Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per

Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE

Nel 2012, quando si è deciso di creare un sistema di vigilanza unico nell’area dell’euro, molti critici sostenevano che il progetto fosse impossibile o richiedesse troppo tempo. Invece, abbiamo già celebrato il primo anniversario del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e possiamo vantare un primo anno di successo per la vigilanza bancaria europea.

Certo, l’MVU non ha rappresentato né l’inizio né la fine della serie di riforme istituzionali che dobbiamo intraprendere per restituire stabilità all’Europa – presupposto questo del ritorno a una crescita sostenibile. Ha però segnato un passo cruciale ed è stato, per molti versi, la chiave per proseguire in questa direzione.

Nei primi anni dell’euro ci siamo illusi di aver creato un’unione monetaria completa. Tuttavia, poiché sono soprattutto le banche private a immettere moneta nel sistema, una moneta unica è possibile soltanto se esiste un sistema bancario unico. Per essere unica a tutti gli effetti, la moneta deve risultare fungibile a tutti gli effetti, svincolata sia dalla forma che assume sia dal luogo in cui è utilizzata. Ciò richiede una più salda governance comune del settore bancario nei paesi che condividono quella moneta.

La creazione dell’MVU è stata una parte della risposta a tale esigenza. Un’autorità di vigilanza unica che applica metodologie omogenee internalizza la fiducia reciproca. E questo non solo assicura maggiore tutela ai cittadini, ma reca anche benefici significativi ai paesi membri, i cui enti finanziari possono sfruttare appieno le economie di scala all'interno del mercato unico.

Detto ciò, il disegno dell’unione bancaria contemplava tre pilastri: un meccanismo di vigilanza unico, un meccanismo di risoluzione unico e un sistema uniforme di garanzia dei depositi. Tutti e tre gli elementi sono indispensabili per una moneta unica a tutti gli effetti. La vigilanza doveva necessariamente precedere gli altri pilastri dell’unione bancaria perché costituiva un loro presupposto essenziale. All'inizio del 2015 è stato realizzato il secondo pilastro, il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM). Per completare la nostra unione bancaria occorre quindi il terzo pilastro: il sistema di garanzia dei depositi. Solo allora l’edificio sarà stabile.

L’unione bancaria non è un obiettivo fine a se stesso, ma un passo fondamentale verso la creazione di un mercato europeo unico per i servizi bancari e finanziari. Mercati bancari e dei capitali integrati e ben funzionanti rappresentano una condizione imprescindibile per la stabilità e il successo dell’euro, oltre a contribuire a promuovere la crescita e l’occupazione, nell’interesse di tutti i cittadini europei.

Prefazione di Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza

Quando, nel marzo 2015, è stato pubblicato il suo primo Rapporto annuale, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) non era in funzione neppure da sei mesi; aveva dinanzi un futuro promettente, ma quasi nessuna storia alle spalle. Questa seconda edizione del Rapporto annuale offre uno sguardo sulla funzione di vigilanza bancaria europea[1] dopo un anno e mezzo di attività; il futuro dell’MVU resta promettente, ma traiamo incoraggiamento anche dal suo passato.

Nel corso del 2015 abbiamo compiuto grandi progressi nel promuovere gli obiettivi della funzione di vigilanza bancaria europea. Abbiamo contribuito alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi, nonché alla stabilità del sistema finanziario. Abbiamo altresì migliorato l’unità e l’integrità del mercato interno sulla base di un pari trattamento degli enti creditizi. L’MVU ha accresciuto l’armonizzazione, adottato un approccio invasivo nell’esercizio della vigilanza bancaria e intensificato la cooperazione con le istituzioni europee e le altre autorità di vigilanza, oltre che le attività di comunicazione. Di certo non abbiamo ancora raggiunto il traguardo di un'autentica vigilanza bancaria europea, ma siamo ora molto più vicini.

Promuovere l’integrazione e l’armonizzazione: risultati e sfide per il futuro

Nel 2015 la funzione di vigilanza bancaria europea ha compiuto un grande passo in avanti verso un’attività di vigilanza armonizzata e imparziale, conducendo nell’intera area dell’euro un processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) basato su una metodologia comune. Per la prima volta tutti gli enti significativi dell’area sono stati valutati secondo un parametro comune. Gli elementi quantitativi e qualitativi sono stati combinati nell’ambito di un approccio basato sul giudizio vincolato di esperti, che ha assicurato coerenza, non ha consentito alcuna forma di tolleranza (supervisory forbearance) e ha tenuto conto delle specificità degli enti creditizi. La metodologia comune ha attinto in ampia misura all’esperienza e alle migliori prassi pregresse delle autorità nazionali competenti (ANC). Nel complesso, l’esperienza del primo SREP armonizzato, anche in un'ottica futura, è stata molto incoraggiante.

Nondimeno, una maggiore armonizzazione delle prassi di vigilanza all’interno dell’MVU non può prescindere da un’ulteriore armonizzazione delle regole. Il quadro regolamentare europeo – costituito dal regolamento e dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (rispettivamente Capital Requirements Regulation, CRR, e Capital Requirements Directive IV, CRD IV) – comprende oltre 160 disposizioni che lasciano alle autorità di vigilanza o ai governi nazionali una certa discrezionalità nel decidere le modalità concrete di attuazione delle norme europee in materia. Alcune di queste “opzioni e discrezionalità nazionali” (ODN) tengono conto di caratteristiche specifiche dei singoli paesi. Molte, tuttavia, riflettono semplicemente tradizioni date ormai per acquisite, puri interessi nazionali e fenomeni di “cattura” dell’autorità di regolamentazione. Queste hanno effetti rilevanti sul grado di prudenza del quadro regolamentare nonché sulla comparabilità dei coefficienti patrimoniali. Aggiungono altresì un ulteriore livello di complessità e danno luogo ad arbitraggio regolamentare.

Per affrontare la questione abbiamo costituito un Gruppo di alto livello che ha individuato circa 120 ODN esercitabili dalla BCE rispetto alle quali l’armonizzazione è possibile. Tali ODN coprono un ampio ventaglio di temi, come il trattamento delle attività fiscali differite, le esenzioni per le grandi esposizioni infragruppo e le deroghe in materia di liquidità infragruppo. Abbiamo convenuto di attuare in modo uniforme queste opzioni e discrezionalità nazionali nell’intera area dell’euro, conformandoci agli standard mondiali oppure, ove questi manchino, seguendo l’approccio più prudente. Questo processo è sfociato in un regolamento e in una guida che sono stati sottoposti a consultazione pubblica e adottati dalla BCE. Il regolamento entrerà in vigore a ottobre 2016. Si tratta di un passo in avanti fondamentale verso un quadro regolamentare armonizzato per l’area dell’euro.

Ciononostante, il quadro regolamentare resta in qualche misura frammentato. Ad esempio, nel caso della CRD IV, gli Stati membri hanno dato interpretazioni diverse di una serie di disposizioni. Le normative nazionali oscillano tra la rigorosa trasposizione letterale della legislazione europea e l’introduzione di regole aggiuntive nel singolo ordinamento (gold-plating). In alcuni paesi il legislatore nazionale accresce ancor di più la frammentazione convertendo prassi di vigilanza non vincolanti in atti con effetti di legge.

Il recepimento delle direttive dell’UE è prerogativa dei legislatori nazionali. Tuttavia, un quadro regolamentare frammentato contravviene agli obiettivi generali dell’unione bancaria. Nel contempo, dover affrontare una molteplicità di normative nazionali diverse pone l’autorità di vigilanza europea unica in una situazione tutt’altro che ideale. Di conseguenza incoraggiamo attivamente l’ulteriore armonizzazione del quadro regolamentare per il settore bancario. Finché le norme rimarranno frammentate, la convergenza delle prassi di vigilanza non basterà a garantire piena parità di trattamento. Al riguardo, l’MVU contribuisce attivamente al lavoro svolto dall’Autorità bancaria europea (ABE) per la definizione di un corpus unico di norme e del manuale unico per l’attività di vigilanza a livello dell’UE.

Il settore bancario e le attività di vigilanza nel 2015

Punto di partenza del nostro lavoro di vigilanza per il 2015 sono stati i risultati della valutazione approfondita condotta nel 2014. A questi si sono aggiunti un’analisi del contesto macroeconomico e un ampio esame dei principali rischi per il settore bancario. Su questa base il Consiglio di vigilanza ha definito cinque priorità che hanno guidato il nostro operato nel 2015, ossia:

  • modelli di business e determinanti della redditività,
  • governance e propensione al rischio,
  • adeguatezza patrimoniale,
  • rischio di credito,
  • rischio informatico e integrità dei dati.

Per tutto il 2015 i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) hanno intrattenuto un dialogo con l’alta dirigenza delle banche per indicare con chiarezza le attese di vigilanza dell’MVU e discutere criticamente la sostenibilità economica dei modelli di business e delle determinanti della redditività. Un gruppo di esperti ha condotto, con il forte coinvolgimento delle ANC, analisi orizzontali su gruppi di confronto tenendo conto delle specificità dei diversi modelli di business.

Per quanto concerne la governance e la propensione al rischio, nel marzo 2015 è stata avviata un’ampia indagine tematica che è poi confluita nello SREP. L’esercizio si è concluso a gennaio 2016 con l’invio di lettere di follow-up agli enti creditizi. Nell’ambito del ciclo di vigilanza, l'indagine tematica ha anche permesso ai GVC di definire, sulla base degli elementi raccolti, le azioni di vigilanza per il 2016 nonché di individuare ambiti di approfondimento per future ispezioni in loco. Un rapporto sulle migliori prassi identificate durante l’indagine tematica sarà pubblicato nel corso dell'anno.

L’adeguatezza patrimoniale è stata una priorità che ha richiesto un impegno continuo nel corso del 2015. I risultati della valutazione approfondita hanno offerto ai GVC un buon punto di partenza per il prosieguo delle attività. Il lavoro sul fronte delle ODN ha segnato un salto di qualità verso una definizione più armonizzata del capitale regolamentare all’interno dell’MVU. È stata inoltre predisposta un’analisi mirata dei modelli interni delle banche per verificare che conseguano l’adeguata intensità di attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA). Lo scopo è assicurare la conformità dei modelli agli standard regolamentari e promuoverne l’uniformità fra enti creditizi. Nel corso del 2015 è stato svolto un primo esercizio di inventario ed è stata formulata una proposta di analisi mirata dei modelli interni per i prossimi anni.

Quanto al rischio di credito, nel 2015 ha avuto inizio un'indagine tematica sulle attività di leveraged finance. L’esercizio si prefiggeva di comprendere meglio le attività di leveraged finance presso gli enti vigilati, valutare le determinanti e le dinamiche principali di questo mercato e individuare le migliori prassi. Mirava altresì a consentire un’analisi comparata degli enti creditizi in questo ambito. In aggiunta, il Consiglio di vigilanza ha istituito una task force temporanea incaricata di elaborare e attuare un approccio coerente per la vigilanza degli enti con elevati livelli di crediti deteriorati.

Per quanto riguarda il rischio informatico e l’integrità dei dati, agli inizi del 2015 è stata avviata un'indagine tematica sulla sicurezza informatica con l’obiettivo di tracciare i profili di rischio informatico degli enti significativi e svolgere un’analisi comparata dei dati raccolti dalle banche. I primi risultati hanno permesso di individuare gli intermediari presso i quali condurre ispezioni in loco nel 2015 e nel 2016. Il Consiglio di vigilanza ha inoltre approvato un modello operativo e di comunicazione per gli incidenti riconducibili a crimini informatici nonché la creazione di una relativa banca dati. Per sostenere il lavoro in questi ambiti è stato costituito un gruppo di esperti con il coinvolgimento delle ANC.

Il settore bancario europeo agli inizi del 2016

Nel primo trimestre del 2016 il settore bancario europeo ha risentito del peggioramento del contesto finanziario mondiale. Tuttavia, lo stato del settore è oggi molto diverso rispetto al passato. Innanzitutto, le banche hanno migliorato la propria situazione patrimoniale sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Dal 2012 il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) degli enti significativi nell’area dell’euro è aumentato, in media, dal 9 per cento al 13 per cento circa. Questi enti sono ben preparati a soddisfare i requisiti patrimoniali regolamentari una volta che questi entreranno a pieno regime nel 2019. Quanto ai requisiti patrimoniali di vigilanza, la funzione di vigilanza bancaria europea ha definito chiaramente i livelli di capitale di secondo pilastro che, nelle sue attese, le banche dovrebbero detenere su base continuativa. A parità di condizioni, i requisiti di vigilanza non saranno accresciuti ulteriormente.

Nel complesso, il settore bancario europeo è molto più preparato a fronteggiare andamenti avversi imprevisti rispetto ad appena qualche anno fa. Inoltre, grazie all’ulteriore incremento degli utili registrato nel 2015, gli enti significativi hanno potuto applicare adeguate politiche di distribuzione pur nel rispetto dei requisiti patrimoniali regolamentari e di vigilanza. Lo stesso vale per le distribuzioni sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Nondimeno, vi è ancora un sottoinsieme di banche europee che mostrano livelli elevati di crediti deteriorati. Tali prestiti erano stati individuati nel corso della valutazione approfondita del 2014, utilizzando per la prima volta una definizione armonizzata. Aspetto ugualmente importante è che questi crediti deteriorati sono stati coperti in misura ragionevole da accantonamenti. Ci troviamo pertanto in una posizione piuttosto favorevole per promuovere, nei prossimi anni, ulteriori progressi nella riduzione ordinata dei livelli di prestiti deteriorati.

Infine, un’importante novità ha interessato la struttura del sistema bancario. Con la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e il Comitato di risoluzione unico, CRU (Single Resolution Board, SRB), disponiamo ora di un regime di risoluzione che consente una gestione ordinata del fallimento degli enti creditizi. Tale regime assicura che i costi di risoluzione non ricadano più sui contribuenti, bensì sugli azionisti e sui creditori della banca. Nondimeno, sebbene la BRRD rafforzi opportunamente la disciplina di mercato, l’aumento dei differenziali di rendimento osservato nel primo trimestre del 2016 non appare giustificato alla luce dei livelli di capitale molto più elevati detenuti dalle banche.

Le priorità di vigilanza per il 2016

Nel 2016 i modelli di business e le determinanti della redditività delle banche rimarranno un ambito di azione fondamentale per la funzione di vigilanza bancaria europea. Entrambi sono messi a dura prova dal prolungato periodo di tassi di interesse modesti e dalle consistenti riduzioni del valore delle attività. Altri importanti elementi di rischio, la cui rilevanza varia da un paese all’altro, comprendono il rischio di credito e gli accresciuti livelli di crediti deteriorati già menzionati, l’inversione della propensione al rischio, il rischio di condotta e di governance, il rischio sovrano, il rischio geopolitico e le crescenti vulnerabilità delle economie emergenti nonché, ancora una volta, il rischio informatico e di crimini informatici. Le banche devono inoltre prepararsi ai nuovi requisiti patrimoniali regolamentari.

Da questi rischi e sfide ha preso le mosse la definizione delle nostre priorità di vigilanza per il 2016. Poiché molti dei rischi e delle sfide principali non sono mutati significativamente rispetto al 2015, vi è una sovrapposizione tra le priorità di vigilanza dell’anno passato e quelle in corso. Fra l’altro, alcune delle priorità per il 2015 erano state pensate fin dal principio per abbracciare un arco temporale superiore a un anno. Su questo sfondo, l’MVU ha adottato per il 2016 le seguenti cinque priorità di vigilanza, rese note all’inizio dell’anno:

  • rischio di modello di business e di redditività,
  • rischio di credito,
  • adeguatezza patrimoniale,
  • governo dei rischi e qualità dei dati,
  • liquidità.

Il rischio di modello di business e di redditività resta una priorità fondamentale nel 2016. Partendo dalle analisi condotte nel 2015, è stata avviata un'indagine tematica sulle determinanti della redditività a livello di singoli enti e per modello di business. In tale contesto l’attività di vigilanza si incentrerà anche sull’esame delle strategie utilizzate per accrescere la capacità di reddito, fra cui potrebbero figurare un allentamento dei criteri di concessione del credito, un maggiore ricorso al finanziamento a breve termine oppure un aumento dell’esposizione al rischio.

Anche il rischio di credito continua ad annoverarsi tra le priorità fondamentali. Il deterioramento della qualità creditizia dei prestiti a imprese e famiglie e dei criteri di concessione del credito, nonché il livello persistentemente elevato dei crediti deteriorati, destano preoccupazione in diversi paesi dell’area dell’euro, specie quelli più colpiti dalla crisi. Oltre a proseguire il lavoro iniziato nel 2015, la funzione di vigilanza bancaria della BCE esaminerà anche le concentrazioni eccessive di rischi in particolari settori, ad esempio quello immobiliare. A ciò si collega strettamente l’attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9 (“Strumenti finanziari”), che influisce sulla misurazione delle rettifiche di valore dei crediti nonché sulla valutazione degli strumenti finanziari. Un'indagine tematica al riguardo verrà avviata a breve.

Rientra fra le priorità per il 2016 anche l’adeguatezza patrimoniale. A questo proposito, assumono particolare rilievo la coerenza e la qualità dei processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) delle banche, ivi inclusa la loro capacità di condurre prove di stress interne, nonché gli esercizi di stress prudenziali, come quello effettuato a livello di UE sotto il coordinamento dell’Autorità bancaria europea (ABE). Altri elementi centrali dell’attività di vigilanza nel 2016 sono il prosieguo dei lavori sulla qualità e sulla composizione del capitale delle banche (anche in relazione alle ODN) e l’esame del grado di preparazione degli enti creditizi ai nuovi standard regolamentari, come il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) e il requisito della capacità complessiva di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC). Parimenti, l’analisi mirata sui modelli interni delle banche e sulla rispettiva intensità di RWA assumerà importanza prioritaria nel 2016 e negli anni a venire.

Anche il governo dei rischi e la qualità dei dati restano una priorità nel 2016, in un contesto caratterizzato da bassa redditività e da una potenziale ricerca di rendimenti, nonché dall’abbondante offerta di finanziamento a costi contenuti. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo chiaramente in luce che gli organi direttivi delle banche spesso non disponevano delle informazioni necessarie ad adottare valide decisioni aziendali. Ora una delle priorità per l’MVU è comunicare con chiarezza le aspettative di vigilanza che le banche dovrebbero soddisfare a tal riguardo. In aggiunta, un'indagine tematica valuterà il rispetto dei principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio fissati del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, CBVB (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). L’esercizio sarà anche di sostegno agli interventi varati a seguito dell'indagine tematica sul governo dei rischi e sulla propensione al rischio condotta dall’MVU nel 2015. Infine, poiché la qualità e la sicurezza dei dati richiedono infrastrutture informatiche all’avanguardia, l’analisi comprenderà anche i rischi informatici.

Da ultimo, la liquidità è stata aggiunta alle priorità di vigilanza per il 2016. Lo SREP condotto nel 2015 ha messo in evidenza che molte banche non soddisfano ancora appieno le aspettative di vigilanza riguardo alla sana gestione dei rischi di liquidità. Si sta quindi procedendo a sviluppare ulteriormente la metodologia SREP su questo fronte. Ciò include un esame approfondito sulla solidità del coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) della banca nonché un’analisi della gestione del rischio di liquidità e della propensione al rischio, espresse attraverso il processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP) o un analogo quadro di riferimento, per comprendere se siano affidabili.

Queste priorità riguardano per molti versi sia gli enti significativi, sottoposti alla vigilanza diretta della BCE, sia quelli meno significativi, vigilati direttamente dalle ANC e indirettamente dalla BCE. Si assicura in tal modo un approccio coerente nell’intero MVU, in stretto raccordo con le ANC e conformemente al principio di proporzionalità.

Consolidare il modello di vigilanza dell’MVU

Le priorità di vigilanza per il 2015 e per il 2016 evidenziano il carattere prospettico dell’approccio dell’MVU alla vigilanza bancaria. Il nostro obiettivo principale è affrontare tempestivamente eventuali problemi. Sfruttando le maggiori opportunità di analisi comparata e confronto tra pari, promuoviamo inoltre prospettive molteplici sui rischi. Intendiamo sviluppare una comprensione approfondita dei fattori di rischio, della propensione al rischio e del modello di business di ciascun ente creditizio, tenendo debitamente conto della varietà dei modelli di business che caratterizza il settore bancario a livello europeo. Questo è un ovvio punto di forza per un’autorità di vigilanza bancaria europea.

I risultati conseguiti finora sono stati possibili soprattutto grazie alla dedizione e all’impegno dei nostri esperti. Nel 2016 continueremo a potenziare lo spirito di squadra all’interno dell’MVU, sia a livello della BCE sia nelle ANC. Si tratta di un elemento essenziale, se si considera che i professionisti altamente qualificati di cui l’MVU si avvale sono impiegati presso autorità diverse, si trovano in paesi diversi e operano nell’ambito di un modello di cooperazione integrata unica nel suo genere. In linea con l’indicazione generale dei legislatori europei, continueremo a elaborare politiche del personale su aspetti quali la formazione, il feedback sull’operato e la mobilità interna all’MVU al fine di promuovere una cultura di vigilanza comune e un sistema di vigilanza autenticamente integrato.

Ancora molto lavoro attende l’MVU nell’attuazione delle migliori prassi per una vigilanza dal carattere indipendente, invasivo e prospettico, che assicuri parità di condizioni alle banche nell’area dell’euro. Via via che cresceranno l’esperienza e la conoscenza reciproca, ci avvicineremo a questo traguardo con slancio sempre maggiore.

Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

Nel corso del primo anno di attività la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE[2] si è dimostrata in grado di coadiuvare il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Tuttavia, considerando le dimensioni del progetto e la brevità della fase preliminare, vi sono sicuramente dei margini di miglioramento, sarebbe anzi stato sorprendente il contrario. Per questo motivo sono già state intraprese delle iniziative volte a migliorare ulteriormente l’assetto organizzativo e altre saranno adottate a tempo debito.

In ragione dell’elevato numero di decisioni inerenti al Meccanismo di vigilanza unico, sono state introdotte una serie di misure per snellire il processo decisionale. In questo primo anno di lavori è chiaramente emerso che alcuni compiti fondamentali necessitano di maggiori risorse rispetto a quelle preventivate. Nel corso dei prossimi due anni sarà, infatti, assunto altro personale.

Al fine di assicurare una buona gestione organizzativa e amministrativa, si è provveduto a rivedere il Quadro Etico per il personale della BCE, entrato in vigore l'1 gennaio 2015, che include i nuovi compiti di vigilanza bancaria. Contemporaneamente, è stato istituito l'Ufficio di conformità e governance per fornire consulenze al personale e supporto nell'attuazione del quadro. Inoltre, è stata assicurata la separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza a livello decisionale per tutto il 2015, senza alcuna necessità d'intervento da parte del Gruppo di mediazione. La disponibilità di dati di elevata qualità per finalità di vigilanza, nonché di sistemi di gestione delle informazioni che coprono l’MVU nella sua interezza, è stata ulteriormente migliorata.

Esercizio degli obblighi di responsabilità

Il presente Rapporto Annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere all'obbligo di rendere conto del proprio operato in conformità con il regolamento sull'MVU. In base al regolamento l’attribuzione delle attività di vigilanza alla BCE dovrebbe essere controbilanciata da adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. Il mantenimento e la promozione del regime di responsabilità – adottato sulla base dell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e del protocollo di intesa tra la BCE e il Consiglio dell’UE – sono rimasti tra le priorità della BCE nel 2015.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, nel 2015 il Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuto dinnanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo per presentare il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014 (31 marzo), per due audizioni pubbliche ordinarie (25 giugno e 19 ottobre) e per due scambi di opinioni ad hoc (25 giugno e 19 ottobre). Le questioni principali all’ordine del giorno comprendevano le “opzioni e discrezionalità nazionali” nel pacchetto CRR/CRD IV e nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Nel corso del 2015, la BCE ha pubblicato sul suo sito internet 26 risposte ad altrettante interrogazioni in materia di vigilanza rivolte dagli eurodeputati. Le lettere spiegavano il quadro normativo nonché le politiche della BCE su un ampio ventaglio di questioni relative alla vigilanza, quali la valutazione approfondita 2014, le azioni di vigilanza della BCE, la proporzionalità delle decisioni di vigilanza e i rischi specifici per gli intermediari vigilati.

