EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; abrogato da 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/29


INDIRIZZO (UE) 2015/856 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2015

che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1) (di seguito, il «regolamento sull'MVU»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, unitamente all'articolo 6, paragrafo 7,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) attribuisce la massima importanza ad un modello di governance interna che ponga la responsabilità, la trasparenza e i più elevati standard etici al centro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'adesione a tali principi è un elemento fondamentale della credibilità dell'MVU, ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini europei.

(2)

In tale contesto, si ritiene necessario stabilire un quadro etico per l'MVU, che fissi norme deontologiche il cui rispetto preservi la sua credibilità e reputazione, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità ed imparzialità dei componenti degli organi e del personale della BCEe delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti all'MVU (di seguito, il «quadro etico dell'MVU»). Il quadro etico dell'MVU dovrebbe comporsi del presente indirizzo, che fissa i principi, di una serie di migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, e delle norme e prassi interne adottate dalla BCE e da ciascuna ANC.

(3)

Norme minime di comportamento relative alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate dovrebbero rafforzare la prevenzione di tale abuso da parte dei componenti degli organi della BCE e delle ANC e del loro personale, ed escludere potenziali conflitti di interesse derivante da operazioni finanziarie private. A tale scopo, il quadro etico dell'MVU dovrebbe definire chiaramente i concetti fondamentali, nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi organi coinvolti. Inoltre, dovrebbe specificare, oltre al generale divieto di abusare di informazioni privilegiate, misure restrittive aggiuntive per le persone che hanno accesso a tali informazioni. Il quadro etico dell'MVU dovrebbe altresì fissare i requisiti per il controllo sul rispetto delle norme e la segnalazione dei casi di mancato rispetto.

(4)

Il quadro etico dell'MVU dovrebbe inoltre includere norme minime di comportamento relative alla prevenzione dei conflitti di interesse e all'accettazione di doni e manifestazioni di cortesia.

(5)

Il quadro etico dell'MVU dovrebbe applicarsi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. È auspicabile che la BCE e le ANC applichino norme di comportamento equivalenti ai membri del personale o agli agenti esterni impiegati nello svolgimento di altre funzioni.

(6)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la legislazione nazionale applicabile. Qualora un'ANC sia impossibilitata ad attuare una disposizione del presente indirizzo a causa della legislazione nazionale applicabile, è tenuta ad informarne la BCE. Inoltre, l'ANC interessata è tenuta a considerare l'adozione di misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l'ostacolo derivante dal diritto nazionale.

(7)

Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicato il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2) ed il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza (3).

(8)

Mentre il quadro etico dell'MVU è limitato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Consiglio direttivo ha adottato un quadro etico equivalente per lo svolgimento delle funzioni dell'Eurosistema da parte della BCE e delle banche centrali nazionali (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

(1)

per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento sull'MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente indirizzo si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

(2)

per «informazioni privilegiate» si intendono informazioni in grado di influenzare il mercato, che riguardano l'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico;

(3)

per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

(4)

per «possessore di informazioni privilegiate» si intende un componente di un organo o un membro del personale che ha accesso a informazioni privilegiate su base non occasionale;

(5)

per «membro del personale» si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro con la BCE o con un'ANC, ad eccezione di coloro cui sono affidati esclusivamente compiti non afferenti all'esercizio di funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento sull'MVU;

(6)

per «componente di un organo» si intendono i componenti di organi decisionali e di altri organi interni della BCE o delle ANC, che non siano membri del personale;

(7)

«società finanziarie» ha lo stesso significato di cui al paragrafo 2.55 del capitolo 2 del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

(8)

per «conflitto di interesse» si intende una situazione in cui un componente di un organo o un membro del personale siano portatori di interessi personali che possano influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei loro doveri in modo imparziale e obiettivo;

(9)

per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per i componenti di un organo o i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti;

(10)

per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di carattere finanziario o non finanziario, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario, e al quale il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle ANC nell'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Al riguardo, le norme interne adottate dalla BCE e dalle ANC in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai componenti dei loro organi ed ai membri del loro personale.

2.   Per quanto è giuridicamente possibile, la BCE e le ANC perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che non siano parte del personale.

3.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata l'applicazione da parte della BCE o delle ANC, ai componenti dei propri organi ed al proprio personale, di norme deontologiche più rigorose.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità

1.   Il Consiglio direttivo stabilisce nel presente indirizzo i principi del quadro etico dell'MVU, e determina le migliori pratiche (best practices) relative all'attuazione di tali principi, alla luce della propria responsabilità nel delineare la cultura istituzionale e deontologica nell'ambito dell'MVU.

2.   Il Comitato di Audit, il Comitato dei revisori interni e il Comitato per lo sviluppo organizzativo sono coinvolti nell'applicazione e nel controllo del quadro etico dell'MVU, in conformità ai rispettivi mandati.

3.   La BCE e le ANC specificano i ruoli e le responsabilità degli organi, delle strutture e dei membri del personale coinvolti a livello locale nell'attuazione, applicazione e controllo del quadro etico dell'MVU.

Articolo 4

Comunicazione e sensibilizzazione

1.   La BCE e le ANC formulano le proprie norme interne di attuazione del presente indirizzo in maniera chiara e trasparente, le comunicano ai componenti dei propri organi ed al proprio personale e assicurano che esse siano facilmente accessibili.

2.   La BCE e le ANC adottano misure appropriate per sensibilizzare i componenti dei propri organi ed il proprio personale, in maniera tale che essi abbiano consapevolezza dei loro obblighi ai sensi del quadro etico dell'MVU.

Articolo 5

Verifica sul rispetto delle norme

1.   La BCE e le ANC verificano il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. La verifica include, ove appropriato, lo svolgimento di controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc. La BCE e le ANC stabiliscono procedure adeguate per reagire in maniera sollecita ai casi di mancata osservanza delle norme, ed affrontarli.

