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Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE

I benefici della vigilanza bancaria europea, giunta al suo quinto anno di attività, sono oramai palesi. Le prassi di vigilanza di 19 sistemi nazionali sono confluite in un unico modello europeo. La maggiore armonizzazione delle norme e i più elevati livelli di trasparenza hanno contribuito a creare condizioni di maggiore parità concorrenziale nel mercato bancario.

Le autorità di vigilanza hanno oggi una visione molto più completa del sistema bancario. Ora è possibile svolgere un’efficace attività di benchmarking dei modelli di business e dei profili di rischio grazie al confronto tra le singole banche e un elevato numero di loro pari in tutta l’area dell’euro. Nel contempo, è possibile monitorare più facilmente le interconnessioni e gli effetti di propagazione fra paesi, avendo maggiore contezza non solo dei rischi riconducibili alla singola banca, ma anche dei rischi sistemici che possono provenire dal settore bancario.

Questi aspetti positivi hanno contribuito ad aumentare la capacità di tenuta del settore bancario europeo. I coefficienti di CET1 delle banche sono aumentati, passando dall’11,3 per cento alla fine del 2014 al 14,1 per cento nel 2018. In questo stesso periodo sono stati fatti progressi nella riduzione delle attività deteriorate ereditate dal passato, con una riduzione dei crediti deteriorati pari a circa 300 miliardi di euro. Anche la raccolta e la liquidità sono più stabili ora che in passato.

Le banche continuano a confrontarsi con alcune sfide cruciali. Nel 2018 la redditività è rimasta bassa e ciò ha minato la loro capacità di erogare finanziamenti all’economia. Tra il 2016 e il 2018 le banche dell’area dell’euro che hanno conseguito i risultati migliori hanno compensato i minori margini di interesse accrescendo il credito, mentre le banche meno virtuose hanno ridotto la leva finanziaria.

Il contenimento dell’eccesso di capacità produttiva e dei costi migliora la redditività; a tal fine è necessario ridurre ulteriormente le consistenze di crediti deteriorati ancora in essere, le perdite occulte e le incertezze connesse alla valutazione di alcune attività finanziarie complesse, fra cui vanno annoverate anche, seppur non in via esclusiva, le attività di livello 3. In prospettiva, è necessario che le banche, le autorità di supervisione e le autorità di regolamentazione continuino a collaborare su questi temi, assicurandosi nel contempo che le banche applichino standard di gestione del rischio di qualità elevata.

Altrettanto importante è dotarsi di un assetto coerente sotto il profilo regolamentare e istituzionale, che renda più robusta l'integrazione transfrontaliera nel settore bancario. Ciò costituirebbe uno stimolo per il processo di consolidamento transfrontaliero e renderebbe più profonda la condivisione dei rischi fra soggetti privati all’interno dell’area dell’euro, apportando maggiore stabilità al contesto macroeconomico. Le autorità di regolamentazione e di supervisione sono chiamate a un impegno ancora maggiore per il conseguimento di un quadro prudenziale più unitario, che impedisca pratiche di ring‑fencing, ovvero di protezione del capitale e della liquidità regolamentari.

Questi sforzi vanno di pari passo con l’indispensabile processo di completamento dell’unione bancaria. Per garantire che l'integrità del mercato bancario unico non venga messa in discussione la vigilanza bancaria europea dovrebbe essere sostenuta da un solido quadro di riferimento per la risoluzione e da un efficace sistema di garanzia dei depositi.

Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza

Lei ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE a gennaio 2019. Come affronterà questo importante incarico?

Innanzitutto, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger e tutti i nostri colleghi, sia qui alla BCE che presso le autorità nazionali competenti (ANC), hanno fatto un ottimo lavoro e hanno dato vita a un’istituzione ben funzionante: grazie a loro non dovrò reinventare nulla. Sarà necessario mantenere elevati gli standard di vigilanza, applicando l’approccio rigoroso ed esigente messo a punto nella fase di avvio.

La creazione di un meccanismo di vigilanza unico ha rappresentato un grande passo in avanti, ma dobbiamo riconoscere che un mercato bancario europeo veramente integrato ancora non esiste. In questo ambito sarà possibile fare passi in avanti se si rimuoveranno alcuni ostacoli legislativi, cosa che ovviamente non rientra nei nostri compiti. Tuttavia, credo che dobbiamo fare tutto il possibile per proseguire il cammino verso un’unione bancaria che, per quanto attiene alla regolamentazione e alla vigilanza bancaria, funzioni come un’unica giurisdizione. In tal modo si getterebbero le basi per un vero mercato interno per le banche europee.

Quello che dobbiamo sempre tenere a mente è per chi stiamo lavorando: per i cittadini europei, i depositanti, gli investitori, i debitori e l’economia nel suo insieme. Il nostro lavoro deve servire il loro interesse, è a loro che rispondiamo del nostro operato. Questo concetto per me è fondamentale e credo ci siano molti motivi per essere il più trasparenti possibile. Le persone devono poter capire cosa facciamo e in che modo lavoriamo per loro. Le banche devono poter comprendere e anticipare le nostre politiche e i nostri interventi; lo stesso vale per gli investitori. Ormai viviamo nel “mondo del bail‑in”: se una banca è in difficoltà, sono gli investitori che dovranno sostenere le perdite; per questo è necessario che capiscano al meglio i rischi che corrono.

Proprio all’inizio del suo mandato ha dovuto occuparsi di una banca in difficoltà. Come è stata la sua prima esperienza con il nuovo quadro normativo europeo per la gestione delle crisi?

Quello che mi ha colpito di più è stata la dedizione del nostro personale. Si sono impegnati tutti moltissimo, nonostante il periodo festivo. Ognuno era consapevole della posta in gioco e di quanto le difficoltà di una banca possano incidere sulla vita delle persone. Questo è ciò che conta durante una crisi. Tutti i processi si sono svolti senza problemi e tutte le autorità coinvolte hanno collaborato proficuamente.

Fatta questa premessa, ci sono comunque margini di miglioramento. Quando affrontiamo una crisi, in qualità di autorità di vigilanza, dobbiamo operare entro i limiti definiti dalla normativa vigente, che presenta ancora differenze fra un paese e l’altro. La direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, ad esempio, non è stata recepita in maniera uniforme nelle varie giurisdizioni. Analogamente, ogni paese ha le proprie norme in materia di diritto fallimentare. Ciò significa che gli strumenti di cui disponiamo in caso di crisi non sono gli stessi in tutti i paesi, né abbiamo la certezza di poter garantire in tutti i casi un’uscita ordinata dal mercato. Questo è un problema non di poco conto, in particolare nel caso di banche con operatività transfrontaliera. La mancanza di disposizioni in materia di liquidità da applicare nei casi di risoluzione è un altro aspetto che è stato recentemente messo in evidenza. C’è ancora del lavoro da fare per prepararsi alle crisi future.

In prospettiva, il prossimo grande cambiamento all’orizzonte è l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Qual è la sua opinione al riguardo?

Per me la Brexit è un evento molto triste, anche perché ho studiato nel Regno Unito e poi ho vissuto a Londra per dodici anni. Sulla scorta di quell’esperienza posso anche dire che l’Unione europea non viene sempre rappresentata in maniera accurata nel Regno Unito. Molti sembrano sovrastimare i costi di un’Europa unita, sottovalutandone i vantaggi.

Quanto al settore bancario, la Brexit porterà numerosi cambiamenti. Molte banche ricollocheranno la loro attività nell’area dell’euro, trasformando il panorama del settore. Ciò suscita vari interrogativi, ad esempio su come regolamentare e vigilare sull’attività di succursali o imprese di investimento di paesi terzi. Le banche, le autorità di regolamentazione e le autorità di vigilanza hanno dovuto adottare numerose misure in previsione della Brexit e avranno ancora molto da fare dopo di essa. Ciononostante, confido nella nostra capacità di raccogliere la sfida, anche grazie all’efficace cooperazione con le autorità di vigilanza del Regno Unito.

Quali sono le altre sfide che le banche devono affrontare?

Certamente le sfide per le banche non mancano: risanare ulteriormente i bilanci, ripensare i modelli di business, migliorare la governance e garantire la fattibilità di un’eventuale risoluzione. E queste sono solo le sfide del passato e del presente.

Quanto al futuro, le banche dovranno anche osservare con attenzione ciò che accade sui mercati, dove ormai da tempo è disponibile liquidità abbondante e a basso costo. Questo fattore, unito alla scarsa redditività, ha indotto le banche ad assumere rischi maggiori. Occorre invece essere prudenti: non si possono dare per scontate le elevate valutazioni delle attività e i premi per il rischio contenuti. Le cose possono cambiare e in maniera molto repentina. I premi al rischio e a termine potrebbero aumentare improvvisamente e colpire le banche in molti modi, incidendo su utili, liquidità e patrimonio. Nel prossimo futuro cresceranno probabilmente il rischio di finanziamento e il rischio di mercato. Come autorità di vigilanza valutiamo molto seriamente questi rischi e le banche dovrebbero fare altrettanto.

Ha appena parlato della governance come di un aspetto sul quale le banche devono lavorare. Qual è la sua importanza?

Attualmente le banche dispongono di capitale più abbondante e di qualità migliore, oltre che di maggiore liquidità, e sono tornate a ricorrere a fonti di finanziamento più stabili. Tuttavia, ciò conta poco se risentono di una governance carente, di una leadership miope e di una cultura aziendale problematica. Ci sono due cose che gli istituti di credito devono tenere presenti: gli utili a breve termine non dovrebbero essere l’obiettivo primario di una banca; quello che conta è l’operatività nel lungo periodo. La sostenibilità è fondamentale. Oltre a essere inaccettabile dal punto di vista sociale, generare utili a breve termine recando danni di lungo termine a clienti, azionisti e contribuenti non è nell’interesse delle banche stesse. La recente serie di scandali e di casi di riciclaggio di denaro ne è un esempio.

È ormai opinione diffusa che le banche stiano attraversando un periodo difficile. Quali insegnamenti possiamo trarre dagli istituti bancari la cui attività è comunque in crescita?

Nell’area dell’euro vi sono effettivamente varie banche che vantano risultati migliori rispetto ad altre. Cosa hanno in comune questi istituti? Apparentemente non molto: sono tutti molto diversi tra loro. Non sembra esserci una regola aurea per avere una buona redditività, ma è estremamente importante dotarsi di una strategia. L’unica caratteristica che le accomuna è il fatto di eccellere in ciò che chiamiamo “indirizzo strategico”, vale a dire essere in grado di elaborare una strategia e metterla in atto. Non si tratta solo di cosa fanno, ma di come lo fanno. È questo l’insegnamento che hanno da offrire.

Dobbiamo anche ammettere che c'è ancora un problema strutturale nei mercati bancari europei: molte banche sono state salvate, ma non è così elevato il numero di quelle che sono effettivamente uscite dal mercato. Per questo in Europa sembrano esserci ancora troppe banche e questo si riflette sulla redditività. In altri settori, il consolidamento è stato fondamentale per eliminare la capacità in eccesso accumulata nel periodo precedente la crisi.

Riguardo ai cambiamenti nella struttura del mercato, qual è la sua opinione sulla digitalizzazione? Si tratta di una sfida, di un’opportunità o di entrambe le cose?

Il cambiamento tecnologico è sempre un processo complesso e difficile da prevedere, ma vedo le opportunità che porta con sé. La digitalizzazione può aiutare le banche a migliorare l’efficienza e a liberare nuove fonti di reddito; agevola lo snellimento e la rapidità dei processi, consentendo agli istituti di offrire ai clienti servizi migliori e nuovi prodotti. Se le banche coglieranno queste opportunità, ne trarranno beneficio. Ma se non lo faranno, allora interverranno altri soggetti, che si tratti di piccole start‑up fintech dalla struttura flessibile o di giganti tecnologici dall’attività già consolidata. Questa è la sfida per le banche.

Certamente non spetta alle autorità di regolamentazione e di supervisione proteggere le banche già presenti sul mercato dai concorrenti più efficienti. Detto questo, dobbiamo continuare a fronteggiare i nuovi rischi, in primis i rischi informatici. Dobbiamo prestare molta attenzione a queste nuove minacce e valutare se le norme esistenti vadano adeguate. Allo stesso tempo la digitalizzazione può aiutare le autorità di regolamentazione e di supervisione a diventare più efficienti e ridurre i costi di compliance, soprattutto per le imprese più piccole e dalla struttura organizzativa più semplice. In altre parole, ci sono delle opportunità anche per noi.

L’adeguamento della normativa è stato il tema più dibattuto dall’insorgere dalla crisi. Cosa pensa della riforma della regolamentazione? È stata troppo incisiva, come sostengono alcuni, o troppo timida?

La riforma era necessaria. La crisi ha messo in luce molte lacune nel quadro normativo, e noi avevamo l'obbligo di colmarle. Ritengo che il pacchetto messo a punto in sede G20 sia equilibrato: ha rafforzato notevolmente la sicurezza e la solidità delle banche, prevedendo requisiti calibrati e da introdurre gradualmente al fine di evitare effetti indesiderati sul credito e sulla crescita reale. Ci sono giurisdizioni che in alcuni ambiti hanno introdotto requisiti più rigorosi rispetto agli standard internazionali e stanno ora rivalutando le scelte operate. In generale, credo che dobbiamo resistere alle sollecitazioni che incoraggiano un allentamento dei requisiti in periodi di congiuntura positiva. Come ho già detto, le banche devono opporsi a logiche orientate al breve termine e le autorità di regolamentazione devono fare altrettanto. Dobbiamo pensare alla stabilità del sistema nel lungo periodo ed evitare approcci prociclici all’attività di regolamentazione.

Ciò detto, è certamente vero che il rulebook rivisto è piuttosto complesso, quindi dobbiamo monitorarne gli effetti e modificarlo se necessario. Tuttavia, la priorità ora è completare l’attuazione omogenea delle riforme a livello mondiale.

In Europa si sta mettendo a punto il pacchetto di misure sul settore bancario, che definirà il panorama normativo per lungo tempo. È soddisfatto del risultato ottenuto?

Il pacchetto di misure per il settore bancario costituisce un corpus normativo molto importante, non da ultimo perché integra gli standard di Basilea nella legislazione europea. La valutazione complessiva è positiva, anche se vi sono alcuni ambiti in cui la normativa proposta si discosta dagli standard internazionali. Ciò riguarda alcuni dettagli tecnici relativi al coefficiente di leva finanziaria, all’indicatore strutturale (net stable funding ratio, NSFR) e alle nuove norme sul portafoglio di negoziazione delle banche. Ne consegue che a livello mondiale non ci saranno le condizioni di parità che sarebbe stato possibile ottenere.

Per quanto riguarda l’Unione europea, ritengo che il pacchetto di misure sul settore bancario avrebbe potuto essere più ambizioso nel perseguire l’obiettivo di una vera integrazione del settore bancario, almeno all’interno dell’unione bancaria. Se vogliamo creare un’unica giurisdizione in questo settore dobbiamo superare la tendenza a proteggere i confini finanziari nazionali. I gruppi bancari devono essere in grado di allocare liberamente il patrimonio regolamentare e la liquidità all’interno dell’area dell’euro. Purtroppo il pacchetto bancario mantiene una dimensione prettamente nazionale in termini di deroghe ai requisiti patrimoniali e di liquidità per i gruppi bancari. Spero che i legislatori rivedranno questo approccio nel prossimo futuro, man mano che ulteriori passi verso il completamento dell’unione bancaria saranno stati compiuti.

Cos’altro resta da fare affinché il settore bancario acquisisca una dimensione veramente europea?

È chiaro che, in assenza di un’effettiva rete di protezione su scala europea, le autorità nazionali continueranno a mostrare riluttanza nel consentire una gestione integrata del patrimonio e della liquidità all’interno dei gruppi transfrontalieri che operano nell’unione bancaria. Alcuni progressi nell’istituzione di un meccanismo di copertura per il Fondo di risoluzione unico sono stati compiuti, ma il dibattito politico sulla creazione del terzo pilastro dell’unione bancaria, il sistema europeo di assicurazione dei depositi, continua a essere gravato da molte difficoltà. Ritengo fuorviante la polarizzazione tra i “sostenitori della riduzione dei rischi”, secondo i quali i rischi devono essere ridotti prima di istituire garanzie comuni e i “sostenitori della condivisione dei rischi”, secondo cui i tempi per un sistema integrato di assicurazione dei depositi sono maturi. Si tratta di due obiettivi collegati. Per questo l’Unione europea deve fare ciò che sa fare bene ed elaborare un programma chiaro, che riconosca la stretta interdipendenza tra gli elementi della riforma non ancora realizzati. Questo ci permetterebbe di procedere di pari passo su tutti questi elementi.

1 Attuazione del modello di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

1.1 Enti creditizi: principali rischi e performance complessiva

Principali rischi per il settore bancario

Nel 2018 l’espansione generalizzata dell'attività economica nell'area dell’euro ha sostenuto la redditività e i bilanci delle banche

Al termine del proprio esercizio annuale di individuazione e analisi dei rischi, la vigilanza bancaria della BCE, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali, ha aggiornato la mappa dei rischi del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), che illustra i principali rischi per le banche dell'area dell’euro su un orizzonte da due a tre anni. Nel periodo in rassegna, l’espansione generalizzata dell'attività economica nell'area dell’euro ha sostenuto la redditività e i bilanci delle banche. Ciò ha contribuito a rafforzare la capacità di tenuta del settore bancario dell’area e ad attenuare alcuni dei rischi correlati, in particolare quelli relativi ai crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL) preesistenti e al contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse. Ciononostante, l’attuale livello aggregato dei crediti deteriorati nell’area dell’euro rimane di gran lunga troppo elevato rispetto agli standard internazionali.

Le incertezze di natura geopolitica e il rischio di ridefinizione dei prezzi (repricing) nei mercati finanziari, d’altro canto, si sono acuiti a partire dal 2017. Inoltre, la sempre maggiore diffusione delle tecnologie digitali fa aumentare i rischi connessi ai sistemi IT delle banche (spesso obsoleti) e alla sicurezza cibernetica (cfr. grafico 1).

Grafico 1

Mappa dei rischi dell’MVU per il 2019

Fonti: BCE e autorità nazionali di vigilanza.
Note: la probabilità e l’impatto dei fattori di rischio sono stimati sulla base di analisi qualitative. Le analisi identificano i principali andamenti che potrebbero delinearsi esercitando un impatto negativo sul sistema bancario dell'area dell’euro nel breve e medio termine (due/tre anni).

Le incertezze di natura geopolitica rappresentano un rischio crescente

Nel periodo di segnalazione si sono acuite le incertezze geopolitiche che riguardano, tra le altre cose, la situazione politica in alcuni paesi dell’area dell’euro, il crescente protezionismo commerciale e le dinamiche negative emerse in alcune economie emergenti. Tutti questi fattori potrebbero avere ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulle prospettive economiche dell’area dell’euro. Con riferimento alla Brexit, non è chiaro se al momento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea sarà stato definito un accordo di uscita e se, di conseguenza, verrà avviato un periodo di transizione. Per questa ragione, le banche e le autorità di vigilanza devono prepararsi a tutti i possibili scenari.

Le banche hanno ridotto in misura significativa gli NPL preesistenti

Nonostante il notevole miglioramento della qualità degli attivi osservato negli ultimi anni, gli elevati livelli di NPL continuano a destare preoccupazione per un numero considerevole di banche dell'area dell'euro. Grazie all’impiego di strategie di riduzione degli NPL, tuttora in corso, queste banche hanno già compiuto notevoli progressi nella riduzione dei propri volumi di NPL preesistenti, con la quota riconducibile agli enti significativi (significant institutions, SI) che è scesa dall’8 per cento del 2014 al 4,2 per cento nel terzo trimestre del 2018. Ciononostante, l’attuale livello aggregato di NPL rimane elevato e sono necessari ulteriori sforzi per assicurare che tale problema nell’area dell’euro sia adeguatamente gestito.

È necessario un attento monitoraggio per evitare la formazione di NPL in futuro

La protratta ricerca di rendimenti da parte delle banche potrebbe inoltre favorire la formazione di nuovi NPL in futuro. Le banche dell'area dell’euro hanno segnalato un allentamento dei criteri di concessione del credito nel corso del 2018, sebbene questo andamento si sia attenuato nell’ultimo trimestre dell’anno[1]. Per di più, sembra aumentata la propensione a ricorrere a settori più rischiosi e ad accettare livelli di protezione inferiori. L’emissione di prestiti ad elevato grado di leva nell'area dell’euro ha registrato nuovi livelli massimi nel 2017; sui volumi totali emessi, inoltre, i prestiti a bassa protezione contrattuale (“covenantlite”) hanno rappresentato una quota mai registrata in precedenza.

L’avanzamento del processo di digitalizzazione fa aumentare i rischi collegati ai sistemi IT e al crimine informatico

Il crimine informatico e l’indisponibilità dei sistemi IT rappresentano una sfida sempre più rilevante per le banche nell’attuale contesto di crescente digitalizzazione. Aumentano le pressioni a investire nella modernizzazione delle principali infrastrutture IT per accrescere l’efficienza, migliorare la qualità dei servizi offerti al cliente e competere con aziende che operano in ambito fintech o nel settore tecnologico. Le banche devono inoltre far fronte a un numero sempre maggiore di minacce cibernetiche.

È aumentato il rischio di ridefinizione dei prezzi nei mercati finanziari

La ricerca di rendimenti più elevati a livello mondiale, l’abbondante liquidità e la compressione dei premi per il rischio hanno accresciuto il rischio di un’improvvisa ridefinizione dei prezzi nei mercati finanziari, esacerbato anche dall’elevato livello di incertezza in ambito geopolitico. In media, nell’area dell’euro è aumentata la sostenibilità del debito del settore pubblico, grazie anche all’apporto positivo della congiuntura attuale. Tuttavia gli squilibri tra gli stock del debito restano elevati in diversi paesi, che pertanto rimangono vulnerabili a potenziali ridefinizioni del rischio sovrano.

La redditività delle banche migliora, ma rimane contenuta

Gli andamenti economici positivi registrati nel periodo di segnalazione hanno favorito la redditività delle banche, che comunque rimane moderata. Se, da una parte, il lungo periodo di bassi tassi di interesse ha sostenuto l’economia, dall'altra ha compresso i margini di interesse delle banche. A livello aggregato, gli enti significativi prevedono un rialzo del reddito netto da interessi nel 2019 e nel 2020. Molti di loro, tuttavia, si attendono utili ancora bassi in termini di redditività del capitale negli anni a venire.

Gli enti significativi dell'area dell’euro hanno affrontato la prova di stress del 2018 con coefficienti patrimoniali più elevati

I risultati della prova di stress condotta nel 2018 in tutta l’UE e coordinata dall’Autorità bancaria europea (ABE) mostrano che le 33 maggiori banche vigilate direttamente dalla BCE hanno visto aumentare ulteriormente la propria capacità di tenuta negli ultimi due anni. Grazie a una gestione efficiente delle attività deteriorate e al costante accumulo di capitale, queste banche hanno affrontato la prova di stress con una base patrimoniale media molto più solida, caratterizzata da un coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET 1) del 13,7 per cento, a fronte del 12,2 della precedente prova di stress del 2016.

Il contesto più sfavorevole e l’applicazione di una metodologia più rigorosa hanno condotto a una più elevata riduzione del capitale nello scenario avverso

Per le 33 maggiori banche poste sotto la vigilanza diretta della BCE, lo scenario avverso ha condotto a una riduzione del capitale primario di classe 1 pari a 3,8 punti percentuali in regime di piena attuazione[2], un valore di 0,5 punti percentuali superiore rispetto alla prova di stress del 2016. Questo incremento include un impatto di 0,3 punti percentuali derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, e riflette l’applicazione di uno scenario macroeconomico più sfavorevole e di una metodologia più sensibile al rischio rispetto al 2016. Tutti questi fattori annullano gli effetti positivi della migliore qualità degli attivi conseguente al buon esito della riduzione dei crediti deteriorati.

I risultati delle prove di stress rivelano, in generale, una maggiore capacità di tenuta delle banche, anche se permangono delle vulnerabilità

Nonostante la più elevata riduzione del capitale, in termini aggregati, il coefficiente patrimoniale successivo allo stress è risultato più alto rispetto a quello dello scenario avverso del 2016 (9,9 per cento rispetto all’8,8 per cento). Questo risultato conferma la maggiore capacità di tenuta delle banche partecipanti agli shock macroeconomici. Tuttavia l’esercizio ha messo in luce anche delle vulnerabilità in alcuni paesi, sulle quali verranno condotti approfondimenti da parte delle autorità di vigilanza nel 2019.

I risultati della prova di stress mostrano che altri 54 enti non inclusi nel campione dell’ABE hanno ora una migliore capitalizzazione

Oltre alle 33 banche inserite nel campione dell’ABE, la BCE ha incluso nella prova di stress anche altre 54 banche su cui esercita la vigilanza diretta. Dai risultati della prova emerge una migliore capitalizzazione anche di queste 54 banche, che di conseguenza acquisiscono una maggiore capacità di assorbimento degli shock finanziari. Grazie al continuo accumulo di capitale negli ultimi anni, questi enti hanno affrontato la prova di stress con un coefficiente di CET1 medio più elevato (16,9 per cento rispetto al 14,7 del 2016). Allo stesso modo, hanno concluso la prova con un coefficiente finale di CET1 medio dell’11,8 per cento, rispetto all’8,5 del 2016[3].

Riquadro 1
Prove di stress condotte nel 2018

Organizzazione dell’esercizio di stress test 2018 e coinvolgimento della BCE

Come negli anni precedenti, la BCE è stata coinvolta nella preparazione e nell'esecuzione della prova di stress condotta nel 2018 in tutta l’UE e coordinata dall’ABE. Nell’ambito dei lavori preparatori, la BCE ha contribuito a elaborare la metodologia della prova di stress e a delineare lo scenario di base e lo scenario avverso. Lo scenario avverso è stato elaborato in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e l’ABE, e con la stretta cooperazione delle ANC. Grazie a una proficua collaborazione con gli esperti dell’ABE e delle ANC, la BCE ha inoltre prodotto i benchmark ufficiali per il rischio di credito nell’ambito della prova di stress. Alle banche è stato richiesto di applicare tali benchmark ai propri portafogli in caso di indisponibilità di adeguati modelli di rischio di credito.

Dopo l’avvio della prova di stress estesa a tutta l’UE il 31 gennaio 2018, la BCE, in collaborazione con le ANC, ha messo in atto la verifica della qualità dei dati per le banche soggette alla sua vigilanza diretta. L’obiettivo principale consisteva nell’assicurarsi che le banche applicassero correttamente la metodologia comune elaborata dall’ABE. Delle 48 banche coinvolte nella prova di stress condotta nell’UE, 33 sono direttamente sottoposte alla vigilanza bancaria della BCE e detengono il 70 per cento delle attività bancarie totali dell’area dell’euro. L’ABE, in data venerdì 2 novembre 2018, ha pubblicato i singoli risultati delle 48 banche partecipanti, assieme a dati di dettaglio sulle esposizioni e sui bilanci risalenti alla fine del 2017[4].

La BCE ha inoltre condotto la propria prova di stress su 54 banche poste sotto la sua vigilanza diretta ma non incluse nel campione dell’ABE. Sempre nel 2018, aveva precedentemente sottoposto a tale prova di stress le quattro banche greche su cui esercita la vigilanza diretta. Sebbene prevedesse l’impiego della stessa metodologia, degli stessi scenari e dello stesso approccio per il controllo della qualità utilizzati nella prova di stress dell’ABE, questo test era stato condotto in anticipo al fine di completare l’esercizio prima della conclusione del terzo programma di aggiustamento economico del Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, ESM) per la Grecia.

Scenari

Lo scenario avverso per la prova di stress del 2018 prevedeva una serie coerente di shock macrofinanziari che potevano verificarsi durante una crisi, quali una contrazione del PIL del 2,4 per cento, una diminuzione dei prezzi degli immobili del 17 per cento e un improvviso calo del 31 per cento delle quotazioni azionarie nell’area dell’euro nel suo insieme. Tale scenario rifletteva i principali rischi sistemici individuati all’avvio dell’esercizio, ovvero: a) variazioni improvvise e considerevoli dei premi per il rischio nei mercati finanziari mondiali; b) retroazioni negative tra bassa redditività delle banche e livelli modesti di crescita del PIL nominale; c) preoccupazioni circa la sostenibilità del debito pubblico e privato; d) rischi di liquidità nel settore finanziario non bancario con potenziali ricadute sul sistema finanziario nel suo complesso.

Principali fattori alla base dei risultati della prova di stress del 2018

Uno dei principali fattori che hanno determinato la riduzione di capitale nello scenario macroeconomico avverso sono state le rettifiche di valore su crediti, attribuibili in larga misura allo scenario macroeconomico più sfavorevole rispetto a quello della prova di stress del 2016, sebbene in confronto al 2016 le consistenze dei crediti deteriorati abbiano svolto un ruolo meno rilevante, grazie alla migliore qualità degli attivi nei bilanci delle banche. Un secondo fattore determinante è stato lo shock nel differenziale pagato dalle banche per finanziarsi, in parte compensato dall’effetto positivo dei più elevati tassi di interesse a lungo termine. Un terzo fattore è stato rappresentato dall’impatto sui portafogli valutati al fair value (valore equo) degli shock connessi ai prezzi di mercato e di quelli di liquidità. L’impatto del ricalcolo complessivo del valore di questi portafogli è stato maggiore per le banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks, G‑SIB). Tali banche, tuttavia, hanno potuto compensare ampiamente le perdite grazie ai maggiori ricavi nell’operatività per conto della clientela. L’impatto dello scenario di stress sulle riserve di liquidità e sull’incertezza dei modelli ha ancora una volta interessato maggiormente le G‑SIB rispetto ad altri enti. Un altro importante fattore che ha determinato il risultato della prova è stato il considerevole stress sui ricavi netti da commissioni e provvigioni.

Integrazione della prova di stress nell’attività di vigilanza ordinaria

I risultati sia qualitativi (qualità e tempestività dei contributi da parte delle banche) sia quantitativi (riduzione del capitale e capacità di tenuta delle banche a fronte di condizioni di mercato avverse) della prova di stress sono serviti da input per il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Nel contesto dello SREP, tali risultati sono anche stati presi in considerazione nel determinare la dotazione di capitale a fini di vigilanza.

Priorità di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico

Le priorità di vigilanza dell’MVU, che definiscono le aree di approfondimento della vigilanza in un determinato anno, vengono discusse e approvate dal Consiglio di vigilanza della BCE. Esse si basano sulla valutazione dei principali rischi per le banche vigilate tenuto conto degli ultimi sviluppi del contesto economico, regolamentare e di vigilanza. Le priorità, aggiornate con cadenza annuale, costituiscono uno strumento fondamentale affinché le azioni di vigilanza sulle diverse banche siano coordinate in modo adeguatamente armonizzato, proporzionale ed efficiente, contribuendo così alla parità di trattamento e all’incisività dell’azione di vigilanza (cfr. figura 1).

Figura 1

Priorità di vigilanza per il 2019

Fonte: BCE.
1 Crediti deteriorati

2 Analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM)
3 Processi interni di valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità
4 Nel 2018 è stata condotta la prova di stress a livello di UE
5 Le attività pianificate includono una campagna di ispezioni in loco sul rischio di valutazione e un’analisi trasversale che consiste in un esercizio di raccolta dei dati il cui scopo è fornire ai GVC informazioni più dettagliate sulle attività complesse valutate al fair value, come quelle di livello 2 e livello 3.

Performance complessiva degli enti significativi nel 2018

Dopo un miglioramento nel 2017, la redditività delle banche dell'area dell'euro è rimasta più o meno stabile nel 2018

La redditività delle banche dell'area dell'euro è rimasta più o meno stabile nel 2018, dopo un miglioramento nel 2017. Il rendimento annuo del capitale per gli enti significativi è variato solo lievemente, attestandosi in media al 6,9 per cento, dopo il 7,0 del 2017 e il 5,4 del 2016. Tale livello di redditività complessivamente stabile cela, tuttavia, notevoli differenze tra un ente e l’altro. Molti enti quotati, inoltre, negoziano ancora a un rapporto prezzo/valore contabile (price‑to‑book ratio) inferiore a uno, evidenziando la necessità di ulteriori miglioramenti per soddisfare le aspettative degli investitori.

Due principali fattori hanno influenzato gli utili aggregati delle banche nel 2018. Dopo un rialzo nel 2017, il risultato operativo al lordo delle rettifiche di valore ha registrato una notevole flessione, del 7,1 per cento, nei primi nove mesi del 2018. Tale flessione è stata ampiamente compensata da un brusco calo delle rettifiche di valore (−31,8 per cento rispetto al 2017).

