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Scambio di opinioni dinanzi al Parlamento italiano

Dichiarazione introduttiva di Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della BCE, Roma, 20 dicembre 2017

Signor Presidente, Onorevoli Senatori e Deputati,

ringrazio la Commissione per l’interesse manifestato per il punto di vista della Banca Centrale Europea (BCE) su temi riguardanti il sistema bancario e finanziario, e per l’invito a me rivolto. Ho già avuto occasione di riferire, anche quest’anno, alla Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato. È un onore potere ancora contribuire ai lavori parlamentari su questi temi, così come previsto dalla legislazione europea[1].

Devo precisare in premessa che, per effetto di disposizioni di legge che regolano la mia posizione nel Consiglio di Vigilanza, non mi sarà consentito in questa sede di riferire informazioni di carattere riservato attinenti alla mia funzione. Questo copre anche, in particolare, informazioni riservate riferentisi a singole banche e alle misure adottate nei loro confronti.

Nell’introduzione vorrei trattare alcuni temi strettamente legati ai lavori di questa Commissione, illustrando in particolare:

  • come la BCE assolve i propri compiti di vigilanza bancaria, nell’interesse dei risparmiatori e di tutti i cittadini;
  • i recenti sviluppi riguardanti le banche, che presentano problemi ma anche notevoli miglioramenti;
  • le principali azioni intraprese nel triennio 2015-2017 e le priorità della vigilanza BCE, ivi comprese in particolare quelle che riguardano i crediti deteriorati (NPL) e i rischi di mercato;
  • il quadro di riferimento europeo per la gestione delle crisi bancarie;
  • le iniziative europee riguardanti i rapporti fra le autorità di vigilanza bancaria e quelle di mercato;
  • infine, un aspetto della normativa italiana in cui un adeguamento legislativo potrebbe essere di aiuto alla nostra azione di vigilanza.

Sarò poi a disposizione per le domande.

La crisi e il meccanismo di vigilanza unico

La crisi finanziaria ha messo in luce, in modo drammatico, la rapidità e la violenza con cui possono propagarsi i rischi del settore finanziario e le ricadute che essi hanno per i cittadini, le imprese e i risparmiatori.

Durante la crisi del debito sovrano alcuni governi sono intervenuti per sostenere le banche, con aggravio per le finanze pubbliche. In altri paesi è stato invece l’inverso, cioè la debolezza delle finanze pubbliche ha minato la fiducia nelle banche. Queste forme di dipendenza reciproca tra banche e finanze statali hanno dato luogo, a varie riprese, a un circolo vizioso che ha portato alla frammentazione del sistema finanziario, al prolungamento della recessione e a gravi rischi per la tenuta dell’euro.

È apparso evidente che la scelta compiuta nel Trattato di Maastricht di mantenere le politiche bancarie – vigilanza e gestione delle crisi – in ambito nazionale rischiava di minare l’intera costruzione dell’unione monetaria, con rischi sistemici di portata incalcolabile. La soluzione era portare l’obiettivo della stabilità bancaria a livello europeo, creando un’unione bancaria. Questa decisione è stata presa dai leader europei nel giugno del 2012.

Il primo pilastro di questa unione è la vigilanza unica presso la BCE. Essa è denominata “meccanismo di vigilanza unico”, o MVU, perché la sua struttura comprende sia la BCE sia le autorità di vigilanza nazionali dei paesi partecipanti, in un sistema di cooperazione articolato su diversi livelli (ho descritto questi aspetti nelle precedenti audizioni in Senato, i cui atti sono stati acquisiti da questa Commissione). Dopo una fase preparatoria, la vigilanza unica ha assunto le proprie funzioni il 4 novembre 2014.

All’interno di questo sistema, la BCE ha la responsabilità diretta della vigilanza sulle banche dell’eurozona classificate come “significative”, ovvero quelle che oltrepassano certi parametri dimensionali o operativi. Si tratta dei maggiori 119 gruppi bancari dell’eurozona, ovvero di circa 900 banche individuali, a se stanti o parte di quei gruppi. I gruppi bancari italiani vigilati dalla BCE sono attualmente 11[2].

