ABE | Autorità bancaria europea |
ABoR | Commissione amministrativa del riesame |
ANC | Autorità nazionale competente |
Autorità Bancaria Europea (ABE) | autorità indipendente dell’UE istituita il 1° gennaio 2011 nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria per assicurare una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti nel settore bancario dell’UE. Il suo compito primario è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europee per il settore bancario, con l’obiettivo di predisporre un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l’UE. |
Autorità nazionale competente (ANC) | autorità pubblica o organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ha il potere di esercitare, in virtù del diritto nazionale, la vigilanza sugli enti creditizi. |
Banche in dissesto o a rischio di dissesto | ci sono quattro motivi per cui una banca può essere dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto: a) non soddisfa più i requisiti di autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza; b) possiede più passività che attività; c) non è in grado di saldare i propri debiti alla scadenza; d) necessita di assistenza finanziaria pubblica straordinaria. Nel momento in cui una banca viene dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto, una delle condizioni indicate sopra deve essersi verificata o essere prossima a verificarsi. |
Basilea III | un insieme esaustivo di misure di riforma, elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria quale risposta alla crisi finanziaria del 2008. Basilea III sviluppa il corpus di norme di Basilea II, mira a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario. Le misure sono tese a migliorare la capacità del settore bancario di assorbire gli shock finanziari ed economici, migliorare la gestione dei rischi e la governance e rafforzare l’informativa e la trasparenza delle banche verso il pubblico. |
BCE | Banca centrale europea |
BCP | Principi fondamentali di Basilea |
BRM | Meccanismo di segnalazione delle violazioni |
BRRD | Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche |
CBVB | Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria |
CCyB | Riserve di capitale anticicliche |
CERS | Comitato europeo per il rischio sistemico |
CET1 | Capitale primario di classe 1 |
CGO | Ufficio conformità e governance |
CGUE | Corte di giustizia dell’Unione europea |
COI | Divisione Ispettorato della BCE |
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) | il principale organismo a livello mondiale per la regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e un forum di cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato mira a consolidare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi degli istituti bancari di tutto il mondo per favorire la stabilità finanziaria. Partecipano al CBVB le organizzazioni responsabili della vigilanza bancaria e le banche centrali. |
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) | organismo internazionale che promuove la stabilità finanziaria, coordinando le autorità finanziarie nazionali e gli organismi impegnati a definire standard internazionali per la formulazione di politiche solide in materia di regolamentazione e di supervisione degli enti creditizi e di altri settori finanziari. Il Consiglio favorisce condizioni di parità di trattamento, incoraggiando la coerente attuazione di tali politiche in ogni settore e giurisdizione. |
COREP | Segnalazioni prudenziali |
CRD | Direttiva sui requisiti patrimoniali |
Crediti deteriorati | secondo il paragrafo 145 dell’allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell’ABE sulle segnalazioni di vigilanza, sono considerati tali quelli che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi: a) esposizioni rilevanti scadute da più di 90 giorni; b) si giudica improbabile che il debitore, senza il ricorso all’escussione delle garanzie reali, adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti o dal numero di giorni di scaduto. |
CRR | Regolamento sui requisiti patrimoniali |
CRR/CRD IV | regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR) e Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive, CRD IV). Sono spesso denominati congiuntamente CRD IV. |
CSSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
Ente meno significativo | qualsiasi ente che è sottoposto alla vigilanza diretta delle ANC e alla vigilanza indiretta da parte della BCE. Di contro, gli enti significativi sono direttamente vigilati dalla BCE. |
