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Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE

Elemento essenziale per la ripresa dell’area dell’euro è un settore bancario stabile al servizio dell’economia. Come la crisi ci ha insegnato, tale stabilità dipende in misura sostanziale da una solida regolamentazione e da un’efficace attività di vigilanza. Invero, proprio l’eccesso di deregolamentazione ha rappresentato una delle cause della crisi finanziaria mondiale. Regole più stringenti per il settore finanziario e un migliore esercizio dell’attività di vigilanza costituiscono quindi parte integrante di qualsiasi agenda per la crescita. Notevoli progressi in tal senso sono stati compiuti a livello europeo e mondiale. L’istituzione della vigilanza bancaria europea nel novembre 2014 ha rappresentato un passaggio decisivo, gettando le fondamenta per un settore bancario più stabile e un’Europa più integrata.

Negli ultimi anni le banche europee hanno rafforzato la propria resilienza in termini di capitale, leva finanziaria, provvista e assunzione di rischio; sono state, così, in grado di resistere alla crisi finanziaria nei mercati emergenti, al crollo dei prezzi del petrolio e agli effetti immediati della Brexit. Inoltre, le banche più solide sono riuscite ad assicurare continuità nell’erogazione del credito, indispensabile per sostenere la ripresa economica nell’area dell’euro.

La vigilanza bancaria europea ha svolto un ruolo cruciale nel salvaguardare la capacità di tenuta del settore. Grazie all’introduzione di una supervisione rigorosa e al tempo stesso equa, condotta secondo elevati standard in tutta l’area dell’euro, la vigilanza bancaria europea ha instillato fiducia nella qualità della propria azione e, di conseguenza, nella stabilità delle banche.

Restano, comunque, alcune sfide. La capacità del settore bancario di sostenere pienamente la ripresa nell’area dell’euro è frenata dalla scarsa redditività degli intermediari, cui contribuiscono una struttura del sistema bancario inefficiente e il lascito delle attività finanziarie deteriorate dalla crisi. Spetta alle banche stesse trovare risposte adeguate a tali sfide e, al fine di consentire una ripresa forte nell’area dell’euro, devono provvedervi rapidamente.

La vigilanza bancaria europea concorre in ampia misura alla maggiore stabilità del settore bancario nell’area dell’euro; garantisce, inoltre, parità di trattamento, che è una condizione fondamentale per la creazione di un mercato bancario unico. Tuttavia, affinché sia preservata l’integrità di tale mercato, occorre completare l’Unione bancaria. Dopo aver creato un sistema comune di vigilanza e di risoluzione nell’area dell’euro, dobbiamo assicurare che i depositanti siano tutelati, ovunque, allo stesso modo.

Intervista introduttiva a Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza

Nel novembre 2016 la vigilanza bancaria europea ha ultimato il secondo anno di attività. È soddisfatta dei risultati finora conseguiti?

Onestamente sono molto orgogliosa dei progressi che abbiamo compiuto. In un arco temporale molto breve abbiamo creato un’istituzione che contribuisce ad assicurare stabilità all’intero settore bancario europeo. La vigilanza bancaria europea è certamente molto giovane e ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Ma funziona, e con buoni risultati. Professionisti di tutta Europa collaborano per raggiungere un obiettivo comune: un settore bancario stabile. Alcuni di essi sono dipendenti della BCE, molti altri lavorano presso le autorità di vigilanza nazionali. Insieme formano una compagine autenticamente europea di esperti di vigilanza bancaria. È la loro dedizione ad aver reso possibile questo successo. Non potrò mai ringraziarli a sufficienza. È per me un piacere e un onore collaborare con tutti loro, dal personale della BCE alle autorità di vigilanza nazionali, sino ovviamente ai membri del Consiglio di vigilanza.

Quali sono stati, in sintesi, i principali traguardi raggiunti dalla vigilanza bancaria europea nel 2016?

Mi vengono in mente tre cose. In primo luogo, abbiamo iniziato ad affrontare in modo efficace la questione dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL). Già nel 2015 avevamo istituito un gruppo di lavoro ad-hoc. Nel 2016 abbiamo elaborato una bozza di linee guida per le banche su come gestire gli elevati livelli di crediti deteriorati. È stato un importante passo in avanti. In secondo luogo, abbiamo progressivamente migliorato la solvibilità degli intermediari nell’area dell’euro. Infine, abbiamo incrementato il livello di armonizzazione della vigilanza dell’area, al fine di applicare a tutte le banche gli stessi standard elevati.

Nello specifico, cosa è stato fatto per armonizzare le prassi di vigilanza?

La legislazione prudenziale europea offre una serie di opzioni e discrezionalità che concedono alle autorità di vigilanza margini di manovra nell’applicazione delle regole. Nel 2016 abbiamo deciso, di concerto con le autorità nazionali, di armonizzare l’esercizio di tali opzioni e discrezionalità nell’intera area dell’euro, emanando quindi un Regolamento della BCE e pubblicando una Guida. Altro importante strumento di armonizzazione della vigilanza è il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Lo SREP assicura che tutte le banche dell’area dell’euro siano vigilate secondo gli stessi metodi e standard. Nel 2016 abbiamo ulteriormente perfezionato il processo SREP. Di conseguenza, i requisiti aggiuntivi di capitale a fini di vigilanza sono ora molto più correlate al profilo di rischio del singolo intermediario.

Quindi le banche dell’area dell’euro operano adesso in condizioni di piena parità di trattamento?

Abbiamo compiuto progressi incoraggianti per il raggiungimento di questo obiettivo. Tuttavia persistono alcune disparità. La normativa, ad esempio, mostra ancora una certa frammentazione all’interno dell’area dell’euro. Parte della legislazione bancaria è costituita da direttive dell’UE non ancora recepite negli ordinamenti nazionali. Le regole effettivamente applicate differiscono da paese a paese, il che rende la vigilanza bancaria su scala europea meno efficiente e più costosa. Pertanto, se i responsabili a livello politico intendono davvero completare l’Unione bancaria devono armonizzare ancor di più la normativa. Una possibile soluzione consisterebbe nel ricorrere al regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE, piuttosto che alla direttiva. La recente proposta legislativa della Commissione europea, che rivede molti importanti aspetti del corpus normativo, è un’ottima opportunità per una maggiore armonizzazione della regolamentazione bancaria nell’UE. Dobbiamo fare in modo che questa occasione non sia perduta. Il testo definitivo dovrebbe, inoltre, assicurare che l’autorità di vigilanza disponga della flessibilità e di tutti gli strumenti necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti.

La piena parità di trattamento si estende anche alle banche non vigilate direttamente dalla BCE?

La BCE esercita la vigilanza diretta su circa 130 delle maggiori banche dell’area dell’euro: gli enti significativi. Gli altri intermediari (circa 3.200), classificati come enti meno significativi (less significant institutions, LSI), sono vigilati direttamente dalle autorità nazionali competenti. La BCE svolge un ruolo indiretto nella vigilanza degli enti meno significativi. Di concerto con le autorità di vigilanza nazionali, contribuiamo all’elaborazione di standard prudenziali uniformi anche per gli enti meno significativi. Nel 2016 abbiamo già sviluppato alcuni di questi standard. Abbiamo inoltre esteso alle banche più piccole il nostro approccio in materia di opzioni e discrezionalità e attualmente lavoriamo a uno SREP armonizzato per gli enti meno significativi. Ovviamente, il nostro operato sugli enti meno significativi si conforma al principio di proporzionalità; l’azione di vigilanza viene adeguata ai rischi che le banche di minori dimensioni si trovano ad affrontare.

Più in generale, quali sono le condizioni delle banche europee?

La buona notizia è che la capacità di tenuta degli intermediari si è molto rafforzata negli ultimi anni e le riserve di capitale sono aumentate in misura significativa. Al tempo stesso, però, le banche continuano a dover affrontare una serie di rischi e di sfide. Oltre a ricercare le modalità volte a incrementare gli utili in un contesto sfidante, a cedere gli attivi deteriorati dalla crisi e a difendersi da criminalità e rischi informatici, si trovano attualmente ad affrontare una serie di altre problematiche. La concorrenza dei soggetti diversi dalle banche è destinata a intensificarsi? Come evolverà l’economia dell’area dell’euro? Quali saranno le ripercussioni della Brexit sulle banche dell’area? E l’impatto di altre questioni geopolitiche? Le banche operano in un mondo caratterizzato da rischi e da mutamenti. Devono gestire tali rischi e adattarsi al cambiamento; solo così potranno preservare la propria redditività nel lungo termine.

Bassi tassi di interesse e una regolamentazione più rigorosa sono spesso indicati come sfide importanti per le banche. Qual è la sua opinione al riguardo?

Le grandi banche dell’area dell’euro ricavano oltre metà del proprio reddito complessivo dagli interessi percepiti. I tassi di interesse sono quindi un aspetto di rilievo e, attestandosi su livelli bassi, pongono una sfida. Nel 2017 approfondiremo il tema del rischio di tasso di interesse per le banche. Ad esempio, la prova di stress del 2017 consisterà in un’analisi di sensitività dedicata agli effetti delle variazioni dei tassi di interesse sui portafogli bancari. Quanto alla regolamentazione, essa comporta inevitabilmente un onere a carico dei destinatari. Ma occorre guardare oltre le banche. Regole più stringenti contribuiscono a prevenire le crisi. E abbiamo imparato che una crisi finanziaria è costosa per l’economia, per i contribuenti e, in ultima istanza, per le stesse banche. In questo scenario, sarebbe auspicabile che la riforma del quadro regolamentare internazionale fosse completata come previsto. Abbandonare questo progetto di riforma sarebbe estremamente controproducente. Il settore finanziario trascende i confini nazionali e altrettanto devono fare le regole che lo disciplinano: è questo uno dei principali insegnamenti della crisi finanziaria.

Qual è l’approccio della vigilanza bancaria alle sfide che le banche si trovano ad affrontare?

I rischi e le sfide che ho appena citato trovano riscontro nelle nostre priorità di vigilanza per il 2017. Innanzitutto, proseguiremo l’analisi dei modelli di business delle banche e delle determinanti della redditività. A tal fine, ciascun gruppo di vigilanza congiunto (GVC) esaminerà attentamente la banca di propria competenza. Inoltre, valuteremo l’impatto di fenomeni quali la tecnofinanza (FinTech) e la Brexit sui modelli di business delle banche dell’area dell’euro. In fin dei conti non è ovviamente nostro compito prescrivere nuovi modelli di business, tuttavia, possiamo e intendiamo passare in rassegna i modelli esistenti. La nostra seconda priorità riguarda la gestione dei rischi. Nell’attuale contesto di bassa redditività e di elevata liquidità, le banche potrebbero essere tentate di intraprendere una pericolosa ricerca di alti rendimenti. La gestione dei rischi assume quindi un’importanza senza precedenti. La nostra terza priorità è il rischio di credito, soprattutto in relazione ai crediti deteriorati, cui accennavo in precedenza.

In effetti i crediti deteriorati hanno rappresentato un tema importante nel 2016. Qual è la situazione attuale?

Indubbiamente le banche e le autorità di vigilanza hanno già compiuto importanti progressi. Nondimeno, i crediti deteriorati (NPL) restano un tema fondamentale. Gravano sui bilanci bancari, comprimendo gli utili e limitando la capacità degli intermediari di erogare credito all’economia. Le nostre linee guida aiuteranno le banche a fare pulizia nei propri bilanci, promuovendo standard uniformi per quanto concerne le misure di concessione (forbearance), il rilevamento, gli accantonamenti e l’informativa in relazione agli NPL. Esorteranno, inoltre, le banche con elevati livelli di NPL a definire e porre in essere specifici obiettivi per una loro riduzione. Le migliori prassi indicate nelle linee guida costituiscono le nostre aspettative di vigilanza. I gruppi di vigilanza congiunti hanno già intavolato un confronto con le banche sulle modalità con cui intendono attuare tali linee guida. Ma la questione degli NPL non riguarda esclusivamente intermediari e autorità di vigilanza. I tempi di risoluzione dei crediti deteriorati dipendono anche dai sistemi giuridici e giudiziari nazionali, che in alcuni paesi ne ostacolano una rapida soluzione. Sotto questo profilo il legislatore nazionale potrebbe venire in aiuto alle banche rendendo più efficiente il sistema giudiziario, ampliando l’accesso alle garanzie reali, istituendo rapide procedure extragiudiziali e allineando gli incentivi fiscali.

Lei ha citato la gestione dei rischi tra le priorità di vigilanza per il 2017. Quali sono le ragioni di questa scelta?

È chiaro che le banche devono disporre sempre di una solida gestione dei rischi. Dopo tutto, assumere rischi è la loro attività caratteristica. Ma assicurare una solida gestione dei rischi è una questione complessa, che presuppone una serie di elementi. Occorre innanzitutto la giusta cultura, una cultura in cui la gestione dei rischi sia valorizzata e non considerata un ostacolo al conseguimento di maggiori utili. Da un punto di vista più formale, una solida gestione dei rischi richiede solide strutture di governance: i responsabili preposti alla gestione dei rischi devono poter essere posti nelle condizioni di essere ascoltati da coloro che assumono le decisioni. Nel giugno 2016 abbiamo pubblicato i risultati di un’analisi dedicata, da cui è emerso che molte banche devono migliorare sotto questo profilo. Infine, per una solida gestione dei rischi occorrono dati di elevata qualità. Per questa ragione nel 2017 condurremo una valutazione della conformità delle banche ai pertinenti standard internazionali. Parallelamente, abbiamo avviato un grande progetto teso a valutare i modelli interni utilizzati dalle banche per la determinazione delle attività ponderate per il rischio. Questo è un aspetto fondamentale, se si considera che tali attività costituiscono la base per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Infine, avvieremo un’analisi tematica per fare il punto delle attività esternalizzate dalle banche e verificare come gestiscono i relativi rischi.

In prospettiva, qual è il ruolo che immagina per la vigilanza bancaria europea? In che modo essa giova sia al pubblico sia alle banche?

Per le banche, la vigilanza è una sorta di contrappeso che migliora la stabilità: le banche tendono a concentrarsi sui rendimenti, l’autorità di vigilanza sui rischi; le banche tendono a privilegiare la redditività, l’autorità di vigilanza la stabilità. Assolvendo il proprio ruolo, le autorità di vigilanza impediscono alle banche di assumere rischi eccessivi, contribuendo pertanto a prevenire crisi future. Tutelano i risparmiatori, gli investitori, i contribuenti e l’intera economia. La vigilanza bancaria della BCE offre l’ulteriore vantaggio di una prospettiva europea. Guardando oltre i confini nazionali, essa può individuare tempestivamente i rischi e impedire che si diffondano. E poiché agisce al di sopra degli interessi dei singoli paesi, può esercitare una vigilanza rigorosa ed equa su tutte le banche dell’area dell’euro. In tal modo concorre alla creazione di un contesto di piena parità di trattamento in cui tutti condividono le medesime opportunità e responsabilità. È questa la base su cui un settore bancario autenticamente europeo può crescere a beneficio dell’intera economia.

Il contributo della vigilanza alla stabilità finanziaria

Nel 2016 le banche dell'area dell'euro hanno conseguito profitti stabili, seppur modesti. Al contempo, le sfide e i rischi che sono chiamate ad affrontare sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2015. Il rischio principale riguarda la sostenibilità dei modelli di business e la redditività delle banche; altri rischi di rilievo derivano dall'elevato livello dei prestiti deteriorati e dalle incertezze geopolitiche, come l'impatto di medio e lungo periodo della Brexit. La vigilanza bancaria europea ha fissato le proprie priorità di conseguenza.

La vigilanza bancaria europea ha inoltre continuato a perfezionare il suo strumento principale, ossia il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Ne è conseguito un maggiore allineamento tra i requisiti patrimoniali e i profili di rischio delle singole banche. Nel complesso, le esigenze di capitale derivanti dallo SREP 2016 sono rimaste sostanzialmente stabili.

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha compiuto progressi nell'affrontare la questione dei crediti deteriorati; al riguardo, lo scorso settembre, è stata posta in consultazione una bozza di linee guida. Le raccomandazioni e le migliori prassi individuate dalla guida aiuteranno le banche a ridurre in maniera efficace i crediti deteriorati.

Gli enti creditizi: principali rischi e performance complessiva

I principali rischi per il settore bancario e le priorità di vigilanza

I principali rischi per il settore bancario europeo rimangono invariati

I rischi individuati nel 2016 rimangono in massima parte validi per il 2017. Le banche nell'area dell'euro continuano a operare in un contesto caratterizzato da bassa crescita economica. I modesti andamenti dell'economia influiscono sui tassi di interesse e sulla ripresa, e sono all'origine dei principali rischi per il settore bancario dell'area dell'euro, rappresentati nel grafico 1.

Il prolungato periodo di bassi tassi di interesse sostiene l'economia e riduce il rischio di insolvenze. Allo stesso tempo esercita pressioni sui modelli di business delle banche, poiché il livello contenuto dei tassi comprime il reddito da interessi in un momento in cui la redditività complessiva è già esigua. Nel 2016 i rischi per la sostenibilità dei modelli di business e la bassa redditività sono rimasti le principali fonti di preoccupazione per il settore bancario dell'area dell'euro.

Occorre che le banche riducano le elevate consistenze di crediti deteriorati

Desta preoccupazione anche l' elevato stock di crediti deteriorati (NPL) che pesa su diverse banche dell'area dell'euro. Oltre a intaccare la redditività, tali crediti rendono gli intermediari più vulnerabili ai mutamenti dei mercati. Occorre pertanto che le banche adottino strategie credibili e incisive per risanare i bilanci, inclusa la gestione proattiva dei portafogli di NPL.

La Brexit rappresenta un rischio geopolitico per le banche

Le incertezze geopolitiche sono in aumento. La vigilanza bancaria della BCE è ha intrattenuto intensi scambi con le banche più esposte, specie nell’ambito del referendum britannico sulla Brexit, per assicurarsi che stessero monitorando i rischi, preparandosi ai diversi scenari possibili. Durante il periodo in esame, nel settore bancario non sono stati individuati rischi di liquidità/provvista né rischi operativi di rilievo. Ciò nonostante, i recenti sviluppi politici potrebbero ritardare gli investimenti, rallentando la crescita.

Grafico 1

Mappa dei rischi per il sistema bancario dell'area dell'euro

Fonte: BCE; le frecce indicano i potenziali canali di trasmissione da un fattore di rischio all'altro (sono rappresentati soltanto gli effetti di primo ordine); NPL: questo fattore di rischio rileva unicamente per le banche dell'area dell'euro che presentano una quota elevata di crediti deteriorati.

Fermi restando i benefici di un sistema finanziario più solido e resiliente, l'ambiguità circa le regole future rappresenta un fattore di criticità. Il completamento della revisione di Basilea 3 e la fissazione di valori obiettivo per il requisito minimo di fondi propri e passività̀ ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) ridurranno l'incertezza e renderanno più stabile il contesto in cui operano le banche. Nel contempo, queste ultime si stanno preparando anche in vista dell’adozione dell'IFRS 9, che entrerà in vigore all'inizio del 2018. Nel complesso, è possibile che alcuni istituti incontrino difficoltà nell'adempiere a requisiti più stringenti, mantenendo al tempo stesso un'adeguata redditività.

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha eseguito la prova di stress dell’Autorità bancaria europea (ABE) per le banche dell'area dell'euro e ha condotto una prova di stress nell’ambito dello SREP [1]. La prova di stress a livello dell’UE ha coinvolto 37 enti significativi di grandi dimensioni (che insieme rappresentano circa il 70 per cento delle attività bancarie sottoposte alla vigilanza bancaria europea). I risultati delle prove di stress per queste banche sono stati pubblicati dall'ABE il 29 luglio 2016[2]. La prova di stress nell’ambito dello SREP ha riguardato ulteriori 56 enti significativi nell'area dell'euro. In entrambi gli esercizi è stata impiegata sostanzialmente la stessa metodologia per valutare la resilienza degli enti finanziari ad andamenti avversi del mercato e individuare dati e informazioni utili allo SREP.

I risultati delle prove di stress hanno mostrato che:

  • il sistema bancario può sostenere l'impatto di tensioni anche più gravi di quelle simulate nella valutazione approfondita del 2014, mantenendo in media lo stesso livello di capitale;
  • i principali fattori alla base delle differenze fra i risultati delle prove di stress nello scenario di base e in quello avverso sono stati: maggiori perdite su crediti, diminuzione del reddito netto da interessi e maggiori perdite da rivalutazione delle posizioni esposte al rischio di mercato;
  • le banche con un merito di credito più basso e quote più elevate di NPL evidenziano in media una performance peggiore in termini di impatto, sia sulle perdite su crediti sia sul reddito netto da interessi; ciò sottolinea l'importanza di risolvere la questione degli elevati volumi di crediti deteriorati.

Un team formato da circa 250 esperti della BCE e delle ANC/BCN ha sottoposto i risultati delle prove di stress, così come calcolati dalle banche, a un rigoroso controllo di qualità per il quale ci si è avvalsi delle conoscenze sulle singole banche maturate dai gruppi di vigilanza congiunti, di analisi comparative inter pares, delle elaborazioni “top-down” della BCE e dell’esperienza delle ANC.

Figura 1

Priorità della vigilanza per il 2016 e il 2017

1 Analisi mirata dei modelli interni
2 Processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

3 Processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
Nota: Le indagini tematiche sono evidenziate da un bordo blu

L'impatto quantitativo dello scenario di stress avverso è uno dei fattori per la determinazione del livello degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 guidance o P2G). Il risultato qualitativo delle prove di stress viene invece considerato ai fini della determinazione del requisito di secondo pilastro (Pillar 2 requirement o P2R)[3]. Oltre ai rischi già individuati nell'ambito della normale attività di vigilanza, le prove di stress hanno anche evidenziato le principali vulnerabilità delle banche dell'area dell'euro in caso di shock avversi. Ad esempio, si è riscontrato che le perdite su crediti originavano soprattutto dalle esposizioni al dettaglio non garantite e dalle esposizioni verso imprese. Le prove di stress hanno inoltre evidenziato come l'attività di prestito in talune aree geografiche, quali l'America latina e l'Europa centrale e orientale, sia una delle determinanti delle perdite su crediti.

Le priorità di vigilanza dell’MVU individuano le aree su cui si focalizzerà l'attività durante l’anno di riferimento. Esse si basano sulla valutazione dei principali rischi per le banche vigilate tenuto conto degli ultimi sviluppi del contesto economico, regolamentare e di vigilanza. Le priorità, aggiornate con cadenza annuale, costituiscono uno strumento fondamentale affinché le azioni di vigilanza sulle diverse banche siano coordinate in modo adeguatamente armonizzato, proporzionale ed efficiente, contribuendo così alla parità di trattamento e all’incisività della vigilanza (cfr. figura 1).

La performance complessiva delle banche significative nel 2016

La redditività degli enti significativi nell'area dell'euro rimane stabile

I risultati dei primi tre trimestri mostrano che nel 2016 la redditività degli enti significativi è rimasta stabile [4]. Il rendimento medio del capitale su un campione rappresentativo di 101 enti significativi si collocava nel terzo trimestre 2016 al 5,8 per cento in ragione d'anno, in lieve calo rispetto all’anno precedente (6,0 per cento nel terzo trimestre 2015) [5]. Va comunque notato che dietro questi dati aggregati si celano andamenti assai diversi.

I ricavi della gestione caratteristica degli enti si sono contratti nel 2016: il reddito netto aggregato da interessi degli enti significativi è calato del 3 per cento, malgrado un leggero aumento dei prestiti (+0,5 per cento sull'anno precedente), in particolare di prestiti alle imprese (+2,8 per cento). Il calo si è concentrato nel primo trimestre 2016; in seguito il reddito da interessi si è stabilizzato. Anche i ricavi da commissioni sono diminuiti (-2,8 per cento sull'anno precedente), in ampia misura per effetto di un calo delle commissioni relative all'asset management e alle attività nei mercati dei capitali durante i primi tre trimestri del 2016. È possibile che nel quarto trimestre questa tendenza si sia invertita, in quanto è tornata ad aumentare l'attività nei mercati dei capitali.