Inoltre, in linea con l’Accordo interistituzionale, la BCE ha trasmesso al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

Con riferimento al Consiglio dell’UE, nel 2015 il Presidente del Consiglio di vigilanza Danièle Nouy ha partecipato a due riunioni dell’Eurogruppo dedicate all'unione bancaria: il 24 aprile ha presentato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014 e il 7 dicembre ha preso parte a uno scambio di opinioni su una pluralità di argomenti, tra cui la messa in atto del regime di vigilanza, l’armonizzazione delle opzioni e discrezionalità nazionali nel pacchetto CRR/CRD IV e la valutazione approfondita 2015.

Nell’ambito degli obblighi di relazione previsti dal regolamento sull’MVU, i rappresentanti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria hanno avuto degli scambi di opinioni con i parlamenti nazionali.

Processo decisionale

Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo

Il 2015 è stato il primo anno operativo del Meccanismo di vigilanza unico. Il Consiglio di vigilanza si è riunito 38 volte, 22 delle quali a Francoforte sul Meno e 16 via teleconferenza. Durante le riunioni il Consiglio ha affrontato vari argomenti inerenti sia i singoli intermediari vigilati sia questioni più generali, quali lo sviluppo di politiche e di metodologie comuni. Oltre alle riunioni e alle teleconferenze, il Consiglio di vigilanza può decidere mediante procedura scritta[3]. Tale modalità è stata la più utilizzata nel 2015, soprattutto per le decisioni sui requisiti di professionalità e onorabilità.

Figura 1

Principali dati sulle attività del Consiglio di vigilanza

I dati riportati in figura si riferiscono a decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti. Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni di carattere orizzontale (per es. metodologie comuni) e istituzionale.
1) Le 921 decisioni sulle procedure di autorizzazione coprono oltre 2.000 procedure individuali (cfr. Sezione 3.1.2).

La BCE ha adottato un ampio numero di decisioni riguardanti singoli istituti bancari (cfr. Figura 1). Ciò richiede un’efficiente gestione organizzativa e amministrativa del processo decisionale. I singoli progetti di decisione devono essere sottoposti prima al Consiglio di vigilanza per l’approvazione e successivamente al Consiglio direttivo per l’adozione finale secondo la procedura di non obiezione. Inoltre, non tutti gli intermediari vigilati hanno acconsentito a ricevere le decisioni formali della BCE in inglese: per 34 intermediari le decisioni sono state trasmesse in un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Sebbene la vigilanza bancaria della BCE si fondi sul diritto comunitario, e in particolar modo sul CRR/CRD IV, gli Stati membri hanno recepito la direttiva sui requisiti patrimoniali negli ordinamenti nazionali in vari modi. Ciò costituisce un’ulteriore sfida operativa in termini di processo decisionale, poiché rende necessario disporre anche a livello centrale di competenze relative a ciascuno dei 19 diversi quadri legislativi nazionali. Il quadro normativo è ancora più frammentato in quanto alcuni paesi stanno trasformando pratiche di vigilanza non vincolanti in atti giuridici vincolanti. In aggiunta, i provvedimenti di recepimento nazionale della direttiva CRD IV e le disposizioni normative nazionali che vanno oltre le norme europee, in alcuni casi specifici, hanno aperto un dibattito sull’esatta natura dei poteri di vigilanza della BCE. In alcuni casi, ciò ha portato la Banca centrale europea ad esercitare la propria attività di vigilanza tramite istruzioni alle autorità nazionali competenti (ANC).

Nel 2015 sono state adottate una serie di misure per snellire il processo decisionale e, al fine di gestire l’alto volume di decisioni proposte, si analizzeranno ulteriori possibilità di delega.

Oltre che sulle decisioni riguardanti uno specifico intermediario, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali per esempio la messa in atto di metodologie e di quadri comuni in alcune particolari aree della propria attività di vigilanza. In tre casi il Consiglio di vigilanza ha ordinato la costituzione di strutture temporanee (due gruppi di alto livello e una task force), composte da alti funzionari della BCE e delle ANC, per svolgere i lavori preliminari rispettivamente su (a) l’esercizio di opzioni e facoltà nel diritto comunitario; (b) la metodologia SREP; e (c) un approccio di vigilanza coerente nei confronti degli enti vigilati con volumi considerevoli di crediti deteriorati.

Consiglio di vigilanza

Prima fila (in primo piano, da sinistra a destra) Alexander Demarco, Jouni Timonen, Cyril Roux, António Varela
Seconda fila (da sinistra a destra) Andreas Dombret, Fabio Panetta, Julie Dickson, Luc Coene, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Anneli Tuominen, Stanislava Zadravec Caprirolo, Jan Sijbrand

Terza fila (da sinistra a destra) Mathias Dewatripont, Vladimír Dvořáček, Robert Ophèle, Ignazio Angeloni, Karol Gabarretta, Yiangos Demetriou, Claude Simon, Fernando Restoy Lozano, Zoja Razmusa
Quarta fila (da sinistra a destra) Raimund Röseler, Andreas Ittner, Andres Kurgpõld (supplente di Kessler), Helmut Ettl, Ingrida Šimonytė, Norbert Goffinet, Ilias Plaskovitis

Presidente

Danièle Nouy

Cipro

Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)

Vicepresidente

Sabine Lautenschläger

Lettonia

Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)

(fino al 28 gennaio 2016)

Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)

(dal 15 febbraio 2016)

Zoja Razmusa (Latvijas Banka)

Rappresentanti della BCE

Ignazio Angeloni

Luc Coene (dal 11 marzo 2015)

Julie Dickson

Sirkka Hämäläinen

Lituania

Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas)

Belgio

Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)

Lussemburgo

Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier) Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)

Germania

Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (fino al 28 febbraio 2015)

Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (dal 1 marzo 2015) Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)

Malta

Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority) Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)

Estonia

Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon) Madis Müller (Eesti Pank)

Paesi Bassi

Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)

Irlanda

Cyril Roux (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)

Austria

Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht) Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)

Grecia

Vassiliki Zakka (Bank of Greece) (fino al 31 luglio 2015)

Ilias Plaskovitis (Bank of Greece) (dal 31 luglio 2015)

Portogallo

António Varela (Banco de Portugal) (fino al 7 marzo 2016)

Spagna

Fernando Restoy Lozano (Banco de España)

Slovenia

Stanislava Zadravec Caprirolo (Banka Slovenije)

Francia

Robert Ophèle (Banque de France)

Slovacchia

Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)

Italia

Fabio Panetta (Banca d’Italia)

Finlandia

Anneli Tuominen (Finanssivalvonta) Kimmo Virolainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (fino al 1 gennaio 2016)

Jouni Timonen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (dal 1 gennaio 2016)

Il Comitato direttivo, al quale partecipano otto membri del Consiglio di vigilanza, coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. Nel corso del 2015 si sono tenute 22 riunioni: 19 a Francoforte sul Meno, 3 via teleconferenza[4]. Ad aprile c’è stata la prima rotazione dei cinque membri delle ANC, nominati con mandato di durata annuale.

Attività della Commissione amministrativa del riesame

Nel 2015 la Commissione amministrativa ha ricevuto otto richieste di riesame riguardanti le decisioni della BCE[5]. La Commissione amministrativa ha adottato sei pareri di cui due suggerivano di mantenere la decisione iniziale e quattro proponevano di modificarla o di addurre ulteriori motivazioni. Le altre due richieste sono state ritirate dai richiedenti.

Procedura e ambito del riesame della Commissione amministrativa

Dal punto di vista procedurale, l’organizzazione di un'audizione orale dei richiedenti, prevista dalle norme di funzionamento della commissione amministrativa[6], si è dimostrata un importante elemento del processo di revisione. Essa fornisce ai richiedenti, spesso rappresentati dai propri funzionari, l’opportunità di essere ascoltati dalla Commissione amministrativa del riesame e alla BCE di esporre il proprio punto di vista.

Nei due casi in cui la richiesta di riesame è stata ritirata prima che la Commissione amministrativa pronunciasse il proprio parere, quest'ultima, incluso il proprio Segretariato, ha contribuito a risolvere le questioni con piena soddisfazione dei richiedenti e della BCE, esercitando un ruolo di mediazione tra le due parti.

Come previsto dall’articolo 24.1 e dal considerando 64 del regolamento sull’MVU, l’ambito del riesame della Commissione amministrativa dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale delle decisioni della BCE al Regolamento sull’MVU, pur nel rispetto del margine di discrezione della BCE. Nei casi in cui la BCE ha esercitato la propria discrezionalità, la revisione della Commissione si è limitata, nel rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, a stabilire se la decisione contestata fosse stata pregiudicata da un errore manifesto o da un abuso di potere e se avesse o meno superato i limiti di discrezionalità della BCE. La Commissione ha altresì verificato il rispetto delle norme procedurali pertinenti e che i fatti oggetto della decisione contestata fossero stati presentati in modo accurato.

Tematiche oggetto di revisione e questioni rilevanti

Nell’esaminare le decisioni sottoposte alla propria revisione, la Commissione amministrativa del riesame si è occupata delle seguenti principali tematiche: ambito della vigilanza consolidata (per es. i poteri della BCE nei confronti della controllante in qualità di capogruppo bancaria; stato delle joint venture nei gruppi bancari) e regole di governo societario, in particolar modo quelle concernenti la separazione tra le funzione di supervisione strategica e di gestione all’interno degli enti creditizi.

Nell’affrontare tali tematiche, la Commissione amministrativa ha rilevato una mancanza di armonizzazione nell’attuazione della normativa comunitaria a livello nazionale in aree quali il consolidamento del settore bancario o i requisiti di professionalità e onorabilità. Nell’esaminare le richieste di revisione la Commissione ha osservato che tali differenze, lasciando ampi spazi di interpretazione al livello degli enti creditizi, rendono complesso riesaminare le decisioni della BCE in modo coerente.

Infine la Commissione amministrativa del riesame ha potuto sottolineare l’importanza di una buona gestione organizzativa e amministrativa interna degli enti creditizi, con particolare riferimento alla responsabilità degli organi di gestione nella costituzione di controlli di primo livello all’interno degli enti creditizi.

Personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE

Assunzioni 2015

Il processo di assunzione del personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE ha dato esiti positivi, con il reclutamento di un’ondata di nuovi dipendenti pronti a entrare in azione a partire da novembre 2014. Alla fine dello stesso anno, circa l’85 per cento delle 1.073,5 unità equivalenti a tempo pieno (full time equivalent - FTE)[7] previste per il 2015 era stato selezionato, 769 delle quali per posizioni approvate nelle cinque aree operative della BCE connesse alla vigilanza bancaria e 304,5 per i relativi servizi condivisi[8]. Il processo di assunzione si è protratto nel corso del 2015 per le posizioni rimaste aperte, arrivando a coprire il 96 per cento delle posizioni approvate entro la fine dell’anno. Oltre alle suddette unità equivalenti a tempo pieno, che corrispondono a contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, la vigilanza bancaria della BCE ha fatto affidamento anche su 40,5 FTE assunti con contratti a termine di breve durata.[9]

Grafico 1

Organico approvato per la vigilanza bancaria della BCE al 31 dicembre 2015 – scomposizione per FTE

Il grafico 1 mostra la scomposizione del numero di unità approvate per le cinque aree operative della BCE coinvolte nelle attività di vigilanza bancaria al 31 dicembre 2015.

Dall’avvio del processo di assunzione per la vigilanza bancaria della BCE nel 2013, sono state svolte 113 campagne di assunzione che hanno portato al ricevimento di oltre 25.000 domande.

La campagna di assunzione è stata organizzata in modo trasparente, competitivo e con valutazione di tipo top-down che consentisse ai dirigenti di formare il proprio team. Il processo di selezione è stato concepito in modo tale da assumere i dipendenti con il più alto livello di capacità, efficienza e integrità. Durante questo processo di assunzione molto selettivo, tutti i candidati hanno dovuto dare prova non soltanto di possedere le solide competenze tecniche richieste ma anche delle proprie competenze comportamentali e capacità manageriali, ove opportuno. Per valutare le attitudini e le competenze richieste per le posizioni aperte è stata utilizzata una pluralità di strumenti e di tecniche, tra cui test online, prove scritte, presentazioni e colloqui strutturati.

Il processo di selezione e assunzione è volto ad assicurare un adeguato livello di diversità in termini di nazionalità, età, genere e settore di provenienza. Il nuovo personale, composto per il 38 per cento da donne e per il 62 per cento da uomini, ha apportato un ampio ventaglio di esperienze professionali, maturate per lo più presso banche centrali o autorità di vigilanza.

Con riferimento alla diversità di genere, la distribuzione è quella mostrata nella Tabella 1 qui di seguito:

Tabella 1

Diversità di genere nella vigilanza bancaria della BCE

Riesame delle risorse per la vigilanza bancaria della BCE (decisioni prese nel 2015 da attuare nel 2016)

Il numero iniziale di unità per la vigilanza bancaria della BCE era stato calcolato nel 2013 sulla base dei migliori sforzi e ipotesi formulate. Tuttavia, all'epoca l’organizzazione era ancora in una fase embrionale e disponeva di una limitata esperienza operativa. Con l’acquisizione di una maggiore conoscenza da parte della BCE degli intermediari sorvegliati, dopo un anno di vigilanza, è chiaramente emersa la necessità di un numero maggiore di risorse per alcune funzioni fondamentali.

Per esempio, è stato necessario integrare il personale addetto alla vigilanza diretta delle banche significative, soprattutto per le piccole e medie banche significative e per i gruppi bancari, per assicurare un adeguato livello minimo d'impegno nel Programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP), anche alla luce dei profili di rischio delle banche. Inoltre, per tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza diretta, indipendentemente dalle loro dimensioni, ma in ragione di criteri qualitativi, sono necessarie risorse dedicate, tra gli altri compiti, (a) all’aggiornamento della metodologia, (b) alle ispezioni in loco, e (c) all'analisi dei modelli interni.

A settembre 2015 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di aumentare l’organico nell'arco del biennio successivo. Nel 2016 l'organico nelle aree operative coinvolte nella vigilanza bancaria aumenterà di 160 unità equivalenti (tra permanenti e a tempo determinato)[10]. Quanto all'incremento (di entità probabilmente molto minore) dell’organico nel 2017, la decisione sarà presa entro l’anno in corso a seguito di ulteriori riflessioni.

Il processo di assunzione per il 2016 è già stato avviato, con la pubblicazione dei primi annunci di posto vacante a ottobre 2015, per poter completare il nuovo organico il prima possibile. Le campagne di assunzione sono organizzate in modo trasparente, competitivo e con valutazione di tipo top-down, a partire dalle posizioni dirigenziali e di consulenza. Il processo di selezione è volto all’assunzione di dipendenti con il più alto livello di capacità, efficienza e integrità. In linea con la procedura standard di assunzione della BCE, tutti i candidati dovranno dare prova non soltanto di possedere le solide competenze tecniche richieste ma anche delle proprie competenze comportamentali e capacità manageriali, ove opportuno.

Altre iniziative concernenti l’organico

La BCE ha modificato le proprie regole di tirocinio per consentire ai giovani laureati di svolgere una parte del proprio percorso in un massimo di due ANC, oltre alla propria permanenza all’interno della BCE. La mobilità dei tirocinanti tra le istituzioni all’interno dell’MVU offre ai giovani laureati un’esperienza professionale paneuropea, contribuendo così allo sviluppo di una cultura della vigilanza bancaria europea comune e alla creazione di un bacino di giovani talenti per tutto il sistema. Il primo programma di tirocinio dell’MVU è stato avviato nel 2015 per promuovere la collaborazione interna all’MVU. Ad aprile 2016, 38 tirocinanti scelti tra circa 1000 richiedenti inizieranno a svolgere i propri incarichi.

Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, la BCE è tenuta ad adottare e pubblicare un Codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria. Il 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il quadro etico rivisto della BCE ed è stato istituito l’Ufficio di conformità e governance per dare attuazione al quadro e prestare consulenza a tutto il personale della BCE su questioni di carattere etico.

Nel corso del 2015 l’Ufficio di conformità e governance ha ricevuto oltre 1.300 richieste da tutto il personale della BCE relative a un ampio ventaglio di argomenti (tra cui operazioni finanziarie private, doni e ospitalità, attività esterne). L’Ufficio di conformità e governance ha individuato un numero limitato di casi di non conformità al quadro etico rivisto, un terzo dei quali relativi a personale e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria. Nessuno di tali casi, perlopiù relativi a conflitti di interesse (percepiti), ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri da parte del personale della BCE addetto alla vigilanza bancaria.

Tra i dipendenti e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno presentato le proprie dimissioni durante il 2015, un caso ha innescato un periodo di incompatibilità (cooling-off) secondo quanto previsto dal quadro etico rivisto.

Al fine di assicurare elevati standard etici tra le componenti fondamentali dell’MVU, a marzo 2015 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato un Indirizzo che stabilisce i principi di un quadro etico comune alla BCE e alle ANC. Una task force specializzata coadiuva il Consiglio direttivo nell’applicazione di tali principi per la diffusione di un’adeguata cultura etica e d’impresa all’interno dell’MVU.

Il Comitato etico di alto livello, istituito anch’esso nel 2015 per fornire consulenze ai membri degli organi coinvolti nel processo decisionale della BCE, ha emesso pareri relativi all’MVU in due occasioni; in entrambi i casi la questione riguardava attività svolte a titolo personale.

Applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza

Nel corso del 2015 l’applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza ha riguardato principalmente lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[11]. In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE, tale scambio di informazioni era soggetto a principi di riservatezza ("need-to-know principle") in base ai quali ciascuna funzione doveva dimostrare che l’informazione richiesta fosse necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. La maggioranza dei casi non ha riguardato dati di banche singole e l’accesso alle informazioni riservate è stato concesso direttamente dalla funzione competente della BCE che deteneva l’informazione; l’intervento del Comitato esecutivo per risolvere eventuali conflitti di interesse non è stato necessario.

In conformità con la Decisione BCE/2014/39, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati FINREP e COREP[12], e di altri dati non elaborati. Tali scambi di informazioni hanno riguardato perlopiù enti creditizi con sede nei paesi aderenti a programmi di aiuto e sostegno varati da organismi sovrannazionali (programme countries). L’accesso ai dati è stato concesso su base temporanea per assicurare in ogni momento il rispetto dei principi di riservatezza.

La separazione a livello decisionale non ha sollevato preoccupazioni e non è stato necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione[13].

Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

Sviluppi nell'ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

La qualità dei dati e l’aggregazione dei dati sui rischi a livello di ente nel suo insieme, unite all'adeguatezza del sistema segnaletico sui rischi, sono prerequisiti fondamentali di un solido processo decisionale basato sull'analisi dei rischi delle banche. Insieme, queste due componenti determinano la qualità delle capacità di governo del rischio. Su tale base, e in linea con le priorità di vigilanza dell’MVU per il 2015, sono stati elaborati punteggi e metriche sulla qualità dei dati. Tali strumenti assistono l’MVU nell’attuare i principi per un'efficace aggregazione dei dati basati sui rischi e per un'efficace segnalazione dei rischi così come stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Per rispondere al fabbisogno di dati granulari tempestivi e di alta qualità, l’MVU fa affidamento a un "approccio sequenziale", con le ANC quali primo interlocutore per la raccolta e il controllo di qualità. In base all’esperienza acquisita nel corso del 2015, l’armonizzazione delle procedure in tutte le giurisdizioni dell’MVU è un prerequisito per ottenere dati di elevata qualità, nonché un primo essenziale livello di controllo della qualità. Di conseguenza, la BCE e le ANC hanno cominciato a lavorare per una maggiore armonizzazione dell’approccio sequenziale.

In aggiunta, è stato istituito un secondo livello di controllo di qualità in seno alla BCE. Tali controlli sono di supporto all’applicazione degli stessi standard di qualità da parte di tutti gli enti sorvegliati. Inoltre, i controlli forniscono chiare indicazioni alle autorità di vigilanza sul livello dei controlli di qualità e sui processi messi in atto dai soggetti segnalanti, in conformità con la CRD IV.

In tale contesto, sono state ampliate le connessioni del Supervisory Banking data system (SUBA) per migliorare la comunicazione con le ANC. Per colmare le lacune nei dati non coperte dalle segnalazioni strutturate, sono stati avviati i progetti Agile Collection Environment (Ambiente di raccolta agile) e Stress Test Accounts Reporting (Stress test delle segnalazioni contabili, STAR). Essi consentiranno di soddisfare future esigenze informative richieste dalla BCE per svolgere le proprie funzioni macroprudenziali e microprudenziali. In vista di un ulteriore equilibrio tra la disponibilità di dati completi, coerenti e strutturati e il contenimento degli oneri segnaletici, i requisiti informativi aggiuntivi saranno comunicati con congruo anticipo e saranno ispirati al principio di proporzionalità.

Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziare a fini di vigilanza

Il 17 marzo 2015 è stato adottato il Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziare a fini di vigilanza (BCE/2015/13). In conformità con il regolamento sull'MVU, il progetto di regolamento era stato sottoposto a pubblica consultazione nel 2014. Il regolamento colma in via definitiva e armonizzata alcune delle lacune esistenti nei dati delle segnalazioni di vigilanza. In particolare, estende l’obbligo di segnalazione a livello consolidato alle banche soggette a regimi contabili nazionali, così come l'obbligo di segnalazione su base individuale, ad esempio per gli enti vigilati che non fanno parte di gruppi bancari.

Il Regolamento rispetta il principio di proporzionalità, suddividendo gli intermediari segnalanti in differenti raggruppamenti sulla base dei seguenti criteri: qualifica come intermediario significativo o meno significativo; segnalazione a livello consolidato o individuale; totale attivo inferiore o superiore a una soglia di rilevanza di 3 miliardi di euro.

Il Regolamento non incide sui principi contabili applicati da gruppi e intermediari vigilati nei loro bilanci individuali e consolidati, né modifica i principi contabili utilizzati per le segnalazioni di vigilanza.

Il Regolamento fa riferimento agli schemi segnaletici elaborati dall’ABE che fanno parte del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) N. 680/2014. In particolare, sono disponibili specifici schemi segnaletici per i principi contabili nazionali (national GAAP) che armonizzano le procedure di segnalazione degli intermediari che adottano tali principi contabili nel rispetto delle differenze con i principi contabili internazionali (IFRS). Inoltre, la BCE sta collaborando con le ANC per fornire alle banche che usano i national GAAP ulteriori istruzioni volte a facilitare la compilazione delle segnalazioni di vigilanza.

Sviluppi nella gestione delle informazioni

Le attività dell’MVU si basano sulla disponibilità di strumenti informatici che coadiuvino le autorità di vigilanza in seno alla BCE e alle ANC nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. I sistemi antecedenti l’avvio ufficiale dell’MVU il 4 novembre 2014 hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere il primo ciclo di vigilanza del meccanismo. Particolarmente rilevante in questo contesto è l’IMAS (Information Management System per l’MVU), che è diventato un elemento fondamentale per l’applicazione dei processi centrali dell’MVU e per assicurare un approccio di vigilanza armonizzato in tutta l’area dell’euro.

Nel corso del 2015, l’IMAS è stato migliorato in modo significativo. In particolare, è stato integrato nel portale di vigilanza quale unico punto di accesso a tutte le risorse informative e agli strumenti informatici utilizzati in seno all’MVU.

Il contributo della vigilanza alla stabilità finanziaria

Nel 2015, allorché i maggiori rischi per le banche dell'area dell'euro nel suo insieme concernevano i modelli di business e le determinanti della redditività, la redditività delle banche dell'area è migliorata, in ampia misura grazie alla maggiore stabilità delle condizioni macroeconomiche e ai bassi costi della provvista. Il miglioramento, tuttavia, è stato in parte riconducibile a guadagni una tantum. La redditività di un grande numero di banche dell'area, inoltre, continuava a rimanere inferiore al costo stimato del capitale.

La Grecia è balzata nuovamente in primo piano dopo che l'incertezza politica ha inasprito seriamente i vincoli di liquidità per le banche elleniche. La posizione di liquidità di queste ultime è stata rafforzata mediante l'erogazione di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance, ELA), ma nel corso dell'anno si è deteriorata anche la loro solvibilità. Al fine di contenere l'impatto della crisi sono state intraprese varie misure di vigilanza, fra cui la conduzione di una valutazione approfondita dei quattro enti significativi del paese. Le carenze patrimoniali derivanti dall'esame della qualità degli attivi (Asset Quality Review, AQR) e dallo scenario di base sono state coperteo da investitori privati, mentre in alcuni casi si è reso necessario anche l'intervento dello Stato per colmare le carenze di capitale messe in luce dallo scenario avverso.

