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  • COMUNICATO STAMPA

La BCE avvia una consultazione sul suo progetto di indirizzo concernente la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi

20 gennaio 2020

  • Definita la soglia di rilevanza per gli enti meno significativi al fine di assicurare coerenza e parità di condizioni fra enti creditizi significativi e meno significativi nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico
  • L’indirizzo ha lo scopo di definire le componenti assoluta e relativa della soglia di rilevanza
  • La BCE invita il settore a formulare commenti entro lunedì 17 febbraio 2020

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi un progetto di indirizzo della BCE concernente la definizione della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi.

Tale definizione sarà contenuta in un indirizzo della BCE rivolto alle autorità nazionali competenti (ANC) con l’obiettivo di fissare un’unica soglia di rilevanza per tutti gli enti meno significatici nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), applicabile alle esposizioni al dettaglio e non, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. La soglia di rilevanza consisterà in una componente assoluta, ossia un ammontare massimo specifico per la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore, e una componente relativa, ossia una percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell’ente creditizio, dell’impresa madre dell’ente o di una delle sue filiazioni.

La soglia di rilevanza per gli enti meno significativi è stata formulata in linea con la definizione data dalla BCE per gli enti significativi nel Regolamento (UE) 2018/1845. Ciò assicurerà coerenza nel modo in cui le esposizioni in stato di default sono definite sia a livello di enti meno significativi sia nell’ambito dell’MVU, accrescendone quindi la comparabilità.

I commenti potranno essere inviati fino a lunedì 17 febbraio 2020. Si terrà quindi conto dei riscontri ricevuti nella redazione della versione finale dell’indirizzo della BCE. Il progetto di indirizzo e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Philippe Rispal (tel. +49 69 1344 5482).

Note:

Ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali), l’autorità competente è tenuta a definire una soglia per la valutazione della rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato ai fini della determinazione dello stato di default di un debitore in relazione al totale delle obbligazioni creditizie di quest’ultimo e a livello di singole linee di credito.

Per la fissazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

La BCE, in quanto autorità competente per la vigilanza degli enti significativi, ha esercitato questa opzione con l’adozione del Regolamento (UE) 2018/1845 (BCE/2018/26).

Sebbene per quanto concerne gli enti meno significativi l’esercizio delle opzioni e discrezionalità pertinenti competa principalmente alle ANC, la BCE, in virtù del suo ruolo di supervisione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (regolamento sull’MVU), si adopera per promuoverne la coerenza in relazione sia agli enti significativi sia, se del caso, agli enti meno significativi. A tal fine, la BCE può anche emanare indirizzi nei confronti delle ANC allo scopo di assicurare il funzionamento efficace e coerente dell’MVU, in conformità all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento sull’MVU.

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