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Prefazione di Christine Lagarde, Presidente della BCE

La crisi finanziaria e quella del debito sovrano hanno messo in luce la rapidità e la forza con cui i problemi del settore bancario possono diffondersi in tutta la nostra unione monetaria, con ripercussioni sull’economia e sui cittadini. Fra le diverse contromisure che perseguivano l’obiettivo di garantire la solidità delle banche e la capacità di tenuta del sistema bancario i responsabili politici hanno previsto l’istituzione della vigilanza bancaria europea, giunta oramai al suo sesto anno di vita.

In questo breve lasso di tempo, la vigilanza bancaria europea si è evoluta trasformandosi da una start‑up in un’istituzione più matura, riconosciuta nel proprio ruolo di autorità rigorosa e coerente. Dal 2014 i rischi sono stati considerevolmente ridotti: le consistenze di crediti deteriorati sono diminuite quasi del 50 per cento e il capitale detenuto dalle banche è aumentato in misura significativa in tutta l’area dell’euro. La gestione dei crediti deteriorati è un ottimo esempio di come l’approccio europeo abbia contribuito a far fronte all’eredità della crisi, che ha colpito molte banche di paesi diversi.

Rendendo le banche più sane, la vigilanza bancaria europea ha altresì fornito sostegno alla politica monetaria. Banche più solide forniscono più credito all’economia, migliorando così la trasmissione della politica monetaria. La vigilanza bancaria europea incoraggia un’assunzione del rischio proficua, ma contrasta l’eccessiva ricerca di rendimento. Così facendo contribuisce a contenere i rischi per la stabilità finanziaria, consentendo all’attuale orientamento di politica monetaria di conseguire la stabilità dei prezzi prevista dal nostro mandato.

Nonostante gli importanti sforzi compiuti negli ultimi anni nell’ambito della vigilanza, nel 2020 si profilano ancora alcune sfide che richiedono azioni più incisive da parte delle banche. La redditività di queste ultime rimane bassa. Se tale circostanza perdurasse, la capacità di tenuta del settore bancario nel suo complesso potrebbe risultare compromessa. Ridurre la capacità in eccesso e le consistenze residue di crediti deteriorati nonché adeguare i modelli di business e gli standard tecnologici all’era digitale sono parte della risposta che va data.

L’altra parte della risposta consiste nel creare un quadro istituzionale adeguato per promuovere un mercato bancario più efficiente e integrato. Il corpus unico di norme europeo, pietra di fondazione dell’unione bancaria, continua a essere frammentato lungo i confini nazionali. Inoltre, mancando uno dei pilastri dell’unione bancaria, vale a dire il sistema europeo di assicurazione dei depositi, l’integrità del mercato bancario unico potrebbe continuare a essere messa in discussione, ostacolando in tal modo l’ulteriore integrazione transfrontaliera.

Vi sono inoltre sfide di più lungo periodo, come il cambiamento climatico, che hanno una portata universale e che nessuno può permettersi di ignorare. I cambiamenti climatici incideranno su tutti gli aspetti dell’economia, compreso il sistema bancario. Si tratta senza dubbio di una questione che dobbiamo quindi affrontare intraprendendo uno sforzo comune, non confinato in singoli paesi, istituzioni o settori.

Intervista introduttiva ad Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza

Lei ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE all’inizio del 2019. Qual è il principale insegnamento che le ha lasciato questo anno di attività e cosa rimane ancora da fare?

L’insegnamento principale è che la vigilanza bancaria europea funziona. L’idea di vigilare sulle banche a livello europeo è sensata e concreta e i pilastri che formano il nostro modello di vigilanza sono solidi. Ma adesso, dopo cinque anni di attività, attraversiamo una fase di transizione, in cui da start‑up ci stiamo muovendo verso una maggiore maturità. Dobbiamo quindi portare a termine i grandi progetti costitutivi e concentrarci sul consolidamento del nostro approccio e della vigilanza basata sul rischio. Nel fare questo ci adopereremo per semplificare ulteriormente i processi in modo da ridurre l’onere sia per le autorità di vigilanza sia per le banche, il che implica anche un maggiore ricorso alle nuove tecnologie. Ci impegneremo per rendere le nostre azioni più trasparenti e prevedibili. Siamo ancora alle prese con un settore bancario che si confronta con la bassa redditività e con un’unione bancaria che è meno integrata di quanto sarebbe necessario; tra i principali compiti che ci siamo prefissi rientra anche l’impegno a far fronte a tali questioni di rilievo.

Perché è necessario rendere più trasparente la vigilanza bancaria europea e come può essere raggiunto questo obiettivo?

Con l’unione bancaria abbiamo introdotto un nuovo modello in tutta l’area dell’euro. La mia impressione è che le banche e gli investitori abbiano ancora difficoltà a comprendere appieno questo nuovo modello. Ciò implica che noi, come autorità di vigilanza, dobbiamo chiarire meglio ciò che facciamo, perché lo facciamo e come, diventando così anche più prevedibili: dopotutto la vigilanza bancaria dovrebbe essere fonte di stabilità, non di sorprese. Il nuovo assetto istituzionale per la gestione delle crisi prevede che gli investitori siano i primi a sopportare le perdite, a differenza di un sistema in cui le banche fanno affidamento su fondi pubblici. Ne consegue che gli investitori devono essere informati meglio circa la posizione delle banche rispetto alle soglie che attivano gli interventi di vigilanza. Il primo passo verso questo obiettivo di maggiore trasparenza è stato mosso a gennaio 2020 quando, per la prima volta in assoluto, abbiamo pubblicato informazioni sulle singole banche riguardanti i requisiti sul capitale di vigilanza derivanti dal nostro processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Abbiamo inoltre fornito anche ulteriori precisazioni sulla metodologia di vigilanza applicata. In questo modo banche e investitori hanno a loro disposizione un quadro informativo più dettagliato sulla valutazione prudenziale delle banche europee.

Per le banche la redditività si conferma una delle sfide più importanti. Intravede una luce alla fine del tunnel?

Purtroppo penso che ancora non siamo affatto fuori dal tunnel. La scarsa redditività delle banche dell’area dell’euro rappresenta senza dubbio una seria preoccupazione per me come responsabile dell’attività di vigilanza. Le banche con scarsa redditività non riescono a generare capitale internamente e, a causa delle basse valutazioni di mercato che ricevono, potrebbero avere difficoltà ad accedere ai mercati azionari in caso di bisogno e, di conseguenza, diventano più vulnerabili. È evidente che le banche non si trovano in un periodo favorevole per la generazione di profitti con l’attività tradizionale. Queste circostanze esterne sfavorevoli, però, non cambieranno a breve. Si tratta quindi una situazione che le banche devono accettare per quella che è e alla quale devono adeguarsi: potrebbero dover adattare i propri modelli di business al fine di assicurarne la sostenibilità. Le banche più competitive sono quelle efficienti in termini di costi, ossia, come si è soliti dire, strategicamente ben orientate, e che stanno intraprendendo una qualche forma di trasformazione digitale. Temo di dover dire che altre banche si stanno muovendo con una certa lentezza. Seguiremo dunque con attenzione i loro progressi e faremo pressione su chi è in ritardo.

L’abbattimento dei costi rientra nello strumentario a disposizione delle banche? Cosa possono fare per ridurli?

Migliorare l’efficienza in termini di costi dovrebbe essere fra i principali interventi attuati dalle banche per migliorare la propria situazione. I rapporti fra costi e ricavi delle banche dell’area dell’euro sono ancora elevati: esse spendono in media circa 65 centesimi di euro a fronte di un guadagno di un euro, molto di più rispetto ai concorrenti internazionali. La questione fondamentale, tuttavia, è evitare di fare economie nel settore sbagliato. Risparmiare sulla gestione dei rischi, ad esempio, non è una strada percorribile. Analogamente, gli investimenti in nuove tecnologie continuano a essere importanti poiché possono contribuire, in prospettiva, a un’ulteriore riduzione dei costi. Al di là di questo, vi sono alcune idee più radicali che iniziano a circolare. Le banche potrebbero, ad esempio, mettere in comune servizi di mera utilità, cosa che potrebbe aiutarle a realizzare economie di scala e, di conseguenza, ridurre i costi. Naturalmente, ciò su cui bisogna fare leva prima di tutto sono le fusioni vere e proprie. Se fatte bene e tra le banche giuste, anche le fusioni possono contribuire a ridurre i costi e a riorientare il modello di business.

È quindi necessario aumentare il livello di consolidamento, vale a dire realizzare più fusioni tra le banche?

Mi pare evidente che il settore bancario dell’area dell’euro necessita di un livello di consolidamento più elevato. La capacità in eccesso è parte del problema della redditività, e va quindi eliminata. Pertanto sì, le fusioni bancarie, sia nazionali che transfrontaliere, sarebbero utili. Le fusioni nazionali possono dar luogo a maggiori incrementi di efficienza grazie, ad esempio, alla sovrapposizione delle reti di distribuzione. Le fusioni transfrontaliere, per contro, possono aiutare a diversificare le fonti di reddito e, di conseguenza, i rischi. Le banche e il sistema finanziario nel suo complesso svilupperebbero così una maggiore capacità di tenuta agli shock. Mi rendo conto che, a fronte di bassa redditività e modeste valutazioni di mercato, dal punto di vista della singola banca incoraggiare le fusioni appare una posizione poco difendibile. In una prospettiva sistemica, tuttavia, sembra improbabile che i problemi alla base della bassa redditività e delle modeste valutazioni di mercato possano essere risolti se nel settore bancario non si procede a una qualche forma di consolidamento.

C’è qualcosa che la BCE può fare?

Sebbene io individui nel consolidamento una logica dal punto di vista economico, non è mio compito spingere verso questa soluzione o, al contrario, scoraggiarla. Posso solo occuparmi degli eventuali ostacoli alle fusioni, specialmente se rientrano fra le mie competenze. Alcuni sembrano ritenere che la BCE tenti di scoraggiare questo tipo di operazione imponendo alle entità oggetto di fusione dei livelli di capitale più elevati. Si tratta di un equivoco che cerco di chiarire da tempo. Nel corso dell’anno forniremo informazioni ancor più dettagliate sulle nostre politiche in materia. Ad esempio, come consideriamo l’avviamento negativo? Come valutiamo l’adeguatezza patrimoniale delle banche che intendono intraprendere una fusione? Questo è il tipo di domande cui daremo risposta per assicurare maggiore chiarezza.

Intravede la possibilità di una maggiore integrazione in Europa? Per esempio, l’unione bancaria verrà portata a termine?

Il mercato bancario continua a essere frammentato lungo i confini nazionali, anche all’interno dell’area dell’euro. Si tratta, in buona parte, di un retaggio delle misure difensive adottate durante la crisi finanziaria le quali hanno alimentato il timore che, al verificarsi di uno shock presso una determinata banca, tanto il capitale quanto la liquidità di quest’ultima possano essere trasferiti all’estero lasciando il conto da pagare ai contribuenti. Su quest’aspetto dobbiamo fare ulteriori passi in avanti affinché le reti di sicurezza interne all’unione bancaria vengano completate. Sono stati compiuti alcuni progressi nell’istituzione di un meccanismo di copertura per il Fondo di risoluzione unico, ma la liquidità in caso di risoluzione e, in particolare, la realizzazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi continuano a essere temi molto controversi. La mia speranza è che vengano fatti presto dei progressi, ma so quanto siano difficili dibattiti di questo tipo.

Il che porta a domandarci: cosa possiamo fare di più? Se il quadro di riferimento non è destinato a cambiare, c’è qualcosa che possiamo fare muovendoci all’interno del suo perimetro? Una possibilità potrebbe essere quella di prendere in considerazione le preoccupazioni dei paesi ospitanti nel momento in cui definiamo i requisiti prudenziali per interi gruppi bancari: un rischio esistente a livello locale che non viene diluito o compensato a livello consolidato potrebbe essere contemplato nei requisiti di gruppo. Un’altra opzione potrebbe essere quella di far sì che gli accordi di sostegno finanziario infragruppo vengano integrati nei piani di risanamento delle banche. Se vogliamo che ci sia una gestione integrata delle attività e delle passività in periodi di congiuntura positiva dobbiamo assicurarci che ciò avvenga anche in situazione di crisi, prevedendo misure credibili di cui la BCE possa garantire il rispetto.

In questo, il nuovo quadro europeo per la gestione delle crisi è di aiuto?

Disporre di un quadro di questo tipo è chiaramente un passo in avanti, anche se su scala europea esso presenta ancora alcune lacune. Si tratta infatti di un quadro di riferimento di portata perlopiù nazionale. Ed è proprio questa frammentazione che lo rende meno efficace ed efficiente di quanto potrebbe essere. La liquidazione delle banche, per fare un esempio, segue procedure nazionali alquanto diverse fra di loro. Allo stesso modo, vi sono differenze nel ruolo svolto dai sistemi di garanzia dei depositi e dai sistemi di tutela istituzionale, così come ve ne sono nelle indicazioni politiche riguardanti i salvataggi delle banche con denaro pubblico. Tutto ciò non facilita la creazione di condizioni di parità concorrenziale. Al contrario, rende più difficile per noi, autorità di vigilanza, utilizzare gli strumenti di cui disponiamo. Dobbiamo quindi tendere a un sistema più armonizzato. Ad esempio potremmo avvicinarci maggiormente all’approccio utilizzato negli Stati Uniti e creare uno strumento amministrativo di liquidazione a livello europeo.

Con ogni probabilità il percorso verso un mercato bancario unico europeo richiederà che i paesi ospitanti ricevano garanzie adeguate, tali da farli sentire sicuri di poter abbassare le barriere nazionali. Affrontare questi problemi e migliorare la gestione delle crisi potrebbe ridurre i costi iniziali percepiti legati alla rimozione di alcune delle barriere che ancora circoscrivono i settori bancari nazionali. Nel contempo, abbiamo il dovere di esplorare tutte le strade possibili per incoraggiare l’applicazione del quadro giuridico vigente, e di farlo in un modo tale da fornire, nel contesto dell’unione bancaria, maggiore sostegno alla gestione delle attività e delle passività a livello di gruppo. Ad esempio, dovremmo trovare il modo di utilizzare il margine di discrezione di cui disponiamo come autorità di vigilanza in alcuni ambiti (come le deroghe ai requisiti di liquidità su base individuale o le esenzioni infragruppo dai requisiti in materia di grandi esposizioni) per sostenere la gestione delle attività e delle passività a livello di gruppo nel perimetro dell’unione bancaria. Ciò costituirebbe una rassicurazione in merito al fatto che, in situazione di crisi, il sostegno da parte del gruppo arriverebbe in tempi rapidi.

Le banche spesso sostengono che la rigidità della regolamentazione contribuisce ai loro problemi di redditività. È un’affermazione fondata, dal suo punto di vista?

Una riforma della normativa era assolutamente necessaria se si considerano le debolezze del precedente assetto messe in luce dalla crisi finanziaria. Pertanto, quando consideriamo i costi della regolamentazione, dobbiamo considerare anche quelli di una crisi. È vero che le banche si fanno carico dei primi, ma non necessariamente dei secondi e questo è parte del problema che si è posto sin dal principio. A mio parere abbiamo ridotto le probabilità di crisi pagando un prezzo ragionevole. Quindi sì, condivido pienamente la riforma della normativa, compreso il pacchetto finale di Basilea III, di cui ho più volte invocato la rigorosa applicazione in ambito europeo.

Fatte queste premesse, riconosco l’onere derivante dagli obblighi di segnalazione che le banche sono chiamate a sostenere. La BCE ha già compiuto sforzi notevoli per alleggerire tale onere, in particolare per le banche più piccole e meno complesse. Restano, tuttavia, ancora due questioni da risolvere. La prima è il numero di autorità che richiedono dati alle banche. Se il coordinamento fra BCE, autorità di vigilanza nazionali, banche centrali nazionali e autorità macroprudenziali fosse più efficace, l’onere per le banche potrebbe essere ridotto. La seconda è che non ci sono solo le segnalazioni periodiche, ma anche le richieste di dati ad hoc. Su questo fronte dobbiamo migliorare il modo in cui pianifichiamo i lavori, definiamo le priorità e comunichiamo quali richieste verranno avanzate.

Oltre alla redditività, quali sono le altre questioni che le banche dovrebbero affrontare?

I problemi legati alla governance sono molto spesso indicati nelle nostre valutazioni come questioni problematiche. Le migliori prassi partono da sistemi di remunerazione coerenti con la propensione al rischio di una banca e arrivano fino alla trasmissione precisa e tempestiva al consiglio di amministrazione dei dati sui rischi. Inoltre, come emerge da alcuni gravi casi verificatisi di recente, i controlli e le procedure antiriciclaggio sono ancora insufficienti. Occorre chiarezza su questo punto: ci aspettiamo che tutte le banche dispongano di una solida governance e di un quadro efficace per la gestione dei rischi. Le difficoltà esistenti in questi settori si diffondono rapidamente in altri ambiti e possono causare problemi rilevanti. Il rischio operativo, ambito in cui nel 2019 la situazione è peggiorata, è un buon esempio: la maggior parte delle perdite di natura operativa derivano dal rischio di condotta, che spesso riconduce a questioni di governance. Un’altra fonte di rischio operativo è il settore informatico. Essendo sempre più orientate alla digitalizzazione, le banche diventano anche più esposte a rischi cibernetici o a generici rischi informatici derivanti, ad esempio, da sistemi obsoleti. Si tratta di un aspetto cui dedichiamo grande attenzione, tanto da prevedere una serie di ispezioni in loco mirate ai sistemi informatici.

Il cambiamento climatico rappresenta una preoccupazione per le banche e per le autorità che su esse vigilano?

Il cambiamento climatico è motivo di preoccupazione per tutti noi ed è per questo che alcune idee di vasta portata stanno iniziando a circolare. Alcuni sostengono, ad esempio, che la regolamentazione dovrebbe prevedere un fattore a favore delle iniziative verdi. In altre parole, i requisiti patrimoniali per le attività verdi dovrebbero essere ridotti. Dal punto di vista della vigilanza, il nostro compito è garantire che le banche siano sicure e solide. Pertanto qualunque azione intraprendiamo deve essere basata sui rischi, e questi rischi vanno analizzati attentamente prima di giungere a una posizione definitiva sulle politiche da adottare.

Dunque la questione fondamentale è se vi siano attività o risorse più esposte di altre ai rischi legati al clima e all’ambiente. In questo senso, la tassonomia dell’UE sulle attività sostenibili, attualmente in fase di elaborazione, è un primo passo importante in quanto consentirà alle banche di individuare e segnalare i rischi climatici e ambientali. Ciò contribuirà, a sua volta, ad aumentare la trasparenza. Nella seconda fase andrebbe poi garantita la copertura di tutti i rischi di questo genere, che rientrano nella gestione del rischio delle banche o emergono dal nostro processo di revisione e valutazione prudenziale. Da ultimo, tali rischi potrebbero anche rientrare nelle prove di stress prudenziali. Si sta operando su tutti questi fronti e molto di questo lavoro avviene a livello europeo o anche mondiale. Per fare un esempio, la BCE aderisce al Network for Greening the Financial System, che comprende oltre cinquanta autorità di tutto il mondo.

1 La vigilanza bancaria nel 2019

1.1 Il settore bancario dell’area dell’euro nel 2019

1.1.1 Capacità di tenuta complessiva delle banche dell’area dell’euro

Negli ultimi periodi di segnalazione i coefficienti patrimoniali e quelli di leva finanziaria si sono mantenuti stabili a livello aggregato

Negli ultimi periodi di segnalazione i coefficienti patrimoniali medi si sono mantenuti stabili a livello aggregato (cfr. il grafico 1). Il coefficiente patrimoniale complessivo si è collocato al 18,05 per cento nel terzo trimestre del 2019, in lieve rialzo dal 17,83 per cento registrato dodici mesi prima. Andamenti analoghi si possono osservare per il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) e il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1), con oscillazioni trascurabili.

Grafico 1

Coefficiente patrimoniale complessivo degli enti significativi (definizione transitoria)

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.

La media ponderata del CET1 degli enti significativi (significant institutions, SI) in regime di piena attuazione è rimasta stabile al 14,1 per cento tra il quarto trimestre del 2018 e il terzo trimestre del 2019 (cfr. il grafico 2). Il coefficiente di leva finanziaria è aumentato lievemente durante i primi tre trimestri del 2019, attestandosi al 5,42 per cento nel terzo trimestre rispetto al 5,32 per cento dell’anno precedente (cfr. il grafico 3).

Grafico 2

Coefficiente CET1 degli enti significativi

Fonte: BCE.

Grafico 3

Coefficiente di leva finanziaria degli enti significativi

(valori percentuali)

Fonte: BCE.

L’indice LCR per l’aggregato degli enti significativi ha continuato a mostrare una tendenza al rialzo

L’indice di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) per l’aggregato degli enti significativi ha proseguito la recente tendenza al rialzo, attestandosi al 145,16 per cento nel terzo trimestre del 2019: un aumento di 4,23 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (cfr. il grafico 4).

Grafico 4

Indice di copertura della liquidità degli enti significativi

Fonte: BCE.

La vigilanza bancaria della BCE ha svolto la sua analisi di sensibilità al rischio di liquidità nell’ambito della prova di stress 2019

Nel 2019 la prova di stress svolta annualmente dalla vigilanza bancaria della BCE è consistita in una valutazione approfondita del rischio di liquidità a breve termine delle banche. Con l’analisi di sensibilità al rischio di liquidità condotta nell’ambito della prova di stress del 2019 è stata valutata la capacità degli enti significativi di resistere a uno shock idiosincratico di liquidità, esaminando la capacità di tenuta delle banche in condizioni avverse ed estreme mediante fattori di stress ipotetici, calibrati sulla base di recenti episodi di crisi, senza alcun riferimento alle decisioni di politica monetaria.

La BCE ha stimato che nel complesso le banche si trovassero in una buona posizione di liquidità

L’esercizio ha mostrato che la maggior parte delle 103 banche coinvolte presentavano ampie riserve di liquidità e periodi di sopravvivenza relativamente lunghi (cfr. il grafico 5). Il periodo di sopravvivenza mediano segnalato era pari a circa sei mesi nello scenario avverso e a circa quattro mesi nello scenario estremo (cfr. il grafico 6). Lunghi periodi di sopravvivenza in condizioni di stress danno più tempo alle banche per mettere in atto piani di emergenza per il reperimento di fondi.

Grafico 5

Distribuzione delle banche con un periodo di sopravvivenza inferiore a sei mesi per ogni scenario

(giorni di calendario; numero di banche)

Fonte: BCE.
Note: il periodo di sopravvivenza è definito come il periodo fino al primo giorno in cui i deflussi netti di liquidità cumulati superano la capacità di compensazione disponibile. Più lungo è il periodo di sopravvivenza, migliore è la prospettiva della banca di sopravvivere a uno shock di liquidità.

Grafico 6

Posizione di liquidità netta mediana

(giorni di calendario; posizione di liquidità netta mediana in percentuale del totale degli attivi)

Fonte: BCE.
Note: per posizione di liquidità netta si intende la somma algebrica dei deflussi netti cumulati totali e della capacità di compensazione disponibile. Il periodo di sopravvivenza è definito come il periodo fino al primo giorno in cui la posizione di liquidità netta diventa negativa.

Vi sono tuttavia ancora diversi aspetti che richiedono maggiore attenzione

Nel corso del 2019 la posizione di liquidità complessiva degli enti significativi ha continuato a essere buona; ciononostante permangono diversi aspetti che richiedono maggiore attenzione da parte della vigilanza: a) poche banche hanno segnalato posizioni di scarsa liquidità in alcune valute estere (ad esempio il dollaro statunitense); b) alcune banche forniscono liquidità netta a enti appartenenti al gruppo ma che si trovano al di fuori dell’area dell’euro, esponendole al rischio di pratiche di ring‑fencing; c) diverse banche adottano strategie di ottimizzazione che migliorano la loro conformità ai coefficienti di liquidità regolamentari, ma il cui contributo alla posizione di liquidità è limitato nel tempo; d) in molti casi esiste un margine di miglioramento nella gestione delle garanzie, anche per quanto concerne la capacità di smobilizzare velocemente riserve di liquidità non impegnate; e) le banche potrebbero sottovalutare l’impatto negativo sulla liquidità di un declassamento del merito creditizio. L’esercizio ha inoltre contribuito a far emergere problemi di qualità dei dati inviati nell’ambito delle segnalazioni sulla liquidità, fattore che in futuro contribuirà a migliorare la qualità delle informazioni di vigilanza.

I risultati sono serviti da input per la valutazione annuale della liquidità delle banche e saranno oggetto di approfondimenti da parte delle autorità di vigilanza

I risultati dell’esercizio sono confluiti nella valutazione dell’adeguatezza della liquidità e della gestione di tale rischio delle banche, pur non avendo effetti diretti sui requisiti patrimoniali di vigilanza. Per dare una risposta alle problematiche messe in evidenza dalle prove di stress, le autorità di vigilanza hanno adottato misure di liquidità adeguate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Hanno inoltre discusso tali risultati con ciascuna banca nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e effettueranno attività di follow-up, se necessario, su alcuni rilievi specifici.

Anche gli enti meno significativi hanno mostrato buone posizioni patrimoniali e di liquidità nel 2019

Anche gli enti meno significativi (less significant institutions, LSI) hanno mostrato buone posizioni patrimoniali e di liquidità nel 2019, con un indice medio di copertura della liquidità superiore al 200 per cento nel secondo trimestre e un coefficiente CET1 medio pari a circa il 17 per cento. Tuttavia, sono stati individuati alcuni aspetti che meritano un attento monitoraggio, come i significativi disallineamenti delle scadenze e la tendenza a gestire in maniera condivisa le riserve di liquidità disponibili (attraverso i cosiddetti “gruppi di liquidità”).

La qualità degli attivi delle banche è ulteriormente migliorata nel corso del 2019

Infine, la qualità degli attivi delle banche è migliorata, con una costante e generale diminuzione dell’incidenza dei crediti deteriorati, dal 4,17 per cento nel terzo trimestre del 2018 al 3,41 nello stesso periodo del 2019 (cfr. il grafico 7 e la sezione 1.2.2). Nello stesso periodo anche la dispersione tra le banche dell’incidenza dei crediti deteriorati ha registrato un notevole calo, come indicato nel grafico 8.

Grafico 7

Qualità degli attivi: crediti deteriorati e anticipazioni degli enti significativi

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: BCE.

Grafico 8

Andamento dell’incidenza dei crediti deteriorati degli enti significativi

Fonte: BCE.

1.1.2 Performance complessiva delle banche dell’area dell’euro

La redditività degli enti significativi è diminuita nel secondo trimestre del 2019, mentre il cost­to­income ratio è rimasto relativamente elevato

Nel 2019 la redditività degli enti significativi nell’area dell’euro è rimasta modesta: nel terzo trimestre dell’anno il rendimento del capitale (return on equity, ROE) annualizzato era pari al 5,8 per cento a livello aggregato, in leggero calo rispetto al 6,2 del quarto trimestre del 2018 (cfr. il grafico 9)[1]. Sempre su base aggregata, il ROE degli enti significativi dell’area dell’euro è stato inferiore a quello delle banche statunitensi e, in molti casi, si è attestato anche al di sotto del costo di capitale proprio dichiarato dagli stessi enti. Ciò si è riflesso anche nel basso livello delle valutazioni della maggior parte degli enti significativi quotati, che presentavano rapporti prezzo/valore contabile (price­to­book ratio) ben al di sotto dell’unità, con conseguenti difficoltà nel ricorrere ai mercati azionari senza significative diluizioni dell’azionariato esistente.

Grafico 9

Scomposizione del ROE degli enti significativi per fonte di reddito

(in percentuale del capitale proprio)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Nota: i dati relativi al terzo trimestre sono annualizzati.

In un contesto in cui perdurano le preoccupazioni per le rigide strutture di costo, il risultato di gestione (prima di svalutazioni, rettifiche e imposte) è diminuito in rapporto al capitale proprio, benché sia rimasto sostanzialmente stabile in termini assoluti. Inoltre, l’aumento degli utili da negoziazione è stato compensato da risultati netti di gestione negativi o altre componenti negative del reddito operativo.

L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione (cost‑to‑income ratio) degli enti significativi è rimasta relativamente elevata (cfr. il grafico 10), non solo a causa di inefficienze in termini di costi, ma anche a seguito di spese relative a ristrutturazioni e connesse agli investimenti per la digitalizzazione. Se nel medio termine la digitalizzazione potrà migliorare l’efficienza sotto il profilo dei costi e consentire alle banche di offrire nuovi prodotti e servizi, oltre a rivestire un ruolo importante nella sostenibilità dei modelli di business, essa comporta tuttavia costi iniziali e benefici non immediati.

Grafico 10

Cost‑to‑income ratio e componenti indicizzate degli enti significativi

(valori percentuali)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.

I flussi di svalutazioni e rettifiche di valore sono aumentati notevolmente nei primi tre trimestri del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ponendo fine alla tendenza al ribasso degli ultimi anni, che aveva determinato i livelli contenuti osservati nel 2018, ed esercitando ulteriori pressioni sulla redditività. L’aumento è stato generalizzato e ha interessato anche paesi con consistenze limitate di crediti deteriorati (non‑performing loans, NPL), principalmente a causa delle rettifiche di valore per nuovi NPL e delle svalutazioni di attività non finanziarie delle banche nell’ambito dei programmi di ristrutturazione.

Come gli enti significativi, anche gli enti meno significativi dell’area dell’euro hanno continuato a registrare un basso livello di redditività. In particolare, la dipendenza dagli interessi attivi che caratterizza i secondi, li espone agli effetti negativi di un prolungato periodo di bassi tassi di interesse; inoltre le dimensioni più contenute e l’orientamento prevalentemente regionale riducono la loro capacità di diversificare le fonti di reddito e di ridurre i costi. Per gli enti meno significativi gli ultimi dati mostrano un ROE di appena il 5,1 per cento a giugno 2019, un miglioramento solo marginale rispetto al 4,7 registrato alla fine del 2018[2]. Sul fronte delle attività, gli interessi attivi, che rappresentano la principale componente di reddito per questi istituti, hanno continuato a ridursi nel 2019 (cfr. il grafico 11), ma il margine di interesse (Net Interest Income, NII) è diminuito solo leggermente, grazie al contemporaneo calo degli interessi passivi. Infine, nella prima metà del 2019, analogamente a quanto registrato per gli enti significativi, anche per quelli meno significativi i flussi di rettifiche sono aumentati notevolmente, del 20 per cento circa, rispetto al periodo corrispondente. Ciononostante, il costo del rischio, misurato dal rapporto tra riduzioni di valore e ammontare totale dei crediti, rimane relativamente basso per gli enti meno significativi, pari allo 0,1 per cento circa, cioè meno di un terzo di quello degli enti significativi.

Grafico 11

Andamento di interessi attivi, interessi passivi e margine di interesse degli enti meno significativi

(miliardi di euro)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Note: grafico a campione aperto. I dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2019 sono annualizzati sulla base degli ultimi quattro trimestri.

Nonostante gli enti meno significativi abbiano proseguito gli sforzi di contenimento dei costi complessivi (cfr. il grafico 12) il cost‑to‑income ratio è rimasto relativamente elevato, al 72 per cento a giugno 2019, sostanzialmente invariato rispetto al 73 per cento di fine 2018 e ancora maggiore di quello degli enti significativi. Per quanto riguarda la qualità degli attivi, le ingenti consistenze di crediti deteriorati detenute da alcuni enti meno significativi hanno continuato a destare preoccupazione. Nel complesso, i progressi sul risanamento dei bilanci hanno subito un lieve rallentamento: nel secondo trimestre del 2019 l’incidenza lorda dei crediti deteriorati era del 2,71 per cento circa, in calo di 11 punti base rispetto a dicembre 2018.

Grafico 12

Panoramica dei costi relativi agli enti meno significativi

(scala di sinistra: miliardi di euro; scala di destra: valori percentuali)

Fonte: statistiche bancarie di vigilanza della BCE.
Note: grafico a campione aperto. I dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2019 sono annualizzati sulla base degli ultimi quattro trimestri.

1.1.3 Principali rischi per il settore bancario

Le incertezze geopolitiche, i crediti deteriorati, il crimine informatico e l’indisponibilità dei sistemi IT sono stati individuati come le principali sfide per le banche nel 2019

La vigilanza bancaria della BCE, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, individua ogni anno i principali rischi per le banche a breve e medio termine (su un orizzonte da due a tre anni), che vengono poi pubblicati nella mappa dei rischi del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L’esercizio 2018 ha individuato i seguenti fattori chiave di rischio per gli anni 2019 e oltre: le incertezze geopolitiche, le consistenze dei crediti deteriorati in essere e il potenziale accumulo di nuovi in futuro, il crimine informatico e l’indisponibilità dei sistemi IT. Sono stati individuati altri rischi, quali la ridefinizione dei prezzi sui mercati finanziari, il contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e la reazione delle banche alla regolamentazione.

Le incertezze geopolitiche hanno rappresentato un grave rischio per l’economia dell’area dell’euro

Le incertezze geopolitiche sono state considerate un grave rischio per i mercati finanziari mondiali e per l’economia dell’area dell’euro. L’acuirsi delle tensioni commerciali e l’aggravarsi delle incertezze geopolitiche hanno avuto un impatto negativo sulla crescita del PIL mondiale, che nel corso del 2019 si è mantenuta modesta. Inoltre, la Brexit è rimasta una fonte di incertezza rilevante, che ha imposto alle banche e alle autorità di vigilanza di prepararsi a tutti gli scenari possibili. Tali andamenti, accompagnati da una maggiore incertezza politica in alcuni paesi dell’area dell’euro, hanno continuato a pesare sulle prospettive economiche dell’area dell’euro, che hanno registrato un peggioramento nel 2019.