Grafico 2

Il rendimento di capitale e delle riserve nel 2016 è rimasto stabile: il calo delle rettifiche di valore ha compensato quello del risultato operativo

(tutte le voci sono medie ponderate rappresentate in percentuale del patrimonio netto)

Per entrambi gli anni si tratta di dati cumulati al terzo trimestre espressi in ragione d'anno.
Fonte: FINREP (101 enti significativi che segnalano i dati IFRS al più elevato livello di consolidamento).

L'impatto negativo del calo dei ricavi è stato in parte attenuato da una flessione dei costi operativi (-1 per cento). La riduzione dei costi è stata particolarmente evidente nel caso delle spese per il personale (-1,4 per cento sull'anno precedente). Alla luce delle misure di ristrutturazione intraprese di recente da diverse banche dell’area dell’euro, è probabile che questa tendenza si protragga nei prossimi trimestri.

Le condizioni macroeconomiche più favorevoli hanno avuto un effetto positivo sulle rettifiche di valore, che sono diminuite rispetto al 2015: le svalutazioni di prestiti e di altre attività finanziarie sono passate dal 5,5 per cento del patrimonio netto aggregato nel terzo trimestre 2015[6] al 4,4 per cento nel terzo trimestre 2016. Il miglioramento ha riguardato in particolare talune giurisdizioni, mentre in altri paesi le perdite su crediti si attestavano già ai minimi storici. Sulla base dell'esperienza acquisita, le banche tendono a contabilizzare un volume maggiore di rettifiche di valore nel quarto trimestre; ciò potrebbe incidere sulla redditività dell'anno nel suo complesso.

Le fonti di reddito straordinarie hanno sostenuto la redditività delle banche nel 2016 (3,4 per cento del patrimonio aggregato nel terzo trimestre 2016), ma i guadagni una tantum sono stati inferiori al 2015 e potrebbero non ripetersi nei trimestri a venire.

L'applicazione del modello di vigilanza dell’MVU

Il perfezionamento della metodologia SREP dell'MVU

Grazie ai miglioramenti della metodologia SREP, è aumentata la correlazione fra i profili di rischio delle banche e i loro requisiti patrimoniali

Nel 2016, sulla base della metodologia comune definita per i maggiori gruppi bancari dell'area dell'euro, la vigilanza bancaria europea ha effettuato per la seconda volta lo SREP. Anche in questa occasione l'obiettivo è stato quello di promuovere un sistema bancario resiliente in grado di finanziare in modo sostenibile l'economia dell'area dell'euro. L'armonizzazione già conseguita nel ciclo di vigilanza del 2015 ha dato risultati concreti al riguardo. Muovendo da questi risultati, la valutazione SREP è stata ulteriormente perfezionata: ciò si è anche riflesso nell'aumento della correlazione fra i requisiti patrimoniali e i profili di rischio delle banche (passata dal 68 per cento registrato per lo SREP 2015 al 76 per cento per quello 2016). Al tempo stesso, è stato mantenuto l'approccio basato sulla combinazione fra elementi quantitativi e qualitativi con il concorso del giudizio vincolato degli esperti. La metodologia SREP, inoltre, è stata ulteriormente arricchita al fine di incorporare i risultati della prova di stress del 2016, condotta a livello di UE.

La figura 2 fornisce una sintesi della metodologia SREP. L'aggiornamento della relativa Metodologia SREP dell’MVU è stato pubblicato nel dicembre 2016.

Figura 2

Metodologia SREP dell'MVU per il 2016

I GVC hanno fornito l’input fondamentale per lo SREP valutando, per le loro banche di competenza, ciascuno dei seguenti quattro elementi: modello di business, governance e gestione dei rischi, rischi di capitale e rischi di liquidità e di provvista.

Nel 2016 la metodologia SREP dell'MVU è stata migliorata

Nel 2016 la metodologia SREP per valutare la governance e la gestione dei rischi è stata migliorata sulla base dell’indagine tematica approfondita che i GVC hanno condotto nel 2015 sugli assetti di governo dei rischi e della propensione al rischio [7].

Figura 3

La P2G non rientra nel calcolo dell'MDA

1) Nel caso più comune; tuttavia possono intervenire calcoli specifici a seconda dell’applicazione dell'articolo 131(15) della CRD IV da parte degli Stati membri
2) Riserva per il rischio sistemico

Nota: Scala non significativa, attuazione del parere dell'ABE sull'ammontare massimo distribuibile e comunicato stampa del 1° luglio 2016.

Nel 2016, inoltre, sono stati introdotti gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G), così come previsto dall'ABE nel luglio 2016[8]. La P2G è complementare ai requisiti di secondo pilastro (Pillar 2 requirements, P2R) e rappresenta le attese di vigilanza sul livello di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti vincolanti (P1R e P2R), al di sopra dei requisiti di riserva combinati (cfr. figura 3). Trattandosi di attese dell’Autorità di vigilanza, la P2G non è ricompresa nel calcolo dell'ammontare massimo distribuibile (maximum distributable amount, MDA) di cui all'articolo 141 della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV).

Nella formulazione della P2G vengono considerati i seguenti elementi, adottando un approccio olistico: l'erosione del capitale nello scenario avverso della prova di stress, il profilo di rischio del singolo ente e la sua sensibilità agli scenari di stress, le variazioni intervenute nel profilo di rischio dell'ente dopo la data di chiusura della prova di stress e le misure intraprese dall'ente per attenuare le sensibilità al rischio.

Per quanto vi sia l'aspettativa che il livello della P2G venga rispettato dalle banche, la sua eventuale violazione non darebbe automaticamente luogo a misure di vigilanza. Infatti, qualora una banca non osservi il livello fissato della P2G, la vigilanza bancaria della BCE potrà adottare misure correttive coerenti con la situazione specifica della banca.

Il coefficiente CET1 SREP per il 2017 è rimasto stabile

Il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) richiesto per il 2017 in base ai risultati dello SREP 2016 è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. A parità di altre condizioni, il livello di capitale attualmente richiesto al sistema bancario costituisce anche un'indicazione di quella che sarà la dotazione richiesta in futuro [9]. In alcuni casi, la domanda di CET1 è stata modificata per riflettere la variazione del profilo di rischio del singolo ente. Per lo SREP 2016, parte del requisito patrimoniale di secondo pilastro (P2R) fissato nel 2015 è confluito nella P2G ed è stata eliminata la parte di riserva di conservazione del capitale non applicabile, in linea con quanto previsto dal regime transitorio. Poiché la P2G non è considerata nel calcolo della soglia MDA, quest’ultima è passata da una media del 10,2 per cento a una media dell'8,3 per cento.

Oltre a misure di vigilanza patrimoniali, è stato fatto maggiore ricorso a misure qualitative per rimediare a criticità specifiche dei singoli enti. La definizione di queste misure è correlata al profilo di rischio delle banche: quanto maggiore è il rischio, tanto maggiore sarà la probabilità che venga fatto ricorso a misure qualitative.

SREP 2017 – non si prevedono sostanziali cambiamenti

Nel 2017 non si prevedono cambiamenti sostanziali della metodologia SREP dell'MVU. La vigilanza bancaria della BCE continuerà comunque ad affinare tale metodologia in ottica prospettica, con l’obiettivo di monitorare adeguatamente le attività e i rischi delle banche.

Il lavoro svolto sulle altre metodologie

Sono stati definiti in dettaglio gli obiettivi e la struttura della TRIM

Nel 2016 il lavoro concettuale sui modelli interni si è concentrato sull’ analisi mirata dei modelli interni (targeted review of internal models, TRIM), avviata nel 2017. In vista dell’analisi TRIM, la vigilanza bancaria della BCE:

  • ha effettuato una selezione rappresentativa e basata sui rischi dei modelli da analizzare mediante ispezioni in loco;
  • ha predisposto un manuale di vigilanza per le specifiche tipologie di rischio e tecniche di ispezione per la convalida dei modelli[10];
  • ha elaborato una serie di disposizioni organizzative per far fronte nei prossimi anni all'incremento del numero di ispezioni in loco richiesto dalla verifica dei modelli interni;
  • ha mantenuto gli enti significativi regolarmente informati sullo stato di avanzamento del progetto;
  • ha condotto varie iniziative per la raccolta di informazioni, consentendo agli enti significativi di contribuire alla fase preliminare.

Grafico 3

La maggior parte delle indagini sui modelli interni nel 2016 ha riguardato i modelli per il rischio di credito

Nell'arco dell'ultimo anno sono state avviate 109 verifiche dei modelli interni presso enti significativi e sono state adottate 88 decisioni della BCE relative ai modelli interni. È probabile che questi numeri siano destinati ad aumentare a seguito di ulteriori verifiche effettuate nell'ambito dell’analisi TRIM.

Sono stati compiuti ulteriori progressi relativamente all’armonizzazione delle prassi di valutazione dei modelli interni. Gli esperti della BCE e delle ANC hanno rappresentato la vigilanza bancaria europea nelle sedi europee e internazionali per il dibattito sulle questioni relative ai modelli internim, partecipando a numerose iniziative, tra cui le analisi comparate dell'ABE (EBA benchmarking) sui modelli interni.

Rischio di credito: il lavoro svolto sui crediti deteriorati

Il livello dei crediti deteriorati è aumentato significativamente dal 2008

I crediti deteriorati (NPL) rappresentano una sfida per le banche. Essi sono cresciuti notevolmente dal 2008, specie negli Stati membri che negli ultimi anni sono stati sottoposti a programmi di aggiustamento macroeconomico. Un elevato volume di NPL contribuisce a frenare la redditività bancaria e limita la capacità delle banche di erogare nuovi finanziamenti all'economia.

Nel terzo trimestre 2016 la media ponderata della quota di NPL sul totale dei prestiti lordi degli enti significativi era pari al 6,49 per cento, a fronte del 6,85 e del 7,31 per cento registrati rispettivamente nel primo trimestre 2016 e nel terzo trimestre 2015. I dati aggregati per gli enti significativi mostrano che fra il terzo trimestre 2015 e il periodo corrispondente del 2016 i volumi di NPL sono diminuiti di 54 miliardi di euro (di cui 15,59 miliardi nel solo terzo trimestre 2016), portandosi a 921 miliardi di euro [11].

A partire dalla valutazione approfondita del 2014, la BCE ha continuato ad adoperarsi per la risoluzione degli NPL attraverso il “dialogo di vigilanza” con le banche interessate.

La BCE sostiene le banche al fine di smaltire gli NPL preesistenti e prevenirne lo sviluppo futuro

Al fine di affrontare la questione degli NPL in modo deciso e incisivo la vigilanza bancaria europea ha istituito nel luglio 2015 un’apposita task force formata da rappresentanti delle ANC e della BCE e presieduta da Sharon Donnery, Vice Governatore della Central Bank of Ireland (Banc Ceannais na hÉireann). Obiettivo della task force è quello di elaborare e attuare un approccio organico per la vigilanza sugli enti che presentano elevati volumi di NPL.

Alla luce del lavoro effettuato dalla task force, la BCE ha pubblicato delle linee guida sui crediti deteriorati destinate alle banche, sottoponendole a consultazione nel periodo dal 12 settembre 2016 al 15 novembre 2016. Il 7 novembre si è tenuta un'audizione pubblica. Durante il processo formale di consultazione la task force ha ricevuto ed esaminato più di 700 commenti. La versione definitiva del documento è stata pubblicata a marzo 2017. Le linee guida costituiscono un passaggio importante nel percorso di riduzione significativa dei crediti deteriorati.

Figura 4

Quota dei crediti deteriorati nell'area dell'euro

Fonte: BCE.
Note: dati al terzo trimestre 2016; enti significativi al più elevato livello di consolidamento per il quale sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP).

1) Non vi sono enti significativi al più elevato livello di consolidamento in Slovacchia.
2) Il valore non è riportato per ragioni di riservatezza considerata l'esiguità del campione.

Le linee guida in materia di NPL affrontano i principali aspetti delle strategie, della governance e dei processi che è necessario porre in essere per una risoluzione efficace dei crediti deteriorati. Come spiegato di seguito, queste forniscono raccomandazioni destinate alle banche e specificano le migliori prassi individuate dalla vigilanza bancaria europea che formano le aspettative prudenziali in materia. Le line guida:

  • stabiliscono che le banche con un elevato livello di NPL definiscano una strategia chiara, coerente con il piano di business e con l'assetto di gestione dei rischi, al fine di ridurre efficacemente il volume di NPL in modo credibile, realizzabile e tempestivo. Tale strategia dovrebbe comportare la definizione di obiettivi quantitativi a livello di portafoglio, corredata da un piano di attuazione dettagliato.
  • richiedono che le banche predispongano adeguate strutture di governance e operative per conseguire un'efficace riduzione degli NPL. A questo scopo, le banche dovrebbero coinvolgere regolarmente l'alta dirigenza, istituire unità preposte alla riduzione degli NPL e stabilire chiare politiche in materia.
  • forniscono alle banche una metodologia coerente per l’identificazione degli NPL e il calcolo delle svalutazioni su crediti e degli stralci (write-off) in linea con le migliori prassi e le raccomandazioni internazionali.
  • promuovono una maggiore trasparenza informativa in materia di NPL al fine di accrescere la fiducia del mercato.

I GVC hanno avviato un’intensa collaborazione con le banche vigilate al fine di favorire l'attuazione delle linee guida.

Oltre all'attività di vigilanza, una riduzione efficace degli NPL richiede riforme legislative e istituzionali

La questione degli NPL rimane una delle principali priorità per l'attività della vigilanza bancaria europea. Tuttavia, la sua soluzione dipende dall'azione dei diversi soggetti coinvolti e non può essere affrontata solo dalle autorità di vigilanza e dalle banche. Occorrono ulteriori provvedimenti regolamentari e di policy a livello europeo e nazionale per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle banche di smaltire gli NPL e ristrutturare il debito deteriorato.

La vigilanza bancaria della BCE, insieme alle ANC, ha condotto una rilevazione delle prassi di vigilanza e degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di NPL in otto paesi dell'area dell'euro. Nel corso del 2017 verrà pubblicato un rapporto completo, che includerà anche i restanti paesi membri dell'area dell'euro. Alcuni paesi hanno intrapreso in maniera proattiva e coordinata misure prudenziali, giuridiche e di altra natura atte a risolvere il problema. Altri paesi potrebbero migliorare ulteriormente i rispettivi ordinamenti giuridici e giudiziari al fine di favorire lo smaltimento tempestivo degli NPL. Occorre inoltre sviluppare mercati secondari per agevolare la cessione dei crediti deteriorati. A questo riguardo, è necessario favorire lo sviluppo dell'attività di “servicing” degli NPL, migliorare la qualità dei dati e l'accesso agli stessi e rimuovere gli ostacoli fiscali e legali alla ristrutturazione del debito.

Vigilanza ispettiva

Il secondo ciclo di ispezioni in loco

Il secondo ciclo di ispezioni in loco era previsto nell'ambito della pianificazione complessiva del programma 2016 di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) approvato a gennaio 2016. Nel luglio dello stesso anno, a seguito dell'aggiornamento semestrale del programma, sono state cancellate alcune ispezioni previste, approvandone altre per la seconda metà dell'anno. Per il 2016 sono state complessivamente autorizzate 185 ispezioni in loco.

Nel 2016 è ulteriormente migliorata la pianificazione delle ispezioni in loco

Al fine di sviluppare ulteriormente e migliorare la pianificazione delle ispezioni in loco, nel 2016 sono stati approvati i seguenti provvedimenti strategici da impiegare per il ciclo di pianificazione del 2017. In primo luogo, definendo obiettivi su un orizzonte triennale con riguardo al numero di missioni per ente e per categoria di rischio, è stato definito un livello-obiettivo di impegno basato sui rischi. È stato inoltre introdotto un sistema per l’identificazione delle aree di rischio non coperte al fine di individuare eventuali lacune ispettive o situazioni anomale da affrontare. Infine, è stata ridotta la durata delle missioni per migliorare la tempistica di gestione dei risultati ispettivi.

Grafico 4

Le ispezioni in loco hanno riguardato soprattutto il rischio di credito, la governance e i rischi operativi

Numero di ispezioni in base alle principali categorie di rischio

La pianificazione e l’impiego di personale per le ispezioni in loco sono effettuate in stretta cooperazione con le ANC, dalle quali continua a provenire gran parte dei capi missione e dei componenti dei team coinvolti. Al 31 dicembre 2016 le ANC fornivano 167 capi missione, pari al 90 per cento, mentre il restante 10 per cento proveniva dalla vigilanza bancaria della BCE.

Tabella 1

Autorità di provenienza dei capi missione

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha guidato 18 missioni nei vari paesi dell'area dell'euro, focalizzate anzitutto sui rischi di credito seguite, subito dopo, da quelle sui requisiti patrimoniali.

La partecipazione di staff proveniente da autorità nazionali diverse da quella dell’ente ispezionato è oggi agevolata da un meccanismo di adesione volontaria (“Market Place”) per le ispezioni in loco. Questo strumento consente alle ANC di accedere all'elenco delle ispezioni che si prestano a essere effettuate da team misti/internazionali [12] e di manifestare il proprio interesse a partecipare o a guidare tali ispezioni.

Nel complesso le missioni miste sono state 74, pari al 40 per cento[13] del totale di ispezioni.

Tabella 2

Panoramica dei team misti

Al fine di garantire una stretta collaborazione con le ANC su tutti gli aspetti relativi alle ispezioni in loco, nel 2016 si sono tenuti 10 incontri del gruppo di lavoro dedicato nonché 15 incontri bilaterali con singole ANC. Sono stati inoltre organizzati seminari e workshop destinati ai capi missione per favorire l'uniformità dell’approccio ispettivo all'interno della vigilanza bancaria europea. Per agevolare la comunicazione tra tutte le parti interessate all'interno della BCE e i partner di tutto l’MVU è a disposizione un’apposita piattaforma informatica.

Le attività di monitoraggio correnti

La Divisione “Centralised On-Site Inspections” della BCE: a) esamina durante la fase preliminare la nota pre-ispettiva in cui il GVC definisce gli obiettivi della missione, b) monitora i progressi delle ispezioni e c) effettua controlli di qualità su tutti i rapporti ispettivi al fine di garantire l'applicazione coerente della metodologia ispettiva.

Nelle sue attività la divisione segue un approccio orientato ai rischi. Dedica risorse supplementari al monitoraggio delle missioni critiche, assicurando così che il Consiglio di vigilanza sia informato tempestivamente nel caso in cui i risultati di un'ispezione siano particolarmente severi. La BCE e le ANC svolgono le proprie attività in stretto contatto al fine di favorire la mutua comprensione e lo sviluppo di un approccio comune.

Il lavoro sulle metodologie

La metodologia per le ispezioni impiegata da tutti gli ispettori della vigilanza bancaria europea è in fase di continua elaborazione e aggiornamento. Nel 2016 la metodologia per il rischio di credito è stata rivista al fine di fornire ai capi missione indirizzi su come effettuare concretamente le verifiche sulle posizioni di credito. La metodologia aggiornata offre così:

  • una serie di tecniche comunemente impiegate per il campionamento delle esposizioni e una soglia minima per le dimensioni del campione;
  • linee guida sulla classificazione delle esposizioni;
  • tecniche per il calcolo delle rettifiche di valore individuali e collettive;
  • linee guida per la valutazione delle garanzie reali.

Anche la metodologia per il rischio informatico è stata rivista al fine di tenere conto delle nuove priorità di vigilanza relative al rischio informatico, come il rischio cibernetico e la qualità dei dati. Incorpora inoltre i Principi per un'efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB 239) unitamente all'indagine tematica in materia.

Due appositi gruppi di lavoro sulle metodologie stanno attualmente esaminando temi specifici: a) una rassegna orizzontale dei portafogli di finanziamenti al comparto shipping per analizzare e comparare la qualità di tali portafogli e gli approcci alla gestione dei rischi adottati dai principali enti significativi, e b) il rafforzamento della metodologia di valutazione dei rischi informatici al fine di elaborare ulteriormente le migliori prassi di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il rischio cibernetico.

Infine, è in corso di stesura una guida sulle ispezioni in loco che, nel rappresentare le modalità di conduzione delle stesse, fornirà utile documentazione di riferimento per le banche.

Attività sulle indagini tematiche

Modelli di business e determinanti della redditività

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha avviato un’indagine tematica per la valutazione granulare dei modelli di business e delle determinanti della redditività della maggior parte degli enti creditizi significativi.

I modelli di business e le determinanti della redditività delle banche restano priorità fondamentali per la vigilanza bancaria europea

I modelli di business e le determinanti della redditività delle banche sono priorità fondamentali per la vigilanza bancaria europea. Le banche che realizzano profitti possono generare capitale in modo organico e mantenere così riserve adeguate, preservando al tempo stesso una ragionevole propensione al rischio e provvedendo all’erogazione di credito all’economia reale. Tuttavia, nell’attuale contesto, la redditività delle banche dell’area dell’euro non risente soltanto dei bassi tassi di interesse e delle ingenti e continue rettifiche di valore (cfr. sezione 1.1), ma anche di fattori strutturali quali l’eccesso di capacità in alcuni mercati, la maggiore concorrenza da parte degli intermediari non bancari, il progressivo incremento della domanda di servizi digitali da parte della clientela nonché nuovi requisiti regolamentari.

L’indagine tematica prende in esame le determinanti della redditività delle banche sia a livello di singolo ente sia a livello di modelli di business. Svolta nell’arco di due anni, l’indagine si propone diversi obiettivi; oltre a valutare l’abilità delle banche di mitigare gli elementi di debolezza dei rispettivi modelli di business, analizzerà con attenzione l’impatto che una bassa redditività esercita sul comportamento delle banche e arricchirà l’analisi orizzontale, soprattutto raccogliendo informazioni utili dai GVC e armonizzandone gli esiti fra i diversi enti.

Nel corso del primo anno dell’indagine tematica, l’insieme degli strumenti a disposizione della vigilanza bancaria europea per la valutazione dei modelli di business e della redditività delle banche è stato ampliato in diversi modi. La metodologia di classificazione dei modelli di business degli enti significativi è stata perfezionata per agevolare i confronti tra gruppi omogenei a livello di singole banche. La classificazione integra altri parametri di comparazione, come le dimensioni, il profilo di rischio e la posizione geografica dell’ente; inoltre, sono stati messi a punto numerosi strumenti di analisi comparata per coadiuvare i GVC nella valutazione del livello di redditività delle banche di propria competenza.

La vigilanza bancaria della BCE ha altresì raccolto i dati sulle previsioni di conto economico degli enti creditizi e le relative ipotesi sottostanti. I risultati mostrano che i ricavi delle banche resteranno sotto pressione nel breve periodo, principalmente per via dei bassi tassi di interesse che pesano sul margine di interesse, ma anche sull’indebolimento della dinamica espansiva dei prestiti, che è risultato in media inferiore alle aspettative delle banche stesse. Questo esercizio sarà ripetuto nell’anno in corso.

La vigilanza bancaria della BCE ha inoltre elaborato dettagliate linee guida a supporto dell’analisi sulla redditività effettuata dai GVC a livello di singolo ente nel 2017. Le linee guida trattano vari aspetti connessi con la redditività delle banche, a partire dalla essenziale capacità delle stesse di generare ricavi fino alla loro abilità di conseguire profitti. Il dialogo fra autorità di vigilanza e banche assicurerà che i modelli di business e le determinanti della redditività di tutti gli enti significativi siano valutati in maniera approfondita entro la conclusione dell’indagine tematica nel 2017. L’approccio seguito sarà proporzionato alla dimensione e alla complessità di ciascuna banca.

