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Processo decisionale

In quanto autorità di vigilanza bancaria dell’Unione europea, la BCE può assumere una serie di decisioni di vigilanza giuridicamente vincolanti per le banche, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico.

Ad esempio, al fine di:

  • stabilire i requisiti prudenziali
  • approvare le riduzioni dei fondi propri
  • definire requisiti patrimoniali micro e macroprudenziali (“riserve”)
  • sancire la significatività delle banche vigilate
  • concedere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
  • valutare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni qualificate
  • sancire l’idoneità di tutti i membri dell’organo di amministrazione, sia con funzione di gestione sia con funzione di supervisione strategica
  • adottare misure esecutive e comminare sanzioni nei confronti delle banche significative

La BCE è vincolata al rispetto dei requisiti procedurali applicabili, nel senso che deve motivare le proprie decisioni e riconoscere ai destinatari il diritto a essere sentiti e il diritto ad accedere a tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti nel corso di una procedura di vigilanza (“fascicolo di vigilanza”).

Obbligo di motivare le decisioni

Le decisioni di vigilanza della BCE devono essere accompagnate da una chiara esposizione delle motivazioni, che definiscano i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e le considerazioni di vigilanza alla base delle decisioni.

Diritto a essere sentiti

Ai destinatari di progetti di decisione della BCE sui cui diritti queste inciderebbero negativamente è riconosciuta la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che le decisioni siano adottate. Oltre a consentire a un soggetto destinatario di replicare all’analisi degli elementi di fatto e giuridici svolta dalla BCE, tale diritto assicura che il processo decisionale della BCE si basi su un insieme completo di informazioni. In linea di principio al destinatario sono concesse due settimane, ma in circostanze particolari il termine può essere ridotto fino a tre giorni lavorativi.

Diritto di accesso al fascicolo di vigilanza

Nell’ambito del diritto alla difesa, le parti di una procedura di vigilanza della BCE hanno la facoltà di accedere al fascicolo di vigilanza prima che sia adottata una decisione potenzialmente lesiva nei loro confronti. L’accesso al fascicolo è possibile a partire dall’avvio della procedura di vigilanza fino alla decisione finale. Tale diritto si applica fatta salva la tutela dei segreti commerciali di parti terze e non si estende alle informazioni riservate.

In che modo si assumono le decisioni?

Il Consiglio di vigilanza, costituito come organo interno della BCE, predispone i progetti di decisione che saranno adottati dal Consiglio direttivo secondo la procedura di non obiezione. Se quest’ultimo non solleva alcuna obiezione entro un determinato lasso di tempo, la decisione si considera adottata.

Le decisioni che riguardano il quadro di riferimento generale (ad esempio il regolamento quadro sull’MVU) sono invece adottate dal Consiglio direttivo al di fuori della procedura di non obiezione.

Principio di separazione

Per impedire conflitti di interesse tra politica monetaria e competenze di vigilanza, la BCE assicura una separazione degli obiettivi, dei processi decisionali e dei compiti. 

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