Tutte le altre banche dell’eurozona (circa 3.200), rimangono operativamente sotto la vigilanza nazionale; la BCE si limita a svolgere un’azione di sorveglianza indiretta sull’attività svolta delle autorità nazionali, in particolare promuovendo l’armonizzazione delle prassi e metodologie di vigilanza.

All’interno della BCE la vigilanza è funzionalmente separata dal resto della banca centrale, a cui fa capo la politica monetaria. La separazione, sancita dalla legge, mira a evitare commistioni e conflitti di interesse. Le strutture della vigilanza non ricevono informazioni attinenti all’altra “ala” della banca centrale, e viceversa, salvo in via occasionale, per ragioni specifiche e previo approvazione.

Ancora prima di assumere responsabilità di vigilanza, nel 2014 la BCE ha svolto una prima valutazione sulle banche “significative”, il cosiddetto “Comprehensive Assessment” (CA). Quella analisi comprendeva due elementi: una verifica delle esposizioni a livello individuale, su base campionaria, per rilevarne alcune caratteristiche di rischio (la cosiddetta Asset Quality Review o AQR) e una prova di stress (Stress Test), per verificare la vulnerabilità dei bilanci a condizioni economiche avverse. L’esercizio rispondeva a un obbligo di legge indicato nel Regolamento del MVU, e ha consentito di raccogliere numerose informazioni iniziali sulle effettive condizioni delle banche e di muovere alcuni primi passi verso una vigilanza armonizzata a livello di area[3].

I risultati, pubblicati nell’ottobre 2014[4], con riferimento ai bilanci 2013 rivelarono carenze di capitale in 25 banche dell’eurozona, fra cui 9 italiane[5]. Le carenze venivano parzialmente rimediate tramite ulteriore raccolta di capitale nel 2014.

L’esercizio teneva conto sia dei rischi di credito sia di quelli di mercato[6]. Il risultato finale, misurato dal suo impatto stimato sul capitale delle banche, era pari nell’aggregato a 260 miliardi di euro circa, con un effetto all’incirca equilibrato fra i principali paesi; ad esempio, esso era pari a 49 miliardi per le banche francesi, 46 per quelle tedesche e 47 per quelle italiane. La carenza di capitale delle banche italiane, risultata pari, una volta tenuto conto delle ricapitalizzazioni attuate nel 2014, a 3.3 miliardi di euro contro i 9.4 per il totale dell’area euro, può essere riconducibile principalmente a due ordini di fattori: la recessione economica, più profonda in Italia che nel resto dell’area, e le carenze patrimoniali e gestionali di taluni istituti.

L’analisi, pur complessa e approfondita, si limitava a “fotografare” alcuni aspetti della situazione dei bilanci in quel momento. Essa non copriva tutte le dimensioni, anche prospettiche, su cui si sarebbe concentrata poi l’azione di vigilanza. Nondimeno, i risultati già allora segnalavano debolezze in diverse banche, che avrebbero trovato conferma nel periodo successivo.

Dal 2015 e con crescente intensità nei due anni successivi, la vigilanza BCE si è concentrata su quattro direzioni strategiche, in estrema sintesi

  • Adottare una metodologia di analisi dei rischi trasparente, sistematica e rilevante nel contesto economico e bancario dell’eurozona;
  • Rafforzare la capitalizzazione e in generale la solidità del sistema;
  • Intervenire in modo graduale ma incisivo sui principali fattori di rischio, in particolare su crediti deteriorati (Non Performing Loans, o NPL) e rafforzare la vigilanza sui modelli interni per la valutazione del rischio;
  • Contribuire all’ulteriore armonizzazione delle regole europee in materia bancaria (Single Rulebook), in primo luogo armonizzando gli spazi discrezionali lasciati alla vigilanza dal legislatore europeo.

Su alcuni di questi aspetti ho già riferito nelle precedenti audizioni, e quindi su questi non mi dilungo. Vorrei tuttavia descrivere per sommi capi alcune delle nostre più recenti iniziative e dare qualche indicazione sulla situazione del sistema bancario.

Rafforzare le banche al servizio dell’economia e dei cittadini

Il regolamento istitutivo del MVU richiede alla BCE di applicare standard di vigilanza elevati e coerenti per tutte le banche dei 19 Stati membri partecipanti. L’eguaglianza di trattamento è un tratto fondamentale del MVU; preservarla è una responsabilità primaria del Consiglio di vigilanza.