Il calo del risultato operativo al lordo delle rettifiche di valore è riconducibile principalmente ai minori proventi di negoziazione netti (−50 per cento)[5] rispetto ai primi tre trimestri del 2017. Per contro, il reddito netto da commissioni e provvigioni ha continuato a crescere, attestandosi a un valore dell’1,4 per cento superiore a quello registrato nei primi tre trimestri del 2017; all’interno dello stesso periodo il margine di interesse si è invece mantenuto sostanzialmente stabile (−0,1 per cento).

Grafico 2

Redditività del capitale stabile (su base annua) nel 2018: inferiori risultati operativi al lordo delle rettifiche di valore compensati da un calo delle rettifiche di valore

(Tutti i valori sono visualizzati in percentuale del capitale)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Nota: il grafico mostra dati cumulati per il secondo trimestre di ciascun anno considerato, su base annualizzata.

L’evoluzione stabile del margine di interesse cela due tendenze di fondo, in cui i più bassi margini di interesse sono compensati dai crescenti volumi dei prestiti. Questi ultimi sono aumentati del 2,8 per cento fra il terzo trimestre del 2017 e il terzo trimestre del 2018. Il segmento delle istituzioni finanziarie mostra la dinamica più vigorosa (prestiti agli enti creditizi: +37 per cento; prestiti ad altre società finanziarie: +12,1 per cento) insieme a quello delle società non finanziarie (+3,3 per cento). Nel corso dei primi tre trimestri del 2018, il margine di interesse è aumentato per circa la metà degli enti significativi ed è diminuito per la restante metà.

I costi operativi sono aumenti del 2,0 per cento nei primi tre trimestri del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, nonostante le misure di ristrutturazione intraprese di recente da numerose banche dell'area dell’euro.

1.2 Attività sui crediti deteriorati

1.2.1 La situazione in Europa

A partire dal 2015, le consistenze dei crediti deteriorati sono diminuite...

Nei bilancio degli enti significativi, i volumi dei crediti deteriorati (NPL) si sono attestati a 628 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2018, in calo rispetto ai mille miliardi di euro di inizio 2015. Tra il terzo trimestre del 2017 e il terzo trimestre del 2018 i volumi dei crediti deteriorati sono diminuiti di 131 miliardi di euro e la loro quota sul totale dei prestiti lordi è scesa di un punto percentuale, al 4,2 per cento. La diminuzione è avvenuta a ritmi più sostenuti negli ultimi due anni ed è stata particolarmente rapida nei paesi con elevata incidenza di crediti deteriorati.

Ciononostante, il livello aggregato dei crediti deteriorati nel settore bancario europeo rimane elevato rispetto agli standard internazionali e la pulizia dei bilanci richiederà più tempo.

...ma rimangono elevate, in termini aggregati, rispetto agli standard internazionali

Nel 2018 i crediti deteriorati sono stati una delle principali priorità per la vigilanza bancaria della BCE e lo rimarranno nel 2019; le attività al riguardo mireranno a consolidare i progressi compiuti, in particolare mediante il coinvolgimento degli enti interessati nella definizione per le banche coinvolte di aspettative di vigilanza specifiche all’interno di un quadro armonizzato. Lo scopo è quello di assicurare ulteriori progressi nel contenimento dei rischi derivanti dal passato e ottenere nel medio termine una copertura coerente dei crediti deteriorati preesistenti e di quelli futuri.

Per approfondimenti statistici sugli NPL, la BCE pubblica su base trimestrale le statistiche bancarie di vigilanza[6], che includono i dati sulla qualità degli attivi degli enti significativi. La tavola 1 mostra la riduzione del volume di crediti deteriorati tra il 2017 e il 2018.

Tavola 1

NPL e anticipazioni: volumi e rapporti per periodo di riferimento

(miliardi di euro; valori percentuali)

Fonte: BCE.
Nota: la tavola riporta i dati relativi agli enti significativi al massimo livello di consolidamento per il quale sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e segnalazioni finanziarie (FINREP). Nello specifico, gli enti significativi erano 114 nel terzo trimestre del 2017, 111 nel quarto trimestre del 2017 e 109 nel primo, secondo e terzo trimestre del 2018. Il numero degli enti considerati in ciascun periodo di riferimento riflette le variazioni apportate all’elenco degli enti significativi in seguito alle valutazioni della vigilanza bancaria della BCE (che generalmente si svolgono con frequenza annuale) e a fusioni e acquisizioni.

1) I prestiti e le anticipazioni nelle tavole sulla qualità degli attivi sono visualizzati come valori contabili lordi. In linea con le segnalazioni finanziarie: a) sono escluse le esposizioni relative a crediti detenuti per la negoziazione e b) sono inclusi le disponibilità liquide presso le banche centrali e gli altri depositi a vista. Secondo la definizione dell’ABE, gli NPL sono prestiti e anticipazioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: a) sono esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni; (b) si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all’escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importo scaduto o dal numero di giorni di scaduto. Il coefficiente di copertura è dato dal rapporto tra rettifiche di valore accumulate su prestiti e anticipazioni da un lato e i volumi di NPL dall’altro.

Le quote di crediti deteriorati variano in maniera significativa all’interno dell’area dell’euro

Se si considera l’area dell’euro nel suo insieme, l’incidenza dei crediti deteriorati continua a evidenziare differenze significative tra paese e paese, come si evince dalla tavola 2. Le quote più significative di crediti deteriorati sono state riscontrate presso gli enti significativi di Grecia, Cipro e Portogallo, con medie ponderate per il terzo trimestre del 2018 rispettivamente del 43,4 per cento, del 20,7 per cento e del 14,5 per cento. Analizzando l’andamento nel tempo, l’incidenza degli NPL degli enti significativi è diminuita in modo rilevante, nel periodo di riferimento, a Cipro (−13,3 punti percentuali), in Slovenia (−5,3 punti percentuali), in Irlanda (−3,7 punti percentuali), in Portogallo (−3,6 punti percentuali), in Grecia (−3,2 punti percentuali) e in Italia (−2,5 punti percentuali). Nel terzo trimestre del 2018, i più ampi volumi di crediti deteriorati erano detenuti dagli enti significativi italiani (153 miliardi di euro), seguiti da quelli francesi (130 miliardi di euro), spagnoli (95 miliardi di euro) e greci (90 miliardi di euro).

Tavola 2

NPL e anticipazioni: volumi e rapporti per paese (il periodo di riferimento è il terzo trimestre del 2018)

(miliardi di euro; valori percentuali; punti percentuali)

Fonte: BCE.
Note: dati relativi agli enti significativi al massimo livello di consolidamento per il quale sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e finanziarie (FINREP).

“R” indica che il dato è riservato.
1) I prestiti e le anticipazioni nelle tavole sulla qualità degli attivi sono visualizzati come valori contabili lordi. In linea con le segnalazioni finanziarie: a) sono escluse le esposizioni relative a crediti detenuti per la negoziazione e b) sono inclusi le disponibilità liquide presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
2) L’aumento della quota di NPL in Lituania è stato determinato da un cambiamento dell’approccio di consolidamento in merito a un ente significativo.
3) In Slovacchia non vi sono enti significativi al massimo livello di consolidamento.

1.2.2 Il ruolo della vigilanza bancaria della BCE nella strategia complessiva per ridurre i crediti deteriorati nell’Unione europea

La vigilanza bancaria della BCE ha elaborato un quadro di supervisione specifico per i crediti deteriorati

La necessità di far fronte ai rischi correlati a elevati volumi di crediti deteriorati riguarda l’economia nel suo insieme, dal momento che gli NPL gravano sulla redditività delle banche e assorbono risorse preziose, limitando la capacità di erogare nuovi prestiti. I problemi del settore bancario possono trasmettersi rapidamente ad altri settori dell’economia, danneggiando l’occupazione e la crescita. La BCE, in linea con il proprio mandato di garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, raccomanda pertanto alle banche di adoperarsi al meglio per gestire le consistenze dei crediti deteriorati.

La vigilanza bancaria della BCE ha elaborato un quadro di supervisione specifico per i crediti deteriorati. Esso include tre elementi strategici, ciascuno dei quali è mirato a risolvere la questione dei crediti deteriorati preesistenti o a prevenire la formazione di nuovi in futuro:

  • condivisione con tutti gli enti significativi di linee guida sui crediti deteriorati in cui si definiscono le aspettative di vigilanza sulla gestione e la riduzione delle consistenze;
  • elaborazione, nell’ambito del dialogo di vigilanza, di un quadro di riferimento per la gestione dei crediti deteriorati che include: a) una valutazione delle strategie di riduzione messe in atto dalle banche e b) aspettative di vigilanza specifiche per le banche volte a garantire adeguati accantonamenti a fronte dei crediti deteriorati preesistenti;
  • elaborazione di un addendum alle linee guida sui crediti deteriorati contenente aspettative di vigilanza quantitative che promuovono l’adozione di prassi di accantonamento tempestivo per i nuovi crediti deteriorati.

La task force sugli NPL ha concluso i lavori nel 2018

Il quadro di riferimento è stato elaborato da un’apposita task force costituita da rappresentanti delle ANC e della BCE. Nel gruppo erano inclusi, in qualità di osservatori, anche alcuni rappresentanti dell’ABE. L’orientamento ai lavori della task force è stato fornito da un gruppo di esperti di alto livello, presieduto da Sharon Donnery, Vice Governatore della Central Bank of Ireland (Banc Ceannais na hÉireann). Tra il 2015 e il 2018 il gruppo si è riunito 16 volte per discutere proposte relative all’elaborazione e all’attuazione di un quadro di supervisione specifico per i crediti deteriorati. Il Presidente ha poi riferito al Consiglio di vigilanza 14 volte e al Consiglio direttivo cinque volte. Avendo adempiuto al proprio mandato, la task force è stata sciolta a fine 2018 e la gestione del processo di applicazione del quadro di supervisione per gli NPL è stata affidata alle funzioni preposte della vigilanza bancaria della BCE.

L’attuazione di una strategia complessiva per ridurre i crediti deteriorati richiede l’intervento di tutte le parti in causa, comprese l’UE e le autorità nazionali competenti

La sfida rappresentata dai crediti deteriorati richiede però un’azione che va ben oltre l’intervento della vigilanza. Le autorità nazionali e le istituzioni europee devono agire congiuntamente per risolvere questo problema; questo indirizzo è anche tra le principali conclusioni della rilevazione delle prassi nazionali in materia di crediti deteriorati predisposta dalla BCE, la cui versione più recente è stata pubblicata a giugno 2017. A luglio 2017 il Consiglio per gli affari economici e finanziari ha a sua volta riconosciuto la necessità di un’azione congiunta e, in tale data, i ministri delle finanze hanno concordato un piano d’azione per affrontare il problema dei crediti deteriorati in Europa. Il piano delinea la necessità di intervento in tre aree: vigilanza bancaria, riforme degli assetti di insolvenza e di recupero crediti e sviluppo dei mercati secondari. A novembre 2018 la Commissione ha pubblicato il terzo rapporto sullo stato di avanzamento del piano d’azione, da cui emergono i notevoli progressi compiuti in seguito all’attuazione del piano. La vigilanza bancaria della BCE partecipa attivamente a numerose iniziative in materia di crediti deteriorati intraprese nelle tre aree sopra indicate, incluse quelle definite nel piano d’azione, in stretta collaborazione con i rispettivi promotori.

In tale contesto, la vigilanza bancaria della BCE ha cooperato strettamente con le istituzioni europee competenti, tra cui la Commissione europea, sulla necessità di interventi complementari quali: a) la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il Regolamento (UE) n. 575/2013 sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate e b) l’addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre assistito l’ABE nella pubblicazione di linee guida sulla gestione delle esposizioni deteriorate o oggetto di concessione (forbearance) e sulle informative riguardanti le esposizioni deteriorate o oggetto di concessione. Tali linee guida devono essere applicate da tutti gli enti creditizi all’interno dell’UE e, nel caso degli enti creditizi meno significativi (less significant institutions, LSI), l’applicazione deve avvenire in maniera proporzionata, come definito nei documenti stessi. La BCE, in stretta collaborazione con l’ABE e con il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), ha inoltre assistito la Commissione europea nell’elaborazione di un modello tecnico per la costituzione di società nazionali di gestione degli attivi, pubblicato a marzo 2018.

Infine, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a lavorare fianco a fianco con l’ABE per il rafforzamento dei criteri di concessione dei nuovi prestiti e ha partecipato al gruppo di lavoro del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che ha prodotto il rapporto sugli approcci macroprudenziali ai crediti deteriorati, in cui si analizza il ruolo che la politica macroprudenziale può svolgere nella prevenzione di aumenti generalizzati dei crediti deteriorati.

1.2.3 Principali elementi dell’approccio di vigilanza della BCE ai crediti deteriorati

Strategie di riduzione dei crediti deteriorati delle banche: progressi e valutazione

A marzo 2017, la BCE ha pubblicato le proprie linee guida per le banche in materia di crediti deteriorati. A seguito della pubblicazione delle linee guida è stato chiesto agli enti significativi con più elevati livelli di crediti deteriorati e di garanzie escusse (foreclosed assets) di condividere con la vigilanza bancaria della BCE le proprie strategie di riduzione di tali esposizioni. In questo ambito, le linee guida sui crediti deteriorati costituiscono la base del dialogo di vigilanza cartolare con le singole banche. Sono le stesse banche a essere responsabili dell’attuazione di strategie adeguate per i crediti deteriorati e della gestione dei relativi portafogli; a tal fine, possono disporre di una varietà di opzioni strategiche, tra cui strumenti di recupero, servicing e vendita di portafogli di crediti deteriorati.

Tali strategie devono incorporare obiettivi per la riduzione degli NPL a livello di portafoglio su un orizzonte di tre anni. Gli obiettivi vengono definiti dalle banche stesse e condivisi con i GVC. Al capitolo 2 delle linee guida sui crediti deteriorati vengono definite le migliori prassi per la formulazione delle strategie di riduzione e viene fornito un elenco di strumenti che ne consentono l’attuazione, tra cui misure di concessione (forbearance), riduzioni attive dei portafogli, cambiamento di tipologia di esposizione e opzioni di tipo legale. Come sottolinea il documento, le banche dovrebbero inoltre accertarsi che le proprie strategie di gestione dei crediti deteriorati “non si limitino a una sola opzione strategica, bensì includano una composizione di strategie/opzioni atte a conseguire nel miglior modo i rispettivi obiettivi a breve, medio e lungo termine”. La combinazione ideale di tali strumenti dipende dalle caratteristiche del portafoglio di ogni singola banca, nonché dal mercato e dal contesto giuridico in cui essa opera. È importante notare che gli organi di gestione di ciascuna banca hanno facoltà di scegliere, sulla base di valutazioni approfondite, la gamma di strumenti più adatta alle proprie esigenze. La BCE non ha espresso alcuna preferenza in merito agli strumenti di riduzione dei crediti deteriorati.

Ai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) spetta il compito di analizzare, monitorare e chiedere conto dei progressi compiuti dalle banche rispetto ai propri obiettivi di riduzione dei crediti deteriorati. Tale funzione si inserisce a pieno titolo nelle normali attività di vigilanza ed è parte integrante del processo SREP. La valutazione delle strategie da parte dei GVC si concentra su tre elementi principali: a) il grado di ambizione, b) la credibilità della strategia e c) gli aspetti di governance. Le valutazioni si basano su un esame molto approfondito dei portafogli di esposizioni deteriorate e garanzie escusse lorde delle banche, cumulativamente definite “attività deteriorate”.

Le banche con livelli elevati di crediti deteriorati hanno l’obbligo di segnalare con frequenza trimestrale ai GVC alcuni dati specifici sugli NPL, fornendo anche una descrizione dettagliata dei fattori alla base della propria strategia di riduzione. I GVC si servono di questa reportistica trimestrale per monitorare i progressi delle banche e valutarli in base agli obiettivi definiti nelle rispettive strategie di riduzione, sia a livello complessivo che a livello di portafoglio. Valutano inoltre i progressi delle banche rispetto agli obiettivi al lordo e al netto degli accantonamenti, al fine di garantire che l’analisi segua un approccio olistico. Nell’ambito dell’interazione ordinaria con i GVC, alle banche viene richiesto di elaborare e inviare due volte l’anno un rapporto sull’attuazione delle strategie.

Obiettivo del rapporto è verificare che la performance delle banche sia in linea con le strategie di riduzione dei crediti deteriorati da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Sul piano quantitativo, i progressi possono essere misurati confrontando i dati trimestrali sui crediti deteriorati, scorporati in modo da identificare i fattori specifici alla base della riduzione, quali i recuperi per cassa, le vendite, le cancellazioni ecc. In quest’ottica, le banche dovrebbero focalizzarsi non soltanto sull’analisi delle riduzioni complessive, ma anche sull’individuazione dei fattori specifici a livello di portafoglio, nonché sulle ragioni di eventuali prestazioni superiori o inferiori alle attese. La logica di base è che le esperienze pregresse e le capacità future di riduzione dei crediti deteriorati sono fortemente collegate.

Per documentare questi aspetti quantitativi si raccomanda alle banche di condurre un’analisi accurata di specifici portafogli o classi di attività problematiche, includendo l’impatto di tali attività sul capitale a livello di portafoglio. Le banche dovrebbero inoltre preoccuparsi di aggiornare costantemente le proprie strategie di riduzione dei crediti deteriorati, tenendo conto di tutti i dati e le analisi di cui dispongono, per garantirne la credibilità, l’adeguatezza e l’attuabilità.

Gli aspetti qualitativi dei progressi compiuti dalle banche sono altrettanto importanti. Le strategie di riduzione dei crediti deteriorati devono pertanto includere anche un piano operativo ben definito che definisca le tappe qualitative, gli interventi e gli obiettivi delle strategie stesse. Nell’analisi dei progressi qualitativi, la banca deve identificare preventivamente eventuali ostacoli all’efficace attuazione della strategia. A tal riguardo, le diverse misure di contrasto dei crediti deteriorati richiedono interventi diversi. Il rientro dei prestiti, ad esempio, richiede un solido assetto operativo, risorse adeguate e un quadro di riferimento esaustivo per le misure di concessione, mentre per la vendita dei portafogli sono necessari dati di buona qualità, una sofisticata infrastruttura IT, una gestione esperta e consulenti finanziari qualificati. I GVC esaminano gli aspetti qualitativi delle strategie di ogni singola banca e segnalano le eventuali carenze riscontrate.

Le linee guida sui crediti deteriorati si concentrano fortemente sull’importanza di apposite unità dedicate al recupero dei crediti deteriorati, di politiche e procedure chiare e di una serie ben definita di misure di concessione. Sottolineano inoltre la necessità di un forte coinvolgimento e impegno da parte degli organi di gestione nella questione dei crediti deteriorati. Le banche devono pertanto rivedere le proprie strutture di governance interna e le proprie modalità operative in termini di trattamento dei crediti deteriorati: gli organi di gestione, ad esempio, devono assumersi appieno l’impegno della risoluzione del problema.

Una maggiore attenzione alle prassi di rientro, recupero e ristrutturazione potrebbe contribuire a promuovere pratiche più prudenti per la gestione del rischio di credito; nel tempo, tali pratiche consentirebbero alle banche di applicare alle attività creditizie alcuni standard e principi di governance basati su una più appropriata valutazione del rischio.

Negli ultimi anni, le banche hanno generalmente compiuto notevoli progressi nell’ambito delle strategie di riduzione dei crediti deteriorati; ne è riprova la significativa riduzione del livello di crediti deteriorati in molti paesi ed enti creditizi europei. Ciononostante, i livelli rimangono elevati. Per tale ragione, i GVC continuano a interagire con le banche affinché queste si adoperino, ove necessario, a favore di ulteriori progressi. In caso di mancato conseguimento dei propri obiettivi, alle banche viene richiesto di adottare tempestivamente interventi correttivi adeguati.

Le banche utilizzano una varietà di strumenti per ridurre i livelli di crediti deteriorati. Tali strumenti variano non soltanto da un paese all’altro, ma anche da un ente all’altro e includono misure di concessione e relativi recuperi per cassa, vendite di portafogli, cancellazioni e procedure esecutive immobiliari (foreclosures). Per ragioni legate a circostanze specifiche, alcuni paesi privilegiano determinati strumenti rispetto ad altri. Tuttavia, anche all’interno di uno stesso paese, sembra vengano utilizzati approcci diversi, a seconda delle caratteristiche dei singoli enti.

Il processo che definisce la strategia per gli NPL è ormai parte integrante dei processi adottati dalle banche con livelli elevati di crediti deteriorati e dalla vigilanza bancaria della BCE. Il lavoro intrapreso per questa priorità di vigilanza proseguirà, pertanto, nel 2019.

Aspettative di vigilanza per le singole banche sugli accantonamenti per i crediti deteriorati

Gli ulteriori interventi di vigilanza sulle consistenze di crediti deteriorati creano un quadro coerente per la risoluzione a questo problema nell’ambito del dialogo di vigilanza

L’11 luglio 2018 la BCE, nell’ambito del proprio approccio di vigilanza, ha annunciato ulteriori interventi sulle consistenze dei crediti deteriorati (le esposizioni classificate come deteriorate secondo la definizione fornita dall’ABE il 31 marzo 2018). Questo approccio crea un quadro di riferimento coerente per la risoluzione a questo problema nell’ambito del dialogo di vigilanza; ciò avviene tramite la definizione di aspettative di vigilanza specifiche per le banche, finalizzate a garantire accantonamenti adeguati per i crediti deteriorati preesistenti e ad accrescere, di conseguenza, la capacità di tenuta del sistema bancario dell'area dell'euro nel suo insieme.

Secondo tale approccio, la vigilanza bancaria della BCE ha rafforzato l’interazione con le singole banche per definire le proprie aspettative di vigilanza. La valutazione si è basata sull’attuale incidenza di crediti deteriorati di ciascuna banca, sulle sue principali caratteristiche finanziarie, sulla sua strategia di riduzione (se presente) e su parametri di riferimento che rendano comparabili tra loro enti simili al fine di garantire un trattamento coerente. Ha inoltre tenuto conto dei dati più recenti e della capacità di assorbimento di ulteriori accantonamenti.

Sono stati sottoposti a valutazione tutti gli enti significativi direttamente vigilati dalla BCE; lo scopo della valutazione era definire aspettative specifiche per ciascuna banca tali da assicurare ulteriori progressi nel contenimento dei rischi ereditati dal passato e ottenere un’analoga copertura dei crediti deteriorati preesistenti e di quelli futuri nel medio termine.

Finalizzazione dell’addendum alle linee guida sui crediti deteriorati

La pubblicazione dell’addendum ha fatto seguito a un ampio e dettagliato dibattito con tutte le parti in causa

A inizio 2018, la BCE ha finalizzato il proprio addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati. L’elaborazione dell’addendum ha fatto seguito a una consultazione pubblica che si è svolta tra il 4 ottobre e l’8 dicembre 2017. Il 15 marzo 2018 la BCE ha pubblicato l’addendum insieme a una dettagliata serie di commenti raccolti nell’ambito della consultazione e a un resoconto con le risposte a tali commenti.

L’addendum costituisce un’integrazione alle linee guida qualitative sui crediti deteriorati pubblicate il 20 marzo 2017 e specifica le aspettative di vigilanza della BCE riguardo ai livelli di accantonamento prudenziale per i nuovi crediti deteriorati. È un documento non vincolante che fornisce le basi per il dialogo di vigilanza tra gli enti significativi e la vigilanza bancaria della BCE. Riguarda i crediti classificati come deteriorati dopo il 1° aprile 2018, in linea con la definizione dell’ABE.

L’addendum si è reso necessario per permettere alle autorità di vigilanza, in linea con quanto definito nella direttiva sui requisiti patrimoniali, di valutare e tentare di ridimensionare i rischi specifici di ciascun ente non coperti, o coperti solo parzialmente, dai requisiti prudenziali obbligatori previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), spesso indicati come “regole di primo pilastro”. In particolare, il quadro prudenziale vigente prevede che le autorità di vigilanza valutino e stabiliscano se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi da un punto di vista prudenziale. Nell'addendum vengono definite le aspettative della vigilanza bancaria della BCE a tal proposito e viene pertanto chiarito il punto di partenza del dialogo di vigilanza. Analogamente ad altre aspettative di vigilanza, l’addendum è complementare alle disposizioni con forza di legge, tra cui, ad esempio, la proposta di un regolamento che modifichi il CRR per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate. Nell’elaborazione dell’addendum, quindi, la BCE ha agito in stretta collaborazione con le istituzioni europee competenti, come la Commissione europea.

Figura 2

Aspettative di vigilanza quantitative definite nell’addendum sugli NPL

Fonte: BCE.

Le aspettative di vigilanza definite nell'addendum tengono conto della misura in cui i crediti deteriorati sono coperti da garanzie. Per le esposizioni totalmente prive di garanzie e per le parti non garantite di esposizioni parzialmente garantite, ci si attende una copertura del 100 per cento entro due anni dalla classificazione a credito deteriorato. Per le esposizioni interamente garantite e per le parti garantite di esposizioni parzialmente garantite, ci si attende una copertura del 100 per cento entro sette anni dalla classificazione a credito deteriorato, secondo un percorso graduale. Le aspettative per le esposizioni garantite fanno riferimento al principio prudenziale in base al quale la protezione del rischio di credito deve essere applicabile in maniera tempestiva.

L’attuazione dell’addendum avverrà nell’ambito del dialogo di vigilanza con ciascuna banca

L’attuazione pratica dell’addendum sarà parte integrante del dialogo di vigilanza, nell’ambito del quale i GVC discuteranno con ciascuna banca delle eventuali divergenze rispetto alle aspettative di accantonamenti prudenziale definite nell’addendum. Successivamente, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun ente, la vigilanza bancaria della BCE deciderà, caso per caso, se attuare misure di vigilanza specifiche e, in caso affermativo, quali. I risultati di tale dialogo verranno incorporati, per la prima volta, nello SREP del 2021. Nel frattempo, le banche dovrebbero prepararsi e rivedere le proprie politiche di concessione del credito e i criteri impiegati per prevenire l’emergere di nuovi crediti deteriorati, approfittando, in particolare, delle attuali condizioni economiche propizie.

1.3 Ulteriore affinamento della metodologia SREP

1.3.1 Maggiore incidenza dei processi ICAAP e ILAAP nella valutazione prudenziale

Si prevede che, in futuro, i processi ICAAP e ILAAP acquisiranno un ruolo di maggior rilievo in ambito SREP, incentivando le banche a migliorare sempre di più i propri processi interni

Gli shock finanziari nel settore bancario sono spesso amplificati e persino determinati dall’inadeguatezza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, del capitale e della liquidità detenuti dalle banche. Per rafforzare la capacità di tenuta delle banche, sono essenziali due processi: il processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e il processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP). I requisiti relativi a questi processi sono stabiliti dalla CRD IV (Capital Requirements Directive, CRD IV).

Scopo di entrambi i processi è incentivare le banche a misurare e gestire i propri rischi di capitale e liquidità in maniera strutturata, utilizzando approcci interni ai singoli enti. La loro utilità non si limita alla produzione di rapporti a beneficio delle autorità di vigilanza: essi rappresentano degli strumenti – preziosi ed esaustivi - che le banche possono utilizzare per identificare, valutare e gestire in maniera efficace e tempestiva i rischi di capitale e di liquidità. Le banche stesse sono responsabili dell’applicazione proporzionale dei processi ICAAP e ILAAP: la strategia di attuazione deve tenere conto, tra le altre cose, del modello di business, delle dimensioni, della complessità e rischiosità, nonché delle aspettative di mercato.

Come descritto nelle priorità di vigilanza dell’MVU, i processi ICAAP e ILAAP sono strumenti fondamentali per la gestione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità. Per questo motivo sono oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità di vigilanza. Come parte integrante dello SREP, la qualità e i risultati di tali processi di valutazione vengono considerati nella definizione dei requisiti di capitale e liquidità e delle misure di vigilanza qualitative. Processi di valutazione efficaci riducono i margini di incertezza, per banche e autorità di vigilanza, riguardo ai rischi effettivi a cui una banca è esposta. Essi offrono, inoltre, maggiori garanzie alle autorità di vigilanza sulla capacità di un ente di garantire l’adeguatezza in termini di capitale e liquidità e, di conseguenza, la propria sostenibilità.

In futuro, il ruolo svolto dai processi ICAAP e ILAAP nello SREP acquisirà un rilievo ancora maggiore, incentivando le banche a migliorare sempre di più i propri processi interni. Tra le altre cose, gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’ICAAP avranno un’incidenza maggiore nella determinazione dei requisiti patrimoniali di secondo pilastro in base a una valutazione “rischio per rischio”.

1.3.2 Finalizzazione delle guide per la gestione del capitale e della liquidità da parte delle banche

E’ richiesto alle banche di fare riferimento alle guide per colmare eventuali lacune e porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alle carenze nella gestione del capitale e della liquidità

A seguito di recenti valutazioni condotte in ambito SREP, la vigilanza bancaria della BCE ha individuato gravi carenze in oltre metà degli ICAAP e in oltre un terzo degli ILAAP degli enti significativi, giudicati nel complesso “inadeguati” o “deboli” perché non in grado di fornire una base solida per la prudente gestione del capitale e della liquidità o per la determinazione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri. Esiste pertanto la necessità, da parte degli enti creditizi, di migliorare (ulteriormente) i propri processi interni di valutazione.

A novembre 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato le guide sui processi ICAAP e ILAAP. Questi documenti svolgeranno un ruolo importante nell’agevolare gli interventi migliorativi necessari e rappresentano una tappa fondamentale dell’impegno profuso dalla BCE nel tentativo di migliorare gli approcci delle banche nella gestione del capitale e della liquidità. Tale processo è stato avviato a gennaio 2016 con la pubblicazione, da parte della BCE, delle proprie aspettative di vigilanza in merito ai processi interni di valutazione del capitale e della liquidità. Come follow–up, a inizio 2017 è stato avviato un piano pluriennale allo scopo di definire le aspettative di vigilanza in maniera più dettagliata e di comunicare tempestivamente agli enti creditizi la direzione da seguire. Le aspettative di vigilanza pubblicate nel 2016 sono servite da base per le guide e sono state sottoposte a tre fasi di revisione che hanno tenuto conto di circa 800 commenti raccolti nel corso di due consultazioni pubbliche. Ciononostante, l’orientamento generale delle aspettative è rimasto invariato nel corso dell’intero processo.

Panoramica dei sette principi ICAAP e ILAAP

I sette principi ICAAP e ILAAP fanno riferimento a:

  • Governance: gli organi di gestione devono assumere la piena responsabilità in merito allo svolgimento dei processi ICAAP e ILAAP.
  • Integrazione: è previsto che ICAAP e ILAAP siano parte integrante del quadro complessivo di gestione, incluso il processo decisionale. Entrambi i processi devono garantire coerenza interna, reciproca e con gli altri processi strategici.
  • Quadro quantitativo: l’adeguatezza di capitale e liquidità, in termini di stabilità dell’ente, deve essere assicurata da due diverse prospettive: quella “normativa”, che riflette la conformità a requisiti e vincoli esterni, e quella “economica”, che dovrebbe rispecchiare la reale situazione economica.
  • Identificazione dei rischi: tutti i rischi rilevanti vanno identificati e gestiti.
  • Definizione di capitale/liquidità interni: nella prospettiva economica, le riserve di capitale e di liquidità devono essere di qualità elevata e definite in modo chiaro, così da consentire l’assorbimento di potenziali perdite economiche.
  • Metodologie di quantificazione del rischio: i rischi devono essere valutati e quantificati con prudenza, utilizzando metodologie di quantificazione del rischio opportunamente convalidate.
  • Prove di stress: la BCE richiede alle banche l’implementazione di solide ed esaustive prove di stress che assicurino la sopravvivenza autonoma degli enti in circostanze avverse plausibili, ma severe e prolungate.

Le aspettative contenute nelle guide sono ora di gran lunga più complete; la loro applicazione è stata avviata dalla BCE a partire da gennaio 2019. Tuttavia le guide non intendono fornire indicazioni esaustive su tutti gli aspetti che riguardano la solidità dei processi ICAAP e ILAAP: definiscono piuttosto una serie di principi, con particolare attenzione ad alcuni aspetti cruciali dal punto di vista della vigilanza. Pertanto, la vigilanza bancaria della BCE sottolinea che, in primo luogo, i processi ICAAP e ILAAP restano processi interni, da adattare alle esigenze specifiche di ciascun ente. La responsabilità dell’implementazione di processi ICAAP e ILAAP appropriati a specifiche circostanze ricade pertanto sui singoli enti. In questo sono supportati dalle guide, che delineano le aspettative di vigilanza relative a ICAAP e ILAAP grazie alla formulazione di sette principi e con l’aiuto di grafici ed esempi illustrativi.

