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Risposte alle domande più frequenti sulle guide della BCE sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità (ICAAP e ILAAP)

Prefazione

La BCE ritiene che i processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP) rappresentino per gli enti creditizi processi interni di gestione dei rischi fondamentali ai fini della gestione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità. Analogamente, l’ICAAP e l’ILAAP prestano un contributo rilevante al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) della vigilanza bancaria europea. Alimentano tutte le valutazioni dello SREP e i processi di determinazione dei requisiti di capitale e di liquidità nell’ambito del secondo pilastro. La BCE intende rafforzare ulteriormente l’importante funzione che l’ICAAP e l’ILAAP svolgono nella valutazione dello SREP. Fra l’altro, gli aspetti sia qualitativi sia quantitativi dell’ICAAP di un ente – questi ultimi si riferiscono all’individuazione e alla quantificazione dei rischi – assumeranno un ruolo più rilevante, ad esempio, nella determinazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri in base a ciascun rischio.

Processo di revisione e valutazione prudenziale

Considerato il ruolo fondamentale ricoperto dall’ICAAP e dall’ILAAP nel rafforzare la capacità di tenuta degli enti e nel fornire all’autorità di vigilanza informazioni preziose sulla situazione patrimoniale e di liquidità delle banche, è emersa dall’esperienza della BCE la necessità di miglioramenti negli ICAAP e negli ILAAP dei vari enti. La BCE ha avviato a tale scopo un programma pluriannuale per definire, in stretto dialogo con il settore, un insieme ampliato di aspettative di vigilanza in materia di ICAAP e ILAAP per gli enti significativi. Le guide della BCE sull’ICAAP e sull’ILAAP espongono la visione della BCE sui requisiti ICAAP e ILAAP applicabili agli enti significativi ai sensi della CRD IV (cfr. gli articoli 73 e 86 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)). Gli enti significativi sono incoraggiati a mettere in pratica le aspettative presentate nelle guide. È tuttavia importante sottolineare che, non essendo giuridicamente vincolanti, tali guide non sostituiscono né inficiano alcuna disposizione legislativa (nazionale) applicabile.

Al fine di promuovere un’interpretazione comune delle guide, la BCE fornisce qui di seguito le risposte alle domande più frequenti ricevute nel corso delle discussioni interne ed esterne sull’ICAAP e sull’ILAAP.

Risposte alle domande più frequenti

La pubblicazione delle guide indica che gli enti significativi non dispongono attualmente di ICAAP e ILAAP adeguati?

L’esperienza della BCE mostra che sono necessari miglioramenti negli ICAAP e negli ILAAP dei vari enti. Tali processi sono stati interessati da progressi considerevoli soltanto in alcuni enti significativi.

L’ICAAP e l’ILAAP ricoprono un’importanza fondamentale nella gestione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità da parte degli enti creditizi. La BCE segue un piano pluriannuale volto a promuovere il miglioramento di tali processi presso gli enti significativi. Sulla scorta di un intenso dialogo con le banche e con gli altri operatori del settore in merito al progetto di linee guida pubblicato nel 2017 e sulla base di ulteriori apporti, la Vigilanza bancaria della BCE ha affinato e integrato le proprie indicazioni di vigilanza su ICAAP e ILAAP. È importante sottolineare che gli enti significativi sono incoraggiati ad avviare senza indugio l’attuazione delle aspettative di vigilanza della BCE illustrate nelle guide, sebbene gli esperti di vigilanza della BCE vi faranno ricorso a partire dal 10 gennaio 2019. Gli enti significativi che decidono di attenersi alle guide sono invitati a farlo in stretta collaborazione con il gruppo di vigilanza congiunto (GVC) di competenza, portandolo a conoscenza proattivamente della propria situazione e dei propri programmi.

