Risposte alle domande più frequenti...
... sul Meccanismo di vigilanza unico
Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è un nuovo quadro di riferimento per la vigilanza bancaria in Europa. Comprende la BCE e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi dell’UE partecipanti. Le sue principali finalità sono:
- salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo,
- accrescere l’integrazione e la stabilità finanziarie in Europa.
L’MVU rappresenta un’importante pietra miliare nella realizzazione di un’unione bancaria all’interno dell’UE.
Un meccanismo di vigilanza realmente europeo rende più labile il legame tra banche e Stati, contribuendo così a ristabilire la fiducia nel settore bancario in Europa.
La recente crisi finanziaria ha messo in luce la rapidità e la virulenza con cui i problemi del settore finanziario possono trasmettersi da un paese all’altro, specie all’interno di un’unione monetaria, nonché le possibili ricadute dirette per i cittadini di tutti i paesi.
Al di là dei fondamenti giuridici, vi sono diverse ragioni per attribuire alla BCE nuovi compiti di vigilanza bancaria:
- indipendenza - la BCE, in quanto istituzione indipendente in seno all’UE, assicura la conduzione della vigilanza bancaria in una prospettiva europea, attenuando le interazioni negative fra Stati e banche;
- competenza - la BCE ha già maturato esperienza nell’analisi di istituzioni e mercati finanziari. Dispone quindi degli strumenti e, insieme alle autorità di vigilanza nazionali, delle capacità tecniche per assolvere un compito così complesso;
- separazione delle funzioni - i principi organizzativi definiti negli atti giuridici di riferimento assicurano che la BCE conduca la vigilanza separatamente dalla politica monetaria.
Il regolamento quadro sull’MVU definisce la struttura giuridica per la cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali, ossia le autorità nazionali competenti (ANC), nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico; inoltre, disciplina le relazioni tra la BCE e tali autorità nazionali e contempla disposizioni applicabili direttamente alle banche.
È stata predisposta una serie di disposizioni sulla responsabilità affinché la BCE dia conto del proprio dell’operato relativamente alle funzioni di vigilanza. Tali disposizioni prevedono:
- la presentazione di relazioni periodiche al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE, alla Commissione europea, all’Eurogruppo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti,
- lo svolgimento dell’audit da parte della Corte dei conti europea,
- il controllo giuridico da parte della Corte di giustizia dell’UE.
Gli aspetti pratici dell’esercizio della responsabilità democratica sono oggetto dell’Accordo interistituzionale tra la BCE e il Parlamento europeo e di un memorandum d’intesa tra la BCE e il Consiglio dell’UE.
Responsabilità per il proprio operato
I compiti di vigilanza e quelli di politica monetaria sono assolti in maniera indipendente e gli organi decisionali della BCE discutono le questioni inerenti le due materie in riunioni distinte.
Inoltre, per scongiurare potenziali conflitti di interesse, vi è una separazione organizzativa dei membri del personale che prestano un contributo diretto alle funzioni di politica monetaria.
... sui lavori preparatori
Il Meccanismo di vigilanza unico è divenuto operativo il 4 novembre 2014.
Conclusi i negoziati con il Parlamento europeo, il 15 ottobre 2013 il Consiglio dell’UE ha adottato formalmente il regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico, entrato in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento prevede che l’MVU raggiunga la piena operatività entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Sono state costituite e integrate nell’assetto complessivo nuove strutture organizzative. Inoltre, sono state definite le procedure interne ed è stato assunto il personale aggiuntivo necessario all’espletamento dei nuovi compiti.
La valutazione approfondita ha rappresentato un “controllo sullo stato di salute finanziaria” delle banche significative situate nell’area dell’euro e nei paesi partecipanti. Poggiava su due pilastri complementari:
- un esame della qualità degli attivi,
- una prova di stress.
