Processo decisionale
In quanto autorità di vigilanza bancaria europea, la BCE può assumere una serie di decisioni di vigilanza giuridicamente vincolanti per le banche, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico.
Queste includono:
- definire requisiti patrimoniali micro e macroprudenziali (“riserve”)
- decidere la significatività delle banche vigilate
- concedere o revocare licenze bancarie
- valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate da parte delle banche
- adottare misure esecutive e comminare sanzioni nei confronti delle banche significative
Come si assumono le decisioni?
Il Consiglio di vigilanza, costituito come organo interno della BCE, predispone i progetti di decisione che saranno adottati dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione. Se quest’ultimo non solleva alcuna obiezione entro un determinato lasso di tempo la decisione si considera adottata.
Le decisioni che riguardano il quadro di riferimento generale (ad esempio il regolamento quadro sull’MVU) sono invece adottate dal Consiglio direttivo al di fuori della procedura di non obiezione.
Principio di separazione
Per impedire conflitti di interesse tra politica monetaria e competenze di vigilanza, la BCE assicura una separazione degli obiettivi, dei processi decisionali e dei compiti. A questo scopo vige una rigorosa separazione tra le riunioni del Consiglio direttivo.