Nell'anno in rassegna sono stati compiuti passi importanti verso l'armonizzazione della vigilanza bancaria europea attraverso l'applicazione di una metodologia armonizzata per il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Per la prima volta tutti gli enti significativi nell'area dell'euro sono stati valutati in base agli stessi parametri. Lo SREP armonizzato è destinato ad avere un ruolo di rilievo per il rafforzamento della resilienza delle banche. La BCE ha inoltre contribuito all'istituzione di un quadro di riferimento per la gestione delle crisi per l'unione bancaria, basato sulla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM). Tale quadro assicurerà una gestione ordinata degli eventuali fallimenti bancari e, nella misura in cui ciò sia possibile, la prevenzione delle crisi.

Per quanto riguarda la politica macroprudenziale, il 2015 è stato il primo anno completo in cui la BCE ha svolto le funzioni ad essa attribuite in quest'ambito. Nondimeno, in considerazione dello stadio attuale del ciclo finanziario, in quest'anno il Consiglio direttivo della BCE non ha ritenuto necessario adottare misure macroprudenziali anticicliche di ampio respiro.

Gli enti creditizi: principali rischi e performance complessiva nel 2015

I principali rischi nel 2015

Tra i principali rischi per il settore bancario dell'area dell'euro nel 2015 figuravano la sostenibilità dei modelli di business e la bassa redditività[14]. La rilevanza degli altri rischi varia a seconda dei paesi dell'area. Questa sezione passa in rassegna alcuni dei principali rischi del 2015, i quali per la maggior parte restano validi anche per il 2016.

Nel 2015 sia i modelli di business sia la redditività delle banche sono stati messi a dura prova, in particolare dall'elevato livello di crediti deteriorati e dal periodo prolungato di bassi tassi di interesse. I profitti sono rimasti sotto pressione: il rendimento medio del capitale è rimasto al disotto del costo corrispondente. La bassa redditività potrebbe ripercuotersi sulla sostenibilità a medio termine di alcuni modelli di business bancari e ostacolare la capacità di autofinanziamento e di accesso ai mercati finanziari. La redditività del settore bancario ha risentito di vari fattori critici. Il più importante è il contesto di bassa crescita nominale e di bassi tassi di interesse, che influisce sulle attività bancarie tradizionali (come il credito al dettaglio) incentrate sulla trasformazione delle scadenze. Anche l'elevata consistenza dei crediti deteriorati rappresenta un freno alla redditività.

I rischi di credito, pur non essendo fonte di preoccupazione in tutti i paesi dell'area dell'euro, restano un problema per gran parte dei paesi colpiti più duramente dalla crisi finanziaria. Essi includono il deterioramento della qualità creditizia dei prestiti alle PMI, alle altre imprese o alle famiglie e l'allentamento dei criteri di affidamento.

L'attuale contesto di premi al rischio storicamente bassi e di ricerca del rendimento da parte degli investitori riserva il potenziale di un'inversione repentina dei premi al rischio a livello globale, che può ripercuotersi sulle banche in vari modi. Vi è la possibilità che si renda necessaria una rivalutazione dei portafogli titoli, con potenziali perdite in particolare sulle attività contabilizzate al fair value. Una diminuzione dei prezzi delle attività comporterebbe un aumento delle garanzie richieste, con conseguenze per le banche che presentano un'ampia quota di provvista garantita. Per le banche che fanno massiccio ricorso alla raccolta all'ingrosso, inoltre, l'innalzamento dei premi al rischio potrebbe tradursi in maggiori costi di provvista. Infine, nel caso delle banche con una significativa operatività sui mercati dei capitali, l'aumento della volatilità potrebbe mettere a repentaglio la redditività. Un'indicazione della compressione dei premi al rischio proviene dai rendimenti delle obbligazioni sovrane corretti per il rischio, in calo dal 2006, segnalando che gli investitori sono disposti ad accettare, a parità di rischio, rendimenti decrescenti. Altri segnali della disponibilità degli investitori a ricevere compensi inferiori provengono dall'appiattimento osservato nella curva dei rendimenti e dal restringimento dei differenziali dei credit default swap (CDS) fra le obbligazioni ad alto rendimento e quelle di qualità elevata (investment grade).

I rischi di condotta e di governance – relativi anche ai principi morali ed etici – figurano parimenti fra i rischi più rilevanti. Diverse banche dell'area dell'euro negli ultimi anni sono state processate e condannate al pagamento di sanzioni per aver violato norme, leggi e requisiti, con ripercussioni sui loro profitti e sulla loro reputazione. Altri procedimenti sono ancora in corso e potrebbero creare incertezze riguardo ai costi futuri per le banche coinvolte. Fra gli illeciti più eclatanti figuravano casi di vendita abusiva, manipolazione del mercato, riciclaggio, frode fiscale e mancato rispetto delle sanzioni statunitensi.

Le tensioni geopolitiche in Russia e Ucraina, insieme alle protratte vulnerabilità in Cina e nelle economie emergenti, hanno creato rischi non soltanto a causa dell'esposizione diretta delle banche, ma anche per il tramite di effetti di contagio. I casi di esposizione diretta sono limitati a pochi enti significativi, mentre gli effetti di secondo impatto derivanti dai nessi finanziari o macroeconomici potrebbero danneggiare il sistema bancario dell'area dell'euro nel suo complesso.

I programmi di riduzione dei costi e l'accresciuto affidamento fatto su dispositivi informatici sempre più complessi influiscono sulla robustezza dei sistemi informatici delle banche e le rendono più vulnerabili alla criminalità informatica. I rischi che ne derivano potrebbero portare a perdite operative, danni reputazionali e interruzioni dell'operatività. Indirettamente, sistemi informatici inadeguati potrebbero andare a detrimento della qualità della reportistica gestionale e ostacolare la flessibilità di adeguamento ai nuovi requisiti. Un altro aspetto critico concerne la qualità dei dati per la reportistica interna ed esterna, che potrebbe rivelarsi insufficiente, portando a un'errata valutazione dei rischi insiti nell'attività degli enti.

La performance generale delle banche significative nel 2015

Tavola 2

Banche significative nell'area dell'euro

Tutti i dati si riferiscono a fine settembre 2015; le G-SIB sono le banche di rilevanza sistemica globale (per l'area dell'SSM: BNP Paribas, Deutsche Bank, BBVA, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Santander, Société Générale e Unicredit Group).

Grafico 2

La riduzione delle rettifiche di valore resta una delle principali determinanti della migliorata redditività delle banche significative nel 2015

(Tutte le voci sono medie ponderate riportate in percentuale del patrimonio netto)

* Dati del 3° trimestre 2015, espressi in ragione d'anno
Fonte: sistema FINREP (101 enti significativi che segnalano i dati IFRS al più elevato livello di consolidamento).

Nel corso del 2015 la redditività delle banche significative è aumentata, seppure da livelli assai bassi: i dati preliminari su base aggregata mostrano che il rendimento del capitale e delle riserve (return-on-equity, ROE) di un campione rappresentativo di 101 enti si attestava al 4,6 per cento alla fine del 2015, in aumento rispetto al 2,8 per cento dell'anno precedente (cfr. grafico 2), ma ampiamente al disotto del costo del capitale (8 per cento secondo stime recenti, si veda la Financial Stability Review della BCE di novembre 2015).

Il miglioramento è dovuto in ampia misura alla stabilizzazione delle condizioni macroeconomiche, che ha ridotto le perdite su crediti: le rettifiche di valore su prestiti e altre attività finanziarie sono scese dal 7,7 per cento del patrimonio netto aggregato nel 2014 al 5,9 per cento nel 2015. La dinamica positiva ha interessato l'intera area dell'euro, ma il livello delle perdite su crediti è rimasto assai eterogeneo fra le varie giurisdizioni. Allo stesso tempo, le rettifiche di valore sulle attività non finanziarie, quali gli avviamenti, sono aumentate dallo 0,7 per cento all’1,0 per cento del patrimonio aggregato tra il 2014 e il 2015, in relazione all’impegno continuo delle banche per allineare le valutazioni precedenti la crisi alle attuali condizioni di mercato.

Il reddito netto da interessi, la principale fonte di ricavo per le banche significative, ha dato prova di discreta tenuta nel 2015, nonostante il contesto di bassi tassi di interesse: in aggregato, l'impatto negativo di questi ultimi sul reddito da interessi è stato pienamente compensato dai minori costi di provvista. Il reddito da interessi è stato in parte sostenuto da una moderata crescita dei prestiti a famiglie e imprese (+ 2,6 per cento) concentrata negli enti di maggiori dimensioni . Analogamente, i ricavi da commissione sono cresciuti in termini assoluti in relazione alle attività di asset management e private banking.

I costi sono aumentati in linea con i ricavi: il rapporto cost-to-income medio è rimasto stabile al 63,3 per cento.

Infine, il miglioramento della redditività bancaria è stato in parte ascrivibile a guadagni dovuti a plusvalenze da valutazione e da realizzo di obbligazioni in portafoglio, guadagni una tantum che potrebbero non ripetersi nei trimestri a venire.

La partecipazione alla gestione delle crisi

Gli interventi collegati alla crisi greca, compresa la valutazione approfondita degli enti significativi

A partire dai primi di dicembre 2014 l'incertezza politica in Grecia ha dato luogo a gravi vincoli di liquidità per le banche del paese, dovuti a: 1) deflussi significativi di depositi; 2) mancato rinnovo della provvista all'ingrosso a breve termine (garantita e non garantita); 3) aumento del fabbisogno di liquidità delle filiazioni e succursali estere; 4) elevata esposizione creditizia verso il settore pubblico, ritenuta meno sostenibile alla luce delle circostanze. Di conseguenza, nella prima metà del 2015 le banche elleniche hanno accresciuto significativamente il ricorso all'ELA, che si è stabilizzato alla fine di giugno 2015 a seguito alla chiusura delle banche e all'introduzione di controlli sui movimenti di capitali.

Anche la posizione di solvibilità dei quattro enti significativi greci si è deteriorata nell'arco del 2015, in particolare durante il secondo trimestre, quando sono stati effettuati ingenti accantonamenti in previsione dell'esito della valutazione approfondita.

La valutazione approfondita dei quattro enti significativi greci

In tale contesto, la BCE ha condotto una valutazione approfondita dei quattro enti significativi greci al fine di offrire un giudizio prospettico del loro fabbisogno patrimoniale. La valutazione era stata richiesta alla BCE nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza a seguito del memorandum d'intesa siglato il 19 agosto 2015 dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Repubblica Ellenica e dalla Banca di Grecia. Essa contemplava un esame della qualità degli attivi (AQR) e una prova di stress, ed ha avuto luogo fra gli inizi di luglio e la fine di ottobre 2015.

L'AQR consisteva in una valutazione puntuale dell'accuratezza del valore contabile delle attività bancarie al 30 giugno 2015 e ha costituito il punto di partenza per la prova di stress. Tale valutazione ha richiesto alle banche greche il raggiugimento di un coefficiente patrimoniale minimo Common Equity Tier 1 (CET1) del 9,5 per cento. La prova di stress ha fornito un'analisi prospettica della resilienza della solvibilità delle banche in due scenari ipotetici: uno scenario di base, in cui le banche dovevano mantenere un coefficiente minimo CET1 del 9,5 per cento, e uno avverso, con un coefficiente minimo CET1 dell'8 per cento.

Per quanto riguarda la metodologia applicata, l'AQR si basava su definizioni uniformi e armonizzate, conformi alla regolamentazione contabile e prudenziale vigente. Era inoltre coerente con la metodologia applicata nell'ambito della valutazione approfondita condotta nel 2014 nell'intera area dell'euro. In alcuni ambiti, la metodologia della BCE ha comportato la formulazione di ipotesi aggiuntive per riflettere meglio le condizioni di mercato, ad esempio relativamente alle soglie per le rettifiche di valore, al calcolo degli accantonamenti specifici individuali e alle valutazioni delle garanzie reali. La prova di stress è stata condotta in maniera accentrata sulla base di modelli standardizzati per la raccolta di dati e della documentazione sui prestiti forniti dalle banche. Le proiezioni sono state effettuate dalla BCE. Con ciascuna delle quattro banche, le autorità di vigilanza hanno inoltre avuto incontri specifici ("dialoghi di vigilanza") in cui sono stati condivisi e discussi i risultati preliminari della valutazione approfondita.

Sulla base dei risultati finali si è proceduto a fine 2015 al processo di ricapitalizzazione, che ha permesso di colmare completamente le carenze individuate dalla valutazione approfondita. I risultati della valutazione approfondita del 2015, pubblicati a fine ottobre, evidenziavano per i quattro enti significativi greci una carenza patrimoniale complessiva di 4,4 miliardi di euro nello scenario di base della prova di stress (coefficiente minimo CET1 del 9,5 per cento) e di 14,4 miliardi nello scenario avverso (coefficiente minimo CET1 dell'8,0 per cento).

Tavola 3

Risultati della valutazione approfondita dei quattro enti significativi greci

1) I coefficienti CET riportati per lo scenario di base e quello averso sono i coefficienti al dicembre 2017 e, nel caso dello scenario di base, non riflettono necessariamente i coefficienti più bassi nell'arco dell'orizzonte di 2,5 anni della prova di stress.

Al fine di soddisfare le esigenze patrimoniali evidenziate dalla valutazione approfondita, alle banche è stato richiesto di presentare alla BCE un piano che indicasse come intendevano colmare le carenze patrimoniali individuate. Le misure proposte in questi piani dovevano essere attuate entro l'11 dicembre 2015. Due degli enti sono stati in grado di raccogliere dagli investitori privati capitali sufficienti a ripianare completamente la carenza, mentre gli altri due enti hanno ricevuto nuovi aiuti di Stato nell'ambito del quadro di ricapitalizzazione cautelativa descritto nella Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il sostegno pubblico offerto mirava a coprire il fabbisogno patrimoniale emerso con riferimento allo scenario avverso della prova di stress; il fabbisogno patrimoniale evidenziato dall'AQR e/o dallo scenario di base era già stato coperto dal settore privato.

L'attento monitoraggio del sistema bancario greco e i provvedimenti prudenziali volti a limitare l'impatto della crisi

In aggiunta alla valutazione approfondita, nel 2015 l'attività di vigilanza ha continuato a focalizzarsi in particolare su tre aspetti complementari:

  1. l'attento monitoraggio dei rischi principali all'interno del sistema bancario greco;
  2. lo scambio continuativo di informazioni e il resoconto ai soggetti coinvolti nelle vicende relative alle banche greche;
  3. gli interventi volti a limitare l'impatto della crisi.

Nel 2015 l'attività di vigilanza ha continuato a essere molto intensa e ha richiesto un attento monitoraggio da parte dei JST (formati dagli esperti della BCE e della Banca di Grecia) in cooperazione con la Divisione Gestione delle crisi della BCE. Per il monitoraggio degli enti meno significativi, la Direzione generale Vigilanza microprudenziale III della BCE ha inoltre collaborato strettamente con la Banca di Grecia, che ha condotto una valutazione approfondita di tali banche.

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e un'agevole cooperazione, la Vigilanza bancaria della BCE ha promosso lo stretto contatto con tutti i portatori di interesse: le autorità elleniche, compresi la Banca di Grecia e il Fondo ellenico di stabilizzazione finanziaria, l'Autorità bancaria europea (ABE), nonché le autorità di vigilanza dei paesi ospitanti (Regno Unito, Bulgaria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Turchia).

Nel corso del 2015 sono state intraprese varie azioni di vigilanza per affrontare la difficile situazione del settore bancario greco e limitare l'impatto della crisi. Fra queste figuravano decisioni volte a salvaguardare la posizione di liquidità dei quattro enti significativi, ad esempio ponendo restrizioni ad alcuni investimenti e operazioni, nonché iniziative finalizzate a garantire che il contagio non si estendesse alle dipendenze estere delle banche greche, con particolare attenzione alla liquidità delle loro filiazioni e succursali estere.

Il contributo al nuovo quadro di riferimento europeo per la gestione delle crisi

Nel 2015 la Vigilanza bancaria della BCE ha partecipato all'istituzione del quadro di riferimento europeo per la gestione delle crisi, basato sulla BRRD e sul Regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico.

Il quadro di riferimento europeo per la gestione delle crisi impone obblighi di cooperazione per le autorità di vigilanza e di risoluzione. Da un lato, in qualità di autorità competente la BCE è tenuta a collaborare strettamente con il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) nella predisposizione dei piani di risanamento, nell'attuazione delle misure di intervento precoce e nella valutazione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto. Dall'altro lato, l'SRB è tenuto a cooperare con la BCE nella predisposizione dei piani di risoluzione e nella valutazione della risolvibilità di una banca, nonché nell'attuazione degli interventi di risoluzione.

Nel corso dell'anno in rassegna è stata avviata una stretta cooperazione con l'SRB, istituito nel gennaio 2015 e, dal 1° gennaio 2016, responsabile della risoluzione degli enti e gruppi oggetto di vigilanza diretta della BCE nonché degli altri gruppi internazionali all'interno dell'unione bancaria. A questo riguardo, la BCE gode dello status di osservatore permanente nelle sedute esecutive e plenarie dell'SRB. Analogamente, la BCE ha iniziato a invitare il Presidente dell'SRB, Elke König, a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE in occasione della discussione delle questioni di rilievo per l'SRB. È stato inoltre firmato alla fine del 2015 un Memorandum di intesa fra la BCE e l'SRB (cfr. anche la sezione 4.1.1).

Nell'ambito del quadro europeo di prevenzione delle crisi, ciascun ente è tenuto a stilare e mantenere aggiornato un piano di risanamento che delinei le misure che l'ente stesso dovrà intraprendere per ricostituire la propria posizione finanziaria nell'eventualità che questa peggiori in maniera considerevole. Nel corso del 2015 gli enti significativi hanno cominciato a sottoporre alla Vigilanza bancaria della BCE i propri piani di risanamento per un esame esauriente degli stessi. La BCE valuterà la completezza dei piani e la loro efficacia per un ripristino credibile, tempestivo e sostenibile dell'attività nei periodi di stress.

Nei casi in cui la situazione finanziaria di un ente si stia deteriorando e si stiano valutando misure di intervento precoce, gli scambi di informazioni fra i JST competenti, la Divisione Gestione delle crisi della BCE e l'SRB si intensificheranno. Qualora non sia possibile ripristinare la solidità di una banca mediante interventi delle autorità di vigilanza o privati, si potrà decidere di dichiarare l'ente "in dissesto o a rischio di dissesto". Per gli enti significativi, questa decisione compete alla BCE, previa consultazione con l'SRB. La Commissione europea e altri portatori di interesse esterni, come le autorità di vigilanza e di risoluzione dei paesi ospitanti, il fondo (o i fondi) di garanzia dei depositi e i ministeri competenti verranno informati. Una volta che l'ente è dichiarato "in dissesto o a rischio di dissesto", la BCE, in stretto coordinamento con l'SRB, determinerà le necessarie azioni da porre in essere, ad esempio autorizzando l'istituzione di un ente ponte e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'ente preesistente.

Nell'ambito dell'attività di gestione delle crisi, l'SSM ha partecipato nel 2015 a consessi a carattere internazionale mirati a specifici enti come i Gruppi di gestione delle crisi (Crisis Management Groups, CMG) e ha contribuito ai lavori intrapresi da consessi internazionali quali il Financial Stability Board (FSB) volti a mitigare le problematiche collegate agli enti "troppo grandi per fallire" e migliorare la solidità delle banche e la stabilità finanziaria.

Le valutazioni approfondite "ordinarie"

Le azioni intraprese a seguito dell'esercizio del 2014, compresa l'attuazione dei piani patrimoniali

Prima dell'assunzione delle competenze di vigilanza la BCE è tenuta a condurre una valutazione approfondita della banca da vigilare, comprendente un esame della qualità degli attivi (AQR) e una prova di stress. Quest'ultima permette di valutare la resilienza della solvibilità della banca in due scenari ipotetici, uno scenario di base e uno avverso.

In vista dell'assunzione delle responsabilità di vigilanza bancaria nel novembre 2014, la BCE ha condotto nel 2014 la valutazione approfondita di 130 banche. I risultati di questo importante esercizio sono stati pubblicati nell'ottobre 2014 (per gli interventi decisi a seguito della valutazione, cfr. il Rapporto annuale sulle attività di vigilanza per il 2014). Nell'aprile 2015 la BCE ha stimato che circa i due terzi delle perdite di valore identificate nell'ambito dell'AQR per gli enti significativi (42 miliardi di euro) erano state rilevate nelle situazioni contabili delle banche per il 2014; il terzo restante è stato considerato come requisito prudenziale. In aggiunta, nei primi nove mesi del 2015 le banche sottoposte a vigilanza diretta della BCE hanno attuato oltre il 75 per cento degli interventi richiesti per porre rimedio alle carenze qualitative emerse. In alcuni casi si è reso necessario avviare progetti di medio-lungo periodo, il cui stato di avanzamento è monitorato attentamente nell'ambito dell'SSM.

Considerando congiuntamente l'AQR e la prova di stress, sono state individuate 25 banche con una carenza patrimoniale complessiva di 24,6 miliardi di euro. Di queste, 12 avevano già posto in essere misure di incremento del capitale prima che fossero pubblicati i risultati della valutazione approfondita. Di conseguenza, restavano solo 13 banche tenute a intraprendere misure addizionali per ripianare una carenza di 9,5 miliardi di euro. Tutte le banche che presentavano carenze patrimoniali dovevano in linea di principio sottoporre alla BCE un piano patrimoniale che delineasse gli interventi previsti a copertura del deficit. Tutte le carenze risultanti dall'AQR o dallo scenario di base della prova di stress dovevano essere coperte entro sei mesi, quelle risultanti dallo scenario avverso entro nove mesi.

Per le rimanenti 13 banche i piani patrimoniali contemplavano in alcuni casi misure attuate immediatamente per una delle seguenti tre ragioni:

  1. non si rilevava (pressoché) alcuna carenza patrimoniale in base all'ipotesi di bilancio dinamico[15];
  2. la banca si trovava in stato di risoluzione[16];
  3. la banca aveva attuato interventi atti a migliorare la redditività strutturale in misura sufficiente a coprire la carenza patrimoniale[17].

Tali piani sono stati vagliati dal Consiglio di vigilanza e successivamente implementati dalle banche. Tra i provvedimenti attuati figuravano disinvestimenti, la raccolta di nuovo capitale, ristrutturazioni e miglioramenti della gestione dei rischi.

Complessivamente, l'insieme dei provvedimenti adottati a seguito della valutazione approfondita del 2014 ha raggiunto gli obiettivi dichiarati di rafforzare i bilanci delle banche, accrescere la trasparenza e creare fiducia.

Ciò trova conferma nel calo sostanziale registrato nel periodo ottobre 2014-luglio 2015 dai differenziali CDS delle 25 banche che non avevano superato la valutazione approfondita del 2014.[18]

La valutazione approfondita dei nuovi enti significativi nel 2015

Poiché la valutazione approfondita da parte della BCE costituisce un obbligo per tutte le banche che vengono (o verranno probabilmente) sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, nel 2015 nove banche che non avevano preso parte alla valutazione del 2014 sono state oggetto di un esercizio analogo. La vigilanza diretta della BCE su queste banche ha preso inizio in cinque casi già nel novembre 2014, all'avvio dell'SSM[19], e negli altri quattro casi nel gennaio 2016.

Tavola 4

Banche partecipanti alla valutazione approfondita del 2015

L'esercizio del 2015 si basava sulle stesse metodologie utilizzate nel 2014 e comprendeva anche in questo caso un AQR e una prova di stress. I valori soglia per l'individuazione di carenze patrimoniali erano i medesimi del 2014: un coefficiente CET1 dell'8 per cento per l'AQR e lo scenario di base della prova di stress e un coefficiente CET1 del 5,5 per cento per lo scenario avverso.

L'AQR ha dato luogo a una correzione complessiva di 453 milioni di euro nel valore contabile delle attività delle banche partecipanti, derivante in ampia misura dall'individuazione di ulteriori esposizioni deteriorate e dal conseguente aumento degli accantonamenti. I risultati dell'AQR sono serviti come punto di partenza per la prova di stress, che ha proiettato l'evoluzione delle posizioni patrimoniali delle banche su tre anni (2015-17). In base allo scenario avverso[20] le banche partecipanti dovevano far fronte a un calo medio ponderato di 6,1 punti percentuali dei coefficienti CET1.