L’incidenza di crediti deteriorati ha continuato a diminuire nell’area dell’euro

Nonostante il costante calo della loro incidenza nell’area dell’euro, gli elevati livelli di crediti deteriorati detenuti da molte banche dell’area hanno continuato a destare preoccupazione. Mediante l’attuazione di apposite strategie di riduzione, tali banche hanno compiuto buoni progressi nel ridurre le consistenze di crediti deteriorati ereditate dal passato. Nel terzo trimestre del 2019 l’incidenza di NPL riconducibile agli enti significativi è scesa al 3,41 per cento, pur rimanendo al di sopra dei livelli precedenti la crisi. Sono dunque necessari ulteriori sforzi per garantire l’attuazione delle strategie di riduzione, considerando in particolare che la crescita del PIL in termini reali dovrebbe rimanere moderata nel breve periodo.

Parametri di concessione del credito meno rigorosi potrebbero portare all’accumulo di crediti deteriorati in futuro

La costante ricerca di rendimento da parte delle banche potrebbe determinare un accumulo di crediti deteriorati in futuro. La tendenza ad adottare parametri meno rigorosi per la concessione dei prestiti osservata in passato ha registrato un lieve indebolimento nel 2019. Ciò premesso, in due trimestri del 2019 le banche dell’area dell’euro hanno comunque segnalato un leggero allentamento dei criteri per la concessione del credito alle imprese e di prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni[3]. Inoltre, gli enti significativi hanno intensificato la loro attività sul mercato dei prestiti a elevata leva finanziaria, accettando livelli di bassa protezione contrattuale senza precedenti.

I rischi connessi ai sistemi IT e al crimine informatico sono in aumento a causa del processo di digitalizzazione in corso

La tendenza alla digitalizzazione dei servizi finanziari sta potenzialmente indebolendo la resilienza delle banche al crimine informatico e all’indisponibilità dei sistemi IT. Le banche fanno sempre più affidamento sui processi digitali e devono adottare tecnologie supplementari per diventare più efficienti e far fronte alle mutevoli preferenze della clientela. Tuttavia, diversi enti significativi operano tuttora con sistemi informatici tradizionali. La necessità di una revisione delle loro infrastrutture informatiche potrebbe rallentare tale processo e/o renderlo più costoso. Al tempo stesso, vanno considerati i rischi aggiuntivi derivanti da attacchi cibernetici da parte di soggetti dal forte intento doloso collettivo.

Ha continuato a manifestarsi un forte rischio di ridefinizione dei prezzi sui mercati finanziari

Nel 2019 si è registrato ancora un notevole rischio di una significativa ridefinizione dei prezzi nei mercati finanziari, nel contesto di una continua ricerca di rendimento. I premi per il rischio sono rimasti modesti nel corso dell’anno, nonostante gli episodi di maggiore volatilità dei mercati finanziari dovuti all’acuirsi delle tensioni commerciali. Sebbene la sostenibilità del debito del settore pubblico sia migliorata nell’area dell’euro nel suo complesso, i livelli del debito sono rimasti elevati in diversi paesi, esponendo questi ultimi a potenziali rivalutazioni del rischio sovrano.

La redditività delle banche è rimasta contenuta

Gli enti significativi hanno continuato a risentire della bassa redditività in quanto la prospettiva di un periodo prolungato di bassi tassi di interesse e la forte concorrenza hanno ulteriormente frenato la loro capacità di generare reddito. Nel 2019 oltre la metà degli enti significativi ha generato un rendimento del capitale proprio inferiore al rispettivo costo stimato. Nonostante il lieve miglioramento del rendimento del capitale nel 2018, essi hanno rivisto al ribasso le proiezioni in materia di redditività, suggerendo un calo del rendimento previsto del capitale per il 2019 e il 2020, e potrebbero farlo ancora se le condizioni macroeconomiche nell’area dell’euro dovessero peggiorare.

Sebbene vi sia stata un’evoluzione nel 2019, i principali fattori di rischio descritti in precedenza rimangono assai rilevanti per i prossimi anni (cfr. la sezione 1.6 relativamente alle prospettive di rischio per il 2020 e oltre).

1.2 Progetti e priorità di vigilanza per il 2019

1.2.1 Le priorità di vigilanza per il 2019

Le priorità di vigilanza individuano le aree su cui si focalizzerà l’attività di vigilanza della BCE nel corso dell’anno. Esse sono discusse e approvate dal Consiglio di vigilanza della BCE e si basano su una valutazione dei principali rischi affrontati dalle banche vigilate (cfr. la sezione 1.1), nell’attuale contesto economico, normativo e di vigilanza. Tengono inoltre conto delle tendenze e degli aspetti di maggior interesse individuati dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nell’ambito della loro attività di vigilanza e degli spunti acquisiti dalle missioni ispettive. Tali priorità, aggiornate con cadenza annuale, costituiscono uno strumento fondamentale affinché gli interventi di vigilanza sulle diverse banche siano coordinati in modo adeguatamente armonizzato, proporzionale ed efficiente, contribuendo così alla parità di trattamento e all’incisività dell’azione di vigilanza. Nei successivi paragrafi della presente sezione sono illustrate le priorità di vigilanza per il 2019 e le attività ad esse collegate (cfr. anche la figura 1).

Figura 1

Priorità di vigilanza per il 2019

Fonte: BCE.
* Attività modificata

** Nuova attività/area di interesse nel 2019
1) Crediti deteriorati.
2) Processi interni di valutazione dell’adeguatezza di capitale e liquidità.
3) Anche se non è stata ancora programmata una prova di stress specifica per il rischio di liquidità, le prove di stress su scala europea saranno condotte nel 2020 e riguarderanno una serie di rischi.

1.2.2 Attività sui crediti deteriorati

Nel 2019 la BCE ha deciso di rivedere le aspettative di vigilanza in materia di accantonamento prudenziale per le nuove esposizioni deteriorate (non‑performing exposures, NPE) specificate nell’Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (di seguito l’“addendum”). Tale decisione è stata adottata al fine di tenere conto dell’adozione del Regolamento (UE) n. 2019/630[4] che definisce il trattamento di primo pilastro per le esposizioni deteriorate. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 26 aprile 2019 e integra le norme prudenziali vigenti. La revisione dell’addendum ha fatto seguito all’impegno della BCE di riconsiderare le aspettative di vigilanza per le nuove esposizioni deteriorate una volta messa a punto la nuova legislazione in materia di trattamento di primo pilastro delle esposizioni deteriorate.

Principali differenze tra l’approccio di primo e di secondo pilastro

Sono state individuate tre principali differenze tra il nuovo trattamento di primo pilastro delle esposizioni deteriorate e l’approccio di secondo pilastro adottato dalla BCE.

  • Innanzitutto, il trattamento di primo pilastro impone a tutte le banche di effettuare una deduzione dai fondi propri in modo automatico laddove le esposizioni deteriorate non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche. Si tratta di un requisito giuridicamente vincolante, mentre le aspettative di vigilanza della BCE in materia di accantonamento prudenziale di secondo pilastro per gli enti significativi non sono giuridicamente vincolanti. In particolare, le aspettative di vigilanza a) costituiscono il punto di partenza per il dialogo di vigilanza; b) discendono da una valutazione svolta caso per caso; c) sono una misura di vigilanza di secondo pilastro che può essere applicata nel contesto del ciclo SREP.
  • Inoltre, il trattamento di primo pilastro delle esposizioni deteriorate e l’approccio di vigilanza relativo agli NPL nuovi e pregressi nell’ambito del secondo pilastro differiscono leggermente per quanto concerne la calibrazione delle tempistiche. Inoltre differiscono anche i percorsi che portano alle rettifiche nel caso dell’approccio di secondo pilastro della BCE e alla piena applicazione nell’ambito del primo pilastro.
  • In terzo luogo, esiste una differenza significativa in termini di ambito di applicazione. Il trattamento di primo pilastro riguarda, infatti, soltanto le esposizioni deteriorate che derivano da nuovi prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019, mentre non si applica a) alle consistenze già esistenti di NPE o b) all’intera popolazione dei crediti in bonis presenti nei bilanci degli enti creditizi che sono stati generati prima del 26 aprile 2019 e che in futuro potrebbero diventare NPE. Ciò significa che, per far fronte a tale rischio potenziale, le autorità di vigilanza dovrebbero poter disporre degli strumenti necessari, forniti appunto dall’approccio di secondo pilastro adottato dalla BCE.

Adeguamenti all’approccio di secondo pilastro della BCE per le nuove NPE in termini di campo di applicazione e tempi di gestione

Dopo aver identificato le principali differenze, la BCE ha deciso di adeguare le proprie aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le nuove NPE. L’obiettivo era quello di semplificare e armonizzare l’approccio complessivo alle esposizioni deteriorate. In primo luogo, l’ambito di applicazione delle aspettative di vigilanza di secondo pilastro della BCE per le nuove NPE, indicato nell’addendum, sarebbe limitato alle esposizioni non soggette al trattamento di primo pilastro al fine di evitare sovrapposizioni, ossia l’eventualità che una stessa esposizione sia soggetta a misure di primo e di secondo pilastro. Pertanto, in linea di principio, le esposizioni deteriorate derivanti da prestiti concessi a partire dal 26 aprile 2019 sarebbero assoggettate esclusivamente al primo pilastro. In secondo luogo, i tempi per la gestione delle esposizioni deteriorate (fasce/anni di anzianità) derivanti da prestiti generati prima del 26 aprile 2019 verrebbero modificati passando da fasce di anzianità corrispondenti a 2/7 anni a fasce corrispondenti a 3/7/9 anni, al fine di allineare tale tempistica con quella prevista dal primo pilastro[5]. Più precisamente, ci si attende che le NPE a cui si applica l’addendum seguano il computo di anzianità a 3/7/9 anni previsto per le NPE non garantite/garantite con garanzie non immobiliari/garantite con garanzie immobiliari, seguendo percorsi di convergenza verso la piena applicazione conformi al primo pilastro (ossia con copertura al 100 per cento)[6].

Aspettative di vigilanza invariate per le consistenze di NPE

Le aspettative di vigilanza per le consistenze di NPE (ossia esposizioni classificate come deteriorate al 31 marzo 2018) sono rimaste invariate; il punto di partenza restano le fasce di anzianità 2/7 anni per le NPE non garantite/garantite, fatte salve le raccomandazioni di vigilanza in materia di copertura e i percorsi di graduale convergenza comunicati nelle lettere SREP[7]. La prima priorità consisteva nel ridurre rapidamente lo stock di esposizioni deteriorate al fine di garantire che i bilanci delle banche fossero stati “puliti” nel momento in cui le condizioni economiche fossero diventate meno favorevoli.

Circostanze specifiche suscettibili di rendere inadeguate le aspettative in materia di accantonamento prudenziale verrebbero comunque considerate sia per le consistenze in essere sia per le nuove esposizioni deteriorate

Tutti gli altri aspetti del trattamento delle nuove NPE nell’ambito del secondo pilastro restano invariati, così come previsto dall’addendum. Fra l’altro, le circostanze specifiche che potrebbero rendere inadeguate le aspettative concernenti gli accantonamenti prudenziali per un particolare portafoglio o una particolare esposizione verrebbero comunque considerate nella valutazione di possibili scostamenti rispetto alle aspettative di vigilanza di secondo pilastro in materia di copertura, sia nel caso di esposizioni pregresse, sia in quello di nuove esposizioni.

Sintesi dell’approccio di vigilanza rettificato in materia di accantonamenti per le esposizioni deteriorate

In sintesi, l’ambito di applicazione delle aspettative di vigilanza della BCE per le nuove esposizioni deteriorate è limitato a quelle derivanti da prestiti erogati prima del 26 aprile 2019, che non sono soggette al trattamento di primo pilastro[8]. Le esposizioni deteriorate derivanti da prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 sono soggette al trattamento di primo pilastro e la BCE presta particolare attenzione ai rischi derivanti da esse. In aggiunta, tutte le nuove esposizioni deteriorate, indipendentemente dalla data di creazione, seguono la stessa tempistica di gestione e la stessa scomposizione delle esposizioni coperte da garanzie, oltre ad essere soggette allo stesso trattamento riservato a qualsiasi componente dell’esposizione deteriorata che sia garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione, al fine di ridurre la complessità delle relative segnalazioni (cfr. la figura 2).

Figura 2

Quadro sintetico dell’approccio regolamentare e di vigilanza agli accantonamenti per le NPE

Fonte: BCE.

Aspetti relativi agli orientamenti sulle esposizioni deteriorate pubblicati dall’Autorità bancaria europea

La BCE ha notificato all’ABE che intende conformarsi agli orientamenti di quest’ultima in materia di NPE

L’approccio di vigilanza alle esposizioni deteriorate è stato ulteriormente rafforzato alla fine del 2018, quando l’Autorità Bancaria Europea (ABE) ha pubblicato due serie di orientamenti in materia: a) gli orientamenti del 31 ottobre 2018 sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (ABE/GL/2018/06); b) gli orientamenti del 17 dicembre 2018 relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (ABE/GL/2018/10). La BCE ha notificato all’ABE che intende conformarsi a tali orientamenti[9].

L’attività svolta sulle consistenze di crediti deteriorati: progressi e valutazione delle strategie di riduzione adottate dalle banche

Le consistenze di crediti deteriorati detenute dagli enti significativi sono diminuite di oltre il 40 per cento da dicembre 2014

Quando è stata avviata la vigilanza bancaria europea, il volume degli NPL detenuti dagli enti significativi si collocava intorno a 1.000 miliardi di euro (un’incidenza pari all’8 per cento). Alla fine di settembre 2019 tale importo era stato ridotto a 543 miliardi di euro (cioè al 3,41 per cento); in altre parole le consistenze di crediti deteriorati si erano ridotte di circa il 46 per cento dal dicembre 2014 (cfr. il grafico 13). La diminuzione degli NPL ha subito un’accelerazione nel 2017, in particolare nei paesi con una quota elevata di questi crediti. Tale andamento è coinciso con la pubblicazione delle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (di seguito le “linee guida sui crediti deteriorati”), che definiscono le aspettative della vigilanza bancaria della BCE riguardo alla gestione degli NPL. Il grafico 13 mostra l’andamento delle consistenze di crediti deteriorati per tutti gli enti significativi.

Grafico 13

Andamento dei crediti deteriorati degli enti significativi

(scala di sinistra: valori percentuali; scala di destra: miliardi di euro)

Fonte: BCE.

Gli enti significativi con livelli di NPL elevati hanno presentato le proprie strategie di riduzione per la prima volta nel 2017 e predisposto in seguito due aggiornamenti

Le linee guida sui crediti deteriorati illustrano le aspettative riguardo alle modalità di gestione degli stock di NPL da parte delle banche[10]. A seguito della pubblicazione delle linee guida è stato chiesto agli enti significativi con più elevati livelli di crediti deteriorati (di seguito “banche con elevati livelli di NPL”) di presentare le proprie strategie per la riduzione di tali esposizioni e l’escussione delle garanzie e di definire i propri obiettivi di riduzione a livello di portafoglio per il medio termine. Tali enti hanno comunicato alla BCE le proprie strategie di riduzione per la prima volta nel 2017 e da allora le hanno aggiornate due volte.

Le strategie per il 2019 prevedevano una riduzione del 50 per cento dello stock di NPL su un orizzonte di tre anni

Le strategie presentate nel 2019 prevedevano una riduzione lorda dei volumi di crediti deteriorati pari al 50 per cento circa dalla fine del 2018 alla fine del 2021. I grafici 14 e 15 mostrano le consistenze di attività deteriorate alla fine del 2018 per un campione di 32 banche con elevati livelli di NPL, unitamente alla riduzione di volume prevista per il periodo compreso tra la fine del 2019 e la fine del 2021.

Nel 2018 le banche con elevati livelli di NPL hanno superato i loro obiettivi di riduzione dei crediti deteriorati

Nel 2018 le banche con elevati livelli di crediti deteriorati hanno ottenuto buoni risultati nel complesso e, in molti casi, hanno addirittura superato i loro obiettivi di riduzione. Gli strumenti utilizzati a tal fine sono stati diversi a seconda degli enti e dei paesi. In particolare, fra tali strumenti figurano rimborsi dei prestiti (restituzione, da parte dei debitori, degli importi previsti contrattualmente) e piani di rientro, cessioni (comprese cessioni di portafogli, cartolarizzazioni e riclassificazioni come attività detenute per la vendita secondo il principio internazionale di rendicontazione finanziaria IFRS 9) e cancellazioni.

Nel primo semestre del 2019, le banche hanno realizzato una riduzione dell’8 per cento dei volumi dei crediti deteriorati, che costituiva il 42 per cento del piano annuale previsto per il 2019, rispetto al 51 per cento del secondo trimestre del 2018. Mentre i deflussi di NPL e gli afflussi provenienti da esposizioni in bonis sono in generale in linea con le aspettative, gli afflussi di altro genere si attestano su livelli superiori agli obiettivi fissati. I deflussi sono principalmente trainati da rimborsi e rientri dei prestiti, cancellazioni e cessioni (comprese cessioni di portafogli, cartolarizzazioni e riclassificazioni come attività detenute per la vendita secondo il principio internazionale di rendicontazione finanziaria IFRS 9).

Le banche stanno anticipando gli interventi di riduzione programmati

La maggior parte delle banche sta anticipando attivamente gli interventi di riduzione dei crediti deteriorati. Secondo le strategie di riduzione presentate per il periodo 2019‑2021, nella maggior parte dei paesi circa il 50 per cento degli interventi dovrebbe essere realizzato nel corso del primo anno. È probabile che oltre il 75 per cento della riduzione prevista nel suddetto triennio sarà legato a deflussi riconducibili a portafogli deteriorati, rimborsi di prestiti, cessioni e cancellazioni.

Le banche stanno adottando una politica più aggressiva di riduzione delle NPE con maggiore anzianità

È anche positivo che, nell’ambito dei loro piani di riduzione, le banche stiano adottando una politica più aggressiva per quanto concerne le esposizioni deteriorate con maggiore anzianità. Come si evince dal grafico 16, le esposizioni classificate come deteriorate da più di cinque anni dovrebbero essere ridotte a un ritmo notevolmente più elevato rispetto a quello delle esposizioni classificate come deteriorate da meno di cinque anni.

Poiché, complessivamente, i volumi di crediti deteriorati restano elevati nell’area dell’euro, la vigilanza bancaria della BCE proseguirà le iniziative volte a ridurre le consistenze in essere e a prevenire l’accumulo di nuovi NPL.

Grafico 14

Strategie di riduzione delle attività deteriorate: andamento previsto

(miliardi di euro; anni)

Fonte: BCE.

Grafico 15

Riduzione prevista degli NPL per l’intero esercizio 2019 rispetto alla riduzione effettiva nel primo semestre dell’anno

(miliardi di euro)

Fonte: BCE.
0) Afflussi da esposizioni in bonis oggetto di concessioni.

1) Deflussi da escussione di garanzie.
2) Afflussi da esposizioni in bonis non oggetto di concessioni.
3) Deflussi da liquidazione di garanzie.

Grafico 16

Strategie di riduzione degli NPL: riduzione futura prevista per fascia di anzianità

(miliardi di euro)

Fonte BCE.

Riquadro 1
L’impatto delle dismissioni di crediti deteriorati sul mercato azionario

Il presente riquadro riporta un’indagine empirica su come il mercato azionario ha reagito agli annunci effettuati dagli enti significativi e non significativi vigilati nell’ambito dell’MVU in relazione al risanamento dei bilanci nel periodo 2015‑2019. L’obiettivo è valutare se le cessioni[11] di crediti deteriorati abbiano generato un “effetto ricchezza” positivo per gli enti significativi e meno significativi nei paesi che si sono maggiormente impegnati in tale attività, cioè Italia, Spagna, Irlanda, Grecia, Portogallo e Cipro, dove il volume totale dei crediti deteriorati ceduti e delle garanzie escusse da parte di enti significativi e meno significativi ha superato i 184 miliardi di euro nel 2018, rispetto ai 108 miliardi di euro nel 2017. Nell’ultima fase del periodo in esame tale attività è stata trainata, in particolare, dal mercato italiano e da quello spagnolo, e ha fatto registrare un importante incremento anche in Grecia, Portogallo e Cipro, dove nel 2018 il volume annuo delle vendite è più che raddoppiato rispetto al 2017 (cfr. il grafico). Sebbene nel 2019 l’attività di cessione abbia subito un rallentamento in termini di volume rispetto al 2017 e al 2018, sono ancora in corso operazioni di cessione per un valore di 74 miliardi di euro, che dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. Inoltre, la dimensione del segmento “Inadempienze probabili (unlikely-to-pay)” è in aumento. Nel 2019 circa un terzo delle dismissioni totali realizzate da enti italiani si sono collocate in questo segmento.

Grafico

NPL ceduti e garanzie escusse da enti significativi e meno significativi vigilati in ambito MVU nei paesi esaminati nel periodo 2015‑2019 e successivamente

(milioni di euro; valore contabile lordo)

Fonti: annunci effettuati dalle banche, Credit Village, Debtwire, Deloitte, KPMG ed elaborazioni della BCE.
Note: i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2019. Per “cessioni in corso” si intendono le operazioni che dovranno essere completate entro la fine del 2020. Il grafico tiene conto anche di cessioni definitive e cartolarizzazioni di NPL che hanno comportato operazioni di deconsolidamento e vendita di garanzie escusse. Sono indicate le dismissioni effettuate da enti significativi e meno significativi vigilati in ambito MVU in alcuni paesi, mentre sono escluse le cessioni da parte di società di gestione patrimoniale. I dati del 2017 relativi alla Spagna comprendono la cessione a Blackstone da parte di Santander della quota di maggioranza del suo portafoglio di attività immobiliari, pari a di 30 miliardi di euro. I dati del 2018 relativi all’Italia comprendono la cartolarizzazione delle sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, del valore di 24,1 miliardi di euro, completata nel maggio 2018, e la cessione del portafoglio Veneto Banca/Popolare di Vicenza, pari a 18 miliardi di euro, a SGA S.p.A, ultimata nel 2018 dopo la liquidazione delle banche nel 2017. La cessione del valore di 17,7 miliardi di euro effettuata da UniCredit nell’ambito del Progetto Fino è inclusa nei dati del 2017 relativi all’Italia.

La letteratura finanziaria ha studiato a lungo l’impatto del risanamento dei bilanci sulle quotazioni azionarie delle banche e l’effetto di ricchezza su chi le vende[12]. Utilizzando la metodologia di studio dell’evento[13], la BCE ha integrato precedenti studi empirici sullo stesso argomento, analizzando l’effetto di 135 annunci relativi a operazioni di dismissione di crediti deteriorati effettuati da enti significativi e meno significativi[14] a partire dal 2015. Dai risultati emerge che gli annunci relativi a dismissioni di crediti deteriorati hanno avuto un impatto positivo e significativo sulle quotazioni azionarie degli enti creditizi che avevano realizzato progressi sostanziali nella riduzione della leva finanziaria legata ai crediti deteriorati durante il periodo in esame (cfr. la tavola).

Tavola

Risultati ottenuti mediante la metodologia di studio dell’evento

Fonti: BCE e Bloomberg (per i rendimenti effettivi).
Note: per “eventi” si intendono comunicati stampa pubblicati da enti significativi e meno significativi quotati in Borsa in relazione a dismissioni di crediti deteriorati, tra cui cessioni dirette sul mercato, cartolarizzazioni che hanno comportato operazioni di deconsolidamento e dismissioni di garanzie escusse. Sono stati esclusi dall’esame i comunicati stampa relativi a eventi che si erano sovrapposti a fattori di altro genere o che potevano generare confusione (ad esempio, dismissioni annunciate contestualmente alla pubblicazione di risultati finanziari trimestrali, comunicazioni concernenti aumenti di capitale, strategie commerciali, fusioni, ecc.). Per “grandi dismissioni” si intendono cessioni di attività deteriorate dal valore contabile lordo superiore a 320 milioni di euro, ossia pari alla mediana di tutte le dismissioni realizzate da enti significativi e meno significativi vigilati nell’ambito dell’MVU nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 (tenendo conto anche delle operazioni escluse dalla presente analisi). Il campione di annunci dati in Spagna, Irlanda e Grecia comprende comunicazioni relative a dismissioni di attività dal valore contabile lordo superiore alla media. I rendimenti anomali sono stati calcolati sottraendo dai rendimenti azionari effettivi i rendimenti normalmente attesi nel caso in cui non fossero state annunciate dismissioni di crediti deteriorati. I rendimenti normali attesi sono stati stimati utilizzando il “modello di mercato”, che si basa sui rendimenti effettivi di un mercato di riferimento e sulla correlazione tra le azioni bancarie e il mercato di riferimento. Ai fini di questa analisi, sono stati assunti come mercati di riferimento gli indici FTSE Italia Bank per le banche italiane, IBEX 35 per le banche spagnole, Athens Stock Exchange General Index per quelle greche, FTSE Ireland Index per gli istituti irlandesi, FTSE Portugal Index per quelli portoghesi e Cyprus Stock Exchange General Index per le banche cipriote. Sono stati utilizzati i rendimenti basati sul logaritmo naturale degli indici nell’arco di un periodo di stima pari a 120 giorni di contrattazione. Dopo aver calcolato i rendimenti anomali, è stato elaborato il rendimento anomalo cumulato (CAR) sommando i singoli rendimenti anomali al fine di misurare l’impatto totale di un evento nell’arco di un determinato periodo di tempo (“finestra di evento”). Nell’analisi sono state prese in esame due finestre di evento, cioè −2;0 e 0;2, in cui lo 0 corrisponde al giorno dell’evento o al primo giorno di contrattazione successivo all’annuncio nel caso in cui quest’ultimo sia stato dato dopo la chiusura dei mercati o se l’evento cadeva in un giorno di non operatività delle contrattazioni (ad esempio nel fine settimana). I rendimenti anomali cumulati medi (CAARS) corrispondono ai valori medi di tutti gli eventi compresi nel campione (totali o a livello nazionale), che danno una misura della reazione media del mercato azionario (espressa in percentuale) ai comunicati stampa. Il t‑test parametrico cross‑sectional e il test di Boehmer, Musumeci e Poulsen (1991) sono stati utilizzati per verificare la significatività statistica dei CAARS. Con i simboli * * *, * *, * si fa riferimento a un livello di significatività pari rispettivamente all’1, al 5 e al 10 per cento, verificati mediante il t‑test parametrico cross‑sectional e il test di Boehmer, Musumeci e Poulsen (1991).

L’analisi mostra inoltre che il livello di maturità del mercato nazionale dei crediti deteriorati e le caratteristiche del quadro normativo nazionale hanno una diversa incidenza sui corsi azionari nelle diverse giurisdizioni. Ad esempio, gli istituti di credito italiani che avevano annunciato grandi dismissioni[15] di crediti deteriorati hanno beneficiato, in media, di importanti reazioni positive dei mercati azionari nei due giorni successivi alla pubblicazioni dei comunicati stampa. In particolare, vi è un forte effetto di ricchezza positivo per le banche italiane che hanno fatto ricorso alla GACS[16]. Ciò indica che un sistema accuratamente concepito al fine di incentivare il trasferimento dei rischi legati ai crediti deteriorati al di fuori dei bilanci degli istituti di credito avrebbe in generale un effetto positivo sulla banca cedente. Analogamente, anche gli istituti di credito irlandesi hanno registrato una risposta positiva del mercato a seguito degli annunci fatti, forse in ragione del fatto che nella maggior parte dei comunicati stampa pubblicati da tali istituti in Irlanda veniva sottolineato l’impatto favorevole sui coefficienti patrimoniali[17]. Per contro, non sono stati osservati effetti statisticamente significativi per gli enti creditizi greci, dove i mercati secondari che contribuiscono alla riduzione dei crediti deteriorati hanno iniziato a svilupparsi nel 2017. Tuttavia, il trasferimento dei rischi mediante il sistema di cartolarizzazione “Hercules” che, unitamente ad altri strumenti strategici esterni e interni, mira a ridurre il volume di crediti deteriorati a livelli sostenibili[18], potrebbe avere un effetto positivo di ricchezza in futuro. Per quanto riguarda la Spagna, la risposta agli annunci delle banche nel periodo 2015‑2019 non è stata statisticamente significativa. Ciò potrebbe essere riconducibile al livello di maturità del mercato dei crediti deteriorati in tale paese e all’incidenza relativamente contenuta degli NPL sul totale dei prestiti degli enti creditizi spagnoli[19]. Nell’ambito dell’analisi svolta gli enti creditizi del Portogallo e di Cipro sono stati considerati come parte del campione totale ma, a causa del numero limitato di banche quotate in Borsa e di relativi annunci in tali paesi, non sono disponibili risultati a livello nazionale.

1.2.3 Attività sui criteri di concessione del credito

In alcuni Stati membri partecipanti all’MVU uno dei fattori che ha contribuito alla formazione di un’elevata incidenza di crediti deteriorati è rappresentato da prassi inadeguate nella concessione dei prestiti. L’obiettivo delle iniziative di vigilanza volte a ridurre i crediti deteriorati consiste nel risanare i bilanci delle banche ripristinando quindi la fiducia nel settore bancario. Tuttavia, data la maggiore probabilità di un’inversione del ciclo economico, è importante acquisire informazioni sui rischi che le banche stanno attualmente accumulando nei loro bilanci, in quanto potrebbero rappresentare un problema in futuro. Pertanto, l’attenzione si sta ora spostando sugli standard applicati dalle banche nell’attività di concessione dei prestiti, allo scopo di adottare un approccio proattivo volto a limitare un eccessivo accumulo di crediti deteriorati in futuro, in linea con quanto previsto dalle priorità di vigilanza per il 2019 (cfr. la sezione 1.2).

Il primo passo verso il conseguimento di tale obiettivo è stato quello di valutare i rischi e le tendenze che caratterizzano le modalità di concessione del credito da parte delle banche, orientando quindi gli sforzi di vigilanza verso le aree di rischio più significative. A tal fine, la BCE ha esaminato attentamente i dati a disposizione delle autorità di vigilanza. Era tuttavia necessario raccogliere ulteriori dati con criteri armonizzati che consentissero una valutazione solida e strutturata della qualità dei criteri di concessione del credito adottati dalle banche, con particolare attenzione ai nuovi prestiti. Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha pertanto avviato un apposito esercizio di raccolta di informazioni.

I principali obiettivi di tale raccolta consistevano a) nel chiarire se i criteri di concessione del credito adottati dalle banche avessero subito un peggioramento nel tempo e b) nell’identificare eventuali tendenze ed evidenziare le specificità di alcuni segmenti di credito e dei diversi modelli di business, oltre alle differenze tra paesi. Inoltre, si intendeva accertare se alcuni indicatori chiave di rischio fossero prontamente disponibili nei sistemi informatici delle banche e verificare il livello di automazione nella raccolta e segnalazione dei dati.

L’esercizio è stato predisposto in collaborazione con il sistema bancario. Ciò ha fatto sì che le definizioni degli indicatori chiave di rischio inclusi nei modelli di concessione del credito, come ad esempio il rapporto fra l’ammontare del prestito e il valore delle garanzie (loan-to-value), fossero allineate alle prassi più comuni. È stato quindi messo a punto un modello che comprende indicatori chiave di rischio per la concessione del credito e parametri di rischio per i prestiti al settore privato non finanziario. Per favorire la coerenza dei dati tra gli enti creditizi, il processo è stato accompagnato dalla complessa elaborazione di alcune FAQ e seguito da approfonditi controlli di qualità.

Nell’interpretazione dei dati raccolti è stato considerato il contesto di mercato in cui era stato concesso il credito, che differisce da un paese all’altro. Pertanto, a integrazione dell’analisi dei dati, sono state tenute apposite riunioni per paese di residenza delle banche, cui hanno partecipato sia i GVC sia le autorità nazionali competenti (ANC). Tali riunioni erano mirate a una valutazione congiunta di quanto riscontrato dai GVC secondo un approccio “bottom‑up” unitamente alle evidenze di natura trasversale. Ciò ha permesso di tener conto delle circostanze specifiche dei singoli paesi e delle singole banche, pur garantendo una valutazione armonizzata. Sulla base dell’esito di tali riunioni è stato definito il perimetro dell’analisi di follow‑up che verrà svolta nel 2020.

Una volta completata l’analisi, i relativi dati potranno essere messi a disposizione di tutti gli attori coinvolti. La BCE e le ANC potranno acquisire preziose informazioni sulle prassi adottate nella concessione dei prestiti e sulle politiche di prezzo basate sul rischio sottostante. I risultati inoltre faranno luce sull’andamento dei vari segmenti di mercato, come quello dei prestiti per l’edilizia abitativa o alle piccole e medie imprese, ed evidenzieranno quali dati utilizzano le banche al fine di orientare l’allocazione dei rischi derivanti dai loro portafogli di prestiti. Il valore aggiunto per le banche sarà quello di disporre di un riscontro individuale dettagliato sui risultati ottenuti rispetto a istituti omologhi. I risultati dell’analisi saranno pubblicati anche in forma aggregata. Il lavoro svolto potrà tradursi in interventi specifici per singole banche che saranno ulteriormente discussi nella fase successiva del progetto, prevista nel 2020. Infine, la tempistica del progetto è finalizzata a integrare e contribuire all’attività dell’ABE sulla concessione dei prestiti, in cui la BCE è attivamente coinvolta.

