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Sessant’anni dopo: promuovere l’integrazione europea nell’unione bancaria

Intervento di Ignazio Angeloni, Membro del Consiglio di vigilanza della BCE, presso l’Università Bocconi, Milano, 24 marzo 2017

Ringrazio l’Università Bocconi, la mia alma mater, per avermi invitato a partecipare a questo “Executive Master in Finance”[1]. Tornare qui evoca in me molti ricordi. In queste aule ho imparato le mie prime nozioni di economia; qui ho deciso, a un certo punto degli studi, che nella mia professione avrei voluto occuparmi di politica economica, anche se in realtà non avevo un’idea molto chiara di cosa questo significasse. Ancor meno mi aspettavo, all’epoca, che per una parte della mia vita professionale i confini rilevanti non sarebbero stati quelli dell’Italia, ma quelli dell’Europa. Nel 1977, quando mi laureai alla Bocconi e partii per gli Stati Uniti per proseguire gli studi, il progetto di una moneta comune europea non era attuale; il Piano Werner era stato accantonato, le valute europee fluttuavano e solo alcune di esse mantenevano un legame con il marco tedesco nel cosiddetto “serpente monetario”. La lira aveva subìto una drammatica svalutazione solo l’anno prima.

Gli esordi

Eppure l’integrazione europea (o meglio, dell’Europa da questa parte della “cortina di ferro”) era già una realtà da almeno vent’anni, ossia dalla firma del Trattato di Roma, di cui domani si celebra il 60° anniversario. Il Trattato di Roma è stato l’inizio del nostro percorso comune europeo. Il suo traguardo principale – una coesistenza pacifica, con libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali – è stato raggiunto gradualmente nell’arco di molti anni: riducendo i dazi, eliminando le altre barriere commerciali, incoraggiando la concorrenza, liberalizzando i capitali, favorendo la circolazione di lavoratori e studenti oltre frontiera. La diplomazia e il compromesso, insieme a tutto ciò che i detrattori definiscono oggi con il termine fuorviante di “burocrazia”, hanno preso il posto delle armi, dopo secoli di conflitti. Il progetto europeo conteneva una promessa di pace, che è stata mantenuta.

Il secondo passo nel progetto di integrazione è arrivato, molti anni dopo, con l’Atto unico europeo. Nel 1985 un documento della Commissione individuava i principali ostacoli alla realizzazione di un autentico mercato unico[2]. Sulla scorta di quest’analisi, l’Atto stipulava che le barriere non tariffarie sarebbero state rimosse per arrivare a un vero mercato unico entro la fine del 1992. Il passaporto europeo per l’offerta di servizi finanziari, la licenza bancaria unica e il principio del “mutuo riconoscimento” (introdotto dalla Corte di giustizia europea nel 1979) risalgono a quel periodo. Erano i fondamenti di ciò che sarebbe poi diventata l’unione bancaria.

Il terzo passo fondamentale, l’unione monetaria, si delineava in quel periodo come uno strumento per rafforzare il mercato unico. L’idea di una moneta unica europea non era nuova: avanzata per la prima volta da Gustav Stresemann nel 1929, è riaffiorata nel dopoguerra, senza mai trovare condizioni propizie o sostegno sufficiente per la sua attuazione. Nel 1988 un comitato guidato da Jacques Delors veniva incaricato di elaborare un piano per la sua realizzazione. Il piano proposto dal comitato riprendeva i tratti fondamentali del Piano Werner, ma diversamente da quest’ultimo divenne realtà, le sue linee fondamentali andando a confluire del Trattato di Maastricht firmato nel 1992. Il Trattato fissava al 1998 il termine per la creazione della moneta unica. Benché poi modificato dai trattati di Amsterdam, Nizza e Lisbona, i cardini del Trattato di Maastricht sono rimasti sostanzialmente immutati.

