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Risposte alle domande più frequenti

... sul calcolo del contributo per le attività di vigilanza e sui recapiti del soggetto obbligato al pagamento

Come stimare il contributo della banca per il periodo di contribuzione successivo?

La stima del contributo annuale per il periodo di contribuzione successivo può essere calcolata mediante la procedura descritta nella sezione del sito Internet Stima del contributo, aggiornata ogni anno con gli ultimi dati disponibili. La stima così ottenuta andrebbe utilizzata soltanto a scopi indicativi, in quanto potrebbe differire dal contributo effettivo.

Cosa occorre fare per nominare il soggetto obbligato al pagamento?

Tutti gli enti creditizi tenuti a contribuzione appartenenti a un gruppo vigilato designano un unico soggetto obbligato al pagamento per conto dell’intero gruppo. La nomina avviene inviando alla BCE una notifica sottoscritta per posta o per e-mail. Il termine per comunicare la designazione del soggetto obbligato al pagamento è il 30 settembre di ogni anno al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo di contribuzione.

Modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento
Come bisogna fornire i recapiti del soggetto obbligato al pagamento?

La scadenza annuale per l’aggiornamento dei recapiti è il 30 settembre. I soggetti obbligati al pagamento che hanno già fornito i propri recapiti devono provvedere al loro aggiornamento solo in caso di variazioni. Si invita a consultare la dichiarazione sulla tutela dei dati.

I recapiti vanno comunicati esclusivamente tramite il portale online della BCE. Il personale della BCE non ha accesso agli account delle singole banche sul portale, non può pertanto provvedere a eventuali aggiornamenti per conto della banca. La BCE raccomanda di fornire un recapito e-mail funzionale riferito a un servizio o gruppo piuttosto che a un singolo dipendente, al fine di assicurare che le variazioni del personale interno non influiscano sulla comunicazione della BCE con i soggetti obbligati al pagamento.

Se nome utente e password non sono ancora pervenuti o se si desidera modificare il nominativo del soggetto obbligato al pagamento, è opportuno contattare l’unità della BCE addetta ai contributi preferibilmente via e-mail all’indirizzo SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Dichiarazione sulla tutela dei dati
È necessario fornire i recapiti aggiornati alla BCE anche se sono stati già trasmessi al Comitato di risoluzione unico?

Sì, il soggetto obbligato al pagamento del contributo è tenuto a comunicare alla BCE eventuali modifiche dei dati di contatto entro il 30 settembre di ciascun periodo di contribuzione.

Come occorre procedere in caso di variazioni alla struttura del gruppo bancario intervenute dopo l’invio del modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento? Bisogna trasmettere il modulo entro il 30 settembre di ogni anno?

Se le variazioni alla struttura del gruppo riguardano la capogruppo o la controllata precedentemente designata come soggetto obbligato al pagamento, è necessario darne comunicazione alla BCE tramite un nuovo modulo di notifica. Per altre variazioni all’interno del gruppo non è richiesta la presentazione di un nuovo modulo di notifica.

I soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a presentare la propria notifica entro il 30 settembre di ogni anno al fine di assicurare il regolare svolgimento del processo di contribuzione.

È necessario segnalare ogni variazione della situazione della banca, come ad esempio acquisizioni, incorporazioni o revoca dell’autorizzazione? Come occorre procedere se l’avviso di contribuzione ricevuto non tiene conto di una variazione?

Le variazioni della situazione della banca possono avere un impatto sul calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza. Qualsiasi variazione di questo tipo va segnalata via e-mail all’unità addetta ai contributi, che ricontatterà la banca per fornire indicazioni su come procedere nel caso particolare.

Come deve procedere in merito ai contributi per le attività di vigilanza della BCE una banca individuale appena autorizzata?

Una nuova banca autorizzata, qualora sia stabilita in un paese partecipante alla vigilanza bancaria europea e non appartenga a un gruppo vigilato esistente, è tenuta a versare il contributo annuale per le attività di vigilanza. L’ammontare è calcolato in base al numero dei mesi interi durante i quali la banca è sottoposta a vigilanza nel periodo di contribuzione.

Fornendo alla BCE i recapiti, soprattutto gli indirizzi e-mail, della persona o, preferibilmente, del servizio responsabile si riceveranno ulteriori indicazioni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Se la qualifica di una banca a fini di vigilanza cambia da soggetto meno significativo a soggetto significativo in seguito ad acquisizione da parte di un gruppo bancario significativo, ciò avrà un impatto sul suo contributo annuale per le attività di vigilanza?

