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Document 32017D0017

Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogato da 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


DECISIONE (UE) 2017/937 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 maggio 2017

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega di decisioni sulla significatività di soggetti vigilati (BCE/2016/41) (2), e in particolare l'articolo 2,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.

(2)

Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

(3)

Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (ECB/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c)

se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

Articolo 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative:

a)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

b)

il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o

c)

se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.


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