi derivanti dai periodi di contribuzione precedenti.

6.4 Importo complessivo da riscuotere per il periodo di contribuzione 2021

La BCE riscuoterà 577,5 milioni di euro in contributi per le attività di vigilanza per il 2021

Il contributo per le attività di vigilanza da riscuotere per il periodo di contribuzione 2021 ammonta a 577,5 milioni di euro. Tale importo è quasi interamente costituito dal costo annuale effettivo per il 2021, pari a 577,5 milioni di euro, con una rettifica di 47.000 euro per gli interessi di mora percepiti.

Il contributo annuale per le attività di vigilanza può essere adeguato anche in funzione a) degli importi rimborsati alle singole banche per i periodi di contribuzione precedenti e b) degli importi cancellati perché considerati inesigibili. Nel 2021 tali aggiustamenti non si sono resi necessari.

L’importo da recuperare tramite i contributi annuali per le attività di vigilanza è suddiviso in due parti. La suddivisione fa riferimento alla classificazione dei soggetti vigilati in enti significativi o meno significativi e riflette i diversi livelli di attività di vigilanza cui gli enti sono sottoposti da parte della BCE.

Nel 2021 l’importo totale da riscuotere per gli enti significativi è pari a 546,1 milioni di euro mentre per gli enti meno significativi la cifra è di 31,4 milioni di euro. L’allocazione della spesa è supportata da un sistema più efficiente che consente una più precisa allocazione dei costi alle diverse categorie. Per il 2021 gli enti significativi pagheranno il 94,6 per cento del costo totale della vigilanza bancaria per il periodo di contribuzione; gli enti meno significativi il 5,4 per cento.

Tavola 12

Proventi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza bancaria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.5 Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di singolo ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale degli enti vigilati. Per la maggior parte delle banche la data di riferimento per i dati è il 31 dicembre dell’anno precedente. Per i nuovi istituti vigilati al massimo livello di consolidamento all’interno del periodo di contribuzione, la BCE tiene conto del totale degli attivi e dell’esposizione complessiva al rischio segnalata dalla banca alla data di riferimento più prossima al 31 dicembre e utilizza tali cifre nel calcolo di una componente variabile del contributo per tutti i mesi in cui questo è esigibile da parte del soggetto obbligato al pagamento[87]. Il contributo calcolato per singola banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali.

Figura 3

La componente variabile del contributo è determinata dalla rilevanza e dal profilo di rischio di una banca

Il contributo di vigilanza è fissato al più elevato livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU ed è costituito da una componente variabile e da una componente minima. Quest’ultima si applica a tutte le banche in misura uguale e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare. Per gli enti significativi più piccoli, con un totale degli attivi pari o inferiore a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato. A partire dal 2020 anche gli enti meno significativi più piccoli il cui ammontare totale delle attività è pari o inferiore a un miliardo di euro beneficiano del dimezzamento del contributo minimo.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni nella qualificazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente o c) revoca di un’autorizzazione esistente. Il passaggio alla fatturazione ex post ha fatto sì che la maggior parte delle modifiche relative all’articolo 7 verificatesi nel corso dell’anno siano state incluse nel calcolo standard dei contributi. Di conseguenza, nel 2021 la BCE non ha adottato ulteriori decisioni sui contributi per le attività di vigilanza da includere nei contributi annuali da fatturare nel 2022.

Ulteriori informazioni sui contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Queste pagine sono aggiornate periodicamente con utili informazioni pratiche e sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

6.6 Altri introiti legati a compiti di vigilanza bancaria

La BCE è autorizzata a irrogare sanzioni amministrative ai soggetti vigilati in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa prudenziale bancaria dell’UE, incluse le decisioni di vigilanza della BCE. Il relativo introito non viene computato nel calcolo del contributo annuale di vigilanza. Il regolamento sui contributi garantisce che né i risarcimenti per danni pagabili a terzi, né le sanzioni amministrative pagabili alla BCE da parte degli enti vigilati abbiano alcuna influenza sui contributi di vigilanza. Le sanzioni amministrative sugli enti vigilati sono registrate come entrate nel conto economico della BCE. Nel 2021 l’introito derivante da sanzioni irrogate agli enti vigilati è stato pari a 0,6 milioni di euro.

