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Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE

Dieci anni fa aveva inizio una crisi finanziaria che avrebbe generato profonda instabilità economica, sociale e finanziaria. Forti contrazioni della produzione, dell’occupazione e del finanziamento all’economia, associate a una frammentazione del sistema finanziario su base nazionale, hanno afflitto l’area dell’euro per diversi anni. La stabilità del sistema bancario è stata messa a dura prova e sono stati in molti a dubitare della sopravvivenza dell’euro.

Nell’area dell’euro, la crisi ha posto in evidenza diverse debolezze istituzionali, in particolare l’assenza di un mercato bancario integrato, i cui pilastri sono rappresentati da un’unica autorità di vigilanza, un’unica autorità di risoluzione con un unico fondo di risoluzione e un unico sistema di assicurazione dei depositi. Tra le iniziative intraprese in risposta alle turbolenze del 2012, i policy maker hanno dato vita a un’autorità di vigilanza unica, in seno alla BCE. Nel breve arco di due anni, con la collaborazione delle autorità nazionali competenti, è stata istituita la vigilanza bancaria europea.

Allo stato attuale, l’economia dell’area dell’euro è in fase di espansione da quasi cinque anni, con una crescita generalizzata nei diversi paesi e settori. Il principale fattore trainante della ripresa è stata la politica monetaria della BCE, le cui azioni sono state integrate in maniera significativa dalla vigilanza bancaria a livello dell’area dell’euro.

In primo luogo, la vigilanza bancaria integrata ha concorso a rafforzare le banche, fattore che a sua volta ha contribuito a superare la frammentazione finanziaria, a migliorare la trasmissione della politica monetaria e a ripristinare l’offerta di credito alle famiglie e alle imprese. In tutta l’area dell’euro si è registrata una convergenza dei tassi sui prestiti su valori corrispondenti ai minimi storici.

In secondo luogo, la vigilanza bancaria europea, richiedendo alle banche un’adeguata dotazione patrimoniale e provvedendo affinché esse mantengano un equilibrio sostenibile tra rischio e rendimento, ha rappresentato la prima linea di difesa contro i rischi per la stabilità finanziaria provenienti dal settore bancario. Ciò ha consentito alla politica monetaria di perseguire il proprio obiettivo di stabilità dei prezzi - anche quando è stato necessario mantenere un orientamento accomodante per un prolungato periodo di tempo - in quanto i rischi per la stabilità finanziaria sono stati e sono tuttora arginati da un’efficace azione di vigilanza.

Nel 2018 le banche continuano ad affrontare alcune sfide importanti, tra le quali il risanamento dei propri bilanci attraverso la riduzione delle esposizioni ereditate dalla crisi finanziaria - come alcuni prodotti finanziari non negoziabili - e dalla successiva Grande Recessione, come i crediti deteriorati. Un’altra sfida per le banche è rappresentata dalla necessità di adattare i propri modelli di business alle nuove tecnologie e di risolvere le problematiche correlate all’eccesso di capacità e ai costi elevati. Queste dovranno rimanere le aree di intervento prioritarie per le banche impegnate a conseguire maggiore solidità e a sostenere l’economia dell’area dell’euro.

Intervista introduttiva a Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza

Sono trascorsi quasi dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers e dall’inizio della crisi finanziaria. Da allora il sistema finanziario è diventato più sicuro?

La crisi finanziaria mondiale ha senza dubbio innescato molti cambiamenti. Abbiamo appena portato a termine una riforma complessiva della regolamentazione a livello globale: Basilea III. Le norme per le banche sono divenute più stringenti e sono state colmate alcune lacune del quadro regolamentare. A livello europeo, abbiamo avviato la costruzione di un’unione bancaria i cui due pilastri, al momento, sono rappresentati dalla vigilanza bancaria europea e dalla risoluzione bancaria europea. La loro azione congiunta contribuisce a rafforzare la vigilanza sulle banche in Europa e a gestire le crisi in maniera più efficace. Nel complesso, è corretto affermare che l’attuale architettura del sistema finanziario è stata ampiamente modellata dalla crisi e che il suo assetto attuale è molto più stabile di quello precedente. Perciò sì, il sistema finanziario è diventato più sicuro.

E le banche? Hanno imparato la lezione?

Spero di sì. Dopo tutto, una delle principali cause della crisi è stata una cultura che dava priorità alla redditività a breve termine rispetto alla sostenibilità sul lungo periodo, e che spesso trascurava l’impatto dell’operato delle banche sull’economia e sui contribuenti. Questa cultura deve cambiare e il cambiamento deve venire dalle banche, sebbene le autorità di regolamentazione debbano fare in modo che gli incentivi siano, e rimangano, coerenti.

A quali incentivi si riferisce?

Il fatto che le banche ora possano fallire in maniera ordinata dovrebbe, innanzitutto, spostare la loro attenzione sulla sostenibilità. I piani pubblici di salvataggio devono diventare un ricordo del passato. In Europa, il Meccanismo di risoluzione unico svolge un ruolo chiave in tale contesto. Ha superato il primo esame nel 2017, quando tre grandi banche sono fallite e sono state messe in stato di risoluzione o liquidazione. Il messaggio è chiaro: le banche ora devono farsi carico delle conseguenze del proprio operato; se agiscono irresponsabilmente possono fallire.

È dunque lo spettro del fallimento che induce le banche ad affrontare tutte le sfide a cui sono esposte?

Sì, naturalmente. Le banche hanno fatto molta strada dall’inizio della crisi, ma rimangono dei problemi da risolvere. E ora è il momento di farlo; le condizioni sono ideali per quattro motivi. Primo, perché l’economia dell’area dell’euro sta avendo un andamento positivo. Secondo, perché le nuove tecnologie, se da un lato rappresentano una sfida per le banche, dall’altro offrono loro nuove opportunità per guadagnare e preservare la propria redditività. Terzo, perché, con la finalizzazione di Basilea III, siamo in un contesto di certezza regolamentare. Quarto, perché la stessa certezza caratterizza anche il sistema dei controlli, ora che la vigilanza bancaria europea è pienamente operativa. Le banche sanno come lavoriamo e cosa possono aspettarsi da noi.

La redditività rappresenta una sfida fondamentale per le banche dell’area dell’euro, non è così?

Sì, in effetti la redditività è la sfida numero uno per le banche dell’area dell’euro. In alcuni casi i profitti sono ancora al di sotto del costo del capitale e, nel lungo periodo, ciò è insostenibile. Se questo rappresenta un problema per le banche, rappresenta una preoccupazione anche per le autorità di vigilanza. Le banche non redditizie non sono in grado di sostenere la crescita economica e di costituire riserve di capitale e, al contempo, potrebbero lanciarsi in una ricerca di rendimenti forieri di maggiori rischi. Per questo motivo noi, come supervisori, guardiamo con preoccupazione alla scarsa redditività del settore bancario dell’area dell’euro.

Quali azioni dovrebbero intraprendere le banche per aumentare la propria redditività?

A questa domanda è più difficile rispondere, perché ogni banca è diversa e richiede l’adozione di una specifica strategia. Il punto da cui tutte dovrebbero partire è possedere una strategia e metterla in atto. Qui entra in gioco il concetto di “indirizzo strategico”. In breve, esso si riferisce alla capacità del management della banca di intraprendere azioni mirate al conseguimento di obiettivi a lungo termine. A tal fine sono necessari processi solidi e una buona governance, inclusa la gestione del rischio che ne è parte integrante. Se queste condizioni vengono soddisfatte, la dirigenza dispone in ogni momento di una buona visione prospettica dell’intera organizzazione e può rapidamente modificare il proprio orientamento se necessario. Nel complesso, a un migliore “indirizzo strategico” della banca corrispondono maggiori probabilità di successo. A livello più pratico, le banche dovrebbero concentrarsi sulla diversificazione delle proprie fonti di reddito, ad esempio attraverso le nuove tecnologie. Per le grandi banche dell’area dell’euro, più della metà dei proventi di gestione è costituita dal margine di interesse. In un contesto come quello attuale, con tassi di interesse ai minimi storici, questo è un aspetto su cui occorre impegnarsi. Le banche potrebbero, ad esempio, tentare di incrementare i proventi da commissioni e provvigioni, e molte di esse hanno effettivamente manifestato la propria intenzione di agire tal senso. Ma, come ho detto, ogni banca è diversa e ciascuna deve trovare le proprie modalità. A livello più generale, il settore bancario europeo deve consolidarsi ancor di più.

E i costi? Ridurli non sarebbe un’altra strada per incrementare i profitti?

Esistono margini di riduzione dei costi, è vero. Pensiamo alle grandi reti di filiali: sono davvero necessarie in un’epoca di digitalizzazione delle operazioni bancarie? Ridurre i costi potrebbe far parte della strategia di una banca per migliorare la propria redditività. A una condizione, però: che i tagli non vengano operati nei settori sbagliati. Ridurre il personale addetto ad aree come la gestione del rischio, ad esempio, non mi sembra una buona idea. Così come non è una buona idea risparmiare sui sistemi informatici. In termini più generali, le banche non possono puntare al risparmio in settori cruciali per il successo e la stabilità futuri.

I crediti deteriorati incidono sulla redditività?

Sì, molto. I crediti deteriorati, o NPL, agiscono da freno ai profitti e distolgono risorse che potrebbero essere utilizzate in maniera più efficiente. Dato che i crediti deteriorati nell’area dell’euro ammontano a quasi 800 miliardi di euro, essi rappresentano un grosso problema che deve essere risolto. La buona notizia è che le banche stanno facendo progressi: dall’inizio del 2015 i crediti deteriorati si sono ridotti di circa 200 miliardi di euro. Un risultato incoraggiante, ma non ancora soddisfacente.

Quali importanti passi in avanti sono stati fatti in materia di vigilanza bancaria europea per risolvere il problema dei crediti deteriorati?

I crediti deteriorati rappresentano una delle nostre principali priorità di vigilanza. All’inizio del 2017 abbiamo pubblicato delle linee guida per le banche su come gestirli. Utilizzando come riferimento queste linee guida, abbiamo esaminato le strategie definite dalle banche per affrontare il problema dei crediti deteriorati e nel 2018 continueremo a monitorarne l’attuazione.

Tuttavia le banche non hanno soltanto bisogno di liberarsi degli attuali crediti deteriorati, ma anche di sviluppare strategie da impiegare nel caso ne insorgano di nuovi. A tale scopo, alla fine del 2017 abbiamo pubblicato una bozza di addendum alle nostre linee guida in cui si definiscono le aspettative sui livelli di svalutazione che le banche dovrebbero assicurare sui nuovi crediti deteriorati. Si tratta di aspettative non vincolanti, naturalmente. Questo è il punto di partenza per un dialogo di vigilanza che andrà a confluire nelle nostre analisi per singole banche. La bozza di addendum è stata sottoposta a una consultazione pubblica, cui ha fatto seguito una versione definitiva pubblicata a marzo 2018.

Quindi le banche devono ancora risanare i propri bilanci.

Sì, la congiuntura positiva non durerà per sempre, perciò le banche devono trarne il massimo beneficio finché possono. In una fase di rallentamento economico sarà, infatti, molto più difficile ridurre i crediti deteriorati. Più in generale, il risanamento dei bilanci è un presupposto fondamentale per la redditività nel breve e medio termine. In questo contesto, la prova di stress dell’Autorità bancaria europea del 2018 sarà il momento della verità; permetterà di verificare la capacità di tenuta delle banche in condizioni di difficoltà.

Oltre alla redditività e ai crediti deteriorati, cosa si propone di monitorare la vigilanza bancaria europea?

Molte cose. Ad esempio, stiamo esaminando con attenzione i modelli interni utilizzati dalle banche per determinare le ponderazioni di rischio delle proprie attività. Verifiche di questo tipo sono molto rilevanti per il calcolo dei requisiti patrimoniali e, quindi, per la capacità di tenuta delle banche. Per garantire che i modelli producano risultati adeguati, stiamo portando a termine un’analisi mirata dei modelli interni, o TRIM, come la definiamo in breve. L’analisi si pone tre obiettivi: il primo consiste nel garantire che i modelli utilizzati dalle banche siano in linea con gli standard regolamentari, il secondo nell’armonizzare le modalità di trattamento dei modelli interni da parte delle autorità di vigilanza e il terzo nel verificare che le ponderazioni di rischio calcolate con i modelli interni riflettano i rischi effettivi e non le scelte di modello. Il progetto TRIM contribuirà ad aumentare la fiducia nei modelli interni, nell’adeguatezza patrimoniale e, di conseguenza, nella capacità di tenuta delle banche.

Esiste anche una relazione fra Basilea III e il tanto discusso “output floor”?

Effettivamente c’è un collegamento. In linea generale, lo scopo di Basilea III è quello di preservare i requisiti patrimoniali sulla base dei rischi. Ciò ha perfettamente senso in quanto tali requisiti sono efficienti e inducono le banche a definire, misurare e gestire attentamente i propri rischi. In questo contesto, i modelli interni svolgono un ruolo centrale. Se non funzionano correttamente, le banche possono ritrovarsi sottocapitalizzate e vulnerabili e, come ho detto poco fa, l’analisi TRIM mira a garantire che i modelli interni funzionino a dovere utilizzando un approccio bottom-up e, se vogliamo, attraverso la valutazione dei modelli stessi. Allo stesso tempo, Basilea III introduce presidi di tipo top-down, come l’output floor appena menzionato. Esso garantisce che le ponderazioni di rischio calcolate tramite i modelli interni non scendano al di sotto di un determinato livello. Così, proprio come l’analisi TRIM, l’output floor contribuisce a rendere credibili i requisiti patrimoniali basati sul rischio. E questo nell’interesse delle banche.

Passando da Basilea al Regno Unito, come si sta preparando alla Brexit la vigilanza bancaria europea?

Senza dubbio la Brexit modificherà il panorama bancario europeo con conseguenze sulle banche di entrambi i lati della Manica. La principale preoccupazione di questi enti è quella di mantenere l’accesso ai reciproci mercati. Perché questo accada, le banche potrebbero trovarsi nella necessità di attuare modifiche organizzative di ampia portata che, ovviamente, devono essere preparate per tempo.

Anche le autorità di vigilanza, tuttavia, devono prepararsi al mondo post Brexit. Abbiamo sviluppato una serie di orientamenti di policy sulle pertinenti questioni e chiarito le nostre aspettative rispetto alle banche che si trasferiscono nell’area dell’euro. Siamo in stretto contatto con le banche interessate attraverso vari canali di comunicazione. Questo ci consente di comprendere meglio i loro piani e di comunicare chiaramente le nostre aspettative.

Tuttavia i cambiamenti indotti dalla Brexit vanno al di là del semplice trasferimento di alcune banche che operano nel Regno Unito. Come autorità di vigilanza dobbiamo tenere presente, da un punto di vista più generale, la situazione dei gruppi bancari transfrontalieri: come possiamo garantire che siano ben vigilati ed eventualmente essere soggetti a misure di risoluzione delle crisi? Questo non interesserà solo le banche che operano nel Regno Unito, ma anche quelle attive in altri paesi. Potrebbe anche interessare le banche europee che operano al di fuori dell’Unione europea.

Guardando oltre la Brexit, come vede lo sviluppo dell’integrazione finanziaria in Europa?

La Brexit è una vicenda che ci rattrista, questo è certo. Ma è altrettanto certo che l’integrazione finanziaria in Europa continuerà. I lavori per l’unione bancaria europea sono a buon punto e l’idea sembra attrarre anche paesi al di fuori dell’area dell’euro, in particolare i paesi scandinavi e dell’Europa orientale. Lo trovo incoraggiante.

Tuttavia, l’unione bancaria deve ancora essere completata e il suo terzo pilastro, quello mancante, è un sistema europeo di assicurazione dei depositi, o EDIS. Ora che la vigilanza e la risoluzione bancaria sono state trasferite in ambito europeo, lo stesso dovrebbe avvenire per la tutela dei depositi. Solo allora si avrà un allineamento tra controllo e responsabilità. A mio parere, è tempo di intraprendere ulteriori passi verso la creazione dell’EDIS.

Con il progredire dell’unione bancaria, le banche dovrebbero iniziare a godere dei benefici di un mercato ampio e integrato, ed espandersi ulteriormente oltre i confini nazionali per dare vita a un settore bancario autenticamente europeo che finanzi l’economia dell’Europa in modo affidabile ed efficiente.

1 Il contributo della vigilanza alla stabilità finanziaria

1.1 Enti creditizi: principali rischi e performance complessiva

I principali rischi per il settore bancario

Sebbene si osservino alcuni miglioramenti, la mappa dei rischi del Meccanismo di vigilanza unico rimane in gran parte invariata

Lo scorso anno il contesto economico all’interno del quale operano le banche dell’area dell’euro ha continuato a migliorare e alcune banche sono state in grado di generare profitti considerevoli; per altre invece il recupero della redditività non si ancora registrato. Nel complesso, le banche hanno fatto registrare progressi tangibili nel rafforzamento dei propri bilanci e nella gestione dei crediti deteriorati. Al contempo, anche i lavori per il completamento delle riforme regolamentari sono andati avanti, contribuendo a ridurre l’incertezza in ambito normativo.

Grafico 1
Mappa dei rischi del Meccanismo di vigilanza unico per le banche dell’area dell’euro nel 2018

Fonte: BCE e autorità nazionali di vigilanza.
Note: la mappa dei rischi illustra la probabilità e l’impatto dei fattori di rischio, che vanno da basso a elevato.

* NPL: questo fattore di rischio concerne soltanto le banche dell’area dell’euro con incidenze elevate di crediti deteriorati.

Tuttavia, alcuni rischi permangono e la mappa complessiva dei rischi dell’MVU (cfr. grafico 1) non è variata in maniera considerevole dall’inizio del 2017. I tre fattori di rischio più rilevanti, sia sotto il profilo dell’impatto potenziale sia della probabilità, sono: a) il contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e le sue ripercussioni sulla redditività delle banche; b) i livelli persistentemente elevati di crediti deteriorati in alcune zone dell’area dell’euro; e c) le incertezze geopolitiche. Dal 2016 i primi due fattori si sono lievemente attenuati. Le incertezze geopolitiche, per contro, sono sensibilmente aumentate, soprattutto in ragione delle negoziazioni in corso sull’accordo finale sulla Brexit e, più in generale, delle incertezze su scala internazionale. Allo stesso tempo l’incertezza politica nell’UE si è in qualche misura affievolita dopo le elezioni presidenziali in Francia.

La redditività rimane una sfida cruciale

Il protratto periodo di bassi tassi di interesse continua a rappresentare una sfida per la redditività delle banche. Se da un lato i tassi contenuti riducono i costi della provvista e forniscono sostegno all’economia, dall’altro essi comprimono i margini di interesse netti delle banche, gravando così sulla loro redditività. Le banche potrebbero pertanto dover adattare i propri modelli di business e le strutture di costo. Nel contempo, le autorità di vigilanza devono garantire che le banche non si espongano a rischi eccessivi per incrementare i propri profitti.

I crediti deteriorati sono stati lievemente ridotti ma c’è ancora da fare

I livelli elevati di crediti deteriorati costituiscono un’altra delle principali preoccupazioni per un numero significativo di banche dell’area dell’euro. Rispetto al 2016 alcuni progressi sono stati fatti nella gestione del problema dei crediti deteriorati da parte delle banche. Ciò si riscontra in una riduzione dell’incidenza aggregata dei crediti deteriorati dal 6,5 per cento nel secondo trimestre del 2016 al 5,5 per cento nel secondo trimestre del 2017. Ciò nonostante, molte banche dell’area dell’euro hanno ancora troppi crediti deteriorati nei propri bilanci. È perciò fondamentale che le banche intensifichino i propri sforzi per elaborare e mettere in atto strategie ambiziose e credibili in materia. Nel contempo, sono necessarie ulteriori riforme per eliminare gli ostacoli di natura strutturale nei processi di recupero dei crediti deteriorati[1].

L’attuazione del nuovo quadro regolamentare potrebbe costituire una sfida per alcune banche

Ultimare e mettere a punto il quadro regolamentare contribuirà alla stabilità del settore bancario nel medio termine. Tuttavia, la transizione verso il nuovo panorama regolamentare può comportare, nel breve periodo, costi e rischi per le banche, fra cui l’incapacità di adeguarsi per tempo. Questi rischi si sono in qualche misura ridotti dal 2016, in concomitanza con la diffusione, a seguito di accordi raggiunti in consessi internazionali ed europei, di maggiori dettagli sull’assetto definitivo di varie iniziative normative.

Il repricing del rischio potrebbe aver luogo sulla scorta di problematiche connesse alla sostenibilità del debito e dei rischi geopolitici

La sostenibilità del debito è ancora fonte di preoccupazione in alcuni Stati membri, che rimangono sensibili a un potenziale repricing del rischio nei mercati obbligazionari (anche alla luce dei livelli dei premi al rischio attualmente molto bassi). Il rischio sovrano rileva in particolar modo nell’attuale contesto storico caratterizzato da una marcata incertezza geopolitica, alla quale contribuisce la Brexit. Potenziali variazioni repentine nella propensione al rischio sui mercati finanziari potrebbero interessare le banche per via del repricing degli attivi finanziari valutati al valore di mercato e dei loro costi di provvista.

Le priorità di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

Le priorità di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) individuano le aree su cui si focalizzerà l’attività di vigilanza durante l’anno di riferimento. Esse si basano sulla valutazione dei principali rischi delle banche vigilate, tenuto conto degli ultimi sviluppi del contesto economico, regolamentare e di vigilanza. Le priorità, aggiornate con cadenza annuale, costituiscono uno strumento fondamentale affinché le azioni di vigilanza sulle diverse banche siano coordinate in modo adeguatamente armonizzato, proporzionato ed efficiente, contribuendo in tal modo alla parità di trattamento e a una maggiore incisività della vigilanza stessa (cfr. figura 1).

Figura 1 Priorità di vigilanza per l’anno 2018 e oltre

1) Crediti deteriorati.
2) Analisi mirata dei modelli interni.

3) Processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale.
4) Processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità.
5) I segni di spunta celesti indicano le attività di follow-up.

Il risultato dell’analisi di sensibilità al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

La BCE tiene sotto costante osservazione la sensibilità dei margini di interesse delle banche alle variazioni dei tassi di interesse. A fronte di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse, che influisce sulla redditività del settore bancario, nel 2017 la BCE ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita delle strategie sviluppate dalle banche per preservare i propri margini di interesse nei diversi scenari.

A tal fine, nella prima metà del 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha condotto l’“Analisi di sensibilità al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) – prova di stress 2017”[2]. È stato esaminato un campione composto da 111 enti significativi (significant institutions, SI) utilizzando due metriche complementari: a) variazioni del margine di interesse (Net Interest Income, NII) delle banche provocate da fluttuazioni del tasso di interesse; e b) variazioni del valore economico del capitale proprio (Economic Value of Equity, EVE)[3], ovvero del valore attuale del proprio portafoglio bancario, provocate da fluttuazioni del tasso di interesse. Lo scopo dell’esercizio era quello di ottenere una valutazione di vigilanza sulle prassi di gestione dei rischi e di valorizzare il confronto dei risultati per tutte gli enti. A tal fine, è stato chiesto alle banche di simulare l’impatto di sei ipotetici shock dei tassi di interesse e di associare a essi un’evoluzione schematizzata del bilancio[4].

Grafico 2
Proiezioni del margine di interesse medio per shock del tasso di interesse

(Indice 2016 = 100)

Fonte: BCE.
Note: valori basati sulle proiezioni del margine di interesse aggregato con riferimento a tutte le principali valute oggetto dell’esercizio per tutte le 111 banche. Gli spostamenti paralleli sono attualmente utilizzati per il processo di segnalazione IRRBB (+/- 200 punti base per posizioni EUR); gli shock steepener e flattener sono presi dagli standard formulati di recente dal Comitato di Basilea sull’IRRBB; lo shock a fine 2010 ipotizza un ritorno dei tassi di interesse ai livelli osservati l’ultima volta nel 2010; lo shock a fine 2016 ipotizza tassi costanti sui livelli registrati a fine 2016.

I risultati mostrano che, in media, le banche sono adeguatamente attrezzate per gestire le variazioni dei tassi di interesse. Uno scostamento parallelo repentino della struttura per scadenze dei tassi di interesse pari al +2 per cento avrebbe un impatto aggregato positivo sul margine di interesse (+10,5 per cento su un orizzonte triennale, cfr. grafico 2) e un impatto lievemente negativo sull’EVE (-2,7 per cento del CET1, cfr. grafico 3) che corrisponderebbe al risultato più negativo fra tutti gli shock di tasso di interesse presi in esame.

I risultati dell’esercizio, tuttavia, non dovrebbero essere erroneamente interpretati come un’assenza di rischio, soprattutto poiché prendono in considerazione le aspettative delle banche sui comportamenti della clientela. Ad esempio, le banche possono modellizzare i depositi a vista come passività a lungo termine e a tasso fisso. In un periodo in cui i tassi di interesse salgono, un repricing più rapido del previsto da parte della banca su questi depositi porterebbe a un margine di interesse inferiore al valore atteso. Le banche hanno calibrato i propri modelli relativi ai depositi prevalentemente su periodi caratterizzati da tassi di interesse in diminuzione. È possibile, pertanto, che i modelli riflettano solo parzialmente la reazione della clientela a un aumento dei tassi di interesse. Inoltre, in alcuni casi la durata finanziaria dei depositi ritenuti più stabili prevista dai modelli è risultata sorprendentemente lunga.

Grafico 3
Variazione media dell’EVE per shock del tasso di interesse

(variazione dell’EVE espressa come percentuale del CET1)

Fonte: BCE.
Note: valori basati sulle proiezioni dell’EVE aggregato in tutte le principali valute e sul capitale CET1 aggregato per l’intero campione di 111 banche. Non vi è alcuna variazione di EVE nel caso dei tassi costanti ipotizzati per lo shock a fine 2016.

I risultati dimostrano altresì che, nel proprio portafoglio bancario, gli enti fanno ampio ricorso ai derivati sui tassi di interesse. In genere sono utilizzati i derivati per coprire i disallineamenti nei profili di repricing delle attività e passività. Tuttavia, alcune banche utilizzano i derivati sui tassi di interesse anche per raggiungere il profilo di tasso di interesse desiderato. In termini aggregati, l’impatto di queste operazioni sulla sensibilità dell’EVE è contenuto (+1,7 per cento del CET1 nel caso di shock parallelo verso l’alto). Nondimeno, questo impatto contenuto deriva in ampia misura dalla compensazione di esposizioni fra banche per le quali i derivati riducono la durata finanziaria delle attività e banche in cui i derivati allungano tale durata (rispettivamente 55 per cento e 45 per cento del campione).

I risultati dell’esercizio 2017 sono stati integrati nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). In prospettiva, l’esercizio fornirà elementi utili per i confronti nell’ambito di vigilanza sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, rappresentando potenzialmente il punto di partenza per analisi di follow-up a cura dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC).

Riquadro 1 Consolidamento del settore bancario: gli ostacoli alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere

Un sistema bancario sano va di pari passo con un mercato efficiente di fusioni e acquisizioni bancarie. L’unione bancaria europea, inclusa la vigilanza bancaria europea, renderà più agevoli le fusioni transfrontaliere tra banche.

Le fusioni transfrontaliere interne all’area dell’euro porteranno tre vantaggi fondamentali. Primo, aumenterà l’integrazione finanziaria all’interno dell’area dell’euro, ponendo le basi per il conseguimento dell’obiettivo comune, cioè di un settore bancario a tutti gli effetti europeo. Secondo, i risparmiatori avranno maggiore scelta nell’investire il proprio denaro, così come società e famiglie avranno accesso a più numerose fonti di finanziamento. Terzo, la condivisione dei rischi verrà migliorata e ciò aiuterà l’economia dell’UE ad acquisire maggiore stabilità ed efficienza. Le fusioni bancarie possono inoltre contribuire a ridurre l’eccesso di capacità e a rendere le stesse banche più efficienti. Affinché tali benefici si concretizzino, tuttavia, le fusioni devono essere solide dal punto di vista prudenziale.

Situazione attuale del mercato delle fusioni e acquisizioni

Dopo un iniziale incremento registrato a seguito dell’introduzione della moneta unica, le fusioni e le acquisizioni nell’area dell’euro sono andate diminuendo, raggiungendo nel 2016 il livello più basso dal 2000, sia come numero di operazioni sia come controvalore[5]. Inoltre, si tratta tendenzialmente di operazioni nazionali piuttosto che transfrontaliere.

Le fusioni bancarie sono complesse, costose e rischiose, e la loro riuscita dipende dal sussistere di alcune condizioni. Le banche devono sentirsi sicure prima di prendere decisioni in tal senso, allo stato attuale, sembra che questa sicurezza ancora non ci sia.

In particolare, c’è spesso incertezza sul valore economico apportato dalla fusione. Nel valutare le possibili controparti possono sorgere dubbi sulla qualità delle loro attività e sulla loro capacità di generare profitto. In alcune parti dell’area dell’euro i crediti deteriorati sono a livelli ancora alti e il loro valore effettivo è difficile da valutare.

Inoltre, sembra esserci incertezza su alcune determinanti chiave di lungo termine della performance delle banche. Ad esempio, quali effetti avranno la digitalizzazione e i relativi cambiamenti nella struttura del mercato sulla struttura e sulla dimensione ottimali di una banca? Ha ancora senso acquisire reti di filiali in un momento in cui i servizi bancari telematici potrebbero renderle sempre meno necessarie? Infine, potrebbero avere un peso anche alcune residuali incertezze di carattere normativo. Da quanto emerge, molte banche vorrebbero attendere la definitiva attuazione del corpus unico di norme europeo (“single rulebook”) prima di prendere in considerazione l’importante decisione della fusione con un altro istituto.

Tali incertezze sono amplificate dalla dimensione transfrontaliera. Innanzitutto, le fusioni transfrontaliere richiedono non solo che le banche varchino i confini nazionali, ma anche che superino le barriere di carattere culturale e linguistico. La mancanza di armonizzazione fra le basi giuridiche e normative che regolano le valutazioni di vigilanza su fusioni e acquisizioni nei paesi che partecipano all’MVU potrebbe comportare un incremento dei costi, rappresentando quindi un ostacolo alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere. Le leggi nazionali che disciplinano le fusioni tendono a differire da paese a paese.

Più in generale, le azioni difensive delle diverse giurisdizioni, quali l’isolamento del capitale e della liquidità (ring-fencing), giocano un certo ruolo. Nell’ambito della revisione del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) sono in corso valutazioni circa possibili opzioni di deroga ai requisiti transfrontalieri infragruppo che potrebbero, laddove introdotte, fornire sostegno alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere. Inoltre, la CRD IV e il CRR contengono ancora una serie di opzioni e discrezionalità nazionali che vengono esercitate in maniera diversa nei vari paesi. Ciò rende difficile garantire un livello omogeneo di capitale regolamentare tra gli Stati membri e comparare pienamente le posizioni di capitale delle banche.

Ovviamente anche altri fattori regolamentari possono incidere sulla decisione di una banca di procedere a un consolidamento. Ad esempio, I requisiti di capitale aggiuntivi che scaturiscono eventualmente da un aumento della dimensione e della complessità della banca, quali le ulteriori riserve previste per le banche di rilevanza sistemica a livello domestico (buffer O‑SII) o per le banche di rilevanza sistemica globale (buffer G‑SIB), possono rappresentare un disincentivo.

Lo scenario si completa con il fatto che parte del quadro giuridico (ad esempio la normativa in materia fallimentare), dei sistemi fiscali e di altri regolamenti (ad esempio le norme sulla tutela dei consumatori) su cui poggia il funzionamento dei sistemi finanziari rimane eterogenea nell’Unione europea e all’interno dell’area dell’euro.

Se da un lato la vigilanza bancaria europea può mettere in evidenza questi ostacoli, la sua facoltà di modificare tale contesto è limitata. Il consolidamento in sé deve essere lasciato alle forze di mercato, così come le modifiche al contesto regolamentare devono essere lasciate ai legislatori.

Quello che la vigilanza europea ha fatto, però, è stato ridurre l’incertezza sulla qualità degli attivi delle banche, e in questo senso l’esame della qualità degli attivi condotto nel 2014 ha rappresentato un primo passo. Inoltre, ha definito come una priorità la gestione dei portafogli di crediti deteriorati delle banche. Le autorità di vigilanza possono inoltre assicurare che le procedure relative alle fusioni siano efficaci. Dal punto di vista normativo, è importante garantire un’attuazione rigorosa e coerente delle riforme concordate, fra cui Basilea III, così come è importante intraprendere ulteriori azioni verso il completamento dell’unione bancaria, con riguardo in primis al sistema europeo di assicurazione dei depositi. Tutte queste iniziative contribuiranno a ridurre l’incertezza.

La performance complessiva delle banche significative nel 2017

Se il 2016 è stato un anno particolarmente difficile per le banche dell’area dell’euro, nel 2017 la situazione è lievemente migliorata. Nei primi tre trimestri del 2016 il risultato operativo al lordo delle rettifiche di valore degli enti significativi è diminuito del 10 per cento rispetto ai primi tre trimestri del 2015. Nei primi nove mesi del 2017 si è registrata una ripresa del risultato operativo al lordo delle rettifiche di valore (+2 per cento). Insieme al forte calo delle rettifiche di valore (-14,9 per cento rispetto al 2016 e -35,2 per cento rispetto al 2015), tale risultato ha condotto a un miglioramento in termini di rendimento annuo del capitale per gli enti significativi, con un valore medio pari al 7,0 per cento rispetto al 5,4 per cento del 2016 e al 5,7 per cento nel 2015.

Tuttavia, il complessivo miglioramento nasconde differenze significative fra le varie banche. Circa una dozzina di banche sta ancora registrando perdite, mentre un gruppo composto da quasi 24 banche ha raggiunto un rendimento medio del capitale pari o superiore a circa l’8 per cento negli ultimi tre anni. Ciò nonostante, il fatto che numerose banche quotate in borsa negozino ancora a un rapporto prezzo/valore contabile (price-to-book ratio) inferiore a 1 evidenzia la necessità di ulteriori miglioramenti al fine di soddisfare le aspettative degli investitori.

Il miglioramento del risultato operativo al lordo delle rettifiche di valore è stato sostenuto da un aumento dei ricavi netti da commissioni e compensi pari al 3,2 per cento e dei proventi netti dell’attività di negoziazione, che sono saliti del 62 per cento rispetto ai primi tre trimestri del 2016. Il reddito netto da interessi, per contro, ha continuato a diminuire attestandosi a 1,9 punti percentuali al di sotto del valore registrato nei primi tre trimestri del 2016, dopo che era già sceso dello 0,9 per cento rispetto ai primi tre trimestri del 2015.

Grafico 4
Il rendimento del capitale e delle riserve è stato più elevato nel 2017 grazie a un maggior risultato operativo e a minori rettifiche di valore.

(tutte le voci sono espresse in percentuale del capitale)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Nota: le informazioni per ciascun anno sono presentate come dati cumulati relativi al secondo trimestre, in ragione d’anno.

Con il volume dei prestiti che è salito del 4,7 per cento, il calo del reddito netto da interessi osservato fra il terzo trimestre del 2015 e il terzo trimestre del 2016 sembra riconducibile a una flessione dei margini. Per contro, tra il terzo trimestre del 2016 e il terzo trimestre del 2017 il volume dei prestiti è sceso del 2,1 per cento, in particolare quello dei prestiti alle istituzioni finanziarie (prestiti agli enti creditizi -11,8 per cento, prestiti ad altre società finanziarie -7,3 per cento). È opportuno notare che, nonostante questa tendenza negativa, circa metà degli enti significativi sono riusciti a migliorare il proprio reddito netto da interessi.

I risultati positivi ottenuti dalle banche nei primi tre trimestri del 2017 sono stati agevolati da una flessione nei costi operativi, che dal 2015 in poi si sono attestati sui loro valori minimi. Tali costi sono scesi del 2,3 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2016 (-1,6 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2015), molto probabilmente grazie alle misure di ristrutturazione intraprese di recente da diverse banche dell’area dell’euro.