Nell’ambito del processo SREP, ma anche attraverso altre attività quali le ispezioni in loco, le autorità di vigilanza valutano caso per caso se gli enti adempiono alle proprie responsabilità e gestiscono capitale e liquidità in maniera adeguata alle proprie attività, al proprio profilo di rischio e ad altre circostanze rilevanti. Ci si attende che le conclusioni tratte da queste valutazioni abbiano un impatto ancora più ampio sullo SREP e sul relativo follow–up in termini di misure di vigilanza. La disponibilità presso le banche di ICAAP e ILAAP solidi e di buona qualità, viene valutata positivamente nello SREP.

Sebbene ICAAP e ILAAP solidi, efficaci, esaustivi e lungimiranti costituiscano importanti strumenti per garantire la capacità di tenuta degli enti creditizi, questi ultimi sono incentivati a fare riferimento alle guide per colmare eventuali lacune e porre rimedio alle carenze nella gestione del capitale e della liquidità nel più breve tempo possibile. La filosofia e l’orientamento alla base delle aspettative di vigilanza della BCE non sono mutati rispetto alla loro prima pubblicazione avvenuta a gennaio 2016; tenuto conto di ciò, agli enti significativi viene richiesto di adoperarsi al meglio affinché tali aspettative siano applicate il prima possibile. La realizzazione delle guide ha richiesto diversi anni, nel corso dei quali la BCE ha condiviso con grande trasparenza il graduale affinamento delle proprie aspettative di vigilanza. Il breve periodo intercorso tra la pubblicazione delle guide a novembre 2018 e l’inizio della loro applicazione a gennaio 2019 non giustifica l’inazione.

1.3.3 Misure adottate per far fronte al rischio informatico

I rischi di natura informatica, incluso il rischio cibernetico, rappresentano da sempre un’area di interesse per la vigilanza bancaria della BCE e, nel 2019, sono diventati una delle priorità di vigilanza.

Nell’ambito delle attività di vigilanza cartolare sul rischio operativo, i GVC vigilano anche sul rischio informatico. Nel 2018 hanno preso parte a ulteriori interventi formativi su tutte le aree rilevanti ai fini del rischio informatico per aumentare la consapevolezza e le competenze a beneficio delle attività di vigilanza ordinaria e dello SREP. Sulla base delle linee guida fornite dall’ABE sulla valutazione del rischio correlato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell’ambito dello SREP, la vigilanza bancaria della BCE ha implementato una metodologia di analisi del rischio informatico comune e standardizzata. Grazie a un questionario di autovalutazione approfondita somministrato alle banche e ai risultati delle valutazioni svolte dai GVC sul rischio informatico, è stata condotta un’elaborata serie di analisi orizzontali. Ciò ha prodotto un gran numero di riscontri che hanno guidato le attività di vigilanza dei GVC, nonché un feedback tematico sullo stato complessivo della gestione del rischio informatico da parte degli enti significativi. In generale, le analisi hanno confermato le precedenti aree di approfondimento segnalate dalla vigilanza bancaria della BCE, ovvero la sicurezza informatica, il grado di dipendenza da terze parti e la gestione dei rapporti con queste ultime, e i servizi informatici.

Le ispezioni incentrate sul rischio informatico sono proseguite nel 2018, a integrazione delle attività di vigilanza ordinaria da parte dei GVC. In base alla metodologia della vigilanza bancaria della BCE, le ispezioni hanno riguardato specifici obiettivi di gestione del rischio informatico formulati su richiesta dei GVC per approfondire e comprovare le analisi sul rischio informatico condotte dai GVC stessi e acquisire una migliore conoscenza dei metodi di gestione del rischio informatico da parte degli enti significativi. Nel 2019 alcune ispezioni sul rischio informatico verranno condotte nell’ambito di una campagna che prevede l’analisi di una stessa tematica presso diversi enti significativi dalle caratteristiche comparabili. Questo approccio rende più efficienti la preparazione e l’esecuzione delle ispezioni, così come il confronto dei risultati.

Come negli anni passati, a tutti gli enti significativi provenienti dai 19 paesi è stato chiesto di segnalare gli incidenti di sicurezza informatica con impatti significativi non appena questi venivano rilevati. Tali segnalazioni consentono alla vigilanza bancaria della BCE di identificare e monitorare eventuali tendenze negli incidenti informatici che si verificano presso gli enti significativi. Facilitano inoltre un più rapido intervento nel caso in cui si verifichi un grave incidente in uno o più enti significativi.

Per garantire un approccio coordinato ai rischi di natura informatica e cibernetica e per agevolare la condivisione delle conoscenze e delle migliori prassi, la vigilanza bancaria della BCE, attraverso incontri bilaterali e gruppi di lavoro internazionali, ha continuato a rapportarsi con tutte le parti in causa: ANC, portatori di interesse interni alla BCE, esperti di sistemi di pagamento e infrastrutture di mercato, altre autorità di vigilanza all’interno o all'esterno dell’UE, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA), ecc.

1.4 Indagini tematiche

Indagine tematica sui modelli di business e le determinanti della redditività delle banche

Nel 2018 è stata completata l’indagine tematica pluriennale sui modelli di business e le determinanti della redditività delle banche

Nel 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha concluso la propria indagine tematica sui modelli di business e le determinanti della redditività delle banche, pubblicando un rapporto conclusivo sul tema. L’indagine tematica è iniziata nel 2016 per analizzare in maniera approfondita, a livello di singola banca, la capacità degli enti significativi di mitigare le debolezze presenti nei propri modelli imprenditoriali, per monitorare le conseguenze della bassa redditività e per arricchire l'analisi trasversale, integrando le indicazioni dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC) in modo uniforme tra le diverse banche. I primi due anni dell’indagine sono stati impiegati per sviluppare strumenti, raccogliere dati e svolgere indagini approfondite a cura dei GVC.

All’inizio del 2018 i GVC hanno portato a conoscenza delle banche significative i rilievi emersi e le principali conclusioni dell’indagine tematica. Nell’ambito del dialogo di vigilanza individuale, sono state discusse tutte le carenze identificate ed esaminati i piani industriali delle banche significative. Nelle lettere di follow‑up sono stati riassunti i rilievi emersi e sono stati formalizzati gli esiti del dialogo di vigilanza. I rilievi sono confluiti nella valutazione del modello di business per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2018. A settembre 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato sul proprio sito web alcune osservazioni complessive sull’indagine tematica.

Dopo la crisi, le banche dell’area dell'euro sono ancora alle prese con un processo di aggiustamento, ma la redditività degli enti significativi è molto disomogenea

L’indagine ha mostrato che, nonostante il generale miglioramento della situazione economica delle banche dell’area dell’euro, la redditività e i modelli di business presentano elementi di criticità. Al di là degli andamenti aggregati, la redditività differisce molto tra gli enti significativi; nelle proiezioni delle banche si registra tuttavia una certa convergenza verso la media, in quanto le banche caratterizzate da andamenti peggiori si aspettano un miglioramento significativo della redditività (cfr. figura 3). Le banche che negli anni passati hanno registrato una performance migliore hanno una presenza geograficamente estesa, sono diverse per dimensioni e caratterizzate da modelli di business diversi.

Grafico 3

Evoluzione triennale della redditività del capitale

(valori percentuali)

Fonti: FINREP e previsioni di redditività.
Note: tutti i campioni escludono le filiazioni di banche che non fanno parte dell’MVU. Banche con performance superiore alla media: 22 banche significative con una redditività del capitale media superiore al 6 per cento negli ultimi tre anni. Banche con performance inferiore alla media: 22 banche significative con redditività del capitale media negativa negli ultimi tre anni.

La capacità di indirizzo strategico è un fattore importante per la redditività

L’accresciuta assunzione di rischi da parte delle singole banche è monitorata con attenzione dai rispettivi GVC

L’indagine ha confermato che la capacità di indirizzo strategico delle banche[7] ha un’influenza significativa sulla loro redditività. I GVC hanno anche osservato che numerose banche cercano di incrementare la redditività dedicandosi ad attività che possono comportare una maggiore assunzione di rischi (in particolare relativi al rischio di credito[8] o al rischio operativo[9]). Le raccomandazioni individuali rivolte al singolo intermediario non intendono mettere in discussione la scelta strategica, che potrebbe essere motivata da valide ragioni imprenditoriali, ma sono finalizzate a migliorare l’azione di indirizzo strategico e la gestione del rischio attraverso un attento monitoraggio e contenimento dei rischi. I GVC sono stati coinvolti nell’identificazione e nella valutazione di tali situazioni e li seguono nell’ambito della continua attività di monitoraggio sulle banche, usando tutti gli strumenti di supervisione di cui dispongono.

Indagine tematica sull’IFRS 9

L’IFRS 9 mira ad assicurare una maggior adeguatezza e tempestività degli accantonamenti

Il nuovo principio internazionale di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standard 9, IFRS 9) è entrato in vigore a gennaio 2018. L’IFRS 9 muove dall’insegnamento tratto dalla crisi finanziaria, e in particolare del fatto che gli accantonamenti effettuati sulla base di modelli costruiti sulla rilevazione delle perdite sostenute erano spesso troppo esigui e tardivi. L’IFRS 9 affronta questa debolezza grazie all’introduzione di un modello basato sulle perdite attese sui crediti, che integra informazioni prospettiche sulla durata residua del prestito. Tale modello comporta, per sua stessa natura, maggior difficoltà di applicazione e genera possibili rischi dovuti al fatto che non si ha esperienza dell’efficacia pratica dei modelli basati sulle perdite attese sui crediti.

I risultati dell’indagine tematica iniziata nel 2016 per valutare lo stato di preparazione delle banche all’IFRS 9 indicano che esiste un margine di miglioramento

La BCE, pertanto, ha deciso nel 2016 di intraprendere un’indagine tematica sull’IFRS 9, inserendo questo esercizio fra le sue priorità di vigilanza. L’obiettivo era determinare lo stato di preparazione degli enti e promuovere l’adozione efficace e coerente del nuovo principio. Gli enti sono stati divisi in due gruppi, a seconda dei progressi compiuti nell’adozione dell’IFRS 9. I risultati dell’indagine tematica per il primo gruppo sono stati resi noti nel 2017 in un rapporto pubblicato sul sito Internet della vigilanza bancaria. I risultati per il secondo gruppo sono stati pubblicati nel 2018 in un articolo della newsletter di vigilanza dell’MVU.

Nel complesso, l’indagine tematica ha contribuito ad accrescere la consapevolezza delle problematiche che le banche affrontano nell’adozione dell’IFRS 9. Nel contempo, ha sottolineato che esiste ancora un margine di miglioramento.

La vigilanza bancaria della BCE sta monitorando con attenzione l’adozione delle misure correttive da parte delle banche

Per affrontare le carenze individuate dall’indagine tematica nel 2017 e nel 2018 sono state raccomandate agli enti alcune misure correttive. La vigilanza bancaria della BCE attualmente monitora con attenzione i progressi compiuti nell’attuazione di tali misure. Tra l’altro, l’indagine tematica ha rivelato una divergenza significativa nelle prassi di accantonamento adottate dalle banche. Tali prassi sono state sottoposte a un follow‑up da parte dei GVC nel corso del 2018, e continueranno a essere esaminate nel 2019. L’impatto derivante dalla prima applicazione dell’IFRS 9, che include la variazione nella classificazione delle esposizioni, l’allocazione degli accantonamenti e la migrazione delle esposizioni da uno stadio di rischio all’altro, ha rappresentato un’altra delle principali priorità di vigilanza nel 2018. A tal proposito, la BCE sta analizzando i bilanci delle banche, con particolare attenzione al capitale regolamentare e alle segnalazioni di vigilanza.

Nel condurre le sue attività di follow‑up sull’adozione dell’IFRS 9, la vigilanza bancaria della BCE coopera sulle questioni contabili con il CERS, l’ABE e l’ESMA al fine di assicurare un’adozione efficace e coerente dell’IFRS 9 e un alto livello di trasparenza per gli investitori all’interno dell’UE[10].

Un periodo di transizione attenuerà l’effetto potenzialmente avverso dell’IFRS 9 sul patrimonio di vigilanza delle banche

La BCE monitora inoltre con attenzioneil modo in cui le banche ricorrono alle disposizioni transitorie relative all’IFRS 9, introdotte nella normativa prudenziale dai colegislatori dell’UE per mitigare l’impatto del passaggio alle rettifiche di valore, previsto dall’IFRS 9, sul capitale CET1 delle banche. Poiché il meccanismo di introduzione graduale potrebbe avere effetti sui coefficienti patrimoniali di alcune banche, la BCE vigila sulla sua corretta applicazione.

Indagine tematica sui Principi BCBS 239

A maggio 2018 è stato pubblicato un rapporto sull’indagine tematica dedicata all’efficacia delle prassi di aggregazione e segnalazione dei dati di rischio

I Principi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio sono stati pubblicati a gennaio 2013. Sulla base di tali principi, tra il 2016 e il 2018 è stata condotta un’indagine tematica sull’aggregazione e la segnalazione dei dati di rischio, che ha coperto un campione di 25 enti significativi. A maggio 2018 gli esiti di tale indagine sono stati pubblicati in una specifica relazione sul sito web della BCE; la relazione evidenzia che le banche significative incluse nel campione hanno recepito i Principi BCBS 239 in modo insoddisfacente. I risultati dell’indagine sono stati comunicati alle banche e le richieste di azioni correttive sono state formalizzate nelle lettere di follow‑up. Alle banche è stato quindi richiesto di presentare piani d’azione chiari, precisi e dettagliati. Il gruppo di lavoro accentrato, con il supporto dei GVC, ha valutato i piani di azione nell’ottica di garantire la coerenza trasversale e attualmente segue con attenzione i progressi delle banche nella fase di attuazione.

La metodologia usata nell’indagine tematica arricchirà la metodologia di valutazione prudenziale sull’aggregazione e sulla segnalazione dei dati di rischio. Al momento, un apposito gruppo di redazione si occupa di incorporare questa metodologia in quella SREP, che sarà usata in futuro per tutti gli enti significativi.

L’indagine si è ispirata ai principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio formulati dal Comitato di Basilea. La BCE monitora l’evoluzione della capacità degli enti di aggregare e segnalare i dati di rischio, informando e aggiornando periodicamente il Network sui dati di rischio del Comitato di Basilea sugli aspetti di interesse.

Indagine tematica sull’esternalizzazione dei servizi

Negli ultimi anni gli sviluppi tecnologici hanno modificato le modalità di erogazione dei servizi da parte delle banche in tutti i paesi. L’esternalizzazione dei servizi, ad esempio, può consentire alle banche di conseguire una maggior efficienza, ma rappresenta allo stesso tempo una sfida per i sistemi di gestione dei rischi e per le modalità di controllo delle attività esternalizzate. Le banche mostrano un interesse crescente anche nei confronti dei servizi offerti in cloud che, pur presentando alcuni vantaggi, ad esempio in termini di economie di scala e di costi/benefici, pongono tuttavia sfide inedite per quanto riguarda la protezione e la dislocazione dei dati.

Alla luce di tutto ciò, la vigilanza bancaria della BCE ha monitorato attentamente il tema dell’esternalizzazione dei servizi, che è stato riconosciuto come una delle priorità di vigilanza per il 2017. Per questo nel 2017 era stata avviata e conclusa un’indagine tematica su un campione rappresentativo di banche significative, con azioni di approfondimento proseguite nel 2018 nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza. L’indagine tematica ha fatto il punto sulle prassi seguite dalle banche nell’esternalizzazione dei servizi, rivelando approcci che differiscono notevolmente sia sotto il profilo della governance sia dal punto di vista del monitoraggio. La vigilanza bancaria della BCE ha, inoltre, individuato le migliori prassi al fine di promuovere ulteriori miglioramenti. Sulla base dell’indagine tematica, la BCE ha contribuito ai lavori dell’ABE relativi alle Raccomandazioni dell’ABE sulle esternalizzazioni verso servizi cloud[11] e ai nuovi Orientamenti dell’ABE sulle esternalizzazioni, che sostituiranno gli Indirizzi del CEBS e le citate raccomandazioni, una volta che saranno entrati in vigore nel corso del 2019.

In questi documenti, l’ABE prende in considerazione alcune questioni emerse nel corso dell’indagine tematica condotta dalla vigilanza bancaria della BCE. In generale, le raccomandazioni dell’ABE affrontano alcuni aspetti specifici delle esternalizzazioni rilevanti tramite cloud, ad esempio la sicurezza e la dislocazione dei dati e dei sistemi. Altri aspetti rilevanti sono stati ricompresi nella nuova versione degli Orientamenti, come la necessità di assicurare i diritti di accesso e di controllo attraverso accordi di esternalizzazione formalizzati per iscritto, le questioni legate alla riservatezza dei dati, le strategie di risoluzione degli accordi e il fenomeno delle esternalizzazioni di secondo livello o le cosiddette catene di esternalizzazione. È stato altresì introdotto l'obbligo di tenere un registro delle informazioni relative a tutte le attività di esternalizzazione e di mettere tale registro a disposizione dell’autorità di vigilanza, se richiesto.

Nel nuovo quadro delineato dall’ABE, la vigilanza bancaria della BCE mira a garantire alle banche la possibilità di sfruttare appieno i benefici introdotti dalle innovazioni tecnologiche pur mantenendo un contesto sicuro, grazie a controlli adeguati e a un’opportuna mitigazione dei rischi. A questo scopo, la BCE ha incluso le Raccomandazioni dell’ABE tra gli standard di vigilanza, utilizzandole nell’ambito della sua attività ordinaria. La vigilanza bancaria della BCE si è inoltre impegnata ad attuare gli Orientamenti e seguirà le azioni intraprese dalle banche per adeguare gli accordi di esternalizzazione. Per quanto riguarda l’esternalizzazione dei servizi, inoltre, la vigilanza bancaria sta prestando attenzione ai problemi legati alla Brexit e alla possibile ricollocazione degli intermediari, al fine di assicurare che gli accordi di esternalizzazione non ostacolino l’efficacia della vigilanza.

1.5 Vigilanza ordinaria

Nell’attività di supervisione sugli enti significativi la vigilanza bancaria della BCE segue un approccio basato sul rischio e sul principio di proporzionalità, che nel contempo è rigoroso e coerente. Ogni anno viene pertanto definito un insieme di attività di vigilanza ordinaria prioritarie che discendono dai requisiti normativi vigenti, dal manuale di vigilanza dell’MVU e dalle priorità di vigilanza dell’MVU, e che confluiscono nel programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) ordinario di ciascun ente significativo.

Oltre a queste attività prioritarie definite a livello centralizzato, i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) possono, se opportuno, adeguare l’attività di vigilanza alle caratteristiche specifiche delle banche, per affrontare rischi in rapida evoluzione nei singoli enti o a livello dell’intero sistema.

Nel 2018 le attività ordinarie previste dal programma di revisione prudenziale consistevano in: a) compiti connessi al controllo dei rischi (ad esempio il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress); b) altre attività connesse agli obblighi di natura organizzativa, amministrativa o giuridica (ad esempio la valutazione annuale della significatività) e c) attività aggiuntive pianificate dai GVC per meglio adattare il SEP ordinario alle specificità del gruppo o dell’ente vigilato (ad esempio analisi su argomenti specifici, quali determinati portafogli creditizi o classi di attività).

Proporzionalità

Le attività di vigilanza per il 2018 si sono ispirate al principio di proporzionalità, graduando l’intensità della vigilanza in base alla rilevanza sistemica e al profilo di rischio delle banche vigilate

Il programma di revisione prudenziale si ispira al principio di proporzionalità: ciò significa che l’intensità della vigilanza è graduata in base alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla complessità di ciascun ente. Il numero complessivo di attività di vigilanza ordinaria svolte per un dato ente dipende da questi fattori (cfr. grafico 4).

Grafico 4

Numero medio di compiti per ente significativo nel 2018

Fonte: BCE.

Un approccio basato sul rischio

Il programma di revisione prudenziale segue inoltre un approccio basato sul rischio, con particolare riferimento alle categorie di rischio più rilevanti per ciascun ente significativo. Per le banche con livelli elevati di crediti deteriorati (NPL), ad esempio, nel 2018 sono state svolte attività specifiche, come la valutazione delle strategie di riduzione degli NPL rispetto alle aspettative della BCE. La percentuale di attività di vigilanza connesse al rischio di credito è stata pertanto superiore alla media nel caso di banche con elevati livelli di crediti deteriorati. Lo stesso vale per gli enti con esposizioni significative nelle attività di negoziazione e sui mercati, che sono state sottoposte a controlli di vigilanza più intensi per gli aspetti connessi al rischio di mercato (cfr. grafico 5).

Grafico 5

Attività previste dal SEP nel 2018: attenzione rivolta al rischio di credito e al rischio di mercato

Fonte: BCE.
Nota: sono prese in esame solo le attività programmate in relazione alle categorie di rischio.

Le principali attività svolte nel 2018 nell’ambito della vigilanza ordinaria

Nell’ambito del programma di revisione prudenziale ordinario per il 2018, i GVC si sono dedicati in particolare alle attività connesse al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), ai lavori relativi alla prova di stress condotta a livello di UE e alle attività riguardanti il monitoraggio delle azioni correttive che hanno fatto seguito dell’analisi di sensibilità al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB).

Il processo SREP è uno dei compiti fondamentali dei gruppi di vigilanza congiunti. I GVC hanno partecipato allo SREP per tutto il 2018, con alcuni picchi lavorativi in relazione ad alcune fasi chiave, come la stesura dei pareri preliminari sulle misure qualitative, di capitale e liquidità e dei progetti di decisione. Per poter includere i risultati della prova di stress condotta a livello di UE la scadenza per la stesura delle lettere contenenti i progetti di decisione finale è stata prorogata a gennaio 2019.

Un altro compito che ha richiesto un considerevole coinvolgimento dei GCV è stato l’esercizio di stress prudenziale, che è consistito in una prova di stress condotta a livello di UE su 33 banche sistemiche incluse nel campione dell’ABE e in un’altra prova della BCE condotta su 60 banche sistemiche non incluse nel campione[12].

Un ulteriore compito fondamentale svolto dai gruppi di vigilanza congiunti nel 2018 è stato il monitoraggio delle misure correttive a seguito dell’analisi di sensibilità IRRBB condotta nel 2017. Nel primo trimestre 2018, i GVC hanno richiesto alcune misure correttive alle banche per le quali tale esercizio aveva rivelato l’esistenza di possibili vulnerabilità. Le azioni correttive assunte in risposta ai rilievi individuali sono state monitorate nel corso dell’anno nel quadro del dialogo di vigilanza ordinaria con le banche.

Approfondimenti mirati

Nell’ambito della vigilanza ordinaria, i gruppi di vigilanza congiunti possono decidere di affrontare profili di rischio specifici dei singoli enti, ad esempio definendo i temi degli approfondimenti mirati, ovvero delle analisi di questioni idiosincratiche, che fanno parte dei SEP. Nel 2018 i GVC hanno dedicato particolare attenzione alla governance, al rischio di credito, ai modelli di business e alla redditività. Tale orientamento riflette le priorità di vigilanza per il 2018 (cfr. grafico 6).

Grafico 6

Approfondimenti e analisi condotte nel 2018 per categoria di rischio

Fonte: BCE.

Stato di avanzamento delle attività previste nei programmi di revisione prudenziale (SEP)

I SEP 2018 sono stati completati con successo, con un tasso di attuazione pari al 95 per cento

I programmi di revisione prudenziale relativi al 2018 sono stati completati con successo. Alla fine dell’anno era stato dato seguito al 95 per cento di tutte le attività previste. Di queste, l’82 per cento era stato completato, mentre il 13 per cento era ancora in fase di esecuzione come da pianificazione (come nel caso della valutazione dei piani di risanamento, iniziata nel 2018, e la cui conclusione è prevista per il 2019). Un altro 3 per cento dei compiti sarà completato con un certo ritardo, e il 2 per cento è stato annullato, principalmente a causa di modifiche nelle strutture bancarie o revoche delle autorizzazioni (cfr. grafico 7). I compiti fondamentali sono stati comunque condotti secondo la pianificazione, affrontando i principali rischi per il sistema bancario. Nel complesso, la proporzione ridotta di ritardi e annullamenti conferma l’idoneità e la stabilità dei SEP ordinari e la capacità dei GVC di condurre i propri compiti rispettando la pianificazione.

Grafico 7

Tasso di completamento nel 2018

Fonte: BCE.

Rilievi emersi nello svolgimento dell’attività di vigilanza

Uno dei risultati principali delle attività periodiche di vigilanza consiste nei “rilievi di vigilanza”: in altri termini, le carenze cui le banche devono porre rimedio. Ai GVC spetta il monitoraggio delle azioni intraprese dalle banche in risposta alle criticità individuate. Il numero annuale dei rilievi emersi si è stabilizzato dopo aver subito un aumento nei primi anni del Meccanismo di vigilanza unico. Nel 2018 la maggior parte dei rilievi sono stati evidenziati tramite le indagini sui modelli interni (in parte in ragione del progetto TRIM che ha comportato un crescente coinvolgimento della vigilanza), dalle ispezioni e dalle indagini tematiche (ad esempio sui modelli di business e le determinanti della redditività, cfr. grafico 8).

Grafico 8

Rilievi emersi nel corso dell’attività di vigilanza

Fonte: BCE.

1.6 Vigilanza ispettiva

Nel 2018 sono state avviate 156 ispezioni in loco

La pianificazione ispettiva avviata nell’ambito del programma di revisione prudenziale (SEP) per il 2018 rappresenta il quarto ciclo annuale di ispezioni svolte dall’istituzione dell’MVU. Nel 2018 sono state avviate, in totale, 156 ispezioni presso enti significativi, al pari del 2017 (cfr. grafico 9). Al 31 dicembre 2018 la maggior parte delle ispezioni era già completata (ovvero i rapporti definitivi erano stati comunicati agli enti ispezionati) oppure in fase di stesura dei rapporti ispettivi o con accertamenti in corso.

Grazie a una migliore definizione delle priorità relative alle missioni, nel 2018 la pianificazione delle ispezioni nell’ambito del programma di revisione prudenziale è divenuta più stabile. Nel complesso, il 95 per cento di tutte le missioni ha preso avvio come da programma, a fronte dell’84 per cento del 2017. Tuttavia, la pianificazione ha mantenuto un margine di flessibilità, necessario per poter affrontare situazioni d’urgenza ed eventi imprevisti, prevedendo aggiornamenti periodici del piano ispettivo durante l’anno.

Grafico 9

Ispezioni condotte nel 2018 e nel 2017: scomposizione sulla base del tipo di rischio

Fonte: BCE.

La pianificazione delle ispezioni e la composizione dei gruppi ispettivi sono definite in stretta collaborazione con le ANC, dalle quali proviene il gran numero dei capi missione e dei componenti dei team. Nel 2018, l’88 per cento delle ispezioni è stato condotto dalle ANC, in particolare sui gruppi bancari con sede legale nei rispettivi paesi. Il restante 12 per cento è stato condotto dalla Divisione Ispettorato (Centralised On‑Site Inspections COI) della BCE.

La vigilanza bancaria europea sta lavorando per aumentare il numero delle missioni cross‑border e miste

Nel 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha conseguito l’obiettivo di incrementare il numero complessivo di ispezioni cross‑border e miste, nel quadro di un impegno pluriennale teso al graduale incremento della loro proporzione rispetto al totale. Un team è considerato “cross‑border” quando il capo del gruppo ispettivo e almeno un membro del team non provengono dall'ANC del paese di origine/ospitante dell'intermediario. Un team è considerato “misto” quando il capo del gruppo ispettivo proviene dall'ANC del paese di origine/ospitante dell'intermediario ma almeno due membri del team provengono da altre ANC. Delle 156 ispezioni avviate nel 2018, il 28 per cento, ossia 44 ispezioni, sono state condotte da team misti/cross‑border, un dato che rappresenta un sensibile incremento rispetto al 2017 (cfr. tavola 3).

Tavola 3

Composizione dei gruppi ispettivi: missioni cross‑border e miste

Fonte: BCE.

Circa un terzo dei membri dei gruppi ispettivi dell’MVU ha partecipato ad un programma di formazione dedicato

Nel 2018 circa un terzo dei 1.150 ispettori dell’MVU ha beneficiato del programma di formazione sulle ispezioni elaborato dalla Divisione Ispettorato della BCE. Sono stati tenuti oltre 25 seminari su dieci argomenti diversi, inerenti a tutti i principali tipi di rischio SREP e alle attività da condurre nel corso delle ispezioni in loco. Questo programma di formazione beneficia di una intensa collaborazione tra la BCE e le ANC: ogni corso di formazione è stato definito e condotto da ispettori; il 75 per cento dei corsi organizzati nel 2018 si sono tenuti presso le ANC.

1.6.1 Principali rilievi emersi nel corso delle ispezioni in loco

La seguente analisi fornisce una rassegna dei rilievi più significativi segnalati nei 154 rapporti ispettivi finalizzati nel 2018, riferiti ai programmi di revisione prudenziale del 2017 e del 2018[13].

Rischio di credito

Oltre la metà delle ispezioni sul rischio di credito è stata incentrata sulla qualità degli attivi e condotta attraverso l’esame delle singole posizioni creditizie. Le restanti ispezioni si sono concentrate in particolare sugli aspetti qualitativi dei processi seguiti dalle banche per la gestione del rischio di credito. Nel 2018 sono state avviate, presso diverse banche, tre campagne di ispezioni per la conduzione di verifiche coordinate sul rischio di credito, incentrate su: a) immobili residenziali, b) immobili commerciali, e c) banche con elevati volumi di crediti deteriorati. Più in dettaglio, i rilievi più critici sono stati:

  • scarsa efficienza dei processi di concessione del credito: valutazione insufficiente dei rischi legati al debitore, livelli di autorizzazione inadeguati e criteri di concessione e processi di approvazione delle eccezioni inappropriati.
  • inadeguatezza della classificazione e del monitoraggio dei debitori: carenze nella definizione e/o nell’identificazione delle esposizioni insolute o deteriorate e scarsa efficienza dei processi di monitoraggio dei debitori con profilo di rischio elevato.
  • errori nel calcolo degli accantonamenti: sopravvalutazione delle garanzie e dei tassi di rientro, stime dei flussi di cassa inadeguate e carenze nell’applicazione degli scarti di garanzia al collaterale e nei parametri adottati per gli accantonamenti su base collettiva.
  • coefficienti regolamentari: errori nel calcolo delle attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) e violazioni della normativa sui grandi fidi.

Rischio di governance

Criticità relative alla governance interna e alla gestione dei rischi sono emerse non solo nel corso delle ispezioni mirate su questo aspetto, ma anche durante ispezioni dedicate ad altre aree di rischio. Sono stati individuati problemi nelle aree seguenti:

  • struttura e organizzazione societaria: carenze nei sistemi di controllo interno, risorse umane insufficienti e mancanza di coordinamento all’interno del gruppo.
  • ruoli e responsabilità dell’organo di gestione: carenze nelle deleghe di poteri e debolezze nell’attuazione delle strategie e negli assetti di governance.
  • funzioni di controllo interno, tra cui compliance, gestione dei rischi e internal audit: rilievi critici su assetti, risorse e attività di tutte le funzioni di controllo interno.

Rischio operativo

La maggior parte delle constatazioni critiche è legata alla misurazione del rischio operativo (carenze nella raccolta dei dati sul rischio operativo, piani di azione inadeguati a fare fronte agli incidenti operativi) e al perimetro di gestione e di identificazione dei rischi (copertura incompleta dei rischi operativi significativi, uso incoerente delle metriche tra le entità del gruppo).

Rischio informatico

I rilievi più importanti sono connessi alla gestione delle procedure informatiche (inadeguatezza dei processi per la gestione degli incidenti,, inventari incompleti e non accurati); gestione dei diritti di accesso (carenze nel processo di verifica dei diritti di accesso, insufficiente separazione dei ruoli); gestione della qualità dei dati (processi operativi carenti per la convalida degli input manuali) e gestione della sicurezza informatica (misure di rilevamento e mitigazione ritardate e improprie).

Rischio di capitale

I rilievi connessi al patrimonio di vigilanza (primo pilastro) hanno riguardato le carenze nell’assegnazione alle esposizioni della corretta ponderazione per il rischio, la cui conseguenza è una sottostima delle attività ponderate per il rischio (soprattutto per quanto riguarda il rischio di credito come conseguenza dell'allocazione scorretta delle classi di esposizione e della mancata identificazione delle attività di finanziamento delle proprietà immobiliari a carattere speculativo).

I problemi più critici emersi nel corso delle ispezioni in tema di ICAAP includono il mancato sviluppo di sistemi di stress testing (problemi nella definizione degli scenari, assenza di prove inverse di stress), inefficienze in fase di quantificazione (in particolare nella modellizzazione del rischio di credito) e mancata integrazione del processo ICAAP nell’assetto gestionale della banca.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

I rilievi di maggior gravità relativi al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (interest rate risk in the banking book, IRRBB) riguardano per lo più la misurazione e la gestione del rischio, in particolare l’assenza di solide basi per la modellizzazione in caso di rimborsi anticipati e l’assenza di una regolare convalida dei modelli IRRBB.