1.2.4 Analisi mirata dei modelli interni

L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models – TRIM) ha lo scopo di valutare l’adeguatezza e l’idoneità dei modelli interni delle banche, riducendo la variabilità indesiderata delle attività ponderate per il rischio. Essa concorre a garantire condizioni di parità concorrenziale, promuovendo, l’armonizzazione delle prassi di vigilanza che si focalizzano sull’attuazione corretta e coerente dei requisiti regolamentari in materia di modelli interni.

Nel 2019 è stata completata la fase ispettiva dell’analisi TRIM

A seguito del lavoro analitico preparatorio svolto nel 2016, la fase ispettiva del progetto TRIM, iniziata nel 2017, è stata completata nel corso del 2019. Durante tale periodo sono stati effettuati 200 accessi in loco su 65 enti significativi, incentrati sui modelli interni relativi al rischio di credito, di mercato e di controparte.

Nel 2019 è stata pubblicata una versione aggiornata della guida della BCE sui modelli interni

Le ispezioni hanno seguito un quadro metodologico comune basato su un’interpretazione della regolamentazione europea sui modelli interni condivisa tra la BCE e le ANC. Tale interpretazione condivisa trova riscontro nella guida della BCE sui modelli interni, che definisce in modo trasparente come la BCE interpreta e applica in maniera omogenea i requisiti normativi vigenti in materia di modelli interni e come valuta se le banche li soddisfano. La pubblicazione nel 2019 della versione aggiornata della guida ha segnato una tappa importante ai fini del TRIM e ha fatto seguito ad un approfondito processo di feedback con il settore bancario a cui è stato chiesto nel 2017 di formulare commenti sulla prima versione del documento e nel 2018 di rispondere a due consultazioni pubbliche sugli aggiornamenti di alcuni capitoli della guida. In futuro, la guida sui modelli interni della BCE resterà un documento di riferimento fondamentale ai fini dell’approccio di vigilanza della BCE sui modelli interni anche al di là degli ambiti di pertinenza del TRIM. La guida sarà aggiornata e integrata nel tempo a seconda delle esigenze.

Nell’ambito del TRIM sono state svolte (e sono ancora in corso) diverse analisi per valutare e confrontare gli esiti delle ispezioni effettuate presso i vari enti. I risultati intermedi di queste analisi sono già stati pubblicati a beneficio sia degli enti vigilati che del pubblico in generale. In effetti, una rassegna delle carenze più rilevanti o comuni individuate nel corso delle ispezioni TRIM è stata pubblicata per la prima volta nel 2018 e ulteriormente aggiornata ed ampliata ad aprile e novembre 2019. Queste analisi orizzontali, unitamente ad altri livelli di controllo della qualità[20], sono importanti per garantire la coerenza delle valutazioni di vigilanza nelle varie indagini. La loro divulgazione è di ausilio alle banche in quanto fornisce loro un quadro generale per interpretare le decisioni relative al TRIM di cui sono destinatarie.

Le decisioni di vigilanza che fanno seguito alle ispezioni in ambito TRIM sono un ulteriore importante risultato del progetto. Gli obblighi giuridicamente vincolanti imposti da tali decisioni contribuiscono, infatti, a far sì che le banche pongano rimedio alle carenze individuate nel corso del TRIM, realizzando i necessari miglioramenti ai modelli interni. Finora sono state prese in forma definitiva (ossia dopo aver incluso il feedback fornito dagli enti durante il periodo di audizione) circa 110 decisioni riferite ad un totale di circa 55 dei 65 enti oggetto del TRIM. In media, ciascuna decisione TRIM conteneva circa 20 obblighi vincolanti, accompagnati, dove necessario, da misure aggiuntive[21]. Grazie a questo dettagliato follow‑up, il TRIM contribuisce a ridurre la variabilità indesiderata delle attività ponderate per il rischio nei modelli interni delle banche, garantendo il rispetto dei requisiti normativi. In termini di rischio di credito, ad esempio, le banche hanno evidenziato, in particolare, carenze nel calcolo delle perdite realizzate sulle loro esposizioni e nell’utilizzo dei tassi di default medi di lungo periodo ai fini della calibrazione della probabilità di default. Per quanto concerne il rischio di mercato, le carenze evidenziate sono principalmente legate alla metodologia utilizzata dalle banche per misurare il valore a rischio (VaR), il VaR in condizioni di stress, i test retrospettivi del VaR prescritti dalla normativa, il campo di applicazione dei modelli interni e la metodologia in base alla quale viene definita la copertura patrimoniale per il rischio incrementale.

Nel complesso, il TRIM ha richiesto ingenti risorse di vigilanza. Per non interferire con la manutenzione ordinaria dei modelli svolta dalle banche si è continuato a valutare, tramite accessi ispettivi, anche le modifiche sostanziali ai modelli e le richieste di approvazione iniziali in aggiunta alle indagini TRIM e talvolta di pari passo con queste. Nel corso del 2019, oltre ai 49 accessi in loco condotti ai fini del TRIM, sono stati avviati 117 accertamenti sui modelli interni presso enti significativi, 52 dei quali si sono svolti in loco[22]. In tutto, nel 2019 sono state prese 141 decisioni di vigilanza derivanti da accertamenti sui modelli interni[23] (compreso il TRIM).

Il progetto TRIM si concluderà nella seconda metà del 2020

Il progetto TRIM sarà completato nella seconda metà del 2020, ma la revisione periodica delle modifiche sostanziali ai modelli, nonché le richieste iniziali di approvazione dei modelli, dovrebbero proseguire a ritmo serrato nel biennio 2020‑2021. Gli enti vigilati dovranno adeguare i loro modelli in risposta a: 1) le risultanze del TRIM; 2) i requisiti stabiliti dall’ABE in una serie di nuove norme tecniche di regolamentazione e orientamenti emanati nell’ambito dell’analisi dei metodi basati sui rating interni. Di concerto con le banche, la vigilanza bancaria della BCE intende realizzare sinergie integrando tra loro, per quanto possibile, la realizzazione e la valutazione delle modifiche ai modelli interni che interessano gli stessi sistemi di rating e che si rendono necessarie per garantire il rispetto di quanto previsto da questi due canali.

1.2.5 Rischio informatico e cibernetico

Nel corso del 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a considerare il rischio informatico e cibernetico come una priorità di vigilanza. Da un punto di vista generale, il rischio informatico e cibernetico dovrebbero rientrare nel quadro complessivo della governance e della gestione dei rischi delle banche, di cui dovrebbe essere ampiamente consapevole tutto il personale, poiché, in effetti, tali rischi possono avere conseguenze per un’intera azienda. Pertanto, tutti i dipendenti dovrebbero contribuire alla mitigazione di tali rischi, in tutte le aree di attività e a tutti i livelli gerarchici.

Gli incidenti informatici si potrebbero diffondere rapidamente all’interno del settore finanziario, dato l’elevato livello di interconnessione di quest’ultimo. Per consentire alle autorità di vigilanza di individuare e monitorare meglio le tendenze che caratterizzano gli incidenti cibernetici nel settore bancario, nel 2017 è stato introdotto un apposito processo di segnalazione nell’ambito del quale tutti gli enti significativi devono segnalare gli incidenti di sicurezza informatica[24] di entità significativa non appena questi vengono rilevati. La banca dati sugli incidenti cibernetici dell’MVU garantisce una maggiore trasparenza e consente inoltre alla BCE di reagire rapidamente se un incidente grave coinvolge uno o più enti significativi. Nel 2019 il numero di incidenti cibernetici segnalati è cresciuto di circa il 30 per cento rispetto al 2018.

Frequenti ispezioni in loco consentono inoltre alla vigilanza bancaria della BCE di valutare le capacità di gestione del rischio informatico e cibernetico delle singole banche, mentre le ispezioni condotte nell’ambito di una “campagna” (in cui si analizza una stessa tematica presso diversi enti dalle caratteristiche comparabili) forniscono informazioni di tipo trasversale. Nel 2019 l’attenzione è stata incentrata sulla gestione della continuità informatica, evidenziando la necessità di miglioramenti, in particolare in relazione alla verifica delle capacità di reazione in caso di grandi disastri. A queste risultanze verrà dato seguito nella consueta attività di vigilanza ordinaria, mentre nel corso della prossima campagna prevista per il 2020 verrà svolta una valutazione più approfondita della gestione del rischio cibernetico da parte delle banche.

Nell’ambito del processo SREP annuale i GVC svolgono attività di vigilanza ordinaria sul rischio informatico e cibernetico, avvalendosi di una metodologia di valutazione dei rischi comune e standardizzata, basata sull’orientamento dell’Autorità bancaria europea EBA/GL/2017/05[25] e integrata da un apposito questionario di autovalutazione che viene somministrato alla banca. Tale attività è poi integrata dalle indagini tematiche sui rischi informatici e dalle analisi trasversali. L’autovalutazione del rischio informatico e dei relativi controlli svolta dagli enti significativi fornisce informazioni preziose. Una risultanza rilevante emersa nel 2019 è stata che, in media, il settore ha registrato una transizione verso autovalutazioni più prudenti. L’autovalutazione ha anche rivelato che gli enti significativi nei cui organi di amministrazione siedono esperti di tecnologie dell’informazione risultano più competenti in diverse categorie di controllo del rischio informatico e più consapevoli dei rischi.

Al tempo stesso, l’autovalutazione ha mostrato che il numero di enti significativi che impiega sistemi informatici giunti alla fine del loro ciclo di vita per eseguire processi aziendali critici sta crescendo e anche le spese di esternalizzazione legate alle tecnologie dell’informazione sono in aumento, per cui l’attenzione su questi temi sarà intensificata nel 2020.

Inoltre, al fine di garantire un approccio coordinato e la condivisione delle conoscenze in materia di tecnologie dell’informazione e rischi cibernetici, la vigilanza bancaria della BCE è in contatto con numerosi portatori di interesse sia all’interno sia all’esterno dell’UE. Essa partecipa, ad esempio, a consessi internazionali quali la task force dell’ABE sulla vigilanza dei rischi informatici, il gruppo di lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) sulla resilienza operativa e il gruppo di lavoro del Consiglio per la stabilità finanziaria sulle capacità di reazione e recupero in caso di incidenti cibernetici.

1.2.6 Brexit

La vigilanza bancaria della BCE ha continuato a monitorare con attenzione l’attuazione da parte delle banche dei programmi per la Brexit

Nel 2019 l’attività della vigilanza bancaria della BCE legata alla Brexit è stata incentrata su due elementi: a) il livello di preparazione delle banche e delle autorità di vigilanza a un’eventuale Brexit senza accordo; b) l’attuazione dei programmi per la Brexit concordati tra banche e autorità di vigilanza.

Nel corso dell’anno la vigilanza bancaria della BCE ha monitorato il livello di preparazione delle banche all’eventualità di un mancato accordo, nel qual caso l’uscita del Regno Unito dall’UE sarebbe avvenuta senza un periodo di transizione. In tale contesto la BCE ha chiesto espressamente alle banche di tenersi pronte a ogni eventualità e di attuare misure di mitigazione dei rischi efficaci ove necessario. Nel complesso, i preparativi delle banche per un’uscita senza accordo hanno registrato buoni progressi.

Già nel periodo precedente alla data in cui era inizialmente prevista la Brexit, cioè alla fine di marzo 2019, la vigilanza bancaria della BCE aveva completato la maggior parte delle procedure di autorizzazione relative alla costituzione di nuovi enti creditizi o alla ristrutturazione di enti già operanti nell’area dell’euro. Essa, inoltre, aveva concluso la valutazione dei programmi di preparazione alla Brexit predisposti dagli enti significativi operanti nel Regno Unito e concesso l’autorizzazione all’attività delle loro filiali in paesi terzi, ove previsto dalla legislazione nazionale. A tal fine, è stato avviato un confronto approfondito con le banche al fine di concordare i modelli operativi e di business che le loro filiali nel Regno Unito dovranno adottare in futuro.

La vigilanza bancaria della BCE ha anche monitorato l’attuazione dei programmi di per la Brexit per far sì che le banche interessate rispettassero gli impegni assunti, comprese le scadenze concordate con le autorità di vigilanza per la loro attuazione. Gli esercizi di monitoraggio trasversali sono stati integrati, ove necessario, da riscontri specifici sulle singole banche e dai relativi interventi di vigilanza.

La BCE ha assunto la supervisione diretta delle banche divenute significative a seguito del trasferimento delle loro attività nell’area dell’euro a causa della Brexit e sono stati istituiti nuovi GVC. Nella seconda metà del 2019 per alcuni di questi enti è stata avviata la valutazione approfondita obbligatoria.

La BCE ha continuato a comunicare le sue aspettative di vigilanza sia attraverso aggiornamenti alle FAQ sul sito Internet della vigilanza bancaria che tramite diversi articoli pubblicati sulla newsletter della vigilanza nonché nell’ambito di incontri bilaterali con i soggetti vigilati.

Le prospettive future

Nel 2020 la BCE continuerà a monitorare come le banche stanno attuando i programmi per la Brexit, sulla base degli impegni assunti e delle scadenze concordate al fine di realizzare i modelli operativi prefissati. Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nel 2019, sono necessari ulteriori sforzi per soddisfare le aspettative di vigilanza della BCE in vari settori, quali la governance interna, la creazione di attività imprenditoriale e l’accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari, i modelli di contabilizzazione, gli accordi infragruppo, le infrastrutture informatiche e le segnalazioni.

Saranno svolte anche valutazioni approfondite di altri enti recentemente classificati come significativi per via di attività legate alla Brexit.

La BCE continuerà a seguire i negoziati politici tra l’UE e il Regno Unito valutando le implicazioni dal punto di vista della vigilanza.

1.2.7 Rischi legati all’attività di trading e valutazione degli attivi

Nel 2019 è stata avviata una serie di interventi di vigilanza cartolare e in loco

Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha avviato una serie di interventi di vigilanza cartolare e ispettiva concernenti il rischio di mercato, compresi i rischi derivanti dalle attività di negoziazione e dalla valutazione degli strumenti finanziari che sono contabilizzati al fair value (valore equo). Tali iniziative avevano lo scopo di:

  • garantire la conformità con la normativa vigente;
  • accrescere le conoscenze della vigilanza riguardo alla composizione di tali attività e passività finanziarie;
  • monitorare gli ambiti maggiormente esposti al rischio di valutazione;
  • valutare il quadro di riferimento utilizzato dagli intermediari per calcolare il fair value e gli ulteriori adeguamenti prudenziali alle valutazioni.

Nel 2019 sono stati raccolti dati granulari relativi al portafoglio di negoziazione regolamentare di 13 grandi enti significativi che rappresentavano l’87 per cento delle posizioni di livello 2 e 3[26] nei portafogli di negoziazione delle banche soggette alla vigilanza diretta della BCE[27]. La disponibilità di informazioni a livello di desk e di prodotto ha consentito di esaminare in dettaglio la composizione di un sottoinsieme significativo di attività e passività di livello 2 e 3. Ciò agevolerà la definizione del perimetro delle ispezioni in loco che saranno avviate nel quadro della campagna ispettiva sul rischio di valutazione.

Le attività e passività di livello 3 sono concentrate in poche grandi banche, mentre le attività e le passività di livello 2 sono in gran parte costituite da swap e operazioni pronti contro termine

Relativamente alla classificazione, la maggior parte delle posizioni del portafoglio di negoziazione (circa l’87 per cento) incluse nel campione è classificata come posizioni di livello 2, mentre le posizioni di livello 3 rappresentano solo il 2 per cento circa delle esposizioni e sono concentrate su pochi intermediari (circa l’82per cento su tre banche). Quanto alla composizione per prodotto, gran parte delle attività e delle passività di livello 2 sono costituite da swap e operazioni pronti contro termine, per lo più con scadenze inferiori a dieci anni.

Vi è una grande variabilità nelle prassi utilizzate dalle banche per definire l’osservabilità dei parametri, la classificazione delle attività nei diversi livelli e la misurazione del day one profit e del fair value

Per quanto riguarda le ispezioni, nel 2019 è stata avviata una campagna ispettiva sul rischio di valutazione[28] che proseguirà nel 2020 e nel 2021. I risultati preliminari della campagna evidenziano che le prassi adottate dalle banche sono molto diversificate e possono divergere in maniera considerevole dato l’elevato margine di discrezionalità di cui dispongono gli intermediari nel definire l’osservabilità dei parametri, la classificazione delle attività nei diversi livelli, la rilevazione del day one profit e la valutazione al fair value al momento dell’applicazione della disciplina contabile. Tale grado di variabilità rappresenta una sfida quando si analizza il rischio di valutazione; la campagna ispettiva mira quindi a promuovere parità di condizioni a fini prudenziali e ad armonizzare la metodologia adottata nella conduzione delle ispezioni presso le banche.

Quanto all’attuazione delle norme tecniche di regolamentazione dell’ABE sulla valutazione prudente, le ispezioni svolte nel 2019 hanno evidenziato che i sistemi di riferimento adottati dagli intermediari ai fini della valutazione prudente non soddisfano gli standard previsti dalla BCE e che le banche hanno difficoltà a reperire dati sufficientemente affidabili. Il processo avviato dall’ABE per la raccolta di quesiti sul tema e delle relative risposte ha contribuito a una maggiore chiarezza nell’applicazione del quadro di riferimento per la valutazione prudente.

1.2.8 L’attività svolta sulle metodologie di vigilanza

Capitale e liquidità sono fondamentali per garantire la capacità di tenuta delle banche

Gli shock finanziari al settore bancario sono spesso causati o amplificati dall’inadeguatezza quantitativa e qualitativa del capitale e della liquidità detenuti dalle banche. Per questo, al fine di rafforzare la capacità di tenuta delle banche, sono determinanti due processi fondamentali: il processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e il processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP).

Lo scopo di entrambi i processi è quello di far sì che gli enti misurino e gestiscano il rischio di capitale e il rischio di liquidità in maniera strutturata, utilizzando approcci interni specifici, che consentano loro di identificare, valutare e quindi gestire e presidiare in modo efficace il rischio di capitale e di liquidità in qualsiasi momento.

Data la loro funzione chiave, ossia quella di gestire l’adeguatezza patrimoniale e di liquidità delle banche, i processi ICAAP e ILAAP richiedono un’attenzione particolare da parte delle autorità di vigilanza. Nell’ambito dello SREP, si tiene conto della qualità e dei risultati di tali processi di valutazione nella definizione dei requisiti di capitale e liquidità e delle misure di vigilanza qualitative. L’efficacia di questi processi riduce i margini di incertezza, sia per le banche che per le autorità di vigilanza, riguardo ai rischi effettivi cui gli istituti sono esposti. Ciò aiuta gli enti a mantenere livelli patrimoniali e di liquidità adeguati e quindi un’attività economicamente sostenibile.

La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato apposite guide sui processi ICAAP e ILAAP

A novembre 2018 la vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato apposite guide sui processi ICAAP e ILAAP la cui applicazione ha avuto inizio a gennaio 2019. Esse non intendono fornire indicazioni esaustive su tutti gli aspetti rilevanti ai fini di una solida valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità, ma si basano sulla definizione di una serie di principi, con particolare attenzione ad alcuni aspetti cruciali.

Ogni istituzione è responsabile dell’attuazione di processi ICAAP e ILAAP commisurati alle sue specifiche caratteristiche

La vigilanza bancaria della BCE sottolinea che i processi ICAAP e ILAAP restano innanzitutto processi interni, da adattare alle caratteristiche di ciascun ente, che è quindi responsabile della loro attuazione in maniera commisurata e proporzionata alle sue specificità. Processi ICAAP e ILAAP solidi, efficaci, completi e orientati al futuro sono strumenti fondamentali per garantire la capacità di tenuta delle banche, che sono quindi incoraggiate a fare riferimento alle guide per colmare eventuali lacune e porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alle carenze nella gestione del capitale e della liquidità.

Nel corso del 2019 le funzioni orizzontali della vigilanza bancaria della BCE, insieme ai GVC, hanno avviato un dialogo con le banche per discutere come queste intendessero rafforzare i loro processi ICAAP e ILAAP coerentemente con le indicazioni delle nuove guide.

Più della metà di tutti i processi ICAAP e più di un terzo degli ILAAP hanno evidenziato gravi carenze

A seguito di valutazioni condotte in ambito SREP nel 2019, la vigilanza bancaria della BCE ha concluso che persistevano ancora gravi carenze in oltre metà degli ICAAP e in oltre un terzo degli ILAAP adottati dagli enti significativi, che non costituivano una base solida per la prudente gestione del capitale e della liquidità e necessitavano quindi di (ulteriori) miglioramenti. Le conclusioni emerse da tali valutazioni specifiche stanno avendo un impatto crescente sullo SREP e sulle singole misure di vigilanza che ne derivano. In altre parole, la solidità dei processi ICAAP e ILAAP si riflette positivamente sugli SREP delle banche.

In futuro, i processi ICAAP e ILAAP acquisiranno ancora maggiore rilievo nello SREP

In futuro, i processi ICAAP e ILAAP acquisiranno un ruolo ancor più importante in ambito SREP, incentivando le banche a migliorare sempre di più i propri processi interni. Tra l’altro, gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’ICAAP avranno un’incidenza maggiore nel determinare i requisiti aggiuntivi di capitale a fini di vigilanza in base a una valutazione “rischio per rischio”.

Riquadro 2
Tecnologia di vigilanza

La BCE ha istituito un polo per la tecnologia di vigilanza (SupTech) volto a esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale (IA) e di altre tecnologie innovative nel contesto della vigilanza bancaria.

Innovazione e SupTech

La tecnologia sta cambiando l’industria finanziaria. Inoltre, le autorità di vigilanza di tutto il mondo stanno adottando misure per modernizzare le infrastrutture e garantire una vigilanza efficace ed efficiente attraverso l’impiego di tecnologie innovative. Nel 2019 la BCE ha istituito un polo per la tecnologia di vigilanza, allo scopo di introdurre strumenti innovativi nei propri processi di vigilanza.

IA e analisi dei dati

La BCE ha lanciato diversi progetti di intelligenza artificiale. Uno dei principali settori dell’IA è l’apprendimento automatico (machine learning), che consente ai computer di eseguire dei processi di apprendimento sulla base dei dati e fare previsioni; ad esempio, la BCE sta sviluppando uno strumento in grado di prevedere i risultati delle prove di stress dell’Autorità bancaria europea sulla base dei dati raccolti in linea con le norme tecniche di attuazione dell’ABE in materia di segnalazioni di vigilanza.

Un altro settore dell’IA è l’elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing, NLP), che può aiutare le autorità di vigilanza ad analizzare dati non strutturati. I computer che impiegano l’NLP possono comprendere e valutare informazioni fornite in forma di testo: ad esempio, la BCE sta predisponendo uno strumento utilizzabile per estrarre informazioni strutturate da fonti di dati non strutturati, come le relazioni finanziarie. Allo stato attuale tali informazioni possono essere recuperate solo manualmente.

La Banca centrale europea sta anche lavorando a strumenti avanzati di analisi dei dati, grazie ai quali le autorità di vigilanza possono disporre di informazioni più approfondite e prendere decisioni più informate orientate dai dati. Per fare un esempio, si sta impiegando l’analisi delle reti (network analysis) per comprendere meglio le interconnessioni tra le quote di partecipazione negli enti vigilati.

Portale per le procedure di autorizzazione

L’elevato volume di procedure di autorizzazione (cfr. anche la sezione 2.1.2) crea un pesante carico di lavoro non solo per le autorità di vigilanza, ma anche per le banche; è per questa ragione che la BCE sta sviluppando, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, un portale online per gestire in modo più efficiente il processo, a cominciare dalle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Il portale intende migliorare lo scambio di informazioni sulle procedure e ridurre la burocrazia automatizzando alcuni aspetti del processo di autorizzazione; dovrebbe inoltre aiutare le banche a predisporre le richieste in maniera completa e accurata, incrementando di conseguenza l’efficienza e la tempestività delle valutazioni, nonché armonizzare il processo di autorizzazione tra i paesi partecipanti all’MVU, tenendo contemporaneamente conto delle specificità delle pertinenti legislazioni nazionali. L’obiettivo è che in futuro diventi un portale completo di vigilanza bancaria, riguardante un’ampia gamma di processi di vigilanza di competenza della BCE.

Diffondere le conoscenze e migliorare le competenze

La diffusione delle conoscenze e il coinvolgimento di tutte le parti interessate sono fattori essenziali per garantire l’impiego di SupTech; nella sua funzione di polo di conoscenze, il gruppo SupTech ha iniziato a organizzare eventi e corsi di formazione per fornire ai colleghi della vigilanza bancaria conoscenze e competenze tecniche necessarie per consentire l’innovazione.

Collaborazione

All’insegna dello scambio di competenze e prassi tecnologiche, la BCE ha coinvolto le autorità nazionali competenti che hanno iniziato ad avvalersi di strumenti digitali nell’ambito dei propri processi di vigilanza. Si è inoltre rivolta ad autorità omologhe (ad esempio la Monetary Authority of Singapore, la UK Prudential Regulation Authority e la Federal Reserve), a istituzioni accademiche (ad esempio la Technical University of Darmstadt e l’applied AI initiative della Technical University of Munich), nonché a molte start up.

1.3 Vigilanza diretta sugli enti creditizi significativi

1.3.1 Vigilanza cartolare

La vigilanza bancaria della BCE sugli enti significativi viene esercitata con un approccio proporzionale e basato sul rischio che è al contempo rigoroso e coerente. A tal fine, essa definisce una serie di attività di vigilanza cartolare prioritarie per ciascun anno. Tali attività si basano sui requisiti regolamentari esistenti, sul manuale di vigilanza dell’MVU e sulle priorità di vigilanza dell’MVU, e sono incluse nel programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) relativo a ciascun ente significativo.

Oltre a queste attività definite a livello centralizzato, nel programma di revisione prudenziale possono essere incluse altre attività di vigilanza calibrate su specifiche esigenze degli enti. Ciò consente di affrontare i rischi in rapida evoluzione a livello di singolo ente o a livello dell’intero sistema.

Le attività di vigilanza cartolare nell’ambito del programma SEP comprendono: a) i compiti legati al controllo dei rischi, come ad esempio lo SREP e le prove di stress; b) altri compiti connessi a requisiti organizzativi, amministrativi o giuridici, come ad esempio la valutazione annuale della significatività; c) compiti aggiuntivi pianificati dai GVC per adeguare ulteriormente il programma di revisione prudenziale ordinario alle caratteristiche specifiche dei soggetti o dei gruppi sottoposti a vigilanza (come l’analisi dei modelli di business e degli assetti di governance delle banche). Mentre i primi due gruppi di attività sono definiti a livello centrale, il terzo è specifico per ciascun ente ed è definito dal rispettivo GVC.

Proporzionalità

Le attività di vigilanza per il 2019 si sono ispirate al principio di proporzionalità, secondo cui l’intensità dell’attività viene modulata in base alla rilevanza sistemica e al profilo di rischio della banca vigilata

Il programma di revisione prudenziale si ispira al principio di proporzionalità: ciò significa che l’intensità dell’attività di vigilanza dipende dalle dimensioni, dalla rilevanza sistemica e dalla complessità di ciascun ente. In seguito agli orientamenti forniti dal gruppo interno per la semplificazione dell’MVU nel 2019, il numero medio di interventi di vigilanza definiti a livello centrale per ciascun ente significativo è stato ridotto lievemente rispetto all’anno precedente (cfr. il grafico 17); ciò significa che i GVC hanno avuto un maggior margine di manovra per far fronte ai rischi specifici dell’ente.

Grafico 17

Numero medio di compiti per ciascun ente significativo nel 2018 e nel 2019

Fonte: BCE.

Un approccio basato sul rischio

Il programma di revisione prudenziale adotta un approccio basato sul rischio, focalizzandosi sulle categorie di rischio più rilevanti per ciascun ente significativo. Ad esempio, la percentuale di compiti relativi al rischio di credito è maggiore per le banche con elevati livelli di crediti deteriorati, rispetto alla media, e la percentuale di interventi relativi al rischio di mercato è più elevata per gli enti con grandi esposizioni nelle attività di negoziazione e sui mercati, rispetto agli altri istituti (cfr. il grafico 18).

Grafico 18

Attività SEP nel 2018 e 2019: rischio di credito e rischio di mercato

Fonte: BCE.
Nota: sono state prese in considerazione solo le attività pianificate in relazione alle categorie di rischio.

Le principali attività svolte nel 2019 nell’ambito della vigilanza cartolare

Nell’ambito del programma di revisione prudenziale ordinario per il 2019, le attività di particolare rilevanza definite a livello centralizzato sono tre: a) la valutazione SREP; b) le prove di stress di liquidità; c) la valutazione dei criteri di concessione del credito da parte delle banche.

Lo SREP è lo strumento chiave utilizzato dalla vigilanza per raccogliere tutte le informazioni su un singolo istituto in un determinato anno al fine di produrre l’analisi dei rischi annuale per tale ente. Detta analisi costituisce la base del dialogo di vigilanza con l’istituto sulle opportune misure di vigilanza, prima che queste vengano stabilite dalla BCE. Nel 2019 la valutazione dei processi ICAAP e ILAAP, alla luce delle nuove guide della BCE e dei risultati delle prove di stress di liquidità, hanno fornito un contributo importante, fra l’altro, anche al processo SREP.

Nell’ambito delle prove di stress di liquidità è stata verificata la capacità di tenuta delle banche in termini di liquidità. L’esercizio bottom‑up ha riguardato 103 enti significativi e si è basato sulle informazioni in merito di cui disponevano le banche alla fine del 2018. I risultati sono stati pubblicati il 7 ottobre 2019[29].

Un’altra attività che ha richiesto un notevole coinvolgimento dei GVC è stata la valutazione strutturata della qualità dei criteri di concessione del credito adottati dalle banche. Tale esercizio ha coinvolto 94 enti significativi sottoposti alla raccolta di dati qualitativi e quantitativi, concentrando principalmente l’attenzione sulle normali prassi di concessione del credito. Alle banche sarà fornito un feedback sulla base di un’analisi quantitativa orizzontale dei dati raccolti e verranno messi a punto interventi di follow‑up[30].

Approfondimenti mirati

Nell’ambito della vigilanza cartolare, le attività svolte per far fronte ai rischi specifici dell’ente sono a discrezione dei GVC. Essi definiscono, ad esempio, l’ambito di intervento degli approfondimenti mirati, che consistono in analisi di aspetti legati a rischi idiosincratici rientranti nei SEP. Nel 2019 i GVC hanno svolto un maggior numero di approfondimenti mirati rispetto al 2018, probabilmente a causa del minor numero di attività condotte a livello centralizzato. Le aree di rischio soggette ad approfondimenti mirati rispecchiano sostanzialmente le priorità di vigilanza per il 2019 (cfr. il grafico 19).

Grafico 19

Approfondimenti mirati e analisi per categoria di rischio nel 2018 e nel 2019

Fonte: BCE.

Stato di avanzamento delle attività previste nei programmi di revisione prudenziale (SEP)

I SEP 2019 sono stati completati con successo, con un tasso di attuazione pari al 90 per cento

I programmi di revisione prudenziale relativi al 2019 sono stati completati con successo. Alla fine dell’anno era stato dato seguito al 90 per cento delle attività inizialmente pianificate. Di queste, il 75 per cento era stato completato, mentre il 15 per cento era ancora in fase di esecuzione. Un ulteriore 3 per cento delle attività sarà completato, in ritardo, nel 2020. Il 7 per cento delle attività è stato annullato, principalmente a causa di modifiche nelle strutture bancarie, ma anche perché alcuni enti significativi sono divenuti meno significativi e quindi non sono più direttamente vigilati dalla BCE (cfr. il grafico 20). Tutti i principali interventi sono stati realizzati secondo quanto previsto, affrontando i principali rischi per il sistema bancario. Nel complesso, la percentuale ridotta di ritardi e annullamenti sottolinea l’appropriatezza e la stabilità dei SEP in corso di attuazione e la capacità dei GVC di operare rispettando la pianificazione.

Grafico 20

Tasso di attuazione nel 2019

Fonte: BCE.

Rilievi emersi nel corso dall’attività di vigilanza

Uno dei risultati principali delle attività periodiche di vigilanza consiste nei “rilievi di vigilanza”: in altri termini, le carenze cui le banche devono porre rimedio. Ai GVC compete il monitoraggio delle azioni intraprese dalle banche in risposta alle criticità individuate. Nel 2019 il numero complessivo dei rilievi registrati è diminuito rispetto agli anni precedenti[31]. La maggior parte dei rilievi è emersa dalle ispezioni in loco, dalle indagini sui modelli interni e dalle attività collegate alle autorizzazioni (cfr. il grafico 21).

Grafico 21

Rilievi emersi nel corso dell’attività di vigilanza

Fonte: BCE.
Nota: sono stati esclusi 34 rilievi segnalati dai precedenti GVC.

Lo SREP 2019

Lo SREP è un esercizio annuale nell’ambito del quale le autorità di vigilanza analizzano i rischi delle banche e successivamente ne determinano i requisiti patrimoniali individuali fornendo orientamenti specifici per ciascuna banca, in aggiunta al requisito patrimoniale minimo obbligatorio.

Per lo SREP 2019, la BCE ha pubblicato per la prima volta dati aggregati per modello di business e informazioni sulle singole banche in merito ai requisiti di secondo pilastro[32]. Ciò è in linea con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nei confronti delle banche, degli investitori e della collettività.