Gli esiti della valutazione granulare condotta da tutti i GVC confluiranno nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), prevalentemente nel 2018, nonché nell’attività e nella pianificazione di vigilanza su ciascun ente creditizio. Le analisi offriranno l’opportunità di operare un confronto delle prassi tra banche simili.

IFRS 9 - Strumenti finanziari

La vigilanza bancaria della BCE sta svolgendo un’indagine tematica della durata di due anni (2016 - 2017) per determinare come le banche adotteranno il nuovo principio contabile IFRS 9, focalizzandosi soprattutto sul nuovo modello per la svalutazione dei crediti. L’indagine verifica inoltre se le banche tengono conto dei principi stabiliti dal Comitato di Basilea nel documento di indirizzo sul rischio di credito e la contabilizzazione delle perdite attese su crediti. L’ABE ha integrato questi principi nel suo documento di consultazione sulla bozza di “Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses”.

L’ambito dell’indagine tematica si estende a tutti gli enti significativi che applicano gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS). Gli obiettivi specifici dell’indagine sono a) valutare come gli enti creditizi si sono preparati per l’introduzione del principio IFRS 9, b) determinare il potenziale impatto sulle prassi di accantonamento delle banche e c) promuovere un’efficace adozione dell’IFRS 9.

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha elaborato una metodologia di valutazione prudenziale. Tale metodologia tiene in conto dell’evoluzione del quadro regolamentare, delle migliori prassi emergenti e delle problematiche di attuazione, sulla base di discussioni intercorse con professionisti (enti, revisori contabili, consulenti). Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE, in collaborazione con autorevoli esperti di contabilità, ha fornito opportunità formative sul principio IFRS 9 e sulla metodologia di valutazione a circa 250 supervisori.

Sulla base della metodologia di valutazione e in coordinamento con una rilevazione dell’ABE[14], nel dicembre 2016 è stata avviata su oltre 100 enti significativi l’indagine tematica che si è avvalsa della valutazione da parte dei GVC del grado di preparazione delle banche e delle rispettive prassi di applicazione. Questa valutazione sarà seguita da un’analisi orizzontale che, tenendo in considerazione i risultati della suddetta indagine dell’ABE, metterà a confronto ciascun ente con intermediari comparabili per dimensione. Ci si attende che gli esiti dell’indagine tematica contribuiscano a un’adozione efficace e coerente del principio IFRS 9 e delle relative politiche di accantonamento entro il 1° gennaio 2018, data in cui l’IFRS 9 entrerà effettivamente in vigore.

Aggregazione e segnalazione dei dati di rischio

Una solida gestione dei rischi si basa sulla complessiva qualità dei dati dell’ente, sull’efficacia dell’aggregazione dei dati di rischio e sulle prassi interne di segnalazione. Tuttavia, una lezione cruciale della crisi finanziaria è che alcune banche non sono state in grado di individuare pienamente le esposizioni al rischio; ciò a causa della mancanza di adeguate informazioni sui rischi, oltre che di carenti prassi di aggregazione dei dati di rischio. La capacità delle banche interessate di assumere decisioni tempestive ne è risultata gravemente compromessa, con ampie ripercussioni per le banche stesse e per il settore finanziario in generale.

In tale contesto, l’indagine tematica sull’aggregazione e la segnalazione dei dati di rischio è stata fra le priorità di vigilanza nel 2016. L’obiettivo era valutare l’efficacia delle prassi di aggregazione e segnalazione dei dati di rischio nonché della relativa infrastruttura informatica. Questa valutazione è fondata soprattutto sui Principi per un’efficace aggregazione e reportistica dei dati di rischio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB 239).

Agli inizi del 2016, la vigilanza bancaria della BCE ha avviato l’indagine tematica sull’efficacia delle prassi di aggregazione e segnalazione dei dati di rischio per una serie di enti creditizi soggetti alla sua vigilanza diretta. Il campione comprendeva due gruppi di banche: inizialmente sono state incluse le banche coinvolte nell’autovalutazione dei principi CBVB 239 eseguita dal Comitato di Basilea nel 2013 e 2014 (questo gruppo era sostanzialmente lo stesso gruppo di banche annoverate all’epoca tra gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale) e, successivamente, l’indagine è stata estesa a ulteriori banche.

I GVC stanno conducendo l’indagine tematica con il supporto di un gruppo di lavoro accentrato presso la BCE e formato da membri BCE e ANC; le autorità nazionali forniscono assistenza operativa e assicurano omogeneità di svolgimento. Il lavoro è svolto nell’osservanza del principio di proporzionalità ed è stato suddiviso nel 2016 in due fasi. Durante la fase 1 sono state elaborate apposite linee guide operative per l’analisi e la valutazione dello stato di conformità, prestando particolare attenzione al tipo di rischio (rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di controparte, rischio operativo, rischio di mercato e rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario o IRRBB ). La fase 2 ha comportato un’analisi approfondita delle dimensioni del rischio di liquidità e del rischio di credito. In primo luogo, è stato chiesto alle banche coinvolte di fornire in tempi brevi una serie specifica di dati relativi al rischio di liquidità e di credito (“fire drill exercise”). Successivamente alle stesse banche è stato chiesto di mostrare le procedure interne di estrazione dei dati nonché i processi di gestione e segnalazione per determinati indicatori di liquidità e di credito in una prospettiva end-to-end (“data lineage exercise”[15]).

Figura 5

Fase 2 dell’indagine tematica sull’efficacia delle prassi di aggregazione e segnalazione dei dati di rischio incentrata sui rischi di credito e di liquidità

Occorrerà del tempo affinché molte banche possano conseguire la piena conformità ai principi CBVB 239

Gli esiti dell’indagine tematica agevoleranno la definizione di ulteriori azioni di vigilanza e confluiranno nel prossimo ciclo SREP. L’analisi dei risultati complessivi consentirà di trarre conclusioni in un’ottica d’insieme. Gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale (G-SIB) avrebbero dovuto conformarsi ai principi CBVB 239, entro gennaio 2016 mentre quelli a rilevanza sistemica a livello nazionale entro tre anni dalla rispettiva classificazione (ossia dopo la fine del 2019). Tuttavia, si ritiene che la piena conformità ai CBVB 239 degli enti a rilevanza sistemica mondiale non sarà conseguita nel breve periodo poiché i tempi di adeguamento di numerose banche si estenderanno fino alla fine del 2018 o oltre. Il recepimento dei principi CBVB è in corso; occorre pertanto gestire con efficacia i cambiamenti nei modelli di business e nei profili di rischio delle banche. Gli enti creditizi devono, a loro volta, valutare periodicamente l’adeguatezza delle rispettive capacità di aggregazione e segnalazione dei dati di rischio.

Governance e propensione al rischio

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha continuato a lavorare sulla governance degli enti creditizi. La sua azione si è basata sugli esiti dell’indagine tematica su governance e propensione al rischio effettuata nel 2015 al fine di promuovere la coerenza e la conformità con i più elevati standard.

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha chiarito le sue aspettative di vigilanza in merito a governance e propensione al rischio

Agli inizi del 2016 tutti i 113 GVC coinvolti nell’indagine tematica hanno inviato lettere di follow-up agli enti di loro pertinenza con la richiesta di porre in atto interventi specifici. Nel corso dell’anno, i GVC hanno monitorato attivamente l’ attuazione di queste raccomandazioni nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza.

L’indagine tematica ha avuto un impatto positivo nel migliorare l’efficacia degli organi di sociali e delle funzioni di gestione dei rischi delle banche. Allo stato attuale, quasi tutti gli enti creditizi stanno predisponendo autovalutazioni degli organi sociali, processi di pianificazione per gli avvicendamenti e assetti volti a evitare conflitti di interesse all’interno di tali organi; alcune banche stanno altresì adeguando la composizione dei rispettivi organi sociali. Inoltre, è migliorata la qualità della documentazione fatta pervenire agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione e le banche hanno iniziato a delineare e realizzare dei “cruscotti” in materia di propensione al rischio.

Alcune delle raccomandazioni sono ancora in fase di attuazione, pertanto le attività di follow-up proseguiranno nel 2017. I GVC presteranno particolare attenzione alla capacità degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione di valutare in maniera critica e indipendente le decisioni della prima linea manageriale e di tener conto dello stato dei rischi nel processo decisionale. Provvederanno altresì a monitorare accuratamente a) la completezza dei quadri di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (specie rispetto all’inclusione di rischi non finanziari), b) l’efficacia dei limiti di assunzione del rischio, c) l’interazione fra strategia di gestione dei rischi e propensione al rischio e d) la messa in atto del quadro per la determinazione della propensione al rischio.

Inoltre, a partire dalla fine del 2016, 25 banche sono state sottoposte a due analisi approfondite. Queste analisi riguardano il ruolo di supervisione degli organi di controllo anche con riferimento alle funzioni di controllo interne e ai limiti della propensione all’assunzione di rischio. Tali analisi si concluderanno nella prima metà del 2017.

Nel giugno 2016 la BCE ha pubblicato la “Nota dell’MVU sulla governance e sulla propensione al rischio”, allo scopo di indirizzare gli enti creditizi verso l’attuazione delle migliori prassi internazionali. Inoltre, il 23 giugno 2016, la vigilanza bancaria della BCE ha tenuto una conferenza in materia di governance a cui hanno preso parte amministratori esecutivi e non esecutivi, finalizzata a promuovere il dialogo tra gli organi sociali delle banche e i supervisori[16]. Nel 2017 la BCE continuerà a favorire il dialogo con gli organi sociali e ad assumere un ruolo attivo nell’UE e a livello internazionale per la definizione di standard internazionali.

Leveraged finance

Nel 2016 la BCE ha pubblicato un progetto di linee guida sulle operazioni finanziarie ad alta leva che è stato sottoposto a consultazione pubblica

Da fine novembre 2016 a fine gennaio 2017 la BCE ha tenuto una consultazione pubblica in merito al suo progetto di linee guida sulle operazioni finanziarie ad alta leva. Le linee guida sono volte a fornire definizioni chiare e coerenti, consentire un attento monitoraggio e individuare misure adeguate in materia di operazioni ad effetto leva. Il progetto ha fatto seguito a un’indagine tematica, avviata sulla base delle priorità di vigilanza dell’MVU per il 2015.

L’indagine ha compreso un’analisi granulare dell’attività degli enti creditizi dell’area dell’euro e delle rispettive architetture di gestione dei rischi in merito alle operazioni di leveraged finance. Nell’arco della prima metà del 2016, 17 GVC hanno inviato lettere di follow-up agli enti di loro competenza con la richiesta di porre in atto interventi specifici (riguardanti soprattutto prassi di gestione dei rischi) e di elaborare piani di azione in risposta agli esiti dell’indagine.

Inoltre, la BCE ha deciso di includere le aspettative di vigilanza nelle suddette linee guida. Il documento raccomanda che le banche giungano a una definizione unica e completa delle operazioni a effetto leva e che chiariscano la strategia interna in materia di leveraged finance nonché la rispettiva propensione a sottoscrivere e collocare in forma sindacata tali operazioni. Le banche dovrebbero altresì assicurare che le operazioni realizzate siano conformi agli standard di propensione al rischio della banca; ciò può avvenire attraverso un solido processo di approvazione del credito e un regolare monitoraggio dei portafogli caratterizzati da leva finanziaria. Infine, si raccomanda di produrre una reportistica periodica esaustiva in merito alle operazioni di leveraged finance da inoltrare all’alta dirigenza della banca.

Nel 2017 la BCE darà seguito alla consultazione pubblica emettendo linee guida definitive sulle operazioni ad alta leva finanziaria. Questo approccio sarà integrato da un controllo specifico dei principali sviluppi della propensione delle maggiori banche ad effettuare operazioni di leveraged finance.

Vigilanza indiretta sugli enti creditizi meno significativi e supervisione delle attività di vigilanza

Il regolamento sull’MVU attribuisce alla BCE la responsabilità di assicurare un funzionamento efficace e coerente dell’MVU e le conferisce, pertanto, una funzione di supervisione; le ANC invece mantengono la responsabilità primaria dell’attività di vigilanza sugli enti creditizi meno significativi (LSI). Nel rispetto dell’obiettivo generale di questa funzione (ossia garantire che elevati standard di vigilanza siano applicati in modo omogeneo in tutta l’area dell’euro), la vigilanza bancaria della BCE ha collaborato con le ANC al fine di elaborare un assetto operativo per la vigilanza indiretta sugli enti meno significativi.

Standard di vigilanza e metodologie comuni per la vigilanza sugli enti creditizi meno significativi

Gli standard di vigilanza e le metodologie comuni sono finalizzati a promuovere la convergenza verso prassi omogene ed efficienti

Gli standard e le metodologie comuni in materia di vigilanza (Joint Supervisory Standards, JSS) sono strumenti importanti per applicare elevati standard di vigilanza in modo omogeneo in tutti i paesi dell’area dell’euro. Sono strumenti di convergenza verso prassi di vigilanza comuni e forniscono indirizzi sullo svolgimento dei processi di vigilanza.

Gli standard di vigilanza comuni sono in fase di sviluppo, di concerto con le ANC, e sono pienamente in linea con il corpus unico di norme dell’UE e con le norme e gli orientamenti dell’ABE. Gli standard di vigilanza comuni sulla pianificazione di vigilanza e sui piani di risanamento, in gran parte predisposti nel 2015, sono stati completati nel 2016.

Oltre al completamento di tali standard, nel corso del 2016 sono stati compiuti importanti progressi nell’elaborazione di una serie di standard aggiuntivi.

Lo standard di vigilanza comune per la conduzione di ispezioni in loco presso gli enti meno significativi include la definizione e gli obiettivi delle ispezioni in loco oltre ai principi essenziali da seguire nella loro conduzione; esso include altresì la pianificazione delle ispezioni nell’ambito del programma di revisione prudenziale nonché il livello minimo di impegno in termini di frequenza, durata e risorse. Lo standard, inoltre, fornisce indicazioni relative alla procedura di ispezione in loco, disciplinandone le fasi salienti: preparazione, ispezione, reportistica e follow-up.

Un altro standard di vigilanza comune sviluppato nel 2016 riguarda la vigilanza sugli enti di finanziamento per l’acquisto di automobili (Car Financing Institutions, CFI). I CFI sono enti creditizi la cui principale attività commerciale consiste nella stipula di contratti di leasing o nella concessione di prestiti per finanziare l’acquisto di autoveicoli. Sulla base di un esame preliminare dei rischi propri di questo modello di business, l’obiettivo primario di questo standard di vigilanza comune è assicurare un approccio coerente, efficiente e proporzionato sui CFI nell’ambito dell’attività di vigilanza europea.

È stato inoltre improntato uno standard di vigilanza comune riguardante l’autorizzazione all’attività bancaria per gli enti meno significativi con modelli di business di tecnofinanza (“FinTech”), ossia enti le cui attività di natura bancaria sono incentrate sull’innovazione resa possibile dalla tecnologia. La finalità di questo standard è garantire che i rischi specifici connessi a questi modelli di business innovativi siano tenuti in debito conto nella procedura di autorizzazione all’attività bancaria, secondo standard equivalenti a quelli che si applicano ad altre tipologie di enti creditizi.

La vigilanza bancaria della BCE ha definito un quadro di cooperazione tra la BCE e le ANC per la gestione delle crisi degli enti meno significativi. L’obiettivo di tale standard è quello di assicurare un efficace raccordo tra le ANC quali autorità responsabili della gestione delle crisi a livello di enti meno significativi e la BCE quale autorità responsabile delle decisioni sulle procedure comuni.

Nel 2016 la BCE, unitamente alle ANC, ha compiuto ulteriori progressi nell’elaborazione di una metodologia comune per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per gli enti meno significativi. Poiché lo SREP è lo strumento principale della vigilanza bancaria, la sua armonizzazione rappresenta un passo importante verso la promozione della convergenza nell’attività di vigilanza sugli enti meno significativi. Il progetto è stato avviato nel 2015 e il lavoro iniziato nel 2016 si è focalizzato sulla quantificazione dei fabbisogni di capitale e liquidità; esso sarà testato nel 2017, allo scopo di definire un sistema SREP comune da applicare a un primo insieme di enti meno significativi a partire dal 2018. La metodologia SREP proposta per gli enti creditizi meno significativi è derivata dalla metodologia SREP dell’MVU per gli enti creditizi significativi; essa sarà applicata agli enti meno significativi in modo proporzionato, operando un adeguamento che tenga conto delle loro specificità.

Cooperazione tra BCE e ANC per la vigilanza sugli enti creditizi meno significativi

La cooperazione tra BCE e ANC è un aspetto essenziale per svolgere in modo coerente ed efficiente l’attività di vigilanza sugli enti meno significativi. Più in generale, questa collaborazione comporta una serie di processi da svolgere nel continuo e la definizione di standard e metodologie di vigilanza comuni per gli enti meno significativi. Sotto la guida della BCE, le ANC condividono le proprie esperienze e rafforzano le rispettive competenze riguardo al comparto degli LSI dell’area dell’euro e all’attività di vigilanza in questo settore.

Seminari e progetti fra ANC e BCE hanno integrato le ordinarie attività per quanto concerne la vigilanza nel settore LSI

L’elaborazione di standard di vigilanza per gli enti meno significativi è stata accompagnata da un numero crescente di progetti intrapresi in maniera congiunta da BCE e ANC. Inoltre, la cooperazione tra BCE e ANC ha contribuito ad assicurare il monitoraggio continuo del settore degli enti meno significativi.

L’anno in rassegna ha mostrato un notevole aumento di queste iniziative congiunte. Ad esempio, si sono tenuti seminari sulle metodologie SREP delle ANC con lo scopo di condividere informazioni in seno all’MVU e supportare il lavoro di definizione di una metodologia SREP comune per il settore degli enti meno significativi. Le attività congiunte su specifici LSI hanno riguardato diverse missioni tecniche e cinque ispezioni in loco dedicate all’analisi di alcuni profili di rischio ritenuti peculiari per gli stessi. Inoltre, si è dato avvio a uno scambio di personale fra ANC e BCE.

La collaborazione su base giornaliera nell’ambito della vigilanza sugli enti meno significativi mira a rivedere e promuovere l’attuazione omogenea di elevati standard di vigilanza da parte delle ANC. Per garantire esiti coerenti, occorre comprendere sia le analogie e le differenze all’interno del settore LSI dell’area dell’euro sia le specificità nazionali.

Riguardo agli enti creditizi meno significativi, la BCE si attiene strettamente al principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità assume massimo rilievo per la vigilanza indiretta sugli enti meno significativi e, pertanto, è parte integrante sia dei processi da svolgere nel continuo sia dell’elaborazione di standard e metodologie comuni. Tenendo presente questo principio, la BCE, di concerto con le ANC, ha messo a punto un apposito schema di prioritizzazione degli enti meno significativi, che li classifica attribuendo loro una priorità bassa, media o elevata, a seconda della rischiosità intrinseca dell’ente e del potenziale impatto sul sistema finanziario nazionale di appartenenza. La classificazione consente di allineare il livello di attenzione dell’attività di vigilanza e l’intensità di tale attività ai rischi sostenuti dall’ente creditizio.

L’unità centrale di notifica è un elemento chiave nella cooperazione giornaliera tra BCE e ANC

Le ANC inviano regolarmente notifiche alla preposta unità centrale di notifica della Direzione generale Vigilanza microprudenziale III (DG MS III) della BCE tramite un apposito sistema di notifica; questo consente alla BCE di confrontare e verificare le prassi rispetto agli standard di vigilanza dell’MVU. Ad esempio, le ANC inviano notifiche ex ante riguardo a procedure di vigilanza rilevanti e a progetti di decisione che riguardano enti creditizi meno significativi con priorità elevata, con riferimento a un’ampia gamma di questioni di vigilanza (capitale, liquidità, SREP, governance interna). Le ANC inoltrano notifiche anche su qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria di un ente meno significativo. Lo scopo di tali notifiche è assicurare che la BCE sia informata su tali casi in modo tempestivo, per consentirle di valutare e discutere, in consultazione con l’ANC interessata, la modalità di intervento più opportuna. Nel complesso, la vigilanza bancaria della BCE ha ricevuto 79 notifiche dalle ANC nel 2016.

L’esperienza maturata dall’unità centrale a cui pervengono le notifiche ha messo in luce la necessità di rafforzare ulteriormente l’omogeneità dei processi di notifica fra le varie ANC. Al riguardo, un gruppo di lavoro si sta occupando di individuare modalità di miglioramento per le procedure e i criteri degli obblighi di notifica.

Inoltre, gli uffici specializzati dedicati ai singoli paesi (“country desk”) presso la DG MS III intrattengono un dialogo costante con le ANC per monitorare gli sviluppi nel settore bancario che potrebbero avere ripercussioni sugli enti creditizi meno significativi. Mediante le notifiche, tali uffici raccolgono informazioni e seguono la situazione degli LSI con priorità elevata; controllano altresì gli sviluppi relativi alle banche che presentano una situazione finanziaria notevolmente deteriorata o uno stress di liquidità (che potrebbe generare una crisi) e richiedono decisioni della BCE in merito a partecipazioni qualificate e rilascio e revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. In alcuni casi, gli uffici dedicati ai singoli paesi collaborano con le ANC anche nello svolgimento dell’attività ispettiva connessa agli enti meno significativi.

Infine, la continua cooperazione fra BCE e ANC è sostenuta da sforzi costanti per allineare ulteriormente i processi e le metodologie di vigilanza per il settore LSI. Le attività e le funzioni di vigilanza delle ANC sugli enti meno significativi e l’analisi e l’identificazione dei rischi e delle vulnerabilità nel settore LSI sono oggetto di sintesi periodiche sotto forma, inter alia, di reportistica dedicata, resa disponibile alle autorità di vigilanza di tutta l’area dell’euro. Collaborazione e interazione dipendono poi in ampia misura dalla condivisione e dallo scambio di dati; a tal fine, BCE e ANC stanno elaborando meccanismi di potenziamento dello scambio di informazioni.

Riquadro 1 Sistemi di tutela istituzionale

Progressi compiuti in materia di sistemi di tutela istituzionale dall’avvio dei lavori nel 2015[17]

In alcuni Stati membri, le casse di risparmio e le banche cooperative hanno istituito sistemi di tutela istituzionale (Institutional Protection Schemes, IPS). Tali sistemi proteggono gli enti partecipanti garantendone, in particolare, la liquidità e la solvibilità. Nel complesso, aderiscono a IPS il 50 per cento degli enti creditizi dell’area dell’euro, rappresentativi di circa il 10 per cento delle attività totali del settore bancario. Nel 2016 è stato completato il lavoro, avviato nel 2015, di definizione di un approccio comune per la valutazione degli IPS, con l’obiettivo di assicurare un trattamento di vigilanza omogeneo tra gli IPS dell’area dell’euro.

Guida per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi di tutela istituzionale

Nell’ambito del lavoro svolto dalla BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’UE, è stata definita una Guida per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi di tutela istituzionale. A seguito di una consultazione pubblica, la guida è stata completata e pubblicata nel mese di luglio 2016. Il documento mira ad assicurare la coerenza, l’efficacia e la trasparenza della politica di vigilanza da applicare nella valutazione degli IPS. Si tratta di un aspetto di particolare rilievo poiché il riconoscimento ufficiale di un IPS comporta un diverso trattamento di alcuni requisiti prudenziali previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR): in particolare, un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 per cento per le esposizioni verso altri partecipanti a IPS e la deroga ai limiti alle grandi esposizioni verso altri partecipanti a IPS.

