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Consultazione pubblica sul progetto di indirizzo della BCE concernente la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi

Questa consultazione offre l’opportunità ai soggetti interessati di sottoporre commenti sul progetto di indirizzo della BCE concernente la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi.

I commenti devono essere presentati entro la mezzanotte (ora dell’Europa centrale) del 17 febbraio 2020.

Saranno presi in considerazione solo i commenti pervenuti entro tale scadenza.

Progetto di indirizzo della BCE concernente la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi

Il progetto di indirizzo della BCE è rivolto alle autorità nazionali competenti (ANC), con l’obiettivo di fissare un’unica soglia di rilevanza per tutti gli enti meno significativi nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), applicabile alle esposizioni al dettaglio e non, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. La soglia di rilevanza consisterà in una componente assoluta, ossia un ammontare massimo specifico per la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore, e una componente relativa, ossia una percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell’ente creditizio, dell’impresa madre dell’ente o di una delle sue filiazioni.

I commenti devono essere presentati entro la mezzanotte (ora dell’Europa centrale) del 17 febbraio 2020.

Saranno presi in considerazione solo i commenti pervenuti entro tale scadenza.

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I commenti vanno indirizzati a: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Nell’oggetto occorre riportare “Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions”.

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I commenti vanno indirizzati al seguente recapito:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB Guideline on the materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Germany

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Documentazione
Documentazione di riferimento
26/11/2018

Regolamento della BCE sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato

06/02/2018

Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

24/03/2016

Regolamento (UE) n. 445/2016 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4)

16/04/2014

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)

15/10/2013

Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento sull’MVU)

26/06/2013

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

26/06/2013

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Capital Requirements Directive, CRD IV)

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