Nel 2019, i requisiti e gli orientamenti SREP (ad esclusione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva di capitale anticiclica) per il capitale CET1 sono rimasti invariati rispetto al 2018, al 10,6 per cento. Ciò ha dato conferma di una stabilizzazione della valutazione prudenziale relativa al fabbisogno di capitale delle banche. Quasi tutte le banche disponevano di livelli di capitale adeguati, anche superiori a tutti i requisiti previsti, comprese la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e la riserva di capitale anticiclica.

Oltre ai requisiti patrimoniali e agli orientamenti, in esito allo SREP sono spesso richieste misure qualitative. Nello SREP 2019 le banche destinatarie di misure qualitative sono state 91, un numero lievemente superiore a quello del 2018. Da un’analisi delle misure qualitative si evince che l’attenzione della vigilanza si è focalizzata, in particolare, sulla governance interna: quasi un terzo di tutte le azioni correttive che le banche sono state invitate ad adottare riguardano la governance. Di fatto, i punteggi SREP per la governance interna hanno registrato un peggioramento in tutti i modelli di business, proseguendo la tendenza osservata negli anni precedenti.

Contemporaneamente sono peggiorati anche i punteggi relativi al rischio operativo, di riflesso all’aumento del rischio informatico per un certo numero di banche. Nel 2020, pertanto, la vigilanza bancaria della BCE sta mantenendo elevato il livello di attenzione su tali rischi, effettuando ispezioni in loco mirate alle tecnologie dell’informazione. Inoltre, il quadro armonizzato per la segnalazione degli incidenti cibernetici fornirà ulteriori indicazioni sulle violazioni della sicurezza in tale ambito, che è chiaramente un aspetto sul quale le banche devono lavorare.

1.3.2 Vigilanza ispettiva

Nel 2019 sono state avviate 151 ispezioni

Nell’ambito del programma di revisione prudenziale SEP, nel 2019 sono state avviate 151 ispezioni in loco, a fronte di 156 nel 2018. La pianificazione degli accertamenti ispettivi si è basata sulle priorità di vigilanza per il 2019 (cfr. il grafico 22). Il programma delle ispezioni è stato mantenuto flessibile in modo da poter essere aggiornato regolarmente, nel corso dell’anno, per far fronte a emergenze ed eventi imprevisti.

Grafico 22

Ispezioni in loco svolte nel 2018 e 2019, ripartite per tipo di rischio

Fonte: BCE.

La pianificazione della vigilanza ispettiva fa parte delle attività di vigilanza cartolare. Sebbene il programma delle ispezioni in loco sia dettato dalle priorità di vigilanza dell’MVU, esso viene anche adeguato alle caratteristiche specifiche di ciascun soggetto vigilato, con un approccio proporzionale e basato sul rischio. Le ispezioni prendono spunto dalle attività di vigilanza cartolare svolte dai GVC e rappresentano uno strumento di vigilanza complementare, intrusivo e mirato che, pur basandosi su una stretta cooperazione con i GVC, garantisce un punto di vista ulteriore e indipendente.

Uno dei punti di forza della vigilanza bancaria europea è la capacità di effettuare analisi orizzontali e operare un confronto tra le prassi delle diverse banche dell’area dell’euro. Per mettere a frutto tale capacità, nel 2019 è stato ulteriormente ampliato il ricorso a campagne ispettive. Una campagna accorpa diverse ispezioni in loco che analizzano uno stesso aspetto e in tal modo fornisce ai gruppi ispettivi un quadro all’interno del quale coordinarsi, collaborare continuamente, allineare gli obiettivi e sfruttare al meglio le sinergie. Nel corso dell’anno, il ricorso a campagne ispettive è stato applicato a tre diversi ambiti, in linea con le priorità di vigilanza: a) immobili residenziali e commerciali; b) leverage finance e valutazioni di mercato e c) continuità operativa in presenza del rischio informatico.

1.3.2.1 Principali rilievi emersi nel corso delle ispezioni in loco

L’analisi che segue presenta una panoramica dei rilievi più critici emersi dalle 113 ispezioni in loco effettuate nel 2018 e nel 2019 e confluiti nei rapporti ispettivi, le cui versioni definitive sono state pubblicate fra il quarto trimestre del 2018 e il terzo del 2019.

Rischio di credito

Oltre la metà delle ispezioni sul rischio di credito è stata incentrata sulla qualità degli attivi ed è stata condotta attraverso l’esame delle posizioni creditizie. È stata così evidenziata la necessità di ulteriori accantonamenti per oltre 5 miliardi di euro e di una serie di riclassificazioni dei crediti dalla categoria “in bonis” a quella “deteriorati” per un ammontare complessivo pari a circa 4,4 miliardi di euro. Le restanti ispezioni si sono concentrate sugli aspetti qualitativi del processo di gestione del rischio di credito. Più in dettaglio, i rilievi più critici hanno riguardato le seguenti aree:

  • inadeguata classificazione dei debitori: carenze nella definizione e/o nell’identificazione delle esposizioni in stato di default o deteriorate e lacune nei processi di identificazione delle misure di concessione (forbearance) e di rilevazione degli indicatori di allarme preventivo;
  • sottovalutazione delle perdite attese sui crediti: sopravvalutazione delle garanzie e dei tassi di rientro stime dei flussi di cassa inadeguate e carenze nell’applicazione degli scarti di garanzia (haircut) e nei parametri adottati per gli accantonamenti;
  • scarsa efficacia dei sistemi di monitoraggio: carenze nell’identificazione dei primi segnali di deterioramento dei crediti e dell’inadeguatezza dei sistemi di rating;
  • scarsa efficacia dei processi di concessione del credito: insufficienza delle analisi istruttorie sulla rischiosità dei debitori, inadeguatezza dei meccanismi di determinazione del prezzo e delle procedure di approvazione delle eccezioni.
Rischio di governance

I rilievi più gravi sul rischio di governance sono legati ai seguenti aspetti:

  • struttura e organizzazione societaria: scarsa diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali, risorse umane insufficienti, carenze nei sistemi di controllo interno e linee guida organizzative lacunose;
  • funzioni di controllo interno (tra cui compliance, gestione dei rischi e internal audit): gravi carenze su assetti, risorse e ambito di attività di tutte le funzioni di controllo interno;
  • aggregazione dei dati sui rischi e relativa segnalazione: lacune nelle procedure di segnalazione relative alla gestione dei rischi, carenze nell’architettura dei dati e nell’infrastruttura informatica.
Rischio informatico

La maggior parte dei rilievi con un elevato livello di gravità ha evidenziato carenze nei seguenti ambiti:

  • gestione della sicurezza informatica: inadeguatezza delle misure per la tempestiva rilevazione e il contenimento di incidenti di sicurezza informatica; gestione impropria dei diritti di accesso per gli account di utenti privilegiati;
  • gestione del rischio informatico: valutazione insufficiente dei rischi residui;
  • gestione delle procedure informatiche: assenza di inventari completi e accurati.
Rischio di capitale

I principali rilievi emersi sul patrimonio di vigilanza (primo pilastro) hanno riguardato carenze nella corretta assegnazione delle ponderazioni di rischio alle esposizioni, che a loro volta hanno prodotto una sottostima delle attività ponderate per il rischio, in particolare relativamente al rischio di credito a causa dell’erronea allocazione delle classi di esposizione e determinazione del valore delle garanzie. Altre gravi carenze individuate hanno riguardato l’assenza di adeguati sistemi di controllo per il processo di calcolo dei requisiti patrimoniali.

I rilievi più gravi nell’ambito delle ispezioni sui processi ICAAP sono emersi con riferimento a carenze nella quantificazione dei rischi (principalmente per il rischio di credito e per il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario) e nella messa a punto di sistemi per lo svolgimento delle prove di stress (impossibilità far fronte a tutti i rischi rilevanti in caso di eventi sufficientemente gravi e tuttavia plausibili), oltre a gravi lacune nell’integrazione del processo ICAAP nell’assetto gestionale.

Rischio di mercato

I rilievi di maggior gravità sono emersi riguardo alla misurazione e alla gestione del rischio di valutazione (carenze nelle metodologie di classificazione degli strumenti finanziari nella gerarchia del fair value, inadeguate prassi di riconoscimento del day one profit, incompletezza dei sistemi di misurazione del fair value e gravi lacune nell’attuazione delle norme tecniche di regolamentazione dell’ABE sulla valutazione prudente).

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario

I rilievi più critici in merito al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) hanno riguardato per lo più la misurazione e gestione del rischio, ovvero l’inadeguatezza dei metodi di quantificazione, il ricorso a ipotesi e parametri impropri, l’assenza di basi solide per la modellizzazione dei depositi a vista e di una regolare convalida dei modelli IRRBB, nonché ai limiti delle direttive accentrate a livello di gruppo.

Rischio di liquidità

La maggior parte dei rilievi con un livello di gravità elevato ha riguardato la misurazione e il monitoraggio del rischio (erronea classificazione dei depositi, ipotesi errate nella metodologia di calcolo del requisito LCR), l’osservanza degli obblighi segnaletici (assenza di revisione ed errori nel calcolo dell’indice di copertura della liquidità, LCR), e le prove di stress (scenari delle prove di stress che non tengono conto delle caratteristiche specifiche dei soggetti vigilati).

Modelli di business e redditività

I rilievi di gravità maggiore sono emersi in relazione all’analisi delle proiezioni finanziarie (previsioni e scenari finanziari eccessivamente ottimistici) e all’analisi della redditività (insufficienze nell’analisi delle determinanti chiave della redditività e delle linee di business, carenze negli strumenti di determinazione dei prezzi che non tengono conto di tutti i costi e di tutti i rischi).

Rischio operativo

I rilievi più critici hanno riguardato l’identificazione del rischio operativo (incompleta mappatura e definizione dei principali rischi operativi) e la sua misurazione (carenze nel processo di raccolta dei dati sul rischio operativo, inadeguatezza delle attività di prevenzione del rischio e degli interventi correttivi in caso di eventi che presentano rischi operativi).

1.4 Vigilanza indiretta sugli enti meno significativi

Per la vigilanza sugli enti creditizi meno significativi, il Regolamento sull’MVU[33] conferisce alla BCE una funzione di supervisione sulla vigilanza diretta esercitata dalle ANC nei confronti di tali enti. Nel 2019 sono state completate diverse tappe importanti per lo sviluppo e il mantenimento del quadro operativo che definisce la vigilanza sugli enti meno significativi da parte delle ANC e la supervisione indiretta svolta dalla BCE.

1.4.1 Supervisione dell’attività di vigilanza sugli enti meno significativi

Nel 2019 la BCE ha elaborato un rapporto sui rischi relativi agli enti meno significativi, pubblicato a gennaio 2020

Nell’ambito dei propri compiti di supervisione, nel 2019 la BCE ha elaborato un rapporto sui rischi relativi agli enti meno significativi, pubblicato a gennaio 2020. Tale rapporto presenta i risultati di una valutazione annuale sullo stato degli enti creditizi meno significativi (less significant institutions, LSI), effettuata in collaborazione con le ANC, ed associa un’analisi quantitativa esaustiva dell’attuale profilo di rischio degli enti meno significativi a considerazioni di più lungo termine sui principali rischi e sulle vulnerabilità di tali enti.

In aggiunta, la BCE ha continuato a sviluppare diversi strumenti di analisi che sono messi a disposizione delle autorità responsabili della vigilanza sugli enti meno significativi (ANC). Questi strumenti consentono di pervenire ad indicatori di rischio aggregati per ciascuna giurisdizione della vigilanza bancaria europea, insieme ai corrispondenti parametri di riferimento per l’intero sistema. Essi facilitano inoltre una migliore individuazione delle anomalie all’interno di ciascuna giurisdizione.

La BCE ha inoltre perfezionato il proprio sistema di allerta precoce sugli enti meno significativi, che mira a individuare gli istituti la cui situazione finanziaria potrebbe peggiorare in futuro e ad alimentare un confronto continuo con le ANC.

La BCE ha continuato a prendere in attenta considerazione i sistemi di tutela istituzionale

Data l’importanza dei sistemi di tutela istituzionale (institutional protection schemes, IPS) ibridi[34] per gli enti creditizi meno significativi di alcune giurisdizioni della vigilanza bancaria europea, la BCE ha continuato a svolgere un monitoraggio su di essi nel 2019. Ha inoltre condotto un’analisi approfondita di uno specifico IPS e fornito assistenza a una delle autorità nazionali competenti nella presentazione della domanda per il riconoscimento di un sistema di tutela istituzionale.

Inoltre, la BCE ha continuato a cooperare attivamente con le ANC, sia a livello tecnico che gestionale, attraverso una serie di visite e riunioni tenute nel corso dell’anno. Sono stati organizzati diversi scambi di personale tra la BCE e le ANC, nell’ambito dei quali alcuni dipendenti della BCE sono stati distaccati presso le ANC per periodi da tre a sei mesi, e viceversa. Tutte queste iniziative contribuiscono a migliorare l’attività di supervisione svolta dalla BCE.

Infine, la BCE ha organizzato diversi seminari di “supervisory intelligence” per LSI che costituiscono una piattaforma di discussione con tali enti e altri operatori di rilievo del mercato.

Promuovere standard comuni di elevata qualità per la supervisione degli enti meno significativi all’interno della vigilanza bancaria europea

Nel 2019 la BCE ha continuato a realizzare una serie di iniziative volte a promuovere l’applicazione uniforme di standard di elevata qualità per la vigilanza sugli enti meno significativi.

Nel 2019 la metodologia SREP per gli enti meno significativi è stata applicata a quelli con priorità elevata

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio di vigilanza della BCE, nel gennaio 2018, della metodologia SREP per gli enti meno significativi[35], la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti hanno lavorato all’applicazione di tale metodologia secondo un approccio graduale. Nel 2019 la metodologia SREP per gli enti meno significativi è stata applicata agli enti di tale categoria con priorità elevata[36] e, dal 2020, dovrebbe essere applicata anche a tutti gli altri. Al fine di garantirne un’applicazione uniforme e di assistere le ANC nel suo impiego, la BCE ha organizzato, ad esempio, numerosi corsi di formazione rivolti al personale delle ANC. Essa ha inoltre lavorato per migliorare la metodologia in modo da tener conto in maniera più accurata dei nuovi rischi emergenti.

Oltre allo SREP, che costituisce un esercizio di ampia portata, la BCE ha realizzato ulteriori progressi nel promuovere attività di vigilanza coerenti in relazione al rischio informatico e cibernetico cui devono far fronte gli enti meno significativi. L’analisi orizzontale condotta ha consentito di individuare le migliori prassi che sono state portate a conoscenza delle autorità di vigilanza nazionali o al fine di promuovere attività di supervisione di qualità elevata.

La BCE ha portato a termine un progetto sui principi di contabilità nazionale

La BCE ha inoltre portato a termine un importante progetto sulle norme contabili nazionali (Nationally Generally Accepted Accounting Principles, nGAAP), che prevedeva la messa a punto di una metodologia per l’integrazione di parte dei principi contabili nazionali negli standard internazionali di rendicontazione finanziaria e di uno strumento per gli analisti di vigilanza. Tale strumento migliorerà le capacità analitiche interne e renderà più agevole il confronto fra i dati forniti da banche che applicano standard contabili diversi.

Nel 2019 è proseguito il lavoro di elaborazione, nell’ambito dell’MVU, di una politica in materia di vigilanza sugli enti fintech

Un’altra area al centro dell’interesse delle autorità di vigilanza è l’elaborazione, nell’ambito dell’MVU, di una politica in materia di vigilanza sugli enti fintech (sia significativi che meno significativi). In seguito alla pubblicazione della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria degli enti creditizi fintech nel 2018, a maggio 2019 la BCE ha organizzato un incontro con l’industria. L’evento si è focalizzato sull’uso del credit scoring basato sull’intelligenza artificiale e sui big data, nonché sull’utilizzo del cloud computing e dei servizi di consulenza robotizzati. Nello stesso anno la BCE ha inoltre rinnovato il “fintech hub” dell’MVU, un punto di riferimento unico sugli enti fintech per tutte le autorità di vigilanza dell’MVU, e ha altresì organizzato corsi di formazione dedicati a tale argomento all’interno della comunità di vigilanza dell’MVU.

Infine, nel 2019 la BCE ha condotto una verifica sull’attuazione, da parte delle ANC, dell’Indirizzo (UE) 2017/697[37] sull’esercizio di opzioni e discrezionalità in relazione agli enti meno significativi.

1.4.2 Altri temi di rilievo per la vigilanza degli enti meno significativi

In seguito all’adozione dei testi rivisti del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II)[38] e della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V)[39], la BCE e le ANC nel 2019 hanno lavorato all’applicazione del principio di proporzionalità nell’ambito della vigilanza sugli enti meno significativi. In particolare, la BCE ha valutato l’impatto della nuova classificazione degli enti piccoli e non complessi. I lavori proseguiranno nel 2020 in stretta cooperazione con l’ABE.

In seguito all’entrata in vigore degli orientamenti dell’ABE in materia di gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, la BCE ha anche iniziato a valutarne l’attuazione da parte delle ANC nell’ambito della vigilanza sugli enti meno significativi. Questi lavori proseguiranno nel 2020 e comprenderanno anche un’analisi comparativa orizzontale da parte della BCE delle strategie adottate da un campione di enti meno significativi per la gestione degli NPL.

Nel 2019 la BCE ha avviato una valutazione dei criteri di concessione del credito da parte degli enti meno significativi

Nel 2019 la BCE ha avviato una valutazione dei criteri di concessione del credito da parte degli enti meno significativi, basata su un’indagine che è stata poi integrata dalla raccolta di dati statistici provenienti dalle banche centrali nazionali e da un campione di enti meno significativi. Tali informazioni costituiranno la base di un’analisi orizzontale e contribuiranno ai lavori di follow‑up previsti per il 2020.

Infine, la BCE ha continuato a sostenere la convergenza delle norme di vigilanza sugli enti meno significativi in tutti gli Stati membri partecipanti all’MVU, mettendo a disposizione delle ANC degli strumenti tecnologici standardizzati sulla base di quelli utilizzati dalla BCE e dalle autorità nazionali che vigilano sugli enti significativi, adattati alle specificità degli enti meno significativi e alle esigenze delle autorità di vigilanza nazionali.

1.5 Compiti macroprudenziali della BCE

Nel 2019 la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, ha continuato a impegnarsi attivamente nell’elaborazione di una politica macroprudenziale per l’area dell’euro, nel rispetto dei compiti a essa conferiti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento sull’MVU. Nel perimetro della politica macroprudenziale, la BCE ha facoltà di applicare: a) requisiti più elevati, per le riserve di capitale previste, rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali e b) misure più severe per contrastare i rischi sistemici o macroprudenziali. Il Forum macroprudenziale offre ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza una sede per valutare congiuntamente le prospettive micro e macroprudenziali a livello di intero MVU. La BCE è stata inoltre coinvolta nei lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della supervisione macroprudenziale sul sistema finanziario nell’UE.

Nel 2019 sono state ricevute 105 notifiche macroprudenziali da parte delle autorità nazionali

Nel 2019 la BCE ha ricevuto 105 notifiche sulle politiche macroprudenziali da parte dalle autorità nazionali. La maggior parte di esse ha riguardato le decisioni trimestrali inerenti alla fissazione di riserve di capitale anticicliche (Countercyclical Capital Buffers, CCyB) e quelle riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti di importanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Institutions, GSII) e di altri enti di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, OSII). Ha inoltre valutato le notifiche relative ad altre misure macroprudenziali, ad esempio le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, le misure introdotte a norma dell’articolo 458 del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR)[40] e il riconoscimento delle misure macroprudenziali adottate in altri Stati membri.

Nel rispetto della metodologia messa a punto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), la BCE e le autorità nazionali hanno individuato otto G‑SII dell’area dell’euro[41] a cui verrà richiesto di costituire, nel 2021, riserve supplementari di capitale comprese tra l’1,0 e l’1,5 per cento. La BCE ha inoltre ricevuto notifiche da parte delle autorità nazionali sui coefficienti delle riserve di capitale per 109 altri enti di rilevanza sistemica. Tali coefficienti sono in linea con la metodologia che la BCE utilizza dal 2016 per determinare il livello mimino di riserve di capitale per gli enti identificati come OSII. I lavori di revisione della metodologia sono stati completati e la nuova versione sarà pubblicata nel numero 10 del Macroprudential Bulletin della BCE.

1.6 Prospettive future: rischi e priorità di vigilanza per il 2020

L’individuazione e la valutazione dei rischi a cui sono esposti i soggetti vigilati sono cruciali per il successo dell’attività di vigilanza bancaria e costituiscono le basi per la definizione delle priorità di vigilanza nell’ambito del regolare processo di pianificazione strategica. Nell’ottobre 2019 la vigilanza bancaria della BCE, in stretta cooperazione con le autorità nazionali, ha pubblicato la sua mappa dei rischi dell’MVU, aggiornata per il 2020 e oltre.

I rischi relativi al contesto economico dell’area dell’euro sono aumentati, così come le preoccupazioni circa la sostenibilità dei modelli di business delle banche

I tre fattori di rischio più rilevanti che dovrebbero incidere sul settore bancario dell’area dell’euro nel triennio 2020‑22 sono: a) sfide sul piano economico, politico e della sostenibilità del debito nell’area dell’euro, b) sostenibilità dei modelli di business e c) cibercriminalità e carenze dei sistemi informatici. Altri fattori includono: il rischio di esecuzione connesso alle strategie delle banche per i crediti deteriorati, l’allentamento dei criteri di concessione del credito, il rischio di ridefinizione dei prezzi nei mercati finanziari e la condotta irregolare, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cfr. il grafico 23).

Grafico 23

Mappa dei rischi dell’MVU per il 2020

Fonte: BCE. e autorità nazionali di vigilanza.
* Il rischio di esecuzione connesso alle strategie delle banche per i crediti deteriorati si applica soltanto in caso di livelli elevati di questi ultimi.

**I rischi relativi ai cambiamenti climatici acquistano maggiore rilevanza nel più lungo termine (ovvero su un orizzonte superiore ai tre anni).

Rispetto alla valutazione condotta per il 2019, i rischi relativi al contesto economico dell’area dell’euro sono aumentati, a fronte di un deterioramento delle prospettive di crescita a livello mondiale, principalmente a causa del crescente protezionismo commerciale, delle incertezze legate alla Brexit e delle accentuate preoccupazioni per la sostenibilità del debito in alcuni paesi. Questi fattori, unitamente al prolungato periodo di bassi tassi di interesse, che secondo le attese dovrebbe proseguire, aggravano le preoccupazioni riguardo alla modesta redditività delle banche dell’area dell’euro e alla sostenibilità dei loro modelli di business. Un più attento esame dei casi di riciclaggio di denaro fa aumentare anche il rischio di perdite derivanti da condotta irregolare.

Per assicurarsi che le banche affrontino queste sfide fondamentali in modo efficace, la vigilanza bancaria della BCE ha rivisto le proprie priorità, che sono state successivamente pubblicate insieme alla mappa dei rischi dell’MVU. Nei primi anni della vigilanza bancaria europea, il ripristino della salute dei bilanci delle banche è stato fondamentale, ma poi l’attenzione dell’attività di supervisione si è gradualmente spostata, fino a comprendere ora la futura capacità di tenuta delle banche e la sostenibilità dei loro modelli di business. Le priorità in materia di vigilanza sono state quindi adattate per includere i seguenti ambiti prioritari di alto livello: a) proseguire nell’attività di risanamento dei bilanci; b) rafforzare la futura capacità di tenuta; c) seguire le attività relative alla Brexit (cfr. la figura 3).

Figura 3

Priorità di vigilanza per il 2020

Fonte: BCE.
* Attività modificata.

** Nuova attività/area di interesse nel 2020.
1) Crediti deteriorati.
2) Basato sui rating interni.
3) Processi interni di valutazione dell’adeguatezza di capitale e liquidità.

Come già negli anni precedenti, per garantire un’efficace attuazione delle priorità sarà adottato un approccio articolato in tre fasi: (a) pianificazione delle attività che la vigilanza bancaria europea dovrà svolgere nel 2020 sulla base delle priorità fissate, (b) verifica dell’effettiva esecuzione di tali attività e, infine, c) valutazione dell’efficacia delle attività eseguite, ossia la misura in cui gli obiettivi fissati nelle priorità di vigilanza siano stati effettivamente conseguiti.

Riquadro 3 Finanza verde

È diventato evidente che i rischi legati al clima e all’ambiente e l’adeguamento a un’economia più sostenibile avranno un impatto sul sistema finanziario e potrebbero comportare rischi finanziari per le banche dell’area dell’euro[42]. Per questa ragione, la mappa dei rischi dell’MVU per il 2020 ha individuato, per il secondo anno consecutivo, i rischi legati al clima e all’ambiente come uno dei principali fattori di rischio per le banche dell’area dell’euro su un orizzonte a più lungo termine. In questo contesto, nel 2019 la BCE ha condotto due indagini su un totale di circa 30 enti significativi, che rappresentano circa il 44 per cento delle attività bancarie totali dell’area dell’euro, nonché su molti enti meno significativi. Lo scopo era comprendere meglio in che misura le banche includano i rischi legati al clima e all’ambiente nella propria strategia di business, nella gestione dei rischi e negli assetti di governance.

In generale, gli enti stanno affrontando la questione del cambiamento climatico e il loro impegno è commisurato alle dimensioni, al modello di business, alla complessità e all’ubicazione geografica della banca. Tale impegno risulta particolarmente evidente dal punto di vista “imprenditoriale”, che mira in primo luogo a definire il contributo della banca agli obiettivi di sostenibilità e al tempo stesso a monitorare le opportunità commerciali derivanti dalla crescente domanda di prodotti finanziari verdi.

Grafico

Approcci delle banche ai rischi legati al clima e all’ambiente nella gestione dei rischi

(elenco degli approcci di gestione dei rischi; numero di banche)

Note: elaborazioni della BCE basate su un’indagine BCE‑EBA relativa a prassi di mercato, che ha coinvolto 24 enti significativi volontari.

La maggior parte delle banche intervistate ha riferito che i rischi potenzialmente rilevanti sono fisici o di transizione, ma che è possibile fare di più per includere nella propria gestione dei rischi quelli legati al clima e all’ambiente, ad esempio integrandoli nel sistema per la determinazione della propensione al rischio, nel processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. il grafico). L’integrazione dei fattori climatici e ambientali in tali sistemi pone tuttavia diverse sfide metodologiche alle banche: dati accurati e indicatori pertinenti scarseggiano, perché le informazioni divulgate dai debitori sono parziali e non omogenee. È inoltre difficile formulare ipotesi praticabili su come e quando i rischi legati al clima e all’ambiente potrebbero concretizzarsi, per l’incertezza che caratterizza l’attuazione delle politiche statali/governative, l’impatto dei potenziali progressi tecnologici e i mutamenti del clima di fiducia sui mercati. Nella congiuntura attuale, le informative pubbliche che riguardano i rischi legati al clima e all’ambiente sono limitate e spesso non molto trasparenti in termini di definizioni e tassonomia, risultando di conseguenza difficilmente confrontabili; sono inoltre per lo più orientate al passato, difettando quindi di una prospettiva futura a lungo termine, particolarmente rilevante per i rischi legati al clima e all’ambiente.

Alla luce di quanto precede, la BCE ritiene che le banche debbano adottare un approccio strategico e tempestivo nel far fronte ai rischi legati al clima e all’ambiente, e intensificare l’impegno a diffondere informazioni significative su tali rischi. A tal riguardo, a dicembre 2019 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato l’Action plan on sustainable finance (piano d’azione sulla finanza sostenibile). Tale piano d’azione contiene alcuni fondamentali messaggi programmatici e aspettative per le banche, incoraggiandole a iniziare già a includere i fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie, nei sistemi di gestione dei rischi, nelle analisi di scenario e nelle informative fornite al pubblico[43]. In effetti, le banche sono sempre più coinvolte in iniziative comuni del settore per migliorare le metodologie di misurazione di tali rischi e per contribuire a divulgare informazioni più ampie e comparabili.

In prospettiva la BCE prevede di intensificare il dialogo con il settore bancario al fine di garantire che i rischi legati al clima e all’ambiente siano adeguatamente presi in considerazione nell’ambito dell’attuale quadro normativo; con questo obiettivo formulerà e comunicherà alle banche le proprie aspettative in materia di vigilanza, invitandole a tenere conto di tali rischi nelle loro strategie commerciali, nei sistemi di governance e di gestione dei rischi, nonché ad aumentare la trasparenza delle comunicazioni in tale ambito. La vigilanza bancaria della BCE proseguirà inoltre la cooperazione con le autorità nazionali competenti, con le autorità di regolamentazione finanziaria (ad esempio l’ABE e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), così come con altre banche centrali e autorità di vigilanza, in particolare attraverso il Network for Greening the Financial System, per sviluppare ulteriormente il suo approccio di vigilanza ai rischi legati al clima e all’ambiente.

2 Autorizzazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

2.1 Autorizzazioni

2.1.1 Variazioni nel numero dei soggetti vigilati

In linea con il Regolamento quadro sull’MVU[44], a ottobre 2019 si è conclusa la valutazione annuale sulla conformità di banche o gruppi bancari ai criteri di significatività[45]. Ad essa si sono aggiunte altre valutazioni ad hoc riguardanti la significatività effettuate in seguito a variazioni nella struttura dei gruppi bancari o a cambiamenti di altro tipo. Durante il 2019, o a partire dal 2020, sette banche in totale sono state classificate come significative, mentre nove banche sono state rimosse dall’elenco degli enti significativi. Di conseguenza, al 1° novembre 2019 gli enti classificati come significativi erano 117[46], in calo dai 119 rilevati al 14 dicembre 2018 nella precedente valutazione annuale della significatività (cfr. la tavola 1). La composizione dell’elenco degli enti significativi e di quelli meno significativi (less significant institutions, LSI) è cambiata in seguito alla riorganizzazione dei gruppi, al ritiro di alcune licenze, alle delocalizzazioni di attività dovute alla Brexit, a modifiche normative e ad altre evoluzioni. Sebbene il numero degli enti significativi sia diminuito, in generale essi stanno diventando più grandi e complessi man mano che i gruppi bancari consolidano o trasferiscono le attività dal Regno Unito all’area dell’euro.

Nel 2019 sette banche sono state aggiunte all’elenco degli enti vigilati dalla BCE.

  • A seguito della valutazione annuale di significatività, un istituto, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, è stato classificato come ente significativo dopo essere divenuto il terzo maggiore ente creditizio in Lituania. È vigilato direttamente dalla BCE dal 1º gennaio 2020.
  • A causa della Brexit si prevede che quattro banche (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE e Goldman Sachs Bank Europe SE) aumentino in modo significativo le proprie attività nell’area dell’euro; tali enti sono quindi stati posti sotto la vigilanza diretta della BCE nel 2019.
  • Un nuovo gruppo bancario guidato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. è stato classificato come significativo nel 2019 in quanto le sue attività hanno superato i 30 miliardi di euro. Il gruppo si è costituito a seguito del consolidamento di alcune banche cooperative in seguito all’introduzione in Italia di una legge di riforma del settore.
  • Ad aprile 2019 la BCE ha inoltre preso in carico la vigilanza di AS “PNB Banka” su richiesta della Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali. La BCE ha successivamente dichiarato la banca “in dissesto o a rischio di dissesto”.

Nel contempo, nove banche sono state rimosse dall’elenco degli istituti vigilati dalla BCE:

  • Cinque sono diventate succursali di enti significativi e sono state pertanto rimosse dall’elenco pur essendo ancora vigilate quale parte di un gruppo: Luminor Bank AB, Luminor Bank AS e succursali di Barclays Bank plc in Germania, Francia e Italia.
  • La BCE ha cessato la vigilanza diretta su tre banche a seguito delle modifiche introdotte dalla revisione della Direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD V) che ha escluso le banche di sviluppo dal mandato di vigilanza della BCE: Landeskreditbank Baden‑Württemberg‑Förderbank, Landwirtschaftliche Rentenbank e NRW.BANK.
  • l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria della ABLV Bank Luxembourg, S.A. è stata revocata.

L’elenco degli enti vigilati viene aggiornato durante l’anno. L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Tavola 1

Gruppi bancari o singoli enti significativi e meno significativi sottoposti alla vigilanza bancaria europea in seguito alla valutazione annuale 2019

Fonte: BCE.
Note: il “Totale degli attivi” si riferisce al totale degli attivi degli enti inclusi nell’elenco dei soggetti vigilati pubblicato a dicembre 2019 (con data di riferimento 1º novembre 2019). La data di riferimento per le attività totali è il 31 dicembre 2018 (o l’ultima disponibile, utilizzata per la valutazione di significatività più recente).

Valutazioni approfondite nel 2019

A luglio 2019 la BCE ha concluso una valutazione approfondita su Nordea Bank Abp, che nel 2018 era stata assoggettata alla vigilanza diretta da parte della BCE a seguito del trasferimento della sua sede dalla Svezia alla Finlandia. Nello stesso mese sono state completate le valutazioni approfondite per sei banche bulgare, a seguito di una richiesta, da parte della Bulgaria, di istituire una stretta cooperazione tra la BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria). Le autorità bulgare stanno dando seguito ai risultati dell’esercizio, al fine di avviare una cooperazione stretta nel 2020 (cfr. la sezione 4.1).