Coordinamento e collaborazione nei processi decisionali e nel monitoraggio relativi ai sistemi di tutela istituzionale “misti”

Agli IPS aderiscono tipicamente sia enti significativi sia enti meno significativi (IPS “misti”). E’ quindi molto importante che la BCE e le ANC adottino il medesimo approccio nei confronti di tali IPS. A tale scopo sono state adottate e pubblicate nel mese di novembre 2016 linee guida della BCE destinate alle autorità competenti dell’MVU (comprendenti BCE e ANC). Il documento in questione stabilisce i principi per il coordinamento tra BCE e ANC in materia di decisioni di vigilanza e di monitoraggio riguardanti gli IPS misti; assicura, peraltro, che le ANC applichino gli stessi criteri in sede di valutazione delle istanze di adesione a un IPS presentate dagli enti meno significativi. Inoltre, nel 2016 sono stati costituiti “gruppi di monitoraggio” composti da personale sia della BCE sia delle ANC, i quali hanno dato inizio alle rispettive attività di controllo. Le linee guida della BCE non influiscono sui riconoscimenti degli IPS già rilasciati; tuttavia, si potrà considerare la possibilità di effettuare una nuova valutazione, qualora un IPS sia interessato da importanti cambiamenti strutturali o da eventi che possano metterne in dubbio la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia.

Compiti macroprudenziali

Nel corso del 2016 la BCE ha intrattenuto un dialogo con le autorità nazionali in merito al ricorso a strumenti macroprudenziali nell’area dell’euro[18]. Al fine di garantire un’efficace complementarità tra gli strumenti micro e macroprudenziali, il Forum macroprudenziale costituisce una piattaforma di discussione per i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza, riunendo le prospettive micro e macroprudenziali a livello dell’MVU. Il Forum offre ai responsabili della vigilanza microprudenziale e delle politiche macroprudenziali la possibilità di scambiare opinioni e condividere informazioni. A loro volta, questi scambi confluiscono nel processo macroprudenziale, sfruttando sinergie e competenze della funzione di vigilanza per individuare posizioni comuni, ad esempio su questioni di natura prudenziale. Questi dibattiti, tuttavia, non comportano alcuna decisione formale, coerentemente con il principio di separazione e con l’integrità dei poteri decisionali del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo (articolo 12.1 dello Statuto).

Nel 2016 la BCE ha ricevuto oltre 100 notifiche sulle politiche macroprudenziali dalle autorità nazionali. Gran parte delle notifiche ha riguardato decisioni trimestrali inerenti la fissazione di riserve di capitale anticicliche e decisioni riguardanti l’individuazione e il trattamento patrimoniale di enti a rilevanza sistemica globale e altri enti a rilevanza sistemica. Nel rispetto della metodologia indicate dal CBVB, la BCE e le autorità nazionali hanno individuato otto enti a rilevanza sistemica globale [19], con sede in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, e li hanno classificati in fasce che prevedono l’applicazione progressiva di coefficienti anticiclici, compresi tra lo 0,75 per cento e l’1,5 per cento nel 2018 (al termine del regime transitorio nel 2019, i livelli definitivi delle riserve per le banche coinvolte saranno compresi tra l’1,0 per cento e il 2,0 per cento). Le autorità nazionali hanno altresì assunto decisioni sui coefficienti delle riserve di capitale per quanto concerne 110 altri enti a rilevanza sistemica, in linea con la metodologia della BCE per la valutazione di tali enti e la determinazione delle rispettive riserve. Inoltre, la BCE ha ricevuto notifiche sull’applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di soglie per la ponderazione del rischio da parte di numerose autorità nazionali oltre a notifiche in merito alla reciprocità di misure macroprudenziali adottate in altri Stati membri [20].

Infine, nel 2016, la BCE ha intensificato le sue comunicazioni pubblicando la sua prima dichiarazione sulle politiche macroprudenziali in seguito alle discussioni in occasione del Forum macroprudenziale.

Autorizzazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

La BCE, benché vigili direttamente solo sugli enti significativi, è l’autorità competente a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria, a revocare le autorizzazioni e a valutare le acquisizioni di partecipazioni qualificate (complessivamente note come “procedure comuni”) per tutti gli enti creditizi dell’area dell’euro. La BCE è altresì responsabile della valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di gestione degli enti creditizi significativi, nonché delle procedure di passaporto (passaporting). Nel complesso, una parte consistente delle decisioni della vigilanza bancaria europea riguarda i processi di autorizzazione.

Nel 2016 sono state notificate alla BCE oltre 3.000 procedure di autorizzazione, relative principalmente a valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità. Sono stati compiuti sforzi significativi per migliorare i processi in termini di semplicità e proporzionalità e per sviluppare orientamenti di policy su una serie di tematiche.

La BCE ha altresì svolto la sua funzione di assicurare meccanismi efficaci per la segnalazione di violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea. Nel 2016 sono state ricevute 102 segnalazioni di violazioni, 73 delle quali rientravano nei compiti di vigilanza della BCE. Tali segnalazioni hanno riguardato principalmente questioni di governance nonché il calcolo dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali.

Evoluzione del numero degli enti significativi e delle procedure comuni

Variazione del numero di enti creditizi sotto la vigilanza diretta della BCE

Valutazione approfondita 2016

La valutazione approfondita rappresenta un obbligo per tutte le banche che vengono (o verranno probabilmente) sottoposte alla vigilanza diretta della BCE in base ai criteri di significatività elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

Il campione di banche soggette alla valutazione approfondita comprende quelle che evidenziano una maggiore probabilità di divenire significative all’inizio dell’anno solare successivo, fatto salvo l’esito finale della valutazione di significatività, che può essere completata solo una volta che tutte le informazioni necessarie (ad es. bilancio certificato dell’esercizio precedente) sono disponibili.

Tra marzo e novembre 2016 la BCE ha condotto una valutazione approfondita delle seguenti quattro banche:

  • Abanka d.d. (Slovenia)
  • Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Lettonia)
  • Banca Mediolanum S.p.A. (Italia)
  • Citibank Holdings Ireland Limited (Irlanda)

La valutazione approfondita 2016 è stata simile agli esercizi rigorosi effettuati su un totale di 130 banche nel 2014 e 9 banche nel 2015 e ha contemplato un esame della qualità degli attivi (Asset Quality Review, AQR) e una prova di stress.

L’esercizio di AQR è stato realizzato sulla base della metodologia applicata negli esercizi 2014 e 2015. Si è trattato di un esercizio prudenziale più che contabile, che ha fornito una valutazione puntuale del valore contabile delle attività bancarie a fine 2015 e ha permesso di stabilire se rafforzare o meno le basi patrimoniali delle singole banche. L’individuazione di ulteriori esposizioni deteriorate e l’aumento degli accantonamenti specifici e collettivi hanno rappresentato le principali determinanti degli adeguamenti AQR apportati al CET1.

La prova di stress è stata condotta secondo la metodologia applicata in occasione della prova di stress dell’ABE del 2016. I risultati dell'AQR sono stati utilizzati come punto di partenza per la prova di stress che ha proiettato l'evoluzione delle posizioni patrimoniali delle banche su tre anni (2016-18), in uno scenario di base e in uno scenario avverso.

I valori soglia applicati per l'individuazione di carenze patrimoniali sono stati mantenuti agli stessi livelli del 2014 e 2015: un coefficiente CET1 dell'8 per cento per l'AQR e lo scenario di base della prova di stress e un coefficiente CET1 del 5,5 per cento per lo scenario avverso. Le carenze massime nelle diverse componenti dell’esercizio hanno determinato la carenza patrimoniale complessiva di una banca. Una sintesi dei risultati delle tre banche partecipanti, che hanno acconsentito alla loro divulgazione, è illustrata nella tabella 3.

Tabella 3

Valutazione approfondita 2016

(1) Coefficiente CET1 al 31 dicembre 2015, eccetto per Citibank Holdings Ireland Limited, per la quale la data di riferimento utilizzata è il 31 marzo 2016.
(2) Coefficiente CET1 minimo nell’orizzonte triennale della prova di stress.

Nessuna delle tre banche si è collocata al disotto delle soglie applicabili in base all’impatto dell’AQR e della prova di stress. Di conseguenza, queste non presentano carenze patrimoniali a seguito della valutazione approfondita. Tuttavia, le banche sono tenute ad adottare misure per rimediare agli aspetti qualitativi individuati dall’AQR, come carenze nelle politiche e nei processi, nonché debolezze nei sistemi di gestione dei dati. Ciò è conforme all’approccio adottato nei precedenti esercizi nel 2014 e nel 2015.

Valutazione annuale della significatività

Conformemente al regolamento quadro sull’MVU, la BCE esamina, almeno una volta l’anno, il rispetto da parte dell’ente o del gruppo vigilato dei criteri in base ai quali le banche sono classificate come significative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, come il totale dell’attivo, le attività transfrontaliere, ecc.

Questa valutazione annuale si svolge parallelamente alla valutazione approfondita. Copre enti creditizi, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’area dell’euro, nonché filiali di enti creditizi situati in altri Stati Membri dell’UE.

Sulla base dei risultati della valutazione, le banche sono classificate come significative o meno significative. Le banche e i gruppi bancari significativi sono direttamente vigilati dalla BCE; gli enti meno significativi sono vigilati dalle rispettive autorità nazionali competenti, sotto la sorveglianza della BCE.

Nel corso dell’ esame 2016, unitamente alle ANC degli Stati membri partecipanti, la BCE ha valutato se a) gli enti attualmente classificati come significativi continuino a soddisfare i rispettivi criteri, b) gli enti attualmente classificati come meno significativi soddisfino adesso i criteri di significatività e c) le circostanze eccezionali e particolari individuate nell’anno precedente persistano.

Nuovi enti significativi

In seguito alla valutazione annuale del 2016, condotta a metà novembre, il numero degli enti significativi si è ridotto da 129 a 127: Citibank Holdings Ireland Limited[21] è stata classificata come significativa in ragione di un incremento rilevante delle sue dimensioni ed è stata assoggettata alla vigilanza diretta della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2017. Al contempo, WGZ Bank - che ha cessato la sua attività a seguito della fusione con DZ Bank - e State Street bank Luxembourg S.C.A. e RFS Holdings B.V (entrambe soggette a ristrutturazione) hanno perso il loro stato di significatività.

Da notare che la lista degli enti significativi viene aggiornata durante tutto l’anno. Alla fine del 2016 il numero degli enti significativi è ulteriormente sceso a 126. L’ultimo aggiornamento è disponibile sul sito della BCE (Elenco aggiornato degli enti vigilati).

Tabella 4

Enti creditizi significativi e meno significativi nell’MVU a seguito della valutazione annuale 2016

Attività totali al 30 dicembre 2016 con data di riferimento 31 dicembre 2015 (o ultima disponibile); la data di riferimento per le strutture di gruppo degli enti meno significativi è il 15 novembre 2016.

Procedure comuni (autorizzazioni all'attività bancaria e partecipazioni qualificate), valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità e procedure di passaporto

Il numero di procedure è rimasto complessivamente stabile

Nel 2016 un totale di 3.182 procedure di autorizzazione è stato notificato dalle ANC partecipanti alla vigilanza bancaria della BCE, tra cui 24 richieste di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, 42 revoche delle autorizzazioni, 178 decadenze di autorizzazioni [22], 142 acquisizioni di partecipazioni qualificate, 2.544 nomine ai consigli di gestione e di sorveglianza [23] e 252 procedure di passaporto.

Nel 2016 un totale di circa 2.686 procedure di autorizzazione è stato approvato dal Consiglio di vigilanza e dal Consiglio direttivo.[24] Altre 214 procedure di autorizzazione, che non richiedono una decisione formale della BCE, sono state completate, tra cui soprattutto procedure di passaporto e procedure relative ad autorizzazioni decadute.

Fatta eccezione per le autorizzazioni decadute, il numero di procedure comuni è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, con modeste variazioni da considerare nella norma. Per i requisiti di professionalità e onorabilità e per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria, il numero di procedure è diminuito, mentre quello delle revoche è lievemente aumentato. Il numero di procedure relativo a partecipazioni qualificate è rimasto piuttosto stabile. L’aumento delle procedure relative ad autorizzazioni decadute è in parte la risultante di fenomeni secondari (ad es. una fusione di un gruppo di oltre 100 banche affiliate in un unico ente),e in parte discende dal miglioramento dei processi e da una maggiore consapevolezza da parte delle banche della necessità di notificare tali procedure alla BCE.

Tabella 5

La maggior parte delle procedure di autorizzazione notificate alla BCE riguarda valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità[25]

Nota: nei precedenti rapporti annuali BCE sulle attività di vigilanza, le procedure di revoca e di autorizzazioni decadute erano indicate congiuntamente. Alla luce dell’aumento dei casi di autorizzazioni decadute, tali procedure sono ormai riportate separatamente.

Il numero di procedure di passaporto è diminuito a seguito di miglioramenti nel processo di notifica

Nel caso delle procedure di passaporto, il netto calo è principalmente ascrivibile a miglioramenti nel processo di notifica. Le ANC possono ora includere in un’unica procedura informazioni riguardanti passaporti multipli per lo stesso ente vigilato o una serie di servizi. Senza questi miglioramenti, il numero complessivo delle procedure di passaporto sarebbe stato simile a quello dello scorso anno.

Evoluzione delle procedure comuni

Con riferimento alle autorizzazioni, vi è un numero maggiore di modelli di business che integra servizi bancari tradizionali con dispositivi mobili

La maggior parte delle procedure ha riguardato enti creditizi in essere che hanno subito una ristrutturazione (ad es. una fusione o una scissione di banche/gruppi bancari che ha generato l’esigenza di autorizzare un nuovo ente) o che hanno avuto la necessità estendere le proprie autorizzazioni a seguito di proposte di modifica delle attività svolte. Relativamente alle autorizzazioni per la costituzione di nuove banche, si è osservato un aumento di banche con modelli di business che integrano i servizi bancari tradizionali con i servizi finanziari erogati attraverso dispositivi mobili. Questa tendenza riflette la maggiore enfasi posta sull’innovazione tecnologica nel settore bancario. Esempi di modelli di business FinTech sono stati l’introduzione di un prodotto bancario online rivolto a fornitori di servizi tecnologici che intendono offrire servizi bancari integrati e l’internalizzazione di servizi bancari tramite dispositivi mobili.

Le procedure relative a revoca e ad autorizzazioni decadute derivano in gran parte da enti creditizi che pongono volontariamente fine alle loro attività bancarie o a banche che partecipano a una fusione o che intraprendono una ristrutturazione. Ciò nonostante, un numero limitato ma rilevante di procedure di revoca è derivato dalla liquidazione o dalla risoluzione (non volontaria) degli enti in esame (tutti enti meno significativi).

In larga misura, le procedure sull’acquisizione di partecipazioni qualificate hanno riguardato, come nel 2015, semplici riorganizzazioni interne (ad esempio consolidamenti infragruppo), frutto di politiche di riduzione dei costi. Altre procedure relative a partecipazioni qualificate hanno riguardato l’acquisizione di partecipazioni in banche da parte di fondi di private equity e sovrani, che hanno evidenziato aspetti specifici con riferimento all’utilizzo di strutture societarie complesse, orizzonti di investimento di breve periodo o utilizzo di finanziamento a effetto leva (acquirenti specifici)[26].

Evoluzione delle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità

In generale, vi sono tre tipologie di procedure sui requisiti di professionalità e onorabilità, a seconda del ruolo rivestito dalla persona designata: membri esecutivi dell’organo di gestione, membri non esecutivi dell’organo di gestione e personale che riveste ruoli chiave[27]. Circa due terzi delle procedure sui requisiti di professionalità e onorabilità riguardano membri non esecutivi. Il terzo rimanente riguarda membri esecutivi dell’organo di gestione. Trascurabile invece è il numero di valutazioni di personale che riveste ruoli chiave[28].

Molte delle valutazioni hanno comportato un’analisi più granulare; circa un quinto dei casi ha mostrato criticità, perlopiù relativi alla disponibilità di tempo per lo svolgimento dell’incarico e all’esperienza. In numerosi casi la BCE ha imposto condizioni, obblighi e formulato raccomandazioni per far fronte a specifiche problematiche, sottoponendo ad esempio la sua decisione a condizioni quali la partecipazione a corsi di formazione o la rinuncia a un incarico esterno alla banca a causa di un conflitto di interessi o di un problema di disponibilità di tempo.

Nel 2016 le valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità sono state rese più efficienti

Nel 2016 sono state adottati con successo presidi volti a migliorare i tempi medi per lo svolgimento delle procedure valutative dei requisiti di professionalità e onorabilità. Il numero di procedure pendenti si è notevolmente ridotto e circa il 98 per cento di tutte le procedure in materia è stato approvato entro i termini legali nazionali.

Cambiamenti nei processi di autorizzazione

Nel 2016 sono stati compiuti ulteriori sforzi per ridurre i tempi procedurali, sia per far fronte all’elevato afflusso di richieste di autorizzazione sia per ridurre il numero di procedure pendenti. Sulla base dell’esperienza raccolta nel 2015, i processi interni sono stati migliorati e la collaborazione tra le ANC e la BCE si è rafforzata.

Nella seconda metà del 2016 è stato introdotto un modulo specifico per le procedure autorizzative in IMAS[29]. Tale sistema consente di automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro per la BCE e le ANC, il che rappresenta un importante passo in avanti verso l’obiettivo ultimo di un trattamento interamente automatizzato delle procedure.

Sviluppo di orientamenti di policy

Insieme con le ANC, la vigilanza bancaria della BCE cerca di armonizzare le procedure di autorizzazione

Nonostante l’armonizzazione conseguita tramite la CRD IV, le linee guida dell’ABE e gli standard regolamentari, le disposizioni di recepimento della CRD IV negli ordinamenti nazionali e le prassi di vigilanza per le procedure di autorizzazione continuano a differire tra gli Stati membri. A fronte di ciò, la vigilanza bancaria della BCE si è costantemente adoperata per una maggiore armonizzazione, sviluppando orientamenti di policy in collaborazione con le ANC e le competenti unità operative della BCE al fine di giungere a prassi di vigilanza comuni per le procedure di autorizzazione.

Parallelamente agli orientamenti di policy già approvati nel 2015 (come quelli sulla reputazione, sulla disponibilità di tempo per lo svolgimento dell’incarico e sull’adeguatezza collettiva degli organi di gestione, sono stati sviluppati ulteriori orientamenti sull’utilizzo di interviste quale strumento di raccolta di informazioni in occasione delle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità, che ricomprendono raccomandazioni sulle modalità di svolgimento delle interviste. Le interviste sui requisiti di professionalità e onorabilità, di regola, diventano obbligatorie per le nuove nomine di presidente e amministratore delegato o direttore generale di banche individuali significative e capogruppo di gruppi significativi in seguito alla pubblicazione da parte della vigilanza bancaria della BCE della propria Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità [30]. Sono stati sviluppati orientamenti di policy anche in relazione a: a) le valutazioni dell’esperienza dei candidati, b) l’applicazione uniforme delle approvazioni condizionate e c) le rivalutazioni. È stato altresì coperto il processo per la valutazione di incarichi aggiuntivi per i consiglieri non esecutivi e delle posizioni combinate di presidente e amministratore delegato.

Con riferimento alle partecipazioni qualificate, sono stati sviluppati orientamenti di policy relativi alla valutazione degli “acquirenti specifici” nonché agli aspetti procedurali e alle modalità applicative delle decisioni adottate dalla BCE. Ulteriori iniziative in merito alle prassi per la valutazione dei criteri di partecipazione qualificata sono a uno stadio avanzato e dovrebbero essere ultimate nel 2017.

Per favorire l’efficace attuazione di questi orientamenti di policy, la vigilanza bancaria della BCE ha investito significativamente nella formazione del personale e nella comunicazione con il settore bancario e con il pubblico in generale.

Con riferimento alle licenze, sono stati avviati i lavori di sviluppo di orientamenti di policy relativi all’ambito di applicazione e alla valutazione dei criteri per l’attribuzione delle licenze e alle problematiche procedurali relative al processo di assegnazione delle stesse. È stato avviato un altro progetto per sviluppare una policy comune a livello europeo sulla concessione delle licenze bancarie a società FinTech.

Segnalazione delle violazioni, procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

Procedure sanzionatorie e altre misure amministrative (enforcement)

In conformità del regolamento sull’MVU e del regolamento quadro sull’MVU, la ripartizione dei poteri di enforcement e sanzionatori tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dalla persona coinvolta e dalla misura che deve essere adottata (cfr. Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2014).

Nel 2016 le procedure sanzionatorie lanciate dalla BCE sono sensibilmente aumentate

Durante la fase iniziale della vigilanza bancaria europea, ci si era concentrati sull’acquisizione di informazioni sulla situazione prudenziale degli enti vigilati (solo quattro procedure sono state avviate nel 2015, due delle quali sono state completate sempre nel 2015). Nel corso del 2016, la BCE ha avviato 41 procedure sanzionatorie e una procedura di enforcement relative a presunte violazioni commesse da 36 enti significativi vigilati.

Tenendo conto di due procedure aperte alla fine del 2015, la BCE ha trattato 44 procedure nel 2016, 42 delle quali relative a sanzioni e due relative ad altre misure amministrative (enforcement). (cfr. tabella 6)

Tabella 6

Attività relative a procedure di enforcement e sanzionatorie nel 2016

Nel 2016, 30 delle 42 procedure sanzionatorie trattate hanno riguardato presunte violazioni di disposizioni legislative dell’Unione europea direttamente applicabili (incluse decisioni e disposizioni regolamentari BCE). Tali procedure hanno coinvolto 26 enti significativi vigilati e si riferiscono a questioni di fondi propri, obblighi di segnalazione, informativa al pubblico, liquidità e grandi fidi. Due procedure sono state chiuse nel corso del 2016, principalmente in ragione dell’assenza di basi legali per imporre sanzioni nei casi specifici. Le indagini sulle altre presunte violazioni sono ancora in corso.

Le rimanenti 12 procedure sanzionatorie sono relative a presunte violazioni della legislazione nazionale che recepisce le disposizioni nella CRD IV e riguardano enti vigilati significativi o persone fisiche. Tali procedure si riferiscono a presunte violazioni relative alla governance, inclusi i meccanismi di controllo interno, alle funzioni dell’organo di gestione e alla remunerazione. Tre di queste procedure sono state chiuse nel corso del 2016 in ragione dell’assenza di gravità delle violazioni presunte. Inoltre, nel 2016 la BCE ha inviato tre richieste alle ANC per l’avvio di procedimenti sanzionatori rientranti nell’ambito delle loro competenze nazionali.

L’agevole collaborazione tra la BCE e le ANC è un elemento essenziale nell’esercizio dei poteri di enforcement e sanzionatori della BCE

Le due procedure di enforcement trattate nel 2016 hanno riguardato la presunta violazione delle norme nazionali sulla remunerazione e il mancato rispetto di una decisione di vigilanza della BCE. Una delle procedure è stata chiusa nel 2016 in ragione dell’assenza di una base legale per l’imposizione di misure amministrative efficaci nel caso specifico, mentre l’altra è ancora aperta.

Una scomposizione completa per area di infrazione delle presunte violazioni soggette a procedure di enforcement e sanzionatorie trattate nel 2016 dalla BCE è illustrata nel Grafico 5.

Grafico 5

Le procedure di enforcement e sanzionatorie sono principalmente relative a fondi propri e a requisiti patrimoniali

Nel caso in cui la BCE ha motivo di sospettare che un illecito penale possa essere stato commesso, questa richiede alla relativa ANC di riferire la questione alle apposite autorità per l’avvio delle indagini affinché la violazione sia perseguita penalmente, conformemente alla legislazione nazionale. In tale ambito, una richiesta è stata inoltrata all’ANC competente nel 2016 e altre quattro fattispecie erano in corso di approfondimento a fine 2016.