Se prima dell’acquisizione da parte di un gruppo vigilato significativo la banca era un ente meno significativo individuale, vi potrebbe essere un impatto sul suo contributo per le attività di vigilanza. In genere, dopo l’acquisizione il contributo annuale sarà calcolato in base al numero dei mesi interi durante i quali il soggetto vigilato è stato un ente meno significativo individuale (articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza).

Il calcolo è effettuato al massimo livello di consolidamento nell’ambito dei paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea. Pertanto, nel caso di enti creditizi facenti parte di gruppi vigilati stabiliti nei paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea, si calcola e si impone un solo contributo a livello del gruppo.

Qualsiasi variazione di questo tipo va segnalata via e-mail all’unità addetta ai contributi, che valuterà il caso e ricontatterà la banca per fornire indicazioni su come procedere nello specifico.

... su come fornire i fattori per il calcolo della contribuzione

Chi deve comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione?

Alla BCE spetta il compito di assicurare il funzionamento efficace e coerente di tutto il Meccanismo di vigilanza unico, sia per gli enti creditizi significativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE sia per quelli meno significativi sottoposti alla sua vigilanza indiretta. Pertanto, il contributo grava su tutte le banche vigilate.

Il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato al massimo livello di consolidamento per tutte le banche vigilate dalla BCE sulla base dei fattori di calcolo alla data di riferimento del 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente, ovvero alla data di riferimento applicabile come illustrato negli esempi seguenti.

Dal periodo di contribuzione 2020 la BCE ricorre ai dati FINREP e COREP per determinare i fattori di calcolo per la maggior parte delle banche vigilate.

Due categorie di banche devono continuare a fornire i propri fattori di calcolo tramite un apposito processo di raccolta: 1) gruppi che escludono attività e/o importi delle esposizioni al rischio di controllate stabilite in Stati membri non partecipanti; 2) succursali insediate in paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea da enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti alle quali non si applica il regolamento FINREP della BCE.

Quando occorre presentare i dati sui fattori per il calcolo della contribuzione? A chi vanno inviati?

I soggetti obbligati al pagamento che non abbiano ancora presentato i dati sui fattori di calcolo devono farli pervenire alle autorità nazionali competenti utilizzando i modelli allegati alla Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione.

I fattori per il calcolo della contribuzione vanno comunicati entro la fine della giornata lavorativa dell’11 novembre dell’anno in corso, o entro il giorno lavorativo seguente se l’11 novembre è festivo, assumendo come data di riferimento il 31 dicembre dell’anno precedente ovvero la data di riferimento applicabile (cfr. esempio di seguito). Gli avvisi di contribuzione saranno emessi nei primi sei mesi dell’anno successivo al periodo di contribuzione.

Come bisogna comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione?

I fattori di calcolo vanno inviati all’autorità nazionale competente utilizzando i modelli in allegato alla Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione. Questi vanno compilati seguendo le istruzioni fornite, anche in relazione alle informazioni sulla dichiarazione del revisore, sull’attestazione della direzione e sui casi in cui è richiesta.

Come si possono ripresentare i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione in caso di differenze?

I fattori di calcolo vanno inviati nuovamente all’autorità nazionale competente utilizzando i modelli in allegato alla Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione. L’autorità nazionale competente di pertinenza inoltrerà questi dati alla BCE, che pubblicherà poi i fattori di calcolo aggiornati nell’account della banca nel portale online. L’aggiornamento dei fattori di calcolo è possibile solo nei 15 giorni riservati alla presentazione delle osservazioni per il periodo di contribuzione corrente.

Un gruppo vigilato ha l’obbligo di escludere gli attivi delle controllate stabilite negli Stati membri non partecipanti e nei paesi non appartenenti all’UE?

No. Sebbene il Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza preveda la possibilità di escludere gli attivi delle controllate situate negli Stati membri non partecipanti e nei paesi non appartenenti all’UE, tale opzione ha lo scopo di agevolare i gruppi vigilati interessati, poiché permette di ridurre il contributo annuale per le attività di vigilanza altrimenti dovuto. Tuttavia, se l’onere del calcolo è maggiore della riduzione attesa per il contributo annuale, risulta più efficiente per il gruppo vigilato includere tali attivi.