A maggio 2019 anche la Croazia ha presentato una richiesta di istituire una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka (cfr. la sezione 4.1). Secondo la procedura stabilita, a settembre 2019 la BCE ha quindi avviato una valutazione approfondita per cinque banche croate, la cui conclusione è prevista per il secondo trimestre del 2020.

Nel contesto della Brexit, altre due banche hanno aumentato in modo rilevante la loro presenza all’interno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico. Le valutazioni approfondite per tali banche sono state avviate a settembre 2019 e dovrebbero essere completate nel secondo trimestre del 2020.

2.1.2 Procedure di autorizzazione

Numero di procedure

Nel 2019 le autorità nazionali competenti (ANC) hanno notificato alla vigilanza bancaria della BCE un totale di 3.569 procedure di autorizzazione[47] (cfr. la tavola 2) di cui: 34 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 15 revoche delle autorizzazioni, 36 autorizzazioni decadute[48], 110 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 407 procedure di passaporto e 2.967 procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (valutazioni individuali degli esponenti degli organi con funzione di gestione e controllo, del personale che riveste ruoli chiave e dei dirigenti addetti alle filiali situate in paesi terzi)[49].

Tavola 2

Procedure di autorizzazione notificate alla BCE

Nota: le metriche utilizzate per garantire l’affidabilità dei dati intendono fornire un quadro completo del numero effettivo di procedure notificate e vagliate, fatte salve eventuali inesattezze di scarsa rilevanza derivanti da problemi temporanei legati al flusso di lavoro.

Nel 2019 sono state finalizzate 1.282 decisioni di autorizzazione[50]. Di queste, 556 proposte di decisione del Consiglio di vigilanza sono state poi approvate dal Consiglio direttivo. Le restanti 726 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega[51]. Le 1.282 decisioni sulle autorizzazioni rappresentano il 54,41 per cento di tutte le decisioni di vigilanza su singoli enti adottate dalla BCE.

Rispetto al 2018 le procedure di autorizzazione hanno mostrato tendenze divergenti: il numero di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità è aumentato notevolmente, mentre il numero di procedure comuni è diminuito o, come per le procedure di partecipazioni qualificate e di passaporto, si è mantenuto più o meno stabile.

Evoluzione delle procedure comuni

La maggior parte delle procedure di rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria ha riguardato l’istituzione di nuovi enti meno significativi. Come negli anni precedenti, le due principali determinanti delle nuove richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria sono state l’uscita programmata del Regno Unito dall’UE e l’impiego sempre maggiore di innovazioni digitali per i servizi ai clienti dell’UE (società fintech).

Le procedure di autorizzazione riguardanti enti significativi sono dovute principalmente alla ristrutturazione organizzativa o alla necessità di estendere una licenza bancaria ad ulteriori attività regolamentate in fase di programmazione da parte della banca. Due procedure per enti significativi hanno riguardato un’estensione dell’autorizzazione per i servizi di investimento e una ha riguardato un’estensione dell’autorizzazione per l’emissione di obbligazioni garantite. Un’altra procedura per enti significativi ha riguardato un’importante trasformazione aziendale, che ha comportato il conferimento dei suoi servizi bancari a un ente di nuova istituzione.

Nel gennaio 2019 la BCE ha pubblicato la versione consolidata delle due sezioni di cui si compone la Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

Le procedure di revoca sono principalmente riconducibili a enti creditizi che volontariamente cessano l’attività bancaria o che intraprendono fusioni o altri tipi di ristrutturazione. Ciò riguarda in particolare le rinunce all’autorizzazione, che corrispondono a circa la metà del totale delle procedure di revoca. Tuttavia, in un numero contenuto di casi la revoca di un’autorizzazione è stata dovuta al mancato soddisfacimento, da parte di un ente, dei requisiti prudenziali o al mancato rispetto della normativa in tema di contrasto al riciclaggio di denaro.

Poco più della metà di tutte le procedure relative alle partecipazioni qualificate hanno riguardato gli enti significativi. Nel 2019 è stata osservata solo una limitata attività di consolidamento transfrontaliero tra enti significativi. In termini numerici assoluti, la maggior parte delle procedure relative alle partecipazioni qualificate notificate alla BCE nel 2019 ha riguardato riorganizzazioni interne degli assetti proprietari degli enti vigilati. Innanzitutto, queste riorganizzazioni hanno cercato di semplificare la struttura dei gruppi e/o di ridurre i costi.

Un esiguo numero di procedure ha riguardato operazioni di acquisizione di partecipazioni in enti significativi da parte di investitori azionari privati o di altri enti sottoposti a vigilanza, sebbene non sia stata osservata alcuna tendenza percepibile rispetto al 2018. Tali casi sono spesso complessi, comportano valutazioni multiformi di una serie di soggetti interessati, pubblici e privati, e possono avere implicazioni per le politiche future. In termini di rilevanza e profondità dell’analisi, tali casi rappresentano la maggioranza del lavoro svolto sulle procedure che coinvolgono gli enti significativi.

Nel 2019 la Brexit ha nuovamente richiesto considerevoli sforzi di vigilanza, in termini di valutazione di banche intenzionate a trasferire attività da enti collocati nel Regno Unito verso l’area dell’euro. La BCE ha mantenuto un dialogo costante con queste banche; un elemento di fondamentale importanza è stato impedire la creazione da parte loro di enti fittizi. A tal fine, la BCE ha discusso in modo dettagliato con le banche i loro piani in materia di governance interna, organici e struttura organizzativa, strategie di contabilizzazione e di copertura e accordi infragruppo.

In generale per le procedure comuni, in alcuni casi, soprattutto in relazione alle partecipazioni qualificate, i richiedenti hanno deciso di ritirare le richieste dopo aver presentato i primi progetti per motivi inerenti al caso specifico, compresi dubbi o preoccupazioni sollevate dalle autorità di vigilanza nel corso della valutazione iniziale.

Evoluzione delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità

Nel 2019 la BCE ha ricevuto un numero notevolmente più elevato di richieste di procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità rispetto al 2018, a causa della riforma e del successivo consolidamento del settore delle banche cooperative in Italia, che ha portato alla creazione di due grandi gruppi bancari cooperativi. Ciò ha inoltre fatto sì che più di 200 enti creditizi di piccole dimensioni finissero sotto la vigilanza diretta della BCE, per cui circa 1.000 membri di consigli di amministrazione sono stati (ri)nominati e hanno dovuto essere valutati nel corso dell’anno.

Circa il 75 per cento delle procedure di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità ricevute nel 2019 ha riguardato membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e di controllo. Il restante 25 per cento ha riguardato componenti dell’organo di amministrazione con funzione di gestione (circa il 20 per cento), personale che riveste ruoli chiave (3 per cento) e dirigenti addetti alle filiali situate in paesi terzi (1 per cento).

Per circa il 40 per cento dei membri degli organi di gestione che sono stati valutati, la BCE ha identificato alcuni problemi riguardanti uno o più criteri di professionalità e onorabilità. Di conseguenza, ha imposto agli enti significativi condizioni e obblighi e rivolto raccomandazioni per affrontare le problematiche emerse. Le questioni più comuni hanno riguardato l’esperienza e l’impegno in termini di tempo dei membri degli organi.

Le valutazioni di professionalità e onorabilità della BCE implicano l’interazione con le ANC interessate e con le banche stesse. In caso di dubbi o preoccupazioni in merito all’idoneità di un candidato accade di frequente che i candidati stessi o l’ente decidano di ritirare la domanda; pertanto tali casi non danno luogo a una decisione negativa. Nel 2019 sono state ritirate le domande relative a 12 procedure in seguito all’interazione di cui sopra.

Ad agosto 2019 la BCE ha pubblicato un rapporto sull’impegno in termini di tempo dichiarato per gli amministratori non esecutivi nell’MVU. I dati di riferimento su cui si basa il rapporto forniscono una panoramica del tempo allocato dagli amministratori non esecutivi alle loro funzioni e mirano a supportare le banche e le autorità di vigilanza nel valutarne l’idoneità.

Nel 2019 la BCE ha proseguito il suo intenso dialogo con le banche che presentano il numero più elevato di richieste relative ai requisiti di professionalità e onorabilità, al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza e la comunicazione in tema di valutazione di tali requisiti e di aiutare le banche a predisporre le istanze in maniera completa e accurata. Nel quadro del dialogo in corso, a febbraio 2019 la BCE ha organizzato una tavola rotonda con i rappresentanti delle banche per discutere e sottolineare l’importanza delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità nel garantire un controllo di alta qualità da parte degli amministratori non esecutivi. La tavola rotonda ha consentito uno scambio di opinioni sulle migliori prassi in materia di governance e sulle sfide comuni al riguardo. La questione ancora in sospeso riguarda la frammentazione delle norme per le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità nell’area dell’euro.

La BCE sta anche sviluppando, in cooperazione con le ANC, un portale online per gestire in modo più efficiente la procedura di richiesta di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La partecipazione attiva delle banche in qualità di utenti finali alla fase di predisposizione del progetto è stata garantita da una serie di workshop tenutisi nel 2018 e nel 2019. Ulteriori informazioni sono reperibili nel riquadro 2 sulla tecnologia di vigilanza.

2.2 Segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

2.2.1 Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

In conformità al Regolamento sull’MVU e al Regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della sospetta violazione, dal soggetto coinvolto e dalla misura che deve essere adottata (cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014). Ai sensi del quadro giuridico di riferimento, le sanzioni imposte dalla BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza sono pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Le sanzioni imposte dalle ANC su richiesta della BCE sono pubblicate sullo stesso sito Internet.

Tenendo conto degli 11 procedimenti ancora in corso alla fine del 2018, nel 2019 la BCE ha trattato 34 procedimenti sanzionatori (cfr. la tavola 3), che hanno portato a 11 decisioni da parte della BCE.

Tavola 3

Attività di enforcement e sanzionatoria della BCE nel 2019

Fonte: BCE.
Note: varie decisioni della BCE riguardavano più di un procedimento. Nel 2019 sono stati portati a termine 12 procedimenti con sei decisioni della BCE che prevedono l’irrogazione di sanzioni. Altri 13 sono stati portati a termine con cinque decisioni della BCE che richiedono l’avvio di procedimenti da parte delle ANC pertinenti.

Dei 34 procedimenti sanzionatori trattati nel 2019, 21 hanno riguardato sospette violazioni di disposizioni dell’UE direttamente applicabili (comprese decisioni e disposizioni regolamentari della BCE) da parte di dieci enti significativi.

Nel 2019 la BCE ha irrogato tre sanzioni per un importo pari a 7,6 milioni di euro. Inoltre, tre sanzioni adottate alla fine del 2018 sono state pubblicate nel 2019

Nel 2019 la BCE ha adottato tre decisioni sanzionatorie, irrogando tre sanzioni nei confronti di tre enti vigilati per un importo complessivo di 7,6 milioni di euro. Inoltre, alla fine del 2018, sono state adottate tre decisioni sanzionatorie nei confronti di un soggetto vigilato, per un importo complessivo di 0,6 milioni di euro. Tali decisioni sono state pubblicate nel 2019. Le suddette sanzioni sono state inflitte per violazioni commesse in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali, obblighi di segnalazione e grandi esposizioni.

In seguito alla richiesta della BCE di avviare procedimenti, e dopo aver valutato i casi ai sensi delle proprie leggi nazionali, le ANC hanno emesso una lettera di richiamo e hanno irrogato una sanzione pecuniaria per un importo di 100.000 euro

Nel corso del 2019 è stato chiuso un procedimento relativo a violazioni del diritto dell’UE direttamente applicabile, per l’assenza di una base giuridica per l’imposizione di sanzioni nel caso specifico. Altri otto procedimenti erano ancora in corso alla fine dell’anno.

Per quanto riguarda le rimanenti 13 procedure sanzionatorie gestite nel 2019, la BCE non aveva poteri sanzionatori diretti e pertanto poteva solo chiedere alle ANC di avviare un procedimento. Tali procedure hanno riguardato sospette violazioni, da parte di enti vigilati significativi o persone fisiche, della legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della Direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive – CRD IV)[52] prevalentemente in merito ai requisiti di governance. Sulla scorta di tali procedure la BCE ha adottato cinque decisioni con le quali ha richiesto alle ANC di avviare procedimenti sanzionatori nell’ambito delle rispettive competenze nazionali.

In seguito alle precedenti richieste della BCE di avviare procedimenti e dopo aver valutato i singoli casi ai sensi della normativa nazionale, nel 2019 le ANC hanno emesso una lettera di richiamo e irrogato sanzioni pecuniarie pari a 100.000 euro.

Una ripartizione completa per area di infrazione delle sospette violazioni soggette a procedure di enforcement e sanzionatorie gestite nel 2019 dalla BCE è illustrata nel grafico 24.

Grafico 24

Sospette violazioni soggette a procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Fonte: BCE.

2.2.2 Segnalazione delle violazioni

Nel 2019 la BCE ha ricevuto 133 segnalazioni, il 10 per cento in più rispetto all’anno precedente

La BCE è tenuta ad assicurarsi che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni della normativa pertinente dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistleblowing”). A tal fine, la BCE ha istituito un meccanismo di segnalazione delle irregolarità (Breach Reporting Mechanism, BRM) che comprende una piattaforma web pre‑strutturata accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

La BCE garantisce la piena riservatezza delle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma web o altri canali (ad es. posta elettronica o corrispondenza) e tiene conto di tutte le informazioni disponibili nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.

Nel 2019 la BCE ha ricevuto 133 segnalazioni, il 10 per cento in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 73 si riferivano a sospette violazioni delle leggi dell’Unione europea, 63 delle quali sono state considerate riconducibili ai compiti di vigilanza della BCE e 10 di competenza delle ANC. Le rimanenti segnalazioni riguardavano principalmente sospette violazioni di requisiti non prudenziali (ad esempio, la protezione dei consumatori) che non rientravano nell’ambito di competenza del meccanismo di segnalazione delle irregolarità.

Tra le sospette violazioni segnalate più di frequente vi sono state questioni di governance (72 per cento) e calcoli errati dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (19 per cento). Una ripartizione di dettaglio è illustrata nel grafico 25. Le questioni legate alla governance hanno riguardato principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, i requisiti di professionalità e onorabilità e la struttura organizzativa[53].

Grafico 25

Sospette violazioni denunciate attraverso il meccanismo di segnalazione delle irregolarità (whistleblowing)

(valori percentuali)

Fonte: BCE.

Le informazioni ottenute tramite il meccanismo di segnalazione delle irregolarità sono state portate all’attenzione dei gruppi di vigilanza congiunta competenti. Le informazioni vengono opportunamente esaminate (ad esempio, attraverso una valutazione del loro impatto sul profilo di rischio dell’ente vigilato) e sottoposte ad approfondimenti da parte della BCE nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza. Le principali indagini intraprese nel 2019 a seguito di segnalazioni di violazioni della normativa UE pertinente includevano:

  • valutazioni interne basate sulla documentazione esistente (79 per cento dei casi);
  • richieste ai soggetti vigilati di documenti o chiarimenti (14 per cento dei casi);
  • richieste di revisioni interne o ispezioni (7 per cento dei casi).

3 Contribuire alla gestione delle crisi

3.1 Casi di crisi nel 2019

3.1.1 Il caso di AS PNB Banka

Il 15 agosto 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha determinato che AS PNB Banka era in dissesto o a rischio di dissesto

Nell’ambito del quadro normativo dell’UE per la gestione delle crisi, la BCE può dichiarare che un soggetto vigilato è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail, FOLTF) dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB). Il 15 agosto 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha stabilito che l’ente significativo lettone[54] AS PNB Banka era in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera a) e b) del Regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR)[55]. In particolare, un’ispezione in loco effettuata dalla BCE ha fatto emergere elementi oggettivi a sostegno della determinazione secondo cui il valore delle attività di AS PNB Banka era inferiore rispetto al valore delle passività. Inoltre, la banca violava anche i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione in modo tale da giustificarne la revoca da parte della BCE.

Preparazione della decisione sullo stato di dissesto o rischio di dissesto

Da dicembre 2017, AS PNB Banka ha violato costantemente i requisiti di secondo pilastro

Dal 31 dicembre 2017, AS PNB Banka ha violato costantemente i requisiti di secondo pilastro, principalmente a causa di carenze idiosincratiche. Tali carenze derivavano principalmente da: a) un gran numero di attività deteriorate e concentrate in un numero limitato di debitori; b) una diminuzione strutturale dei suoi proventi di gestione, che storicamente si basavano su commissioni derivanti da grandi trasferimenti internazionali di denaro e su spese di gestione di conti bancari per i non residenti e c) spese amministrative elevate, dovute alle indennità riconosciute ai membri del consiglio di amministrazione della banca e al costo dei servizi legali.

Da marzo 2016, AS PNB Banka ha violato anche altri requisiti

AS PNB Banka ha anche violato alcuni requisiti ulteriori, in particolare, a partire da marzo 2016, i limiti alle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395 del Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) e, da febbraio 2018, il limite nazionale del 15 per cento del capitale ammissibile per la concessione di prestiti alle parti correlate, in conformità della sezione 43(1) della legge lettone in materia di enti creditizi.

AS PNB Banka non è stata in grado di ripristinare il rispetto dei requisiti e ha avuto gravi problemi patrimoniali

Nonostante le ripetute richieste delle autorità competenti (compresa l’adozione, da parte della BCE, di una decisione relativa a una misura di intervento precoce in data 11 luglio 2019), AS PNB Banka non è stata in grado di ripristinare la conformità ai suddetti requisiti. Inoltre, il revisore esterno del bilancio di AS PNB Banka per l’esercizio 2018 ha espresso un giudizio con rilievi, affermando che erano necessarie ulteriori svalutazioni e rettifiche al fair value (valore equo). Il totale degli accantonamenti sottostimati e la diminuzione non riconosciuta del fair value delle sue attività rilevati dal revisore erano talmente consistenti che, se la banca li avesse riconosciuti, avrebbe violato i requisiti di primo pilastro. I gravi problemi di capitale di AS PNB Banka sono stati ulteriormente confermati dall’esito di un’ispezione in loco sul rischio di credito avviata dalla BCE, secondo le cui conclusioni al 31 dicembre 2018 AS PNB Banka aveva una carenza patrimoniale.

Di conseguenza, il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE hanno adottato la valutazione FOLTF per AS PNB Banka

AS PNB Banka non ha fornito evidenza del fatto che sarebbe stata in grado di ricostituire il suo capitale rispettando le tempistiche stabilite dalla decisione di intervento precoce. Alla luce di ciò e a seguito dell’esito dell’ispezione, il Consiglio di vigilanza ha deciso di dare inizio al processo per la dichiarazione di FOLTF, nonché di avviare una consultazione formale con l’SRB il 14 agosto 2019. Successivamente, il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE hanno adottato la valutazione di FOLTF per AS PNB Banka, che il 15 agosto è stata inviata sia all’SRB sia alla Commissione europea, conformemente all’articolo 18 dell’SRMR. La vigilanza bancaria della BCE ha comunicato la propria decisione anche a tutte le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 81 della Direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (Bank Resolution and Recovery Directive, BRRD)[56] e della CRD IV.

Cooperazione e scambio di informazioni con il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB)

La vigilanza bancaria della BCE ha informato l’SRB non appena ha assunto la vigilanza diretta di AS PNB Banka. La situazione patrimoniale della banca è stata discussa in dettaglio con i rappresentanti dell’SRB nel corso di riunioni sulla gestione della crisi organizzate dalla BCE. L’SRB è stato inoltre invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di vigilanza della BCE sul tema. Inoltre, un rappresentante della BCE ha partecipato come osservatore a tutte le sessioni esecutive dell’SRB relative a questo caso, compresa la riunione in cui quest’ultimo ha deciso di non procedere alla risoluzione.

Azioni intraprese dopo la valutazione relativa al dissesto o al rischio di dissesto

La vigilanza bancaria della BCE ha revocato la licenza di AS PNB Banka a febbraio 2020 su proposta della FCMC

Il 15 agosto 2019 l’SRB ha deciso di non adottare azioni di risoluzione per AS PNB Banka. Il Comitato ha concluso che, pur sussistendo le condizioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento relativo al Meccanismo di risoluzione unico, la condizione prevista dalla lettera c) relativa all’interesse pubblico non risultava soddisfatta. Parallelamente, la Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali (FCMC) ha deciso di imporre una moratoria ad AS PNB Banka, sospendendo le attività finanziarie con effetto immediato. Inoltre, la FCMC, nel suo ruolo di autorità designata ai sensi della Direttiva 2014/49/UE[57], ha stabilito che i depositi garantiti di AS PNB Banka non erano più disponibili. Il 22 agosto 2019 la FCMC ha presentato al tribunale competente una domanda[58] di dichiarazione di fallimento. Il 12 settembre 2019 il tribunale ha dichiarato il fallimento di AS PNB Banka e nominato un curatore fallimentare. La vigilanza bancaria della BCE ha revocato la licenza di AS PNB Banka a febbraio 2020 su proposta della FCMC, che continua a supervisionarne la procedura di insolvenza.

Principali esperienze maturate

Il caso di AS PNB Banka mette nuovamente in evidenza il problema del disallineamento tra le condizioni per l’attivazione della risoluzione e l’insolvenza/la liquidazione e il ritiro della licenza

Come sottolineato in precedenza, in relazione alle esperienze maturate in occasione del caso di ABLV Bank riportato nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2018, emergono notevoli incertezze derivanti dalla mancanza di allineamento tra le condizioni per la dichiarazione di FOLTF a norma della Direttiva BRRD e del Regolamento SRMR, le condizioni che determinano la procedura di liquidazione ai sensi delle leggi nazionali in materia di insolvenza e le condizioni per la revoca della licenza a norma delle leggi nazionali di recepimento della Direttiva CRD IV. In seguito alla decisione per cui AS PNB Banka era in stato di dissesto o rischio di dissesto e alla decisione dell’SRB secondo cui la risoluzione non era nell’interesse pubblico, la procedura di insolvenza non ha potuto avere inizio immediatamente poiché, ai sensi della normativa lettone, essa dipendeva da una decisione giudiziaria. Tale ritardo ha comportato ulteriori interventi, come l’imposizione da parte della FCMC di una restrizione delle attività (moratoria), necessari per prepararsi all’eventualità che la procedura di insolvenza non iniziasse immediatamente.

La BCE aveva già segnalato al legislatore UE a seguito del caso ABLV Bank la questione del disallineamento tra le condizioni per la dichiarazione di FOLTF e quelle per l’insolvenza/revoca della licenza. Di conseguenza, nella Direttiva BRRD II è stato introdotto l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire che l’ente per il quale la risoluzione non è nell’interesse pubblico sia liquidato in modo ordinato e secondo la normativa nazionale vigente. Sebbene in una certa misura ciò affronti la questione, si tratta di un obbligo molto ampio, che non elimina il disallineamento tra le condizioni per la dichiarazione di FOLTF e quelle per la revoca della licenza. Sarà quindi importante che la Direttiva BRRD II venga recepita secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri dell’UE per garantire parità di condizioni all’interno dell’unione bancaria. Ciò può inoltre comportare la necessità di riformare i regimi nazionali riguardo l’uscita delle banche dal mercato ed eventualmente alcuni aspetti della normativa sull’insolvenza bancaria. Nell’insieme, tali azioni aiuterebbero a garantire l’allineamento delle diverse condizioni di attivazione e agevolerebbero un’adeguata pianificazione nei periodi di crisi.

3.1.2 Comunicazione in merito ad AS PNB Banka

La comunicazione costituisce una componente essenziale nella gestione di una crisi. Mostrare che le autorità competenti stanno gestendo la crisi può mitigare le reazioni del mercato e quindi ridurre i rischi di contagio. Quando una banca è in dissesto o a rischio di dissesto è fondamentale una comunicazione efficace con il pubblico. Pertanto, il comunicato stampa della BCE che annuncia la valutazione circa lo stato di FOLTF di AS PNB Banka[59] ha fornito elementi di interesse in merito alla banca in dissesto e ha spiegato chiaramente qual è la risposta della vigilanza alle carenze individuate dalle autorità competenti.

Il coordinamento tra le diverse parti interessate è indispensabile se si vuole trasmettere al pubblico un messaggio chiaro ed esaustivo. Nel caso di AS PNB Banka, vi è stata una stretta collaborazione tra la BCE, l’SRB e la FCMC sulle attività di comunicazione. Giovedì 15 agosto 2019, a seguito della valutazione della BCE secondo cui AS PNB Banka era FOLTF, l’SRB ha dichiarato che la risoluzione non era nell’interesse pubblico[60]. La dichiarazione è stata seguita immediatamente dagli annunci coordinati della vigilanza bancaria della BCE e della FCMC, in merito alla valutazione di FOLTF della BCE e alle rispettive decisioni della FCMC, che imponevano una moratoria e determinavano l’indisponibilità dei depositi[61].

3.1.3 Il caso di Banca Carige

Il 2 gennaio 2019 la BCE ha nominato tre commissari straordinari e un comitato di sorveglianza composto da tre membri incaricati di prendere in mano la gestione di Banca Carige e di sostituire il suo consiglio di amministrazione. La decisione è giunta dopo le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige.

La decisione di imporre un’amministrazione temporanea è stata una misura di intervento precoce volta a garantire una conformità duratura con i requisiti prudenziali. Tale piano comprendeva il rafforzamento patrimoniale e l’attuazione di misure di eliminazione del rischio al fine di perseguire una potenziale fusione societaria. I commissari straordinari sono stati incaricati di salvaguardare la stabilità di Banca Carige monitorando da vicino la sua situazione, informando costantemente la BCE e, se necessario, intervenendo per garantire il ripristino, da parte della banca, della conformità con i requisiti patrimoniali in modo sostenibile.

Il 20 settembre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige ha approvato un piano di rafforzamento patrimoniale pari a 900 milioni di euro, che comprendeva l’emissione di nuove azioni per 387 milioni di euro, la riconversione di obbligazioni esistenti di classe 2 in capitale primario di classe 1 per 313 milioni di euro e l’emissione di obbligazioni di classe 2 per 200 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto dal Fondo Interbancario per la tutela dei depositi (FITD) e dallo Schema Volontario di Intervento (SVI), insieme a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano che ha partecipato in qualità di azionista di minoranza con l’opzione di acquisire, in futuro, le azioni di Carige detenute dal FITD e dallo SVI.

In seguito all’aumento di capitale, a fine dicembre 2019, i nuovi azionisti hanno nominato i nuovi organi direttivi di Banca Carige. L’amministrazione straordinaria è terminata alla fine di gennaio 2020.

3.2 Interazione con il Comitato di risoluzione unico

Come negli anni passati, la stretta cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB è proseguita nell’esercizio delle rispettive funzioni anche nel 2019.

La vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB sui piani di risanamento

Conformemente al quadro normativo, la vigilanza bancaria della BCE ha consultato l’SRB su 98 piani di risanamento ricevuti dagli enti significativi, per i quali la BCE è l’autorità di vigilanza su base consolidata. Il feedback fornito dall’SRB è stato preso in considerazione nella valutazione dei piani di risanamento e, ove opportuno, esso è emerso nelle lettere di feedback alle singole banche.

L’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE sui piani di risoluzione

Analogamente, nel contesto del ciclo di consultazioni in merito ai piani di risoluzione, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE su cinque gruppi di piani di risoluzione (corrispondenti a circa 30 piani), tra cui la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e le valutazioni di fattibilità della risoluzione. La vigilanza bancaria della BCE ha fornito riscontri dopo aver esaminato le possibili implicazioni dal punto di vista della continuità operativa. Inoltre, la vigilanza è stata consultata anche in merito al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e ha concentrato la sua valutazione sul potenziale impatto sugli enti significativi.

Nel 2019 la stretta cooperazione tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB è proseguita a tutti i livelli. Il Consiglio di vigilanza della BCE ha invitato il presidente dell’SRB a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatore per i punti relativi ai compiti e alle responsabilità del Comitato, mentre un rappresentante della BCE ha partecipato in qualità di osservatore alle sessioni esecutive e plenarie dell’SRB.

L’attuazione del pacchetto di misure per il settore bancario ha aumentato le interazioni con l’SRB

A livello tecnico, i lavori relativi all’attuazione del pacchetto di misure per il settore bancario[62] hanno migliorato e aumentato le interazioni tra la vigilanza bancaria della BCE e l’SRB per quanto riguarda le funzioni connesse alla gestione delle crisi. Una stretta collaborazione tra la vigilanza bancaria della BCE e il Comitato ha avuto luogo in seno ai rispettivi comitati e tra le varie funzioni orizzontali interessate.

Il protocollo d’intesa in vigore tra la BCE e l’SRB (riesaminato nel 2017/2018)[63] ha consentito di rafforzare ulteriormente la cooperazione quotidiana e lo scambio di informazioni tra i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) e i gruppi interni per la risoluzione (GIR).

3.3 Attività sui piani di risanamento

I piani di risanamento mirano a garantire che le banche siano in grado di resistere a gravi tensioni finanziarie

Nel valutare i piani di risanamento, la BCE si preoccupa principalmente di garantire che le banche siano preparate e in grado di ripristinare la propria redditività in periodi di gravi tensioni finanziarie. A tal fine è necessario che i piani presentino opzioni di risanamento attendibili, che possano essere attuate in modo efficace e tempestivo. Piani di risanamento solidi rappresentano un elemento chiave per far funzionare in modo efficace il quadro normativo europeo per la gestione delle crisi.

L’analisi comparata dei piani di risanamento degli enti significativi condotta dalla BCE nel 2019 ha portato a una serie di importanti risultati.

Molte banche hanno difficoltà a produrre una stima attendibile della propria capacità globale di risanamento

In primo luogo, sebbene tali piani siano conformi ai requisiti minimi per la governance della gestione delle crisi e per la selezione e la calibrazione degli indicatori di risanamento, strumenti simili richiedono comunque ulteriori miglioramenti per essere efficaci nelle situazioni di crisi. In particolare, l’analisi comparata ha confermato che molte banche hanno difficoltà a produrre una stima attendibile della propria capacità globale di risanamento (overall recovery capacity, ORC)[64].

Di conseguenza, nel 2019 la BCE ha posto una particolare enfasi sulla comunicazione alle istituzioni in merito a come migliorare il calcolo e la segnalazione della propria ORC. Nel giugno del 2019 ha organizzato un workshop con oltre 180 partecipanti provenienti da 88 banche. La BCE ha spiegato come calcolare una ORC attendibile, sulla base delle buone prassi descritte nel “2018 ECB report on recovery plans”. Ciò comporta, in primo luogo, creare un elenco completo di opzioni attendibili, in secondo luogo tenere in considerazione i fattori vincolanti (ad esempio l’esclusività reciproca, le interdipendenze tra opzioni o i vincoli operativi nell’attuazione di diverse opzioni contemporaneamente) e, infine, valutare la sensibilità delle opzioni di risanamento a diversi scenari all’atto della stima dell’ORC[65].

Un terzo delle banche non ha ancora elaborato sufficienti opzioni di liquidità a breve termine nei piani di risanamento

Un secondo risultato importante emerso dall’esercizio di analisi comparata della BCE consiste nel fatto che un terzo delle banche non presenta ancora sufficienti opzioni di liquidità attuabili rapidamente (entro tre mesi). Sono previsti ulteriori lavori per comprendere meglio le ragioni di tale situazione e per garantire che le banche affrontino la necessità di disporre di sufficienti opzioni di liquidità a breve termine nei loro piani di risanamento.

Nel 2019 un maggior numero di banche ha predisposto guide per l’attuazione dei piani di risanamento e condotto esercizi di simulazione

Infine, un risultato incoraggiante dell’esercizio di analisi comparata della BCE consiste nel fatto che nel 2019 un maggior numero di banche ha predisposto guide per l’attuazione dei piani di risanamento (playbook) e condotto esercizi di simulazione (dry‑run)[66], elementi inclusi tra le buone prassi evidenziate e promosse nel rapporto della BCE del 2018, in quanto strumenti utili per aumentare la capacità di utilizzo dei piani di risanamento in situazioni di crisi. Il 40 per cento di tutti gli enti significativi adesso prevede una guida per l’attuazione dei piani di risanamento e il 27 per cento ha condotto il primo esercizio di simulazione.

3.4 Gestione delle crisi che coinvolgono enti meno significativi

La gestione della crisi di un ente meno significativo (LSI) richiede un intenso scambio di informazioni e uno stretto coordinamento tra l’Autorità Nazionale Competente (ANC), incaricata della vigilanza diretta, e la BCE, nella sua funzione di supervisione e quale autorità competente per le decisioni sulle procedure comuni. La necessità di una più intensa collaborazione si presenta nel momento in cui un ente meno significativo si avvicina a una situazione che ne pregiudica la sopravvivenza. In questa fase, la BCE e l’ANC devono confrontarsi su questioni come la revoca dell’autorizzazione, la valutazione di acquisizioni o aumenti di partecipazioni qualificate e la concessione di nuove autorizzazioni (ad esempio, per un ente ponte).

A questo proposito, nel 2019 la BCE ha collaborato strettamente con le ANC per circa 15 casi riguardanti il deterioramento della situazione finanziaria di enti meno significativi. In due di questi casi, la BCE ha adottato una decisione circa il ritiro dell’autorizzazione a seguito di una dichiarazione di FOLTF da parte dell’ANC[67]. I motivi che giustificano il ritiro dell’autorizzazione generalmente sono il mancato soddisfacimento, da parte di un ente, di requisiti prudenziali, o il mancato rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio.