Occorre tenere presente che dalla pubblicazione delle prime aspettative sull’ICAAP e sull’ILAAP a gennaio 2016 la BCE non ha modificato la filosofia di fondo delle guide. Ha soltanto chiarito tali aspettative in tre momenti: a febbraio 2017, a marzo 2018 e a novembre 2018 con la pubblicazione delle versioni finali.

Qual è il legame tra le guide e la trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP nel 2019?

La data di riferimento utilizzata dagli enti significativi per la trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP (compreso ad esempio il modello ICAAP) ai rispettivi GVC per il 2019 è il 31 dicembre 2018. La BCE farà ricorso alle guide per valutare gli ICAAP e gli ILAAP degli enti significativi soltanto a partire dal 1o gennaio 2019.

Ci si attende che le informazioni e i dati relativi agli ICAAP/ILAAP presentati alla BCE dagli enti significativi nel 2019 tengano conto delle nuove guide pubblicate. Occorre tenere presente che dalla pubblicazione delle prime aspettative sull’ICAAP e sull’ILAAP a gennaio 2016 la BCE non ha modificato la filosofia di fondo delle guide. Ha soltanto chiarito tali aspettative in tre momenti: a febbraio 2017, a marzo 2018 e a novembre 2018 con la pubblicazione delle versioni finali. Inoltre, le guide sono pienamente in linea con le aspettative sull’ICAAP e sull’ILAAP pubblicate a gennaio 2016. È importante segnalare che le informazioni ICAAP fornite tramite il relativo modello dovrebbero considerare la prospettiva economica.

Si sono osservati cambiamenti negli ICAAP e negli ILAAP degli enti significativi?

A causa delle differenze notevoli nel trattamento e nel ruolo dell’ICAAP e dell’ILAAP nei vari Stati membri, le prassi degli enti significativi sono risultate molto eterogenee. Per quanto riguarda l’ICAAP, ad esempio, sono emerse differenze, tra l’altro, nel ruolo complessivo da questo ricoperto nella gestione e nel processo decisionale degli enti, nei ruoli delle prospettive economica e normativa (o regolamentare) e nell’approccio generale, ossia nei cosiddetti concetti di “continuità operativa” e “cessazione dell’attività”. In alcuni Stati membri l’ICAAP e l’ILAAP sono considerati il fulcro dei processi di gestione dei rischi degli enti, mentre in altri sono associati al processo di predisposizione di comunicazioni sull’adeguatezza del capitale e della liquidità da inviare all’autorità di vigilanza oppure sono impiegati quali sinonimi per indicare tali comunicazioni. La BCE ha rilevato progressi considerevoli soltanto negli ICAAP e negli ILAAP di alcuni enti significativi.

Tutti gli enti significativi sono incoraggiati a migliorare i rispettivi ICAAP e ILAAP. In tal senso, ci attendiamo che la pubblicazione delle guide della BCE affinate in maniera significativa sarà loro di aiuto.

In che modo la BCE assicura che gli enti significativi dispongano di ICAAP e ILAAP adeguati?

In primo luogo, l’ICAAP e l’ILAAP prestano un contributo rilevante al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) della vigilanza bancaria europea. Alimentano le valutazioni di tutti gli elementi dello SREP e i processi di determinazione dei requisiti di capitale e di liquidità nell’ambito del secondo pilastro. In futuro, si prevede un’ulteriore estensione del ruolo svolto da ICAAP e ILAAP nello SREP.

L’ICAAP e l’ILAAP sono fattori fondamentali per la capacità di tenuta degli enti. Pertanto, la BCE valuta annualmente tali processi nell’ambito dello SREP. Ove la BCE individui eventuali debolezze, può adottare misure di vigilanza volte ad affrontare le problematiche rilevate nell’ente in questione. Possono rientrare in tali misure i requisiti aggiuntivi di capitale o di liquidità per fronteggiare le maggiori incertezze nella gestione dei rischi dell’ente oppure per incentivare gli enti significativi a superare le debolezze riscontrate.

Qual è il legame della guida con gli approcci ICAAP nello scenario di “cessazione dell’attività”?

