Risposte alle domande più frequenti sul progetto di indirizzo della BCE riguardante l’approccio di vigilanza delle ANC alla copertura delle NPE detenute da soggetti vigilati meno significativi
In cosa consiste la consultazione della BCE e perché viene indetta?
La BCE ha avviato una consultazione su un progetto di indirizzo rivolto alle autorità nazionali competenti (ANC). Elaborato congiuntamente dalla BCE e dalle ANC, l’indirizzo definisce un approccio di vigilanza armonizzato per la copertura delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) pregresse detenute dai soggetti vigilati meno significativi. L’indirizzo stabilisce aspettative di vigilanza in merito alla copertura delle NPE che le ANC applicheranno caso per caso agli enti meno significativi particolarmente esposti ai rischi connessi alle NPE pregresse sorte prima del 26 aprile 2019. Tali esposizioni non sono soggette all’obbligo di deduzione previsto dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) e applicabile alle NPE sorte dopo tale data. Ci si attende che le ANC valutino se gli enti meno significativi coprano le potenziali perdite creditizie su tali esposizioni mediante accantonamenti o altre misure di attenuazione del rischio. Dato che gli importi recuperabili medi diminuiscono considerevolmente nel tempo, le ANC terranno in considerazione l’anzianità delle NPE, ossia il numero di anni intercorsi dalla data in cui l’esposizione è stata classificata come deteriorata.
Mediante la consultazione su questo progetto di indirizzo e la sua pubblicazione, la BCE intende assicurare trasparenza nell’armonizzazione delle prassi di vigilanza nonché l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati per le banche nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
Perché la BCE definisce ora un approccio di vigilanza comune per la copertura delle NPE detenute dai soggetti meno significativi?
Sebbene l’incidenza media delle NPE sia diminuita considerevolmente dall’avvio della vigilanza bancaria europea, alcuni enti meno significativi hanno registrato progressi più lenti nella gestione delle consistenze di NPE pregresse. Ne sono testimonianza le consistenze di NPE caratterizzate da maggiore anzianità e tassi di copertura inferiori rispetto a quelli degli enti significativi. Poiché tali consistenze rappresentano fonti persistenti di potenziali perdite ulteriori e limitano la capacità delle banche di erogare nuovi prestiti, assicurare che gli enti compiano progressi nella loro riduzione o nell’attenuazione dei rischi associati è un contributo fondamentale agli sforzi di vigilanza volti ad accrescere la capacità di tenuta degli enti meno significativi.
Ingenti consistenze di esposizioni deteriorate possono costituire un rischio significativo per le banche e, più in generale, per la stabilità finanziaria. Pertanto, assicurare che le banche gestiscano adeguatamente i portafogli di NPE e mantengano una copertura sufficiente di tali esposizioni rappresenta da tempo un’importante priorità di vigilanza. L’efficace riduzione delle NPE da parte degli enti significativi negli ultimi dieci anni è stata sostenuta da un approccio comune a livello di MVU che prevedeva anche aspettative di vigilanza in materia di copertura[1]. Finora gli enti meno significativi nella maggior parte dei paesi partecipanti all’MVU non sono stati soggetti a tali aspettative.
In che modo questa iniziativa affronta i rischi rilevanti? Come si inserisce nell’ambito delle altre attività volte a ridurre o attenuare tali rischi?
Essendo state già applicate nell’ambito della vigilanza bancaria europea per le banche di maggiori dimensioni, le aspettative di vigilanza sulla copertura delle esposizioni deteriorate si sono dimostrate uno strumento trasparente ed efficace; hanno inoltre contribuito in misura significativa alla riduzione delle NPE e all’attenuazione dei rischi. Tali aspettative non costituiscono regole rigide, ma piuttosto un chiaro punto di partenza per un dialogo di vigilanza in cui si valutano ulteriori fattori proposti dalle banche sulla scorta di evidenze specifiche.
Sebbene strumenti complementari quali le strategie di riduzione delle NPE e i processi di recupero specializzati adottati dalle banche abbiano dato risultati positivi, gli intermediari di minori dimensioni hanno incontrato maggiori difficoltà attuative a causa di aspetti quali le limitazioni in termini di risorse e la mancanza di domanda di cessioni di NPE su piccola scala da parte degli investitori. In tale contesto, la vigilanza bancaria europea ritiene che aspettative di vigilanza armonizzate in materia di copertura, applicate agli enti meno significativi individuati mediante l’applicazione di criteri basati sul rischio, costituiscano attualmente una modalità semplice e di comprovata efficacia per assicurare l’adeguata gestione dei rischi connessi alle NPE.
A quali banche si applicherà questo approccio comune?