Le azioni che abbiamo intrapreso in questi primi tre anni vanno in questa direzione. Ne cito qui una, forse la più importante. Con il concorso delle autorità nazionali, abbiamo sviluppato una metodologia unitaria per misurare i rischi di ogni singola banca vigilata e per fissare i requisiti prudenziali da applicare a ciascuna di esse. La metodologia, che chiamiamo SREP, ovvero supervisory review and evaluation process, aggrega in modo sistematico e coerente le informazioni quantitative e qualitative disponibili su ogni data banca. Esse sono poi riassunte in parametri che ne misurano la rischiosità, tenendo conto anche del giudizio dei supervisori. I risultati vengono discussi con la banca e alla fine portano a determinare i requisiti di capitale, di liquidità o di altra natura che devono essere soddisfatti nell’anno successivo.

Questo processo ha contribuito in maniera decisiva al rafforzamento conseguito dalle banche europee e italiane negli ultimi anni.

In particolare, il capitale di migliore qualità degli enti significativi è aumentato nell’ultimo triennio di quasi due punti percentuali, arrivando al 13,8% alla metà del 2017. Il coefficiente di leva finanziaria è salito di oltre un punto, al 5,8%. Nel periodo sono anche migliorate le condizioni di liquidità delle banche e la stabilità della loro provvista. La redditività delle banche è stata penalizzata, in questi anni, soprattutto dal basso livello dei tassi d’interesse, che comprime i margini sull’intermediazione tradizionale, e dagli accantonamenti sui crediti deteriorati. Nell’ultimo anno la redditività ha ricominciato a migliorare ma essa rimane bassa nel confronto storico e molto differenziata fra le diverse banche.

I progressi compiuti nel rafforzamento dei bilanci sono molto importanti non solo perché contribuiscono alla sicurezza dei cittadini che affidano alle banche i loro risparmi, ma anche perché banche più solide sostengono meglio l’economia tramite una maggiore offerta e una migliore qualità del credito. La ricerca conferma questa conclusione in modo pressoché unanime[7]. Non sorprende quindi che il miglioramento della salute del settore bancario, unito alle misure di sostegno del credito delle politica monetaria della BCE, abbia coinciso con un miglioramento del processo di erogazione del credito all’economia, evidenziato anche dalle recenti indagini della BCE.

I rischi di credito e il problema degli NPL

Affrontare il problema dei crediti deteriorati ha rappresentato fin dai primi giorni una delle priorità centrali della vigilanza unica. Gli NPL gravano sui bilanci delle banche deprimendone la redditività. Essi assorbono risorse della banca e ostacolano la ricerca di nuovi impieghi produttivi. Tutto questo penalizza gli investimenti e la crescita economica[8].

Nell’affrontare il problema abbiamo adottato un approccio graduale e proporzionato alla situazione delle singole banche. Dopo un’analisi delle esperienze esistenti, abbiamo pubblicato linee guida qualitative a marzo 2017. In esse suggerivamo anzitutto alle banche di dotarsi di strutture interne informative (per reperire dati affidabili sull’entità e le caratteristiche degli NPL) e operative (cioè creando unità apposite, autonome e responsabili nei confronti del vertice). Molte banche non avevano queste strutture e quindi non erano in grado di conoscere l’esatta entità del problema. Su questa base abbiamo poi chiesto alle banche maggiormente esposte di definire una strategia propria di gestione degli NPL, da discutere con la vigilanza. Questo dialogo è tuttora in corso. In esso la BCE si sforza di promuovere strategie ambiziose ma realistiche.

In parallelo abbiamo adottato un approccio nei confronti dei nuovi NLP. L’Addendum pubblicato per consultazione lo scorso ottobre affronta il problema dei nuovi flussi indicando un’”aspettativa di vigilanza” riguardo agli accantonamenti prudenziali su nuovi NPL. La consultazione è terminata qualche giorno fa e le nostre strutture stanno valutando i commenti ricevuti, per poi sottoporre un testo aggiornato agli organi decisionali (Consiglio di Vigilanza e Consiglio Direttivo della BCE).

