Tramite questa procedura ci si prefigge di fornire alla BCE informazioni omogenee sull’osservanza degli enti creditizi agli articoli 295-297 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e agevolare la BCE riguardo al riconoscimento degli accordi bilaterali di compensazione ai fini della riduzione del rischio.
No. La procedura non mira a introdurre ulteriori obblighi oltre a quelli stabiliti agli articoli 295-297 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
No. In questi casi non è necessaria alcuna notifica.
Questa procedura di notifica sostituisce le prassi nazionali applicabili agli enti creditizi significativi in relazione al riconoscimento degli accordi di compensazione, ma non incide sugli obblighi di notifica previsti dalla normativa nazionale.
Gli enti creditizi non sono tenuti a notificare alla BCE accordi di compensazione di un tipo che è già stato riconosciuto ai fini della riduzione del rischio anteriormente alla data della prima applicazione della procedura di notifica.
Non è necessario notificare i nuovi accordi conclusi che rientrano in un tipo di accordo di compensazione già riconosciuto ai fini della riduzione del rischio con un particolare tipo di controparte in un particolare paese.
La procedura vige per tutti i nuovi tipi di accordi di compensazione i cui effetti saranno riconosciuti ai fini della riduzione del rischio a tutti i livelli di consolidamento applicabili agli enti creditizi significativi in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013. È sufficiente che l’ente creditizio significativo al massimo livello di consolidamento sottoposto alla vigilanza della BCE le comunichi tutti i livelli di consolidamento applicabili. A scanso di equivoci, gli accordi di compensazione stipulati da soggetti non sottoposti alla vigilanza della BCE che non rientrano nel perimetro di consolidamento sul quale la BCE effettua la vigilanza non devono essere notificati.
L’obbligo di notifica alla BCE scatta quando un ente creditizio intende riconoscere gli effetti di riduzione del rischio, in conformità degli articoli 295-298 del Regolamento (UE) n. 575/2013, a nuovi tipi di accordi di compensazione contrattuale e/o a tipi già riconosciuti di accordi con nuovi tipi di controparti nello stesso paese o in nuovi paesi (dopo la data di applicazione della procedura di notifica). Quando i requisiti di cui agli articoli 296 e 297 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono soddisfatti e la notifica è stata effettuata, l’ente creditizio può riconoscere l’effetto di riduzione del rischio a quel tipo di accordo di compensazione o di controparte.
L’ente creditizio deve inviare alla BCE la lettera di accompagnamento per confermare che adempie gli obblighi di cui agli articoli 296 e 297 del Regolamento (UE) n. 575/2013. La lettera non va considerata come un parere dell’ente creditizio attestante che i tipi di accordi di compensazione notificati abbiano efficacia giuridica.
Gli enti creditizi possono seguire la rispettiva politica interna riguardo alle deleghe. La procedura di notifica non specifica un soggetto particolare che debba sottoscrivere la lettera.
Non è stata stabilita alcuna modalità di invio. La lettera con la notifica può essere trasmessa, ad esempio, via e-mail al gruppo di vigilanza congiunto (GVC).
Le informazioni sul tipo di controparte sono necessarie per assicurare che l’ente creditizio confermi che il parere legale concernente la normativa applicabile alla controparte copra il tipo di controparte dell’accordo di compensazione al quale va riconosciuto l’effetto di riduzione del rischio per la prima volta.
Non vi è una tassonomia stabilita per l’individuazione dei “tipi” di controparte a fini di notifica. La nota 7 dello schema di notifica fornisce solo alcuni esempi dei tipi generici di controparte. Se l’ente creditizio dispone della propria tassonomia, può applicarla in questo contesto. La tassonomia deve poter rispondere alla finalità illustrata nella risposta alla domanda precedente.
Il “tipo” di accordo di compensazione si riferisce allo schema di accordo di compensazione utilizzato dall’ente creditizio con una o più controparti. Questo schema può essere elaborato dall’ente creditizio stesso oppure da associazioni bancarie o di settore (come la European Banking Federation, l’International Swaps and Derivatives Association, l’International Capital Market Association, la Futures Industry Association ecc.).
A scanso di equivoci, il termine “tipo” non deve necessariamente specificare se l’accordo ricada nella definizione di cui all’articolo 295, lettere a) o b), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, gli enti creditizi devono indicare se si tratti di un accordo di compensazione tra prodotti differenti come specificato all’articolo 295, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
No. Gli accordi di compensazione di un tipo i cui effetti di riduzione del rischio sono stati riconosciuti dall’ente creditizio (prima dell’applicabilità della procedura di notifica o già notificati conformemente alla nuova procedura) per il tipo di controparte in un particolare paese possono essere conclusi con nuove controparti dello stesso tipo nello stesso paese senza alcun bisogno di notifica.
Una tale modifica farebbe sì che quel tipo di accordo sia considerato nuovo e deve quindi essere notificato.
L’accordo di partecipazione diretta e le clausole di compensazione pertinenti contenute nella regolamentazione di una CCP rappresentano un tipo di accordo di compensazione che va notificato se l’ente creditizio intende riconoscerne gli effetti ai fini della riduzione del rischio in conformità dell’articolo 298 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Le informazioni sulle modifiche rilevanti alle clausole principali di compensazione (ossia quelle individuate come fondamentali fra le clausole di compensazione contrattuale; si veda ad esempio la nota 3 dello schema di notifica) dei tipi già riconosciuti di accordi di compensazione sono necessarie per assicurare che le modifiche rilevanti dei tipi già riconosciuti di accordi di compensazione siano opportunamente coperte da pareri legali come dispone l’articolo 296, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Le modifiche delle clausole principali di compensazione di un tipo già riconosciuto di accordo di compensazione sono rilevanti se, a giudizio dell’ente creditizio (non necessariamente basato su pareri legali esterni), inciderebbero sulle conclusioni dei pareri sulla compensazione e richiederebbero l’aggiornamento del parere legale o la formulazione di un nuovo parere legale. Spetta all’ente creditizio (ad esempio la funzione di gestione dei rischi o la funzione legale e/o di conformità, a seconda dei casi) determinare se le modifiche siano rilevanti in base ai processi interni.
A scanso di equivoci, le modifiche delle clausole principali di compensazione che a giudizio dell’ente creditizio non sono rilevanti oppure che sono raccomandate o coperte dal parere e quindi non richiedono l’aggiornamento del parere legale o la formulazione di un nuovo parere legale ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 non devono essere notificate alla BCE.
Queste modifiche devono essere notificate come se l’accordo di compensazione contente tali modifiche fosse un nuovo tipo di accordo. La notifica deve pertanto precisare tutti i pareri pertinenti, compreso quello ottenuto in relazione alle modifiche rilevanti di un determinato tipo di accordo quadro.