Al termine dell'AQR nessuna banca si collocava al disotto del coefficiente minimo CET1 dell'8 per cento. Tuttavia, tenendo conto congiuntamente degli effetti dell'AQR e della prova di stress, cinque banche non raggiungevano il coefficiente CET1 minimo del 5,5 per cento nello scenario avverso. La corrispondente carenza patrimoniale era pari a 1,74 miliardi di euro. In parte, essa era già stata ripianata mediante aumenti di capitale e altre misure idonee intraprese dalle banche dal gennaio 2015.

Così come nell'esercizio del 2014, le banche erano tenute a coprire le restanti carenze entro nove mesi dalla pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita, avvenuta il 14 novembre 2015. A tal fine, dovevano presentare entro due settimane dalla detta pubblicazione dei piani patrimoniali contenenti i dettagli delle misure che intendevano intraprendere o avevano già intrapreso. L'attuazione e il monitoraggio di tali misure sono in linea con lo SREP annuale effettuato dai JST competenti per la vigilanza sulle banche interessate. Gli interventi correttivi richiesti non si limitano al ripianamento delle carenze patrimoniali, ma riguardano anche gli aspetti qualitativi emersi dall'AQR, come le debolezze relative ai sistemi e ai processi delle banche.

Attuazione del modello di vigilanza dell'MVU

Attuazione della metodologia SREP dell'MVU

I gruppi di vigilanza congiunti (GVC), composti da personale della BCE e delle ANC, rappresentano un elemento cardine nell'attuazione del modello di vigilanza dell'MVU. Responsabili della vigilanza diretta degli enti significativi, sono unità operative incaricate dell'ordinaria attività di vigilanza su base giornaliera. Unitamente al risultato delle indagini tematiche, alle ispezioni in loco e al lavoro sui modelli interni, questa attività fornisce un contributo essenziale al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Nel 2015 l'MVU ha eseguito per la prima volta lo SREP sulla base di una metodologia comune per gli allora 123 maggiori gruppi bancari dell'area dell'euro. L'obiettivo dello SREP è promuovere un sistema bancario forte che sia in grado di finanziare l'economia reale dell'area dell'euro in modo solido e sostenibile. Precedenti crisi finanziare sono in parte scaturite da sistemi bancari sottocapitalizzati eccessivamente esuberanti, che hanno smesso di erogare credito all'inizio della crisi al fine di ridurre la leva finanziaria, ostacolando in tal modo una crescita economica sostenibile. Nel complesso, i benefici a lungo termine di un sistema bancario adeguatamente capitalizzato compensano ampiamente gli eventuali costi a breve termine per le banche coinvolte.

Figura 2

Metodologia SREP dell'MVU

La metodologia dell'MVU illustrata nella figura 2 è stata elaborata dalla BCE in stretta cooperazione con le 19 autorità nazionali di vigilanza; in linea con la legislazione UE e gli orientamenti dell'ABE[21], questa metodologia si fonda sulle migliori prassi attuate in seno all’MVU e raccomandate dagli organismi internazionali. Il 19 febbraio 2016 è stata pubblicata una guida metodologica intitolata SSM SREP Methodology Booklet.

L'elaborazione e l'attuazione della nuova metodologia unificata in un così breve periodo di tempo ha richiesto enormi sforzi da parte dell'MVU in termini di coordinamento, analisi, calibrazione, prove sul campo e formazione.

Grazie soprattutto al contributo essenziale fornito dai GVC, lo SREP relativo al 2015 ha valutato i seguenti quattro fattori principali:

  • modelli di business – revisione della sostenibilità del modello operativo e della redditività degli enti;
  • governance e gestione del rischio – revisione della struttura operativa e organizzativa degli enti e del loro quadro di gestione complessiva del rischio;
  • rischi di capitale – valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo dei rischi connessi al capitale, della necessità di fissare ulteriori requisiti patrimoniali e dell'adeguatezza patrimoniale;
  • rischi di liquidità e di provvista – analisi della posizione di liquidità e di provvista degli enti, dei pertinenti sistemi di controllo dei rischi e della necessità di riserve di liquidità supplementari.

Ciascun fattore è stato vagliato mediante un approccio modulare con una valutazione di tipo bottom-up dei rischi disaggregati per categorie e sottocategorie. Ai fini delle valutazioni sono state assunte varie prospettive, ad esempio un'ottica incentrata sulla situazione attuale e un'ottica più orientata al futuro.

Si sono conciliati elementi quantitativi e qualitativi tramite un approccio basato sul giudizio vincolato di esperti, che assicura coerenza nell'insieme pur tenendo conto delle specificità degli enti creditizi. Per la prima volta è stato inoltre possibile effettuare confronti tra pari e analisi trasversali su larga scala.

Nel complesso, l'armonizzazione dello SREP ha fornito una valutazione olistica della situazione e della sostenibilità degli enti, adottando una prospettiva di lungo periodo e applicando il principio di proporzionalità. La valutazione di tutti gli enti in modo coerente ha contribuito a rafforzare l'integrazione del mercato unico sul fronte dei servizi bancari. A seguito dello SREP relativo al 2015, i livelli di capitale e i requisiti di liquidità degli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE sono stati fissati in base ai rispettivi profili di rischio; ove ritenuto necessario, si è provveduto ad attuare misure di vigilanza supplementari.

I requisiti patrimoniali medi di secondo pilastro[22] per le banche sono stati incrementati di 30 punti base dal 2015 al 2016; parte di questo aumento è riconducibile alla posizione dell'area dell'euro nel ciclo economico, che impone di mantenere e talvolta incrementare il capitale nel sistema bancario. Molte banche sono ancora in fase di ripresa dalla crisi finanziaria e tuttora esposte a rischi e dinamiche sfavorevoli.

L’introduzione graduale delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico ha prodotto un ulteriore aumento della dotazione patrimoniale di circa 20 punti base. Queste riserve sono motivate da un insegnamento fondamentale della crisi che è stato recepito nella legislazione UE: la necessità di contenere le esternalità di portata sistemica derivanti, in particolare, da enti di rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) e da enti di rilevanza sistemica a livello nazionale (D-SIB) e che si ripercuotono sull'intero sistema finanziario e, in ultima istanza, sull'economia reale dell'area dell'euro. Allo scopo di contenere questi effetti, e in conformità al pertinente orientamento dell'ABE, le riserve sistemiche (che siano per gli enti G-SIB o per quelli D-SIB, o la riserva per il rischio sistemico) sono state aggiunte ai requisiti di secondo pilastro e seguiteranno a essere introdotte progressivamente come previsto fino al 2019.

Quanto all'attuazione del sistema dell'ammontare massimo distribuibile, l'approccio dell'MVU si fonda sul parere pubblicato dall'ABE il 18 dicembre 2015; tuttavia, tale approccio potrà essere rivisto alla luce di futuri sviluppi normativi a livello europeo e internazionale, oppure in applicazione di orientamenti dell'ABE, al fine di assicurare un assetto coerente e armonizzato all'interno del mercato unico.

Figura 3

Disaggregazione dei requisiti patrimoniali

Il livello dei requisiti patrimoniali è stato oggetto di un'attenta verifica per le banche significative, tenendo conto soprattutto dei requisiti di capitale primario di classe 1 (CET1) in regime "fully loaded" di piena attuazione. Nel caso degli enti G-SIB, la calibrazione dei requisiti patrimoniali in fase di introduzione graduale (phase-in) e di piena attuazione (fully loaded) rispecchia diverse considerazioni, compresi la necessità di promuovere un quadro di riferimento coerente tra gli enti vigilati dalla BCE, l'impatto sistemico degli enti G-SIB e D-SIB e un sostanziale confronto con gli enti G-SIB di altre giurisdizioni.

L'obiettivo dell'MVU è predisporre un assetto coerente che sia quanto più possibile adeguato a questo particolare contesto. Il panorama bancario sotto la competenza dell'MVU appare vario: in confronto ad altre giurisdizioni, l'MVU si occupa di una serie molto più ampia di enti diversi in paesi diversi con ordinamenti giuridici ancora parzialmente eterogenei. La metodologia dell'MVU continuerà dunque a evolvere fintantoché si renderà necessario:

  • per riflettere gli sviluppi nel quadro normativo di riferimento, ad esempio la normativa prudenziale, gli orientamenti e le raccomandazioni dell'ABE e i Principi fondamentali del Comitato di Basilea;
  • per recepire migliori prassi, miglioramenti e ulteriori perfezionamenti.

Tramite la comunicazione diretta alle banche, l'attività di vigilanza bancaria della BCE sta apportando, in tema di vigilanza, i chiarimenti e la certezza necessari alle banche per svolgere la rispettiva pianificazione del capitale.

In particolare, nel 2015, la BCE ha adottato due raccomandazioni sulle politiche di distribuzione dei dividendi rispetto agli esercizi finanziari 2014 e 2015 (rispettivamente BCE/2015/2 e BCE/2015/49) e ha inviato una lettera agli amministratori di banche significative sulle politiche relative alla remunerazione variabile. Questi documenti definiscono le aspettative dell'MVU in merito alle distribuzioni e ai pagamenti da parte degli enti secondo modalità compatibili con un percorso lineare verso il raggiungimento dei coefficienti di piena attuazione previsti.

A parità di condizioni, anche i requisiti di secondo pilastro enunciati nelle decisioni dello SREP relativo al 2015 forniscono un'indicazione per il futuro; in particolare, la riserva di conservazione del capitale sarà introdotta con gradualità entro il 2019, con una conseguente riduzione di pari misura dei requisiti di secondo pilastro[23]. Le banche possono altresì prepararsi all'adozione del pacchetto normativo CRR/CRD IV, soprattutto alle deduzioni dal CET1 e all'introduzione progressiva delle riserve per il rischio sistemico. Benché i termini definitivi di Basilea III non siano interamente noti, è già stato confermato che non sono orientati a produrre un marcato aumento di capitale nel sistema, bensì ad accrescere semplicità, comparabilità e trasparenza del capitale tra le varie banche.

Attività su altre metodologie

Attività sui modelli interni

Alla fine del 2015, 73 enti significativi utilizzavano almeno un modello interno ai fini del calcolo dei requisiti di primo pilastro in materia di fondi propri.

Dopo la messa a punto delle metodologie di verifica dei modelli interni e della procedura di autorizzazione a livello dell'MVU, il Consiglio direttivo ha approvato, nell'ambito del nuovo regime, 137 verifiche sui modelli interni per il 2015.

Grafico 3

Indagini sui modelli interni per il 2015 in base al tipo di rischio

È stato definito un quadro unificato per il monitoraggio ordinario dei modelli, interamente integrato nell'attività di vigilanza e inserito nel piano di attività relativo al SEP 2016. Ciò ha agevolato la partecipazione degli enti significativi agli esercizi di analisi comparata (benchmarking exercises) previsti dall’ABE e dal CBVB. Per gli enti significativi con modelli di rischio di mercato si è provveduto all'istituzione di un network per la raccolta di dati armonizzati di test retrospettivi (back-testing). Sulla base di tali informazioni, è possibile condurre un'analisi dei dati trasversali e a livello di singolo ente da utilizzare nel processo di monitoraggio ordinario dei modelli.

Per favorire l'applicazione uniforme dei modelli di primo pilastro e l’armonizzazione delle prassi di vigilanza in seno all'MVU, si è cominciato a lavorare su una proposta per un'analisi mirata dei modelli interni (TRIM). A tale scopo, è stata istituita a guida del processo una rete di esperti delle ANC e della BCE specializzati sui modelli. Il progetto TRIM prevede verifiche in loco su alcuni modelli di rischio di credito, di mercato e di controparte dal 2017 al 2018 (o al 2019, se il progetto sarà prolungato per il rischio di credito), mentre il 2016 sarà dedicato alle necessarie analisi orizzontali che definiranno l'obiettivo di armonizzazione del progetto.

Tra le altre importanti attività del 2015 in materia di metodologie di vigilanza per i modelli interni figurano l'elaborazione, tuttora in corso, delle linee guida relative alla convalida dei modelli interni e alla valutazione della rilevanza delle estensioni e modifiche ai modelli di rischio di controparte.

Attività su metodologie di ispezione in loco

Numerosi gruppi di redazione composti da esperti della BCE e delle ANC sono stati incaricati di lavorare su una serie di tipologie di rischio e di sviluppare ulteriori metodologie di ispezione in loco. Nell'arco del 2015 è stata ultimata la redazione di documenti di carattere metodologico dedicati rispettivamente al modello di business e redditività e all'ILAAP. Altri gruppi specializzati sono attualmente impegnati su questioni quali rischio di credito, rischio di controparte, attività di deposito, contabilità, rischio di mercato e rischio informatico. È altresì in corso l'elaborazione di un documento pubblico che prescrive le condizioni e le modalità di ispezione in loco.

Vigilanza ispettiva

Primo ciclo di ispezioni in loco

Il primo ciclo di ispezioni si è svolto nell'ambito della pianificazione generale del SEP per il 2015 approvata nel dicembre 2014. A luglio 2015 è stato approvato il relativo aggiornamento semestrale, che ha disposto l'avvio di ulteriori ispezioni da condurre nell'arco della seconda metà dell'anno. Nel complesso, il 2015 ha visto l'approvazione di 250 ispezioni.

Tavola 5

Ispezioni in loco: disaggregazione in base al rischio

Tavola 6

Ispezioni in loco: disaggregazione in base al raggruppamento bancario[24]

Le ispezioni sono pianificate e svolte in stretta collaborazione con le ANC, dalle quali provengono il maggior numero di capi missione e membri dei gruppi ispettivi. Da ottobre 2015 le ANC hanno fornito 906 ispettori, pari al 95 per cento delle risorse ispettive. Il restante 5 per cento è stato fornito dalla preposta Divisione Ispettorato Centrale della BCE; questi ispettori hanno altresì condotto 26 delle missioni programmate nel 2015.

Con l'intento di promuovere ispezioni svolte da gruppi misti, il Consiglio di vigilanza ha approvato nel maggio del 2015, per gli ispettori delle ANC, l'attuazione del regime di distacco del personale.

Per assicurare la stretta collaborazione con le ANC su tutte le questioni relative alle ispezioni, nel 2015 si sono tenute in totale otto riunioni del gruppo di esperti, in aggiunta alle 21 riunioni bilaterali dedicate con 16 ANC. Inoltre, sono stati organizzati numerosi seminari e workshop rivolti ai capi missione al fine di favorire l'incontro e lo scambio informativo tra i membri della comunità dell'MVU.

Attività di monitoraggio ordinario

Allo scopo di garantire un'applicazione omogenea della metodologia ispettiva , la Divisione Ispettorato Centrale della BCE espleta una serie di attività di monitoraggio nell'arco dell'intero ciclo ispettivo:

  • esamina le note pre-ispettive predisposte durante la fase preparatoria delle missioni;
  • fornisce supporto al gruppo ispettivo durante la fase di esecuzione delle verifiche;
  • si fa carico di assicurare la qualità e l'omogenità dei rapporti ispettivi inviati dai capi missione.

Tutte le attività sono svolte all'insegna del dialogo al fine di migliorare la comprensione reciproca e instaurare un approccio comune di concerto con le ANC.

Nel 2015, per armonizzare il lavoro dei gruppi ispettivi, la BCE ha proposto una serie di linee guida e modelli per la redazione dei rapporti ispettivi.

Indagini tematiche su governo dei rischi e propensione al rischio, rischi informatici e di sicurezza informatica e leveraged finance

Governo dei rischi e propensione al rischio

Ambito, metodologia e obiettivi

Considerato l'impatto generale degli assetti di governo societario sui profili di rischio e sulla sostenibilità del modello di business degli enti creditizi, nel 2015 il Consiglio di vigilanza ha approvato l'avvio di un'indagine tematica sugli assetti di governo dei rischi e sulla propensione al rischio a livello dell'MVU. Nell'ambito dello SREP, 113 GVC[25] hanno eseguito valutazioni approfondite e dettagliate (a) degli organi di gestione delle banche che svolgono funzioni di supervisione strategica e di gestione e (b) dei sistemi per la determinazione della propensione al rischio delle banche. E' stato seguito un approccio proporzionale basato sulla dimensione e sulla complessità di ciascun ente. Gli strumenti adottati hanno incluso riunioni con il personale che riveste ruoli chiave, la valutazione di documenti e verbali dell'organo di gestione dell'ente e la partecipazione in veste di osservatori alle riunioni dello stesso organo. Si è tenuto conto anche degli esiti delle ispezioni in loco riguardanti queste tematiche.

Figura 4

Valutazione approfondita per 113 enti significativi applicando un approccio omogeneo

Allo scopo di garantire la massima coerenza, la valutazione si è basata su un approccio a due livelli:

  1. valutazione della conformità alla legislazione nazionale ed europea;
  2. valutazione della coerenza con le migliori prassi internazionali.

L'indagine tematica ha tenuto conto delle differenze nei diversi ordinamenti giuridici nazionali e del fatto che le strutture di governance possano essere efficaci in qualsiasi modello societario. Infine, con l'intento di accrescere l'interazione con gli organi di gestione, i GVC hanno discusso i rispettivi risultati con gli enti nel corso di "dialoghi di vigilanza", tenuti nei mesi di ottobre e novembre 2015.

Esito

L'indagine tematica ha consentito ai GVC di consolidare le proprie conoscenze e perfezionare la valutazione degli assetti di governance degli enti soggetti alla loro vigilanza. Inoltre, l'approccio orizzontale ha stimolato la discussione tra esperti della BCE e delle ANC sia a livello di GVC sia di funzioni orizzontali.

L'approccio orizzontale ha permesso di individuare:

  1. conclusioni a livello aggregato: l'indagine ha rivelato che, seppur conformi alla normativa del loro paese, gli enti significativi sono ancora lungi dall'essere in linea con le migliori prassi internazionali. Le principali aree di attenzione sono la capacità di vaglio critico degli organi di gestione, l'inclusione di una prospettiva di rischio nelle discussioni dello stesso organo e l'interazione tra strategia e sistema per la determinazione della propensione al rischio;
  2. buone prassi esistenti: l'indagine tematica ha permesso di identificare le migliori prassi nell'attuazione operativa degli standard internazionali. Queste saranno incluse in un rapporto dell'MVU sulle migliori prassi identificate che verranno pubblicate nel corso dell'anno;
  3. raccomandazioni coerenti: l'indagine tematica ha finalità di intervento e ha portato all'effettiva emanazione di raccomandazioni agli enti al fine di migliorarne gli assetti di governo dei rischi e della propensione al rischio. L'approccio orizzontale ha assicurato coerenza nelle raccomandazioni, affinché esiti analoghi diano luogo ad analoghe raccomandazioni.

Nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza per il 2016, i GVC monitoreranno l'attuazione degli interventi richiesti formalmente alle banche. Numerosi GVC svolgeranno un monitoraggio più attento sugli aspetti, identificati tra le principali aree di attenzione.

Indagine tematica sui rischi informatici e di sicurezza informatica

Ambito, metodologia e obiettivi

I rischi informatici e di sicurezza informatica sono ritenuti tra i rischi più rilevanti del sistema bancario dell'area dell'euro (cfr. sezione 2.1.1). Al fine di migliorare la comprensione di questi rischi, è stato istituito un gruppo di esperti dell'MVU sul rischio informatico formato da specialisti delle ANC e della BCE e si è provveduto ad avviare una specifica indagine sul rischio di sicurezza informatica con i seguenti obiettivi:

  1. definire un quadro di riferimento specifico e comune nei paesi dell'MVU per l'analisi dei rischi di sicurezza informatica;
  2. eseguire valutazioni individuali su profili di rischio e di controllo del rischio in materia di sicurezza informatica su un determinato campione di 12 enti significativi (accertamenti ispettivi);
  3. sviluppare un approccio orizzontale per ottenere indicazioni preliminari sull'esposizione al rischio e sul controllo del rischio in ambito di sicurezza informatica riguardo agli enti significativi e per eseguire analisi comparative tra enti simili laddove possibile (analisi a distanza).

Per quanto concerne le analisi a distanza, la BCE ha preso come base il quadro di riferimento statunitense Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity del NIST[26], che è stato affinato e integrato dalla BCE per realizzare uno strumento di analisi personalizzato, ossia un questionario sui crimini informatici, poi distribuito a 110 enti significativi. Le informazioni raccolte sono state successivamente analizzate per ciascuna banca e confrontate in maniera trasversale tra banche.

Esito

L'indagine tematica ha portato a numerosi risultati sotto diversi profili:

  1. vigilanza ordinaria e analisi del rischio: per la prima volta le informazioni strutturate sul profilo di rischio in materia di sicurezza informatica degli enti significativi sono state raccolte a livello di area dell'euro in modo coerente, consentendo ai GVC di effettuare successivi approfondimenti su singole banche. Questi rischi più elevati dovrebbero essere mitigati svolgendo controlli superiori alla media;
  2. vigilanza ispettiva: l'indagine tematica ha comportato 12 accertamenti ispettivi, che a loro volta hanno condotto a specifiche raccomandazioni a livello di singolo intermediario;
  3. metodologia: i dati raccolti hanno fornito elementi per l'ulteriore affinamento della metodologia relativa alle ispezioni dell'MVU in materia di rischi di sicurezza informatica.

Oltre ai risultati appena enunciati, è stato predisposto un filone parallelo di attività volto a istituire una procedura operativa e di comunicazione specifica cui dovrebbero attenersi gli enti significativi in caso di attacchi informatici. Tale procedura sarà attuata nel 2016 nell'ambito di uno schema pilota che coinvolgerà un numero limitato di enti.

Indagine tematica su leveraged finance

Ambito, metodologia e obiettivi

Il prolungato periodo caratterizzato da tassi di interesse molto ridotti e le conseguenti strategie volte alla ricerca di rendimento hanno reso necessario il monitoraggio specifico della qualità del credito. Il Consiglio di vigilanza, pertanto, ha deciso nel 2015 di eseguire un'indagine tematica in materia di leveraged finance, includendo prestiti a elevata leva finanziaria, obbligazioni ad alto rendimento e titoli obbligazionari garantiti da prestiti, tutti strumenti che traggono notevole beneficio dalle propizie condizioni di finanziamento.

Sono stati definiti tre obiettivi essenziali:

  1. informare i GVC in merito alle dinamiche attuali a livello sia dell'MVU sia del singolo ente;
  2. identificare le anomalie in termini di propensione al rischio e gestione del rischio, nonché le vulnerabilità di portata sistemica;
  3. raccomandare un'adeguata serie di azioni correttive per il campione esaminato.

Per assicurare un'analisi coerente, è stata avviata un'indagine dettagliata su 37 banche impegnate in attività di leveraged finance. L'indagine era finalizzata a cogliere l'andamento dell'esposizione con effetto leva, l'entità delle sottoscrizioni in corso, la potenziale concentrazione delle esposizioni e la qualità creditizia complessiva.

Esito

Il mercato delle attività di leveraged finance ha evidenziato, su scala mondiale, un netto recupero dopo la crisi ed è caratterizzato da un'intensa concorrenza. Le condizioni favorevoli ai prenditori hanno provocato un indebolimento delle strutture contrattuali (maggiori livelli di indebitamento, importazione nei mercati europei di clausole che assicurano una tutela affievolita (“covenant-lite”) delle ragioni dei creditori in caso di difficoltà dei prenditori) e in molti casi hanno portato a una minore severità delle politiche di erogazione del credito delle banche.

La propensione a sottoscrivere operazioni e la propensione a trattenere parte dell'esposizione hanno registrato un aumento nelle principali banche sottoposte alla vigilanza dell'MVU. Questo sviluppo giustifica un'attività di controllo più attenta in termini di monitoraggio sul rischio relativo ai prestiti sindacati e sulla qualità del credito delle esposizioni. Infine, sono stati individuati margini di miglioramento per quanto riguarda le procedure di controllo adottate dalle banche.

Grafico 4

13 maggiori banche soggette alla vigilanza dell'MVU che operano nel settore dei prestiti a elevata leva finanziaria – attività di sottoscrizione e quota di prestiti negoziati destinata a essere distribuita o trattenuta

(in milioni di euro)

Per far fronte a queste problematiche (riassunte nei rapporti sulle singole banche e in un unico rapporto aggregato) sono stati intrapresi i seguenti interventi:

  • invio di lettere di richiamo a un certo numero di banche per il superamento delle carenze individuate;
  • sviluppo in corso di un "cruscotto" dedicato per il monitoraggio costante delle esposizioni delle banche;
  • elaborazione in corso di indicazioni tese a comunicare con chiarezza le aspettative dell'MVU in materia di leveraged finance.

Vigilanza indiretta degli enti meno significativi e supervisione sulla vigilanza

Il quadro operativo per la vigilanza indiretta degli enti meno significativi comprende una serie di processi ordinari per la cooperazione giornaliera tra la BCE e le ANC, oltre a iniziative specifiche per progetto vertenti perlopiù sull'elaborazione di standard e metodologie di vigilanza comuni.