Al centro del punto di vista della BCE vi è l’obiettivo di preservare la stabilità del settore bancario assicurando che gli enti mantengano la continuità delle loro attività. Pertanto, la guida sull’ICAAP descrive un approccio finalizzato a contribuire alla continuità degli enti assicurandone l’adeguata capitalizzazione. A partire da gennaio 2016 la BCE ha costantemente incoraggiato gli enti significativi a passare dagli approcci ICAAP contraddistinti da uno scenario di “cessazione dell’attività” ad approcci volti alla loro continuità operativa.

Qual è la differenza tra le prospettive interne normativa ed economica dell’ICAAP e dell’ILAAP e cosa si intende per reciproca integrazione informativa?

L’ICAAP e l’ILAAP poggiano entrambi su due pilastri ugualmente importanti ma complementari: la prospettiva economica e quella normativa. Entrambe le prospettive fanno luce sui rischi a cui sono esposti gli enti nonché sulla loro adeguatezza patrimoniale e della liquidità da angolazioni molto diverse. Per cogliere i rischi a cui è esposto, l’ente dovrebbe considerare la gestione della propria adeguatezza patrimoniale e della liquidità sia nella prospettiva normativa sia in quella economica.

Gli intermediari devono soddisfare i requisiti patrimoniali e di liquidità di primo e secondo pilastro in ogni momento (come valutati nella prospettiva normativa). Adottare solo questa prospettiva risulta tuttavia insufficiente ad assicurare in ogni momento la sopravvivenza degli enti, come dimostrato dalla recente crisi finanziaria. Ad esempio, pur apparendo sani dal punto di vista del capitale regolamentare, alcuni enti faticavano ad assicurarsi livelli sufficienti di liquidità e finanziamento perché le loro controparti non riponevano in essi fiducia sufficiente e non accettavano di riconoscerli quali soggetti affidabili. Le controparti sapevano che la sostanza economica di questi enti si era deteriorata, ma tale deterioramento non si rifletteva (ancora) nei loro bilanci e, ad esempio, nei loro coefficienti patrimoniali regolamentari. In letteratura tali enti sono stati definiti con il termine “banche zombi”.

Le due prospettive non sono pertanto intercambiabili. Entrambe dovrebbero invece completarsi e, in particolare, scambiarsi informazioni reciprocamente.

La prospettiva normativa è comparabile con gli approcci di “continuità operativa” impiegati in passato da alcuni enti significativi?

In passato alcuni enti significativi hanno utilizzato approcci ICAAP da essi definiti come approcci di “continuità operativa”. Il presupposto alla base di tali approcci era verificare in un momento dato (t0) il continuo soddisfacimento di tutte le richieste e di tutti i requisiti regolamentari e di vigilanza in materia di fondi propri ove si fossero concretizzati i rischi quantificati negli ICAAP degli enti per i 12 mesi successivi. In sostanza, ai fini di tale valutazione, gli enti deducevano dalla voce corrente (t0) dei fondi propri in bilancio la parte di fondi necessaria a soddisfare i requisiti patrimoniali regolamentari/di vigilanza. Successivamente confrontavano i fondi restanti, definiti talvolta “fondi propri liberi”, con l’esposizione al rischio da essi quantificata. L’importo dell’esposizione comprendeva tutti i rischi che avrebbero potuto incidere potenzialmente sui fondi propri regolamentari e sui coefficienti di primo pilastro nei 12 mesi successivi. Spesso, i rischi erano quantificati tramite modelli che calcolavano, ad esempio, un valore a rischio (VaR) con un intervallo di confidenza del 99% (in alcuni casi, si optava per livelli di confidenza inferiori al fine di considerare l’aspetto della continuità operativa rispetto all’approccio di “cessazione dell’attività”).

In effetti, i fondi propri correnti erano raffrontati con i requisiti di primo e secondo pilastro, sommati alle quantificazioni dei rischi ottenute nell’ICAAP al momento t0 per il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) ecc.

