Misure amministrative
Se una banca significativa non soddisfa i requisiti prudenziali o non ottempera alle misure adottate nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per assicurare l’adempimento di tali requisiti, la BCE può imporre misure amministrative e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’obiettivo delle misure amministrative è obbligare le banche vigilate a rispettare i requisiti prudenziali stabiliti in decisioni o regolamenti di vigilanza. L’applicazione di tali misure è possibile soltanto in risposta a violazioni in atto.
Quali sono le misure amministrative che può imporre la BCE?
Penalità di mora
Le penalità di mora sono le misure amministrative pecuniarie direttamente applicabili dalla BCE. Una banca assoggettata a penalità di mora è tenuta a versare un importo, non superiore al 5% del suo fatturato medio giornaliero, per ogni giorno che la violazione si protrae durante un periodo massimo di sei mesi.
Altre misure amministrative
La BCE può anche ricorrere alle misure amministrative previste dalla normativa nazionale con cui uno Stato membro partecipante recepisce le disposizioni europee. Inoltre può anche dare istruzione alle autorità nazionali competenti (ANC) di adottare misure amministrative specifiche del paese.
Principio di proporzionalità
Nell’imposizione di misure amministrative, la BCE esercita i suoi poteri attenendosi ai principi di efficacia e proporzionalità.
Riesame amministrativo
Le decisioni sanzionatorie della BCE possono essere rivedute dalla Commissione amministrativa del riesame su richiesta della banca interessata.