Ente significativo | i criteri per stabilire la significatività di un ente, posto quindi sotto la vigilanza diretta della BCE, sono descritti nel regolamento sull’MVU e nel regolamento quadro sull’MVU. Un ente è classificato come significativo se soddisfa almeno uno di tali criteri. A prescindere dai suddetti criteri, l’ente può comunque essere classificato come significativo dall’MVU al fine di garantire l’attuazione omogenea di elevati standard di vigilanza. Nel complesso, la BCE vigila direttamente su 119 gruppi bancari significativi. |
ESCB/IO | Sistema europeo di banche centrali e Organizzazioni internazionali |
ESMA | Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati |
EUCLID | Infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza |
FCMC | Financial and Capital Market Commission |
FinCEN | Financial Crimes Enforcement Network |
FINREP | Segnalazioni finanziarie |
FOLTF | in dissesto o a rischio di dissesto |
FSAP | Programma di valutazione del settore finanziario |
FSB | Consiglio per la stabilità finanziaria |
FTE | Posizione equivalente a tempo pieno |
Gruppo di vigilanza congiunto (GVC) | team composto da personale della BCE e delle ANC, incaricato della vigilanza su un ente o un gruppo significativo. |
G SIB | Ente di rilevanza sistemica a livello globale |
G SII | Ente di importanza sistemica a livello globale |
GVC | Gruppo di vigilanza congiunto |
ICAAP | Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno |
IFRS | Principi internazionali di rendicontazione finanziaria |
ILAAP | Processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità |
IMAS | Sistema di gestione delle informazioni per l’MVU |
IMF | Infrastrutture dei mercati finanziari |
IPS | Sistemi di tutela istituzionale |
IRRBB | Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario |
IRT | Gruppi interni per la risoluzione |
ITS | Norme tecniche di attuazione |
JSS | Standard di vigilanza comuni |
LCR | Coefficiente di copertura della liquidità |
LSI | Ente creditizio meno significativo |
Meccanismo di vigilanza unico (MVU) | un meccanismo composto dalla BCE e dalle ANC degli Stati membri partecipanti per l’assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest’ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che è parte dell’Unione bancaria europea. |
MEP | Membro del Parlamento europeo |
MMSR | Segnalazioni statistiche sui mercati monetari |
Modello interno | qualsiasi sistema di misurazione e gestione del rischio applicato nel calcolo dei requisiti relativi ai fondi propri che è adottato da un ente creditizio e richiede l'autorizzazione preventiva dell’autorità competente in conformità con la parte terza del CRR. |
MoU | Protocollo d’intesa |
MREL | Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili |
MVU | Meccanismo di vigilanza unico |
NPL | Crediti deteriorati |
NRA | Autorità di risoluzione delle crisi |
ORC | Capacità di risanamento complessiva |
OSI | Ispezione in loco |
OSII | Altri enti di rilevanza sistemica |
Partecipazione qualificata | una partecipazione in un ente creditizio che rappresenti il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile l’esercizio di un’influenza significativa sulla gestione dell’ente creditizio. |
Piano di risanamento | le banche devono predisporre piani di risanamento per essere pronte a far fonte a eventuali difficoltà finanziarie e a ripristinare la sostenibilità economica in modo tempestivo nei periodi di tensione finanziaria. Il piano di risanamento deve definire un ampio insieme di opzioni di risanamento credibili e attuabili che consentano di ripristinare la sostenibilità economica, ad esempio attraverso il miglioramento della situazione patrimoniale o della posizione di liquidità. |
Piano di risoluzione | a differenza dei piani di risanamento, i piani di risoluzione non vengono elaborati dalle banche; sono invece predisposti e regolarmente aggiornati dall’SRB e dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Un piano di risoluzione rappresenta una descrizione esaustiva delle azioni di risoluzione credibili e attuabili che possono essere adottate nel quadro dell’SRM se la banca soddisfa tutte le condizioni per la risoluzione. Predispone le misure e i processi per un’eventuale risoluzione ordinata della banca assicurando la continuità delle sue funzioni essenziali. |
PIL | Prodotto interno lordo |
Procedura di non obiezione | processo decisionale standard stabilito dal regolamento sull’MVU per le attività di vigilanza della BCE. Il Consiglio di vigilanza della BCE adotta progetti di decisione, che sono sottoposti al Consiglio direttivo della BCE per l’adozione. Le decisioni possono considerarsi adottate, a meno che il Consiglio direttivo non obietti entro un determinato periodo di tempo, non superiore a dieci giorni lavorativi. |