La prospettiva normativa definita nella guida sull’ICAAP differisce da tali approcci poiché non prevede una quantificazione dei rischi dell’ICAAP distinta per t0. Al contrario, ci si attende che gli enti significativi determinino al momento t0 i coefficienti di primo pilastro e li confrontino con i requisiti patrimoniali esterni (requisiti patrimoniali di primo pilastro, di secondo pilastro, riserve patrimoniali) e con gli orientamenti di capitale di secondo pilastro. Tale operazione viene ripetuta dopo un anno proiettando i coefficienti di primo pilastro per t1 e almeno per gli anni successivi t2 e t3. Naturalmente, ci si attende che tali proiezioni tengano conto di tutti gli effetti che influenzano i coefficienti di primo pilastro futuri, dati i rispettivi scenari. Tali effetti comprendono le variazioni delle attività ponderate per il rischio nonché l’impatto sul conto economico e sugli altri fondi propri derivante dai crediti in default, dalle oscillazioni dei prezzi di mercato, dalle variazioni dei tassi di interesse ecc.

La prospettiva normativa è paragonabile all’approccio adottato da molti enti per la pianificazione del capitale regolamentare. Gli enti significativi dovrebbero tuttavia tenere presente che le aspettative della BCE in merito alla pianificazione del capitale vanno chiaramente oltre la prassi seguita in passato da molte banche, ad esempio in relazione alla determinazione degli scenari avversi e alla gravità delle ipotesi riguardanti gli andamenti futuri stimati negli scenari avversi.

Ci si attende che gli enti utilizzino i requisiti di primo pilastro come limite minimo per le quantificazioni interne dei rischi?

No, questo non rientra nelle aspettative. Tuttavia, la BCE si attende che gli enti significativi agiscano in maniera prudente e conservativa. Non dovrebbero quindi definire in modo complessivamente meno conservativo i paramenti e le altre ipotesi alla base delle proprie metodologie di quantificazione nella prospettiva economica.

Ciò non va confuso con l’introduzione di limiti minimi da parte dell’autorità di vigilanza, che ai sensi degli orientamenti SREP dell’ABE applicherà il requisito di primo pilastro come limite minimo per rischi specifici.

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (ABE/GL/2014/13)
Qual è il legame tra le guide, la normativa nazionale e le altre disposizioni pertinenti?

In generale, le guide non sono giuridicamente vincolanti e pertanto non sostituiscono né inficiano alcuna disposizione legislativa di recepimento degli articoli 73 e 86 della CRD IV. Ove, in determinati casi, le guide non fossero in linea con la normativa pertinente, la BCE applicherebbe quest’ultima nella propria valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP degli enti significativi. Ciò nondimeno, avendo elaborato le guide in strettissima collaborazione con le autorità nazionali competenti, la BCE non si attende che emergano tali conflitti tra le guide e la normativa nazionale.

Perché la BCE si attende la presenza di riserve gestionali nell’ICAAP e nell’ILAAP? È un tentativo di fissare, tramite le guide, nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità che vanno oltre le disposizioni della CRD / del CRR?

No. La BCE chiarisce nelle guide che questa interpretazione sarebbe errata poiché il concetto di riserva gestionale non prevede di fatto nuovi coefficienti patrimoniali/di liquidità obbligatori al di sopra dei requisiti minimi vigenti. In genere ci si attende che le riserve gestionali siano superiori a zero, ma un ente può anche riuscire ad argomentare che, a seconda dello scenario analizzato, una riserva gestionale pari a zero gli consentirebbe comunque di seguire il proprio modello imprenditoriale su base durevole. Il concetto di riserva gestionale descrive semplicemente il fatto che gli enti opereranno solitamente mantenendo i coefficienti al di sopra dei requisiti minimi di vigilanza di propria iniziativa, proprio perché diversamente non riuscirebbero a trovare le controparti, i clienti, il personale e gli investitori di cui avrebbero bisogno per operare secondo il proprio modello imprenditoriale. Tuttavia, le guide invitano gli enti a valutare esplicitamente il fabbisogno individuale di capitale/liquidità per ognuno degli scenari considerati. Ci si attende che determinino riserve gestionali concrete, motivandole e documentando tale motivazione. Ciò rispecchia lo spirito generale dell’ICAAP, per cui gli enti dovrebbero essere pienamente consapevoli dei rischi cui sono esposti e gestirli in modo attivo.