Rischio di liquidità

La maggior parte dei rilievi relativi al rischio di liquidità riguardano la misurazione del rischio e le prove di stress. Le questioni più comuni riguardano l’inadeguatezza della modellizzazione del rischio, le carenze nella stima dei tassi di deflusso (run‑off) dei prodotti finanziari, gli errori nel calcolo dei coefficienti di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) e l’uso, nelle prove di stress, di scenari non commisurati alla complessità dell’ente.

Modelli di business e determinanti della redditività

I rilievi più critici riguardano l’analisi della redditività effettiva (insufficiente analisi delle determinanti chiave della redditività e degli andamenti delle aree di business, carenze nella determinazione dei prezzi per la non inclusione di tutti i costi e rischi) e l’analisi delle proiezioni finanziarie (eccesso di ottimismo delle previsioni e degli scenari finanziari e insufficiente analisi e integrazione, nella strategia aziendale, delle novità in termini di regolamentazione, schemi contabili e scenari competitivi).

Rischio di mercato

I rilievi più critici riguardano la misurazione del rischio sia dal punto di vista contabile che da quello prudenziale, soprattutto rispetto alla stima del fair value (valore equo). Essi riguardano l’inadeguatezza dell’approccio utilizzato per ripartire le attività nei diversi livelli che comporta la loro classificazione inappropriata, l’accantonamento di riserve di fair value insufficienti e aggiustamenti supplementari delle valutazioni non appropriati.

1.7 Analisi mirata dei modelli interni

L’analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, TRIM) è un progetto pluriennale realizzato in stretta collaborazione con le ANC. È stato avviato nel 2017 a seguito del lavoro di analisi svolto nel 2016 con l’obiettivo di ridurre l’indesiderata variabilità nelle attività ponderate per il rischio e di valutare l’adeguatezza e l’idoneità dei modelli interni adottati dalle banche. In generale, concorre a garantire condizioni di parità concorrenziale, promuovendo l’armonizzazione delle prassi di vigilanza che si focalizzano sull’attuazione corretta e coerente dei requisiti regolamentari in materia di modelli interni, integrando quindi le misure previste dall’accordo di Basilea III.

Il progetto TRIM è il progetto di più ampia portata avviato finora dalla vigilanza bancaria della BCE e rappresenta un'iniziativa di riferimento per l’impegno a pervenire a un’armonizzazione della vigilanza sui modelli interni. Nel 2018, a metà della fase esecutiva, il TRIM aveva già prodotto risultati significativi per la realizzazione dei propri obiettivi.

Innanzitutto il TRIM ha definito e stabilito prassi di vigilanza armonizzate per i modelli interni utilizzati dalle banche significative, condizione preliminare, questa, per assicurare condizioni di parità concorrenziale all’interno dell’MVU. Il TRIM ha creato una comune intesa fra le ANC sulle disposizioni europee relative ai modelli interni, riflessa nella relativa guida della BCE e nel quadro metodologico comune da applicare alle ispezioni in loco condotte in ambito TRIM. Questa intesa fornisce un contributo alla vigilanza dell'MVU sui modelli interni la cui durata si estenderà ben oltre il limite temporale del progetto.

Con questo spirito, la guida della BCE sui modelli interni resterà un documento in divenire, da correggere e aggiornare nel tempo. Nel 2018 è stato raggiunto un traguardo importante con la pubblicazione di una versione rivista[14] in seguito a due consultazioni pubbliche. Tale versione ha beneficiato anche del flusso informativo di ritorno dagli enti coinvolti nell’esercizio TRIM, dell’esperienza maturata durante le ispezioni in tale ambito e dell’evoluzione regolamentare in corso.

Al fine di armonizzare le prassi di vigilanza, un secondo risultato importante del progetto TRIM è stato quello di accrescere la trasparenza sulle criticità più comuni osservate nei modelli interni degli enti significativi. Dal momento che il 60 per cento delle circa 200 analisi programmate nell’ambito della fase ispettiva del TRIM per il periodo 2017‑2019 è già stato concluso, si è potuto procedere in modo sistematico ad analisi trasversali e confronti tra pari, che hanno offerto una panoramica delle carenze più rilevanti o più comuni individuate presso gli enti sottoposti a verifica. Ciò ha assicurato valutazioni di vigilanza coerenti nelle diverse verifiche[15].

Di fatto, le decisioni che fanno seguito alle ispezioni in ambito TRIM sono un terzo risultato chiave del progetto, poiché contribuiscono a imporre miglioramenti ai modelli e a porre rimedio alle carenze individuate. Questi risultati discendono dal ricorso sistematico e coerente a misure elaborate in ambito di vigilanza per compensare stime del rischio che potrebbero essere state sottodimensionate. Grazie a questo follow‑up dedicato, il TRIM contribuisce a ridurre l’indesiderata variabilità nelle attività ponderate per il rischio nei modelli interni delle banche.

Per raggiungere questi risultati, il TRIM richiede l’impiego di considerevoli risorse di vigilanza. Per non interferire con la manutenzione ordinaria dei modelli svolta dagli enti, si è continuato a valutare tramite accessi in loco anche le modifiche sostanziali ai modelli e le approvazioni iniziali, in aggiunta alle indagini in ambito TRIM e talvolta di pari passo con queste. Nel corso del 2018, oltre alle 59 ispezioni in loco condotte in ambito TRIM, sono state avviate 85 indagini sui modelli interni di enti significativi, 55 delle quali si sono svolte in loco[16] e in seguito alle quali, nel 2018 sono state prese 121 decisioni di vigilanza[17].

Sia il lavoro svolto nell’ambito del progetto TRIM, sia la supervisione prudenziale ordinaria delle modifiche sostanziali ai modelli o delle richieste relative alle approvazioni iniziali proseguiranno nel 2019. In particolare, la fase ispettiva del TRIM dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2019, in vista del completamento del progetto nei primi mesi del 2020.

1.8 Vigilanza indiretta sugli enti creditizi meno significativi

Il regolamento sull’MVU[18] attribuisce alla BCE il compito di assicurare il funzionamento efficace e coerente dell’MVU e le conferisce, pertanto, una funzione di supervisione rispetto agli enti creditizi meno significativi (LSI); le ANC mantengono invece la responsabilità primaria dell’attività di vigilanza su tali enti. L’obiettivo generale della funzione attribuita alla BCE è garantire che elevati standard di vigilanza siano applicati in modo omogeneo in tutta l’area dell’euro. A tal fine, la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con le ANC nell'elaborazione di un assetto operativo per la supervisione sulla vigilanza degli enti meno significativi.

Standard e politiche di vigilanza comuni

Negli anni, la BCE e le ANC hanno lavorato congiuntamente alla definizione di standard di vigilanza comuni (joint supervisory standards, JSS) per gli enti creditizi meno significativi. Gli standard sono uno strumento essenziale per la promozione di prassi che garantiscano un'attività di vigilanza coerente e di elevata qualità su tali enti.

Nel 2018 sono proseguiti i lavori per promuovere la coerenza delle prassi e dei processi di vigilanza sugli enti meno significativi

Nel corso dell’anno gli standard di vigilanza comuni già esistenti sono stati perfezionati[19], mentre nuovi standard sono stati ultimati. Sono state inoltre intraprese azioni per rendere note le migliori prassi e per promuovere l’attuazione coerente di tali standard in alcune aree in particolare. Nello specifico, sono stati organizzati diversi seminari in collaborazione con le ANC, per identificare le migliori prassi seguite dalle autorità nazionali nella supervisione della governance interna degli enti creditizi meno significativi, le esperienze acquisite dalle ANC nell’applicazione dei nuovi Orientamenti dell’ABE sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi[20] e l’esperienza acquisita nella gestione delle crisi. Con riferimento alla gestione delle crisi, sono stati ultimati tre nuovi standard di vigilanza comuni[21].

A seguito di una consultazione pubblica nell’autunno del 2017, a marzo 2018 è stata pubblicata la versione definitiva della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech. Laddove applicabile, tale guida viene ora utilizzata nella valutazione delle nuove domande di autorizzazione. È ulteriormente proseguito il lavoro sulle implicazioni delle tecnologie finanziarie per la vigilanza bancaria.

Al fine di garantire un’efficace attuazione degli standard di vigilanza comuni relativi agli istituti che offrono finanziamenti per l’acquisto di automobili (car financing institutions, CFI), sono state intraprese azioni di scambio di informazioni e di promozione di analisi comparative tra istituti omologhi da parte delle autorità che vigilano su tali istituti, sia presso la BCE sia presso le ANC. Inoltre, il dialogo con il settore è proseguito attraverso l’organizzazione di seminari. Nel 2018 tale dialogo si è concentrato sui piani di risanamento, la digitalizzazione e altre tendenze strutturali che riguardano il settore automobilistico e che probabilmente influenzeranno i CFI nel tempo.

L’indagine tematica sull’IFRS 9 è proseguita nel 2018 in stretta collaborazione con le ANC, per garantire che il principio IFRS 9 venga applicato in maniera omogenea presso i diversi enti dell’area dell’euro. Sono state intraprese, tra l’altro, azioni per coadiuvare le autorità di vigilanza nella valutazione del grado di preparazione degli enti meno significativi all’IFRS 9.

A seguito del completamento del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program, FSAP) dell’area dell’euro da parte del Fondo monetario internazionale[22], incentrato sugli enti significativi, la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito alla valutazione della vigilanza condotta sugli enti creditizi meno significativi nell’ambito dei programmi nazionali FSAP di alcuni paesi dell’area dell’euro[23]. Tale contributo si è focalizzato sull’attività di supervisione che la BCE conduce sulla vigilanza degli enti creditizi meno significativi, evidenziandone il ruolo e la relativa cooperazione con le ANC.

Metodologia SREP per gli enti meno significativi

Il 2018 è stato il primo anno in cui le ANC hanno applicato una metodologia comune e armonizzata per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) per gli enti meno significativi. A gennaio 2018 il Consiglio di vigilanza ha approvato la prima versione della metodologia SREP per gli enti meno significativi, sviluppata congiuntamente dagli esperti delle ANC e della BCE a partire dal 2015. L’attuazione è scaglionata nel tempo, per permettere una transizione ordinata dalla metodologia nazionale a quella comune nell'arco di un triennio: le ANC hanno concordato di applicare nel 2018 la metodologia SREP comune almeno agli enti creditizi meno significativi con priorità elevata e di estenderla alla totalità degli enti entro il 2020.

La metodologia si basa sugli orientamenti dell’ABE riguardanti il processo di revisione e valutazione prudenziale e si ispira all’approccio utilizzato dalla BCE per gli enti significativi e alle metodologie nazionali esistenti. La metodologia SREP è flessibile e applica il principio di proporzionalità. In tal modo essa offre alle ANC la possibilità di adeguare l’intensità e la frequenza delle attività di vigilanza a seconda della rischiosità dell’ente e del potenziale impatto sul sistema finanziario nazionale. Tale approccio proporzionale comprende la possibilità di variare la frequenza e la granularità delle valutazioni dei livelli di rischio e dei presidi di controllo degli enti creditizi nonché delle verifiche su come gli enti stessi valutano il proprio fabbisogno di capitale e di liquidità, sia in condizioni normali sia in situazioni di stress. La metodologia accorda alle ANC anche un certo grado di flessibilità, che consente di tener conto delle specificità nazionali (ad esempio i principi contabili, il quadro regolamentare) e di dar corso al processo decisionale SREP. Tale metodologia viene aggiornata regolarmente e continuerà dunque a evolvere in futuro.

Nell’ottica di accrescere la trasparenza nei confronti del mercato e di comunicare agli enti le aspettative di vigilanza, la BCE ha pubblicato una sintesi della metodologia SREP per gli enti meno significativi sul suo sito internet dedicato alla vigilanza bancaria. La sintesi pone l’accento sugli aspetti generali della metodologia e sugli aspetti di particolare rilievo per gli enti creditizi meno significativi, quali la proporzionalità. Si sono svolti incontri con le associazioni bancarie europee per uno scambio di opinioni sulla metodologia SREP per gli enti meno significativi.

Cooperazione sugli enti meno significativi

L’efficace cooperazione tra BCE e ANC è un aspetto essenziale per assicurare che l’attività di vigilanza sugli enti meno significativi sia coerente ed efficiente. Nel corso del 2018 tale cooperazione è stata rafforzata con riferimento a tre aree principali: a) collaborazione tra rappresentanti di grado elevato e collaborazione tecnica, b) supervisione sugli enti creditizi meno significativi e c) analisi settoriali e tematiche.

Collaborazione tra esperti e collaborazione tecnica. Esiste un programma di scambi periodici che si svolge attraverso incontri e contatti telefonici tra rappresentanti di grado elevato della BCE e delle ANC. Anche la cooperazione a livello tecnico in materia di singoli enti meno significativi e di prassi di vigilanza si è intensificata. In questa area, gli uffici dedicati ai singoli paesi (country desk)[24] hanno svolto un ruolo fondamentale nella promozione della condivisione delle informazioni e delle migliori prassi di vigilanza tra le ANC.

Supervisione sugli enti creditizi meno significativi. In linea con l’approccio adottato negli anni precedenti e con il principio di proporzionalità, gli enti creditizi meno significativi sono stati monitorati sulla base di uno schema di prioritizzazione[25]. La cooperazione tra la BCE e le ANC si è concentrata sul monitoraggio periodico degli enti creditizi a priorità elevata e di quelli che presentano particolari problematiche di vigilanza, soprattutto gli enti in condizioni finanziarie deteriorate. La BCE e la ANC interessata cooperano anche nei casi in cui le decisioni di autorizzazione (ad esempio la concessione di una licenza o l’approvazione di un’acquisizione di partecipazione qualificata) contengano disposizioni accessorie[26] che richiedono un follow‑up di vigilanza, al fine di assicurarne l’attuazione. Inoltre, il 2018 è stato il primo anno in cui sono state pienamente attuate le linee guida sugli obblighi di notifica[27]. L’emanazione di tali linee guida è stata sostenuta dalla continua cooperazione tra BCE e ANC, soprattutto con riferimento allo scambio di informazioni sui singoli enti meno significativi e sull’approccio di vigilanza adottato dalle ANC interessate.

Analisi settoriali e tematiche. L’efficacia della supervisione sulle attività di vigilanza sugli enti meno significativi è migliorata anche grazie alle analisi settoriali e tematiche. Vista l’importanza del settore del credito cooperativo in alcuni paesi, negli ultimi due anni la BCE e le ANC interessate hanno effettuato uno studio congiunto del settore in due paesi. È stato istituito un gruppo di cooperazione (composto da partecipanti sia della BCE sia delle ANC interessate) per monitorare la riforma del settore cooperativo in uno dei due paesi, con l’obiettivo di promuoverne l’attuazione in maniera coerente. Con riferimento ai sistemi di tutela istituzionale (institutional protection schemes, IPS), per la terza volta è stato svolto un monitoraggio annuale degli IPS “ibridi”[28] nei paesi che li hanno adottati. Quest’attività è stata sostenuta dalle ANC nei paesi presso i quali le banche hanno richiesto (o stanno valutando di richiedere) il riconoscimento di un IPS. Nel 2018 è stata inoltre condotta un’analisi di benchmark dei requisiti relativi al secondo pilastro, per comparare gli approcci tra diverse ANC rispetto ai requisiti SREP e raggiungere maggiore coerenza nei risultati dell’azione di vigilanza. Infine, riguardo le infrastrutture dei mercati finanziari (FMI), la BCE e le ANC coinvolte hanno iniziato un’analisi settoriale annuale di quelle in possesso di un’autorizzazione all’attività bancaria.

1.9 Compiti macroprudenziali

Nel 2018 la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, ha continuato a impegnarsi attivamente nell’elaborazione di una politica macroprudenziale per l’area dell’euro, nel rispetto dei compiti a essa conferiti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento sull’MVU. Nel quadro definito della politica macroprudenziale, la BCE ha facoltà di applicare: a) requisiti più elevati, per le riserve di capitale rilevanti, rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali e b) misure più severe per contrastare i rischi sistemici o macroprudenziali. Il Forum macroprudenziale offre ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza una sede per valutare congiuntamente le prospettive micro e macroprudenziali a livello di MVU[29]. Ciò assicura che gli interventi micro e macroprudenziali siano integrati tra loro in modo efficace.

Oltre 100 notifiche macroprudenziali sono state ricevute dalle autorità nazionali nel 2018

Nel 2018 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali. La maggior parte delle notifiche ha riguardato le decisioni trimestrali inerenti alla fissazione di riserve di capitale anticicliche (Countercyclical Capital Buffers, CCyB) e quelle riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti di importanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Institutions, G‑SII) e di altri enti di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O‑SII). Sono inoltre pervenute notifiche riguardanti altre misure, ad esempio quelle introdotte ai sensi dell'articolo 458 del CRR, quelle relative alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e quelle inerenti alla reciprocità delle misure macroprudenziali adottate in altri Stati membri.

Nel rispetto della metodologia indicata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), la BCE e le autorità nazionali hanno identificato otto enti di importanza sistemica a livello globale[30] a cui è stato richiesto di costituire, nel 2020, riserve supplementari di capitale comprese tra l’1,0 e il 2,0 per cento. La BCE ha inoltre ricevuto notifiche sui coefficienti delle riserve di capitale per 107 altri enti di rilevanza sistemica. I coefficienti sono in linea con la metodologia che la BCE utilizza per determinare il livello mimino di riserve di capitale per gli enti identificati come O‑SII sin dal 2016[31]. Tale metodologia è attualmente in fase di revisione.

La BCE è stata inoltre coinvolta nei lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della supervisione macroprudenziale sul sistema finanziario nell’UE. I GVC utilizzano le informazioni del CERS, assieme ad altre analisi macroprudenziali prodotte dalla BCE, al fine di garantire che tutti i rischi di rilievo vengano considerati. Analogamente, il CERS e le altre autorità macroprudenziali utilizzano elementi forniti dai GVC per assicurarsi che le informazioni sui singoli enti confluiscano nelle analisi di rischio comuni a tutto il sistema e per identificare possibili misure di contenimento.

2 Il contributo al quadro normativo europeo per la gestione e la risoluzione delle crisi

2.1 Casi di crisi nel 2018

2.1.1 ABLV Bank dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto

ABLV Bank AS e la sua controllata sono state dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto il 23 febbraio 2018

Nell’ambito del quadro normativo dell’UE per la gestione delle crisi, la BCE può dichiarare che una banca è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail, FOLTF) dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB)[32]. Il 23 febbraio 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito che l'ente significativo lettone ABLV Bank AS era in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c) del regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR) in quanto, in un prossimo futuro, con tutta probabilità non sarebbe stato in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. La BCE ha inoltre stabilito che anche ABLV Bank, S.A., la filiazione lussemburghese di ABLV Bank, era in dissesto o a rischio di dissesto.

Preparazione della decisione sullo stato di dissesto o rischio di dissesto

È stata imposta una moratoria a seguito dei deflussi di liquidità causati da un procedimento antiriciclaggio negli Stati Uniti

Il 13 febbraio 2018 la rete per la lotta ai reati finanziari (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha proposto l’adozione di una misura in base alla quale ABLV Bank veniva indicato come ente “esposto a gravi rischi per i profili di riciclaggio” ai sensi della sezione 311 del “PATRIOT Act”, la legge statunitense in materia di lotta al terrorismo. Il conseguente repentino ritiro dei depositi e l’impossibilità di accedere ai finanziamenti in dollari statunitensi hanno fatto sì che la banca non fosse più in grado di effettuare pagamenti in dollari. Il 19 febbraio 2018 la Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali (Financial and Capital Market Commission, FCMC) ha imposto una moratoria[33] su ABLV Bank AS sulla base delle istruzioni ricevute dalla vigilanza bancaria della BCE. La moratoria ha vietato tutti i pagamenti da parte di ABLV Bank AS a valere sulle sue passività finanziarie ed è stata ritenuta necessaria al fine di dare tempo alla banca per far fronte alle proprie esigenze di liquidità. Lo stesso giorno è stata imposta una sospensione dei pagamenti a ABLV Bank, S.A.

Data l’urgenza della situazione, la procedura per la valutazione di stato di dissesto o rischio di dissesto è stata completata nell’arco di due giorni

ABLV Bank AS e la sua controllata ABLV Bank, S.A. non disponevano di fondi sufficienti per sostenere i deflussi di depositi che si sarebbero probabilmente verificati se la moratoria fosse stata rimossa. Il Consiglio di vigilanza ha quindi deciso di dare inizio alla procedura relativa al dissesto o al rischio di dissesto avviando la consultazione formale con il Comitato di risoluzione unico il 22 febbraio 2018. In seguito, il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE hanno adottato la valutazione di ente in dissesto o a rischio di dissesto per ABLV Bank AS e ABLV Bank, S.A. Il 23 febbraio tali valutazioni sono state inviate sia all’SRB sia alla Commissione europea, conformemente all’articolo 18 del regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico. La vigilanza bancaria della BCE ha anche notificato a tutte le autorità competenti le sue decisioni ai sensi dell’articolo 81 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Cooperazione e scambio di informazioni con il Comitato di risoluzione unico

La stretta collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e il Comitato di risoluzione unico ha contribuito al positivo svolgimento del processo di gestione delle crisi

La vigilanza bancaria della BCE ha informato il Comitato di risoluzione unico non appena è venuta a conoscenza della misura adottata dalla rete FinCEN. Il progressivo deterioramento della situazione di liquidità delle banche è stato discusso in dettaglio con i rappresentanti dell’SRB nel corso di riunioni sulla gestione delle crisi organizzate dalla BCE. L’SRB è stato inoltre invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE sul tema. Inoltre, un rappresentante della BCE ha partecipato a tutte le sessioni esecutive del Comitato di risoluzione unico relative a questo caso, compresa la riunione in cui quest’ultimo ha deciso di non procedere alla risoluzione.

Azioni intraprese dopo la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto

Dopo la decisione dell’SRB di non adottare azioni di risoluzione, ABLV Bank AS ha presentato domanda di liquidazione volontaria

Il 24 febbraio 2018 il Comitato di risoluzione unico ha deciso di non adottare azioni di risoluzione per ABLV Bank AS e ABLV Bank, S.A.. Il Comitato ha concluso che, pur sussistendo le condizioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico, la condizione prevista dalla lettera c) relativa all’interesse pubblico non risultava soddisfatta. Parallelamente, la FCMC e la Commissione di sorveglianza sul sistema finanziario (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), in veste di autorità designate ai sensi della Direttiva 2014/49/UE[34], hanno stabilito che i depositi garantiti rispettivamente di ABLV Bank AS e di ABLV Bank, S.A. erano diventati indisponibili[35]. ABLV Bank AS ha successivamente presentato domanda di liquidazione volontaria ai sensi della legge lettone in materia di enti creditizi. La vigilanza bancaria della BCE ha revocato la licenza di ABLV Bank AS a luglio 2018 su proposta della FCMC, che continua a vigilare sul processo di liquidazione volontaria. Nel caso di ABLV Bank, S.A., l’autorità competente in Lussemburgo ha stabilito che non sussistevano le condizioni per l’avvio del procedimento fallimentare ai sensi della normativa nazionale. Essa ha quindi imposto alla banca un regime di sospensione dei pagamenti previsto dalla legislazione nazionale e ha nominato due amministratori esterni incaricati di vigilare sulla gestione degli attivi della banca[36].

Principali esperienze maturate

Il caso di ABLV mostra che sarebbe necessario allineare la direttiva BRRD, il regolamento SRMR e le normative fallimentari nazionali e che serve maggiore cooperazione fra le autorità competenti in materia di riciclaggio di denaro

Il caso di ABLV ha mostrato un potenziale disallineamento tra il quadro normativo dell’UE in materia di gestione delle crisi e le normative fallimentari nazionali. Ai sensi della direttiva BRRD e del regolamento SRMR, non soltanto l’illiquidità effettiva, ma anche l’illiquidità probabile in un prossimo futuro costituiscono una ragione sufficiente per dichiarare una banca in dissesto o a rischio di dissesto. Per contro, il diritto fallimentare in genere prevede una situazione di effettiva illiquidità quale requisito per l’avvio di procedure fallimentari motivate dalla situazione di liquidità. Per tale ragione, la vigilanza bancaria della BCE ha promosso e sostenuto un emendamento del quadro giuridico dell’UE al fine di garantire l’avvio automatico delle procedure di liquidazione a livello nazionale nel caso in cui una banca sia dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto e il Comitato di risoluzione unico stabilisca che, ai fini dell’avvio di un’azione di risoluzione, il criterio dell’interesse pubblico non è soddisfatto.

Per quanto concerne gli aspetti legati alla lotta al riciclaggio, è importante notare che l’applicazione della legislazione nazionale in materia rientra fra le competenze delle rispettive autorità nazionali. Tuttavia, nei limiti delle sue attribuzioni e alla luce delle informazioni disponibili, il Meccanismo di vigilanza unico tiene conto anche dei profili legati al riciclaggio di denaro. Lo fa, ad esempio, nell'ambito della valutazione effettuata in sede SREP, poiché gravi violazioni delle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo possono in ultima analisi rappresentare un rischio per la sopravvivenza di una banca. A tal riguardo, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti svolge un ruolo chiave (cfr. riquadro 2).

2.1.2 Comunicazione dei casi di enti in dissesto o a rischio di dissesto

La comunicazione costituisce una componente essenziale nella gestione di una crisi. Mostrare che le autorità competenti stanno gestendo la crisi può mitigare le reazioni del mercato e quindi ridurre i rischi di contagio. Quando una banca è in dissesto o a rischio di dissesto è fondamentale non soltanto trovare una soluzione alla crisi, ma anche informare efficacemente il pubblico in merito alla soluzione individuata.

Il coordinamento tra le diverse parti interessate è indispensabile se si vuole trasmettere al pubblico un messaggio chiaro ed esaustivo.

Nel caso di ABLV Bank, vi è stata una stretta collaborazione tra la BCE, l’SRB e la FCMC sulle attività di comunicazione. Inizialmente, domenica 18 febbraio 2018, la vigilanza bancaria della BCE ha annunciato che era stata imposta una moratoria[37]. Sei giorni dopo, sabato 24 febbraio, a seguito della decisione con cui la BCE ha dichiarato ABLV Bank AS e ABLV Bank, S.A. in dissesto o a rischio di dissesto l’SRB ha annunciato di aver stabilito che la risoluzione non era nell’interesse pubblico[38]. Tale comunicazione è stata immediatamente seguita da una serie di annunci coordinati da parte della vigilanza bancaria della BCE[39] e della FCMC relativi alla decisione della BCE sullo stato di dissesto. Anche la FCMC e la CSSF hanno pubblicato le rispettive decisioni riguardo all’indisponibilità dei depositi[40].

A seguito della decisione sullo stato di dissesto, la BCE ha ricevuto interrogazioni da parte di un deputato al Parlamento europeo e del Presidente del Bundestag tedesco su alcuni aspetti legati al caso ABLV Bank. La BCE ha risposto alle interrogazioni conformemente alle norme in materia di riservatezza e ha pubblicato le risposte sul sito Internet della vigilanza bancaria[41].

Pubblicazione delle versioni non riservate delle valutazioni di dissesto o rischio di dissesto

Le valutazioni di dissesto o di rischio di dissesto sono soggette agli obblighi del segreto professionale e ai vincoli di riservatezza che si applicano a tutte le decisioni che la BCE adotta nel proprio ruolo di autorità di vigilanza.

Per un'esigenza di trasparenza e per dar conto del proprio operato, e alla luce dell’interesse generale della collettività, la BCE ha pubblicato sul sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria le versioni non riservate delle due valutazioni riguardanti ABLV Bank AS e ABLV Bank, S.A., coerentemente con l’approccio adottato in casi precedenti. Nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, le informazioni riservate non sono state rese pubbliche. La vigilanza bancaria della BCE ha reso note tali valutazioni poco dopo la pubblicazione, da parte dell’SRB, delle versioni non riservate delle proprie decisioni sulle risoluzioni. La divulgazione delle valutazioni di dissesto o di rischio di dissesto in forma non riservata rappresenta un’eccezione alla politica di comunicazione generale della BCE che, in linea con gli obblighi normativi, non divulga decisioni o valutazioni di vigilanza su singoli enti, perché tutelate dal segreto professionale.

Riquadro 2
Il ruolo della BCE nella lotta al riciclaggio del denaro

Al momento della creazione del quadro normativo del Meccanismo di vigilanza unico, i legislatori dell’UE hanno scelto di mantenere a livello nazionale la responsabilità del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and countering terrorism financing, AML/CFT). Le autorità nazionali competenti in materia sono altresì incaricate di indagare su eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio da parte degli enti creditizi.

Ciononostante, nello svolgimento dei compiti di vigilanza di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento sull’MVU[42], per la BCE è importante tener conto dei risultati ottenuti nell’attività di vigilanza in tema di AML/CFT. In particolare, dal punto di vista della vigilanza prudenziale della BCE, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono rilevanti per la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate in enti vigilati (compreso il processo di rilascio delle autorizzazioni agli istituti creditizi), per quella dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali attuali e futuri degli enti vigilati e per l’attività ordinaria di vigilanza. Gravi violazioni delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono indice di una governance debole e di controlli interni inefficaci. Esse possono ledere la reputazione di un istituto e rendere necessaria l’imposizione di onerose sanzioni amministrative o penali a carico degli enti vigilati o del loro personale. Tali violazioni rappresentano quindi un rischio per la prosecuzione dell’attività degli enti vigilati. Negli ultimi mesi a livello europeo sono state intraprese diverse iniziative volte a elaborare proposte sul rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e le autorità di vigilanza prudenziale e su una più efficace integrazione delle valutazioni AML nell’attività di vigilanza prudenziale.

La quinta direttiva su contrasto al riciclaggio[43], segnatamente l’articolo 57 bis, paragrafo 2, ha introdotto due rilevanti elementi di novità in merito al ruolo della BCE in questo ambito. Innanzitutto, la modifica all’articolo 56 della CRD IV ha permesso alla BCE di scambiare informazioni riservate con le autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio. In secondo luogo, è stato introdotto l’obbligo per la BCE di sottoscrivere, con il sostegno delle autorità europee di vigilanza (AEV), un accordo sulle modalità pratiche per rendere più agevole lo scambio di informazioni con tutte le autorità competenti per la vigilanza in materia di antiriciclaggio sugli enti creditizi e finanziari. La BCE ha lavorato alla definizione dell’accordo con l’assistenza del Comitato congiunto in materia di AML istituito tra le autorità europee di vigilanza e con il coordinamento dell’ABE, e lo ha sottoscritto il 10 gennaio 2019.

Si prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali dell’UE competenti in materia di contrasto al riciclaggio influirà positivamente sullo svolgimento dell’attività di vigilanza a livello UE sia nell’ambito dell’AML che in quello prudenziale. In quanto autorità di vigilanza bancaria, la BCE non è direttamente responsabile della vigilanza in tema di antiriciclaggio ma trarrà beneficio della condivisione di informazioni rilevanti da parte delle autorità nazionali competenti.

Tenendo nella dovuta considerazione la ripartizione delle competenze in materia di antiriciclaggio prevista dall’attuale quadro normativo, la vigilanza bancaria della BCE sta istituendo una funzione di coordinamento in questo settore per svolgere tre ruoli principali. Innanzitutto, essa fungerà da unico punto di accesso per lo scambio diretto di informazioni in materia di AML tra la BCE, nel suo ruolo di autorità di vigilanza prudenziale, e le autorità nazionali competenti. In secondo luogo, essa creerà e presiederà un gruppo di coordinamento in materia di AML fra i GVC responsabili delle banche il cui modello di business è soggetto all’esposizione a rischi di riciclaggio. Lo scopo di tale gruppo sarà quello di integrare più saldamente nell’attività di vigilanza prudenziale le valutazioni relative ai profili antiriciclaggio. In terzo luogo, raggrupperà le competenze professionali su questioni legate al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo rilevanti ai fini dell’MVU. Su queste basi, la nuova funzione di coordinamento contribuirà a definire la posizione della BCE in materia di AML/CTF e collaborerà con la task force della BCE responsabile per questi profili, che riunisce tutte le aree operative competenti dell’istituzione.

