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Cosa sono le penalità di mora?

Le penalità di mora rientrano nelle misure amministrative applicabili dalla BCE ai sensi della legislazione dell’UE. Hanno l’importante obiettivo di far sì che le banche rispettino il prima possibile i requisiti stabiliti nelle decisioni di vigilanza o nei regolamenti della BCE.

Ove imposte, le penalità di mora prevedono il pagamento di un importo non superiore al 5% del fatturato medio giornaliero della banca, per ogni giorno di mancato rispetto del requisito durante un periodo massimo di sei mesi.

Come avviene l’imposizione delle penalità di mora da parte della BCE?

Prima fase

La BCE comunica alla banca, mediante una decisione sui requisiti, la necessità di adottare interventi specifici al fine di rimediare alle carenze individuate entro un dato termine.

Seconda fase

Se la banca si conforma alla decisione entro il termine dato, il processo si conclude senza alcuna misura a carico della banca.

Ma in caso di non conformità entro i termini:

  • se la decisione iniziale prevede che le penalità di mora si applichino automaticamente a seguito del mancato rispetto del requisito, queste iniziano a maturare allo scadere del termine dato, ossia senza che venga adottata una successiva decisione per l’imposizione delle penalità di mora;
  • in caso di decisione iniziale che non prevede l’applicazione automatica delle penalità di mora a seguito del mancato rispetto del requisito, la BCE impone le penalità separatamente, tramite una seconda decisione con cui fissa la data a partire dalla quale tali oneri iniziano a maturare. 

Ciò non significa che la banca debba trasferire denaro alla BCE ogni giorno a partire dalla data fissata. Dovrà invece corrispondere, a conclusione del processo, un importo finale che aumenterà con ogni giorno di mancato rispetto del requisito. In entrambi i casi le penalità di mora possono maturare per un massimo di sei mesi a partire dalla data di inizio. Durante tutto il processo la banca e la BCE intrattengono scambi regolari per discutere dei progressi compiuti dalla banca ai fini della conformità.

Terza fase

Verificatosi il rispetto dei requisiti o, se precedente, trascorso il periodo massimo di sei mesi, le penalità di mora cessano di maturare. La BCE trasmette alla banca un progetto di decisione esecutiva definitiva in cui si specificano il numero dei giorni di mancato rispetto del requisito e l’importo totale della penalità maturato. La banca può quindi esprimere commenti su tale progetto di decisione prima che sia formalmente adottato.

Quarta fase 

Dopo aver ascoltato i commenti della banca, la BCE adotta la decisione esecutiva definitiva. Pubblica quindi nel suo sito Internet le informazioni relative alla decisione, compresi denominazione della banca, tipologia, natura e durata della violazione nonché importo totale della penalità di mora applicata. L’importo totale maturato è determinato a livello individuale per ogni banca, sebbene non possa superare il 5% del fatturato medio giornaliero della banca per ogni giorno di mancato rispetto del requisito.

La banca può presentare ricorso?

La banca ha la facoltà di presentare ricorso alla Commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Può anche presentare un primo ricorso alla Commissione amministrativa del riesame e successivamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Cosa succede se una banca continua a non rispettare i requisiti dopo sei mesi?

Nei casi di inosservanza entro il termine legale ultimo, la BCE può ricorrere agli altri strumenti di vigilanza di cui dispone per l’applicazione delle proprie decisioni, comprese le sanzioni.

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