Quali sono gli scenari avversi nella prospettiva normativa?

Le guide non descrivono scenari avversi concreti nella prospettiva normativa perché ci si attende che questi siano commisurati alle attività, al contesto operativo, al profilo di rischio e dunque alle vulnerabilità degli enti, tutte caratteristiche molto diverse da un ente all’altro. Le guide chiariscono al principio 7 che “l’insieme degli scenari avversi dovrebbe considerare in maniera adeguata recessioni economiche e shock finanziari gravi, vulnerabilità specifiche dell’ente, esposizioni verso le principali controparti nonché le loro plausibili combinazioni”.

Riguardo al livello di gravità atteso per gli scenari avversi, le guide specificano in relazione al principio 7 che nell’interpretazione della BCE “avverso” indica gravi condizioni di stress: “il livello di gravità dovrebbe corrispondere a quello di andamenti che siano tanto gravi, ma tuttavia plausibili, dal punto di vista dell’ente quanto qualunque andamento osservabile in una situazione di crisi nei mercati, e che interessino fattori o ambiti di maggiore rilievo per l’adeguatezza patrimoniale dell’ente”.

Qual è la definizione di capitale interno e liquidità interna?

La definizione di capitale interno dovrebbe essere coerente con il concetto di adeguatezza economica del capitale e con la quantificazione interna dei rischi dell’ente. L’adeguatezza economica del capitale è un concetto interno inteso ad assicurare, nella prospettiva economica, la capacità dell’ente di coprire con le proprie risorse finanziarie (capitale interno) i rischi a cui è soggetto e di preservare la propria continuità operativa nel tempo.

Va rilevato che gli importi del capitale interno e del capitale regolamentare possono differire in maniera significativa, a causa dei concetti diversi su cui poggiano le definizioni. Il capitale interno, infatti, dovrebbe rispecchiare il valore economico dell’ente, mentre il capitale regolamentare si basa principalmente su definizioni regolamentari, sebbene in generale possa anche comprendere ipotesi contabili. A seconda della situazione del singolo ente e dei principi contabili applicabili, valori economici che si discostano da quelli contabili possono determinare differenze significative.

Lo stesso vale per la quantificazione dei rischi nella prospettiva normativa che valuta l’impatto di tutti i rischi sui coefficienti regolamentari, applicando quindi regole contabili e definizioni regolamentari. Al contrario, la prospettiva economica valuta il modo in cui l’insieme dei rischi ai quali l’ente è esposto in maniera rilevante può influire sul suo valore economico. Il rischio di differenziale creditizio per le posizioni che non sono contabilizzate al fair value è un tipico esempio di rischio che ci si attende sia trattato in modo diverso nelle due prospettive.

La definizione di riserve di liquidità interne dovrebbe essere coerente con il concetto di adeguatezza economica della liquidità e con la quantificazione interna dei rischi dell’ente. L’adeguatezza economica della liquidità è un concetto interno inteso ad assicurare, nella prospettiva economica, la capacità dell’ente di coprire con le proprie risorse finanziarie (liquidità interna) i rischi a cui è soggetto e i deflussi attesi nonché di preservare la propria continuità operativa nel tempo. Anche in questo caso ipotesi e concetti sottostanti diversi possono determinare differenze importanti nell’ammontare della liquidità disponibile e nelle fonti di finanziamento stabili.

Il debito subordinato può essere incluso nel capitale interno?