La BCE rimborsa inoltre i soggetti vigilati in caso di annullamento, da parte del tribunale, di sanzioni amministrative precedentemente irrogate. Nel 2021 sono stati rimborsati, in totale, 4,8 milioni di euro. Tali rimborsi sono stati collegati a sanzioni amministrative irrogate in precedenza dalla BCE su tre soggetti vigilati all’interno di uno stesso gruppo; le decisioni riguardanti tale gruppo sono state parzialmente annullate dal tribunale. Queste spese non sono incluse nel calcolo dei contributi annuali, ma sono contabilizzate nel conto economico della BCE e ne riducono il risultato netto.

7 Strumenti giuridici adottati dalla BCE

Gli strumenti giuridici adottati dalla BCE comprendono regolamenti, decisioni, indirizzi, raccomandazioni e istruzioni per le ANC (menzionate nell’articolo 9, paragrafi 1 e 3 del regolamento sull’MVU e nell’articolo 22 del regolamento quadro sull’MVU). La presente sezione elenca gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel 2021 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE. Comprende gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, nonché altri atti rilevanti.

7.1 Regolamenti della BCE

BCE/2021/24
Regolamento (UE) 2021/943 della Banca centrale europea, del 14 maggio 2021, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (GU L 210 del 14.6.2021, pag. 1).

7.2 Altri strumenti della BCE

BCE/2021/7
Decisione (UE) 2021/432 della Banca centrale europea, del 1° marzo 2021, che modifica la Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (GU L 86 del 12.3.2021, pag. 14).

BCE/2021/8
Decisione (UE) 2021/490 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2021, sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2020 (GU L 101 del 23.3.2021, pag. 107).

BCE/2021/27
Decisione (UE) 2021/1074 della Banca Centrale Europea, del 18 giugno 2021, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID‑19 e che abroga la Decisione (UE) 2020/1306 (GU L 230I del 30.6.2021, pag. 1).

BCE/2021/31
Raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 luglio 2021, che abroga la Raccomandazione BCE/2020/62 (GU C 303 del 29.7.2021, pag. 1).

BCE/2021/33
Decisione (UE) 2021/1437 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, che modifica la Decisione (UE) 2017/934 sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 1).

BCE/2021/34
Decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, che modifica la Decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 3).

BCE/2021/35
Decisione (UE) 2021/1439 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, che modifica la Decisione (UE) 2018/546 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 8).

BCE/2021/36
Decisione (UE) 2021/1440 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, che modifica la Decisione (UE) 2019/1376 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 14).

BCE/2021/37
Decisione (UE) 2021/1441 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, che modifica la Decisione (UE) 2019/322 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 17).

BCE/2021/38
Decisione (UE) 2021/1442 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 22).

BCE/2021/39
Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2021, che modifica la Decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 74).

BCE/2021/40
Decisione (UE) 2021/1443 della Banca centrale europea, del 26 agosto 2021, che nomina i capi delle unità operative cui è delegata l’adozione di decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini (GU L 314 del 6.9.2021, pag. 30).

BCE/2021/42
Decisione (UE) 2021/1486 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2021, che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 328 del 16.9.2021, pag. 15).

Rettifica della Decisione (UE) 2021/1074 della Banca centrale europea, del 18 giugno 2021, sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID‑19 e che abroga la Decisione (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 230 I del 30 giugno 2021) (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 102).

© Banca centrale europea, 2022

Indirizzo 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Sito Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un glossario in lingua inglese.