Al fine di assicurare un regolare processo di raccolta dei dati, è necessario determinare quali sono i gruppi con controllate insediate negli Stati membri non partecipanti o nei paesi terzi che intendono escludere dai propri fattori di calcolo le attività e/o gli importi delle esposizioni al rischio a esse relativi. I gruppi che intendano escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio devono informare la BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione tramite il portale online della BCE.

Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza
Il contributo annuale per le attività di vigilanza è richiesto a tutte le succursali stabilite nei paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea?

No. Il contributo annuale è richiesto solo alle succursali insediate in un paese partecipante alla vigilanza bancaria europea da una capogruppo stabilita in uno Stato membro non partecipante. Ad esempio, una succursale con sede in un paese partecipante alla vigilanza bancaria europea come la Germania dovrà versare alla BCE il contributo per le attività di vigilanza se la capogruppo è stabilita in uno Stato membro non partecipante. La capogruppo potrebbe essere sottoposta alla vigilanza della rispettiva autorità nazionale competente (ad esempio in Svezia) e quindi essere tenuta al pagamento di contributi imposti da tale autorità. Indipendentemente da tale eventualità, permane l’obbligo per la succursale stabilita nell’UE di versare alla BCE il contributo per le attività di vigilanza.

In tale contesto va osservato che:

  • due o più succursali tenute a contribuzione appartenenti allo stesso ente creditizio e insediate in un unico paese partecipante alla vigilanza bancaria europea sono considerate come un’unica succursale;
  • succursali tenute a contribuzione appartenenti allo stesso ente creditizio e insediate in paesi diversi partecipanti alla vigilanza bancaria europea (ad esempio Belgio e Germania) non sono considerate come un’unica succursale;
  • una succursale e una controllata insediate nello stesso paese partecipante alla vigilanza bancaria europea sono soggette a due diversi contributi per le attività di vigilanza.
Chi è tenuto al pagamento del contributo?
A quale livello di consolidamento i gruppi vigilati devono presentare i fattori per il calcolo della contribuzione?

I gruppi vigilati operanti in uno o più paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea devono trasmettere una sola dichiarazione, al più alto livello di consolidamento fra i paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea. Sarà calcolato un unico contributo per le attività di vigilanza.

Trattamento dei gruppi bancari
Cosa succede se i fattori per il calcolo della contribuzione non sono trasmessi in tempo?

Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento che è tenuto a fornire i fattori per il calcolo della contribuzione abbia omesso di comunicarli, la BCE provvederà alla loro determinazione sulla base dei dati FINREP e/o COREP oppure delle informazioni disponibili. La mancata trasmissione dei fattori è considerata una violazione del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza e può dare luogo all’applicazione di sanzioni.

Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione
Come fare per ripresentare i dati relativi ai fattori di calcolo durante il periodo a disposizione per le osservazioni?

Se i modelli dei fattori per il calcolo della contribuzione sono stati presentati separatamente tramite l’autorità nazionale competente, tali dati possono essere ritrasmessi utilizzando lo stesso formato e lo stesso canale nei 15 giorni utili per sottoporre osservazioni. Se la BCE ha determinato i fattori per il calcolo della contribuzione sulla base dei dati FINREP e/o COREP e i valori delle attività totali / dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio presenti nel portale online non sono aggiornati, le segnalazioni FINREP e COREP possono essere ripresentate tramite l’autorità nazionale competente nei 15 giorni utili per sottoporre osservazioni. Si fa presente che sebbene i dati FINREP e COREP possano variare dopo i 15 giorni utili per sottoporre osservazioni, ai fini della determinazione del contributo non si terrà conto di modifiche successive né si effettueranno ricalcoli una volta che i dati siano stati utilizzati per il calcolo del contributo relativo al periodo di riferimento.

Cosa contempla la Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione?

Questa decisione definisce la metodologia e le procedure per il calcolo dei due fattori, ossia le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

Le succursali insediate in un paese partecipante alla vigilanza bancaria europea da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante hanno l’obbligo di fornire i fattori per il calcolo della contribuzione?