L’unione monetaria ha gettato il seme del quarto passo fondamentale dell’integrazione europea. In uno degli articoli il Trattato sancisce che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione [...], può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.”[3] Questa clausola era un compromesso tra due diverse visioni: una che presupponeva un legame intrinseco fra politica monetaria e bancaria, l’altra che ne coglieva invece le differenze e i potenziali conflitti. Soprattutto con il senno di poi, il motivo di fondo per coinvolgere la banca centrale nella vigilanza appare evidente: affinché la moneta unica funzioni in maniera adeguata e trasmetta gli impulsi di politica monetaria in modo ordinato in tutta l’area, i mercati bancari non devono essere frammentati entro confini nazionali. Per ovviare a questo problema, sono necessari un’autorità di vigilanza unica, una rete di sicurezza unica e un corpus unico di norme per il settore bancario.

La Vigilanza bancaria della BCE nell’unione bancaria

Malgrado questa logica, ci sono voluti altri vent’anni e una grave crisi finanziaria europea e globale per assistere alla nascita dell’“unione bancaria”. Le circostanze che vi hanno contribuito sono state del tutto particolari.

Per molto tempo si è ritenuto che il disallineamento tra sfera nazionale della vigilanza e natura transnazionale della finanza potesse essere gestito con efficacia mediante il coordinamento fra autorità di vigilanza. Questa linea di pensiero minimizzava anche le conseguenze della discrepanza fra la politica monetaria sovranazionale della BCE e la portata nazionale del principale canale di trasmissione di questa politica, ossia le banche.

La crisi ha messo in luce le carenze di questa linea di pensiero. Anzitutto, ha evidenziato l’esistenza di canali di trasmissione internazionali nell’area dell’euro, che non potevano essere controllati adeguatamente da una moltitudine di autorità separate, sia pure supportate da accordi di cooperazione e di scambio di informazioni. Inoltre, l’interazione fra vigilanze e politiche di bilancio nazionali – anche qui malgrado gli accordi di cooperazione esistenti – creava in alcuni dei paesi più deboli dell’unione monetaria tensioni capaci di compromettere la stabilità bancaria e la solvibilità dei paesi, in definitiva minacciando l’integrazione finanziaria dell’area e persino la coesione della moneta unica.

Nel giugno 2012 i capi di Stato o di governo dei paesi dell’area dell’euro hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta per un meccanismo di vigilanza unico, l’MVU (l’acronimo usato per denominare la vigilanza bancaria europea). Nel comunicato originale non si menzionava in modo esplicito l’unione bancaria, né gli altri suoi “pilastri”; ci si riferiva però in modo implicito al fatto che la vigilanza era un presupposto per dare una dimensione europea anche ad altri elementi dell’architettura bancaria, in particolare la gestione delle crisi. Ad oggi, questi altri elementi sono stati costruiti solo in parte. L’autorità di risoluzione unica è stata istituita nel 2015 e ha assunto appieno le sue competenze nel 2016. Per contro, non esiste un sistema unico di assicurazione dei depositi, benché riconosciuto parte integrante di questo edificio[4], e non è stato neppure stabilito un calendario per la sua realizzazione.

I legislatori europei hanno assegnato due obiettivi alla vigilanza BCE: 1) la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e 2) la stabilità del sistema finanziario nell’Unione e negli Stati membri. L’integrazione finanziaria non è indicata esplicitamente come obiettivo, ma è menzionata come obiettivo indiretto nel preambolo del regolamento istitutivo dell’MVU[5].

La Vigilanza bancaria opera presso la BCE da poco più di due anni. I risultati raggiunti in questo breve tempo sono considerevoli. Partendo dalle risorse e dall’organizzazione, la BCE può contare oggi su uno staff altamente competente, selezionato nel settore privato e presso le autorità nazionali. Gran parte del personale è impegnato nei cosiddetti gruppi di vigilanza congiunti, i GVC, ciascuno incaricato della vigilanza su un gruppo bancario. I GVC comprendono personale della BCE, con funzioni di coordinamento, ed esperti nazionali, che hanno maturato anni di esperienza nella vigilanza delle banche del loro paese. La presenza di diverse nazionalità nei GVC mira a evitare il rischio di condizionamenti di parte. Il resto del personale è impegnato perlopiù nelle funzioni della vigilanza orizzontale – analisi dei rischi, assicurazione della qualità, gestione delle crisi, normativa e politiche di vigilanza – responsabile in particolare di assicurare la parità di trattamento fra banche e fra paesi. Anche in questo caso, le unità orizzontali sono strutturate in modo da combinare molteplici competenze, esperienze e nazionalità.

