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  • Consultazione pubblica sul progetto di indirizzo della BCE concernente la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato con riferimento agli enti meno significativi

Risposte alle domande più frequenti

Qual è la finalità dell’indirizzo?

La BCE ha esercitato la discrezionalità prevista all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) nei confronti degli enti significativi (significant institutions, SI) con l’adozione del Regolamento (UE) 2018/1845 della BCE (regolamento per gli SI), concernente la soglia di rilevanza per i default in relazione al totale delle obbligazioni creditizie di un debitore e a livello di singole linee di credito. Per assicurare coerenza e parità di condizioni, e in linea con la definizione formulata per gli SI, il progetto di indirizzo si prefigge ora di definire e armonizzare questa soglia anche per gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI).

Al fine di bilanciare l’esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con il rispetto del principio di proporzionalità, dall’altro, la BCE ritiene che le autorità nazionali competenti (ANC) che vigilano sugli enti meno significativi dovrebbero esercitare la discrezionalità di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del CRR e di cui al Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione nello stesso modo in cui la esercita la BCE nel regolamento per gli SI.

Qual è la base giuridica per l’emanazione dell’indirizzo da parte della BCE?

Sebbene per quanto concerne gli LSI l’esercizio delle opzioni e discrezionalità pertinenti competa principalmente alle ANC, la BCE, in virtù del suo ruolo di supervisione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull’MVU), si adopera per promuoverne la coerenza in relazione sia agli SI significativi sia, se del caso, agli LSI. A tal fine, la BCE può anche emanare indirizzi nei confronti delle ANC allo scopo di assicurare il funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), in conformità all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento sull’MVU.

Perché la BCE invita il settore a formulare commenti? Come si articolerà il processo?

Lo svolgimento di una consultazione pubblica è in linea con la prassi sviluppata finora nell’ambito dell’MVU per altri strumenti giuridici della BCE emanati a fini di vigilanza. Lo stesso approccio è stato seguito in passato ad esempio per l’Indirizzo (UE) 2017/697. Una volta chiusa la consultazione, la BCE valuterà i commenti ricevuti e ne traccerà un quadro nel resoconto della consultazione (feedback statement) che sarà reso disponibile nel sito Internet della BCE.

La definizione della soglia di rilevanza contenuta nel progetto di indirizzo è coerente con il regolamento per gli SI. Il regolamento necessita peraltro di una lieve modifica per essere pienamente in linea con l’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del CRR, in base al quale si considera intervenuto un default in relazione a un debitore allorché, tra le varie condizioni, questi sia in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Pertanto, insieme all’indirizzo, sarà adottata anche una rettifica al regolamento per gli SI al fine di assicurare che le definizioni della soglia di rilevanza contenute nei due strumenti siano identiche.

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