L’approccio è basato sul rischio ed è concepito per assicurare proporzionalità evitando indebiti effetti distorsivi. In linea di principio si applica a tutti gli enti meno significativi, ma le ANC possono escludere banche o coorti di esposizioni nei casi in cui i rischi siano ritenuti contenuti o laddove l’applicazione di tale approccio determinerebbe differenze ingiustificate nei risultati di vigilanza. Più specificamente, l’indirizzo prevede le seguenti condizioni per la potenziale esclusione degli enti meno significativi dall’ambito di applicazione:
- incidenza degli NPL inferiore al 5%;
- quota delle NPE rientranti nell’ambito di applicazione dell’approccio comune non rilevante rispetto alle NPE totali dell’ente meno significativo;
- ente meno significativo soggetto a un processo di liquidazione ordinata;
- ente meno significativo coinvolto in un’operazione di fusione o acquisizione da parte di un altro soggetto vigilato;
- ente meno significativo “soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito” come definito nel CRR;
- ente meno significativo soggetto a circostanze specifiche e fattuali che, secondo l’ANC pertinente, renderebbero inadeguata l’applicazione dell’approccio comune.
Sulla base di tali criteri, le ANC valuteranno con cadenza annuale se a un determinato ente meno significativo vada applicato l’approccio comune. In tal caso, le ANC dovrebbero assicurare che eventuali lacune nella copertura individuate in esito all’applicazione dell’approccio comune siano colmate in termini quantitativi nel corso della revisione dei requisiti di secondo pilastro, dopo aver tenuto in debita considerazione le circostanze specifiche addotte dall’ente meno significativo.
Quali esposizioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’approccio? Qual è il legame con l’obbligo di deduzione per le esposizioni deteriorate sancito dal CRR?
L’approccio di vigilanza comune si applica alle esposizioni sorte prima del 26 aprile 2019, non soggette quindi all’obbligo di deduzione nell’ambito del primo pilastro. Il livello delle aspettative di vigilanza sulla copertura definito nell’indirizzo è quantitativamente in linea con le norme in materia di copertura derivanti dall’obbligo di deduzione nell’ambito del primo pilastro. Ciò assicura che tutte le NPE detenute dagli enti meno significativi in applicazione dell’approccio siano soggette ad aspettative di copertura coerenti una volta raggiunta una determinata anzianità, indipendentemente dalla loro data di creazione. Tuttavia, a differenza dell’obbligo di deduzione previsto dal CRR, che si applica automaticamente, le ANC valuteranno caso per caso la copertura delle NPE degli enti meno significativi tenendo conto delle specificità di ogni singola banca. L’indirizzo non sostituisce né inficia alcun requisito regolamentare o contabile vigente.
Qual è l’impatto atteso di tale approccio sulle banche rientranti nell’ambito di applicazione?
Sebbene gli effetti definitivi dipenderanno dall’esito del dialogo di vigilanza fra le ANC e le banche individuate, ci si attende che l’impatto dell’approccio comune sugli enti meno significativi sia gestibile. Nella definizione dell’approccio comune, le autorità di vigilanza dell’MVU hanno condotto uno studio di impatto dettagliato per misurarne gli effetti. Lo studio ha concluso che l’impatto in termini di requisiti patrimoniali sarà in generale gestibile, considerati i progressi complessivi compiuti dalle banche nella riduzione delle esposizioni deteriorate e i solidi livelli di capitale sostenuti da una maggiore redditività negli ultimi anni. Per far sì che le banche abbiano tempo sufficiente per prepararsi, l’approccio comune sarà introdotto gradualmente: le aspettative di vigilanza sulla copertura si applicheranno integralmente soltanto a partire dal 31 dicembre 2028. Per i periodi di riferimento precedenti saranno fissate su livelli inferiori, che aumenteranno progressivamente di anno in anno.
L’adozione di un approccio comune comporta un onere aggiuntivo importante in termini di segnalazioni?
Le ANC richiederanno agli enti meno significativi rientranti nell’ambito di applicazione l’invio di apposite segnalazioni annuali, basate su un modello sintetico di riferimento. Quest’ultimo è strettamente in linea con le comunicazioni attualmente previste dall’obbligo di deduzione di cui al CRR, trasmesse dal 2021 da tutte le banche sottoposte alla vigilanza bancaria europea nell’ambito delle segnalazioni prudenziali trimestrali (COREP). Sono pertanto utilizzati concetti e calcoli consolidati.
Qual è il ruolo della BCE e delle ANC nell’attuazione dell’approccio di vigilanza comune definito dal progetto di indirizzo?
Il progetto di indirizzo si rivolge alle ANC in quanto autorità incaricate della vigilanza diretta sugli enti meno significativi. In tale ambito, le ANC hanno la responsabilità primaria di verificare i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie adottati dagli enti per assicurare una sana gestione e copertura dei rischi, comprese le politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri. Nell’esecuzione di tali verifiche, la BCE promuove l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza in linea con la sua più ampia responsabilità di assicurare un funzionamento efficace e coerente dell’MVU nell’ambito della sua funzione di supervisione. In tale contesto, la BCE e le ANC collaboreranno nell’attuazione dell’indirizzo, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni e l’analisi comparata. Diverse caratteristiche dell’approccio introdotto dal progetto di indirizzo conferiscono alle ANC un adeguato grado di discrezionalità di vigilanza, assicurando così la fattibilità operativa in contesti locali.
Quali saranno le tappe successive per le banche rientranti nell’ambito di applicazione dopo l’adozione del progetto di indirizzo?
Gli enti meno significativi rientranti nella prima applicazione annuale dell’approccio di vigilanza comune saranno informati tempestivamente dalle rispettive ANC e riceveranno gli schemi di segnalazione e le relative istruzioni.