Sì. Le succursali insediate in un paese partecipante alla vigilanza bancaria europea da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante sono soggette alla vigilanza della BCE (indiretta nel caso degli enti meno significativi) e sono tenute alla contribuzione per le attività di vigilanza. In base alla loro significatività, tali succursali sono sottoposte alla vigilanza diretta della BCE oppure dell’autorità nazionale competente. Pertanto, sempre che non siano soggette al regolamento FINREP della BCE, hanno l’obbligo di fornire i fattori di calcolo alla BCE, che li utilizzerà per determinare i contributi annuali per le attività di vigilanza.

Regolamento quadro sull’MVU
Esempio: Una banca che si è fusa con un’altra banca dopo il 1 o gennaio 2021 è tenuta a fornire i fattori di calcolo con data di riferimento 31 dicembre 2020?

No. L’obbligo non sussiste. Tuttavia, i soggetti obbligati al pagamento costituiti dopo il 1o gennaio 2021, che rientrano in una delle due categorie per le quali è prevista la presentazione dei fattori di calcolo, sono tenuti a trasmettere tali dati alla propria autorità nazionale competente assumendo come data di riferimento quella più prossima al 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di consentire la determinazione dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Per un soggetto costituito il 1o gennaio 2021, la data di riferimento più prossima al 31 dicembre 2020 sarà il 31 marzo 2021. Per un soggetto costituito a partire dal 1o aprile 2021, la data di riferimento più prossima al 31 dicembre 2020 sarà il 30 giugno 2021. La stessa metodologia per stabilire la data di riferimento sarà utilizzata dalla BCE per determinare i fattori di calcolo relativi ai soggetti costituiti a partire dal 1o gennaio 2021 che effettuano segnalazioni COREP e FINREP a fini prudenziali.

Esempio: Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione che abbia posto fine alla sua attività commerciale e sia stata chiusa il 1 o aprile 2021, occorre fornire i fattori di calcolo con data di riferimento 31 dicembre 2020?

Sì. Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza, ove un soggetto vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto è sottoposto a vigilanza. In quanto soggetto vigilato durante il periodo di contribuzione 2021, la succursale tenuta a contribuzione continua a essere obbligata a fornire i fattori di calcolo con data di riferimento 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza, al fine di agevolare la determinazione del contributo dovuto. Nel caso in oggetto sarà calcolato un contributo per le attività di vigilanza per il periodo gennaio-marzo 2021.

Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza
Esempio: Nel caso in cui la data di chiusura contabile dell’esercizio sia diversa dal 31 dicembre, occorre fornire i fattori di calcolo con data di riferimento 31 dicembre 2020?

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera bb), del Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza, ove i soggetti vigilati redigano i propri bilanci annuali, anche a livello consolidato, a una data di fine esercizio non coincidente con la fine dell’anno civile, si assume quale data di riferimento per le attività totali la data di fine esercizio relativa al periodo di contribuzione precedente. Per un soggetto costituito in data antecedente al 1o gennaio 2021 che assume come data di fine esercizio il 31 marzo, si utilizzerà il 31 marzo 2020 quale data di riferimento per il fattore di calcolo relativo alle attività totali.

Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza
Quando comunicano le proprie attività totali, le succursali tenute a contribuzione devono fornire dati statistici?

Non obbligatoriamente. Per le succursali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento FINREP della BCE, i fattori per il calcolo della contribuzione saranno determinati dalla BCE sulla base delle attività totali segnalate a fini prudenziali. Per le succursali che sono tenute a trasmettere i modelli dei fattori per il calcolo della contribuzione, le attività totali devono corrispondere al valore totale di cui all’articolo 2, paragrafo 12, lettera b), del Regolamento sui contributi per le attività di vigilanza. Pertanto, la succursale di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante deve comunicare alla BCE le attività totali calcolate sulla base del valore totale delle attività riferito al più recente bilancio annuale sottoposto a revisione redatto in linea con gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) come applicabili nell’Unione in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e, qualora tali bilanci non siano disponibili, sulla base dei bilanci annuali predisposti ai sensi della normativa contabile nazionale. Per le succursali tenute a contribuzione che non predispongono bilanci annuali, le attività totali corrispondono al valore totale delle attività determinato ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), ossia ai fini delle segnalazioni statistiche. Le succursali che segnalano su base volontaria il valore totale delle attività a fini prudenziali possono utilizzare tale dato per determinare il fattore di calcolo delle attività totali. In ogni caso, la BCE non calcola i fattori di contribuzione riutilizzando i dati trasmessi su base volontaria ed è pertanto necessario presentare il modello dei fattori per il calcolo della contribuzione.