Procedure comuni | procedure che riguardano sia gli enti significativi sia quelli meno significativi. Le procedure comuni consentono alla BCE di applicare il corpus unico di norme europeo in modo coerente. Le procedure comuni includono: il rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria a una banca di nuova costituzione o l’estensione di un’autorizzazione in essere; l’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione in una banca già esistente; la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. |
Procedure di passaporto | procedure connesse all’esercizio della libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di qualsiasi ente creditizio autorizzato e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le attività esercitate siano coperte da autorizzazione (ai sensi degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV). |
Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) | processo impiegato per guidare la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e per stabilire se, oltre ai requisiti minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri, informativa o liquidità, oppure altre misure prudenziali. |
Processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP) | insieme di strategie, politiche, processi e sistemi utilizzati dalle banche per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che le banche mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Le autorità competenti verificano l’ILAAP nell’ambito dello SREP. |
Processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) | insieme delle strategie e dei processi adottati dalle banche al fine di valutare e detenere nel tempo il capitale interno che esse ritengono adeguato (per importo, composizione e distribuzione) a coprire la natura e il livello dei rischi cui sono o possono essere esposte. Le autorità competenti verificano l’ICAAP nell’ambito dello SREP. |
Programma di revisione prudenziale (SEP) | per ogni ente significativo, il GVC redige un programma di revisione prudenziale che definisce i compiti e le attività di vigilanza principali per i successivi 12 mesi, il relativo calendario provvisorio e gli obiettivi, nonché la necessità di ispezioni in loco e indagini sui modelli interni. |
Regolamento quadro sull’MVU | assetto regolamentare che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito dell’MVU, come previsto nel regolamento sull’MVU. |
Regolamento sull’MVU | atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell’area dell’euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell’UE; costituisce uno dei principali elementi dell’Unione bancaria europea. Il regolamento sull’MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) | requisito per tutti gli enti creditizi dell’UE volto a consentire a questi ultimi di assorbire le perdite in caso di fallimento. Il requisito MREL è stato inserito dalla Commissione europea nella Direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD). Ha lo stesso obiettivo del requisito TLAC. Tuttavia, gli specifici requisiti patrimoniali prescritti dall’MREL sono calcolati in modo diverso, in base a criteri stabiliti dall’ABE. |
RTS | Norme tecniche di regolamentazione |
RWA | Attività ponderate per il rischio |
SEBC | Sistema europeo di banche centrali |
SEP | Programma di revisione prudenziale |
SI | Ente significativo |
SQA | Assicurazione della qualità della vigilanza |
SRB | Comitato di risoluzione unico |
SREP | Processo di revisione e valutazione prudenziale |
SRMR | Regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico |
SSG | Gruppo per la semplificazione dell’MVU |
TRIM | Analisi mirata dei modelli interni |
Unione bancaria | una delle componenti principali per il completamento dell’unione economica e monetaria. L’Unione bancaria consiste in un quadro finanziario integrato che comprende il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico e il corpus unico di norme, incluse quelle sui sistemi armonizzati di garanzia dei depositi, che potrebbero evolvere in un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo. |
Valutazione approfondita | controlli sulla situazione finanziaria di un istituto di credito che la BCE è tenuta a effettuare prima di assumere la vigilanza diretta sullo stesso. Le valutazioni approfondite contribuiscono a garantire che le banche siano adeguatamente capitalizzate e possano resistere a eventuali shock finanziari. La valutazione prevede un esame della qualità degli attivi e una prova di stress. |
Valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità | le autorità di vigilanza valutano i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che si candidano a far parte degli organi sociali degli enti creditizi. La BCE decide sui requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori delle 119 maggiori banche nell’area dell’euro, mentre le decisioni sui requisiti per gli enti meno significativi sono adottate dalle autorità nazionali di vigilanza, salvo nel caso di concessione di una nuova licenza bancaria. |