1.2 Attività sui crediti deteriorati

La situazione in Europa

A partire dal 2015 i livelli dei crediti deteriorati sono diminuiti, ma sono ancora insostenibili

Nei bilanci degli enti significativi, i crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) si sono attestati a quasi 760 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2017, in calo rispetto ai mille miliardi di euro degli inizi del 2015. Tuttavia, ci sono aree del settore bancario in cui i livelli di crediti deteriorati rimangono decisamente troppo elevati. È evidente che si tratta di un problema rilevante per il settore bancario europeo. Ciò è dovuto al fatto che i crediti deteriorati gravano sui bilanci delle banche, riducono i profitti, distolgono risorse a impieghi più produttivi e frenano le banche nella loro attività di erogazione del credito all’economia. È perciò necessario che le banche affrontino questo problema. Nel 2017 i crediti deteriorati hanno rappresentato una delle principali priorità della vigilanza bancaria europea. Il progetto in corso di svolgimento è coordinato da un gruppo di lavoro di alto livello, che riferisce direttamente al Consiglio di vigilanza della BCE e il cui principale obiettivo è quello di sviluppare un approccio di vigilanza efficace e coerente per le banche con elevati livelli di crediti deteriorati.

La BCE pubblica su base trimestrale le statistiche bancarie di vigilanza[6], che includono i dati sulla qualità degli attivi degli enti significativi. La tavola 1 mostra la riduzione del volume di crediti deteriorati tra il 2016 e il 2017.

Tavola 1
Prestiti e anticipazioni deteriorati – importi e indici per periodo di riferimento

(miliardi di euro; valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: enti significativi al livello più elevato di consolidamento per i quali sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP). Nel dettaglio, nel secondo trimestre del 2016 si contavano 124 enti significativi, 122 nel terzo, 121 nel quarto, mentre ne risultavano 118 nel primo trimestre del 2017 e 114 nel secondo. Il numero di enti in ciascun periodo di riferimento rispecchia i cambiamenti derivanti dalle modifiche alla lista degli enti significativi apportate a seguito delle valutazioni della vigilanza bancaria della BCE, che in genere vengono effettuate con cadenza annuale, e a seguito di fusioni e acquisizioni.

1) Nelle tavole sulla qualità degli attivi, i prestiti e le anticipazioni sono indicati al valore contabile lordo. Coerentemente con il FINREP: a) le esposizioni detenute per la negoziazione sono escluse; b) le disponibilità liquide presso le banche centrali e i depositi a vista sono inclusi. Secondo la definizione dell’ABE, i crediti deteriorati sono prestiti e anticipazioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione che soddisfano uno o entrambi i seguenti criteri: a) esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni; b) esposizioni per le quali si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all’escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti o dal numero di giorni di scaduto. Il tasso di copertura è il rapporto fra le rettifiche di valore accumulate su prestiti e anticipazioni e l’ammontare dei crediti deteriorati.

Le quote di crediti deteriorati variano in maniera significativa all’interno dell’area dell’euro

Osservando l’area euro nel suo insieme, la quota di crediti deteriorati continua a mostrare significative differenze tra paese e paese, come si evince dalla figura 2. Nel secondo trimestre del 2017 le quote più significative di crediti deteriorati sono state riscontrate presso gli enti significativi di Grecia e Cipro, con medie ponderate rispettivamente del 46,6 e del 34,0 per cento, seguiti dagli enti significativi portoghesi, la cui quota di crediti deteriorati era pari al 18,1 per cento. Analizzando l’andamento tendenziale, la quota di crediti deteriorati degli enti significativi è diminuita in maniera rilevante nel periodo di riferimento: Cipro (-6,3 punti percentuali), Irlanda (-5,6 punti percentuali), Italia (-4,4 punti percentuali) e Slovenia (-3,2 punti percentuali). Nel terzo trimestre del 2017, l’ammontare dei crediti deteriorati degli enti significativi italiani era pari a 196 miliardi di euro, seguito dagli enti significativi francesi (138 miliardi), spagnoli (112 miliardi) e greci (106 miliardi).

Figura 2
Prestiti e anticipazioni deteriorati1 - indice per paese (periodo di riferimento 2° trim. 2017)

Fonte: BCE.
Note: enti significativi al livello più elevato di consolidamento per i quali sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP).

C: il valore non è indicato per motivi di riservatezza.
1) Nelle tavole sulla qualità degli attivi, i prestiti e le anticipazioni sono indicati al valore contabile lordo. Coerentemente con il FINREP: a) le esposizioni detenute per la negoziazione sono escluse; b) le disponibilità liquide presso le banche centrali e i depositi a vista sono inclusi.
2) In Slovacchia non esistono enti significativi al livello più elevato di consolidamento.
Alcuni dati FINREP sono al netto di trasferimenti di crediti deteriorati che sono attualmente in corso e dovrebbero essere conclusi a breve.

La necessità di una strategia complessiva per ridurre i crediti deteriorati

La necessità di una strategia si riscontra in tre ambiti principali: a) interventi di vigilanza, b) riforme di carattere giuridico e giudiziario, e c) mercati secondari per i crediti deteriorati

La vigilanza bancaria della BCE ha sin da subito sottolineato che per risolvere il problema dei crediti deteriorati occorre uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate. Questa è stata anche una delle conclusioni più importanti della rilevazione delle prassi nazionali in materia di crediti deteriorati predisposta dalla BCE, la cui versione più recente è stata pubblicata a giugno 2017 (cfr. sezione 1.2.3.1). La relazione evidenziava la necessità di una strategia di ampio respiro a livello europeo in tre aree fondamentali: a) interventi di vigilanza, b) riforme a carattere giuridico e giudiziario, e c) necessità di sviluppare mercati secondari per le attività deteriorate.

Figura 3
Una strategia complessiva per risolvere il problema dei crediti deteriorati richiede l’intervento di tutte le parti interessate, fra cui l’UE e le autorità pubbliche a livello nazionale.

In relazione agli interventi di vigilanza, la vigilanza bancaria della BCE ha messo in campo un articolato quadro regolamentare per i crediti deteriorati, che include:

  • la pubblicazione di linee guida per tutti gli enti significativi in cui si definiscono le aspettative di vigilanza sulla gestione e la riduzione dei crediti deteriorati;
  • lo sviluppo di aspettative di vigilanza di carattere quantitativo che favoriscano, per il futuro, l’adozione di prassi di accantonamento tempestivo;
  • la conduzione di ispezioni periodiche in loco mirate ai crediti deteriorati;
  • la raccolta di ulteriori dati utili provenienti dalle banche con elevati livelli di crediti deteriorati.

A seguito delle conclusioni dell’ECOFIN dell’11 luglio 2017 sul piano d’azione per affrontare il problema dei crediti deteriorati in Europa, la vigilanza bancaria della BCE fornisce inoltre supporto all’Autorità bancaria europea (ABE) nella definizione di linee-guida generali sulla gestione dei crediti deteriorati che siano omogenei per tutte le banche dell’UE. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE interagisce con l’ABE per promuovere un rafforzamento dei criteri di concessione dei nuovi prestiti.

In senso più ampio, la vigilanza bancaria della BCE contribuisce attivamente a numerose altre iniziative in materia di crediti deteriorati nei tre ambiti indicati in precedenza, comprese quelle che fanno parte del piano d’azione dell’UE (come stabilito dal Consiglio dell’UE a luglio 2017), in stretta collaborazione con le parti promotrici delle varie iniziative.

Elementi chiave dell’approccio di vigilanza ai crediti deteriorati

Rilevazione delle prassi nazionali

È stata condotta un’analisi delle attuali prassi di vigilanza e regolamentari, e degli ostacoli al recupero dei crediti deteriorati

A giugno 2017 la BCE ha pubblicato la sua ultima rilevazione sulle prassi di vigilanza nazionali e degli assetti giuridici connessi con i crediti deteriorati. Il documento presenta un esame delle prassi in uso nei 19 paesi dell’area dell’euro al dicembre 2016[7]. Oltre a riconoscere le migliori prassi di vigilanza, lo scopo della rilevazione era individuare a) le prassi di vigilanza e regolamentari attualmente in uso, e b) gli ostacoli al recupero dei crediti deteriorati. Questa rilevazione aggiornata e ampliata muove da una precedente rilevazione sulle prassi di vigilanza nazionali e sugli assetti giuridici connessi con i crediti deteriorati che, pubblicata nel settembre del 2016, aveva riguardato otto paesi dell’area dell’euro (Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Germania). Quest’ultima si era focalizzata sull’individuazione delle migliori prassi in giurisdizioni con livelli relativamente elevati di crediti deteriorati, o con problemi di carattere “settoriale” legati ai crediti deteriorati, e sugli assetti esistenti per la gestione degli stessi[8].

Una delle lezioni chiave: tutte le parti interessate devono essere preparate a gestire gli aspetti giuridici in maniera tempestiva ed efficiente

La rilevazione del 2017 dimostra che, nell’area dell’euro, alcuni progressi nell’affrontare il problema dei crediti deteriorati sono stati fatti dal punto di vista della vigilanza. La rilevazione, assieme all’esperienza acquisita dalle giurisdizioni in cui il livello di crediti deteriorati è alto, impartisce una lezione fondamentale: tutte le parti interessate devono essere proattive e preparate prima che i livelli di crediti deteriorati diventino troppo alti. Dall’inizio della crisi, molti paesi con livelli di crediti deteriorati contenuti non hanno modificato il proprio quadro giuridico in materia. Nel complesso essi dovrebbero essere più preparati a gestire con tempestività ed efficacia gli aspetti giuridici che potrebbero scaturire da un potenziale aumento futuro dei livelli di crediti deteriorati. Ciò significa, a titolo esemplificativo, velocizzare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ad esempio nell’escussione delle garanzie o nelle procedure di insolvenza relative a imprese e famiglie).

In merito all’assetto e alle prassi di vigilanza per la gestione dei crediti deteriorati, la rilevazione mostra che strumenti quali le ispezioni in loco mirate alla gestione dei ritardi nei pagamenti e dei crediti deteriorati svolgono un ruolo decisivo per l’identificazione di eventuali problemi sin dalla fase iniziale. A tal proposito, le linee guida per le banche sui crediti deteriorati predisposte dalla BCE, che si applicano a tutti gli enti significativi, rappresentano in prospettiva un elemento importante nella valutazione di vigilanza (cfr. la sezione 1.1.2).

Per quanto riguarda gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), quando la rilevazione sulle prassi nazionali è stata pubblicata i paesi dell’area dell’euro tendenzialmente non disponevano ancora di linee guida specifiche sui crediti deteriorati. Tuttavia, diverse autorità nazionali competenti (ANC) hanno comunicato di voler considerare l’ipotesi di applicare le linee guida della BCE sui crediti deteriorati anche alle LSI. Inoltre, nelle sue conclusioni di luglio 2017, il Consiglio dell’UE ha chiesto all’ABE di predisporre, entro l’estate del 2018, indirizzi generali sulla gestione dei crediti deteriorati coerenti con le menzionate linee guida della BCE, prevedendo un perimetro più ampio che copra tutte le banche dell’Unione europea.

Rispetto alla prima rilevazione e relativamente agli assetti giuridici, sono stati riscontrati miglioramenti solo graduali nei paesi con consistenze elevate di crediti deteriorati, al netto di alcune eccezioni. A ogni modo, è troppo presto per giudicare l’efficacia di questi cambiamenti. Per quanto riguarda i sistemi giudiziari, inclusa l’assunzione di esperti in materia di insolvenza, i cambiamenti non stanno tenendo il passo con l’evoluzione di carattere legislativo.

Per quanto attiene al quadro informativo in materia di crediti deteriorati, la rilevazione mostra che la maggior parte dei paesi dell’area dell’euro dispone di centrali dei rischi, la cui gestione è solitamente affidata alle banche centrali. In linea generale le centrali dei rischi sono ritenute un prezioso strumento di vigilanza sia per le analisi in loco sia per quelle a distanza, nonché ai fini della condivisione di informazioni tra banche.

Linee guida sui crediti deteriorati e relativo seguito

La pubblicazione delle linee guida sui crediti deteriorati rivolte alle banche ha rappresentato un passo importante nella gestione del problema dei crediti deteriorati nell’area dell’euro.

A marzo 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato delle linee guida qualitative per le banche su come trattare i crediti deteriorati[9] (di seguito “linee guida sui crediti deteriorati”). La pubblicazione ha fatto seguito a una consultazione pubblica iniziata il 12 settembre 2016 e terminata il 15 novembre 2016. Il 7 novembre 2016 si è tenuta un’audizione pubblica. Durante la consultazione i commenti ricevuti ed esaminati sono stati più di settecento. La predisposizione delle linee guida sui crediti deteriorati ha rappresentato un passo importante verso una riduzione significativa dei crediti deteriorati nell’area dell’euro.

Obiettivo e contenuti delle linee guida sui crediti deteriorati

Le linee guida sui crediti deteriorati definiscono le aspettative di vigilanza per ciascuna fase del ciclo di vita della gestione dei crediti deteriorati.

Il messaggio principale delle linee guida sui crediti deteriorati è che le banche interessate dovrebbero considerare i livelli elevati di crediti deteriorati un problema da affrontare in via prioritaria e adottare un approccio di ampio respiro, concentrandosi sulla governance interna e definendo piani operativi e obiettivi quantitativi. Tutti e tre questi elementi verranno esaminati dal GVC competente. L’approccio attendista che abbiamo spesso rilevato in passato deve essere superato. Gli obiettivi definiti dalle banche devono essere adeguatamente integrati negli schemi di incentivi degli amministratori e monitorati con attenzione dagli organi di gestione.

Le linee guida sono un documento pratico che elenca le aspettative di vigilanza su tutti gli aspetti che le banche dovrebbero prendere in considerazione nella gestione dei crediti deteriorati e che si basa sulla definizione comune di esposizione deteriorata elaborata dall’ABE[10]. Esso copre però anche aspetti connessi alle garanzie escusse e alle esposizioni in bonis con elevato rischio di deterioramento, fra cui le esposizioni “sotto osservazione” e le esposizioni in bonis oggetto di concessioni.

Le linee guida sui crediti deteriorati sono state sviluppate sulla base delle migliori prassi esistenti nei vari paesi dell’area dell’euro. La loro struttura segue il ciclo di vita della gestione dei crediti deteriorati, definendo le aspettative di vigilanza sulle strategie per la loro gestione, la governance e l’assetto operativo, le misure di concessione, la rilevazione, gli accantonamenti e le cancellazioni, nonché la valutazione delle garanzie.

Follow-up sulle strategie per i crediti deteriorati e per la gestione delle garanzie escusse

Le banche con quote elevate di crediti deteriorati hanno presentato alla BCE, per una sua valutazione, le proprie strategie per la riduzione dei crediti deteriorati e i propri piani operativi.

A seguito della pubblicazione delle linee guida sui crediti deteriorati, agli enti significativi con quote elevate di crediti deteriorati è stato chiesto di presentare alla vigilanza della BCE le proprie strategie e i propri piani operativi per la riduzione di tali crediti. Al fine di garantire la comparabilità delle informazioni e la parità di trattamento è stato predisposto uno schema comune da compilare. Tramite questo schema le banche sono state chiamate a spiegare, a livello di singolo portafoglio, in che maniera e in quale arco temporale hanno programmato di ridurre i propri crediti deteriorati e le garanzie escusse.

Le banche hanno presentato le proprie strategie fra marzo e giugno 2017 e la vigilanza bancaria della BCE le ha valutate raffrontandole con le proprie aspettative di vigilanza. Questa valutazione è stata fatta dai GVC per ogni singola banca il supporto di un team trasversale sui crediti deteriorati. Nel corso del processo i GVC hanno incontrato le banche per discutere le scelte strategiche.

Se è vero che le strategie relative ai crediti deteriorati, i piani operativi e gli obiettivi quantitativi ricadono sotto la responsabilità delle singole banche, d’altro canto la vigilanza bancaria della BCE si aspetta che questi traguardi siano ambiziosi e credibili così da garantire che la riduzione dei crediti deteriorati e delle garanzie escusse sia tanto tempestiva quanto congrua.

Valutazione delle strategie relative ai crediti deteriorati

Le strategie devono essere ambiziose, credibili e sostenute da assetti di governance adeguati

Coerentemente con le linee guida sui crediti deteriorati, l’assetto di governance di una banca dovrebbe garantire che la strategia relativa ai crediti deteriorati sia messa in atto senza ostacoli. In questo contesto, i GVC valutano le strategie per ciascuna banca, concentrandosi su tre elementi portanti: a) grado di ambizione, b) credibilità della strategia e c) aspetti di governance.

Il grado di ambizione viene misurato sulla riduzione lorda e netta delle esposizioni deteriorate e delle garanzie escusse che una banca confida di ottenere su un orizzonte di tre anni. Per ciascuna banca viene definito un “grado di ambizione” adeguato. Al tal fine vengono presi in considerazione una serie di elementi, quali la situazione finanziaria della banca, il profilo di rischio, le caratteristiche del suo portafoglio deteriorato e il contesto macroeconomico. La vigilanza bancaria della BCE ha analizzato il grado di ambizione prospettato dalle banche con elevate quote di crediti deteriorati, effettuando sia analisi a livello di singolo paese, sia analisi comparative.

Nel valutare la credibilità delle strategie delle banche, la vigilanza bancaria della BCE sfrutta un ampio novero di analisi volte a stabilire se il grado di ambizione prospettato corrisponda a quanto esse possono realizzare. Gli indicatori presi in esame includono: capacità patrimoniale, accantonamenti realizzati e loro dinamica, rilevanza delle strategie sulle garanzie reali, analisi per vintage, ipotesi sui flussi in entrata e in uscita dal portafoglio deteriorato, recuperi per cassa e altre fonti di riduzione, tempistiche e diversificazione delle opzioni strategiche.

Come si caratterizza una strategia ambiziosa e credibile in materia di crediti deteriorati?

  • Sorveglianza e responsabilità affidate agli organi di gestione.
  • Obiettivi di riduzione chiari e inequivocabili, individuati dalla banca con un approccio bottom-up sulla base di segmenti sufficientemente granulari.
  • Valutazione dettagliata delle singole voci della strategia di riduzione con riferimento all’impatto sul capitale, sulle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets, RWA) e sugli accantonamenti, in cui si forniscano nel dettaglio i motivi dell’adozione di tale strategia e dei relativi obiettivi.
  • Diversificazione fra varie opzioni strategiche con una particolare attenzione alle posizioni scadute da oltre due anni.
  • Solida governance strategica, che comprenda incentivi ben definiti per il personale con profilo sia manageriale sia operativo, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di riduzione dei crediti deteriorati in tutte le fasi del processo di risoluzione.
  • Capacità operative interne e quadri di riferimento solidi per conseguire un’effettiva riduzione dei crediti deteriorati, inclusa la capacità di interagire con i prenditori già nelle fasi iniziali al fine di ridurre il livello delle esposizioni che possano trasformarsi in deteriorate.
  • Laddove applicabile, forte attenzione alla tempestività della vendita delle garanzie escusse o a maggiori accantonamenti da parte della banca nel caso in cui le vendite non si realizzano nel breve termine.
  • Piano operativo dettagliato che definisca i risultati attesi, le fasi, le azioni e le tempistiche principali che occorrono affinché la strategia venga realizzata con successo.
  • Forte attenzione verso un efficace utilizzo delle misure di concessione (forbearance), che consiste nell’individuare prenditori economicamente solvibili e nel proporre loro opzioni di ristrutturazione fattibili affinché il loro prestito torni in bonis.
  • Strumentario per il riconoscimento delle misure di concessione adeguatamente sviluppato, la cui efficacia sia verificata tramite analisi granulari.
  • Quadro di controllo capillare per l’attuazione della strategia, che consenta di identificare le determinanti in base alle quali stabilire se le prestazioni siano inferiori o superiori alle aspettative.

La valutazione della governance si focalizza su un ampio novero di aspetti, fra cui: a) i processi di autovalutazione delle banche; b) il livello di sorveglianza e il monitoraggio del piano strategico da parte degli organi di gestione; c) i meccanismi di incentivazione adottati per promuovere l’attuazione della strategia; d) i modi in cui la strategia è integrata all’interno dell’operatività ordinaria; e) il livello delle risorse (sia interne che esterne) allocate dalla banca per il recupero dei crediti; e f) le strategie che soggiacciono ai piani operativi.

Aspettative di vigilanza di carattere quantitativo sull’accantonamento tempestivo

La bozza di addendum alle linee guida sui crediti deteriorati, la cui applicazione avverrà per singola banca, definisce le aspettative prudenziali di vigilanza riguardo ai livelli e alle tempistiche dell’accantonamento

Coerentemente con il proprio mandato la BCE deve adottare un approccio lungimirante per gestire i rischi in maniera proattiva. Dopo la pubblicazione delle linee guida sui crediti deteriorati, e traendo insegnamento dalle esperienze passate, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a lavorare su ulteriori misure per affrontare la questione. Il 4 ottobre 2017 una bozza di addendum alle linee guida sui crediti deteriorati è stata sottoposta a consultazione. Il documento mira a favorire l’adozione di prassi di accantonamento più tempestive per i nuovi crediti deteriorati, così da evitare, per il futuro, l’accumularsi di questi ultimi. Nel corso della consultazione pubblica, che si è conclusa l’8 dicembre 2017, la vigilanza bancaria della BCE ha ricevuto 458 commenti individuali da 36 interlocutori. Questi utili riscontri sono stati esaminati accuratamente nella fase di messa a punto del documento.

Le aspettative di vigilanza miglioreranno la convergenza delle prassi di vigilanza e garantiranno la parità di trattamento. Naturalmente, le aspettative sono soggette a una valutazione su base individuale. In tale contesto, le aspettative di vigilanza generali illustrate nell’addendum prevedono che per i prestiti non garantiti si raggiunga il 100 per cento della copertura due anni dopo che il credito è stato classificato come deteriorato. Per i prestiti garantiti, l’orizzonte temporale corrispondente è di sette anni. Al fine di evitare deterioramenti repentini è importante che il percorso verso il soddisfacimento delle aspettative di vigilanza sia opportunamente graduale, sin dal momento della classificazione dell’esposizione come deteriorata.

Il livello di accantonamento prudenziale viene valutato nell’ambito dell’ordinario dialogo di vigilanza. In primo luogo, l’autorità di vigilanza determina se gli accantonamenti della banca coprano adeguatamente le perdite attese in relazione al rischio di credito. Gli accantonamenti vengono poi raffrontati con le aspettative di vigilanza contenute nell’addendum.

Più precisamente, nel corso del dialogo di vigilanza la BCE esaminerà insieme alle banche gli scostamenti dalle aspettative sugli accantonamenti a fini prudenziali. La BCE vaglierà poi gli scostamenti per ogni singola banca e deciderà, dopo un’accurata analisi che potrebbe includere approfondimenti mirati, ispezioni in loco o entrambe le misure, se sia necessaria una misura di vigilanza specifica per l’intermediario in esame. Nel processo non vi è quindi nessun automatismo. Queste aspettative di vigilanza, a differenza delle regole di primo pilastro, non sono requisiti vincolanti che fanno scattare azioni di supervisione in modo automatico.

Ispezioni in loco mirate ai crediti deteriorati

Nel corso del 2017 sono state completate 57 ispezioni mirate al rischio di credito, sei delle quali guidate dalla BCE e 51 dalle ANC. La gestione e la valutazione dei crediti deteriorati ha rappresentato un tema cruciale, affrontato in 54 dei 57 rapporti ispettivi redatti. In tale ambito, gli aspetti principali presi in esame sono stati la valutazione delle strategie, delle politiche e delle procedure relative ai crediti deteriorati (54 rapporti) e una valutazione d’impatto di carattere quantitativo (37 rapporti).

Strategie, politiche e procedure connesse con i crediti deteriorati

Utilizzando come riferimento le linee guida sui crediti deteriorati, le carenze più rilevanti riscontrate nelle strategie, nelle politiche e nelle procedure relative ai crediti deteriorati sono state individuate come segue.

Sebbene la governance in materia di crediti deteriorati sia migliorata, le carenze nell’identificazione degli stessi continuano a destare preoccupazione, in particolare per i crediti deteriorati oggetto di concessioni

Strategia sui crediti deteriorati e governance: in questo ambito si rileva una tendenza a gestire i crediti deteriorati in maniera più attiva. Ciò deriva principalmente dal tentativo delle banche di rispondere alle aspettative di vigilanza contenute nelle linee guida sui crediti deteriorati. Tuttavia, la maggior parte dei rapporti ispettivi pone in evidenza che le informazioni fornite agli organi di gestione delle banche non sono ancora abbastanza granulari. Ciò si riverbera, ad esempio, sui rischi soggetti ad allerta precoce e sui rischi riconducibili ad altri enti del gruppo bancario o che scaturiscono dall’applicazione di determinati modelli di ristrutturazione.

Per i crediti deteriorati già in essere, i rilievi ispettivi riguardano l’adeguatezza degli accantonamenti per perdite su crediti e l’adozione di sufficienti scarti di garanzia e tempi di sconto

Misure di concessione sui crediti deteriorati: la maggior parte delle banche è risultata carente dal punto di vista dell’efficienza dei regolamenti interni in materia di misure di concessione, con riferimento sia alla fase di entrata nello stato di concessione che a quella di uscita dallo stesso. Nella fase di entrata, il criterio che distingue tra ristrutturazione economicamente sostenibile e ristrutturazione onerosa non è definito con precisione e alcune misure di concessione presenti nelle linee guida sui crediti deteriorati non vengono riconosciute come tali (ad esempio, la concessione di finanziamenti aggiuntivi o la richiesta di ulteriori titoli o garanzie). Nel contempo, le misure di concessione tradizionali (riduzione del tasso di interesse, estensione della scadenza) spesso non fanno scattare lo stato di credito deteriorato nei resoconti che riguardano clienti in difficoltà finanziaria. Le regole per individuare le difficoltà finanziarie rimangono molto eterogenee e vincolanti, principalmente a causa dell’insufficienza dei dati disponibili. I criteri per l’uscita dalla concessione, in particolare nel periodo di osservazione delle misure, non sono monitorati in maniera adeguata.

Rilevazione/classificazione dei crediti deteriorati: la maggior parte dei rilievi ha riguardato a) insufficienti criteri per le inadempienze probabili, soprattutto in settori specifici (settore navale, immobili commerciali, petrolio e gas) o specifiche tecniche di finanziamento (ad esempio, leveraged finance) e b) l’improprio affidarsi in via esclusiva a criteri sui livelli minimi di accantonamento (backstop) richiamati esplicitamente nel CRR.

Accantonamenti sui crediti deteriorati e valutazione delle garanzie: sebbene i processi di accantonamento siano sempre più supportati da strumenti informatici e da policy più dettagliate, le principali aree di ulteriore miglioramento sono le valutazioni non realistiche delle garanzie (talvolta indicizzate verso l’alto piuttosto che rivalutate), gli scarti di garanzia e i tempi di recupero oltremodo ottimisti. Inoltre, alcune banche continuano a seguire prassi inadatte in relazione al trattamento degli interessi maturati ma non ancora versati.

Integrità dei dati sui crediti deteriorati: i numerosi rilievi relativi a questo aspetto segnalano la mancanza di processi per l’aggregazione dei dati di rischio per quelle informazioni che rilevano ai fini dell’identificazione delle difficoltà finanziarie (ad esempio conto economico, EBITDA, DSCR). Inoltre, i parametri principali (scarti di garanzia, tempi di sconto, tassi di rientro) sono spesso stimati in modo significativamente non corretto e i criteri per la cancellazione (ad esempio espressi in termini di tempo di inadempienza) in molti casi non sono definiti con chiarezza.

Valutazione quantitativa

A seguito delle ispezioni sono stati richiesti considerevoli aggiustamenti quantitativi, finalizzati perlopiù a compensare carenze negli accantonamenti

Oltre a valutare politiche e procedure come di consueto, i gruppi ispettivi hanno analizzato ampi campioni di posizioni creditizie. In questo contesto, a volte sono state usate tecniche statistiche per valutare alcune sezioni del portafoglio prestiti al fine di verificare se il livello di accantonamento fosse sufficientemente conforme ai requisiti prudenziali (articolo 24 del CRR e articolo 74 della CRD IV recepiti nella legislazione nazionale) e ai principi contabili internazionali (segnatamente lo IAS 39 e lo IAS 8). Sebbene la maggior parte di queste verifiche non abbia portato a modifiche significative, ovvero a correzioni senz’altro sostenibili, alcune delle ispezioni in loco hanno fatto emergere casi di carenze quantitative molto rilevanti, che hanno fatto scattare interventi di vigilanza su singole banche.

Raccolta di dati trimestrale della BCE sulle banche con livelli elevati di crediti deteriorati

Per gli enti significativi che hanno esposizioni deteriorate rilevanti è stata introdotta un’ulteriore raccolta di dati trimestrale

A settembre 2016 il Consiglio di vigilanza della BCE ha approvato l’avvio di una raccolta trimestrale di dati sui crediti deteriorati per gli enti significativi con esposizioni deteriorate rilevanti (“banche con elevati crediti deteriorati”)[11]. L’obiettivo è quello di integrare le informazioni raccolte dalle autorità di vigilanza nell’ambito del quadro di segnalazione armonizzato (norme tecniche di attuazione dell’ABE sulle segnalazioni di vigilanza) con dati aggiuntivi e più granulari. Questi dati sono necessari per monitorare in maniera efficiente i rischi connessi con i crediti deteriorati in seno alle banche che ne hanno quantità elevate.

Gli schemi di segnalazione della BCE utilizzati nel corso del ciclo di segnalazione 2017[12] integrano gli schemi FINREP già esistenti per le esposizioni deteriorate o oggetto di concessioni. Essi includono, tra l’altro, una scomposizione dell’ammontare dei crediti deteriorati per vintage, nonché dati sulle garanzie (inclusivi anche delle garanzie escusse), sugli afflussi e i deflussi di crediti deteriorati e i dati sulle ristrutturazioni e sulle misure di concessione.

I dati della raccolta trimestrale sono oggetto di analisi comparativa e vengono convogliati dai gruppi di vigilanza congiunti nella valutazione delle strategie, delle procedure e dell’organizzazione delle banche in relazione alla gestione dei crediti deteriorati. L’esempio sotto mostra le esposizioni deteriorate per le quali sono stati avviati procedimenti giudiziari, in percentuale al campione di enti segnalanti con elevati crediti deteriorati alla fine di giugno 2017.

Grafico 5
Quota di crediti deteriorati per i quali sono stati avviati procedimenti giudiziari, ordinati per vintage

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: basato su un campione di banche con elevati crediti deteriorati che copre circa il 50 per cento del volume di tutti i crediti deteriorati degli enti significativi. Dati arrotondati.

I requisiti presi in esame sono stati comunicati alle banche che partecipano a questa raccolta di dati nelle lettere SREP [13].

Facendo leva sull’esperienza acquisita nel corso del ciclo di segnalazione 2017, la BCE ha emendato e razionalizzato gli schemi utilizzati per la raccolta trimestrale di dati e ha fornito agli enti segnalanti una versione rivista dei requisiti, che si applicheranno a partire dal 31 marzo 2018.

Attualmente la BCE e l’ABE si stanno confrontando sulla possibilità di includere gli stessi schemi per i crediti deteriorati nel quadro di segnalazione armonizzato.

Prospettive e prossimi passi

Proseguire negli sforzi per ridurre i crediti deteriorati presso gli enti significativi continua a essere una delle principali priorità dell’attività della vigilanza bancaria europea. I GVC porteranno avanti la loro interazione serrata con le banche con elevati crediti deteriorati, concentrandosi in particolare sulle strategie adottate da queste ultime per ridurli. Ci si attende che tali strategie vengano monitorate con attenzione e aggiornate con cadenza almeno annuale.

L’addendum definitivo alle linee guida sui crediti deteriorati è stato pubblicato il 15 marzo 2018. Tuttavia, poiché esso si concentra sui nuovi crediti deteriorati, qualsiasi attività di follow-up riguardante gli enti significativi verrà avviata con gradualità, nel tempo.

Infine, considerando che sono molte le parti chiamate ad agire sulla questione dei crediti deteriorati, la vigilanza bancaria della BCE continuerà la sua stretta collaborazione con altri soggetti coinvolti a livello nazionale ed europeo per affrontare le questioni ancora aperte all’interno del quadro relativo ai crediti deteriorati, così come illustrato nella relazione sulla rilevazione pubblicata a giugno 2017.

1.3 Attività sulle indagini tematiche

Modelli di business e determinanti della redditività

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha dato avvio a un’indagine tematica volta a valutare in maniera approfondita i modelli di business e le determinanti della redditività della maggior parte degli enti significativi. Quest’indagine si concluderà nel 2018.

La valutazione dei modelli di business e delle determinanti della redditività delle banche è una priorità fondamentale per la vigilanza bancaria europea. Le banche che realizzano profitti possono generare capitale in modo organico e costituire così riserve adeguate, preservando al tempo stesso una ragionevole propensione al rischio e provvedendo all’erogazione di credito all’economia reale. Le banche che faticano a raggiungere livelli di redditività sostenibili, d’altro canto, potrebbero essere attratte da attività più rischiose.

La redditività è soggetta a pressioni da più parti

Nel contesto attuale, la redditività delle banche dell’area dell’euro è messa sotto pressione per via dei bassi tassi di interesse e delle ingenti e continue rettifiche di valore in alcuni paesi e settori. Inoltre, la redditività viene messa alla prova anche da fattori strutturali, come la capacità in eccesso in alcuni mercati, la concorrenza da parte di intermediari non bancari, il progressivo incremento della domanda di servizi digitali da parte della clientela, nonché la necessità di adattarsi ai nuovi requisiti regolamentari.

Il primo anno di indagine tematica ha rappresentato una fase preparatoria: sono stati messi a punto strumenti e linee guida per i GVC

L’indagine tematica prende in esame le determinanti della redditività delle banche sia a livello di singolo ente, sia a livello di modelli di business. Nel fare ciò, persegue diversi obiettivi. Oltre a valutare la capacità delle banche di mitigare gli elementi di debolezza dei propri modelli di business, esamina l’impatto della bassa redditività sul comportamento delle banche. Andrà ad arricchire inoltre l’analisi orizzontale, soprattutto mettendo insieme le informazioni utili raccolte dai GVC e armonizzandone gli esiti fra le diverse banche. Nel corso del primo anno di indagine tematica sono stati predisposti gli strumenti analitici necessari e sono state concepite linee guida di ampio respiro per dare supporto ai GVC nelle loro analisi.

Nel primo trimestre del 2017 la BCE ha raccolto i dati sulle previsioni di conto economico delle banche, nonché le relative ipotesi sottostanti. In termini aggregati, nell’arco dei prossimi due anni le banche si aspettano un miglioramento graduale della redditività sulla scorta della vigorosa crescita dei prestiti e delle minori rettifiche di valore, mentre i margini netti di interesse rimarranno sotto pressione.

Nel secondo anno di indagine tematica i GVC hanno analizzato i modelli di business e le determinanti della redditività delle banche vigilate

Nel corso del secondo e del terzo trimestre del 2017 l’attenzione dell’indagine tematica si è spostata verso l’analisi delle singole banche, condotta dai GVC. I gruppi hanno interagito direttamente con le banche per esaminare tutti gli aspetti dei modelli di business e delle determinanti di redditività. Gli aspetti presi in esame hanno spaziato dalla capacità della banca di generare ricavi alla capacità di comprendere e indirizzare le proprie attività e di mettere in atto le strategie stabilite.

I rilievi dei GVC vengono associati ai risultati analitici forniti dalla Direzione generale Vigilanza microprudenziale IV della BCE, che si avvale di fonti informative interne ed esterne. Ciò include un’analisi approfondita delle banche più redditizie finalizzata a comprendere le determinanti delle loro prestazioni e ad accertare se queste siano sostenibili. Le strategie delle banche per affrontare la bassa redditività variano considerevolmente: includono strategie di crescita volte a sostenere il margine di interesse, l’ampliamento dell’attività connessa con commissioni e provvigioni, il contenimento dei costi e la digitalizzazione.

Nell’ambito del dialogo di vigilanza sono state portate all’attenzione delle banche le carenze nell’assetto interno degli enti, derivanti dal perseguimento della redditività, così come i problemi relativi ai piani aziendali, quali l’eccessiva assunzione di rischi. L’identificazione delle carenze porterà altresì alla predisposizione di piani di attenuazione del rischio per le banche interessate, da trasmettere agli inizi del 2018.

I risultati dell’indagine tematica, infine, andranno ad alimentare il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 2018 e potrebbero far scattare ispezioni in loco o approfondimenti nei settori dove sono state rilevate aree di rischio non presidiate. Tali analisi offriranno altresì l’opportunità di operare un confronto fra le prassi adottate da enti comparabili.

