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Risposte alle domande più frequenti riguardanti l’addendum alle linee guida sugli NPL

(aggiornato al 15 marzo 2018)

Qual è la finalità dell’addendum? Come si ricollega alle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)?

La BCE si prefigge di prevenire l’accumularsi di nuovi crediti deteriorati (non-performing loans, NPL), promuovendo per il futuro prassi di accantonamento tempestive a fronte di tali esposizioni. Le aspettative di vigilanza definite nell’addendum costituiranno il punto di partenza del dialogo di vigilanza. L’addendum integra le linee guida sugli NPL, di natura prevalentemente qualitativa, che sono state pubblicate dalla BCE nel marzo 2017.

La pubblicazione dell’addendum rientra fra le competenze della Vigilanza bancaria della BCE?

La Vigilanza bancaria della BCE ha l’obbligo di affrontare le principali vulnerabilità delle banche con modalità coerenti, che assicurino condizioni di trattamento eque e paritarie. Il quadro prudenziale vigente prevede, fra l’altro, che l’autorità di vigilanza valuti e decida se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi in una prospettiva prudenziale. Va rilevato che l’addendum non costituisce in sé una misura di secondo pilastro e non intende imporre obblighi alle banche. L’addendum si limita a fornire indicazioni circa le aspettative della BCE concernenti la valutazione effettuata da ciascuna banca in merito alla propria esposizione al rischio e costituisce il punto di partenza per il confronto con i singoli enti riguardo alla costituzione di accantonamenti adeguati e tempestivi per gli NPL.

Qual è l’ambito di applicazione dell’addendum e quando entrerà in vigore?

L’addendum, che si riferisce agli NPL di tutti gli enti significativi e non ha carattere vincolante, riguarda i crediti classificati come NPL dopo il 1  aprile 2018. Di fatto, l’addendum definisce l’aspettativa che, a partire dal 1  aprile 2018, si effettui la copertura completa dei nuovi NPL non garantiti dopo due anni dalla loro classificazione a deteriorati. Ad esempio, secondo le aspettative dell’autorità di vigilanza, per un credito classificato come NPL non garantito il 1  maggio 2018 si dovrebbero costituire accantonamenti completi entro maggio 2020.

Per i nuovi NPL garantiti, ci si attende un certo di livello di accantonamento dopo tre anni dalla classificazione dell’esposizione a deteriorata (cioè “anzianità come NPL”), che poi aumenterà fino al settimo anno. In questo caso, per un credito garantito classificato come deteriorato il 1  maggio 2018, l’autorità di vigilanza si attenderebbe un accantonamento pari almeno al 40% entro maggio 2021 e la copertura completa entro maggio 2025.

Nel corso del dialogo di vigilanza la BCE discuterà con le singole banche gli eventuali scostamenti dalle aspettative sugli accantonamenti prudenziali definite nell’addendum.

I risultati di questo dialogo saranno integrati, per la prima volta, nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2021.

L’addendum riguarda gli NPL classificati come tali a partire dal 1  aprile 2018, ma i risultati del dialogo di vigilanza basato sulle aspettative definite nell’addendum saranno integrati per la prima volta nel ciclo SREP 2021. Cosa accadrà nel frattempo?

Le banche si dovrebbero preparare, utilizzando i prossimi due anni per rivedere le proprie politiche e i propri criteri di sottoscrizione del credito in vista di ridurre la creazione di nuovi NPL, in particolare date le attuali condizioni economiche favorevoli. È anche importante definire un’adeguata progressione negli accantonamenti a cominciare dal momento in cui il credito è classificato come deteriorato.

Qual è il legame tra l’addendum e gli standard contabili, in particolare l’IFRS 9?

Gli accantonamenti contabili di una banca sono alla base del dialogo di vigilanza, in vista di determinare se tali accantonamenti siano sufficientemente prudenti. Pertanto, nell’analisi delle circostanze specifiche delle singole banche in relazione alle aspettative sugli accantonamenti prudenziali, si terrà pienamente conto degli accantonamenti contabili, compresi i loro potenziali incrementi derivanti dall’entrata in vigore dell’IFRS 9 nel 2018. Per determinare se una banca presenti un’adeguata copertura dei rischi, si prenderà in piena considerazione anche l’eventuale ricorso alle disposizioni transitorie nel quadro dell’IFRS 9.

Qual è l’impatto previsto delle aspettative sugli accantonamenti? Potrebbero determinare vendite forzate di NPL?

L’addendum costituisce il punto di partenza del dialogo di vigilanza con le banche.

L’impatto delle aspettative di vigilanza dipenderà dall’esito del dialogo di vigilanza con le singole banche. Inoltre, poiché le aspettative di vigilanza riguardano soltanto i nuovi NPL, le conseguenze in termini di copertura aggiuntiva dei rischi dipenderanno anche dagli afflussi futuri di NPL.