HTML ISBN 978‑92‑899‑5089‑3, ISSN 2443‑5848, doi:10.2866/338864, QB‑BU‑22‑001‑IT‑Q


  1. Per ulteriori dettagli sulla valutazione della capacità di risanamento complessiva delle banche, cfr. “Challenging banks’ capacity to recover from severe crises”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, agosto 2021.
  2. Cfr. la sezione 1.2.2. Cfr. anche “COVID‑19: gaps in credit risk management identified”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, maggio 2021; McCaul, E., “Who pays the piper calls the tune: The need for and benefit of strong credit risk management”, The Supervision Blog, 4 dicembre 2020; e McCaul, E., “Credit risk: Acting now paves the way for sound resilience later”, The Supervision Blog, 19 luglio 2021.
  3. Per i criteri utilizzati per identificare i costi una tantum connessi al rischio operativo, cfr. la sezione 3.3.5. del rapporto dell’ABE sull’attuazione di alcune misure adottate in risposta al COVID‑19 (EBA report on the implementation of selected COVID‑19 policies).
  4. Cfr. la sezione 1.2.3 per ulteriori dettagli sul rischio informatico e cibernetico.
  5. Per dettagli sulla revoca delle misure di allentamento dei requisiti di liquidità, cfr. ECB will not extend liquidity relief beyond December 2021, comunicato stampa, vigilanza bancaria della BCE, 17 dicembre 2021.
  6. Per i redditi da negoziazione si applicano le definizioni standard, in linea con le statistiche bancarie di vigilanza.
  7. Cfr. Financial Stability Review, BCE, novembre 2021.
  8. Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector, vigilanza bancaria della BCE, gennaio 2021.
  9. Cfr. “SSM‑wide stress test 2021 – final results”, vigilanza bancaria della BCE, luglio 2021.
  10. Cfr. “SSM‑wide stress test 2018 – final results”, vigilanza bancaria della BCE, febbraio 2019.
  11. Immobili non residenziali come definiti nella Raccomandazione CERS/2016/14 modificata dalla Raccomandazione CERS/2019/3 e segnalati nel modello FINREP F.18.2. Tale definizione comprende le esposizioni verso debitori di diversi settori secondo la classificazione NACE e include, tra gli altri, i debitori con codici 41 ‒ Costruzione di edifici e 68 ‒ Attività immobiliari.
  12. Parere della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto‑attività e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (CON/2021/4) (GU C 152 del 29.4.2021, pag. 1).
  13. Parere della Banca centrale europea, del 28 aprile 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (CON/2021/15) (GU C 244 del 22.6.2021, pag. 4).
  14. Parere della Banca centrale europea, del 4 giugno 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (CON/2021/20) (GU C 343 del 26.8.2021, pag. 1)
  15. Il processo decisionale della BCE per le indagini sui modelli interni è stato temporaneamente sospeso da marzo a settembre 2020 a causa della situazione legata al COVID‑19. Ciò ha comportato che le decisioni relative a tale ambito, che di norma sarebbero state comunicate alle banche nel 2020, sono state invece trasmesse nel 2021.
  16. Per esigenze di semplificazione, in questa sezione le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni vengono congiuntamente indicate come “missioni” o “ispezioni”.
  17. A causa del protrarsi della pandemia di COVID‑19, nel 2021 la pianificazione delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni è stata organizzata solo per tre trimestri. Ciò significa che il numero complessivo di missioni, pur essendo inferiore rispetto a prima della pandemia, è comparabile in termini relativi. La pandemia ha imposto la cancellazione o il rinvio di ispezioni nel 2020. Nel 2021 la rapida attuazione di un assetto organizzativo per lo svolgimento delle ispezioni a distanza è stata molto efficace e ha consentito di condurre la maggior parte degli accertamenti programmati, con un numero di cancellazioni contenuto.
  18. Una campagna accorpa diverse ispezioni in loco che analizzano uno stesso aspetto e in tal modo fornisce ai gruppi ispettivi un quadro all’interno del quale coordinarsi e collaborare, allineando gli obiettivi e sfruttando al meglio le sinergie.
  19. In un gruppo ispettivo transfrontaliero, il capo gruppo e almeno un membro del team non appartengono all’ANC del paese di origine/ospitante dell’intermediario.
  20. In un gruppo ispettivo misto, il capo gruppo appartiene dall’ANC del paese di origine/ospitante dell’intermediario, mentre almeno due membri del gruppo provengono da altra ANC (uno per le ANC più piccole).
  21. L’analisi è stata condotta su un campione di 89 ispezioni in loco i cui rapporti definitivi sono stati pubblicati tra ottobre 2020 e settembre 2021.
  22. Alcuni dei rilievi più critici relativi alla governance interna sono stati individuati in ispezioni incentrate principalmente su aree di rischio specifiche (come il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio informatico).
  23. Cfr. Targeted Review of Internal Models – project report, BCE, aprile 2021.
  24. Cfr. gli Orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07).
  25. Cfr.gli Orientamenti dell’ABE sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16), sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva («stima della LGD in fase recessiva»)(EBA/GL/2019/03), il Regolamento delegato (EU) 2021/930 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 1) e la bozza finale degli RTS sulla definizione della metodologia di valutazione per le autorità competenti riguardo alla conformità di un intermediario ai requisiti per l’utilizzo dell’approccio IRB ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, dell’articolo 173, paragrafo 3 e dell’articolo 180, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/RTS/2016/03), al vaglio per l’approvazione da parte della Commissione europea.