L’impatto dell’IFRS 9 sugli accantonamenti

L’IFRS 9 mira ad assicurare prassi più adeguate e tempestive in materia di accantonamenti

Il nuovo principio contabile per gli strumenti finanziari (IFRS 9), entrato in vigore nel gennaio del 2018, muove dall’insegnamento tratto dalla crisi finanziaria, che ha evidenziato come gli accantonamenti stabiliti in base a modelli fondati sulla rilevazione delle perdite sostenute siano stati spesso troppo esigui e troppo tardivi. In questo contesto, l’IFRS 9 è stato concepito per garantire accantonamenti più congrui e tempestivi grazie all’introduzione di un modello basato sulle perdite attese su crediti, che integra informazioni prospettiche.

Le nuove caratteristiche introdotte dall’IFRS 9 rappresentano un cambiamento fondamentale nel trattamento contabile per gli strumenti finanziari, in quanto aumentano l’importanza del giudizio nell’attuazione e nella successiva applicazione del principio. Posto che i dati contabili costituiscono la base per il calcolo dei requisiti di capitale, nell’ambito delle priorità individuate per il 2016 e per il 2017 l’MVU si propone di: a) valutare quanto gli enti significativi e meno significativi siano pronti all’introduzione dell’IFRS 9; b) misurare il potenziale impatto del principio sugli accantonamenti; e c) promuovere un’applicazione coerente dello stesso. Tale valutazione è imperniata su quelle che sono considerate le migliori prassi a livello internazionale, individuate negli orientamenti espressi dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall’Autorità bancaria europea (ABE). Nello svolgere questo esercizio la BCE ha collaborato strettamente con le ANC, l’ABE e il CBVB. Questa collaborazione proseguirà durante tutte le attività di follow-up in programma per il 2018.

Per attenuare il possibile impatto avverso dell’IFRS 9 sul patrimonio di vigilanza delle banche sarà necessario un periodo di transizione

Con riferimento all’impatto sui dati prudenziali, è importante osservare che i co-legislatori dell’Unione Europea hanno adottato misure transitorie. Tali misure mirano ad attenuare il possibile impatto avverso dell’IFRS 9 sul patrimonio di vigilanza delle banche. Esse trovano attuazione nel regolamento (UE) 2017/2395[14], pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 2017.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE è stata pubblicata una relazione che fornisce i principali risultati qualitativi e quantitativi dell’indagine tematica, riferiti agli enti significativi e meno significativi. Per quanto riguarda i risultati qualitativi, la conclusione generale è che alcuni enti presentano ancora un margine di miglioramento per raggiungere un grado di qualità elevato nell’applicazione dell’IFRS 9. Nel complesso, è emerso che gli enti significativi di maggiori dimensioni sono più preparati all’introduzione del nuovo principio rispetto a quelli di minori dimensioni. Per gli enti significativi l’aspetto più impegnativo dell’IFRS 9 è la misurazione delle rettifiche di valore, poiché essi sono chiamati a modificare in modo considerevole i propri processi e sistemi interni. Per gli enti meno significativi gli aspetti più impegnativi sono la modellizzazione delle perdite attese su crediti (Expected Credit Loss, ECL) e la disponibilità dei dati. L’analisi tematica ha evidenziato che la maggior parte delle banche lavora intensamente all’applicazione dell’IFRS 9.

La stima dell’impatto negativo medio dell’IFRS 9 sul coefficiente CET1 a regime è pari a 40 punti base

Da un punto di vista quantitativo la relazione stima un impatto negativo medio dell’IFRS 9 sul coefficiente regolamentare di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) a regime pari a 40 punti base. Questo risultato si basa su informazioni fornite dagli enti significativi che si trovano in uno stato di preparazione avanzato nell’applicazione dell’IFRS 9 e sono quindi in grado di fornire dati più affidabili. Analogamente, si stima che l’impatto negativo medio sul coefficiente regolamentare CET1 degli enti meno significativi sia, a regime, pari a 59 punti base. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, ci si attende che l’impatto negativo medio dell’IFRS 9 sul CET1 alla data di transizione sia pari a circa 10 punti base per gli enti significativi e 25 per gli enti meno significativi[15].

La prima fase dell’analisi per gli enti significativi è stata effettuata per quegli enti che erano pronti a essere esaminati nel primo trimestre del 2017. Ogni rilievo o segnale della necessità di azioni correttive è stato comunicato agli enti interessati; nel corso del 2018 i GVC daranno seguito alle questioni ancora aperte. Gli enti che non erano pienamente preparati per la valutazione hanno ricevuto una lettera di monito nel primo trimestre del 2017 e sono stati sottoposti a valutazione da parte dei GVC prima del 30 novembre 2017. È stata effettuata una valutazione trasversale del grado di preparazione di un campione di enti meno significativi. La BCE e le ANC intendono verificare l’applicazione dell’IFRS 9 da parte degli enti meno significativi nel corso del 2018.

Aggregazione e segnalazione dei dati di rischio

L’indagine tematica sull’aggregazione e la segnalazione dei dati di rischio è stata una delle priorità di vigilanza dell’MVU per il 2016 e il 2017

Una solida gestione dei rischi si basa sulla qualità dei dati disponibili a livello di intero ente e sull’efficacia dell’aggregazione dei dati di rischio e delle prassi di segnalazione. Tuttavia, una lezione cruciale della crisi finanziaria è che alcune banche non sono state in grado di individuare pienamente le esposizioni al rischio, e ciò a causa della mancanza di adeguate informazioni sui rischi e di carenti prassi di aggregazione dei dati di rischio. La capacità delle banche interessate di assumere decisioni tempestive ne è risultata gravemente compromessa, con ampie ripercussioni per le banche stesse e per il settore finanziario in generale.

Alla luce di ciò, l’indagine tematica sull’aggregazione e la segnalazione dei dati di rischio è stata fra le priorità di vigilanza dell’MVU per il 2016 e per il 2017.

L’indagine tematica è iniziata nel 2016 e ha coperto un campione di 25 enti significativi. È stata condotta dai GVC competenti con il supporto di un gruppo di lavoro accentrato presso la BCE e formato da personale della BCE e delle ANC. Le ANC hanno fornito gli orientamenti operativi, garantendone l’applicazione omogenea su tutto il campione. L’indagine è stata condotta conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della dimensione, del modello di business e della complessità delle banche esaminate.

I risultati dell’indagine sono stati comunicati alle banche e le richieste di azioni correttive sono state inoltrate nel secondo trimestre del 2017

Le evidenze mostrano che lo stato di recepimento dei Principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio (BCBS 239) del Comitato di Basilea per gli enti significativi inclusi nel perimetro dell’indagine rimane ancora ampiamente insoddisfacente. I risultati sono stati comunicati alle banche che facevano parte del campione nell’ambito di dialoghi individuali di vigilanza. Le richieste di azioni correttive sono state inserite nelle lettere conclusive di follow-up inviate dalla BCE nel secondo trimestre del 2017. Tali richieste sono state indirizzate in particolare alle banche che avevano mostrato debolezze significative, suscettibili di avere un impatto considerevole sul profilo di rischio.

In questo contesto, alle banche è stato altresì richiesto di presentare piani d’azione chiari, precisi e dettagliati. Il gruppo di lavoro accentrato, con il supporto dei GVC, ha valutato i piani d’azione nell’ottica di garantire la coerenza trasversale.

La metodologia sviluppata dal gruppo di lavoro accentrato arricchirà la metodologia di valutazione prudenziale sull’aggregazione e sulla segnalazione dei dati di rischio. Più in generale, per tutti gli enti significativi, i principali risultati dell’indagine saranno integrati nella valutazione sulla capacità di aggregazione e segnalazione dei dati e confluiranno nello SREP.

L’indagine si è ispirata ai principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio[16] formulati dal Comitato di Basilea. La BCE monitora i miglioramenti nella capacità degli enti di aggregare e segnalare i dati di rischio, informando e aggiornando periodicamente il Network sui dati di rischio del Comitato di Basilea sugli aspetti di interesse.

Esternalizzazione

Nell’arco degli ultimi dieci anni gli sviluppi tecnologici non hanno solo modificato le aspettative dei consumatori in merito ai servizi bancari, ma hanno anche cambiato il modo in cui le banche operano ed erogano servizi. L’avvento del cloud computing, in particolare, ha avuto un impatto considerevole sulla maniera in cui le banche strutturano la propria attività, vale a dire cosa ancora fanno internamente e cosa affidano a fornitori esterni[17]. Questi sviluppi forniscono alle banche nuove opportunità imprenditoriali, nonché facile accesso a servizi e competenze esterni all’ambito bancario ordinario. Tuttavia, queste opportunità richiedono la capacità di gestire i rischi a esse associati. E, com’è naturale, la vigilanza bancaria europea è molto attenta a questo fenomeno. Uno dei timori è che l’esternalizzazione possa trasformare le banche dell’area dell’euro in gusci vuoti o porre ostacoli all'efficacia della vigilanza bancaria, ad esempio in vista della Brexit e della possibile ricollocazione di intermediari bancari dal Regno Unito verso l’area dell’euro.

L’esternalizzazione è stata riconosciuta come una delle priorità di vigilanza per il 2017 ed è stata avviata un’indagine tematica mirata sulla gestione delle esternalizzazioni e sulle prassi seguite delle banche

La BCE riceve notifica degli accordi di esternalizzazione quando la procedura nazionale lo prevede. Più in generale, esaminare l’adeguatezza degli accordi di esternalizzazione fa parte della valutazione del profilo di rischio di un ente, che comprende anche le modalità di gestione dei rischi a fini SREP[18]. In questo quadro, l’esternalizzazione è stata riconosciuta come una delle priorità di vigilanza per il 2017 ed è stata avviata un’indagine tematica mirata sulla gestione delle esternalizzazioni e sulle prassi seguite dalle banche. Lo scopo dell’indagine è ottenere indicazioni sulle politiche, le strategie e i dispositivi di governance usati dalle banche nella gestione dei rischi connessi con le esternalizzazioni e su come tali rischi vengano valutati e controllati.

Nell’ambito dell’indagine tematica, un gruppo trasversale, in collaborazione con il GVC competente, ha raccolto informazioni su come un campione rappresentativo di banche significative gestisce i rischi associati alle attività esternalizzate. L’indagine tematica ha rilevato che, nell’assetto attuale, gli approcci delle banche all’esternalizzazione differiscono notevolmente sia sotto il profilo della governance sia dal punto di vista del monitoraggio. Sono state inoltre evidenziate incertezze delle banche nell’individuare le esternalizzazioni soggette e quelle non soggette ad autorizzazione. Il gruppo ha, inoltre, individuato le migliori prassi e ha concluso che ulteriori orientamenti per le banche su come gestire le attività esternalizzate non solo sarebbero necessari dal punto di vista del supervisore, ma incontrerebbero anche il favore delle banche stesse.

Benché gli sviluppi riguardanti le esternalizzazioni abbiano un impatto sul settore bancario a livello mondiale, le attività esternalizzate ricevono un trattamento molto diverso a seconda del quadro giuridico di riferimento, anche fra paesi che partecipano alla vigilanza bancaria europea

L’indagine tematica comprendeva anche una classificazione e una valutazione del panorama delle esternalizzazioni nell’area dell’euro, inclusi gli aspetti procedurali (ad esempio notifiche e approvazioni). Un raffronto fra i diversi quadri regolamentari nazionali ha confermato che il panorama è molto variegato. Se è vero che i paesi dell’MVU hanno recepito, con modalità differenziate, gli indirizzi del CEBS[19] in materia di esternalizzazione[20], è altresì vero che ci sono grandi differenze nel grado di formalizzazione e dettaglio delle disposizioni che ne sono derivate. Per completare il quadro e tenere in debita considerazione il carattere internazionale di numerosi enti significativi, la BCE ha anche aperto un confronto sugli approcci di supervisione con diverse autorità di vigilanza esterne all’area dell’euro. L’obiettivo era comprendere meglio le aspettative di quelle autorità in materia di gestione delle attività esternalizzate e, partendo da ciò, realizzare una parità di trattamento a livello internazionale.

L’indagine mostra un’evidente necessità di approfondire ulteriormente gli orientamenti di vigilanza in materia di assetto delle esternalizzazioni. Ciò fornirebbe un quadro più chiaro alle banche e, nel contempo, agevolerebbe l’armonizzazione dell’approccio di vigilanza verso le esternalizzazioni. Questi approfondimenti verranno avviati in stretta collaborazione con le ANC e l’ABE.

1.4 Vigilanza ispettiva

157 ispezioni autorizzate per il 2017

Il terzo ciclo di ispezioni in loco era parte integrante del programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) del 2017. Per il 2017, sono state autorizzate, in totale, 157 ispezioni (rispetto alle 185 del 2016). Il calo delle ispezioni in loco pianificate (OSI) rispetto al 2016 è il risultato della decisione di dare priorità al progetto di analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) e agli accertamenti ispettivi più complessi in termini di rischiosità e di durata, quali quelli sul rischio di credito[21].

Al 31 dicembre 2017, tutte le ispezioni pianificate erano state avviate, eccetto una (156 su 157). Di queste, 64 ispezioni sono state completate nel 2017 e i relativi rapporti definitivi sono stati condivisi con gli enti ispezionati. Il numero complessivo di ispezioni portate a termine nel 2017 comprende anche 98 ispezioni previste nell'ambito della pianificazione ispettiva per il 2016, ovvero avviate nel 2016 e completate nel 2017, nonché 18 ispezioni condotte in paesi non appartenenti all’MVU.

Grafico 6
Ispezioni in loco nel 2017: ripartizione per tipologia di rischio

Note: nel corso del 2017 sono state portate a termine ispezioni incluse nel programma SEP on-site relativo sia al 2016 sia al 2017. Ciò spiega il motivo per cui nel 2017 sono state completate più ispezioni di quanto pianificato nel programma SEP relativo a tale anno.

La pianificazione delle ispezioni e la composizione dei gruppi ispettivi sono effettuate in stretta cooperazione con le ANC, dalle quali continua a provenire gran parte dei capi missione e dei componenti dei team coinvolti. Al 31 dicembre 2017, il 90 per cento delle ispezioni era stato condotto dalle ANC, con particolare focus sui gruppi con sede legale nei rispettivi paesi. Il restante 10 per cento è stato condotto dalla Divisione Ispettorato Centralised On-Site Inspections (COI) della BCE.

Nel 2017 la vigilanza bancaria europea ha inaugurato un approccio che si applica all’intero sistema, volto a incrementare, negli anni a venire, il numero di ispezioni operate da team misti e internazionali

Nel 2017, la vigilanza bancaria europea ha avviato un articolato approccio, che si applica all’intero sistema, con l’obiettivo di incrementare negli anni a venire il numero di ispezioni miste e cross-border. A tal fine, è stata introdotta una definizione più precisa di team misti e cross-border ed è stato elaborato un piano d’azione da parte del Consiglio di vigilanza della BCE. Un team è considerato “cross-border” quando il capo del gruppo ispettivo e almeno un membro del team non provengono dall'ANC del paese di origine/ospitante dell'intermediario. Un team è considerato “misto” quando il capo del gruppo ispettivo proviene dall'ANC del paese di origine/ospitante dell'intermediario ma almeno due membri del team provengono da altre ANC.

In base a questa nuova definizione, 29 delle 157 ispezioni in loco pianificate per il 2017 (18,5 per cento) sono state condotte da team misti/cross-border, un dato in lieve calo rispetto al 2016. L’attuazione del nuovo piano d’azione dovrebbe invertire questa tendenza: nel 2018, il 25 per cento circa delle ispezioni pianificate verrà portato a termine da team misti/cross-border.

Tavola 2
Composizione dei gruppi ispettivi: ANC e BCE a confronto

Dopo oltre due anni di esperienza, il Consiglio di vigilanza della BCE ha deciso di modificare l’intero processo[22] per la conduzione delle ispezioni. Le modifiche introdotte puntano a migliorare la qualità, la rapidità e gli obblighi di rendiconto sulle ispezioni. Le banche hanno ora la possibilità di commentare per iscritto i rilievi emersi, con l’utilizzo di un apposito allegato al rapporto ispettivo. Questo nuovo processo garantisce piena trasparenza e consente al GVC di riferimento di prendere in considerazione i commenti della banca in fase di preparazione delle azioni correttive da richiedere alla banca ispezionata.

A luglio 2017 la BCE ha pubblicato una guida per le ispezioni in loco e per le indagini sui modelli interni a fini di consultazione

A luglio 2017, la BCE ha sottoposto a pubblica consultazione una guida per le ispezioni in loco e per le indagini sui modelli interni. L’obiettivo della guida è spiegare come vengono condotte le ispezioni dalla vigilanza bancaria della BCE e fornire uno strumento di riferimento utile alle banche sottoposte a tali accertamenti. La bozza di guida è attualmente in fase di revisione e il documento verrà pubblicato dopo l’approvazione da parte del Consiglio di vigilanza della BCE e la procedura di non obiezione del Consiglio direttivo.

Per il 2018, diverse ispezioni con oggetto d’indagine simile saranno sottoposte a un coordinamento unitario quanto a scopo e tempistica. Questo favorirà una maggiore interlocuzione tra i capi dei gruppi ispettivi e i team di monitoraggio della BCE. Lo scopo è di migliorare ulteriormente l’efficienza delle ispezioni e la coerenza dell’approccio.

Principali rilievi emersi dalle ispezioni in loco

L’analisi che segue considera otto categorie di rischio e 137 ispezioni in loco per le quali è stato redatto un rapporto ispettivo fra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017.

Rischio di credito

Oltre la metà delle ispezioni relative al rischio di credito si sono concentrate esclusivamente sugli aspetti qualitativi del processo di gestione di tale rischio. Il restante 45 per cento si è focalizzato sulla qualità degli attivi attraverso verifiche sulle posizioni di credito e ha messo in luce impatti finanziari superiori ai dieci miliardi di euro. Nel dettaglio, i rilievi più critici:

  • classificazione inadeguata dei debitori: carenze nella definizione e/o identificazione delle esposizioni in stato di default o deteriorate, scarsa efficienza dei processi di monitoraggio dei prenditori con profilo di rischio elevato (sistema di allarme preventivo, identificazione delle posizioni deteriorate, rating interni). Di conseguenza, è emersa l’esigenza di ulteriori accantonamenti;
  • errori nel calcolo degli accantonamenti: scarti di garanzia, tempi di recupero, tassi di rientro, stime dei flussi di cassa e parametri degli accantonamenti collettivi;
  • scarsa efficienza dei processi di concessione del credito: analisi inadeguata dei debitori, mancata individuazione del superamento dei limiti di delega della banca;
  • problemi di governance: carenze nel modello dei controlli interni basato sulle “tre linee di difesa”, ad esempio scarsa efficienza della seconda linea di difesa: inadeguatezza della funzione di gestione dei rischi, mancato coinvolgimento della direzione o dell’alta dirigenza, inefficacia delle funzioni di audit interno, eccessivo accentramento dei processi decisionali;
  • coefficienti regolamentari: errori nel calcolo delle attività ponderate per il rischio, violazioni della normativa sulle grandi esposizioni.

Governance

Le questioni affrontate più di frequente nell’ambito delle ispezioni in loco relative alla governance interna e alla gestione del rischio sono state la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione e la funzione di audit interno. Sono spesso emersi rilievi di gravità elevata nelle seguenti aree:

  • struttura organizzativa: carenze nei sistemi di controllo interno, linee di reporting inadeguate o poco chiare, mancanza di coordinamento all’interno del gruppo;
  • ruoli e responsabilità dell’organo di gestione: conflitto di interessi, definizione o aggiornamento degli approcci strategici inadeguati, carenze nella delega dei poteri;
  • funzione di audit interno: attività di audit e follow-up insufficienti;
  • funzione di conformità: carenze nella valutazione del rischio di conformità, risorse insufficienti, politiche e procedure obsolete;
  • funzione di gestione dei rischi: lacune nei processi di misurazione del rischio, nel monitoraggio/controllo e rendicontazione e mancanza di procedure di coinvolgimento dei livelli aziendali superiori;
  • processi di governance: carenze nella definizione di strategie e processi di approvazione di nuovi prodotti.

Rischio operativo

Le questioni trattate più di frequente nelle ispezioni relative al rischio operativo sono state le scelte organizzative, le politiche e le procedure adottate dalle banche, i loro sistemi di misurazione e gestione dei rischi, il perimetro di gestione e identificazione dei rischi. La maggior parte dei rilievi critici sono emersi nelle seguenti aree:

  • assetto organizzativo, politiche e procedure: carenze nei processi decisionali relativi ai rischi operativi, inadeguata separazione dei compiti, inefficienza dei sistemi di rendicontazione;
  • misurazione e gestione dei rischi: monitoraggio inadeguato dell’esposizione al rischio operativo, carenze nei processi di raccolta dei dati sul rischio operativo, assenza di misure di prevenzione del rischio nella gestione degli eventi di rischio operativo;
  • perimetro di gestione e di identificazione dei rischi: copertura incompleta dei rischi operativi significativi, carenze nella gestione del rischio operativo a livello di gruppo, valutazione inadeguata del rischio operativo nei processi di approvazione di nuovi progetti/prodotti;
  • profilo di rischio, strategia di rischio e propensione al rischio: valutazione inadeguata dei profili di rischio operativo, mancanza di strategie relative al rischio operativo.

Rischio informatico

Le ispezioni relative al rischio informatico, generalmente, prendono in considerazione i seguenti aspetti: a) assetto organizzativo, strategia, politiche, procedure e architettura del sistema; b) organizzazione ed esternalizzazione; c) gestione del rischio; d) gestione della sicurezza; e) gestione della qualità dei dati e f) gestione dei servizi informatici.

Circa un terzo dei rilievi riguardano la sicurezza informatica. I restanti rilievi sono legati all’organizzazione e all’esternalizzazione informatica, alla gestione del rischio, alla gestione della qualità dei dati, alla gestione della continuità dei servizi informatici e alla gestione software.

Esempi dei rilievi più critici emersi in relazione al rischio informatico sono:

  • parte dell’infrastruttura informatica non più coperta dal supporto dei fornitori;
  • mancata separazione dei compiti tra sviluppatori e operatori informatici;
  • normativa di sicurezza interna non completa e aggiornata;
  • non adeguata segmentazione di rete;
  • parziale registrazione delle informazioni e degli eventi di sicurezza da parte degli strumenti dedicati a tale scopo (Security Information and Event Management);
  • carenze nel processo di verifica dei diritti di accesso;
  • verifiche non esaustive sulla continuità operativa.

Rischio di capitale

Le ispezioni connesse al patrimonio di vigilanza (primo pilastro) hanno riguardato per lo più le seguenti aree: governance, politiche e controlli interni, processo di riconciliazione, controllo della qualità dei dati e dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Inoltre, le ispezioni ICAAP si sono focalizzate sulla struttura organizzativa, sull’identificazione e l’aggregazione dei rischi, sulla pianificazione patrimoniale e sulle prove di stress.

Fra i rilievi più critici emersi nel corso delle ispezioni relative al primo pilastro figurano:

  • lacune nella rilevazione e nella correzione dei problemi di qualità dei dati che determinano errori nel calcolo dei fondi propri e delle attività ponderate per il rischio;
  • politiche, procedure e controlli insufficienti in materia di valutazione dei requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di credito.

I problemi più critici emersi nel corso delle ispezioni ICAAP includono:

  • inefficienze in fase di quantificazione, in particolare nella modellizzazione del rischio di credito (ad esempio per quanto riguarda le ipotesi utilizzate, le semplificazioni ingiustificate, la parametrizzazione ecc.);
  • sistemi di stress testing inadeguati (problemi nella definizione degli scenari, assenza di prove inverse di stress);
  • mancata integrazione del processo ICAAP nell’assetto gestionale della banca.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

In tutte le ispezioni relative al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB) sono stati presi in esame la misurazione, la gestione e il monitoraggio del rischio. In quasi tutte le ispezioni sono stati inoltre sottoposti a verifica la classificazione dei rischi, la propensione al rischio e la strategia di rischio, nonché l’ambito di gestione e di identificazione dei rischi. I rilievi ad alto impatto sono legati per lo più alla misurazione, alla gestione e al monitoraggio del rischio IRRBB. Gli aspetti più comunemente identificati comprendono:

  • inadeguatezza dei modelli di rischio a fronte di tassi di interesse negativi;
  • assenza di una visione consolidata a livello di società capogruppo sui modelli comportamentali sviluppati da diversi soggetti giuridici;
  • assenza di basi solide per le principali ipotesi dei modelli di rimborso anticipato;
  • raccolta insufficiente dei dati;
  • definizione inadeguata del quadro di fissazione dei limiti.

Rischio di liquidità

Tutte le ispezioni relative al rischio di liquidità hanno riguardato la governance, la misurazione, il monitoraggio e la gestione del rischio, gli scenari di stress, le tecniche di attenuazione del rischio e gli obblighi di rendicontazione e di informativa. La maggior parte dei rilievi sono legati alla misurazione del rischio e alla governance, con una proporzione significativa di rilievi caratterizzati da livelli di elevata criticità. In particolare:

  • inadeguatezza della modellizzazione del rischio: carenze nella stima dei tassi di deflusso (run-off) dei prodotti finanziari, mancata verifica degli scenari utilizzati ai fini delle prove di stress, qualità dei dati insufficiente;
  • problemi relativi alla governance: inadeguatezza dell’azione di indirizzo svolta dalla società capogruppo, attività insufficiente della funzione di validazione, inefficacia del sistema di allarme preventivo.

Modelli di business e redditività

Oltre che sulle modalità di generazione e di allocazione dei profitti, le ispezioni si sono focalizzate di frequente anche sull’attendibilità delle scelte strategiche degli enti, sulle capacità di attuazione operativa e sulle proiezioni finanziarie. Rilievi critici sono emersi più frequentemente nelle seguenti aree:

  • attendibilità delle scelte strategiche degli enti: mancata approvazione delle strategie della banca da parte del vertice; limitato coinvolgimento del vertice nello sviluppo delle strategie; scelte strategiche poco plausibili;
  • capacità di attuazione operativa: limitate capacità operative e di risorse da impiegare nell’attuazione della strategia aziendale; discrepanze nella rendicontazione finanziaria degli enti;
  • allocazione, generazione e consapevolezza dei profitti: carenze nella definizione dei prezzi in termini di non inclusione di costi e rischi; incompletezza nell’applicazione della soglia di prezzo minimo; insufficienti analisi e monitoraggio degli indicatori di redditività e del bilancio;
  • analisi delle proiezioni finanziarie (scenari, sensibilità): eccesso di ottimismo delle previsioni finanziarie; documentazione incompleta degli strumenti di previsione finanziaria.

Rischio di mercato

Le ispezioni relative al rischio di mercato hanno avuto a oggetto prevalentemente i seguenti aspetti: governance; assetti organizzativi; procedure e policy; classificazione dei rischi, propensione al rischio e strategia di rischio; struttura organizzativa; attenuazione del rischio e audit interno; classificazione delle attività di livello 1, livello 2 e livello 3. I rilievi più critici riguardano la misurazione del rischio. I problemi più comunemente identificati comprendono:

  • gerarchia e valutazione del fair value: classificazione inappropriata (livello 1, livello 2 o livello 3), in particolare rispetto ai livelli 2 e 3; trattamento del “day one profit”; aggiustamenti delle valutazioni non appropriate;
  • problemi organizzativi: insufficienza delle azioni intraprese dalla direzione; inadeguatezza della funzione di audit interno; inefficacia dell’infrastruttura informatica.

1.5 Analisi mirata dei modelli interni

L’analisi mirata dei modelli interni (TRIM) sta proseguendo con successo e le banche sono già state informate dei primi risultati riguardanti tematiche generali

L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) è un progetto pluriennale su larga scala avviato nel 2017 a esito del lavoro teorico svolto nel 2016. Il suo obiettivo è quello di valutare, allo stato attuale, l’adeguatezza e l’idoneità dei modelli interni di primo pilastro già approvati e in uso presso gli enti significativi dell’area dell’euro, e sulla base di ciò accrescere la loro credibilità. Il TRIM si focalizza sull’applicazione corretta e coerente dei requisiti regolamentari in materia di modelli interni, integrando quindi le misure previste dal recente accordo di Basilea III. Il progetto TRIM è realizzato in stretta collaborazione con le ANC.

Le prime ispezioni in loco sui modelli interni condotte in ambito TRIM hanno avuto luogo all’inizio del 2017, inaugurando la fase esecutiva del progetto, che proseguirà per tutto il 2018 e il 2019. Finora i lavori sono avanzati secondo programma, grazie alla collaborazione degli enti ispezionati e al considerevole impegno profuso dai gruppi ispettivi. Nel corso del 2017 sono state avviate con successo, complessivamente, 92 ispezioni in ambito TRIM. Le indagini hanno riguardato i modelli interni per il rischio di credito (con particolare attenzione ai portafogli al dettaglio e a quelli delle imprese di piccole e medie dimensioni), per il rischio di mercato e di controparte. Al fine di non interferire con la manutenzione ordinaria dei modelli svolta dagli enti, sono state valutate in loco anche modifiche sostanziali ai modelli e le approvazioni iniziali, in aggiunta alle analisi in ambito TRIM e talvolta congiuntamente a esse.

I primi risultati del TRIM sono già stati resi disponibili. Gli aspetti più generali dei modelli interni, come la governance e la validazione del modello, sono stati esaminati sin dall’inizio del progetto. I casi di mancata osservanza del quadro regolamentare in vigore rilevati dalle indagini sono già stati oggetto di specifiche decisioni di vigilanza. Ciò contribuirà a garantire un ambiente di utilizzo dei modelli interni adeguato e solido, e promuoverà la parità di trattamento fra gli enti vigilati.

Nell'ottica di garantire tale parità di trattamento, i gruppi ispettivi TRIM sono chiamati ad applicare in modo omogeneo tecniche e strumenti ispettivi condivisi. Nel contempo, i risultati dell’ispezione vengono sistematicamente sottoposti a verifiche di coerenza, ad analisi trasversali e a valutazioni tra pari. Nelle decisioni che fanno seguito alle ispezioni TRIM la BCE non anticipa l’attuazione della normativa futura in materia di modelli interni, ma applica i requisiti regolamentari vigenti. Una volta che le analisi trasversali e le valutazioni tra pari sono state completate, potranno essere formulate ulteriori raccomandazioni e decisioni.

I gruppi di progetto accentrati hanno anche predisposto un’apposita guida in cui si chiarisce l’interpretazione della BCE in merito agli aspetti più rilevanti della normativa in vigore sui modelli interni sottoposti a TRIM. La prima versione della guida è stata condivisa con gli enti interessati dal progetto TRIM nell’ottica di raccogliere le loro osservazioni prima dell’inizio della fase di esecuzione. La guida è stata in seguito resa disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Il progetto TRIM ha tratto grande beneficio dalle osservazioni sulla guida. I riscontri ricevuti hanno confermato il forte impegno da parte del settore bancario verso il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Oltre a tali riscontri, l’esperienza acquisita grazie alle ispezioni in loco condotte finora e gli sviluppi regolamentari in corso rappresentano una solida base per l’aggiornamento della guida.

Il TRIM fornirà un contributo rilevante all’omogeneità e comparabilità dell’utilizzo dei modelli interni nell’area dell’euro, agevolando così la parità di trattamento

La vigilanza bancaria europea trarrà profitto dalla guida della BCE e dalle metodologie e strumenti sviluppati nell'ambito del progetto TRIM. Nel complesso, tutto ciò contribuirà in maniera sostanziale a un utilizzo omogeneo e comparabile dei modelli interni nell’area dell’euro, agevolando così la parità di trattamento.

Il progetto TRIM è concepito in modo da consentire un dialogo costante con il settore bancario. In aggiunta a una conferenza sul tema svoltasi a febbraio 2017, gli enti partecipanti al TRIM hanno ricevuto con cadenza regolare aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e informazioni sulle tappe future, comunicati con lettera in agosto e dicembre 2017. Inoltre, i membri del progetto TRIM hanno periodicamente preso parte a incontri con gli enti.

Nel corso del 2017, oltre alle 92 ispezioni in loco condotte in ambito TRIM, sono stati avviati 70 accertamenti sui modelli interni di enti significativi, 37 dei quali si sono svolti in loco. In tutto, prima della fine dell’anno sono stati portati a termine 133 accertamenti non legati al progetto TRIM, 123 dei quali hanno dato origine a una decisione da parte della BCE (sono esclusi i contributi della BCE prese congiuntamente ad altre autorità competenti del paese d’origine).

Grafico 7
Numero di accertamenti sui modelli interni condotti nel 2017 suddivisi per categoria di rischio (escluso il TRIM)

Fonte: BCE.

1.6 Vigilanza indiretta sugli enti creditizi meno significativi e supervisione delle attività di vigilanza

Il regolamento sull’MVU attribuisce alla BCE la responsabilità di assicurare il funzionamento efficace e coerente dell’MVU e le conferisce, pertanto, una funzione di supervisione; le ANC mantengono invece la responsabilità primaria dell’attività di vigilanza sugli enti creditizi meno significativi (LSI). Nel rispetto dell’obiettivo generale di questa funzione (ossia garantire che elevati standard di vigilanza siano applicati in modo omogeneo in tutta l’area dell’euro), la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con le ANC al fine di elaborare un assetto operativo per la supervisione sulla vigilanza degli enti meno significativi. In questa sezione vengono elencate alcune iniziative specifiche intraprese nel 2017.

Standard di vigilanza e metodologie comuni

Gli standard di vigilanza vengono definiti dalla BCE in stretta collaborazione con le ANC

Gli standard di vigilanza comuni (Joint Supervisory Standards, JSS) e le metodologie comuni per la vigilanza sulle LSI, definiti congiuntamente dalla BCE e dalle ANC, rimangono strumenti essenziali per la promozione di prassi al fine di garantire che l’attività di vigilanza sugli enti meno significativi sia coerente e di elevata qualità. Dopo la fase di elaborazione di standard e metodologie comuni degli anni passati, nel 2017 l’attenzione si è spostata sulla fase attuativa[23]. Le ANC hanno continuato ad applicare gli standard di vigilanza comuni definiti in precedenza (ad esempio quelli sulla pianificazione di vigilanza e sui piani di risanamento) e hanno iniziato ad applicarne di nuovi, come lo standard per la conduzione di ispezioni in loco presso gli enti meno significativi. Questo standard mira in primo luogo a promuovere l’armonizzazione nella pianificazione delle ispezioni e nella definizione delle attività minime obbligatorie di vigilanza. Si sta ora lavorando, per fornire sostegno all’attuazione pratica degli standard di vigilanza comuni da parte delle ANC, ad esempio tramite seminari dedicati.

Oltre all’armonizzazione dei processi di vigilanza, diversi progetti mirano a promuovere un approccio comune del controllo dei rischi che sono associati a specifici modelli di business. Un esempio è lo standard di vigilanza comune sugli enti di finanziamento per l’acquisto di automobili (Car Financing Institutions - CFI), ultimato nel 2016, che mira ad assicurare un approccio coerente, di elevata qualità e proporzionato della vigilanza sui CFI (sia significativi che meno significativi) all’interno dell’area dell’euro. Nel 2017 sono stati organizzati, insieme all’industria, dei seminari dedicati all’analisi dei modelli di business e del profilo specifico di rischio dei CFI.

A seguito dello sviluppo di un quadro di cooperazione tra BCE e ANC nell’ambito della gestione delle crisi, nel 2017 sono stati sviluppati due standard di vigilanza comuni sul tema, da ultimare entro il 2018: il primo sulle prassi di vigilanza delle ANC per la gestione delle crisi degli enti meno significativi e la cooperazione con le autorità di risoluzione, e il secondo sulle procedure di vigilanza delle ANC per gli enti meno significativi che hanno violato i requisiti minimi di capitale[24].

Con riferimento ai sistemi di tutela istituzionale (Institutional Protection Schemes, IPS), il lavoro svolto nel 2016 è stato integrato nel 2017 da un più intenso monitoraggio degli IPS “ibridi”, cioè IPS a cui partecipano sia gli enti significativi che quelli meno significativi. Quest’attività è stata svolta dalla BCE insieme alle ANC di Austria e Germania, allo stato attuale gli unici paesi dell’area dell’euro che hanno adottato IPS “ibridi”. L’ambito dell’esercizio è in linea con i requisiti previsti per gli IPS dall'articolo 113, paragrafo 7, e dall'articolo 49, paragrafo 3, del CRR. L’osservanza di tali requisiti è soggetta a verifica su base regolare. Negli anni a venire l’esercizio beneficerà dell’applicazione graduale delle specifiche segnaletiche indicate nella Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità, che aumenterà la disponibilità dei dati sugli IPS.