Processi ordinari di vigilanza indiretta e supervisione sulla vigilanza

La cooperazione giornaliera tra la BCE e le ANC per la vigilanza sugli enti meno significativi si articola attraverso processi ordinari dedicati. Questi processi assicurano un efficiente scambio di informazioni che consente alla Direzione generale Vigilanza microprudenziale III (DG MS III) della BCE di svolgere il suo ruolo di supervisione e di fornire supporto e indicazioni alle ANC incaricate della vigilanza diretta su enti meno significativi.

Tramite un'unità di notifica dedicata, la BCE ha ricevuto ed esaminato nel 2015 un totale di 54 notifiche ex ante dalle ANC su procedure di vigilanza rilevanti e su progetti di decisione riguardanti enti meno significativi con priorità elevata[27] che vertono su un'ampia varietà di questioni di vigilanza (ad esempio capitale, liquidità e governance). Le notifiche hanno spesso richiesto approfondimenti successivi nel corso dei quali la BCE e le ANC interessate hanno discusso e valutato congiuntamente gli interventi più adeguati da intraprendere. Nella stessa ottica, la BCE ha partecipato alla valutazione di procedure comuni (concessione/revoca di autorizzazioni e procedure sull’acquisizione di partecipazioni qualificate) relative agli enti meno significativi.

Gli uffici dedicati ai singoli paesi all'interno della DG MS III hanno intrattenuto un dialogo costante con le ANC sugli andamenti a livello di settore e di singoli enti, specie di quegli enti cui è stata assegnata una priorità elevata. Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio di misure connesse alla crisi finanziaria riguardanti alcuni enti con una situazione finanziaria notevolmente deteriorata.

Alle funzioni sopra descritte si sono affiancati interventi per armonizzare ulteriormente le metodologie di valutazione delle ANC in materia di vigilanza. Inoltre, sono state condotte varie analisi su banche e settori al fine di individuare rischi e vulnerabilità. I risultati di queste analisi sono stati riassunti periodicamente in specifici rapporti sui rischi che sono stati poi condivisi tra gli esperti di vigilanza in seno all'MVU.

Elaborazione di standard di vigilanza, analisi e metodologie comuni relative agli enti meno significativi e altre iniziative specifiche di progetto

Assicurare l'applicazione coerente di elevati standard di vigilanza nell'ambito dell'MVU è l'obiettivo primario della vigilanza indiretta e della supervisione sulla vigilanza. Gli strumenti essenziali ai fini della vigilanza degli enti meno significativi sono gli standard di vigilanza e le metodologie comuni, elaborati di concerto con le ANC. Ci si propone la piena conformità degli standard comuni con i vigenti requisiti dell'ABE.

Standard di vigilanza comuni elaborati nel 2015

Uno degli standard comuni elaborati nel 2015 riguarda il ciclo di pianificazione della vigilanza, con il quale le ANC stabiliscono priorità, programmano e controllano l'esecuzione di importanti attività di vigilanza in loco e a distanza rivolte agli enti meno significativi. Lo standard comune è volto a garantire che questo ciclo sia gestito in modo coerente all'interno dell'MVU.

La coerenza assume particolare rilevanza anche nel contesto della pianificazione del risanamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD), che concede alle autorità competenti la discrezione di applicare a enti non sistemici obblighi semplificati per la pianificazione del risanamento sulla base di determinate condizioni. Ci si attende che a un numero cospicuo di enti meno significativi siano applicati obblighi semplificati; pertanto, si è cominciato a lavorare su tre aspetti fondamentali:

  1. la valutazione dell'ammissibilità degli enti all'applicazione di obblighi semplificati e deroghe;
  2. il contenuto comune minimo per i piani di risanamento con obblighi semplificati;
  3. la valutazione dei piani di risanamento.

Le casse di risparmio e le banche cooperative rappresentano una parte importante del sistema bancario vigilato dall'MVU. In alcuni Stati membri, gli enti appartenenti a questi settori hanno istituito sistemi di tutela istituzionale (institutional protection schemes, IPS), che sono accordi di supporto reciproco volti a garantire la liquidità e la solvibilità degli enti partecipanti. Il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) permette alle autorità competenti di accordare un trattamento preferenziale agli enti partecipanti a IPS su determinati aspetti, ad esempio un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento per le esposizioni verso altri partecipanti. Numerosi sono i casi in cui enti significativi e meno significativi hanno stipulato accordi di IPS.

Allo scopo di assicurare un trattamento equo dei partecipanti agli IPS in seno all'MVU, nel 2015, la BCE in collaborazione con le ANC ha lavorato all'elaborazione di un approccio comune per la valutazione degli IPS. Questo approccio prevede la definizione di criteri di valutazione comuni in merito all'adempimento delle condizioni CRR e un processo che permetta il coordinamento tra BCE e ANC laddove enti significativi ed enti meno significativi partecipino al medesimo IPS.

Analisi e metodologie

Il principio di proporzionalità è di primaria importanza per la vigilanza indiretta sugli enti meno significativi (Less Significant Institutions, LSI), considerato il numero molto elevato di enti di questo tipo (oltre 3.100[28] al 30 dicembre 2015) e la loro eterogeneità in termini di dimensioni e modelli di business. Di conseguenza, i processi ordinari (quali l'unità di notifica e l'interazione con gli uffici dedicati ai singoli paesi descritti in precedenza) e l'elaborazione di standard e metodologie comuni si fondano su un quadro per l'attribuzione di un ordine di priorità, che conferisce agli enti meno significativi una priorità bassa, media o alta in funzione della rischiosità intrinseca dell'ente e dell'impatto che l'ente potrebbe esercitare sul sistema finanziario del suo paese. La classificazione permette di allineare di conseguenza il livello di supervisione ai fini delle attività di vigilanza e l'intensità di tali attività. La metodologia alla base del quadro è stata ulteriormente affinata nel 2015 ed è in fase di attuazione per il ciclo di vigilanza del 2016.

Un altro filone importante del lavoro in corso attiene all'elaborazione di una metodologia comune per i sistemi di analisi dei rischi (risk assessment system, RAS) degli enti meno significativi.

Il RAS costituisce un elemento focale del processo dello SREP svolto dalle ANC. L'intento generale del progetto è promuovere la convergenza nella conduzione dello SREP per gli enti meno significativi, fornendo alle ANC un quadro comune per calibrare e perfezionare la loro metodologia e, in ultima istanza, per eseguire lo SREP laddove i rischi possono essere analizzati in modo coerente nei vari paesi dell'area dell'euro, senza trascurare il contesto specifico in cui operano i singoli enti. Considerato l'obiettivo generale di garantire il funzionamento dell'MVU come sistema integrato unico, la metodologia RAS per gli enti meno significativi si baserà sulla metodologia utilizzata per gli enti significativi; tuttavia, sarà adattata in modo da assicurare proporzionalità e tenere conto delle differenze tra gli enti significativi e quelli meno significativi per quanto concerne la disponibilità di dati di vigilanza e le caratteristiche specifiche dei regimi contabili nazionali (principi contabili nazionali) in alcuni Stati membri.

Il progetto della metodologia RAS ha avuto inizio nel 2015 e si è concentrato soprattutto su valutazione dei modelli di business, esame della governance interna e analisi dei rischi di capitale e dei rischi di liquidità e di provvista. Questo impegno proseguirà nel corso del 2016, focalizzandosi sulla quantificazione di capitale e di liquidità e sulla verifica pratica della nuova metodologia proposta.

Supporto all'attività di vigilanza

I progetti di supporto alla vigilanza sono iniziative temporanee volte a soddisfare esigenze specifiche in termini di maggiori risorse e/o competenze che possono derivare dall'ordinaria attività di vigilanza diretta degli enti meno significativi da parte delle ANC. Gli esperti della BCE, e potenzialmente di altre ANC, sono affiancati temporaneamente al personale dell'ANC coinvolta per lavorare su un determinato progetto. Nel 2015, ad esempio, gli esperti della DG MS III della BCE hanno collaborato con il personale ANC nel corso di una missione in loco presso un ente meno significativo. Il programma di supporto all'attività di vigilanza è stato sperimentato con successo nel 2015 e sarà ampliato nel 2016.

Riquadro Vigilanza indiretta – necessità di convergenza verso standard elevati e coerenti di vigilanza nell'ambito dell'MVU

Alla BCE è affidato il compito di supervisionare l'applicazione coerente di elevati standard di vigilanza in linea con le disposizioni UE e tenendo conto del principio di proporzionalità.

Nel quadro delle sue funzioni di supervisione in merito alla vigilanza sugli enti meno significativi (Less Significant Institutions, LSI), e al fine di esaminare la situazione esistente nelle fasi iniziali dell'MVU, la BCE ha fatto il punto sugli aspetti principali della vigilanza sugli LSI da parte delle ANC nel 2014. Questa valutazione ha riguardato le responsabilità e l'organizzazione delle ANC, le loro risorse in termini di personale per la vigilanza sugli LSI, lo svolgimento di attività ispettiva e a distanza (comprese le decisioni assunte e le azioni intraprese ai fini della vigilanza) e le metodologie di analisi del rischio, nonché altre prassi di vigilanza.

Se il 2014 è stato un anno unico per la vigilanza bancaria nell'area dell'euro (in vista dell'istituzione dell'MVU e della valutazione approfondita), e non può quindi ritenersi uno scenario di base pienamente coerente, questa valutazione iniziale delle prassi di vigilanza prima dell'avvio dell'MVU conferma l'importanza di giungere a una terminologia comune, a una comprensione più profonda di queste prassi e all'elaborazione di approcci coerenti. Sono state riscontrate notevoli variazioni in ambiti quali:

  • le risorse in termini di personale per ciascun LSI sottoposto a vigilanza;
  • il numero di decisioni di vigilanza inerenti gli LSI assunte dalle ANC (evidenziando disparità tra le ANC a livello dei processi decisionali);
  • la durata media delle ispezioni in loco presso gli LSI;
  • la frequenza e la modalità di interazione periodica con gli LSI;
  • le diverse metodologie di analisi del rischio (ad esempio in termini di frequenza, scala di punteggio o metodo di aggregazione dei dati).

Alcune di queste variazioni sono riconducibili a fattori temporanei, a differenze terminologiche o alla diversa natura dei settori degli LSI in seno all'MVU, mentre altre rivelano disparità più profonde nella conduzione delle attività di vigilanza nelle fasi iniziali dell'MVU.

I risultati di questa valutazione avvalorano gli sforzi profusi dalla BCE, già in atto nel 2015, per conseguire l'obiettivo generale dell'MVU di applicare standard di vigilanza elevati e coerenti. Nel 2016 la BCE continuerà a collaborare con le ANC in ambiti dove è emersa la necessità di una convergenza, ad esempio sull'elaborazione di un sistema comune di analisi dei rischi per gli LSI, sull'approfondimento di questioni di più ampia portata inerenti il processo di revisione e valutazione prudenziale e sulla realizzazione di standard di vigilanza comuni su tematiche quali le ispezioni in loco. Più in generale, sta avanzando il lavoro sul compendio degli standard di vigilanza comuni e degli strumenti giuridici volti ad assicurare coerenza nelle principali aree di vigilanza sugli LSI da parte delle ANC.

Compiti macroprudenziali

Il 2015 è stato anche il primo anno completo durante il quale la BCE ha esercitato le proprie competenze nell'ambito delle politiche macroprudenziali, come previsto all'articolo 5 del regolamento sull'MVU. Nel quadro definito della politica macroprudenziale, la BCE ha un duplice mandato:

  1. può applicare, per le riserve di capitale rilevanti, requisiti più elevati rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali; può altresì applicare misure più severe miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia. Ad esempio, la BCE può applicare requisiti più elevati alle banche in merito a: riserve di capitale anticicliche, riserve per il rischio sistemico, requisiti patrimoniali aggiuntivi per gli enti di rilevanza sistemica, ponderazioni di rischio per le esposizioni nel settore immobiliare o verso enti finanziari, limiti sulle grandi esposizioni e obblighi supplementari di informativa;
  2. le autorità nazionali sono tenute a notificare alla BCE l'intenzione di attuare o modificare una misura macroprudenziale inclusa nelle norme CRR o CRD IV, dopodiché la BCE valuta le misure previste e può muovere obiezioni al riguardo; le autorità nazionali tengono conto delle osservazioni della BCE prima di assumere una decisione definitiva. Un simile obbligo di notifica vige nei confronti delle ANC, se la BCE decide di applicare requisiti più elevati.

Al Consiglio direttivo della BCE spetta in ultima istanza la responsabilità di assumere decisioni macroprudenziali approvando, muovendo obiezioni o modificando le proposte di decisioni formulate dal Consiglio di vigilanza. Inoltre, su propria iniziativa, può chiedere al Consiglio di vigilanza di presentare una proposta per l'applicazione di requisiti più elevati agli strumenti macroprudenziali.

Nel 2015 la valutazione del Consiglio direttivo ha concluso che non si rendeva necessario adottare misure macroprudenziali anticicliche generalizzate, considerata l’attuale fase del ciclo finanziario. La valutazione ha tenuto conto anche del fatto che nei paesi dell'area dell'euro erano già stati intrapresi più di 80 interventi in ambito macroprudenziale allo scopo di rafforzare il sistema bancario ed evitare l'insorgere di possibili squilibri, specie nel settore immobiliare.

Nel 2015 le autorità nazionali di 19 paesi partecipanti all'MVU hanno dato notifica alla BCE di 48 misure macroprudenziali: 28 su riserve di capitale anticicliche, 18 su altri enti di rilevanza sistemica e 2 sull'introduzione di una riserva per il rischio sistemico (cfr. la sintesi degli interventi nazionali a livello delle politiche macroprudenziali pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico). In tutti i paesi sono state ufficialmente introdotte riserve di capitale anticicliche, ma il loro coefficiente è stato mantenuto a zero, il che comporta l'assenza di un impatto ciclico sull'accumulazione di capitale. Nella quasi totalità dei casi, la notifica ufficiale è stata preceduta da un avviso informale in virtù dello spirito di collaborazione tra la BCE e le autorità nazionali. Ricevuta la notifica delle decisioni macroprudenziali assunte dalle autorità nazionali competenti e dalle autorità nazionali designate, il Consiglio direttivo ha condotto un esame delle misure in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU e ha deciso di non muovere obiezioni alle decisioni di queste autorità.

Al fine di conciliare efficacemente la prospettiva microprudenziale e quella macroprudenziale e di assicurare la disponibilità di elementi di analisi adeguati, il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza tengono riunioni congiunte per discutere tematiche macroprudenziali (Forum macroprudenziale). Il Forum macroprudenziale si è riunito con cadenza trimestrale nell'arco del 2015 per discutere i rischi che l'area dell'MVU e i singoli paesi partecipanti all'MVU si trovano a dover fronteggiare e per affrontare altri temi rilevanti dal punto di vista macroprudenziale.

Autorizzazioni, segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

La BCE, benché vigili direttamente solo sugli enti creditizi significativi, è l’autorità competente a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria, a revocare le autorizzazioni e a valutare le acquisizioni di partecipazioni qualificate (complessivamente note come “procedure comuni”) per tutti gli enti creditizi dell’area dell’euro. La BCE è altresì responsabile della valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di gestione degli enti creditizi significativi, nonché delle procedure di passaporto. Nel complesso, una parte consistente delle decisioni della vigilanza bancaria europea riguarda i processi di autorizzazione.

Nel 2015 sono state notificate alla BCE oltre 3.000 procedure di autorizzazione, relative principalmente a valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità, a fronte di un numero solo modesto di richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Sono stati compiuti sforzi significativi per migliorare i processi in termini di semplicità e proporzionalità e per sviluppare orientamenti di policy su una serie di tematiche.

La BCE ha altresì svolto la sua funzione di assicurare meccanismi efficaci per la segnalazione da parte di qualsiasi soggetto di violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea. Nel 2015 sono state ricevute 79 segnalazioni di violazioni, 51 delle quali rientravano nei compiti di vigilanza della BCE. Tali segnalazioni hanno riguardato principalmente questioni di governance nonché il calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali.

Autorizzazioni

Variazione del numero di enti creditizi sotto la vigilanza diretta della BCE

Il 4 novembre 2014 la BCE ha iniziato a vigilare direttamente su 120 enti, identificati come enti creditizi significativi in base ai criteri elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU (ossia enti che raggiungono determinate soglie in termini di dimensioni, di importanza per l’economia e di significatività delle attività transfrontaliere, che hanno richiesto o ricevono assistenza finanziaria pubblica o che fanno parte dei tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante). Tutti gli altri enti vengono definiti meno significativi. Un primo elenco di enti creditizi significativi e meno significativi è stato pubblicato il 4 settembre 2014.

In base al Regolamento quadro sull’MVU, la classificazione degli enti vigilati e dei gruppi vigilati come significativi o meno significativi deve essere rivista almeno con frequenza annuale. Ai fini della valutazione annuale della significatività, la BCE esamina tutti i gruppi vigilati che non sono stati oggetto di una decisione ad hoc sulla significatività dalla precedente valutazione generale allo scopo di stabilire: (i) se gli enti classificati come significativi continuino a soddisfare i rispettivi criteri; (ii) se gli enti classificati come meno significativi abbiano iniziato a soddisfare almeno uno dei criteri. La valutazione verifica inoltre se eventuali circostanze eccezionali debbano essere prese in considerazione.

La valutazione annuale della significatività condotta nel 2015 ha portato il numero di banche e gruppi bancari direttamente vigilati dalla BCE a 129. L’elenco aggiornato degli enti vigilati è stato pubblicato sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE il 30 dicembre 2015.

Otto nuovi enti, costituiti da sette enti creditizi / gruppi bancari e una succursale, sono stati identificati come significativi alla data di riferimento del 31 dicembre 2014:

  • RCI Banque SA, la succursale francese di Barclays Bank plc, Credito Emiliano S.p.A., Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance Plc) e Agence Française de Développement hanno superato la soglia di 30 miliardi di euro di attività totali.
  • Il totale dell’attivo di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ha superato il 20 per cento del PIL del Lussemburgo.
  • Medifin Holding Limited e Abanka d.d. fanno parte dei tre maggiori enti creditizi di Malta e della Slovenia rispettivamente.

Inoltre, la BCE ha preso atto del fatto che la posizione di Deutsche Bank (Malta) Ltd e Unicredit Banka Slovenija d.d. è cambiata in termini di dimensioni all’interno delle rispettive giurisdizioni. Di conseguenza, entrambi gli enti non fanno più parte dei tre maggiori enti creditizi di uno Stato membro partecipante e quindi non soddisfano più i criteri di significatività a livello sub-consolidato. Tuttavia, dato che entrambi gli enti appartengono a gruppi vigilati che sono stati classificati come significativi in un altro Stato membro partecipante, continuano ad essere vigilati direttamente dalla BCE.

La vigilanza diretta sugli enti summenzionati che sono stati identificati come significativi è iniziata tra il 1° gennaio e il 1° febbraio 2016, in base alla data delle singole decisioni sulla significatività notificate agli enti pertinenti.

Al di là della valutazione annuale, gli eventi seguenti hanno determinato cambiamenti nel numero iniziale di enti significativi (120) nel corso del 2015:

  • In seguito all’adesione della Lituania all’area dell’euro il 1° gennaio 2015, i tre maggiori enti creditizi del paese (SEB bankas, Swedbank e DNB bankas) sono stati aggiunti alla lista degli enti significativi direttamente vigilati dalla BCE.
  • Catalunya Banc, S.A. è stata acquisita da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e non è quindi più stata identificata come significativa al più alto livello di consolidamento o a livello di singolo ente.
  • Una ristrutturazione di State Street Group ha determinato la creazione di un nuovo ente vigilato significativo, ossia State Street Europe Holdings S.a.r.l. & Co. KG, in aggiunta alla già esistente State Street Bank Luxembourg S.A.

Occorre notare che, in alcuni casi, processi di ristrutturazione di gruppi bancari hanno dato vita a un nuovo ente al più alto livello di consolidamento del gruppo identificato come significativo, senza determinare un incremento complessivo del numero di enti significativi.

Nel complesso, con i cambiamenti summenzionati del numero di enti creditizi significativi, le attività totali sotto vigilanza diretta continuano a rappresentare circa l’82 per cento delle attività bancarie totali dell’area dell’euro.

Tavola 7

Enti creditizi significativi e meno significativi nell’MVU

Note: attività totali al 30 dicembre 2015 con data di riferimento 31 dicembre 2014 (o 30 giugno 2015 se i dati sono disponibili); numero di enti meno significativi con data di riferimento per la struttura del gruppo a fine settembre 2015.

Procedure comuni (autorizzazioni all'attività bancaria e partecipazioni qualificate), valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità e procedure di passaporto

Elevato numero di procedure

Nel 2015 circa 3.400 procedure di autorizzazione sono state notificate dalle ANC partecipanti alla vigilanza bancaria della BCE, tra cui 37 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 61 revoche delle autorizzazioni (incluse le autorizzazioni scadute), 137 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 435 procedure di passaporto e 2.730 nomine ai consigli di gestione e di sorveglianza (ossia valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità relative agli obblighi per gli amministratori di avere una buona reputazione, nonché adeguate conoscenze, competenze ed esperienza).[29] Nel complesso, una parte consistente delle decisioni della vigilanza bancaria europea riguarda i processi di autorizzazione.

Nel 2015 un totale di circa 2.000 procedure di autorizzazione è stato approvato dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo.[30] Inoltre, circa 650 procedure di autorizzazione che non richiedono una decisione formale della BCE sono state completate, incluse procedure di passaporto, procedure relative ad autorizzazioni scadute, nonché procedure erronee e ritirate.[31]

Tavola 8

Procedure di autorizzazione notificate alla BCE[32]

Circa la metà delle procedure comuni notificate alla BCE (ossia quelle relative alla concessione/revoca di autorizzazioni e quelle relative alle partecipazioni qualificate) riguardano enti significativi, nella maggior parte dei casi filiazioni di tali enti, a conferma di una tendenza alla semplificazione di alcuni gruppi bancari tramite una riorganizzazione interna.

La distribuzione delle procedure di autorizzazione tra gli Stati membri partecipanti è stata alquanto eterogenea e sembra riflettere, in parte, differenze strutturali tra i mercati bancari nazionali.

Nel complesso, è stato ricevuto un numero piuttosto modesto di richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, anche se non sono disponibili dati comparabili relativi agli anni precedenti. La maggior parte delle richieste di autorizzazione notificate era relativa al rinnovo delle autorizzazioni esistenti o alla ristrutturazione di banche già in attività. Solo una quota limitata ha riguardato l’istituzione di un ente totalmente nuovo. Le richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività per nuove banche legate all’attività bancaria tradizionale sono state perlopiù limitate e la maggior parte ha riguardato invece attività di tipo “captive” (settore automobilistico o tecnologico). Inoltre, nel 2015 sono state concesse autorizzazioni per quattro enti ponte. Molte delle procedure di revoca o scadenza notificate sono state il risultato di una fusione di due enti creditizi all’interno dello stesso gruppo, a seguito della quale l’ente incorporato ha cessato di esistere. In questi casi, la maggior parte degli Stati membri richiede una procedura di decadenza dell’autorizzazione dell’ente incorporato, e solo pochi richiedono un’esplicita decisione di revoca da parte della BCE.

Le procedure di autorizzazione sono state migliorate…

Il trattamento delle procedure di autorizzazione richiede un esame ma, soprattutto, una stretta collaborazione tra la Divisione Autorizzazioni della BCE e le ANC, i GVC e il Segretariato del Consiglio di vigilanza. Sulla scorta dell’esperienza maturata nel corso del 2015, i processi e i modelli utilizzati per la notifica delle procedure alla BCE sono stati ulteriormente migliorati in seguito ai cambiamenti già introdotti nel 2014.

Il processo di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità è stato semplificato allo scopo di migliorare l'efficienza e le tempistiche del procedimento. In un’ottica di proporzionalità, sono stati introdotti nuovi modelli che distinguono tra filiazioni rilevanti e non rilevanti di enti creditizi significativi. Le ANC hanno adesso un ruolo di maggior responsabilità per le valutazioni attinenti le filiazioni non rilevanti. Assumeranno altresì maggiori responsabilità per le procedure di rinnovo delle cariche presso tutte le filiazioni. Con riferimento alle partecipazioni qualificate, è stato concordato un approccio semplificato per le riorganizzazioni interne, mentre è stata introdotta una metodologia rivista per le acquisizioni da parte di particolari tipologie di acquirenti, come ad esempio i fondi di private equity, gli hedge fund e i fondi sovrani. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di giungere a decisioni coerenti, sono state coordinate le procedure autorizzative, che si svolgono parallelamente, quando relative a filiazioni di un singolo gruppo presente in diversi Stati membri.