Giova ricordare a questo proposito che la vigilanza BCE si sforza, in questo come in altri casi, di inscrivere i propri interventi entro criteri generali, comunicati al mercato sotto forma di aspettative di vigilanza. Esse aiutano a mantenere la coerenza fra banche diverse e ad assicurare anche una maggiore trasparenza.

È stato rilevato dai servizi legali del Parlamento e del Consiglio europei che nel formulare aspettative di vigilanza la BCE non deve superare il confine con i poteri regolamentari e legislativi, ma deve mantenere invece un’ottica orientata alle condizioni e alla rischiosità delle singole banche. Questa osservazione è corretta; nel preparare il provvedimento finale, il Consiglio di vigilanza valuterà formulazioni che evitino ogni fraintendimento. Gli interventi di secondo pilastro, quali quelli sugli accantonamenti rischi, sono sempre tarati sulla singola banca. L’aspettativa è il punto di partenza di un dialogo: in nessun caso la BCE imporrà a una banca il rispetto dei parametri dell’Addendum, se non dopo un’attenta analisi incentrata sulle caratteristiche della banca stessa. In parallelo, il Consiglio Ecofin di luglio ha sollecitato interventi legislativi sugli NPL, su cui la Commissione sta lavorando, e ha specificato che essi sono complementari a quelli della vigilanza.

La nostra azione, insieme alla ripresa economica intervenuta nel frattempo ha cominciato a dare frutti importanti. L’incidenza dei crediti deteriorati lordi, che superava nel 2016 il 16% in Italia (6.6% nell’area euro) è scesa secondo gli ultimi dati attorno al 12% (5,5% nell’area euro). Al netto degli accantonamenti, il dato in Italia è passato dall’8,5 al 6% (3,6 e 2,9% nell’area euro). Come si vede, i progressi in Italia sono più pronunciati di quelli medi dell’area. Un altro segnale positivo è dato dallo sviluppo, da quest’anno, di un mercato più attivo dei crediti deteriorati in Italia, favorito dalla maggiore informazione disponibile e dalla consapevolezza del problema che la vigilanza BCE ha aiutato a instaurare.

Si stanno compiendo progressi notevoli, incoraggianti, soprattutto nel nostro paese. La ripresa economica offre una finestra opportunità, di durata incerta, per completare il necessario risanamento più facilmente e mettersi alle spalle il problema. L’Italia non deve mancare questa opportunità. Il legislatore italiano può aiutare con ulteriori modifiche legislative (oltre a quelle già adottate) a ridurre decisamente i costi e i tempi di recupero dei crediti.

I rischi di mercato

Anche se gran parte del dibattito pubblico si è incentrata sugli NPL, la vigilanza BCE dedica attenzione a tutti i fattori di rischio rilevanti.

Con riferimento ai rischi di mercato, ho già ricordato come essi siano inclusi negli stress test. Inoltre, particolare attenzione è dedicata agli strumenti meno liquidi e più difficili da valutare. Si tratta delle cosiddette esposizioni di secondo e terzo livello, che in assenza di mercati liquidi sono valutate con riferimento ad altre attività oppure utilizzando modelli di rischio. L’aggregato comprende molte esposizioni di tipo diverso, in larga parte derivati OTC ma anche crediti, partecipazioni non quotate, prodotti strutturati complessi, ecc. Alcune banche primarie del centro Europa hanno ammontari significativi di queste esposizioni, ma esse sono presenti anche altrove, fra cui in Italia.

Abbiamo effettuato un’analisi per valutare la natura e l’incidenza di queste esposizioni. È emerso che quelle di terzo livello, più rischiose, hanno in termini aggregati un’entità ridotta: in media pari allo 0,8% del totale degli attivi fra le banche da noi vigilate. Per alcune banche, l’incidenza è più importante. Quelle di secondo livello per contro sono molto rilevanti, raggiungendo una consistenza media pari al 16% degli attivi.

Nel valutare i rischi insiti in queste esposizioni, non va dimenticato che esse, a differenza dei crediti deteriorati, non danno di per se stesse luogo a inadempienze. Per la vigilanza quindi il punto essenziale è assicurare che esse, e rischi connessi, siano valutati correttamente e con prudenza. Gran parte di queste valutazioni avvengono, secondo la legislazione europea e gli standard internazionali, tramite modelli di rischio interni alle banche. La BCE ha avviato, dallo scorso anno, un progetto denominato TRIM (Targeted Review of Internal Models) che comporta una verifica sistematica di tutti i modelli di rischio impiegati dalle banche da noi vigilate. Si tratta di un progetto ambizioso, che si concluderà solo nel 2020: i modelli in questione sono diverse migliaia.