È in corso di svolgimento, in stretta collaborazione con le ANC, un’indagine tematica sull’IFRS 9 che riguarda sia gli enti meno significativi, sia quelli significativi. L’obiettivo è garantire che il nuovo principio IFRS 9 venga applicato in maniera omogenea presso i diversi enti dell’area dell’euro. Sono stati sviluppati, tra l’altro, strumenti per coadiuvare le autorità di vigilanza nella valutazione del grado di preparazione degli enti meno significativi all’IFRS 9 (cfr. sezione 1.3.2).

Inoltre, nell’autunno del 2017 è stata messa in consultazione una Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech[25]. La versione definitiva della guida sarà pubblicata agli inizi del 2018. Essa mira ad aumentare la trasparenza per le banche fintech che richiedono l’autorizzazione (ovvero enti che hanno un modello di business in cui la produzione e l’offerta di prodotti e servizi bancari si basano sull’innovazione resa possibile dalla tecnologia). Il lavoro in corso si concentra sulle implicazioni delle tecnologie finanziarie per la vigilanza bancaria (ad esempio big data o distributed ledger technology) e analizza attentamente il ruolo svolto dalla sperimentazione regolamentare (“regulatory sandboxes”).

La BCE sta altresì lavorando alla vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) che hanno un’autorizzazione all’attività bancaria ai sensi del CRR e le cui attività principali consistono nel fornire agli operatori di mercato, incluse le banche vigilate dall’MVU, servizi in qualità di controparti centrali (Central Counterparties, CCP) o di depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories, CSD). Per garantire un approccio coerente, di elevata qualità e proporzionato alla vigilanza di questi enti particolari, la BCE, in stretta collaborazione con diverse ANC, sta attualmente ultimando uno standard di vigilanza comune sulla valutazione SREP per gli enti FMI.

Opzioni e discrezionalità nazionali per gli enti meno significativi

Al fine di garantire la parità di trattamento fra enti creditizi, la BCE, in stretta collaborazione con le ANC, ha deciso di armonizzare l’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità nazionali (ODN) per gli enti meno significativi. In aprile 2017, dopo una consultazione pubblica conclusa a gennaio dello stesso anno, sono stati pubblicati un indirizzo[26] e una raccomandazione destinati alle ANC[27].

Se nella maggior parte dei casi le proposte elaborate per gli enti meno significativi sono identiche a quelle adottate per gli enti significativi, nel caso di talune ODN si è applicato un approccio proporzionale per gli enti meno significativi che si differenzia dall’orientamento scelto per gli enti significativi (ad esempio, la possibilità di combinare il comitato rischi e il comitato di audit). Inoltre, nei casi in cui l’armonizzazione non è necessaria per garantire l’efficacia dell’azione di vigilanza o la parità di trattamento, le ANC hanno la facoltà di adottare un approccio flessibile nell’applicazione di alcune ODN. Va peraltro notato che, con il venir meno delle disposizioni transitorie, nei prossimi anni alcune di queste differenze dovrebbero gradualmente attenuarsi.

Il completamento dei lavori sulle ODN è un passo fondamentale verso l’omogeneità dell’azione di vigilanza e verso una maggiore armonizzazione, e dimostra che le notevoli divergenze nell’applicazione a livello nazionale di opzioni e discrezionalità sono state ampiamente superate.

Metodologia SREP per gli enti meno significativi

La metodologia SREP per gli enti meno significativi si basa sulla metodologia adottata per gli enti significativi, nel rispetto del principio di proporzionalità e flessibilità per le ANC, a cui sono affidate le decisioni SREP

La conclusione del lavoro svolto congiuntamente da BCE e ANC per la definizione di una metodologia comune per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per gli enti meno significativi è stato un traguardo importante raggiunto nel 2017. La metodologia si basa su quella applicata agli enti significativi e utilizza gli stessi elementi strutturali, applicandoli in maniera proporzionale. Introduce altresì alcune semplificazioni e alcuni adeguamenti che consentono alle ANC una certa flessibilità, così da tener conto delle specificità degli enti meno significativi e dell’eterogeneità dei principi contabili nazionali. Uno SREP comune favorirà la convergenza della vigilanza nel settore degli enti meno significativi, garantendo allo stesso tempo un livello minimo di armonizzazione e una continuità fra la valutazione di enti significativi e meno significativi. Le ANC, in quanto incaricate della vigilanza diretta, mantengono la piena responsabilità in materia di valutazioni e decisioni sul capitale, sulla liquidità e sulle misure qualitative.

Il lavoro sullo SREP per gli enti meno significativi è stato avviato nel 2015, con l’elaborazione di una metodologia comune per il sistema didi analisi dei rischi (Risk Assessment System - RAS). È poi proseguito nel 2016 concentrandosi sulle metodologie di quantificazione del capitale e della liquidità. La metodologia SREP per gli enti meno significativi (inclusa la metodologia RAS rivista) è stata sperimentata dalle ANC nel 2017. Tutte le ANC hanno partecipato attivamente al test e hanno fornito commenti utili, che hanno costituito la base per i successivi aggiustamenti della metodologia.

Nel definire la metodologia si è applicato il principio di proporzionalità, prevedendo uno schema di attività minime obbligatorie in relazione alla priorità riconosciuta agli enti meno significativi. Ne consegue che aspetti quali necessità informative, intensità dell’analisi valutativa e aspettative di vigilanza varino a seconda della classe a cui appartiene l’ente meno significativo e della natura della sua operatività. La metodologia accorda alle ANC anche un certo grado di flessibilità. La flessibilità in ambito SREP ha un ruolo importante quando si è chiamati a valutare l’ICAAP, l’ILAAP e le prove di stress degli enti meno significativi.

La metodologia verrà applicata dalle ANC nel quadro del ciclo di vigilanza 2018. Al fine di coadiuvare una transizione ordinata dallo SREP nazionale alla metodologia SREP‑MVU, nel primo anno le ANC applicheranno tale metodologia almeno agli enti meno significativi con priorità elevata. Ciò consentirà alle ANC di testare ulteriormente la metodologia, in particolare rispetto agli enti minori, prima della data di attuazione definitiva, nel 2020. La metodologia sarà oggetto di ulteriore valutazione ed evolverà, se necessario, per tener conto dell’esperienza acquisita in ambito MVU e di altri sviluppi (derivanti, ad esempio, da variazioni nel quadro regolamentare e dai lavori condotti dall’ABE o in ambito MVU).

Cooperazione nella vigilanza sugli enti meno significativi

Esiste un dialogo continuo fra gli esperti della BCE e i loro omologhi presso le ANC

La proporzionalità è di fondamentale importanza per un funzionamento efficiente della supervisione sulle attività di vigilanza. L’applicazione pratica del principio di proporzionalità si basa su uno schema di prioritizzazione che prende in considerazione sia la rischiosità intrinseca di un determinato ente meno significativo, sia il suo impatto complessivo sul sistema finanziario nazionale.

Nel 2017 le ANC hanno continuato a inoltrare, tramite l’Unità centrale di notifica a) notifiche ex ante riguardo a procedure di vigilanza e a proposte di decisione rilevanti che riguardano gli enti creditizi meno significativi con priorità elevata (circa 100), e b) notifiche ad hoc su qualsiasi deterioramento della situazione finanziaria di un qualunque ente meno significativo. L’esperienza acquisita negli anni passati è confluita nelle linee guida riviste sugli obblighi di notifica per gli enti meno significativi, che si applicano a partire dal 2018. Tali linee guida chiariscono i criteri per definire la rilevanza delle decisioni da notificare alla BCE e forniscono una serie di soglie e di indicatori che favoriscono la tempestività delle notifiche. La BCE nel 2017 ha ricevuto 67 notifiche, perlopiù su questioni relative a capitale e governance.

Sulla base delle notifiche ricevute dalle ANC e di altre informazioni disponibili, gli esperti della BCE che operano negli uffici dedicati ai singoli paesi (country desks) hanno continuato a monitorare gli enti meno significativi nei diversi paesi, con particolare attenzione verso quegli enti che hanno subito un deterioramento finanziario. Gli esperti della BCE sono inoltre in continuo contatto con i propri omologhi presso le ANC, allo scopo di monitorare l’attuazione delle raccomandazioni e delle azioni di follow-up collegate a decisioni prese tramite procedura comune. La cooperazione in materia di singoli enti meno significativi talvolta si è anche concretizzata in ispezioni congiunte in loco e in missioni di carattere tecnico.

1.7 Compiti macroprudenziali

Nel 2017 la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, ha continuato a impegnarsi attivamente nell’elaborazione di una politica macroprudenziale per l’area dell’euro, nel rispetto dei compiti ad essa conferiti ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sull’MVU. Il Forum macroprudenziale offre ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza una sede per valutare congiuntamente le prospettive micro e macroprudenziali a livello di MVU[28]. Ciò assicura che gli interventi micro e macroprudenziali si integrino tra loro in modo efficace.

Nel 2017 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali dalle autorità nazionali. La maggior parte delle notifiche ha riguardato a) le decisioni trimestrali inerenti la fissazione di riserve di capitale anticicliche (Countercyclical Capital Buffers, CCyB); b) decisioni riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti a rilevanza sistemica globale e altri enti a rilevanza sistemica[29].

Nel rispetto della metodologia indicata dal Comitato di Basilea, la BCE e le autorità nazionali hanno individuato sette banche a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, G-SIB)[30], una in meno rispetto all’anno precedente[31]. Tali enti sono stati classificati in fasce che prevedono l’applicazione progressiva di coefficienti patrimoniali compresi tra lo 0,75 per cento e l’1,5 per cento nel 2018 (al termine del regime transitorio, nel 2019, i livelli definitivi delle riserve per le banche coinvolte saranno compresi tra l’1,0 per cento e il 2,0 per cento).

La BCE ha inoltre ricevuto notifiche sui coefficienti delle riserve di capitale per 109 altri enti a rilevanza sistemica. I coefficienti sono in linea con la metodologia della BCE per la valutazione di tali enti e per la determinazione delle loro rispettive riserve.

Inoltre, la BCE ha ricevuto notifiche sull’applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di requisiti più stringenti per la ponderazione del rischio da parte di numerose autorità nazionali, oltre a notifiche in merito alla reciprocità di misure macroprudenziali adottate in altri Stati membri.

La BCE è stata inoltre coinvolta nei lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della supervisione macroprudenziale sul sistema finanziario nell’UE. Il CERS identifica e classifica a seconda della priorità i rischi sistemici e, se necessario, formula segnalazioni e raccomandazioni affinché si adottino misure correttive. I GVC hanno utilizzato le informazioni del CERS, assieme ad altre analisi macroprudenziali prodotte dalla BCE e pubblicate sia internamente sia esternamente, al fine di garantire che tutti i rischi da rilevare fossero esaminati. Analogamente, il CERS e le altre autorità macroprudenziali utilizzano elementi forniti dai GVC per assicurarsi che le informazioni sui singoli enti confluiscano nelle analisi di rischio comuni a tutto il sistema e per identificare possibili misure di contenimento.

Inoltre, la BCE sostiene la necessità di modificare la metodologia di valutazione utilizzata per le banche di rilevanza sistemica globale affinché l’unione bancaria europea sia considerata come un’unica area geografica.

2 Il contributo del Meccanismo di vigilanza unico al quadro europeo per la gestione e la risoluzione delle crisi

2.1 Casi di risoluzione nel 2017

Il quadro europeo di risanamento e risoluzione degli enti vigilati rappresenta un importante presidio per la stabilità del settore bancario nell’UE. In tale ambito, la vigilanza bancaria della BCE svolge un ruolo fondamentale.

Nella prima metà del 2017 la vigilanza ha adottato per la prima volta la decisione di dichiarare “in dissesto o a rischio di dissesto” (Failing or Likely to Fail, FOLTF) tre intermediari direttamente vigilati.

Il regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR) stabilisce che quando un ente significativo è dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto, il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) deve accertare che siano soddisfatte le altre condizioni previste per la risoluzione. In particolare, deve verificare se: a) in relazione alla tempistica e ad altre circostanze pertinenti, non si possa ragionevolmente prospettare che interventi alternativi nei confronti dell’ente, che coinvolgano il settore privato, eviterebbero il dissesto in tempi ragionevoli; b) sia necessaria un’azione di risoluzione per motivi di interesse pubblico.

Se l’ultima condizione non è soddisfatta, la banca non può essere oggetto di risoluzione ma è sottoposta alla procedura d’insolvenza prevista dalla legislazione nazionale applicabile.

Per uno dei tre intermediari, Banco Popular Español, l’SRB ha deliberato che le condizioni per la risoluzione erano soddisfatte e ha adottato il relativo schema di risoluzione. Per gli altri due, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, ha concluso che non fosse necessaria un’azione di risoluzione per motivi di interesse pubblico e gli intermediari sono stati infine sottoposti a liquidazione in base alle procedure fallimentari italiane.

Il caso di Banco Popular Español

A giugno 2017 Banco Popular Español è stato il primo intermediario a essere dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto dalla vigilanza bancaria della BCE

Il 6 giugno 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito che Banco Popular Español era in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c) dell’SRMR, in quanto non sarebbe stato in grado, nel breve periodo, di far fronte ai propri debiti e alle altre passività a causa di una crisi idiosincratica di liquidità. Di conseguenza, l’SRB ha concluso che le condizioni per la risoluzione erano soddisfatte e ha adottato il relativo schema di risoluzione, determinando la svalutazione degli strumenti di capitale e la vendita dell’intermediario a Banco Santander.

Banco Popular Español aveva mostrato problemi strutturali, ad esempio un livello elevato di crediti deteriorati, un basso grado di copertura nel confronto con intermediari comparabili, un livello elevato di garanzie escusse e bassa redditività.

Dal 2012 l’intermediario ha effettuato tre aumenti di capitale per un importo di 5,5 miliardi di euro. Non era tuttavia riuscito a ridurre in maniera sostanziale i 37 miliardi di euro di esposizioni deteriorate (lorde) nel settore immobiliare. Il deterioramento di questo portafoglio, inoltre, ha ulteriormente eroso il capitale dell’ente. L’annuncio dell’intermediario, a febbraio 2017, relativo a nuovi accantonamenti e perdite di fine esercizio, così come quello del 10 aprile sulla possibile necessità, a causa della difficile posizione patrimoniale, di un aumento di capitale o di un’operazione societaria per gestire eventuali ulteriori rettifiche di valore del portafoglio di attività deteriorate, si sono tradotti in un abbassamento del rating e hanno suscitato profondi timori tra i clienti. Ciò ha determinato significativi flussi di cassa in uscita e un grave deterioramento della base dei depositi, lasciando l’ente nell’impossibilità di attingere ad altre fonti di liquidità.

Cooperazione e scambio di informazioni con l’SRB

La stretta collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB ha contribuito alla riuscita del processo di gestione della crisi

Il deterioramento della situazione di Banco Popular Español è stato comunicato dalla vigilanza bancaria della BCE all’SRB all’inizio di aprile 2017 e discusso in dettaglio nel corso di riunioni sulla gestione della crisi, organizzate dalla BCE ed estese anche ai rappresentanti dell’SRB. Lo scambio di informazioni è divenuto più intenso nel corso del mese di maggio, contribuendo a preparare tutte le parti interessate in anticipo. L’SRB è stato inoltre invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE, durante le quali i membri di quest’ultimo sono stati aggiornati sugli sviluppi e chiamati ad assumere decisioni su Banco Popular Español. In qualità di osservatore nelle sedute esecutive estese dell’SRB, la BCE ha inoltre ricevuto informazioni sulla valutazione condotta da quest’ultimo circa le altre condizioni per la risoluzione e fornito a sua volta notizie di vigilanza rilevanti per i compiti dell’SRB.

Nel complesso, la stretta collaborazione e lo scambio d’informazioni tra BCE e SRB hanno contribuito in misura espressiva all’efficienza del processo di gestione della crisi.

Fasi procedurali della valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto

In considerazione dell’urgenza delle circostanze, le misure procedurali per la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto sono state efficacemente adottate in meno di ventiquattr’ore

Il 6 giugno 2017 il Consiglio di vigilanza della BCE ha deciso di attivare la procedura relativa al dissesto o al rischio di dissesto dell’ente, avviando una consultazione formale con l’SRB.

Dopo tale consultazione, il Consiglio di vigilanza ha adottato la valutazione di ente in dissesto o a rischio di dissesto per Banco Popular Español. La valutazione è stata quindi sottoposta al Consiglio direttivo della BCE per l’approvazione ai sensi della procedura di non obiezione.

Il Consiglio direttivo non ha opposto obiezioni alla valutazione del Consiglio di vigilanza, che è stata inviata all’SRB e alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 18 dell’SRMR, il 6 giugno. La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre comunicato la propria decisione a tutte le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 81 della Direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (Bank Resolution and Recovery Directive, BRRD) e della CRD IV.

Azioni intraprese dopo la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto

Il 7 giugno 2017 l’SRB ha adottato un piano di risoluzione che prevedeva la vendita di Banco Popular Español a Banco Santander per un euro e la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale

Il 7 giugno 2017 l’SRB ha stabilito che tutte le condizioni per la risoluzione erano soddisfatte e ha adottato un piano di risoluzione, approvato dalla Commissione europea nello stesso giorno ai sensi dell’articolo 18.7 dell’SRMR. La decisione di risoluzione conteneva i seguenti elementi: a) svalutazione delle azioni; b) svalutazione e conversione in azioni degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe T1; c) conversione in azioni del valore nominale di un euro degli strumenti di capitale di classe T2 in essere; d) trasferimento delle azioni risultanti a Banco Santander.

I casi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

A giugno 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca erano in dissesto o a rischio di dissesto

Il 23 giugno 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito che Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza erano in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) dell’SRMR.

L’SRB ha concluso che in entrambi i casi le condizioni previste per la risoluzione non erano soddisfatte. Di conseguenza, gli enti sono stati sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base al diritto fallimentare italiano.

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con sede nel nord-est dell’Italia e con modelli di business e quote di mercato simili, erano state oggetto di particolare attenzione sotto il profilo della vigilanza dal 2014 a causa di a) bassa redditività; b) elevati costi operativi in rapporto al reddito principale; c) elevati costi di provvista legati a perdita di reputazione; d) scarsa qualità degli attivi.

Nonostante i diversi aumenti di capitale effettuati su richiesta della vigilanza bancaria della BCE, entrambe le banche avevano dissipato una quantità significativa di fondi propri nell’arco dei tre anni precedenti il dissesto. Ciò metteva chiaramente in luce che i rispettivi modelli di business erano inadeguati a garantire la redditività e la sostenibilità economica degli enti.

Nel 2017 i due enti hanno sottoposto alla BCE un piano industriale congiunto (”Progetto Tiepolo”), che prevedeva la fusione tra le due banche entro la fine dello stesso anno. Il piano individuava un fabbisogno complessivo di capitale pari a 4,7 miliardi di euro.

La BCE ha concluso che il piano, che prevedeva la ricapitalizzazione dei due enti, la loro fusione e la creazione di un nuovo modello di business economicamente sostenibile per il futuro, non fosse credibile in termini di efficacia e di tempi di realizzazione. Ha altresì ritenuto che non fosse possibile percorrere efficacemente altre misure di vigilanza o di intervento precoce.

Cooperazione e scambio di informazioni con l’SRB

La stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra BCE e SRB ha contribuito in misura significativa all’efficienza del processo di gestione delle crisi

La vigilanza bancaria della BCE ha tempestivamente informato l’SRB del deterioramento delle condizioni di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e lo scambio di informazioni, già intenso dalla fine del 2016, si è ulteriormente rafforzato nel corso della prima metà del 2017.

Tale scambio di informazioni, ampio e dettagliato, ha contribuito alla tempestiva preparazione di tutte le parti interessate.

Inoltre, per affrontare meglio l’eventualità di una valutazione di dissesto o rischio di dissesto, nelle ultime fasi del peggioramento della crisi la situazione dei due enti è stata approfondita nel corso di riunioni dedicate alla gestione della stessa, alle quali hanno partecipato anche il vertice e gli esperti dell’SRB.

L’SRB è stato inoltre invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE, durante le quali i membri di quest’ultimo sono stati aggiornati sulla situazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e sono state assunte decisioni concernenti i due enti. In questo modo, le medesime informazioni sono state contemporaneamente fornite ai membri del Consiglio di vigilanza e all’SRB. In modo analogo, come osservatore nelle sedute esecutive dell’SRB, la BCE ha ricevuto informazioni sulla valutazione condotta dall’SRB in merito alle altre condizioni per la risoluzione. Nel complesso, la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra BCE e SRB si è rivelata fondamentale per l’esame della situazione degli enti e ha contribuito in misura significativa all’efficienza del processo di gestione della crisi.

Fasi procedurali della valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto il 23 giugno 2017

Il 19 giugno 2017 la BCE ha concluso la valutazione della seconda versione del Progetto Tiepolo presentato dalle due banche e ha stabilito che non fosse credibile.

La situazione patrimoniale di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca aveva continuato a deteriorarsi e i requisiti patrimoniali erano stati costantemente disattesi, nonostante le misure intraprese da entrambe per cercare di sanare tali violazioni. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state invitate più volte negli anni antecedenti la decisione a porre rimedio alle carenze. Tuttavia, le misure adottate dagli enti si sono dimostrate inefficaci.

Alla luce di queste considerazioni, mercoledì 21 giugno 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito l’esistenza di prove materiali del dissesto o del rischio di dissesto di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) dell’SRMR.

Il Consiglio di vigilanza della BCE ha pertanto deciso di attivare la procedura relativa al dissesto o al rischio di dissesto, avviando una consultazione formale con l’SRB durata fino al mezzogiorno di giovedì 22 giugno. Il 23 giugno la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto degli enti è stata sottoposta al Consiglio direttivo della BCE per l’approvazione ai sensi della procedura di non obiezione.

Il Consiglio direttivo non ha opposto obiezioni alla valutazione del Consiglio di vigilanza, inviata sia all’SRB sia alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 dell’SRMR. La BCE ha inoltre comunicato la propria valutazione a tutte le autorità competenti ai sensi dell’articolo 81 della BRRD e della CRD IV.

Azioni intraprese dopo la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto degli enti

Il 23 giugno 2017 l’SRB ha deciso di non adottare azioni di risoluzione per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ha concluso che, pur sussistendo le condizioni elencate nell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) dell’SRMR, non risultasse soddisfatta quella prevista dalla lettera c) relativa all’interesse pubblico[32].

I due enti sono stati pertanto posti in liquidazione in base alle procedure fallimentari italiane.

Il 25 giugno 2017 il governo italiano ha varato un decreto legge[33] entrato immediatamente in vigore. Tale decreto regolamentava a) la liquidazione coatta amministrativa dei due enti e b) gli aiuti alla liquidazione forniti dal governo per sostenere il trasferimento di attività e passività a Intesa Sanpaolo nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, visto il rischio per la stabilità finanziaria della regione.

Nello stesso giorno la Commissione europea ha annunciato l’approvazione, ai sensi della normativa dell’UE, delle misure prese dall’Italia al fine di facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in base al diritto fallimentare nazionale[34].

I due enti sono stati sottoposti a liquidazione coatta amministrativa dal Ministero delle Finanze italiano, su proposta della Banca d’Italia, e sono stati nominati gli organi liquidatori.

Le attività in bonis e le passività sono state trasferite a Intesa Sanpaolo, che ha sostituito gli enti nelle relazioni con la clientela. In ottemperanza alle norme europee sugli aiuti di Stato, è stato applicato il meccanismo di condivisione degli oneri ad azioni e debito subordinato. È previsto il trasferimento dei crediti deteriorati alla Società per la Gestione di Attività, veicolo del Ministero delle Finanze italiano utilizzato per la liquidazione di Banco di Napoli. Il piano prevede la graduale cessione dei crediti deteriorati con l’obiettivo di massimizzarne il recupero.

A seguito della procedura di liquidazione, il 19 luglio 2017 sono state revocate le autorizzazioni all’attività bancaria dei due enti. Successivamente, due filiazioni non trasferite a Intesa Sanpaolo (Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni e Farbanca) sono state classificate tra gli enti meno significativi. A settembre 2017 la vigilanza diretta su di essi è stata pertanto affidata alla Banca d’Italia.

Principali esperienze acquisite

I recenti casi di enti in dissesto o a rischio di dissesto forniscono insegnamenti utili per la gestione delle crisi

Banco Popular Español, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza sono stati i primi enti a essere dichiarati in dissesto o a rischio di dissesto dalla vigilanza bancaria della BCE. Tali casi hanno dunque fornito insegnamenti importanti sia per la vigilanza ordinaria sia per il funzionamento del quadro per la gestione delle crisi.

Questi casi hanno consentito di apprendere quanto la stretta collaborazione e l’ampio scambio di informazioni tra tutte le parti interessate[35] abbiano contribuito all’ordinato svolgimento del processo, in presenza di ritmi serrati, permettendo a tutte le autorità di agire rapidamente e affrontare la situazione nei tempi richiesti.

In entrambi i casi di crisi, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB sono stati assicurati anche dalla partecipazione incrociata ai rispettivi organi decisionali. I rappresentanti dell’SRB hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di vigilanza e a quelle dei gruppi di gestione delle crisi organizzate dalla BCE. Analogamente, la vigilanza bancaria della BCE, insieme alla Commissione europea, ha partecipato in qualità di osservatore alle sedute esecutive dell’SRB. Ciò ha consentito un allineamento continuo e una comprensione costanti dei rispettivi punti di vista.

Da dicembre 2015 la cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB è regolata da un protocollo d’intesa. Il documento fissa i termini generali della cooperazione tra le due autorità, incluso lo scambio di informazioni, al fine di garantire una miglior collaborazione nello svolgimento dei rispettivi compiti. In linea con le disposizioni in esso contenute, è attualmente in corso una revisione del protocollo per tener conto dell’esperienza acquisita nei primi due anni della sua attuazione. Il completamento è previsto per la prima parte del 2018 (cfr. anche sezione 2.2).

Un altro importante insegnamento concerne la rilevanza della tempistica in relazione alla dichiarazione di dissesto o di rischio di dissesto di un ente. L’intervento tempestivo in caso di crisi è cruciale per evitare l’ulteriore deterioramento dell’ente e minimizzare, quindi, il costo complessivo del dissesto. Al contempo, una valutazione di dissesto o di rischio di dissesto non deve essere fatta con ingiustificato anticipo. In caso contrario, si potrebbe generare un’inutile distruzione di valore in presenza di una possibilità di recupero. A tale riguardo, risulta importante, e andrebbe pertanto preservata, la discrezionalità accordata dal quadro attuale all’autorità di vigilanza.

L’esperienza maturata ha inoltre dimostrato quanta importanza rivesta l'adozione di efficaci misure di intervento precoce, la cui attuazione è tuttavia risultata complessa nell’attuale quadro giuridico. Sono state individuate due aree principali del quadro di riferimento che andrebbero modificate. Gli emendamenti da apportare sono indicati nel Parere della BCE relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi (CON/2017/47).

In primo luogo, vi è una considerevole sovrapposizione tra le misure di vigilanza previste dalla CRD IV e dal regolamento sull’MVU, da un lato, e le misure di intervento precoce definite dalla BRRD, dall'altro. La sovrapposizione riguarda sia i contenuti sia le condizioni per l’applicazione delle misure. Tale sovrapposizione pone ostacoli significativi alla concreta attuazione del quadro di intervento precoce, in particolare a causa della mancanza di chiarezza riguardo alle circostanze che ne determinano l'attivazione.

In secondo luogo, nell’esercizio dei propri poteri di intervento precoce, la BCE deve attenersi alle normative nazionali di trasposizione della BRRD. Ciò rende incerte e incoerenti le misure disponibili e le condizioni per la loro applicazione nei diversi Stati membri.

Di conseguenza, la BCE raccomanda di: a) eliminare dalla BRRD le misure di intervento precoce già contenute nella CRD IV e nell’SSMR; b) emendare l’SRMR al fine di fornire una base giuridica diretta ai poteri di intervento precoce della BCE e favorirne un’applicazione coerente.

Un ulteriore insegnamento concerne la necessità di garantire l’accesso alla liquidità durante la risoluzione. In alcuni casi il problema viene affrontato facendo ricorso alla capacità di fornire liquidità della banca acquirente. In altri è importante assicurare che, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, l’ente abbia accesso alla liquidità fino al ripristino della fiducia dei mercati. A tale riguardo, è significativo il ruolo svolto dal Fondo di risoluzione unico e la BCE è fortemente favorevole alla creazione di una rete di sicurezza comune (backstop). Quest’ultima dovrebbe fornire piena copertura al mandato del Fondo, ossia essere disponibile in caso di crisi sia di liquidità sia di solvibilità. Considerata l’importanza di disporre di risorse finanziarie sufficienti per un ordinato processo di risoluzione, l'istituzione di una rete comune dovrebbe essere effettuata non appena possibile, idealmente prima del termine del periodo di transizione verso la completa condivisione delle risorse del Fondo.

L’esperienza ha inoltre dimostrato che, dal punto di vista della stabilità finanziaria, si ridurrebbe la necessità di ricorrere alla risoluzione se gli strumenti di debito subordinati fossero obbligatoriamente detenuti da investitori al dettaglio. Si dovrebbe pertanto considerare l’introduzione di obblighi di informativa chiari e facilmente comprensibili e di altri presidi atti ad accrescere la consapevolezza degli investitori sui rischi associati a tali strumenti. Nella stessa ottica, sarebbe opportuno considerare, per ciascuno strumento, un taglio nominale minimo pari ad almeno 100.000 euro. Oltre a incrementare la soglia di investimento, ciò accrescerebbe la consapevolezza degli investitori, limitando così gli investimenti al dettaglio diretti. Su tali temi si dovrebbe promuovere la creazione di un quadro comune a livello europeo per evitare che gli Stati membri adottino impostazioni tra loro differenti, che condurrebbero a una frammentazione interna del mercato europeo in relazione a detti strumenti.

Comunicazione dei casi di enti in dissesto o a rischio di dissesto

La comunicazione è fondamentale per una gestione positiva delle crisi

La comunicazione svolge un ruolo cruciale nella gestione di una crisi. In caso di fallimento di una banca, non solo è importante trovare una soluzione alla crisi, ma anche comunicare efficacemente la soluzione al pubblico, per evitare contagi e preservare la stabilità finanziaria. Al riguardo, il coordinamento tra le diverse parti interessate è fondamentale, se si vuole veicolare un messaggio chiaro ed esaustivo.

A differenza delle azioni di risoluzione, per le quali il livello di divulgazione è definito dal regolamento SRM[36] e dalla BRRD, per le valutazioni di dissesto o rischio di dissesto di un ente non esistono disposizioni analoghe. Sarebbe opportuno fare chiarezza in merito alla pubblicazione di tali valutazioni.

Coordinamento delle comunicazioni successive alla valutazione di dissesto o rischio di dissesto di un ente

Quando ci si rivolge al pubblico è fondamentale curare la predisposizione delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le parti interessate

La predisposizione anticipata dei contenuti delle comunicazioni, i termini di riferimento, così come l’allineamento tra tutte le parti interessate, sono essenziali nel corso di una crisi. Per garantire tale allineamento, i gruppi incaricati della comunicazione di SRB, BCE e Commissione europea hanno iniziato a lavorare congiuntamente sin dalle fasi iniziali, ben prima delle decisioni riguardanti il dissesto. Ciò ha consentito l’adozione di una dettagliata strategia comunicativa che ha contribuito alla riuscita della gestione delle crisi.

I tempi della comunicazione esterna sono inoltre molto importanti e andrebbero accuratamente pianificati. Nel caso di Banco Popular Español, la decisione relativa al dissesto o al rischio di dissesto è stata presa nella tarda serata del martedì e in seguito comunicata a tutte le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, della BRRD. La comunicazione al pubblico ha avuto luogo il mattino seguente, quando l’SRB ha annunciato la vendita dell’ente a Banco Santander S.A.[37] e, successivamente, la vigilanza bancaria della BCE ha reso nota la decisione concernente il dissesto[38]. La scansione temporale delle comunicazioni ha tenuto conto della necessità di annunciare la soluzione (risoluzione, trasferimento dell’ente in liquidazione, ecc.) insieme al problema (fallimento dell’ente).

Il processo coordinato di comunicazione ha inteso fornire al pubblico informazioni complete sulla situazione della banca e sulle azioni intraprese dalle autorità competenti.

Nei casi di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, venerdì 23 febbraio 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha comunicato, mediante il proprio sito Internet ufficiale, di aver emesso una valutazione di dissesto o di rischio di dissesto[39]. Lo stesso giorno l’SRB ha informato il pubblico della decisione di non autorizzare la risoluzione dei due enti, aggiungendo che sarebbero quindi stati liquidati in base alle normali procedure fallimentari italiane[40]. Sempre nello stesso giorno, il Ministero delle Finanze italiano ha diffuso un comunicato stampa relativo all’indizione di una riunione nel fine settimana, mirata ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la continuità delle attività degli enti e tutelare, al contempo, tutti i depositanti e gli obbligazionisti privilegiati[41].

Richieste di accesso pubblico agli atti

La BCE ha ricevuto diverse richieste di accesso da parte del pubblico relative alle valutazioni di dissesto o di rischio di dissesto

La BCE ha ricevuto una serie di richieste di accesso pubblico alle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto, ai sensi della Decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea[42]. Analoghe richieste sono state rivolte anche alla Commissione europea e all’SRB.

Sono inoltre pervenute richieste di informazioni da parte di parlamenti nazionali e ministeri delle finanze. Diversi deputati del Parlamento europeo hanno rivolto interrogazioni scritte, sia sulla risoluzione di Banco Popular Español, sia sulla liquidazione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

La BCE ha risposto a tali interrogazioni e richieste di informazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza applicabili alla vigilanza bancaria. Le repliche alle interrogazioni scritte dei parlamentari europei sono state pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Pubblicazione delle versioni non riservate delle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto

Ad agosto 2017 la BCE ha deciso di pubblicare, sul proprio sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria, versioni non riservate delle proprie valutazioni di dissesto o rischio di dissesto

Una valutazione di dissesto o di rischio di dissesto è un giudizio emesso dalla BCE in relazione a un singolo ente. È indirizzata all’SRB per consentire a quest’ultimo di verificare se siano soddisfatte le condizioni per porre l’istituto in risoluzione. La valutazione costituisce una fase intermedia nel processo di risoluzione e la Commissione europea e le altre autorità competenti ne sono messe a conoscenza ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 18, paragrafo 1 dell’SRMR e dell’articolo 81, paragrafo 3, della BRRD. Le valutazioni di dissesto o rischio di dissesto rientrano tra i compiti di vigilanza affidati alla vigilanza bancaria della BCE. Sono pertanto sottoposte agli obblighi del segreto professionale e ai vincoli di riservatezza che si applicano a tutte le decisioni che la BCE adotta nel proprio ruolo di autorità di vigilanza.

Tuttavia, per finalità di trasparenza e per dar conto del proprio operato, e alla luce dell'interesse generale del pubblico, la BCE ha deciso di pubblicare versioni non riservate delle proprie valutazioni sul proprio sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria. Nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, non sono state rese pubbliche le informazioni riservate. La pubblicazione delle valutazioni di dissesto o di rischio di dissesto, in forma non riservata, rappresenta un’eccezione alla politica generale di comunicazione della BCE, che, in linea con la normativa[43], non divulga decisioni individuali in materia di vigilanza, perché tutelate dal segreto professionale.

Per il futuro sarà necessario chiarire il quadro giuridico relativo alla pubblicazione delle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto. Se la BRRD e l’SRMR attualmente non contemplano la pubblicazione delle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto, esse prevedono tuttavia la divulgazione dell’ordine o dello strumento mediante il quale si assume la decisione. Ciò, insieme all’elevato numero di richieste di diffusione di informazioni che hanno fatto seguito a tali valutazioni da parte dall’autorità competente, genera uno squilibrio comunicativo.

Audit da parte della Corte dei conti europea

Nel 2017 la Corte dei conti europea ha condotto una verifica di audit sull’efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE. La BCE ha offerto ampia collaborazione alla Corte dei conti europea nel corso della verifica; lo scorso 16 gennaio è stata pubblicata la relazione conclusiva[44]. Essa contiene raccomandazioni costruttive su un insieme di temi, tra cui la collaborazione, l’identificazione delle crisi e i piani di intervento e risanamento, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza nella gestione delle crisi da parte dell’MVU. Sei delle otto raccomandazioni formulate sono state accettate dalla BCE. Sono già state avviate le iniziative di attuazione delle raccomandazioni che riguardano, tra l’altro, la collaborazione con l’SRB, ulteriori indicazioni sui piani di risanamento e orientamenti sull'adozione di misure di intervento precoce. Delle due raccomandazioni che la BCE non ha accettato, una è stata respinta in quanto la BCE ha già sviluppato linee guida operative relative alle valutazioni di dissesto o di rischio di dissesto; l’altra perché la BCE ha ritenuto di aver già pienamente collaborato con la Corte dei conti europea nel corso dell’intervento revisionale, nel pieno rispetto del compito della Corte di esaminare l’efficienza operativa della gestione della BCE[45].