Per quanto riguarda gli strumenti di capitale di classe 2/strumenti di debito subordinato, di solito le loro condizioni di emissione non prevedono alcuna clausola per cui tali strumenti assorbirebbero le perdite in scenari diversi dalla liquidazione. I prestiti subordinati saranno rimborsati ai creditori in situazioni di continuità operativa, secondo le condizioni / i termini di emissione.

Di conseguenza, adottando l’ipotesi di continuità operativa su cui poggiano le aspettative della BCE in merito all’ICAAP, gli strumenti di capitale di classe 2, compresi in particolare gli strumenti di debito subordinato, possono in generale essere esclusi dall’assorbimento delle perdite in situazioni di continuità operativa. In linea di massima, non ci si attende pertanto che tali strumenti rientrino nel capitale interno. All’ente è tuttavia riservata la possibilità di spiegare i motivi per cui tale logica non sia rilevante per il caso particolare.

Il livello di gravità degli scenari avversi nella prospettiva normativa dell’ICAAP non è troppo elevato ai fini della “pianificazione” del capitale?

Negli scenari avversi della prospettiva normativa ci si attende che l’ente ipotizzi andamenti eccezionali ma plausibili con un adeguato grado di gravità in termini di impatto sui coefficienti patrimoniali regolamentari, in particolare sul coefficiente di CET1. Il livello di gravità dovrebbe corrispondere a quello di andamenti tanto gravi, ma tuttavia plausibili, dal punto di vista dell’ente quanto qualunque andamento osservabile in una situazione di crisi che interessi mercati, fattori o ambiti di maggiore rilievo per l’adeguatezza patrimoniale dell’ente.

Ovviamente non ci si attende che gli enti “pianifichino” il capitale per tali scenari. Dovrebbero tuttavia prepararsi all’evenienza plausibile in cui questi si possano concretizzare. In tal senso, la “pianificazione” non va intesa come processo volto a operare in circostanze avverse, bensì come processo di “preparazione” e “capacità di prevenire” eventi di stress futuri al fine di evitare una situazione di sottocapitalizzazione in tali circostanze avverse.

Ci si attende che gli enti conducano anche prove di stress nell’ambito della prospettiva economica dell’ICAAP?

Poiché nella prospettiva economica ci si attende già un livello molto alto di prudenza alla base delle quantificazioni dei rischi, questo dovrebbe cogliere anche gli eventi molto rari. In funzione della metodologia di quantificazione dei rischi utilizzata, ciò si riflette, ad esempio, negli elevati livelli di confidenza. Da qui la domanda se nella prospettiva economica siano attese ulteriori prove di stress.

La risposta è duplice. Da un lato, non ci si attende che le quantificazioni dei rischi nella prospettiva economica siano soggette a prove di stress con scenari avversi (stress pluriannuale), come nella prospettiva normativa. Dall’altro, poiché l’ICAAP dovrebbe cogliere gli andamenti futuri, ci si attende che gli enti valutino la sensibilità delle loro quantificazioni dei rischi ai potenziali andamenti economici futuri non rilevati dai dati impiegati per quantificare i rischi.

Ad esempio, i prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti sono aumentati costantemente per un periodo di tempo molto lungo prima dell’inizio della crisi nel 2008. Le metodologie di quantificazione dei rischi puramente retrospettive ampiamente utilizzate dal settore suggerivano che tale tendenza duratura sarebbe rimasta tale, e che quindi una crescita continua dei prezzi delle abitazioni avrebbe comportato l’assenza di rischio di credito per i mutui ipotecari. Con il mutare della tendenza la storia ci ha insegnato che tale conclusione era sbagliata.

Un problema simile si può osservare quando, ad esempio, gli enti ricorrono ai modelli di calcolo del valore a rischio (VaR) per quantificare il rischio di mercato. Dopo un periodo prolungato di corsi azionari stabili/in aumento, il ricorso, ad esempio, al concetto di simulazione storica per la quantificazione del VaR determinerebbe dati sui rischi molto bassi. Nella realtà, invece, le tendenze possono sempre mutare, facendo sì che il passato colto dai modelli possa sottostimare in maniera rilevante il rischio effettivo. In entrambi i casi, anche un livello di confidenza estremamente elevato produrrebbe una sottostima fondamentale dei rischi.

