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Risposte alle domande più frequenti relative al comunicato stampa sulle modifiche al regime di contribuzione per le attività di vigilanza

17 dicembre 2019

Perché la BCE ha condotto due consultazioni pubbliche?

A giugno 2017 la BCE ha avviato la revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza con una consultazione pubblica volta a raccogliere osservazioni e suggerimenti su possibili miglioramenti. A seguito della chiusura di tale consultazione pubblica la BCE ha esaminato tutti i commenti ricevuti, conducendo inoltre la propria analisi interna. I risultati sono stati presentati in termini di proposte di miglioramento del regime di contribuzione nell’ambito di una seconda consultazione avviata ad aprile 2019. La conduzione di due consultazioni pubbliche sull’argomento ha consentito alla BCE di instaurare un dialogo significativo con il pubblico sulla metodologia applicata ai contributi per le attività di vigilanza. Nel tentativo di dare una risposta alle preoccupazioni di tutte le parti interessate, la BCE ha assicurato al tempo stesso che il regime di contribuzione rimanesse trasparente e il più possibile equo per il maggior numero di banche.

Quanti commenti sono pervenuti in totale durante la consultazione pubblica del 2019?

La BCE ha ricevuto in totale 11 risposte. Queste, redatte in lingua inglese tranne una in tedesco, comprendevano 47 singoli commenti e provenivano da 3 autorità nazionali competenti, 6 associazioni bancarie, 1 soggetto vigilato e 1 altro operatore di mercato.

Commenti ricevuti

Quali sono le principali modifiche apportate al regolamento rispetto alla versione pubblicata ad aprile 2019?

Sulla base dei commenti ricevuti, la soglia massima per l’applicazione di uno sconto sulla componente minima a favore degli enti meno significativi di minori dimensioni è stata alzata da 500 milioni a 1 miliardo di euro di attivi totali. In aggiunta, è stato ripristinato nel regolamento l’obbligo giuridico di pubblicare sul sito Internet della BCE una stima dei costi annuali per il periodo di contribuzione.

Sono state altresì apportate alcune modifiche editoriali volte principalmente ad assicurare la coerenza terminologica tra il nuovo regolamento e la relativa decisione sui fattori per il calcolo della contribuzione (Decisione (UE) 2015/530 della BCE, dell’11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67)). La versione consolidata del regolamento, contenente tutte le modifiche, è pubblicata insieme al resoconto della consultazione a fini informativi.

Perché si è proceduto contestualmente a una rifusione della decisione sui fattori per il calcolo della contribuzione?

La revisione del regolamento sui contributi rende necessario aggiornare anche la decisione di attuazione (decisione sui fattori per il calcolo della contribuzione).

L’aggiornamento avviene contestualmente ed è incluso nel pacchetto al fine di fornire un quadro completo delle modifiche del regime. La rifusione della decisione sui fattori per il calcolo della contribuzione tiene conto di molti dei commenti ricevuti durante le due consultazioni pubbliche.

I due strumenti giuridici si applicheranno a decorrere dal periodo di contribuzione 2020.

In che modo le banche saranno informate sul nuovo processo?

La BCE invierà comunicazioni periodiche agli enti creditizi tenuti a contribuzione durante tutto il periodo di transizione. Illustrerà in tal modo le implicazioni pratiche delle modifiche e fornirà indicazioni sui nuovi processi in materia di 1) fatturazione ex post, 2) riutilizzo dei dati di vigilanza, 3) versioni linguistiche dell’avviso di contribuzione, 4) formato della lettera della direzione da utilizzare al posto della verifica dei revisori.

In particolare, la fatturazione ex post richiede la modifica dell’attuale tempistica, con l’introduzione di un nuovo processo relativo alla conferma delle informazioni derivanti dal riutilizzo dei dati di vigilanza. La sezione 3 del resoconto della consultazione contiene pertanto una descrizione generale di queste novità, sulle quali saranno diffuse ulteriori comunicazioni nel corso del 2020.

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