È necessaria la verifica del revisore per le succursali tenute a contribuzione?

Non obbligatoriamente. In sostituzione della verifica del revisore quale attestazione delle attività totali, il direttore della succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di amministrazione dell’ente creditizio che ha istituito la succursale tenuta a contribuzione, certifica le attività totali della succursale tramite una lettera firmata dalla direzione inviata all’autorità nazionale competente. Un modello per la lettera della direzione è disponibile al link di seguito.

Tale eccezione si applica soltanto alle succursali tenute a contribuzione e non ai soggetti obbligati al pagamento tenuti a presentare la verifica del revisore sui loro bilanci ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della Decisione della BCE sui fattori per il calcolo della contribuzione.

... su come pagare il contributo per le attività di vigilanza

Perché non è pervenuto l’avviso di contribuzione?

La BCE emette un avviso di contribuzione elettronico tramite il suo portale online per i soggetti obbligati al pagamento. L’emissione è prevista nel secondo trimestre del periodo di contribuzione successivo. Per il periodo di contribuzione 2021 l’emissione avverrà pertanto nel secondo trimestre del 2022. Un’e-mail di notifica automatica inviata all’indirizzo e-mail contrassegnato come “preferito” nel portale online della BCE informerà della pubblicazione della relativa comunicazione (avviso di contribuzione, sollecito o lettera di notifica degli interessi di mora).

Per i soggetti obbligati al pagamento rientranti nella vigilanza bancaria europea in virtù di una cooperazione stretta, l’avviso di contribuzione sarà emesso dall’autorità nazionale competente.

Se l’avviso di contribuzione non è pervenuto entro tale termine, è opportuno contattare via e-mail l’unità addetta ai contributi.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Cosa fare in caso di difficoltà a reperire le informazioni di pagamento nonostante sia stato già ricevuto un avviso di contribuzione (oppure un sollecito o una lettera di notifica degli interessi di mora)?

Le informazioni di pagamento si trovano sempre sulla seconda pagina del rispettivo documento. Nel caso in cui sia necessaria un’ulteriore conferma delle informazioni di pagamento si prega di contattare via e-mail l’unità addetta ai contributi.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
È necessario conoscere la partita IVA (codice fiscale) della BCE per poter procedere al pagamento del contributo per le attività di vigilanza?

Il contributo è esente da IVA in quanto è considerato un onere pubblico ai sensi dell’articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE sull’IVA. La BCE, in quanto istituzione dell’UE, non è soggetta all’obbligo di registrazione ai fini dell’IVA o dell’imposta sui redditi d’impresa e non possiede pertanto un numero identificativo d’imposta.

Come ci si comporta qualora dall’autorità nazionale competente giunga un avviso di riscossione di contributi per le attività di vigilanza?

Le autorità nazionali svolgono un ruolo importante ai fini della vigilanza bancaria esercitata nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

I costi sostenuti per tali attività non sono tuttavia considerati nel calcolo del contributo da versare alla BCE. Ciò significa che le autorità nazionali competenti mantengono la facoltà di riscuotere contributi in conformità del diritto nazionale. Ogni quesito riguardante i contributi richiesti dalle autorità nazionali competenti va indirizzato direttamente al referente presso tali autorità.

Autorità nazionali di vigilanza
Cosa occorre fare se si riceve un avviso di contribuzione da parte del Comitato di risoluzione unico?

La BCE è competente soltanto per il Meccanismo di vigilanza unico, non per il Meccanismo di risoluzione unico. La BCE e il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) sono organismi indipendenti. I quesiti relativi alla fatturazione dell’SRB vanno indirizzati ai suoi referenti o direttamente alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi.

È possibile liquidare il contributo per le attività di vigilanza mediante addebito diretto?

Sì. La BCE raccomanda infatti l’addebito diretto SEPA, che assicura il pagamento tempestivo del contributo, evitando quindi l’applicazione di interessi di mora. Se si opta per questo metodo di pagamento, è possibile inserire le coordinate bancarie tramite il portale online e stampare il mandato di addebito diretto. L’originale del mandato deve essere firmato e spedito all’indirizzo della BCE riportato nel mandato oppure inviato in formato elettronico all’indirizzo e-mail SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

È possibile liquidare la contribuzione tramite bonifico anche se si è già trasmesso il mandato di addebito diretto?