2.2 Interazioni con il Comitato di risoluzione unico

La BCE e l’SRB hanno proseguito la stretta collaborazione disciplinata dal protocollo d’intesa

Nel 2017 la BCE e l’SRB hanno continuato a collaborare in stretto raccordo sulla base di un protocollo d’intesa bilaterale. Il protocollo, siglato alla fine del 2015, stabilisce le regole per la collaborazione e lo scambio di informazioni. Nel corso dell’anno, le informazioni sono state scambiate sia con frequenza regolare sia in relazione a circostanze specifiche.

Dalla fine del 2016, l’SRB può accedere direttamente a informazioni e dati di vigilanza rilevanti, archiviati nei sistemi informatici della BCE; l’ampiezza dei diritti d'accesso è stata definita nel protocollo d’intesa. Ciò ha snellito e automatizzato lo scambio di informazioni, consentendo di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione a carico delle banche. Inoltre, la BCE ha modificato il sistema informatico, in modo che, a partire dal 2018, anche l’SRB potrà utilizzarlo per finalità legate alla risoluzione.

In linea con il protocollo, la collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB si intensifica al deteriorarsi delle condizioni di un ente significativo. In particolare (ma non solo), la collaborazione e lo scambio di informazioni si sono accentuate nel 2017 in relazione agli enti dichiarati in dissesto o a rischio di dissesto (ovvero Banco Popular Español, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza).

Secondo le disposizioni in esso contenute, nel 2017 la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB hanno avviato una revisione del protocollo d’intesa. L’obiettivo è modificarne alcune parti per tener conto dell’esperienza acquisita nei primi due anni della sua attuazione e prevedere soluzioni alle difficoltà concretamente riscontrate. La revisione dovrebbe completarsi nella prima metà del 2018, determinando un ulteriore rafforzamento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB.

Al di là dello scambio di informazioni, la stretta collaborazione tra i due organismi è inoltre garantita da altri accordi. Un rappresentante della BCE partecipa, infatti, alle riunioni esecutive e plenarie dell’SRB. Analogamente, il Presidente dell’SRB è invitato a tutte le riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE, se pertinenti. L’obiettivo è promuovere uno scambio ai più alti livelli tra i due organi direttivi. La collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB assume una connotazione costruttiva e ancor più intensa a livello tecnico nell'ambito dei rispettivi gruppi di lavoro. Inoltre, i gruppi di vigilanza congiunti e i gruppi interni per la risoluzione si confrontano in relazione alle singole banche. Vengono organizzati anche periodici scambi di esperti tra le funzioni orizzontali della vigilanza bancaria della BCE e l’SRB. Le due istituzioni intrattengono poi stretti contatti in ambiti rilevanti dal punto di vista della vigilanza e della risoluzione.

Come nei due anni precedenti, la vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB sui piani di risanamento ricevuti da tutti gli enti significativi nei confronti dei quali agiva in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. Del riscontro ricevuto dall’SRB si è tenuto poi conto nella valutazione finale di tali piani effettuata dalla vigilanza.

La vigilanza bancaria della BCE è stata consultata sulle proposte di piani di risoluzione e sui requisiti MREL

Viceversa, nel 2017 l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE in merito alle proposte di piani di risoluzione per un gran numero di enti significativi. Per un sottoinsieme di enti per i quali era stato presentato un piano di risoluzione, la vigilanza bancaria della BCE è stata consultata anche in relazione ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabiliti dall’SRB. La vigilanza bancaria della BCE ha valutato sia le proposte relative ai piani di risoluzione, sia i requisiti MREL dal punto di vista prudenziale e ha trasmesso le proprie conclusioni all’SRB. Quest’ultimo ha consultato la vigilanza bancaria della BCE anche in relazione al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico. La vigilanza bancaria della BCE ha valutato il potenziale impatto sugli enti significativi in un’ottica di continuità operativa e ha comunicato l’esito di tali approfondimenti all’SRB.

2.3 Attività sui piani di risanamento

La BRRD richiede agli enti di stilare e mantenere aggiornato un piano di risanamento che delinei le misure che l’ente stesso può intraprendere per ricostituire la propria posizione finanziaria nell’eventualità di un considerevole peggioramento

La valutazione dei piani di risanamento presentati dagli enti significativi, indicata, tra l’altro, nella BRRD, nel Regolamento delegato 2016/1075[46] e negli orientamenti dell’ABE[47], rientra a pieno titolo tra i compiti di vigilanza. L’obiettivo di tale attività è riuscire a ristabilire la sostenibilità degli enti nei periodi di maggiore tensione. In conformità con gli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP[48], i risultati complessivi della valutazione dei piani di risanamento confluiscono nelle valutazioni SREP.

Piani di risanamento del ciclo 2016: valutazione e analisi comparata

Il ciclo 2016 di valutazione dei piani di risanamento per gli enti significativi, il secondo dall’avvio dell’MVU, si è svolto da settembre 2016 alla fine di agosto 2017. Gli enti significativi hanno presentato 109 piani. Nel caso degli enti vigilati su base consolidata dalla BCE, i piani sono stati presentati in due tornate, a settembre e a dicembre 2016, per consentire ai GVC di effettuare le valutazioni al di fuori dei picchi lavorativi collegati allo SREP e contare su maggiori risorse. La maggior parte dei piani è stata inviata alla vigilanza bancaria della BCE a dicembre 2016. L’intero processo, dalla valutazione dei piani di risanamento alla successiva adozione di decisioni congiunte con le altre autorità competenti, ove necessario[49], può durare fino a sei mesi.

Il ciclo 2016 ha consentito il primo raffronto completo dei piani, in quanto sono stati presentati tutti in ottemperanza alla BRRD. Nel ciclo precedente, per via di ritardi nel recepimento della direttiva in alcuni Stati membri, una quota sostanziale dei piani era stata presentata ai sensi della normativa nazionale esistente prima della BRRD. Inoltre, con il Regolamento delegato 2016/1075 del 23 marzo 2016, gli enti significativi sono stati informati sui contenuti attesi e sui criteri minimi applicati dalle autorità competenti nella valutazione dei piani di risanamento.

L’analisi comparata dei piani presentati nel 2016 ha mostrato notevoli miglioramenti, in termini di completezza e qualità. Nonostante ciò, circa il 20 per cento dei piani valutati sono stati sottoposti a un piano d’azione dedicato (ovvero, la vigilanza ha chiesto agli enti significativi interessati di migliorare i propri piani di risanamento) oppure dichiarati carenti in modo sostanziale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della BRRD. Nel secondo caso, si richiede all’ente significativo di presentare una revisione del piano entro due mesi (prorogabili a tre).

L’analisi comparata ha inoltre evidenziato che pianificare correttamente le azioni di risanamento (ovvero, essere adeguatamente preparati a eventuali situazioni di crisi) incrementa le probabilità che le opzioni di risanamento siano attivate in maniera tempestiva ed efficace.

Sono due le principali conclusioni emerse dalla valutazione e dall’analisi comparata dei piani. In primo luogo, i piani di risanamento devono essere attuabili nella pratica. In secondo luogo, gli enti significativi sembrano sovrastimare le proprie capacità potenziali di risanamento. Entrambi gli aspetti sono stati individuati come prioritari per la valutazione dei piani di risanamento da parte della vigilanza bancaria della BCE nel periodo a venire.

Piani di risanamento del ciclo 2017: iter e schemi standardizzati

Il ciclo 2017 di valutazione dei piani di risanamento per gli enti significativi ha nuovamente previsto due tornate per la presentazione dei piani, a settembre e a dicembre 2017. Il ciclo si protrarrà fino all’estate 2018. Gli enti significativi che hanno presentato piani di risanamento sono 107.

Per il secondo anno consecutivo, gli enti trasmetteranno uno schema di segnalazione standardizzato insieme ai piani di risanamento. Lo schema agevola la presentazione dei dati necessari ai piani di risanamento e alla loro valutazione, incrementando in misura significativa la qualità dai dati forniti.

Prospettive future: attenzione alla fattibilità dei piani di risanamento e loro correlazione con la gestione delle crisi

Come illustrato nei risultati dell’analisi comparata del ciclo 2016, un obiettivo chiave delle attuali valutazioni e interazioni con gli enti significativi è rendere i piani di risanamento di più facile esecuzione e utilizzo.

Sulla base dell'esperienza di due anni, la vigilanza bancaria della BCE è giunta alla conclusione che non tutti i piani possono essere efficacemente attuati o tradotti in termini operativi. Ciò è legato alla loro lunghezza e complessità (alcuni sono lunghi circa duemila pagine), così come alla mancanza di processi chiari o azioni concrete che indichino come attuarli efficacemente in condizioni di stress. Si tratta di una notevole carenza, dal momento che lo scopo di un piano di risanamento è fornire agli organi di gestione della banca una serie sufficiente di opzioni da porre in essere in maniera tempestiva ed efficace, soprattutto in condizioni di particolare tensione.

Nel corso del 2018, la vigilanza bancaria della BCE intende rendere note le migliori prassi seguite da alcuni enti significativi per aiutare le banche ad accrescere il carattere operativo dei piani adottati.

Con l’adozione di migliori piani di risanamento, inoltre, la vigilanza bancaria della BCE sarà in grado di utilizzare sistematicamente i risultati delle valutazioni condotte su di essi per l’individuazione e la gestione delle crisi, e di integrare tali risultati nella valutazione SREP.

2.4 Gestione delle crisi degli enti meno significativi

La gestione di una situazione di crisi che coinvolge un ente meno significativo richiede un elevato livello di scambio di informazioni e di coordinamento tra l’ANC competente, incaricata della vigilanza diretta, e la BCE, responsabile della funzione di supervisione e autorità competente per le decisioni sulle procedure comuni.

L’ANC è responsabile per le decisioni, le misure e le azioni di vigilanza assunte in caso di crisi di un ente meno significativo. La necessità di una più stretta collaborazione si presenta nel momento in cui un ente meno significativo si approssima al punto di non sopravvivenza. In tal caso, occorre prendere in considerazione la liquidazione o la risoluzione dell’ente, soluzioni che potrebbero includere procedure comuni come la revoca dell’autorizzazione, la valutazione delle acquisizioni o degli incrementi di partecipazioni qualificate e la concessione di nuove autorizzazioni (ad esempio, per un ente ponte).

In questo scenario la BCE segue la situazione degli enti meno significativi in crisi, supporta le attività di gestione della crisi svolte dalle ANC e, su loro proposta, predispone proposte di decisione sulle procedure comuni. Tali decisioni sono approvate dal Consiglio di vigilanza e adottate dal Consiglio direttivo.

Quadro di gestione delle crisi degli enti meno significativi

Nel 2017 è divenuto operativo il quadro di cooperazione per la gestione della crisi degli enti meno significativi. Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori standard comuni di vigilanza per garantire la coerenza delle procedure seguite delle ANC nella gestione delle crisi degli enti meno significativi.

Nel 2017 è divenuto operativo, un quadro di cooperazione tra la BCE e le ANC per la gestione delle crisi degli enti meno significativi (Management Cooperation Framework), già utilizzato in diverse occasioni. L’obiettivo di tale quadro è fornire supporto alle ANC e alla BCE nelle attività collegate alla gestione delle crisi, assicurando inoltre la cooperazione e lo scambio di informazioni sia tra BCE e ANC, sia con ogni altra eventuale parte interessata (ad esempio, le competenti autorità di risoluzione). Nel corso del 2017, la collaborazione tra le ANC e la BCE in diversi casi di crisi di enti meno significativi è stata caratterizzata da un regolare e proficuo scambio informativo, che ha consentito di adottare decisioni in tempi relativamente ridotti.

La BCE e le ANC hanno effettuato un ulteriore passo avanti nel 2017 sviluppando uno standard comune di vigilanza (Joint Supervisory Standard, JSS) sulle prassi che le ANC devono seguire nella gestione delle crisi e nella collaborazione con le autorità di risoluzione, che sarà finalizzato nel 2018. Tale standard garantirà l’applicazione, a livello nazionale, di prassi coerenti di gestione delle crisi degli enti meno significativi, promuovendo pertanto risultati comuni di vigilanza all’interno dell’MVU; prevedrà inoltre la collaborazione e la condivisione di informazioni tra le ANC e le autorità coinvolte nel Meccanismo di risoluzione unico (il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione), se rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Parallelamente, nel 2017 la BCE e le ANC hanno elaborato uno standard comune, da finalizzare anch’esso nel 2018, sulle procedure di vigilanza delle ANC a fronte del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali minimi da parte degli enti meno significativi. Tale standard promuoverà la conoscenza condivisa delle procedure amministrative adottate per fronteggiare il deterioramento della situazione finanziaria degli enti meno significativi, con particolare riferimento alle fasi in cui richiedere misure correttive e alle condizioni per avviare le procedure di revoca delle autorizzazioni.

3 Il ruolo del Meccanismo di vigilanza unico nell’architettura di vigilanza europea e mondiale

3.1 Cooperazione a livello europeo e internazionale

Le banche dell’area dell’euro hanno succursali e filiazioni in 94 paesi esterni all’UE (dati al 31 dicembre 2016)

Il Meccanismo di vigilanza unico collabora ampiamente con altre autorità sia all’esterno che all’interno della UE, dal momento che le banche dell’area dell’euro sono operative in più di 90 giurisdizioni al di fuori dell’area europea (cfr. figura 4). La BCE è quindi impegnata nell’agevolare la cooperazione, contribuendo ai lavori dei collegi delle autorità di vigilanza o elaborando strumenti di collaborazione, come i protocolli di intesa. Sono stati negoziati protocolli di intesa aventi per controparti le autorità di vigilanza degli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area all’euro e dei paesi terzi e nonché le autorità nazionali di supervisione sui mercati.

Figura 4
Succursali e filiazioni di banche dell’area dell’euro in paesi non appartenenti all’UE

Fonte: segnalazioni contabili e Register of Institutions and Affiliates Database.

In linea generale, la vigilanza bancaria della BCE coopera con le altre autorità di vigilanza siglando protocolli di intesa, partecipando ai collegi delle autorità di vigilanza o definendo accordi caso per caso.

Figura 5
Attività di cooperazione internazionale ed europea della BCE

I protocolli di intesa per la cooperazione con le altre autorità di vigilanza

La cooperazione con autorità di paesi terzi

Nel tempo, i protocolli di intesa esistenti tra le ANC dell’area dell’euro e le autorità di vigilanza dei paesi terzi sono stati sostituiti da protocolli tra queste e la BCE

La BCE è impegnata a portare avanti una fruttuosa cooperazione con le autorità dei paesi terzi e ad agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza transfrontaliera. Ove possibile, la vigilanza bancaria della BCE ha aderito ai protocolli di intesa esistenti, concordati dalle ANC dei paesi dell’area dell’euro con le autorità di vigilanza dei paesi terzi prima dell’istituzione dell’MVU. In alcuni casi, la vigilanza bancaria della BCE ha dovuto sviluppare soluzioni di collaborazione mirate. La BCE sta progressivamente sottoscrivendo nuovi protocolli di intesa con le autorità di vigilanza dei paesi terzi, in sostituzione di quelli già in essere tra queste ultime e le ANC dei paesi dell’area dell’euro.

La cooperazione all’interno dello Spazio economico europeo

Nel rispetto delle disposizioni della CRD IV sulla cooperazione e lo scambio di informazioni fra autorità competenti all’interno dell’UE, la BCE collabora frequentemente con le ANC dei paesi dell’UE che non rientrano nell’area dell’euro, con le quali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU, sta negoziando un protocollo di intesa per stabilire dettagli aggiuntivi e migliorare ulteriormente la collaborazione. Inoltre, il protocollo di intesa tra Unione europea e Spazio economico europeo (SEE) sulla vigilanza prudenziale delle succursali significative nei paesi nordici[50], firmato nel 2016 dalla BCE, è stato sottoscritto da altre cinque autorità.

La vigilanza bancaria della BCE ha anche concluso due protocolli di intesa con autorità nazionali di supervisione sui mercati, sulla base di un modello predisposto dalla BCE in cooperazione con l’ESMA.

Finora i regimi di riservatezza di 35 autorità di vigilanza di paesi terzi sono stati sottoposti alla valutazione di equivalenza prevista dal Network on Equivalence dell’ABE in materia

Al fine di assicurare uniformità a livello di UE, la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con una rete dedicata di esperti dell’ABE (Network on Equivalence), che svolge valutazioni di equivalenza sui regimi di riservatezza delle autorità di vigilanza dei paesi terzi. I protocolli di intesa per la cooperazione nell’ambito della vigilanza possono essere conclusi solo se viene rispettato il requisito di equivalenza previsto in relazione al segreto professionale.

I collegi delle autorità di vigilanza

L’efficacia dell’attività svolta dai Collegi delle autorità di vigilanza è essenziale per la vigilanza consolidata sugli enti creditizi transfrontalieri operanti a livello internazionale

I collegi delle autorità di vigilanza sono strutture di coordinamento permanenti ma flessibili, che riuniscono le autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri. Essi svolgono un ruolo importante per le banche dell’area dell’euro che sono presenti in paesi non appartenenti all’area.

Secondo la legislazione europea, nel caso di enti creditizi operanti a livello transfrontaliero, è nell’ambito dei collegi che le autorità di vigilanza del paese di origine e quelle del paese ospitante devono scambiarsi le informazioni pertinenti e approvare le valutazioni dei rischi e i requisiti patrimoniali e di liquidità per le banche dell’Unione europea. Se i GVC esercitano la vigilanza sulle banche nell’area dell’euro, i collegi delle autorità di vigilanza agevolano le attività di supervisione su base consolidata al di fuori dell’area dell’euro.

Nel 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha operato come autorità di vigilanza su base consolidata in 30 collegi dell’UE, che sono stati quindi presieduti dai GVC di competenza. Ciascuno di tali organi comprende le ANC dei rispettivi Stati membri dell’UE, l’ABE e la BCE. Ai collegi delle autorità di vigilanza possono partecipare in qualità di osservatori le autorità dei paesi terzi in cui l’ente creditizio detiene filiazioni o succursali.

Sette enti transfrontalieri con sede in Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro operano nell’area dell’euro tramite enti significativi. Ai sensi della legislazione europea, la vigilanza bancaria della BCE è membro attivo dei rispettivi collegi di vigilanza, presieduti dalla ANC interessata. Il GVC incaricato della vigilanza sulla filiazione o sulla succursale che opera nell’area dell’euro rappresenta la BCE nei collegi e ne espleta le funzioni.

Inoltre, quattro enti significativi svolgono attività transfrontaliere solo al di fuori dell’UE. Per questi enti la vigilanza bancaria della BCE agisce in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata e si avvale dei collegi per lo scambio di informazioni.

Infine, per cinque enti internazionali con sede in paesi terzi e filiazioni qualificate come significative nell’area dell’euro, i GVC competenti agiscono in qualità di autorità di vigilanza dei paesi ospitanti nei collegi organizzati dall’autorità di vigilanza su base consolidata dei paesi terzi interessati.

Stato di avanzamento del regime di cooperazione stretta

Gli Stati membri dell’UE la cui moneta non è l’euro possono partecipare all’MVU in regime di cooperazione stretta. Le condizioni principali al riguardo sono stabilite nell’articolo 7 del regolamento sull’MVU, mentre gli aspetti procedurali sono definiti nella Decisione BCE/2014/5. Nel 2017 non sono pervenute richieste formali di cooperazione stretta.

Il Review Panel dell’ABE

La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a partecipare attivamente al Review Panel dell’ABE, cui spetta il compito di condurre valutazioni orizzontali volte a rafforzare la coerenza tra i risultati dell’attività di vigilanza.

Nel 2017 il Review Panel ha effettuato una verifica orizzontale degli orientamenti dell’ABE incentrata sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva CRD IV relativamente alla valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O‑SII). Obiettivo dell'esercizio era valutare a) l’effettiva applicazione delle disposizioni stabilite negli orientamenti e b) le procedure poste in essere dalle autorità competenti al fine di individuare adeguatamente le condizioni in base alle quali riconoscere gli enti creditizi come altri enti a rilevanza sistemica.

Poiché spetta alle ANC identificare gli altri enti a rilevanza sistemica, il ruolo della BCE nella verifica consisteva nel chiarire i compiti dell’MVU in relazione a tali enti. La direttiva CRD IV attribuisce alle ANC il compito di applicare requisiti di riserva di capitale aggiuntivi agli altri enti a rilevanza sistemica. La BCE, in linea con il proprio mandato e le proprie responsabilità macroprudenziali, può richiedere successivamente un’integrazione delle riserve di capitale, imponendo requisiti più elevati come prescrive l’articolo 5 del regolamento sull’MVU. A giugno 2016 la BCE ha introdotto una metodologia per la definizione di un livello minimo dei requisiti relativi alla riserva di capitale per altri gli enti a rilevanza sistemica, in modo da assicurare un trattamento coerente dei rischi sistemici o macroprudenziali nell’intera area dell’euro. Nel 2017, dopo aver valutato le riserve patrimoniali che le ANC hanno dichiarato di voler applicare agli altri enti a rilevanza sistemica, la BCE non ha ravvisato la necessità di esercitare la propria facoltà di imporre requisiti più elevati in materia di riserve di capitale. La valutazione svolta ha anche tenuto conto del fatto che tutti i requisiti patrimoniali aggiuntivi, applicati alle banche identificate come altri enti a rilevanza sistemica dalle autorità nazionali, sono stati fissati a un livello pari o superiore a quello minimo previsto della BCE.

I Programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I Programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell’FMI consistono in una valutazione completa e approfondita del settore finanziario di una determinata giurisdizione. Essi includono: a) l’individuazione delle principali vulnerabilità del settore finanziario e la valutazione della sua capacità di tenuta; b) la valutazione delle politiche nazionali per la stabilità finanziaria, nonché del quadro di riferimento e delle prassi in materia di vigilanza; c) la valutazione dei presidi di tenuta finanziaria e della capacità del sistema finanziario di gestire e risolvere le crisi finanziarie.

Nel 2017 l’FMI ha avviato un FSAP relativo all’area dell’euro

A gennaio 2017 il Presidente del Comitato economico e finanziario dell’Unione europea ha chiesto all’FMI di condurre un FSAP dell’UE/area dell’euro con l’obiettivo di prendere atto della nuova architettura di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie nell’area dell’euro. Il FSAP, avviato a giugno 2017, approfondisce pertanto, fra l’altro, la supervisione bancaria e la gestione delle crisi degli enti significativi. A tal fine, l’FMI condurrà a) una valutazione dettagliata, che verrà tradotta in un giudizio sintetico, rispetto ai Principi fondamentali di Basilea[51] per un’efficace vigilanza bancaria[52] (Basel Core Principles, BCP) e b) un’analisi della conformità ad alcuni dei principi internazionali in materia di sistemi di risoluzione delle crisi (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) elaborati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). In aggiunta, il Fondo a) analizzerà l’assetto della vigilanza sugli enti meno significativi, senza giudizi sintetici e b) valuterà la solvibilità del sistema bancario nell’ambito della valutazione sui rischi. Precedentemente alla prima missione dell’FMI nell’ambito di tale FSAP, la BCE aveva predisposto un’autovalutazione sulla base dei BCP, vagliata dal Consiglio di vigilanza e approvata dal Consiglio direttivo della BCE. In risposta alla richiesta del Fondo di valutare l’impatto delle normative nazionali sull’efficacia della vigilanza bancaria europea, anche le ANC hanno dato il loro contributo in merito. La prima missione, con più di 60 incontri con tutte le cinque aree operative della vigilanza bancaria della BCE e con i relativi servizi condivisi, si è tenuta tra ottobre e novembre 2017.

Il Programma dovrebbe terminare nel 2018 e le relative conclusioni confluiranno nelle consultazioni dell’FMI ai sensi dell’articolo IV con l’area dell’euro, che dovrebbero concludersi nel luglio 2018.

Nei FSAP condotti dal Fondo sui singoli paesi dell’area, sono le autorità nazionali a svolgere un ruolo guida. Tuttavia, anche la BCE viene fortemente coinvolta, in virtù del proprio mandato che prevede tra gli obiettivi principali: a) assicurare la comparabilità e la coerenza della componente FSAP relativa al settore bancario per i paesi appartenenti all’area dell’euro; b) sfruttare, per quanto possibile, le sinergie che possono derivare dalle prove di stress condotte sulle banche a livello di Unione europea/area dell’euro; c) garantire un’accurata rappresentazione delle caratteristiche principali del quadro per la vigilanza micro e macroprudenziale sul settore bancario europeo. Nel 2017 l’FMI ha concluso i FSAP relativi a Lussemburgo e Spagna; ha inoltre avviato il FSAP per il Belgio. I Programmi riguardanti Francia, Italia e Malta dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2018. I risultati del FSAP dell’area dell’euro dovrebbero essere resi noti prima di allora e pertanto i Programmi nazionali potranno tenerne conto, in particolare con riferimento alla conformità ai BCP per un’efficace supervisione bancaria.

Più in generale, i futuri programmi per i paesi dell’area dell’euro dovrebbero riprendere le conclusioni e le raccomandazioni del FSAP relativo all’area dell’euro, specie per quanto riguarda la vigilanza e la gestione delle crisi degli enti significativi. Tale approccio sarà coerente con l’attuale assetto di governance europeo e rifletterà le competenze stabilite a livello di Stati membri, di area dell’euro e di UE. Al contempo contribuirà ad assicurare che l’azione di sorveglianza e le raccomandazioni dell’FMI continuino a essere efficaci e pertinenti per tutte le autorità competenti.

Riquadro 2 Preparativi in vista della Brexit

Durante il 2017, la Brexit è divenuta una delle questioni più rilevanti per la vigilanza bancaria della BCE. Al fine di promuovere un approccio coerente, la vigilanza bancaria ha avviato un progetto a livello di MVU volto ad assicurare che le banche e le autorità di vigilanza siano adeguatamente preparate.

In termini pratici, l’iniziativa prevede sia compiti relativi alla definizione della policy, sia l’interazione con le istituzioni coinvolte e le altre parti interessate. Per affrontare e chiarire le criticità che la Brexit pone alla vigilanza è importante definire gli orientamenti di policy e le aspettative delle autorità di vigilanza. Tali orientamenti assicurano che le questioni cruciali siano trattate in maniera coerente all’interno dell’MVU e consentano agli addetti di vigilanza di fornire indicazioni chiare agli enti di credito, ad esempio in relazione alla necessità di assicurare un’adeguata gestione del rischio, di disporre di infrastrutture solide e di un organico commisurato alle attività da svolgere. Fra i temi trattati figurano la valutazione dei modelli operativo-contabili di tipo “back-to-back”, il trattamento cui sottoporre i modelli interni trasferiti dal Regno Unito all’MVU, la governance interna e la gestione del rischio.

La BCE ha organizzato un seminario rivolto alle banche per informarle sulle proprie aspettative di vigilanza e su quelle delle ANC. Inoltre, sul sito della vigilanza bancaria della BCE sono state pubblicate le risposte alle domande più ricorrenti al fine di fornire linee guida, soprattutto alle banche che intendono trasferire le loro attività dal Regno Unito all’area dell’euro. Le domande riguardano temi quali le procedure autorizzative e l’ampiezza delle licenze per l’esercizio dell’attività bancaria, oltre alle questioni sopra menzionate. La BCE ha anche trasmesso messaggi chiave nelle edizioni delle newsletter di vigilanza dell’MVU pubblicate in estate, autunno e in inverno.

Perché siano adeguatamente preparati alla Brexit, la BCE ha avviato dialoghi strutturati con gli enti significativi che attualmente operano nel Regno Unito. I GVC hanno iniziato a esaminare gli scenari connessi alla Brexit, elaborati dalle banche e recepiti nei rispettivi piani di contingenza. Contestualmente, sono stati messi a punto piani per le banche che, in previsione della perdita dell’autorizzazione bancaria europea, intendano trasferirsi dal Regno Unito all’area dell’euro. L’obiettivo è assicurare un approccio prudenziale nella concessione dell’autorizzazione all’attività bancaria ai nuovi enti di credito e nel trasferimento delle attività agli enti già esistenti. La BCE e le ANC operano in stretto contatto anche con le altre autorità che vigilano sugli enti che fanno parte di gruppi bancari dell’area dell’euro, comprese le autorità del Regno Unito e di paesi terzi, per assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le autorità competenti e far fronte all’evoluzione del settore bancario nell'area dell’euro.

La Brexit rimarrà un tema prioritario per la vigilanza nel 2018

La Brexit rimarrà una delle principali priorità della vigilanza. Quando le banche passeranno all’attuazione dei piani relativi alla Brexit, l’attenzione si sposterà dai lavori preparatori alla valutazione dei casi reali e all’attuazione pratica degli orientamenti di policy sopra menzionati. Nonostante esista un accordo politico sulla negoziazione di un possibile periodo di transizione, c’è ancora incertezza sul risultato di tale negoziato. La BCE consiglia alle banche di prepararsi alla Brexit in modo proattivo e tempestivo per avere la certezza di disporre per tempo di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività nell’UE. Tuttavia, a seconda dell’andamento del dibattito politico sul periodo di transizione, le banche potrebbero discutere con le autorità di vigilanza la possibilità di un’eventuale estensione temporale dell’attuazione di alcuni aspetti dei loro piani di ricollocamento individuali.

La BCE, assieme alle ANC, continuerà a valutare, oltre alle richieste di autorizzazione all’attività bancaria, i piani degli enti creditizi relativi al ricollocamento delle attività verso l’area dell’euro. Le autorità di vigilanza verificheranno, in particolare, il rispetto da parte delle banche degli indirizzi di policy dell’MVU e delle aspettative di vigilanza, al fine di evitare, in particolare, la costituzione nell’area dell’euro di società fittizie, ovvero enti con un’operatività minima nell'area dell'euro che esternalizzano ampiamente le loro attività nell’UE a enti di paesi terzi. La BCE elaborerà, se necessario, ulteriori indirizzi di policy e informerà l’industria e le altre parti interessate sulle aspettative delle autorità di vigilanza. La BCE si sta preparando per garantire un passaggio lineare alla vigilanza diretta su quegli enti che vedranno crescere il proprio volume di attività nell’area dell’euro e probabilmente diventeranno enti significativi nel breve o nel medio periodo. La BCE continuerà a interagire con le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante per tenere sotto attenta osservazione il grado di preparazione delle banche dell’area dell’euro, così come delle banche che sono in procinto di trasferirsi. La BCE ha inoltre in programma di organizzare altri seminari sui piani di trasferimento delle banche e di aggiornare regolarmente la pagina il contenuto delle risposte alle domande più ricorrenti sulla Brexit.

3.2 Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

Il contributo al processo di Basilea

Il 2017 ha segnato la finalizzazione di Basilea III, la pietra angolare del quadro normativo post-crisi. La BCE, che è attivamente impegnata nel lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), ha contribuito al processo di definizione degli standard partecipando alle riunioni sugli aspetti di policy, mettendo a disposizione le proprie competenze nei vari gruppi del Comitato, cooperando con i membri dello stesso in Europa e nel mondo e contribuendo alle pertinenti analisi di impatto.

La finalizzazione di Basilea III

Le riforme concordate sono un importante passo avanti verso il ripristino della fiducia nei coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio delle banche

La BCE accoglie positivamente la finalizzazione di Basilea III, che rafforza il quadro normativo e rappresenta un importante passo in avanti verso il ripristino della fiducia nei coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio delle banche. La BCE ha partecipato attivamente alle discussioni sugli aspetti di policy. La finalizzazione di Basilea III rappresenta un forte segnale di continuità nella cooperazione internazionale sulla regolamentazione bancaria. Le riforme concordate contribuiscono a dare certezza al quadro regolamentare e permettono alle banche di assumere decisioni informate. Il periodo previsto per la progressiva implementazione, a partire dal 2022 e fino al 2027, consentirà alle banche, anche a quelle che più risentiranno delle riforme, una migliore gestione degli impatti.

Attuazione e valutazione delle policy

Man mano che l’attenzione si concentra sull’implementazione delle riforme concordate, la BCE coadiuva i legislatori e il Comitato di Basilea nell’assicurarne l’efficacia

La BCE ritiene essenziale che tutte le parti recepiscano le riforme concordate in maniera coerente. A tal fine, ha fornito consulenza tecnica ai legislatori, in particolare attraverso i suoi pareri legali sulle proposte della Commissione europea per la revisione del quadro regolamentare definito da CRD IV/CRR (cfr. riquadro 3). La BCE prevede di fornire un supporto simile nel contesto delle menzionate riforme.

Negli anni a venire, il Comitato di Basilea continuerà a lavorare per identificare le criticità riscontrate dalle autorità di vigilanza nell’implementazione pratica di Basilea III e, più in generale, per promuovere una vigilanza bancaria forte. Il Comitato di Basilea avvierà anche una valutazione ex post delle riforme implementate a partire dalla crisi. La BCE continuerà a contribuire attivamente all’agenda del Comitato di Basilea.

Il contributo ai lavori dell’Autorità bancaria europea

Nel corso del 2017, la vigilanza bancaria della BCE ha operato in stretta collaborazione con l’ABE per il raggiungimento di obiettivi condivisi, ovvero una maggiore stabilità finanziaria e la promozione di una vigilanza uniforme in tutto il settore bancario europeo.

La vigilanza bancaria della BCE contribuisce attivamente ai lavori dell’ABE a tutti i livelli. Nel 2017, gli esperti della vigilanza bancaria della BCE erano presenti in 45 sottostrutture dell’ABE, in quattro delle quali nel ruolo di presidenti o copresidenti. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato al Consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE in qualità di membro senza diritto di voto.

I due esempi che seguono mostrano gli importanti progressi compiuti dai gruppi di lavoro dell’ABE e come quest’ultima e la BCE siano complementari nel raggiungimento degli obiettivi comuni.

In primo luogo, nel 2017 l’ABE ha pubblicato assieme all’ESMA alcuni orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave, per consentire alle banche di dotarsi di strutture di governance solide e alle autorità di vigilanza di condurre la valutazione della professionalità e onorabilità degli esponenti sulla base di regole comuni. In stretto coordinamento con l’ABE, la BCE ha elaborato e pubblicato i propri orientamenti in materia, chiarendo i criteri prudenziali e il processo da seguire nel valutare l’idoneità dei membri degli organi di amministrazione delle banche.

In secondo luogo, la supervisione bancaria della BCE ha pienamente integrato i principi definiti dall’ABE negli orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese sui crediti degli enti creditizi, pubblicati nel 2017, nel quadro della sua metodologia interna per la valutazione dello stato di preparazione delle banche all’attuazione dell’IFRS 9.

Nel corso del 2017, la BCE ha inviato all’ABE alcune notifiche nell’ambito della procedura c.d. comply or explain[53] (conformità o spiegazione) con riferimento a otto[54] orientamenti dell’ABE, incluso l’orientamento di un comitato congiunto, e a una raccomandazione dell’ABE[55]. In tutti questi casi, la BCE ha notificato all’ABE la propria conformità agli orientamenti o l’intenzione di recepirli.

Riquadro 3 Revisione della legislazione bancaria dell’Unione europea (CRR/CRD IV, BRRD e regolamento SRM)

La proposta

A novembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato un articolato pacchetto di emendamenti alla normativa dell’UE sui requisiti patrimoniali (CRR e CRD IV) e sulla gestione delle crisi (BRRD e regolamento SRM). Il Consiglio dell’Unione europea ha iniziato il riesame della proposta della Commissione nel primo trimestre del 2017. La Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha pubblicato i relativi progetti di relazione a novembre 2017. L’adozione finale delle modifiche è prevista tra la fine del 2018 e il primo trimestre del 2019.

La BCE ha fornito ai co-legislatori una consulenza specialistica sulla bozza di emendamenti. Gli esperti della BCE hanno rappresentato con regolarità le osservazioni della BCE sul pacchetto proposto al gruppo “Servizi finanziari” del Consiglio dell’UE. Inoltre, su richiesta del Parlamento e del Consiglio dell’UE, la BCE ha emesso tre pareri che definiscono il suo orientamento di policy sul pacchetto[56].

Tavola A
Una rassegna delle aree prudenziali coperte dalla proposta della Commissione europea

* Questo dossier è stato redatto e finalizzato nel dicembre 2017. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore nel gennaio 2018.