Il Consiglio di vigilanza, che prepara le decisioni, è un organo decisionale coeso ed efficace. Oltre a Presidente e Vicepresidente, il Consiglio è composto da quattro rappresentanti della BCE; io ho il privilegio di essere uno di loro. Gli altri 19 membri sono nominati dalle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti e ciascuno dispone di un voto. L’indipendenza dei suoi membri è sancita giuridicamente; non possono sollecitare né ricevere istruzioni dall’esterno (comprese, per i membri nazionali, le autorità di appartenenza) e sono tenuti per statuto a servire l’interesse di tutta l’Unione.

Prima di illustrare alcuni fra i problemi più attuali, vorrei menzionare due importanti risultati conseguiti nei primi due anni.

Il primo è lo SREP, il Supervisory Review and Evaluation Process, la metodologia che usiamo per misurare la rischiosità delle banche e determinare i requisiti patrimoniali (secondo pilastro) e gli altri requisiti prudenziali. Nello SREP si analizzano i principali fattori di rischio rilevanti per ogni banca, combinandoli in un giudizio sintetico espresso in punteggi numerici. L’analisi dei rischi si basa in parte su dati, in parte su valutazioni soggettive degli esperti di vigilanza, e attinge da tre principali fonti di informazione: il GVC, le stesse banche e gli esiti delle prove di stress. Abbiamo sviluppato questo sistema ex novo, ispirandoci alle migliori prassi internazionali, e lo abbiamo applicato per la prima volta nel 2015. Lo SREP ha un’importanza centrale nell’assicurare una vigilanza di qualità elevata, parità di trattamento, coerenza e trasparenza delle decisioni.

Il secondo risultato è l’armonizzazione delle opzioni e delle discrezionalità regolamentari previste dal diritto bancario europeo, che abbiamo ultimato a fine 2016. Con questo progetto tutte le 19 autorità nazionali di vigilanza dell’area hanno concordato come applicare i margini di flessibilità loro concessi, prima dell’istituzione dell’MVU, in modo armonizzato.

Le sfide attuali

Tre sono le sfide più importanti[6] che le banche e le autorità di vigilanza si trovano ad affrontare nella fase attuale.

Le sfide derivanti dagli andamenti economici

Una prima sfida risiede nell’interazione fra le condizioni macro-economiche e i modelli di business delle banche. Poiché i margini di interesse pesano per oltre metà del reddito totale delle principali banche dell’area dell’euro, il lungo periodo di tassi bassi ha pesato negativamente e in modo significativo sulla loro redditività. L’impatto è stato differenziato fra le banche, in relazione alle strutture dei loro bilanci e alla diversa capacità di adeguarsi al nuovo contesto.

Riguardo ai bilanci bancari, la nostra analisi suggerisce che le misure non convenzionali di politica monetaria messe in atto dalla BCE hanno avuto un impatto positivo, tramite canali di varia natura che hanno nel complesso compensato quello esercitato dal calo degli interessi netti[7]. È pur vero che il calo dei costi della provvista non ha compensato appieno il minore reddito da interessi attivi, poiché i tassi sui depositi sono stati tendenzialmente “vischiosi” verso il basso. Le banche hanno però beneficiato delle plusvalenze sui titoli di Stato, del maggior volume dell’intermediazione finanziaria, della migliore qualità del credito e anche, indirettamente, delle più favorevoli prospettive economiche generali indotte dall’allentamento monetario.

Riguardo alla capacità di adeguamento delle banche, le nostre evidenze mostrano che negli ultimi anni alcuni enti creditizi hanno costantemente registrato risultati migliori rispetto ad altri in termini di redditività[8]. L’aspetto più evidente che le banche con le migliori performance hanno in comune è l’efficienza dal lato dei costi. Il rapporto costo/reddito delle grandi banche dell’area dell’euro è pari in media al 65%, ma vi è un divario molto accentuato fra performance migliore e performance peggiore. Questo suggerisce che vi sia ancora margine di miglioramento, da questo lato, per molte banche.

