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Misure amministrative

Se una banca significativa non si attiene ai requisiti prudenziali o alle misure di vigilanza adottate con decisione della BCE, quest’ultima può, a seconda della violazione, imporre misure amministrative e/o sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nella pagina del sito Internet sulla sanzioni di vigilanza).

L’obiettivo delle misure amministrative è obbligare le banche vigilate a rispettare i requisiti prudenziali stabiliti in decisioni o regolamenti di vigilanza. L’applicazione di tali misure è possibile soltanto in risposta a violazioni in atto.

Quali sono le misure amministrative che può imporre la BCE?

Penalità di mora 

Le penalità di mora sono le misure amministrative direttamente applicabili dalla BCE. Sono comminate alle banche in caso di protratta violazione degli obblighi derivanti da decisioni o regolamenti della BCE. L’obiettivo è assicurare quanto prima il rispetto degli obblighi. La banca in questione è tenuta infatti a versare un importo, che può essere pari al 5% del suo fatturato medio giornaliero, per ogni giorno in cui la violazione si protrae, fino un periodo massimo di sei mesi (dopo il quale possono essere adottate ulteriori misure). 

L’ammontare complessivo delle penalità di mora irrogate a una banca dalla BCE è pubblicato nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, compresi il tipo e la natura della violazione nonché l’identità dell’ente significativo interessato.

Altre misure amministrative

La BCE può anche ricorrere alle misure amministrative previste dalla normativa nazionale con cui uno Stato membro partecipante recepisce le disposizioni europee. Può dare istruzione alle autorità nazionali competenti di adottare misure amministrative specifiche del paese. 

Riesame amministrativo

Le decisioni della BCE che impongono misure amministrative possono essere rivedute dalla Commissione amministrativa del riesame su richiesta della banca interessata.

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