Tale stretta cooperazione nell’ambito della gestione delle crisi mira a supportare le ANC e la BCE nei rispettivi compiti e a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie nel momento in cui occorre adottare decisioni urgenti in breve tempo. Le informazioni scambiate, le misure adottate e la cooperazione tra la BCE e le ANC sono commisurate ai rischi posti da un ente meno significativo, e tengono conto anche delle soluzioni concernenti il settore privato già individuate dall’ANC. Nel corso del 2019 la cooperazione tra le ANC e la BCE è stata caratterizzata da uno scambio di informazioni costante e approfondito. Tra le altre cose, ciò ha comportato la creazione di gruppi di coordinamento per la gestione delle crisi, costituiti da personale della BCE e delle ANC, per garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le istituzioni. La cooperazione intensificata garantisce che le azioni di vigilanza e le decisioni possano essere adottate in modo tempestivo e coordinato ogniqualvolta sia necessario.

Nel 2019 le principali cause del deterioramento della situazione finanziaria degli enti meno significativi sono state: modelli di business non sostenibili e bassa redditività, sistemi di governance carenti e quadri normativi per l’antiriciclaggio inadeguati. A tale riguardo, la distribuzione dei casi di crisi tra giurisdizioni ha inoltre rispecchiato il fatto che aree geografiche specifiche, coperte dall’SSM, risentono maggiormente della redditività strutturalmente bassa del settore bancario, e sono maggiormente esposte al rischio di riciclaggio di denaro.

Infine, la gamma di approcci e processi nazionali diversi incontrati durante la cooperazione intensificata in materia di gestione delle crisi ha anche messo in evidenza la necessità di un approccio europeo armonizzato per la gestione delle banche in difficoltà. Anche se sono stati istituiti meccanismi europei di vigilanza e di risoluzione, gran parte della risposta a una crisi dipende ancora dalle norme nazionali in materia di risoluzione e insolvenza e risente delle differenze esistenti tra di esse.

4 Cooperazione transfrontaliera

4.1 Espansione dell’unione bancaria attraverso i regimi di cooperazione stretta

Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro possono partecipare all’unione bancaria attraverso la cooperazione stretta

Gli Stati membri dell’UE la cui moneta non è l’euro possono richiedere l’istituzione di un regime di cooperazione stretta tra la BCE e le rispettive autorità nazionali competenti (ANC). Le condizioni principali al riguardo sono stabilite nell’articolo 7 del Regolamento sull’MVU, mentre gli aspetti procedurali sono definiti nella Decisione BCE/2014/5 sulla cooperazione stretta[68]. Una volta istituita una cooperazione stretta, le ANC degli Stati membri interessati partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (MVU), mentre le autorità nazionali di risoluzione aderiscono al Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM). La partecipazione all’MVU delle ANC degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro attraverso il regime di cooperazione stretta fa crescere l’unione bancaria e favorisce una maggiore integrazione della vigilanza, oltre a contribuire al mantenimento e all’approfondimento del mercato interno.

Ai sensi del Regolamento sull’MVU e della Decisione BCE/2014/5, uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro deve presentare una richiesta formale alla BCE al fine di avviare una procedura per istituire un regime di cooperazione stretta.

La Bulgaria e la Croazia hanno presentato richieste per istituire regimi di cooperazione stretta

La Croazia è il secondo Stato membro che ha presentato, il 27 maggio 2019, una richiesta formale per istituire una cooperazione stretta in materia di vigilanza bancaria tra la propria banca centrale nazionale (Hrvatska narodna banka) e la BCE, facendo seguito alla richiesta della Bulgaria, presentata il 18 luglio 2018, di istituire una cooperazione stretta tra la Българска народна банка (Banca nazionale bulgara) e la BCE.

La procedura per istituire una cooperazione stretta consiste in una valutazione giuridica e in una valutazione approfondita

La procedura per l’istituzione di una cooperazione stretta si compone di due elementi principali. Il primo è una valutazione giuridica della legislazione nazionale vigente che vincola l’ANC ad adottare qualsiasi misura richiesta dalla BCE in relazione agli enti creditizi una volta che la cooperazione stretta sia stabilita. La valutazione tiene anche conto delle modalità pratiche di attuazione di tale legislazione. Il secondo elemento comporta una valutazione approfondita di alcuni istituti di credito[69] insediati nello Stato membro richiedente. La valutazione approfondita include un esame della qualità degli attivi e una prova di stress secondo le metodologie della BCE[70]. La BCE, inoltre, avvia un dialogo tecnico con l’ANC dello Stato membro per agevolarne il passaggio graduale verso l’approccio di vigilanza dell’MVU.

Valutazione della richiesta di istituire una cooperazione stretta avanzata dalla Bulgaria

Nel 2019 la BCE ha proseguito la valutazione della richiesta di istituire una cooperazione stretta avanzata dalla Bulgaria

Nel 2019 la BCE ha proseguito la valutazione giuridica necessaria nel quadro della futura cooperazione stretta con l’ANC bulgara. Il 26 luglio 2019, inoltre, sono stati pubblicati i risultati della valutazione approfondita di sei enti creditizi bulgari. La Българска народна банка (Banca nazionale bulgara) ha approvato pubblicamente tali risultati. Poiché due delle sei banche si sono collocate al di sotto delle soglie applicabili utilizzate per l’esercizio, attualmente la Българска народна банка (Banca nazionale bulgara) sta dando seguito ai rilievi emersi al fine di risolvere le carenze prima che la BCE decida in merito al regime di cooperazione stretta.

Valutazione della richiesta di istituire una cooperazione stretta avanzata dalla Croazia

Nel 2019 la BCE ha avviato la valutazione della richiesta di istituire una cooperazione stretta avanzata dalla Croazia

In risposta alla richiesta presentata dalla Croazia, l’8 luglio 2019 la BCE ha adottato un parere[71] sulla proposta legislativa croata, contenente le disposizioni legislative necessarie a istituire il meccanismo di funzionamento della cooperazione stretta e a fornire le informazioni di cui la BCE può aver bisogno per effettuare la valutazione approfondita degli enti creditizi croati. Il 7 agosto 2019 la BCE ha annunciato che cinque banche insediate in Croazia sarebbero state sottoposte alla valutazione approfondita obbligatoria[72]. L’esercizio è iniziato a settembre 2019 e si basa sui dati disponibili al 30 giugno 2019. Analogamente a quanto avvenuto per la Bulgaria, è probabile che la BCE concluda la valutazione approfondita entro un anno circa dalla presentazione della richiesta formale da parte della Croazia.

Nel 2019 non è pervenuta alcuna altra richiesta formale di cooperazione stretta, sebbene vi siano stati scambi informali a livello tecnico con gli Stati membri per chiarire aspetti rilevanti di tale regime.

4.2 Cooperazione a livello europeo e internazionale

L’MVU ha attivato ampie forme di collaborazione con altre autorità di vigilanza sia all’esterno che all’interno dell’Unione, dal momento che le banche dell’area dell’euro sono presenti in più di 90 giurisdizioni non appartenenti all’Europa (cfr. la figura 4). La BCE è quindi impegnata ad agevolare la cooperazione, attraverso il proprio contributo all’interno dei collegi di vigilanza o la messa a punto di strumenti di collaborazione come i protocolli di intesa. Sono stati negoziati protocolli di intesa con le autorità di vigilanza di Stati membri dell’UE non appartenenti all’area all’euro e di paesi terzi, nonché con autorità nazionali di supervisione sui mercati.

Figura 4

Succursali e filiazioni delle banche dell’area dell’euro al di fuori dell’UE nel 2019

Fonte: BCE.

In linea generale, la vigilanza bancaria della BCE coopera con le altre autorità di vigilanza siglando protocolli di intesa, partecipando ai lavori all’interno dei collegi di vigilanza o definendo accordi specifici (cfr. la figura 5).

Figura 5

Panoramica delle attività di cooperazione internazionali ed europee della BCE

Fonte: BCE.

Cooperazione con altre autorità di vigilanza dell’UE

La BCE coopera regolarmente con le ANC dei paesi dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, nel rispetto delle disposizioni della CRD IV relativo alle decisioni congiunte, alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dell’UE.

Ad oggi la vigilanza bancaria della BCE ha sottoscritto protocolli d’intesa con 15 autorità di supervisione dell’UE, comprese le autorità nazionali di supervisione sui mercati. Inoltre, ha firmato un protocollo d’intesa multilaterale che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni con 48 autorità competenti per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari all’interno dello Spazio economico europeo (cfr. anche riquadro 4). Pertanto, in totale, la vigilanza bancaria della BCE ha sottoscritto nove protocolli bilaterali e multilaterali con più di 60 autorità dell’UE.

In previsione dell’uscita pianificata del Regno Unito dall’UE, la BCE ha inoltre concordato un quadro di riferimento condiviso con l’Autorità di vigilanza prudenziale del Regno Unito (UK Prudential Regulation Authority) e con la Financial Conduct Authority che consentirà di cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza in maniera continua e agevole.

Riquadro 4
La BCE e l’antiriciclaggio

Al momento della creazione del quadro normativo dell’MVU, i legislatori dell’UE hanno scelto di mantenere a livello nazionale la responsabilità dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (anti‑money laundering and countering terrorism financing, AML/CFT). Le autorità nazionali competenti in materia hanno la responsabilità di verificare l’effettiva osservanza e implementazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio da parte dei soggetti vigilati.

Ciononostante, nello svolgimento dei compiti di vigilanza di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Regolamento sull’MVU, è importante per la BCE tenere conto dei risultati dell’attività di vigilanza in tema di AML/CFT[73]. Ciò è ulteriormente confermato nel testo revisionato della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) adottato dal Parlamento europeo nell’aprile 2019, dove si stabilisce, al considerando 20, che “(...) [insieme alle autorità preposte], le autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale svolgono un ruolo importante nell’individuare e sanzionare le carenze [in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo]. Pertanto, tali autorità competenti dovrebbero includere in maniera costante le preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nelle pertinenti attività di vigilanza (...)”.

Parallelamente all’introduzione della CRD V, che chiarisce ulteriormente il ruolo delle autorità di vigilanza prudenziale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, negli ultimi due anni sono state intraprese iniziative importanti per rafforzare il quadro AML/CFT a livello dell’UE. La quinta direttiva antiriciclaggio[74] è entrata in vigore il 9 luglio 2018 ed è attualmente in attesa di recepimento negli ordinamenti nazionali. Nel dicembre 2018 il Consiglio per gli affari economici e finanziari ha approvato un ambizioso piano d’azione antiriciclaggio da attuare da parte delle tre autorità europee di vigilanza assieme alla BCE e alle autorità nazionali competenti per la vigilanza prudenziale e la vigilanza in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali iniziative intendono promuovere la cooperazione tra le autorità responsabili per l’AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale e favorire la convergenza delle prassi di vigilanza fornendo, tra l’altro, linee guida comuni sulle modalità di integrazione degli aspetti legati all’AML/CFT nel processo di vigilanza prudenziale.

La quinta direttiva antiriciclaggio ha introdotto due rilevanti elementi di novità in merito al ruolo della BCE in ambito AML/CFT. Innanzitutto, la modifica dell’articolo 56 della CRD IV ha permesso alla BCE di scambiare informazioni riservate con le autorità nazionali competenti per la vigilanza in materia. In secondo luogo, ha introdotto l’obbligo per la BCE di sottoscrivere un accordo per definire le modalità pratiche per lo scambio di informazioni con le autorità nazionali competenti per la vigilanza AML/CFT sugli enti creditizi e sugli istituti finanziari all’interno dello Spazio economico europeo. Da quando, nel gennaio 2019, tale accordo è stato sottoscritto, la BCE sta scambiando informazioni all’interno di questo quadro normativo.

Si prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali competenti per la vigilanza in materia di antiriciclaggio influirà positivamente sullo svolgimento dell’attività di vigilanza sia prudenziale che AML/CFT a livello UE. Nell’ambito dell’approccio utilizzato dalla BCE, una serie di informazioni di vigilanza regolarmente raccolte per assolvere i compiti prudenziali è inviata periodicamente alle autorità di vigilanza nazionali competenti in materia AML/CFT. Le informazioni di vigilanza raccolte attraverso ispezioni in loco, ad esempio, vengono trasmesse qualora ritenute pertinenti per l’autorità competente per la vigilanza in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo sull’intermediario interessato. Viceversa, le autorità competenti in materia di AML/CFT inviano alla BCE le informazioni che ritengono rilevanti e necessarie per l’assolvimento dei compiti stabiliti nel Regolamento sull’MVU. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha rafforzato il suo impegno in materia AML/CFT anche istituendo una nuova funzione orizzontale di coordinamento in questo settore, costituita da un piccolo team con tre ruoli principali:

  • agire da “punto di contatto” per le questioni relative all’AML/CFT che interessano gli intermediari significativi e facilitare lo scambio di informazioni con le autorità competenti in materia (anche mediante la firma di ulteriori protocolli di intesa con le autorità di paesi non appartenenti all’UE);
  • istituire, in cooperazione con le autorità nazionali competenti (ANC), un network antiriciclaggio tra le autorità di vigilanza prudenziale per realizzare un approccio coerente applicabile all’intero sistema per integrare meglio i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale;
  • fungere da centro di competenze sui profili prudenziali connessi con l’AML/CFT.

La nuova funzione di coordinamento antiriciclaggio della vigilanza bancaria della BCE ha pertanto coordinato i lavori nell’ambito della vigilanza bancaria europea per migliorare gli approcci metodologici in materia di autorizzazioni e di vigilanza cartolare e ispettiva così da garantire che gli aspetti connessi all’AML/CFT vengano regolarmente presi in considerazione nel processo di vigilanza prudenziale. Tale funzione collabora con la task force della BCE responsabile per questi profili, che riunisce tutte le aree operative competenti dell’istituzione.

La cooperazione con le autorità dei paesi terzi

La BCE è impegnata a portare avanti una fruttuosa cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi e ad agevolare lo svolgimento dell’attività di vigilanza transfrontaliera. Finora ha sottoscritto protocolli d’intesa con 13 autorità di vigilanza di paesi terzi. Ove possibile, la vigilanza bancaria della BCE continua ad avvalersi dei protocolli di intesa esistenti, concordati dalle ANC dei paesi dell’area dell’euro con le autorità di vigilanza dei paesi terzi prima dell’istituzione dell’MVU. La BCE stipula inoltre numerosi accordi di collaborazione specifica, ove siano necessarie soluzioni mirate.

Al fine di assicurare uniformità a livello di UE, la vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con un gruppo dedicato di esperti dell’ABE (Network on Equivalence) che svolge valutazioni di equivalenza sui regimi di riservatezza delle autorità di vigilanza dei paesi terzi. I protocolli di intesa per la cooperazione nell’ambito della vigilanza possono essere conclusi solo se viene rispettato il requisito di equivalenza previsto in relazione al segreto professionale.

I programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell’FMI prevedono una valutazione esaustiva e approfondita del settore finanziario di un paese. Essi includono: a) l’individuazione delle principali vulnerabilità del settore finanziario e la valutazione della sua capacità di tenuta; b) la valutazione delle politiche nazionali per la stabilità finanziaria, nonché del quadro di riferimento e delle prassi in materia di vigilanza; c) la valutazione dei presidi di tenuta finanziaria e della capacità del sistema finanziario di gestire e risolvere le crisi finanziarie.

La vigilanza bancaria della BCE sta dando seguito al programma di valutazione del settore finanziario dell’FMI relativo all’area dell’euro

Nel 2018 il programma FSAP dell’FMI relativo all’area dell’euro ha esaminato la nuova architettura di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie nell’area dell’euro. Facendo seguito a questo FSAP, la vigilanza bancaria della BCE ha elaborato un piano d’azione per recepire le raccomandazioni che rientrano nelle sue competenze. La supervisione bancaria della BCE continua ad attuare tali raccomandazioni, volte ad accrescere la sua efficacia in materia di vigilanza, mentre i colegislatori dell’UE stanno prendendo in considerazione le raccomandazioni che richiedono modifiche al diritto dell’UE.

Gli FSAP nazionali non includono valutazioni della vigilanza bancaria europea

Nei programmi FSAP per gli Stati membri dell’area dell’euro, l’FMI continuerà ad adottare un approccio olistico nel valutare il sistema bancario in esame, evitando duplicazioni rispetto ai programmi di valutazione del settore finanziario relativi all’area dell’euro. Analogamente a quanto previsto per la politica monetaria nei rapporti nazionali elaborati ai sensi dell’articolo IV, i programmi FSAP nazionali non dovrebbero includere valutazioni sull’efficacia dell’attività di vigilanza bancaria condotta dall’MVU. Tale approccio generale consente all’FMI di adeguare il contenuto dei programmi FSAP, sia nazionali sia relativi all’area dell’euro, alla nuova architettura europea di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie. Esso contribuisce inoltre ad assicurare che l’azione di sorveglianza e le raccomandazioni dell’FMI continuino a essere efficaci e pertinenti per tutte le autorità interessate.

Nel 2019 l’FMI ha concluso i programmi di valutazione del sistema finanziario relativi alla Francia e a Malta, ha proseguito quello riguardante l’Italia e avviato quelli relativi all’Austria e alla Lettonia. Questi FSAP nazionali valutano tutti gli aspetti non bancari pertinenti (ad es. assicurazioni, titoli e fondi pensione) e comportano una valutazione olistica delle questioni bancarie, in particolare quelle che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali preposte alla vigilanza degli enti meno significativi o gli aspetti legati al contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il coinvolgimento della BCE nelle consultazioni nazionali dell’FMI ai sensi dell’articolo IV per gli Stati membri dell’area dell’euro riguarda le questioni microprudenziali e macroprudenziali, in linea con le sue responsabilità in questi settori.

4.3 Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

4.3.1 Il contributo ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria

Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), in particolare nelle aree della cooperazione in materia di vigilanza e di regolamentazione, dell’attuazione degli standard e della risoluzione. Nel 2019 ha contribuito a una serie di importanti risultati tangibili dell’FSB nel quadro della presidenza giapponese del G20, in particolare la revisione dell’attuazione dello standard relativo alla capacità complessiva di assorbimento delle perdite (Total Loss‑Absorbing Capacity, TLAC); una relazione sullo stato dei lavori in materia di frammentazione del mercato; il completamento della valutazione degli effetti delle riforme sul finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e una valutazione delle vulnerabilità associate ai prestiti a elevata leva finanziaria e agli obblighi in materia di prestiti garantiti. La vigilanza bancaria della BCE ha partecipato anche agli incontri del Regional Consultative Group for Europe dell’FSB.

L’attività del Consiglio per la stabilità finanziaria si concentra attualmente sul monitoraggio dell’attuazione delle riforme del settore finanziario a livello mondiale e sulla valutazione dei loro possibili effetti, che rappresentano uno dei suoi tre settori prioritari. La vigilanza bancaria della BCE continuerà a contribuire al programma di lavoro dell’FSB in una serie di settori, tra cui la valutazione degli effetti delle riforme per gli enti “troppo grandi per fallire”, le buone prassi in caso di incidenti informatici, le questioni di vigilanza associate alla transizione dei valori di riferimento, i lavori di follow‑up sulla frammentazione del mercato e la gestione delle crisi.

4.3.2 Il contributo al processo di Basilea

Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha continuato a valutare l’impatto delle riforme introdotte dopo la crisi, a condurre il suo programma di valutazione della coerenza normativa (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) e a offrire un forum per lo scambio tra le autorità di regolamentazione e di supervisione delle banche di varie giurisdizioni. La vigilanza bancaria della BCE ha dato il proprio apporto partecipando alle riunioni sugli aspetti di policy, mettendo a disposizione le proprie competenze in gruppi di lavoro del CBVB, cooperando con i membri del Comitato stesso all’interno dell’UE e nel resto del mondo e fornendo il proprio supporto alle relative analisi di impatto. Tale contributo si è concretizzato in diversi lavori, tra cui: a) le revisioni al nuovo trattamento prudenziale del rischio di mercato, approvate dall’organo di vigilanza del CBVB, il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza; b) la pubblicazione del documento di consultazione sulle revisioni del trattamento prudenziale sull’aggiustamento della valutazione di credito (Credit Valuation Adjustment‑CVA) e c) le revisioni al trattamento delle compensazioni per conto del cliente su derivati ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria e agli obblighi di informativa per contrastare il fenomeno del “window‑dressing” tra gli enti vigilati.

La vigilanza bancaria della BCE sostiene l’attuazione completa, tempestiva e coerente del pacchetto di Basilea III nella sua versione definitiva

Nel corso dell’anno il CBVB ha continuato a lavorare per conseguire l’obiettivo di garantire un’attuazione completa, tempestiva e coerente di Basilea III e, più in generale, per promuovere una vigilanza bancaria forte; negli anni a venire il Comitato proseguirà il suo impegno in tal senso, con il sostegno della vigilanza bancaria della BCE.

La vigilanza bancaria della BCE è inoltre impegnata nell’ampio programma di lavori condotto dal CBVB per valutare le riforme regolamentari adottate in risposta alla crisi, che valuta l’efficacia dei singoli standard, l’interazione e la coerenza tra di essi, il rischio di arbitraggio regolamentare, nonché il più ampio impatto macroeconomico delle riforme introdotte dopo la crisi.

Cinque esperti della vigilanza bancaria della BCE hanno aderito al gruppo di analisi dei dati del CBVB al fine di contribuire alla preparazione di rapporti sull’impatto delle riforme di Basilea. Un altro esperto ha contribuito al gruppo di valutazione dei G‑SIB, che calcola i punteggi utilizzati per l’individuazione delle banche a rilevanza sistemica globale (G‑SIB).

4.3.3 Il contributo ai lavori dell’Autorità bancaria europea

Gli esperti della vigilanza bancaria della BCE hanno partecipato complessivamente a un totale di 50 comitati e sottogruppi dell’ABE.

Nel corso del 2019, la vigilanza bancaria della BCE ha operato in stretta collaborazione con l’ABE per il raggiungimento dell’obiettivo comune di promuovere la stabilità finanziaria e una vigilanza uniforme in tutto il settore bancario europeo.

La vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori dell’ABE a tutti i livelli. Nel 2019, gli esperti della vigilanza bancaria della BCE hanno partecipato complessivamente a un totale di 50 comitati e sottogruppi dell’ABE, in cinque dei quali nel ruolo di presidenti o copresidenti. Nell’ambito del Consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE, la vigilanza bancaria della BCE ha partecipato in qualità di membro senza diritto di voto.

La collaborazione tra l’ABE e la vigilanza bancaria della BCE ha riguardato diverse materie: la preparazione della prova di stress a livello dell’UE per il 2020 ha comportato un notevole impegno e il personale della vigilanza bancaria della BCE ha contribuito, tra le altre cose, a sviluppare la metodologia, gli assetti di governance, gli orientamenti e il manuale per l’assicurazione della qualità. La BCE ha partecipato, ad esempio, ai lavori per fornire risposta alla richiesta di consulenza da parte della Commissione europea sull’attuazione del pacchetto di finalizzazione di Basilea III. Ha inoltre contribuito alla stesura di diversi orientamenti dell’ABE: sulla stima della perdita in caso di default (LGD) in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, sulla concessione e il monitoraggio di prestiti, in materia di gestione del rischio connesso a tecnologia e sicurezza informatica e sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

Per rafforzare l’armonizzazione normativa nell’UE, l’ABE ha adottato la cosiddetta procedura “comply or explain”[75], in base alla quale la BCE, in quanto autorità competente per la vigilanza diretta sugli enti significativi, deve comunicare all’ABE se è conforme o intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni di nuova emanazione. Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha inviato all’ABE notifiche riguardo a dieci orientamenti e una raccomandazione, come documentato sul suo sito Internet[76]; finora ha sempre comunicato di essere conforme o volersi conformare agli orientamenti dell’ABE o del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV).

5 Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

5.1 Adempimento degli obblighi di responsabilità

Nel 2019 la vigilanza bancaria della BCE ha proseguito la sua stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE

Il presente rapporto annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere all’obbligo di rendere conto del proprio operato nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio UE, come stabilito nel Regolamento sull’MVU. Ai sensi del regolamento, le attività di vigilanza della BCE sono soggette ad adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. La BCE attribuisce grande importanza al mantenimento e alla piena applicazione del regime di responsabilità descritto in maggior dettaglio nell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e nel protocollo di intesa fra la BCE e il Consiglio dell’UE.

Le principali questioni discusse con il Parlamento europeo sono state la finalizzazione di Basilea III, l’antiriciclaggio, la finanza verde e il futuro dell’unione bancaria

Riguardo alle interazioni con il Parlamento europeo, nel 2019 il Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuto dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo: a) per presentare il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2018 (21 marzo), b) per due audizioni pubbliche ordinarie (4 settembre e 12 dicembre) e c) per tre scambi di opinioni ad hoc (21 marzo, 4 settembre e 12 dicembre). Fra i principali temi all’ordine del giorno figuravano la finalizzazione di Basilea III, il ruolo della BCE nel contrasto al riciclaggio, l’approccio di vigilanza alla finanza verde e il futuro dell’unione bancaria.

Il 4 settembre Yves Mersch è stato sentito dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, a seguito della proposta della BCE per la sua nomina a Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, conformemente al Regolamento sull’MVU e all’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE. Nella votazione svoltasi nella seduta plenaria del 17 settembre, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della BCE e Yves Mersch è stato nominato con una decisione esecutiva del Consiglio dell’UE, con decorrenza dal 7 ottobre.

Nel corso del 2019 la BCE ha pubblicato 22 risposte ad altrettante interrogazioni scritte in materia di vigilanza presentate dai deputati al Parlamento europeo. Esse concernevano diversi argomenti, fra cui le prove di stress, l’approccio della vigilanza bancaria della BCE alle fusioni, nonché questioni di governance e di condotta nel settore bancario.

Inoltre, la BCE ha trasmesso al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza, come prescrive l’Accordo interistituzionale.

Per quanto riguarda il Consiglio dell’UE, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato a due riunioni dell’Eurogruppo, nella prima delle quali, che ha avuto luogo il 5 aprile, il Presidente ha presentato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2018. Il 9 ottobre ha partecipato a uno scambio di opinioni sullo svolgimento delle attività di vigilanza della BCE.

Nel 2019, come stabilito nel Regolamento sull’MVU, la vigilanza bancaria della BCE ha continuato ad assolvere i suoi obblighi di comunicazione nei confronti dei parlamenti nazionali e ha pubblicato cinque risposte a domande scritte poste da rappresentanti dei parlamenti nazionali.

Nel 2019 la BCE ha continuato a contribuire agli audit della Corte dei conti europea (CCE) presso l’ABE in merito alle prove di stress condotte sulle banche nell’UE. Nell’ambito delle ispezioni della CCE sull’implementazione da parte dell’ABE del quadro delle prove di stress, la BCE ha fornito informazioni sui relativi processi di controllo della qualità, di stima degli impatti e di comunicazione dei risultati delle prove all’ABE.

La BCE si è attivata in merito ai rilievi e alle raccomandazioni formulati dalla CCE nelle sue relazioni di revisione e ha firmato un protocollo d’intesa con la Corte sulla condivisione delle informazioni nel settore della vigilanza microprudenziale

La BCE ha inoltre riferito alla CCE sulle azioni intraprese per affrontare le criticità e le raccomandazioni della sua prima relazione sul funzionamento dell’MVU. Su impulso di una di tali raccomandazioni e per promuovere l’attività di rendiconto del proprio operato verso l’esterno, la BCE ha svolto lavori preparatori per avviare un’indagine su tutte le associazioni bancarie interessate, che contribuirà a individuare gli ambiti che destano preoccupazione, nonché i possibili miglioramenti, e dovrebbe essere condotta nel primo semestre del 2020. La BCE ha inoltre portato avanti le azioni intraprese a seguito delle raccomandazioni contenute nella relazione della CCE sulla gestione delle crisi bancarie. Infine, come ulteriormente approfondito nel riquadro 5 di questo capitolo, la vigilanza bancaria della BCE ha firmato con la Corte dei conti un protocollo d’intesa sulle modalità operative di condivisione delle informazioni nel settore della vigilanza microprudenziale.

Riquadro 5 Il protocollo d’intesa tra la BCE e la Corte dei conti europea

La BCE attribuisce un grande valore alle verifiche di audit svolte dalla Corte dei conti europea (CCE) e prosegue il suo impegno a cooperare strettamente con essa e a fornirle tutte le informazioni necessarie per agevolarne l’operato. Il 9 ottobre 2019 le due istituzioni hanno firmato un protocollo d’intesa come segno dell’intenzione comune di cooperare in modo costruttivo nell’ambito delle verifiche di audit condotte dalla CCE in merito alla vigilanza bancaria della BCE. Tale protocollo stabilisce modalità pratiche di condivisione delle informazioni tra le due istituzioni nel settore della vigilanza microprudenziale, consentendo alla Corte dei conti di richiedere e ottenere tutti i documenti e le informazioni di cui necessita per condurre l’audit sulla vigilanza bancaria della BCE. Sarà pienamente garantita la riservatezza della documentazione e sarà possibile accedere a informazioni sensibili sulle singole banche in un ambiente controllato presso gli edifici della BCE.

Pur ribadendo l’indipendenza della BCE e della CCE nell’esercizio delle rispettive funzioni, il protocollo d’intesa mira a garantire la reciproca adeguata trasparenza e responsabilità. Il protocollo si applica esclusivamente alle verifiche di audit svolte dalla Corte relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal Regolamento sull’MVU e riflette il mandato attribuito alla CCE dal diritto dell’UE.

5.2 Trasparenza e comunicazione

La comunicazione rappresenta un importante strumento per garantire la corretta comprensione del ruolo della vigilanza bancaria della BCE, sia da parte degli enti vigilati, che di un’ampia platea di soggetti interessati nell’ambito del sistema bancario. Per questa ragione la vigilanza diffonde regolarmente informazioni: con questo spirito nel 2019 ha continuato a illustrare le proprie attività attraverso numerosi canali di comunicazione, tra cui il sito Internet e vari social network.
È fortemente impegnata nel garantire la trasparenza delle proprie attività di vigilanza, informando costantemente il pubblico sugli ultimi sviluppi e sui concetti chiave dell’attività di supervisione. Nel 2019 il Presidente e il Vicepresidente hanno tenuto 25 discorsi, i rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza ne hanno tenuti 14 e, complessivamente, sono state rilasciate 15 interviste a mezzi di informazione. La vigilanza bancaria della BCE ha pubblicato 28 comunicati stampa e nove lettere alle banche sottoposte a vigilanza diretta, oltre a quattro edizioni della newsletter di vigilanza, una pubblicazione digitale trimestrale che conta attualmente oltre 6.300 iscritti. Ha reso pubblici anche gli esiti delle sue attività principali, per esempio i risultati su base aggregata del processo di revisione e valutazione prudenziale, le prove di stress sulla liquidità, le valutazioni approfondite (comprehensive assessment) di Nordea e di sei banche bulgare, nonché le decisioni sanzionatorie. La BCE ha continuato a servirsi dell’intera gamma dei canali di cui dispone sui social media per informare il pubblico sugli ultimi sviluppi e spiegare concetti chiave.

Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha ospitato, trasmettendolo in diretta streaming, il suo terzo Forum sulla vigilanza bancaria, a cui hanno partecipato 180 rappresentanti di banche, ANC, istituzioni dell’UE, revisori contabili, gruppi di esperti e i media. Proseguendo gli sforzi della vigilanza bancaria della BCE volti a coinvolgere il pubblico più giovane, il Presidente ha partecipato a due “ECB Youth Dialogues”: il primo, tenutosi presso il Banco de Portugal a Lisbona, ha visto la partecipazione di un gruppo di 50 giovani professionisti del settore finanziario, mentre il secondo ha riunito circa 350 studenti ed ex studenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre avviato una consultazione pubblica sul regime di contribuzione per le attività di vigilanza[77], che si è conclusa con un pacchetto di comunicazioni che illustra nel dettaglio il processo e i risultati. Nel 2019 la BCE ha risposto a più di 1.500 richieste di informazioni dei cittadini sulla vigilanza bancaria, in particolare riguardo a singole banche, licenze e fintech; ha inoltre ospitato 32 seminari per un pubblico che ha superato i 1.300 partecipanti, su argomenti riguardanti specificatamente le responsabilità di vigilanza della BCE.

5.3 Processo decisionale

5.3.1 Riunioni e decisioni del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo

Il Consiglio di vigilanza della BCE è composto da un presidente (nominato per un mandato non rinnovabile di cinque anni), un vicepresidente (scelto tra i membri del Comitato esecutivo della BCE), quattro rappresentanti della BCE e i rappresentanti delle ANC. Qualora l’ANC non sia una banca centrale nazionale, il suo rappresentante può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale nazionale; in tali casi, ai fini della procedura di voto, i rappresentanti sono considerati come un solo membro.

Ad aprile 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha proposto la nomina di Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo, alla vicepresidenza del Consiglio di vigilanza. A seguito di un’audizione in seno alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, nel settembre 2019 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato una relazione raccomandandone la nomina, confermata dal Consiglio europeo a ottobre successivo.

Nel 2019 Edouard Fernandez‑Bollo, Kerstin af Jochnick ed Elizabeth McCaul sono stati nominati rappresentanti della BCE in seno al Consiglio di vigilanza, aggiungendosi a Pentti Hakkarainen, nominato nel 2016.