2.2 Il quadro di riferimento della BCE per la gestione delle crisi

Nel 2018 il quadro di riferimento della BCE per la gestione delle crisi è stato ulteriormente sviluppato, tenendo conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea

Il piano d’azione per l’emergenza dell’MVU è un quadro di riferimento per la gestione delle crisi istituito dalla BCE allo scopo di reagire a queste ultime in modo tempestivo ed efficace, attraverso un flusso di informazioni adeguato e un processo decisionale ben strutturato. Esso prevede tre livelli di intervento caratterizzati da incisività crescente in funzione della situazione specifica dell’ente creditizio interessato, in particolare: a) un più attento monitoraggio dell’ente; b) la preparazione di misure di intervento precoce; c) la predisposizione di una potenziale valutazione di dissesto o di rischio di dissesto. Il quadro di riferimento consente alla BCE di adottare azioni mirate per far fronte al deterioramento della situazione finanziaria di un ente, in base a un processo che prevede tre livelli di intervento dall’incisività crescente (cfr. i paragrafi seguenti).

Nel corso del 2018, il quadro di riferimento per la gestione delle crisi è stato ulteriormente migliorato, a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea (CCE). Le procedure per la transizione da un determinato livello a quello superiore sono state perfezionate con una più ampia serie di indicatori quantitativi e qualitativi allo scopo di definire meglio tali passaggi. Gli indicatori utilizzati sono coerenti con gli orientamenti dell’ABE sulle misure di intervento precoce e le valutazioni di dissesto o rischio di dissesto e prendono pertanto in considerazione capitale e liquidità oltre ad eventi significativi. Quanto agli indicatori quantitativi, sono state definite soglie chiare per rilevare il potenziale deterioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio. Questi indicatori sono monitorati a livello centralizzato dalla Divisione Gestione delle crisi della BCE. Nell’ambito del quadro di riferimento vengono tenuti in considerazione soglie e indicatori specifici per i singoli enti quali, ad esempio, quelli definiti nei piani di risanamento di ciascuna banca. Il passaggio da un livello a quello superiore, a prescindere dagli indicatori, può anche essere basato sulla valutazione di esperti appartenenti a GVC e alla Divisione Gestione della crisi della BCE.

I tre livelli del processo di gestione delle crisi

In ciascuno dei tre livelli di intervento vengono adottate azioni specifiche di incisività crescente volte a garantire una reazione adeguata alla situazione. In particolare, viene monitorata con attenzione la situazione di liquidità degli enti, ad esempio valutando frequentemente la capacità di compensazione e i flussi di liquidità. Per far sì che gli enti siano preparati ad affrontare eventuali crisi, a settembre 2018 la BCE, come negli anni precedenti, ha svolto una simulazione mirata che prevedeva la trasmissione di dati mediante l’utilizzo di un modello specifico per il monitoraggio della liquidità. All’interno della vigilanza bancaria della BCE, la Divisione Gestione delle crisi elabora rapporti periodici relativi agli enti che rientrano nel quadro per la gestione delle crisi, destinati all’alta dirigenza, ai membri del Consiglio di vigilanza e al Comitato di risoluzione unico.

Il primo livello (monitoraggio rafforzato) viene attivato in caso di peggioramento della situazione finanziaria di un ente creditizio. Il GVC interviene stabilendo le azioni di vigilanza appropriate e rendendo più serrato il monitoraggio dell’ente (ad esempio svolgendo analisi più approfondite, disponendo ispezioni in loco e/o intensificando il monitoraggio della liquidità). Al tempo stesso, vengono rafforzati la collaborazione e lo scambio di informazioni tra il GVC e la Divisione Gestione delle crisi, così come tra la BCE, l’ANC e l’SRB. Il modello per il monitoraggio della liquidità viene utilizzato per raccogliere una serie minima di informazioni laddove necessario.

Se la situazione finanziaria dell’ente continuasse a peggiorare e occorresse valutare l'opportunità di un intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (secondo livello). il GVC e la Divisione Gestione delle crisi collaborano strettamente per valutare la situazione e proporre misure conformi alle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 27, 28 o 29 della direttiva. Se l’ente in questione è presente in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o in paesi terzi, i collegi di vigilanza garantiscono il dialogo fra le autorità di vigilanza interessate. Inoltre, nel rispetto del principio di separazione e in conformità della decisione del Comitato esecutivo sullo scambio di informazioni tra la funzione di banca centrale e quella di vigilanza della BCE, la Divisione Gestione delle crisi informa la funzione di politica monetaria della BCE.

Se la situazione finanziaria peggiora ulteriormente (terzo livello), viene costituito un gruppo per la gestione delle crisi specifico per l’ente interessato, al fine di assicurare il completo allineamento, in situazione di crisi, tra le autorità di vigilanza, le autorità di risoluzione e le funzioni di banca centrale. Il gruppo è composto da alti dirigenti della BCE, da membri del Consiglio di vigilanza appartenenti alle ANC interessate, dal presidente del Comitato di risoluzione unico e da altri membri designati ad hoc. Esso funge da organo di coordinamento centrale per gli interventi di vigilanza necessari, la pianificazione d’emergenza e il monitoraggio dei progressi, dell’efficacia e dell’efficienza della gestione delle crisi. Nella pianificazione d’emergenza può rientrare anche la predisposizione delle dichiarazioni di dissesto o rischio di dissesto. Conformemente al quadro giuridico di riferimento, ogni decisione su tali dichiarazioni viene notificata al Comitato di risoluzione unico e, senza indugio, alle autorità dei paesi ospitanti e alle autorità di risoluzione competenti, ai ministeri, alle banche centrali e ai sistemi di garanzia dei depositi coinvolti.

Nel caso di una crisi sistemica, è possibile istituire un gruppo di monitoraggio di alto livello al fine di effettuare verifiche e rilevare le eventuali criticità in termini di liquidità e solvibilità, che potrebbero sorgere contemporaneamente sia presso gli enti significativi sia presso quelli meno significativi.

In tutte le fasi previste dal piano di azione per l’emergenza quale quadro di riferimento per la gestione della crisi, la BCE collabora con l’SRB, nel rispetto della legislazione vigente e degli accordi interistituzionali, come il protocollo d’intesa tra la BCE e l’SRB. La Divisione Gestione delle crisi, congiuntamente con il GVC, ad esempio, informa l’SRB dell’effettivo deterioramento della situazione finanziaria dell’ente/gruppo vigilato scambiando con il Comitato di risoluzione pareri e informazioni. Inoltre, l’SRB ha accesso diretto alle informazioni specifiche sulla banca interessata, archiviate nei sistemi informatici della BCE.

Se un ente creditizio viene dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto, il gruppo di gestione delle crisi della vigilanza bancaria della BCE coordina lo scambio di informazioni tra l’MVU e l’SRB/le autorità di risoluzione nazionali (ARN), e la preparazione delle necessarie misure da attuare in seguito, come l’autorizzazione all’attività di una banca ponte e la revoca della licenza all’ente ancora operante. In caso di risoluzione, i principali organi decisionali (dopo che è stata emessa la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto) sono le autorità di risoluzione, cioè l’SRB e le ARN; la BCE interviene quindi in veste consultiva.

2.3 Interazioni con il Comitato di risoluzione unico

Nel 2018 è proseguita la stretta collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB

Come negli anni precedenti, la stretta cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e il Comitato di risoluzione unico è proseguita a tutti i livelli anche nel 2018. Un rappresentante della BCE ha partecipato alle riunioni delle sessioni esecutive e plenarie dell’SRB tenutesi nel corso dell’anno. Il Consiglio di vigilanza della BCE ha a sua volta invitato il presidente del Comitato di risoluzione unico a partecipare alle riunioni svoltesi nel 2018 allo scopo di rafforzare la collaborazione e lo scambio di opinioni su temi di interesse reciproco. La vigilanza bancaria della BCE e l’SRB hanno inoltre collaborato intensamente su questioni di policy relative all’attività di vigilanza e di risoluzione.

Questa eccellente cooperazione è stata rafforzata anche a livello tecnico in seno ai rispettivi comitati e tra le varie funzioni orizzontali delle due autorità. I gruppi di vigilanza congiunti e i gruppi interni per la risoluzione (GIR), che si occupano dei singoli enti creditizi, hanno intensificato la loro interazione su vari temi legati alla pianificazione del risanamento e della risoluzione. In linea con il protocollo d’intesa, tali gruppi hanno anche migliorato lo scambio di dati di dettaglio relativi alle singole banche, oltre a organizzare laboratori congiunti e riunioni con gli enti significativi, ove opportuno.

La vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB in merito ai piani di risanamento

Coerentemente con il quadro giuridico vigente, la vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB in merito ai piani di risanamento presentati dagli enti significativi in relazione ai quali la BCE svolge la funzione di autorità di vigilanza su base consolidata. In seguito, la vigilanza bancaria della BCE ha tenuto conto degli apporti forniti dall’SRB al momento di valutare i piani di risanamento e di predisporre le successive risposte alle banche.

La vigilanza bancaria della BCE è stata consultata in merito ai piani di risoluzione

Nel corso del 2018, la vigilanza bancaria della BCE è stata inoltre consultata su vari aspetti legati ai piani di risoluzione dell’SRB, tra cui i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible Liabilities, MREL) e le valutazioni di fattibilità della risoluzione per gli enti significativi. Essa ha valutato i piani di risoluzione e fornito all’SRB alcune osservazioni dal punto di vista della vigilanza. Tali valutazioni erano principalmente incentrate, da un lato, sul potenziale impatto dei piani di risoluzione (ivi compresi i requisiti MREL e le valutazioni di fattibilità della risoluzione) sulla continuità operativa degli enti significativi e, dall’altro, sull’approccio di vigilanza stesso.

Come negli anni precedenti, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE anche in relazione al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico. La vigilanza ha riesaminato tali modalità di calcolo al fine di valutarne il potenziale impatto sugli enti significativi in termini di continuità operativa.

Nel 2018 la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB hanno completato la revisione del protocollo d’intesa bilaterale, inizialmente sottoscritto nel 2015, che stabilisce le modalità secondo le quali le due autorità devono cooperare e scambiarsi informazioni, ai sensi del regolamento istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM). Nel 2017, come previsto dal protocollo d’intesa, la BCE e l’SRB hanno avviato un riesame del funzionamento e dell’efficacia della cooperazione e dello scambio di informazioni, analizzando le esperienze acquisite nei primi due anni di attuazione del protocollo e cercando di risolvere i problemi pratici riscontrati. Allo scopo di promuovere il rafforzamento della collaborazione, si sono concentrati principalmente sullo scambio di informazioni. Per garantire la trasparenza nei confronti del settore bancario e della collettività, il protocollo, compreso l’allegato sullo scambio di informazioni, è stato pubblicato sui siti Internet dei due firmatari[44].

2.4 Attività sui piani di risanamento

Le banche predispongono piani di risanamento al fine di garantire la propria capacità di tenuta in periodi di grave tensione finanziaria. Nel valutare tali piani, la BCE si preoccupa principalmente di verificare che siano operativi e attuabili da parte degli enti in maniera efficace e tempestiva. La solidità di tali piani è un elemento cruciale al fine di garantire l’efficacia del quadro di riferimento europeo per la gestione delle crisi.

Nel 2018 l’attività sui piani di risanamento è stata principalmente finalizzata a fornire una visione complessiva del sistema allo scopo di aiutare le banche a migliorare i propri piani. Dopo tre cicli di valutazione, dal 2015 al 2017, il 3 luglio 2018 la BCE ha messo a disposizione del settore bancario un rapporto sui piani di risanamento che evidenziava le buone prassi in cinque principali aree: a) opzioni di risanamento; b) capacità di risanamento complessiva; c) indicatori di risanamento; d) guide per l’attuazione dei piani di risanamento (playbooks); d) esercizi di simulazione (dry runs).

Benché la maggior parte delle banche abbia compiuto progressi nella redazione dei piani di risanamento, si rilevano ancora margini di miglioramento. Ciò è particolarmente vero per quanto concerne l’individuazione di opzioni di risanamento concrete e credibili e la messa a punto di una serie di indicatori relativi ai rischi e alle vulnerabilità più rilevanti cui sono esposte le banche.

Una stima adeguata della capacità di risanamento complessiva (overall recovery capacity, ORC) è indispensabile per le autorità di vigilanza, in quanto consente loro di valutare se una banca sia in grado di risollevarsi da una situazione di crisi mettendo in atto le strategie di risanamento inserite nel relativo piano. Tale stima è utile anche per le autorità di risoluzione in quanto fornisce informazioni che possono essere sfruttate nella pianificazione delle risoluzioni e nella determinazione di valori‑obiettivo per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Tuttavia, l’esperienza acquisita nei precedenti cicli di valutazione mostra che le banche tendono a sovrastimare la propria capacità di risanamento complessiva. Il rapporto della BCE illustra alle banche come presentare tale capacità (ad esempio tenendo conto dell’esclusività o delle interdipendenze tra le varie strategie, della loro applicabilità in presenza di differenti tipi di tensioni e dei vincoli operativi che possono emergere in caso vengano attuate diverse opzioni contemporaneamente). Nei prossimi cicli di valutazione la BCE cercherà di ottenere dalle banche stime credibili sulla loro capacità di risanamento complessiva, incoraggiando gli enti che dispongono di opzioni di risanamento limitate ad accrescere le proprie risorse in tale ambito.

Un’altra questione di grande importanza riguarda la possibilità di attuare i piani di risanamento in maniera tempestiva ed efficace a fronte di gravi tensioni. La BCE ha individuato due buone prassi per assistere al meglio le banche nel perseguimento di questo obiettivo, ossia la predisposizione di guide per l’attuazione dei piani di risanamento e lo svolgimento di esercizi di simulazione. Le prime fungono da manuali sintetici che guidano le banche nella rapida attuazione dei piani di risanamento in situazione di crisi. I secondi sono esercizi che aiutano le banche a testare le componenti più importanti dei loro piani di risanamento, a formare il personale affinché sia pronto a reagire in caso di crisi e a individuare margini di miglioramento.

2.5 Casi di crisi che coinvolgono enti creditizi meno significativi

La gestione della crisi di un ente creditizio meno significativo richiede un intenso scambio di informazioni e uno stretto coordinamento tra l’ANC, incaricata della vigilanza diretta, e la BCE, nella sua funzione di supervisione e quale autorità competente per le decisioni sulle procedure comuni. La necessità di una più stretta collaborazione si presenta nel momento in cui un ente meno significativo sia prossimo a una situazione che ne pregiudichi la sopravvivenza. In questo frangente, la BCE e l’ANC devono considerare congiuntamente la liquidazione o la risoluzione dell’ente, e confrontarsi su soluzioni come la revoca dell’autorizzazione, la valutazione di acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate e la concessione di nuove autorizzazioni (ad esempio, per un ente ponte).

Tale cooperazione nell’ambito della gestione delle crisi mira a supportare le ANC e la BCE nei rispettivi compiti e a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie nel momento in cui occorre adottare decisioni urgenti in breve tempo. Le informazioni scambiate, le misure adottate e la cooperazione tra la BCE e le ANC sono commisurate ai rischi posti da un ente meno significativo, e tengono conto anche delle soluzioni che coinvolgono il settore privato già individuate dalla ANC. Nel corso del 2018 la collaborazione tra le ANC e la BCE in diversi casi di crisi di enti meno significativi è stata caratterizzata da un regolare e proficuo scambio informativo, che ha consentito di decidere con rapidità.

Nel 2018 sono stati messi a punto tre standard di vigilanza comuni (joint supervisory standards, JSS), e sono attualmente operativi:

  1. il primo è relativo alle prassi di vigilanza delle ANC per la gestione delle crisi degli enti meno significativi e la cooperazione con le autorità di risoluzione. Esso consente l’applicazione coerente a livello nazionale delle prassi di gestione delle crisi di enti meno significativi;
  2. il secondo è relativo alle procedure di vigilanza delle ANC per i casi di enti meno significativi che violino i requisiti patrimoniali minimi da parte degli enti meno significativi; esso promuove una approccio comune alle prassi amministrative utilizzate per far fronte al deterioramento della situazione finanziaria degli enti stessi;
  3. l’ultimo, sulle dichiarazioni di dissesto o di rischio di dissesto di enti meno significativi, è volto a promuovere un approccio comune a tali decisioni attraverso l’applicazione di criteri di proporzionalità nelle valutazioni degli esperti, e a garantire che la misura prevista sia adeguata e necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’autorità di vigilanza.

Tutti e tre gli standard menzionati, unitamente a quello relativo al quadro di cooperazione per la gestione delle crisi degli enti meno significativi, in vigore dal 2017, rafforzeranno l’omogeneità degli approcci nell’ambito della vigilanza bancaria europea.

3 Autorizzazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

3.1 Autorizzazioni

3.1.1 Evoluzione del numero degli enti significativi

In linea con il regolamento quadro sull’MVU, a novembre 2018 si è svolta la valutazione annuale sulla conformità da parte delle banche o dei gruppi bancari ai criteri di significatività[45]. A tale valutazione se ne sono aggiunte altre ad hoc riguardanti la significatività, effettuate in seguito a variazioni nella struttura dei gruppi bancari o a cambiamenti di altro tipo. Nel complesso, al 14 dicembre 2018 gli enti classificati come significativi erano 119[46], lo stesso numero emerso un anno prima dall’analoga valutazione aggiornata al 5 dicembre 2017. Le variazioni intervenute nella composizione degli enti significativi nel periodo fra queste due date sono illustrate in dettaglio sotto.

Per via della Brexit, nel 2018 due nuovi enti sono entrati nell’elenco degli enti significativi: si tratta di Barclays Bank Ireland PLC e Bank of America Merrill Lynch International DAC, che dal 1° gennaio 2019 sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE. Questa evoluzione ha avuto origine da una richiesta avanzata dalla Central Bank of Ireland in virtù della futura espansione dell’attività nell’area dell’euro prevista per entrambi i gruppi bancari.

Sulla base della valutazione annuale di significatività, Permanent tsb Group Holdings plc è stato riclassificato come ente meno significativo, non avendo soddisfatto alcun criterio di significatività per tre anni solari consecutivi. La Central Bank of Ireland ha assunto la vigilanza della banca a partire dal 1° gennaio 2019.

Le variazioni in corso d’anno alla lista delle banche vigilate dalla BCE scaturiscono da riorganizzazioni dei gruppi bancari, operazioni di fusione e acquisizione, concessioni e revoche di autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria.

Nel 2018 cinque banche sono state rimosse dall’elenco delle banche vigilate dalla BCE:

  • Banco Mare Nostrum, S.A. incorporato da Bankia, S.A.;
  • Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, una filiale finlandese di Nordea ha cessato di esistere come soggetto a sé stante dopo che la capogruppo Nordea Bank AB (publ) è stata incorporata da Nordea Bank Abp;
  • Danske Bank Plc, una filiazione finlandese di Danske Bank A/S, ha trasferito la propria operatività alla capogruppo e ha cessato di esistere;
  • VTB Bank (Austria) AG ha cessato di esistere dopo il trasferimento della propria attività a VTB Bank (Europe) S.E. che opera in Germania ed è vigilata come ente creditizio meno significativo;
  • l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria della Cyprus Cooperative Bank Ltd è stata revocata dalla BCE.

Altre quattro banche sono entrate nel novero degli enti direttamente vigilati dalla BCE:

  • la nascita del gruppo Luminor ha comportato l’ingresso nell’elenco degli enti significativi di Luminor Bank AS in Estonia e di Luminor Bank AS in Lettonia;
  • Banque Internationale à Luxembourg S.A. è passata sotto la vigilanza diretta della BCE dopo la scissione da Precision Capital S.A.;
  • Nordea Bank Abp è stata inserita nel novero degli enti significativi dopo la concessione di una nuova autorizzazione in Finlandia a seguito del trasferimento della propria sede centrale dalla Svezia.

La filiale di HSBC Bank Plc nei Paesi Bassi rimane classificato come ente non significativo poiché, sebbene rispettasse il criterio di significatività relativo alle dimensioni, alcune circostanze specifiche[47] connesse alla riorganizzazione del gruppo HSBC non hanno consentito la riclassificazione come ente significativo.

L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato durante tutto l’anno. L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Tavola 4

Gruppi bancari o singoli enti significativi e meno significativi nell’MVU sulla base della valutazione annuale 2018

Fonte: BCE.
Note: totale degli attivi degli enti vigilati inclusi nell’elenco pubblicato a dicembre 2018 (avente come data di riferimento per la struttura dei gruppi il 1° novembre 2018 e per le decisioni sulla significatività il 14 dicembre 2018); la data di riferimento per il totale degli attivi è il 31 dicembre 2017 (ovvero la più recente rilevazione disponibile).

Valutazione approfondita 2018

Nel 2018 la BCE ha pubblicato una versione aggiornata della metodologia utilizzata nelle valutazioni approfondite (comprehensive assessment) per l’esame della qualità degli attivi. L’aggiornamento mirava a dar conto dei cambiamenti nelle norme contabili (introduzione dell’IFRS 9) e a individuare più efficacemente i profili di rischio delle banche con modelli di business che vertono sui servizi di investimento (aspetto che assume particolare rilievo per le banche che, a seguito della Brexit, stanno trasferendo l’attività nei paesi aderenti all’MVU).

Nella seconda metà del 2018, inoltre, a seguito della decisione di Nordea Group di trasferire la propria sede centrale e la propria capogruppo dalla Svezia alla Finlandia (che ha comportato l’ingresso della banca nel novero degli enti sottoposti alla vigilanza bancaria europea) è stato dato avvio a una valutazione approfondita del gruppo. L’esercizio dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2019.

3.1.2 Procedure di autorizzazione

Numero di procedure

Nel 2018 le ANC hanno notificato alla vigilanza bancaria della BCE un totale di 2.696 procedure di autorizzazione, di cui: 43 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 26 revoche delle autorizzazioni, 82 autorizzazioni decadute[48], 100 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 419 procedure di passaporto e 2.026 procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (valutazioni individuali degli esponenti degli organi con funzione di gestione e controllo, del personale che riveste ruoli chiave e dei dirigenti addetti alle filiali situate in paesi terzi[49]).

Tavola 5

Procedure di autorizzazione notificate alla BCE

Fonte: BCE.

Nel 2018, le procedure di autorizzazione portate a termine sono state 2.013. Questo dato si compone di 1.168 decisioni[50], 526 delle quali approvate dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo e 642 dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega[51]. Le 1.168 decisioni sulle autorizzazioni rappresentano circa il 61 per cento di tutte le decisioni di vigilanza su singoli enti adottate dalla BCE.

Rispetto al 2017 le procedure di autorizzazione hanno mostrato tendenze divergenti: il numero di procedure di autorizzazione all’attività bancaria e di decadenza è aumentato, mentre è diminuito il numero di partecipazioni qualificate, revoche dell’autorizzazione e procedure di passaporto. Il numero di procedure sui requisiti di professionalità e onorabilità dal 2017 è diminuito del 10 per cento.

Evoluzione delle procedure comuni

La maggior parte delle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria (approssimativamente l’81 per cento) ha riguardato l’istituzione di nuovi enti meno significativi. Come nel 2017, le due principali determinanti delle nuove richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria sono state l’impiego sempre maggiore di innovazioni digitali per i servizi ai clienti dell’UE (società fintech) e la programmata uscita del Regno Unito dall’UE, che ha provocato un aumento di tali richieste nell’area dell’euro. Ci si aspetta che queste tendenze si confermino anche nel 2019: il settore fintech si espanderà e ci saranno ulteriori ristrutturazioni connesse alla Brexit. Il restante 19 per cento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione ha riguardato enti significativi, per lo più in relazione all’estensione delle autorizzazioni per i servizi di investimento. Una procedura relativa a un ente significativo ha riguardato l’istituzione di una nuova filiazione finalizzata al trasferimento verso l’area dell’euro della sede centrale di una banca di rilevanza sistemica a livello globale.

In tema di politiche per l’autorizzazione all’attività bancaria, dopo aver condotto delle consultazioni pubbliche, la BCE ha pubblicato a marzo 2018 una Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e una Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech, allo scopo di fornire supporto alle prassi di vigilanza condivise e di aumentare la trasparenza delle politiche adottate. A seguito di una consultazione pubblica sulla seconda sezione della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, condotta separatamente nell’ottobre del 2018, a gennaio 2019 è stata pubblicata una versione consolidata che ricomprende entrambe le sezioni.

Le procedure di revoca solitamente sono riconducibili a enti creditizi che volontariamente cessano l‘attività bancaria o a banche che intraprendono fusioni o altri tipi di ristrutturazione. Ciò riguarda in particolare le rinunce all’autorizzazione da parte di enti significativi, che corrispondono a circa il 50 per cento del totale delle procedure di revoca. In un numero contenuto di casi, tuttavia, la revoca di un’autorizzazione è scaturita dal mancato soddisfacimento da parte di un ente, rilevato congiuntamente dall’ANC competente e dalla BCE, dei requisiti prudenziali o dal mancato rispetto da parte di un ente della normativa nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro.

Due terzi delle procedure relative alle partecipazioni qualificate hanno riguardato gli enti meno significativi e un terzo gli enti significativi. Nel 2018 è stata osservata solo una limitata attività di consolidamento del settore bancario transfrontaliero tra gli enti significativi. Diverse procedure hanno riguardato operazioni di acquisizione di quote di maggioranza in enti significativi da parte di investitori azionari privati. Valutare questo tipo di operazioni richiede un esame molto approfondito in ragione della complessa struttura delle operazioni stesse, degli orizzonti di investimento di breve periodo e dell’episodico utilizzo di finanziamento a leva. In termini numerici, tuttavia, la maggior parte delle procedure relative alle partecipazioni qualificate notificate alla BCE nel 2018 ha riguardato riorganizzazioni interne degli assetti proprietari degli enti vigilati. Tali riorganizzazioni mirano per lo più a semplificare la struttura del gruppo e/o ridurre i costi, ma possono anche derivare da arbitraggio regolamentare.

Nel 2018 la Brexit ha richiesto uno sforzo considerevole da parte delle autorità di vigilanza, chiamate a valutare banche che avevano intenzione di trasferire attività da enti collocate nel Regno Unito verso l’area dell’euro. Al fine di evitare la creazione di enti fittizi, la BCE ha mantenuto con tali banche un dialogo costante, che ha portato a modifiche significative dei programmi di queste ultime. Tali modifiche hanno riguardato fra l’altro la governance interna, le esigenze di organico e la struttura organizzativa, il progetto imprenditoriale, le strategie di contabilizzazione e di copertura e gli accordi infragruppo.

Evoluzione delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità

Rispetto al 2017, nel 2018 la BCE ha trattato un numero minore di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tale evoluzione è riconducibile alla maggiore stabilità dei consigli delle banche (nel complesso il numero di nuovi mandati nel 2018 è diminuito) e al perdurare dell’impatto della modifica alla legge francese in base alla quale la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità non è più necessaria per il rinnovo delle cariche degli esponenti degli organi con funzione di controllo.

Circa due terzi delle procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità hanno riguardato esponenti degli organi con funzione di controllo. Il restante terzo ha riguardato esponenti degli organi con funzione di gestione, personale in ruoli chiave e dirigenti addetti alle filiali situate in paesi terzi. Per circa un terzo delle procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità concluse nel 2018 è stata necessaria una valutazione più approfondita. In molti casi la BCE ha imposto agli enti significativi condizioni e obblighi, o rivolto raccomandazioni, con l’intento di risolvere problemi specifici, ad esempio in merito all’esperienza e alla disponibilità di tempo di taluni esponenti. La maggior parte di questi casi ha riguardato esponenti degli organi con funzione di controllo.

A maggio 2018 è stata pubblicata una versione aggiornata della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, che risulta ora allineata agli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, elaborati congiuntamente dall’ABE e dall’ESMA.

Nel 2018 la BCE ha intensificato il dialogo con le banche che inoltrano il maggior numero di richieste relative ai requisiti di professionalità e onorabilità e ha pubblicato un video che illustra come la BCE conduca il processo di valutazione, al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione in materia e di aiutare le banche a predisporre le richieste in maniera completa e accurata.

L’importanza della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità ai fini del miglioramento della governance delle banche è stata sottolineata anche in occasione della seconda conferenza sulla vigilanza bancaria, tenutasi il 22 marzo 2018, dal titolo “Governance expectations for banks in a changing financial environment”.

3.2 Segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

In conformità del regolamento sull’MVU e del regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dal soggetto coinvolto e dalla misura da adottare (cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014).

Nel 2018 la BCE ha gestito 51 procedimenti, il 13 per cento in più rispetto all’anno precedente, che hanno condotto a 16 decisioni da parte della BCE, il 60 per cento in più rispetto al 2017

Nel 2018 la BCE ha continuato a migliorare i propri processi sanzionatori e di enforcement per garantire un approccio più efficiente e coerente. Nel contempo, ha fatto ricorso con maggior frequenza ai propri poteri sanzionatori.

Nel corso del 2018 la BCE ha complessivamente avviato 27 procedimenti sanzionatori. Se si considerano anche i 24 procedimenti ancora in corso alla fine del 2017, la BCE nel 2018 ha gestito 51 procedimenti sanzionatori (cfr. tavola 6), il 13 per cento in più rispetto ai 45 procedimenti del 2017. I 51 procedimenti del 2018 hanno portato all’assunzione di 16 decisioni da parte della BCE, con un aumento del 60 per cento rispetto al 2017.

Tavola 6

Attività relative a procedure di enforcement e sanzionatorie della BCE nel 2018

Fonte: BCE.
1) Varie decisioni della BCE riguardavano più di un procedimento.

Nel 2018 la BCE ha irrogato tre sanzioni per un importo pari a 4,8 milioni di euro

Nel 2018, 22 dei 51 procedimenti sanzionatori gestiti hanno riguardato sospette violazioni di leggi dell’UE direttamente applicabili (comprese decisioni e disposizioni regolamentari della BCE) da parte di 13 enti significativi. Tali violazioni, in merito alle quali la BCE ha il potere di irrogare direttamente sanzioni amministrative, hanno riguardato ambiti quali i fondi propri, i requisiti patrimoniali, gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico e i grandi fidi. Nel 2018 la BCE ha adottato tre decisioni che hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro. Tali sanzioni sono state irrogate a tre soggetti vigilati per il mancato rispetto della normativa sui fondi propri. Nel corso del 2018, otto dei 22 procedimenti riguardanti violazioni di disposizioni legislative dell’UE direttamente applicabili si sono chiusi, principalmente per mancata rilevanza delle violazioni presunte o per l’assenza dei presupposti normativi per l’imposizione di sanzioni nei casi specifici presi in esame. Di questi otto procedimenti, tre si sono conclusi con una decisione della BCE mentre i rimanenti cinque sono stati chiusi prima della fase del contraddittorio. Altri undici procedimenti erano ancora in corso alla fine dell’anno.

In seguito alla richiesta della BCE di avviare procedimenti, e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2018 le ANC hanno irrogato sanzioni per un importo complessivo di 1,33 milioni di euro

I restanti 29 procedimenti sanzionatori sul totale dei 51 gestiti nel 2018 si riferiscono a casi in cui la BCE non ha il potere di sanzionare direttamente e può solo richiedere alle ANC di avviare un procedimento. Essi hanno riguardato presunte violazioni da parte di enti significativi o persone fisiche della normativa nazionale che recepisce le disposizioni della CRD IV e presunte violazioni da parte di persone fisiche di disposizioni direttamente applicabili dell’Unione europea. Tali procedimenti hanno riguardato prevalentemente sospette violazioni dei requisiti di governance. Nel 2018 la BCE ha inviato alle ANC dieci richieste di apertura di procedimenti sanzionatori di competenza delle autorità nazionali. Tre dei 29 procedimenti si sono conclusi nel 2018. Facendo seguito alle richieste della BCE, e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2018 le ANC hanno irrogato sanzioni per un importo complessivo di 1,33 milioni di euro.

Una ripartizione completa per area di infrazione delle presunte violazioni soggette a procedure di enforcement e sanzionatorie gestite nel 2018 dalla BCE è illustrata nel grafico 10.

Grafico 10

La maggior parte delle presunte violazioni oggetto di procedure di enforcement e sanzionatorie riguarda i requisiti di governance

Fonte: BCE.

Nel caso in cui la BCE abbia motivo di sospettare che sia stato commesso un illecito di possibile rilevanza penale, viene richiesto alla relativa ANC di riferire la questione alle autorità competenti per l’avvio delle indagini e per l’esercizio di possibili azioni penali, ai sensi della normativa nazionale. Nel 2018 una richiesta di questo tipo è stata indirizzata all‘ANC competente.

Esperienza relativa alle segnalazioni di violazioni ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU

La BCE è tenuta ad assicurare la disponibilità di meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni della normativa dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistle‑blowing”). A tal fine, la BCE ha realizzato un meccanismo di segnalazione delle violazioni (Breach Reporting Mechanism, BRM) che comprende una piattaforma web pre‑strutturata, accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Le informazioni acquisite mediante il BRM vengono opportunamente esaminate (ad esempio, attraverso una valutazione dell’impatto sul profilo di rischio della banca) e sottoposte ad approfondimenti (ad esempio, tramite richieste di informazioni, ispezioni in loco o misure di vigilanza).