Si può utilizzare il bonifico fino a 14 giorni prima della data stabilita, benché non sia richiesto. Una volta avviati i preparativi per la procedura di addebito diretto, si riceverà una notifica da parte della BCE che specifica la data esatta dalla quale non è più possibile effettuare bonifici. Occorre rispettare questo termine per evitare la duplicazione dei pagamenti.

Come procedere in caso di errore nell’avviso di contribuzione?

Per segnalare un potenziale errore di fatto nell’avviso di contribuzione o porre qualsiasi altro quesito di carattere generale, occorre rivolgersi all’unità addetta ai contributi.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Resta salvo il diritto del soggetto obbligato al pagamento di presentare ricorso alla Commissione amministrativa del riesame contro l’avviso di contribuzione. Il ricorso va inoltrato entro un mese dalla ricezione dell’avviso.

Commissione amministrativa del riesame

Le decisioni assunte dalla BCE nell’esercizio dei compiti di vigilanza possono anche essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Resoconto sulla consultazione
Cosa succede se il contributo non è corrisposto entro il termine previsto?

I contributi devono essere corrisposti entro 35 giorni dall’emissione dell’avviso di contribuzione.

In caso di pagamento parziale o mancato pagamento, la BCE ha titolo ad applicare interessi giornalieri sull’ammontare non liquidato del contributo per le attività di vigilanza.

Gli interessi maturano a un tasso sui dodici mesi corrispondente a quello previsto per le operazioni di rifinanziamento principali della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, a decorrere dalla data di esigibilità del pagamento fino al giorno antecedente la data di accreditamento dell’importo dovuto sul conto bancario della BCE.

Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza

... sui problemi tecnici relativi al portale online

Cosa fare se la password per il portale online non funziona?

La password può essere reimpostata cliccando su “Request new password”; occorre quindi inserire il proprio nome utente e l’indirizzo di posta elettronica già registrato, ossia l’indirizzo indicato come preferito per le comunicazioni con la banca al quale la BCE invia le notifiche. Se i problemi persistono si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Come procedere in caso di difficoltà a visualizzare o modificare le informazioni nel portale online?

Il portale online è compatibile solo con i seguenti browser: Google Chrome (ultima versione), Microsoft Edge (ultima versione), Mozilla Firefox (ultima versione). Si raccomanda inoltre di cancellare i cookie dal browser.

Se i problemi tecnici persistono malgrado questi accorgimenti, è opportuno contattare la BCE per e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Come bisogna procedere se dopo avere inserito l’IBAN per l’addebito diretto si riceve il messaggio “bank does not exist”?

In questo caso si prega di inviare un’e-mail all’unità addetta ai contributi copiando la schermata dell’errore e/o l’IBAN pertinente. L’unità addetta ai contributi aggiungerà il codice della banca al sistema della BCE e chiederà all’utente di reinserire l’IBAN nel portale online.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Se si aggiunge più di un indirizzo e-mail nel portale online, le notifiche sui contributi saranno inviate a tutti gli indirizzi?

No. Le notifiche sui contributi sono inviate solo all’indirizzo e-mail selezionato come preferito. Per verificare le preferenze ed eventualmente modificarle basta accedere al portale online. I soggetti che non abbiano ricevuto alcuna notifica sono pregati di contattare via e-mail l’unità della BCE addetta ai contributi. La BCE raccomanda di fornire un recapito e-mail funzionale riferito a un servizio o gruppo piuttosto che a un singolo dipendente, al fine di evitare che variazioni del personale interno influiscano sulla comunicazione della BCE con i soggetti obbligati al pagamento.

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Come fare per utilizzare il portale online e ricevere l’avviso di contribuzione e la relativa corrispondenza nella propria lingua?

La lingua predefinita nel portale online della BCE è sempre impostata sull’inglese. Ma nella schermata del logon gli utenti possono indicare la propria preferenza fra le lingue ufficiali dell’UE dei paesi partecipanti alla vigilanza bancaria europea.

Inoltre, i soggetti obbligati al pagamento possono scegliere la lingua in cui desiderano ricevere l’avviso di contribuzione e la corrispondenza afferente. Dopo avere effettuato l’accesso al portale online gli utenti potranno visualizzare il manuale d’uso con le istruzioni su come impostare la lingua della corrispondenza.

Il modello per l’addebito diretto SEPA è disponibile in tutte le lingue dell’area dell’euro nel sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente l’unità della BCE addetta ai contributi.

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Segnalazioni whistleblowing