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  • COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio direttivo propone la semplificazione della normativa bancaria dell’UE

11/12/2025

Il Consiglio direttivo approva le raccomandazioni formulate dalla task force ad alto livello sulla semplificazione, tra cui:

  • riduzione del numero di elementi inclusi nel quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria e alle attività ponderate per il rischio;
  • introduzione di un regime prudenziale significativamente semplificato per le banche di minori dimensioni, a partire dall’attuale regime dell’UE;
  • introduzione di un meccanismo di governance europeo che adotti una visione olistica del livello complessivo di capitale;
  • completamento dell’unione dei risparmi e degli investimenti, nonché dell’unione bancaria, al fine di promuovere l’integrazione transfrontaliera e conseguire una maggiore efficienza nei mercati dei capitali.

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi le raccomandazioni della task force ad alto livello sulla semplificazione, istituita dal Consiglio direttivo al fine di razionalizzare il quadro europeo di regolamentazione, vigilanza e segnalazione. Le raccomandazioni sono state approvate dal Consiglio direttivo e saranno ora presentate alla Commissione europea.

Le proposte formulate intendono semplificare il quadro di riferimento, mantenendo al tempo stesso la capacità di tenuta del sistema bancario europeo e assicurando che le autorità microprudenziali, macroprudenziali e di risoluzione continuino a conseguire i propri obiettivi con efficacia. Occorre promuovere l’armonizzazione e l’integrazione finanziaria in Europa. La cooperazione internazionale ha un ruolo fondamentale e tutte le giurisdizioni dovrebbero assicurare la piena, tempestiva e fedele attuazione di Basilea 3.

Il Consiglio direttivo auspica vivamente il completamento dell’unione bancaria e dell’unione dei risparmi e degli investimenti al fine di ridurre la frammentazione nazionale e conseguire maggiore efficienza nei mercati dei capitali.

Una delle raccomandazioni prevede due modifiche tese a semplificare la definizione dei requisiti e delle riserve patrimoniali delle banche, noti anche come struttura progressiva del capitale[1]. In primo luogo, gli attuali livelli delle riserve di capitale verrebbero accorpati in due categorie: una riserva non rilasciabile e una riserva rilasciabile che le autorità possono abbassare nei periodi di congiuntura avversa[2]. Nell’accorpamento delle riserve sarà importante preservare gli attuali poteri e competenze delle autorità. In secondo luogo, il quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria passerebbe a essere costituito da quattro a due elementi, vale a dire un requisito minimo del 3% e una riserva unica, che potrebbe essere pari a zero per le banche più piccole.

Per migliorare la qualità della dotazione patrimoniale delle banche, il Consiglio direttivo propone di accrescere la capacità del capitale aggiuntivo di classe 1 di assorbire le perdite in condizioni di normale operatività; tale iniziativa sarebbe conforme a Basilea e manterrebbe la capacità di tenuta. In alternativa, gli elementi non rappresentativi del capitale di rischio potrebbero essere esclusi dalla struttura progressiva del capitale in condizioni di continuità aziendale, fatte salve la conformità a Basilea e la neutralità patrimoniale.

Il Consiglio direttivo propone un aumento significativo della proporzionalità ai sensi della normativa bancaria dell’UE, estendendo il regime vigente per le banche di piccole dimensioni[3] a un maggior numero di enti e semplificandone le norme applicabili in modo prudente e armonizzato.

Per razionalizzare il quadro di riferimento macroprudenziale, il Consiglio direttivo raccomanda il riconoscimento automatico delle misure macroprudenziali. Ciò assicura che tutte le banche attive in un paese in cui si applica una misura macroprudenziale siano soggette a tale misura.

Per il quadro di riferimento applicabile in caso di dissesto bancario, il Consiglio direttivo raccomanda un maggiore allineamento fra i requisiti di risoluzione cui sono soggetti tutti gli intermediari e i requisiti previsti per le banche di rilevanza sistemica a livello globale[4]. L’attuazione di tale raccomandazione non dovrebbe comportare la riduzione delle componenti di bilancio utilizzabili per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi in caso di dissesto; verrebbe in tal modo mantenuta la conformità dell’UE agli standard internazionali e si migliorerebbero trasparenza e prevedibilità delle norme.

Ai fini di una maggiore armonizzazione, il Consiglio direttivo raccomanda che per l’emanazione della normativa bancaria dell’UE si passi dalle direttive ai regolamenti direttamente applicabili.

Per quanto riguarda la vigilanza, il Consiglio direttivo raccomanda di completare il corpus unico di norme e armonizzare la normativa in materia di autorizzazioni bancarie, governance e operazioni con parti correlate, ottenendo in tal modo una riduzione della complessità. All’autorità di vigilanza andrebbe concessa maggiore flessibilità, ad esempio nel determinare la frequenza con cui esaminare i modelli interni delle banche.