Esperienza relativa alle segnalazioni di violazioni ai sensi dell’articolo 23 del regolamento sull’MVU

La BCE è tenuta ad assicurare che siano instaurati meccanismi efficaci per la segnalazione, da parte di qualsiasi soggetto, di violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea (una procedura comunemente definita “whistle-blowing”). A tal fine, la BCE ha realizzato un meccanismo di segnalazione (Breach Reporting Mechanism, BRM) che comprende una piattaforma web pre-strutturata accessibile tramite il sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Nel 2016 la BCE ha ricevuto 100 segnalazioni di violazioni facendo registrare un aumento del 27 per cento rispetto all’anno precedente. Di queste, 70 si riferivano a presunte violazioni delle pertinenti leggi dell’Unione europea, 68 delle quali sono state considerate come rientranti nei compiti di vigilanza della BCE (due segnalazioni di violazioni rientravano nei compiti di vigilanza delle ANC). Il resto riguardava principalmente questioni nazionali non legate ai requisiti prudenziali e, quindi, non rientrava nell’ambito del BRM (ad esempio, protezione dei consumatori).

Tra le presunte violazioni più frequentemente segnalate vi sono state questioni di governance (76 per cento) e calcoli errati dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali (18 per cento). Una scomposizione di dettaglio è illustrata nel Grafico 6. Le questioni legate alla governance hanno riguardato principalmente la gestione dei rischi e i controlli interni, le funzioni dell’organo di gestione e i requisiti di professionalità e onorabilità[31].

Grafico 6

Le presunte violazioni riportate nel meccanismo di segnalazione delle violazioni riguardano principalmente questioni di governance

Le principali indagini intraprese dal novembre 2014 in relazione a segnalazioni di violazioni ricevute hanno riguardato:

  • ispezioni in loco (37 per cento dei casi),
  • richieste di ispezione/indagine interna o di documenti/spiegazioni agli enti vigilati (31 per cento dei casi);
  • valutazioni interne sulla base di documentazione esistente (32 per cento dei casi).

Alcune delle segnalazioni ricevute hanno condotto ovvero potrebbero condurre all’avvio di procedure sanzionatorie

Cinque segnalazioni hanno condotto ovvero potrebbero condurre all’avvio di procedure sanzionatorie nei confronti di tre enti vigilati.

L’MVU quale componente dell’architettura di vigilanza europea e mondiale

La cooperazione a livello europeo e internazionale costituisce una delle priorità della vigilanza bancaria della BCE. La BCE ha già negoziato e sottoscritto importanti protocolli di intesa con una serie di altre istituzioni, tra cui il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA). Prosegue inoltre il lavoro per la conclusione di protocolli di intesa con le autorità di vigilanza, le autorità di mercato nazionali e le autorità di vigilanza degli Stati membri dell’UE non appartenenti all’area dell’euro. La vigilanza bancaria europea contribuisce altresì all’attività dei collegi di vigilanza, che svolgono un ruolo essenziale per le banche vigilate operanti al di fuori dell’area dell’euro.

Nel 2016 la vigilanza bancaria europea ha ulteriormente contribuito all’implementazione del quadro di risanamento e risoluzione dell’UE. Ha valutato i piani di risanamento predisposti dalle banche ed è stata consultata dall’SRB riguardo ai piani di risoluzione. La BCE è altresì intervenuta in consessi europei e internazionali impegnati nella definizione di politiche per la gestione delle crisi.

Per quanto concerne la regolamentazione internazionale del settore bancario, la BCE è stata coinvolta nei lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, prendendo parte a oltre 30 fra gruppi, sottogruppi e task force del Comitato stesso. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito ai lavori dell’ABE ed è stata ammessa dal Financial Stability Board (FSB) a partecipare alle sue riunioni plenarie.

Cooperazione a livello europeo e internazionale

Cooperazione con le altre autorità di vigilanza nazionali / dell’UE

Nel 2016 la BCE ha avviato in totale 24 trattative per la conclusione di accordi di cooperazione con autorità di vigilanza bancaria di paesi dell’UE non appartenenti all’area dell’euro, paesi terzi e autorità di supervisione sui mercati dell’UE. Quattro di questi protocolli di intesa sono già stati sottoscritti.

Cooperazione all’interno dello Spazio Economico Europeo

La BCE intrattiene intensi scambi con le autorità di vigilanza dei paesi dell’UE.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU, la BCE lavora attualmente alla definizione di propri protocolli di intesa con nove ANC di paesi dell’UE che non rientrano nell’area dell’euro. Poiché la cooperazione e lo scambio di informazioni fra autorità competenti all’interno dell’UE sono già disciplinati dalla CRD IV, i protocolli di intesa con le autorità nazionali competenti europee contengono dettagli aggiuntivi in materia di cooperazione.

Nel dicembre 2016 la BCE ha sottoscritto un protocollo di intesa con le autorità di vigilanza di Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia in relazione alla vigilanza delle succursali considerate significative ai sensi della CRD IV. Il documento disciplina aspetti afferenti l’ordinaria attività di vigilanza quali la partecipazione ai collegi di vigilanza, lo scambio di informazioni e le ispezioni in loco[32].

La BCE ha inoltre intavolato un confronto con le autorità di mercato dell’UE per la stipula di un protocollo di intesa, sulla base del modello precedentemente elaborato in collaborazione con l’ESMA. Il documento è stato già sottoscritto da un’autorità e sono in corso i negoziati con altre due autorità nazionali di supervisione sui mercati.

Infine, la BCE ha sottoscritto protocolli di intesa sia con l’ABE sia con l’ESMA.

Cooperazione con autorità di paesi terzi

Nel tempo i protocolli di intesa fra ANC e paesi terzi saranno sostituiti da accordi tra la BCE e tali paesi

Ove possibile, la BCE ha aderito ai protocolli di intesa sottoscritti dalle ANC dei paesi dell’area dell’euro con le autorità di vigilanza di paesi terzi prima dell’istituzione dell’MVU, al fine di agevolare l’ordinaria attività di vigilanza. Nel tempo, questi saranno gradualmente sostituiti da protocolli conclusi direttamente dalla BCE con le autorità di paesi terzi.

Figura 6

I quattro ambiti di vigilanza oggetto dei protocolli di intesa attualmente in fase di negoziazione dalla BCE

Nel 2016 la BCE ha avviato negoziati per la conclusione di protocolli di intesa con dieci autorità di vigilanza di paesi terzi. L’obiettivo è agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni di vigilanza. A tal fine, i protocolli di intesa dovrebbero disciplinare fra l’altro lo scambio di informazioni, la cooperazione nell’ attività di vigilanza ordinaria e in situazioni di emergenza, la conduzione delle ispezioni in loco e le verifiche sui modelli interni.

Nel 2016 e agli inizi del 2017 la BCE ha concluso protocolli di intesa con due autorità di vigilanza di paesi terzi, concernenti rispettivamente la vigilanza degli enti creditizi e lo scambio di informazioni sugli enti a rilevanza sistemica.

I collegi delle autorità di vigilanza

I collegi delle autorità di vigilanza sono indispensabili per il coordinamento della vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri

I collegi delle autorità di vigilanza sono strutture di coordinamento permanenti ma flessibili, che riuniscono le autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri. Essi svolgono un ruolo importante per le banche dell’MVU grazie alla loro presenza in paesi non appartenenti all’area dell’euro.

Nel 2016 la BCE ha rafforzato l’attività di questi collegi al fine di rendere più efficace il quadro europeo applicabile allo scambio di informazioni, alle valutazioni congiunte dei rischi e alle decisioni congiunte sui requisiti patrimoniali e di liquidità, in conformità con la CRD IV.

In quanto autorità di vigilanza su base consolidata, la vigilanza bancaria della BCE è competente per l’organizzazione e il funzionamento dei 29 collegi presenti nell’UE. Tali organi comprendono gli Stati membri dell’UE interessati, l’ABE e, in veste di osservatori, le autorità preposte alla vigilanza delle filiazioni e succursali detenute da ciascun gruppo bancario in paesi terzi. Tra queste autorità rientrano le principali autorità di vigilanza sui mercati bancari e finanziari a livello mondiale.

Per ciascun ente significativo vigilato su base consolidata dalla BCE, i GVC hanno messo a punto i processi e le procedure necessari per un adeguato funzionamento del relativo collegio[33].

In qualità di autorità di vigilanza del paese ospitante degli enti significativi dell’area dell’euro con sede legale in Stati membri dell’UE non partecipanti (sette gruppi bancari), la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente ai lavori dei collegi dei gruppi bancari transfrontalieri attraverso un’opportuna rappresentanza dei GVC.

Relativamente agli altri enti significativi dell’area dell’euro operanti a livello internazionale, nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha agito come autorità di vigilanza su base consolidata per quattro gruppi bancari che hanno sede legale in Stati membri partecipanti, ma che svolgono attività transfrontaliere rilevanti soltanto al di fuori dell’UE. Al tempo stesso la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito, in veste di autorità di vigilanza del paese ospitante, ai lavori dei collegi di cinque gruppi bancari transfrontalieri con sede legale in paesi terzi che detengono filiazioni qualificate come enti significativi nell’area dell’euro.

Stato di avanzamento dei regimi di cooperazione stretta

Gli Stati membri dell’UE la cui moneta non è l’euro possono partecipare all’MVU in regime di cooperazione stretta. Le condizioni principali a questo riguardo sono stabilite nell’articolo 7 del regolamento sull’MVU e gli aspetti procedurali sono definiti nella Decisione BCE/2014/5. Nel 2016 non sono pervenute richieste formali di cooperazione stretta.

Coinvolgimento nel quadro di risanamento e risoluzione dell’UE

Il quadro europeo di risanamento e risoluzione degli enti vigilati rappresenta un’importante àncora per la promozione della stabilità del settore bancario nell’UE. In tale contesto, un ruolo fondamentale spetta alla vigilanza bancaria della BCE il cui coinvolgimento si è accresciuto nel 2016, anche a seguito degli ulteriori progressi verso la piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM).

Aumenta il coinvolgimento della vigilanza bancaria della BCE in compiti connessi al quadro di risanamento e risoluzione dell’UE

La valutazione dei piani di risanamento è uno dei compiti chiave nell’ambito del lavoro condotto dalla vigilanza bancaria della BCE per accrescere la capacità di tenuta degli enti significativi nei periodi di maggiore stress. Il ciclo del 2015 per la presentazione dei piani di risanamento, poi valutati nel 2016, ha avuto carattere transitorio; al momento della trasmissione in BCE dei piani di risanamento da parte degli enti, la direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi (Bank Resolution and Recovery Directive, BRRD) non era stata recepita in tutti gli Stati membri e alcune norme riguardanti l’elaborazione di tali piani non erano ancora state attuate. L’obiettivo della vigilanza bancaria della BCE era di ottenere una prima versione dei piani di risanamento di tutti gli enti e ad assicurare che tali piani fossero subito in condizione di soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla BRRD e dai pertinenti regolamenti delegati della Commissione. Laddove i piani mostravano carenze significative, è stato chiesto alle banche di adottare misure correttive prima della presentazione del piano aggiornato.

Sulla base di queste valutazioni, la BCE ha condotto analisi comparate che hanno messo in evidenza come le principali aree di miglioramento attengano, ad esempio, alla completezza e alla qualità dei dati, alla credibilità delle opzioni di risanamento, alla gravità degli scenari e alla calibrazione degli indicatori di risanamento. A valutazione conclusa, gli esiti sono confluiti in lettere di risposta inviate alle banche. I piani di risanamento per il 2016, presentati a settembre e a dicembre 2016, sono attualmente oggetto di valutazione. Ciò assicurerà che le banche dispongano di opzioni di risanamento credibili attraverso le quali ristabilire la propria capacità di tenuta in periodi di stress.

La vigilanza bancaria della BCE collabora regolarmente con l’SRB su questioni connesse ai piani di risanamento

Nel 2016 l’SRB e la BCE hanno dato attuazione al protocollo di intesa bilaterale, sottoscritto alla fine del 2015, che stabilisce le regole per la cooperazione e lo scambio di informazioni. Più in generale, la BCE ha condiviso con l’SRB i piani di risanamento e altri dati e informazioni, come previsto dal protocollo di intesa.

Nel corso dell’anno, l’SRB ha consultato la vigilanza bancaria della BCE in merito alle proposte di piani di risoluzione di vari enti significativi. Dopo aver condotto la propria valutazione, la BCE ha quindi fornito un riscontro all’SRB. Inoltre, la BCE e l’SRB hanno intrattenuto un dialogo proficuo e un prezioso scambio di informazioni nel contesto della definizione dei requisiti minimi di passività ammissibili (minimum requirements for eligible liabilities, MREL) da parte dell’SRB.

Il dialogo ad alto livello tra BCE e SRB si è intensificato grazie alla partecipazione di un rappresentante della BCE alle riunioni dell’SRB e alla decisione di invitare il Presidente dell’SRB a numerose riunioni del Consiglio di vigilanza. La costruttiva partecipazione di esperti della BCE ai gruppi di lavoro dell’SRB, e viceversa, ha inoltre permesso di potenziare la cooperazione tecnica, al pari del confronto tra GVC e gruppi interni per la risoluzione (Internal Resolution Teams, IRT) su singole banche. A fine 2016, la BCE ha apportato una modifica tecnica ai propri sistemi informatici per consentire al personale dell’SRB e ai membri del Comitato di accedere direttamente ai sistemi informatici per la gestione delle informazioni di vigilanza nonché ai dati salvati nella piattaforma di vigilanza, conformemente al protocollo di intesa, in sostituzione della precedente procedura di condivisione manuale delle informazioni. Lo scambio di informazioni diviene così più efficiente, assicurando al contempo che gli oneri di segnalazione a carico delle banche siano ridotti al minimo.

La vigilanza bancaria della BCE ha contribuito a diverse iniziative regolamentari

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito ai lavori per la definizione di politiche sulla gestione delle crisi nelle varie sedi europee e internazionali. Ad esempio, ha fornito un contributo alla proposta legislativa pubblicata dalla Commissione europea a novembre 2016, volta a modificare, fra l’altro, il quadro di riferimento per il MREL e la gerarchia dei creditori previsti dalla BRRD. In aggiunta, la BCE ha partecipato ai gruppi di lavoro dell’ABE e del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) incaricati di mettere a punto standard regolamentari in materia di prevenzione e gestione delle crisi.

Infine, nel quarto trimestre del 2016 la BCE ha preso parte - con i massimi esponenti delle autorità del Regno Unito, degli Stati Uniti e dei paesi dell’Unione bancaria interessati - a un esercizio finalizzato a migliorare la cooperazione tra giurisdizioni in caso di fallimento di un’importante banca transfrontaliera, sviluppando il lavoro attualmente svolto dalle autorità internazionali.

Review Panel dell’ABE

La vigilanza bancaria della BCE ha partecipato attivamente al Review Panel dell’ABE, cui spetta il compito di condurre valutazioni orizzontali volte a rafforzare la coerenza tra gli esiti delle attività di vigilanza.

Nel 2016 il Review Panel ha effettuato una verifica orizzontale incentrata sulle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) per i requisiti applicabili alle segnalazioni di vigilanza (Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014).

Obiettivo dell’esercizio era valutare le prassi di vigilanza in uso presso le autorità competenti con riguardo agli obblighi di segnalazione degli enti. La verifica verteva sui processi esistenti, ad esempio le procedure e i sistemi informatici per la raccolta dei dati e i controlli della loro qualità, per l’aggiornamento del quadro applicabile alle segnalazioni e per l’utilizzo dello strumento di domande e risposte dell’ABE; si concentrava inoltre su questioni di governance.

Ne è emerso che la BCE dispone di processi dettagliati in tutti gli ambiti analizzati.

I Programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI

I Programmi di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programmes, FSAP) dell’FMI consistono in una valutazione generale e approfondita del settore finanziario di un paese. Essi includono: a) l’individuazione delle principali vulnerabilità del settore finanziario e la valutazione della sua capacità di tenuta; b) la valutazione delle politiche nazionali per la stabilità finanziaria nonché del quadro di riferimento e delle prassi in materia di vigilanza; c) la valutazione dei presidi di tenuta finanziaria e della capacità del sistema finanziario di gestire e risolvere una crisi finanziaria[34].

La BCE è fortemente coinvolta nei Programmi di valutazione del settore finanziario dell’FMI per i paesi dell’area dell’euro

I FSAP dell’FMI sono condotti per paese e le autorità nazionali svolgono pertanto il ruolo principale. Ciò nonostante, assieme alle rispettive autorità nazionali, la BCE è fortemente coinvolta negli esercizi di sorveglianza dei paesi dell’area dell’euro, alla luce delle sue competenze in materia di vigilanza bancaria microprudenziale e di politiche macroprudenziali.

Nel 2016 l’FMI ha concluso i FSAP relativi a Finlandia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi; ha inoltre avviato i FSAP per Lussemburgo e Spagna, che dovrebbero giungere a termine nel corso del 2017. I Programmi riguardanti Belgio, Francia e Italia dovrebbero prendere il via alla fine del 2017 e si concluderanno verosimilmente nel 2018.

Considerata la natura dei FSAP, gran parte dei risultati e delle raccomandazioni che ne scaturiranno sarà comunque rivolta alle autorità nazionali. Nondimeno, alla luce della nuova architettura di vigilanza bancaria istituita nell’area dell’euro, le raccomandazioni relative al buon funzionamento dell’MVU potranno essere indirizzate alla BCE, ove normativamente previsto. In prospettiva, per assicurare che l’azione di sorveglianza e le raccomandazioni del FMI restino efficaci e pertinenti, l’FMI dovrà tenere pienamente conto dell’assetto di governance e delle rispettive competenze a livello di Stati membri, di area dell’euro e di UE.

Contributo allo sviluppo del quadro normativo europeo e internazionale

Il contributo al processo di Basilea

Nel gennaio 2016 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza, organo di sorveglianza del CBVB, ha dato il proprio sostegno a una sostanziale revisione degli standard per il rischio di mercato. Ha inoltre stilato il programma di lavoro del CBVB per il 2016, convenendo che il Comitato avrebbe ultimato i lavori sulla riduzione dell’eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio rivedendo il relativo quadro di riferimento nonché la calibrazione del coefficiente di leva finanziaria nell’ambito della finalizzazione del pacchetto di Basilea 3. Su entrambi i fronti, la vigilanza bancaria della BCE ha contribuito attivamente alla definizione delle politiche applicabili e agli studi di impatto quantitativo.

Le riforme di Basilea 3 non sono state ancora ultimate

Nel gennaio 2017 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza ha accolto con favore i progressi compiuti dal CBVB riguardo al completamento delle riforme regolamentari successive alla crisi. Il gruppo è comunque consapevole che occorrerà ancora del tempo prima che le proposte di riforma siano finalizzate e sottoposte al suo esame. Tuttavia, i lavori dovrebbero essere ultimati nel prossimo futuro.

In generale, la vigilanza bancaria della BCE partecipa a più di 30 fra gruppi, sottogruppi e task force del CBVB. Oltre alla revisione del quadro per il rischio di mercato, nel 2016 sono state concordate iniziative di riforma nei seguenti settori: trattamento del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, modifiche al quadro di riferimento per le cartolarizzazioni e definizione di uno standard per il trattamento degli investimenti delle banche rientranti nella capacità complessiva di assorbimento delle perdite (total loss-absorbing capacity, TLAC) nell’ambito del capitale regolamentare. Il CBVB ha altresì avviato consultazioni pubbliche sul trattamento regolamentare degli accantonamenti contabili e sugli obblighi di informativa di terzo pilastro.

Il contributo al lavoro dell’ABE

A livello dell’UE la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a collaborare con l’ABE per il raggiungimento di un obiettivo comune, essenziale ad assicurare una vigilanza uniforme in tutto il settore bancario europeo: l’armonizzazione della normativa prudenziale applicabile agli enti creditizi.

Nel 2016 rappresentanti della vigilanza bancaria della BCE hanno preso parte a oltre 35 sottostrutture dell’ABE (comitati permanenti e sottogruppi) e al comitato principale - il Consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE - nel quale la vigilanza bancaria siede come membro senza diritto di voto.

La vigilanza bancaria della BCE contribuisce attivamente a tutti i gruppi di lavoro di cui fa parte. Per quanto concerne ad esempio il secondo pilastro, nel 2016 la vigilanza ha lavorato in stretto raccordo con l’ABE alla definizione e all’attuazione di misure tese a rafforzare la convergenza delle attività di vigilanza nell’ambito dello SREP e delle misure di secondo pilastro. In particolare, ha partecipato alla formulazione degli orientamenti dell’ABE riguardanti lo SREP (Orientamenti ABE/GL/2014/13) e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (Orientamenti ABE/GL/2015/08), alla stesura del parere dell’ABE sull’interazione tra requisiti di primo pilastro, di secondo pilastro e di riserva combinata e sulle limitazioni alle distribuzioni, pubblicato il 16 dicembre 2015, nonché allo sviluppo di un approccio comune dell’UE per gli orientamenti di secondo pilastro. Inoltre, la vigilanza bancaria della BCE ha collaborato con l’ABE alla predisposizione del suo rapporto annuale sulla convergenza di vigilanza.

La vigilanza bancaria della BCE ha altresì lavorato in stretto raccordo con l’ABE ai prodotti regolamentari messi a punto nell’ambito dell’analisi dei metodi basati sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) [35]. La BCE co-presiede la task force dell’ABE sulla convalida dei modelli (Task Force on Model Validation, TFMV), il cui obiettivo è assistere l’ABE nell’adempimento delle sue funzioni regolamentari in relazione al rischio di credito, con particolare attenzione ai compiti connessi ai metodi IRB.

In tale contesto, la BCE ha collaborato con l’ABE e con numerose altre ANC alla definizione di diversi pacchetti regolamentari, previsti in seguito al lavoro svolto dall’ABE per individuare i principali fattori di variabilità nell’adozione dei modelli IRB. Tali pacchetti, che assumeranno la forma di norme tecniche regolamentari (Regulatory Technical Standards, RTS) e orientamenti, saranno introdotti progressivamente nei prossimi anni.

Per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria, la vigilanza bancaria della BCE è stata attivamente coinvolta nei lavori preparatori del rapporto che raccoglie le raccomandazioni rivolte agli enti dell’UE sulla calibrazione di tale coefficiente; il documento è stato pubblicato nell’agosto 2016[36]. In particolare, la vigilanza bancaria della BCE ha coadiuvato l’ABE coordinando le analisi quantitative sottostanti. Il rapporto, elaborato in conformità del CRR, offre un’importante base per l’introduzione, da parte della Commissione europea, del coefficiente di leva finanziaria tra i requisiti minimi di primo pilastro.

L’attuazione delle opzioni e delle discrezionalità nazionali previste dal pacchetto CRR/CRD IV

Nel 2015 la BCE ha avviato un progetto finalizzato ad armonizzare le opzioni e le discrezionalità nazionali (options and national discretions, OND) previste dal CRR, dalla CRD IV e dal Regolamento delegato(UE) 2015/61 della Commissione[37], che lasciano alle autorità di vigilanza o ai legislatori nazionali margini di discrezionalità nell’attuare la pertinente normativa dell’UE.

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha finalizzato il progetto sulle opzioni e discrezionalità per gli enti significativi

Nel 2016 la BCE ha ultimato il progetto sulle OND in seguito a due consultazioni pubbliche [38]. Ha quindi adottato un regolamento e una guida volti ad armonizzare l’applicazione di tutte le opzioni e discrezionalità nazionali che ricadono nella sua diretta competenza [39]. L’attuazione di tali strumenti permette di applicare uniformemente le oltre 130 opzioni e discrezionalità di vigilanza previste dal quadro prudenziale, oltre a contribuire in misura significativa a ridurre le divergenze nella regolamentazione all’interno dell’area dell’euro. Le banche significative possono condurre la propria attività negli Stati membri partecipanti secondo regole uniformi, oltre a criteri coerenti per lo svolgimento delle valutazioni di vigilanza.