  26. Sono escluse le decisioni in merito al follow‑up delle disposizioni accessorie.
  27. Il numero degli enti meno significativi nel 2021 è diminuito anche a causa della Brexit, giacché dal 1º gennaio 2021 le succursali del Regno Unito sono considerate succursali di paesi terzi, e pertanto non sono più annoverate tra gli enti meno significativi dell’MVU.
  28. Le banche con elevati livelli di crediti deteriorati sono gli istituti per i quali l’incidenza degli NPL è superiore al 5 per cento. Cfr. gli Orientamenti dell’ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni.
  29. Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).
  30. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
  31. Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
  32. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  33. BNP Paribas, Deutsche Bank, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Santander, Société Générale e UniCredit.
  34. BNP Paribas.
  35. Cfr. Basel Committee advances work on addressing climate‑related financial risks, specifying cryptoassets prudential treatment and reviewing G‑SIB assessment methodology, comunicato stampa, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 9 novembre 2021, e FSB publishes 2021 G-SIB list, comunicato stampa, Consiglio per la stabilità finanziaria, 23 novembre 2021.
  36. Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID‑19 (CERS/2020/7).
  37. Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2020, che modifica la Raccomandazione CERS/2020/07 sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID‑19 (CERS/2020/15).
  38. The General Board of the European Systemic Risk Board held its 43rd regular meeting on 23 September 2021, comunicato stampa, CERS, 24 settembre 2021.
  39. Financial Stability Review, BCE, maggio 2021.
  40. Information on participation in the 2022 ECB Climate Risk Stress Test”, Letter to participating banks, vigilanza bancaria della BCE, 18 ottobre 2021.
  41. The clock is ticking for banks to manage climate and environmental risks”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, agosto 2021.
  42. IT and cyber risk: a constant challenge”, Supervision Newsletter, vigilanza bancaria della BCE, agosto 2021.
  43. Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate, regolamento quadro sull’MVU, (BCE/2014/17), (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
  44. I criteri sono definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
  45. L’elenco degli enti significativi e meno significativi pubblicato a dicembre 2021 riflette a) le decisioni sulla significatività notificate agli enti vigilati prima del 30 novembre 2021 e b) altre modifiche ed evoluzioni nelle strutture dei gruppi entrate in vigore prima del 1° novembre 2021.
  46. Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento quadro sull’MVU e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.
  47. Alcune decisioni riguardano più di una valutazione per autorizzazione (ad esempio acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione). Alcune procedure di autorizzazione non richiedono una decisione formale da parte della BCE, incluse le procedure di passaporto e di decadenza dell’autorizzazione.
  48. Si tratta di procedure soggette ai quadri generali per la delega approvati a norma della Decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2021/34) e della Decisione (UE) 2021/1440 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2021/36).
  49. Una “società di partecipazione finanziaria mista” è definita all’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva sui conglomerati finanziari (2002/87/CE) — cui si fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, del CRR — come “un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nella Comunità, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario”. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera c), del regolamento quadro sull’MVU, una “società di partecipazione finanziaria mista” si qualifica come “ente vigilato” se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 21, lettera b), del regolamento stesso.
  50. A partire dal 2022 le autorità di vigilanza e le banche hanno iniziato ad utilizzare il portale IMAS anche per altre procedure (come, ad esempio, modifiche non sostanziali ai modelli, come descritto nella sezione 5.8.2).
  51. Il dato include un numero limitato di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo non esecutivo.
  52. A partire dal 30 dicembre 2020, l’Italia si è unita agli altri paesi dell’MVU e ha iniziato a valutare i responsabili delle principali funzioni aziendali ai sensi della normativa italiana (Decreto MEF 169/2020).
  53. Consultazione pubblica sul progetto di Guida alla verifica dei requisiti di idoneità e sul nuovo questionario finalizzato a tale verifica.
  54. Cfr., ad esempio, “The effectiveness of European banks’ boards: progress and shortcomings”, intervento pronunciato da Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, al seminario online Banks’ Board Members and Policy Makers: A Conversation organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, Francoforte sul Meno, 28 maggio 2021.
  55. Cfr., ad esempio, “What does the ECB expect from banks’ leaders?”, intervento pronunciato da Edouard Fernandez‑Bollo, Membro del Consiglio di vigilanza della BCE, al seminario online Fit and Proper Assessment: Better Boards for Better Banks? organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, Francoforte sul Meno, 19 febbraio 2021.
