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Quadro giuridico della BCE

Come istituzione dell’UE, la Banca centrale europea (BCE) opera in base a norme chiaramente definite nel diritto primario (ossia i trattati) e derivato (come regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) dell’Unione europea.

Gli obiettivi e i compiti generali della BCE sono stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE. Il regolamento sull’MVU ha conferito alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza bancaria, definendo inoltre la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza dei paesi dell’UE che partecipano alla vigilanza bancaria europea.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica il diritto bancario europeo, in particolare la direttiva e il regolamento sui requisiti patrimoniali. Tali atti giuridici stabiliscono le regole che le banche devono rispettare, ad esempio in materia di capitale, gestione dei rischi o governance, e definiscono i rispettivi poteri delle autorità di vigilanza. Sono inoltre integrati da norme tecniche dettagliate predisposte dall’Autorità bancaria europea.

Diritto bancario dell’UE

Raccolta digitale di atti giuridici

La BCE ha creato una raccolta degli atti giuridici dell’Unione relativi alla vigilanza bancaria. Gli atti sono disponibili in inglese e accessibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE tramite i link al portale EUR-Lex.

Esplora i tre volumi:

La raccolta è aggiornata a intervalli regolari.

(Aggiornato il 21/12/2023)

Atti giuridici della BCE

Anche la BCE adotta strumenti giuridici di propria emanazione al fine di adempiere al suo mandato.

Regolamenti

Fondamentale importanza è rivestita dal regolamento quadro sull’MVU, che stabilisce i rapporti istituzionali e le procedure nell’ambito della vigilanza bancaria europea. Altri regolamenti della BCE specificano le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione europea, oppure impongono obblighi ulteriori alle banche vigilate, come ad esempio il pagamento dei contributi per le attività di vigilanza.

Decisioni senza destinatari

Tali decisioni possono essere adottate per attuare disposizioni specifiche del diritto bancario europeo, come nel caso del trattamento prudenziale degli utili. Possono inoltre stabilire determinate procedure interne della BCE, ad esempio riguardo ai poteri di delega nell’assunzione delle decisioni di vigilanza.

Decisioni indirizzate alle singole banche

Tali decisioni possono avere lo scopo di imporre obblighi specifici a una banca oppure di approvare una sua richiesta. Possono riguardare ad esempio il livello del patrimonio di vigilanza richiesto oppure l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno per il calcolo dei rischi finanziari. Se una decisione incide negativamente sulla banca a cui è indirizzata, questa ha il diritto di essere sentita e di richiedere il riesame amministrativo della decisione.

Linee guida e istruzioni

Tali strumenti possono essere indirizzati dalla BCE alle autorità nazionali di vigilanza dei paesi dell’area dell’euro per armonizzare gli approcci di vigilanza su temi specifici. Le istruzioni emanate dalla BCE possono inoltre essere destinate alle autorità di vigilanza di altri paesi dell’UE che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE.

Linee guida di vigilanza

Raccomandazioni

Solitamente la BCE ricorre a raccomandazioni per armonizzare gli approcci adottati dalle autorità nazionali di vigilanza in relazione alle banche meno significative. Le raccomandazioni possono inoltre fornire indicazioni di vigilanza alle banche significative riguardo a temi specifici, come ad esempio le politiche di distribuzione dei dividendi.

Raccomandazioni di vigilanza

Pareri

Nel suo ruolo consultivo la BCE formula pareri intesi a fornire osservazioni sulle proposte di atti giuridici nazionali o europei in materia di vigilanza bancaria.

Diritto nazionale

In quanto autorità di vigilanza bancaria, la BCE applica anche le disposizioni pertinenti del diritto nazionale che recepiscono o integrano le direttive dell’UE in materia di vigilanza bancaria.

Le autorità nazionali di vigilanza applicano lo stesso quadro giuridico della BCE, unitamente alle procedure e agli statuti previsti dal diritto nazionale.

Ulteriori informazioni sugli atti giuridici della BCE in materia di vigilanza

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