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha esteso il progetto sulle opzioni e discrezionalità agli enti meno significativi

La BCE, in stretta collaborazione con le ANC, ha esteso il progetto OND alla vigilanza sugli enti meno significativi. L’obiettivo è assicurare parità di trattamento e l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza nell’intera area dell’euro, tenendo pienamente conto, nel contempo, del principio di proporzionalità. Un progetto di linee guida e una raccomandazione rivolti alle ANC sono stati posti in consultazione dal 3 novembre 2016 al 5 gennaio 2017. Alla luce degli esiti della consultazione, i due strumenti dovrebbero essere adottati nel secondo trimestre del 2017.

Malgrado il significativo impegno profuso dalla vigilanza bancaria della BCE verso l’armonizzazione, la normativa resta frammentata tra paesi. Ciò è da ricondursi al fatto che il corpus normativo è in parte costituito da direttive dell’UE, soggette a recepimento nel diritto nazionale. Rimane così spazio per differenze nel recepimento a livello nazionale che, in alcuni casi, determinano una frammentazione del quadro regolamentare, rendendo meno efficiente e più costoso l’esercizio della vigilanza su scala europea. Occorre pertanto un intervento legislativo che riduca le discrepanze regolamentari ancora esistenti, considerate ingiustificate dal punto di vista della vigilanza prudenziale. Tra queste rientrano le OND sotto il controllo esclusivo dei legislatori nazionali.

Il contributo al lavoro dell’FSB

Nel 2016 la vigilanza bancaria della BCE ha continuato a contribuire all’operato dell’FSB, in particolare nei settori della gestione delle crisi (mediante il gruppo direttivo per la risoluzione dell’FSB), nonché della governance, del rischio di condotta e delle questioni connesse alle remunerazioni (attraverso i gruppi competenti dell’FSB).

La vigilanza bancaria della BCE partecipa alle riunioni plenarie dell’FSB

Nella riunione del 21 luglio 2016, tenutasi a Chengdu, l’FSB ha deciso, in sessione plenaria, di modificare i propri meccanismi procedurali per consentire la partecipazione di un rappresentante della vigilanza bancaria della BCE alle sue sessioni plenarie[40]. La Vicepresidente del Consiglio di vigilanza ha assunto quindi la rappresentanza della vigilanza della BCE nel processo decisionale dell’FSB.

La vigilanza bancaria della BCE si impegna a intensificare il proprio contributo all’attività dell’FSB in vista delle eventuali modifiche all’agenda a seguito dell’imminente presidenza tedesca del G20. L’attenzione si sposterà dal completamento delle riforme finanziarie successive alla crisi ancora in sospeso alla loro piena, rapida e coerente attuazione.

Struttura organizzativa: la vigilanza bancaria della BCE

Nel corso del 2016 il Consiglio di vigilanza e il Comitato direttivo della BCE hanno adottato circa 1.800 decisioni mediante la procedura di non obiezione. Come già avvenuto l’anno precedente, molte di queste decisioni hanno riguardato i requisiti di professionalità e onorabilità di esponenti delle banche. In ragione dell’elevato numero di decisioni, la BCE ha introdotto ulteriori misure per snellire il processo decisionale e, in particolare, ha definito un quadro di norme per l’adozione tramite delega di determinati tipi di decisioni di vigilanza.

La frammentazione del quadro normativo nell’area dell’euro rappresenta una sfida per l’attività di vigilanza bancaria europea

Il processo decisionale risente ancora dei diversi modi con cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) negli ordinamenti nazionali. Ciò ha prodotto una frammentazione normativa che ostacola il lavoro della vigilanza bancaria europea volto ad assicurare la parità di trattamento, rendendo inoltre necessario disporre anche a livello centrale di competenze su ciascuno dei 19 diversi ordinamenti legislativi nazionali. Il quadro normativo risulta ancora più frammentato poiché alcuni paesi stanno trasformando prassi di vigilanza non vincolanti in atti giuridici vincolanti. Inoltre, i provvedimenti di recepimento nazionale della direttiva CRD IV e i requisiti regolamentari nazionali che prescindono dalle norme europee hanno contribuito, in alcuni casi specifici, ad avviare un dibattito sull’esatta natura dei poteri di vigilanza in capo alla BCE. Nel 2016, in stretta collaborazione con la Commissione europea, la BCE ha chiarito la ripartizione delle proprie competenze e di quelle delle ANC, identificando i casi in cui la BCE ha la competenza diretta in materia di esercizio dei poteri di vigilanza ai sensi della legislazione nazionale.

Esercizio degli obblighi di responsabilità

La funzione di vigilanza bancaria della BCE ha continuato a collaborare strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE.

Il presente Rapporto annuale rappresenta uno dei principali canali utilizzati dalla funzione di vigilanza bancaria della BCE per adempiere, in conformità con il regolamento sull’MVU, all’obbligo di rendere conto del proprio operato. Ai sensi del regolamento, infatti, l’attribuzione delle attività di vigilanza alla BCE deve essere controbilanciata da adeguati obblighi di trasparenza e rendiconto. Il mantenimento e la promozione del regime di responsabilità – adottato sulla base dell’Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE e del protocollo di intesa fra la BCE e il Consiglio dell’UE – sono rimasti tra le priorità della BCE nel 2016.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, nel 2016 il Presidente del Consiglio di vigilanza è intervenuto dinnanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo in occasione della presentazione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2015 (22 marzo), di due audizioni pubbliche ordinarie (13 giugno e 9 novembre), e tre scambi di opinioni ad hoc (22 marzo, 13 luglio e 9 novembre). Le principali questioni all’ordine del giorno comprendevano il tema dei crediti deteriorati, del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e dossier relativi alla legislazione in materia di vigilanza bancaria.

Nel corso del 2016, la BCE ha pubblicato sul suo sito Internet 34 risposte ad altrettante interrogazioni in materia di vigilanza rivolte dagli eurodeputati. Le lettere di risposta illustravano il quadro normativo nonché le politiche della BCE su un ampio ventaglio di questioni legate alle attività di supervisione, quali lo stress test dell’ABE, le azioni di vigilanza della BCE, lo SREP e i crediti deteriorati.

Grafico 7

Aumento delle risposte alle domande degli eurodeputati nel 2016

Inoltre, in linea con l’Accordo interistituzionale, la BCE ha trasmesso al Parlamento europeo i resoconti delle riunioni del Consiglio di vigilanza. Nel 2016 è stato introdotto un nuovo formato, accolto favorevolmente dal Parlamento europeo, per migliorare ulteriormente i resoconti delle riunioni e fornire al Parlamento europeo informazioni strutturate sulle questioni all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

Per quanto riguarda il Consiglio dell’UE, nel 2016 il Presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato a due riunioni dell’Eurogruppo dedicate all’Unione bancaria: il 24 aprile ha presentato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2015 e il 9 novembre ha preso parte a uno scambio di opinioni su una pluralità di argomenti, tra cui lo stress test dell’ABE, lo SREP 2016, i crediti deteriorati e l’armonizzazione delle opzioni e discrezionalità nazionali incluse nel pacchetto CRR/CRD IV.

Nell’ambito degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento sull’MVU, i rappresentanti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria hanno avuto alcuni scambi di opinione con parlamentari nazionali.

Rapporto con la Corte dei conti europea

Nell’ambito dell’attività di revisione dell’“efficienza operativa della gestione della BCE” - condotta dalla Corte dei conti europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7 del regolamento sull’MVU - la vigilanza bancaria della BCE ha avuto intensi scambi di opinione con la Corte dei conti. A novembre 2016, quest’ultima ha pubblicato la sua prima relazione speciale sul meccanismo di vigilanza unico: “Un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti”. La Corte dei conti ha concentrato la propria attenzione sull’efficienza operativa della gestione della BCE in materia di vigilanza, riconoscendo i risultati ottenuti da quest’ultima nell’organizzazione della vigilanza bancaria europea. La relazione, tuttavia, contiene 13 raccomandazioni su cui la banca centrale ha già fornito un’opinione preliminare e sta attualmente elaborando risposte puntuali. Le principali raccomandazioni della Corte dei conti si riferiscono a quattro aree: a) governance (per es. semplificazione del processo decisionale in materia di vigilanza); b) regime di responsabilità (per es. sviluppo e diffusione di un quadro di riferimento formale e pubblico per la performance); c) gruppi di vigilanza congiunti (per es. assicurare la partecipazione piena e proporzionale delle autorità nazionali al lavoro dei gruppi di vigilanza congiunti) e (iv) vigilanza ispettiva (per es. rafforzare la presenza di personale della BCE nelle ispezioni in loco).

Processo decisionale

Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo

Figura 7

Decisioni prese dal Consiglio di vigilanza nel 2016

Note: I dati riportati in figura si riferiscono a decisioni individuali in materia di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di loro potenziali acquirenti e a istruzioni alle ANC e ai soggetti vigilati significativi (SI) o enti creditizi meno significativi (LI). Inoltre, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali (per es. metodologie comuni e questioni istituzionali).
1) Le 1.191 decisioni sulle procedure di autorizzazione coprono oltre 2.686 procedure individuali (cfr. Sezione 2.1.2)

Nel 2016 il Consiglio di vigilanza si è riunito 28 volte, 24 delle quali a Francoforte sul Meno e 4 via teleconferenza. Durante le riunioni, il Consiglio ha affrontato vari argomenti riguardanti sia singoli intermediari vigilati sia questioni più generali di policy. Nel 2016 la maggioranza delle decisioni è stata presa mediante procedura scritta[41]. Come nel 2015, la maggior parte delle decisioni ha riguardato la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali.

Un ampio numero di decisioni, adottate con la procedura di non obiezione, ha riguardato singoli istituti bancari (cfr. Figura 7). Mediante questo processo a due fasi, i singoli progetti di decisione sono sottoposti prima al Consiglio di vigilanza per l’approvazione e successivamente al Consiglio direttivo per l’adozione finale secondo la procedura di non obiezione. Su 126 gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE nel 2016, 38 hanno richiesto che le decisioni finali fossero trasmesse in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese.

Oltre che sulle decisioni riguardanti singoli intermediari, il Consiglio di vigilanza ha deliberato su una serie di questioni trasversali, quali per esempio l’implementazione di metodologie e normative comuni in alcune particolari aree dell’attività di vigilanza. Alcune di queste decisioni sono state predisposte da organi temporanei costituiti su mandato del Consiglio di vigilanza e composti da alti dirigenti della BCE e delle ANC. Tali strutture hanno svolto lavori preliminari sulla metodologia SREP e su un approccio omogeneo di vigilanza nei confronti degli enti vigilati con volumi considerevoli di crediti deteriorati. Inoltre, il Consiglio di vigilanza, con la pubblicazione ad agosto 2016 del relativo Addendum alla Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità, ha completato il lavoro intrapreso sull’esercizio delle opzioni e discrezionalità nazionali previste dal Diritto dell’Unione,

Consiglio di vigilanza

Prima fila (in primo piano, da sinistra a destra): Mathias Dewatripont, Elisa Ferreira, Tatiana Dubinova (supplente di Vladimír Dvořáček), Julie Dickson, Anneli Tuominen, Danièle Nouy, Sabine Lautenschläger, Jeļena Ļebedeva (supplente di Pēters Putniņš), Cyril Roux, Alexander Demarco

Seconda fila (da sinistra a destra): Raimund Röseler (supplente di Felix Hufeld), Ignazio Angeloni, Luc Coene, Zoja Razmusa, Norbert Goffinet, Claude Simon, Marko Bošnjak, Fernando Restoy Lozano

Terza fila (da sinistra a destra): Helmut Ettl, Jouni Timonen, Andreas Dombret, Fabio Panetta, Andreas Ittner, Karol Gabarretta, Andres Kurgpõld (supplente di Kilvar Kessler), Vytautas Valvonis (supplente di Ingrida Šimonytė), Yiangos Demetriou, Ilias Plaskovitis, Jan Sijbrand, Robert Ophèle.

Nel 2016 la BCE ha ulteriormente semplificato il processo decisionale

Nel 2016 la BCE ha adottato ulteriori misure per semplificare il processo decisionale. Oltre ad aver standardizzato alcune parti della documentazione e aver raggruppato decisioni simili in un’unica procedura scritta, la BCE ha messo a punto un quadro per l’adozione di alcuni tipi di decisioni in materia di vigilanza tramite delega. Nel 2017 il quadro consentirà di incaricare la prima linea manageriale della funzione di vigilanza bancaria della BCE di prendere la maggior parte delle decisioni relative a due ambiti: la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità e la modifica dello status di significatività degli enti vigilati. Lo scopo di tale quadro è di raggiungere un ampio margine di delega per l’adozione delle decisioni di routine che implicano un utilizzo limitato del potere discrezionale. La delega dei poteri decisionali renderà il processo molto più efficiente, consentendo inoltre al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo di concentrarsi su decisioni di maggiore rilevanza e su decisioni che richiedono una valutazione più approfondita.

Il Comitato direttivo, al quale partecipano otto membri del Consiglio di vigilanza, coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. Nel corso del 2016 si sono tenute 18 riunioni, tutte svoltesi a Francoforte sul Meno [42]. Ad aprile ha avuto luogo la rotazione dei cinque membri delle ANC, il cui mandato ha durata annuale.

Il Comitato direttivo si è riunito 15 volte in composizione estesa, ovvero con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le 19 ANC: 10 volte a Francoforte sul Meno, 5 via teleconferenza. Le riunioni sono state dedicate alla conduzione dell’esercizio di stress test condotto nel 2016.

Attività della Commissione amministrativa del riesame

Nel 2016 la Commissione amministrativa ha ricevuto otto richieste di riesame riguardanti decisioni della BCE in materia di vigilanza[43] (cfr. Grafico 8).

Nella maggior parte dei casi, i pareri adottati dalla Commissione amministrativa non hanno dato luogo a procedimenti legali, dimostrandosi uno strumento efficace di contenimento dei costi di riesame delle decisioni in materia di vigilanza per tutte le parti coinvolte. La semplificazione delle procedure è una delle principali ragioni addotte dai legislatori europei a favore della costituzione della Commissione amministrativa.[44]

Grafico 8

Il numero di richieste di riesame è rimasto invariato rispetto al 2015

Fonte: BCE

Tematiche oggetto di revisione e questioni rilevanti

Le decisioni sottoposte alla revisione della Commissione amministrativa del riesame hanno riguardato diverse tematiche e diversi tipi di decisioni in materia di vigilanza: regole di governo societario, conformità ai requisiti prudenziali, ritiro della licenza.

Il riesame delle decisioni assunte dalla BCE nel corso del 2016 ha riguardato la conformità procedurale delle stesse, con riguardo al rispetto delle norme procedurali applicabili, all’accurato resoconto dei fatti, alla solidità della motivazione e al rispetto del principio di proporzionalità. La Commissione amministrativa ha inoltre esaminato il rapporto di collaborazione tra la BCE e le ANC con riguardo ai casi in cui sono state coinvolte banche non appartenenti all’MVU (facenti parte di gruppi bancari sottoposti alla vigilanza diretta da parte della BCE).

Il riesame delle decisioni della BCE è stato complesso, soprattutto in ragione della frammentazione normativa (diversità di recepimento della normativa europea negli ordinamenti nazionali) e del permanere di ampie discrezionalità nazionali.

Nel corso del 2016 la Commissione amministrativa ha tenuto audizioni in due casi. Queste ultime forniscono l’opportunità ai richiedenti di essere ascoltati e, al tempo stesso, alla BCE di presentare la propria posizione. Alla luce dell’esperienza maturata, le audizioni si sono dimostrate un elemento importante nella procedura di riesame.

Personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE

Sin dall’avvio dell’MVU il 4 novembre 2014, è chiaramente emersa la necessità di avere un numero maggiore di risorse, rispetto a quelle inizialmente previste, per alcuni compiti fondamentali. A settembre 2015, il Consiglio direttivo della BCE ha quindi deciso di aumentare l’organico con incrementi scaglionati nell’arco del biennio 2016-2017.

Nel 2016 sono state approvate ulteriori 160 posizioni (tra permanenti e a tempo determinato) nelle aree di operatività della vigilanza bancaria. Le campagne di assunzione sono state organizzate in modo trasparente, competitivo e con un approccio di tipo top-down, a partire dalle posizioni dei dirigenti e dei consiglieri. Il processo di selezione ha puntato ad assumere dipendenti che mostrassero elevate livelli in termini di capacità, efficienza e integrità. In linea con la procedura standard di assunzione della BCE, tutti i candidati hanno dovuto dare prova di possedere non soltanto le solide competenze tecniche richieste ma anche le capacità comportamentali e, ove necessario, quelle manageriali. Il Grafico 9 illustra la ripartizione dell’organico approvato per le cinque aree operative della BCE coinvolte nelle attività di vigilanza bancaria al 31 dicembre 2016.

Grafico 9

Ripartizione dell’organico approvato per la vigilanza bancaria della BCE al 31 dicembre 2016

A fine 2016, circa il 97 per cento delle posizioni vacanti approvate per le aree operative della vigilanza bancaria è stato, o era in procinto di essere, coperto tramite nuove assunzioni.

Per quanto riguarda la diversità di genere, la Figura 8 mostra la ripartizione tra uomini e donne:

Figura 8

Diversità di genere nella funzione di vigilanza bancaria della BCE

Percentuale di personale femminile (in verde)

A settembre 2015 il Consiglio direttivo ha approvato un ulteriore aumento dell’organico della vigilanza bancaria per il 2017, e ha chiesto alla BCE di presentare una relazione nel corso del 2016 per validare le effettive necessità, sulla base dell’esperienza nei primi 18 mesi di attività dell’MVU e dei previsti recuperi di efficienza. In base ai risultati della relazione, coordinata dal Presidente e dal Vice presidente del Consiglio di vigilanza, a dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha approvato 141,5 nuove posizioni per il 2017, a tempo indeterminato e determinato (full time equivalent, FTE), tenendo conto: a) delle nuove esigenze derivanti dall’aumento del numero dei compiti rispetto al 2015 (in particolare, un numero maggiore di enti significativi da vigilare e la costituzione di un nuovo quadro europeo per la gestione della crisi); b) della necessità di concedere tempo alle ANC per soddisfare le proprie esigenze di organico relative ai gruppi di vigilanza congiunti; c) e dei recuperi di efficienza individuati dalla BCE (per es. sinergie nella vigilanza di enti facenti parte di uno stesso gruppo non rientrante nell’MVU).

Riquadro 2 Lavorare insieme in Europa

Il successo della vigilanza bancaria europea dipende dalla capacità dei colleghi della BCE e delle ANC di crescere insieme, formando un team di supervisori europei che collaborino sia nei GVC sia nelle funzioni trasversali. Questo implica, tra l’altro, conoscersi, scambiarsi opinioni e imparare gli uni dagli altri per promuovere una cultura comune all’interno dell’MVU. Con questo spirito, nel corso del 2016 la BCE e le ANC hanno organizzato insieme le seguenti iniziative.

Programma di formazione comune

La risorsa più preziosa dell‘MVU è il suo personale. Per questo motivo la BCE e le ANC si impegnano affinché il proprio personale possegga tutte le capacità necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni e possa, nel tempo, ampliare le proprie competenze.

La formazione ricopre un ruolo di prim’ordine in questo processo. Lo sviluppo di un approccio comune alla formazione dei supervisori contribuirà a:

  • un approccio omogeneo alla vigilanza;
  • una cultura comune della vigilanza;
  • mobilità, flessibilità e sviluppo dei dipendenti all’interno dell’MVU;
  • la creazione di economie di scala e maggiori competenze all’interno dell’MVU.

Grafico A

Impegno comune: corsi di formazione organizzati da ANC/BCE nel 2016

A seguito dell’impegno comune nel 2016 sono stati organizzati 34 corsi di formazione per tutto l’MVU presso le ANC e la BCE. Di questi, 14 sono stati concepiti ex novo e più di 1,200 posti sono stati offerti al personale dell’MVU. Nel 2017 si terranno oltre 60 corsi di formazione.

Workshop dei GVC

I gruppi di vigilanza congiunti sono la colonna portante dell’MVU. Per promuovere la creazione di un unico team di supervisori addetti alla vigilanza bancaria europea, la BCE ha organizzato una serie di workshop della durata di un giorno nel corso del 2016. I workshop “Lavorare in un GVC” si sono svolti a Francoforte sul Meno e in altre località dell’area dell’euro. Nei workshop, svolti in forma dinamica e interattiva, i supervisori hanno condiviso le migliori prassi già adottate in alcuni team, per rendere la cooperazione interna più efficace ed efficiente. Inoltre, durante gli esercizi pratici i membri dei gruppi di vigilanza congiunti provenienti da diversi paesi dell’area dell’euro hanno avuto l’opportunità di scambiare le proprie opinioni. Più in generale, i workshop promuovono la cooperazione e incoraggiano una maggiore apertura e trasparenza tra membri dello stesso gruppo di vigilanza congiunto.

Tirocini dell’MVU

Nel 2016 la BCE ha avviato il primo Programma di tirocini dell’MVU al fine di creare un bacino di giovani talenti per tutto il sistema. Il programma prevede la mobilità dei giovani laureati all’interno delle istituzioni facenti parti dell’MVU, contribuendo così all’acquisizione di una preziosa esperienza professionale paneuropea da parte dei tirocinanti e allo sviluppo di una cultura della vigilanza bancaria europea comune. Il 1° ottobre 2016, 26 dei 33 tirocinanti selezionati per il Programma di tirocinio dell’MVU hanno affiancato i supervisori nazionali in diversi paesi dell’Unione con un incarico di quattro mesi. Per molti di loro si è trattato del secondo incarico presso un’autorità nazionale competente, oltre al periodo di tirocinio svolto presso la BCE. Alla fine del periodo di distacco, tutti i tirocinanti dell’MVU rientreranno a Francoforte sul Meno presso la BCE, dove condivideranno ciò che hanno appreso e forniranno la propria opinione sul programma e sulla propria esperienza di lavoro nell’MVU.

Attuazione del Codice di condotta

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3 del regolamento sull’MVU, la BCE è tenuta ad avere un Codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria, che affronti in particolare le problematiche concernenti il conflitto di interessi. Le disposizioni in materia sono contenute nel quadro etico della BCE, la cui attuazione è di competenza dell’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office - CGO) che fornisce pareri al personale della BCE su questioni di ordine etico.

Nel corso del 2016 l’Ufficio di conformità e governance ha ricevuto oltre 1.500 richieste da tutto il personale della BCE su un ampio ventaglio di argomenti. Un terzo delle richieste era relativo a personale coinvolto nella vigilanza bancaria e riguardava, tra l’altro, operazioni finanziarie private, vincoli successivi alla fine del rapporto di lavoro, doni e ospitalità e altre problematiche concernenti il conflitto di interessi (cfr. Grafico 10). L’Ufficio ha identificato un numero limitato di casi di non conformità al quadro etico, circa un terzo dei quali relativi a personale e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria. Nessuno di tali casi ha riguardato l’adozione intenzionale di comportamenti impropri o altri casi gravi di non conformità.

Grafico 10

Le richieste ricevute nel 2016 riguardano in particolare operazioni finanziarie private

Tra i dipendenti e dirigenti coinvolti nella vigilanza bancaria che hanno rassegnato le proprie dimissioni durante il 2016, nessun caso ha determinato un periodo d’incompatibilità (cooling-off) secondo quanto previsto dal quadro etico.

Al fine di costruire un’adeguata cultura etica e d’impresa all’interno dell’MVU, le ANC hanno comunicato alla BCE le azioni intraprese per implementare e conformarsi alle linee guida che stabiliscono i principi di un quadro etico comune alla BCE e alle ANC. Una specifica task force ha coadiuvato, e continua a sostenere, il Consiglio direttivo al riguardo.