- trasparenza - assicurare a tutte le parti interessate l’accesso a informazioni sulle condizioni delle banche;
- correzione - sottoporre le problematiche individuate a interventi correttivi, ove necessario;
- rafforzamento della fiducia - fornire a tutte le parti interessate assicurazione sulla fondamentale solidità e affidabilità delle banche.
L’esercizio, che ha avuto inizio nell’ottobre 2013 ed è stato condotto sulle 130 maggiori banche dell’area per un periodo di 12 mesi, ha segnato un passo importante verso la realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico. Si prefiggeva tre obiettivi principali: Valutazione approfondita
... sulla vigilanza bancaria
A partire dal novembre 2014 la BCE ha la competenza esclusiva per i principali compiti connessi alla vigilanza prudenziale delle banche. È sua prerogativa, fra le altre cose:
- concedere/revocare l’autorizzazione all’attività di tutte le banche nei paesi partecipanti,
- valutare l’acquisto e la cessione di partecipazioni in enti creditizi,
- assicurare la conformità a tutti i requisiti prudenziali stabiliti dalla normativa bancaria dell’UE e, ove necessario, imporre alle banche requisiti prudenziali più stringenti per salvaguardare la stabilità finanziaria.
Paesi dell’area dell’euro
I paesi appartenenti all’area dell’euro vi partecipano automaticamente.
Cooperazione stretta con paesi non appartenenti all’area dell’euro
Anche gli Stati membri dell’UE che non utilizzano l’euro possono decidere di partecipare al Meccanismo di vigilanza unico attraverso l’instaurazione di una “cooperazione stretta” tra le rispettive autorità di vigilanza e la BCE.
Cooperazione con paesi non partecipanti all’MVU
La BCE può sottoscrivere memoranda d’intesa con le autorità di vigilanza nazionali dei paesi non partecipanti dell’UE e di quelli esterni all’UE per definire le modalità della cooperazione nell’assolvimento dei compiti di vigilanza.
I gruppi bancari comprendenti singoli banche contano ognuno come un unico ente creditizio.
Vigilanza diretta
La BCE effettua la vigilanza diretta su 111 enti creditizi significativi, che rappresentano quasi l’82% degli attivi bancari totali nei paesi partecipanti.
Vigilanza indiretta
La BCE sottopone a vigilanza indiretta le banche meno significative dei paesi partecipanti, pari a circa 2.600. Può però decidere in ogni momento di assumere la vigilanza diretta di un qualsiasi ente creditizio per assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
Elenco delle banche soggette a vigilanza direttaPer classificare una banca come significativa vengono considerati i seguenti fattori:
- le sue dimensioni,
- l’importanza per l’economia del paese in cui è ubicata o per l’UE nel suo insieme,
- la significatività delle attività svolte a livello transfrontaliero,
- il fatto che sia stata richiesta o ricevuta assistenza finanziaria diretta nel quadro del Meccanismo europeo di stabilità o della European Financial Stability Facility.
Per ciascun paese partecipante ricadono, in genere, sotto la vigilanza diretta della BCE almeno le tre banche più significative, indipendentemente dalle loro dimensioni in termini assoluti.
La BCE incoraggia a segnalarle qualsiasi sospetta violazione delle disposizioni dell’UE afferenti le proprie funzioni di vigilanza commessa da banche vigilate, autorità di vigilanza nazionali o dalla stessa BCE. Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza.
Segnalare una violazione
Restano di competenza delle autorità nazionali compiti quali la tutela dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro. Le violazioni delle norme giuridiche su tali materie vanno segnalate all’autorità di vigilanza nazionale.
Autorità nazionali incaricate della protezione dei consumatori
... sugli aspetti organizzativi
Consiglio di vigilanza
Per assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e quelle di politica monetaria, la pianificazione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza della BCE sono affidati al Consiglio di vigilanza, incaricato fra l’altro di proporre progetti di decisione per adozione da parte del Consiglio direttivo della BCE.