Gli orientamenti di policy della BCE sul pacchetto di riforme proposte

Nei pareri formulati, la BCE ha espresso il proprio sostegno al pacchetto di emendamenti proposto dalla Commissione, il cui obiettivo è rafforzare in misura consistente il quadro normativo e la capacità di tenuta del settore bancario. Tuttavia, la BCE ha anche espresso alcune specifiche perplessità e indicazioni.

Con riferimento al quadro normativo, la BCE ha condiviso in linea generale la proposta di consentire alle autorità di vigilanza di ammettere deroghe, a determinate condizioni, ai requisiti patrimoniali individuali applicabili alle filiazioni con sede in uno Stato membro diverso da quello della casa madre, pur nella tutela della stabilità finanziaria, considerando che l’unione bancaria è ancora in via di completamento. Inoltre, la BCE ha sostenuto l’opportunità di adottare disposizioni transitorie. La BCE appoggia inoltre la proposta volta a introdurre l’obbligo, per i gruppi bancari di paesi terzi con due o più stabilimenti in Europa, di costituire un’impresa madre intermedia nell’UE. Questa soluzione promuoverebbe una vigilanza più efficace e coerente. Tuttavia, per evitare arbitraggi, la BCE ha suggerito che il requisito si debba applicare anche alle succursali significative.

Gli emendamenti al secondo pilastro sono un’area sulla quale la BCE ha espresso particolari riserve. Pur perseguendo una maggiore armonizzazione, la proposta della Commissione ridurrebbe l’azione della vigilanza in aree essenziali. La BCE ha sottolineato che le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di una certa flessibilità nei confronti di ogni singolo ente creditizio nel momento in cui misurano i rischi, stabiliscono l’ammontare dei fondi propri aggiuntivi da detenere e approvano o respingono le modifiche alla composizione degli stessi. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbe poter richiedere in maniera flessibile dati granulari ad hoc ogniqualvolta siano necessari per valutare correttamente il profilo di rischio di un ente creditizio. Queste osservazioni sono state condivise dalla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo nel progetto di relazione sulle modifiche alla CRD IV. La BCE ha anche richiesto di introdurre nella legislazione europea alcuni poteri di vigilanza (ad esempio quelli relativi alle procedure di autorizzazione e soprattutto alla valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità) e di rimuovere opzioni e discrezionalità ingiustificate, al fine di raggiungere una maggiore armonizzazione del quadro prudenziale europeo. Questa armonizzazione limiterebbe il ricorso a diverse disposizioni nazionali, che ostacolano l’efficacia dell'azione di vigilanza. Infine, la BCE ha chiesto di rivedere la vigilanza sulle grandi imprese di investimento con operatività transfrontaliera che svolgono attività paragonabili a quelle delle banche, suggerendo che tali imprese dovrebbero essere trattate come enti creditizi. Una proposta in tal senso è stata avanzata dalla Commissione a dicembre 2017[57].

La BCE ha sottolineato che, per garantire comparabilità e parità concorrenziale tra gli enti creditizi, è necessaria una corretta trasposizione nella legislazione europea degli standard di Basilea, tra cui il coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio, LR), l’indicatore strutturale (Net Stable Funding ratio, NSFR) e la revisione del portafoglio di negoziazione (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB). La BCE ha anche raccomandato l’inclusione delle clausole di revisione per tutti gli standard che erano ancora in via di discussione presso il Comitato di Basilea all’epoca della pubblicazione del parere.

Con riferimento al quadro di gestione delle crisi, la BCE ha condiviso la proposta di introdurre una categoria armonizzata di debito senior non privilegiato per agevolare il rispetto del requisito relativo alla capacità complessiva di assorbimento delle perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) e del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL), che sono in via di introduzione. Tuttavia, la BCE ha sottolineato la necessità di ulteriori riforme tese ad armonizzare maggiormente la gerarchia dei crediti nelle procedure di insolvenza bancaria, in particolare l’introduzione di una preferenza generale a favore dei depositanti.

La BCE ha espresso parere favorevole all’attuazione degli standard TLAC attraverso i requisiti MREL. Con riferimento alla calibrazione di questi ultimi, tuttavia, ha raccomandato che l’autorità di risoluzione possa garantire margini di sicurezza aumentando l’ammontare di ricapitalizzazione del MREL. Questa soluzione assicurerebbe agli enti che sono stati sottoposti a risoluzione risorse sufficienti per coprire ulteriori perdite e costi inattesi nel periodo successivo alla risoluzione. La “MREL guidance” proposta andrebbe pertanto eliminata, dal momento che complicherebbe il quadro senza apportare un chiaro valore aggiunto. La BCE è favorevole alla proposta di differire l’applicazione delle restrizioni all’ammontare massimo distribuibile (Maximum Distributable Amount, MDA), nei casi in cui gli enti non rispettino il requisito combinato di riserva di capitale, per la loro impossibilità di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di idoneità o di maturità previsti per il MREL. La BCE ha raccomandato tuttavia che tale differimento sia concesso per un periodo di dodici mesi invece dei sei mesi proposti dalla Commissione.

La BCE ha anche raccomandato di includere direttamente nel regolamento SRM i poteri di intervento precoce che le sono attribuiti, per facilitarne la coerente applicazione e, infine, di rimuovere dalla BRRD quelle misure di intervento precoce già previste nel quadro della CRD IV e del regolamento sull’MVU.

Il contributo ai lavori dell’FSB

Nel 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori dell’FSB, in particolare nelle aree della cooperazione in materia di vigilanza e di regolamentazione, dell’attuazione degli standard e della risoluzione. La vigilanza bancaria della BCE ha partecipato anche agli incontri del Regional Consultative Group for Europe dell’FSB.

L’attenzione dell’FSB si è recentemente spostata dalla definizione delle policy al monitoraggio dell’attuazione delle riforme del settore finanziario e alla valutazione dei loro effetti. La vigilanza bancaria della BCE continuerà a contribuire ai lavori dell’FSB con riferimento a tali valutazioni e a evidenziare gli effetti positivi della stabilità finanziaria e del buon funzionamento del settore bancario per la crescita economica. Inoltre fornirà il proprio contributo alle principali iniziative avviate su altre questioni fondamentali come la risoluzione e la gestione delle crisi, gli assetti di governance, la remunerazione e il fintech.

4 Autorizzazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

4.1 Evoluzione del numero degli enti significativi e delle procedure comuni

Numero di enti significativi

In linea con il regolamento quadro sull’MVU, a ottobre 2017 si è svolta la valutazione annuale sulla conformità di banche o gruppi bancari ai criteri di significatività[58]. Il risultato della valutazione, unitamente alle modifiche apportate alle strutture dei gruppi nonché alle evoluzioni occorse in cinque gruppi bancari, ha ridotto il numero di enti significativi a 119, rispetto ai 125 di inizio anno.

La succursale di Francoforte di Barclays Bank PLC è stata classificata come significativa in ragione dell’incremento rilevante delle sue dimensioni ed è stata assoggettata alla vigilanza diretta della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Non avendo soddisfatto alcun criterio di significatività per tre anni solari consecutivi, le banche Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. GmbH e SEB AG hanno invece cessato di essere significative e le competenze di vigilanza sono state trasferite, rispettivamente, alle ANC austriaca e tedesca.

Le modifiche alle strutture dei gruppi e le altre evoluzioni[59] hanno riguardato le acquisizioni di Banco BPI S.A. e Banco Popular Español S.A. da parte di altri enti significativi e la revoca delle autorizzazioni all’attività bancaria ad Agence Française de Développement (restituzione volontaria dell’autorizzazione), a Veneto Banca S.p.A. e a Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato durante tutto l’anno. L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Tavola 3
Banche individuali o gruppi bancari significativi e meno significativi nell’MVU a seguito della valutazione annuale del 2017

Fonte: BCE.
Note: totale degli attivi degli enti inclusi nell’elenco dei soggetti vigilati pubblicato a dicembre 2017 (con data di riferimento 1° ottobre 2017 per le strutture dei gruppi e 5 dicembre 2017 per le decisioni sulla significatività); il riferimento temporale del totale degli attivi è il 31 dicembre 2016 (o l’ultima data disponibile).

In vista della Brexit, la BCE sta monitorando i piani di ricollocamento delle banche del Regno Unito allo scopo di garantire l’identificazione tempestiva dello stato di significatività di tali banche e un passaggio fluido delle competenze di vigilanza dalle autorità britanniche alla BCE o alle ANC per le attività trasferite nell’area dell’euro.

Valutazione approfondita 2017

Dal momento che nel 2017 nessuna nuova banca ha soddisfatto i criteri di significatività, nessun esercizio di valutazione approfondita è stato effettuato nell’anno in questione[60]. Tuttavia, in preparazione per il 2018, la metodologia di analisi della qualità degli attivi è stata rivista al fine di tener conto dell’introduzione del principio contabile IFRS 9 e del profilo di rischio dei modelli di business delle banche incentrati sui servizi e sulle attività di investimento.

Procedure comuni e verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

Nel 2017 le ANC hanno notificato alla vigilanza bancaria della BCE un totale di 3.026 procedure di autorizzazione, tra cui 24 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 41 revoche delle autorizzazioni, 52 decadenze di autorizzazioni[61], 160 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 2.301 nomine ai consigli di gestione e di sorveglianza[62] e 448 procedure di passaporto (passporting).

Nel 2017 un totale di 1.673 procedure di autorizzazione è stato approvato dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo[63]. Sono state inoltre approvate 319 procedure di autorizzazione da parte dell’alta dirigenza nell’ambito del quadro generale di delega dei poteri decisionali, divenuto effettivo a giugno 2017[64]. Altre 70 procedure di autorizzazione che non richiedono una decisione formale della BCE sono state portate a termine, tra cui soprattutto procedure di passaporto e di decadenza dell’autorizzazione.

Tavola 4
Procedure di autorizzazione notificate alla BCE[65]

Fonte: BCE.
1) Nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014, le procedure di revoca e di decadenza erano riportate insieme. A causa dell’aumento delle procedure di decadenza, a partire dal 2015 vengono riportate separatamente.

Nel complesso il numero di procedure comuni (rilascio di licenze, revoche, decadenze e partecipazioni qualificate) è rimasto piuttosto stabile rispetto all’anno precedente. Nell’ambito delle decisioni su professionalità e onorabilità degli esponenti, il numero di procedure è diminuito del 10 per cento rispetto al 2016. Ciò è dovuto principalmente a una modifica legislativa intervenuta in Francia in virtù della quale, a partire da novembre 2016, le conferme di nomina degli amministratori non esecutivi non sono più soggette a valutazione. Il calo nelle procedure di decadenza era previsto, se si considera che l’elevato numero di licenze decadute nel 2016 era dovuto a un effetto incidentale (ovvero alla fusione di un gruppo di banche affiliate in un unico ente). Il significativo aumento del numero di procedure di passaporto potrebbe essere correlato all’incremento delle richieste da parte delle banche del Regno Unito, in particolare per effetto dell’attuazione di scenari preparatori alla Brexit e della legge sulla riforma dell’attività bancaria nel Regno Unito, in virtù della quale alle banche viene richiesto di separare l’attività bancaria al dettaglio dalle attività di investimento (ring-fencing).

Evoluzione delle procedure comuni

La maggior parte delle procedure di rilascio dell’autorizzazione (approssimativamente l’80 per cento) ha riguardato l’istituzione di nuovi enti meno significativi. Nel 2017, le principali determinanti delle richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività per nuove banche sono state le società fintech, che attraverso l’uso delle innovazioni digitali offrono nuovi servizi ai clienti dell’UE, e la Brexit, che ha provocato un aumento delle richieste di autorizzazione all’attività bancaria nell’area dell’euro nella seconda metà del 2017. Ci si attende che entrambe le tendenze proseguano nel 2018. Non più del 20 per cento circa delle procedure di rilascio dell’autorizzazione hanno riguardato enti significativi, per lo più in relazione all’estensione delle autorizzazioni per i servizi di investimento. Una procedura relativa a un ente significativo ha riguardato l’istituzione di una nuova filiazione per la fornitura di servizi bancari su dispositivi mobili e un’altra è scaturita dal piano di ricollocamento nell’area dell’euro da parte di una banca già esistente.

Le procedure di revoca e di decadenza sono derivate in gran parte da enti creditizi che hanno volontariamente cessato l‘attività bancaria o da banche soggette a fusione o ristrutturazione. Su 41 procedure di revoca 33 sono rappresentate da rinunce alle autorizzazioni da parte degli enti significativi. Tuttavia, per un numero limitato di revoche di autorizzazioni (5), la decisione è stata motivata dal mancato soddisfacimento dei requisiti prudenziali da parte dell’istituto.

Diverse procedure relative alle partecipazioni qualificate hanno riguardato operazioni di acquisizione di quote di maggioranza degli enti vigilati da parte di acquirenti specifici[66], che presentavano aspetti correlati a strutture societarie complesse, a possibili orizzonti di investimento di breve periodo o all'utilizzo di finanziamento a effetto leva. Tra gli enti significativi, nel 2017 è stata osservata una limitata attività di consolidamento del settore bancario transfrontaliero. In termini numerici, la maggior parte delle procedure relative alle partecipazioni qualificate notificate alla BCE nel 2017 ha riguardato la riorganizzazione interna dell’assetto proprietario degli enti vigilati. Tali riorganizzazioni vengono per lo più operate per semplificare la struttura del gruppo e/o ridurre i costi, ma possono anche derivare da interventi di ottimizzazione fiscale.

Evoluzione della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità

Circa due terzi delle procedure valutative dei requisiti di professionalità e onorabilità hanno riguardato membri non esecutivi degli organi di gestione, mentre il resto ha riguardato i membri esecutivi. Il numero di verifiche relative al personale che riveste ruoli chiave è trascurabile poiché, da una parte, non tutti gli Stati membri prevedono tali valutazioni nelle rispettive legislazioni nazionali, e, dall’altra, questi membri vengono nominati meno frequentemente rispetto ai membri degli organi di gestione[67]. In circa un quinto dei casi è stato necessario far fronte a problemi specifici. In molti casi la BCE ha imposto condizioni, obblighi o raccomandazioni con l’intento di risolvere tali problematiche, ad esempio in merito all’esperienza e alla disponibilità in termini di tempo dei candidati.

Sviluppo di orientamenti di policy

Nel 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a sviluppare orientamenti di policy e ad assicurarne la coerente attuazione in collaborazione con le ANC e l’ABE al fine di conseguire prassi di vigilanza comuni e di semplificare le procedure di autorizzazione.

A maggio 2017 è stata pubblicata la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La guida accresce la trasparenza delle policy della BCE, delle pratiche e dei processi da essa applicati nella valutazione dell’adeguatezza dei membri degli organi di gestione degli enti significativi. Queste verifiche sono importanti se si considera che il malfunzionamento degli organi di governo delle banche è spesso all’origine di elementi di debolezza e di rischio che emergono in una fase successiva. Sebbene la guida consenta di effettuare tali verifiche in modo più armonizzato, è normale che emergano delle discrepanze a causa dell’applicazione delle leggi nazionali. Queste includono una trasposizione disomogenea fra paesi e, in alcuni casi soltanto parziale, della CRD IV. La BCE punta, pertanto, a una più ampia convergenza in quest’ambito, in modo tale che i principi contenuti nella CRD IV, integrati dalla nuova policy della BCE, siano pienamente efficaci (cfr. anche il riquadro 3).

Sono state elaborate policy per la valutazione dei diversi criteri relativi alle partecipazioni qualificate.

È stato finalizzato un primo gruppo di orientamenti di policy riguardanti l’ambito di applicazione dei requisiti di autorizzazione e i problemi procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni, mentre un secondo gruppo sulla valutazione dei criteri per la concessione delle licenze è già a buon punto. Ne è stato anche definito un terzo sulla valutazione delle richieste di autorizzazione all’attività bancaria da parte delle società fintech. Una volta finalizzati tali orientamenti di policy, sono state pubblicate due guide a fini di consultazione. Tali guide definiscono i criteri utilizzati nella valutazione delle richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte, rispettivamente, degli enti creditizi e delle società fintech. La pubblicazione definitiva delle guide è prevista per gli inizi del 2018.

4.2 Segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

In conformità del regolamento sull’MVU e del regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dal soggetto coinvolto e dalla misura che deve essere adottata (cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014).

In un’ottica di maggiore efficienza e coerenza, nel 2017 la BCE ha migliorato i propri processi di enforcement e sanzionatori elaborando e introducendo, tra le altre cose, nuovi strumenti informatici.

Nel 2017 la BCE ha gestito 45 procedure sanzionatorie e di enforcement

Nel corso del 2017 la BCE ha avviato dieci procedure sanzionatorie. Tenendo conto delle altre 35 ancora in corso alla fine del 2016, nel 2017 la BCE ha gestito, in totale, 45 procedure. Di queste, 44 erano relative all’irrogazione di sanzioni e una all’adozione di misure di enforcement (cfr. tavola 5).

Tavola 5
Attività relative a procedure di enforcement e sanzionatorie nel 2017

Fonte: BCE.
1) Due procedure sono state chiuse con un'unica decisione della BCE.

Nel 2017 la BCE ha irrogato cinque sanzioni per un importo di 15,3 milioni di euro e ha migliorato i propri processi di enforcement e sanzionatori

Nel 2017, 28 delle 44 procedure sanzionatorie gestite hanno riguardato presunte violazioni di disposizioni legislative dell’Unione europea direttamente applicabili (incluse decisioni e disposizioni regolamentari della BCE). Tali casi hanno coinvolto 26 enti significativi vigilati e si riferiscono a fondi propri, obblighi di segnalazione, informativa al pubblico, liquidità e grandi fidi. Nel 2017 la BCE ha adottato tre decisioni sanzionatorie e ha irrogato cinque sanzioni per un importo complessivo di 15,3 milioni di euro. Le sanzioni sono state imposte a tre enti vigilati per violazioni commesse nelle seguenti aree: liquidità (2), obblighi di segnalazione e informativa al pubblico (1), grandi fidi (1) e fondi propri (1). Nel corso del 2017 sono state chiuse nove procedure principalmente in ragione dell’assenza di gravità delle violazioni presunte o di basi giuridiche per l’imposizione di sanzioni.

In seguito alla richiesta della BCE di avviare procedimenti, e dopo aver valutato i casi ai sensi delle proprie leggi nazionali, le ANC hanno irrogato 28 sanzioni per un importo complessivo di 5,1 milioni di euro

Le rimanenti 16 procedure sanzionatorie gestite nel 2017 riguardano presunte violazioni della legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della CRD IV e riguardano enti significativi o persone fisiche. Tali procedure si riferiscono a presunte violazioni relative alla governance, inclusi i meccanismi di controllo interno, alle funzioni dell’organo di gestione e alla remunerazione. Nel 2017 la BCE ha inviato sette richieste alle ANC per l’apertura di procedure sanzionatorie rientranti nell’ambito delle competenze nazionali. A seguito delle richieste della BCE, e dopo aver valutato i casi in conformità alle proprie leggi nazionali, le ANC hanno adottato tre decisioni sanzionatorie, irrogando 28 sanzioni per un importo complessivo di 5,1 milioni di euro.

La procedura di enforcement trattata nel 2017 ha riguardato un caso di mancato rispetto di una decisione di vigilanza della BCE e si è conclusa in corso d’anno con la correzione degli aspetti non conformi da parte dell’ente vigilato.

Una ripartizione completa per area di infrazione delle presunte violazioni soggette a procedure di enforcement e sanzionatorie trattate nel 2017 dalla BCE è illustrata nel grafico 8.

Grafico 8
La maggior parte delle presunte violazioni oggetto di procedure sanzionatorie e di enforcement riguarda i fondi propri e i requisiti patrimoniali

Fonte: BCE.

Nel caso in cui la BCE abbia motivo di sospettare che sia stato commesso un illecito penale, questa richiede alla relativa ANC di riferire la questione alle autorità competenti per l’avvio delle indagini e di possibili azioni penali, conformemente alla legislazione nazionale. Cinque richieste di questo tipo sono state inoltrate alle rispettive ANC nel corso del 2017.

Esperienza relativa alle segnalazioni di violazioni ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU

La BCE è tenuta ad assicurare che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni della normativa dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistle-blowing”). A tal fine, la BCE ha realizzato un meccanismo di segnalazione (Breach Reporting Mechanism, BRM) che comprende una piattaforma web pre-strutturata accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Nel 2017 la BCE ha ricevuto 89 segnalazioni di violazioni

Nel corso del 2017 la BCE ha ricevuto 89 segnalazioni di violazioni, una cifra prossima a quella relativa al 2016. Di queste, 61 si riferivano a presunte violazioni delle leggi dell’Unione europea, 56 delle quali sono state considerate come rientranti nei compiti di vigilanza della BCE e cinque come rientranti nei compiti di vigilanza delle ANC. Le rimanenti 28 segnalazioni riguardavano principalmente questioni nazionali non legate ai requisiti prudenziali e, pertanto, non rientravano nell’ambito del BRM (ad esempio, la protezione dei consumatori).

Come per l’anno precedente, tra le presunte violazioni più frequentemente segnalate vi sono state questioni di governance (85 per cento) e calcoli errati dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (8 per cento). Una ripartizione completa è illustrata nel grafico 9. Le questioni legate alla governance hanno riguardato principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, i requisiti di professionalità e onorabilità e la struttura organizzativa[68].

Grafico 9
Le presunte violazioni segnalate mediante il BRM riguardano principalmente questioni di governance

Fonte: BCE.

Le principali indagini intraprese nel 2017 a seguito delle segnalazioni di violazioni ricevute hanno riguardato:

  • valutazioni interne sulla base della documentazione esistente (47 per cento dei casi);
  • richieste di ispezioni/indagini interne o di documenti/spiegazioni agli enti vigilati (42 per cento dei casi);
  • ispezioni in loco (11 per cento dei casi).

5 Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

5.1 Adempimento degli obblighi di responsabilità

La vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la sua stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE

Il presente Rapporto annuale rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere, in conformità con il regolamento sull’MVU, all’obbligo di rendere conto del proprio operato. Ai sensi del regolamento, infatti, l’attribuzione delle attività di vigilanza alla BCE deve essere soggetta ad adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. Il rispetto e la promozione delle regole in materia di responsabilità descritte in dettaglio nell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e nel protocollo di intesa fra la BCE e il Consiglio dell’UE sono rimasti tra le priorità della BCE nel 2017.

Riguardo alle interazioni avute con il Parlamento europeo nel 2017, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha tenuto un discorso dinanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari (ECON) del Parlamento al fine di presentare il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza relativo al 2016 (23 marzo) e ha partecipato a due audizioni pubbliche ordinarie (19 giugno e 9 novembre). Il Presidente ha inoltre preso parte a un’audizione pubblica sul pacchetto legislativo in materia di riduzione dei rischi nel settore bancario (25 aprile) e a tre specifici scambi di opinioni con i deputati al Parlamento europeo (23 marzo, 19 giugno e 9 novembre). Fra i principali temi discussi figuravano misure volte a ridurre i crediti deteriorati, i primi casi di risoluzione e liquidazione che interessavano enti significativi e dossier legislativi in materia di vigilanza bancaria, tra cui il completamento dell’unione bancaria. Inoltre il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato a una riunione congiunta della Commissione per gli affari economici e monetari e della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo concernente la relazione speciale della Corte dei conti europea sul Meccanismo di vigilanza unico (13 febbraio).

La BCE ha pubblicato 41 risposte a interrogazioni di deputati al Parlamento europeo su questioni di vigilanza

Nel corso del 2017 la BCE ha pubblicato sul suo sito Internet 41 risposte a interrogazioni di deputati al Parlamento europeo su questioni di vigilanza. Esse riguardavano, tra l’altro, il quadro giuridico vigente in materia di vigilanza bancaria nonché le politiche adottate dalla BCE in relazione a un ampio ventaglio di temi di vigilanza quali i casi di risoluzione e liquidazione che hanno interessato gli enti significativi, l’approccio di vigilanza della BCE nei confronti di questi ultimi e degli enti meno significativi, le sue politiche in materia di crediti deteriorati e le sue interazioni con le autorità nazionali.

Inoltre, in linea con l’Accordo interistituzionale, la BCE ha trasmesso sistematicamente al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

Per quanto attiene agli scambi avuti con il Consiglio dell’UE nel 2017, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza hanno partecipato a sei riunioni dell’Eurogruppo: il 7 aprile, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha presentato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza relativo al 2016 e il 6 novembre ha preso parte a uno degli ulteriori scambi di opinione periodici sull’esecuzione dei compiti di vigilanza della BCE. La vigilanza bancaria della BCE ha partecipato ad altre riunioni dell’Eurogruppo tenute il 26 gennaio, il 15 giugno, l’11 luglio e il 4 dicembre. Il Presidente del Consiglio di vigilanza ha altresì preso parte a una discussione nell’ambito di una riunione informale dei ministri dell'economia e delle finanze svoltasi il 7 aprile. Gli argomenti d’interesse sollevati dai ministri delle finanze corrispondevano in gran parte a quelli discussi dal Parlamento europeo.

Nell’ambito degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sull’MVU, i rappresentanti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria hanno avuto alcuni scambi di opinione con i parlamentari nazionali. Infine la BCE ha pubblicato sul suo sito Internet due risposte a interrogazioni proposte da deputati dei parlamenti nazionali.

5.2 Indagini e verifiche di audit sulle attività del Meccanismo di vigilanza unico

Sia la Corte dei conti europea sia la Commissione europea hanno svolto un esame approfondito dell'attività della vigilanza bancaria della BCE

La vigilanza bancaria della BCE è soggetta a un esame approfondito da parte di vari organi e istituzioni dell’UE, come la Commissione europea e la Corte dei conti europea.

Nell'ambito della prima verifica di audit sull’“efficienza operativa della gestione della BCE”, svolta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU la Corte dei conti europea ha pubblicato a novembre 2016 una relazione speciale dal titolo “Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti”. Nel 2017 la vigilanza bancaria della BCE ha dato seguito alle raccomandazioni formulate nella relazione attraverso, tra l’altro:

  • uno snellimento della procedura per l’adozione di decisioni di vigilanza;
  • un rafforzamento, nelle ispezioni in loco, della presenza della BCE e, più in generale, del personale di ANC di paesi diversi da quelli in cui hanno sede la casa madre o eventuali filiazioni;
  • un miglioramento del sistema informatico di vigilanza;
  • l’assegnazione di risorse aggiuntive alla funzione di audit interno della BCE.

La BCE ha inoltre impegnato ingenti risorse per la seconda verifica di audit svolta dalla Corte dei conti europea sulla vigilanza bancaria della BCE, incentrata sulla gestione delle crisi. Il rapporto relativo a tale verifica è stato pubblicato il 16 gennaio 2018[69].

Coerentemente con l’articolo 32 del regolamento sull’MVU, l’11 ottobre 2017 la Commissione europea ha pubblicato un esame dell’MVU sotto forma di una relazione[70] accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione[71]. Il processo che ha portato alla pubblicazione del rapporto è stato caratterizzato da una stretta collaborazione della BCE con la Commissione, nell’ambito della quale è stata fornita una risposta a 130 quesiti e sono stati tenuti due laboratori congiunti tra il personale delle due istituzioni.

Nella relazione la Commissione ha osservato che l’efficacia della vigilanza bancaria è migliorata nell’area dell’euro e che la vigilanza integrata degli enti creditizi ha portato evidenti benefici in termini di condizioni di parità e fiducia. La relazione ha evidenziato, in particolare, che l’MVU ha profuso “notevoli sforzi” per una ulteriore armonizzazione e per accrescere la qualità della vigilanza in ambiti chiave come lo SREP, la vigilanza sui modelli interni, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, le procedure comuni e i collegi di vigilanza. La relazione ha inoltre valutato positivamente l'approccio costruttivo adottato dalla vigilanza della BCE rispetto alle raccomandazioni formulate nell’ambito delle verifiche di audit (svolte ad esempio dalla Corte dei conti europea e dall’FMI), la fruttuosa collaborazione con altri organi internazionali e della UE, nonché il fatto di delegare poteri decisionali in relazione alle decisioni di vigilanza, fattore che dovrebbe produrre significativi miglioramenti dell’efficienza del processo decisionale della vigilanza della BCE. La Commissione ha inoltre formulato diverse osservazioni e raccomandazioni sul funzionamento dell’MVU, ad esempio sui presidi di salvaguardia per i servizi condivisi della BCE, sulla trasparenza e sulla proporzionalità dei contributi per le attività di vigilanza. Secondo le conclusioni della relazione, in questa fase non sono necessarie modifiche al regolamento sull’MVU.

5.3 Processo decisionale

Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo

Nel 2017 il Consiglio di vigilanza si è riunito 32 volte, 22 delle quali a Francoforte sul Meno e nove in teleconferenza. Una riunione si è svolta a Helsinki su invito dell’Autorità finlandese per la vigilanza finanziaria (Finanssivalvonta). Nel 2017 la maggioranza delle decisioni è stata presa mediante procedura scritta[72].

Un ampio numero di decisioni, adottate con la procedura di non obiezione, ha riguardato singoli istituti bancari (cfr. figura 6). Mediante questo processo a due fasi, i singoli progetti di decisione sono sottoposti prima al Consiglio di vigilanza per l’approvazione e successivamente al Consiglio direttivo per l’adozione finale secondo la procedura di non obiezione. Su 119 gruppi bancari[73] vigilati direttamente dalla BCE nel 2017, 33 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese.

Figura 6
Decisioni prese dal Consiglio di vigilanza nel 2017

1) I dati riportati in figura si riferiscono a decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e a istruzioni alle ANC e agli enti vigilati significativi o enti meno significativi. Una decisione può necessitare diverse procedure di approvazione. Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni di carattere trasversale (ad esempio metodologie comuni) e istituzionale.
2) La cifra comprende decisioni concernenti esercizi di breve termine relativi al processo SREP del 2017 e del 2018.

Oltre che sulle decisioni riguardanti specifici intermediari, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali per esempio l’attuazione di metodologie e di quadri di riferimento comuni in alcune particolari aree della propria attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state redatte, su mandato del Consiglio di vigilanza, da gruppi di lavoro temporanei composti da alti funzionari della BCE e delle ANC. Essi hanno svolto lavori preparatori sulle prove di stress, sulla metodologia SREP, sulle ispezioni transfrontaliere in loco, sugli elevati livelli di crediti deteriorati e sulla semplificazione dei processi dell’MVU.

Consiglio di vigilanza

Prima fila (da sinistra): Stelios Georgakis (alternate for Yiangos Demetriou), Anneli Tuominen, Vita Pilsuma (alternate for Zoja Razmusa), Elisa Ferreira, Andreas Dombret, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Claude Simon, Pentti Hakkarainen, Ray Vella (for the Malta Financial Services Authority), Oliver Bonello
Seconda fila (da sinistra): Ilias Plaskovitis, Renata Bagdonienė (alternate for Vytautas Valvonis), Mervi Toivanen, Fabio Panetta, Helmut Ettl, Vladimír Dvořáček, Norbert Goffinet, Tom Dechaene, Denis Beau, Matej Krumberger (alternate for Primož Dolenc)
Terza fila (da sinistra): Nora Dambure (alternate for Pēters Putniņš), Madis Müller, Kilvar Kessler, Matthias Güldner (alternate for Felix Hufeld), Ed Sibley, Ignazio Angeloni, Andreas Ittner, Javier Alonso, Jan Sijbrand

Il Comitato direttivo ha tenuto 18 riunioni nel 2017, 17 delle quali si sono svolte a Francoforte sul Meno e una a Helsinki su invito dell’Autorità finlandese per la vigilanza finanziaria (Finanssivalvonta). Ad aprile ha avuto luogo la rotazione dei cinque membri delle ANC, il cui mandato ha durata annuale.

Inoltre, il Comitato direttivo si è riunito sei volte in composizione estesa, ovvero con la partecipazione di alti rappresentanti di tutte le 19 ANC: due volte a Francoforte sul Meno, quattro in teleconferenza. Scopo di queste riunioni era l’analisi di sensibilità al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) condotta dalla BCE - prova di stress 2017.

Semplificazione del processo decisionale

Per snellire ulteriormente il processo decisionale, nel 2017 la BCE ha adottato un quadro di norme per la delega dei poteri decisionali in materia di vigilanza. Tale quadro di norme consente l’adozione di determinati tipi di decisioni di vigilanza da parte di alti funzionari della BCE anziché dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo. Esso si applica alle decisioni di vigilanza di natura routinaria che comportano una discrezionalità limitata, prevede una valutazione della rilevanza e dell’impatto delle decisioni oggetto di delega e consente al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo di concentrare la loro attenzione su aspetti più complessi. Adottando queste norme la BCE ha anche dato una risposta a quanto rilevato dalla Corte dei conti[74], dalla Commissione europea[75] e dall’FMI[76] in merito all’efficienza del processo decisionale di vigilanza. Inoltre il Consiglio di vigilanza ha istituito un gruppo di lavoro per la semplificazione che condurrà un’ulteriore revisione dei processi dell’MVU volta a garantire l'efficienza del processo decisionale e di altre procedure interne.

La BCE ha anche approvato una procedura alternativa di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità che, ad alcune condizioni, consente alla BCE di adottare decisioni unicamente sulla base delle valutazioni svolte dalle ANC.

Il quadro normativo per la delega

Il quadro normativo per la delega dei poteri decisionali è basato su una serie di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1° giugno 2017[77].

Il quadro generale[78] prevede la possibilità di delegare poteri decisionali relativi a compiti di vigilanza. La decisione adottata dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo, disciplina aspetti istituzionali quali l'ambito delle responsabilità attribuite ai capi delle unità operative della BCE nonché i requisiti procedurali per l’adozione delle decisioni delegate e le modalità di rendiconto delle decisioni assunte. Inoltre, il Consiglio direttivo ha adottato, mediante la procedura di non obiezione, le decisioni sulla delega che prevedono criteri specifici da soddisfare per l’adozione di una decisione delegata. Le decisioni sulla delega sono integrate da decisioni adottate dal Comitato esecutivo della BCE con le quali sono nominati i capi delle unità operative cui sono concessi i poteri decisionali delegati (cfr. figura 7).

Il nuovo quadro generale per la delega di poteri decisionali è stato applicato a due tipi di decisioni di vigilanza:

  • verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità[79];
  • variazioni della significatività dei soggetti vigilati[80].

Le decisioni di nomina dei capi delle unità operative della BCE ai quali sono delegati i poteri decisionali sono state approvate dal Comitato esecutivo[81] e la delega è in vigore dal 21 giugno 2017.

Figura 7
Quadro generale per la delega di poteri decisionali

Attuazione del quadro generale per la delega di poteri decisionali

Per quanto concerne i requisiti di professionalità e onorabilità, la decisione sull’attivazione del processo di delega dipende fondamentalmente da quattro criteri:

  1. le dimensioni e il tipo di soggetto vigilato;
  2. l’esito presunto della decisione;
  3. una serie di aspetti specifici legati alla valutazione di professionalità e onorabilità (ad esempio aspetti reputazionali o azioni amministrative riguardanti casi di non conformità alla normativa in materia di servizi finanziari);
  4. la tempestiva presentazione della proposta da parte della ANC competente.

Per tutte le decisioni riguardanti i requisiti di professionalità e onorabilità (delegate o no) la valutazione è svolta sulla base dei criteri derivanti dalla legislazione nazionale che recepisce la CRD IV e della Guida della BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tra giugno e dicembre 2017, il 51 per cento delle decisioni della BCE relative alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità sono state adottate con delega (cfr. grafico 10).

Per quanto concerne eventuali variazioni della significatività dei soggetti vigilati, il quadro generale per la delega dei poteri decisionali rende più efficiente l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti vigilati (cioè degli enti direttamente vigilati dalla BCE). La maggior parte di queste decisioni riflettono semplicemente variazioni della struttura societaria del gruppo bancario; ciononostante tenere un elenco aggiornato degli enti direttamente vigilati dalla BCE è necessario a fini di trasparenza e di certezza giuridica. Le decisioni delegate possono quindi emendare o abrogare la decisione della BCE in base alla quale un soggetto o un gruppo vigilato sia stato classificato come significativo e coprono la maggior parte delle variazioni della struttura societaria nonché la variazione della classificazione di un ente o gruppo vigilato da significativo a meno significativo (la variazione inversa, da meno significativo a significativo non può essere decisa per delega). Tra giugno e dicembre 2017 il 52 per cento delle decisioni della BCE sulla significatività dei soggetti vigilati è stato adottato per delega (cfr. grafico 10).

Grafico 10
Adozione delle decisioni nell’ambito del processo decisionale con delega e senza delega

(valori percentuali)

Fonte: BCE.