Il Comitato etico della BCE fornisce consulenze su questioni di ordine etico ai membri degli organi coinvolti nel processo decisionale della BCE. Nel 2016 il Comitato ha emesso pareri relativi all’MVU in otto occasioni. Ad esempio, il Comitato etico ha raccomandato il prolungamento per ulteriori sei mesi del periodo di astensione per un membro del Consiglio di vigilanza in seguito alle dimissioni del coniuge da un incarico non esecutivo nel consiglio di amministrazione di una banca vigilata. Tale raccomandazione è stata formulata in un’ottica di prudenza e per attenuare qualunque possibilità di conflitto di interessi. Inoltre, alcuni membri del Consiglio di vigilanza e altri partecipanti alle riunioni dello stesso hanno notificato al Comitato etico attività professionali successive alla fine del rapporto di lavoro presso organizzazioni e imprese pubbliche o internazionali non appartenenti al settore finanziario. Il Comitato etico ha giudicato tali attività non problematiche. Il Comitato etico ha inoltre emesso un parere sull’adeguatezza dell’indennità da riconoscere a un ex membro del Consiglio di vigilanza durante il periodo d’incompatibilità (cooling-off).

Applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza

Nel corso del 2016 l’applicazione del principio di separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza ha riguardato in particolare lo scambio di informazioni tra diverse funzioni[45]. In accordo con la Decisione BCE/2014/39 sull’attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE, lo scambio di informazioni è soggetto a un principio di riservatezza (“need-to-know principle”), in base al quale ciascuna funzione deve dimostrare che l’informazione richiesta è necessaria al raggiungimento dei propri obiettivi. Nella maggior parte dei casi lo scambio ha riguardato dati non riconducibili a singole banche; l’accesso alle informazioni riservate è stato concesso direttamente dalla funzione competente della BCE detentrice dell’informazione e non è stato necessario l’intervento del Comitato esecutivo per risolvere eventuali conflitti di interesse. In conformità con la Decisione BCE/2014/39, il coinvolgimento del Comitato esecutivo è stato tuttavia necessario in nove casi per consentire la condivisione di dati non anonimizzati FINREP e COREP[46] e di altri dati non aggregati. L’accesso ai dati è stato concesso su base temporanea per assicurare in ogni momento il rispetto del principio di riservatezza. Non si sono verificati problemi legati al principio di separazione a livello decisionale e non si è reso pertanto necessario alcun intervento da parte del Gruppo di mediazione.

Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati e la gestione delle informazioni

Sviluppi nell’ambito del quadro di riferimento per la gestione dei dati

Ai sensi del regolamento quadro sull’MVU, la BCE è responsabile dell’organizzazione dei processi relativi alla raccolta e al controllo di qualità dei dati segnalati dagli enti vigilati[47].

L’obiettivo principale è garantire l’accuratezza e l’attendibilità dei dati di vigilanza utilizzati nell’ambito dell’MVU. Per questo la BCE opera in stretta cooperazione con le unità di segnalazione delle ANC, che sono i primi destinatari delle segnalazioni prudenziali effettuate dagli enti creditizi, nonché le prime a effettuare i controlli di qualità su tali dati. Per raggiungere tale obiettivo, la BCE collabora con le ANC (e con gli enti vigilati nel caso di segnalazioni dirette alla BCE) adottando il cosiddetto “approccio sequenziale”[48].

L’approccio sequenziale è attualmente oggetto di interventi di miglioramento, sia di breve che di lungo periodo. Nel breve termine, come chiarito nel 2016 con i soggetti interessati, le ANC sono tenute a trasmettere alla BCE i dati entro la data di invio prevista da quest’ultima, a prescindere dallo stato di eventuali norme di validazione interne delle ANC. Tale approccio intende: a) ridurre lo scarto temporale tra l’invio delle segnalazioni da parte degli enti e la disponibilità dei dati presso gli addetti alla vigilanza dell’MVU; b) allineare il contenuto delle banche dati delle ANC e della BCE. Nel lungo termine l’obiettivo è individuare e armonizzare le migliori prassi seguite dalle ANC e proporne l’adozione.

Appena la BCE riceve le segnalazioni, queste ultime vengono trasmesse in vari formati al sistema IMAS[49] al fine di rendere disponibili i dati per gli utilizzatori finali, ad esempio i GVC e le funzioni orizzontali all’interno dell’MVU. Anche alcuni dati forniti da un sottogruppo di enti creditizi (in prevalenza enti significativi) sono trasmessi automaticamente all’ABE al momento della ricezione.

La frequenza della raccolta dei dati può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale e i dati provenienti sia dagli enti significativi sia da quelli meno significativi sono disponibili a partire da dicembre 2014 (come previsto dalla normativa in materia).

In particolare, nel corso del 2016, a seguito della pubblicazione di importanti atti giuridici[50] in materia, e in base ad alcune modifiche al sistema delle segnalazioni, l’MVU ha iniziato a raccogliere regolarmente segnalazioni relative alle metriche di controllo per le segnalazioni di liquidità (additional liquidity monitoring metrics, ALMM), ai portafogli di vigilanza di riferimento (supervisory benchmarking portfolios, SBP), agli indici di copertura della liquidità (liquidity coverage ratios, LCR) e ai coefficienti di leva finanziaria (leverage ratios, LR).

Dal 2016 la BCE pubblica una grande quantità di dati sul settore bancario europeo

La BCE rende periodicamente disponibili per gli utenti finali le statistiche di vigilanza, i principali indicatori di rischio, oltre a rapporti e tabelle di riferimento. Inoltre, sul sito Internet della vigilanza bancaria BCE vengono pubblicati dal 2015 dati aggregati [51] relativi agli enti significativi al più elevato livello di consolidamento. Nel 2016 tali dati sono stati notevolmente migliorati con l’aggiunta di ulteriori statistiche e disaggregazioni di maggior dettaglio (ad es. per area geografica o classe di appartenenza delle banche); anche la diffusione delle informazioni al pubblico è ora prevista con cadenza trimestrale (cfr. anche la sezione 7).

Gestione e diffusione dei dati all’interno dell’MVU: il sistema IMAS

Il sistema IMAS continua a essere un elemento fondamentale a sostegno delle principali attività di vigilanza svolte nell’ambito dell’MVU e a garanzia di un approccio di vigilanza armonizzato in tutta l’area dell’euro. Nel corso del 2016 IMAS è stato notevolmente sviluppato non soltanto per offrire un supporto più ampio alle attività di vigilanza dell’MVU quali lo SREP, gli accessi ispettivi, la pianificazione operativa e le procedure autorizzative, ma anche grazie a un’interfaccia più intuitiva per l’utente, un rafforzamento della possibilità di analisi delle informazioni e, più in generale, un arricchimento dei contenuti disponibili.

In relazione al funzionamento di IMAS la BCE ha predisposto una serie di istruzioni (ad es. per la trasmissione e la qualità dei dati, sull’utilizzo della banca dati e sulle modalità di ricerca di informazioni specifiche) e fornisce supporto tecnico agli utenti finali.

Riquadro 3 L’impegno per una maggiore trasparenza

Con l’assunzione dei nuovi compiti nel campo della vigilanza, la BCE ha dovuto valutare se la trasparenza e gli strumenti di cui dispone per dar conto del proprio operato fossero sufficienti. La trasparenza implica l’esigenza di fornire indicazioni chiare e tempestive sulle decisioni assunte e sulle procedure adottate dalla BCE; per “accountability” si intende invece la responsabilità della BCE di dar conto del proprio operato di fronte ai cittadini dell’UE e ai loro rappresentanti eletti. La trasparenza offre al pubblico gli strumenti necessari per valutare il raggiungimento da parte della BCE degli obiettivi che le sono stati affidati; a tal fine nel 2016 intenso è stato l’impegno della BCE, in qualità di autorità di vigilanza, volto ad aumentare la trasparenza del proprio operato.

Sul fronte della comunicazione con il pubblico la vigilanza bancaria della BCE si è progressivamente intensificata: il 23 marzo 2016, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza hanno tenuto la prima conferenza stampa annuale, durante la quale hanno illustrato le attività di vigilanza svolte nel corso del 2015. È stato inoltre pubblicato un opuscolo sulla metodologia SREP che illustra l’approccio di vigilanza adottato. I messaggi programmatici sono stati divulgati attraverso quarantadue discorsi e diciotto interviste tenute dal Presidente, dal Vicepresidente e dai rappresentanti della BCE in seno al Consiglio di vigilanza, pubblicati poi sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Nel corso del 2016 è stato diffuso il calendario delle riunioni del Presidente e del Vicepresidente; sono state inoltre fornite numerose informazioni ed è stata chiesta l’opinione dei legislatori e del pubblico mediante:

  • 7 consultazioni pubbliche;
  • 1.295 richieste di informazioni da parte dei cittadini, di cui 608 concernenti temi generali di vigilanza bancaria, 619 reclami nei confronti di banche e 68 nei confronti di enti vigilati;
  • 34 risposte a interrogazioni di deputati al Parlamento europeo su questioni di vigilanza.

Nel 2016 è stata inoltre intensificata l’interazione diretta con le banche vigilate. Attraverso pubblicazioni, comunicati stampa, workshops e teleconferenze, la BCE ha illustrato alle banche la metodologia adottata per lo SREP e le prove di stress. Ha inoltre raccolto commenti dal settore bancario; l’indagine annuale della Federazione bancaria europea su ”L’esperienza di vigilanza dell’MVU” ha evidenziato che la BCE ha conseguito progressi dal punto di vista della comunicazione in termini di chiarezza ed efficacia. Per quanto riguarda specificamente lo SREP, sono state tenute 13 riunioni e una teleconferenza con le associazioni bancarie. Vi sono stati inoltre scambi di opinioni sulla trasparenza dell’esercizio SREP con i rappresentanti dell’ufficio del Mediatore europeo, Emily O’Reilly, che in una lettera alla Presidente, ha espresso soddisfazione per come la BCE ha garantito la trasparenza nello svolgimento dello SREP ed elaborato ulteriori raccomandazioni.

Da dicembre 2016, la vigilanza bancaria della BCE pubblica dati aggregati sulla composizione del bilancio, sulla redditività, sulla solvibilità e sul rischio di credito delle banche vigilate. Le statistiche bancarie di vigilanza sono pubblicate trimestralmente sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE e ricomprendono suddivisioni per area geografica e classe di appartenenza delle banche.

La trasparenza è anche garantita dal regime adottato dalla BCE per l’accesso ai documenti da parte del pubblico. La Decisione per l'accesso del pubblico ai documenti della BCE[52] è conforme agli obiettivi e ai criteri applicati da altri organi e istituzioni dell’UE. Essa accresce la trasparenza e al contempo tiene conto dell’indipendenza della BCE e delle ANC, garantendo la riservatezza su alcune specifiche questioni legate all'espletamento dei compiti della BCE. Nel 2016 il numero di richieste di accesso ai documenti concernenti i compiti di vigilanza della BCE avanzate dal pubblico ha subito un incremento.

Relazione sull’utilizzo del budget

Il regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE deve disporre di risorse adeguate per assolvere efficacemente ai suoi compiti di vigilanza. Tali risorse sono finanziate attraverso un contributo a carico degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza della BCE.

Le spese sostenute per l’assolvimento dei compiti di vigilanza trovano separata evidenza nel bilancio della BCE[53]. L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo di concerto con il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza per le questioni inerenti la vigilanza bancaria. Il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo (BUCOM), costituito dai rappresentanti di tutte le BCN dell’Eurosistema e della BCE. Il BUCOM valuta le relazioni sul bilancio di previsione della BCE e sul suo monitoraggio; sulle stesse riferisce direttamente al Consiglio direttivo.

La BCE prevede per il 2017 un incremento della spesa per la vigilanza diretta sugli enti significativi. Tale incremento riguarda le diverse iniziative previste nel documento “Vigilanza bancaria della BCE: priorità di vigilanza dell'MVU per il 2017”, con particolare riferimento all’avvio dell’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Inoltre, come illustrato nella sezione 4.3, nel dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare ulteriormente l’organico impegnato nella vigilanza bancaria a partire dal 2017. La spesa per la vigilanza indiretta sugli enti meno significativi nel 2017 dovrebbe rimanere, invece, su livelli comparabili a quelli del 2016.

Spese relative al 2016

Le spese della BCE nello svolgimento dei compiti connessi alla vigilanza comprendono principalmente i costi sostenuti direttamente dalle Direzioni Generali deputate e a svolgere i compiti di vigilanza bancaria e dal Segretariato del Consiglio di vigilanza. La funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle esistenti aree operative della BCE, compresi: gli immobili; la gestione delle risorse umane; i servizi amministrativi; la funzione di bilancio, previsione e controllo; la contabilità; i servizi giuridici; la comunicazione e i servizi di traduzione; la revisione interna e i servizi statistici e informatici.

La spesa nel 2016 è stata inferiore del 10 percento rispetto alle stime.

Nell’aprile 2016 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione della BCE sull’importo da recuperare tramite i contributi previsti per le attività di vigilanza nel 2016.Tale decisione ha fissato la stima della spesa annuale per i compiti di vigilanza bancaria a 423,2 milioni di euro [54]. Alla fine del 2016 la spesa sostenuta dalla BCE per le attività di vigilanza si è attestata a 382,2 milioni di euro. Tale importo è risultato inferiore del 10 per cento a quello stimato, generando un avanzo di 41,1 milioni di euro rispetto alla spesa prevista per il 2016. In conformità con il vigente Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza (Fees Regulation) tale avanzo sarà imputato per intero all’importo totale da richiedere nel 2017 [55].

Tabella 7

Costi della funzione di vigilanza bancaria della BCE nel 2016

(milioni di euro)

Nota: eventuali discrepanze nei totali e subtotali della tabella sono da attribuire ad arrotondamenti.

L’incremento annuale della spesa totale sostenuta per i compiti di vigilanza nel 2016 è riconducibile principalmente agli effetti sull’intero anno delle decisioni adottate e degli sviluppi che hanno avuto luogo nel corso del 2015. Fra questi figurano l’incremento dell’organico della BCE impegnato nella vigilanza bancaria, il trasferimento nella sede definitiva e la fornitura di infrastrutture statistiche e informatiche.

Altri incrementi di costo derivano dal coinvolgimento della BCE nella conduzione della prova di stress biennale dell’ABE. Gli impegni connessi a tale attività sono stati effettuati, per quanto possibile, ridefinendo le priorità dei compiti e attingendo al personale delle ANC e a consulenti esterni. Il costo delle risorse esterne è stato di 2,2 milioni di euro per il personale distaccato dalle ANC e di 8,2 milioni di euro per i consulenti.

Stipendi e benefici

La voce “stipendi e benefici” comprende tutte le spese connesse alle retribuzioni, inclusi gli straordinari, le indennità e i costi relativi ai benefici successivi al rapporto di lavoro, per il personale della funzione di vigilanza e dei servizi condivisi.

La spesa effettiva per stipendi e benefici nel 2016 è stata di 180,6 milioni di euro, pari al 47 per cento della spesa totale per i compiti di vigilanza bancaria. Il tasso di utilizzo della spesa effettiva è stato del 93 per cento rispetto alla spesa stimata, corrispondente a una riduzione della spesa di 13,0 milioni di euro, dovuta in parte al tasso medio di copertura delle posizioni inferiore alle attese. Alla fine del 2016 circa il 97 per cento delle posizioni approvate per le principali aree operative dell’MVU era stato o stava per essere coperto tramite il processo di assunzione.

Locazione e manutenzione degli immobili

Alla fine dell’esercizio finanziario la spesa effettiva per la locazione e manutenzione degli immobili, incluso l’ammortamento dei cespi immobiliari, ammontava a 58,1 milioni di euro. Nel 2016 è stato completato il trasferimento della vigilanza bancaria della BCE nella sede definitiva. Le esigenze concrete in termini di spazi lavorativi hanno determinato un incremento della spesa effettiva di 5,1 milioni di euro rispetto a quella stimata.

Altre spese di esercizio

La sezione “altre spese di esercizio” comprende costi come quelli per i servizi di consulenza, informatici e statistici, l’ammortamento dei cespiti (diversi da quelli immobiliari), i viaggi di lavoro e le attività di formazione.

Nel complesso, il budget utilizzato in questa sezione si attesta a 143,4 milioni di euro, inferiore al livello di spesa previsto nell’aprile 2016. La minore spesa è dovuta in larga parte alla fase di costituzione della funzione di vigilanza e alla sovrastima delle esigenze nel bilancio di previsione per attività quali viaggi di lavoro e iniziative di formazione.

Oltre alla prova di stress biennale condotta dall’ABE, le altre spese operative nel 2016 includono il supporto esterno impiegato per contribuire alle valutazioni approfondite “ordinarie”, la conduzione della vigilanza ispettiva e la fase preparatoria dell’analisi mirata dei modelli interni (TRIM), tutti aspetti illustrati in dettaglio nella sezione 1.

Regime di contribuzione per il 2016

Insieme al regolamento sull’MVU, il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza fornisce il quadro normativo di riferimento in virtù del quale la BCE riscuote i contributi annuali a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Il regolamento sui contributi stabilisce i criteri per: a) determinare l’importo complessivo della contribuzione annuale; b) calcolare l’importo dovuto da ogni ente vigilato; e c) riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Nel 2016 la BCE ha completato il secondo ciclo di riscossione dei contributi di vigilanza. Nel corso del 2017 sarà condotta una revisione del regolamento sui contributi di vigilanza, in particolare per quanto riguarda i metodi e i criteri adottati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza. Ulteriori Informazioni sulle modalità con cui gli enti vigilati possono contribuire alla revisione saranno pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Importo totale dovuto

Nel 2016 la BCE ha riscosso un importo totale di 404,5 milioni di euro in contributi per le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza. L’importo è basato sulla spesa prevista per l’intero 2016, pari a 423,2 milioni di euro, e tiene conto di: a) l’avanzo di 18,9 milioni di euro derivante dal periodo di contribuzione 2015; b) un altro introito relativo agli interessi su versamenti tardivi pari a 0,1 milioni di euro; e c) il rimborso di 0,3 milioni di euro ad alcuni enti creditizi per il periodo di contribuzione 2014-2015.

L’importo da riscuotere attraverso i contributi annuali è suddiviso in due parti, in relazione alla classificazione degli enti creditizi vigilati come significativi o meno significativi, in maniera commisurata all’intensità dell’azione di vigilanza assolta dalla BCE. L’importo quindi viene determinato in base ai costi sostenuti, rispettivamente, dalle aree operative della BCE che sono responsabili della vigilanza sugli enti significativi e da quelle che sovrintendono alla vigilanza sugli enti meno significativi.

Tabella 8

Contributi per le attività di vigilanza ripartiti tra gli enti creditizi significativi e quelli meno significativi

(milioni di euro)

(1) Per il 2014, la BCE ha recuperato, attraverso i contributi, i costi relativi alla vigilanza bancaria sostenuti nel periodo a partire dal novembre 2014, quando ha assunto i compiti di vigilanza.

Come illustrato nella sezione 5.1, è stato conseguito un avanzo di 41,1 milioni di euro riveniente dalla differenza tra la spesa effettiva sostenuta per le attività di vigilanza bancaria nel 2016 e i contributi imposti nello stesso anno. L’avanzo sarà imputato per intero all’importo totale da richiedere nel 2017 e ripartito tra categorie di enti significativi e meno significativi in base ai costi effettivi imputati alle funzioni interessate nel 2016.

Singoli contributi per le attività di vigilanza

A livello di ente creditizio, i contributi sono calcolati in base alla rilevanza e al profilo di rischio della banca, utilizzando i fattori per il calcolo del contributo annuale forniti da tutti gli enti vigilati, con data di riferimento 31 dicembre dell’anno precedente. Il contributo di vigilanza calcolato per ciascuna banca verrà poi acquisito tramite versamenti annuali da effettuarsi nell’ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

Figura 9

La componente variabile del contributo dipende dalla rilevanza della banca e dal suo profilo di rischio

Il contributo di vigilanza è fissato al più elevato livello di consolidamento nell’ambito degli Stati membri partecipanti all’MVU. Il contributo è costituito da una componente variabile e da una componente minima. Quest’ultima si applica a tutte le banche in misura uguale e corrisponde al 10 per cento dell’importo totale da recuperare[56].

Per il calcolo dei contributi annuali dovuti nel 2016, i soggetti tenuti al pagamento hanno presentato alle ANC entro il 1° luglio 2016 le informazioni relative ai fattori per il calcolo con riferimento al 31 dicembre 2015. L’8 agosto 2016 la BCE ha messo a disposizione di tali soggetti i dati riguardanti i fattori per il calcolo della contribuzione, invitandoli a sottoporre le loro osservazioni entro cinque giorni lavorativi ove ritenessero i dati non corretti. La BCE ha poi calcolato il singolo contributo per banca e gruppo bancario.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui contributi, le seguenti variazioni alla classificazione delle singole banche richiedono una rettifica dei corrispondenti contributi di vigilanza: a) modifica della classificazione dell’ente vigilato, ossia l’ente viene riclassificato da significativo a meno significativo, o viceversa; b) rilascio di un’autorizzazione a un nuovo ente; o c) revoca di un’autorizzazione esistente. Nel 2015 tali variazioni, che hanno portato alle decisioni della BCE sull’aggiornamento dei contributi, sono ammontate a 0,3 milioni di euro. Tale importo è stato rimborsato agli inizi del 2016 e contabilizzato nell’importo totale da riscuotere, come approvato nell’aprile 2016. In seguito, sono state apportate ulteriori rettifiche ai singoli contributi di vigilanza riscossi nel primo ciclo di fatturazione (dal novembre 2014 alla fine del 2015), che hanno determinato un ulteriore rimborso netto di 0,4 milioni di euro. Di tale somma si terrà conto nel calcolo dell’importo totale esigibile dagli enti vigilati nel 2017.

Tali variazioni hanno interessato principalmente gli enti meno significativi, determinando una riduzione del numero di tali enti al più elevato livello di consolidamento. Di conseguenza, soprattutto per la componente minima del contributo, l’aumento percentuale del singolo contributo di vigilanza dovuto per il 2016 dai singoli enti creditizi è stato inevitabilmente più elevato di quanto atteso, considerato l’incremento percentuale dell’importo totale da riscuotere.

La BCE sta attualmente esaminando le richieste di rettifiche relative al 2016 in conformità con l’articolo 7 del regolamento sui contributi. Gli importi rimborsati o richiesti saranno imputati per intero all’importo totale da riscuotere nel 2017.

Maggiori informazioni in merito ai contributi per le attività di vigilanza sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Queste pagine sono aggiornate periodicamente con utili informazioni pratiche e sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Strumenti giuridici adottati dalla BCE in materia di vigilanza bancaria

La lista seguente riporta gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria che sono stati adottati dalla BCE nel 2016 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e/o sul sito Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento dell’MVU, nonché altri atti rilevanti.

Regolamenti della BCE

  • BCE/2016/4 Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea del 14 marzo 2016 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

Altri strumenti giuridici della BCE

  • BCE/2016/1 Indirizzo (UE) 2016/256 della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2016, relativo all’estensione di regole comuni e norme minime per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE assistita dalle banche centrali nazionali alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti e alla BCE nell’esercizio delle funzioni di vigilanza (GU L 47 del 25.2.2016, pag. 16).
  • BCE/2016/7 Decisione (UE) 2016/661 della Banca centrale europea, del 15 aprile 2016, sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza nell’anno 2016 (GU L 114 del 28.4.2016, pag. 14).
  • BCE/2016/19 Decisione (UE) 2016/1162 della Banca centrale europea, del 30 giugno 2016, sulla comunicazione di informazioni riservate nell’ambito di indagini penali (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 73).
  • BCE/2016/37 Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 32).
  • BCE/2016/38 Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 37).
  • BCE/2016/44 Raccomandazione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2016, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 481 del 23.12.2016, pag. 1).

Il settore bancario europeo in cifre

Dal dicembre 2016 i dati aggregati sulla composizione dello stato patrimoniale, redditività, solvibilità e rischio di credito delle banche vigilate sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE. Queste statistiche di vigilanza sono pubblicate con cadenza trimestrale e comprendono scomposizioni per area geografica e classificazione delle banche.

Le principali statistiche relative al periodo in esame sono riportate di seguito.