Nuove aree operative
La realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico ha reso necessarie alcune modifiche alla struttura organizzativa della BCE, fra cui la creazione di nuove aree operative. A tal fine, sono stati costituiti quattro Direzioni Generali e un Segretariato che si occupano esclusivamente della vigilanza bancaria.
Servizi condivisi
Offrono un sostegno aggiuntivo all’MVU le funzioni e i servizi della BCE già esistenti, quali i servizi informatici, di gestione delle risorse umane, di bilancio, statistici, di comunicazione, legali e amministrativi.
Struttura organizzativa della BCE
Il Consiglio di vigilanza, assistito dal Comitato direttivo, pianifica e svolge i compiti di vigilanza della BCE, conducendo fra l’altro i lavori preparatori e sottoponendo progetti di decisione al Consiglio direttivo della BCE, principale organo decisionale di quest’ultima. Qualora il Consiglio direttivo non sollevi obiezioni a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza, il documento si considera adottato. La vigilanza giornaliera degli enti creditizi significativi è affidata ai Gruppi di vigilanza congiunti (GVC).
Processo decisionale
Composizione
I Gruppi di vigilanza congiunti (GVC) costituiscono una delle principali forme di cooperazione tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali. Per ciascuna banca significativa è stato creato un gruppo che riunisce esperti delle autorità nazionali coinvolte nella vigilanza della stessa ed esperti della BCE; il gruppo è coordinato dalla BCE con l’ausilio di sub-coordinatori per ciascuna autorità nazionale.
Compiti
I GVC svolgono la vigilanza ordinaria sulle banche significative. Il loro compito principale consiste nell’eseguire l’analisi dei rischi relativa al soggetto o al gruppo sottoposto a vigilanza e nel proporre il programma dei lavori, nonché le azioni di vigilanza adeguate.
Le autorità di vigilanza nazionali, ossia le autorità nazionali competenti (ANC), lavorano in stretto raccordo con la BCE, predisponendone le decisioni e attuandole dopo l’adozione. Inoltre, esercitano la vigilanza diretta sulle banche meno significative dei paesi partecipanti che non sono sottoposte ad attività diretta di vigilanza da parte della BCE; quest’ultima può però decidere in ogni momento di assumere la vigilanza diretta di un qualsiasi ente creditizio al fine di assicurare l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
Tali autorità nazionali sono inoltre responsabili della tutela dei consumatori e della lotta al riciclaggio di denaro, che esulano dalle competenze di vigilanza della BCE.
... sulla tutela dei consumatori
La BCE esercita la vigilanza bancaria nell’area dell’euro e nei paesi che hanno scelto di parteciparvi. Funzioni quali la tutela dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro non rientrano nelle competenze della BCE e, pertanto, restano in capo alle autorità di vigilanza nazionali.
Per eventuali reclami contro una banca, si invita a contattare direttamente l’ente creditizio interessato oppure a rivolgersi all’autorità preposta alla tutela dei consumatori nel proprio paese.
Autorità nazionali incaricate della tutela dei consumatori
No. In base alle disposizioni giuridiche vigenti la BCE non può divulgare informazioni o dati sulle singole banche soggette a vigilanza.
Regolamento sull’MVU, articolo 27, paragrafo 1
Direttiva sui requisiti patrimoniali IV, articolo 53, paragrafi 1-3
Per ricevere informazioni occorre contattare direttamente la banca in questione.
Il Meccanismo di vigilanza unico ha la facoltà di chiedere un aumento delle riserve detenute dalle banche quale misura precauzionale in caso di difficoltà. Può provvedere alla concessione o alla revoca delle licenze bancarie e, in alcuni casi, imporre sanzioni agli enti creditizi che abbiano commesso violazioni. L’MVU si prefigge di migliorare lo stato di salute delle banche e di accrescerne la tenuta agli shock esterni, come le crisi finanziarie, contribuendo così a preservare la solidità del sistema bancario e la sicurezza dei risparmi.
Per maggiori chiarimenti, si prega di scrivere all’indirizzo info@ecb.europa.eu o di contattare il +49 69 1344 1300.