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Consultazione pubblica sulla Parte 2 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria

Risposte alle domande più frequenti

Cos’è una banca? Perché ha bisogno di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività?

Una banca, o “ente creditizio” in base alla terminologia del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), è un’impresa che raccoglie depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti per proprio conto. Queste attività sono regolamentate a tutela dell’interesse pubblico e allo scopo di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria impedisce l’accesso al mercato a enti creditizi che potrebbero costituire una minaccia per la stabilità del sistema finanziario, accordando l’ingresso ai soli soggetti che risultano conformi a standard minimi di sicurezza e che sono pertanto ritenuti sufficientemente solidi. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria assicura inoltre che gli enti soddisfino tutti i requisiti normativi nazionali e dell’Unione europea (UE).

Solo la Banca centrale europea (BCE) può rilasciare autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria nell’area dell’euro. Tutti i soggetti che intendono esercitare tale attività devono pertanto essere autorizzati dalla BCE, che si tratti di enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE o di enti meno significativi vigilati direttamente dalle autorità nazionali competenti (ANC). Nel processo di autorizzazione la BCE opera in stretto raccordo con le ANC. Il punto di contatto per le domande di autorizzazione è sempre l’ANC del paese in cui l’ente intende insediarsi; successivamente, tutte le domande sono valutate dalla BCE.

Come funziona in pratica il processo di autorizzazione nell’area dell’euro?

Le procedure di rilascio dell’autorizzazione per gli enti creditizi stabiliti nell’area dell’euro sono svolte congiuntamente dalla BCE e dall’ANC dello Stato membro di insediamento del soggetto richiedente. Tecnicamente questa “procedura comune” inizia nel momento in cui il soggetto si rivolge all’ANC pertinente, punto di contatto per ogni procedura di autorizzazione, e termina con una decisione da parte della BCE. Tuttavia, la BCE e l’ANC collaborano strettamente fin dall’inizio per assicurare un approccio coerente, efficiente ed esaustivo.

Cosa devono dimostrare gli enti per ottenere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria?

I soggetti che intendono esercitare l’attività bancaria devono dimostrare di poter soddisfare i requisiti normativi nazionali e dell’UE, ossia gli articoli 8-14 della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV). I requisiti di autorizzazione coprono una vasta gamma di aspetti, fra cui l’importo del capitale da detenere, l’idoneità degli azionisti e dei membri dell’organo di amministrazione e l’adeguatezza dell’operatività, come risulta dal piano industriale, dall’assetto di governance, dai controlli interni, dalla gestione dei rischi ecc. Le domande di autorizzazione sono valutate in base ai requisiti applicabili, nonché al quadro prudenziale complessivo per la vigilanza sugli enti creditizi. Questo quadro prevede, ad esempio, che si valuti se le attività e il modello imprenditoriale del richiedente attengano alle funzioni bancarie fondamentali della raccolta di depositi e della concessione di crediti e se il quadro prudenziale complessivo per gli enti creditizi sia il riferimento più corretto e appropriato per le attività che si intendono svolgere. L’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un progetto di norme tecniche di regolamentazione con un elenco esaustivo delle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione. Ciascuna istanza è esaminata caso per caso e il processo di valutazione è graduato in base alla rilevanza sistemica prospettata e al profilo di rischio previsto del soggetto richiedente.

Quante autorizzazioni sono state rilasciate da quando la Vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a operare?

Sono 51 le procedure di autorizzazione conclusesi con una decisione della BCE dall’avvio del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) nel novembre 2014, considerando sia le nuove autorizzazioni sia le estensioni delle autorizzazioni.

Finora non è stata assunta alcuna decisione negativa da parte della BCE. Ciò è dovuto al fatto che quando l’autorità di vigilanza segnala precocemente al soggetto richiedente il rischio di una decisione negativa, in genere esso ritira la domanda di autorizzazione.

Quali sono le novità introdotte con la Parte 2 della guida?

La BCE ha pubblicato la Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria nel marzo 2018. Il documento espone i principi generali in materia di autorizzazione all’attività bancaria per quanto riguarda l’ambito di applicazione del requisito della licenza e la valutazione delle relative istanze. Tali principi sono applicati anche in relazione alla Parte 2, che contiene indicazioni specifiche sulle aspettative di vigilanza della BCE in merito al capitale richiesto a una nuova banca autorizzata e al suo programma di attività.

Questa guida è giuridicamente vincolante?