Pertanto, anche nella prospettiva economica ci si attende un programma prospettico di prove di stress completo, solido e prudente nel senso di una valutazione di parametri variabili, in quanto elemento fondamentale per assicurare che i rischi non siano sottostimati e che gli enti possano mantenere livelli patrimoniali adeguati anche nella prospettiva economica. In base al concetto della “reciproca integrazione informativa” tra le due prospettive dell’ICAAP, gli enti dovrebbero anche impiegare gli scenari avversi della prospettiva normativa nella valutazione dell’adeguatezza patrimoniale secondo la prospettiva economica.

Occorre tenere presente che talvolta il termine “prove di stress” è utilizzato come sinonimo per indicare le prove di stress pluriannuali svolte secondo la metodologia dell’ABE. Non è questa l’interpretazione data in tale contesto. La guida sull’ICAAP afferma chiaramente che la BCE non si attende dagli enti stime pluriannuali dell’adeguatezza del loro capitale economico ottenute, ad esempio, proiettando un modello unifattoriale per un anno su altri tre anni.

Qual è il livello di prudenza atteso per le quantificazioni dei rischi nella prospettiva economica?

Le metodologie e le ipotesi di quantificazione dei rischi utilizzate nelle prospettive economica e normativa dovrebbero essere robuste, sufficientemente stabili, sensibili al rischio nonché prudenti al fine di quantificare le perdite che si potrebbero verificare anche in rare circostanze.

La BCE è del parere che un ICAAP solido sia caratterizzato nella prospettiva economica da un livello di prudenza complessivo pari in generale almeno a quello relativo alle metodologie di quantificazione dei rischi dei modelli interni di primo pilastro. Tale livello è determinato dalla combinazione delle ipotesi e dei parametri sottostanti, piuttosto che da ciascuno di essi singolarmente. In questo senso “combinazione” indica la possibilità che gli approcci siano in linea con la presente guida nonostante alcuni singoli parametri, come ad esempio il livello di confidenza dei modelli per il calcolo del capitale economico, siano meno conservativi rispetto al primo pilastro. In tali casi, tuttavia, gli enti dovrebbero dimostrare in che modo queste ipotesi meno prudenti sono compensate per risultare, in combinazione, pari almeno al livello di prudenza relativo al primo pilastro.

Riguardo al livello di prudenza, la guida sull’ICAAP chiarisce che, sebbene ci si attenda in generale che l’ICAAP venga impiegato nel processo decisionale, non ci si attende che ogni singola decisione aziendale sia assunta sulla base del più elevato livello di prudenza.

Potrebbero essere applicati livelli di prudenza diversi in funzione delle finalità. Ciò nondimeno, gli enti dovrebbero altresì essere in grado di sostenere i rischi quantificati sulla base di un livello di prudenza molto elevato. Ad esempio, l’ente potrebbe determinare i prezzi dei derivati, e dunque decidere di offrire o acquistare determinati prodotti sul mercato, sulla base dell’ipotesi che tale mercato non sarà interessato da una situazione di crisi. L’ente dovrebbe tuttavia essere in condizioni di sopravvivere, in termini di capitale disponibile e processi di gestione dei rischi, all’eventuale concretizzarsi di tale rischio. Nell’esempio specifico, l’ente dovrebbe quindi essere in grado di assorbire le eventuali perdite subite a seguito di tale operazione in derivati anche se il mercato si trovasse in una situazione di crisi.

La convalida indipendente degli aspetti qualitativi dell’ICAAP e dell’ILAAP può essere svolta dalla funzione di internal audit?