Nel 2018 la BCE ha ricevuto 124 segnalazioni di violazioni, il 39 per cento in più rispetto all’anno precedente

Nel 2018 la BCE ha ricevuto 124 segnalazioni di violazioni, il 39 per cento in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 93 si riferivano a presunte violazioni delle leggi dell’Unione europea, 75 delle quali sono state considerate riconducibili ai compiti di vigilanza della BCE e 18 di competenza delle ANC. Le rimanenti segnalazioni riguardavano principalmente questioni nazionali non connesse ai requisiti prudenziali (ad esempio, la protezione dei consumatori) e, pertanto, non rientravano nell’ambito di competenza del BRM.

Tra le presunte violazioni segnalate più di frequente vi sono state questioni di governance (80 per cento) e calcoli errati dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (8 per cento). Una ripartizione di dettaglio è illustrata nel grafico 11. Le questioni legate alla governance hanno riguardato principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, i requisiti di professionalità e onorabilità e la struttura organizzativa[52].

Grafico 11

Le presunte violazioni segnalate nel BRM riguardano principalmente questioni di governance

Fonte: BCE.

Le principali indagini intraprese nel 2018 a seguito di segnalazioni di violazione hanno riguardato:

  • valutazioni interne basate sulla documentazione esistente (45 per cento dei casi);
  • richieste ai soggetti vigilati di ispezioni/indagini interne o di documenti/chiarimenti (40 per cento dei casi);
  • ispezioni in loco (15 per cento dei casi).

Da ultimo, la BCE nel 2018 ha ottimizzato la valutazione e il trattamento delle segnalazioni di violazione ricevute, assicurando efficienza e tempestività nelle risposte nonostante l’elevato numero di casi.

4 Il ruolo del Meccanismo di vigilanza unico nell’architettura di vigilanza europea e mondiale

4.1 Cooperazione a livello europeo e internazionale

Le banche dell’area dell’euro hanno succursali e filiazioni in 104 paesi esterni all’UE (dati al 31 dicembre 2017)

Le banche dell’area dell’euro sono presenti in più di 100 paesi non appartenenti all’UE e l’MVU ha attivato ampie forme di collaborazione con autorità di vigilanza all’interno e all’esterno dell’Unione. La BCE è impegnata ad agevolare tale cooperazione attraverso il proprio contributo all’interno dei collegi di vigilanza e la messa a punto di strumenti quali protocolli d’intesa e accordi specifici. Finora sono stati negoziati protocolli di intesa con autorità di vigilanza di Stati membri dell’UE non appartenenti all’area all’euro e di paesi terzi, nonché con autorità nazionali di supervisione sui mercati.

4.1.1 Cooperazione con altre autorità di vigilanza

La cooperazione con le autorità di vigilanza all’interno dello Spazio economico europeo

Frequenti sono le occasioni di cooperazione della BCE con le ANC dei paesi dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, nel rispetto delle disposizioni della CRD IV relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dell’UE.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre sottoscritto tre protocolli d’intesa con autorità nazionali di supervisione sui mercati di paesi dell’area dell’euro. Tali protocolli sono basati su un modello predisposto congiuntamente dalla BCE e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

La cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi

Con la sottoscrizione diretta da parte della BCE di protocolli d’intesa con le autorità di vigilanza dei paesi terzi si farà sempre meno affidamento ai protocolli di intesa firmati dalle singole ANC dell’area dell’euro

La BCE è impegnata a portare avanti una fruttuosa cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi e ad agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza transfrontaliera. Ove possibile, la vigilanza bancaria della BCE ha aderito ai protocolli di intesa esistenti, concordati dalle ANC dei paesi dell’area dell’euro con le autorità di vigilanza dei paesi terzi prima dell’istituzione dell’MVU. In alcuni casi, la vigilanza bancaria della BCE ha dovuto sviluppare soluzioni di collaborazione mirate. Nel 2015 la BCE ha iniziato a sottoscrivere nuovi protocolli di intesa con le autorità di vigilanza dei paesi terzi, in sostituzione di quelli già in essere tra queste ultime e le ANC dei paesi dell’area dell’euro.

Finora sono stati giudicati equivalenti i regimi di riservatezza di 40 autorità di vigilanza di paesi terzi

Al fine di assicurare uniformità a livello di UE, la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con un gruppo dedicato di esperti dell’ABE (Network on Equivalence), che svolge valutazioni di equivalenza sui regimi di riservatezza delle autorità di vigilanza dei paesi terzi. I protocolli di intesa per la cooperazione nell’ambito della vigilanza possono essere conclusi solo se viene rispettato il requisito di equivalenza previsto in relazione al segreto professionale.

La cooperazione con le autorità di vigilanza del Regno Unito a seguito della Brexit

Sarà fondamentale proseguire la cooperazione con le autorità di vigilanza del Regno Unito dopo la Brexit

Il Regno Unito è un importante centro finanziario a livello mondiale, caratterizzato dalla presenza di banche che operano sia nell’area dell’euro sia in ambito nazionale. In previsione dell’uscita pianificata del Regno Unito dall’UE, la BCE ha avviato una intensa collaborazione con le autorità britanniche al fine di definire un quadro di riferimento che consenta di cooperare e scambiare informazioni in maniera continua e agevole (per ulteriori informazioni sulla preparazione alla Brexit, cfr. riquadro 3).

Riquadro 3
La preparazione alla Brexit

Nel 2018 l’attività della vigilanza bancaria della BCE relativa alla Brexit è stata incentrata su due elementi: a) la valutazione dei piani degli enti creditizi operanti a livello internazionale che intendono ricollocare le proprie attività dal Regno Unito nell’area dell’euro; b) la verifica del livello di preparazione delle banche con sede nell’area dell’euro che operano nel Regno Unito. Nel corso dell’anno la BCE ha comunicato con chiarezza alle banche che è necessario essere pronti a ogni eventualità, anche allo scenario di un’uscita senza accordo e senza alcun periodo di transizione. Alle banche che intendono ricollocare la loro attività nell’area dell’euro è stato chiesto di presentare alla BCE, con tempestività e al più tardi entro la fine del secondo trimestre del 2018, tutte le domande di autorizzazione necessarie.

Per tale ragione nel corso del 2018 è cresciuto considerevolmente il numero delle procedure di autorizzazione esaminate dalla BCE e dalle ANC, che hanno anche valutato i piani di espansione delle banche le quali, in conseguenza della Brexit, intendono estendere l’attività di enti collegati già attivi nell’area dell’euro. In tutti i casi si è prestata particolare attenzione a verificare l’esistenza di adeguate capacità di gestione dei rischi, al fine di evitare la creazione di enti fittizi (empty shells) nell’area dell’euro. Le autorità di vigilanza hanno dato particolare rilievo all’organizzazione e alla governance interna delle banche, alla loro capacità di gestione dei rischi a livello locale e ai modelli operativo‑contabili proposti[53].

Alla fine del 2018, la maggior parte delle banche che prevedevano di ricollocare le loro attività nell’area dell’euro risultavano essere a buon punto nelle operazioni di preparazione, conformandosi così alle aspettative della vigilanza formulate d’intesa con le autorità nazionali. Nell’insieme, le questioni di carattere prudenziale che meritano maggior attenzione secondo la BCE riguardano i modelli operativo‑contabili e di business. Nel 2019 le autorità di vigilanza proseguiranno il dialogo avviato con le banche al fine di dare risposta ai problemi ancora irrisolti e di monitorare l’attuazione dei piani di ricollocamento.

Per quanto concerne le banche con sede nell’area dell’euro e operanti nel Regno Unito, la BCE, in veste di autorità incaricata della vigilanza diretta, ha chiesto loro di predisporre e presentare tempestivamente opportuni piani rispondenti alle aspettative di vigilanza. È stata in particolare sottolineata l’importanza di una attenta predisposizione di piani di emergenza in grado di coprire tutti i potenziali esiti negoziali e di opportune misure preparatorie e di programmazione dell’attività delle succursali situate nel Regno Unito.

La BCE ha continuato a svolgere un’attività di comunicazione sulle proprie aspettative di vigilanza anche con aggiornamenti alle FAQ riportate sul sito Internet della vigilanza bancaria e nell’ambito di incontri bilaterali con i soggetti vigilati. Sono stati inoltre organizzati workshop con l’industria per discutere di temi legati ai modelli operativo‑contabili delle banche e alla loro gestione dei rischi. Infine, la BCE ha pubblicato diversi messaggi chiave e dichiarazioni relative alla Brexit nella newsletter di vigilanza dell’MVU e intende pubblicare altri articoli su questo tema nel corso del 2019.

Le prospettive future

Con l’avvicinarsi dell’uscita del Regno Unito dall’UE, il 2019 sarà un anno determinante per l’attività della BCE sulla Brexit. La Banca centrale europea continuerà a seguire l’attuazione dei piani e delle misure preparatorie predisposti dalle banche nonché la loro adeguatezza rispetto alle aspettative di vigilanza dell’MVU. La vigilanza bancaria ha inoltre cominciato a esercitare la vigilanza diretta su quegli enti divenuti significativi per via del ricollocamento delle attività indotto dalla Brexit. Il numero degli enti significativi è destinato a crescere nel 2019. In generale, nell’anno in corso l’attività di vigilanza legata alla Brexit dipenderà molto dall’evoluzione dei negoziati politici e dall’eventuale ratifica di un accordo di uscita che preveda un periodo di transizione. La BCE seguirà con attenzione gli sviluppi politici valutando l’eventuale necessità di modificare le aspettative di vigilanza.

4.1.2 Collegi delle autorità di vigilanza

I collegi delle autorità di vigilanza sono la sede in cui si svolgono valutazioni congiunte dei rischi e delle decisioni comuni in materia di requisiti patrimoniali e di liquidità per le banche internazionali a operatività transfrontaliera

I collegi delle autorità di vigilanza sono strutture di coordinamento permanenti ma flessibili, che riuniscono le autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri. Essi svolgono un ruolo importante per le banche dell’area dell’euro che sono presenti in paesi non appartenenti all’area.

Alla fine del 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha operato in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in 29 collegi dell’UE, che sono stati pertanto presieduti dai GVC di competenza. Si tratta di un collegio in meno rispetto al 2017 in quanto in due banche sono attualmente in corso operazioni di riorganizzazione, mentre è stato istituito un nuovo collegio per Nordea, a seguito del ricollocamento della sua sede principale in uno Stato membro dell’area dell’euro.

Per via di tale ricollocamento, il numero di enti transfrontalieri con sede in Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro e operanti tramite enti significativi dell’area è sceso da sette a sei nel 2017. La BCE partecipa ai collegi relativi a tali banche come membro attivo, rappresentato dal GVC che vigila su una determinata filiazione o succursale, contribuendo quindi alla vigilanza consolidata di tali enti.

Quattro enti significativi svolgono attività transfrontaliere al di fuori dell’UE. Per queste banche la BCE ha costituito collegi di vigilanza di cui si avvale per agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza competenti.

Infine, sei banche con sede al di fuori dell’UE hanno filiazioni qualificate come significative nell’area dell’euro. La BCE partecipa ai collegi competenti come autorità del paese ospitante e in tale veste contribuisce in maniera costruttiva al conseguimento degli obiettivi del collegio e dell’autorità di vigilanza su base consolidata, secondo standard e accordi internazionali.

Nel 2019 si prevede che lo scenario relativo ai collegi cambierà significativamente per via dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Da un lato, le filiazioni e le succursali situate nel Regno Unito di enti dell’area dell’euro diventeranno enti di paesi terzi. Le autorità competenti del Regno Unito diventeranno quindi osservatori di paesi terzi all’interno dei collegi guidati dalla BCE. Dall’altro lato, le banche del Regno Unito diverranno enti di paesi terzi e i collegi esistenti in virtù della legislazione europea diventeranno, con ogni probabilità, collegi non appartenenti all’UE. Infine, poiché diversi enti con sede nel Regno Unito intendono trasferire la propria attività nell’area dell’euro, potrebbe essere necessario creare un numero considerevole di nuovi collegi nei quali la BCE sarebbe l’autorità di vigilanza su base consolidata. Analogamente, potrebbe diventare l’autorità di vigilanza del paese ospitante nei collegi guidati da autorità di paesi terzi.

4.1.3 Stato di avanzamento dei regimi di cooperazione stretta

Gli Stati membri dell’UE la cui moneta non è l’euro possono partecipare all’MVU in regime di cooperazione stretta. Le condizioni principali al riguardo sono stabilite nell’articolo 7 del regolamento sull’MVU, mentre gli aspetti procedurali sono definiti nella Decisione BCE/2014/5.

A luglio 2018, la Bulgaria ha presentato una richiesta formale per istituire una stretta cooperazione tra la BCE e la Banca nazionale bulgara, diventando quindi il primo Stato membro non appartenente all’area dell’euro ad adottare iniziative formali per entrare a far parte dell’unione bancaria.

La BCE prenderà una decisione in merito dopo aver concluso l’esame della richiesta della Bulgaria. A tal fine, essa svolgerà una valutazione approfondita di sei istituti di credito bulgari e della legislazione nazionale vigente, tenendo anche conto delle modalità pratiche di attuazione della stessa. Parallelamente, la BCE sta collaborando con Българска народна банка, la Banca nazionale bulgara, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di favorirne un’agevole integrazione nell’MVU.

4.1.4 Il Review Panel dell’Autorità bancaria europea

La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a contribuire attivamente al Review Panel dell’ABE, che periodicamente organizza e svolge valutazioni tra pari sull’attività delle autorità della vigilanza bancaria europea al fine di promuovere la coerenza nei risultati. Le valutazioni riguardano il livello di convergenza che caratterizza l’applicazione della legislazione europea e le migliori prassi elaborate dalle autorità competenti.

Nel 2018 il Review Panel dell’ABE ha svolto una valutazione tra pari delle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) relative alle notifiche concernenti le procedure di passaporto ai sensi degli articoli 35, 36 e 39 della direttiva sui requisiti patrimoniali. L’obiettivo dell’esercizio consisteva nel valutare la granularità e la tempestività delle informazioni fornite dalle banche alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e degli Stati membri ospitanti. Esso mirava inoltre a stimare il livello di soddisfazione delle autorità degli Stati membri d’origine riguardo alle informazioni ricevute e a verificare se alle autorità degli Stati membri ospitanti fossero state trasmesse informazioni fondamentali che consentissero loro di preparare l’attività di vigilanza.

Nell’area dell’euro la BCE è l’autorità cui spetta la responsabilità ultima in materia di procedure di passaporto concernenti gli enti significativi all’interno e all’esterno dell’MVU. La BCE segue tali procedure, in gran parte svolte con l’assistenza delle ANC ad esempio per quanto concerne la raccolta delle notifiche inviate dagli enti significativi e lo svolgimento delle valutazioni iniziali sulla loro completezza.

La valutazione tra pari ha evidenziato che la BCE dispone di processi dettagliati, per i quali sono stati tuttavia individuati margini di miglioramento e semplificazione sui quali la BCE e le ANC stanno già lavorando.

4.1.5 I Programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I Programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell’FMI prevedono una valutazione esaustiva e approfondita del settore finanziario di una giurisdizione. Essi includono: a) l’individuazione delle principali vulnerabilità del settore finanziario e la valutazione della sua capacità di tenuta; b) la valutazione delle politiche nazionali per la stabilità finanziaria, nonché del quadro di riferimento e delle prassi in materia di vigilanza; c) la valutazione dei presidi di tenuta finanziaria e della capacità del sistema finanziario di gestire e risolvere le crisi finanziarie.

Nel 2018 l’FMI ha concluso un programma FSAP relativo all’area dell’euro

A gennaio 2017 il Presidente del Comitato economico e finanziario dell’Unione europea ha chiesto all’FMI di condurre il primo FSAP dell’UE/area dell’euro con l’obiettivo di prendere atto della nuova architettura di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie nell’area dell’euro. Il programma è stato avviato a giugno 2017 e le conclusioni sono state pubblicate a luglio 2018. Esso era incentrato, tra le altre cose, sulla vigilanza bancaria e sulla gestione delle crisi degli enti significativi. A tal fine, l’FMI ha svolto a) una valutazione dettagliata, che verrà tradotta in un giudizio sintetico di conformità, rispetto ai Principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria (Basel Core Principles, BCP)[54]; b) un’analisi delle disposizioni relative alle risoluzioni bancarie e alla gestione delle crisi nell’area dell’euro basata sui principi internazionali in materia di sistemi di risoluzione delle crisi (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) elaborati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). Inoltre l’FMI ha svolto un esame della solvibilità del settore bancario nell’ambito della valutazione della stabilità finanziaria che viene effettuata nel quadro del programma FSAP. I risultati del programma sono confluiti nelle consultazioni con i paesi dell’area dell’euro svolte dall’FMI ai sensi dell’articolo IV.

Nell’ambito del programma FSAP dell’FMI sono state formulate raccomandazioni destinate sia alla BCE sia ai legislatori

La BCE ha accolto positivamente l’esito del programma FSAP dell’FMI relativo all’area dell’euro. Alcune delle raccomandazioni formulate richiedono un intervento della BCE al fine di adeguare le strutture e/o i processi interni. In particolare, per quanto riguarda la vigilanza bancaria, si raccomanda alla BCE di: a) proseguire con le iniziative attuali mirate a snellire le procedure interne e i processi decisionali, che hanno consentito di utilizzare le risorse in maniera più efficace e di reagire con maggiore tempestività ai problemi di vigilanza emersi; b) garantire che gli accordi conclusi con le ANC in materia di organici consentano di disporre del personale necessario per i GVC e le ispezioni in loco; c) migliorare alcuni aspetti dell’approccio di supervisione, ad esempio le aspettative di vigilanza, riguardo alle quali è opportuno accrescere la trasparenza, e la vigilanza sul rischio di liquidità. Molte altre raccomandazioni richiedono l’intervento dei colegislatori dell’UE al fine di modificare il diritto dell’Unione. Ad esempio, è stato auspicato che venga promossa un’ulteriore armonizzazione dei requisiti regolamentari europei al fine di evitare una frammentazione a livello nazionale e che alla BCE vengano concessi poteri di vigilanza su tutte le forme di intermediazione creditizia di entità significativa nell’area dell’euro. Ciò riguarda la vigilanza sulle succursali di paesi terzi e, in particolare, sulle imprese di investimento con operatività transfrontaliera. Un’altra raccomandazione concerne un maggiore allineamento della legislazione europea agli standard di Basilea. La vigilanza bancaria della BCE ha predisposto un piano di azione per recepire le raccomandazioni che rientrano nelle sue competenze; tale piano è stato approvato dal Consiglio di vigilanza.

Nei programmi FSAP futuri, l’FMI continuerà ad adottare un approccio olistico nel valutare il sistema bancario in esame, evitando duplicazioni rispetto ai programmi di valutazione del settore finanziario relativi all’area dell’euro. Analogamente a quanto previsto per la politica monetaria nei rapporti nazionali elaborati ai sensi dell’articolo IV, i programmi FSAP nazionali non dovrebbero includere valutazioni sull’efficacia dell’attività di vigilanza bancaria condotta congiuntamente dalla BCE e dall’MVU. Tale approccio generale consente all’FMI di adeguare il contenuto dei programmi FSAP nazionali e di quelli relativi all’area dell’euro alla nuova architettura di vigilanza e di risoluzione bancaria dell’UE. Esso contribuirà inoltre ad assicurare che l’azione di sorveglianza e le raccomandazioni dell’FMI continuino a essere efficaci e pertinenti per tutte le autorità interessate. Nel 2018 l’FMI ha concluso il programma di valutazione del settore finanziario relativo al Belgio[55] e ha avviato quelli riguardanti Francia, Italia e Malta, mentre per il 2019 è previsto un FSAP nazionale per l’Austria.

4.2 Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

4.2.1 Il contributo al processo di Basilea

Nel 2018 l’attività del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) si è concentrata sulla messa a punto delle iniziative in corso, sulla valutazione dell’impatto delle riforme adottate a seguito della crisi e sulla promozione di una vigilanza forte. La BCE, che prende parte attiva ai lavori del CBVB, ha dato il proprio apporto nelle riunioni sugli aspetti di policy, mettendo a disposizione le proprie competenze nei vari gruppi del Comitato (come ad esempio quello sull’arbitraggio regolamentare), cooperando con i membri del Comitato stesso nell’UE e nel mondo e contribuendo alle relative analisi di impatto. La BCE è stata coinvolta in particolare nei lavori sul pacchetto di riforma denominato Basilea III.

Ora che l’attenzione si è spostata sull’attuazione delle riforme approvate, la BCE coadiuva i legislatori e il Comitato di Basilea nell’assicurare l’efficacia delle riforme

Nel 2018 il CBVB ha continuato a lavorare per garantire un’attuazione completa, tempestiva e coerente di Basilea III e, più in generale, per promuovere una vigilanza bancaria forte; negli anni a venire il Comitato proseguirà il suo impegno in tal senso.

Il Comitato ha anche avviato un ampio programma di lavori per valutare le riforme adottate a seguito della crisi, con l’intento di esaminare l’efficacia dei singoli standard, l’interazione e la coerenza tra di essi, il rischio di arbitraggio regolamentare, nonché il più ampio impatto macroeconomico delle riforme introdotte dopo la crisi. La BCE continuerà a contribuire attivamente all’agenda del Comitato di Basilea.

4.2.2 L’agenda legislativa europea

Nel 2018 la BCE ha continuato a contribuire alle riforme legislative in discussione in ambito UE. Riguardo alla revisione della legislazione bancaria dell’Unione europea (CRR/CRD IV, BRRD e regolamento SRM) la BCE ha accolto positivamente l’accordo politico tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo raggiunto nel dicembre 2018, che ha aperto la strada all’adozione definitiva delle proposte legislative prima delle elezioni europee di maggio 2019. Tali modifiche normative rappresentano una tappa fondamentale del percorso di rafforzamento della capacità di tenuta del settore bancario attraverso l’applicazione di standard internazionali e l’ulteriore riduzione dei rischi. Esse dovrebbero inoltre consentire ulteriori progressi verso il completamento dell’unione bancaria, che si doterebbe così anche di un sistema europeo di assicurazione dei depositi. In tale contesto, la BCE ha continuato a contribuire all’attività del gruppo di lavoro ad hoc sul rafforzamento dell’unione bancaria.

Nel 2018 la Banca centrale europea si è anche occupata di altri dossier legislativi, quali le proposte della Commissione europea sulla regolamentazione delle imprese di investimento, delle obbligazioni garantite, delle esposizioni deteriorate e il rafforzamento del mandato dell’ABE in merito alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, la BCE ha emanato pareri in cui ha formulato suggerimenti destinati ai colegislatori[56].

4.2.3 Il contributo ai lavori dell’Autorità bancaria europea

La vigilanza bancaria della BCE e l’ABE operano in stretta cooperazione in molte aree, come dimostra la partecipazione di numerosi esperti della BCE ai comitati e ai diversi lavori promossi dall’ABE

Nel corso del 2018, la vigilanza bancaria della BCE ha operato in stretta collaborazione con l’ABE per il raggiungimento dell’obiettivo comune di promuovere la stabilità finanziaria e una vigilanza uniforme in tutto il settore bancario europeo.

La vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori dell’ABE a tutti i livelli. Nel 2018, esperti della vigilanza bancaria della BCE hanno partecipato complessivamente a un totale di 50 comitati e sottogruppi dell’ABE, in quattro dei quali nel ruolo di presidenti o copresidenti. Nell’ambito del Consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE, la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato in qualità di membro senza diritto di voto.

Fra le iniziative congiunte figurano l’attuazione del pacchetto per la messa a punto di Basilea III, le attività preparatorie in vista della Brexit, il lavoro sulla convalida dei modelli, la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, l’esternalizzazione, l’infrastruttura EUCLID e la riduzione dei crediti deteriorati

La collaborazione tra l’ABE e la vigilanza bancaria della BCE ha riguardato diverse materie. La BCE ha partecipato, ad esempio, ai lavori per fornire risposta alla consulenza richiesta dalla Commissione europea sull’attuazione del pacchetto di finalizzazione di Basilea III. Fra gli altri contributi forniti dalla BCE figurano quello al parere dell’ABE sull’uscita del Regno Unito dall’UE[57] (cfr. riquadro 3) e quelli agli standard tecnici e alle linee guida per i modelli interni e la convalida dei modelli[58].

Un altro aspetto centrale per l’attività di vigilanza è l’esame della solidità dei dispositivi di governance delle banche e della idoneità dei membri degli organi di amministrazione. La Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, rivista e pubblicata a maggio 2018, adotta la terminologia utilizzata nella CRD IV, negli orientamenti dell’ESMA e dell’ABE sull’idoneità e negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. Tali riferimenti riflettono il lavoro di aggiornamento degli orientamenti sulle disposizioni in materia di esternalizzazione, che sono stati sottoposti a una consultazione pubblica dell’ABE nel 2018 (cfr. sezione 1.4).

La vigilanza bancaria della BCE ha anche contribuito ai progressi compiuti in merito al piano di azione per i crediti deteriorati (cfr. sezione 1.2). A ottobre 2018, l’ABE ha messo a punto le sue linee guida sulla gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessione (forborne), che sono allineate a quelle sui crediti deteriorati elaborate dalla stessa vigilanza bancaria della BCE. Ai fini della raccolta e della mappatura dei dati di vigilanza nell’intero settore bancario europeo, l’ABE e la vigilanza bancaria della BCE stanno sviluppando un’infrastruttura centralizzata a livello europeo per i dati di vigilanza (European centralised infrastructure for supervisory data, EUCLID). Nel 2018 il gruppo di lavoro congiunto tra l’ABE e la BCE sulla realizzazione di EUCLID ha sviluppato iniziative comuni e ha tenuto incontri tecnici volti a garantire l’allineamento dei modelli di dati, della categorizzazione degli enti e degli obblighi di segnalazione.

Nell’ambito della procedura “comply or explain” la BCE ha emanato notifiche relative a sette orientamenti, un orientamento di un comitato congiunto e tre raccomandazioni

Per rafforzare l’armonizzazione normativa nell’UE l’ABE ha adottato la cosiddetta procedura “comply or explain”[59], in base alla quale la BCE, in quanto autorità competente per la vigilanza diretta sugli enti significativi, deve comunicare all’ABE se è conforme o intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni di nuova emanazione. Nel 2018 la BCE ha inviato all’ABE notifiche riguardo a sette orientamenti, un orientamento di un comitato congiunto e tre raccomandazioni, come documentato sul sito Internet della vigilanza bancaria[60]. Finora, la vigilanza bancaria della BCE ha sempre comunicato di essere conforme agli orientamenti dell’ABE o di volersi conformare.

4.2.4 Il contributo ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria

Nel 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), in particolare nelle aree della cooperazione in materia di vigilanza e di regolamentazione, dell’attuazione degli standard e della risoluzione. La vigilanza bancaria della BCE ha partecipato anche agli incontri del Regional Consultative Group for Europe dell’FSB.

L’attività del Consiglio per la stabilità finanziaria si concentra attualmente sul monitoraggio dell’attuazione delle riforme del settore finanziario mondiale e sulla valutazione dei loro possibili impatti. La vigilanza bancaria della BCE parteciperà attivamente alle iniziative dell’FSB volte a determinare l’impatto delle riforme approvate su alcune forme specifiche di credito, anche con l’obiettivo di evidenziare i benefici derivanti dalla stabilità e dal buon funzionamento del settore bancario per una crescita economica sostenibile. Inoltre la vigilanza bancaria della BCE contribuirà ai lavori su diverse importanti tematiche riguardanti, ad esempio, il problema degli enti “troppo grandi per fallire”, le procedure di risoluzione, la gestione delle crisi e i rischi correlati all’utilizzo delle nuove tecnologie nei servizi finanziari.

5 Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

5.1 Adempimento degli obblighi di responsabilità

La vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la sua stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE

Il presente rapporto annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere all’obbligo di rendere conto del proprio operato nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio UE, come stabilito nel regolamento sull’MVU. Ai sensi del regolamento, le attività di vigilanza della BCE devono essere soggette ad adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. La BCE attribuisce grande importanza al mantenimento e alla piena applicazione del regime di responsabilità descritto in maggior dettaglio nell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e nel protocollo di intesa fra la BCE e il Consiglio dell’UE.

Riguardo alle interazioni con il Parlamento europeo, nel 2018 la Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuta dinanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo: a) per presentare il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2017 (26 marzo), b) per due audizioni pubbliche ordinarie (19 giugno e 20 novembre) e c) per quattro scambi di opinioni ad hoc (26 marzo, 19 giugno, 9 settembre e 20 novembre). Le principali questioni all’ordine del giorno comprendevano il tema dei crediti deteriorati, il ruolo della BCE nel contrasto al riciclaggio di denaro e la prova di stress condotta dall’ABE nel 2018. Nel corso del 2018, la BCE ha pubblicato 35 risposte ad altrettante interrogazioni scritte in materia di vigilanza presentate dai deputati al Parlamento europeo. Esse concernevano diversi argomenti, fra cui i crediti deteriorati, gli enti meno significativi e la professionalità e l’onorabilità degli esponenti aziendali.

Inoltre, la BCE ha trasmesso al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza, come prescrive l’Accordo interistituzionale.

Per quanto riguarda il Consiglio dell’UE, la Presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato a tre riunioni dell’Eurogruppo, la prima delle quali ha avuto luogo il 19 febbraio. Il 27 aprile la Presidente ha presentato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2017. Il 5 novembre ha partecipato a uno scambio di opinioni sullo svolgimento delle attività di vigilanza della BCE.

Nel 2018, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato ad assolvere i suoi obblighi di comunicazione nei confronti dei parlamenti nazionali, come stabilito nel regolamento sull’MVU. Ha pubblicato sei risposte a domande scritte presentate da rappresentanti dei parlamenti nazionali.

Nel 2018 la BCE ha inoltre contribuito agli audit della Corte dei conti europea (CCE) presso il CERS e l’ABE in merito all’esercizio di stress test condotto nell’UE. Attraverso l’invio di evidenze, la BCE ha contribuito ad agevolare le ispezioni della CCE al riguardo e a descrivere il funzionamento dei processi di collaborazione.

Al tempo stesso, la BCE ha proseguito nel lavoro di attuazione delle raccomandazioni emerse dai due rapporti della CCE sulla vigilanza bancaria della BCE, pubblicati a gennaio 2018 e a novembre 2016, incentrati sia sulla gestione delle crisi sia, più in generale, sul funzionamento dell’MVU.

La BCE attribuisce un grande valore alle verifiche di audit svolte dalla CCE. Si impegna a cooperare strettamente con essa e a fornirle tutte le informazioni necessarie per agevolarne l’operato. Alla luce delle disposizioni del Trattato riguardanti il campo di applicazione del mandato della CCE a svolgere verifiche di audit presso la BCE, nel 2017 la Commissione ha suggerito che la BCE e la CCE concludessero un accordo interistituzionale per “specificare le modalità dello scambio di informazioni”. A tal proposito, è in corso un confronto fra la BCE e la CCE.

Riquadro 4
La tolleranza al rischio del Meccanismo di vigilanza unico

A marzo 2018, la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato il proprio Manuale di vigilanza, che definisce il funzionamento e i processi chiave delle modalità di approccio alla vigilanza bancaria nell’area dell’euro da parte della BCE. A seguire, ha pubblicato una dichiarazione sulla tolleranza al rischio del Meccanismo di vigilanza unico. Tale dichiarazione è finalizzata a consentire agli stakeholder esterni una migliore comprensione degli obiettivi e dell’approccio generale della BCE. La vigilanza bancaria della BCE contribuisce alla stabilità del sistema finanziario promuovendo la capacità di tenuta e il buon funzionamento di un settore bancario che sia in grado di fornire di servizi all’economia. A tal fine, la BCE esercita una vigilanza prospettica basata sul rischio. Tuttavia, l’obiettivo della vigilanza bancaria della BCE non è prevenire i fallimenti bancari in quanto tali. Una politica centrata sull’assenza di fallimenti non è realizzabile né auspicabile.

5.2 Trasparenza e comunicazione

Per contribuire a onorare il proprio impegno a favore della trasparenza, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a illustrare le proprie attività attraverso vari canali di comunicazione. Nel 2018 la Presidente e la Vicepresidente hanno tenuto 32 discorsi, i due rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza ne hanno tenuti 11 e, complessivamente, sono state rilasciate 20 interviste a mezzi di informazione. La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato 31 comunicati stampa e quattro lettere alle banche sottoposte a vigilanza diretta. A novembre è stato celebrato il secondo anniversario della newsletter di vigilanza, una pubblicazione digitale che conta attualmente oltre 5000 iscritti. La BCE ha impiegato i canali di cui dispone sui social media per richiamare l’attenzione sulle informazioni più recenti e garantire un’ampia diffusione dei contenuti più importanti.

