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Fattori per il calcolo della contribuzione

Sono i dati relativi all’ente o al gruppo bancario vigilato in base ai quali si calcola il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Il contributo annuale dovuto da ciascun ente o gruppo bancario vigilato è determinato attribuendo i costi annuali totali di ciascuna categoria – enti significativi o meno significativi – alle singole banche e ai singoli gruppi bancari in base ai loro “fattori per il calcolo della contribuzione”.

I fattori di calcolo derivano dalle dimensioni e dal profilo di rischio della banca (comprese le attività ponderate per il rischio), misurati rispettivamente sul valore totale delle attività e sull’importo complessivo dell’esposizione al rischio. Per i gruppi bancari sono determinati al massimo livello di consolidamento e incidono in pari misura.

Per il computo del contributo annuale delle banche o dei gruppi bancari classificati come meno significativi per via di “circostanze particolari”, alle attività totali viene applicato un tetto di 30 miliardi di euro, corrispondente alla soglia individuata per il criterio dimensionale adottato ai fini della valutazione della significatività.

Le medie aggregate delle attività totali e dell’esposizione al rischio complessiva per ciascuna categoria di soggetti sono pubblicate nel sito Internet della BCE.

Stima del contributo

Gran parte dei soggetti obbligati al pagamento non è tenuta a presentare appositi modelli per la raccolta dei fattori di calcolo, in quanto la BCE riutilizzerà i dati delle segnalazioni contabili (FINREP) e prudenziali (COREP) inoltrati tramite le autorità nazionali competenti.

Due categorie di banche devono continuare a fornire i propri fattori per il calcolo della contribuzione tramite un apposito processo di raccolta: 1) gruppi che escludono attività e/o importi delle esposizioni al rischio di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti; 2) succursali insediate in Stati membri partecipanti da enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti alle quali non si applica il regolamento FINREP della BCE.

Notifica dell’intenzione di escludere le attività e/o gli importi delle esposizioni al rischio di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti da parte di gruppi vigilati

Al fine di assicurare un regolare processo di raccolta dei dati, è necessario determinare quali sono i gruppi con filiazioni insediate negli Stati membri non partecipanti o nei paesi terzi che intendono escludere dai propri fattori di calcolo le attività e/o gli importi delle esposizioni al rischio a esse relativi.

Per notificare alla BCE l’intenzione di escludere le attività e/o gli importi dell’esposizione al rischio è stata predisposta una procedura online. I soggetti obbligati al pagamento possono trasmettere la notifica, tramite il portale online, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento. In questo modo la BCE e le ANC vengono informate se un gruppo invierà o meno i fattori per il calcolo della contribuzione tramite il processo di raccolta di seguito illustrato.

In assenza di tale notifica, si presuppone che il gruppo non intenda dedurre il contributo delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e si procederà al riutilizzo dei dati FINREP/COREP disponibili presso la BCE.

Trasmissione dei fattori di calcolo da parte delle due categorie di enti soggetti a tale procedura

I soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a comunicare i fattori annuali per il calcolo della contribuzione all’autorità nazionale competente entro l’11 novembre, o entro il giorno lavorativo seguente se l’11 novembre è festivo.

La data di riferimento è il 31 dicembre dell’anno precedente, eccetto nei casi in cui:

Periodo a disposizione di tutti i soggetti per la presentazione di osservazioni sui fattori di calcolo

La BCE pubblicherà i fattori per il calcolo della contribuzione relativi a tutti i soggetti al più tardi entro il 15 gennaio del periodo di contribuzione successivo. I soggetti obbligati al pagamento avranno quindi 15 giorni di tempo per presentare osservazioni e/o modificare i propri dati. In seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione saranno applicati per determinare i singoli contributi per le attività di vigilanza. Non appena i dati relativi ai fattori di calcolo saranno disponibili per le osservazioni, i soggetti obbligati al pagamento riceveranno apposita notifica tramite i recapiti forniti alla BCE.

Se un soggetto obbligato al pagamento omette di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, oppure se un fattore di calcolo risulta non disponibile alla BCE o il soggetto obbligato al pagamento non ha presentato per tempo dati aggiornati, modifiche o correzioni, la BCE provvederà alla determinazione dei fattori mancanti sulla base delle informazioni disponibili. La mancata trasmissione dei fattori è considerata una violazione del regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza e può dare luogo all’applicazione di sanzioni.

Nonostante i dati FINREP e COREP, da cui derivano i fattori di calcolo, possano essere modificati retroattivamente, si fa presente che ai fini della determinazione del contributo non si terrà conto di modifiche successive né si effettueranno ricalcoli una volta che i dati siano stati utilizzati per il calcolo del contributo relativo al periodo di riferimento.

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