… ma rimangono delle sfide

Nonostante questi sforzi, la gestione tempestiva delle procedure di autorizzazione è stata una sfida. L’elevato numero delle procedure di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità è stato particolarmente difficile da gestire, da una parte perché tutte le filiazioni di enti significativi sono soggette alla procedura di valutazione di tali requisiti e, dall’altra, a causa della diversità degli ordinamenti giuridici applicabili. Ciò, unitamente a limiti operativi, ha fatto gradualmente accumulare un arretrato di richieste di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità. A fronte di ciò, sono state attuate alcune misure nel 2015, come ad esempio un aumento del personale. Tali misure, unitamente a un calo del numero di procedure notificate verso la fine del 2015, hanno contribuito a ridurre l’arretrato. Ciò nonostante, è necessario continuare ad adoperarsi per portarlo a un livello accettabile.

In particolare, per le valutazioni delle partecipazioni qualificate e, in misura minore, anche per le procedure di concessione delle autorizzazioni, i ridotti termini di scadenza previsti dal regolamento quadro sull’MVU per l’adozione delle decisioni, ossia 15 giorni per le partecipazioni qualificate e 10 giorni per la concessione delle autorizzazioni, hanno reso difficile il rispetto dei tempi. Il periodo di tempo tra la presentazione della proposta finale dell’ANC e il termine per la decisione è stato spesso molto contenuto, il che ha messo sotto pressione le strutture della BCE nel processo di definizione delle proposte (tenendo conto dell'ordinario processo decisionale). Questo tipo di pressioni sono emerse nel caso delle procedure di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità nei casi in cui la legislazione nazionale prevede termini brevi.[33] Troppo spesso, ciò ha dato luogo a tempi di approvazione ridotti a livello di Consiglio di vigilanza. La collaborazione e la comunicazione con tutte le parti interessate coinvolte, durante tutto il periodo tra la notifica iniziale dell'istanza alla ANC e la presentazione della proposta alla BCE, si è dimostrata un fattore chiave per la gestione dei tempi e per il rispetto delle scadenze previste dalla normativa.

Sviluppo di orientamenti di policy

Nel 2015 sono stati compiuti sforzi significativi per sviluppare orientamenti di policy su una serie di tematiche. Anche se gli obblighi derivanti dalla CRD IV sono recepiti negli ordinamenti nazionali, gli Stati membri partecipanti e le parti interessate hanno interpretazioni diverse di queste disposizioni, il che può condurre ad applicazioni divergenti delle norme. Al fine di assicurare l’armonizzazione nell’applicazione di questi requisiti, sono stati definiti orientamenti di policy e prassi di vigilanza per l’area dell’euro. Tramite una rete dedicata di esperti, la BCE e le ANC sono riuscite congiuntamente a sviluppare orientamenti di policy comuni per l’MVU in merito a diverse tematiche relative in particolare alle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità e alla valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate.

Con riferimento alle procedure sui requisiti di professionalità e onorabilità, sono stati sviluppati orientamenti di policy relativi tra l’altro a:

  • la valutazione di procedimenti penali e amministrativi in corso;
  • la disponibilità di tempo per lo svolgimento degli incarichi negli organi amministrativi;
  • le modalità di calcolo ai fini del rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratore imposto ai membri dell'organo di gestione;
  • gli obblighi di comunicazione di possibili conflitti di interesse e le modalità per valutarli;
  • la valutazione dell’adeguata composizione dell'organo di gestione nel suo complesso.

Ulteriori orientamenti di policy sono stati completati agli inizi del 2016, in particolare per quanto riguarda i colloqui con i candidati, la valutazione delle esperienze rilevanti nell'ottica dell'adeguatezza professionale e i criteri per le approvazioni condizionate.

Con riferimento alla valutazione di partecipazioni qualificate, sono stati sviluppati orientamenti armonizzati per la valutazione di proposte di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi da parte di particolari tipologie di acquirenti caratterizzati da strutture complesse o poco trasparenti (acquirenti specifici), come ad esempio fondi di private equity, hedge fund e fondi sovrani. Con riferimento a tali tipologie di acquirenti può essere difficile individuare i controllanti ultimi di cui valutare idoneità e reputazione. Inoltre, il fatto che tali acquirenti finanzino talvolta le acquisizioni tramite indebitamento può avere un impatto sulla loro stabilità e solidità finanziaria, nonché sulla loro permanenza a lungo termine nel capitale della società acquisita. L’orientamento di policy sviluppato fornisce indicazioni su questi aspetti.

Segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Esperienza relativa alle segnalazioni di violazioni ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU

La BCE è tenuta ad assicurare che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea. Al fine di rispettare tale obbligo, la BCE ha realizzato un meccanismo di segnalazione (breach reporting mechanism, BRM) che comprende una piattaforma web pre-strutturata accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Nel 2015 la BCE ha ricevuto 79 segnalazioni di violazioni. Di queste, 60 si riferivano a presunte violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea, 51 delle quali sono state considerate come rientranti nei compiti di vigilanza della BCE. Altre nove segnalazioni di violazioni rientravano nei compiti di vigilanza delle ANC. Il resto riguardava principalmente questioni nazionali non legate ai requisiti prudenziali e, quindi, non rientrava nell’ambito del BRM (ad esempio, protezione dei consumatori). Le segnalazioni rientranti nei compiti di vigilanza della BCE o delle ANC sono state inoltrate ai rispettivi GVC o ANC per il successivo adeguato seguito. Tra le presunte violazioni più frequentemente segnalate vi sono state questioni di governance (73 per cento) e calcoli errati dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (20 per cento). Una scomposizione completa è illustrata nel grafico 5. Le questioni legate alla governance hanno riguardato principalmente la gestione del rischio e i controlli interni, le funzioni dell’organo di gestione e i requisiti di professionalità e onorabilità. La voce “gestione del rischio e controlli interni” comprende i meccanismi e i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi cui potrebbe essere esposto. La voce “funzioni dell’organo di gestione” si riferisce alle persone che dirigono di fatto l’attività di un ente o coloro che hanno il potere di definire la strategia, gli obiettivi e l’indirizzo generale di un ente, oltre a controllare e monitorare le decisioni dei dirigenti, adempiendo alla proprie responsabilità.

Grafico 5

Scomposizione delle presunte violazioni segnalate per area di infrazione

Il feedback ricevuto dai GVC o dalle ANC sulle segnalazioni inoltrate dal novembre 2014 mostra che i principali interventi di vigilanza effettuati sono stati:

  • ispezioni in loco (32 per cento dei casi, in riferimento a sei enti vigilati);
  • richieste di un’ispezione interna o un’indagine interna (17 per cento dei casi, in riferimento a otto enti vigilati);
  • richieste di documenti o spiegazioni all’ente o alla persona oggetto di accuse (17 per cento dei casi, in riferimento a nove enti vigilati).

Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

In conformità del regolamento sull'MVU e del Regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori nei confronti degli enti creditizi tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dalla persona coinvolta e dalla misura che deve essere adottata (cfr. Rapporto annuale 2014).

Nel 2015 la BCE ha avviato una procedura sanzionatoria in relazione a sospette violazioni da parte di un ente significativo vigilato delle disposizioni UE direttamente applicabili. Inoltre, la BCE ha inviato due richieste alle ANC per l’apertura di procedimenti sanzionatori rientranti nell’ambito delle loro competenze nazionali.

La BCE ha altresì avviato un procedimento di enforcement relativo a una sospetta violazione di una decisione di vigilanza della BCE da parte di un ente significativo vigilato.

Queste presunte violazioni, che sono oggetto di approfondimenti, riguardano questioni di governance, grandi fidi, requisiti patrimoniali, informazioni al pubblico e obblighi di segnalazione.

Dopo la fase iniziale dell’MVU, durante la quale l’enfasi è stata posta sull’acquisizione di conoscenze in merito alla situazione prudenziale degli enti vigilati, l’orientamento di policy della BCE per il prossimo ciclo dovrebbe condurre a un maggior utilizzo dei suoi poteri di enforcement e sanzionatori.

L'MVU quale componente dell'architettura di vigilanza europea e mondiale

La cooperazione a livello europeo e internazionale costituisce una priorità fondamentale per la vigilanza bancaria della BCE. Di conseguenza, la BCE ha stipulato una serie di protocolli di intesa con altre istituzioni europee quali l'Autorità bancaria europea (ABE) e il Comitato di risoluzione unico (CRU) e ha inoltre aderito agli esistenti protocolli di intesa tra le ANC dei paesi partecipanti all'MVU e quelle esterne all'area dell'euro. In aggiunta, ha definito accordi di coordinamento e cooperazione per i collegi di vigilanza pertinenti e ha partecipato al programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP) dell'FMI e alle analisi svolte dall'ABE.

La BCE ha altresì contribuito all'ulteriore sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale. Divenuta membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha partecipato a varie iniziative in campo regolamentare. A livello europeo ha sostenuto l'ABE nell'elaborazione del corpus unico di norme europeo. Nel 2015 un altro passo importante verso l'armonizzazione regolamentare è stato compiuto affrontando la questione delle opzioni e delle discrezionalità nazionali nella CRD IV, che erano state una fonte di frammentazione normativa.

Cooperazione a livello europeo e internazionale

La cooperazione con le altre autorità competenti nazionali/dell'UE e lo stato di avanzamento dei regimi di cooperazione stretta

L'istituzione dell'MVU non ha in alcun modo ridotto l'importanza della "cooperazione all'interno dell'UE", consistente nell'assicurare un livello adeguato di scambio di informazioni e di cooperazione con le altre autorità di vigilanza dell'UE.

La BCE ha lavorato – e continuerà a lavorare nel corso del 2016 – per concludere protocolli di intesa propri con le ANC degli Stati membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro, le autorità di regolamentazione del mercato e le istituzioni dell'UE.

Le autorità nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria

La cooperazione con le ANC dei paesi non appartenenti all'area dell'euro si sta concretizzando in modo regolare, conformemente alla normativa europea e in particolare alle condizioni stabilite nella CRD IV.

La BCE ha altresì aderito ai protocolli di intesa già esistenti tra le ANC dell'area dell'euro e quelle degli altri paesi. Di conseguenza, le disposizioni specifiche di tali protocolli si applicano alla vigilanza degli enti significativi.

In linea con il regolamento sull'MVU, la BCE ha inoltre lavorato alla definizione di un modello di protocollo di intesa che sarà oggetto di negoziato con le ANC dei paesi non appartenenti all'area dell'euro e che intende porre particolare enfasi sulla vigilanza degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

Il 13 marzo 2015 la BCE ha concluso con l'ABE e con le altre autorità di vigilanza bancaria dell'UE un protocollo di intesa volto a istituire un quadro per lo scambio a livello di UE dei dati delle singole banche relativi ai principali indicatori di rischio, che l'ABE ottiene dalle autorità competenti di tutta l'UE. La BCE ha quindi esteso la portata dell'analisi comparativa e del confronto tra pari alle banche oltre i confini dell'area dell'euro. Questo, in generale, accrescerà l'efficienza e l'efficacia della vigilanza all'interno dell'UE.

La BCE ha lavorato alla definizione di un protocollo di intesa con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) concernente le sue funzioni sia di vigilanza sia di banca centrale, che è stato sottoscritto il 27 gennaio 2016. Per i compiti di vigilanza bancaria il protocollo disciplina tra l'altro il modo in cui le autorità collaboreranno nello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi delle norme dell'UE, anche in relazione ai mercati e agli enti finanziari. Inoltre, entrambe le autorità riconoscono l'importanza dei legami esistenti tra la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità e l'efficacia del sistema finanziario.

Nel 2015 la BCE si è altresì adoperata – assieme all' ESMA – per completare un modello di protocollo di intesa che potrebbe concludere su base volontaria con le autorità di mercato nazionali per assicurare l'adeguata vigilanza sugli enti finanziari di cui al regolamento sull'MVU e alla normativa sui mercati finanziari. Il modello di protocollo disciplina tra gli altri gli ambiti dello scambio di informazioni e della cooperazione in materia di ispezioni in loco.

I collegi delle autorità di vigilanza

I collegi delle autorità di vigilanza sono strutture di coordinamento permanenti ma flessibili che riuniscono le autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri. Essi continuano a svolgere un ruolo importante per le banche interessate dall'MVU con una presenza in paesi non appartenenti all'area dell'euro.

Ai sensi dell'articolo 115 della CRD IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione al fine di orientare il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza in situazioni sia normali sia di emergenza.

Per ciascun ente significativo per il quale è stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza, i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) hanno messo a punto accordi scritti di coordinamento e di cooperazione sulla base di un modello comune elaborato dall'ABE.

Gli accordi forniscono tra l'altro:

  • informazioni sulla struttura complessiva del gruppo, oltre che sui membri e gli osservatori del collegio;
  • una descrizione delle disposizioni relative allo scambio di informazioni, compreso il trattamento delle informazioni riservate e gli indicatori per l'individuazione dei segnali di allarme precoce, i rischi potenziali e le vulnerabilità delle banche;
  • una descrizione del quadro di programmazione e di coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni sia normali sia di emergenza.

Il Comitato di risoluzione unico

Nel 2015 la vigilanza bancaria della BCE ha avviato la cooperazione con il Comitato di risoluzione unico (CRU)(cfr. la sezione 2.2.2) e con le autorità nazionali di risoluzione. La normativa dell'UE e nazionale in materia prescrive che la BCE e le autorità di risoluzione scambino tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Di conseguenza, l'MVU ha istituito delle procedure per lo scambio di informazioni con il CRU e le autorità nazionali di risoluzione.

Funzionari della vigilanza bancaria della BCE hanno partecipato alle riunioni e ai seminari di policy ad alto livello organizzati dal CRU. Il personale della BCE ha fornito il proprio sostegno durante la fase di sviluppo del CRU mettendo a disposizione le competenze acquisite attraverso l'istituzione dell'MVU. Ad esempio, esperti della BCE hanno partecipato ai lavori dei comitati del CRU e hanno contribuito alle discussioni di policy e all'elaborazione di documenti, nonchè ai manuali e ai quadri di riferimento del CRU.

Il 22 dicembre 2015 la BCE e il CRU hanno stipulato un protocollo di intesa bilaterale e stabilito norme generali per la cooperazione e lo scambio di informazioni. Questo eviterà la duplicazione degli sforzi di raccolta dei dati e l'inutile appesantimento dell'onere di segnalazione per le banche. Il protocollo contribuirà a costruire un ponte tra i relativi pilastri dell'unione bancaria.

La cooperazione stretta

Gli Stati membri dell'UE la cui moneta non è l'euro possono partecipare all'MVU in un regime di cooperazione stretta. Le condizioni principali a questo riguardo sono stabilite nell'articolo 7 del regolamento sull'MVU e gli aspetti procedurali sono definiti nella decisione BCE/2014/5[34].

Nessuna richiesta formale di cooperazione stretta è pervenuta nel 2015, anche se vi sono stati alcuni scambi informali di informazioni a livello tecnico intesi a chiarire aspetti connessi alla procedura per l'istituzione di una cooperazione stretta.

I Programmi di valutazione del settore finanziario dell'FMI

Nel periodo 2015-18 sono previsti Programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell'FMI per dieci paesi appartenenti all'area dell'euro: Belgio, Germania, Spagna, Irlanda, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Finlandia[35]. I lavori relativi alle valutazioni FSAP per Germania, Irlanda e Finlandia sono iniziati nel 2015.

I FSAP dell'FMI sono valutazioni esaustive e approfondite del settore finanziario di un paese, articolate in tre componenti principali:

  1. individuazione delle vulnerabilità chiave e valutazione della capacità di tenuta del settore finanziario di fronte a shock gravi ma plausibili, generalmente condotta attraverso prove di stress;
  2. valutazione del paese sotto il profilo sia del quadro di riferimento per le politiche intese ad assicurare la stabilità finanziaria, compreso in particolare l'assetto normativo micro e macroprudenziale, sia del quadro e delle prassi di vigilanza, con l'obiettivo centrale di valutare la conformità con i principi fondamentali di Basilea per un'efficace vigilanza bancaria;
  3. valutazione delle reti di sicurezza finanziaria e della capacità del sistema finanziario di gestire e risolvere una crisi finanziaria, con particolare riferimento alla valutazione di conformità con le caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) per quanto concerne il settore bancario.

I FSAP sono condotti per paese e le autorità nazionali svolgono pertanto il ruolo principale. Ciò nonostante, assieme alle rispettive autorità nazionali, la BCE è fortemente coinvolta in questi esercizi di vigilanza nei paesi dell'area dell'euro date le sue responsabilità in materia di vigilanza bancaria micro e macroprudenziale.

Il coinvolgimento della BCE è volto principalmente a:

  1. assicurare la raffrontabilità tra paesi e la coerenza della componente dei FSAP relativa al settore bancario per i paesi appartenenti all'area dell'euro;
  2. sfruttare nella misura del possibile le sinergie con le prove di stress condotte sulle banche a livello di UE/area dell'euro;
  3. assicurare che le caratteristiche principali del quadro per la vigilanza micro e macroprudenziale del settore bancario risultante dall'istituzione dell'MVU siano accuratamente riflesse a livello nazionale e che gli ambiti nei quali sono necessari ulteriori progressi siano identificati nelle raccomandazioni dell'FMI.

Poiché i FSAP rientrano principalmente nell'ambito della sorveglianza sui singoli paesi condotta dall'FMI, gran parte dei risultati e delle raccomandazioni resterà rivolta alle rispettive autorità nazionali. Nondimeno, tenuto conto della nuova architettura di vigilanza bancaria istituita nell'area dell'euro, le raccomandazioni relative al buon funzionamento dell'MVU saranno indirizzate alla BCE ove appropriato sul piano giuridico. Per rimanere efficaci e pertinenti, le azioni di sorveglianza e le raccomandazioni dell'FMI dovranno riflettere appieno il nuovo quadro per la formulazione delle politiche e le rispettive competenze a livello rispettivamente di Stati membri, area dell'euro e UE.

Il comitato per la revisione dell'ABE

Nel 2015 la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato a valutazioni inter pares condotte a livello dell'UE. La BCE è membro del comitato per la revisione dell'ABE, che assiste quest'ultima nell'assolvimento del suo mandato e che conduce valutazioni inter pares delle attività di vigilanza svolte dalle autorità competenti con l'obiettivo di migliorare la coerenza.

Nel 2015 il comitato per la revisione dell'ABE ha condotto una revisione della “Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave”, i cui risultati sono stati pubblicati dall'ABE il 16 giugno 2015. Il comitato ha individuato le prassi ottimali e gli ambiti di miglioramento nelle procedure di vigilanza delle autorità competenti quanto alla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave negli enti creditizi.

La BCE ha altresì contribuito al riesame dell'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il riesame, ancora in corso, è inteso a valutare il modo in cui le autorità competenti attuano e svolgono il controllo di qualità sui dati presentati dai singoli enti e il processo istituito per implementare le modifiche alle norme tecniche di attuazione.

I protocolli di intesa con paesi non appartenenti all'UE

Per assicurare l'ordinata cooperazione con i paesi terzi (non appartenenti all'UE), la BCE ha proposto nel 2015 di aderire agli esistenti protocolli di intesa stipulati tra le ANC e le autorità dei paesi terzi. L'articolo 152 del regolamento quadro sull'MVU prevede tale approccio, garantendo in questo modo la continuità delle prassi di vigilanza.

Con il benestare delle relative controparti, ottenuto nel corso del 2015, la BCE ha aderito agli accordi di cooperazione che tutte le ANC hanno posto in essere con 38 autorità di paesi terzi.

Nel 2015 la BCE ha anche lavorato alla predisposizione di una bozza di modello di protocollo di intesa che sarà oggetto di negoziato con paesi terzi prioritari nel corso del 2016.

Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

Il contributo ai lavori di Basilea e a quelli dell'ABE per la costituzione del corpus unico di norme

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria

Alla fine del 2014 la vigilanza bancaria della BCE è divenuta membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). Di conseguenza ha partecipato attivamente ai lavori del CBVB e del suo organo di vigilanza, il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza, nel corso del 2015.

Come riferito al vertice dei leader del G20 tenutosi ad Antalya a novembre 2015[36], nell'anno trascorso il CBVB ha compiuto dei progressi verso il completamento delle riforme della regolamentazione a seguito della crisi e l'individuazione di un equilibrio tra la loro definizione e gli obiettivi generali di sensibilità al rischio, semplicità e raffrontabilità.

La vigilanza bancaria della BCE ha offerto le proprie competenze e il proprio contributo a circa 30 gruppi di lavoro all'interno del CBVB. Il coordinamento è stato garantito dalla Divisione Politiche di vigilanza della BCE di concerto con la DG Politica macroprudenziale e Stabilità finanziaria della BCE e alle diverse altre autorità competenti e banche centrali nazionali dell'area dell'euro, alla Commissione europea e all'ABE, anch'esse rappresentate nel CBVB.

Le riforme di policy nel quadro di Basilea 3 in via di definizione sono rimaste un ambito prioritario per la vigilanza bancaria della BCE, la quale ha contribuito alle discussioni che hanno portato a quanto segue:

  • consultazioni riguardanti 1) proposte di revisione degli approcci standardizzati per il rischio di credito e il rischio operativo, 2) la definizione di una connessa soglia (floor) di capitale, 3) un pacchetto di riforme volto ad accrescere la comparabilità delle attività ponderate per il rischio calcolate utilizzando approcci basati su rating interni per il rischio di credito;
  • completamento della revisione (Fundamental Review) del portafoglio di negoziazione ( revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato);
  • consultazione su una proposta di trattamento della deduzione per gli investimenti delle banche rientranti nella Capacità complessiva di assorbimento delle perdite (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC);
  • prossima revisione, comprensiva di calibrazione finale, dell'indice di leva finanziaria (in vista della sua migrazione verso il primo pilastro il 1° gennaio 2018);
  • consultazione volta a migliorare il trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e comparabili" nell'ambito delle regole sull'adeguatezza patrimoniale;
  • documento consultivo sulla gestione del rischio, il trattamento patrimoniale e la vigilanza del rischio di tasso di interesse nel banking book;
  • La vigilanza bancaria della BCE ha altresì contribuito ai lavori riguardanti il riesame dell'ambito di applicazione delle regole relative al consolidamento prudenziale, oltre che al dibattito in corso sulla potenziale revisione del trattamento prudenziale delle esposizioni sovrane, un filone di lavoro che il CBVB sta svolgendo applicando un approccio attento, olistico e graduale.

Si prevede che il CBVB concluda il suo programma di riforme entro la fine del 2016. La focalizzazione dei lavori si sposterà gradualmente verso: 1) il monitoraggio della tempestività e della coerenza nell'attuazione delle riforme a livello nazionale – specie attraverso i programmi di valutazione della coerenza normativa (Regulatory Consistency Assessment Programmes) – oltre che, aspetto importante, dei relativi esiti; 2) problematiche operative di vigilanza comprendenti il monitoraggio dell'efficacia dei collegi, il ruolo del secondo pilastro nello schema di regolamentazione patrimoniale, le prassi in materia di prove di stress e il governo societario. Questi sono ambiti che anche la vigilanza bancaria della BCE ha seguito da vicino e nei quali è pronta ad accrescere il proprio coinvolgimento.

Uno sviluppo importante per la vigilanza bancaria della BCE nel 2015 ha riguardato la sua rappresentanza istituzionale all'interno del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). Nella riunione tenuta il 26 marzo a Francoforte, la plenaria dell'FSB ha deciso di assegnare alla vigilanza bancaria della BCE un seggio nel Comitato permanente per la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione (Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation, SRC). La vigilanza bancaria della BCE ha iniziato a contribuire ai lavori dell'SRC, che è incaricato di affrontare le questioni fondamentali in materia di stabilità finanziaria relative allo sviluppo di politiche di vigilanza e di regolamentazione (in ambiti quali il problema degli intermediari di natura sistemica "troppo grandi per fallire" e i rischi derivanti dalla finanza di mercato) e al coordinamento delle questioni aventi implicazioni intersettoriali che emergono tra le autorità finanziarie.