Consiglio di vigilanza

Prima fila (da sinistra a destra): Gottfried Haber, Eric Cadilhac, Jekaterina Govina, Ana Paula Serra, Liga Kleinberga (alternate for Kristīne Černaja-Mežmale), Andrea Enria, Yves Mersch, Catherine Galea, Anneli Tuominen, Margarita Delgado, Stelios Georgakis.
Fila centrale (da sinistra a destra): Denis Beau, Vladimír Dvořáček, Zoja Razmusa, Päivi Tissari, Maive Rute, Edouard Fernandez-Bollo, Alessandra Perrazzelli, Kerstin af Jochnick, Elizabeth McCaul, Irena Vodopivec Jean.
Ultima fila (da sinistra a destra): Ed Sibley, Ilias Plaskovitis, Tom Dechaene, Felix Hufeld, Helmut Ettl, Pentti Hakkarainen, Kilvar Kessler, Claude Wampach, Joachim Wuermeling, Thijs van Woerden (alternate for Frank Elderson), Oliver Bonello.

Nel 2019 il Consiglio di vigilanza si è riunito 18 volte. Di tali riunioni, 13 si sono tenute a Francoforte sul Meno e quattro tramite teleconferenza; un incontro ha avuto luogo a Lisbona, su invito del Banco de Portugal.

Il Comitato direttivo[78] si è riunito sette volte nel 2019, sempre a Francoforte sul Meno. Ad aprile ha avuto luogo la consueta rotazione dei cinque membri delle ANC, il cui mandato nel Comitato direttivo ha durata annuale.

Nel 2019 la BCE ha emesso 2.356[79] decisioni di vigilanza[80] rivolte a specifici soggetti vigilati (cfr. la figura 6), di cui 961 sono state adottate dai capi delle unità operative della BCE, ai sensi del quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza. Le restanti 1,395 decisioni sono state adottate dal Consiglio direttivo mediante la procedura di non obiezione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di vigilanza. La maggior parte delle decisioni riguardavano procedure relative a: verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità (47,3 per cento), SREP (8,6 per cento), modelli interni (7,5 per cento), fondi propri (7,0 per cento) e partecipazioni qualificate (5,5 per cento).

Oltre che sui progetti di decisione finali riguardanti uno specifico intermediario, presentati al Consiglio direttivo per la procedura di non obiezione, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali ad esempio l’applicazione di metodologie e quadri di riferimento comuni in determinati ambiti dell’attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state predisposte da organi temporanei costituiti su mandato del Consiglio di vigilanza, composti da alti dirigenti della BCE e delle ANC, che hanno svolto lavori preparatori su questioni quali la metodologia SREP e la semplificazione dei processi nell’MVU.

Il Consiglio di vigilanza ha adottato la maggioranza delle decisioni mediante procedura scritta[81].

Su 117 gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE nel 2019, 34 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese (nel 2018 erano stati 35).

Figura 6

Le decisioni del Consiglio di vigilanza nel 2019

Note:
1) Sono incluse procedure scritte che riguardano sia singole decisioni di vigilanza sia altre questioni, come metodologie comuni e consultazioni del Consiglio di vigilanza. Ciascuna procedura scritta può contenere diverse decisioni di vigilanza.

2) Si tratta di decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e di istruzioni ad ANC su enti significativi o meno significativi. Ciascuna decisione può contenere diverse autorizzazioni di vigilanza. In virtù dell’applicazione del quadro generale per la delega di poteri decisionali, non tutte le decisioni di vigilanza incluse in questo dato sono state approvate dal Consiglio di vigilanza e adottate dal Consiglio direttivo. Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di altre questioni trasversali, come le metodologie comuni, e istituzionali.
3) Le 1.114 decisioni sulle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità riguardano 2.967 procedure individuali (cfr. la sezione 2.1.2).

5.3.2 Ulteriori sforzi per semplificare il processo decisionale

Nel 2019 il quadro generale per la delega è stato ulteriormente esteso

Una delle misure che ha avuto l’impatto più rilevante sull’efficienza del processo decisionale è stata l’estensione, da parte del Comitato esecutivo, del quadro generale per la delega di poteri decisionali[82] a ulteriori tipologie di decisioni ordinarie di vigilanza della BCE, in linea con la proposta del gruppo per la semplificazione dell’MVU. In particolare, nel marzo 2019 il quadro della delega è stato esteso alle decisioni che prevedono l’esercizio da parte della BCE di poteri derivanti dalle legislazioni nazionali; ad agosto successivo, anche ai poteri decisionali relativi a procedure di passaporto, acquisizione di partecipazioni qualificate e ritiro di autorizzazioni di enti creditizi.

Inoltre, il flusso di informazioni destinate al Consiglio di vigilanza è stato semplificato, automatizzato e migliorato in termini di qualità; analogamente, anche il potenziamento degli strumenti di tracciabilità delle informazioni ha contribuito a ottimizzare e semplificare le attività del Consiglio di vigilanza.

5.3.3 Attività della Commissione amministrativa del riesame

La Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review, ABoR)[83] è un organo della BCE i cui membri sono individualmente e collettivamente indipendenti dalla BCE stessa e hanno il compito di riesaminare le decisioni assunte dal Consiglio direttivo su questioni di vigilanza a seguito di una richiesta di riesame ammissibile[84].

Nel 2019 la Commissione ha ricevuto quattro nuove richieste di riesame riguardanti decisioni di vigilanza della BCE (cfr. la tavola 4) e ha adottato cinque pareri, uno dei quali riguardava una richiesta di riesame presentata nel 2018. In due pareri la Commissione ha ritenuto le richieste inammissibili; in uno ha proposto l’abrogazione delle decisioni iniziali della BCE e la loro sostituzione con nuove decisioni; in un altro ha proposto la sostituzione della decisione iniziale con un’altra decisione modificata e nell’ultimo ha proposto la sostituzione della decisione iniziale con un’altra identica. In due casi la Commissione ha tenuto un’udienza durante la fase degli accertamenti, dando sia al richiedente sia alla BCE un’ulteriore opportunità di formulare commenti sulla decisione contestata.

Tavola 4

Numero di revisioni effettuate dall’ABoR

Fonte: BCE.
* Un parere ha riguardato due decisioni della BCE.

Tematiche oggetto di revisione e questioni rilevanti

I pareri finalizzati dalla Commissione nel 2019 hanno riguardato diversi tipi di decisioni di vigilanza e concernevano le seguenti questioni.

  • La possibilità di rendere anonima la decisione della BCE di imporre una sanzione amministrativa in caso di violazione dei requisiti stabiliti nel Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR). La pubblicazione della decisione della BCE è stata rinviata fino all’adozione della decisione definitiva da parte del Consiglio direttivo in seguito all’esame del parere della Commissione.
  • Misure provvisorie di carattere procedurale adottate nell’ambito della revoca di una licenza.
  • Interpretazione degli orientamenti comuni ABE, ESMA ed EIOPA per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, in particolare per quanto riguarda l’integrità del candidato acquirente.
  • L’ammissibilità di una richiesta di riesame in relazione a una decisione della BCE in merito a un ente in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi del Regolamento istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM).
  • Valutazione della conformità delle decisioni in merito al rispetto delle norme procedurali applicabili, in particolare il diritto a essere sentiti, e i limiti al margine di discrezionalità concesso alla BCE nell’ambito di alcune decisioni sui modelli interni relative al progetto TRIM della BCE, anche alla luce della Guida TRIM.

5.4 Personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE

Nel 2020 prenderà il via la strategia di stabilizzazione a medio termine per la vigilanza bancaria della BCE

Nel 2019 il totale delle posizioni equivalenti a tempo pieno (Full‑Time Equivalent, FTE) approvate per le cinque principali aree operative della vigilanza bancaria della BCE era pari a 1.189, rispetto alle 1.099 del 2018.

Per il 2019 il Consiglio direttivo ha approvato un incremento di organico di 90 FTE per le aree operative principali della vigilanza bancaria della BCE e di 18 FTE per le aree operative che forniscono servizi condivisi in ambito MVU. Delle prime, circa la metà sono dovute a esigenze di organico legate alla Brexit. Il resto dell’incremento per le aree operative principali della vigilanza bancaria della BCE nel 2019 è stato principalmente legato all’internalizzazione delle risorse destinate alle prove di stress, precedentemente svolte ricorrendo al supporto di consulenze esterne.

Per quanto riguarda il 2020, il principio della stabilità di bilancio viene applicato alla vigilanza bancaria della BCE. Tale principio comprende l’individuazione dei possibili futuri driver di risorse, interne ed esterne, e la definizione di settori concreti in cui si può ulteriormente migliorare l’efficienza. Ciò implica che il bilancio della vigilanza bancaria della BCE si stabilizzi a partire dal 2023 e che non si preveda la necessità di aumenti sistematici delle risorse, fatta salva la possibile internalizzazione dei consulenti o progetti di lavoro futuri connessi ai compiti di vigilanza. Il fabbisogno totale di risorse aggiuntive per l’intera vigilanza bancaria della BCE e i relativi servizi interni condivisi per il 2020 è di 112,5 FTE.

Riorganizzazione interna della vigilanza bancaria della BCE

Al fine di riallineare l’organizzazione delle divisioni con il modello che ci si era prefigurati all’avvio della vigilanza bancaria europea, il Comitato esecutivo ha approvato delle modifiche organizzative, tra cui la creazione di una nuova Divisione (Divisione XVI) e di una nuova Sezione nella Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I. L’istituzione della nuova Divisione risponde a due esigenze: la riduzione del cosiddetto span of control (il numero dei dipendenti sotto la responsabilità di un capo) e la necessità di un’adeguata anzianità di servizio nella vigilanza sugli enti significativi.

Diversità

Per quanto riguarda la diversità di genere, nel 2019 la percentuale di personale femminile è salita dal 40 al 41 per cento di tutte le posizioni a tempo determinato e indeterminato esistenti nelle principali aree operative della vigilanza bancaria della BCE. La quota di personale femminile in posizioni dirigenziali è salita leggermente, dal 31 per cento nel 2018 al 32 per cento nel 2019; analogamente, nelle posizioni non manageriali è passata dal 42 al 43 per cento nel periodo di riferimento.

Collaborazione all’interno del Meccanismo di vigilanza unico

Un’esecuzione efficace dei compiti e degli obiettivi della vigilanza bancaria europea si basa su una stretta collaborazione tra la BCE e le ANC. In tale contesto, le ANC forniscono un contributo, in termini di risorse, non soltanto ai gruppi di vigilanza congiunti, ma anche alla vigilanza ispettiva, ai progetti orizzontali e ai gruppi di lavoro.

Riguardo ai GVC, secondo la nuova metodologia per l’organico, applicata nel 2019, i supervisori della BCE compongono il 37 per cento dei GVC, mentre l’altro 63 per cento è costituito da supervisori delle ANC (cfr. la tavola 5).

Tavola 5

Organico dei GVC fornito dalle ANC e dalla BCE

Fonte: BCE.
Note: dati a dicembre 2019. La tavola esclude i GVC di banche che non sono più classificate come enti significativi nel 2020 e i GVC di banche che sono diventate enti significativi dopo il ricollocamento delle attività nell’area dell’euro a seguito della Brexit.

Nel 2019 il programma di formazione comune ha continuato ad essere ampliato per rispondere alle esigenze di formazione e crescita professionale, promuovere una cultura di vigilanza comune e garantire che la vigilanza bancaria europea sia in grado di affrontare le sfide attuali. In quest’ottica, il programma di formazione è stato ampliato, prevedendo tra l’altro una serie di seminari sul rischio informatico, che riguardano temi quali l’assetto organizzativo per gli aspetti informatici, la strategia e il funzionamento delle tecnologie dell’informazione presso le banche, nonché le esternalizzazioni. Anche il programma di formazione per i coordinatori nel contesto dei GVC (ad esempio, coordinatori di GVC, coordinatori locali o leader dei gruppi per area di rischio) è stato rivisto per meglio rispondere alle loro esigenze. Gli obiettivi per il 2020 sono: promuovere la collaborazione, migliorare l’organizzazione e arricchire l’attuale offerta formativa offrendo più corsi, nuovi corsi basati sullo studio di casi e opportunità di e‑learning.

Anche il programma di formazione per il personale dell’MVU coinvolto nelle ispezioni è stato ulteriormente migliorato offrendo quattro settimane complete di sessioni di formazione in diverse date e in diverse località; in totale sono stati tenuti oltre 25 seminari inerenti a tutti i principali tipi di rischio inclusi nello SREP, nonché alle competenze trasversali e ai processi relativi alle ispezioni. Oltre il 30 per cento dei circa 1.200 ispettori che lavorano nella vigilanza bancaria europea ha beneficiato di questo programma di formazione.

Nel giugno 2019 è stato introdotto un nuovo processo di feedback per i GVC, chiamato “JST Share and Connect”, sulla base di presupposti normativi che stabiliscono i principi per la definizione di obiettivi e la condivisione di feedback nei GVC[85]. L’obiettivo generale è facilitare il dialogo su ciò che viene prodotto e come, nonché sul modo in cui i gruppi lavorano insieme per conseguire i loro obiettivi annuali. Tale processo è il risultato di due progetti pilota, di ampi scambi tra la BCE e i rappresentanti delle ANC e di discussioni interne tra le DG Risorse umane, Vigilanza microprudenziale I e Vigilanza microprudenziale II.

Infine, sono stati avviati due programmi per aumentare la mobilità all’interno dei GVC. Il primo è un programma pilota intra‑GVC che consente ai membri di trasferirsi fisicamente dalla BCE o da un’ANC a un’altra istituzione per due settimane, senza cambiare GVC e compiti assegnati; i relativi costi sono coperti in base alle normative locali per i viaggi di lavoro. Il secondo è un programma intra‑GVC che prevede il distacco di personale delle ANC presso la BCE per tre mesi con contratti ESCB/IO. Entrambi i programmi hanno avuto un effetto positivo sui partecipanti in termini di
a) acquisizione di una migliore comprensione della cultura di lavoro dell’istituzione ospitante e delle dinamiche tra la BCE e le ANC; b) promozione di una cultura comune dell’MVU; e c) acquisizione di competenze utili per i ruoli che svolgeranno in futuro nei GVC.

Impiego di personale per le ispezioni

La pianificazione delle ispezioni e la composizione dei gruppi ispettivi sono definite in stretta collaborazione con le ANC, dalle quali provengono gran parte dei capi missione e dei componenti dei team.

Per dare seguito a una raccomandazione formulata dalla Corte dei conti europea, la vigilanza bancaria europea sta intraprendendo uno sforzo pluriennale per aumentare la quota di ispezioni cross‑border[86] e miste[87]. Tale iniziativa persegue diversi obiettivi:

  • armonizzare l’applicazione della metodologia di conduzione delle ispezioni in loco e diffondere le competenze relative alle ispezioni in tutta la vigilanza bancaria europea;
  • salvaguardare la qualità delle missioni e la parità di trattamento degli enti significativi, riconoscendo nel contempo le specificità locali;
  • fornire un’ulteriore prospettiva sulla situazione di una banca, dal punto di vista del personale dell’ANC di un paese diverso rispetto a quello della banca stessa;
  • alimentare lo spirito di squadra fra il personale impegnato in ispezioni e costruire una cultura ispettiva comune;
  • rafforzare la reputazione e la credibilità della vigilanza bancaria europea.

Per promuovere missioni cross‑border e miste sono state rese disponibili diverse opzioni agli ispettori delle ANC: in particolare, questi ultimi possono scegliere di essere distaccati presso la BCE per tutta la durata delle ispezioni cross‑border o miste; in questo caso stipulano un contratto ESCB/IO con la BCE, anziché mantenere il normale contratto di lavoro presso l’ANC di appartenenza; stipendio, viaggio e servizi alberghieri sono coperti dalla BCE. Questa opzione, introdotta nel 2018, è stata ampiamente utilizzata: nel 2019 sono stati attivati 186 contratti ESCB/IO per ispettori delle ANC impiegati in missioni cross‑border e miste, favorendo scambi di personale all’interno della vigilanza bancaria europea; le ANC hanno fornito 61,3 FTE a sostegno di tali missioni. Grazie a tali accordi, nel 2019 la BCE e le ANC hanno potuto impiegare personale in un totale di 73 ispezioni cross‑border e 19 miste in tutta la vigilanza bancaria europea.

I membri dei gruppi ispettivi con contratto ESCB/IO godono tutti delle medesime condizioni di impiego; ciò favorisce il prosperare di uno spirito di squadra inclusivo e di una cultura comune nel personale impiegato in accertamenti ispettivi, oltre a migliorare l’intercambiabilità delle risorse dedicate alle ispezioni all’interno della vigilanza bancaria europea. Se, per esempio, si verifica una carenza di specifiche competenze in una determinata area, questa può essere compensata da esperti di altre autorità di vigilanza.

5.5 Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento sull’MVU, la BCE è tenuta ad avere un Codice di condotta per il personale e i dirigenti impegnati nella vigilanza bancaria, nel quale siano disciplinate tutte gli aspetti concernenti il conflitto di interesse. Le disposizioni in materia sono contenute nel quadro etico della BCE, la cui attuazione spetta all’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO).

Nel corso del 2019, il CGO, attraverso la task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF), ha proseguito l’opera di costruzione di una solida cultura etica all’interno del SEBC e della vigilanza bancaria europea e di supporto alla costante armonizzazione degli standard etici e delle prassi applicative, All’interno della BCE, tutti i neoassunti della vigilanza bancaria hanno preso parte a un programma di formazione a distanza obbligatorio e sono stati invitati a migliorare ulteriormente il proprio livello di consapevolezza di fronte a scelte di carattere etico per mezzo di seminari specifici sul tema. Inoltre il CGO ha risposto a circa 1850 quesiti su un’ampia gamma di temi, di cui quasi la metà posti dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE; più del 40 per cento dei quesiti ha riguardato operazioni finanziarie private del personale, seguito da richieste di chiarimenti in materia di vincoli successivi alla fine del rapporto di lavoro e da questioni di conflitti di interesse (cfr. il grafico 26).

Grafico 26

Quesiti presentati dal personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE nel 2019

Fonte: BCE.

Oltre a fornire consulenza su questioni etiche a tutto il personale della BCE, il CGO ha altresì organizzato cicli di controlli della conformità di operazioni finanziarie private del personale. La verifica ha identificato un numero limitato di casi di non conformità al quadro etico, circa il 25 per cento dei quali relativi a personale della vigilanza bancaria; tuttavia nessuno di essi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Tra i dipendenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le dimissioni durante il 2019, in due casi è stato previsto un periodo d’incompatibilità (cooling‑off) secondo quanto stabilito dal quadro etico.

Con l’entrata in vigore del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea il 1º gennaio 2019, il Comitato etico della BCE ha valutato le Dichiarazioni di interessi, di recente introduzione, presentate da tutti i membri del Consiglio di vigilanza. Le dichiarazioni compilate sono state successivamente pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Il Comitato ha inoltre formulato 17 pareri concernenti funzionari di alto livello della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria, la maggior parte dei quali hanno riguardato il tema del conflitto d’ interesse.

La task force (ECTF) ha dato ulteriore slancio alla cooperazione tra le autorità di vigilanza e alla creazione di una cultura etica e d’impresa all’interno della vigilanza bancaria europea; è diventata un punto di riferimento nello scambio di informazioni e un forum per sostenere un’applicazione coerente del Codice nell’MVU.

5.6 Applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza

Nel corso del 2019 l’applicazione del principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza ha riguardato in particolare lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[88].

In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza della BCE[89], lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need‑to‑know”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. In molti casi, l’accesso a informazioni riservate viene autorizzato direttamente dalla funzione della BCE titolare dell’informazione stessa, conformemente alla Decisione BCE/2014/39, che prevede che tale accesso possa essere accordato direttamente dalla funzione interessata nel caso di dati anonimizzati o non sensibili in termini di policy. Non è stato necessario alcun intervento da parte del Comitato esecutivo per risolvere conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dalla citata decisione, in alcuni casi il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato comunque necessario per consentire la condivisione di dati non anonimizzati relativi a singole banche o valutazioni sensibili in termini di policy. Al fine di garantire in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza, l’accesso ai dati è stato concesso previa valutazione del caso in esame, sulla base della necessità di disporre delle informazioni richieste e per un periodo di tempo limitato.

Non si sono verificati problemi legati alla separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

5.7 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

5.7.1 Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 4, del Regolamento quadro sull’MVU, la BCE è responsabile dell’organizzazione dei processi di raccolta e verifica della qualità dei dati trasmessi dagli enti vigilati[90]. L’obiettivo principale è garantire che le autorità di vigilanza bancaria utilizzino dati di vigilanza aggiornati e attendibili.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE sono pubblicati i controlli aggiuntivi sulla qualità dei dati. Nel 2019, nell’ambito della verifica della qualità dei dati, la BCE ha aggiornato l’elenco degli ulteriori controlli della qualità dei dati sviluppato congiuntamente con le ANC, disponibile sul sito web della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. Lo scopo di tali controlli è quello di integrare le regole di convalida pubblicate dall’ABE e migliorare la qualità dei dati di vigilanza. Nel 2019 la BCE ha inoltre iniziato a pubblicare i risultati delle valutazioni della qualità dei dati di vigilanza, trasmessi in base alle norme tecniche di attuazione dell’ABE (Implementing Technical Standards, ITS). Tali risultati vengono pubblicati trimestralmente e sono disponibili al pubblico a livello aggregato nella sezione sui dati di vigilanza del sito Internet della BCE della vigilanza bancaria.

Sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE vengono pubblicati i dati di vigilanza aggregati e specifiche informative di terzo pilastro

Nel 2019 la BCE ha ulteriormente migliorato la trasparenza e la disponibilità dei dati di vigilanza pubblicati sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. In primo luogo, ha introdotto un comunicato stampa trimestrale che evidenzia l’andamento dei principali coefficienti di adeguatezza patrimoniale, la qualità degli attivi e la liquidità. Inoltre, rende ora disponibili i dati di vigilanza aggregati sullo statistical data warehouse (SDW) della BCE, consentendo agli utenti di scaricare facilmente delle serie temporali. La BCE, infine, continua a pubblicare diffusamente informazioni relative al terzo pilastro a livello delle singole banche. Nel 2019, oltre a tre indici di solvibilità e di leva finanziaria trasmessi dagli enti significativi al più elevato livello di consolidamento nei 19 paesi dell’area dell’euro, sono stati pubblicati anche, per tutti gli enti di importanza sistemica a livello mondiale (Global Systemically Important Institutions, G‑SII) e per gli altri istituti di rilevanza sistemica (Other Systemically Important Institutions, O‑SII), gli schemi di segnalazione (EU‑LIQ1) relativi all’indice di copertura della liquidità (LCR), che comprendono gli importi relativi alle attività liquide di elevata qualità, i flussi in entrata e in uscita e le loro rispettive scomposizioni.

Nel 2019 è proseguito lo sforzo di integrazione dei dati

Sono stati compiuti progressi anche in termini di efficienza e riduzione degli oneri di segnalazione a carico delle banche. In primo luogo, il dizionario per le segnalazioni integrate delle banche (Banks’ Integrated Reporting Dictionary, BIRD)[91] è stato ulteriormente ampliato per includere nella sua banca dati i requisiti relativi alle attività vincolate, i piani di risoluzione e la versione 2.8 di FINREP. Si sta completando l’inclusione delle segnalazioni prudenziali relative al rischio di credito in base al metodo fondato sui rating interni e al metodo standardizzato, delle cartolarizzazioni e delle segnalazioni finanziarie relative ai crediti deteriorati. È in corso la sperimentazione dell’uso in ingresso dei dati del progetto BIRD per ricavare i vari obblighi di segnalazione descritti nel dizionario al fine di correggere eventuali incongruenze e dimostrare la validità e l’operatività del progetto BIRD.

La BCE, inoltre, coadiuva l’ABE nel valutare la fattibilità di un sistema integrato per la raccolta di dati di carattere statistico, relativi ai piani di risoluzione e prudenziali secondo il mandato derivante dall’articolo 430, lettera c) del testo revisionato del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR II). Tale sistema integrato dovrebbe mirare ad aumentare l’efficienza della segnalazione utilizzando definizioni comuni ed evitando sovrapposizioni, migliorando la condivisione dei dati tra le autorità e la qualità dei dati.

5.7.2 Il sistema di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU

Per facilitare lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, le autorità di vigilanza si avvalgono dell’applicativo di gestione delle informazioni nell’ambito dell’MVU (SSM Information Management System, IMAS). IMAS è una piattaforma informatica comune che consente alle autorità di vigilanza di condividere informazioni indipendentemente dal fatto che siano detenute presso la BCE o in una ANC e che facciano parte di un gruppo di vigilanza congiunto o di una funzione specializzata. IMAS agevola pertanto l’attuazione dell’approccio basato su un’unica squadra e contribuisce ad assicurare il rispetto della policy in materia di diritti di accesso. IMAS contribuisce a rendere le attività di vigilanza efficienti e armonizzate implementando processi come lo SREP, le ispezioni in loco e le procedure autorizzative, in maniera accurata ed efficace, attraverso flussi di lavoro automatizzati che tengono traccia e registrano tutte le informazioni pertinenti. Ciò consente la comparabilità tra le banche e permette analisi orizzontali.

Una nuova banca dati denominata IDRA (IMAS Data Reporting and Analytics) consente un accesso flessibile ai dati di vigilanza e ha introdotto nuove capacità di gestione dei dati per tutti gli utenti di IMAS, a sostegno dell’analisi avanzata.

5.7.3 Piattaforme di stress testing e applicativo delle ispezioni in loco pianificate (OSI) sul credito

Le prove di stress e le verifiche sulle posizioni di credito svolte dalle autorità di vigilanza europee fanno affidamento su un sistema informatico specifico chiamato STAR (Stress Test Account Reporting). La piattaforma STAR fornisce un sostegno dall’inizio alla fine dei processi di stress testing, dalla fase di raccolta e analisi dei dati fino alla trasmissione di un riscontro agli enti partecipanti. Esso permette un miglioramento in termini di efficienza attraverso l’automazione dei processi e il supporto offerto all’analisi dei risultati delle prove di stress e consente agli utenti della BCE, delle ANC e degli enti partecipanti di lavorare su una piattaforma online centralizzata sicura e conforme alla policy dell’MVU in materia di diritti di accesso.

L’infrastruttura STAR supporta anche l’applicativo delle ispezioni in loco (OSI) sul credito, sviluppato per migliorare l’efficienza e l’armonizzazione delle ispezioni sul rischio di credito. Contribuisce alle varie fasi delle ispezioni sul rischio di credito, automatizzando i flussi di lavoro, producendo rapporti e fornendo una piattaforma per un’ulteriore analisi dei portafogli di prestiti.

6 Relazione sull’utilizzo del budget

6.1 Spese relative al 2019

Il Regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel budget della BCE. L’organo responsabile dell’approvazione del budget è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo previa consultazione con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti alla vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (Budget Committee, BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le BCN dell’Eurosistema e della BCE. Il BUCOM assiste il Consiglio direttivo fornendo valutazioni sui documenti di resoconto riguardanti il budget della BCE e il relativo monitoraggio.

Nel 2019 le spese sono state sostanzialmente in linea con le stime

Le spese sostenute dalla BCE nello svolgimento dei compiti connessi con la vigilanza comprendono principalmente i costi sostenuti direttamente dalle Direzioni Generali deputate a svolgere i compiti di vigilanza bancaria. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle aree operative di supporto esistenti presso la BCE, ivi compresi la gestione degli stabili, delle risorse umane, i servizi amministrativi, la funzione di programmazione e controllo, la contabilità, i servizi legali, la comunicazione e i servizi di traduzione, la revisione interna e i servizi statistici e informatici.

Ad aprile 2019 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione della BCE sull’importo da recuperare tramite i contributi previsti per le attività di vigilanza del 2019. Tale decisione ha fissato la stima della spesa annuale per i compiti di vigilanza bancaria a 559,0 milioni di euro[92]. Alla fine del 2019 le spese sostenute dalla BCE per le attività di vigilanza si sono attestate a 537,0 milioni di euro (cfr. la tavola 6). Il loro valore è stato inferiore del 4 per cento alle stime comunicate ad aprile 2019, segnalando una progressione verso una maggiore stabilità delle spese programmate. L’avanzo che ne risulta, pari a 22,0 milioni di euro, andrà a rettificare per intero l’importo totale da riscuotere per il periodo di contribuzione 2020, la cui fatturazione, secondo il nuovo regime di contribuzione revisionato, avverrà ex post[93] nel 2021.

Tavola 6

Costo delle attività di vigilanza della BCE per funzione

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

La BCE raggruppa le proprie spese utilizzando una classificazione per funzioni che consente di distinguere tra di esse. Per quanto riguarda le attività di vigilanza tale classificazione prevede principalmente:

  • la vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi;
  • la supervisione dell’attività di vigilanza su banche e gruppi bancari meno significativi (vigilanza indiretta);
  • lo svolgimento di compiti trasversali e servizi specialistici.

La classificazione è definita sulla base dei costi sostenuti dalle aree operative della BCE responsabili dei rispettivi compiti di vigilanza. Per ciascun gruppo, le spese riportate includono la ripartizione dei servizi condivisi forniti dalle aree operative di supporto. La BCE impiega inoltre queste classificazioni per identificare la suddivisione degli importi annuali da riscuotere, attraverso contributi annuali, dagli enti creditizi vigilati sulla base della loro significatività. La metodologia per la suddivisione dei contributi, delineata nell’articolo 8 del regolamento in materia, stabilisce che le spese collegate a compiti trasversali e servizi specialistici siano ripartite in misura proporzionale, rispettivamente, sulla base del costo pieno per la vigilanza diretta sugli enti significativi e di quello per la supervisione sulla vigilanza sugli enti meno significativi.

I costi della vigilanza diretta su banche o gruppi bancari significativi comprendono principalmente i costi legati alla partecipazione della BCE ai gruppi di vigilanza congiunti e alle ispezioni in loco, oltre alle spese associate al progetto TRIM. La supervisione dell’attività di vigilanza su banche e gruppi bancari meno significativi comprende compiti autorizzativi e di supervisione. I compiti trasversali e i servizi specialistici includono attività come quelle svolte dal Segretariato del Consiglio di vigilanza, le attività macroprudenziali (incluse quelle collegate alle prove di stress), la formulazione delle politiche di vigilanza, i servizi statistici e i servizi legali dedicati.

Tavola 7

Costo della vigilanza bancaria della BCE per categoria di spesa

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

La maggior parte dei costi sostenuti per le attività di vigilanza sono legati a stipendi e benefici, insieme alle spese per la locazione e la gestione degli immobili e ad altri costi concernenti il personale come quelli per i viaggi di lavoro e le attività di formazione.

Nel 2019 le spese annue effettive sono aumentate del 4 per cento rispetto al 2018. Questo aumento è dovuto principalmente alla crescita dell’organico approvato dalla BCE. A sua volta, ciò ha indotto un corrispondente aumento delle spese legate agli immobili e alle attività come i viaggi di lavoro.

In aggiunta alle risorse interne, la BCE ricorre a servizi di consulenza esterna che forniscono competenze specialistiche o consulenze integrate, con la supervisione di una guida interna qualificata, per far fronte a temporanee carenze di risorse. Nel complesso, la BCE ha speso 68,7 milioni di euro in servizi di consulenza per i principali compiti di vigilanza nel 2019: 7,1 milioni in meno rispetto al 2018. L’attività che da sola ha richiesto il maggior apporto in termini di consulenze esterne è stato il TRIM, i cui costi hanno raggiunto i 34,9 milioni di euro per il 2019. Il progetto TRIM sarà concluso a breve e alcune delle attività in esso incluse diventeranno compiti ordinari a partire dal 2020. Nel 2019, inoltre, sono stati spesi 21,4 milioni di euro per risorse esterne impiegate nelle valutazioni approfondite (comprehensive assessment) e ulteriori 2,1 milioni di euro per attività preparatorie alla Brexit. Le restanti spese per consulenza sono state impiegate principalmente per lo svolgimento di compiti di vigilanza ispettiva “ordinaria”, comprese le missioni cross‑border. Ulteriori informazioni su tali attività sono riportate nel capitolo 1.

Prospettive sul regime di contribuzione per la vigilanza bancaria nel 2020

La BCE è impegnata in una gestione sostenibile dei costi nell’assolvimento dei propri compiti di vigilanza

Dopo cinque anni di attività, la vigilanza bancaria europea sta vivendo una transizione dalla fase iniziale di avvio a una fase di maturità operativa e tale evoluzione si riflette nei relativi costi. Nella fase successiva, la BCE si concentrerà sulla gestione sostenibile di tali costi. A tal riguardo, la BCE è costantemente e rigorosamente impegnata nel perseguire una maggiore efficienza, ove possibile attraverso misure di internalizzazione finalizzate al mantenimento di un attento controllo delle risorse e al continuo miglioramento della produttività e ciò, è opportuno rilevarlo, può rendere necessari investimenti iniziali. La BCE ha assunto tale impegno al fine di progredire verso la stabilità dei costi nel medio periodo.

Nel 2019 il Consiglio direttivo ha approvato un aumento netto di 112,5 posizioni equivalenti a tempo pieno (Full‑Time Equivalent, FTE) per il 2020: 59,5 per le principali aree operative della vigilanza bancaria e 53 per i relativi servizi condivisi. In linea con la strategia di stabilizzazione, tali cifre includono 44 risorse FTE approvate per l’internalizzazione di risorse che, diversamente, avrebbero comportato il ricorso a consulenze esterne (in particolare per i servizi informatici a supporto della segnalazione dei dati e della gestione delle informazioni). Ulteriori misure di internalizzazione sono attualmente in fase di valutazione e potranno tradursi, in futuro, in un aumento delle posizioni FTE.