La Presidente e la Vicepresidente hanno tenuto una conferenza stampa all’inizio dell’anno per delineare le priorità della vigilanza bancaria, oltre a partecipare a eventi organizzati su iniziativa della BCE per coinvolgere il pubblico più giovane. Nell’ambito della prima edizione dell’“ECB Youth Dialogue”, tenuta presso il Banco de España a Madrid, la Presidente ha avuto scambi di opinioni con un gruppo di 40 giovani professionisti del settore finanziario, mentre, in occasione della seconda edizione dell’iniziativa, la Presidente e la Vicepresidente hanno partecipato a un dibattito con oltre 260 partecipanti tra studenti ed ex studenti della Scuola di Finanza e Management di Francoforte. Nel 2018 la BCE ha inoltre risposto a più di 1.600 richieste di informazioni da parte dei cittadini in merito alla vigilanza bancaria e ospitato 31 seminari mirati per un pubblico di circa 1.000 partecipanti, su argomenti riguardanti specificatamente le responsabilità di vigilanza della BCE.

5.3 Processo decisionale

5.3.1 Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo

Nel 2018 il Consiglio di vigilanza si è riunito 20 volte. Di tali riunioni, 14 si sono tenute a Francoforte sul Meno e cinque tramite teleconferenza. Un incontro ha avuto luogo a Madrid, su invito del Banco de España. Il Consiglio di vigilanza ha adottato la maggioranza delle decisioni mediante procedura scritta[61]. Su 119 gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE nel 2018, 35 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese.

Figura 3

Le decisioni del Consiglio di vigilanza nel 2018

Note:
1) Questo dato include le procedure scritte che riguardano sia singole decisioni di vigilanza sia altre questioni, come metodologie comuni e consultazioni del Consiglio di vigilanza. Ciascuna procedura scritta può contenere diverse decisioni di vigilanza.

2) Questo è il numero delle decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e di istruzioni ad ANC su enti significativi o meno significativi. Ciascuna decisione può contenere diverse autorizzazioni di vigilanza. In virtù dell’applicazione del quadro generale per la delega di poteri decisionali, non tutte le decisioni di vigilanza incluse in questo numero sono state approvate dal Consiglio di vigilanza e adottate dal Consiglio direttivo. Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di altre questioni di carattere orizzontale, come le metodologie comuni, e istituzionale.
3) Le 1.006 decisioni sulle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità riguardano 2.026 procedure individuali (cfr. sezione 3.1.2).

Oltre che sui progetti di decisione finali riguardanti uno specifico intermediario, presentati al Consiglio direttivo per la procedura di non obiezione, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali ad esempio l’applicazione di metodologie e quadri di riferimento comuni in determinati ambiti dell’attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state predisposte da organi temporanei costituiti su mandato del Consiglio di vigilanza e composti da alti dirigenti della BCE e delle ANC. Tali organi hanno svolto lavori preparatori su questioni quali la metodologia SREP, l’approccio di vigilanza nei confronti degli enti vigilati con volumi considerevoli di crediti deteriorati e la semplificazione dei processi nell’MVU.

Consiglio di vigilanza

Prima fila (da sinistra a destra): Fabio Panetta, Denis Beau, Liga Kleinberga (supplente di Pēters Putniņš), Tom Dechaene, Andrea Enria, Catherine Galea, Margarita Delgado, Vita Pilsuma (supplente di Zoja Razmusa), Stelios Georgakis (supplente di Yiangos Demetriou).
Fila centrale (da sinistra a destra): Frank Elderson, Renata Bagdonienė (supplente di Vytautas Valvonis), Vladimír Dvořáček, Elisa Ferreira, Ignazio Angeloni, Anneli Tuominen, Helmut Ettl, Felix Hufeld, Andreas Ittner.
Ultima fila (da sinistra a destra): Ed Sibley, Claude Wampach, Primož Dolenc, Joachim Wuermeling, Andres Kurgpõld (supplente di Kilvar Kessler), Pentti Hakkarainen, Eric Cadilhac, Oliver Bonello, Ilias Plaskovitis.

Il Comitato direttivo si è riunito dodici volte nel 2018. Di tali riunioni, dieci si sono svolte a Francoforte sul Meno, una tramite teleconferenza e una a Madrid su invito del Banco de España. Ad aprile ha avuto luogo la consueta rotazione dei cinque membri delle ANC, il cui mandato ha durata annuale.

5.3.2 Semplificazione del processo decisionale

Nel 2018 il gruppo per la semplificazione dell’MVU (cfr. sezione 5.4) ha proposto e attuato diverse misure per ottimizzare il funzionamento del Consiglio di vigilanza, sia semplificando le fasi del processo decisionale sia migliorando l’accesso alle informazioni per i suoi membri. Tre misure sono state fondamentali in tal senso: a) riduzione del numero di riunioni del Consiglio di vigilanza nonché del numero di procedure scritte e di documenti informativi, per permettere ai membri di concentrarsi sulle questioni di vigilanza più importanti; b) ottimizzazione e semplificazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza al fine di renderle più efficaci ed efficienti possibile; c) razionalizzazione e ulteriore miglioramento del flusso informativo verso il Consiglio di vigilanza.

Una delle misure che ha avuto l’impatto più rilevante sul processo decisionale è stata l’estensione del quadro generale per la delega di poteri decisionali a ulteriori tipologie di decisioni ordinarie di vigilanza della BCE. A marzo 2018 tale quadro di riferimento è stato esteso ai poteri decisionali sulla riduzione dei fondi propri, sulla classificazione degli strumenti CET 1 e, laddove richiesto dalla legislazione nazionale, sulla classificazione degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1/classe 2.

5.3.3 Commissione amministrativa del riesame

La Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review, ABoR)[62] è un organo della BCE i cui membri sono individualmente e collettivamente indipendenti dalla BCE stessa e hanno il compito di riesaminare le decisioni assunte dal Consiglio direttivo su questioni di vigilanza a seguito di una richiesta di riesame ammissibile. Un riesame dell’ABoR riguarda la “conformità procedurale e sostanziale” al regolamento sull’MVU delle decisioni contestate, pur nel rispetto del margine di discrezione della BCE. Concretamente, un riesame da parte della Commissione amministrativa impone di verificare se le garanzie procedurali siano state rispettate, se la decisione assunta sia appropriatamente motivata e conforme alla normativa, se vi siano errori manifesti nella valutazione, se la decisione sia palesemente sproporzionata o se la BCE abbia abusato dei propri poteri. A seguito di tale riesame viene elaborato un parere non vincolante indirizzato al Consiglio di vigilanza, in cui si propone di abrogare la decisione iniziale o di sostituirla con un’altra dal contenuto identico o modificato, per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio direttivo in conformità della procedura di non obiezione.

Nel 2018 l’ABoR ha ricevuto cinque nuove richieste di riesame riguardanti le decisioni di vigilanza della BCE. La Commissione ha adottato quattro pareri, poiché una richiesta è stata ritirata dopo che la BCE ha elaborato una rettifica a una decisione di vigilanza (cfr. tavola 7). In tutti i casi riesaminati nel 2018, l’ABoR ha tenuto un’udienza durante la fase d’inchiesta, dando sia al richiedente sia alla BCE un’ulteriore opportunità di formulare commenti sulla decisione contestata.

Tavola 7

Numero di revisioni effettuate dall’ABoR

Fonte: BCE.

Tematiche oggetto di revisione e questioni rilevanti

I casi esaminati dalla Commissione amministrativa hanno riguardato diversi tipi di decisioni di vigilanza: rispetto dei requisiti di vigilanza, revoca della licenza, acquisizione di partecipazioni qualificate e sanzioni amministrative.

Il riesame delle decisioni assunte dalla BCE nel corso del 2018 ha riguardato principalmente la conformità procedurale delle stesse (ad esempio l’accurata descrizione dei fatti, la base giuridica appropriata, la solidità della motivazione e il principio di proporzionalità) e la collaborazione tra la BCE e le ANC nella preparazione delle decisioni della BCE.

L’attività giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti della BCE

Nel 2018 sono stati notificati direttamente alla BCE 19 ricorsi ed è stato presentato appello presso la Corte di giustizia europea contro sentenze del Tribunale dell’Unione europea relative a due cause concernenti la BCE. Nel 2018 sono state concluse due serie di cause relative alla vigilanza bancaria della BCE: il 24 aprile 2018 il Tribunale ha dichiarato legittime le decisioni della BCE destinate a Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, (causa T‑133/16), Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi‑Pyrénées (causa T‑134/16), Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente‑Maritime Deux‑Sèvres (causa T‑135/16) e Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (causa T‑136/16). Con le quattro decisioni contestate, adottate il 7 ottobre 2015, la BCE aveva approvato le nomine dei presidenti dei consigli di amministrazione di ciascuna delle banche ricorrenti, ma si era opposta alla possibilità che gli stessi soggetti interessati dalle nomine svolgessero al contempo la funzione di “amministratori effettivi” presso i medesimi enti. Il 13 luglio 2018 il Tribunale ha annullato le decisioni della BCE indirizzate a La Banque Postale (causa T‑733/16), BNP Paribas (causa T‑768/16), Crédit Agricole SA (causa T‑758/16), Société générale (causa T‑757/16), Confédération nationale du Crédit mutuel (causa T‑751/16) e BPCE (causaT‑745/16). Con tali decisioni, la BCE aveva respinto la richiesta di autorizzazione, da parte delle banche sopracitate, ad escludere dal calcolo dei coefficienti di leva finanziaria alcune esposizioni verso la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) legate a depositi effettuati nell’ambito dei conti di risparmio “livret A”, “livret de développement durable et solidaire” e “livret d’épargne populaire”.

5.4 Il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del Meccanismo di vigilanza unico

5.4.1 La divisione per l’assicurazione della qualità della vigilanza della BCE: analisi del lavoro svolto a partire dalla sua istituzione

Per rafforzare la credibilità della vigilanza bancaria della BCE e garantire il mantenimento di una vigilanza uniforme e di elevata qualità nell’intero MVU, la BCE ha istituito una divisione per l’assicurazione della qualità della vigilanza (Supervisory Quality Assurance, SQA). Tale divisione opera in stretta collaborazione con una rete composta dalle funzioni delle ANC competenti in questo ambito, che discute e fornisce contributi sui risultati dell’attività di assicurazione della qualità che hanno un impatto sulle ANC.

Al fine di apportare valore aggiunto, la divisione utilizza una serie di strumenti interconnessi, in particolare le verifiche di qualità ex post. L’obiettivo è quello di promuovere qualità e uniformità e garantire l’efficacia della vigilanza bancaria della BCE. Inoltre, la divisione funge da punto di riferimento per la conoscenza delle migliori prassi.

Il modus operandi della divisione è basato sull’aperta collaborazione e la comprensione reciproca con le unità operative e le ANC coinvolte e riflette quindi le effettive prassi di vigilanza, i rischi, le criticità e le necessità di interventi di miglioramento fattibili. Pertanto lo scopo della divisione è fornire soluzioni costruttive, capaci di anticipare le evoluzioni future, basate sul rischio e orientate a risultati, metodologie, processi e strumenti dell’MVU.

Dopo ogni verifica di qualità, la divisione cerca di concordare delle proposte di miglioramento con le aree operative coinvolte, identificando anche i destinatari e le tempistiche appropriati per la loro attuazione. Ciò significa che i destinatari delle proposte mantengono la titolarità del processo; essi sono i soggetti maggiormente interessati a seguire e attuare le proposte elaborate con la divisione. Dalla sua istituzione, l’SQA ha svolto 24 verifiche, producendo più di 300 proposte di miglioramento. In aggiunta alle verifiche, la divisione fornisce riscontri alle unità operative, ad esempio attraverso laboratori, seminari e visite presso le ANC.

Inoltre essa promuove l’efficienza e l’efficacia all’interno dell’MVU, attraverso una vasta gamma di strumenti complementari, quale il programma di formazione comune (SSM Training Curriculum), il cui obiettivo è mantenere un elevato livello di competenza fra il personale dell’MVU e contribuire alla convergenza delle prassi di vigilanza. Inoltre, la divisione Assicurazione della qualità coadiuva le aree operative nelle loro interazioni con i revisori interni o esterni (ad es. la Direzione Revisione interna, il Comitato dei revisori interni, la Corte dei conti europea). Essa fornisce inoltre supporto al Gruppo di esperti di alto livello sulla gestione dei rischi operativi dell’MVU, responsabile del monitoraggio della gestione dei rischi operativi. Analogamente, la divisione Assicurazione della qualità della vigilanza svolge la funzione di centro propulsore per la semplificazione, sostenuta dalla sua rete di controparti presso la BCE e le ANC. Infine, essa assiste le aree operative e le ANC nell’attuazione di misure mirate alla semplificazione, nell’ambito delle iniziative volte a rendere la semplicità uno dei valori fondamentali dell’MVU.

5.4.2 Le conclusioni del gruppo per la semplificazione del Meccanismo di vigilanza unico

Nel tempo, le strutture e i processi interni dell’MVU sono diventati sempre più complessi, con la conseguente necessità di interventi di semplificazione. Fin da quando l’MVU è entrato in una fase più matura, è stato istituito un gruppo per la semplificazione dell’MVU (SSM Simplification Group, SSG) in rappresentanza della BCE e delle ANC. Esso ha effettuato una valutazione dei processi di vigilanza con lo scopo di eliminare gli elementi di complessità inutili e ridurre le duplicazioni nel lavoro, ottimizzando così l’utilizzo delle risorse dell’MVU e favorendo una vigilanza maggiormente basata sul rischio.

Per sensibilizzare le autorità di vigilanza, la semplificazione sarà annoverata fra i principi generali del funzionamento dell’MVU nel Manuale di vigilanza.

Il gruppo ha proposto l’adozione di un triplice approccio alla semplificazione di strutture e processi all’interno dell’MVU. In primo luogo, le aree operative della BCE e delle ANC, inclusi i GVC e le funzioni orizzontali, dovrebbero svolgere un ruolo attivo e continuativo nel proporre processi snelli. In secondo luogo, occorrerebbe adottare un approccio trasversale, comune all’intero MVU, che incoraggi l’adozione delle migliori prassi. Infine, il Consiglio di vigilanza dovrebbe guidare la semplificazione, dare l’esempio e promuovere lo snellimento dei processi per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’MVU.

Più precisamente, l’SSG ha proposto nuove misure di semplificazione che sono servite anche da catalizzatore per iniziative già in corso. Una di tali proposte consisteva nel ridurre i livelli di approvazione e la lunghezza delle proposte del Consiglio di vigilanza. Un’altra riguardava la condivisione di informazioni fra la BCE e le ANC tramite IMAS, il sistema di gestione delle informazioni dell’MVU. L’SSG ha inoltre proposto diverse misure di semplificazione dei requisiti per le segnalazioni all’autorità di vigilanza e per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati ricavati dalle richieste di segnalazione.

Il gruppo ha anche avanzato proposte per ottimizzare il funzionamento del Consiglio di vigilanza che mirano a semplificare il processo decisionale e l’accesso alle informazioni per i membri del Consiglio.

Grazie a queste iniziative, e in particolare al quadro generale per la delega di poteri decisionali (cfr. sezione 5.3.2), il numero di procedure presentate al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza è stato ridotto. Inoltre la razionalizzazione, l’automazione e la migliore qualità del flusso di informazioni destinate al Consiglio di vigilanza, oltre al potenziamento degli strumenti di tracciabilità delle stesse, hanno contribuito a semplificare e ottimizzare lo svolgimento delle riunioni del Consiglio stesso. Infine è stata ridotta la frequenza dei lavori del Consiglio di vigilanza, grazie a un calendario delle riunioni più efficiente e all’ottimizzazione dell’assegnazione delle procedure scritte e dei documenti informativi.

Fra le altre proposte dell’SSG figurano: il miglioramento del lavoro di squadra nei GVC; l’adozione di un approccio olistico alla semplificazione della pianificazione delle attività di vigilanza cartolare e ispettiva e all’organizzazione interna dei compiti; la digitalizzazione dei processi e l’ottimizzazione delle infrastrutture informatiche esistenti.

Figura 4

L’impatto della semplificazione

Fonte: DG Segretariato del Consiglio di vigilanza/Divisione Processo decisionale nell’MVU.

5.5 Personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE

Riorganizzazione interna della vigilanza bancaria della BCE

Le modifiche organizzative che hanno interessato la vigilanza bancaria della BCE hanno comportato lo spostamento di tre divisioni dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV (DG/MS IV) al Segretariato del Consiglio di vigilanza.

A febbraio 2018 la divisione Autorizzazioni e la divisione Analisi delle irregolarità e sanzioni, insieme alla divisione Assicurazione della qualità della vigilanza, sono state trasferite al Segretariato. A seguito di questo trasferimento, il Segretariato è diventato una Direzione Generale (DG/SSB). All’interno di questa Direzione Generale è stata creata la Divisione Processo decisionale nell’MVU, nella quale confluiscono le due sezioni del precedente Segretariato. Tale trasferimento riequilibra la dimensione delle aree operative della vigilanza bancaria della BCE, migliorando inoltre la governance dell’istituzione e promuovendo una più netta ripartizione delle responsabilità fra la DG/MS IV e la nuova DG/SSB.

Aumento dell’organico

Nel 2018 il totale delle posizioni equivalenti a tempo pieno (Full‑Time Equivalent, FTE) approvate per le cinque principali aree operative della vigilanza bancaria della BCE era pari a 1.099, rispetto alle 1.028,5 del 2017. L’aumento che si è verificato nel 2018 è principalmente riconducibile ai lavori di preparazione alla Brexit, che hanno richiesto personale per gli esercizi di valutazione approfondita e per i GVC. Inoltre, sono state approvate 30,5 FTE per le funzioni di supporto necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza dell’MVU [63], portando il totale a 453 FTE complessivi.

Come nel 2018, anche nel 2019 l’aumento dell’organico è dovuto principalmente alla Brexit

Per il 2019 il Consiglio direttivo ha approvato un incremento di organico di 90 FTE per le aree operative principali della vigilanza bancaria della BCE e di 18 FTE per le aree operative che forniscono sevizi condivisi in ambito MVU. Delle prime, circa la metà sono dovute a esigenze di organico legate alla Brexit per il prossimo anno. Il resto dell’incremento per le aree operative della vigilanza bancaria della BCE nel 2019 è principalmente legato all’internalizzazione delle risorse destinate agli esercizi di stress test, precedentemente svolti ricorrendo al supporto di consulenze esterne. In merito alle risorse future direttamente associate alla Brexit, si prevede che le ulteriori esigenze di organico siano inferiori alle stime iniziali, con assunzioni di FTE estese fino al 2022.

Per quanto riguarda la diversità di genere, nel 2018 la percentuale di personale femminile si è mantenuta al 40 per cento di tutte le posizioni a tempo determinato e indeterminato esistenti nella funzione di vigilanza bancaria della BCE. La quota di personale femminile in posizioni dirigenziali è lievemente diminuita rispetto allo scorso anno, attestandosi al 31 per cento, mentre nelle posizioni non dirigenziali è rimasta al 42 per cento, invariata rispetto all’anno precedente.

La promozione di missioni cross‑border per ispezioni in loco: maggiore ricorso a incarichi a breve termine per gli ispettori delle ANC presso la BCE

La vigilanza bancaria europea ha intrapreso uno sforzo pluriennale per aumentare la quota di ispezioni cross‑border e miste[64]. Tale iniziativa mira a promuovere parità di condizioni e ad armonizzare l’applicazione della metodologia di conduzione delle ispezioni presso le banche. Mira inoltre ad alimentare lo spirito di squadra fra il personale impegnato in ispezioni e a costruire una cultura ispettiva comune. Fornisce poi un’ulteriore prospettiva sulla situazione di una banca, dal punto di vista del personale dell’ANC di un paese diverso rispetto a quello della banca stessa.

Per promuovere missioni cross‑border e miste sono state rese disponibili diverse opzioni agli ispettori delle ANC. In particolare, essi possono decidere di essere distaccati presso la BCE per il periodo delle missioni cross‑border e miste, sottoscrivendo un contratto ESCB/IO[65] con la BCE in cui i costi di stipendio, viaggio e servizi alberghieri sono coperti dal bilancio della BCE, anziché mantenere il normale contratto di lavoro presso l’ANC di appartenenza. Questa opzione, introdotta nel 2018, è stata ampiamente utilizzata: nel complesso sono stati attivati 128 contratti ESCB/IO per ispettori delle ANC impiegati in missioni cross‑border e miste, favorendo scambi di personale all’interno della vigilanza bancaria europea. I membri dei gruppi ispettivi con contratto ESCB/IO godono tutti delle medesime condizioni di impiego. Ciò favorisce il prosperare di uno spirito di squadra inclusivo e di una cultura comune nel personale impiegato in accertamenti ispettivi. Migliora inoltre l’intercambiabilità delle risorse dedicate alle ispezioni all’interno della vigilanza bancaria europea: se si verifica una carenza di specifiche competenze in una determinata area, questa può essere compensata da esperti di altre autorità di vigilanza.

La prima edizione degli eventi “Supervisors Connect” e “Inspectors’ Day”, organizzati per il personale delle ANC e della BCE

Per rafforzare ulteriormente la condivisione di una cultura di vigilanza europea, nel 2018 sono stati organizzati a Francoforte due eventi aperti a tutti i membri dell’MVU.

Delle 280 persone che hanno partecipato a “Supervisors Connect” 200 provenivano dalle ANC e dalle BCN

Il primo evento, “Supervisors Connect”, che si è svolto dal 17 al 19 aprile, era principalmente destinato a tutti i coordinatori e sub−coordinatori dei GVC, ma anche ai dirigenti di alto livello incaricati della vigilanza sugli enti meno significativi e ai principali rappresentanti dei gruppi di esperti delle funzioni orizzontali dell’MVU. Il secondo evento, “Inspectors’ Day”, ha avuto luogo il 29 e 30 ottobre ed era rivolto agli ispettori, inclusi quelli impegnati nelle indagini sui modelli interni e nella pianificazione.

“Supervisors Connect” ha riunito 280 ispettori, 200 dei quali provenivano dalle ANC e dalle BCN. Per due giorni e mezzo i partecipanti hanno assistito a numerosi incontri e sessioni approfondite su argomenti quali la digitalizzazione e il rischio informatico, la redditività e la Brexit. Gli ispettori delle ANC hanno partecipato attivamente alla discussione: dei 38 oratori, 30 provenivano dalle ANC. In aggiunta, i partecipanti hanno potuto prendere parte a laboratori su competenze trasversali come la leadership, la gestione del conflitto e la comunicazione. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto fra loro, anche durante una “Information Fair” in cui molte aree operative della BCE hanno presentato il proprio lavoro. Ciò ha permesso loro di socializzare, imparare gli uni dagli altri e condividere le migliori prassi.

L’“Inspectors’ Day” ha visto la partecipazione di 400 ispettori

L’“Inspectors’ Day” ha sostanzialmente riprodotto lo schema di “Supervisors Connect”, coniugando riunioni plenarie, sessioni approfondite (28 in tutto) su argomenti tecnici (verifiche sulle posizioni creditizie e campionamento statistico, IFRS 9 e TRIM) e condivisioni di esperienze. L’evento ha riunito circa 400 ispettori provenienti da tutto l’MVU.

“Supervisors Connect” e “Inspectors’ Day” sono i primi eventi con queste caratteristiche e di questa portata organizzati in ambito MVU dalla sua introduzione. Si terranno ogni due anni e, non da ultimo per motivi di spesa, saranno organizzati dalla vigilanza bancaria della BCE a Francoforte.

5.6 Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU, la BCE è tenuta ad avere un Codice di condotta per il personale e i dirigenti impegnati nella vigilanza bancaria, nel quale sono disciplinate tutte le problematiche concernenti il conflitto di interesse. Le disposizioni in materia sono contenute nel quadro etico della BCE, la cui attuazione è di competenza dell’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO), che fornisce pareri al personale su questioni di ordine etico.

Nel corso del 2018 l’Ufficio ha continuato nell’opera di costruzione di una solida cultura etica all’interno del SEBC e dell’MVU. Il Comitato esecutivo e il Consiglio di vigilanza hanno offerto pieno sostegno a questo impegno. A tal fine, tutti i neoassunti della vigilanza bancaria della BCE hanno preso parte a un programma di formazione a distanza obbligatorio e a laboratori specifici mirati ad accrescere la propria consapevolezza di fronte a scelte di carattere etico. Inoltre il CGO ha risposto a circa 1850 domande su un ampio insieme di temi, un terzo delle quali poste dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE. Quasi metà di esse riguardavano transazioni finanziarie private, seguite da richieste di chiarimenti sui vincoli successivi alla fine del rapporto di lavoro e sui conflitti di interesse (cfr. grafico 12).

Nell’ambito dell’esercizio di verifica della conformità al quadro etico, l’Ufficio ha identificato un numero limitato di casi di non conformità, il 40 per cento dei quali relativo a personale e dirigenti impegnati nella vigilanza bancaria. Nessuno di tali casi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Grafico 12

Panoramica delle richieste presentate dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE nel 2018

Fonte: BCE.

Tra i dipendenti e i dirigenti impegnati nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le dimissioni durante il 2018, in tre casi è stato previsto un periodo d’incompatibilità (cooling‑off) secondo quanto stabilito dal quadro etico. Tutti e tre riguardano dirigenti dell’MVU che hanno assunto posizioni di responsabilità presso società finanziarie della cui vigilanza non si erano occupati in precedenza.

La BCE ha verificato le misure adottate dalle ANC allo scopo di conformarsi alle linee guida della BCE circa i principi comuni di un quadro etico per BCE e ANC e ha concluso che le linee guida sono state pienamente adottate nell’MVU. La task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force) ha agevolato questo esercizio e continua a sostenere il Consiglio direttivo nell’ulteriore allineamento degli standard etici nel medio termine.

Il Comitato etico della BCE fornisce consulenze su questioni di ordine etico ai membri degli organi di alto livello della BCE. Nel 2018 ha formulato undici pareri concernenti funzionari di alto livello della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria e la maggior parte di questi casi faceva riferimento a periodi di incompatibilità.

Il Comitato etico ha anche svolto un ruolo fondamentale nell’elaborazione di un nuovo quadro etico comune, completo e aggiornato per tutti i funzionari di alto livello della BCE, inclusi i membri del Consiglio di vigilanza. A dicembre 2018 il Consiglio direttivo ha approvato questo nuovo quadro etico che è entrato in vigore a gennaio 2019. Esso riflette i principi e i valori fondamentali della BCE, tenendo appropriatamente conto delle sue specificità in quanto banca centrale, autorità di vigilanza e istituzione dell’UE. Inoltre, risponde alla richiesta del Parlamento europeo e alle raccomandazioni del Mediatore europeo.

5.7 Applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza

Nel corso del 2018 l’applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza ha riguardato in particolare lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[66].

In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza della BCE, lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need‑to‑know”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. In molti casi, l’accesso a informazioni riservate viene autorizzato direttamente dalla funzione della BCE titolare dell’informazione stessa, conformemente alla Decisione BCE/2014/39, che prevede che tale accesso possa essere accordato direttamente dalla funzione interessata nel caso di dati anonimizzati o non sensibili in termini di policy. Non è stato necessario alcun intervento da parte del Comitato esecutivo per risolvere conflitti di interesse. Secondo quanto disposto dalla citata decisione, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati relativi a singole banche (ad esempio modelli FINREP e COREP[67] o altri dati non elaborati) o valutazioni sensibili in termini di policy. Al fine di garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in esame, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Non si sono verificati problemi legati alla separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

5.8 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

5.8.1 Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

Ai sensi del regolamento quadro sull’MVU, la BCE è responsabile dell’organizzazione della raccolta e del controllo di qualità dei dati di vigilanza trasmessi dagli enti vigilati[68]. L’obiettivo principale è garantire che le autorità di vigilanza bancaria utilizzino dati aggiornati e attendibili.

I dati di vigilanza sono raccolti e condivisi con le parti interessate sulla base di un approccio sequenziale che coinvolge le ANC

Il flusso di dati segue un “approccio sequenziale”[69] secondo il quale la BCE opera in stretta cooperazione con le ANC, che sono le prime destinatarie delle segnalazioni prudenziali trasmesse dagli enti creditizi, nonché le prime a effettuare i controlli di qualità. Quando la BCE riceve le segnalazioni, le rende disponibili agli utilizzatori finali, quali i GVC e le funzioni orizzontali all’interno della vigilanza bancaria della BCE, attraverso il sistema di gestione delle informazioni per l’MVU (IMAS). Inoltre, alcuni dati forniti da un sottogruppo di enti creditizi (in prevalenza enti significativi) sono trasmessi automaticamente all’ABE e al Comitato di risoluzione unico al momento della ricezione. In aggiunta ai dati di vigilanza, la BCE raccoglie anche informazioni sugli stessi soggetti segnalanti (dati anagrafici), ad esempio il loro paese di residenza e il loro rapporto con altri enti che fanno parte di gruppi bancari. Dal 1° dicembre 2018 le ANC/BCN e la BCE hanno iniziato a trasmettere tutti i dati anagrafici e i relativi aggiornamenti direttamente attraverso il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD)[70].

In linea con la versione 2.7 degli schemi segnaletici dell’ABE (EBA reporting framework 2.7), che si applicano alla trasmissione di dati a partire dal 31 marzo 2018, le segnalazioni di vigilanza includono anche dati sulle esposizioni sovrane, informazioni dettagliate sulle perdite per rischi operativi e ulteriori metriche per il monitoraggio della liquidità. Essi riflettono inoltre i cambiamenti derivanti dall’IFRS 9. I dati aggiornati al 31 dicembre 2018 recepiscono la versione 2.8 degli schemi segnaletici dell’ABE, che introduce nuovi requisiti con riferimento alle segnalazioni prudenziali (COREP) e alle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) sulle segnalazioni relative alla risoluzione.

La qualità dei dati di vigilanza viene regolarmente valutata

La BCE valuta la qualità dei dati di vigilanza trasmessi in base alle norme tecniche di attuazione dell’ABE (ITS), agli esercizi di breve termine (Short‑Term Exercises, STE) e alle segnalazioni trimestrali sui crediti deteriorati. Nell’ambito delle attività di controllo dei dati e di valutazione della qualità, è stato istituito un processo di “escalation” la cui motivazione fondamentale è garantire che le segnalazioni di vigilanza rispettino i requisiti sulla qualità dei dati. Esso è stato progettato per assicurare che la risposta della BCE ai problemi di qualità dei dati, comprese le misure di vigilanza, sia adeguata, equa e dissuasiva. Inoltre, la BCE fornisce un "cruscotto" operativo che illustra la valutazione della qualità dei dati segnalati da ciascun ente e che consente alle diverse autorità di vigilanza di mettere a confronto i rispettivi risultati.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE vengono pubblicati i dati di vigilanza aggregati e specifiche informative di terzo pilastro

Oltre agli strumenti per la qualità dei dati, la BCE produce periodicamente alcuni set di dati di vigilanza, indicatori chiave di rischio (key risk indicators) e rapporti per la vigilanza. Ogni trimestre sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE vengono pubblicati dati aggregati relativi agli enti significativi al più elevato livello di consolidamento. Nel 2018, la pubblicazione è stata notevolmente migliorata per tener conto dell’introduzione dell’ultimo schema segnaletico dell’ABE e della maggiore attenzione di analisti e operatori di mercato. Attualmente include nuovi indicatori come le attività di livello 1, livello 2 e livello 3, le esposizioni complessive verso le amministrazioni pubbliche e i parametri IRB sul rischio di credito. Ogni anno la BCE pubblica, inoltre, gli indici di solvibilità e di leva finanziaria divulgati dalle singole banche conformemente agli obblighi di terzo pilastro. Nel 2018 questa pubblicazione è stata ampliata fino a includere informazioni sulle attività ponderate per il rischio, suddivise per tipologia di rischio e metodo di calcolo, per istituzioni di rilevanza sistemica a livello globale e altri enti di rilevanza sistemica vigilati dalla BCE. Questa maggiore trasparenza consente alle parti interessate un raffronto significativo fra parametri prudenziali.

5.8.2 I dati statistici disponibili per uso prudenziale

Dati statistici a livello di strumento disponibili per uso prudenziale

In aggiunta ai dati segnalati alle autorità di vigilanza, informazioni statistiche riservate[71] possono altresì essere rese disponibili a scopo prudenziale. Tali informazioni comprendono, ad esempio, i dati relativi agli strumenti di AnaCredit[72] e alle segnalazioni statistiche sui mercati monetari (money market statistical reporting, MMSR)[73], che integrano la copertura degli strumenti finanziari detenuti dagli enti vigilati dalla BCE.