Guardando al futuro, la prospettiva di una normalizzazione dei tassi di interesse porterà benefici, ma anche rischi, in relazione alla sua rapidità e al grado di preparazione delle banche. Le banche orientate al dettaglio potranno attendersi maggiori entrate dall’intermediazione tradizionale, ma questi effetti potranno richiedere tempo per manifestarsi. Prima che le banche siano in grado di beneficiare di sviluppi positivi dal lato dell’attivo, si potrebbero concretizzare maggiori costi di provvista. Le banche inoltre potrebbero trovarsi a fronteggiare un maggior rischio di mercato a fronte della riduzione del rischio di credito.

A questo riguardo, la BCE è ora impegnata in due esercizi. Il primo è un’analisi orizzontale sui modelli imprenditoriali e sulle determinanti della redditività delle banche, esaminando anche i rischi per tali modelli derivanti dalla tecnofinanza, la “FinTech”, e dalla concorrenza del settore non bancario. In tale contesto la BCE analizza e valuta la coerenza dei modelli di business delle banche rispetto ai loro obiettivi dichiarati. La vigilanza non impone né prescrive alcun modello; questa scelta spetta agli azionisti e al management. In secondo luogo, la prova di stress del 2017 per le banche soggette alla nostra vigilanza sarà incentrata sul rischio di interesse nel banking book; cercheremo di analizzare come diversi shock nei tassi di interesse incidano sulle attività e sulle passività bancarie valutate al costo ammortizzato. Gli esiti dell’esercizio confluiranno nella valutazione annuale sui livelli di capitale che le banche devono detenere (SREP 2017), in particolare nella valutazione dei cosiddetti requisiti e orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 “Requirement” e Pillar 2 “Guidance”).

Le sfide derivanti dalle vulnerabilità di bilancio

Una seconda categoria di sfide è legata alle perduranti vulnerabilità nei bilanci delle banche, con riferimento sia al rischio di credito sia a quello di mercato.

Quanto al rischio di credito, il problema principale consiste nei crediti deteriorati (non performing loans, NPL). Gli NPL, in parte eredità della recessione, sono l’onere principale gravante sul sistema bancario europeo post-crisi. Nell’area dell’euro i volumi di NPL sono molto elevati: in termini lordi ammontano a circa 900 miliardi di euro (dati del terzo trimestre 2016), ossia il 6,6% delle esposizioni totali, mentre al netto degli accantonamenti sono pari al 3,6%. Il problema interessa soprattutto certi paesi[9], alcuni dei quali sono caratterizzati anche da una maggiore debolezza dell’economia e della finanza pubblica. Questi paesi sono quindi relativamente più esposti a eventuali interazioni negative tra bilanci pubblici e vulnerabilità delle banche. Si è osservato un modesto miglioramento di recente: le consistenze di NPL sono scese di 66 miliardi di euro, nei dodici mesi terminanti al terzo trimestre del 2016.

La BCE ha affrontato il problema in più fasi: a un’indagine conoscitiva ha fatto seguito una consultazione pubblica; questa settimana, a conclusione del processo, abbiamo pubblicato le linee guida per le banche sulla gestione degli NPL, documento che indica alle banche strategia, governance e gestione dei processi di risoluzione dei crediti deteriorati[10]. Le linee guida promuovono la coerenza nella rilevazione, nella determinazione degli accantonamenti e nell’informativa in materia di NPL. Si chiede inoltre alle banche di definire e attuare politiche interne per la riduzione degli NPL sulla base di obiettivi quantitativi. I GVC hanno già iniziato a interagire con le banche su questi temi. Sappiamo che occorre tempo per la dismissione degli NPL, e che può essere necessario trovare un compromesso fra tempi di dismissione e valori di recupero; ma siamo anche convinti che rimandare il risanamento dei bilanci farebbe indebitamente protrarre le fragilità delle banche, con potenziali danni per l’economia. Molte ricerche confermano questi effetti in diversi paesi[11].