Il contributo al lavoro dell'ABE

A livello dell'UE la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a collaborare con l'ABE verso l'obiettivo comune di promuovere un'efficace e coerente vigilanza e regolamentazione prudenziale in tutto il settore bancario europeo.

Il compito principale dell'ABE è creare il corpus unico di norme europeo del settore bancario volto a fornire un insieme di norme prudenziali armonizzate per gli enti creditizi nell'UE. L'ABE svolge anche un ruolo importante di promozione della convergenza delle prassi di vigilanza con lo scopo di assicurare l'applicazione armonizzata delle norme prudenziali. A questo fine, i rappresentanti della vigilanza bancaria della BCE hanno partecipato a circa 50 gruppi di lavoro dell'ABE e alle riunioni del comitato principale, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, nel quale la BCE siede come membro senza diritto di voto.

Più in generale, l'MVU agevola l'armonizzazione delle prassi di vigilanza tra le autorità nazionali competenti per assicurare l'attuazione coerente del corpus unico di norme europeo. Ciò avviene attraverso i GVC responsabili della vigilanza operativa degli enti significativi e le competenze che le funzioni orizzontali della BCE mettono a disposizione in tutte le fasi del ciclo di vigilanza.

Per quanto attiene alla regolamentazione, nel 2015 l'ABE ha rivolto soprattutto l'attenzione al pacchetto regolamentare CRR/CRD IV, la direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) e la revisione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi del quadro regolamentare definito da CRR/CRD IV, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e che segue le regole prudenziali di Basilea 3, l'ABE dovrà produrre circa 250 prodotti regolamentari . Nel 2015 la maggioranza di questi ha riguardato il rischio di credito, il rischio di mercato, la liquidità e la leva finanziaria.

In virtù della BRRD, l'ABE ha il mandato di formulare linee guida e proposte di norme tecniche di regolamentazione e attuazione in materia di risoluzione, compreso il funzionamento dei collegi di risoluzione. La BCE partecipa al comitato di risoluzione dell'ABE, che è stato istituito il 1° gennaio 2015 con l'incarico di predisporre le decisioni dell'ABE in questa materia.

Nell'ambito della vigilanza, l'ABE ha ampliato il proprio lavoro di policy e di monitoraggio relativo alla convergenza in materia di vigilanza nel secondo pilastro e ha pubblicato linee guida dettagliate riguardanti la gestione dei rischi nel secondo pilastro che costituiscono la base per la metodologia SREP utilizzata in tutto l'MVU.

Con riferimento alle prove di stress, l'ABE è tenuta - di concerto con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) - ad avviare e coordinare prove di stress a livello dell'UE per valutare la capacità di tenuta degli enti finanziari a fronte di andamenti sfavorevoli nei mercati. La vigilanza bancaria della BCE è responsabile dei seguenti aspetti: 1) trasmissione alle banche interessate delle istruzioni per il completamento dell'esercizio; 2) processo di assicurazione della qualità; 3) funzione di reazione della vigilanza.

In questo contesto la vigilanza bancaria della BCE ha collaborato di stretto concerto con l'ABE nella preparazione della successiva serie di prove di stress a livello dell'UE prevista per il 2016. Gli esiti, comprensivi dei risultati individuali delle banche, dovrebbero essere pubblicati agli inizi del terzo trimestre del 2016, allineando la conclusione dell'esercizio al ciclo SREP annuale.

L'attuazione delle opzioni e delle discrezionalità nel CRR/CRD IV

Le opzioni e le discrezionalità nel corpus unico di norme europeo: un perdurante ostacolo al completamento dell'unione bancaria

Il pacchetto regolamentare CRR/CRD IV e, più in generale, il corpus unico di norme europeo intendono stabilire condizioni di parità di trattamento nel settore bancario europeo riducendo il margine per divergenze e incoerenze tra le regole applicabili nei diversi paesi. La definizione di un quadro regolamentare coerente è cruciale per la creazione di un mercato bancario integrato unico, ma costituisce anche un compito complesso dal punto di vista tecnico e politico. Per questo motivo il legislatore ha lasciato un certo grado di flessibilità agli Stati membri, di norma attraverso le rispettive autorità di vigilanza, nel decidere se e in che modo applicare determinate norme. Tale flessibilità era intesa a tenere conto delle specificità nazionali e dei diversi approcci di vigilanza in un'epoca in cui non era ancora stata prevista un'autorità di vigilanza unica (il CRR/CRD IV è stato completato nel 2013).

Queste disposizioni flessibili, spesso denominate “opzioni e discrezionalità nazionali” (ODN)[37], assieme all'attuazione non coerente delle disposizioni contenute nella CRD IV, alterano la parità di trattamento ostacolando il funzionamento del mercato unico e della stessa unione bancaria. Per quanto concerne le ODN, il loro precedente utilizzo a livello nazionale si è tradotto in un'applicazione eterogenea e in molti casi più indulgente delle disposizioni del CRR/CRD IV nei paesi dell'area dell'euro.

Ciò comporta conseguenze negative non solo per gli enti creditizi e le autorità competenti ma anche per altre importanti parti interessate, quali gli analisti e gli investitori. Ad esempio, l'eterogeneità influisce sulla raffrontabilità degli indici comunicati e crea incertezza in merito alla posizione patrimoniale e di liquidità effettiva delle banche. Essa incide anche sulla coerenza delle decisioni di vigilanza nell'ambito del secondo pilastro, specialmente dato il significativo livello di discrepanza nell'attuazione nazionale delle disposizioni transitorie in materia di capitale.

L'istituzione di un'autorità di vigilanza europea unica ha offerto l'opportunità di promuovere l'integrazione attraverso interventi di vigilanza esercitando le ODN in modo armonizzato in tutti gli Stati membri partecipanti. Il regolamento sull'MVU stabilisce come obiettivo primario la “sicurezza e […]la solidità degli enti creditizi e […]la stabilità del sistema finanziario […], con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare”. L'assolvimento di questo mandato presuppone che siano assicurate pari condizioni per tutte le banche partecipanti all'MVU.

Le ODN individuate nel CRR/CRD IV riguardano tutti gli ambiti del quadro prudenziale e coprono una gamma molto ampia di aspetti: molte si riferiscono alla definizione di fondi propri e requisiti patrimoniali per i rischi di credito, di controparte e di mercato, ma vi sono anche disposizioni importanti relative alle grandi esposizioni, alla liquidità e all'assetto di governance degli enti.

Varando il progetto ODN la BCE intende affrontare precisamente le suddette conseguenze e promuovere l'armonizzazione e l'integrazione del sistema bancario, il che è pienamente coerente con il suo mandato.

Il progetto sulle opzioni e le discrezionalità nazionali

La particolare urgenza di varare questo progetto è stata evidenziata nella valutazione approfondita del 2014, durante la quale l'armonizzazione delle ODN è stata identificata come una questione da affrontare in via prioritaria nell'ambito dell'MVU. Dopo aver esaminato l'impatto dell'esercizio nazionale delle regole transitorie, la maggior parte delle quali è classificata come ODN e riguarda la definizione di fondi propri di cui al CRR, l'esercizio di valutazione approfondita ha stimato che l'effetto sul CET1 in tutte le banche dell'area dell'euro al 1° gennaio 2014 era pari a 126,2 miliardi di euro[38]; le regole transitorie hanno migliorato il coefficiente di CET1 medio[39] degli enti significativi in misura corrispondente all'1,5 per cento delle attività ponderate per il rischio. Tuttavia, l'impatto del regime transitorio è stato eterogeneo e diverso nei vari paesi[40], il che ha alterato la parità di trattamento. Il progetto è stato altresì sostenuto dall'Eurogruppo, che il 24 aprile 2015 ha chiesto alla BCE di svolgere un lavoro concertato in materia di ODN per assicurare il più rapidamente possibile condizioni di maggiore parità di trattamento all'interno dell'unione bancaria.

Le ANC hanno contribuito al lavoro della BCE, che è stato articolato in tre fasi: 1) mappatura dell'ambito di applicazione delle ODN; 2) formulazione delle raccomandazioni di policy e delle specifiche per ciascuna ODN; 3) attuazione della policy concordata.

L'ambito di applicazione del progetto ODN

Le caratteristiche ricorrenti delle 167 ODN individuate finora hanno costituito la base per definire i criteri di classificazione delle disposizioni, i più importanti dei quali sono:

  • il documento giuridico nel quale sono contenute;
  • il soggetto cui viene concessa l'opzione o la discrezionalità (vale a dire Stato membro, autorità competente o entrambi);
  • la modalità di applicazione, vale a dire se l'ODN può essere esercitata ex ante in modo generale e può essere applicabile a tutti gli enti oppure se è richiesta una valutazione caso per caso basata su elementi specifici dell'ente.

In definitiva la BCE si è occupata di 122 ODN concesse ad autorità competenti, che ricadono nella sua sfera di competenza diretta, con una focalizzazione esclusiva sugli enti significativi, esercitate su base sia generale sia caso per caso. Tra queste figurano le 12 ODN indicate nell'atto delegato relativo al requisito di copertura della liquidità[41], incluse non solo in quanto connesse alle disposizioni in materia di liquidità contenute nel CRR ma anche per tener conto delle esigenze operative della BCE dovute al fatto che il regolamento delegato è divenuto di applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Figura 5

Ambito di applicazione del progetto ODN

La definizione della politica e l'analisi di impatto

La seconda fase nella definizione della politica prudenziale – che è stata affidata a un Gruppo ad alto livello composto da membri supplenti del Consiglio di sorveglianza e che ha quindi beneficiato dell'intensa collaborazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti – si è basata su principi guida generali. La prudenza è stata assunta come principio fondamentale nella determinazione della politica della BCE, poiché una convergenza verso gli standard più bassi non sarebbe stata accettabile per motivi di stabilità finanziaria. In linea con gli obiettivi dell'unione bancaria e con il principio di prudenza, è stata perseguita la promozione di un mercato bancario aperto e integrato.

Un'ulteriore considerazione è stata rappresentata dal rispetto degli standard di vigilanza internazionali, in particolare degli standard mondiali definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e di quelli europei elaborati dall'ABE. Anche se gli standard del Comitato di Basilea e dell'ABE pertinenti nell'ambito di questo lavoro sono stati seguiti, è stato consentito un certo grado di divergenza nell'interesse principale di assicurare una transizione più ordinata verso il nuovo regime. Dove gli standard di Basilea non fornivano indicazioni specifiche oppure offrivano mezzi alternativi di attuazione, è stato preferito un approccio adeguatamente conservativo in conformità con il principio di prudenza.

La definizione della politica è stata altresì basata sul principio di parità di trattamento, in virtù del quale ad attività e rischi uguali dovrebbero corrispondere regole uguali, pur tenendo adeguatamente conto di alcuni casi che potrebbero giustificare un trattamento diverso. L'osservanza di questo principio svolge un ruolo importante nel rafforzamento dell'integrazione finanziaria. È importante sottolineare come sia stata prestata particolare attenzione anche alle aspettative legittime degli operatori, vale a dire a quelle create da decisioni precedenti delle autorità nazionali.

Per tutte le ODN rientranti nell'ambito di applicazione del progetto la BCE ha condotto un'analisi approfondita delle precedenti prassi e modalità attuative a livello nazionale, compreso uno studio di impatto quantitativo di determinate disposizioni. Le ANC hanno partecipato ampiamente a questo lavoro ed è stato raggiunto un accordo in merito alle 122 ODN considerate.

In alcuni casi saranno necessarie analisi ulteriori per tener conto degli sviluppi futuri in ambito europeo e internazionale a livello di ABE, Commissione europea e Comitato di Basilea.

L'attuazione della politica in materia di opzioni e discrezionalità

Dopo l'approvazione dei contenuti della politica della BCE da parte del Consiglio di vigilanza, sono iniziati i lavori riguardanti la terza fase, vale a dire l'attuazione della politica concordata. Le opzioni e le discrezionalità sono state suddivise tra un progetto di regolamento e una guida a seconda della loro modalità di applicazione (vale a dire, generale o caso per caso). Delle opzioni e discrezionalità generali contenute nel pacchetto CRD IV e nel Regolamento delegato relativo al requisito di copertura della liquidità, 35 saranno esercitate in modo diretto attraverso un regolamento della BCE giuridicamente vincolante e direttamente applicabile. La BCE ha altresì adottato un approccio specifico in una guida per altre 82 opzioni e discrezionalità, comprendenti quelle esercitate valutando caso per caso[42]. Il progetto di regolamento e il progetto di guida sono stati oggetto di una consultazione pubblica nei mesi di novembre e dicembre 2015. A consultazione terminata, e dopo aver tenuto conto dei risultati della stessa, sono stati adottati dalla BCE nel marzo del 2016. Il regolamento entrerà in vigore nell'ottobre del 2016.

Il lavoro futuro in materia di opzioni e discrezionalità

Dopo il completamento della prima parte del progetto, nel corso del 2016 è stata varata una seconda parte intesa a completare il lavoro di mappatura e definizione della politica includendo un insieme più ristretto di disposizioni di priorità inferiore rispetto a quelle esaminate nel corso della prima o per le quali si richiedono ulteriori approfondimenti[43]. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE sta valutando la misura in cui la politica in materia di opzioni e discrezionalità nazionali possa essere attuata per gli enti meno significativi – dopo le correzioni giustificate in base alle loro specificità – con lo scopo di compiere ulteriori progressi verso la parità di trattamento in tutto l'MVU. Infine, un filone di attività futura da perseguire con la cooperazione della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti riguarda le ODN esercitate attraverso la normativa nazionale, che restano una fonte rilevante di asimmetrie nel trattamento di vigilanza all'interno dell'area dell'euro.

Le questioni aperte in materia di armonizzazione regolamentare

Il lavoro in materia di opzioni e discrezionalità costituisce un passo significativo verso un quadro regolamentare armonizzato nell'area dell'euro. Ciò nonostante, in ambito regolamentare non si rileva una sufficiente parità di trattamento in Europa.

Sembrano esistere due fonti principali di frammentazione. La prima è costituita dal recepimento nazionale della CRD IV. Poiché la CRD IV è una direttiva, gli Stati membri hanno facoltà di scegliere come recepirla nell'ordinamento nazionale e ciò ha determinato differenze nel recepimento di svariate disposizioni all'interno dell'area dell'euro. Certamente questo non costituisce di per sé un problema finché le disparità trovano la loro origine in rischi specifici dei singoli paesi. Esistono tuttavia numerose differenze ingiustificate.

La seconda fonte di frammentazione normativa è rappresentata dai poteri di vigilanza ai sensi della legislazione nazionale che non sono esplicitamente richiamati nella CRD IV. Il quesito che si pone a questo riguardo è se la BCE, in quanto istituzione europea, possa esercitare direttamente tali competenze. Finora la risposta è stata fornita esclusivamente caso per caso. L'istituzione della vigilanza bancaria europea richiede un approccio maggiormente coerente.

Molte delle differenze tra le normative nazionali non sono più giustificate. L'articolo 1 del regolamento sull'MVU attribuisce alla BCE compiti in materia di vigilanza prudenziale "con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno". L'articolo richiama altresì la "parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare". Un quadro normativo frammentato rende difficile per la BCE soddisfare tali requisiti.

Continuano inoltre a essere create nuove differenze. Alcuni legislatori nazionali trasformano prassi di vigilanza non vincolanti in atti giuridici cogenti e questo rende più difficile per la BCE armonizzare tali prassi. Un esempio recente è costituito dalla legge tedesca in materia di risoluzione delle banche, che delega al ministero delle finanze il potere di emanare disposizioni in ambiti quali la governance interna e la gestione dei rischi (il ministero delle finanze non si è finora avvalso di questa facoltà).

Le normative bancarie nazionali adottate dopo l'istituzione dell'MVU dovrebbero tenere adeguatamente conto delle nuove responsabilità della BCE al fine di agevolare l'armonizzazione delle prassi di vigilanza nell'unione bancaria.

Relazione sull’utilizzo del budget

Il regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate ad assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. L'acquisione di tali risorse deve essere finanziata attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza hanno separata evidenza all’interno del bilancio della BCE, come prescritto dal regolamento sull’MVU. L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo, dopo aver consultato il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti la vigilanza bancaria. Nelle questioni relative al bilancio il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo, costituito da rappresentanti di tutte le banche centrali nazionali dell’Eurosistema e della BCE. Tale comitato valuta le relazioni sulla programmazione e il monitoraggio del bilancio della BCE, sulle quali riferisce direttamente al Consiglio direttivo.

Spese relative al 2015

Le spese della BCE per lo svolgimento dei compiti connessi alla vigilanza comprendono principalmente le spese sostenute direttamente dalle Direzioni generali deputate a svolgere i compiti di vigilanza bancaria e dal Segretariato del Consiglio di vigilanza. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle esistenti funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane, i servizi amministrativi, la funzione bilancio di previsione e controllo, le comunicazioni, la contabilità, i servizi giuridici, la revisione interna e i servizi statistici e informatici. Le relative spese sono incluse in una voce separata all’interno del bilancio di previsione della BCE.

Nell’aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione della BCE sull'importo da finanziare tramite i contributi per le attività di vigilanza nel 2015. In base a tale decisione, le spese annuali relative ai compiti di vigilanza bancaria sono state stimate in 296,0 milioni di euro per il 2015 [44]. Alla fine del 2015 le spese sostenute dalla BCE per i compiti di vigilanza bancaria ammontavano a 277,1 milioni di euro, inferiori del 6 per cento alle spese annuali stimate, con un avanzo di 18,9 milioni di euro rispetto all’importo fatturato nel 2015. In conformità con il regolamento vigente, tale avanzo sarà imputato per intero all’importo totale da richiedere nel 2016 [45].

Come illustrato nel capitolo 1.3, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare nel 2016 le risorse destinate dalla BCE alla vigilanza. Tale decisione, unitamente alle iniziative rivolte ad aree specifiche che richiedono maggiore attenzione sotto il profilo della vigilanza, come annunciato nel documento intitolato Vigilanza bancaria della BCE: priorità dell'MVU per il 2016, porterà dal 2016 a un incremento della spesa totale sostenuta per la vigilanza bancaria. Di conseguenza, la spesa totale annua per le attività di vigilanza della BCE potrà raggiungere un livello stabile solo nel medio termine.

Tavola 9

Costi della funzione di vigilanza nel 2015

Stipendi e benefici

La voce stipendi e benefici comprende tutte le spese connesse alle retribuzioni, inclusi gli straordinari, le indennità e i costi relativi ai benefici successivi al rapporto di lavoro, per il personale della funzione di vigilanza e dei servizi condivisi.

La spesa effettiva per stipendi e benefici nel 2015 ammonta a 141,3 milioni di euro, pari al 93 per cento della spesa prevista e corrispondente al 51 per cento della spesa totale per i compiti di vigilanza bancaria. La differenza di 10,4 milioni di euro tra la spesa prevista e quella effettiva è dovuta essenzialmente al tasso medio di copertura delle posizioni inferiore alle attese. Al 31 dicembre 2015 era stato coperto quasi il 96 per cento dei posti connessi alle attività di vigilanza bancaria.

È previsto un incremento della spesa connessa a stipendi e benefici a seguito della decisione del Consiglio direttivo di potenziare le risorse per le attività di vigilanza della BCE, come illustrato nel capitolo 1.3.

Locazione e manutenzione degli immobili

Alla fine del 2015 la spesa effettiva per la locazione e la manutenzione degli immobili, incluso l’ammortamento dei cespiti immobiliari, ammontava a 25,5 milioni di euro, pari al 113 per cento della spesa prevista. La spesa effettiva superiore di 2,9 milioni a quella stimata è riconducibile essenzialmente all’aumento della parte di ammortamento attribuita, con riguardo agli investimenti relativi agli immobili.

Nel 2015 sono stati ristrutturati i locali della Eurotower, dove sarà trasferita la vigilanza bancaria della BCE. Al momento il progetto prevede che il trasferimento venga completato entro la metà del 2016. Pertanto, oltre al previsto incremento del personale della funzione di vigilanza descritto sopra, ci si attende un aumento degli oneri inerenti a canoni di locazione e immobili dal 2016.

Altre spese di esercizio

La sezione “altre spese di esercizio” comprende costi come quelli per i servizi di consulenza, informatici e statistici, l’ammortamento dei cespiti (diversi da quelli immobiliari), i viaggi di lavoro e le attività di formazione.

Nel complesso, il budget utilizzato in questa sezione è inferiore alla spesa prevista nell’aprile 2015, attestandosi su 110,3 milioni di euro che rappresenta un tasso di utilizzo del 91 per cento. Ciò è da attribuirsi principalmente alla ridefinizione delle priorità della vigilanza a favore dello svolgimento di compiti urgenti in materia di stabilità finanziaria, che ha ridotto le spese per viaggi di lavoro, attività di formazione e i relativi costi. Un altro fattore che ha contribuito a ridurre le spese è stato il tasso medio di copertura delle posizioni inferiore alle attese.

I costi effettivi nel 2015 includono il supporto esterno impiegato per il contributo ai compiti di vigilanza della BCE in materia di stabilità finanziaria, in particolare la valutazione approfondita su enti significativi greci, la valutazione approfondita “ordinaria” per il 2015 e la conduzione della vigilanza ispettiva, tutti aspetti illustrati in dettaglio nel capitolo 2.

Regime di contribuzione: novembre 2014 – dicembre 2015

Insieme al regolamento sull’MVU, il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote un contributo annuale a copertura delle spese sostenute in relazione ai suoi compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi definisce la metodologia per: (a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; (b) calcolare l’importo dovuto da ciascun istituto bancario vigilato; (c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Nel 2015, per la prima volta, la BCE ha emesso avvisi di contribuzione individuale a tutti gli enti vigilati in relazione ai costi effettivi sostenuti in novembre e dicembre 2014 (tenuto conto che la BCE ha assunto la responsabilità operativa per la vigilanza bancaria nel novembre 2014) e nell'esercizio 2015.

Importo totale dovuto

L’importo totale dei contributi riscossi dalla BCE a copertura dei costi relativi alla vigilanza prudenziale del settore bancario nell’area dell’euro nel periodo 2014-2015 ammonta a 326 milioni di euro.

Tale importo è ripartito come segue:

  • 30 milioni di euro per i costi sostenuti negli ultimi due mesi del 2014, come riportato nel bilancio annuale della BCE per il 2014;
  • 296 milioni di euro quale anticipo sulle spese per l’intero 2015, che la BCE ha comunicato nell’aprile 2015.

L’importo da riscuotere attraverso i contributi annuali è suddiviso in due parti, in relazione alla classificazione degli enti creditizi vigilati (significativi o meno significativi), e in maniera commisurata all'intensità dell'azione di vigilanza assolta dalla BCE. Tale ripartizione viene effettuata in base ai costi sostenuti, rispettivamente, dalle aree operative della BCE che sono responsabili della vigilanza degli enti creditizi significativi e da quelle che sovrintendono alla vigilanza degli enti meno significativi.

Tavola 10

Contributi per le attività di vigilanza

1) Per il 2014 la BCE ha recuperato, attraverso i contributi, i costi relativi alla vigilanza bancaria sostenuti nel periodo a partire dal novembre 2014, quando ha assunto i compiti di vigilanza.

L’avanzo di 18,9 milioni di euro riveniente dalla differenza tra le spese effettive sostenute nel 2015 e i contributi imposti per il 2015, come illustrato nella sezione 5.1, sarà imputato per intero all’importo totale da richiedere nel 2016 e ripartito tra le categorie di enti significativi e meno significativi sulla base dei costi effettivi nel 2015 imputati alle funzioni interessate.

Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio dell’ente, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale forniti da tutti gli enti vigilati, con data di riferimento 31 dicembre dell’anno precedente. Il contributo di vigilanza calcolato per ciascuna banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali da effettuarsi nell’ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Il contributo di vigilanza è fissato al massimo livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU. Il contributo si ottiene sommando una componente minima per tutte le banche, basata sul 10 per cento dell’importo da recuperare [46], e una componente variabile per il residuo, pari al 90 per cento dell’importo da riscuotere.

Per il calcolo dei contributi annuali dovuti nel 2015 da ciascun ente e gruppo vigilato, i soggetti tenuti al pagamento hanno presentato alle ANC entro il 1° luglio 2015 le informazioni relative ai fattori per il calcolo con riferimento al 31 dicembre 2014. Al 30 luglio 2015 la BCE ha messo a disposizione di tali soggetti i dati riguardanti i fattori per il calcolo della contribuzione, invitandoli a sottoporre le loro osservazioni entro cinque giorni lavorativi ove ritenessero i dati non corretti. Successivamente, la BCE ha calcolato il singolo contributo per banca e gruppo bancario.