Nel frattempo, la nostra iniziativa nei confronti dei rischi di mercato si estrinseca attraverso il regolare impegno di vigilanza: analisi mirate di strumenti finanziari a valore equo presso banche selezionate, ispezioni in loco per garantire la corretta classificazione degli strumenti da un punto di vista contabile, verifica dell'adeguato funzionamento delle strutture interne preposte al controllo dei rischi. La metodologia SREP, di cui ho parlato, ne tiene conto. Il tema del controllo dei rischi di mercato, che potrà assumere un’importanza ancora maggiore con la Brexit, è stato inserito fra le nostre priorità di vigilanza per il 2018.

La gestione delle crisi bancarie

Il secondo pilastro dell’unione bancaria risiede, come noto, nel meccanismo di risoluzione per la gestione delle crisi bancarie.

Nella crisi finanziaria, l’assistenza fornita dai governi al settore bancario è stata molto elevata. La Commissione europea stima che l’importo complessivo degli aiuti di stato accordati per la ricapitalizzazione delle banche dell’area euro nel periodo 2008-2015 sia stato superiore a 650 miliardi di euro, o circa il 6% del PIL, di cui circa metà effettivamente utilizzato (includendo anche le garanzie, gli ammontari sono molto superiori)[9]. In alcuni paesi, come la Spagna, l’Irlanda e la Germania, esso è stato più elevato della media.

Sia pure in misura diversa, in tutti i paesi interessati dalla crisi le preoccupazioni per i rischi sopportati dai contribuenti per le crisi bancarie sono aumentate. Le riforme attuate da allora, a livello non solo europeo ma mondiale, hanno risposto a questa preoccupazione spostando l’onere dei salvataggi dai contribuenti alle banche stesse, in particolare sui loro azionisti e creditori.

Il quadro di riferimento europeo è fornito dalla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), incorporata nell’ordinamento italiano con legge di recepimento. Alcune norme sono anche contenute nel Regolamento del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU), direttamente applicabile negli Stati membri. Inoltre, già nel 2013 la Commissione aveva emanato linee guida per la concessione di aiuti di Stato alle banche, che si applicano quando non sussistano i presupposti per la risoluzione.

Questa normativa disciplina l’intera fase di gestione delle crisi. Mi limito a sottolineare e commentare alcuni punti.

Quando il dissesto di una banca è ritenuto inevitabile, la BRRD impone all’autorità di vigilanza di dichiararne il dissesto (failing or likely to fail, FOLTF). La decisione spetta alla BCE per le banche da essa vigilate direttamente. La BCE ha assunto questa decisione quest’anno per la prima volta in tre casi, per il Banco Popular in Spagna, e in Italia per le due banche venete. Successivamente, è compito del MRU decidere se avviare la risoluzione. In caso contrario, interviene la procedura di liquidazione ordinaria.

La Commissione europea ha un ruolo attivo in tutti i casi in cui intervengano aiuti di Stato. In questo caso si prevede di norma il coinvolgimento dei creditori (bail in), in misura stabilita dalla legge. Se la risoluzione viene evitata, l’aiuto di Stato impone comunque la previa condivisione degli oneri, limitata agli azionisti e ai creditori subordinati (burden sharing).

Sia la Direttiva sia la normativa sugli aiuti di Stato prevedono salvaguardie per prevenire instabilità finanziaria o altri effetti sproporzionati. La più nota è la ricapitalizzazione precauzionale, applicata quest’anno al Monte dei Paschi di Siena. I fondi pubblici usabili sono stimati con una prova di stress e non possono essere utilizzati per coprire perdite realizzate o già previste.

Vorrei condividere qualche riflessione suggerita dall’esperienza recente.