Nel 2018 è stato avviato AnaCredit, che raccoglie informazioni sui singoli prestiti nell’area dell’euro

AnaCredit raccoglie, da tutti i paesi dell’area dell’euro, i dati armonizzati sui singoli prestiti concessi dagli istituti di credito. La rilevazione è stata avviata nel quarto trimestre del 2018 con dati inizialmente provenienti da un insieme di paesi; si prevede che i dati riguardanti tutti i paesi dell’area dell’euro siano disponibili entro la fine del primo trimestre del 2019. Riguardo ai debitori, i dati attengono al credito concesso alle persone giuridiche, che includono società non finanziarie, agenzie governative e istituzioni finanziarie. Per quanto concerne gli strumenti, i dati coprono i depositi (tranne le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine), scoperti, debito da carta di credito, credito rotativo (diverso da scoperti e debito da carta di credito), linee di credito (diverse dal credito rotativo), operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, crediti commerciali attivi, leasing finanziari e altri prestiti. Oltre a fornire dati sul rischio di controparte e sul suo stato di default, le informazioni fornite da AnaCredit dovrebbero permettere alle autorità di vigilanza di identificare i rischi derivanti da significative concentrazioni di debitori, monitorare e valutare il rischio di credito negli enti vigilati e svolgere un’analisi dettagliata delle esposizioni deteriorate o dell’adeguatezza delle garanzie. Anche se i benefici che AnaCredit offre alle autorità di vigilanza nella valutazione del rischio di credito sono evidenti, l’attuale quadro di riferimento ha diversi limiti che potrebbero impedirne l’uso estensivo da parte delle stesse autorità. In particolare queste limitazioni includono il livello di consolidamento (informazioni disponibili soltanto a livello di singolo ente), la copertura di controparti e strumenti (ad esempio, nessuna informazione sulle famiglie o su derivati/voci fuori bilancio) e le soglie di rilevanza (ad esempio, disallineamenti fra AnaCredit e le statistiche di vigilanza). Nella preparazione delle fasi successive di AnaCredit si indagherà su come superare tali limiti.

L’MMSR fornisce dati sulle singole transazioni

La base dati MMSR è stata avviata il 1° luglio 2016. Essa fornisce dati sulle singole operazioni in differenti segmenti del mercato monetario: transazioni garantite e non garantite, swap in valuta e swap sul tasso overnight in euro. In tutto, 50 istituti di credito dell’area dell’euro (residenti in dieci paesi dell’area) trasmettono le relative segnalazioni che coprono transazioni fra soggetti segnalanti e altre istituzioni finanziarie (ad esempio, banche centrali, altri intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e fondi pensione), amministrazioni pubbliche e società non finanziarie classificate come “all’ingrosso” secondo il quadro di riferimento di Basilea III ai fini del coefficiente di copertura della liquidità. I dati dell’MMSR integrano i dati di vigilanza sulle esposizioni creditizie garantite e non garantite. Forniscono inoltre informazioni sulle operazioni di swap sul tasso overnight e di swap in valuta.

5.8.3 La gestione delle informazioni nell'ambito dell’MVU: l’applicativo IMAS

Nel 2018 il sistema di gestione delle informazioni per l’MVU (IMAS) ha subito cambiamenti rilevanti. Fra questi vi sono i nuovi moduli per lo SREP e per la tracciabilità e il monitoraggio dei rilievi e delle relative misure di vigilanza definiti nelle decisioni e nei provvedimenti operativi della BCE. Inoltre, i cambiamenti includono una nuova base dati a supporto dell’attività di validazione dei modelli interni e un nuovo modulo per le attività correnti di monitoraggio dei modelli interni e per le segnalazioni relative a procedure di enforcement e sanzionatorie, incluse le segnalazioni di potenziali violazioni.

In aggiunta alle attività legate all’MVU, ora IMAS offre supporto anche all’SRB e alle autorità di risoluzione nazionali (ARN) per lo svolgimento dei propri compiti: è la piattaforma usata sia dall’MVU sia dall’SRM per la condivisione di informazioni, come stabilito dal relativo protocollo d'intesa.

6 Relazione sull’utilizzo del budget

Il regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel bilancio della BCE[74]. L’organo responsabile dell’approvazione del budget della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo, di concerto con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (Budget Committee, BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le BCN dell’Eurosistema e della BCE. Il BUCOM assiste il Consiglio fornendo valutazioni sui documenti di resoconto riguardanti il budget della BCE e il relativo monitoraggio.

Per il 2019 la BCE prevede che l’incremento delle spese continuerà principalmente per effetto della vigilanza diretta sugli enti significativi. Le spese indicate nel budget per compiti ordinari si sono stabilizzate; permangono tuttavia alcuni fattori esterni, in particolare l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, che richiedono un aumento di risorse per il prossimo anno. Informazioni sull’incremento degli organici approvato per la vigilanza bancaria della BCE sono riportate nella sezione 5.5 del presente rapporto.

6.1 Spese relative al 2018

Le spese sostenute dalla BCE nello svolgimento dei compiti connessi con la vigilanza comprendono principalmente i costi sostenuti direttamente dalle Direzioni Generali deputate a svolgere i compiti di vigilanza bancaria. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle aree operative di supporto esistenti presso la BCE[75].

Nel 2018 le spese sono state sostanzialmente in linea con le stime

Nell’aprile 2018 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione della BCE sull’importo da recuperare tramite i contributi previsti per le attività di vigilanza nel 2018. Tale decisione ha fissato la stima della spesa annuale per i compiti di vigilanza bancaria a 502,5 milioni di euro[76]. Alla fine del 2018 la spesa sostenuta dalla BCE per le attività di vigilanza è risultata pari a 517,8 milioni di euro, un valore superiore solo del 3 per cento rispetto alle stime di aprile 2018, ma più vicino a quanto previsto nel budget rispetto al 2017. Secondo il Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza, il conseguente disavanzo di 15,3 milioni di euro sarà incluso nell’importo totale da richiedere nel 2019[77].

Tavola 8

Costo delle attività di vigilanza della BCE per funzione (2018‑2016)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

La BCE raggruppa le proprie spese utilizzando una classificazione per funzioni. Per quanto riguarda le attività di vigilanza tale classificazione prevede principalmente:

  • la vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi;
  • la supervisione sulla vigilanza su banche e gruppi bancari meno significativi (vigilanza indiretta);
  • lo svolgimento di compiti trasversali e servizi specialistici.

La classificazione è definita sulla base dei costi sostenuti dalle aree operative della BCE responsabili per i rispettivi compiti di vigilanza. Per ciascun gruppo, le spese riportate includono la ripartizione dei servizi condivisi forniti dalle aree operative di supporto. La BCE impiega inoltre queste classificazioni per identificare la suddivisione degli importi da riscuotere, attraverso i contributi annuali, dagli enti creditizi vigilati in base al loro status di enti significativi o meno significativi. La metodologia per la suddivisione dei contributi, delineata nell’articolo 8 del regolamento in materia, stabilisce che le spese collegate a compiti trasversali e servizi specialistici siano ripartite in misura proporzionale, rispettivamente, sulla base del costo pieno della vigilanza diretta sugli enti significativi e di quello della supervisione sulla vigilanza sugli enti meno significativi.

La categoria di spesa “vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi” comprende principalmente i costi della partecipazione della BCE ai GVC e alle ispezioni in loco. Comprende inoltre le spese legate al progetto pluriennale TRIM e alle attività microprudenziali collegate alle prove di stress biennali per gli enti significativi nel 2018. La supervisione sulla vigilanza su banche e gruppi bancari meno significativi comprende compiti autorizzativi e di supervisione. I compiti trasversali e i servizi specialistici comprendono attività quali i lavori del Segretariato del Consiglio di vigilanza, le attività macroprudenziali (incluse quelle collegate alle prove di stress), la formulazione delle politiche di vigilanza, i servizi statistici e i servizi legali dedicati.

Tavola 9

Costo della vigilanza bancaria della BCE per categoria di spesa (2018‑2016)

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

La maggior parte dei costi sostenuti per le attività di vigilanza sono legati a stipendi e benefici, insieme alle spese per la locazione e la manutenzione degli immobili e ad altri costi concernenti il personale come quelli per i viaggi di lavoro e le attività di formazione.

Nel 2018 la BCE ha adottato un approccio conservativo nella stima delle spese per i compiti di vigilanza bancaria da recuperare tramite i contributi a carico degli enti creditizi. Il lieve superamento, pari al 3 per cento, degli importi di spesa previsti deriva per la maggior parte da un più elevato tasso di impiego dell’organico approvato dalla BCE, che ha portato a un corrispondente aumento delle spese legate agli immobili e delle attività come viaggi di lavoro e servizi di consulenza.

In aggiunta alle risorse interne, la BCE ha necessità di ricorrere a servizi di consulenza esterna a sostegno dello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono impiegate per fornire competenze specialistiche o consulenze integrate, con la supervisione di una guida interna qualificata, per far fronte a temporanee carenze di risorse. Nel complesso, la BCE ha speso 75,8 milioni di euro in servizi di consulenza per compiti di vigilanza nel 2018. Nel 2018 l’attività che da sola ha richiesto il maggior apporto in termini di consulenze esterne è stato il TRIM, i cui costi hanno raggiunto i 45,7 milioni di euro; 9,2 milioni di euro sono inoltre stati spesi in risorse esterne per le prove di stress biennali, al fine di integrare gli FTE distaccati dalle ANC e il personale interno della BCE. Come illustrato nella sezione 5.5 del presente rapporto, il Consiglio direttivo ha deciso di incrementare l’organico a partire dal 2019 per internalizzare le risorse destinate alle attività legate alle prove di stress, precedentemente svolte ricorrendo al supporto di consulenze esterne. Le restanti spese per consulenza sono state impiegate principalmente per lo svolgimento di compiti di vigilanza ispettiva “ordinaria”, comprendenti le missioni cross‑border, la valutazione del livello di preparazione delle banche all’impatto dei cambiamenti legati all’IFRS9, le valutazioni approfondite (comprehensive assessment) e le attività preparatorie in corso legate alla Brexit.

6.2 Regime di contribuzione per il 2018

Insieme al regolamento sull’MVU, il regolamento sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi definisce i criteri per: a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; b) calcolare l’importo dovuto da ciascun ente vigilato; c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Aggiornamento sulla revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE

L’esito della revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE, attualmente in corso, sarà pubblicato entro aprile 2019. Con la pubblicazione saranno illustrate le modifiche al regolamento sui contributi proposte dalla BCE e sarà avviata una consultazione pubblica in merito. Le modifiche, che recepiscono i commenti pervenuti nel corso della consultazione pubblica relativa alla revisione del regime di contribuzione avvenuta nel 2017, prevedono una maggiore proporzionalità delle misure destinate agli enti meno significativi di più piccole dimensioni, miglioramenti di processo che comprendono uno snellimento della procedura di raccolta dei dati statistici (utilizzati ai fini del calcolo dei fattori di contribuzione) e chiarimenti su alcuni aspetti del regime contributivo. Si prevede che il regolamento modificato sarà già entrato in vigore quando saranno calcolati i contributi annuali per le attività di vigilanza relativi al periodo di contribuzione 2020.

Importo totale dovuto

I contributi riscossi dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza ammontano a 474,8 milioni di euro

Nell’aprile 2018 la BCE ha stabilito un ammontare totale pari a 474,8 milioni di euro per i contributi a copertura delle spese previste per lo svolgimento dei compiti di vigilanza. L’importo si basa sulla spesa prevista per l’intero 2018, pari a 502,5 milioni di euro, e tiene conto: a) dell’avanzo di 27,9 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2017 e b) del rimborso di 0,2 milioni di euro (netti) ad alcuni enti creditizi per precedenti periodi di contribuzione.

L’importo da riscuotere attraverso i contributi annuali è suddiviso in due parti, in relazione alla classificazione degli enti creditizi vigilati come significativi o meno significativi, in maniera commisurata all’intensità dell’azione di vigilanza assolta dalla BCE.

Tavola 10

Introiti totali da compiti di vigilanza bancaria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Come illustrato nella sezione 6.1, vi è un disavanzo di 15,3 milioni di euro che deriva dalla differenza tra la spesa effettiva sostenuta per le attività di vigilanza bancaria nel 2018 e quella stimata nello stesso anno. Tale disavanzo sarà considerato nel calcolo dell’importo totale da richiedere nel 2019 e sarà ripartito tra le due categorie degli enti significativi e meno significativi in base al rapporto dei costi effettivi imputati alle funzioni interessate nel 2018, pari al 91 per cento per gli enti significativi e al 9 per cento per quelli meno significativi.

L’importo totale riscosso nei passati periodi di contribuzione ha beneficiato del riporto degli importi inutilizzati derivanti dagli anni precedenti, che hanno pertanto ridotto l’incidenza degli incrementi di spesa annuali. Poiché l’importo totale da riscuotere nel 2019 comprenderà la copertura di un disavanzo (che comporta un aumento dell’importo da riscuotere) e non un avanzo (che lo riduce), si prevede che l'importo totale per l’anno a venire aumenterà in misura maggiore rispetto all’incremento di spesa annuale.

Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di singolo ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale forniti da tutti gli enti vigilati, con data di riferimento 31 dicembre dell’anno precedente. Il contributo di vigilanza calcolato per singola banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali da effettuarsi nell’ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Figura 5

La componente variabile del contributo dipende dalla rilevanza e dal profilo di rischio della banca

Il contributo di vigilanza è fissato al più elevato livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU. Il contributo è costituito da una componente variabile e da una componente minima. Quest’ultima si applica a tutte le banche in misura uguale e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare[78].

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni nella qualificazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo, o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente o c) revoca di un’autorizzazione esistente. Le variazioni legate a precedenti periodi di contribuzione, che hanno portato a nuove decisioni da parte della BCE in merito ai contributi di vigilanza, sono state pari a 0,3 milioni di euro nel 2018.

Maggiori informazioni in merito ai contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE, le cui pagine sono aggiornate periodicamente e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

6.3 Altri introiti legati a compiti di vigilanza bancaria

La BCE è autorizzata a imporre sanzioni amministrative ai soggetti vigilati in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa prudenziale bancaria dell’UE, incluse le decisioni di vigilanza della BCE. Tali entrate non vengono computate nel calcolo del contributo annuale di vigilanza. Il regolamento sui contributi garantisce che né i risarcimenti per danni pagabili a terzi, né le sanzioni amministrative pagabili alla BCE da parte degli enti vigilati abbiano alcuna influenza sui contributi di vigilanza. Le sanzioni amministrative sugli enti vigilati sono registrate come entrate nel conto economico della BCE. Nel 2018 l’introito derivante da sanzioni sugli enti vigilati è stato pari a 6,0 milioni di euro.

7 Strumenti giuridici adottati dalla BCE

Il seguente elenco riporta gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel 2018 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché altri atti rilevanti.

7.1 Regolamenti della BCE

BCE/2018/26
Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca centrale europea del 21 novembre 2018 sull’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 55).

7.2 Altri strumenti giuridici della BCE

BCE/2017/44
Raccomandazione della Banca centrale europea del 28 dicembre 2017 sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 8 dell’11.1.2018, pag. 1).

BCE/2018/6
Decisione (UE) 2018/228 della Banca centrale europea del 13 febbraio 2018, recante modifica della decisione (UE) 2017/936 che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 18).

BCE/2018/10
Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea del 15 marzo 2018 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 105).

BCE/2018/11
Decisione (UE) 2018/547 della Banca centrale europea del 27 marzo 2018 che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 110).

BCE/2018/12
Decisione (UE) 2018/667 della Banca centrale europea del 19 aprile 2018 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza nell’anno 2018 (GU L 111 del 2.5.2018, pag. 3).

8 Il settore bancario europeo in cifre

Nel 2018 è stata ampliata l’offerta di statistiche di vigilanza

Da dicembre 2016 la BCE pubblica sul sito Internet della vigilanza bancaria statistiche sulla composizione del bilancio, sulla redditività, sulla solvibilità e sul rischio di credito degli enti significativi. La pubblicazione è stata notevolmente arricchita nel 2018 a seguito dell’introduzione dell’ultimo quadro di segnalazione dell’ABE e del mutare dei temi di maggior interesse per gli analisti e gli operatori di mercato. Sono stati inclusi nuovi indicatori, come le attività di livello 1, livello 2 e livello 3, le esposizioni complessive verso le amministrazioni pubbliche e i parametri IRB sul rischio di credito. Queste statistiche di vigilanza sono pubblicate con cadenza trimestrale e comprendono scomposizioni per area geografica e per classificazione delle banche.

Alcune importanti statistiche relative al periodo in esame sono riportate di seguito. Va precisato che il campione di banche utilizzato nei diversi periodi di riferimento varia, in virtù del fatto che la lista degli enti significativi tende a subire modifiche nel corso dell’anno.

Negli ultimi periodi di segnalazione i coefficienti patrimoniali medi si sono mantenuti stabili

Negli ultimi periodi di segnalazione i coefficienti patrimoniali medi si sono mantenuti stabili (cfr. tavola 11). Il coefficiente patrimoniale complessivo si è collocato al 17,83 per cento nel terzo trimestre del 2018, lievemente in ribasso rispetto al 17,97 per cento registrato dodici mesi prima. Un andamento analogo si può osservare con riferimento al coefficiente CET1, mentre il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1) è passato dal 15,32 per cento del terzo trimestre del 2017 al 15,40 per cento nel terzo trimestre del 2018. Il coefficiente di leva finanziaria è lievemente diminuito, sia nella definizione transitoria che in quella a pieno regime. Il coefficiente di copertura della liquidità si è collocato al 140,93 per cento nel terzo trimestre del 2018, in rialzo dal 140,34 per cento registrato dodici mesi prima.

Tavola 11

Coefficiente patrimoniale complessivo e sue componenti, coefficiente di leva finanziaria e coefficiente di copertura della liquidità, per periodo di riferimento

(valori percentuali)

Fonte: BCE.
Note: enti significativi al livello più elevato di consolidamento per i quali sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP). Nello specifico, le banche erano 114 nel secondo e nel terzo trimestre del 2017, 111 nel quarto trimestre del 2017 e 109 nel primo e secondo trimestre del 2018. Il numero degli enti considerati in ciascun periodo di riferimento riflette le variazioni apportate all’elenco degli enti significativi a seguito delle valutazioni della vigilanza bancaria della BCE (che generalmente vengono svolte con frequenza annuale) e a fusioni e acquisizioni.

La qualità degli attivi delle banche è ulteriormente migliorata nel corso del 2018

Anche la qualità degli attivi delle banche è migliorata e l’incidenza complessiva dei crediti deteriorati è costantemente diminuita, dal 5,15 per cento nel terzo trimestre del 2017 al 4,17 per cento nel terzo trimestre del 2018 (cfr. grafico 13).

Grafico 13

Qualità degli attivi: crediti deteriorati e anticipazioni per periodo di riferimento

Fonte: BCE.
Nota: campione come da tavola 11.

Le attività e passività totali delle banche (cfr. grafico 14 e grafico 15) riflettono i dati relativi al (mutato) campione di enti creditizi esaminati in momenti specifici. Alla luce di quanto sopra, le principali voci di bilancio sono rimaste stabili nel tempo, nonostante la composizione delle attività mostri una tendenza al rialzo per la voce “prestiti e anticipazioni” e una tendenza al ribasso per le voci “strumenti di capitale” e “derivati”. Inoltre, la composizione delle passività mostra una tendenza al ribasso per i “derivati” e un lieve aumento per i “depositi”.

Grafico 14

Composizione delle attività per periodo di riferimento

(miliardi di euro)

Grafico 15

Composizione delle passività e dei titoli azionari per periodo di riferimento

(miliardi di euro)

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I dati contenuti in questo rapporto sono aggiornati al 31 dicembre 2018.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE un glossario multilingue nella sezione Glossary.

HTML ISBN 978-92-899-3580-7, ISSN 2443-5848, doi: 10.2866/04866, QB-BU-19-001-IT-Q

  1. Per maggiori dettagli, cfr. l’indagine sul credito bancario nell'area dell’euro.
  2. I coefficienti patrimoniali CET1 in regime di piena attuazione sono calcolati utilizzando regole armonizzate che non tengono conto degli accordi transitori specificati nel CRR o nella CRD.
  3. Cfr. la presentazione dei risultati finali della prova di stress a livello dell'MVU del 2018.
  4. Per una panoramica sui risultati, cfr. la sezione 1.1 di questo rapporto e la pubblicazione da parte dell’ABE dei risultati della prova di stress condotta a livello di UE nel 2018.
  5. Questa variazione determina un’inversione di tendenza rispetto al forte aumento dei proventi di negoziazione nell’anno precedente.
  6. Questi dati si basano su informazioni raccolte ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 del 16 aprile 2014 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti ai fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1) e al Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea del 17 marzo 2015 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
  7. L’indirizzo strategico si riferisce alla capacità degli organi di gestione della banca di intraprendere azioni mirate al conseguimento di obiettivi di lungo periodo, inclusi aspetti quali l’efficienza dei processi e la buona governance.
  8. Più precisamente, attraverso l’allentamento dei criteri per la concessione del credito, l’offerta di nuovi prodotti o l’ingresso in nuovi segmenti di mercato, l’incremento della concentrazione e la determinazione aggressiva dei prezzi dei prestiti.
  9. Ad esempio, quelli che derivano dalla digitalizzazione, dalle vulnerabilità legate alla condotta personale e dagli effetti dell’ottimizzazione dei costi sulla possibilità di svolgere funzioni di controllo o altre fonti di rischio rilevanti che derivino dalle decisioni strategiche della banca.
  10. Cfr. per maggiori dettagli Financial stability implications of IFRS 9, CERS, 2017.
  11. Queste raccomandazioni sono entrate in vigore a luglio 2018.
  12. Per maggiori dettagli, cfr. il riquadro 1 Prove di stress condotte nel 2018.
  13. La data di riferimento per l’analisi è il 15 ottobre 2018.
  14. La versione rivista del capitolo sulle tematiche generali della Guida della BCE sui modelli interni è stata pubblicata il 15 novembre 2018, in seguito a una consultazione pubblica condotta tra marzo e maggio 2018. I restanti capitoli (che riguardano i rischi di credito, di mercato e di controparte) attualmente sono in fase di aggiornamento, in seguito a una consultazione pubblica condotta tra settembre e novembre 2018, e dovrebbero essere pubblicati nella prima metà del 2019.
  15. Un aggiornamento provvisorio di questa panoramica è stato condiviso con gli enti per offrire loro un quadro più ampio, utile per mettere in prospettiva le prime decisioni ricevute in relazione al TRIM.
  16. Sono escluse le ispezioni in loco annullate.
  17. Sono escluse le decisioni in merito al follow‑up delle disposizioni accessorie.
  18. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  19. Negli standard di vigilanza comuni sulla pianificazione di vigilanza sono stati incorporati alcuni emendamenti puntuali relativi alle scadenze per le segnalazioni da parte delle ANC.
  20. Tali orientamenti si applicano dal 31 marzo 2017.
  21. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione 2.5.
  22. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione 4.1.5.
  23. Hanno preso il via i programmi riguardanti Malta, Francia e Italia.
  24. Gli uffici dedicati ai singoli paesi sono le unità organizzative della BCE responsabili della cooperazione periodica e continua con le ANC.
  25. Tale schema, sviluppato congiuntamente e periodicamente aggiornato dalla BCE e dalle ANC, classifica gli enti creditizi meno significativi attribuendo loro una priorità bassa, media o elevata, a seconda della rischiosità intrinseca dell’ente e del potenziale impatto sul sistema finanziario nazionale di appartenenza. Di conseguenza, il livello e l’intensità delle attività di vigilanza e supervisione sono allineati con il livello di priorità assegnato all’ente.
  26. Le disposizioni accessorie possono essere accluse alle decisioni di autorizzazione della BCE per fronteggiare specifiche problematiche di vigilanza individuate nel corso della valutazione. Tali disposizioni possono essere vincolanti o non vincolanti ed essere rivolte all’ente, a uno dei soci autorizzati a detenere una partecipazione qualificata o alla ANC incaricata della supervisione diretta nel caso di enti creditizi meno significativi.
  27. Le linee guida per le ANC sugli obblighi di segnalazione per gli enti meno significativi chiariscono i criteri e gli aspetti procedurali per le segnalazioni periodiche e ad hoc che le ANC trasmettono alla BCE in relazione a tali enti.
  28. Che riguardano sia gli enti significativi sia gli enti meno significativi.
  29. Per ulteriori dettagli, cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2015.
  30. Gli otto G-SII identificati sono BNP Paribas (FR), Groupe Crédit Agricole (FR), Deutsche Bank (DE), ING Bank (NL), Banco Santander (ES), Société Générale (FR), UniCredit Group (IT) e Groupe BPCE (FR).
  31. Per maggiori dettagli, cfr. Macroprudential Bulletin, numero 3, BCE, giugno 2017.
  32. Anche il Comitato di risoluzione unico può procedere a tale determinazione, ma solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e soltanto nel caso in cui la BCE stessa non proceda a tale valutazione entro tre giorni di calendario dalla ricezione di tale informativa.
  33. Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 1, punto 4, della legge in materia di enti creditizi della Lettonia.
  34. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
  35. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, comma 8, lettera a) della direttiva, questi ultimi sono definiti indisponibili laddove le autorità amministrative competenti abbiano concluso che a loro avviso l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non risulta per il momento in grado di rimborsare il deposito e non presenta, allo stato attuale, la prospettiva di poterlo fare.
  36. Cfr. il comunicato stampa della CSSF del 9 marzo 2018.
  37. Cfr. il comunicato stampa del 19 febbraio 2018 con cui la BCE ha dato istruzioni all’autorità di vigilanza nazionale affinché imponesse una moratoria a ABLV Bank “ECB instructs national supervisor to impose moratorium on ABLV Bank”.
  38. Cfr. il comunicato stampa del 24 febbraio 2018 con cui l’SRB ha annunciato di non aver adottato azioni di risoluzione in relazione a ABLV Bank AS e alla sua controllata in Lussemburgo ABLV Bank, S.A. “The Single Resolution Board does not take resolution action in relation to ABLV Bank, AS and its subsidiary ABLV Bank Luxembourg S.A”.
  39. Cfr. il comunicato stampa del 24 febbraio 2018 con cui la BCE ha dichiarato ABVL Bank in dissesto o a rischio di dissesto “ECB determined ABLV Bank was failing or likely to fail”.
  40. Cfr. il comunicato stampa del 25 febbraio 2018 con cui la FCMC ha adottato la decisione sull’indisponibilità dei depositi presso ABVL Bank AS “FCMC adopts decision on unavailability of deposits at ABLV Bank AS” e il comunicato stampa con cui la CSSF e il Fondo di garanzia dei depositi lussemburghese hanno stabilito l’indisponibilità dei depositi presso ABVL Bank, S.A “The CSSF determines the unavailability of deposits at ABLV Bank Luxembourg S.A”.
  41. Lettera all’on. Sven Giegold” del 3 maggio 2018; “lettera al Presidente del Bundestag” dell’11 luglio 2018.
  42. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  43. Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
  44. Cfr. il protocollo d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni “Memorandum of understanding between the Single Resolution Board and the European Central Bank in respect of cooperation and information exchange”.
  45. I criteri sono definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
  46. L’elenco degli enti significativi e meno significativi pubblicato a dicembre 2018 riflette le decisioni sulla significatività notificate agli enti vigilati prima del 14 dicembre 2018 e altre modifiche ed evoluzioni nelle strutture dei gruppi entrate in vigore prima del 1° novembre 2018.
  47. Articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU.
  48. Un’autorizzazione decade quando, ove previsto dall’ordinamento nazionale, essa cessa di esistere senza che sia necessaria una decisione formale a tal fine; è un effetto giuridico che si attiva al verificarsi di un evento specifico ben definito, ad esempio l’espressa rinuncia all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte dell’ente; o se lo stesso cessa di esistere, a seguito, ad esempio, di una fusione con un’altra società.
  49. Il dato include un numero molto limitato (15) di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo.
  50. Alcune decisioni riguardano più di una procedura di autorizzazione (ad es. valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità di diversi esponenti dello stesso ente significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione). Alcune procedure di autorizzazione non richiedono una decisione formale da parte della BCE: è il caso soprattutto delle procedure di passaporto e di decadenza dell’autorizzazione.
  51. Queste procedure fanno riferimento alla valutazione degli esponenti degli organi con funzione di gestione e controllo, che rientra nel quadro generale di delega dei poteri decisionali approvato nella Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea del 16 novembre 2016 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di requisiti di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2016/42).
  52. La voce “gestione del rischio e controlli interni” comprende i meccanismi e i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi cui è o potrebbe essere esposto. La voce “struttura organizzativa” indica la misura in cui un ente possiede sfere di competenza ben definite, trasparenti e coerenti.
  53. I modelli operativo-contabili sono impiegati dalle banche per centralizzare i rischi a cui esse si espongono in varie sedi operative presso determinati hub di negoziazione e gestione dei rischi così da rendere la gestione del rischio efficiente in termini di costi.
  54. Uno dei 29 Principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria, il principio 29 “Uso illecito di servizi finanziari” non è stato incluso nell’esercizio in quanto la BCE non è competente in materia di contrasto al riciclaggio. I restanti 28 principi riguardano complessivamente 216 criteri essenziali e 17 criteri aggiuntivi.
  55. Il programma FSAP nazionale relativo al Belgio è stato concluso prima di quello relativo all’area dell’euro. Esso conteneva raccomandazioni pertinenti anche per l’MVU, in particolare per quanto concerne la vigilanza sui conglomerati finanziari, la sorveglianza sui modelli interni, la classificazione dei prestiti e gli accantonamenti nonché la necessità di una cauta transizione all’unione bancaria.
  56. Parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018 relativo alla revisione del trattamento prudenziale delle imprese di investimento (CON/2018/36); Parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (CON/2018/37); Parere della Banca centrale europea del 12 luglio 2018 su una proposta di regolamento relativa alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (CON/2018/32); Parere della Banca centrale europea del 7 dicembre 2018 su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (CON/2018/55).
  57. Opinion of the European Banking Authority on preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, ABE, 25 giugno 2018.
  58. Cfr. la sezione “Model validation” dedicata alla convalida dei modelli sul sito Internet dell’ABE.
  59. Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
  60. Cfr. la sezione “ECB compliance with EBA guidelines and recommendations” sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.
  61. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  62. La Commissione amministrativa del riesame è composta da cinque membri: Jean-Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), Javier Arístegui, André Camilleri e Edgar Meister; vi sono inoltre due supplenti: René Smits e Ivan Šramko.
  63. Aree operative della BCE che coadiuvano le attività di vigilanza.
  64. Cfr. la definizione di missioni cross‑border e miste nella sezione 1.6.
  65. I contratti ESCB/IO (Sistema europeo di banche centrali e Organizzazioni internazionali − European System of Central Banks and International Organisations) sono contratti BCE a breve termine disponibili esclusivamente per: le 28 banche centrali nazionali del SEBC, le autorità nazionali competenti, le agenzie e istituzioni pubbliche europee e le istituzioni pubbliche internazionali (ad esempio l’FMI, la Banca dei regolamenti internazionali e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo).
  66. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  67. Le segnalazioni finanziarie (FINancial REPorting, FINREP) e quelle prudenziali (COmmon REPorting, COREP) fanno parte del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. FINREP è il quadro di riferimento per la raccolta di informazioni finanziarie dagli enti creditizi, di cui si riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). COREP è il quadro di riferimento per la raccolta, anch’essa in formato standardizzato, di informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dati di dettaglio su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché quelli sui grandi fidi.
  68. Cfr. articolo 140, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.
  69. Si tratta di un quadro di riferimento per la trasmissione dei dati di vigilanza dalle banche alle ANC, dalle ANC alla BCE e dalla BCE all’ABE.
  70. RIAD è una base dati condivisa che sfrutta una piattaforma usata in comune all’interno del SEBC e dell’MVU. È progettata per conservare dati di riferimento su soggetti giuridici e altre entità istituzionali (statistiche), principalmente filiali, e sulla relazione fra di esse.
  71. La base giuridica è il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, modificato dal regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2015/373 del Consiglio.
  72. La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) e l’indirizzo BCE/2017/38.
  73. La base giuridica è il regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE, del 26 novembre 2014 (BCE/2014/48), modificato dal regolamento (UE) n.1599/2015 della BCE del 10 settembre 2015 (BCE/2015/30).
  74. In conformità con l’articolo 29 del regolamento sull’MVU.
  75. Queste comprendono: la gestione degli stabili, delle risorse umane, i servizi amministrativi, la funzione bilancio di previsione e controllo, la contabilità, i servizi legali, la comunicazione e i servizi di traduzione, la revisione interna e i servizi statistici e informatici.
  76. Decisione (UE) n. 2018/667 della BCE del 19 aprile 2018 sull’importo complessivo dei contributi annuali per la vigilanza nel 2018 (BCE/2018/12).
  77. Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  78. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato.
Segnalazioni whistleblowing