Come per la guida già pubblicata, la Parte 2 ha lo scopo di accrescere la trasparenza a beneficio dei potenziali soggetti richiedenti, nonché di migliorare la loro comprensione della procedura e dei criteri applicati dalla BCE nella valutazione delle istanze. Tale trasparenza dovrebbe inoltre agevolare il processo di autorizzazione. La guida non ha natura giuridicamente vincolante, ma costituisce piuttosto uno strumento pratico di supporto agli enti richiedenti e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione, al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia della procedura e della valutazione.

Cosa esamina l’autorità di vigilanza nella valutazione del fabbisogno di capitale?

In sede di valutazione delle domande di autorizzazione, l’autorità di vigilanza esamina l’ammontare, la qualità, l’origine e la composizione del capitale dell’ente creditizio richiedente. La valutazione del fabbisogno di capitale tiene conto della situazione nella fase di concessione dell’autorizzazione, nonché della sua proiezione su un dato periodo di tempo futuro.

In quali casi la BCE valuta il fabbisogno di capitale?

La BCE valuta il fabbisogno di capitale indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorizzazione iniziale, un’autorizzazione nell’ambito di operazioni di fusione e acquisizione, un’autorizzazione di una banca ponte o un’istanza di estensione di attività già esercitate da un ente.

Le autorità nazionali competenti applicano criteri analoghi nella valutazione del fabbisogno di capitale?

Dall’avvio dell’MVU, la BCE e le ANC collaborano strettamente nell’ambito delle prassi e delle politiche comuni. Questa collaborazione è intesa a garantire parità di trattamento nell’area dell’euro nei confronti di tutte le domande di autorizzazione, sin dalle prime fasi del processo di interazione con ciascun richiedente.

Nel concedere le autorizzazioni la BCE applica il diritto pertinente dell’UE e le norme nazionali di recepimento della CRD IV in materia di requisiti di autorizzazione. Nondimeno, le eventuali differenze di recepimento dei requisiti giuridici minimi negli ordinamenti nazionali possono aver creato discrepanze fra i paesi dell’area dell’euro, in particolare rispetto all’ammontare minimo di capitale iniziale richiesto. Ai fini di un approccio armonizzato a livello di MVU, la BCE utilizza il margine di discrezionalità nazionale previsto dalla normativa degli Stati membri partecipanti, riducendo di conseguenza le differenze.

Cosa esamina l’autorità di vigilanza nella valutazione del piano industriale?

Gli aspetti principali sono il modello imprenditoriale e il relativo profilo di rischio, la situazione dell’ente creditizio nell’ambito del contesto economico e del contesto operativo di riferimento, le sue proiezioni finanziarie, la chiarezza e l’efficacia della sua struttura organizzativa, i suoi dispositivi di governance, il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e la sua infrastruttura informatica. Per verificare la validità delle ipotesi alla base del piano industriale, l’autorità di vigilanza può sottoporre ad analisi critica le informazioni fornite.

La pubblicazione di queste guide comporta una nuova richiesta di autorizzazione da parte delle banche esistenti?

No. Le indicazioni fornite nella guida e anche nella Parte 2 riguardano le domande di nuova autorizzazione o di estensione, senza comportare dunque ulteriori valutazioni per quelle già rilasciate. La conformità ai requisiti esposti nelle guide da parte delle banche autorizzate è monitorata costantemente dall’autorità di vigilanza.

Vi è una procedura particolare per le banche che intendono trasferire la propria sede nell’area dell’euro per via della Brexit?

Gli enti creditizi che intendono trasferirsi nell’area dell’euro dovranno dimostrare di soddisfare il pertinente diritto nazionale e dell’UE, nonché tutti gli standard di vigilanza. Nel contesto della Brexit i requisiti generali e le procedure comuni consolidate sono applicati senza alcuna variazione. In molti casi il trasferimento comporterà il rilascio di un’autorizzazione e/o altre decisioni di vigilanza. I soggetti che intendono trasferirsi sono tenuti, tra l’altro, a dare prova di effettiva operatività, sufficiente organico, indipendenza operativa e di un’adeguata gestione dei rischi a livello locale. Un’attenzione particolare sarà rivolta naturalmente a come le banche programmano di trasferire le proprie attività nell’area dell’euro e a come assicurano che i progressi effettuati nello sviluppo delle proprie capacità a livello locale tengano il passo con il processo di trasferimento. Tutte le domande sono soggette alla procedura di autorizzazione in vigore, pertanto non è prevista alcuna procedura particolare per gli enti che intendono trasferirsi in conseguenza della Brexit. Maggiori informazioni inerenti la Brexit sono reperibili nell’apposita sezione del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

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