Secondo le aspettative contenute nelle guide la revisione interna dovrebbe essere svolta in maniera globale dalle tre linee di difesa, compresi i rami di attività e le funzioni di controllo interno indipendenti (gestione dei rischi, conformità alle norme e internal audit), in base ai rispettivi ruoli e alle rispettive competenze. Al fine di assicurare un solido sistema di controlli incrociati, l’area (seconda linea di difesa) responsabile dello sviluppo e della convalida delle metodologie per la quantificazione dei rischi deve essere indipendente dalle unità interessate dall’assunzione dei rischi (prima linea di difesa). Inoltre, è importante che tutte le attività all’interno dell’ente (comprese quelle afferenti alla seconda linea di difesa) siano soggette alla regolare revisione di un’altra funzione di internal audit pienamente indipendente (terza linea di difesa), che riferisca direttamente all’organo di amministrazione.

A seconda delle dimensioni e della complessità dell’ente possono essere adottate varie soluzioni organizzative per assicurare l’indipendenza tra le funzioni di sviluppo e di convalida delle metodologie di quantificazione. Andrebbero nondimeno rispettati i concetti sottostanti alle varie linee di difesa; la convalida indipendente dovrebbe quindi essere svolta da un’unità diversa dalla funzione di internal audit.

Analogamente, ci si attende che le attività di convalida, le quali dovrebbero essere condotte dalla funzione di gestione dei rischi (ossia la seconda linea di difesa) siano soggette alla regolare revisione della funzione di internal audit (ossia la terza linea di difesa). Ci si attende inoltre che l’internal audit includa nel proprio piano di audit la revisione dell’adeguatezza delle metodologie per la quantificazione dei rischi.

Le ipotesi relative all’LCR riflettono condizioni di stress. La proiezione dell’LCR in uno scenario di stress non comporterebbe una duplicazione dello stress nel calcolo?

No. Le proiezioni dell’LCR per gli scenari avversi, ossia in condizioni di stress, seguono esattamente le disposizioni riguardanti le ponderazioni, i tassi di deflusso ecc. previste dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; l’LCR è dunque calcolato sempre nello stesso modo. Tuttavia, la BCE si attende che gli enti determinino i saldi in essere delle attività, delle passività e degli impegni fuori bilancio che rientrano nel calcolo dell’LCR in un periodo di condizioni di stress e li moltiplichino per le ponderazioni o i tassi di deflusso previsti dal regolamento.

L’obiettivo di tale aspettativa è che gli enti siano consapevoli del possibile impatto di determinati andamenti futuri gravi ma plausibili sugli LCR (che dovrebbero essere calcolati anche in futuro in tali condizioni). Gli enti dovrebbero analizzare gli esiti di tali proiezioni e decidere se sia necessario adottare azioni volte a prepararsi alla situazione derivante dalle proiezioni oppure a evitarla.

Ad esempio, l’esito di tale valutazione potrebbe essere un calo dell’LCR al 60%. Sebbene il CRR preveda che l’LCR possa, a volte, scendere al di sotto del 100%, l’ente dovrebbe comunque chiedersi se sia in grado di perseguire su base durevole il proprio modello imprenditoriale con un LCR del 60% nelle circostanze ipotizzate nel rispettivo scenario avverso.

Che orizzonte temporale dovrebbe avere il piano patrimoniale?

La guida sull’ICAAP afferma: “ci si attende che il piano patrimoniale comprenda scenari di base e avversi e copra un orizzonte prospettico di almeno tre anni”. Gli enti dovrebbero pertanto attuare un processo di pianificazione patrimoniale, spesso nell’ambito del regolare processo di pianificazione pluriannuale, che comprenda l’intero orizzonte temporale di almeno tre anni al momento dell’approvazione. Ci si attende che gli enti assicurino l’adeguamento del piano patrimoniale nel corso dell’anno, ove andamenti reali lo rendano superato. Inoltre, gli enti dovrebbero eseguire almeno una volta all’anno l’intero processo di pianificazione patrimoniale, coinvolgendo tutte le funzioni quali i dipartimenti economici, le aree riguardanti rischi, finanza e linee di attività.

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