Il quadro generale per la delega è stato attuato gradualmente e ha consentito di raggiungere un adeguato equilibrio tra le decisioni delegate e quelle sottoposte all’esame del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo. Un processo decisionale “a doppia corsia”, che prevede decisioni delegate e non delegate, consente un utilizzo più efficiente delle risorse oltre ad accrescere la semplicità e la rapidità delle procedure.

La BCE intende inoltre estendere il quadro generale di delega ad altri tipi di decisioni di vigilanza nel 2018.

Commissione amministrativa del riesame

Nel 2017 la Commissione amministrativa[82] ha ricevuto quattro richieste di riesame riguardanti decisioni della BCE in materia di vigilanza (cfr. tavola 6).

Tavola 6
Numero di richieste di riesame

Fonte: BCE.
1) La Commissione ha adottato quattro pareri, tra cui uno su una richiesta di riesame ricevuta a dicembre 2016. Il parere su una richiesta di riesame presentata a dicembre 2017 è in fase di elaborazione.

Nel 2017 nella maggior parte dei casi i richiedenti hanno scelto di non procedere a un controllo giurisdizionale a seguito del riesame da parte della Commissione. Essa ha quindi continuato a mostrarsi efficace nel contribuire a ridurre costi e tempi del riesame delle decisioni di vigilanza per tutti i soggetti coinvolti. La semplificazione delle procedure è una delle principali ragioni addotte dai legislatori dell’UE a favore della costituzione della Commissione amministrativa[83]. Il processo di riesame, in particolare l’audizione, accresce le opportunità di dialogo con il soggetto vigilato.

Tematiche oggetto di revisione e questioni rilevanti

I casi esaminati dalla Commissione concernevano diversi argomenti e diversi tipi di decisioni di vigilanza: governance societaria, conformità ai requisiti di vigilanza, revoca della licenza e sanzioni amministrative.

Come negli anni precedenti, il riesame delle decisioni assunte dalla BCE nel corso del 2017 ha riguardato principalmente la conformità procedurale delle stesse (ad esempio il rispetto delle norme procedurali applicabili, l’accurato resoconto dei fatti, la solidità della motivazione e il rispetto del principio di proporzionalità) e la collaborazione tra la BCE e le ANC nella preparazione delle decisioni della BCE. In particolare, la Commissione amministrativa ha ritenuto che più intrusive sono le misure imposte, maggiore è il livello di dettaglio richiesto per la motivazione.

Il ruolo della Commissione amministrativa del riesame nel processo decisionale della BCE

Nelle sentenze Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank contro BCE e Crédit mutuel Arkéa contro BCE[84], la Corte di giustizia dell’Unione europea ha evidenziato il ruolo svolto dalla Commissione amministrativa nell’ambito del processo decisionale della BCE.

Nella relazione sul meccanismo di vigilanza redatta conformemente all’articolo 32 del regolamento sull’MVU[85], la Commissione europea ha rilevato che la Commissione amministrativa è stata utilizzata in maniera attiva dai soggetti interessati e che, secondo la BCE, i suoi pareri hanno avuto un’influenza sulle prassi di vigilanza della BCE più ampia rispetto ai singoli casi ai quali si riferivano.

5.4 Personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE

Con il consolidarsi e l’evolversi della vigilanza bancaria della BCE è diventato evidente che per svolgere alcuni compiti fondamentali sono necessarie più risorse rispetto a quanto inizialmente previsto.

Seguendo l’approccio incrementale già adottato nel biennio 2016-2017, il Consiglio direttivo ha approvato per il 2017 l’ulteriore incremento di 113,5 posizioni equivalenti a tempo pieno (Full-Time Equivalent positions, FTE) da destinare alle aree operative della BCE coinvolte nelle attività di vigilanza bancaria, raggiungendo quindi un totale di 1.028,5 FTE. La decisione di incrementare l’organico ha tenuto conto di tre fattori:

  1. le nuove esigenze di personale determinate dall’aumento del numero di compiti dal 2014 a oggi (ad esempio, l’istituzione del nuovo quadro normativo dell’UE per la gestione delle crisi);
  2. la necessità di concedere tempo alle autorità nazionali competenti per reperire le risorse necessarie ai gruppi di vigilanza congiunti;
  3. i recuperi di efficienza individuati dalla BCE (ad esempio sinergie nella vigilanza di enti facenti parte di uno stesso gruppo non rientrante nell’MVU).

L’incremento approvato per il 2017 è destinato anche a soddisfare le esigenze di organico legate ai servizi condivisi in ambito MVU (amministrazione, risorse umane, risorse finanziarie, comunicazione e servizi giuridici); il numero totale di posizioni per questi servizi sale quindi a 422,5 FTE.

Nel 2017 sono state svolte con successo 33 campagne di assunzione mirate a ricoprire le posizioni vacanti in organico. In linea con la procedura standard di assunzione della BCE, tutti i candidati hanno dovuto dare prova di possedere non soltanto le competenze tecniche richieste, ma anche capacità comportamentali e, ove necessario, di leadership.

Per quanto riguarda la diversità di genere, nel 2017 la percentuale di personale femminile è lievemente cresciuta, raggiungendo il 40 per cento di tutte le posizioni a tempo determinato e indeterminato esistenti nella funzione di vigilanza bancaria della BCE. La percentuale di donne in posizioni dirigenziali è rimasta invariata rispetto all’anno precedente (32 per cento), mentre nelle posizioni non dirigenziali è cresciuta del 2 per cento, raggiungendo il 42 per cento.

Si prevede che la Brexit comporterà un aumento permanente degli enti significativi direttamente vigilati dalla BCE dal momento che diversi gruppi bancari intendono spostarsi all’interno dell’area dell’euro. Per far fronte all’aumento del carico di lavoro previsto nelle aree operative della vigilanza bancaria della BCE, per il 2018 il Consiglio direttivo ha approvato un incremento di organico di 70,5 FTE. Esso ha inoltre autorizzato l’ulteriore incremento di risorse per il 2019 e il 2020, la cui entità sarà rivista in base agli effettivi sviluppi. Quanto agli incrementi relativi al periodo 2018-2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare un approccio scaglionato nel tempo, al fine di calibrare le esigenze stimate sulla base degli effettivi incrementi del carico di lavoro e delle opportunità di prioritizzazione interna che emergeranno dopo la metà del 2018.

Grafico 11
Ripartizione dell’organico approvato per la vigilanza bancaria della BCE per il periodo 2014-2018

Fonte: BCE.

Con lo sviluppo dei compiti affidati all’MVU e l’evolversi della sua organizzazione, è indispensabile che evolva anche la gestione del personale all’interno dell’istituzione. Nel 2017 il programma di formazione comune e il programma di tirocini dell’MVU sono stati ulteriormente potenziati al fine di rafforzare la collaborazione con le autorità nazionali competenti. È stata inoltre messa a punto una politica di rotazione del personale che compone i GVC e sono stati concordati cambiamenti organizzativi.

La riorganizzazione delle principali aree operative della vigilanza bancaria della BCE

Al fine di riequilibrare le dimensioni delle aree operative della vigilanza bancaria della BCE e allinearne la struttura alle migliori prassi in vigore e ai principi di buona governance, alla fine del 2017 sono stati concordati alcuni cambiamenti organizzativi: le divisioni Autorizzazioni, Analisi delle irregolarità e sanzioni e Assicurazione della qualità della vigilanza (Supervisory Quality Assurance) sono state trasferite dalla DG Vigilanza microprudenziale IV al Segretariato del Consiglio di vigilanza. Tale riorganizzazione, attuata a febbraio 2018, favorirà una più chiara ripartizione delle responsabilità e migliorerà la governance dell’istituzione attraverso la separazione della quality assurance, controlli e revisione interna dalle principali funzioni orizzontali di vigilanza.

Il programma di formazione comune

Ai fini dell’efficacia della vigilanza bancaria europea è importante che sia il personale della BCE sia quello delle autorità nazionali competenti possegga le capacità richieste e possa, nel tempo, ampliare le proprie competenze. L’adozione di un approccio comune alla formazione degli addetti alla vigilanza dell’MVU ha contribuito alla coerenza interna della vigilanza e alla diffusione di una cultura di vigilanza comune, oltre a consentire di sfruttare le economie di scala e mettere a frutto le competenze esistenti all’interno dell’MVU.

Da quando è stato avviato il programma di formazione comune (SSM Training Curriculum) a settembre 2016, sono stati proposti 83 corsi rivolti a tutti gli addetti del sistema, per un totale di 269 sessioni formative. Circa il 41 per cento di queste è stato organizzato dalle autorità nazionali competenti, in linea con l’obiettivo generale iniziale di istituire un programma che fosse concepito a livello centralizzato e attuato in maniera omogenea in tutto il sistema. Tra settembre 2016 e settembre 2017 a questi corsi hanno partecipato 2.800 persone, appartenenti per il 48 per cento alle autorità nazionali competenti e per il 52 per cento alla BCE. Per il 2018 il catalogo dei corsi è stato integrato con proposte rivolte al personale impegnato nelle ispezioni in loco; inoltre l’offerta formativa sarà ampliata al fine di includere un’ampia gamma di strumenti formativi quali l’e-learning e i video corsi.

Il programma di tirocinio dell’MVU

Il programma di tirocinio dell’MVU è stato introdotto nel 2016 per offrire a giovani laureati un’opportunità unica di acquisire esperienza diretta su come viene svolta la vigilanza bancaria presso la BCE e presso una o due autorità nazionali competenti. Il programma ha contribuito a formare una cultura di vigilanza comune e a costituire un bacino di talenti a disposizione dell’intero MVU; a conclusione dei tirocini, infatti, diversi partecipanti sono stati assunti dalla BCE e dalle ANC.

Sulla scorta dei riscontri ricevuti dal primo gruppo di tirocinanti e dai coordinatori dei GVC, il programma è stato leggermente adattato per offrire ai partecipanti una formazione maggiormente tecnica. Il secondo gruppo, composto da 31 partecipanti, ha iniziato il tirocinio a ottobre 2017.

La politica di rotazione dell’MVU

Al fine di prevenire un radicamento dei componenti del GVC nei loro rispettivi ruoli e di mantenere elevati standard qualitativi, la vigilanza bancaria europea adotta una politica di rotazione del personale della BCE che fa parte dei GVC. La rotazione è concepita anche come uno strumento di sviluppo professionale e un’opportunità per ampliare le competenze di vigilanza del personale. Nel 2016 e nel 2017 più di 20 coordinatori di GVC sono stati destinati ad altri GVC. Tenuto conto dei risconti positivi ricevuti riguardo a tale esperienza, nel 2017 è stata adottata una politica di rotazione del personale coinvolto nei GVC dell’MVU. Essa si traduce ora in un esercizio annuale che interessa tutto il personale che sia stato in uno stesso GVC per un periodo di tre-cinque anni. Il primo turno di rotazione è stato realizzato il 1°gennaio 2018 con il trasferimento di 55 persone a un diverso GVC.

Preparazione dell’evento “Supervisors Connect”

“Supervisors Connect”: il primo evento interno con queste caratteristiche e di questa portata organizzato in ambito MVU

“Supervisors Connect” è un evento organizzato dalla vigilanza bancaria della BCE per il personale delle ANC, delle BCN e della BCE. La prima edizione si svolgerà presso la sede centrale della BCE, a Francoforte sul Meno, dal 17 al 19 aprile 2018.

L’evento mira a rafforzare ulteriormente la cultura di vigilanza europea facendo incontrare ogni anno gli addetti alla vigilanza di tutta l’area dell’euro. Sarà dedicato in particolare agli addetti di vigilanza delle ANC che, pur essendo fortemente impegnati nell’attività legata all’MVU, si recano a Francoforte solo occasionalmente. Le categorie di personale identificate come i principali destinatari dell’evento sono le seguenti: coordinatori e sub-coordinatori dei GVC; membri dell’alta dirigenza responsabili della vigilanza sugli enti meno significativi; presidenti e componenti di lunga esperienza della rete dedicata di esperti; personale esperto responsabile della preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza (cioè coordinatori dell’MVU).

Si prevede che su 350 partecipanti il 75 per cento sarà composto da personale delle ANC/BCN e il 25 per cento da quello della BCE.

Per definire il programma dell’evento, a maggio 2017 la BCE ha nominato un comitato organizzativo composto da rappresentanti di cinque aree operative della vigilanza e della Direzione Generale Comunicazione.

L’evento sarà “proprietà” dei destinatari cui è rivolto, e per tale ragione molti partecipanti saranno anche relatori e moderatori all’interno di panel di discussione riguardanti argomenti pertinenti come la digitalizzazione e il rischio informatico, le conseguenze della Brexit e, per le banche, le sfide legate alla redditività.

5.5 Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, la BCE è tenuta ad avere un Codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria per gestire in particolare le problematiche concernenti il conflitto di interessi. Le disposizioni in materia sono contenute nel quadro etico della BCE, la cui attuazione è di competenza dell’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO), che fornisce pareri al personale della BCE su questioni di ordine etico.

Al fine di accrescere ulteriormente la consapevolezza del personale riguardo ai temi dell’etica e dell’integrità professionale e di costruire una solida cultura dell'etica, nel 2017 sono stati introdotti dei laboratori e un programma di apprendimento a distanza obbligatorio, che è stato completato con successo durante il primo trimestre del 2017 da tutto il personale impegnato nella vigilanza bancaria.

Nel corso del 2017 l’Ufficio di conformità e governance ha ricevuto più di 2.000 richieste di chiarimenti da parte del personale della BCE in merito a molti temi. Un terzo di tali richieste è stato presentato dal personale impegnato nella vigilanza bancaria della BCE. Quasi metà di esse riguardavano transazioni finanziarie private, seguite da richieste di chiarimenti sui conflitti di interesse e sui vincoli successivi alla fine del rapporto di lavoro (cfr. grafico 12). Tali richieste indicano una maggiore consapevolezza del personale della BCE riguardo ai temi etici. L’Ufficio ha identificato un numero limitato di casi di non conformità al quadro etico, un terzo dei quali relativi a personale e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria. Nessuno di tali casi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Grafico 12
Dettaglio delle richieste di chiarimento presentate dal personale della vigilanza bancaria della BCE nel 2017

Fonte: BCE.

Tra i dipendenti e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le proprie dimissioni durante il 2017, tre casi hanno determinato un periodo d’incompatibilità (cooling-off) secondo quanto previsto dal quadro etico. Due di questi casi riguardavano dirigenti dell’MVU che svolgevano funzioni orizzontali e che sono andati a lavorare per società finanziarie. Ciò ha comportato per ciascuno di essi l'avvio di un periodo di incompatibilità di tre mesi. Il terzo caso concerneva un dirigente dell’MVU che ha assunto un incarico presso una società finanziaria della/nella cui vigilanza non è mai stato mai stato responsabile/coinvolto e che ha di fatto osservato un periodo di incompatibilità di sei mesi.

Al fine di costruire un’adeguata cultura etica e d’impresa all’interno dell’MVU, la BCE ha verificato le misure adottate dalle ANC allo scopo di conformarsi all’indirizzo della BCE che stabilisce i principi comuni di un quadro etico sia per la BCE sia per le ANC e al quale, con pochissime eccezioni, è stata data piena attuazione. Per agevolare un’attuazione omogenea dell’indirizzo e per conseguire, nel medio termine, una convergenza verso standard etici di livello ancor più elevato, il Consiglio direttivo ha istituito un’apposita task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force).

Il Comitato etico della BCE fornisce consulenze su questioni di ordine etico ai membri degli organi coinvolti nel processo decisionale della BCE. Nel 2017 ha formulato undici pareri concernenti membri dell’MVU, la maggioranza dei quali concernenti membri che assumeranno attività lavorative presso organizzazioni pubbliche o internazionali e società non finanziarie dopo la fine del loro incarico presso la vigilanza. Il Comitato etico ha suggerito l’applicazione di un periodo di incompatibilità in due casi di ex membri supplenti del Consiglio di vigilanza che hanno assunto incarichi presso enti creditizi e nel caso di un membro del Consiglio di vigilanza che ha accettato un impiego presso una società finanziaria non bancaria. Il Comitato etico è stato inoltre chiamato a esprimere una valutazione su un incarico esterno svolto a titolo personale da uno dei membri del Consiglio di vigilanza.

5.6 Applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza

Il regolamento sull’MVU prevede che la BCE assolva le funzioni di vigilanza senza recare pregiudizio allo svolgimento dei compiti di politica monetaria e separatamente da essa.

Applicazione del principio di separazione agli scambi di informazioni e al processo decisionale

Nel corso del 2017 l’applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza ha riguardato principalmente lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[86]. In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE, lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need-to-know”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. In molti casi l’accesso alle informazioni riservate è stato concesso direttamente dalla funzione della BCE titolare dell’informazione stessa, conformemente alla Decisione BCE/2014/39 che prevede che tale accesso possa essere accordato direttamente dalla funzione interessata nel caso di dati anonimizzati o non sensibili sotto il profilo della policy. L’intervento da parte del Comitato esecutivo per risolvere possibili conflitti di interessi non è stato necessario. Secondo quanto disposto dalla citata decisione, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati relativi a singole banche (ad esempio modelli FINREP e COREP[87] o altri dati non elaborati) o valutazioni sensibili sotto il profilo della policy. Al fine di garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in questione, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Non si sono verificati problemi legati alla separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

Ricorso a servizi condivisi

Il concetto di “servizi condivisi” è importante per il funzionamento dell’MVU. È sulla base di questo concetto che alcuni dipartimenti della BCE sono stati incaricati di fornire sostegno sia alle funzioni di politica monetaria sia a quelle di vigilanza. I servizi condivisi sono stati istituiti nell’ottica di un’efficiente ed efficace prestazione di servizi allo scopo di evitare duplicazioni in quelle aree in cui, in virtù della natura tecnica del sostegno fornito, non si ravvedono conflitti di interessi tra le due aree di attività della BCE. Pur costituendo una soluzione di lungo termine volta a ridurre al minimo la duplicazione delle attività, il concetto dei servizi condivisi ha consentito alla BCE di fornire più rapidamente risorse alla funzione di vigilanza e di contenere i costi, in particolare nella fase di avvio. Esso ha inoltre contribuito a mettere a frutto l’esperienza acquisita all’interno della BCE sui temi della stabilità macroeconomica e finanziaria e a ridurre le duplicazioni nella raccolta di informazioni e nello svolgimento di mansioni amministrative. Tale aspetto è anche richiamato nel considerando 14 della Decisione ECB/2014/39, secondo il quale “[…] l’effettiva separazione tra le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza non dovrebbe impedire, ove possibile e opportuno, di trarre i vantaggi che possono derivare dalla concentrazione di tali funzioni nella stessa istituzione […]”.

Nel 2017 la BCE ha valutato le attività svolte dalle proprie aree operative e chiarito ulteriormente la definizione di servizi condivisi al fine di migliorare ulteriormente l’applicazione di tale concetto sulla scorta dell’esperienza acquisita dal 2014 e di dare seguito a una raccomandazione formulata dalla Corte dei conti europea circa i potenziali rischi del ricorso a detti servizi.

Le aree operative definite come “servizi condivisi” sono quelle che:

  1. svolgono attività complementari a beneficio sia della funzione di banca centrale sia della funzione di vigilanza bancaria;
  2. svolgono attività fondamentali a beneficio sia della funzione di banca centrale sia della funzione di vigilanza, purché tali attività costituiscano servizi di supporto e non creino conflitti di interesse.

Alla luce di tale definizione e tenendo conto dell’assetto organizzativo della BCE, le unità organizzative considerate come servizi condivisi sono le seguenti: Revisione interna, Amministrazione, Comunicazione, Risorse finanziarie, Risorse umane, Servizi di informazione, Segretariato, Efficacia organizzativa, Gestione del rischio operativo e della continuità operativa, Servizi legali e Statistiche.

La valutazione dei potenziali rischi derivanti dal ricorso a servizi condivisi ha confermato che le misure adottate minimizzano in maniera soddisfacente i potenziali rischi individuati.

Quanto al rischio teorico che il ricorso a servizi condivisi possa causare conflitti di interesse che potrebbero pregiudicare l’elaborazione di politiche da parte della BCE, è stato assicurato che la gran parte delle aree operative che forniscono servizi condivisi non sono in possesso di informazioni rilevanti o non hanno la possibilità – nell’ambito della loro normale operatività – di influenzare in alcun modo il processo decisionale. Nelle restanti aree operative è stato applicato il principio di separazione.

In tutte le aree operative che forniscono servizi condivisi il rischio di disparità di trattamento delle richieste (relative ad esempio alle assunzioni, alla traduzione o agli aspetti informatici) dovuto a un’inappropriata prioritizzazione delle richieste da parte della funzione di banca centrale o di vigilanza bancaria viene ridotto attraverso varie misure. Tali misure prevedono tra l’altro la periodica raccolta delle domande ed esercizi di pianificazione, la possibilità di ricorrere a fornitori esterni nei casi in cui le risorse sono limitate e un apposito forum volto ad agevolare il dialogo tra richiedenti e fornitori dei servizi.

Inoltre nel 2016 la BCE ha adottato un approccio generalizzato alla pianificazione strategica per tutte le aree operative istituendo un processo formale mirato a tener conto del fabbisogno delle varie aree operative in termini di risorse finanziarie e organico. L’esito di tale rilevazione trova riscontro nel bilancio della BCE, in cui le spese per i compiti di vigilanza sono identificabili separatamente e prima della cui approvazione il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza vengono consultati.

Riquadro 4 Le sfide poste dalla comunicazione multilingue nella vigilanza bancaria europea

La BCE si è impegnata a comunicare in modo comprensibile e accessibile a tutti i suoi interlocutori nell'area dell’euro e nell’UE. A tal fine, rende disponibili in lingue diverse dall’inglese tutte le informazioni necessarie e previste dallo Statuto. Tale prassi costituisce una costante della comunicazione esterna della BCE sin dal 1998. Da quando la BCE ha assunto la funzione della vigilanza bancaria europea nel 2014, questo impegno ha acquisito una nuova dimensione, in particolare nella comunicazione tra gli enti vigilati e la stessa BCE.

Conformemente al regolamento sull’MVU, gli enti soggetti alla vigilanza diretta della BCE hanno diritto di scegliere la lingua per le comunicazioni con quest’ultima e circa 40 banche hanno deciso di avvalersi di tale diritto, interagendo con l’istituzione in lingue diverse dall’inglese. Tra queste, il tedesco risulta essere la lingua scelta nella maggior parte dei casi, cioè da 22 banche. Dal lato della BCE ciò ha comportato un significativo aumento della domanda di servizi di traduzione. Solo nel 2017 sono state tradotte 72.500 pagine relative ai comunicazioni di vigilanza da e verso l’inglese.

Per gestire tale incremento la BCE è stata costretta non solo ad aumentare la forza lavoro nell’area dei servizi di traduzione, ma anche ad adeguare il suo modello operativo affinché la capacità lavorativa possa essere incrementata in maniera flessibile, pur se con scarso preavviso, al fine di soddisfare il notevole incremento della domanda di traduzione. Un modello basato sul principio del ricorso a servizi condivisi sia per l’attività di vigilanza sia per quella di banca centrale si è dimostrato molto più efficiente di un modello basato su specifici servizi linguistici dell’MVU.

Grafico A
Domanda di servizi linguistici della BCE nel periodo 2013-2017

Fonte: BCE.

Garantire l’elevata qualità degli atti giuridici della BCE e dei documenti relativi a procedimenti legali nel campo della vigilanza bancaria sia in inglese sia nelle altre lingue dell’MVU risulta fondamentale. Tutti gli interlocutori della BCE e in particolare i cittadini dell’UE possono comprendere e interpretare meglio i loro diritti e obblighi se i documenti giuridici della BCE sono chiari, coerenti e concisi in tutte le lingue ufficiali dell’UE e se sono conformi alle norme di redazione dei testi legislativi e di traduzione dei testi giuridici dell’UE.

Nel 2017 la domanda di revisione e traduzione di testi giuridici nel campo della vigilanza bancaria, cui si affiancano le attività svolte su testi non giuridici, ha raggiunto un totale di 23.450 pagine di cui:

  • 6.000 pagine di atti giuridici dell’MVU da tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’UE;
  • 5.150 pagine di documenti giuridici da rivedere in inglese;
  • 12.300 pagine di documenti giuridici da tradurre in specifiche lingue dell'area dell’euro.

Riguardo alle singole decisioni di vigilanza e altri documenti legati all’MVU, la BCE ha prodotto 4.260 pagine di traduzione giuridica in tedesco, 2.790 pagine in francese, 2.060 in inglese e 1.740 nelle restanti lingue dell'area dell’euro.

5.7 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

Ai sensi del regolamento quadro sull’MVU, la BCE è responsabile dell’organizzazione dei processi relativi alla raccolta e al controllo di qualità dei dati segnalati dagli enti vigilati[88]. L’obiettivo principale è garantire l’accuratezza e l’attendibilità dei dati di vigilanza utilizzati nell’ambito dell’MVU.

I dati di vigilanza sono raccolti sulla base di un approccio sequenziale che coinvolge le ANC

Il flusso di dati segue un “approccio sequenziale”[89] secondo il quale la BCE opera in stretta cooperazione con le ANC, che sono le prime destinatarie delle segnalazioni prudenziali effettuate dagli enti creditizi, nonché le prime a effettuare i controlli di qualità su tali dati. La BCE collabora anche direttamente con gli enti vigilati per quanto riguarda le segnalazioni dirette.

L’approccio sequenziale è attualmente in corso di miglioramento sia a breve sia a lungo termine. Nel breve termine le ANC sono tenute a trasmettere alla BCE i dati entro la data prevista da quest’ultima, a prescindere da eventuali errori irrisolti legati alle norme di validazione. Tale approccio intende: a) ridurre lo scarto temporale tra l’invio delle segnalazioni da parte delle banche e la disponibilità dei dati presso gli addetti alla vigilanza dell’MVU; b) allineare il contenuto delle banche dati delle ANC e della BCE. Le ANC sono tenute ad attuare la soluzione di breve termine per tutti i dati prodotti a partire dal secondo trimestre 2017. Nel lungo termine l’obiettivo è individuare e armonizzare le migliori prassi in ogni ANC. L’armonizzazione dei metodi per la raccolta di dati di vigilanza da parte degli enti vigilati e per la loro trasmissione alla BCE è attualmente oggetto di discussione.

I dati di vigilanza sono condivisi con le parti interessate

Appena la BCE riceve le segnalazioni, queste ultime vengono trasmesse al sistema IMAS (Information Management System) al fine di rendere disponibili i dati per gli utilizzatori finali, ad esempio i GVC e le funzioni orizzontali all’interno dell’MVU. Anche alcuni dati forniti da un sottogruppo di enti creditizi (in prevalenza enti significativi) sono trasmessi automaticamente all’ABE e al Comitato di risoluzione unico al momento della ricezione.

La frequenza della raccolta dei dati può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale e i dati sono disponibili a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2014 (in quanto applicabile).

Nel corso del 2017, a seguito della pubblicazione di atti giuridici in materia[90], l’insieme dei dati di vigilanza è stato arricchito con dati sull’analisi comparata di vigilanza e sui piani di finanziamento e con modifiche al quadro di riferimento per le segnalazioni FINREP.

I dati di vigilanza sono soggetti a una valutazione di qualità

La BCE esamina la qualità dei dati di vigilanza trasmessi in base sia alle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) pubblicate dall’EBA sia agli esercizi di breve termine (Short-Term Exercises, STE). Lo strumento per la qualità dei dati (data quality dashboard) per singolo ente svolge un ruolo chiave in questo contesto in quanto valuta e sintetizza, in modo intuitivo, la qualità dei dati di vigilanza riportati dall’ente. Esso è stato notevolmente migliorato nel corso del 2017 al fine di fornire informazioni su importanti indicatori di qualità dei dati e di agevolare il dialogo tra la vigilanza e gli enti vigilati su aspetti legati alla qualità dei dati.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE sono pubblicati i dati di vigilanza aggregati e le informative di terzo pilastro

Oltre agli strumenti per la qualità dei dati, la BCE produce periodicamente alcuni set di dati di vigilanza, indicatori chiave di rischio e rapporti per la vigilanza. Inoltre, ogni trimestre sul sito Internet della vigilanza bancaria BCE vengono pubblicati dati aggregati relativi agli enti significativi al più elevato livello di consolidamento[91]. Nel 2017 questi dati sono stati ampiamente integrati con statistiche aggiuntive sul coefficiente di leva finanziaria e sul coefficiente di copertura della liquidità e con scomposizioni più dettagliate (ad esempio geografiche o per singola banca). Ogni anno la BCE pubblica inoltre gli indici di solvibilità e di leva finanziaria divulgati dalle singole banche conformemente agli obblighi di terzo pilastro.

La gestione delle informazioni nell'ambito dell’MVU: il sistema IMAS

Nel corso del 2017 il sistema di gestione delle informazioni (Information Management System, IMAS) dell’MVU ha subito una profonda evoluzione.

Sono stati sviluppati nuovi moduli per offrire un miglior supporto a specifici processi dell’MVU: ad esempio sono state integrate e sono ora gestite dal sistema IMAS le indagini sui modelli interni dell’MVU e le procedure sanzionatorie e di analisi delle irregolarità.

Inoltre, i moduli esistenti sono stati migliorati al fine di riflettere l’evoluzione delle metodologie e delle attività dell’MVU, soprattutto in relazione alle attività della vigilanza cartolare, alle ispezioni in loco, alla pianificazione operativa, al processo SREP e alle procedure di autorizzazione.

6 Relazione sull’utilizzo del budget

Il regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente ai suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel bilancio della BCE[92]. L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo di concerto con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti la vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (Budget Committee, BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le BCN dell’Eurosistema e dalla BCE. Il BUCOM assiste il Consiglio fornendo valutazioni sui documenti di resoconto riguardanti il bilancio preventivo della BCE e il relativo monitoraggio. La crescita, rispetto all’esercizio precedente della spesa complessiva sostenuta per l’assolvimento dei compiti di vigilanza è riconducibile principalmente all’incremento dell’organico approvato per la vigilanza bancaria nel 2017 e all’avvio dell’ampio progetto pluriennale di analisi mirata dei modelli interni.

La BCE prevede per il 2018 un incremento della spesa gestita per effetto principalmente della vigilanza diretta sugli enti significativi. Mentre le spese in bilancio per compiti ordinari si sono stabilizzate, permangono fattori esterni che richiedono un aumento di risorse per l’esercizio successivo, come descritto nel capitolo 1 sulle priorità di vigilanza per l’anno 2018. In particolare, questi includono l'uscita del Regno Unito dall’UE e le prove di stress biennali per gli enti significativi. Di conseguenza, a settembre 2017 il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare ulteriormente, a partire dal 2018, l’organico impegnato nella vigilanza bancaria, come dettagliatamente illustrato nella sezione 5.4.

6.1 Spese relative al 2017

Le spese sostenute dalla BCE nello svolgimento dei compiti connessi alla vigilanza comprendono principalmente i costi sostenuti direttamente dalle Direzioni Generali deputate a svolgere i compiti di vigilanza bancaria e dal Segretariato del Consiglio di vigilanza. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle esistenti aree operative della BCE (cfr. sezione 5.6.2).

La spesa nel 2017 è stata inferiore del 6 per cento rispetto alle stime.

Nell’aprile 2017 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione della BCE sull’importo da recuperare tramite i contributi previsti per le attività di vigilanza nel 2017[93]. Tale decisione ha fissato la stima della spesa annuale per i compiti di vigilanza bancaria a 464,7 milioni di euro. Alla fine del 2017 la spesa sostenuta dalla BCE per le attività di vigilanza si è attestata a 436,7 milioni di euro. Tale importo è risultato inferiore del 6 per cento a quello stimato, generando un avanzo di 27,9 milioni di euro rispetto alla spesa prevista per il 2017. In conformità con il vigente regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza (Fees Regulation) tale avanzo sarà imputato per intero all’importo totale da richiedere nel 2018[94].

Tavola 7
Ripartizione delle spese per la vigilanza bancaria della BCE (2015-2017)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Stipendi e benefici

La voce “stipendi e benefici” comprende tutte le spese connesse alle retribuzioni, inclusi gli straordinari, le indennità e i costi relativi ai benefici successivi al rapporto di lavoro e ad altri benefici a lungo termine, per il personale della funzione di vigilanza e dei servizi condivisi.

La spesa effettiva per stipendi e benefici nel 2017 è stata di 215,0 milioni di euro, pari al 103 per cento della spesa totale prevista per i compiti di vigilanza bancaria. L’eccesso di spesa in questa categoria è attribuibile all’inclusione di 12 milioni di euro per i benefici successivi al rapporto di lavoro, quali i trattamenti pensionistici e altri benefici a lungo termine (ad esempio i sussidi di invalidità). Questi benefici sono stati valutati utilizzando il principio contabile internazionale (International Accounting Standard, IAS) 19 “Benefici per il personale”. Tale principio stabilisce che il costo della fornitura del beneficio dovrebbe essere iscritto nel periodo in cui il beneficio viene maturato dal dipendente, piuttosto che nel periodo in cui è erogato o erogabile.

Locazione e manutenzione degli immobili

Alla fine dell’esercizio finanziario la spesa effettiva per la locazione e manutenzione degli immobili, incluso l’ammortamento dei cespiti immobiliari, ammontava a 53,0 milioni di euro. Le spese per il 2017 sono coerenti con quelle stimate dalla BCE ai fini dell'importo da recuperare tramite i contributi previsti per le attività di vigilanza nel 2017.

Altre spese di esercizio

La voce “altre spese di esercizio” comprende costi come quelli per i servizi di consulenza, informatici e statistici, l’ammortamento dei cespiti (diversi da quelli immobiliari), i viaggi di lavoro e le attività di formazione.

Nel complesso, il budget imputato a questa voce si attesta a 168,8 milioni di euro. La minore spesa è dovuta in larga parte alla sovrastima, nel bilancio di previsione, delle esigenze legate ad attività quali viaggi di lavoro, iniziative di formazione e servizi di consulenza.

L’attività che da sola ha generato il maggior costo in questa categoria è il progetto pluriennale TRIM. Nel 2017, il costo del supporto esterno al progetto è stato pari a 45,1 milioni di euro, inferiore di 10,9 milioni rispetto alla stima iniziale. Il progetto dovrebbe concludersi nel 2019. Per informazioni più dettagliate sul progetto TRIM, si veda la sezione 1.5.

In aggiunta al progetto TRIM, altre spese di esercizio nel 2017 hanno considerato il supporto esterno utilizzato per lo svolgimento di compiti di vigilanza ispettiva “ordinaria”, per la preparazione all’impatto legato ai cambiamenti dell’IFRS 9 (strumenti finanziari) e per la preparazione alla Brexit, tutti illustrati nei capitoli 1 e 3.

Spese sostenute nel 2017 per i compiti di vigilanza

La BCE raggruppa le proprie spese sulla base di due categorie: a) “per cosa”, rappresentato dalle sopra indicate categorie di spesa, ovvero stipendi e benefici, locazione e manutenzione degli immobili e altre spese di esercizio, e b) “per quale fine”, classificazione che verte sulle funzioni riferite ai diversi compiti. La BCE impiega inoltre queste classificazioni per identificare la suddivisione degli importi da riscuotere, attraverso i contributi annuali, dagli enti creditizi vigilati sulla base della loro classificazione come significativi o meno significativi.

I principali raggruppamenti basati sulle attività di vigilanza della BCE sono:

  • vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi;
  • supervisione sulla vigilanza (vigilanza indiretta) su banche e gruppi bancari meno significativi;
  • svolgimento di compiti trasversali e servizi specialistici.

La classificazione è definita sulla base dei costi sostenuti dalle aree operative della BCE responsabili per i rispettivi compiti di vigilanza. La categoria di spesa “vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi” è per la maggior parte costituita dalle spese per i GVC e per le ispezioni in loco e include anche le spese legate al progetto TRIM. La supervisione sulla vigilanza su banche e gruppi bancari meno significativi comprende compiti autorizzativi e di supervisione. I compiti trasversali e i servizi specialistici comprendono attività quali i lavori del Segretariato del Consiglio di vigilanza, le attività macroprudenziali, la formulazione delle politiche di vigilanza, i servizi statistici e i servizi legali dedicati.

La metodologia per la suddivisione dei contributi, delineata nell’articolo 8 del regolamento in materia, stabilisce che le spese collegate a compiti trasversali e servizi specialistici siano ripartite in misura proporzionale, rispettivamente, sulla base del costo pieno della vigilanza diretta sugli enti significativi e di quello della supervisione sulla vigilanza sugli enti meno significativi.