Per quanto riguarda il rischio di mercato, conduciamo l’attività di vigilanza da diverse prospettive. Nello SREP il rischio di mercato rientra nella valutazione dei rischi di capitale, per cui i livelli di rischio e i relativi presidi di controllo sono analizzati tramite una combinazione di misure quantitative e giudizio di vigilanza. I rischi di mercato sono analizzati anche negli stress test, in particolare mediante la misurazione della sensibilità delle posizioni bancarie valutate al fair value alle variazioni del livello generale e della struttura dei tassi di interesse. Ad esempio, nello stress test condotto nel 2016 l’impatto dei rischi di mercato nello scenario avverso è stato molto significativo, perfino marginalmente superiore a quello dei rischi di credito. In sede ispettiva valutiamo inoltre i sistemi interni delle banche per il controllo dei rischi e verifichiamo la corretta classificazione delle attività e delle passività contabilizzate al fair value.

Di recente, l’attenzione degli analisti di mercato si è concentrata in particolare sulle cosiddette “posizioni di terzo livello”, vale a dire attività e passività il cui prezzo, in assenza di un mercato attivo e di prezzi osservabili, viene determinato mediante i modelli interni. In un campione ampio, composto dalla maggior parte degli enti significativi dell’area dell’euro, le attività di terzo livello ammontano a circa 160 miliardi di euro – il 15% del CET1 (Common Equity Tier 1) a fine 2016. Questo ammontare è composto per circa 50 miliardi da strumenti di equity, per un ammontare circa uguale da derivati, mentre la parte rimanente è divisa pressoché equamente fra strumenti di debito e prestiti. Alle attività corrispondono passività in misura pressoché equivalente. Queste esposizioni sono modeste in termini aggregati, circa l’1% delle esposizioni totali delle banche significative dell’area dell’euro, ma più cospicue in alcuni paesi e per alcune banche. Dato che una loro valutazione è resa difficile dalla carenza di liquidità, il loro impatto potenziale in termini di rischi va interpretato con cautela. È importante rilevare che le attività di terzo livello non possono essere considerate “tossiche” di per sé e non devono essere assimilate alle esposizioni deteriorate; ad esempio un prestito ipotecario, se valutato al fair value, sarebbe probabilmente classificato come un’attività di terzo livello. Il nodo centrale per l’autorità di vigilanza è comprendere se sia affidabile il modello per la determinazione del prezzo alla base della loro valutazione al fair value.

Le posizioni di secondo livello sono costituite da attività e passività i cui prezzi, in assenza di un mercato attivo, sono osservabili in parte o indirettamente. Tali posizioni sono molto più cospicue: maggiori di circa 20 volte rispetto alle attività di terzo livello e di una volta e mezzo rispetto alle attività di primo livello. Anche in questo caso, ad attività corrispondono consistenze analoghe di passività. Malgrado i volumi piuttosto elevati, la loro valutazione è facilitata dalla presenza, in linea di principio, di prezzi osservabili indirettamente. Molte di queste posizioni consistono di strumenti “plain vanilla”.

Una parte cospicua delle operazioni di secondo e terzo livello è compiuta dalle banche a fini di finanziamento o per aiutare la clientela a coprire o diversificare i rischi.

La Vigilanza bancaria della BCE ha avviato un importante progetto di analisi mirata dei modelli interni denominato TRIM (targeted review of internal models), che contribuirà anche a far luce su queste fonti dei rischi di mercato. La TRIM è un progetto che prevede un impiego intensivo di risorse e un numero elevato di ispezioni; si concentra sull’analisi dei modelli interni per il rischio di credito e di mercato e per ognuno di questi può essere necessario un lasso di tempo considerevole. Con l’avanzare del progetto, indagini più mirate su intermediari selezionati possono contribuire a comprendere meglio gli strumenti finanziari valutati al fair value e i rischi inerenti. A questo riguardo la vigilanza agisce anche tramite regolari ispezioni e analisi mirate sui processi di valutazione e controllo dei rischi sugli strumenti valutati al fair value.