Esaminando il campione di enti significativi al più elevato livello di consolidamento, si può osservare una tendenza al rialzo dei coefficienti patrimoniali dall’inizio del 2015 (cfr. tabella 1). Il coefficiente patrimoniale complessivo si è collocato al 17,2 per cento nel terzo trimestre del 2016, in rialzo dal 16,1 per cento registrato dodici mesi prima. Incrementi analoghi si possono osservare per il coefficiente CET1 e il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1).

Tabella 1

Coefficiente patrimoniale complessivo e sue componenti per periodo di riferimento

(in percentuale)

Fonte: BCE.
Note: enti significativi al più elevato livello di consolidamento per i quali sono disponibili le segnalazioni prudenziali sull’adeguatezza patrimoniale (COREP) e le segnalazioni contabili (FINREP). L’elenco di banche utilizzato per i periodi di riferimento può presentare delle differenze se l’elenco degli enti significativi viene modificato e le banche adottano le segnalazioni con i FINREP. In particolare, si contano 102 banche nel secondo e terzo trimestre del 2015, 117 nel quarto trimestre del 2015 (aumento degli obblighi di segnalazione con i FINREP), 123 nel primo trimestre del 2016 e 124 nel secondo trimestre del 2016 (modifiche all’elenco degli enti significativi e obblighi di segnalazione con i FINREP). In futuro il numero di enti per periodo di riferimento dovrebbe stabilizzarsi; eventuali variazioni saranno dovute a rettifiche apportate all’elenco di enti significativi dopo le valutazioni condotte dalla vigilanza bancaria della BCE, generalmente con cadenza annuale.

Inoltre, l’incidenza complessiva dei crediti deteriorati (NPL) è diminuita costantemente, dal 7,3 per cento nel terzo trimestre del 2015 al 6,5 per cento nel terzo trimestre del 2016.

Tabella 2

Qualità degli attivi: crediti deteriorati e anticipi per periodo di riferimento

(in percentuale)

Fonte: BCE.
Note: campione come nella tabella 1.

Nelle tabelle sulla qualità degli attivi i prestiti e gli anticipi sono espressi al valore contabile lordo. In conformità con le segnalazioni FINREP, sono escluse le esposizioni detenute a fini di negoziazione, mentre sono incluse le disponibilità liquide presso le banche centrali e altre forme di depositi a vista.

Le attività e passività totali delle banche (cfr. tabelle 3a e 3b) riflettono i dati relativi al campione di enti creditizi in specifici periodi di riferimento. Il campione di banche utilizzato nei periodi di riferimento presenta delle differenze nel caso in cui: a) l’elenco di enti significativi ha subìto delle variazioni e b) le banche redigono i conti consolidati secondo i principi di contabilità nazionali (Nationally Generally Accepted Accounting Principles, nGAAP) e gli enti che riportano a livello individuale hanno iniziato a presentare le segnalazioni FINREP.

Tabella 3a

Composizione delle attività per periodo di riferimento

(miliardi di euro)

Fonte: BCE
Nota: campione come nella Tabella 1.

Tabella 3b

Composizione di passività e patrimonio netto per periodo di riferimento

(miliardi di euro)

Fonte: BCE.
Nota: campione come nella Tabella 1.

1) In conformità con i principi contabili internazionali IAS 37.10 e IAS 1.54(l).

Glossario

Ammontare massimo distribuibile [Maximum distributable amount (MDA)]: le violazioni del requisito di riserva combinato (Combined Buffer Requirement, CBR) implicano restrizioni obbligatorie sulle distribuzioni (ad esempio dividendi, pagamenti di cedole sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, bonus discrezionali). A una banca che non rispetti il proprio CBR sarà automaticamente interdetta la distribuzione di importi superiori all’MDA. L’MDA corrisponde agli utili distribuibili dalla banca, moltiplicati per un fattore compreso tra 0,6 e 0 a seconda di quanto il capitale CET1 è inferiore al CBR.

Autorità bancaria europea (ABE) [European Banking Authority (EBA)]: autorità indipendente dell’UE istituita il 1° gennaio 2011 nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria per assicurare una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti nel settore bancario dell’UE. Il suo compito primario è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europee per il settore bancario, con l’obiettivo di predisporre un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l’UE.

Autorità nazionale competente (ANC) [National competent authority (NCA)]: autorità pubblica o organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ha il potere di esercitare, in virtù del diritto nazionale, la vigilanza sugli enti creditizi.

Basilea III [Basel III]: un insieme esaustivo di misure di riforma, elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in risposta alla crisi finanziaria del 2008. Basilea III sviluppa il corpus di norme di Basilea II e mira a rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi nel settore bancario. Le misure sono tese a migliorare la capacità del settore bancario di assorbire gli shock finanziari ed economici, migliorare la gestione dei rischi e la governance, e rafforzare l’informativa e la trasparenza delle banche verso il pubblico.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) [Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)]: il principale organismo a livello mondiale per la regolamentazione prudenziale degli enti creditizi e un forum di cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato mira a consolidare la regolamentazione, la supervisione e le prassi degli istituti bancari di tutto il mondo per favorire la stabilità finanziaria. Partecipano al CBVB le organizzazioni responsabili della vigilanza bancaria e le banche centrali.

Consiglio per la stabilità finanziaria [Financial Stability Board (FSB)]: organismo internazionale che promuove la stabilità finanziaria, coordinando le autorità finanziarie nazionali e gli organismi impegnati a definire standard internazionali per la formulazione di politiche solide in materia di regolamentazione e di supervisione degli enti creditizi e di altri settori finanziari. Il Consiglio favorisce condizioni di parità di trattamento, incoraggiando la coerente attuazione di tali politiche in ogni settore e giurisdizione.

Crediti deteriorati [Non-performing loans (NPL)]: il paragrafo 145 dell’allegato V delle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell’ABE relativo alle segnalazioni di vigilanza stabilisce che per crediti deteriorati si intendono quelli che soddisfano una ovvero entrambe le seguenti condizioni: a) esposizioni rilevanti scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; b) indipendentemente dall’importo e dai giorni trascorsi dalla scadenza è improbabile che il debitore sia in grado di far fronte integralmente alla proprie obbligazioni senza il realizzo del collaterale.

CRR/CRD IV: regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: Regolamento (UE) N. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) relativo ai requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le imprese di investimento e Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, CRD IV) sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli istituti di credito e delle imprese di investimento. Sono spesso denominati congiuntamente CRD IV.

Enti meno significativi [Less significant institution (LSI)]: un ente meno significativo è un istituto vigilato dalle autorità nazionali competenti (ANC). Al contrario, gli enti significativi sono i gruppi bancari vigilati direttamente dalla BCE.

Ente significativo[Significant institution (SI)]: i criteri per stabilire la significatività di un ente, posto quindi sotto la vigilanza diretta della BCE, sono descritti nel regolamento sull’MVU e nel regolamento quadro sull’MVU. In linea generale, un ente è classificato come significativo se soddisfa almeno uno di tali criteri. A prescindere dai suddetti criteri, l’ente può comunque essere classificato come significativo dall’MVU al fine di garantire la piena applicazione di elevati standard di vigilanza.

Gruppo di vigilanza congiunto [Joint Supervisory Team (JST)]: include il personale della BCE e delle ANC incaricato della vigilanza su un ente o un gruppo significativo.

Manuale di vigilanza [Supervisory Manual]: contiene i principi generali, i processi e le procedure, nonché la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi significativi e meno significativi, in conformità ai principi che governano il funzionamento dell’MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione all’interno dell’MVU e con le autorità esterne. Il manuale è un documento interno dell’MVU destinato al personale. Nel settembre 2014 è stata pubblicata una Guida alla vigilanza bancaria più concisa, che illustra le modalità operative dell’MVU e fornisce informazioni sulle prassi di vigilanza.

Meccanismo di vigilanza unico (MVU) [Single Supervisory Mechanism (SSM)]: un meccanismo composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per l’assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest’ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che è parte dell’Unione bancaria.

Modello interno [Internal model]: qualsiasi misurazione e gestione del rischio applicato nel calcolo dei requisiti relativi ai fondi propri che è adottato da un ente creditizio e richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente in conformità con la parte terza del Regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le imprese di investimento (CRR).

Opzioni e discrezionalità nazionali (ODN) [Options and national discretions (OND)]: le opzioni sono norme di diritto dell’Unione in virtù delle quali le autorità competenti o gli Stati membri possono decidere come ottemperare a una disposizione scegliendo tra una serie di alternative. Le discrezionalità nazionali sono disposizioni della normativa bancaria dell’UE in virtù delle quali le autorità competenti o gli Stati membri possono decidere se applicare o meno una determinata disposizione.

Orientamenti di capitale di secondo pilastro [Pillar 2 guidance (P2G)]: strumento di vigilanza che stabilisce aspettative patrimoniali non giuridicamente vincolanti in aggiunta ai requisiti patrimoniali complessivi (OCR). Tale strumento è complementare ai requisiti di secondo pilatro (P2R). La P2G non è rilevante ai fini dell’MDA e una sua eventuale violazione non comporta interventi automatici da parte dell’autorità di vigilanza.

Partecipazione qualificata [Qualifying holding]: una partecipazione in un ente creditizio che rappresenti il 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile l’esercizio di un’influenza significativa sulla gestione dell’ente creditizio.

Procedura di non obiezione [Non-objection procedure]: processo decisionale ordinario previsto dal regolamento sull’MVU per le attività di vigilanza della BCE, in base al quale il Consiglio di vigilanza adotta progetti di decisione che sono infine sottoposti al Consiglio direttivo per l’adozione. Le decisioni possono considerarsi adottate, a meno che il Consiglio direttivo non obietti entro un determinato periodo di tempo, non superiore a dieci giorni lavorativi.

Procedure di passaporto [Passporting procedures]: procedure connesse all’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di qualsiasi ente creditizio e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le attività esercitate siano coperte da autorizzazione (ai sensi degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV).

Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) [Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]: il processo che guida la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce se, in aggiunta ai requisiti giuridici minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi supplementari in materia di fondi propri, di informativa, di liquidità o altre misure di vigilanza.

Regolamento quadro sull'MVU [SSM Framework Regulation]: assetto regolamentare che istituisce le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, come previsto dal regolamento sull’MVU.

Regolamento sull'MVU [SSM Regulation]: atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell’area dell’euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell’UE; costituisce uno dei principali elementi dell’Unione bancaria europea. Il regolamento sull’MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili [Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)]: requisito per tutti gli enti creditizi dell’UE per consentire a questi ultimi di assorbire le perdite in caso di fallimento. Il requisito MREL è stato inserito dalla Commissione europea nella Direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD). Questo ha lo stesso obiettivo del requisito TLAC. Tuttavia, gli specifici requisiti patrimoniali prescritti dal MREL sono calcolati in modo diverso, in base ai criteri stabiliti dall’ABE.

Requisito patrimoniale complessivo [Overall capital requirements (OCR)]: la somma fra il coefficiente patrimoniale SREP complessivo (la somma fra i requisiti di capitale come previsti dall’articolo 92 del regolamento relativo ai requisiti prudenziali e ulteriori obblighi in materia di fondi propri), i requisiti di riserva di capitale e quelli macroprudenziali.

Valutazione approfondita [Comprehensive Assessment]: controlli sullo stato finanziario che la BCE è tenuta ad effettuare prima di assumere la vigilanza diretta di un istituto di credito. Le valutazioni approfondite contribuiscono a garantire che le banche siano adeguatamente capitalizzate e possano resistere a eventuali shock finanziari. La valutazione prevede un esame della qualità degli attivi e una prova di stress.

Valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità [Fit and proper assessment]: in conformità con la CRD IV le autorità di vigilanza devono valutare i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti degli organi sociali degli enti creditizi. La BCE decide sui requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori delle 126 maggiori banche nell’area dell’euro, mentre le decisioni sui requisiti per gli enti meno significativi sono adottate ancora dalle autorità nazionali di vigilanza, salvo nel caso di una nuova licenza bancaria.

Unione bancaria [Banking union]: una delle componenti principali per il completamento dell’unione economica e monetaria. L’Unione bancaria consiste in un sistema armonizzato di regole prudenziali che comprende il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico e il corpus di norme sulle garanzie dei depositi, che potrebbe evolvere in un sistema europeo di garanzia dei depositi.

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ISSN 2443-5848 (html) DOI 10.2866/286570 (html)

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ISBN 978-92-899-2937-0 (pdf) Numero di catalogo UE QB-BU-17-001-IT-N (pdf)

  1. Tale prova è stata condotta per assicurare un trattamento equo alle banche significative non soggette all’esercizio dell’ABE
  2. L'ABE ha pubblicato i risultati delle prove di stress sul proprio sito Internet.
  3. Cfr. anche la sezione 1.2.1.
  4. In questa sezione i dati per il 2016 si riferiscono al terzo trimestre.
  5. Il rendimento aggregato del capitale si collocava al 4,8 per cento nel quarto trimestre 2015. Se espressi in ragione d'anno, i dati per il quarto trimestre sono generalmente inferiori a quelli del terzo trimestre a causa della stagionalità di alcune delle voci sottostanti.
  6. Il dato per il quarto trimestre 2015 era del 5,8 per cento.
  7. Cfr. la sezione 1.2.5.
  8. Informazioni aggiornate sulla prova di stress a livello di UE del 2016
  9. I livelli di capitale richiesti si riferiscono ai requisiti di primo e di secondo pilastro, più la riserva di conservazione del capitale, più la P2G. Nonostante l'introduzione graduale di questa riserva di capitale, è lecito attendersi che in futuro le banche mantengano una dotazione P2G positiva.
  10. Il manuale è stato pubblicato il 28 febbraio 2017.
  11. I dati si riferiscono agli enti significativi al livello più elevato di consolidamento per il quale sono disponibili segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP). Il numero delle banche considerate nei periodi di riferimento varia in conseguenza dei cambiamenti intervenuti nell'elenco degli enti significativi per effetto del numero di banche che hanno cominciato a effettuare segnalazioni in base ai requisiti FINREP. Nello specifico, vengono considerate 102 banche per il secondo trimestre 2015, 123 per il primo trimestre 2016 (aumento degli obblighi di segnalazione FINREP) e 124 per il secondo trimestre 2016 (variazione dell'elenco degli enti significativi e degli obblighi di segnalazione FINREP). Il numero degli enti considerati in ciascun periodo di riferimento dovrebbe stabilizzarsi in futuro e variare soltanto sulla base delle modifiche apportate dalla vigilanza bancaria della BCE, previa valutazione annuale, all'elenco di enti significativi.
  12. Dove almeno uno degli ispettori è di nazionalità diversa da quella del paese dove ha sede la banca.
  13. Compresa la partecipazione dei GVC alle ispezioni in loco.
  14. Cfr. la seconda valutazione condotta dall’ABE dell’impatto esercitato dall’IFRS 9 sulle banche dell’Unione europea.
  15. Per esercizio di genealogia dei dati si intende il ciclo di vita dei dati, che include l’origine e i movimenti successivi dei dati stessi nel corso del tempo: adottare un “approccio end-to-end” significa ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del processo eliminando quanti più elementi o stadi intermedi possibili.
  16. Cfr. l’intervento Enhanced dialogue between boards and supervisors: towards a sound governance framework.
  17. Il lavoro svolto a tale riguardo è descritto nel “Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza” del 2015, a pagina 47.
  18. In base alle funzioni conferite alla BCE ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sull’MVU.
  19. Gli enti a rilevanza sistemica globale individuati (con requisiti per le riserve di capitale a pieno regime dal 2019) sono: BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING Bank, Banco Santander, Société Générale e UniCredit Group.
  20. Ulteriori informazioni sono reperibili nel documento Macroprudential Bulletin, BCE, n. 2/2016.
  21. Citibank Holdings Ireland Limited è una società di partecipazione finanziaria al più elevato livello di consolidamento per l’ente creditizio Citibank Europe plc. Citibank Europe plc è l’unica affiliata di Citibank Holdings Ireland Limited.
  22. Per scadenza di un’autorizzazione si intende, ove previsto dall’ordinamento nazionale, che l’autorizzazione cessa di esistere senza che sia necessaria una decisione formale a tal fine; è un effetto giuridico che si attiva al verificarsi di un evento specifico ben definito, ad esempio l’espressa rinuncia a una licenza da parte dell’ente o che lo stesso cessi di esistere, a seguito,ad esempio, di una fusione con un’altra società.
  23. Incluso un numero limitato (15) di richieste di assunzione di un incarico aggiuntivo.
  24. Queste 2.686 procedure di autorizzazione sono state incorporate in 1191 atti giuridici della BCE (cfr. Figura 7 nella sezione 4.2). Alcuni atti giuridici riguardano più di una procedura di autorizzazione (ad es. valutazioni dei requisiti di professionalità e di onorabilità di diversi membri degli organi di gestione dello stesso ente significativo o acquisizioni di partecipazioni qualificate in diverse filiazioni derivanti da una singola operazione).
  25. Dal momento che la data limite per il 2014 è stata il 15 gennaio 2015, vi è una limitata sovrapposizione tra i dati del 2014 e quelli del 2015.
  26. Gli “acquirenti specifici” sono caratterizzati da strutture societarie complesse, da un governo societario non trasparente, da strategie di investimento a breve termine o dall’utilizzo di finanziamento con una percentuale di debito elevata o pressoché totale (ad es. fondi di private equity).
  27. Il personale che riveste ruoli chiave è costituito da dipendenti che non sono membri dell’organo di gestione ma che hanno un’influenza significativa sulla direzione degli enti sotto la responsabilità generale dell’organo di gestione, ad es. responsabili del rischio di credito, responsabili in materia di conformità, ecc.
  28. L’indicazione secondo cui la BCE è competente per valutare il personale che riveste ruoli chiave ove richiesto dalla legislazione nazionale non è stataconsiderata sino alla fine del 2016,ma a partire della sua implementazione nel 2017.
  29. IMAS è un sistema di gestione delle informazioni per la vigilanza bancaria europea. Cfr. anche la sezione 4.6.
  30. Il progetto di Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità è stato pubblicato a fini di consultazione il 14 novembre 2016 parallelamente e in piena conformità con la consultazione ABE della versione aggiornata delle linee guida sull’adeguatezza. La pubblicazione della versione finale della guida è prevista per il secondo trimestre del 2017.
  31. La voce “gestione del rischio e controlli interni” comprende i meccanismi e i processi che un ente deve porre in essere per un’adeguata individuazione, gestione e comunicazione dei rischi cui potrebbe essere esposto. La voce “funzioni dell’organo di gestione” si riferisce alle persone che dirigono di fatto l’attività di un ente o coloro che hanno il potere di definire la strategia, gli obiettivi e l’indirizzo generale di un ente, oltre a controllare e monitorare le decisioni dei dirigenti, adempiendo alle proprie responsabilità.
  32. Il protocollo di intesa mira ad agevolare la cooperazione riguardo alle succursali significative tra la vigilanza bancaria della BCE e le autorità dei paesi nordici coinvolti (nonché fra tali autorità), sia all’interno sia al di fuori dell’area dell’euro. Non si applica, dunque, esclusivamente a enti dell’area dell’euro, ma anche a un più ampio insieme di soggetti vigilati dalle autorità di tali paesi. In aggiunta, oltre alle funzioni di vigilanza bancaria, il documento disciplina anche la tutela dei consumatori, i servizi e sistemi di pagamento nonché l’antiriciclaggio; il suo ambito di applicazione va quindi oltre i compiti della vigilanza bancaria della BCE. Ciò nonostante, poiché il grado di cooperazione tra le autorità firmatarie rimane soggetto al diritto dell’UE, la vigilanza bancaria della BCE aderisce al protocollo limitatamente ai propri compiti prudenziali.
  33. Come prescritto dal Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione.
  34. Per maggiori informazioni sui tre moduli dei FSAP dell’FMI e sulle principali finalità del coinvolgimento della BCE, cfr. la sezione 4.1.2 del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2015.
  35. Il metodo basato sui rating interni (comunemente definito “metodo IRB”) è uno dei possibili metodi utilizzabili dagli enti per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio di credito. Esso comprende due metodi generali: il metodo di base (FIRB), per cui la banca calcola il proprio parametro di probabilità di default (PD) mentre gli altri parametri di rischio sono definiti dal CRR, e l’approccio avanzato (AIRB), che prevede il calcolo di tutti i parametri di rischio da parte della banca.
  36. Cfr. EBA report on the leverage ratio requirements under Article 511 of the CRR.
  37. Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.
  38. Cfr. il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2015 per una descrizione dettagliata della motivazione, dei contenuti e del processo alla base del progetto della BCE sulle opzioni e discrezionalità di vigilanza.
  39. Rivolti esclusivamente agli enti significativi.
  40. Cfr. il comunicato stampa del 2016 intitolato Meeting of the Financial Stability Board in Chengdu on 21 July.
  41. Ai sensi dell’articolo 6.7 del Regolamento interno del Consiglio di vigilanza, le decisioni possono essere prese anche tramite procedura scritta, salvo obiezione di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza aventi diritto di voto. In tal caso, la questione è inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Di norma, una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi almeno cinque giorni lavorativi per deliberare.
  42. Cfr. Articolo 26.10 del regolamento sull’MVU.
  43. La Commissione amministrativa del riesame è composta da cinque membri: Jean-Paul Redouin (Presidente), Concetta Brescia Morra (Vice presidente), Javier Yanez Arístegui, André Camilleri e Edgar Meister; e due supplenti: René Smits e dal 3 febbraio 2016, Ivan Šramko.
  44. Considerando 64 del regolamento sull’MVU.
  45. La Decisione BCE/2014/39 contiene anche disposizioni in materia di aspetti organizzativi.
  46. Le segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COmmon REPorting, COREP) fanno parte delle norme tecniche di attuazione dell’ABE. I dati FINREP raccolgono informazioni finanziarie dagli enti creditizi, di cui si riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). I dati COREP consistono nella raccolta, anch’essa in formato standardizzato, di informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dati di dettaglio su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché quelli sulle grandi esposizioni.
  47. Cfr. articolo 140 (4) del regolamento sull’MVU.
  48. Si tratta di un quadro di riferimento per la trasmissione dei dati di vigilanza dalle banche alle ANC, dalle ANC alla BCE e dalla BCE all’ABE.
  49. IMAS (Information Management System): sistema di gestione delle informazioni per l’MVU.
  50. ALMM: Regolamento (UE) 2016/313 del 1° marzo 2016 concernente le metriche ulteriori di controllo per le segnalazioni sulla liquidità; SBP: Regolamento (UE) 2016/2070 che stabilisce norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'ABE e alle autorità competenti; LCR: Regolamento (UE) 2016/322 del 10 febbraio 2016 concernente le segnalazioni relative al requisito di copertura della liquidità; LR: Regolamento (UE) 2016/428 del 23 marzo 2016 concernente la segnalazione del coefficiente di leva finanziaria.
  51. Cfr. “Il sistema bancario europeo in cifre” allegato al presente Rapporto e la pagina Internet dedicata alle statistiche bancarie dell’MVU (SSM Banking Statistics).
  52. Decisione (UE) 2015/529 del 21 gennaio 2015 che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1, GU L 84 del 28.3.2015, pag. 64.) Conformemente alle disposizioni ivi contenute, qualsiasi soggetto pubblico ha diritto di accesso ai documenti della BCE, purché siano rispettate determinate condizioni stabilite dalla decisione stessa. Quest’ultima elenca le motivazioni per le quali può essere negato l’accesso ai documenti, tra cui ad esempio la riservatezza dei lavori degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi interni.
  53. In conformità con l’articolo 29 del regolamento sull’MVU.
  54. Decisione (UE) n. 2016/661 della Banca centrale euorpea del 15 aprile 2016 sull’importo complessivo dei contributi annuali per la vigilanza nel 2016 (BCE/2016/7).
  55. Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41).
  56. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato.
Segnalazioni whistleblowing