Di conseguenza, il controllo della crescita della spesa per i compiti di vigilanza proseguirà nel 2020, con un aumento del 12 per cento rispetto al 2019. Tale aumento dei costi è dovuto in parte: a) al previsto aumento del numero di banche soggette a vigilanza a seguito della sottoscrizione di accordi di stretta cooperazione con la BCE e b) alla Brexit. Al tempo stesso, al massimo livello di consolidamento, si assisterà a un aumento del numero e/o delle dimensioni delle banche e dei gruppi bancari soggetti a vigilanza. Pertanto è possibile che, a parità di altre condizioni, le spese per banca o gruppo bancario non aumentino allo stesso ritmo di quelle sostenute dalla BCE.

Tavola 8

Costo stimato della vigilanza bancaria della BCE nel 2020 per funzione

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

A partire dal periodo di contribuzione 2020, i contributi per le attività di vigilanza della BCE saranno calcolati in base ai costi annuali effettivi della vigilanza bancaria, ossia dopo la chiusura del periodo di contribuzione.

I contributi annuali per le attività di vigilanza del 2020, da riscuotersi nel 2021, saranno noti solo alla fine del periodo di contribuzione e comprenderanno la spesa effettiva per l’intero anno, che tiene conto dei seguenti fattori: a) l’avanzo t di 22,0 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2019 e b) gli importi rimborsati a o riscossi da alcuni enti creditizi per i periodi di contribuzione precedenti, gli interessi di mora percepiti e i contributi che finora non è stato possibile riscuotere. Il valore netto di tali adeguamenti relativi all’esercizio finanziario 2019, ma non inclusi nel calcolo dei contributi ex ante per il 2019, ammontava a 0,1 milioni di euro. I valori relativi al 2020 saranno noti solo alla fine del periodo di contribuzione.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, si prevede che l’importo totale da riscuotere nel 2021 sarà simile a quello riscosso nel 2019, e si stima che esso debba essere richiesto per il 90 per cento agli enti significativi e per il 10 per cento a quelli meno significativi, valori che corrispondono all’allocazione delle spese effettive sostenute nel 2019.

Tavola 9

Importo totale stimato da riscuotere per l’anno 2020 per categoria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

6.2 Regime di contribuzione per il 2019

Insieme al Regolamento sull’MVU, il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi definisce i criteri per: a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; b) calcolare l’importo dovuto da ciascun ente vigilato; c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Conclusione della revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE

Il regime di contribuzione rivisto si applica ai periodi di contribuzione dal 2020 in poi

L’esito della revisione del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE è stato pubblicato il 17 dicembre 2019. La revisione si è aperta a giugno 2017 con una consultazione pubblica in cui si richiedevano commenti e suggerimenti finalizzati a migliorare il regime allora in vigore. Al termine della consultazione pubblica, la BCE ha esaminato tutti i commenti pervenuti avviando inoltre una propria revisione interna. I risultati di tale analisi sono stati presentati sotto forma di proposte migliorative nell’ambito di una seconda consultazione pubblica avviata ad aprile 2019. Organizzando due consultazioni pubbliche, la BCE ha dialogato in modo significativo con il pubblico sulla metodologia dei contributi per le attività di vigilanza. Nell’esprimere il proprio apprezzamento per il feedback ricevuto, la BCE ha cercato di dare riscontro, ove possibile, alle preoccupazioni delle singole parti interessate, garantendo al contempo l’equità e la trasparenza del regime di contribuzione.

Il regolamento e la relativa decisione così modificati si applicano al calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza con riferimento al periodo di contribuzione 2020[94]. Di seguito sono riportate le principali modifiche apportate al regime.

Riscossione ex post dei contributi per le attività di vigilanza: i contributi per le attività di vigilanza non vengono più riscossi sulla base di valori stimati; vengono invece calcolati tenendo conto dei costi annuali effettivi per le attività di vigilanza bancaria, ossia dopo la chiusura del periodo di contribuzione.

Sconto sulla componente minima del contributo per gli enti creditizi non significativi minori: la componente minima dei contributi è stata dimezzata per gli enti creditizi meno significativi i cui attivi totali sono pari o inferiori a 1 miliardo di euro. Secondo i dati del 2019, circa il 60 per cento degli enti meno significativi beneficia di tale sconto, con una riduzione effettiva dei contributi di una percentuale compresa fra il 3 e il 50 per cento. I contributi a carico degli enti meno significativi che non beneficiano dello sconto sono moderatamente aumentati, di circa il 3 per cento.

Riutilizzo dei dati di vigilanza disponibili presso la BCE: eliminando l’apposita comunicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione si ottiene una maggiore efficienza per oltre il 90 per cento degli enti e dei gruppi bancari vigilati. I fattori di calcolo non possono essere desunti dai dati di vigilanza relativi: 1) ai gruppi vigilati che escludono dal computo del contributo le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi oppure 2) alle succursali che non sono tenute a segnalare informazioni finanziarie di vigilanza in conformità del Regolamento (UE) 2015/534[95]. Pertanto tali enti devono continuare a produrre i fattori per il calcolo della contribuzione attraverso un processo dedicato.

Modifica dell’obbligo di trasmettere le verifiche svolte dal revisore sui dati relativi alle attività totali delle succursali: per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l’obbligo di fornire la verifica del revisore su tali dati ai fini del calcolo del contributo di vigilanza della BCE è un onere sproporzionato rispetto al contributo dovuto. Pertanto a tali succursali è ora consentito presentare una lettera della dirigenza che approva il fattore di calcolo, anziché la dichiarazione del revisore.

Versioni linguistiche dell’avviso di contribuzione: la BCE emetterà gli avvisi di contribuzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Poiché il 2020 è un anno di transizione, i contributi per le attività di vigilanza relativi a tale anno non verranno fatturati prima del 2021. I contributi per i costi effettivamente sostenuti in relazione ai compiti di vigilanza bancaria dell’esercizio finanziario 2020 verranno fatturati nella prima metà del 2021. Ai fini di una transizione da un sistema di riscossione dei contributi ex ante a un sistema ex post, l’avanzo per il periodo contributivo 2019 e gli adeguamenti derivanti da attività svolte durante tale anno, rilevanti in termini di contributi e non comprese nel calcolo del 2019, verranno inclusi nel contributo da riscuotere nel 2021.

La BCE invierà comunicazioni periodiche agli enti creditizi tenuti alla contribuzione per tutto il periodo di transizione allo scopo di fornire loro assistenza sui risvolti pratici di tali modifiche e guidarli attraverso i nuovi processi.

Importo totale riscosso nel 2019

I contributi riscossi dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza ammontano a 576,0 milioni di euro

Ad aprile 2019 la BCE ha deliberato che l’importo totale da recuperare tramite i contributi per le attività di vigilanza del 2019 sarebbe stato di 576,0 milioni di euro. L’importo è basato sulla spesa prevista per l’intero 2019, pari a 559,0 milioni di euro, e tiene conto: a) del disavanzo di 15,3 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2018 e b) del rimborso di 1,7 milioni di euro (netti) ad alcuni enti creditizi per periodi di contribuzione precedenti.

L’importo da recuperare mediante la riscossione dei contributi annuali per le attività di vigilanza è suddiviso in due parti, in relazione alla classificazione degli enti creditizi vigilati come significativi o meno significativi, in maniera commisurata all’intensità dell’azione di vigilanza assolta dalla BCE.

Tavola 10

Proventi complessivi derivanti da attività di vigilanza bancaria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.
Nota: il totale generale e i totali parziali riportati nella tavola potrebbero non quadrare per effetto degli arrotondamenti.

Come illustrato nella sezione 6.1, si rileva un avanzo complessivo di 22,0 milioni di euro derivante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per le attività di vigilanza bancaria nel 2019 e quella stimata per lo stesso anno. Tale avanzo comporterà una riduzione delle somme da riscuotere per il periodo di contribuzione 2020.

In seguito alla pubblicazione dell’importo totale da riscuotere per il 2019, è emersa un’incoerenza tra gli importi allocati a ciascuna categoria di enti nel disavanzo derivante dal periodo di contribuzione 2018. Ciò ha comportato addebiti in difetto di 0,7 milioni di euro nei confronti degli enti significativi e in eccesso di 0,7 milioni di euro nei confronti degli enti meno significativi nel totale dei contributi relativi al 2019. Di tale somma si terrà conto nell’avanzo che comporterà la riduzione dei contributi nel 2020.

Tavola 11

Riporti al periodo di contribuzione 2020 per categoria

(milioni di euro)

Fonte: BCE.

Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di singolo ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale degli enti vigilati, con data di riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Il contributo di vigilanza calcolato per singola banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali (cfr. la figura 7).

Figura 7

La componente variabile del contributo dipende dalla rilevanza e dal profilo di rischio della banca

Il contributo di vigilanza è fissato al massimo livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU ed è costituito da una componente variabile e una minima. Quest’ultima si applica in egual misura a tutte le banche e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare[96].

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni nella qualificazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente o c) revoca di un’autorizzazione esistente. Le variazioni legate a precedenti periodi di contribuzione, che hanno portato a nuove decisioni da parte della BCE in merito ai contributi di vigilanza, sono state pari a 1,8 milioni di euro nel 2019, 1,7 milioni dei quali sono stati inclusi nei contributi per le attività di vigilanza fatturati nel 2019.

Ulteriori informazioni in merito ai contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE, le cui pagine sono aggiornate periodicamente e pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Altri introiti legati a compiti di vigilanza bancaria

La BCE è autorizzata a imporre sanzioni amministrative ai soggetti vigilati in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa prudenziale bancaria dell’UE, incluse le decisioni di vigilanza della BCE[97]. Tali entrate non vengono computate nel calcolo del contributo annuale di vigilanza. Il regolamento sui contributi garantisce che né i risarcimenti per danni pagabili a terzi, né le sanzioni amministrative pagabili alla BCE da parte degli enti vigilati abbiano alcuna influenza sui contributi di vigilanza. Le sanzioni amministrative sugli enti vigilati sono registrate come entrate nel conto economico della BCE. Nel 2019 l’introito derivante da sanzioni irrogate agli enti vigilati è stato pari a 7,0 milioni di euro[98].

7 Strumenti giuridici adottati dalla BCE

La presente sezione riporta gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel 2019 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché altri atti rilevanti.

7.1 Regolamenti della BCE

BCE/2019/37
Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70).

Rettifica del Regolamento (UE) 2019/2155 della BCE, del 5 dicembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 106).

7.2 Altri strumenti giuridici della BCE

BCE/2019/1
Raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2019, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 11 dell’11.1.2019, pag. 1).

BCE/2019/4
Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

BCE/2019/5
Decisione (UE) 2019/323 della Banca centrale europea, del 12 febbraio 2019, che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 16).

BCE/2019/10
Decisione (UE) 2019/685 della Banca centrale europea del 18 aprile 2019 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza nell’anno 2019 (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 16).

BCE/2019/14
Decisione (UE) 2019/976 della Banca centrale europea, del 29 maggio 2019, che stabilisce i principi per la definizione degli obiettivi e per la condivisione di feedback nei gruppi di vigilanza congiunti e che abroga la Decisione (UE) 2017/274 (GU L 157, del 14.6.2019, pag. 61)

BCE/2019/23
Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1).

BCE/2019/26
Decisione (UE) 2019/1377 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2019, che nomina i capi delle unità operative per l’adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull’acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 6).

BCE/2019/27
Decisione (UE) 2019/1378 della Banca centrale europea, del 9 agosto 2019, che modifica la Decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 224, del 28.8.2019, pag. 9).

BCE/2019/38
Decisione (UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99)

Rettifica della Decisione (UE) 2019/2158 della BCE, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 105)

Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU L 89 dell’8.3.2019, pag. 2)

Protocollo d’intesa tra la Corte dei conti europea e la Banca centrale europea in materia di audit sulle attività di vigilanza della BCE (9.10.2019).

© Banca Centrale Europea, 2020

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Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

I dati contenuti in questo rapporto sono aggiornati al 31 dicembre 2019.

Per la terminologia tecnica, è disponibile un glossario nel sito della Vigilanza bancaria della BCE (solo in inglese).

HTML ISBN 978‑92‑899‑4171‑6, ISSN 2443‑5848, doi:10.2866/595598, QB‑BU‑20‑001‑IT‑Q

  1. Per una trattazione della performance degli enti significativi nel 2018, cfr. “Profitability numbers are looking up, but not enough”, SSM Supervision Newsletter, BCE, agosto 2019, e per un’analisi prospettica cfr. “Profitability: banks expect to remain under pressure”, SSM Supervision Newsletter, BCE, novembre 2019.
  2. Il Risk report on less significant institutions presenta una panoramica della performance degli enti meno significativi per l’anno 2018.
  3. Per maggiori dettagli, cfr. l’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro.
  4. Cfr. il Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).
  5. Per fasce/anni di anzianità si intende il lasso di tempo durante il quale un’esposizione è classificata come deteriorata. L’“anzianità” delle NPE è definita come il numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi dalla data in cui l’esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla relativa data di segnalazione o di riferimento. Le esposizioni aventi 2/7 anni e 3/7/9 anni di anzianità rientrano nella fascia per cui è prevista la piena attuazione, ossia una copertura del 100 per cento. Più precisamente, si prevede una copertura del 100 per cento dopo tre anni per le esposizioni deteriorate non garantite, dopo sette anni per le esposizioni deteriorate assistite da garanzie diverse da beni immobili e dopo nove anni per le esposizioni deteriorate garantite da beni immobili. Sono inoltre previsti requisiti di copertura per le fasce di anzianità inferiori. Per ulteriori informazioni cfr. la tavola 3 della Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE.
  6. Infine, per le parti di NPE garantite o assicurate da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione è stato abolito il percorso lineare atteso per la piena applicazione; in altre parole, in linea con il trattamento di primo pilastro, non vi sono aspettative di copertura fino alla fascia di anzianità di 7 anni, e l’aspettativa di copertura al 100 per cento si applica alle esposizioni in crediti all’esportazione dopo più di 7 anni dalla classificazione come deteriorate.
  7. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 4 della Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE.
  8. In base al trattamento prudenziale di primo pilastro, “se l’ente modifica i termini e le condizioni dell’esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l’esposizione dell’ente verso il debitore, l’esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica” (cfr. l’articolo 469 bis del Regolamento (UE) 2019/630).
  9. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 2 della Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE.
  10. Va tenuto presente che in questo documento i concetti di “esposizione deteriorata” (non‑performing exposure, NPE) e “credito deteriorato” (non‑performing loan, NPL) sono utilizzati indifferentemente. La ragione di tale scelta è spiegata nella nota 1 della Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE.
  11. L’analisi riguarda cessioni definitive e cartolarizzazioni di NPL che hanno comportato operazioni di deconsolidamento e vendita di garanzie escusse.
  12. Cfr. La Torre, M., Vento, G., Chiappini, H. e Lia, G., “NPL sales and market reactions: who is left empty‑handed?”, Bancaria, n. 3, marzo 2019, e Gasbarro et al. “The Response of Bank Share Prices to Securitization Announcements”, Quarterly Journal of Business and Economics, vol. 44, n. 1, gennaio 2005, pagg. 89‑105. La Torre, M. et al. rilevano che le cessioni di crediti deteriorati hanno avuto un impatto positivo su chi ha venduto azioni italiane nel periodo 2015‑2017. Il loro studio mostra inoltre che il mercato non reagisce negativamente alla perdita di valore derivante dalla differenza tra prezzo di vendita e valore contabile netto dei crediti deteriorati. Gasbarro et al. mostrano che sono stati generati effetti di ricchezza molto positivi nel caso di annunci di cartolarizzazioni da parte di un campione di banche statunitensi con elevati rating obbligazionari, elevata leva finanziaria, spese diverse dagli interessi contenute ed elevata frequenza di emissione.
  13. La metodologia di studio dell’evento si basa sul modello pubblicato da Fama et al. nel 1969 (cfr. Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R., “The Adjustment of Stock Prices to New Information”, in International Economic Review, vol. 10(1), pagg. 1‑21, 1969). Innanzitutto sono stati identificati gli “eventi”. In seguito, sono stati calcolati i rendimenti anomali sottraendo dai rendimenti effettivi delle azioni bancarie i rendimenti normalmente attesi nel caso in cui non fossero state annunciate dismissioni di crediti deteriorati. In una terza fase, è stato calcolato il rendimento anomalo cumulato (Cumulative Abnormal Return, CAR) sommando i singoli rendimenti anomali al fine di misurare l’impatto totale di una dismissione nell’arco di un determinato periodo di tempo definito “finestra di evento”. Infine, sono stati calcolati i rendimenti anomali cumulati medi (Cumulative Average Abnormal Returns, CAARS), che rappresentano i valori medi di tutti gli eventi compresi nel campione, cioè la reazione media del mercato azionario (espressa in percentuale) ai comunicati stampa. Al fine di verificare la significatività statistica dei CAARS sono stati utilizzati due test statistici parametrici: 1) il t‑ test parametrico cross‑sectional e 2) il test introdotto da Boehmer, Musumeci e Poulsen nel 1991, che garantisce robustezza alla varianza indotta dall’evento (cfr. Boehmer, E., Masumeci, J. e Poulsen, A.B., “Event‑study methodology under conditions of event‑induced variance”, Journal of Financial Economics, vol. 30, n. 2, 1991, pagg. 253‑272).
  14. Il campione complessivo comprende 135 eventi legati a comunicati stampa relativi a dismissioni di crediti deteriorati pubblicati nel periodo tra il 2015 e il 2019 da 31 enti significativi e meno significativi quotati in borsa.
  15. Per dismissioni di grandi entità si intendono cessioni di crediti deteriorati dal valore contabile lordo superiore a 320 milioni di euro, ossia pari alla mediana di tutte le dismissioni realizzate da enti significativi e meno significativi vigilati nell’ambito dell’MVU nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.
  16. La garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) è una garanzia statale sugli obblighi di pagamento delle società veicolo (SPV) italiane relativi alle tranche senior di titoli garantiti emessi da tali società nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati.
  17. Il 70 per cento dei comunicati stampa relativi a dismissioni di crediti deteriorati pubblicati dagli istituti di credito irlandesi compresi nel campione esaminato sottolineava l’impatto favorevole di tali operazioni sui coefficienti patrimoniali. Si tratta della percentuale più elevata tra i paesi facenti parte del campione.
  18. Cfr. il parere della Banca centrale europea del 6 dicembre 2019 concernente uno schema di garanzia per la cartolarizzazione dei prestiti concessi dagli enti creditizi (Opinion of the European Central Bank of 6 December 2019 on a guarantee scheme for securitisations of loans originated by credit institutions, CON/2019/42) e la legge nazionale greca 4649/2019 (Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2019, vol. A 2016).
  19. Secondo dati interni e statistiche bancarie di vigilanza della BCE, se si considerano soltanto gli enti significativi vigilati nell’ambito dell’MVU, tra il quarto trimestre del 2014 e il secondo trimestre del 2019, l’incidenza di crediti deteriorati è diminuita dal 17,1 all’8,0 per cento in Italia, dal 23,9 al 4,1 per cento in Irlanda, dall’8,0 al 3,5 per cento in Spagna, dal 39,68 al 39,24 per cento in Grecia, dal 50,8 al 18,6 per cento a Cipro e dal 17,15 per cento al 10,59 per cento in Portogallo.
  20. Per maggiori informazioni sui diversi livelli di controllo della qualità previsti dalla TRIM, cfr. “TRIM: reviewing internal models”, SSM Supervision Newsletter, BCE, novembre 2018.
  21. Maggiori informazioni sulle decisioni di vigilanza emesse a seguito della fase ispettiva della TRIM saranno fornite nell’ambito delle attività di comunicazione legate alla finalizzazione del progetto.
  22. Sono escluse le ispezioni in loco annullate.
  23. Sono escluse le decisioni in merito al follow‑up delle disposizioni accessorie.
  24. La BCE ha definito apposite soglie per garantire che siano segnalati solo gli incidenti rilevanti e significativi.
  25. Orientamenti sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology ‑ ICT) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
  26. Le posizioni di livello 1, 2 e 3 si distinguono sulla base dei parametri utilizzati per determinare il fair value (IFRS 13). Le posizioni scambiate su mercati attivi sono classificate di livello 1 in quanto per valutarle si utilizzano prezzi quotati (non rettificati). Il valore delle posizioni di livello 2 – diverso dal prezzo quotato utilizzato per le posizioni di livello 1 – è ottenuto utilizzando parametri direttamente o indirettamente osservabili. Il valore delle posizioni di livello 3 è ottenuto utilizzando input non osservabili (ossia dati di mercato non disponibili o non sufficientemente affidabili). Pertanto queste posizioni devono essere valutate usando le migliori informazioni disponibili circa le assunzioni su cui si baserebbero gli operatori di mercato per determinare il loro valore.
  27. Le posizioni di livello 2 e 3 detenute nel portafoglio di negoziazione dei 13 enti significativi inclusi nel campione rappresentano circa il 61 per cento delle posizioni totali di livello 2 e 3 detenute nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio bancario tutti gli enti significativi.
  28. Ulteriori informazioni sulle ispezioni sono riportate nella sezione 1.3.2.
  29. Per ulteriori dettagli sulla prova di stress di liquidità, cfr. la sezione 1.1.1.
  30. Per ulteriori dettagli, confronta la sezione 1.2.3.
  31. Tale diminuzione è riconducibile a due principali fattori: a) il mancato completamento di rassegne tematiche nel 2019, che elimina una delle fonti dei rilievi e b) il fatto che i rilievi derivanti dalle indagini sui modelli interni vengono ora integrati in una fase successiva del processo, con una conseguente riduzione una tantum del numero di tali rilievi nel 2019.
  32. Ulteriori informazioni sui risultati e sulla metodologia dello SREP 2019 sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.
  33. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  34. Il termine “ibrido” è qui utilizzato per indicare tanto gli enti significativi quanto quelli meno significativi.
  35. La metodologia SREP per gli enti meno significativi si basa sugli orientamenti formulati dall’ABE e si ispira all’approccio applicato dalla BCE agli enti significativi e alle metodologie nazionali esistenti.
  36. Gli enti meno significativi cui è attribuita una bassa priorità costituiscono una minaccia di entità molto limitata per la stabilità finanziaria e presentano un livello di rischio intrinseco gestibile; viceversa, gli enti meno significativi con priorità media presentano: a) un livello elevato di rischio intrinseco dall’impatto basso o medio; b) un livello basso di rischio intrinseco dall’impatto medio o elevato; c) un livello di rischio e un impatto medio. Gli enti meno significativi con priorità elevata sono considerati di rischio medio o elevato, con impatto medio o elevato.
  37. Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 156).
  38. Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, l’indicatore strutturale (net stable funding ratio, NSFR), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
  39. Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).
  40. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
  41. Gli otto G‑SII identificati sono BNP Paribas, Deutsche Bank, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Santander, Société Générale e UniCredit.
  42. Cfr. “Banking in a changing climate – preparing for what lies ahead”, SSM Supervision Newsletter, BCE, maggio 2019 e “Climate change and financial stability”, monografia A, Financial Stability Review, BCE, maggio 2019.
  43. L’ABE ha a disposizione diversi mandati fino al 2025 per valutare il potenziale inserimento dei rischi ambientali, sociali e di governance nei tre pilastri della vigilanza prudenziale.
  44. Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU, GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
  45. I criteri sono definiti dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento sull’MVU.
  46. L’elenco degli enti significativi e meno significativi pubblicato a dicembre 2019 riflette a) le decisioni sulla significatività notificate agli enti vigilati prima del 1° novembre 2019 e b) altre modifiche ed evoluzioni nelle strutture dei gruppi entrate in vigore prima del 1° novembre 2019.
  47. Si tratta di procedure comunicate ufficialmente alla BCE nel periodo di segnalazione (ovvero notifica di procedure in ingresso). Il numero di procedure di autorizzazione non corrisponde al numero di decisioni di vigilanza finalizzate o adottate nel periodo di segnalazione (ovvero decisioni in uscita).
  48. Un’autorizzazione decade quando, ove previsto dall’ordinamento nazionale, essa cessa di esistere senza che sia necessaria una decisione formale a tal fine; è un effetto giuridico che si attiva al verificarsi di un evento specifico ben definito, ad esempio l’espressa rinuncia all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte dell’ente; o se lo stesso cessa di esistere a seguito, ad esempio, di una fusione con un’altra società.
  49. Il dato include un numero limitato di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo non esecutivo.
  50. Alcune decisioni riguardano più di una valutazione per autorizzazione (ad es. verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità di diversi esponenti dello stesso ente significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione). Alcune procedure di autorizzazione non richiedono una decisione formale da parte della BCE; in particolare è il caso delle procedure di passaporto e di decadenza dell’autorizzazione.
  51. Si tratta di procedure soggette ai quadri generali per la delega approvati a norma della Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2016/42) e della Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il passaporto, l’acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23).
  52. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
  53. La voce “gestione del rischio e controlli interni” comprende i meccanismi oi processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto. La voce “struttura organizzativa” indica la misura in cui un ente ha definito linee di responsabilità precise, trasparenti e coerenti.
  54. Il 4 aprile 2019, a seguito di una richiesta formulata dalla Commissione lettone per i mercati finanziari e dei capitali, la BCE ha assunto la vigilanza diretta di AS PNB Banka. AS PNB Banka è stata quindi riclassificata come ente significativo (cfr. “ECB takes over direct supervision of AS PNB Banka in Latvia”, comunicato stampa della BCE, 11 marzo 2019).
  55. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
  56. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
  57. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
  58. FCMC files an application for insolvency to the court against JSC ‘PNB Banka”, comunicato stampa della FCMC, 22 agosto 2019.
  59. ECB has assessed that AS PNB Banka in Latvia was failing or likely to fail”, comunicato stampa della BCE, 15 agosto 2019.
  60. AS PNB Banka: SRB Decides No Resolution Required”, comunicato stampa dell’SRB, 15 agosto 2019.
  61. FCMC, following the decisions of the ECB and SRB, suspends the provision of financial services by JSC ‘PNB Banka’ and decides on the unavailability of deposits”, comunicato stampa della FCMC, 15 agosto 2019.
  62. Il pacchetto per il settore bancario comprende CRD IV, CRR V, la Direttiva BRRD II e l’SRMR II.
  63. Protocollo d’intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea in materia di cooperazione e scambio di informazioni.
  64. L’ORC è la misura costruita sulla base delle opzioni di risanamento che consentirebbero a una banca di riprendersi da una situazione di crisi.
  65. Questi scenari devono essere elaborati in linea con gli Orientamenti dell’ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (ABE/2014/06).
  66. I playbook sono sintetiche guide che consentono alle banche di attuare rapidamente i loro piani di risanamento, mentre i dry-run sono esercizi impiegati per testare le parti fondamentali dei piani di risanamento delle banche.
  67. Le rispettive decisioni circa la revoca dell’autorizzazione sono state notificate agli enti sottoposti a vigilanza a novembre 2019 e a gennaio 2020.
  68. Decisione della Banca centrale europea del 31 gennaio 2014 sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro (BCE/2014/5) (GU L 198 del 5.7.2014, pag. 7).
  69. Le banche sono selezionate per garantire una copertura coerente con quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento sull’MVU e sostanzialmente analoga alla copertura delle valutazioni approfondite condotte nel 2014, quando è stato istituito l’MVU, e a gennaio 2015, quando la Lituania ha adottato l’euro. Gli enti creditizi sono individuati sulla base delle loro dimensioni, del loro profilo di rischio e della loro complessiva significatività per l’economia nazionale. Ciò impone l’analisi di vari elementi relativi all’ente, quali il modello di business, la governance interna e la gestione dei rischi, i rischi di capitale, i rischi di liquidità e di provvista e le interconnessioni con il resto del sistema finanziario.
  70. Cfr. il comunicato stampa della BCE del 20 giugno 2018 “ECB updates manual for Asset Quality Review of banks”.
  71. Parere della Banca centrale europea dell’8 luglio 2019 relativo alla legislazione nazionale da adottare al fine di istituire una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka (CON/2019/25).
  72. Cfr. il comunicato stampa della BCE del 7 agosto 2019 “ECB to conduct comprehensive assessment of five Croatian banks”. Per ulteriori informazioni sulla valutazione approfondita relativa alla Croazia, cfr. la sezione 2.1.1.
  73. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
  74. Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
  75. Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010 L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
  76. Cfr. la sezione ECB compliance with EBA guidelines and recommendations.
  77. Ulteriori informazioni sul regime di contribuzione sono riportate nel capitolo 6.
  78. Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni; è composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, da un rappresentante della BCE e da cinque rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali, che sono nominati dal Consiglio di vigilanza per un anno, sulla base di un sistema di rotazione che garantisce un’equa rappresentanza dei paesi.
  79. Oltre a tali decisioni di vigilanza, la BCE ha anche implicitamente approvato 205 operazioni (come l’istituzione di succursali) non obiettando entro i termini di legge; di queste, 103 sono state approvate dall’alta dirigenza nell’ambito del quadro normativo di delega.
  80. Si tratta di decisioni di vigilanza finalizzate o adottate nel periodo di segnalazione (ovvero decisioni emesse). Il numero delle decisioni di vigilanza non corrisponde al numero dei procedimenti autorizzativi comunicati ufficialmente alla BCE nel periodo di segnalazione (ovvero procedimenti di notifica in ingresso).
  81. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  82. Per ulteriori dettagli, cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2017.
  83. La Commissione amministrativa è composta da cinque membri: Jean‑Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vicepresidente), Javier Arístegui, André Camilleri, Edgar Meister (fino al 7 settembre 2019), Gerd Häusler (dal 18 dicembre 2019); vi sono inoltre due supplenti: René Smits e Ivan Šramko. Il Consiglio direttivo ha rinnovato il mandato di Jean‑Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui, André Camilleri e René Smits a settembre 2019. La Commissione è stata istituita in virtù della Decisione BCE/2014/16 relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento, modificata dalla Decisione EU/2019/1378 della Banca centrale europea, del 9 agosto 2019, per chiarire il ruolo dei supplenti e il metodo di ripartizione dei costi sostenuti dai ricorrenti e dalla BCE (BCE/2019/27).
  84. Per maggiori informazioni sulla Commissione amministrativa, cfr. il sito Internet della BCE.
  85. Decisione (UE) 2019/276 della Banca centrale europea, del 29 maggio 2019, che stabilisce i principi per la definizione di obiettivi e la condivisione di feedback nei GVC e che abroga la Decisione (UE) 2017/274 (BCE/2019/14), (GU L 157 del 14.06.2019, pag. 61).
  86. In un’ispezione cross‑border, il capo del gruppo ispettivo e almeno un membro del team non provengono dall’ANC del paese di origine/ospitante dell’intermediario.
  87. In un’ispezione mista, il capo del gruppo ispettivo proviene dall’ANC del paese di origine/ospitante dell’intermediario e almeno due membri del team provengono da altre ANC.
  88. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  89. Decisione della Banca centrale europea del 17 settembre 2014, sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57).
  90. Il Regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) specifica gli obblighi di segnalazione per gli enti creditizi nell’ambito delle segnalazioni finanziarie (FINancial REPorting, FINREP) e di quelle prudenziali (COmmon REPorting, COREP). Tali obblighi di segnalazione sono descritti in maggior dettaglio nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti ai fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. FINREP è il quadro di riferimento per la raccolta di informazioni finanziarie dagli enti creditizi, mentre COREP è il quadro di riferimento per la raccolta di informazioni relative al calcolo del primo pilastro.
  91. Il dizionario per le segnalazioni integrate delle banche (BIRD) è un’iniziativa della BCE e delle banche centrali nazionali del SEBC in stretta collaborazione con il settore bancario europeo. Il progetto BIRD è stato concepito per alleggerire gli oneri di segnalazione a carico delle banche. Il suo contenuto, pubblicato sul sito Internet della BCE, comprende una descrizione precisa dei dati da estrarre dai sistemi informatici interni delle banche per produrre le segnalazioni e regole chiare su come processare tali dati come richiesto dalle autorità.
  92. Decisione (UE) n. 2019/685 della BCE del 18 aprile 2019 sull’importo complessivo dei contributi annuali per la vigilanza nel 2019 (BCE/2019/10) (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 16).
  93. A partire dal periodo di contribuzione 2020, i contributi per le attività di vigilanza della BCE saranno calcolati tenendo conto dei costi annuali effettivi, vale a dire dopo la chiusura del periodo. Cfr. la sezione 6.2 per ulteriori informazioni sulle modifiche apportate al regime di contribuzione.
  94. Regolamento (UE) 2019/2155 della BCE che modifica il Regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 70). Decisione (UE) 2019/2158 della BCE sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99).
  95. Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).
  96. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali pari o inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato. A partire dal 2020, la componente minima del contributo è dimezzata anche per gli enti creditizi meno significativi con un totale degli attivi pari o inferiore a 1 miliardo di euro.
  97. Cfr. la sezione 2.2 per ulteriori informazioni su procedure sanzionatorie e altre misure amministrative.
  98. Il dato sugli introiti derivanti dalle sanzioni qui presentato (7,0 milioni di euro) è diverso da quello riportato nella sezione 2.2 (7,6 milioni di euro) a causa di variazioni nella tempistica di registrazione del dato stesso.
Segnalazioni whistleblowing