Le sfide derivanti dalla regolamentazione

Una terza dimensione della sfida per banche e autorità di vigilanza è connessa ai mutamenti regolamentari in atto. Il quadro legislativo su cui si fonda la vigilanza bancaria comprende il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR), applicato direttamente alle banche, e la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV). Questa legislazione consente margini di flessibilità per le autorità di vigilanza o per gli Stati membri. Inoltre, la direttiva deve essere recepita nell’ordinamento nazionale, il che dà adito a differenze normative fra paesi, impedendo un’effettiva parità di trattamento nell’unione bancaria.

Un esempio importante è costituito dalla verifica dei “requisiti di professionalità e onorabilità” condotta dall’autorità di vigilanza con riguardo ai componenti dell’organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave. L’applicazione della normativa nazionale ha rivelato numerose divergenze nelle prassi di vigilanza tra gli Stati membri, nonostante il livello minimo di armonizzazione offerto dalla CRD IV. La BCE ha elaborato una policy per svolgere la vigilanza sui requisiti di professionalità e onorabilità in maniera più armonizzata e coerente, in conformità del quadro giuridico vigente. Allo stato attuale, tuttavia, vi è un limite ai risultati che questa iniziativa può conseguire, dato che non tutti i paesi hanno pienamente recepito la CRD IV, mentre altri l’hanno recepita in modo disomogeneo. La BCE auspica non solo un completo recepimento della CRD IV da parte di tutti gli Stati membri, ma anche un ulteriore allineamento delle norme di recepimento, affinché le valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità avvengano secondo parametri comuni.

Avviata dalla Commissione a novembre 2016, l’attuale revisione del CRR e della CRD IV (la prima revisione della legislazione bancaria europea dall’inizio dell’unione bancaria) offre l’opportunità di affrontare la questione della parità di trattamento. Le proposte della Commissione sono ora al vaglio del Consiglio europeo e saranno in seguito esaminate dal Parlamento europeo. La BCE intrattiene un intenso dialogo con la Commissione per assicurare che la revisione sia un’occasione per rafforzare l’azione di vigilanza. La BCE pubblicherà, a tempo debito, un parere ufficiale in merito alle proposte.

Conclusioni

Prima di concludere vorrei soffermarmi brevemente su un dibattito emerso di recente in Italia, in merito all’imparzialità della vigilanza della BCE. Si è ipotizzato che essa sia prevenuta nei confronti di alcuni modelli di business o, peggio, che possa essere stata deliberatamente troppo severa nei confronti di alcune banche o averne favorito altre in base alla nazionalità.

Questi sospetti possono derivare anche da un’incompleta informazione su come opera la vigilanza. Le sue decisioni sono sottoposte a tre fasi, tre distinte procedure complesse e articolate, ciascuna delle quali prevede precise tutele contro questi rischi.

La prima si svolge sul piano analitico. Tutte le analisi su singole banche sono vagliate a due livelli: verticale, da parte dei gruppi specializzati su ciascuna banca, e orizzontale, dalle strutture che ho già menzionato. Questa fase utilizza competenze e prospettive diverse e coinvolge molte persone. Nei casi più difficili, il processo decisionale è completato da un’ispezione, condotta da esperti con esperienze e nazionalità differenti, al fine di garantire la necessaria pluralità. Questa impostazione dell’analisi offre una prima tutela contro condizionamenti di parte.

La seconda fase si svolge sul piano decisionale. Le analisi e le proposte sono trasmesse al Consiglio di vigilanza, che come ho descritto prima ha una composizione mista (BCE e nazionale). Ciascun membro del Consiglio, a sua volta, è assistito da professionisti (della BCE e della rispettiva autorità nazionale) che si occupano tra l’altro di verificare le proposte portate alla decisione. Riunioni preparatorie e consultazioni hanno luogo a tutti i livelli prima delle riunioni del Consiglio di vigilanza, il che può consentire modifiche nelle proposte di decisione. Infine, le proposte sono discusse approfonditamente dal Consiglio e votate a maggioranza semplice. Le decisioni del Consiglio di vigilanza sono poi inoltrate al Consiglio direttivo della BCE, che in base al Trattato ha il potere decisionale definitivo.