Figura 6

Determinazione della componente variabile del contributo

I contributi di vigilanza dovuti per il 2015 sono ampiamente in linea con le stime preliminari fornite dalla BCE nella consultazione pubblica tenutasi agli inizi del 2014. In conformità con l’analisi preliminare dell’impatto, quasi il 50 per cento degli enti significativi è tenuto a versare un contributo di vigilanza annuale compreso tra 700.000 euro e 2 milioni di euro per il 2015. Analogamente, per gli enti meno significativi l’analisi preliminare dell’impatto aveva indicato che quasi il 75 per cento di tali enti avrebbe dovuto versare un contributo inferiore a 7.000 euro; in base al calcolo dei contributi annuali per il 2015, il 70 per cento degli enti vigilati ricade in tale intervallo.

Come illustrato nel capitolo 3.1, la BCE ha approvato una serie di modifiche alla classificazione delle singole banche. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni relative all’ente vigilato al massimo livello di consolidamento richiedono che il singolo contributo di vigilanza venga modificato:

  • modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo o viceversa;
  • viene rilasciata un’autorizzazione a un nuovo ente;
  • viene revocata un’autorizzazione esistente.

In tali casi, per emettere un rimborso o la richiesta di un ulteriore contributo all’ente vigilato, la BCE deve adottare una nuova decisione relativa al contributo per le attività di vigilanza.

Un numero limitato di richieste di modifica della classificazione ai sensi dell’articolo 7 sono state notificate alla BCE dopo l’emissione degli avvisi di contribuzione. Gli importi rimborsati o richiesti ai sensi di tale disposizione saranno imputati per intero all’importo totale da riscuotere.

La prima fatturazione e riscossione dei contributi

Nell’ottobre 2015 la BCE ha emesso due serie di avvisi di contribuzione agli enti vigilati. Una serie di avvisi concerneva la spesa effettiva sostenuta negli ultimi due mesi del 2014 come risulta dal bilancio della BCE per il 2014, mentre l’altra serie anticipava la spesa relativa a tutto il 2015.

Un avviso di contribuzione emesso a carico di un gruppo vigilato copre i contributi dovuti dall’intero gruppo. Viene emesso un avviso di contribuzione separato nel caso di un ente vigilato autonomo che non fa parte di alcun gruppo sottoposto a vigilanza.

Alla fine del dicembre 2015 la BCE ha raccolto oltre il 99 per cento dei contributi imposti in relazione ai compiti di vigilanza bancaria. La BCE assume tutte le iniziative necessarie per recuperare gli importi dovuti dagli enti vigilati. Nel periodo di contribuzione corrente, la BCE ha riscosso interessi per un importo di 0,05 milioni di euro per il ritardato pagamento del contributo dovuto dagli enti vigilati. Come previsto dal regolamento sui contributi, si terrà conto di tale somma nel calcolo dell’importo totale da riscuotere nel 2016.

Maggiori informazioni in merito ai contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE in tutte le lingue ufficiali dell’UE; queste pagine sono aggiornate periodicamente con utili informazioni pratiche.

Strumenti giuridici adottati dalla BCE in materia di vigilanza bancaria

Nella tabella seguente sono riportati gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel 2015 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o nel sito Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché altri atti rilevanti.

Regolamenti della BCE

Altri strumenti giuridici della BCE

Numero

Titolo

BCE/2014/59

Decisione (EU) 2015/433 della BCE, del 17 dicembre 2014, relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 58)

BCE/2015/2

Raccomandazione della BCE, del 28 gennaio 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 51 del 13.2.2015, pag. 1)

BCE/2015/4

Decisione (UE) 2015/656 della BCE, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 76)

BCE/2015/7

Decisione (UE) 2015/530 della BCE, dell'11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67)

BCE/2015/8

Decisione (UE) 2015/716 della BCE, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della BCE (GU L 114 del 5.5.2015, pag. 11)

BCE/2015/12

Indirizzo (UE) 2015/856 della BCE del 12 marzo 2015 che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29)

BCE/2015/16

Decisione (UE) 2015/811 della BCE, del 27 marzo 2015, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della BCE in possesso delle autorità nazionali competenti (GU L 128 del 23.5.2015, pag. 27)

BCE/2015/17

Decisione (UE) 2015/727 della BCE, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 36)

BCE/2015/21

Decisione (UE) 2015/839 della BCE, del 27 aprile 2015, che individua gli enti creditizi soggetti ad una valutazione approfondita (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 88)

BCE/2015/36

Decisione (UE) 2016/3 della BCE, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull’operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (GU L 1 del 5.1.2016, pag. 4)

BCE/2015/38

Decisione (UE) 2015/2218 della BCE, del 20 novembre 2015, sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 66)

BCE/2015/49

Raccomandazione della BCE, del 17 dicembre 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 438 del 30.12.2015, pag. 1)

Decision of 23 November 2015 on whether instruments to be issued by National Bank of Greece S.A. (‘the Supervised Entity’) meet the criteria for Common Equity Tier 1 instruments in accordance with Article 31 of Regulation (EU) No 575/2013, pubblicata nella sezione "Letters to banks” del sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria della BCE

Decision of 23 November 2015 on whether instruments to be issued by Piraeus Bank S.A. (‘the Supervised Entity’) meet the criteria for Common Equity Tier 1 instruments in accordance with Article 31 of Regulation (EU) No 575/2013, pubblicata nella sezione "Letters to banks” del sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria della BCE

Memorandum of Understanding between the Single Resolution Board and the ECB in respect of cooperation and information exchange, 22 dicembre 2015

Glossario

Ammontare massimo distribuibile [Maximum distributable amount (MDA)]: le violazioni del requisito di riserva combinato (combined buffer requirement, CBR) implicano restrizioni obbligatorie sulle distribuzioni (ad esempio dividendi, pagamenti di cedole sugli strumenti di capitale T1A, bonus discrezionali). A una banca che non rispetta il proprio CBR sarà automaticamente proibita la distribuzione di un importo superiore all’MDA. L’MDA corrisponde agli utili distribuibili dalla banca moltiplicati per un fattore compreso tra 0,6 e 0, a seconda di quanto il capitale CET1 è inferiore al CBR.

Autorità bancaria europea (ABE) [European Banking Authority (EBA)]: autorità indipendente dell’UE istituita il 1° gennaio 2011 con l’obiettivo di assicurare una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti nel settore bancario all’interno dell’UE. Il suo compito principale è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europeo del settore bancario, inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l’UE. L’ABE svolge inoltre un ruolo importante nella promozione della convergenza delle prassi di vigilanza a livello dell’UE e ha il mandato di valutare rischi e vulnerabilità del settore bancario dell’UE.

Autorità nazionale competente (ANC) [national competent authority (NCA)]: autorità pubblica od organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ha il potere di esercitare, in virtù del diritto nazionale, la vigilanza sugli enti creditizi.

Banche in dissesto o a rischio di dissesto [failing or likely to fail]: una delle tre condizioni cumulative che determinano se le autorità di risoluzione dovrebbero adottare azioni di risoluzione per un ente creditizio. L’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi definisce quando un ente creditizio è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (la decisione spetta a un’autorità di vigilanza o di risoluzione).

Capacità complessiva di assorbimento delle perdite (TLAC) [Total loss-absorbing capacity (TLAC)]: uno standard per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB), stabilito dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, volto a far sì che le G-SIB abbiano una capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione sufficiente in caso di risoluzione affinché quest’ultima sia ordinata e riduca al minimo l’eventuale impatto sulla stabilità finanziaria, assicuri la continuità delle funzioni critiche e renda altamente improbabile che i contribuenti siano esposti a perdite. Il requisito minimo di TLAC è misurato a fronte di un parametro di riferimento ponderato per il rischio e a un parametro non ponderato per il rischio. Il requisito di TLAC sarà applicato dal 2019.

Corpus unico di norme [single rulebook]: il corpus unico di norme del settore bancario è inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate che gli enti creditizi devono rispettare in tutta l’UE. Oltre alla normativa elaborata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE con l’ausilio della Commissione europea, il compito di sviluppare ulteriormente questo corpus e di tenere sotto osservazione la sua applicazione spetta all’ABE.

CRR/CRD IV: regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR) e Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Capital Requirements Directive, CRD IV). Sono spesso denominati congiuntamente CRD IV.

Decisione di vigilanza della BCE [ECB supervisory decision]: atto giuridico adottato dalla BCE nell’esercizio dei compiti e dei poteri attribuitile dal regolamento sull’MVU. È indirizzato a uno o più soggetti o gruppi vigilati, oppure a una o più altre persone, e non è un atto giuridico di applicazione generale.

Gruppo di vigilanza congiunto, GVC [Joint Supervisory Team, JST]: comprende personale della BCE e delle ANC incaricato della vigilanza su un soggetto o un gruppo vigilato significativo.

Manuale di vigilanza [SSM Supervisory Manual]: vi figurano i principi generali, i processi e le procedure nonché la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi significativi e meno significativi, in considerazione dei principi che governano il funzionamento dell’MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione in seno all’MVU e con le autorità esterne. Il manuale è un documento interno dell’MVU destinato al personale. Nel novembre 2014 è stata invece pubblicata la Guida alla vigilanza bancaria, un documento più breve che illustra le modalità operative dell’MVU e fornisce indicazioni dettagliate sulle sue prassi di vigilanza.

Meccanismo di risoluzione unico (SRM) [Single Resolution Mechanism (SRM)]: meccanismo, divenuto pienamente operativo il 1° gennaio 2016, che fissa le norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi situati nell’unione bancaria. L’SRM è sostenuto dal Comitato di risoluzione unico, l’autorità europea di risoluzione nell’unione bancaria, che lavora in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti. Per l’assolvimento delle sue funzioni, l’SRM dispone del Fondo di risoluzione unico.

Meccanismo di vigilanza unico (MVU) [Single Supervisory Mechanism (SSM)]: meccanismo composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per l’assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest’ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che forma parte dell’unione bancaria.

Modello interno [Internal model]: qualsiasi approccio di misurazione e gestione del rischio applicato nel calcolo dei requisiti relativi ai fondi propri che sia adottato da un ente creditizio e richieda la preventiva autorizzazione dell’autorità competente conformemente alla Parte Tre del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

Partecipazione qualificata: una partecipazione in un ente creditizio che rappresenti il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile l’esercizio di un’influenza significativa sulla dirigenza di tale ente creditizio.

Poteri di enforcement e sanzionatori: poteri di cui dispone la BCE volti rispettivamente a (i) indurre un ente vigilato o una persona a rispettare i requisiti prudenziali (enforcement); e (ii) punire un ente vigilato in caso di mancato rispetto dei requisiti prudenziali tramite una sanzione pecuniaria.

Procedura di non obiezione [Non-objection procedure]: processo decisionale standard stabilito dal regolamento sull’MVU per le attività di vigilanza della BCE. Il Consiglio di vigilanza adotta progetti di decisione, che sono sottoposti al Consiglio direttivo per l'adozione. Le decisioni sono considerate adottate a meno che il Consiglio direttivo non faccia obiezione entro un periodo di tempo predefinito, che non superi i dieci giorni lavorativi.

Procedure di passaporto [Passporting procedures]: procedure connesse con l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di un qualsiasi ente creditizio e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le attività esercitate siano coperte dall’autorizzazione (in conformità degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV).

Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) [Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]: processo impiegato per guidare la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e per stabilire se, oltre ai requisiti minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri, informativa o liquidità, oppure altre misure prudenziali.

Processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità [Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)]: le strategie, le politiche, i processi e i sistemi che le banche sono tenute a porre in essere per la gestione e il monitoraggio del rischio di liquidità e delle posizioni di finanziamento. Le autorità competenti verificano l’ILAAP nell’ambito dello SREP.

Processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale [Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)]: le strategie e i processi che le banche sono tenute a porre in essere per valutare e mantenere su base continuativa gli ammontari, le tipologie e la distribuzione del capitale interno che considerano adeguato a coprire la natura e il livello dei rischi cui sono o possono essere esposte.

Programma di revisione prudenziale [Supervisory Examination Programme (SEP)]: conformemente all’articolo 99 della CRD IV, la vigilanza bancaria della BCE adotta annualmente un SEP per gli enti creditizi su cui vigila. Il programma definisce per ciascun ente significativo le principali attività di vigilanza che saranno effettuate per monitorare i rischi e far fronte alle debolezze. Individua quali enti devono essere soggetti a una vigilanza rafforzata. Il SEP per un ente significativo copre le attività di vigilanza ordinaria, le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni.

Regolamento quadro sull’MVU [SSM Framework Regulation ]:

Regolamento sull’MVU [SSM Regulation ]: atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell’area dell’euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell’UE; costituisce uno dei principali elementi dell’unione bancaria europea. Il regolamento sull’MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL): requisito per tutti gli enti creditizi dell’UE volto a consentire a questi ultimi di assorbire le perdite in caso di fallimento. Il requisito MREL fa parte della direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi. Ha lo stesso obiettivo del requisito TLAC. Tuttavia, gli specifici requisiti patrimoniali prescritti dall’MREL sono calcolati in modo diverso, in base a criteri stabiliti dall’ABE.

Significatività [significance]: criterio che determina l’assegnazione delle competenze di vigilanza alla BCE o alle ANC nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Il livello di significatività degli enti creditizi si basa sui criteri sanciti nel regolamento sull’MVU e precisati nel regolamento quadro sull’MVU.

Unione bancaria [banking union]: una delle componenti principali per il completamento dell’Unione economica e monetaria. Consiste in un assetto finanziario integrato comprendente il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e il corpus unico di norme valido anche per i sistemi armonizzati di garanzia dei depositi, che potrebbero divenire un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo.

Siglario

Paesi

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CH Svizzera

CY Cipro

CZ Repubblica Ceca

DK Danimarca

DE Germania

EE Estonia

IE Irlanda

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

GR Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IT Italia

JP Giappone

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

UK Regno Unito

Altre sigle

AQR esame della qualità degli attivi

CBVB Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

COREP segnalazioni prudenziali

CRD IV direttiva sui requisiti patrimoniali

CRR regolamento sui requisiti patrimoniali

ABE Autorità bancaria europea

BCE Banca centrale europea

CERS Comitato europeo per il rischio sistemico

UE Unione europea

FINREP segnalazioni contabili

FSB Consiglio per la stabilità finanziaria

GVC gruppo di vigilanza congiunto

LSI ente creditizio meno significativo

MoU Memorandum of Understanding

ANC autorità nazionale competente

RAS sistema di analisi dei rischi

SEP programma di revisione prudenziale

SREP processo di revisione e valutazione prudenziale

MVU Meccanismo di vigilanza unico

© Banca centrale europea, 2016

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Sito Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISSN 2443-5848 ISBN 978-92-899-2151-0 DOI 10.2866/539237 Numero di catalogo UE QB-BU-16-001-IT-N

  1. Secondo le convenzioni stilistiche applicate nei testi in lingua inglese della BCE, l’MVU andrebbe generalmente definito “funzione di vigilanza bancaria europea”. Nondimeno, l’espressione “Meccanismo di vigilanza unico” può essere ancora utilizzata in riferimento alle modalità di conduzione della vigilanza (anziché ai soggetti che la esercitano); è inoltre possibile continuare a impiegarla nei testi giuridici e in quelli che presentano in modo non tecnico compiti e struttura della funzione di vigilanza.
  2. Per convenzione stilistica riferita ai testi redatti dalla BCE in inglese e tradotti in lingua italiana, la locuzione “vigilanza bancaria della BCE” indica il braccio di vigilanza della BCE.
  3. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Solitamente una procedura scritta impiega non meno di cinque giorni per essere considerata dal Consiglio di vigilanza.
  4. Cfr. articolo 26 (10) del regolamento sull’MVU.
  5. La Commissione amministrativa del riesame è composta da cinque membri: Jean-Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), F. Javier Arístegui Yáñez, André Camilleri e Edgar Meister; e due supplenti: René Smits and Kaarlo Jännäri (fino al 6 novembre 2015)/Ivan Šramko (dal 3 febbraio 2016).
  6. Decisione della Banca centrale europea del 14 aprile 2014 relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (BCE/2014/16).
  7. Di cui 984,5 permanenti e 89 a tempo determinato.
  8. Le aree operative della BCE (ad es. informatica, risorse umane, bilancio di previsione, servizi legali, statistiche, comunicazione e amministrazione) forniscono servizi per la vigilanza bancaria della BCE così come per altre funzioni della BCE.
  9. I contratti a termine di breve durata possono avere una durata massima di 12 mesi e non possono essere prolungati oltre l’anno. Tali contratti generalmente hanno lo scopo di garantire alla BCE la dovuta flessibilità per far fronte a necessità urgenti e di breve durata.
  10. Di cui 125 permanenti e 35 a tempo determinato. Il rapporto di posizioni a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato per i nuovi ruoli è del 24 per cento, molto al di sopra dell’8 per cento dell'attuale organico approvato. Sono state approvate nuove risorse anche per i servizi condivisi, precisamente 43 posizioni (di cui 29 permanenti e 14 a tempo determinato).
  11. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  12. Le segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COmmon REPorting, COREP) fanno parte delle norme tecniche di attuazione della ABE. I FINREP raccolgono informazioni finanziarie dagli enti creditizi, di cui riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). I COREP consistono nella raccolta, sempre in formato standardizzato, delle informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dei particolari su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché alle grandi esposizioni.
  13. Istituito in virtù del Regolamento BCE/2014/26 per assicurare la separazione tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, come prescrive l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull’MVU.
  14. La Vigilanza bancaria della BCE valuta i rischi fondamentali cui sono esposti gli enti creditizi in stretta collaborazione con le ANC avvalendosi del contributo dei gruppi di vigilanza congiunti, GVC (Joint Supervisory Teams, JST), delle altre funzioni della BCE e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
  15. È questo il caso di Eurobank e di National Bank of Greece, già menzionato in “Aggregate Report on the Comprehensive Assessment”, pagina 10.
  16. È questo il caso di Dexia, già menzionato in “Aggregate Report on the Comprehensive Assessment”, pagina 10.
  17. È questo il caso di Nova Ljubljanska Banka e Nova Kreditna Banka Maribor. Per entrambe, il profitto al lordo degli accantonamenti segnalava la capacità della banca di ristrutturare la rispettiva base dei costi.
  18. Cfr. S. Steffen, "Capital shortfalls in SSM banks: How much progress has been made?", documento presentato su richiesta della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, ottobre 2015.
  19. Sberbank Europe AG, VTB Bank (Austria) AG e Banque Degroof S.A. non hanno preso parte all'esercizio del 2014 perché all'epoca in cui è stato stilato l'elenco di banche che vi avrebbero partecipato, il criterio in base al quale sarebbero poi state giudicate significative (significatività delle attività e passività transfrontaliere) non era ancora stato definito compiutamente nel quadro normativo. Unicredit Slovenia non ha partecipato all'esercizio poiché all'epoca non era ancora stata classificata come terzo maggiore ente creditizio in Slovenia. Novo Banco SA non esisteva ancora come entità all'inizio della valutazione approfondita del 2014, essendo stato istituito soltanto nel 2014 a seguito degli interventi di risoluzione intrapresi nei confronti di Banco Espírito Santo.
  20. Lo scenario avverso prendeva in considerazione una pluralità di fattori di rischio finanziario di natura macroeconomica, tra i quali un aumento generalizzato dei tassi di interesse sui titoli, un ulteriore deterioramento della qualità del credito nei paesi più esposti, lo stallo dei processi di riforma e l’incapacità degli intermediari di rifinanziarsi sul mercato a condizioni non penalizzanti, a causa di insufficienti interventi di riassetto.
  21. Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13), Autorità bancaria europea, 19 dicembre 2014.
  22. I requisiti patrimoniali di secondo pilastro sono imposti dall'autorità di vigilanza competente, in aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi, sulla base dell'esito dello SREP.
  23. Le decisioni SREP tengono conto delle differenze tra i paesi partecipanti all'MVU in temini di introduzione graduale della riserva di conservazione del capitale, con l'intento di promuovere un contesto di parità concorrenziale per tutte le banche nell'ambito dell'MVU.
  24. I gruppi bancari sotto la vigilanza diretta della BCE sono stati suddivisi in cinque raggruppamenti dove il raggruppamento 1 comprende i gruppi più grandi e il raggruppamento 5 i gruppi più piccoli. Il numero di enti significativi menzionati (118) non include gli enti significativi che siano filiazioni di enti più grandi nell'MVU (ad esempio, Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Malta Ltd sono considerati come un solo ente nella tavola).
  25. Dal numero complessivo di enti significativi sono stati esclusi quelli in fase di liquidazione o che presentano modelli di business di elevata specificità.
  26. L'acronimo NIST sta per National Institute of Standards and Technology. Il quadro (12 febbraio 2014) è disponibile all'indirizzo http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf
  27. Il quadro per l’attribuzione di un ordine di priorità agli enti meno significativi è descritto nel prosieguo di questa sezione.
  28. Calcolati a livello consolidato.
  29. Incluso un numero limitato di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo (18).
  30. Queste 2.000 procedure di autorizzazione sono state incorporate in 921 atti giuridici della BCE (cfr. figura 1 nella sezione 1.2). Alcuni atti giuridici riguardano più di una procedura di autorizzazione (ad es. valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità di diversi membri degli organi di gestione dello stesso ente creditizio significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione).
  31. Le procedure erronee e ritirate comprendono tutte le procedure formalmente inoltrate dalle ANC, ma che, per vari motivi, sono state chiuse prima di essere finalizzate su richiesta delle rispettive ANC. Tra i motivi di ritiro figurano: (i) scelta errata della procedura; (ii) ritiro della richiesta da parte del richiedente; (iii) il perfezionamento è di competenza delle ANC (ossia decisione negativa sulla concessione di un’autorizzazione); e (iv) scelta di un’altra soluzione (in particolare, se la procedura riguarda una risoluzione concordata), ecc.
  32. Si ricorda che il 2014 copre solo novembre e dicembre. Inoltre, la data limite per il 2014 è stata il 15 gennaio 2015. Di conseguenza, vi è una limitata sovrapposizione tra i dati del 2014 e quelli del 2015.
  33. Circa il 10 per cento dei procedimenti relativi a decisioni inerenti i requisiti di professionalità e onorabilità (per gli Stati membri che prevedono una scadenza) non ha rispettato i termini specificati nella legislazione nazionale.
  34. Decisione della Banca centrale europea del 31 gennaio 2014 sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (BCE/2014/5).
  35. Questi paesi sono un sottoinsieme delle 29 giurisdizioni con settori finanziari considerati di importanza sistemica dall'FMI e per i quali la Valutazione di stabilità del sistema finanziario nel quadro del FSAP costituisce una parte obbligatoria della sorveglianza dell'FMI ai sensi dell'articolo IV.
  36. Finalising post-crisis reforms: an update, A report to G20 Leaders, CBVB, novembre 2015, disponibile all'indirizzo: https://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf
  37. Non esiste una definizione vincolante delle opzioni o delle discrezionalità nazionali. La sintesi dell'ABE definisce come "opzione" una situazione nella quale le autorità competenti o gli Stati membri possono scegliere come ottemperare a una determinata disposizione scegliendo tra una serie di alternative previste nella normativa dell'UE e come "discrezionalità nazionali" la situazione in cui le autorità competenti o gli Stati membri possono decidere se applicare o meno una determinata disposizione.
  38. L'importo include sia le ODN transitorie sia le altre disposizioni transitorie.
  39. Nel calcolo viene usata una media ponderata.
  40. Le norme nazionali vanno intese come il ritmo minimo al quale le banche devono gradualmente eliminare le norme transitorie. Pertanto, anche all'interno di un paese, le banche potrebbero godere di un certo margine di discrezionalità quanto al modo in cui applicano – o non applicano – le norme transitorie.
  41. Regolamento delegato (UE) n. 2015/61della Commissione del 10 ottobre 2014 relativo al requisito di copertura della liquidità.
  42. Le cinque opzioni e discrezionalità rimanenti sono state lasciate al di fuori dei progetti di strumenti giuridici in quanto la BCE si astiene dall'esercitarle.
  43. Le disposizioni che richiedono ulteriori approfondimenti sono incluse nella Sezione III della Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità.
  44. Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea del 10 aprile 2015 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l’anno 2015 (BCE/2015/17).
  45. Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  46. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato.
Segnalazioni whistleblowing