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La BCE innalza il livello di attenzione sulla governance bancaria

Editoriale di Yves Mersch, Membro del Comitato esecutivo della BCE e Vicepresidente del Consiglio di vigilanza della BCE, pubblicato su vari mezzi di comunicazione europei il 1° ottobre 2020

1° ottobre 2020

L’integrità e la competenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo sono una delle linee di difesa più importanti contro la frode e la cattiva gestione. Purtroppo non è sempre la più efficace. È sulle banche che ricade innanzitutto la responsabilità di assicurare l’idoneità dei propri vertici aziendali. La BCE conduce il “controllo di qualità” finale per gli intermediari di maggiori dimensioni nell’area dell’euro, noto nel gergo della vigilanza come verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Tale verifica costituisce uno dei nostri compiti prudenziali più impegnativi.

Soltanto lo scorso anno, la BCE ha valutato l’idoneità di 2.967 soggetti facenti capo a più di 100 gruppi bancari; ci attendiamo un dato simile anche quest’anno.

Non è solo l’entità dei numeri a rendere il compito così arduo. Valutiamo i profili degli alti dirigenti sulla base di criteri stabiliti in una direttiva europea del 2013, così come recepiti dalla normativa nazionale. Tuttavia, tale recepimento è avvenuto con modalità differenti nei diversi Stati membri.

La direttiva prevede, in particolare, che gli esponenti aziendali soddisfino i “requisiti di onorabilità” e posseggano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Questi devono agire in ogni momento con onestà, integrità e indipendenza di giudizio e devono poter dedicare tempo sufficiente all’esercizio dei propri compiti.

Concetti quali l’onorabilità, l’indipendenza di giudizio e la disponibilità di tempo sono spesso interpretati in maniera differente nei vari assetti normativi nazionali. Ad esempio, che tipo di condotta irregolare potrebbe incidere sull’idoneità di un banchiere a ricoprire o mantenere una determinata carica? In che misura andrebbero presi in considerazione i procedimenti giudiziari in corso? Quanto rileva aver riportato una condanna penale? Le diverse normative nazionali stabiliscono inoltre termini di durata minore o maggiore, ove presenti, per lo svolgimento delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità. Alcune prevedono che l’approvazione dell’autorità di vigilanza preceda la nomina degli alti dirigenti, altre che avvenga soltanto successivamente.

Per facilitare la considerazione di queste differenze nazionali e assicurare la conformità agli standard stabiliti nella direttiva, la BCE ha collaborato con le autorità nazionali di vigilanza bancaria per giungere a un’interpretazione comune dei criteri di professionalità e onorabilità, nei casi in cui ciò sia stato possibile nonché fattibile dal punto di vista giuridico. Siamo riusciti in tal modo ad affrontare alcuni degli ostacoli principali. Ma non basta.

Stiamo ora compiendo un ulteriore passo in avanti. La BCE colmerà le lacune esistenti conducendo verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità più rigorose e più intrusive. Diventerà sempre più rilevante il tipo di influsso che la dirigenza potrà avere sullo stato di salute e sulla stabilità delle banche. Se con la nostra valutazione accerteremo che un soggetto non è idoneo a ricoprire la carica per la quale è stato designato, adotteremo una decisione negativa conformemente alle regole dell’UE. Analizzeremo inoltre con più attenzione qualsiasi fatto pertinente che possa incidere negativamente sull’onorabilità, quali precedenti condanne penali oppure procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.

Tale innalzamento graduale del livello di attenzione sarà accompagnato da una maggiore trasparenza al fine di migliorare la comunicazione delle nostre aspettative nei confronti dei vertici aziendali. La BCE pubblicherà una versione rivista della guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, che esaminerà in maniera più approfondita la responsabilità individuale. Coloro che abbiano commesso irregolarità, o siano rimasti inerti dinanzi alla condotta irregolare degli altri esponenti all’interno dell’ente, non potranno più nascondersi dietro la responsabilità collettiva dell’organo di amministrazione. Chiariremo inoltre in quali casi e con quali modalità l’insorgere di nuovi fatti rilevanti potrà determinare una nuova valutazione dell’idoneità degli amministratori in carica.

Il processo di valutazione diverrà più efficiente e accessibile grazie a un portale online che le banche potranno utilizzare per la presentazione delle richieste di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La BCE incoraggerà le banche a inoltrare le istanze di verifica prima che gli esponenti entrino in carica, in modo da poter anticipare le proprie valutazioni.

Allo stesso tempo, la BCE ha provveduto a rafforzare il proprio processo decisionale interno istituendo un’apposita divisione per la verifica dei requisiti di idoneità e un comitato per le procedure sanzionatorie e amministrative, al fine di accrescere l’indipendenza e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali.

Diversi ambiti del settore bancario europeo non sono ancora adeguatamente integrati. Ciò vale anche per le regole in materia di idoneità dei membri degli organi di amministrazione e controllo. Governance inadeguata e standard nazionali divergenti sono divenuti sempre meno tollerabili. Il recepimento incompleto e disomogeneo della legislazione dell’UE nella normativa nazionale non dovrebbe compromettere gli sforzi della BCE volti a perseguire standard di governance ancora più elevati nelle banche europee. Tale finalità sarebbe certamente agevolata da una maggiore armonizzazione della legislazione nazionale, realizzabile idealmente mediante un regolamento dell’UE direttamente applicabile.

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