La terza e ultima fase si svolge sul piano della responsabilità democratica dell’operato dell’MVU. Nel mondo, poche autorità di vigilanza (o forse nessuna) eguagliano l’MVU sotto questo aspetto. Norme specifiche regolano le modalità con cui la Vigilanza bancaria della BCE rende conto del proprio operato al Parlamento europeo, che comprende legislatori provenienti da tutti i paesi, e al Consiglio dell’UE, che riunisce i rappresentanti degli Stati membri. La Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento riceve regolari resoconti del Consiglio di vigilanza. Sebbene le decisioni su singole banche non siano in genere discusse in queste sedi, non è plausibile che una sistematica mancanza di imparzialità nelle decisioni di vigilanza passi inosservata.

Tenuto conto di questo e anche in base alla mia prospettiva diretta di osservatore interno, respingo con fermezza l’idea che all’interno della vigilanza BCE possa esserci spazio per giudizi deliberatamente condizionati o decisioni di parte.

Detto questo, è evidente che ogni azione umana comporti anche l’eventualità di errori. Il modo migliore per noi (o per qualsiasi altra autorità) di contenere questo rischio, oltre ad adoperarsi per raggiungere standard di qualità sempre più elevati, è agire con trasparenza e considerare positivamente valutazioni e critiche.

Grazie per l’attenzione.


  1. I miei ringraziamenti vanno a Francisco Ramon-Ballester, per avere stilato la versione preliminare dell’intervento, e ad Andrea Zizola, Mikaël Kalfa, Despoina Bakopoulou, Alessandro Santoni, Sharon Finn e Patrick Amis per il prezioso contributo. La responsabilità delle opinioni in esso contenute, nonché degli eventuali errori, rimane esclusivamente mia.
  2. Nel Libro bianco della Commissione si osservava che durante la recessione le barriere non tariffarie si moltiplicavano poiché ogni Stato membro cercava di proteggere quelli che riteneva i propri interessi a breve termine, non solo contro paesi terzi ma anche contro gli altri Stati membri. Inoltre, gli Stati membri cercavano sempre più di proteggere i mercati e le industrie nazionali tramite l’uso dei fondi pubblici per aiutare e tenere in vita imprese economicamente non sostenibili. Cfr. “Il completamento del mercato interno”, Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo (Milano, 28-29 giugno 1985), COM/85/0310 def.
  3. Cfr. Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata), Parte terza – Politiche della Comunità, Titolo VII – Politica economica e monetaria, Capo 2 – Politica monetaria, articolo 105 (GU C 321E del 29.12.2006, pag. 87). Disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu.
  4. Cfr. “Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa” (2015), relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, che propongono l’avvio di un sistema europeo di garanzia dei depositi. Disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en.
  5. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  6. Cfr. anche “Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell’MVU per il 2017”.
  7. Cfr. il riquadro 4 “The ECB’s monetary policy and bank profitability”, Financial Stability Review, BCE, novembre 2016. Disponibile all’indirizzo.
  8. Cfr. “A trans-Atlantic banking divide?”, intervento pronunciato da Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della BCE, alla 19th Annual International Banking Conference, tenutasi a Chicago il 4 novembre 2016 (diapositive della presentazione). Disponibile presso.
  9. In termini di stock, i sistemi bancari di Italia, Francia, Spagna e Grecia presentano i livelli di crediti deteriorati nel complesso più elevati, benché i tassi di copertura differiscano. In termini di rapporto fra NPL (lordi) e prestiti totali, i sistemi bancari di Grecia, Cipro, Portogallo, Italia e Spagna registrano valori a due cifre, sebbene vi siano differenze sostanziali persino in questo gruppo di paesi.
  10. Cfr. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.
  11. Un classico riferimento, tra molti, è Caballero, R.J., Hoshi, T. e Kashyap, A.K., “Zombie lending and depressed restructuring in Japan”, American Economic Review, vol. 98, n. 5, 2007. Cfr. ad esempio Jobst, A., et al., “A Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans”, Staff Discussion Note, n. 15/19, FMI, 24 settembre 2015. Disponibile all’indirizzo www.imf.org.
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