Per ciascun gruppo, le spese riportate di seguito includono la ripartizione dei servizi condivisi forniti dalle aree operative di supporto della BCE.

Tavola 8
Costi dei compiti di vigilanza della BCE per funzione (2015-2017)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.2 Regime di contribuzione per il 2017

Insieme al regolamento sull’MVU, il regolamento sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi definisce i criteri per:

  1. determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale;
  2. calcolare l’importo dovuto da ciascun istituto vigilato;
  3. riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Aggiornamento della revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE

Nel 2017, la BCE ha intrapreso una revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza. Tale revisione si concentra sulla metodologia e sui criteri di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato. In particolare, saranno oggetto di revisione le disposizioni del regolamento sui contributi riguardanti la definizione della metodologia utilizzata per il calcolo, la ripartizione e l’imposizione del contributo annuale, ovvero Parte III (Determinazione del contributo annuale per le attività di vigilanza) e Parte V (Fatturazione) di detto regolamento. Il recupero delle spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti connessi all’attività di vigilanza è sancito all’articolo 30 del regolamento sull’MVU e pertanto non rientra nell’ambito della revisione.

Dal 2 giugno al 20 luglio 2017 la BCE ha svolto una consultazione pubblica in merito alla revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza. In totale, la BCE ha ricevuto 13 risposte, principalmente da associazioni bancarie, che possono essere confrontate con le 31 risposte ricevute nel 2014, quando il regime di contribuzione è stato istituito. Le ANC sono state consultate attraverso il Consiglio di vigilanza.

Il risultato della revisione non è ancora stato finalizzato, ma una valutazione preliminare dei commenti indica che le disposizioni e i principi fondamentali del regime contributivo sono pienamente accettati. La maggior parte dei partecipanti ha chiesto ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti del regime contributivo e/o su miglioramenti collegati al processo, quali ad esempio una procedura di raccolta di dati statistici (fattori per il calcolo della contribuzione) più semplificata. Nel corso del 2017 la BCE ha già intrapreso, ove possibile, azioni immediate basate sui commenti ricevuti, come il miglioramento dei contenuti pubblicati sul sito Internet.

L’esito della revisione sarà pubblicato nella seconda metà del 2018 sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

Importo totale dovuto

425 milioni di euro di contributi riscossi dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza

Nel 2017 la BCE ha riscosso un importo totale di 425,0 milioni di euro in contributi per le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza. L’importo è basato sulla spesa prevista per l’intero 2017, pari a 464,7 milioni di euro, e tiene conto: a) dell’avanzo di 41,1 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2016 e b) del rimborso di 1,4 milioni ad alcuni enti creditizi per precedenti periodi di contribuzione.

L’importo da riscuotere attraverso i contributi annuali si divide in due parti, in relazione alla classificazione degli enti creditizi vigilati come significativi o meno significativi, in maniera commisurata all’intensità dell’azione di vigilanza assolta dalla BCE.

Tavola 9
Introiti totali da compiti di vigilanza bancaria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.

Come illustrato nella sezione 6.1, è stato conseguito un avanzo netto di 27,9 milioni di euro riveniente dalla differenza tra la spesa effettiva sostenuta per le attività di vigilanza bancaria nel 2017 e i contributi riscossi nello stesso anno. La suddivisione delle spese tra enti significativi e meno significativi è operata in proporzione alle spese sostenute nel 2017 dalle rispettive funzioni interessate. Poiché i costi effettivi della vigilanza diretta sugli enti significativi sono stati inferiori rispetto alle previsioni, vi è un riequilibrio nella distribuzione dei fondi per i compiti trasversali verso la categoria degli enti meno significativi. Nell’aprile 2017 la BCE ha stimato che il 92 per cento dei costi della vigilanza fosse a carico degli enti significativi e l’8 per cento dei meno significativi. Il rapporto effettivo basato sulle spese effettive è una suddivisione che attribuisce il 91 per cento agli enti significativi e il 9 per cento ai meno significativi. Ciò indica un disavanzo nell’importo totale che è stato riscosso dagli enti meno significativi per il 2017; vale a dire che questi ultimi dovranno pagare 2,3 milioni di euro in più con i contributi del 2018. Nonostante questa correzione, i contributi per gli enti meno significativi sono stati inferiori nel 2017 rispetto a quelli riscossi nel 2016, ovvero 39,3 milioni di euro contro i 43,7 dell’anno precedente.

Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di singolo ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale forniti da tutti gli enti vigilati, con data di riferimento 31 dicembre dell’anno precedente. Il contributo di vigilanza calcolato per singola banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali da effettuarsi nell’ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

In risposta ai commenti ricevuti tramite consultazione pubblica sul regime di contribuzione per le attività di vigilanza, nell’ottobre del 2017, le pagine del sito Internet sui contributi sono state migliorate (parallelamente all’emissione degli avvisi di contribuzione annuale) attraverso il potenziamento della sezione “stima il tuo contributo”. Banche e gruppi bancari vigilati possono calcolare più facilmente il proprio contributo usando gli ulteriori dati forniti e seguendo gli esempi messi a disposizione.

Il contributo di vigilanza è fissato al più elevato livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU. Il contributo è costituito da una componente variabile e da una componente minima. Quest’ultima si applica a tutte le banche in misura uguale e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare[95].

Figura 8
La componente variabile del contributo dipende dalla rilevanza e dal profilo di rischio della banca

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni nella classificazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo, o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente; o c) revoca di un’autorizzazione esistente. Le variazioni legate ai precedenti periodi di contribuzione, che hanno portato a nuove decisioni da parte della BCE in merito ai contributi di vigilanza fino ad aprile 2017, ovvero quando è stato deciso l’importo totale dei contributi da richiedere nel 2017, ammontavano a 1,4 milioni di euro. Tale importo è stato rimborsato agli inizi del 2017 e contabilizzato nell’importo totale da riscuotere, così come approvato nell’aprile 2017. In seguito sono state apportate ulteriori rettifiche ai singoli contributi di vigilanza riscossi, che hanno determinato un rimborso aggiuntivo netto di 0,3 milioni di euro. Di tale somma si terrà conto nel calcolo dell’importo totale esigibile dagli enti vigilati nel 2018.

Maggiori informazioni in merito ai contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Le pagine dedicate sono aggiornate periodicamente con utili informazioni pratiche e sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Altri introiti legati a compiti di vigilanza bancaria

La BCE è autorizzata a imporre sanzioni amministrative ai soggetti vigilati in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa prudenziale bancaria dell’UE, incluse le decisioni di vigilanza della BCE. Il relativo introito non viene considerato nel calcolo del contributo annuale di vigilanza. Il regolamento sui contributi della BCE garantisce che né i risarcimenti per danni pagabili a terzi, né le sanzioni amministrative (penali) pagabili alla BCE da parte degli enti vigilati abbiano alcuna influenza sui contributi di vigilanza. Le sanzioni amministrative sugli vigilati sono registrate come entrate nel conto economico della BCE.

Nel 2017 la BCE ha adottato tre decisioni sanzionatorie e ha irrogato cinque sanzioni per un importo complessivo di 15,3 milioni di euro. Di tale importo è considerato incerto il recupero di 11,2 milioni di euro, poiché l’autorizzazione all’attività bancaria dell’ente sanzionato, è stata revocata e l’ente è al momento in liquidazione. Sulla base del principio della prudenza, è stata creata a fine anno un’indennità per l’importo totale del credito.

Informazioni dettagliate sulle attività sanzionatorie e di enforcement sono reperibili nella sezione 4.2 di questo rapporto.

7 Strumenti giuridici adottati dalla BCE

La lista seguente riporta gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria che sono stati adottati dalla BCE nel 2017 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché altri atti rilevanti.

7.1 Regolamenti della BCE

BCE/2017/25 Regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (GU L 240, del 19.9.2017, pag. 1).

BCE/2017/26 Regolamento (UE) 2017/1539 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (GU L 240, del 19.9.2017, pag. 1).

7.2 Altri strumenti giuridici della BCE

BCE/2017/6
Decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2017, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (GU L 40, del 17.2.2017, pag. 72)

BCE/2017/9
Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156).

BCE/2017/10
Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (GU L 120 del 13.4.2017, pag. 2).

BCE/2017/11
Decisione (UE) 2017/760 della Banca centrale europea, del 24 aprile 2017, sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza nell’anno 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 52).

BCE/2016/40
Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 14).

BCE/2016/41
Decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 18).

BCE/2016/42
Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 21).

BCE/2017/16
Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 26).

BCE/2017/17
Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 28).

BCE/2017/21
Indirizzo (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 32).

BCE/2017/23Decisione (UE) 2017/1493 della BCE, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 216 del 22.8.2014, pag. 23)

8 Il settore bancario europeo in cifre

Le tendenze principali degli indici di leva finanziaria e liquidità sono state aggiunte ai dati pubblicati sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE

Da dicembre 2016, la BCE pubblica sul sito Internet della vigilanza bancaria dati aggregati sulla composizione del bilancio, sulla redditività, sulla solvibilità e sul rischio di credito degli enti significativi. L’ambito dei dati pubblicati è stato esteso nel 2017 fino a includere le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria e di copertura della liquidità. Queste statistiche di vigilanza sono pubblicate con cadenza trimestrale e comprendono scomposizioni per area geografica e per classificazione delle banche.

Alcune importanti statistiche relative al periodo in esame sono riportate di seguito. Da notare che il campione di banche usato nei diversi periodi di riferimento varia, poiché la lista degli enti significativi è variata.

Al più elevato livello di consolidamento si può osservare una tendenza al rialzo dei coefficienti patrimoniali negli ultimi periodi di segnalazione (cfr. tavola 10). Il coefficiente patrimoniale complessivo si è collocato al 17,98 per cento nel terzo trimestre del 2017, in rialzo dal 17,18 per cento registrato dodici mesi prima. Incrementi analoghi si possono osservare per il coefficiente CET1 e il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1). Il coefficiente di leva finanziaria è lievemente migliorato, sia nella definizione transitoria che in quella a pieno regime. Il coefficiente di copertura della liquidità si è collocato al 140,27 per cento nel terzo trimestre del 2017, in rialzo dal 137,64 per cento registrato dodici mesi prima.

Tavola 10
Coefficiente patrimoniale complessivo e sue componenti, coefficiente di leva finanziaria e coefficiente di copertura della liquidità, per periodo di riferimento

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: enti significativi al livello più elevato di consolidamento per i quali sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP). Nel dettaglio, si contavano 122 enti significativi nel terzo trimestre del 2016, 121 nel quarto, 118 nel primo trimestre del 2017 e 114 nel secondo e nel terzo. Il numero di enti in ciascun periodo di riferimento rispecchia i cambiamenti derivanti dalle modifiche alla lista degli enti significativi apportate a seguito delle valutazioni della vigilanza bancaria della BCE, che in genere vengono condotte con cadenza annuale, e a seguito di fusioni e acquisizioni.

Migliora la qualità degli attivi

Anche la qualità degli attivi delle banche è migliorata, mentre l’incidenza complessiva dei crediti deteriorati è diminuita costantemente, dal 6,49 per cento nel terzo trimestre del 2016 al 5,15 per cento nel terzo trimestre del 2017 (cfr. grafico 13).

Grafico 13
Qualità degli attivi: crediti deteriorati e anticipazioni per periodo di riferimento

Fonte: BCE.
Nota: campione come riportato nella tavola 10.

La composizione del bilancio si mantiene stabile (con variazioni nelle dimensioni del campione)

Le attività e passività totali delle banche (cfr. grafico 14 e grafico 15) riflettono i dati relativi al (mutato) campione di enti creditizi esaminati in momenti specifici. Alla luce di quanto sopra, le principali voci di bilancio sono rimaste sostanzialmente stabili nel tempo, nonostante la composizione delle attività mostri una tendenza al rialzo per la voce “liquidità, liquidità presso le banche centrali, altri depositi a vista” e una tendenza al ribasso per le voci “titoli di debito” e “derivati”. Inoltre, la composizione delle passività mostra una tendenza al ribasso per “derivati” e “titoli di debito emessi” e un lieve aumento per i “depositi”.

Grafico 14
Composizione degli attivi per periodo di riferimento

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: campione come nella tavola 10.

Grafico 15
Composizione di passività e titoli azionari per periodo di riferimento

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: campione come nella tavola 10.

9 Glossario

Ammontare massimo distribuibile [Maximum Distributable Amount (MDA)]: le violazioni del requisito di riserva combinato (combined buffer requirement, CBR) implicano restrizioni obbligatorie sulle distribuzioni (ad esempio dividendi, pagamenti di cedole sugli strumenti di capitale T1A, bonus discrezionali). A una banca che non rispetti il proprio CBR sarà automaticamente interdetta la distribuzione di importi superiori all’MDA. L’MDA corrisponde agli utili distribuibili dalla banca moltiplicati per un fattore compreso tra 0,6 e 0, a seconda di quanto il capitale CET1 è inferiore al CBR.

Attività di primo, secondo e terzo livello [Level 1, 2 and 3 assets]: le tre classi di attività si distinguono sulla base dei parametri usati per determinare il valore degli attivi. Le attività di primo livello sono scambiate nei mercati attivi, perciò si possono usare parametri come i prezzi quotati per valutarle. Le attività di secondo livello sono scambiate nei mercati non attivi, perciò sono necessari parametri diversi dai prezzi quotati usati per le attività di primo livello. Tali parametri dovrebbero essere osservabili direttamente o indirettamente. Le attività di terzo livello sono scambiate in mercati con poca o nessuna attività. Perciò non sono disponibili dati osservabili per valutarle. Queste attività devono essere valutate usando le migliori informazioni disponibili riguardo le ipotesi su cui si baserebbero gli operatori di mercato nello stabilire il loro prezzo.

Autorità Bancaria Europea (ABE) [European Banking Authority (EBA)]: autorità indipendente dell’UE istituita il 1° gennaio 2011 nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria per assicurare una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti nel settore bancario dell’UE. Il suo compito primario è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europee per il settore bancario, con l’obiettivo di predisporre un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l’UE.

Autorità nazionale competente (ANC) [National competent authority (NCA)]: autorità pubblica o organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ha il potere di esercitare, in virtù del diritto nazionale, la vigilanza sugli enti creditizi.

Banche in dissesto o a rischio di dissesto [Failing or likely to fail (FOLTF)]: ci sono quattro motivi per cui una banca può essere dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto: a) non soddisfa più i requisiti di autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza; b) possiede più passività che attività; c) non è in grado di saldare i propri debiti alla scadenza; d) necessita di assistenza finanziaria pubblica straordinaria. Nel momento in cui una banca viene dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto, una delle condizioni indicate sopra deve essersi verificata o essere prossima a verificarsi.

Basilea III [Basel III]: un insieme esaustivo di misure di riforma, elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria quale risposta alla crisi finanziaria del 2008. Basilea III sviluppa il corpus di norme di Basilea II, mira a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario. Le misure sono tese a migliorare la capacità del settore bancario di assorbire gli shock finanziari ed economici, migliorare la gestione dei rischi e la governance, e rafforzare l’informativa e la trasparenza delle banche verso il pubblico.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) [Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)]: il principale organismo a livello mondiale per la regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e un forum di cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato mira a consolidare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi degli istituti bancari di tutto il mondo per favorire la stabilità finanziaria. Partecipano al CBVB le organizzazioni responsabili della vigilanza bancaria e le banche centrali.

Consiglio per la stabilità finanziaria [Financial Stability Board (FSB)]: organismo internazionale che promuove la stabilità finanziaria, coordinando le autorità finanziarie nazionali e gli organismi impegnati a definire standard internazionali per la formulazione di politiche solide in materia di regolamentazione e di supervisione degli enti creditizi e di altri settori finanziari. Il Consiglio favorisce condizioni di parità di trattamento, incoraggiando la coerente attuazione di tali politiche in ogni settore e giurisdizione.

Crediti deteriorati [non-performing loans (NPL)]: secondo il paragrafo 145 dell’allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell’ABE sulle segnalazioni di vigilanza, sono considerati tali quelli che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi: a) esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni; b) si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all’escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti o dal numero di giorni di scaduto.

CRR/CRD IV: regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR) e Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive, CRD IV). Sono spesso denominati congiuntamente CRD IV.

Ente meno significativo [Less significant institution (LSI)]: istituto vigilato dalle autorità nazionali competenti (ANC). Di contro, gli enti significativi sono direttamente vigilati dalla BCE.

Ente significativo [Significant institution (SI)]: i criteri per stabilire la significatività di un ente, posto quindi sotto la vigilanza diretta della BCE, sono descritti nel regolamento sull’MVU e nel regolamento quadro sull’MVU. Un ente è classificato come significativo se soddisfa almeno uno di tali criteri. A prescindere dai suddetti criteri, l’ente può comunque essere classificato come significativo dall’MVU al fine di garantire l’attuazione omogenea di elevati standard di vigilanza. Nel complesso, la BCE vigila direttamente su 119 gruppi bancari significativi.

Gruppo di vigilanza congiunto (GVC) [Joint Supervisory Team (JST)]: team composto da personale della BCE e delle ANC, incaricato della vigilanza su un ente o un gruppo significativo.

Meccanismo di vigilanza unico (MVU) [Single Supervisory Mechanism (SSM)]: un meccanismo composto dalla BCE e dalle ANC degli Stati membri partecipanti per l’assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest’ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che è parte dell’Unione bancaria europea.

Modello interno [Internal model]: qualsiasi sistema di misurazione e gestione del rischio applicato nel calcolo dei requisiti relativi ai fondi propri che è adottato da un ente creditizio e richiede l'autorizzazione preventiva dell’autorità competente in conformità con la parte terza del CRR.

Opzioni e discrezionalità [Options and Discretions]: le opzioni sono norme di diritto dell’Unione in virtù delle quali le autorità competenti o gli Stati membri possono decidere come ottemperare a una disposizione scegliendo tra una serie di alternative. Le discrezionalità sono disposizioni della normativa bancaria dell’UE in virtù delle quali le autorità competenti o gli Stati membri possono decidere se applicare o meno una determinata disposizione.

Partecipazione qualificata [Qualifying holding]: una partecipazione in un ente creditizio che rappresenti il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile l’esercizio di un’influenza significativa sulla gestione dell’ente creditizio.

Procedura di non obiezione [Non-objection procedure]: processo decisionale standard stabilito dal regolamento sull’MVU per le attività di vigilanza della BCE. Il Consiglio di vigilanza della BCE adotta progetti di decisione, che sono sottoposti al Consiglio direttivo della BCE per l’adozione. Le decisioni possono considerarsi adottate, a meno che il Consiglio direttivo non obietti entro un determinato periodo di tempo, non superiore a dieci giorni lavorativi.

Procedure di passaporto [Passporting procedures]: procedure connesse all’esercizio della libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di qualsiasi ente creditizio autorizzato e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le attività esercitate siano coperte da autorizzazione (ai sensi degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV).

Processo di revisione e valutazione prudenziale [Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]: processo impiegato per guidare la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e per stabilire se, oltre ai requisiti minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri, informativa o liquidità, oppure altre misure prudenziali.

Regolamento quadro sull’MVU [SSM Framework Regulation]: assetto regolamentare che istituisce le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, come previsto dal regolamento sull’MVU.

Regolamento sull’MVU [SSM Regulation]: atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell’area dell’euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell’UE; costituisce uno dei principali elementi dell’Unione bancaria europea. Il regolamento sull’MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili [Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)]: requisito per tutti gli enti creditizi dell’UE volto a consentire a questi ultimi di assorbire le perdite in caso di fallimento. Il requisito MREL è stato inserito dalla Commissione europea nella Direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD). Ha lo stesso obiettivo del requisito TLAC. Tuttavia, gli specifici requisiti patrimoniali prescritti dall’MREL sono calcolati in modo diverso, in base a criteri stabiliti dall’ABE.

Unione bancaria [Banking union]: una delle componenti principali per il completamento dell’unione economica e monetaria. L’Unione bancaria consiste in un quadro finanziario integrato che comprende il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico e il corpus unico di norme, incluse quelle sui sistemi armonizzati di garanzia dei depositi, che potrebbero evolvere in un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo.

Valutazione approfondita [Comprehensive assessment]: controlli sulla situazione finanziaria di un istituto di credito che la BCE è tenuta a effettuare prima di assumere la vigilanza diretta sullo stesso. Le valutazioni approfondite contribuiscono a garantire che le banche siano adeguatamente capitalizzate e possano resistere a eventuali shock finanziari. La valutazione prevede un esame della qualità degli attivi e una prova di stress.

Valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità [Fit and proper assessment]: le autorità di vigilanza valutano i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che si candidano a far parte degli organi sociali degli enti creditizi. La BCE decide sui requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori delle 119 maggiori banche nell’area dell’euro, mentre le decisioni sui requisiti per gli enti meno significativi sono adottate dalle autorità nazionali di vigilanza, salvo nel caso di una nuova licenza bancaria.

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  1. Fra queste figurano ad esempio processi che perseguano un miglioramento dell’efficienza dei mercati secondari per le attività deteriorate e dei meccanismi per le azioni esecutive sulle garanzie, e che armonizzino i quadri giuridici in materia di insolvenza e ristrutturazioni.
  2. L’esercizio non contemplava altre tipologie di rischio, come ad esempio il rischio di mercato.
  3. L’EVE riflette l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse sul valore del portafoglio bancario della banca.
  4. Per maggiori dettagli, cfr. le informazioni pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.
  5. Financial Integration in Europe, BCE, maggio 2017.
  6. Statistiche bancarie di vigilanza: tali statistiche si basano su informazioni raccolte secondo le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) sulle segnalazioni di vigilanza previste dal Regolamento di esecuzione della Commissione europea (UE) n. 680/2014 e dal Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13).
  7. Cfr. la rilevazione sulle prassi di vigilanza nazionali e gli assetti giuridici connessi con i crediti deteriorati, BCE, giugno 2017.
  8. Cfr. la rilevazione sulle prassi di vigilanza nazionali e gli assetti giuridici connessi con i crediti deteriorati, BCE, settembre 2016.
  9. Linee guida per le banche sui crediti deteriorati, BCE, marzo 2017.
  10. Cfr. l’allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014.
  11. Come illustrato nelle linee guida sui crediti deteriorati, la vigilanza bancaria della BCE definisce le banche con crediti deteriorati elevati come “enti creditizi che presentano livelli di crediti deteriorati notevolmente superiori alla media dell’UE”.
  12. Segnalazioni trimestrali nel periodo tra il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017.
  13. La base giuridica per la raccolta trimestrale di dati sui crediti deteriorati per le banche con elevati crediti deteriorati è l’articolo 10 del regolamento sull’MVU e l’articolo 141 del regolamento quadro sull’MVU. La BCE può richiedere agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti di vigilanza prudenziale, fra cui le informazioni da fornire ai fini di vigilanza a intervalli regolari e secondo formati prestabiliti. La BCE ha utilizzato tali poteri nei limiti fissati dal principio di massima armonizzazione perseguito dagli ITS ABE. Questo approccio concede alla BCE la flessibilità di cui necessita per ottenere dati dalle banche ai fini dell’attività di vigilanza e per correggere e aggiornare i dati richiesti con frequenza regolare, purché tali dati non vengano raccolti sulla base degli ITS ABE.
  14. Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (OJ L 345, 27.12.2017, p.27).
  15. Tale impatto è stato calcolato considerando che, al giorno 1, il 95 per cento dell’impatto derivante dall’ECL sarebbe reintegrato all’interno del capitale CET1. L’impatto derivante dalla classificazione e dalla misurazione non è soggetto ad alcuna misura transitoria.
  16. Cfr. Principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio, CBVB, gennaio 2013.
  17. L’ABE ha inquadrato il problema e ha recentemente avviato una consultazione sulla sua Bozza di raccomandazione sulle esternalizzazioni verso servizi cloud.
  18. Cfr. la Metodologia SREP dell’MVU.
  19. Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European banking supervisors, CEBS).
  20. Indirizzi del CEBS in materia di esternalizzazione del 14 dicembre 2006.
  21. La quota di ispezioni sul rischio di credito è aumentata di otto punti percentuali dal 2016 al 2017 e le richieste si sono concentrate in misura crescente sull’esame delle posizioni creditizie, che richiede tempi più lunghi. La durata delle operazioni di raccolta dei dati per le ispezioni sul rischio di credito è in media maggiore di un terzo rispetto alla media complessiva.
  22. Dalla nomina del capo del gruppo ispettivo all’invio della lettera di follow-up alla banca.
  23. Per una descrizione delle iniziative intraprese per promuovere un approccio comune alla vigilanza sugli enti meno significativi cfr. La vigilanza degli enti meno significativi nel contesto dell’MVU.
  24. Ulteriori dettagli sono disponibili alla sezione 2.4.1.
  25. Cfr. la guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech.
  26. Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9).
  27. Raccomandazione della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10).
  28. Per ulteriori dettagli, cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2015.
  29. Le notifiche CCyB ufficiali vengono trasmesse trimestralmente mentre quelle O-SII e G-SII vengono trasmesse annualmente. Inoltre, alcune autorità nazionali hanno inviato notifiche su altre misure, ad esempio quelle introdotte ai sensi dell’articolo 458 del CRR. Tale articolo consente alle autorità di introdurre misure macroprudenziali a livello nazionale per fronteggiare il rischio sistemico nel caso in cui gli altri strumenti si rivelino inadeguati (ad esempio quelli previsti ai sensi degli articoli 124 e 164, tra gli altri). Le autorità belghe e finlandesi, ad esempio, hanno introdotto misure a fronte dei rischi nel mercato dei mutui residenziali.
  30. Gli enti a rilevanza sistemica globale individuati (con requisiti di riserve di capitale a pieno regime dal 2019) sono: BNP Paribas (FR), Groupe Crédit Agricole (FR), Deutsche Bank (DE), ING Bank (NL), Banco Santander (ES), Société Générale (FR) e UniCredit Group (IT).
  31. L’ente Groupe BCPE (FR) è stato rimosso dall’elenco nel 2017.
  32. Cfr. la nota che sintetizza gli effetti della decisione presa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza (Notice summarising the effects of the decision taken in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A) e la nota che sintetizza gli effetti della decisione presa nei confronti di Veneto Banca, pubblicate sul sito Internet dell’SRB (Notice summarising the effects of the decision taken in respect of Veneto Banca S.p.A)
  33. Decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 2017.
  34. Comunicato stampa della Commissione europea: “Aiuti di Stato: via libera della Commissione agli aiuti per l’uscita dal mercato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a norma del diritto fallimentare italiano, con cessione di alcune parti a Intesa Sanpaolo”.
  35. In particolare, la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB, così come le autorità nazionali di risoluzione, gli organismi competenti e le banche centrali.
  36. Articolo 29, paragrafo 5, del regolamento SRM e articolo 83, paragrafo 4, della BRRD.
  37. Cfr. il comunicato stampa dell’SRB del 7 giugno 2017.
  38. Comunicato stampa della BCE: “La BCE ha stabilito che Banco Popular Español S.A. era in dissesto o a rischio di dissesto”.
  39. Comunicato stampa della BCE: “La BCE ha considerato Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in dissesto o a rischio di dissesto”.
  40. Cfr. il comunicato stampa dell’SRB del 23 giugno 2017.
  41. Comunicato Stampa n. 109 del 23/06/2017.
  42. Decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3), GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42, modificata da ultimo dalla Decisione BCE/2015/1 (GU L 84, 28.3.2015, pag. 64).
  43. Articolo 27 dell’SSMR, in combinato disposto con gli articoli 53 e successivi della CRD IV.
  44. L’efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE.
  45. Il mandato è relativo all’esame dell’efficienza operativa della gestione della BCE in base alla definizione degli articoli 27.2 dello statuto del SEBC e 20, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU.
  46. Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184, dell’8.7.2016, pag. 1).
  47. Orientamenti dell’ABE sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (ABE/GL/2015/02) e Orientamenti dell’ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/2014/06).
  48. Orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).
  49. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della BRRD, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni fanno il possibile per giungere a una decisione congiunta, tra le altre cose, sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo.
  50. Il protocollo di intesa mira ad agevolare la cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e le autorità dei paesi nordici coinvolti, nonché la cooperazione fra questi ultimi, in merito alle succursali significative sia all’interno che al di fuori dell’area dell’euro. Non si applica, dunque, esclusivamente agli enti dell’area dell’euro, ma anche a un più ampio insieme di soggetti vigilati dalle autorità dei paesi nordici. Oltre alle funzioni di vigilanza bancaria, il documento disciplina anche la tutela dei consumatori, i servizi e sistemi di pagamento, come pure l’antiriciclaggio; il suo ambito di applicazione è quindi più esteso rispetto ai compiti della vigilanza bancaria della BCE. Ciononostante, poiché il grado di cooperazione tra le autorità firmatarie rimane soggetto al diritto dell'UE, la vigilanza bancaria della BCE aderisce al protocollo limitatamente ai propri compiti prudenziali.
  51. Uno dei 29 Principi fondamentali di Basilea, il principio 29 sull’uso illecito dei servizi finanziari, non verrà esaminato nel presente esercizio, dal momento che la BCE non ha competenze in materia di antiriciclaggio; tuttavia, il FSAP dell’area dell’euro includerà una nota degli esperti del Fondo sull’integrità finanziaria.
  52. I restanti 28 principi riguardano complessivamente 216 criteri essenziali e 17 criteri aggiuntivi.
  53. Articolo 16 del Regolamento n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).
  54. Ivi compresa la comunicazione all’ABE con riferimento all’orientamento ABE/GL/2016/01 che riguardava una comunicazione tardiva della BCE.
  55. ABE/GL/2016/01, ABE/GL/2016/05, ABE/GL/2016/07, ABE/GL/2016/08, ABE/GL/2016/09, ABE/GL/2016/11, ABE/GL/2017/01, ABE/GL/2017/05, ABE/GL/2017/06, JC/GL/2016/01, ABE/Rec/2015/01 e ABE/Rec/2017/01.
  56. Parere della Banca centrale europea, dell’8 marzo 2017, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (CON/2017/6); Parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, relativo alle revisioni del quadro dell’Unione per la gestione delle crisi (CON/2017/47); Parere della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2017/46).
  57. Questa proposta era prevista nell’ambito di una più ampia revisione del quadro prudenziale per le imprese di investimento. Secondo la proposta della Commissione, le imprese di investimento di rilevanza sistemica (ovvero con attivi superiori ai 30 miliardi di euro) verrebbero assoggettate alle stesse regole e alla stessa vigilanza delle banche europee.
  58. I criteri sono definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
  59. L’elenco degli enti significativi e meno significativi pubblicato a dicembre 2017 riflette a) le decisioni sulla significatività notificate agli enti vigilati prima del 5 dicembre 2017 e b) altre modifiche ed evoluzioni nelle strutture dei gruppi in vigore prima del 1° ottobre 2017.
  60. L’unico nuovo ente identificato come significativo nel 2017 è stata una succursale di Barclays Bank PLC con sede nel Regno Unito. Le succursali ubicate nell’area dell’euro degli enti creditizi di Stati membri non partecipanti non sono soggette a valutazione approfondita a livello di singolo ente.
  61. Per decadenza di un’autorizzazione si intende, ove previsto dall’ordinamento nazionale, che l’autorizzazione cessa di esistere senza che sia necessaria una decisione formale a tal fine; è un effetto giuridico che si attiva al verificarsi di un evento specifico ben definito, ad esempio l’espressa rinuncia a una licenza da parte dell’ente o che lo stesso cessi di esistere a seguito, ad esempio, di una fusione con un’altra società.
  62. Incluso un numero limitato (17) di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo.
  63. Queste 1.673 procedure di autorizzazione sono state incorporate in 1.238 atti giuridici della BCE. Alcuni atti giuridici riguardano più di una procedura di autorizzazione (ad es. verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità di diversi membri degli organi di gestione dello stesso ente significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione).
  64. Queste procedure fanno riferimento alla verifica dei membri degli organi di gestione e dei consigli di sorveglianza che rientrano nel processo di delega dei poteri decisionali approvato nella Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea del 16 novembre 2016 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2016/42).
  65. Dal momento che la data limite per il 2014 è stata il 15 gennaio 2015, vi è una limitata sovrapposizione tra i dati del 2014 e quelli del 2015.
  66. Gli “acquirenti specifici” si caratterizzano per un elevato livello di complessità o per una mancanza di trasparenza (ad esempio, i fondi di private equity o i fondi di gestione sovrani).
  67. Il personale che riveste ruoli chiave è costituito da dipendenti che non sono membri dell’organo di gestione ma che hanno un’influenza significativa sulla direzione degli enti sotto la responsabilità generale dell’organo di gestione, ad esempio responsabili del rischio di credito, responsabili in materia di conformità, ecc. Nel 2017, 12 paesi dell’area dell’euro hanno provveduto alla valutazione di personale che riveste ruoli chiave, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.
  68. La voce “gestione del rischio e controlli interni” comprende i meccanismi o i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi cui è o potrebbe essere esposto. La voce “struttura organizzativa” indica la misura in cui un istituto possiede sfere di competenza ben definite, trasparenti e coerenti.
  69. Per maggiori informazioni in merito alla verifica di audit sulla gestione delle crisi svolta dalla Corte dei conti europea si veda la sezione 2.1.5.
  70. Cfr. la Relazione sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
  71. Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Relazione sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
  72. Ai sensi dell’articolo 6.7 del regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  73. Numero di enti significativi al 5 dicembre 2017. L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito Internet della vigilanza bancaria.
  74. Relazione speciale della Corte dei Conti europea n. 29/2016 dal titolo Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti.
  75. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n.1024/201, pubblicata l’11 ottobre 2017.
  76. IMF Country Report n. 16/196, giugno 2013, Germany: Financial Sector Assessment Program – Detailed Assessment of Observance on the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision, 29 giugno 2016.
  77. Cfr. GU L 141 del 1° giugno 2017.
  78. Quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (Decisione ECB/2016/40).
  79. Decisione sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (Decisione ECB/2016/42).
  80. Decisione sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (Decisione BCE/2016/41).
  81. Decisione che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (Decisione BCE/2017/16) e Decisione che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di significatività dei soggetti vigilati (Decisione BCE/2017/17).
  82. La Commissione amministrativa del riesame è composta da cinque membri: Jean-Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), Javier Arístegui, André Camilleri, Edgar Meister e due supplenti: René Smits e Ivan Šramko.
  83. Considerando 64 del regolamento sull’MVU.
  84. Causa T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank contro Banca centrale europea, sentenza del 16 maggio 2017, ECLI:EU:T:2017:337 (ricorso in attesa di giudizio: causa C-450/17 P). Cause T-712/15 e T-52/16, Crédit mutuel Arkéa contro BCE, sentenza del 13 dicembre 2017, ECLI:EU:T:2017:900.
  85. COM(2017) 591 definitivo.
  86. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  87. Le segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COmmon REPorting, COREP) fanno parte delle norme tecniche di attuazione dell’ABE. I dati FINREP raccolgono informazioni finanziarie dagli enti creditizi, di cui si riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). I dati COREP consistono nella raccolta, anch’essa in formato standardizzato, di informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dati di dettaglio su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché quelli sulle grandi esposizioni.
  88. Cfr. l’articolo 140, paragrafo 4, del regolamento quadro sull’MVU.
  89. L’“approccio sequenziale” consiste in un quadro di riferimento per la trasmissione dei dati di vigilanza dalle banche alle ANC, dalle ANC alla BCE e dalla BCE all’ABE.
  90. Atti giuridici: decisione BCE volta a includere nella comunicazione di dati in materia di vigilanza l’analisi comparata: Decisione (UE) 2017/1493 della BCE che modifica la Decisione BCE/2014/29 al fine di includere l’analisi comparata ai fini di vigilanza nei dati di vigilanza trasmessi (BCE/2017/23); decisione della BCE sui piani di finanziamento: Decisione (UE) 2017/1198 sulla comunicazione dei piani di finanziamento da parte della ANC (BCE/2017/21); aggiornamento del regolamento BCE FINREP: Regolamento (UE) 2017/1538 della BCE che modifica il Regolamento 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) e Regolamento (UE) 2017/1539 della BCE (BCE/2017/26).
  91. Cfr. le statistiche bancarie dell’MVU.
  92. In conformità con l’articolo 29 del regolamento sull’MVU.
  93. Decisione (UE) n. 2017/760 della Banca centrale europea del 24 aprile 2017 sull’importo complessivo dei contributi annuali per la vigilanza nel 2017 (BCE/2017/11).
  94. Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  95. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato.
Segnalazioni whistleblowing