Il Consiglio direttivo propone di semplificare la prova di stress a livello di UE razionalizzandone metodologia e portata e rendendo i risultati più utili in un’ottica di sistema bancario e di singole banche. Gli esiti della prova di stress così modificata contribuirebbero a migliorare il coordinamento tra le riserve macroprudenziali e microprudenziali.

Il Consiglio direttivo propone che gli sia assegnato il compito di adottare una visione olistica, al momento assente, del livello complessivo di capitale richiesto nell’unione bancaria e delle eterogeneità tra paesi. A tal fine, un ampliamento del ruolo del Forum macroprudenziale, che già riunisce il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza, potrebbe migliorare il coordinamento e la coerenza tra paesi nella definizione degli strumenti micro e macroprudenziali.

Per quanto riguarda le segnalazioni, il Consiglio direttivo propone una più ampia condivisione dei dati da parte delle autorità europee; ciò consentirebbe alle banche di effettuare le segnalazioni una sola volta, creando in tal modo un sistema segnaletico a fini statistici, prudenziali e di risoluzione pienamente integrato a livello europeo. Il ricorso al Comitato congiunto per le segnalazioni bancarie potrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Tutti gli obblighi di segnalazione potrebbero essere rivisti ogni tre-cinque anni per assicurare che siano ancora necessari. Le banche e le autorità di vigilanza si concentrerebbero sui dati importanti; non si terrebbe conto di errori di segnalazione di lieve entità in quanto si applicherebbe una soglia di rilevanza per le richieste di ritrasmissione dei dati. Il consolidamento dei dati di vigilanza e dei dati relativi alle informative ridurrebbe ulteriormente gli oneri segnaletici, e l’informativa al pubblico (segnalazioni di terzo pilastro) sarebbe estratta dalle segnalazioni di vigilanza.

La BCE presenterà le proposte odierne alla Commissione europea, che sta elaborando una relazione sulla situazione complessiva del sistema bancario da pubblicare nel 2026.

Oggi la BCE ha inoltre divulgato il rapporto dal titolo “Streamlining supervision, safeguarding resilience”, in cui vengono illustrate le iniziative in corso volte ad accrescere l’efficacia, l’efficienza e la focalizzazione sui rischi della vigilanza bancaria europea. Le misure descritte nel documento costituiscono l’azione intrapresa dalla Vigilanza bancaria della BCE ai sensi della legislazione vigente. Esse integrano le raccomandazioni del Consiglio direttivo e possono essere pienamente attuate a prescindere da queste ultime.

La BCE accoglie con favore il rapporto del Comitato europeo per il rischio sistemico sulla semplificazione dei propri compiti pubblicata oggi.

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Esther Tejedor (tel. +49 172 5171280) o François Peyratout (tel. +49 172 8632119).

Note

  1. La regolamentazione bancaria stabilisce due gruppi principali di requisiti: requisiti applicabili in situazione di continuità aziendale per assicurare la solvibilità delle banche nella loro normale operatività e requisiti applicabili in caso di cessazione dell’attività finalizzati all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione a fronte di un dissesto bancario. Entrambi i quadri di riferimento comprendono requisiti basati sul rischio, ossia definiti in relazione alle attività ponderate per il rischio, e requisiti non basati sul rischio, stabiliti invece sulla base delle attività non ponderate per il rischio. Ne derivano diverse strutture progressive del capitale, ciascuna classificata come situazione di continuità aziendale o cessazione dell’attività e come basata o meno sul rischio. Ognuna di queste strutture si compone di diversi elementi, ossia riserve e requisiti specifici.

  2. La nuova riserva non rilasciabile deriverebbe dall’accorpamento della riserva di conservazione del capitale e della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale o, se superiore, della riserva degli altri enti a rilevanza sistemica. La nuova riserva rilasciabile risulterebbe dall’accorpamento della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Gli orientamenti non vincolanti di secondo pilastro rimarrebbero a sé stanti, in aggiunta alla riserva rilasciabile.

  3. La normativa bancaria dell’UE comprende varie disposizioni in materia di proporzionalità, anche in relazione agli enti piccoli e non complessi, ossia le banche che soddisfano una serie di criteri, tra cui un attivo totale di bilancio inferiore a 5 miliardi di euro e una limitata attività di negoziazione.

  4. L’UE è dotata di due quadri normativi in caso di cessazione dell’attività: il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) applicabile a tutte le banche e la capacità complessiva di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC) applicabile alle banche a rilevanza sistemica a livello mondiale.

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