  • La legge impone alla vigilanza di dichiarare il dissesto nel caso in cui la banca prevedibilmente non possa fare fronte ai suoi impegni. Questo può avvenire o perché il capitale scende al di sotto dei minimi regolamentari, ovvero per una carenza di liquidità legata ad esempio a una fuga di depositi. Tipicamente, la tempistica è molto rapida nella fase finale in caso di fuga di depositi. È cruciale, ma anche difficile, determinare il momento dell’intervento. Esso non deve avvenire né troppo presto (poiché va data alla banca ogni ragionevole possibilità di riprendersi) né troppo tardi (per evitare di favorire taluni creditori a scapito di altri).
  • Da un punto di vista operativo, le procedure di intervento quest’anno hanno funzionato, smentendo le previsioni pessimistiche di alcuni osservatori. Le autorità coinvolte (BCE, Commissione, autorità di risoluzione, soggetti nazionali) sono state in grado di coordinarsi adeguatamente, anche nell’arco di ore e durante la notte.
  • Le esperienze di quest’anno hanno ridimensionato in qualche misura i timori legati alla possibilità di rischi sistemici. In diverse occasioni abbiamo osservato che alla perdita di fiducia da parte di depositanti e investitori nei confronti di banche considerate deboli si accompagnava un rafforzamento, non un indebolimento, delle banche concorrenti. Questa indicazione, pur parziale e limitata ai casi in questione, è importante perché indica che il mercato è stato in grado di distinguere fra istituti di diversa solidità, evitando il panico.
  • Le stesse esperienze hanno però anche messo in luce fragilità risultanti da un assetto regolamentare incompleto. Oltre all’assenza di un meccanismo europeo di tutela dei depositi, tante volte sollecitato dalla BCE, va ribadita l’insufficienza del fondo di risoluzione europeo, tuttora privo di un prestatore di ultima istanza, e la frammentarietà del quadro normativo. La presenza di regole sugli aiuti di stato e di modalità di risoluzione emanate in tempi diversi e non coordinate ha determinato risultati apparentemente contradittori, come ad esempio il fatto che banche vigilate in Europa vengono liquidate con procedura e risorse nazionali, o che una procedura di liquidazione possa risultare più favorevole di una di risoluzione per i creditori coinvolti.
  • Con riferimento alla condivisione dei rischi bancari nelle nuove regole, non possono essere sottovalutati i timori legati al fatto che strumenti finanziari rischiosi sono stati sottoscritti da investitori retail privi di preparazione adeguata in diversi paesi dell’area dell’euro. Gli ammontari in essere, pur ridottisi, sono ancora consistenti in alcuni paesi, fra cui soprattutto l’Italia. È importante che le banche interessate si attivino per verificare le effettive consistenze e favorirne se possibile la ricollocazione presso investitori professionali. Poiché la presenza di tali titoli nei portafogli di investitori meno preparati può oggettivamente ostacolare la risolvibilità di taluni intermediari, anche le autorità sono interessate al problema e possono svolgere un’opportuna opera di stimolo e coordinamento.

Collaborazione fra BCE e autorità di vigilanza sui mercati

Un punto sollevato da questa Commissione riguarda i rapporti di collaborazione e di informazione fra l’autorità di vigilanza sulle banche e quella di vigilanza sui mercati.

A livello europeo, la legislazione comprende una direttiva, la Market Abuse Directive, e un regolamento, la Market Abuse Regulation, entrambi emanati nel 2014. Quest’ultima ha forza di legge sui soggetti coinvolti senza bisogno di recepimento nazionale.

Il regolamento definisce il concetto di “informazioni interne” (inside information); si tratta di informazioni di natura precisa, riguardanti gli emittenti di titoli quotati, che, se divulgate, possono avere un effetto significativo sulle quotazioni di prodotti finanziari. Il regolamento sancisce il principio che la responsabilità di dare al pubblico tali informazioni, al fine di prevenire abusi di mercato, spetta ai soggetti emittenti.

Dopo l’istituzione della vigilanza unica, la BCE e l’ESMA (l’agenzia europea che coordina le autorità nazionali di vigilanza dei mercati) hanno concordato un modello armonizzato di protocollo d’intesa europeo, da sottoscrivere fra la BCE e le autorità nazionali. L’Italia ha già aderito a questo protocollo. Si tratta di uno schema di collaborazione relativamente nuovo, ancora in fase di assestamento e di miglioramento.[10]

In futuro, è auspicabile che i rapporti di collaborazione e informazione fra autorità di vigilanza sulle banche e di vigilanza sui mercati divengano più efficaci, sotto l’auspicio dell’ESMA.