  56. “Making sure banks are run by the right people”, Il Podcast della BCE, episodio 24, 10 dicembre 2021.
  57. La voce “gestione dei rischi/controlli interni” comprende i meccanismi o i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto. Con “funzioni degli organi di gestione” ci si riferisce alla misura in cui coloro che dirigono di fatto l’attività di un ente o che hanno il potere di definirne la strategia, gli obiettivi e l’indirizzo generale, e che inoltre controllano e monitorano il processo decisionale della dirigenza, adempiono alle proprie responsabilità.
  58. Cfr. ECB contribution to the European Commission’s targeted consultation on the review of the crisis management and deposit insurance framework, BCE, Francoforte sul Meno, 2021.
  59. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
  60. Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
  61. In particolare, la BCE condivide informazioni ai sensi dell’accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/849.
  62. Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
  63. Cfr. Orientamenti congiunti in materia di cooperazione e scambio di informazioni ai fini della Direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari (CC 2019 81), 16 dicembre 2019.
  64. Cfr. il pacchetto legislativo per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, Stabilità finanziaria, Servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea, 20 luglio 2021.
  65. Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio ma sono necessari ulteriori miglioramenti”, relazione speciale n. 29/2016 e “L’efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE” relazione speciale n. 02/2018
  66. I dati relativi agli obiettivi di genere della BCE sono pubblicati periodicamente sul suo sito Internet.
  67. Come approvato dal Consiglio di vigilanza il 25 ottobre 2021 (SB/X/21/1110).
  68. ACPR, Banco de España, Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank e Autorità austriaca per la vigilanza finanziaria (Finanzmarktaufsicht).
  69. Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. È composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, da un rappresentante della BCE e da cinque rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza; questi ultimi sono nominati dal Consiglio di vigilanza per un anno, sulla base di un sistema di rotazione che garantisce un’equa rappresentanza dei paesi.
  70. Si tratta di decisioni di vigilanza finalizzate o adottate nel periodo di segnalazione (ovvero decisioni emesse). Il numero delle decisioni di vigilanza non corrisponde al numero dei procedimenti autorizzativi comunicati ufficialmente alla BCE nel periodo di segnalazione (ovvero procedimenti di notifica in ingresso).
  71. Di queste, 146 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega.
  72. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  73. La Commissione amministrativa del riesame è un organo della BCE i cui membri sono individualmente e collettivamente indipendenti dalla BCE stessa e hanno il compito di riesaminare le decisioni assunte dal Consiglio direttivo su questioni di vigilanza a seguito di una richiesta di riesame ammissibile.
  74. Decisione della Banca centrale europea, del 6 febbraio 2014, sulla nomina di rappresentanti della Banca centrale europea nel Consiglio di vigilanza (BCE/2014/4).
  75. Cfr. Vacancy notice: ECB representative to the Supervisory Board.
  76. Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).
  77. Articoli 11, 12 e 17 del Codice di condotta unico per le alte cariche della Banca centrale europea.
  78. Indirizzo (UE) 2021/2256 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2021, che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50) (GU L 454 del 17.12.2021, pag. 21).
  79. Decisione della Banca centrale europea, del 17 settembre 2014, sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39) (2014/723/UE) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).
  80. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
  81. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione.
  82. La task force sull’armonizzazione dell’approccio sequenziale (Task Force on the Harmonisation of the Sequential Approach, TFHSA) mira a garantire condizioni di parità concorrenziale all’interno dell’MVU. A tal fine, individua le migliori prassi di ciascun paese e propone le migliori prassi armonizzate che possono essere adottate da tutte le ANC e dalla BCE.
  83. L’SSM‑wide data collection database è un’iniziativa volta a semplificare gli obblighi segnaletici nei confronti dell’autorità di vigilanza stabiliti dalla BCE e dalle ANC e a migliorare la governance interna. Esso raccoglie informazioni su tutte le richieste di dati inviate a enti sottoposti a vigilanza diretta, che sono successivamente utilizzate per aumentare la trasparenza delle richieste di dati inviate alle banche e per analizzare l’onere di segnalazione.
  84. Tali servizi comprendono servizi di gestione degli stabili, servizi di gestione delle risorse umane, servizi informatici condivisi, servizi legali, di revisione e amministrativi condivisi, servizi di comunicazione e traduzione e altri servizi.
  85. Regolamento (UE) 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  86. Decisione (UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99).
  87. Per gli enti istituiti dopo il 1° ottobre il contributo richiesto corrisponderà alla componente minima applicata solo per il numero di mesi interi per i quali è stata esercitata la vigilanza.
Segnalazioni whistleblowing