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Document 32017D0017
Decision (EU) 2017/937 of the European Central Bank of 23 May 2017 nominating heads of work units to adopt delegated decisions on the significance of supervised entities (ECB/2017/17)
Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)
Decisione (UE) 2017/937 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)
OJ L 141, 1.6.2017, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; abrogato da 32020D1332
1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/28 |
DECISIONE (UE) 2017/937 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 maggio 2017
che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di significatività di soggetti vigilati (BCE/2017/17)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega di decisioni sulla significatività di soggetti vigilati (BCE/2016/41) (2), e in particolare l'articolo 2,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. |
(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative per l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. |
(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
(4) |
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi di unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 o 4, della decisione (UE) 2017/934 (ECB/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
a) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; |
b) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o |
c) |
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale. |
Articolo 2
Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III ovvero, se il direttore generale non è disponibile, dal vice direttore generale e da uno dei seguenti capi di unità operative:
a) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; |
b) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o |
c) |
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale. |
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, 23 maggio 2017.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) (Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.