2.   La verifica del rispetto delle norme lascia impregiudicate le disposizioni interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui il componente di un organo o un membro del personale siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

Articolo 6

Segnalazione dei casi di mancata osservanza delle norme e provvedimenti conseguenti

1.   La BCE e le ANC si dotano di procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo, comprese le norme sulla denuncia delle irregolarità, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

2.   La BCE e le ANC adottano misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancata osservanza delle norme.

3.   La BCE e le ANC garantiscono che ai casi di mancata osservanza delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

4.   La BCE e le ANC segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo ed il Consiglio di vigilanza, qualsiasi episodio di rilievo legato alla mancata osservanza delle norme di attuazione del presente indirizzo, in conformità alle procedure interne applicabili. In casi urgenti, la BCE o un'ANC possono segnalare un episodio di rilievo relativo alla mancata osservanza delle norme direttamente al Consiglio direttivo. In ogni caso, la BCE e le ANC informano parallelamente il Comitato di Audit.

CAPO II

NORME SULLA PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7

Divieto generale di abuso di informazioni privilegiate

1.   La BCE e le ANC assicurano che ai componenti dei propri organi ed al proprio personale sia vietato abusare di informazioni privilegiate.

2.   Il divieto di abuso di informazioni privilegiate comprende, come minimo: a) l'uso delle informazioni privilegiate per operazioni private per conto proprio o di terze parti; b) la divulgazione di informazioni privilegiate a qualsiasi altra persona, salvo che tale divulgazione sia effettuata nello svolgimento di compiti professionali sulla base del principio della «necessità di sapere» (need-to-know); e c) l'uso di informazioni privilegiate al fine di consigliare o indurre altre persone ad effettuare operazioni finanziarie private.

Articolo 8

Specifiche restrizioni per i possessori di informazioni privilegiate

1.   La BCE e le ANC garantiscono che l'accesso a informazioni privilegiate sia limitato ai componenti degli organi ed al personale che hanno bisogno di accedere a tali informazioni per lo svolgimento dei propri compiti.

2.   La BCE e le ANC assicurano che tutti i possessori di informazioni privilegiate siano soggetti a specifiche restrizioni in materia di operazioni finanziarie private di natura critica. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia strettamente collegata all'esercizio di funzioni di vigilanza, o possa essere percepita come tale. La BCE e le ANC stabiliscono nelle proprie norme interne un elenco di tali operazioni di natura critica, che include, in particolare:

a)

operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;

b)

operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un determinato periodo di riferimento;

c)

operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari di cui alla lettera a) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

3.   La BCE e le ANC adottano norme interne che prevedono restrizioni specifiche per i possessori di informazioni privilegiate, tenendo conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità. Tali restrizioni specifiche possono comprendere una delle seguenti misure, o una combinazione di esse:

a)

divieto di specifiche operazioni finanziarie;

b)

necessità di preventiva autorizzazione per specifiche operazioni finanziarie;

c)

necessità di segnalazione preventiva o successiva di specifiche operazioni finanziarie; e/o

d)

periodi di divieto per specifiche operazioni finanziarie.

4.   La BCE e le ANC possono scegliere di applicare tali restrizioni specifiche a membri del personale diversi dai possessori di informazioni privilegiate.

5.   La BCE e le ANC assicurano che i propri elenchi di operazioni finanziarie private di natura critica possano essere modificati in tempi rapidi per riflettere le decisioni del Consiglio direttivo.

6.   La BCE e le ANC specificano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali i componenti degli organi ed i membri del personale che affidano la gestione delle proprie operazioni finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

CAPO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 9

Conflitti di interesse

1.   La BCE e le ANC prevedono l'adozione di meccanismi atti ad evitare situazioni in cui un candidato oggetto di valutazione ai fini dell'assunzione quale membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante da precedenti attività lavorative o da rapporti personali.

2.   La BCE e le ANC adottano norme interne che impongono ai componenti degli organi ed al personale di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. La BCE e le ANC assicurano che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, siano disponibili misure appropriate per evitarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

3.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai componenti dei loro organi e dai membri del personale di grado superiore, che rispondono direttamente al livello esecutivo.

4.   La BCE e le ANC, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del proprio personale durante i periodi di congedo non retribuito.

CAPO IV

NORME SULL'ACCETTAZIONE DI DONI E MANIFESTAZIONI DI CORTESIA

Articolo 10

Divieto di ricevere vantaggi

1.   La BCE e le ANC adottano norme interne che vietino ai componenti dei loro organi ed al personale di sollecitare o ricevere, per se stessi o per altri, qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con l'adempimento dei loro doveri d'ufficio, o di accettarne la promessa.

2.   La BCE e le ANC possono specificare nelle proprie norme interne eccezioni al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, o per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. LA BCE e le ANC assicurano che tali eccezioni non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti dei loro organi e del personale.

3.   In deroga al paragrafo 2, non sono ammesse eccezioni in relazione a vantaggi offerti a membri del personale della BCE o delle ANC da enti creditizi in occasione di ispezioni in loco o verifiche, fatte salve le manifestazioni di cortesia di valore trascurabile offerte in occasione di riunioni di lavoro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per l'attuazione e l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 18 marzo 2016. Le ANC informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano ad essa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 18 gennaio 2016.

Articolo 12

Relazioni e riesame

1.   Le ANC riferiscono con cadenza annuale alla BCE sull'attuazione del presente indirizzo.

2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo con cadenza almeno triennale.

Articolo 13

Destinatari

La BCE e le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Codice di condotta della Banca centrale europea per i membri del Consiglio direttivo (GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9).

(3)  Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU C 93 del 20.3.2015, pag. 2).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di perazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


Top