Verifica dei criteri di professionalità e onorabilità degli organi

Prima di concludere, vorrei menzionare un ostacolo da noi incontrato, riguardante i poteri della BCE in materia di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di amministrazione in Italia.

Tali poteri sono soggetti ai limiti stringenti derivanti dalla normativa italiana vigente. Sebbene la direttiva sui requisiti di capitale (CRD IV) sia stata recepita dall’ordinamento italiano, le disposizioni in materia di verifica dei requisiti entreranno in vigore solo con l’adozione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Finché tale decreto non sarà stato adottato, i requisiti di professionalità e onorabilità applicabili in Italia saranno di portata molto ridotta. Di conseguenza, l’attuale ambito di applicazione delle verifiche condotte dalla BCE e dalla Banca d’Italia sugli esponenti aziendali italiani risulta limitato.

Una rapida e piena attuazione delle disposizioni di legge favorirebbe una maggiore coerenza di approccio fra l’Italia e il resto dell’unione bancaria.

Vi ringrazio dell’attenzione, e sono a vostra disposizione per domande e commenti.


  1. Articoli 21(3) e 27 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 (“regolamento MVU”).
  2. Carige, MPS, Banco BPM, BPER, Banca Popolare di Sondrio, Credito Emiliano, ICCREA, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit e UBI.
  3. Per esempio, nell’AQR la BCE ha utilizzato una definizione armonizzata delle esposizioni creditizie deteriorate predisposta dall’autorità bancaria europea (EBA). L’analisi è stata condotta sulla base della legislazione vigente, ma la BCE ha compiuto tutti gli sforzi possibili per assicurare la trasparenza e la comparabilità dell’esercizio tra banche e tra paesi diversi.
  4. Si veda nel sito della BCE, “Comprehensive Assessment 2014”.
  5. Nel complesso, venne individuato un fabbisogno di 24,6 miliardi di euro a livello di eurozona, di cui 9,7 miliardi nelle banche italiane. Tenendo conto delle ricapitalizzazioni già fatte nel 2014, interventi aggiuntivi di rafforzamento patrimoniale furono richiesti a 13 banche, per un ammontare totale di 9,4 miliardi di euro (di cui 3,3 miliardi a 4 banche italiane). Per la copertura delle carenze di capitale venne fissato un termine di sei o nove mesi (quest’ultimo per lo scenario avverso). Tutti i dati e altri dettagli sono disponibili sul sito internet della BCE.
  6. Un apposito filone di lavoro è stato dedicato alle posizioni sui mercati finanziari, rivedendo in particolare gli aggiustamenti della valutazione del credito (credit valuation adjustment) sui derivati. Con la prova di stress si è svolto anche un esame dettagliato delle esposizioni al rischio di credito e di mercato che ha richiesto alle banche di effettuare una rivalutazione complessiva dei portafogli di negoziazione.
  7. Si vedano, ad esempio, le analisi di Schivardi, F., E. Sette, and G. Tabellini (2017), “Credit misallocation during the European Financial Crisis”, BIS Working Papers No 669; Osborne, M., Fuertes, A.M. and Milne, A. (2017), “In good times and in bad: Bank capital ratios and lending rates”, International Review of Financial Analysis, Vol. 51, May, pp. 102-112; Buch, C. M. and Prieto, E. (2014), “Do Better Capitalized Banks Lend Less? Long-Run Panel Evidence from Germany”, International Finance, Vol. 17 (1), pp. 1-23 e Kapan, T. and Minoiu, C. (2013), “Balance sheet strength and bank lending during the global financial crisis”, Discussion Papers, No 33, Deutsche Bundesbank.
  8. Per un’analisi recente si veda Balgova, M., Nies, M. and Plekhanov, A. (2016), “The economic impact of reducing non-performing loans”, EBRD Working Paper No. 193 e
  9. I dati accessibili sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.
  10. Nei tempi recenti, le comunicazioni fra la Consob e BCE sono state frequenti. La BCE si attiene al principio, sancito dalla legge suddetta, che l’informazione scambiata deve essere precisa oltreché rilevante; questa caratteristica non si attaglia, ad esempio, ad analisi parziali o incomplete, che possono essere fuorvianti.
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