Per quanto concerne il potenziale impatto dell’addendum sul mercato secondario degli NPL, le aspettative si riferiscono all’esposizione netta degli NPL; in altre parole, l’autorità di vigilanza non intende incoraggiare le banche a vendere gli NPL in bilancio, ma si aspetta che esse assicurino un’adeguata copertura a fronte di tali esposizioni. Inoltre, le linee guida sugli NPL pubblicate il 20 marzo 2017 indicano la vendita di NPL come soltanto una delle possibilità per fronteggiare elevati livelli di crediti deteriorati. Fra gli altri strumenti disponibili figurano ad esempio misure di recupero, ristrutturazione ed escussione delle garanzie.

Perché il quadro di riferimento sugli accantonamenti si applica al momento soltanto ai nuovi NPL? Quali ulteriori misure sono all’esame per le consistenze di NPL in essere?

La Vigilanza bancaria della BCE, attraverso i gruppi di vigilanza congiunti, valuta il grado di credibilità e ambizione delle strategie degli enti significativi per ridurre le consistenze di NPL in essere. Va tenuto presente che si è assistito a una riduzione delle consistenze di NPL degli enti significativi, da 950 miliardi di euro nel primo trimestre del 2016 a 759 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2017. Le autorità di vigilanza continueranno a monitorare i progressi compiuti dalle singole banche nella riduzione dei crediti deteriorati.

Come avete calibrato le aspettative di vigilanza in termini quantitativi contenute nell’addendum?

La calibrazione finale dei livelli definiti nell’addendum si è basata su una serie di considerazioni. Fra l’altro si è tenuto conto del giudizio di vigilanza, delle migliori prassi internazionali in materia di accantonamenti e dei tempi delle procedure di risoluzione degli NPL nell’UE, anche alla luce dei miglioramenti osservati di recente. La Vigilanza bancaria della BCE ritiene che l’addendum rappresenti una metodologia equilibrata per valutare se le prassi di accantonamento delle banche siano tempestive e adeguate.

L’addendum si applica anche alle garanzie escusse?

L’addendum specifica le aspettative di vigilanza per i nuovi NPL, non per le garanzie escusse. Tuttavia, la BCE segue da vicino gli sviluppi relativi a queste attività. Misure di vigilanza potranno essere adottate nei confronti delle banche che riducano i livelli di NPL facendo ricorso all’escussione senza la possibilità di cedere le relative attività, con la conseguenza che i rischi non sono pienamente coperti. A tale proposito, le linee guida della BCE sugli NPL invitano le banche anche ad applicare scarti di garanzia ragionevoli nella valutazione di tali attività.

Come si ricollega la vostra iniziativa alla proposta di modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali formulata dalla Commissione europea per quanto concerne la copertura minima delle perdite per le esposizioni deteriorate?

L’addendum ha carattere complementare rispetto a qualsiasi disposizione legislativa futura dell’UE basata sulla proposta della Commissione europea di affrontare gli NPL nel contesto del primo pilastro, ovvero dei requisiti prudenziali obbligatori previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR).

Di fatto, conformemente alla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV) le autorità di vigilanza devono valutare e affrontare i rischi specifici a livello di singolo ente creditizio che non siano già contemplati o adeguatamente coperti dai requisiti di primo pilastro.

La BCE ritiene importante che i rischi relativi agli NPL non affrontati nell’ambito del primo pilastro siano valutati sulla base dell’addendum. Qualora l’autorità di vigilanza appuri, valutando caso per caso, che, malgrado l’applicazione dei livelli minimi di primo pilastro, gli NPL di una determinata banca non presentino in una copertura adeguata, è possibile che essa ricorra ai poteri di vigilanza di cui dispone nel contesto del secondo pilastro.

Perché la Commissione europea propone che gli NPL garantiti di anzianità elevata siano completamente coperti dopo otto anni mentre la BCE indica sette anni? Inoltre, perché non operate una distinzione tra “inadempienze probabili” ed “esposizioni scadute” come fa invece la Commissione?

I futuri livelli minimi di copertura previsti nell’ambito del primo pilastro doteranno l’UE di un presidio contro la sottostima degli accantonamenti e si applicheranno a tutti gli enti.

L’addendum, al contrario, definisce aspettative di vigilanza che costituiranno il punto di partenza del dialogo di vigilanza allo scopo di valutare tutti i rischi a cui un singolo ente è o potrebbe essere esposto, andando oltre i rischi già coperti dai requisiti minimi di primo pilastro. Di conseguenza, per costruzione, i requisiti minimi automatici e le aspettative di vigilanza differiscono in termini di calibrazione.

Le aspettative di vigilanza definite nell’addendum sono generiche. Nel corso del dialogo di vigilanza si terrà conto di situazioni specifiche che possano determinare entità di rischio diverse. Per alcune “inadempienze probabili”, le banche saranno in grado di esibire elementi comprovanti regolari rimborsi di una parte significativa dell’esposizione, che potrebbero rendere inappropriata un’aspettativa di accantonamento del 100% per quel dato portafoglio o quella data esposizione.

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